Cittadino Filippino Con Debiti In Italia E Cartelle Esattoriali: Cosa Fare E Come Difendersi

Se sei un cittadino filippino che ha vissuto o lavorato in Italia e oggi hai debiti fiscali o cartelle esattoriali con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, probabilmente ti stai chiedendo se questi debiti possano seguirti nelle Filippine, se rischi pignoramenti o se puoi risolvere la situazione senza tornare in Italia.
La buona notizia è che i debiti italiani non si trasferiscono automaticamente all’estero e non possono essere riscossi nelle Filippine, perché tra i due Paesi non esiste un trattato di cooperazione per la riscossione dei tributi.
Tuttavia, le cartelle restano attive in Italia, e se un giorno dovessi tornare o possiedi beni italiani, la riscossione può riattivarsi.
Con l’aiuto di un avvocato tributarista esperto in diritto internazionale e difesa dei cittadini stranieri, puoi bloccare la riscossione, verificare la prescrizione dei debiti e chiudere la tua posizione in modo legale e definitivo.

Cosa significa avere cartelle esattoriali in Italia

Le cartelle esattoriali sono atti ufficiali con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) chiede il pagamento di:

  • imposte non versate (IRPEF, IVA, IRAP, IRES);
  • contributi INPS o INAIL arretrati;
  • multe, tasse comunali o bollo auto non pagati;
  • sanzioni e interessi di mora.

Dopo la notifica della cartella, se non paghi entro 60 giorni, il debito diventa definitivo ed esecutivo, e l’Agenzia può procedere con azioni sui beni presenti in Italia (pignoramenti, fermi amministrativi o ipoteche).

Cosa succede se vivi nelle Filippine o all’estero

Se ti sei trasferito nelle Filippine, la tua situazione è diversa da quella di chi vive ancora in Italia:

  • L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può agire sui tuoi beni in Filippine, perché non esiste alcun accordo bilaterale tra Italia e Filippine per la riscossione forzata dei debiti fiscali.
  • I tuoi beni e conti nelle Filippine sono al sicuro, e l’Agenzia italiana non ha poteri diretti di pignoramento nel Paese.
  • Tuttavia, i debiti restano iscritti in Italia, e se un giorno torni o mantieni beni o conti italiani, la riscossione può ripartire.

Quando i debiti italiani possono essere annullati o ridotti

Molte cartelle italiane sono illegittime o prescritte. Con un controllo legale approfondito puoi scoprire se:

  • la notifica è stata fatta in modo irregolare o a un indirizzo errato;
  • il debito è prescritto (di solito dopo 5 anni per tributi locali e 10 per imposte statali);
  • la cartella è basata su atti non più validi o non motivati;
  • l’importo comprende sanzioni o interessi non dovuti;
  • l’Agenzia non ha rispettato i termini di legge per la notifica.

In tutti questi casi, il debito può essere annullato o ridotto con un ricorso o una richiesta in autotutela all’Agenzia delle Entrate.

Cosa fare subito se hai debiti o cartelle esattoriali in Italia

  1. Non ignorare la situazione. Anche se vivi all’estero, i debiti restano registrati in Italia e possono creare problemi in futuro.
  2. Richiedi l’estratto di ruolo. È il documento ufficiale che riassume tutte le tue cartelle esattoriali e i debiti con il Fisco italiano. Puoi richiederlo tramite un avvocato in Italia o, se hai SPID, direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
  3. Verifica la notifica. Se la cartella è stata inviata dopo il tuo trasferimento, potrebbe essere nulla.
  4. Controlla la prescrizione. Molti debiti si estinguono automaticamente se non viene rinnovata la notifica entro i termini previsti.
  5. Rivolgiti a un avvocato in Italia. Un legale può rappresentarti da remoto, controllare i documenti e agire per bloccare la riscossione o cancellare i debiti.

Le principali soluzioni legali

  • Ricorso contro le cartelle esattoriali. Se ci sono vizi formali o sostanziali, l’avvocato può impugnare la cartella davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.
  • Sospensione della riscossione. Può essere richiesta al giudice o direttamente all’Agenzia in presenza di errori o prescrizione.
  • Definizione agevolata o saldo e stralcio. In alcuni casi è possibile pagare solo una parte del debito e cancellare sanzioni e interessi.
  • Annullamento in autotutela. L’Agenzia può annullare la cartella se presenta errori evidenti o è prescritta.
  • Rateizzazione. Se il debito è ancora valido, puoi chiedere di pagarlo a rate, fino a 120 mensilità.

Cosa può fare un avvocato per te

Un avvocato tributarista in Italia può occuparsi di tutto, anche se vivi nelle Filippine, tramite una delega legale. Può:

  • richiedere l’estratto di ruolo e tutta la documentazione ufficiale;
  • verificare prescrizione, errori di notifica o irregolarità;
  • presentare ricorsi o istanze di sospensione;
  • negoziare con l’Agenzia la chiusura del debito tramite saldo e stralcio o definizione agevolata;
  • ottenere la cancellazione totale o parziale dei debiti residui.

Tutte le procedure possono essere gestite a distanza, senza la tua presenza in Italia.

Le strategie difensive più efficaci

  • Verificare che la cartella sia stata notificata regolarmente.
  • Controllare se il debito è prescritto o duplicato.
  • Contestare sanzioni o importi errati.
  • Chiedere la sospensione o la cancellazione delle cartelle illegittime.
  • Definire la posizione con un accordo legale o una sanatoria.

Cosa succede se non agisci

Ignorare le cartelle può portare a conseguenze anche nel tempo:

  • i debiti restano registrati e continuano a generare interessi;
  • se torni in Italia, potresti trovare beni, conti o auto bloccati;
  • se erediti beni o ricevi crediti in Italia, potranno essere pignorati;
  • potresti perdere la possibilità di aderire a definizioni agevolate.

Agire subito ti permette di controllare la tua situazione, bloccare la riscossione e risolvere i debiti in modo legale e sicuro.

Quando rivolgersi a un avvocato

Contatta un avvocato se:

  • sei un cittadino filippino con debiti o cartelle in Italia;
  • hai ricevuto lettere o e-mail dall’Agenzia delle Entrate;
  • vuoi sapere se i debiti sono ancora validi o prescritti;
  • desideri chiudere la posizione e liberarti definitivamente dai debiti italiani.

Un avvocato esperto può:

  • analizzare la tua posizione fiscale;
  • verificare la validità degli atti e la prescrizione;
  • presentare ricorsi e richieste di sospensione;
  • trattare con l’Agenzia la cancellazione o riduzione dei debiti;
  • gestire ogni procedura a distanza, senza che tu debba tornare in Italia.

⚠️ Attenzione: se sei un cittadino filippino con debiti o cartelle in Italia, i tuoi beni all’estero non possono essere toccati, ma i debiti restano attivi in Italia e possono creare problemi futuri. Con l’assistenza di un avvocato puoi bloccare la riscossione, cancellare le cartelle illegittime e chiudere definitivamente la tua posizione fiscale.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario internazionale e difesa dei cittadini stranieri con debiti in Italia spiega cosa fare se hai cartelle o debiti fiscali italiani, come difenderti e come risolvere la tua posizione anche vivendo all’estero.

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Introduzione

Un cittadino filippino residente in Italia può ritrovarsi oppresso da vari tipi di debiti – prestiti bancari non rimborsati, tasse italiane non pagate, contributi previdenziali arretrati, bollette insolute, multe stradali, ecc. – esattamente come può accadere a qualsiasi cittadino italiano. La condizione di straniero non riduce i diritti del debitore, ma può far sorgere alcune domande specifiche: quali tutele offre la legge italiana a chi ha debiti? Un cittadino extracomunitario può accedere alle procedure di esdebitazione (cancellazione dei debiti) previste dall’ordinamento? Cosa succede ai debiti se si lascia l’Italia per rientrare nel Paese d’origine (le Filippine, in questo caso)? Un creditore italiano può aggredire beni che il debitore possiede all’estero? In questa guida – aggiornata a ottobre 2025 – esamineremo in dettaglio cosa fare e come difendersi se si hanno debiti in Italia (incluse cartelle esattoriali) dal punto di vista del debitore, con focus sulle situazioni che coinvolgono cittadini stranieri. Adotteremo un linguaggio giuridico rigoroso ma comprensibile, fornendo riferimenti normativi chiave (codici, leggi speciali) e citando sentenze aggiornate tratte da fonti autorevoli, per offrire un quadro completo e affidabile .

Innanzitutto passeremo in rassegna le diverse tipologie di debito e i relativi rischi in Italia (incluse le tipiche azioni di recupero crediti). In seguito, approfondiremo le strategie difensive e le soluzioni offerte dall’ordinamento: dalla rateizzazione dei debiti fiscali alle definizioni agevolate (come le “rottamazioni” delle cartelle), dalle trattative di saldo e stralcio con i creditori privati fino alle procedure di sovraindebitamento (la cosiddetta “legge salva suicidi”, originariamente L.3/2012, ora confluita nel Codice della Crisi) che consentono di ridurre o cancellare i debiti residui a determinate condizioni . Verranno evidenziate eventuali differenze operative per i debitori stranieri (ad esempio, la cooperazione internazionale per il recupero crediti dentro e fuori dall’UE, o possibili implicazioni dei debiti sul permesso di soggiorno e sulla richiesta di cittadinanza). Troverete anche tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione di Domande & Risposte su questioni frequenti (prescrizione dei debiti, pignorabilità dei beni, trasferimento all’estero con debiti in sospeso, ecc.) . Tutti i riferimenti normativi e le pronunce giurisprudenziali più rilevanti sono riportati nel testo e raccolti in fondo alla guida. Procediamo con ordine, dal quadro generale sui debiti alle modalità di difesa del debitore filippino in Italia, per arrivare infine alle vie d’uscita legali che permettono – al debitore in buona fede – di ripartire senza il fardello dei debiti.

Tipologie di debiti e cartelle esattoriali in Italia

Non tutti i debiti sono uguali. In Italia, le azioni di recupero e le possibilità di difesa possono variare notevolmente a seconda della natura del credito . Di seguito esaminiamo le principali categorie di debito che possono gravare su un cittadino – italiano o straniero – e sintetizziamo per ciascuna i relativi rischi e peculiarità, con un’attenzione particolare al caso di un debitore filippino in Italia.

  • Debiti bancari e finanziari (mutui, prestiti, carte di credito): sono debiti verso banche o società finanziarie. Esempi: un mutuo immobiliare, un prestito personale, un fido di conto corrente, gli acquisti a rate o il saldo di carte di credito non rimborsato. In caso di mancato pagamento, il creditore può agire giudizialmente chiedendo un decreto ingiuntivo al tribunale e, ottenutolo, procedere con l’esecuzione forzata sui beni del debitore . Ciò significa che potranno essere pignorati stipendi, conti correnti, veicoli, immobili, ecc., secondo le regole del codice di procedura civile. Se il debito è garantito da ipoteca su un immobile (es. nel caso di mutuo casa), la banca può avviare direttamente un’espropriazione immobiliare mettendo all’asta l’immobile ipotecato . Su questi debiti gravano interessi (corrispettivi e moratori) e spese legali che possono far lievitare l’importo dovuto se non si interviene per tempo. Un cittadino straniero subisce le stesse conseguenze di un italiano: ad esempio, un lavoratore filippino in Italia che smetta di pagare le rate di un prestito potrebbe vedersi recapitare un decreto ingiuntivo e subire il pignoramento di una quota del suo stipendio (fino ai limiti di legge, tipicamente 1/5 dello stipendio netto come dettagliato più avanti). Analogamente, in caso di mutuo non pagato, la banca potrà iscrivere ipoteca sull’immobile finanziato e, persistere l’insolvenza, procedere alla vendita forzata.
  • Debiti commerciali verso fornitori o privati (bollette, affitti, forniture): riguardano tanto i privati quanto chi gestisce un’attività imprenditoriale o professionale. Si pensi a bollette di utenze domestiche non pagate, al canone di affitto arretrato, oppure alle fatture non saldate da parte di un piccolo imprenditore. Anche in questi casi il creditore può agire per via giudiziale: ad esempio, il locatore potrà ottenere un’ingiunzione di pagamento e sfratto per morosità, il fornitore insoluto potrà chiedere un decreto ingiuntivo e poi pignorare i beni dell’impresa o del debitore . I beni pignorabili includono conti bancari, beni mobili (anche strumenti aziendali non essenziali), e così via, con le procedure ordinarie previste dal codice di procedura civile. Va evidenziato che il trasferimento all’estero del debitore non estingue questi debiti: se un cittadino filippino chiudesse la propria attività in Italia e tornasse nelle Filippine pensando di sottrarsi ai creditori, questi ultimi potrebbero comunque agire sul titolo esecutivo italiano per farlo valere all’estero. In ambito Unione Europea, un decreto ingiuntivo o una sentenza italiana possono essere riconosciuti ed eseguiti in un altro Stato membro con procedure relativamente snelle (in base al Regolamento UE n. 1215/2012 Bruxelles I bis, che elimina in gran parte l’exequatur) . Fuori dall’UE, invece, il creditore dovrebbe avviare un procedimento nel Paese dove il debitore si è trasferito, chiedendo colà il riconoscimento ed esecuzione della decisione italiana, cosa possibile ma più complessa (e dipendente dai trattati bilaterali o dalla normativa locale) . Se invece l’imprenditore straniero rimane in Italia e la sua impresa viene dichiarata fallita (oggi liquidazione giudiziale), i creditori dovranno partecipare a quella procedura collettiva e non potranno procedere individualmente (gli atti esecutivi individuali sono bloccati dalla sentenza dichiarativa di fallimento).
  • Debiti fiscali, contributivi e multe (cartelle esattoriali): comprendono imposte non pagate (ad es. IRPEF sui redditi, IVA, imposte locali come IMU o TARI), contributi previdenziali INPS, premi assicurativi INAIL, sanzioni amministrative (come le multe stradali) e ogni altra entrata pubblica non versata nei termini. In questi casi il creditore è un ente pubblico (Agenzia delle Entrate, Agenzia Entrate–Riscossione, il Comune, una Regione, l’INPS, etc.) e la riscossione coattiva avviene tramite la cartella di pagamento (detta anche cartella esattoriale) o tramite un’ingiunzione fiscale emessa dall’ente locale . La cartella esattoriale è un atto che intima il pagamento di somme risultanti iscritte a ruolo (ad esempio a seguito di un accertamento fiscale definitivo, di una multa non pagata, o di contributi non versati) e, se non viene pagata entro 60 giorni dalla notifica, legittima l’Agente della Riscossione ad avviare misure esecutive senza bisogno di passare da un giudice. Tra gli strumenti tipici ci sono il fermo amministrativo sui veicoli, l’ipoteca esattoriale sugli immobili e il pignoramento esattoriale (di stipendi, conti, beni) . Queste azioni esecutive “pubbliche” seguono regole in parte diverse da quelle previste per i creditori privati (vedremo a breve i dettagli: ad esempio vi sono limiti a tutela dell’abitazione principale del debitore per i debiti fiscali sotto certe soglie, e franchigie su stipendio e conto corrente). È importante capire che un debito verso il Fisco italiano non si estingue automaticamente se il debitore lascia l’Italia: il credito resta e continua a maturare interessi e sanzioni finché non viene saldato o annullato . Inoltre, all’interno dell’UE esistono meccanismi di cooperazione per il recupero transfrontaliero dei tributi: ad esempio, grazie al Regolamento UE n. 904/2010, l’Italia può chiedere all’autorità fiscale di un altro Stato membro di riscuotere un proprio credito tributario nei confronti di un contribuente ivi residente . Fuori dall’Unione Europea (come nelle Filippine), il recupero è più difficile: non esiste un accordo automatico, ma l’Italia potrebbe teoricamente tentare un’azione legale in loco o richiedere assistenza in base a trattati bilaterali di cooperazione (se esistenti); in pratica, per importi non elevati, è raro che si proceda in paesi extra-UE per riscuotere crediti italiani. Tuttavia, il debito rimane: qualora il debitore rientri in Italia o abbia in futuro disponibilità in paesi UE, tali somme potrebbero essere aggredite dai creditori pubblici italiani tramite gli strumenti europei di mutua assistenza .

