Gestisci una scuola di lingue straniere e ti trovi in difficoltà economica a causa di debiti con il Fisco, l’INPS o le banche? È una condizione che oggi riguarda molte realtà del settore della formazione linguistica, sia private che convenzionate. L’aumento dei costi di gestione, la concorrenza delle piattaforme online e la riduzione dei contributi pubblici o delle iscrizioni hanno messo in crisi numerose scuole. Quando le scadenze fiscali o contributive non vengono rispettate, la situazione può peggiorare rapidamente, con cartelle esattoriali, pignoramenti e blocchi dei conti correnti. La buona notizia è che la legge prevede strumenti legali per rateizzare, ridurre o cancellare i debiti, tutelando la continuità della tua attività e la tua serenità economica.
Perché molte scuole di lingue si indebitano
Le cause più frequenti dell’indebitamento nel settore linguistico sono diverse. Le scuole spesso devono sostenere spese fisse elevate — affitti, stipendi, contributi per gli insegnanti e aggiornamenti dei materiali didattici — a fronte di entrate stagionali o in calo. L’avvento dei corsi online e delle app per lo studio autonomo ha ridotto gli iscritti e abbassato i margini di profitto. Anche i ritardi nei pagamenti da parte di aziende, enti o clienti privati possono compromettere la liquidità. Per fronteggiare queste difficoltà, molti gestori posticipano il pagamento di tasse o contributi, accumulando debiti che col tempo diventano insostenibili.
Cosa succede se non paghi tasse o contributi
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione e gli enti previdenziali possono avviare rapidamente azioni di recupero. Tra queste: la notifica di cartelle esattoriali, pignoramenti dei conti correnti o degli incassi, fermi amministrativi sui veicoli, ipoteche sugli immobili e sequestri dei crediti verso aziende o studenti convenzionati. Gli importi crescono nel tempo a causa di sanzioni e interessi, aggravando la situazione. Se la scuola è una ditta individuale o una piccola società, i titolari o i soci rispondono personalmente dei debiti, rischiando la perdita dei beni personali.
Cosa fare subito se hai debiti come scuola di lingue
Il primo passo è fare il punto della situazione. Richiedi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’estratto di ruolo aggiornato per conoscere esattamente l’importo dei debiti, le annualità coinvolte e i creditori. Successivamente, verifica la validità delle cartelle: molti atti contengono errori di notifica, importi prescritti o calcoli errati che un avvocato può contestare. Se il debito è legittimo, puoi chiedere una rateizzazione fino a 120 rate mensili, sospendendo nel frattempo le procedure esecutive. È anche utile verificare se è disponibile una definizione agevolata (rottamazione), che ti permette di pagare solo il capitale, eliminando sanzioni e interessi. Se hai già ricevuto pignoramenti o ipoteche, un ricorso o un’istanza di autotutela può sospendere immediatamente le azioni esecutive.
Le soluzioni legali per chi non riesce più a pagare
Se il debito è troppo alto o non riesci più a far fronte alle scadenze, puoi accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019). È una procedura legale pensata per piccole imprese, liberi professionisti e associazioni che permette di bloccare pignoramenti, sospendere le azioni dei creditori e ottenere la cancellazione parziale o totale dei debiti residui (esdebitazione). Si tratta di una soluzione riconosciuta dai tribunali italiani, utile per salvare l’attività o chiuderla in modo ordinato, senza lasciare pendenze.
Come difendersi da banche, finanziarie e fornitori
Molte scuole di lingua hanno anche debiti con banche, società di leasing o fornitori di materiale didattico. Se non riesci più a pagare le rate o le forniture, puoi chiedere la rinegoziazione o la sospensione temporanea dei finanziamenti, proporre un saldo e stralcio per chiudere il debito a importo ridotto, contestare tassi usurari o clausole abusive nei contratti e impugnare decreti ingiuntivi entro i termini di legge. Un avvocato esperto può assisterti nelle trattative con banche e creditori, proteggendo la tua attività e aiutandoti a trovare soluzioni sostenibili e definitive.
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
Una strategia legale ben impostata può garantire risultati concreti: sospensione dei pignoramenti, riduzione o cancellazione dei debiti, protezione dei beni personali e continuità dell’attività. Puoi salvaguardare la tua scuola, evitare chiusure forzate e ricominciare con una situazione finanziaria pulita. Molte attività del settore educativo sono riuscite a risollevarsi proprio grazie a una corretta gestione legale dei debiti.
Quando rivolgersi a un avvocato esperto
È opportuno rivolgersi a un avvocato se hai ricevuto cartelle o pignoramenti, se hai debiti fiscali, contributivi o bancari che non riesci più a sostenere o se rischi la chiusura della scuola. Un avvocato esperto in diritto tributario e crisi da sovraindebitamento può contestare gli atti illegittimi, bloccare le procedure esecutive e guidarti passo dopo passo nella procedura di esdebitazione, fino alla cancellazione definitiva dei debiti.
⚠️ Attenzione: ignorare le cartelle o gli avvisi di pagamento può portare a pignoramenti, ipoteche e blocchi dei conti. Agire subito è l’unico modo per salvare la tua attività e proteggere il tuo patrimonio personale.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, riscossione e tutela delle attività di formazione – spiega cosa fare se gestisci una scuola di lingue con debiti, come bloccare la riscossione e come cancellare legalmente le somme dovute grazie agli strumenti previsti dalla legge.