Come si vede, la natura del debito influenza il modo in cui il creditore può agire e le difese a disposizione. Nei paragrafi successivi analizzeremo nello specifico le procedure di recupero crediti e le tutele previste per il debitore, con particolare attenzione alle cartelle esattoriali e agli atti esecutivi che più spesso preoccupano chi ha debiti in Italia.

Tabella – Prescrizione dei principali debiti in Italia

Tipo di creditoTermine di prescrizione ordinario
Imposte statali (IRPEF, IVA, IRES, ecc.)10 anni (dal titolo definitivo)
Tributi locali (IMU, TASI, TARI, ecc.)5 anni
Contributi previdenziali (INPS)5 anni (💡 10 anni se il mancato versamento è accertato con sentenza passata in giudicato )
Multe stradali (sanzioni CdS)5 anni (dall’infrazione o dall’ultimo atto notificato)
Sanzioni amministrative (non CdS)5 anni
Bollo auto3 anni (dalla scadenza)
Contratti e altri crediti non periodici10 anni (regola generale, es. prestiti, forniture)
Crediti periodici (affitti, bollette)5 anni (canoni locazione, utenze, stipendi dovuti, ecc.)
Titoli giudiziali (sentenze, decreti)10 anni dal passaggio in giudicato (poi rinnovabile con atti esecutivi)

Nota: la prescrizione estintiva estingue il diritto del creditore se quest’ultimo resta completamente inerte per tutto il periodo indicato. Ogni atto formale di messa in mora, intimazione o esecuzione interrompe il termine, che ricomincia da capo . Inoltre, il giudice non rileva d’ufficio la prescrizione: dev’essere il debitore a eccepirla se il creditore agisce tardivamente . È piuttosto raro che crediti di importo elevato cadano in prescrizione senza alcuna azione del creditore; tuttavia, in alcuni casi, specialmente per vecchi crediti delle Pubbliche Amministrazioni, verificare il decorso del tempo può permettere al debitore di sollevare l’eccezione e ottenere l’annullamento del debito per prescrizione. Ad esempio, la Corte di Cassazione ha confermato che le sanzioni tributarie e relativi interessi, anche se iscritti in cartella, restano soggetti al termine breve di 5 anni previsto dal Codice Civile .

Azioni di recupero crediti e tutele del debitore

Esaminiamo ora le principali procedure di riscossione coattiva che il creditore (privato o pubblico) può avviare in Italia e le corrispondenti tutele previste a favore del debitore. Sapere in anticipo cosa può succedere in caso di insolvenza aiuta ad affrontare i problemi con maggiore consapevolezza e a non farsi trovare impreparati. Di seguito, analizziamo i vari tipi di pignoramento (su stipendio, conto, beni mobili e immobili) e le misure cautelari come il fermo amministrativo e l’ipoteca, indicando i limiti di legge e le strategie di difesa.

Pignoramento di stipendi, salari e pensioni

Il pignoramento dello stipendio (o della pensione) è tra le azioni più comuni che un creditore può intraprendere. In pratica, il datore di lavoro (o l’ente pensionistico) è obbligato a trattenere ogni mese una parte della retribuzione del debitore per girarla al creditore. Il Codice di Procedura Civile fissa limiti precisi a tale trattenuta: non più di un quinto (1/5) dello stipendio o della pensione netta può essere pignorato per debiti civili ordinari . Ad esempio, se un lavoratore ha uno stipendio netto di 1.500 €, la quota massima pignorabile per un debito bancario o verso un privato sarà di 300 € al mese (20%). Questo limite del 20% si applica separatamente per ogni diverso creditore di natura diversa (ad esempio un quinto per debiti fiscali e un quinto per debiti privati, ma il concorso simultaneo non può superare la metà totale) . Infatti, la legge prevede che se concorrono più pignoramenti sul medesimo emolumento, complessivamente non si possa superare il 50% dello stipendio percepito .

Occorre poi distinguere i pignoramenti esattoriali (da parte dell’Agenzia Entrate-Riscossione per cartelle) da quelli ordinari. Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) applica infatti regole ancor più favorevoli al debitore quando pignora stipendi e pensioni: per i redditi più bassi la trattenuta è minore di un quinto. In particolare, l’art. 72-ter del DPR 602/1973 stabilisce che l’Agente della Riscossione può pignorare: un decimo (10%) delle somme stipendiali fino a 2.500 €, un settimo (~14,3%) sulla parte eccedente 2.500 e fino a 5.000 €, e un quinto (20%) su quanto eccede i 5.000 € . Ad esempio, con uno stipendio netto di 1.500 € mensili, AER tratterrà solo 150 € (il 10%), mentre un creditore privato ne avrebbe potuti trattenere 300 €. Con uno stipendio di 3.000 €, AER pignorerà circa 1/7 sulla fascia 2.500–3.000 (circa 71 €) più 1/10 sui primi 2.500 (250 €), per un totale di ~321 € (rispettando comunque il tetto di 1/5 sulla parte sopra 5.000) .

Per le pensioni, oltre ai limiti di un quinto, vige una ulteriore tutela: c’è una soglia impignorabile pari a circa il doppio dell’assegno sociale. Dal 2022 questa franchigia è stata elevata a 2 volte l’assegno sociale (importo aggiornato ogni anno) . Considerando che per il 2025 l’assegno sociale è di circa 538,69 € mensili, la parte di pensione fino a ~1.077 € è impignorabile per qualsiasi credito . Solo l’importo eccedente tale soglia potrà essere pignorato nei limiti del quinto. Ad esempio, con una pensione di 1.500 €, i primi ~1.077 € sono intoccabili e sull’eccedenza (~423 €) si può pignorare al massimo il 20% (circa 85 €).

Dal punto di vista procedurale, il pignoramento di stipendio/pensione avviene presso terzi: l’atto di pignoramento è notificato non solo al debitore ma anche al suo datore di lavoro (o ente pensionistico), che diventa il terzo pignorato obbligato a versare la quota pignorata . Una volta notificato, il debitore può eventualmente chiedere al giudice dell’esecuzione una riduzione della quota per gravi motivi (ad esempio, se ha altri carichi familiari rilevanti), ma è discrezionale. In generale, rispettando i limiti di legge indicati, il pignoramento dello stipendio è legittimo e prosegue fino a soddisfazione del credito (o finché il giudice non dichiari l’estinzione della procedura per qualche motivo formale).

Come difendersi? Se il pignoramento riguarda debiti già accertati e definitivi, gli spazi di opposizione sono limitati: ci si può opporre per vizi formali dell’atto (es. notifica viziata) o per chiedere la sospensione in caso si sia in attesa di una decisione su un ricorso riguardante il debito. È importante però sapere che le somme pignorate eccedenti i limiti di legge sono inefficaci di diritto: se ad esempio venisse pignorata metà dello stipendio nonostante un solo creditore, la parte oltre il quinto è impugnabile e il giudice la dichiarerà inefficace (e va restituita) . Inoltre, se il debitore perde il lavoro o la pensione scende, può chiedere un adeguamento del piano di pignoramento. Infine, va segnalato che se il conto corrente del debitore viene pignorato e su di esso affluisce lo stipendio/pensione, la legge tutela l’ultimo accredito: in banca rimane impignorabile l’importo dell’ultima mensilità depositata, che il debitore può reclamare .

Pignoramento di conti correnti e crediti bancari

Il pignoramento del conto corrente avviene quando il creditore blocca le somme depositate in banca o posta intestate al debitore. È un mezzo rapido ed efficace: il creditore notifica un atto di pignoramento direttamente alla banca (terzo pignorato), la quale deve congelare immediatamente le disponibilità del debitore fino a concorrenza del credito. Contestualmente, l’atto è notificato anche al debitore, che ne viene così a conoscenza (spesso con sorpresa, perché fino al giorno prima il conto era operativo). Se entro i termini il debitore non reagisce e il creditore ottiene dal giudice l’ordinanza di assegnazione, le somme bloccate vengono trasferite al creditore.

Per tutelare il debitore, la legge prevede alcune franchigie. Abbiamo accennato sopra al caso dello stipendio o pensione accreditati in conto: la mensilità in cui avviene il pignoramento resta disponibile al debitore fino all’importo del suo stipendio/pensione mensile (o del minimo vitale per le pensioni) . Ad esempio, se sul conto sono presenti 5.000 € di cui 1.200 € accreditati come ultimo stipendio, quella somma (1.200 €) non dovrebbe essere bloccata. In pratica però le banche tendono a congelare tutto e sarà il giudice, su istanza del debitore, a liberare la mensilità impignorabile. Oltre a ciò, non ci sono altre soglie generali: i conti correnti non cointestati possono essere pignorati per intero nel saldo presente (salvo lasciarvi, se riconoscibile, l’ultima mensilità di salario). Se il conto è cointestato tra coniugi o altre persone, si presume diviso in parti uguali salvo prova contraria, quindi il creditore del singolo cointestatario potrà aggredire la metà (o la quota) spettante al debitore.

Una volta notificato il pignoramento alla banca, il conto risulta di fatto bloccato per la parte pignorata: il debitore non può movimentare quelle somme. È quindi una situazione grave, specie per chi vi accredita stipendio o ha domiciliate le spese. Come difendersi? Innanzitutto, prevenire: se il debitore sa di avere una causa in corso o un creditore aggressivo, tenere grosse somme liquide sul conto personale è rischioso. In caso di pignoramento già avvenuto, si possono verificare eventuali vizi di forma (ad esempio errori nell’atto, importi superiori al dovuto, mancato rispetto delle regole di notifica) e proporre un’opposizione all’esecuzione davanti al giudice competente, chiedendo anche la sospensione. Se il debito sottostante è contestato in un giudizio ancora pendente, si può segnalare al giudice dell’esecuzione per ottenere un rinvio. Inoltre, se il pignoramento eccede i limiti (come nel caso dell’ultima mensilità stipendiale congelata indebitamente), il debitore deve comparire in udienza e far valere i propri diritti, perché la banca difficilmente lo farà di sua iniziativa. In estrema ratio, si può trattare col creditore per liberare il conto magari offrendo un piano di rientro: spesso, infatti, il congelamento del conto mette pressione per una soluzione transattiva.

Fermo amministrativo di autoveicoli e motoveicoli

Il fermo amministrativo è una misura cautelare che Agenzia Entrate-Riscossione (o altro ente pubblico creditore) può disporre sui beni mobili registrati del debitore, in particolare sui veicoli (auto, moto). Consiste nell’iscrizione di un provvedimento nei registri del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) che impedisce di utilizzare e vendere il veicolo: il mezzo non può circolare legalmente (in caso di controllo risulterà “sotto fermo”) e non può essere radiato o esportato, e l’eventuale acquirente non potrebbe intestarvelo finché il fermo non è cancellato. In sostanza, è un “blocco” del veicolo finalizzato a indurre il debitore a pagare.

Per legge, prima di iscrivere il fermo, l’agente della riscossione deve notificare un preavviso di fermo dando al debitore 30 giorni per pagare o proporre un piano di rateazione, decorso inutilmente il quale si procede all’iscrizione. Il fermo è tipicamente utilizzato per crediti di importo medio: è una misura meno drastica del pignoramento, ma molto fastidiosa per chi necessita dell’auto. Esiste una soglia di debito minima per il fermo? A differenza dell’ipoteca e dell’espropriazione immobiliare (che hanno soglie precise per legge), la normativa vigente non fissa un importo minimo sotto il quale il fermo amministrativo è escluso . In passato erano circolate indicazioni di una soglia “di massima” intorno a 500-1.000 €, e in effetti Equitalia adottava una prassi interna di non iscrivere fermi per importi molto piccoli (spesso aspettando che il debito superasse circa 800 €) . Tuttavia, la Cassazione ha affermato che un fermo è legittimo anche per somme modeste, seppur debba comunque rispettare i principi di proporzionalità e buona fede dell’azione amministrativa . Ad esempio, con una sentenza del 2022, la Suprema Corte ha ritenuto valido un fermo auto iscritto per un debito inferiore a 1.000 €, non essendovi un divieto normativo esplicito . Pertanto, in teoria anche poche centinaia di euro di debito potrebbero far scattare il fermo, sebbene ciò avvenga di rado.

Come difendersi dal fermo? Il debitore può evitare l’iscrizione pagando il dovuto entro i 30 giorni dal preavviso, oppure chiedendo una rateizzazione: la domanda di rateizzazione sospende l’adozione del fermo e, se accolta, finché si pagano puntualmente le rate il fermo non viene iscritto (o se già iscritto, può essere sospeso). Se il fermo è già stato iscritto, pagando integralmente il debito (o ottenendo una sospensione per ricorso pendente) si ha diritto alla cancellazione del fermo dal PRA entro 20 giorni. Può il fermo essere impugnato? Sì, il debitore può proporre ricorso al giudice (di solito il tribunale ordinario in funzione di giudice dell’esecuzione, oppure il giudice di pace se trattasi di sanzioni amministrative) contestando ad esempio la legittimità del fermo per vizi di notifica, prescrizione del debito, mancato invio del preavviso o eccessiva onerosità (principio di proporzionalità). Ad esempio, se l’ente iscrive il fermo senza aver inviato il preavviso, i giudici hanno spesso accolto i ricorsi annullando il provvedimento per violazione del diritto di difesa. Va anche valutato il rapporto tra valore del veicolo e importo del debito: mettere fermo un veicolo di grande valore per un debito esiguo potrebbe violare il principio di proporzionalità, e su questo alcune Commissioni Tributarie sono intervenute in passato. In definitiva, il fermo amministrativo va preso sul serio: ignorarlo e continuare a usare l’auto è illecito (si rischiano sanzioni e il sequestro del veicolo). Per il debitore filippino che magari utilizza l’auto per lavorare, un fermo può essere di grave intralcio: conviene attivarsi subito per ridurre il debito, dilazionarlo o contestarlo prima che sfoci in questa misura.

Ipoteca esattoriale e pignoramento immobiliare

Il pignoramento immobiliare è l’azione esecutiva più invasiva: consiste nel sottoporre a esecuzione forzata un immobile di proprietà del debitore (casa, terreno, etc.), con successiva vendita all’asta e utilizzo del ricavato per pagare i creditori. Prima di arrivare all’asta, però, la legge e la giurisprudenza prevedono importanti limiti e cautele quando il creditore è il Fisco.

Prima casa impignorabile dal Fisco: dal 2013, per legge, Agenzia Entrate-Riscossione non può pignorare l’abitazione principale del debitore, a condizione che: (a) sia l’unico immobile posseduto dal debitore, (b) vi risieda anagraficamente, (c) l’immobile non sia di lusso (categorie catastali A/8, A/9) . Se tutte queste condizioni sono rispettate, la cosiddetta “prima casa” è impignorabile per i debiti iscritti a ruolo. Attenzione: ciò non vale per i creditori privati (una banca o un privato può pignorare la prima casa in teoria, e anche il Fisco può farlo se manca una delle condizioni suddette, ad es. se il debitore ha due case, oppure la casa non è quella di residenza). Inoltre, anche quando l’esproprio fiscale è vietato, AER può comunque iscrivere ipoteca sull’immobile (vedi oltre) . Dunque, “impignorabilità” non significa che la casa resti immune da ogni vincolo: semplicemente l’Agente della riscossione non potrà metterla all’asta, ma potrebbe segnarci un’ipoteca a garanzia.

Soglie di importo per ipoteca e vendita: la legge prevede che l’Agente della riscossione non possa iscrivere ipoteca per debiti complessivi sotto 20.000 € . Questa è una soglia chiara: se il totale delle cartelle non pagate è, ad esempio, 15.000 €, Equitalia/AER non può ipotecare i tuoi immobili (e infatti normalmente prima si supera quel limite si preferisce usare altri strumenti). Raggiunti i 20.000 €, invece, l’Agente può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore, previa comunicazione preventiva di 30 giorni . L’importo dell’ipoteca può essere anche il doppio del debito, per cautelarsi di interessi e spese . Per procedere invece al pignoramento immobiliare (vendita forzata), la soglia è ancora più alta: servono almeno 120.000 € di debiti iscritti a ruolo . Sotto tale importo, AER non può espropriare immobili (anche non prima casa) . Sopra 120.000 €, può farlo – ma se è la casa di residenza e unico immobile, vale il divieto di prima casa di cui sopra. Riassumendo: un secondo immobile del debitore, o un immobile non “prima casa” (es. casa ereditata, casa data in affitto, terreno, immobile di lusso), può essere pignorato da AER solo se il debito supera 120.000 € ; se il debito è minore, niente asta ma ipoteca sì oltre 20.000 €. Queste soglie sono state introdotte dal D.L. 69/2013 (“Decreto del Fare”) proprio per evitare che per debiti fiscali modesti i contribuenti perdessero la casa .

Va segnalato che su questo tema c’è stata dibattito giurisprudenziale. Alcune sentenze recenti hanno sostenuto che anche l’ipoteca esattoriale non dovrebbe essere iscritta se il debito totale è sotto 120.000 €, essendo un atto strumentale all’espropriazione: in sostanza, secondo questa tesi, i 120.000 € valgono come soglia unica sia per pignorare che per ipotecare, per ragioni di equità e proporzionalità . Ad esempio, la Cassazione ha affermato nel 2023 che un’ipoteca esattoriale iscritta per 30.000 € era illegittima in quanto il debito complessivo non superava 120.000 € . Tuttavia, la legge letterale consente l’ipoteca da 20.000 € in su, e infatti la prassi di AER è di ipotecare sopra quella soglia (anche sotto 120k) – salvo poi il contenzioso. Dunque, un debitore con debiti fiscali tra 20k e 120k può aspettarsi un’ipoteca sull’immobile, ma AER non potrà procedere oltre (niente asta) finché il totale rimane sotto 120k . In ogni caso, prima di iscrivere ipoteca l’Agente deve notificare un preavviso e attendere 30 giorni: questo consente al contribuente di eventualmente pagare o contestare. Se il preavviso viene ignorato, scaduto il termine l’ipoteca viene registrata nei registri immobiliari e vincola l’immobile (pur lasciandolo in possesso al debitore). L’ipoteca ha durata ventennale rinnovabile e, finché esiste, impedisce di fatto al debitore di vendere liberamente il bene (salvo trovare un accordo col Fisco al momento della vendita per saldare il debito).

Difendersi da ipoteche e pignoramenti: la cosa migliore è intervenire prima che scattino. Quando arriva la comunicazione preventiva di ipoteca o l’intimazione pre-esproprio (che AER invia obbligatoriamente prima di avviare l’asta), è fondamentale muoversi: si possono presentare ricorsi alle nuove Corti di Giustizia Tributaria (già Commissioni Tributarie) se si ravvisano vizi (es. cartelle mai notificate regolarmente, prescrizione dei crediti, errata applicazione delle soglie). Un ricorso urgente può chiedere anche la sospensione dell’ipoteca/pignoramento al giudice tributario. In alcuni casi si può eccepire il principio di proporzionalità: ad esempio se il Fisco iscrive ipoteca su molti beni per importi relativamente piccoli, o (in passato) se ipotecava la prima casa sotto 120k – scenario ora normato per legge. Se invece il debito è legittimo e non ci sono errori formali, l’unica via per evitare di perdere l’immobile è trovare un accordo col Fisco (rateizzare, aderire a definizioni agevolate se aperte, proporre un saldo e stralcio) o, nei casi estremi, ricorrere alla procedura di sovraindebitamento chiedendo la sospensione delle azioni esecutive. Ricordiamo che vendere la casa dopo la notifica del pignoramento non è possibile (il pignoramento viene trascritto nei registri e “aggancia” l’immobile): se si intende vendere per pagare i debiti, va fatto prima che parta l’esecuzione e comunque è rischioso fare atti dispositivi in presenza di debiti (potrebbero essere revocati).

In sintesi, un debitore filippino proprietario di una casa in Italia deve conoscere questi paletti: la sua abitazione di residenza è protetta da pignoramento fiscale se è l’unica, ma non è intoccabile (può essere ipotecata e comunque altri creditori privati potrebbero aggredirla). Debiti consistenti oltre 120k mettono a rischio anche gli immobili, quindi conviene attivarsi molto prima che si raggiungano tali cifre per trovare soluzioni.

Pignoramento di beni mobili (mobili pignorati presso il domicilio)

È infine possibile che il creditore tenti il pignoramento mobiliare presso l’abitazione o i locali del debitore, cioè l’asportazione forzata di beni mobili di proprietà del debitore (mobilio, elettrodomestici, merci, macchinari). Questa forma di esecuzione, un tempo comune, oggi è meno frequente perché spesso di scarsa efficacia (i beni usati hanno poco valore all’asta, e vi sono limiti su ciò che si può pignorare). In ogni caso, la legge tutela alcuni beni mobili essenziali dichiarandoli impignorabili (art. 514 c.p.c.: ad esempio vestiti, letti, tavoli da pranzo, elettrodomestici indispensabili come il frigo, ricordi di famiglia, animali da compagnia, ecc.). Non possono poi essere pignorati gli strumenti di lavoro del debitore (ad es. utensili, PC, attrezzi) salvo che il creditore non sia lo Stato per tributi, nel qual caso può prenderli ma lasciando quelli indispensabili al lavoro del debitore. Il pignoramento mobiliare avviene con l’ufficiale giudiziario che si reca all’indirizzo del debitore e redige un verbale identificando i beni di valore da vincolare; spesso però l’ufficiale giudiziario può trovare poco o nulla su cui utilmente procedere, soprattutto se il debitore non possiede beni di pregio in casa. Per i veicoli, più che pignorarli materialmente, come visto, si preferisce il fermo amministrativo; ma nulla vieta di pignorare fisicamente un’auto (il verbale viene comunicato al PRA e l’auto viene poi prelevata e venduta all’asta).

Difese e strategie: il debitore ha diritto a indicare eventualmente beni alternativi da pignorare se quelli scelti dall’ufficiale sono necessari (ad es. può segnalare altri valori di minor impatto). Inoltre, se i mobili pignorati sono di proprietà di terzi (es. appartengono al coniuge, ai figli, o sono in leasing), il terzo interessato può fare opposizione (azione di terzo proprietario ex art. 619 c.p.c.) per farli liberare, provando la sua proprietà. In generale, però, questa forma di esecuzione è spesso spiacevole (per l’ingresso dell’ufficiale in casa) ma di efficacia relativa per il creditore. Molti debitori insolvibili non possiedono beni mobili di valore sufficiente, quindi il pignoramento mobiliare finisce con un nulla di fatto o con oggetti invenduti. Da notare che se il debitore nega l’accesso all’ufficiale, quest’ultimo può chiedere l’autorizzazione del giudice per forzare l’ingresso con l’ausilio eventualmente della forza pubblica – ma ciò avviene raramente e solo per crediti importanti, altrimenti il creditore rinuncia per costi e tempi.

Esempio pratico: Marco, cittadino filippino in Italia, ha debiti vari e teme l’arrivo dell’ufficiale giudiziario a casa. Si informa e scopre che l’arredo essenziale (letto, tavolo, frigorifero) non può essergli tolto. Decide comunque di mettere al sicuro oggetti di valore superflui (televisore di lusso, collezioni) trasferendoli temporaneamente altrove, così che in caso di visita i beni in casa siano solo quelli impignorabili o di modesto valore. Questa è una strategia empirica che molti adottano, anche se legalmente borderline se fatta per frodare i creditori; in ogni caso, capire cosa rischia di essere pignorato aiuta a prepararsi.