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Introduzione
Le scuole di lingua straniera in Italia sono spesso gestite da piccole imprese private o associazioni che possono trovarsi ad affrontare difficoltà finanziarie. Tra calo delle iscrizioni, crisi economiche e imprevisti (si pensi ad esempio all’impatto della pandemia di Covid-19 sul settore formativo), non è raro che una scuola di lingue accumuli debiti verso fornitori, dipendenti e fisco. Già nel 2021 le associazioni di categoria lanciavano l’allarme: “Siamo al collasso, se non verrà trovato il modo di farci accedere ai sostegni…” . Questa guida, aggiornata a settembre 2025, fornisce un quadro avanzato della normativa italiana vigente e degli strumenti di tutela dal punto di vista del debitore (ovvero la scuola di lingue in difficoltà). L’obiettivo è spiegare cosa fare e come difendersi in caso di debiti, con un linguaggio tecnico-giuridico ma accessibile sia a professionisti legali sia a titolari d’impresa o privati cittadini coinvolti.
Nelle sezioni che seguono analizzeremo le diverse tipologie di debiti che una scuola di lingue può avere – verso i fornitori, verso il personale dipendente e verso l’Erario (tasse e contributi) – evidenziando per ciascuna i rischi legali e le possibili soluzioni. Esamineremo inoltre le procedure di gestione della crisi d’impresa previste dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019), entrato in vigore a luglio 2022, che ha riformato integralmente la vecchia legge fallimentare . Ci concentreremo sui rimedi disponibili al debitore per evitare il tracollo: accordi stragiudiziali, piani di ristrutturazione, concordato preventivo o, nei casi estremi, l’apertura della liquidazione giudiziale (il procedimento concorsuale che ha sostituito il fallimento ).
Il taglio è pratico e avanzato: includeremo riferimenti normativi, le sentenze più recenti in materia, tabelle riepilogative e una sezione di domande e risposte frequenti. Adotteremo esempi concreti e simulazioni applicate al contesto italiano per illustrare come un istituto linguistico indebitato possa muoversi per tutelare i propri interessi. Ad esempio, citeremo il caso di una nota scuola d’inglese franchising che pochi anni fa chiuse improvvisamente lasciando studenti senza lezioni prepagate e insegnanti senza stipendi, con conseguenze legali significative . Imparare da questi esempi permetterà di comprendere meglio quali errori evitare e quali strumenti la legge mette a disposizione prima che la situazione degeneri in una crisi irreversibile.
Contesto normativo e obblighi del debitore
Quando una scuola di lingue accumula debiti e versa in difficoltà finanziarie, entra in gioco la normativa italiana sulla crisi d’impresa. Dal 15 luglio 2022 il riferimento principale è il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), che ha rimpiazzato la storica Legge Fallimentare del 1942. In ottica di prevenzione, il legislatore ha introdotto obblighi precisi per gli imprenditori e gli amministratori di società finalizzati a intercettare per tempo lo stato di crisi (inteso come probabilità di futura insolvenza) e ad evitare o limitare lo stato di insolvenza conclamata (incapacità di pagare regolarmente i debiti già scaduti).
Adeguatezza degli assetti e doveri di gestione: L’art. 2086 c.c., riformulato dal D.Lgs. 14/2019, impone all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e dimensione dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi. Ciò significa che i titolari di una scuola di lingue (spesso costituita come S.r.l. o associazione) hanno il dovere legale di monitorare costantemente la propria situazione economico-finanziaria e l’andamento dei flussi di cassa, per accorgersi subito di eventuali squilibri. Se emergono indizi di crisi, gli amministratori devono attivarsi senza indugio per prendere provvedimenti (ad esempio riduzione dei costi, ricerca di nuove risorse finanziarie, rinegoziazione dei debiti) e, se necessario, valutare gli strumenti di composizione della crisi previsti dal CCII . L’inerzia o il ritardo colpevole in questa fase può aggravare il dissesto e far scattare responsabilità sia civili che penali a carico degli amministratori.
Soglie di fallibilità: Non tutte le imprese sono soggette alle procedure concorsuali maggiori come il fallimento (oggi liquidazione giudiziale). Il diritto italiano esenta i piccoli imprenditori dalle procedure fallimentari, indirizzandoli invece verso le procedure di sovraindebitamento. In concreto, una scuola di lingue non può essere dichiarata fallita (liquidata giudizialmente) se nei tre esercizi precedenti non ha superato almeno uno dei seguenti parametri dimensionali: 300.000 euro di attivo patrimoniale annuo, 200.000 euro di ricavi lordi annui, oppure 500.000 euro di debiti totali . Se l’impresa resta sotto tutte queste soglie, è considerata “non fallibile” . Ciò non significa però che i debiti si estinguano: i creditori potranno comunque agire con cause civili e pignoramenti individuali , ma non verrà aperta una procedura concorsuale ordinaria con un curatore. Per le imprese sopra soglia, invece, vale la regola generale: in caso di insolvenza essi possono essere assoggettati a liquidazione giudiziale su richiesta di un creditore, del Pubblico Ministero o dell’imprenditore stesso.
Soglia dei debiti scaduti (€30.000): Indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa, il Codice della Crisi prevede che nessuna liquidazione giudiziale venga aperta se il totale dei debiti scaduti e non pagati è inferiore a 30.000 euro . Questo filtro serve ad evitare che si dichiarino insolvenze “bagatellari” per importi esigui. Attenzione: la soglia va calcolata sui debiti certi ed esigibili, escludendo somme contestate in buona fede . Inoltre, come chiarito da una recente pronuncia della Cassazione (ord. 4201/2025), il fatto che un debito sia stato rateizzato non lo esclude dal conteggio: la rateazione presso l’Agente della Riscossione non estingue né sospende il debito, ma ne fraziona solo il pagamento . Dunque, ad esempio, una scuola di lingue che abbia €50.000 di cartelle esattoriali per IVA non versata, anche se ha ottenuto una dilazione in 72 rate, resterà comunque sopra soglia ai fini dell’eventuale fallimento (salvo pagare integralmente il debito). In sintesi, sotto i 30.000 euro di debiti scaduti non è possibile l’apertura d’ufficio di una liquidazione giudiziale , mentre sopra tale importo sì (se ricorrono gli altri presupposti di insolvenza).