Tabella – Limiti e condizioni delle azioni esecutive di Agenzia Entrate-Riscossione

Azione AERCondizioni/limiti per leggeNote per la difesa
Fermo amministrativo (veicoli)Nessuna soglia fissa di importo (prassi > € 500-1.000) . Preavviso 30gg obbligatorio.Impugnabile per vizi formali (mancato preavviso) o sproporzione. Pagando o rateizzando si ottiene la cancellazione.
Ipoteca esattoriale (immobili)Debito ≥ € 20.000 per iscrivere . Preavviso 30gg.Vietata su debiti < 20k. Contestabile se notifica irregolare o importo inferiore a 20k. Alcune sentenze estendono soglia a 120k . Si cancella dopo saldo.
Pignoramento immobiliare (espropriazione)Debito ≥ € 120.000 . Prima casa (unica abitazione non di lusso con residenza) non pignorabile .Necessaria comunicazione preventiva (intimazione) 30gg. Opponibile se prima casa protetta o importo sotto soglia. Possibile sospensione in caso di ricorso pendente.
Pignoramento stipendio/pensione1/10 fino € 2.500; 1/7 € 2.500–5.000; 1/5 oltre € 5.000 . Pensione: impignorabile fino ~€1.077 (2x assegno sociale) .Ultimo stipendio accreditato su c/c non pignorabile . Pignoramento inefficace ex lege per la parte eccedente i limiti .
Pignoramento conto correnteNessuna soglia; tutela ultimo accredito stipendio/pensione (vedi sopra).Banca blocca le somme fino a capienza del debito. Debitore può opporsi se violati limiti (es. ultima mensilità) o per altri vizi.

(Legenda: AER = Agenzia Entrate-Riscossione, agente pubblico della riscossione; “prima casa” = unico immobile di residenza non di lusso.)

Strategie per ridurre o risolvere i debiti

A fronte di debiti importanti, un debitore (italiano o straniero) non è privo di soluzioni: l’ordinamento offre diversi strumenti per gestire, ridurre e perfino cancellare i debiti, evitando di subire passivamente pignoramenti e misure esecutive. In questa sezione esaminiamo le strategie difensive e risolutive più efficaci: dalla rateizzazione delle cartelle esattoriali e altri debiti, alle trattative di saldo e stralcio, fino alle procedure concorsuali minori (piani del consumatore, concordati, liquidazione) che conducono all’esdebitazione. L’obiettivo è fornire al debitore filippino in difficoltà gli strumenti per negoziare con i creditori o ricorrere al giudice quando necessario, in modo da rientrare in una situazione sostenibile. Il filo conduttore è che ignorare il problema raramente lo risolve – anzi, come detto, i creditori tenderanno prima o poi ad attivarsi aggravando la posizione – mentre affrontarlo con gli strumenti giusti può portare a ridurre significativamente l’impatto dei debiti .

Rateizzazione dei debiti fiscali (cartelle esattoriali)

La rateizzazione è spesso la prima via da percorrere per chi non riesce a pagare in un’unica soluzione. In particolare, l’Agenzia Entrate-Riscossione consente ai debitori di dilazionare le cartelle esattoriali in un piano di pagamento a rate mensili. Le regole della rateazione sono state rese via via più flessibili negli ultimi anni, specialmente dal 2023 nell’ambito delle riforme collegate al PNRR . Ecco gli elementi essenziali:

  • Per importi fino a € 120.000 (soglia elevata nel 2022 da 60k a 120k), la rateizzazione viene concessa in modo automatico su semplice richiesta, senza bisogno di provare lo stato di difficoltà economica . In altre parole, se il tuo debito totale con AER è sotto 120mila euro, puoi presentare domanda online o tramite modulo e ottenere un piano di dilazione quasi immediato (previa verifica formale dei requisiti di legge, ad es. di non essere decaduto da precedenti rateizzazioni per lo stesso debito).
  • Il numero di rate mensili è variabile: tradizionalmente il piano ordinario era fino a 72 rate (6 anni). Oggi, grazie alla riforma della riscossione (D.Lgs. 110/2024), la durata massima è stata estesa gradualmente: per le richieste presentate nel 2025 e 2026 si possono ottenere fino a 84 rate (7 anni) o addirittura 96 rate (8 anni) in taluni casi, anche per importi sotto 120k . Dal 2027 dovrebbe stabilizzarsi a 72, salvo nuove proroghe. Di base, AER calcola il piano considerando rate costanti salvo diversa indicazione.
  • Se l’importo è superiore a € 120.000 oppure se il debitore ha necessità di un periodo più lungo (fino a 120 rate, cioè 10 anni), è possibile richiedere una rateizzazione straordinaria. In questo caso occorre documentare la situazione di grave e comprovata difficoltà economica. La normativa prevede specifici indici: ad esempio, per le persone fisiche o ditte individuali semplificate, si verifica il rapporto tra l’ammontare del debito e il reddito disponibile (indice “di liquidità”). Se tale indice supera una certa soglia (cioè il debito è molto elevato rispetto al reddito), AER può concedere fino a 120 rate . Per le imprese più grandi servono anche bilanci e indici di settore. In ogni caso, con la riforma, anche queste procedure sono state semplificate e nel 2025–2026 è prevista una modulazione più favorevole (ad esempio, possibilità di piani decennali documentati pure per debiti di poco sotto 120k, in alcuni casi) .
  • Importante: una volta ottenuta la rateizzazione, il debitore deve pagare con regolarità le rate. Se si saltano 5 rate anche non consecutive, si decade dal beneficio (in passato erano 8 rate, ora ridotte a 5). La decadenza comporta che l’intero importo residuo torna immediatamente esigibile e non è più rateizzabile. Tuttavia, le normative emergenziali durante la pandemia e alcuni milleproroghe hanno introdotto misure di tolleranza, per cui conviene sempre verificare se c’è la possibilità di riammissione. Ad esempio, la Legge n.15/2025 (conversione del Milleproroghe) ha previsto la riammissione alla “Rottamazione-quater” per i contribuenti decaduti, e ha anche esteso alcune scadenze . Allo stesso modo, per le rateazioni ordinarie, a volte il legislatore concede periodi di sanatoria per chi è decaduto. Nel 2023 è stata ampliata la soglia di tolleranza e introdotta la possibilità di richiedere nuovi piani anche dopo decadenza, ma queste finestre sono straordinarie.

Per un debitore filippino, la rateizzazione presenta gli stessi vantaggi: blocca le azioni esecutive (AER sospende fermi, ipoteche, pignoramenti finché il piano è rispettato) , permette di diluire il pagamento rendendolo sostenibile, e consente anche di ottenere il DURC regolare (documento di regolarità contributiva) se parliamo di contributi, purché le rate siano in corso. Attenzione però: se si è in difficoltà estrema e nemmeno le rate si riescono a pagare, fare una rateazione troppo lunga può solo rimandare il problema. In tal caso, potrebbe essere preferibile valutare direttamente soluzioni di saldo e stralcio o sovraindebitamento (vedi oltre).

In sintesi, cosa fare: appena ricevi cartelle per importi che non puoi pagare subito, presenta richiesta di rateizzazione (oggi si può fare online sul sito di Agenzia Entrate-Riscossione con SPID). Otterrai un piano e con quello eviterai ulteriori misure esecutive, a patto di rispettarlo. Se il debito è grande, chiedi il piano più lungo possibile documentando i redditi (meglio pagare poco per volta su 10 anni che troppo in pochi anni e poi saltare). Se hai perso il lavoro o sei momentaneamente all’estero con poco reddito, la rateazione può essere calibrata su rate basse compatibili col tuo ISEE. In alternativa, se attendi sviluppi (es. un ricorso pendente che potrebbe annullare la cartella), valuta di chiedere una sospensione legale ad AER: esiste la possibilità di chiedere la sospensione della riscossione presentando copia di un ricorso già depositato in cui contestate il debito (AER è tenuta a sospendere fino a esito, salvo rigetto).

Definizioni agevolate, condoni e “saldo e stralcio” dei debiti fiscali

Negli ultimi anni, il legislatore italiano ha varato più volte misure eccezionali – le cosiddette “definizioni agevolate” o pace fiscale – che consentono ai contribuenti di chiudere i debiti fiscali a condizioni favorevoli. Chi ha debiti con il Fisco dovrebbe sempre prestare attenzione se vi sono condoni, rottamazioni o saldo e stralcio aperti, perché aderirvi può portare a notevoli risparmi.

Alcuni esempi recenti e aggiornati a ottobre 2025:

  • La “Rottamazione-quater” (2023) introdotta con la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha permesso di definire i carichi affidati ad Agenzia Riscossione dal 2000 al 30/6/2022 pagando solo l’imposta e i contributi, senza sanzioni né interessi di mora . In pratica, chiunque avesse cartelle esattoriali rientranti in quel periodo poteva chiedere di “rottamare” il debito, pagando il capitale (e l’aggio) in massimo 18 rate (5 anni) con interessi ridotti al 2%. Le domande andavano presentate entro il 30 aprile 2023 . Moltissimi contribuenti (oltre un milione) hanno aderito. I pagamenti sono in corso: la prima rata scadeva il 31 ottobre 2023 (poi prorogata di qualche giorno) e le successive a febbraio, maggio, luglio e novembre di ogni anno fino al 2027. Chi rispetta questo piano estingue il debito e si vedrà stralciati tutti gli interessi e le sanzioni. Per esempio, una cartella da 5.000 € di cui 2.000 € di sanzioni e 500 € di interessi verrà chiusa pagando circa 2.500 € (il resto abbuonato).
  • La “Stralcio dei mini-debiti”: la stessa legge 197/2022 ha previsto l’annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 € affidati al riscossore tra il 2000 e il 2015 . Ciò significa che a partire da fine marzo 2023, tutte le cartelle sotto 1.000 € relative a quel periodo sono state condonate d’ufficio (salvo alcune eccezioni, come debiti per aiuti di Stato, da recupero sentenze penali, e pochi altri). Molti contribuenti si sono visti cancellare vecchie cartelle di importo modesto senza dover far nulla. Per un debitore filippino, ad esempio, multe stradali o tributi comunali dei primi anni 2000 sotto tale soglia sono stati automaticamente annullati .
  • Rottamazione-ter (2018-19) e Saldo e Stralcio (2019): precedenti edizioni di definizioni agevolate, utili da menzionare in quanto qualcuno potrebbe avervi aderito. La rottamazione-ter (D.L. 119/2018) riguardava i carichi 2000-2017, e il “saldo e stralcio” 2019 (L. 145/2018) era riservato a persone fisiche con ISEE < €20.000 e permetteva di chiudere alcuni debiti tributari pagando solo il 16%–35%. Ormai tali procedure sono chiuse e chi non ha pagato le rate è decaduto, ma per i decaduti 2020–21 c’è stata la possibilità di riammissione Covid con D.L. 34/2020 e 73/2021.
  • Possibili novità future: al momento (fine 2025) il Governo non ha annunciato nuove rottamazioni generalizzate (“quinquies”), ma sta implementando riforme per rendere la riscossione ordinaria più sostenibile (come abbiamo visto con le rateazioni extralarge). Tuttavia, ipotesi di ulteriori condoni affiorano ad ogni legge di bilancio. È bene tenersi informati: un debito oggi gravoso potrebbe essere oggetto di definizione agevolata domani.

In parallelo ai provvedimenti legislativi, esiste anche il “saldo e stralcio” stragiudiziale: così si definisce comunemente l’accordo transattivo tra debitore e creditore per estinguere un debito con il pagamento di una parte soltanto. Questo strumento è tipicamente utilizzato con banche, finanziarie o altri creditori privati, ma sta facendosi strada anche con i creditori pubblici in certe forme (ad es. la transazione fiscale nei procedimenti di composizione della crisi). Nella pratica, se il debitore riesce a reperire una somma immediata (es. un familiare presta dei soldi) può proporre al creditore di chiudere la posizione pagando subito una percentuale del dovuto e rinunciando al resto. Spesso le finanziarie cedono i crediti deteriorati a società di recupero che acquistano per pochi centesimi, quindi può capitare di chiudere debiti pagando anche il 20-30%. È chiaro che serve abilità negoziale e, preferibilmente, liquidità immediata da offrire. Un cittadino filippino con debiti in Italia che decide di rientrare in patria potrebbe cercare di fare saldo e stralcio prima di partire, offrendo ai creditori una cifra subito (magari ricavata vendendo beni o aiutata dalla famiglia) in cambio dell’azzeramento del restante. Legalmente, conviene formalizzare questi accordi per iscritto e assicurarsi che il creditore rinunci ad ogni ulteriore pretesa.

Un particolare saldo e stralcio “legalizzato” è quello previsto nel nuovo Codice della Crisi per i debiti fiscali e previdenziali all’interno delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. La legge infatti consente, nei piani del consumatore e concordati minori, di proporre un pagamento parziale a stralcio anche ai crediti erariali e contributivi, previa adesione dell’ente o a certe condizioni. Addirittura, dopo una nota sentenza della Corte Costituzionale del 2017 e la riforma del 2020, è possibile falcidiare l’IVA (che prima era intoccabile) nelle procedure, purché si garantisca almeno il soddisfacimento che i creditori avrebbero ottenuto liquidando tutto . Questo però rientra nelle procedure giudiziali che vediamo nel prossimo paragrafo.

In breve, il consiglio al debitore è: valuta sempre se c’è spazio per una transazione. I creditori finanziari preferiscono spesso un accordo vantaggioso subito piuttosto che attendere anni e magari recuperare meno dopo lunghe procedure . Anche gli enti pubblici, se capiscono che il debitore potrebbe accedere a una procedura concorsuale che taglierebbe i loro crediti, possono accettare soluzioni agevolate. Non vergognarsi quindi a negoziare: con l’aiuto di un legale, si possono ottenere riduzioni significative del debito (“Ha diritto chi chiede” – chi resta in silenzio subisce l’intero importo con interessi).