Allerta esterna dei creditori pubblici: Una novità introdotta dalla riforma riguarda le segnalazioni di allerta da parte di enti pubblici come l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle Entrate. Se una scuola di lingue accumula debiti rilevanti verso questi enti e li lascia scadere, gli enti devono inviare una comunicazione ufficiale all’impresa (e al collegio sindacale, se esiste) invitandola a reagire. Ad esempio, l’INPS deve segnalare entro 60 giorni se un datore di lavoro ha omesso versamenti previdenziali per oltre 90 giorni superando il 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente e un importo di almeno 15.000 € (per aziende con dipendenti) . L’Agenzia Entrate deve segnalare omessi versamenti IVA se il debito IVA supera 5.000 € ed è almeno il 10% del fatturato annuo, oppure in ogni caso se supera 20.000 € . L’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione) segnala le esposizioni a ruolo scadute da oltre 90 giorni superiori a 100.000 € per ditte individuali, 200.000 € per società di persone o 500.000 € per altre società . Ricevuta la segnalazione, l’impresa è formalmente invitata a presentare un’istanza di composizione negoziata della crisi entro 3 mesi. Queste soglie fungono da campanello d’allarme: se ignorate, possono preludere ad iniziative dei creditori o persino del tribunale. Anche le banche e gli intermediari finanziari hanno obblighi simili di segnalazione in caso di sconfinamenti prolungati o inadempimenti su finanziamenti .
Responsabilità degli amministratori: Dal punto di vista civilistico, gli amministratori di una società (es. i gestori di una scuola di lingue costituita come S.r.l.) possono essere chiamati a rispondere dei danni causati per non aver agito con la dovuta diligenza durante la crisi. L’art. 2486 c.c. stabilisce che, una volta che il capitale sociale è eroso oltre il limite legale o che la società si trova in impossibilità di funzionamento, gli amministratori devono limitarsi a compiere atti di ordinaria amministrazione per evitare di aggravare il dissesto. Se invece continuano ad operare come nulla fosse, facendo accumulare ulteriori debiti, potranno essere citati in giudizio dal curatore fallimentare (in caso di fallimento) o dai creditori danneggiati. La giurisprudenza più recente ha confermato che non solo causare il dissesto, ma anche il semplice aggravarlo con ritardi e omissioni può integrare una responsabilità verso i creditori .
In ambito penale, poi, la prosecuzione imprudente dell’attività in stato di insolvenza può configurare il reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto. La Corte di Cassazione (sentenza penale 2023) ha ribadito che l’amministratore che ritardi colpevolmente la dichiarazione di fallimento, continuando ad accumulare debiti quando sa che la società è insolvente, commette reato per colpa grave, in quanto danneggia ulteriormente i creditori . Nel caso esaminato, l’impresa (non una scuola di lingue, ma il principio è generale) aveva proseguito l’attività per anni nonostante uno stato di decozione conclamato, lasciando lievitare il passivo a oltre 2 milioni di euro (soprattutto stipendi arretrati) e falsando i bilanci con crediti inesigibili: condotta che è costata all’amministratore la condanna per bancarotta semplice .
Anche comportamenti più gravemente scorretti possono portare a responsabilità penali. Ad esempio, distrarre attivi dell’azienda (denaro o beni) invece di soddisfare i creditori configura bancarotta fraudolenta, reato ben più grave. Nel settore delle scuole di lingua si è visto il caso di amministratori che, prevedendo il fallimento, hanno svuotato le casse o fatto sparire documentazione contabile: costoro sono stati perseguiti penalmente con pene detentive . Nel caso della sede di Como di una nota catena di scuole d’inglese, il Tribunale ha accertato che già dal 2016 la società era insolvente con patrimonio netto negativo, e che i due gestori avevano prelevato dalle casse circa 70.000 € in contanti nei due anni precedenti la chiusura . La vicenda si è conclusa con una condanna: il presidente della società ha patteggiato due anni di reclusione con la sospensione condizionale, e la co-amministratrice risulta indagata e irreperibile .
Figura 1: La sede chiusa di una scuola di inglese franchising a Como. Nel 2019 l’improvvisa chiusura di questa filiale lasciò decine di studenti senza lezioni (nonostante le avessero già pagate) e i dipendenti senza stipendio. I gestori, irreperibili, furono accusati di bancarotta fraudolenta e condannati dal tribunale.
In sintesi, gli obblighi normativi spingono il debitore (titolare o amministratore della scuola) ad una gestione prudente e responsabile in caso di difficoltà: monitorare i segnali di crisi, non aggravare la posizione debitoria, informare correttamente gli organi di controllo e attivare per tempo i percorsi di composizione della crisi. Mantenere un comportamento trasparente e diligente non solo può evitare conseguenze legali personali, ma offre maggiori chance di trovare soluzioni concordate con i creditori.
Debiti verso i fornitori
Uno dei principali problemi per una scuola di lingue indebitata riguarda le fatture non pagate ai fornitori. I fornitori possono includere una varietà di soggetti: ad esempio le società che affittano i locali della scuola (proprietari degli immobili), aziende che forniscono materiale didattico (libri di testo, computer, software educativi), consulenti esterni, servizi di pulizia, utenze (energia, telefono, ecc.). Quando la scuola accumula ritardi nei pagamenti, questi creditori forniscono beni o servizi che non vengono saldati nei tempi dovuti, generando debiti commerciali.
Rischi e azioni dei fornitori: I fornitori non pagati hanno a disposizione diversi strumenti legali per recuperare il proprio credito. In genere si inizia con solleciti informali (lettere di messa in mora) e si passa poi alle vie legali. Lo strumento giudiziario tipico è il decreto ingiuntivo: se il credito è documentato (fatture, contratto, DDT firmati, ecc.), il fornitore può chiedere al tribunale un decreto che ingiunga alla scuola di pagare entro 40 giorni. In assenza di opposizione o pagamento, il decreto diventa definitivo ed esecutivo. A quel punto il creditore può attivare l’esecuzione forzata notificando un atto di precetto e procedendo al pignoramento dei beni del debitore (conti correnti, arredamenti, attrezzature, veicoli intestati, ecc.). Per una scuola di lingue, beni aggredibili potrebbero essere ad esempio computer, arredi scolastici, eventuali mezzi aziendali, o anche i crediti verso terzi (es.: pignoramento dei crediti che la scuola vanta nei confronti di studenti o agenzie partner, se presenti).
Un singolo fornitore, se il suo credito è significativo e la situazione generale della scuola lo suggerisce, può anche presentare istanza di fallimento (oggi ricorso per liquidazione giudiziale) contro la scuola. Tuttavia, come visto, l’istanza sarà accolta dal tribunale solo se l’impresa è sopra le soglie di fallibilità e il totale dei debiti scaduti supera €30.000. Inoltre, va dimostrato lo stato di insolvenza, ovvero che la scuola non è più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni: tipicamente ciò risulta da più debiti importanti impagati, protesti, pignoramenti infruttuosi, bilanci con perdite rilevanti, ecc. Se la scuola è ancora considerata piccola impresa sotto soglia, l’istanza di fallimento verrà rigettata, ma il creditore potrà comunque agire in via individuale (decreti ingiuntivi e pignoramenti come descritto).
Difendersi dalle azioni dei fornitori: Dal punto di vista della scuola debitrice, cosa fare se non riesce a pagare un fornitore? In prima battuta, comunicare. Ignorare le richieste aggrava solo il contenzioso. È consigliabile contattare il fornitore, spiegare la situazione e proporre un piano di rientro a rate, se possibile. Molti fornitori preferiscono rientrare gradualmente piuttosto che affrontare i costi e le incertezze di un’azione legale. Qualsiasi accordo raggiunto (ad esempio pagamento del 50% subito e il resto in 6 mesi) andrebbe formalizzato per iscritto, magari con una transazione che nel prevedere la dilazione faccia anche rinunciare il fornitore a eventuali interessi di mora o parte del credito. Attenzione però: se la scuola è già tecnicamente insolvente e poi fallisce entro l’anno, quei pagamenti dilazionati potrebbero essere soggetti a revocatoria fallimentare come pagamenti preferenziali. Ovvero, il curatore potrebbe richiedere al fornitore di restituire quanto ricevuto durante il “periodo sospetto” ante fallimento, se prova che il fornitore conosceva lo stato di insolvenza del debitore.
Se il fornitore ha già ottenuto un decreto ingiuntivo o pignoramento, difendersi diventa più difficile. Si può valutare di fare opposizione al decreto ingiuntivo entro 40 giorni dalla notifica, ma solo se vi sono reali motivi (ad esempio contestazione sull’effettiva fornitura o sulla quantificazione del dovuto). L’opposizione apre una causa ordinaria durante la quale, se il credito è fondato, la scuola rischia comunque una condanna con ulteriori spese di giudizio. Talvolta l’opposizione può servire a guadagnare tempo per trovare nel frattempo un accordo transattivo con il fornitore, ma va usata con buona fede e strategia, su consiglio di un legale, per non aggravare i costi.
In caso di pignoramento già notificato, la scuola deve dichiarare formalmente (in sede di pignoramento mobiliare presso la sede, ad esempio) se i beni sono gravati da privilegi di terzi o se non le appartengono. Un caso tipico: molti beni in sede potrebbero essere in locazione o leasing (si pensi a stampanti, computer o anche i locali in affitto). Il pignoramento non può colpire beni di proprietà di terzi, quindi è bene tenere a disposizione i contratti di leasing/noleggio per esibirli all’ufficiale giudiziario, evitando che pignori tali beni. Se invece vengono pignorati beni della scuola, ma il loro valore è esiguo rispetto al debito, la vendita forzata spesso frutta poco. Ciò nondimeno, il pignoramento può bloccare l’operatività (ad esempio svuotando il conto corrente, o sottraendo mezzi essenziali).
Una misura protettiva che il debitore può valutare, qualora stia predisponendo un piano di risanamento o un concordato, è chiedere al tribunale la sospensione delle azioni esecutive dei creditori. Nel momento in cui la scuola deposita una domanda di concordato preventivo o accede alla composizione negoziata con richiesta di misure protettive ex art. 54 CCII, il tribunale può disporre la sospensione temporanea di tutti i pignoramenti in corso . Questo può congelare le azioni dei fornitori dando respiro mentre si negozia una soluzione complessiva. Tuttavia, tali misure richiedono che sia effettivamente avviato un percorso formale di soluzione della crisi, non sono attivabili per il singolo contenzioso isolato.
Strategie proattive: Idealmente, la scuola di lingue dovrebbe cercare di prevenire l’accumulo eccessivo di debiti verso fornitori. Ciò significa rinegoziare i contratti non sostenibili (ad es. chiedere una riduzione temporanea del canone di affitto dei locali, magari in cambio di una proroga contrattuale), ottimizzare i costi (eliminando spese non indispensabili) e monitorare attentamente il rapporto entrate-uscite. Se la crisi di liquidità è temporanea (es. calo di iscrizioni in un trimestre), mantenere un dialogo aperto con i fornitori chiave può evitare rotture irreparabili: alcuni potrebbero accettare pagamenti posticipati pur di mantenere il rapporto commerciale. Viceversa, se la situazione è strutturalmente compromessa, procrastinare i pagamenti senza un piano realistico rischia solo di peggiorare l’esposizione per interessi moratori e spese legali.