Procedure di sovraindebitamento e esdebitazione (legge “salva suicidi”)

Quando i debiti diventano complessivamente insostenibili rispetto al proprio patrimonio e reddito, la legge italiana mette a disposizione le procedure di sovraindebitamento per persone e piccoli imprenditori non fallibili. Si tratta di procedure giudiziali che consentono, sotto il controllo di un giudice e con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi (OCC), di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti o di liquidare i propri beni ottenendo in cambio la cancellazione dei debiti residui (esdebitazione). È l’equivalente, per il cittadino sovraindebitato, del fallimento con “fresh start” che esiste per le aziende, ed è talvolta detta legge “salva suicidi” (fu introdotta infatti con la L. 3/2012 per combattere il dramma dei suicidi per debiti).

Queste procedure oggi sono disciplinate nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, entrato pienamente in vigore dal 15 luglio 2022). Un cittadino filippino residente in Italia ha pieno accesso a tali strumenti al pari di un italiano, purché abbia il centro principale degli interessi (COMI) in Italia. La cittadinanza è irrilevante: contano residenza, sede dell’attività o patrimonio in Italia per la competenza del tribunale. La legge specifica che i cittadini stranieri non fallibili (cioè che non sono soggetti alle procedure maggiori di fallimento/liquidazione giudiziale) possono accedere al sovraindebitamento . Dunque, ad esempio, un lavoratore filippino con soli debiti personali, o un piccolo imprenditore sotto le soglie di fallibilità, può presentare un piano del consumatore o un concordato minore come qualsiasi italiano.

Le tipologie di procedura previste sono tre (ora definite agli artt. 67-83 CCII):

  • Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex “piano del consumatore” L.3/2012): riservato a chi ha contratto i debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale (cioè il classico consumatore). Permette di proporre al giudice un piano di pagamenti (anche parziale) ai creditori, tenendo conto del proprio bilancio familiare, e di ottenere l’omologazione anche senza il voto dei creditori (non c’è voto, decide il giudice sulla fattibilità e sulla cosiddetta “meritevolezza” del debitore) . Se omologato, il piano vincola tutti i creditori; quelli incapienti (a cui non viene pagato nulla) non possono più agire per il residuo. La meritevolezza è un concetto chiave: il debitore deve aver contratto i debiti senza dolo o colpa grave, in buona fede. La Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito che non ogni condotta imprudente preclude l’accesso, ma solo chi ha frodato i creditori o accumulato debiti con colpa grave ne è escluso . Ad esempio, un consumatore sovraindebitato perché ha perso il lavoro o per eccesso di interessi su prestiti può essere ammesso, mentre chi ha fatto debiti con intento fraudolento no. In pratica, molti stranieri hanno già fruito di piani del consumatore omologati dai tribunali italiani .
  • Concordato minore (ex “accordo con i creditori” L.3/2012): rivolto a imprenditori commerciali sotto le soglie di fallibilità, imprenditori agricoli, start-up innovative, professionisti e altri soggetti non fallibili. È simile al piano del consumatore ma si applica a debiti professionali o d’impresa. Richiede il voto dei creditori (serve la maggioranza del 60% dei crediti), e se approvato e omologato, diviene vincolante anche per i dissenzienti. Può prevedere una moratoria, pagamenti parziali, liquidazione di alcuni beni. Anche qui conta la buona fede. Il concordato minore è utile per piccoli imprenditori stranieri: ad esempio, un ristoratore filippino in Italia, schiacciato dai debiti di locazione, fornitori e Fisco, potrebbe proporre un concordato minore offrendo ai creditori il ricavato della vendita di un immobile e qualche migliaio di euro dilazionato, cancellando il resto.
  • Liquidazione controllata del sovraindebitato (ex “liquidazione dei beni” L.3/2012): è la procedura in cui il debitore mette a disposizione tutto il suo patrimonio liquidabile, nominando un liquidatore che vende i beni e ripartisce il ricavato ai creditori. Dura qualche anno. Al termine, il debitore persona fisica ottiene comunque l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti non soddisfatti. Questa procedura non richiede meritevolezza (sebbene la condotta possa influire su alcuni aspetti) e può essere attivata anche dal debitore non meritevole oppure su istanza dei creditori. È l’ultima spiaggia, simile a un fallimento personale. Ad esempio, se Tizio ha zero capacità di pagare ma ha una casa, con la liquidazione questa casa sarà venduta e ricavato distribuito, dopodiché se resta debito viene cancellato.

Una novità fondamentale introdotta nel 2020 (e recepita nel Codice della Crisi) è l’esdebitazione del debitore incapiente. Significa che una persona fisica nullatenente e senza reddito può chiedere al giudice di essere liberata dai debiti anche senza dare nulla in cambio, riconoscendo la propria incapienza . Ci sono condizioni rigorose: il debitore deve essere “meritevole” (non aver colpe gravi nell’indebitarsi, né aver fruito di altre esdebitazioni in passato) , non deve poter offrire ai creditori alcuna utilità nemmeno futura, e se nei 4 anni successivi dovessero comparire “utilità rilevanti” (es. vincite, eredità, arrivo di un reddito) deve pagarle ai creditori in certa misura . Questa possibilità, introdotta dall’art. 14-quaterdecies L.3/2012 conv. in L.176/2020 , consente al debitore onesto ma completamente rovinato di riemergere. In pratica: se il cittadino filippino sovraindebitato non ha alcun bene e vive di espedienti, può ottenere dal tribunale l’esdebitazione “a zero”, uscendone pulito. È un beneficio concesso una sola volta in vita . In futuro, se le sue condizioni migliorano entro 4 anni, dovrà versare ai creditori almeno il 10% di quanto ottenuto oltre le spese di sostentamento , ma intanto viene liberato.

Esempio concreto: Mario (di nazionalità filippina) aveva accumulato €100.000 di debiti tra banche e Fisco per via di un’attività commerciale andata male. Ha chiuso l’attività, venduto l’inventario e adesso fa il dipendente a stipendio modesto. Con l’aiuto di un OCC, propone un piano del consumatore offrendo €300 al mese per 5 anni più il TFR futuro: i creditori finanziari riceveranno il 20% a saldo, il Fisco un po’ meno. Il tribunale verifica che Mario non ha colpe gravi (è fallito per la crisi, non per frode) e omologa il piano nonostante la banca sia contraria (tanto non serve il loro voto). Mario paga le 60 rate, poi ottiene l’esdebitazione: il restante 80% dei debiti è cancellato . In alternativa, se Mario fosse disoccupato e nullatenente, potrebbe optare per l’esdebitazione da incapiente, uscendo subito dai debiti senza pagare nulla. Ogni caso va studiato ad hoc, ma il messaggio è: anche nelle situazioni peggiori, c’è una via legale per uscirne, purché il debitore agisca in buona fede e con trasparenza .

Per avviare queste procedure occorre rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o a professionisti esperti in crisi da sovraindebitamento. Anche molti Enti di volontariato e degli ordini professionali (commercialisti, avvocati) hanno sportelli OCC che assistono i sovraindebitati. Il debitore dovrà presentare tutta la documentazione sui debiti, redditi, beni e spiegare le cause della sua insolvenza. Il professionista redige una proposta e la deposita in tribunale. Durante la procedura si può ottenere la sospensione delle azioni esecutive in corso (come pignoramenti, ecc.), congelando la situazione fino alla definizione . Una volta omologato il piano o aperta la liquidazione, tutti i creditori devono rispettarlo; se qualcuno prova a chiamarsi fuori (specie creditori esteri), la normativa europea ne impone comunque il rispetto nell’UE . Ad esempio, se un creditore francese vantava un credito, dovrà accontentarsi di quanto previsto dal piano del consumatore omologato in Italia, non potendo pretendere il resto in Francia . Fuori UE, come detto, potrebbero esservi difficoltà di riconoscimento, ma in molti casi la comity internazionale porta a onorare l’esdebitazione anche oltreoceano (gli USA ad esempio tendenzialmente riconoscono gli effetti liberatori delle bancarotte straniere) .

In definitiva, le procedure di sovraindebitamento rappresentano per il debitore una sorta di “ultima spiaggia legale” per voltare pagina. L’Italia, allineandosi alle tendenze europee, ha voluto dare una chance di risollevarsi al debitore sommerso dai debiti onestamente e meritevolmente . Anche un cittadino filippino in Italia ha diritto a queste tutele e – anzi – dovrebbe considerarle se si trova in uno stato di insolvenza grave, invece di pensare di fuggire o restare nell’angoscia: la fuga improvvisata all’estero, oltre a non cancellare i debiti, può precludere la possibilità di soluzioni legali e definitive . Spesso, sapere che esiste una via d’uscita riduce quel senso di oppressione e permette di affrontare la questione con lucidità. Ovviamente, serve l’aiuto di professionisti e occorre collaborare con trasparenza (tutte le procedure richiedono di dichiarare il vero su redditi e beni, pena decadenza o sanzioni). Ma per il debitore onesto, il sistema offre ormai una seconda opportunità.

Domande Frequenti (FAQ) – Debiti in Italia e cittadini stranieri

D: Un cittadino filippino con debiti in Italia può accedere alle stesse procedure di sovraindebitamento previste per gli italiani?
R: Sì. Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) sono aperte a tutti i debitori civili non assoggettabili a fallimento, indipendentemente dalla cittadinanza . L’importante è che il centro degli interessi principali (COMI) sia in Italia – tipicamente, la residenza o il luogo dove si svolge l’attività economica. In altre parole, se vivi stabilmente in Italia o qui hai la tua impresa, puoi presentare domanda al tribunale italiano anche se sei cittadino straniero. Già diversi debitori non italiani (comunitari ed extracomunitari) hanno beneficiato di piani del consumatore e ottenuto l’esdebitazione nei tribunali italiani . La cittadinanza non preclude nulla: conta la situazione di fatto (debiti in Italia e residenza qui) e la meritevolezza (assenza di dolo o frode nell’indebitamento).

D: I debiti si cancellano automaticamente dopo un tot di anni (per prescrizione) se smetto di pagare?
R: No, i debiti non spariscono da soli con il trascorrere del tempo, a meno che il creditore resti completamente inerte e il debitore, all’occorrenza, eccepisca la prescrizione . La prescrizione estintiva estingue il diritto di credito se il creditore non compie atti di richiesta o azione entro il termine stabilito dalla legge (che varia a seconda del tipo di credito, vedi tabella sopra). Ad esempio, le bollette si prescrivono in 5 anni, così come le cartelle per tributi locali o multe; i contratti in 10 anni. Ma basta anche una semplice lettera raccomandata di sollecito o una notifica di atto esecutivo per interrompere la prescrizione e far ripartire il conteggio da capo . Nella pratica, è raro che grossi debiti cadano in prescrizione senza alcuna azione del creditore: banche, Fisco e finanziarie solitamente non lasciano passare 5 o 10 anni senza farsi vivi. Inoltre, se il creditore ha già un titolo esecutivo giudiziale (es. una sentenza, un decreto ingiuntivo) quel titolo ha un proprio termine di prescrizione di 10 anni dal passaggio in giudicato, rinnovabile con ogni atto esecutivo . Dunque non conviene “fare lo struzzo” sperando che il debito muoia da sé: spesso i creditori rinnovano nei termini le pretese. Attenzione: la prescrizione non opera automaticamente, va eccepita in giudizio dal debitore; un giudice non può annullare d’ufficio un debito prescritto se il debitore non lo solleva . Quindi, ad esempio, un debitore filippino che torna nel suo Paese e dopo 6-7 anni viene citato in Italia per un vecchio debito potrebbe aver diritto alla prescrizione, ma deve costituirsi nel processo e invocarla, altrimenti rischia una condanna perché la sua inerzia ha lasciato decadere l’opportunità. In sintesi: verificare sempre i termini di prescrizione e, se superati, far valere l’eccezione; ma non confidare troppo che i creditori se ne “dimentichino”.

D: Ho molti debiti in Italia ma sto pensando di trasferirmi all’estero definitivamente. Posso essere espulso dall’Italia per via dei debiti non pagati?
R: No, il mancato pagamento di debiti civili o fiscali non costituisce motivo di espulsione amministrativa dallo Stato italiano . L’espulsione di un cittadino extracomunitario avviene solo per motivi specifici previsti dalla legge: ad esempio, soggiorno irregolare (permesso scaduto e non rinnovato) o motivi di ordine pubblico, sicurezza nazionale, oppure a seguito di condanne penali gravi. La morosità verso banche, finanziarie o Fisco non rientra tra queste cause . In altre parole, le autorità italiane non ti cacceranno dal Paese perché hai debiti. Tuttavia, ci sono due aspetti da considerare: (1) Permesso di soggiorno e cittadinanza: per i permessi di lungo periodo o la cittadinanza italiana, viene valutata la tua integrazione socio-economica. Avere una situazione economica disastrosa potrebbe incidere negativamente, perché potresti non soddisfare i requisiti di reddito sufficiente o potresti essere considerato non integrato. Non esiste un divieto formale per chi ha debiti, ma se questi debiti ti hanno portato a non avere più un reddito lecito o a vivere di espedienti, potresti non riuscire a rinnovare il permesso per mancanza di mezzi di sostentamento . (2) Conseguenze se torni dopo essere andato via: nessuno ti impedirà di uscire dall’Italia per i tuoi debiti, ma se lasci situazioni aperte (ad es. processi civili in corso, pignoramenti pendenti) al tuo ritorno potresti ritrovarti con provvedimenti esecutivi attivi. Quindi, pur non essendoci espulsione, non è una buona strategia andarsene credendo di tagliare i ponti: i debiti resteranno e, se un giorno vorrai tornare in Italia per lavoro o famiglia, potrebbero riaffacciarsi con interessi e more accumulate. In sintesi: no, non verrai espulso solo perché indebitato , ma valuta bene le implicazioni di lasciare l’Italia con debiti a carico (vedi anche la domanda seguente sul recupero internazionale).