Debiti verso i dipendenti
Le retribuzioni non pagate al personale dipendente rappresentano un aspetto particolarmente delicato dei debiti di una scuola di lingue. In genere, una scuola di lingue impiega insegnanti, personale amministrativo e commerciale; si tratta spesso di lavoratori che contano sullo stipendio mensile per il proprio sostentamento. Il mancato pagamento degli stipendi ha quindi un impatto sociale diretto e gode di un trattamento preferenziale nell’ordinamento.
Obblighi retributivi e conseguenze del ritardo: Il datore di lavoro è tenuto per legge a pagare regolarmente le retribuzioni entro la data pattuita (solitamente a fine mese o entro i primi giorni del mese successivo). Se una scuola di lingue ritarda di qualche giorno il pagamento, di solito i dipendenti tollerano l’attesa, ma se il ritardo si protrae o diventa sistematico (stipendi saltati per uno o più mesi), i lavoratori acquisiscono specifici diritti di reazione. Dal punto di vista giuslavoristico, la mancata retribuzione costituisce una grave inadempienza contrattuale del datore di lavoro. Dopo un certo periodo, il dipendente può rassegnare dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.), ossia abbandonare immediatamente il lavoro senza preavviso, a causa del comportamento del datore che non paga lo stipendio. La giurisprudenza ha riconosciuto che anche solo 2-3 mensilità non corrisposte possono integrare la giusta causa di dimissioni, trattandosi di un inadempimento che impedisce la prosecuzione del rapporto . In alcuni casi particolari (come il CCNL edilizia citato in una vicenda del 2024) è stato ottenuto il riconoscimento della giusta causa addirittura dopo un solo mese di mancato pagamento , ma in generale l’INPS richiede almeno due o più mensilità arretrate per concedere la NASpI (indennità di disoccupazione) a chi si dimette per giusta causa.
Oltre al diritto di dimettersi conservando il diritto alla disoccupazione, i lavoratori non pagati possono ovviamente agire per recuperare le somme dovute. Possono presentare un ricorso al Tribunale del Lavoro, ottenendo in tempi relativamente brevi un decreto ingiuntivo per le retribuzioni arretrate non contestate. Il procedimento monitorio in ambito lavoro è spesso facilitato dal fatto che le buste paga firmate e il contratto costituiscono prova scritta del credito. Una volta ottenuto il decreto, il dipendente può procedere al pignoramento dei conti correnti aziendali o di altri beni del datore di lavoro analogamente a quanto visto per i fornitori.
Crediti di lavoro privilegiati: La legge tutela i crediti da lavoro dipendente attribuendo loro uno status privilegiato. In caso di concorso con altri creditori, i lavoratori hanno diritto ad essere soddisfatti prima dei creditori chirografari (non privilegiati). Più precisamente, i salari, gli stipendi e le altre indennità di lavoro subordinato vantano un privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis n.1 c.c. sulle cose mobili del debitore. Questo privilegio copre in particolare le retribuzioni degli ultimi 2 anni di lavoro e il TFR (trattamento di fine rapporto) dovuto al momento della cessazione. Ciò significa che, se la scuola di lingue viene sottoposta a esecuzione forzata o a liquidazione concorsuale, i dipendenti avranno una precedenza nel riparto delle somme ricavate dalla vendita dei beni mobili (arredi, attrezzature, incassi) rispetto ai creditori ordinari. Esistono anche privilegi immobiliari per i lavoratori su beni immobili del datore di lavoro (ad esempio sull’immobile sede dell’azienda, se di proprietà) limitatamente alle ultime retribuzioni e al TFR, ma nella pratica molte scuole di lingue non possiedono immobili propri, operando in immobili in locazione.
Intervento del Fondo di Garanzia INPS: Se la scuola di lingue si trova in uno stato di insolvenza tale da non poter pagare gli stipendi arretrati e dovesse cessare l’attività (per fallimento o chiusura), i lavoratori hanno comunque una rete di sicurezza rappresentata dal Fondo di Garanzia gestito dall’INPS. Questo Fondo, istituito dalla legge n. 297/1982 e alimentato dai contributi dei datori di lavoro, interviene per pagare ai lavoratori il TFR e le ultime tre mensilità di retribuzione rimaste impagate , entro determinati massimali, al posto del datore insolvente. Condizione fondamentale per l’intervento del Fondo è che il rapporto di lavoro sia cessato (il lavoratore deve essere licenziato o dimesso). Inoltre occorre in genere l’apertura di una procedura concorsuale a carico del datore (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, o anche il concordato semplificato introdotto nel 2022) , oppure – se la procedura concorsuale non è ammessa perché l’impresa è “non fallibile” – è necessario che il lavoratore tenti un’esecuzione forzata e dimostri l’insufficienza dei beni del datore a soddisfare il credito . In pratica, per le imprese piccole sotto soglia che non possono essere dichiarate fallite, il dipendente deve procurarsi un titolo (sentenza o decreto ingiuntivo) e farlo eseguire; se il pignoramento risulta infruttuoso (presso la sede non si trovano beni, o il conto è vuoto), allora l’INPS interviene comunque a garantire TFR e ultime tre mensilità . Questa possibilità è fondamentale nel settore delle scuole di lingue, dove molte realtà hanno dimensioni modeste e potrebbero sfuggire al fallimento: i dipendenti non restano comunque senza tutela.
Va sottolineato che il Fondo di Garanzia non copre tutte le tipologie di somme dovute: ad esempio, non interviene per pagare mensilità più vecchie (oltre le 3 coperte) né per altre indennità non coperte (come bonus o straordinari se eccedono i massimali). Tali crediti residui rimangono a carico del datore di lavoro nella procedura concorsuale (in linea di principio privilegiati, ma soddisfatti solo se vi sono abbastanza attivi). Inoltre il Fondo INPS paga il TFR al netto di eventuali anticipazioni già ricevute e le retribuzioni al netto delle ritenute fiscali.
Tutela dei dipendenti in caso di concordato o ristrutturazione: Se la scuola di lingue riesce ad avviare una procedura di concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione, i dipendenti devono essere considerati con attenzione nel piano. I crediti di lavoro per paghe arretrate e TFR, in quanto privilegiati, di regola vanno pagati integralmente o con trattamento di favore rispetto ai chirografari. È possibile che nel piano concordatario i dipendenti vengano soddisfatti parzialmente solo se anche loro esprimono voto favorevole (ad esempio se l’azienda è chiusa e i dipendenti preferiscono accontentarsi di una percentuale immediata piuttosto che aspettare anni). Tuttavia, la tendenza è di prevedere il pagamento integrale di stipendi e TFR usando magari le risorse derivanti dal Fondo di Garanzia (che subentra nel credito). Ad esempio, in un concordato liquidatorio, l’ammissione al passivo dei crediti dei dipendenti consente loro di ottenere il pagamento dal Fondo, dopodiché l’INPS subentra al loro posto come creditore privilegiato per le somme pagate. Questo meccanismo facilita l’accordo, perché i lavoratori ricevono rapidamente quanto dovuto senza gravare sul patrimonio dell’azienda in crisi (subentra l’INPS come surroga).
Profili penali legati alle retribuzioni: Il mancato pagamento degli stipendi in sé non costituisce reato penale (a differenza di quanto vedremo per le ritenute fiscali e contributive non versate). Tuttavia ci possono essere conseguenze indirette: se i dipendenti sporgono denuncia, potrebbero intervenire gli ispettori del lavoro e contestare violazioni amministrative (es. per omessa corresponsione nei termini, con sanzioni pecuniarie). Inoltre, qualora il comportamento del datore di lavoro sia particolarmente malizioso – ad esempio promette stipendi che sa di non poter pagare per tenere i dipendenti al lavoro gratis – si potrebbero configurare ipotesi di truffa contrattuale o sfruttamento. Sono però situazioni limite. Nella pratica, la vera sanzione “penale” per il datore inadempiente si manifesta se la situazione degenera in un fallimento: in sede di bancarotta, l’aver causato danno ai dipendenti può aggravare la posizione dell’amministratore, come visto prima.
In conclusione, per una scuola di lingue debitore è prioritario fare tutto il possibile per pagare (o assicurare) le retribuzioni dovute. Se le risorse sono scarse, i dipendenti dovrebbero essere tra i primi creditori da soddisfare, sia per motivi etici sia perché la legge li protegge con privilegi e garanzie pubbliche. Una soluzione temporanea, se la crisi è reversibile, può essere concordare con il personale una riduzione o dilazione degli stipendi (magari con il supporto sindacale) spiegando la situazione – ma va fatto con estrema trasparenza e tenendo conto che i lavoratori hanno necessità immediate. In alternativa, in situazioni di crisi grave, si può valutare di attivare ammortizzatori sociali: ad esempio, se il settore lo consente, la Cassa Integrazione Guadagni (CIG) per crisi aziendale o, per le realtà non coperte da CIG ordinaria, il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che dal 2022 è esteso praticamente a tutti i datori di lavoro con dipendenti. Questi strumenti (se accessibili al tipo di attività) permettono di sospendere o ridurre l’attività e far pagare parte dello stipendio all’INPS per alcuni mesi, evitando così che il debito verso i dipendenti cresca.
Debiti verso il Fisco e gli enti previdenziali
Un capitolo cruciale per qualunque impresa in difficoltà riguarda i debiti fiscali (verso l’Erario) e i debiti contributivi (verso enti come INPS e INAIL). Per una scuola di lingue, i debiti tributari tipici possono includere: IVA sulle rette incassate (se non esenti), ritenute IRPEF sugli stipendi dei dipendenti e sui compensi dei collaboratori, IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), eventuale IRES (se la scuola è gestita da società soggetta a imposta sui profitti). Sul fronte contributivo, il debito principale è verso l’INPS per i contributi previdenziali dovuti sui dipendenti (quota a carico datore e quota trattenuta al lavoratore) e verso l’INAIL per i premi assicurativi obbligatori.
Conseguenze del mancato pagamento di imposte e contributi: Questi debiti, se non pagati alle scadenze normali, generano in primo luogo sanzioni e interessi. Ad esempio, un versamento IVA omesso viene sanzionato amministrativamente con il 30% dell’importo non versato (ridotto se pagato con ritardo breve), oltre agli interessi di mora. Ma al di là delle sanzioni pecuniarie, il pericolo maggiore è l’attivazione della riscossione coattiva da parte dell’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia). Il procedimento tipico è: l’Agenzia delle Entrate invia un avviso di accertamento o un avviso bonario; se il debito non viene pagato o contestato tempestivamente, viene formato un ruolo e notificata una cartella esattoriale (cartella di pagamento). Una volta decorso il termine della cartella (60 giorni), il debito diventa immediatamente esecutivo. A quel punto l’Agente della Riscossione può procedere con strumenti quali: il fermo amministrativo su veicoli intestati alla scuola (impedendone l’uso e successiva vendita), l’ipoteca su eventuali immobili di proprietà (anche su pertinenze, terreno, ecc.), e il pignoramento dei conti correnti o di altri beni.