D: Un creditore italiano può pignorare beni che ho all’estero, ad esempio nel mio Paese d’origine (Filippine)?
R: Dentro l’Unione Europea, sì, ci sono strumenti di cooperazione che lo rendono possibile. Un creditore munito di un titolo esecutivo italiano può renderlo efficace in un altro Stato UE e procedere lì al pignoramento. Ad esempio, con un Mandato Europeo di Sequestro può congelare un conto bancario estero in UE ; oppure può ottenere dal tribunale un Titolo Esecutivo Europeo per crediti non contestati (Reg. CE 805/2004) e portarlo direttamente a un ufficiale giudiziario del Paese membro per eseguire . In generale, grazie al Regolamento UE n.1215/2012, una sentenza o un decreto ingiuntivo italiano vale automaticamente in ogni altro Stato membro (salvo limitate opposizioni) . Quindi, ad esempio, se hai una casa o un conto in Germania, Francia, Spagna, ecc., il creditore italiano può farli pignorare attivando le procedure europee appropriate . Fuori dall’UE, invece, dipende dai trattati tra i Paesi. Italia e Filippine, ad oggi, non hanno convenzioni bilaterali specifiche per l’esecuzione civile delle sentenze. Ciò significa che un creditore italiano, per aggredire un tuo bene nelle Filippine, dovrebbe iniziare un procedimento presso i tribunali filippini chiedendo il riconoscimento della sentenza italiana secondo il diritto locale (di solito va dimostrato che la sentenza italiana soddisfa certi requisiti di giustizia e non contrasta con l’ordine pubblico locale). Questo iter è complesso, costoso e incerto, per cui nella prassi raramente viene tentato per crediti modesti. Dunque, possiamo dire che i beni localizzati fuori dall’Europa sono relativamente al sicuro da creditori italiani ordinari . Tuttavia, bisogna stare attenti: se quei beni poi vengono convertiti in disponibilità in un territorio raggiungibile (ad es. vendi una casa nelle Filippine e depositi il ricavato su un conto in Europa), i creditori potrebbero subito attivarsi su quel conto europeo . In sintesi: dentro l’Europa un debitore non può nascondersi spostando beni, mentre fuori dall’Europa il recupero è più difficile e di rado perseguito, ma non impossibile in termini assoluti.

D: Posso dichiarare fallimento personale in Italia o in alternativa dichiarare bancarotta nel mio Paese d’origine per liberarmi dei debiti italiani?
R: In Italia non esiste il fallimento della persona fisica non imprenditore. Il “fallimento” (oggi chiamato liquidazione giudiziale) riguarda solo gli imprenditori commerciali sopra certe soglie. Se sei un privato cittadino o un piccolo imprenditore sotto soglia, devi ricorrere alle procedure di sovraindebitamento di cui sopra, che di fatto svolgono la stessa funzione di una bancarotta personale (liquidare i beni ed esdebitare). Quindi il cittadino straniero persona fisica non “fallisce” tecnicamente in Italia, ma può usare piano del consumatore, concordato minore o liquidazione controllata per ottenere l’esdebitazione . Se invece sei titolare di un’impresa in Italia che supera le soglie di fallibilità (fatturato, attivo o debiti sopra i limiti di legge), potresti essere soggetto a liquidazione giudiziale come qualunque imprenditore italiano, e in tal caso verresti esdebitato secondo le regole di quella procedura (più complesse). Ci sono stati casi di imprenditori cinesi o di altre nazionalità falliti in Italia per debiti verso fornitori e Fisco, quindi la cittadinanza non rileva: conta il luogo in cui eserciti l’impresa . Quanto al dichiarare bancarotta nel tuo Paese d’origine per liberarti dei debiti italiani, attenzione: le procedure concorsuali hanno efficacia generalmente territoriale. Se tu, cittadino filippino, rientri nelle Filippine e accedi lì a una procedura di bankruptcy individuale (ammesso che la legge filippina lo consenta in modo analogo alla nostra esdebitazione), quella procedura potrebbe non liberarti dai debiti che avevi in Italia se i creditori italiani non vi partecipano. In genere, se il centro degli interessi era in Italia, l’ordinamento italiano si aspetta che tu usi le procedure italiane. Una procedura estera può coprire i debiti esteri, ma non garantisce automaticamente l’esdebitazione in Italia. Ad esempio, se un cittadino inglese sovraindebitato lascia l’Italia e attiva la propria bankruptcy in UK, i debiti italiani potrebbero non essere tutti cancellati nei confronti di creditori rimasti in Italia, sebbene nel Regno Unito lui ottenga il “discharge”. Dato che il Regolamento UE sulle insolvenze dal 2021 non si applica più col Regno Unito, occorre vedere le norme interne: l’UK potrebbe riconoscere la procedura italiana o viceversa, ma non è scontato . Morale: non esiste una scorciatoia garantita spostandosi all’estero per fallire lì. Se sei sovraindebitato qui, conviene usare le procedure italiane (o quantomeno consultare un legale sia italiano che del paese estero per coordinare un eventuale doppio intervento).

D: Vivo all’estero e non ho più nulla in Italia, ma ho lasciato un debito con una banca italiana: possono ancora colpirmi in qualche modo?
R: Se vivi in un Paese dell’Unione Europea, è probabile di sì (come spiegato prima): la banca può far riconoscere il suo titolo ed escutere i tuoi beni nel nuovo Paese . Ad esempio, molti debitori italiani emigrati in Germania o UK hanno trovato i propri conti esteri pignorati su richiesta di banche italiane. Se vivi fuori UE (es. nelle Filippine) e non hai più nulla in Italia né in Europa, le chance di azione concreta calano drasticamente. In assenza di beni aggredibili nell’UE, una banca difficilmente intraprende azioni onerose in paesi lontani a meno che il debito sia molto alto. Tuttavia, attenzione: le banche spesso cedono i crediti inesigibili a società di recupero internazionale, che possono avere agenti anche oltreoceano. Ciò significa che potresti cominciare a ricevere solleciti e pressioni da agenzie locali che agiscono per conto del creditore italiano . Legalmente, in Filippine potrebbero avviare una causa, ma dovrebbero notificarti gli atti secondo le regole filippine e far riconoscere il debito; non semplice, ma non impossibile. Inoltre, il debito rimane esistente: anche se oggi sei nullatenente all’estero, un domani se apri un conto in un paese europeo o rientri in Italia, il creditore con un titolo in mano potrebbe farsi avanti allora . Le centrali rischi internazionali: ricordiamo che i debiti non pagati vengono segnalati in banche dati (CRIF, Experian, ecc.) che possono avere riflessi anche all’estero se richiedi credito (grazie a accordi e al circuito bancario). Quindi, pur non potendoti “toccare”, il debito non pagato può farti da ombra finanziaria. In sintesi, se hai lasciato un debito in Italia e ora vivi fuori UE senza beni aggredibili, è probabile che non subirai un pignoramento immediato; ma il debito resta pendente e potrebbe crearti problemi indiretti (credit score) o diretti se in futuro tocchi giurisdizioni dove il creditore può agire. Valuta sempre se negoziare un saldo a stralcio anche a distanza.

D: Cosa succede se rimango in Italia ma non pago nulla ai creditori?
R: In tal caso, i creditori utilizzeranno progressivamente tutti gli strumenti esecutivi a loro disposizione finché troveranno qualcosa da prendere . Come visto: pignoreranno il tuo stipendio (se lavori in regola) o il conto corrente; potranno bloccarti l’auto con un fermo; accumuleranno ipoteche su eventuali immobili; ti segnaleranno come cattivo pagatore in tutte le banche dati, impedendoti in futuro di ottenere prestiti . Nel frattempo gli interessi di mora e le spese legali faranno lievitare il debito . Se al momento non possiedi nulla, magari i creditori sospenderanno le azioni (pignorare “il nulla” non conviene), ma il debito rimarrà latente e crescerà, pronto a colpirti non appena avrai un’entrata o un bene. Ad esempio, se oggi sei disoccupato insolvente e fra 5 anni trovi un lavoro, potresti vederti subito pignorare il nuovo stipendio per un vecchio decreto ingiuntivo rimasto pendente . Non esiste la prigione per debiti civili (salvo casi penali di insolvenza fraudolenta o simili), però l’agonia finanziaria può protrarsi a lungo. Ignorare il problema raramente lo risolve : molto meglio affrontarlo attivamente, come spiegato. Tentare un accordo transattivo (saldo e stralcio), chiedere una rateizzazione (se il debito è con enti come il Fisco) o valutare una procedura di sovraindebitamento sono strategie che permettono di mettere un punto fermo. Continuare a non pagare e basta significa subire passivamente ogni genere di pignoramento nel tempo, vivere nell’irregolarità (conti bancari bloccati, impossibilità di intestarsi beni per paura di perderli) e vedere il debito aumentare. Quindi, se resti in Italia e hai debiti che non puoi pagare subito, cerca una via d’uscita: ignorare è la scelta peggiore.

D: Se ottengo una sentenza di esdebitazione in Italia, essa vale anche per i creditori che ho all’estero?
R: All’interno dell’Unione Europea, sì, vale automaticamente. Il Regolamento UE n.2015/848 sulle procedure di insolvenza prevede che un provvedimento di esdebitazione emesso da un tribunale di uno Stato membro sia riconosciuto in tutti gli altri Stati membri senza formalità . Ciò significa che se, ad esempio, ottieni l’omologazione di un piano del consumatore in Italia che prevede di pagare al 30% anche un debito verso una banca francese, la banca in Francia non potrà pretendere il restante 70%: dovrà rispettare l’esdebitazione decisa in Italia . Questo perché la procedura principale (avendo il COMI in Italia) ha efficacia universale in UE. Ci sono state pronunce di corti europee e italiane che confermano questo principio di universalità all’interno dell’Unione . Fuori dall’UE, dipende dalle leggi locali: alcuni paesi riconoscono le bancarotte straniere per cortesia internazionale (ad es. gli Stati Uniti spesso rispettano le esdebitazioni estere, specie se riguardano propri cittadini, in base al principio di comity), altri no . Perciò, un creditore extra-UE potrebbe cercare di ignorare la tua esdebitazione sostenendo che liberare dai debiti contrasta con l’ordine pubblico locale – sono casi rari, ma possibili. Per esempio, un creditore in un paese che non ammette il fallimento personale potrebbe considerare “non valida” la cancellazione dei debiti e provare comunque a riscuotere. In pratica, nella grande maggioranza dei casi se informi un creditore estero che sei stato esdebitato in Italia, questi desisterà, ma la piena certezza giuridica l’hai solo entro l’UE . Ad ogni modo, nell’immediato, la pronuncia di esdebitazione in Italia impedisce a tutti i creditori (dovunque siano) di agire in Italia contro di te. Se poi avessi ancora debiti residui verso creditori stranieri non toccati dalla procedura, è opportuno consultare un legale in quel Paese per capire se puoi far riconoscere lì la sentenza italiana.

D: La procedura di sovraindebitamento cancella anche i debiti che ho nel mio Paese d’origine (Filippine o altro)?
R: Sì, in teoria copre tutti i debiti del debitore ovunque contratti, perché la procedura riguarda la persona nella sua interezza. Se l’Italia è la procedura principale, devi includere tutti i creditori noti, anche stranieri . Ad esempio, un cittadino filippino residente in Italia che abbia debiti sia in Italia che nelle Filippine dovrà elencarli entrambi nella sua domanda di sovraindebitamento qui: i creditori filippini dovrebbero essere informati (tramite pubblicità legale o notifiche appropriate) e possono partecipare come gli altri (magari nominando un domiciliatario in Italia). L’omologazione del piano o la chiusura della liquidazione produce esdebitazione verso tutti i debiti. Tuttavia – problema simile alla domanda precedente – un creditore situato nelle Filippine potrebbe non dare peso legale a una procedura estera e tentare comunque di escutere secondo le leggi filippine. Formalmente, se venisse a conoscenza dell’esdebitazione italiana, dovrebbe chiedere a un tribunale filippino di riconoscerne gli effetti liberatori, ma non c’è garanzia che ciò avvenga in automatico . In mancanza di convenzioni tra Italia e Filippine in materia di insolvenza personale, potrebbe ignorarla finché non si scontra con un’eventuale opposizione tua. Quindi, sì sulla carta, ma occhio alla pratica: il debito è cancellato nel tuo status giuridico in Italia e UE, mentre in patria potresti dover fare un passo in più per far valere l’esdebitazione. In genere, però, ricorda: se hai seri debiti in entrambi i paesi, potresti valutare dove ti convenga avviare la procedura (Italia o Filippine) e poi cercare di estenderne gli effetti. La materia del diritto fallimentare internazionale è complessa, ma in linea di massima l’ordinamento italiano ti esdebità globalmente; starà al singolo creditore straniero decidere se adeguarsi o no. Molti preferiscono chiudere la posizione una volta ricevuta comunicazione formale dell’esdebitazione. Se un creditore filippino facesse il furbo, tu potresti comunque difenderti in loco mostrando la documentazione italiana.

D: Dopo aver ottenuto l’esdebitazione (cancellazione dei debiti), rimango segnato come cattivo pagatore?
R: Dipende dal tipo di “segnalazione”. Le centrali rischi private (CRIF, Experian) normalmente conservano i dati dei crediti non pagati per un certo periodo (di solito 36 mesi dall’ultimo aggiornamento). Se però c’è stata una procedura concorsuale, il debitore può attivarsi per far aggiornare la sua posizione. Ad esempio, a conclusione di un piano del consumatore con esdebitazione, puoi chiedere a CRIF di integrare i dati, ma va detto che l’informazione che sei passato da una procedura di insolvenza potrebbe comunque risultare, sebbene come nota “chiusa”. Comunque, essendo una procedura giudiziaria, non viene pubblicata in registri accessibili al pubblico generale: non c’è un albo dei sovraindebitati consultabile da chiunque (diverso dal registro protesti, che invece è pubblico) . Chi fa visure approfondite (banche durante istruttorie di prestito, ad esempio) potrebbe venire a saperlo, ma non è informazione di massa. Il Registro Informatico dei Protesti riguarda solo assegni e cambiali non pagate, e quelli restano iscritti a parte (per 1 anno, salvo riabilitazione) . Dunque, se tra i tuoi debiti c’erano assegni protestati, dovrai comunque curare la cancellazione di quei protesti seguendo la procedura apposita una volta pagato il dovuto. L’esdebitazione in sé non produce un “certificato di virtù” finanziaria: in pratica vieni liberato legalmente dai debiti, ma dovrai ricostruirti la reputazione creditizia col tempo . Molte banche saranno caute a erogare credito a chi è passato per un’insolvenza, ma col trascorrere degli anni e avendo documenti che attestano che i debiti sono stati chiusi (anche se parzialmente) potrai gradualmente riottenere fiducia. In conclusione, l’esdebitazione ti dà la base legale pulita per ripartire da zero – poi starà a te dimostrare affidabilità negli anni successivi per cancellare lo stigma finanziario.

Conclusione

Affrontare debiti importanti è sempre difficile, specialmente in un Paese di cui magari non si conoscono perfettamente la lingua o le leggi. Ma l’Italia, allineandosi alle evoluzioni normative europee, ha predisposto strumenti efficaci per proteggere il debitore onesto e offrire vie d’uscita dalla crisi debitoria senza dover cadere nell’illegalità o nella disperazione . Un cittadino straniero debitore ha gli stessi diritti di un cittadino italiano nel cercare giustizia ed equilibrio: può negoziare con i creditori, accedere alle procedure di composizione della crisi e contare su organi terzi (come gli OCC e i tribunali) che valuteranno la sua situazione in modo imparziale . Dal punto di vista del debitore, ciò significa che non si è mai veramente soli né senza speranza: esistono legalmente possibilità di ridurre il debito, dilazionarlo, oppure ottenerne la cancellazione finale a fronte dell’impegno di fare tutto il possibile per soddisfare i creditori .

Va ricordato che l’informazione è il primo alleato: conoscere i propri diritti e doveri, nonché gli strumenti di tutela (come la legge sul sovraindebitamento), evita scelte avventate – ad esempio la fuga precipitosa all’estero – e permette invece di intraprendere soluzioni legali e definitive . Anche dal lato dei creditori, ormai c’è maggiore apertura a trattative stragiudiziali (saldo e stralcio) quando sanno che il debitore potrebbe accedere a una procedura concorsuale: spesso banche e finanziarie preferiscono un accordo transattivo immediato piuttosto che attendere l’esito di un piano del consumatore che magari taglierà i loro crediti . Dunque, il debitore ben informato può utilizzare la leva della legge persino per negoziare in posizione di forza.

In conclusione, cosa deve fare un cittadino filippino (o qualsiasi straniero) in Italia con debiti e cartelle esattoriali? In primo luogo valutare con lucidità la propria situazione, magari facendosi assistere da un consulente esperto. Non bisogna mai ignorare le comunicazioni dei creditori: lasciar scadere termini senza reagire spesso peggiora la posizione. Al contrario, occorre muoversi in tempo: cercare un accordo bonario ove possibile, e se i debiti sono troppi, considerare senza timore la procedura di sovraindebitamento come una risorsa prevista dalla legge stessa per uscire dalla trappola dei debiti . Il tutto tenendo a mente le differenze operative tra contesto nazionale ed estero: se la propria vita dovesse proseguire oltreconfine, è bene non avere sorprese riguardo ai debiti rimasti in Italia. Con le giuste mosse – dalla rateizzazione di Equitalia, ai ricorsi contro atti illegittimi, fino al piano del consumatore per rifarsi una vita libera dai debiti – anche un debitore straniero può difendersi efficacemente e ritrovare la serenità economica e legale .

Nota: Questa guida fornisce informazioni generali aggiornate a ottobre 2025, ma ogni caso concreto va valutato singolarmente. Si raccomanda di consultare un avvocato o un esperto qualificato per applicare questi principi alla propria situazione specifica. Con competenza e supporto adeguato, anche la situazione debitoria più complessa può trovare soluzione nel rispetto della legge.

Fonti e Riferimenti Normativi

Normativa Italiana ed Europea:

  • Codice Civile: art. 2740 c.c. (obbligazione patrimoniale del debitore: risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri); art. 2744 c.c. (divieto di patto commissorio); art. 2910 c.c. (azioni esecutive sui beni del debitore). – Principi generali sulla responsabilità patrimoniale e sul pignoramento .
  • Codice di Procedura Civile: art. 514 c.p.c. (beni mobili assolutamente impignorabili); art. 515 c.p.c. (beni relativamente impignorabili, es. strumenti di lavoro); art. 545 c.p.c. (limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni: 1/5 per crediti ordinari, cumulo massimo metà) ; art. 547 c.p.c. (obblighi del terzo pignorato); art. 615-623 c.p.c. (opposizioni del debitore all’esecuzione e agli atti esecutivi).
  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (riscossione coattiva delle imposte): art. 26 (notifica cartella di pagamento); art. 50 (intimazione ad adempiere prima di esecuzione entro 1 anno dalla notifica cartella); art. 72-bis (pignoramento diretto di conti correnti presso banche da parte di AER); art. 72-ter (limiti di pignorabilità stipendi/pensioni da parte di Agente Riscossione: 1/10 < €2.500, 1/7 < €5.000, 1/5 oltre) ; art. 76 (limiti espropriazione immobiliare: divieto se unico immobile di residenza non di lusso; soglia €120.000; obbligo comunicazione preventiva) ; art. 77 (ipoteca esattoriale: soglia €20.000 per iscrizione, comunicazione preventiva 30gg) .
  • D.L. 21 giugno 2013 n. 69 conv. L.98/2013 (“Decreto del Fare”): introdotte le soglie di €120.000 per espropriazione e €20.000 per ipoteca da parte di Equitalia, e impignorabilità prima casa .
  • Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (vecchia legge sul sovraindebitamento, c.d. salva suicidi): ha introdotto procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Rilevante per principi e definizioni (es. meritevolezza, falcidiabilità IVA). Abrogata dal Codice della Crisi nel 2022, ma i casi pendenti e la giurisprudenza formatasi fino al 2022 restano applicabili in continuità .
  • Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14): disciplina vigente dal 15 luglio 2022. – Artt. 2, 65-83: definizioni di sovraindebitamento e procedure di composizione (piani di ristrutturazione del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) . – Artt. 268-277: procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato; – Art. 278-283: esdebitazione del debitore persona fisica sovraindebitato (incluse le condizioni per l’esdebitazione del debitore incapiente) . Il Codice, con le modifiche D.Lgs. 147/2020 e D.Lgs. 83/2022, incorpora le novità della L.3/2012 (meritevolezza semplificata, inclusa falcidia IVA, ecc.). Entrata in vigore completa dal 2022 .
  • Legge 18 dicembre 2020 n. 176 (conversione D.L. 137/2020 “Ristori”): ha modificato la L.3/2012 introducendo l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 14-quaterdecies) e altre importanti novità (meritevolezza più permissiva, moratorie pagamenti fino a 1 anno, ecc.), poi confluite nel Codice della Crisi.
  • Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023): art. 1 commi 231-252 – Definizione agevolata rottamazione-quater dei carichi 2000-2022 (solo imposte e contributi senza sanzioni/mori) ; commi 222-230 – Stralcio automatico debiti fino €1.000 affidati 2000-2015 .
  • D.L. 30 dicembre 2024 n. 202 “Milleproroghe 2025” conv. da L. 24 febbraio 2025 n. 15: ha previsto la riammissione alla Rottamazione-quater per contribuenti decaduti (domanda entro 30/4/2025) e differito talune scadenze.
  • D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 170 (recepimento Dir. UE 2019/1023 Insolvency): ha introdotto nel Codice della Crisi procedure semplificate per piccole imprese e principi di fresh start entro 3 anni.
  • Legge 24 dicembre 2012 n. 228: art. 1 co. 537 – ha modificato l’art. 19 DPR 602/73 aumentando a 120 rate le dilazioni straordinarie in casi di grave difficoltà. Norme poi integrate dal 2023/24.
  • D.Lgs. 15 settembre 2023 n. 110 (Riforma della Riscossione, attuazione delega fiscale): ha riformato le rateizzazioni dal 2025, innalzando gradualmente le rate massime (84/96/108) e semplificando l’accesso automatico fino €120.000 .
  • D.Lgs. 14 febbraio 2023 n. 19 (Attuazione Dir. UE 2020/1828 su azioni rappresentative per tutela collettiva): previsto meccanismo di composizione stragiudiziale debiti per consumatori (da coordinare con procedure concorsuali).
  • D.M. 9 agosto 2017 n. 146: regolamento OCC (Organismi Composizione Crisi) – requisiti iscrizione e funzionamento.
  • Legge 17 agosto 1893 n. 454 e D.M. 28/12/2020: registro informatico dei protesti (durata iscrizione 1 anno salvo riabilitazione).
  • Legge 6 agosto 2013 n. 97 (legge europea 2013): ha modificato norme notifica atti all’estero adeguandole alla sentenza Corte Cost. 366/2007 (obbligo tentativo notifica estera prima di deposito albo).
  • Legge 31 maggio 1995 n. 218 (Diritto internazionale privato italiano): art. 64 – condizioni per riconoscimento di sentenze straniere (giurisdizione competente, contraddittorio rispettato, non contrarie ordine pubblico, passate in giudicato); art. 67 – esecutività delle sentenze straniere in Italia (richiesta exequatur Corte d’Appello salvo casi convenzioni) . Rilevante se un creditore vuole far valere in Italia una sentenza filippina o viceversa.
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I rifusione): sul riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale tra Stati membri UE. Dal 2015 ha eliminato la necessità di exequatur: una sentenza/decreto di un paese UE è direttamente esecutivo in un altro salvo opposizione limitata . Artt. 39-44 (esecutività automatica), art. 45 (motivi limitati di diniego: es. contrarietà ordine pubblico, mancata difesa).
  • Regolamento (UE) n. 2015/848 (Insolvenze transfrontaliere): disciplina il coordinamento di procedure di insolvenza tra Stati membri. Principio di COMI (Centre of Main Interests) per individuare la competenza principale; prevede che la procedura principale sia riconosciuta in tutta l’UE e i suoi effetti (inclusa esdebitazione) siano vincolanti . Presunzione che per una persona fisica non imprenditore il COMI sia la residenza abituale (se non spostata nei 6 mesi precedenti) .
  • Regolamento (CE) n. 805/2004: istituisce il Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – consente di ottenere un certificato allegato alla decisione nazionale e procedere all’esecuzione all’estero senza exequatur. Utile per creditori italiani contro debitori stranieri UE e viceversa .
  • Regolamento (CE) n. 1896/2006: introduce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento – un creditore può ottenere un’ingiunzione europea direttamente esecutiva in tutti gli Stati membri (salvo opposizione del debitore).
  • Regolamento (UE) n. 655/2014: crea l’Ordine europeo di sequestro conservativo su conti bancari – strumento per congelare fondi su conti esteri nel circuito UE in attesa di sentenza .
  • Regolamento (UE) n. 904/2010 e Dir. 2010/24/UE: cooperazione fiscale tra autorità degli Stati membri, incluse assistenza per recupero transfrontaliero di crediti tributari. Permette all’Agenzia delle Entrate di richiedere a uno Stato UE di riscuotere un’imposta italiana come fosse propria .
  • Trattati bilaterali Italia-Filippine: nessuno specifico in materia di esecuzione civile delle sentenze o recupero crediti fiscali (esiste accordo contro doppie imposizioni per alcune imposte, ma non riguarda l’esecuzione forzata). Pertanto si applicano le norme generali del diritto internazionale privato (legge 218/95 sopra citata) e la reciprocità.