Rispetto ai creditori privati, l’Erario e gli enti pubblici godono di alcune facilitazioni procedurali. Ad esempio, per i tributi iscritti a ruolo non serve un decreto ingiuntivo: la cartella esattoriale stessa è già titolo esecutivo. Il pignoramento dei conti correnti può avvenire in modo quasi automatico con un ordine diretto alla banca (pignoramento presso terzi) senza udienza preventiva. Inoltre, alcuni crediti erariali hanno privilegi speciali: l’IVA è considerata un credito privilegiato di grado elevato (privilegio generale ex art. 2752 c.c.), così come i contributi INPS dovuti hanno privilegio (anche se di grado inferiore a salari e IVA). Ciò significa che, in caso di concorso, lo Stato e gli enti potranno soddisfarsi prima dei creditori chirografari su molti beni del debitore.
Come difendersi dai debiti fiscali: Per il debitore, affrontare il fisco richiede approcci diversi a seconda della natura del debito. Se il debito deriva da un accertamento contestato (ad es. l’Agenzia delle Entrate contesta ricavi non dichiarati o costi indebiti), è possibile presentare ricorso tributario alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, chiedendo eventualmente la sospensione. Ma nel nostro scenario assumiamo che i debiti siano reali (imposte dichiarate ma non versate, contributi non pagati): in tal caso non c’è molto da contestare nel merito. La strada migliore è cercare di evitare l’esecuzione forzata rateizzando il debito. La legge consente di chiedere all’Agente della Riscossione una rateazione amministrativa: per importi fino a 120.000 € è concessa praticamente in automatico una dilazione fino a 72 rate mensili ; per importi superiori o piani più lunghi (fino a 120 rate, cioè 10 anni) bisogna documentare uno stato di temporanea difficoltà economica. La rateazione ha il vantaggio di bloccare le procedure esecutive: finché si pagano regolarmente le rate, l’Agente della Riscossione non può procedere con nuovi fermi o pignoramenti. Inoltre, pagando la prima rata entro i termini, si sospendono eventuali fermi amministrativi già iscritti su veicoli. Tuttavia, la dilazione non fa sparire il debito (come chiarito dalla Cassazione citata prima ): semplicemente lo fraziona e vi applica interessi.
Oltre alla rateazione ordinaria, negli ultimi anni sono state introdotte varie misure di definizione agevolata (le cosiddette “rottamazioni delle cartelle”). Ad esempio, la Rottamazione-quater 2023 (prevista dalla Legge di Bilancio 2023) ha consentito ai debitori di pagare le sole imposte senza sanzioni né interessi di mora, in forma rateale, per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022. In una situazione di debiti fiscali rilevanti, conviene quindi verificare se esistono queste opportunità di saldo agevolato. Al momento (settembre 2025) le adesioni alla rottamazione-quater sono chiuse, ma il Governo potrebbe introdurre ulteriori misure di sanatoria in futuro. Inoltre, per i piccoli debiti residui fino a 1.000 € affidati entro il 2015 c’è stato uno stralcio automatico (cancellazione) disposto dalla Legge di Bilancio 2023. Tenersi informati su questi provvedimenti può far risparmiare cifre importanti.
Transazione fiscale e procedure concorsuali: Quando i debiti tributari e contributivi sono molto elevati, la rateazione semplice potrebbe non bastare a rendere sostenibile la situazione. In un piano di ristrutturazione del debito o concordato preventivo, è possibile proporre al Fisco una falcidia (pagamento parziale) dei tributi dovuti, mediante lo strumento della transazione fiscale (artt. 63 e 88 CCII). Storicamente, su alcune imposte come l’IVA lo Stato non accettava stralci per via del vincolo europeo, ma la normativa attuale consente anche il pagamento parziale di IVA e ritenute purché la proposta sia conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale . La convenienza significa che l’Erario otterrebbe in concordato almeno quanto otterrebbe in caso di fallimento. Se il Fisco (che vota nel concordato come gli altri creditori) rifiuta la proposta, oggi vi è la possibilità del cram-down fiscale: il tribunale può omologare ugualmente il concordato preventivo anche senza l’assenso dell’Erario, se ritiene la proposta vantaggiosa per l’Erario più della liquidazione . Ad esempio, se la scuola propone di pagare il 40% di un debito IVA di 100.000 € e in caso di fallimento l’Erario stimerebbe di recuperare solo il 20%, il giudice può approvare il concordato anche se l’Agenzia vota no. Questa è una novità importante introdotta a fine 2022 per superare il potere di veto del Fisco nelle ristrutturazioni.
Attenzione però: le sanzioni penali legate ai debiti fiscali vanno considerate con cura. In Italia alcune violazioni fiscali integrano reato se superano determinate soglie: – Omesso versamento IVA: se la scuola non versa l’IVA dovuta annualmente per un importo superiore a 250.000 € per anno d’imposta, scatta il reato di cui all’art. 10-ter D.Lgs. 74/2000, punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni. – Omesso versamento di ritenute certificate: se non versa le ritenute IRPEF operate sui dipendenti per un ammontare annuo oltre 150.000 €, scatta il reato ex art. 10-bis D.Lgs. 74/2000, con le stesse pene. – Omesso versamento di contributi INPS: è previsto come reato contravvenzionale (art. 2 comma 1-bis D.L. 463/1983 conv. in L. 638/83) se l’omissione supera 10.000 € annui di contribuzioni non versate dovute sulle retribuzioni. Questo reato è estinguibile con il pagamento di quanto dovuto prima della sentenza.