Giurisprudenza Italiana (Massime e Sentenze Rilevanti):

  • Cass., Sez. Un. civ., 22 febbraio 2018 n. 4485: in tema di sovraindebitamento (L.3/2012) ha chiarito che la meritevolezza del consumatore va riferita all’assenza di frode o colpa grave nell’indebitarsi, e che non ogni condotta imprudente preclude l’accesso alla procedura . Questo importante principio ha reso più agevole per i debitori onesti ma “imprudenti” accedere al piano del consumatore, ed è stato poi recepito nella riforma del 2020 (L.176/2020).
  • Cass., Sez. I civ., 14 marzo 2025 n. 6869: ha confermato la revoca dell’omologazione di un piano del consumatore perché il debitore, nel chiedere un prestito, aveva omesso informazioni su altri debiti pregressi, impedendo alla banca una corretta valutazione del merito creditizio . La Corte ha rigettato il ricorso del debitore, ritenendo che la sua reticenza iniziale costituiva una condotta decettiva che giustificava la revoca del piano. In sostanza, ha sancito che la negligenza della banca nel concedere il credito non esclude l’obbligo di buona fede del debitore nella fase istruttoria: il debitore deve dichiarare le proprie esposizioni, altrimenti perde il beneficio . Sentenza rilevante per sottolineare la necessità di comportamento leale del debitore nelle procedure.
  • Cass., Sez. III civ., 26 luglio 2023 n. 22715: in tema di sovraindebitamento di società di persone e soci, ha chiarito che l’accordo di composizione (oggi concordato minore) non si estende automaticamente al socio illimitatamente responsabile non ricompreso nella procedura . Occorre che anche quest’ultimo aderisca o presenti propria domanda per essere esdebitato. Ciò per evitare che un socio accomandatario, ad esempio, si liberi dei debiti sociali senza partecipare al piano.
  • Cass., Sez. I civ., 27 luglio 2023 n. 22900: (ordinanza) – ha statuito che i decreti di omologa o diniego nelle procedure di sovraindebitamento sono impugnabili in Cassazione ex art.111 Cost. se decidono su diritti in maniera definitiva . In altri termini, pur essendo provvedimenti “volontaria giurisdizione”, se incidono conclusivamente sui diritti delle parti (ad es. rigettano un piano del consumatore), possono essere ricorsi per Cassazione come fossero sentenze . Questo uniforma le garanzie impugnatorie.
  • Cass., Sez. I civ., 4 novembre 2021 n. 31740: ha affermato che l’omologazione di un piano del consumatore o di un accordo di ristrutturazione produce effetto esdebitativo anche per i crediti erariali inclusi, compresi quelli già rateizzati e decaduti . In pratica, se un debito con l’Agenzia Entrate era in dilazione poi decaduta, e viene inserito nel piano (magari pagando solo una parte), l’omologa copre anche quello e l’eventuale residuo è non più dovuto, salvo che l’omologa stessa sia impugnata nelle sedi proprie. Questa sentenza ha consolidato il cosiddetto cram down fiscale introdotto dalla L.176/2020, confermando che i crediti tributari possono essere falcidiati dalle procedure di sovraindebitamento .
  • Cass., Sez. VI – 5, 24 agosto 2021 n. 23378: ha dichiarato illegittima la notifica di una cartella di pagamento effettuata in Italia a un cittadino italiano residente all’estero e iscritto AIRE senza seguire le modalità di notifica internazionale . La contribuente si era trasferita alle Mauritius ed iscritta all’AIRE nel 1992; Equitalia aveva notificato le cartelle presso il vecchio domicilio italiano ex art.60 DPR 600/73 (deposito all’albo). La Corte, richiamando la sentenza Corte Cost. 366/2007, ha ribadito che per i residenti esteri iscritti AIRE bisogna notificare mediante servizio postale internazionale o via consolare all’estero, e solo se ciò non riesce si può ricorrere al deposito in Italia . Non aver tentato la notifica all’estero ha violato il diritto di difesa, rendendo nulla la cartella. Sentenza importante per i debitori stranieri o emigrati: se l’amministrazione finanziaria non notifica correttamente all’estero (quando l’indirizzo è conosciuto), l’atto è nullo .
  • Cass., Sez. VI – 3, 4 novembre 2022 n. 32506: ha stabilito che il fermo amministrativo sui veicoli è legittimo anche in assenza di una soglia minima di debito predeterminata . Ha respinto la tesi del debitore secondo cui servirebbe un importo minimo (tesi non supportata dalla legge). Tuttavia, la Corte ha richiamato la necessità di rispettare il principio di proporzionalità e buona fede nell’azione amministrativa. In sostanza, se un fermo è disposto per importi irrisori potrebbe essere valutato caso per caso, ma non esiste un divieto generale sotto una certa cifra . Questa pronuncia uniforma l’indirizzo negando che vi sia una “franchigia di importo” per il fermo.
  • Cass., Sez. V, 15 giugno 2023 n. 17234: ha ritenuto che l’ipoteca esattoriale – essendo funzionale all’espropriazione – soggiace anch’essa ai limiti di importo previsti per il pignoramento immobiliare dall’art. 76 DPR 602/73 . Ha quindi annullato un’ipoteca iscritta per circa €30.000, sostenendo che, non potendo comunque procedersi all’asta sotto 120k, l’ipoteca appare irragionevole e vessatoria se il credito complessivo non supera tale soglia . Si tratta di un orientamento che mira a evitare eccessi del Fisco: benché la norma consenta tecnicamente ipoteche da 20k in su, la Cassazione in questo caso ha valorizzato i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza. (Nota: non tutti i collegi aderiscono a questa interpretazione; altri provvedimenti del 2025 hanno opinato diversamente, ritenendo l’ipoteca <120k comunque lecita. La questione potrebbe evolvere con un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite in futuro).
  • Comm. Trib. Reg. Sicilia, sez. X, sent. 1847/10/18 (2018): in tema di accertamenti a stranieri ha affermato che non sussiste un obbligo generalizzato di tradurre in altra lingua gli atti tributari notificati a cittadini stranieri residenti in Italia . Lo straniero ha facoltà di farsi assistere da un interprete a proprie spese per comprendere l’atto, ma l’Ufficio finanziario può redigerlo in italiano e notificarglielo validamente. In ambito fiscale, quindi, la mancata traduzione non comporta nullità della notifica (diverso sarebbe se fosse un atto processuale in un giudizio civile penale – lì interviene l’art. 122 c.p.c. o le garanzie dell’imputato). Questa pronuncia (conforme ad altre di merito e di Cassazione) funge da monito: un contribuente straniero in Italia deve comunque attivarsi per capire gli atti ricevuti in italiano, altrimenti rischia decadenze. Dunque la “non comprensione della lingua” non è di per sé scusante giuridica, salvo casi eccezionali.

Hai vissuto o lavorato in Italia come cittadino filippino e ora hai ricevuto cartelle esattoriali, avvisi di pagamento o comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai vissuto o lavorato in Italia come cittadino filippino e ora hai ricevuto cartelle esattoriali, avvisi di pagamento o comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione?
Hai lasciato l’Italia e temi che i debiti possano seguirti anche nelle Filippine?
👉 Non preoccuparti: puoi difenderti e risolvere la tua situazione legale, anche se non vivi più in Italia.

In questa guida ti spiego cosa succede ai debiti di un cittadino filippino in Italia, cosa può fare l’Agenzia delle Entrate e come agire subito per bloccare o cancellare le cartelle fiscali con l’aiuto di un avvocato esperto.


💥 Cosa Succede ai Debiti in Italia

Se hai lavorato o avuto la residenza in Italia, puoi avere accumulato debiti verso:

  • l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (per tasse o imposte non pagate);
  • INPS o INAIL (per contributi mancanti);
  • banche o finanziarie (per prestiti o mutui);
  • Comuni o Regioni (per multe, TARI, IMU o tributi locali).

📌 Questi debiti non si estinguono automaticamente quando lasci l’Italia, ma l’Agenzia delle Entrate può agire solo sul territorio italiano.


⚖️ L’Agenzia delle Entrate Può Agire nelle Filippine?

La risposta è no: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può eseguire pignoramenti o riscossioni nelle Filippine, perché:

  • Le Filippine non fanno parte dell’Unione Europea;
  • Non esiste alcun accordo bilaterale con l’Italia per la riscossione coattiva dei tributi;
  • Gli atti italiani non hanno validità automatica sul territorio filippino.

📌 In pratica: se vivi e hai solo beni nelle Filippine, nessuno può pignorarti casa o conto corrente per debiti contratti in Italia.
L’Agenzia può però agire su beni o conti rimasti in Italia o riattivare la procedura se torni a vivere o lavorare in Italia.


⚠️ Cosa Rischi se Ignori le Cartelle

Se non controlli la tua posizione, l’Agenzia può comunque:

  • 🏦 pignorare conti correnti o stipendi italiani;
  • 🏠 iscrivere ipoteche su immobili o terreni in Italia;
  • 🚗 emettere fermi amministrativi su veicoli;
  • 💰 far crescere il debito con sanzioni e interessi;
  • ⚖️ riattivare la riscossione se rientri in Italia.

📌 Anche se vivi nelle Filippine, è importante agire per sospendere la riscossione e chiudere la posizione in modo regolare.


💠 Cosa Fare Subito per Difendersi

1️⃣ Verifica la tua posizione fiscale

Richiedi un estratto di ruolo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Mostra tutte le cartelle e i debiti registrati a tuo nome.
📌 L’avvocato può richiederlo per te anche se sei all’estero.


2️⃣ Controlla la validità delle notifiche

Molte cartelle vengono notificate a vecchi indirizzi o in modo irregolare.
📌 Se non hai mai ricevuto la notifica, la cartella è nulla e può essere annullata.


3️⃣ Verifica la prescrizione dei debiti

Ogni debito ha un limite di tempo per essere riscosso:

  • 5 anni per multe, contributi e cartelle;
  • 10 anni per imposte come IRPEF, IVA e IRES.

📌 Se non hai ricevuto alcun atto valido per anni, il debito è prescritto e non devi pagarlo.


4️⃣ Richiedi la sospensione o l’annullamento

Puoi chiedere la sospensione immediata della riscossione se:

  • la cartella non è mai stata notificata;
  • il debito è già estinto o prescritto;
  • ci sono errori o importi sbagliati.

📌 L’avvocato può ottenere la sospensione in 48 ore e poi avviare il procedimento per l’annullamento definitivo.


5️⃣ Rateizzazione o Saldo e Stralcio

Se i debiti sono effettivamente dovuti ma troppo elevati, puoi:

  • chiedere una rateizzazione fino a 120 rate mensili;
  • aderire a una rottamazione o definizione agevolata;
  • proporre un saldo e stralcio, pagando solo una parte del debito.

📌 Anche se risiedi nelle Filippine, puoi aderire tramite bonifico internazionale o tramite un rappresentante in Italia.


🧩 Difendersi Legalmente Anche Dall’Estero

Un avvocato può rappresentarti in Italia senza che tu debba tornare di persona.
Può:

  • 📂 verificare la legittimità delle cartelle e delle notifiche;
  • ✍️ presentare ricorsi alla Corte di Giustizia Tributaria;
  • ⚖️ chiedere la sospensione immediata della riscossione;
  • 💬 trattare con l’Agenzia delle Entrate piani di pagamento o definizioni agevolate.

📌 Con una semplice procura, puoi difenderti a distanza e chiudere la tua posizione fiscale italiana.


🧾 I Documenti da Consegnare all’Avvocato

  • Copia del documento d’identità e codice fiscale italiani (se presenti);
  • Copia delle cartelle esattoriali e notifiche ricevute;
  • Estratto di ruolo aggiornato;
  • Eventuali ricevute di pagamento o ricorsi precedenti;
  • Indirizzo attuale di residenza nelle Filippine.

📌 Con questi documenti, l’avvocato potrà verificare se i debiti sono prescritti o annullabili.


⏱️ Tempi della Procedura

  • Analisi e raccolta documenti: 5–10 giorni;
  • Ricorso o sospensione: entro 60 giorni dalla notifica;
  • Sospensione cautelare: anche in 48 ore;
  • Definizione o cancellazione del debito: in 1–3 mesi.

📌 Durante la sospensione, l’Agenzia non può riscuotere né procedere a pignoramenti.


⚖️ I Vantaggi di un’Assistenza Legale

✅ Blocco immediato delle cartelle e della riscossione.
✅ Annullamento dei debiti prescritti o notificati in modo irregolare.
✅ Protezione dei beni e dei conti ancora in Italia.
✅ Difesa completa anche per chi vive nelle Filippine.
✅ Chiusura definitiva della posizione con il Fisco italiano.


🚫 Errori da Evitare

❌ Ignorare le cartelle pensando che “in Filippine non possono fare nulla”.
❌ Pagare senza verificare la validità o la prescrizione del debito.
❌ Superare i 60 giorni per impugnare o sospendere la cartella.
❌ Rivolgersi a intermediari non specializzati in diritto tributario.

📌 Anche se vivi all’estero, puoi difenderti e far cancellare i debiti italiani in modo legale e sicuro.


🛡️ Come Può Aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

📂 Analizza la tua posizione fiscale e verifica la legittimità dei debiti.
📌 Ti assiste nella richiesta di estratti di ruolo e sospensioni.
✍️ Redige ricorsi e istanze di annullamento.
⚖️ Ti rappresenta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria anche se risiedi all’estero.
🔁 Ti segue fino alla cancellazione o alla definizione agevolata del debito.


🎓 Le Qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato cassazionista esperto in diritto tributario e riscossione fiscale internazionale.
✔️ Specializzato nella difesa di cittadini stranieri con debiti in Italia.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento, iscritto presso il Ministero della Giustizia.
✔️ Esperienza pluriennale nella tutela contro l’Agenzia delle Entrate e le cartelle esattoriali.


Conclusione

Essere un cittadino filippino con debiti o cartelle esattoriali in Italia non significa che non ci siano soluzioni.
Con una difesa tempestiva puoi bloccare la riscossione, far cancellare le cartelle illegittime o prescrittte e chiudere la tua posizione con il Fisco italiano.

⏱️ Agisci subito: anche se vivi nelle Filippine, puoi difenderti legalmente e senza tornare in Italia.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
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Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
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