Questi profili penali colpiscono personalmente l’amministratore o titolare. Ciò significa che, se una scuola di lingue attraversa una crisi di liquidità, deve dare priorità al versamento di IVA, ritenute e contributi almeno fino alle soglie penali, per non esporre il legale rappresentante a incriminazioni. Qualora le soglie fossero già superate, è fondamentale attivarsi per pagare il dovuto prima che eventualmente si apra un giudizio: la legge prevede infatti che il pagamento integrale del debito IVA o ritenute, effettuato entro la dichiarazione di apertura del dibattimento, estingue il reato (causa di non punibilità sopravvenuta). Ad esempio, se negli anni 2023-24 la scuola non ha versato 300.000 € di IVA, l’amministratore rischia un procedimento penale; ma se riesce a versare quell’importo (anche tramite adesione a una rottamazione) prima o durante le indagini preliminari, potrà evitare la condanna. Analogamente per i contributi INPS omessi: il pagamento entro termini prescritti evita il rinvio a giudizio.
Ricapitolando, i debiti verso il Fisco e gli enti previdenziali vanno gestiti con un doppio approccio: 1. Amministrativo-finanziario: sfruttare le dilazioni e le definizioni agevolate per ridurre l’impatto immediato sul cash flow, integrando eventualmente il debito fiscale all’interno di un piano di ristrutturazione più ampio (concordato o accordo). 2. Legale-penale: tenere sotto controllo le soglie penalmente rilevanti e, in caso di superamento, agire tempestivamente per sanare (almeno parzialmente) la posizione onde evitare guai giudiziari personali.
Nel contesto di un negoziato di composizione negoziata (ex D.L. 118/2021) o di un concordato, l’Agenzia delle Entrate e l’INPS spesso assumono un ruolo centrale. È prassi coinvolgere per tempo questi enti tramite la cosiddetta transazione fiscale e contributiva, presentando proposte dettagliate su come si intendono trattare questi debiti (ad esempio pagando il 100% dell’IVA ma chiedendo stralcio delle sanzioni e interessi, oppure pagando una percentuale di imposte dirette non privilegiate). Negli ultimi anni l’amministrazione finanziaria ha fornito anche linee guida per facilitare soluzioni concordate, premiando i debitori che si attivano volontariamente (ad esempio con alcune misure premiali fiscali: sospensione di sanzioni accessorie se c’è composizione negoziata in corso ). Dunque, dialogare con il Fisco, preferibilmente assistiti da professionisti esperti, può portare a esiti meno traumatici rispetto a subire inerzialmente le esecuzioni forzate.
Debiti bancari e finanziari
Oltre ai debiti commerciali e fiscali, molte scuole di lingue contraggono debiti finanziari, ad esempio prestiti bancari, scoperti di conto corrente, leasing finanziari per attrezzature, o finanziamenti agevolati. Questi debiti, se non onorati puntualmente, espongono la scuola a specifiche conseguenze e richiedono approcci mirati.
Crediti bancari garantiti: Se la scuola ha acceso un mutuo ipotecario (ad esempio per acquistare un immobile da adibire a sede) o un finanziamento garantito da pegno su beni, la banca è un creditore ipotecario o pignoratizio. In caso di inadempimento (mancato pagamento delle rate), la banca può procedere alla risoluzione del contratto di mutuo (dichiarando la decadenza dal beneficio del termine) e avviare l’esecuzione forzata sul bene dato in garanzia. Quindi, se la scuola è proprietaria della sede su cui grava ipoteca, il rischio concreto è l’espropriazione immobiliare: la banca chiederà al tribunale di pignorare e vendere all’asta l’immobile per soddisfarsi con il ricavato. Analogamente, un leasing immobiliare non pagato può portare alla risoluzione del leasing e alla perdita dell’immobile (che torna alla società di leasing). Per beni mobili costosi presi in leasing (es. un laboratorio linguistico, veicoli per trasporto studenti, etc.), il discorso è simile: la società di leasing può riprendere il bene.
Se il credito bancario non è garantito da pegni/ipoteche, spesso è però assistito da fideiussioni personali o di società collegate. Non è raro che per aprire una linea di credito in conto o un prestito, la banca abbia richiesto al titolare della scuola (o ai soci) di firmare una garanzia personale. In tal caso, l’inadempimento comporta non solo azioni contro la società, ma anche contro i garanti sul loro patrimonio personale. Ciò significa che, ad esempio, se l’amministratore ha garantito il fido bancario, la banca potrà escutere anche i suoi beni privati (conto personale, stipendio, casa, etc.) qualora la scuola non paghi.
Rinegoziazione e moratorie: Per difendersi dai debiti bancari, la prima strada è tentare una rinegoziazione del debito. In tempi di crisi economiche generalizzate, il governo e l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) hanno spesso promosso moratorie sui mutui e prestiti per le PMI in difficoltà (ad esempio la moratoria COVID 2020-2021). Anche al di fuori di questi scenari, la scuola può chiedere alla banca una ristrutturazione del prestito: ad esempio, un allungamento dei piani di ammortamento (rate più piccole su un periodo più lungo), una sospensione temporanea del pagamento del capitale (pagando solo interessi per 6-12 mesi), o nei casi estremi un consolidamento del debito (sostituzione di più linee a breve con un mutuo a lungo termine). Le banche valutano queste richieste caso per caso, di solito richiedendo un piano che dimostri come la situazione migliorerebbe con la ristrutturazione. È fondamentale muoversi presto: se già ci sono rate scadute da mesi e la banca ha classificato il credito come “incagliato” o “sofferenza”, sarà meno disponibile a trattare e potrebbe aver già attivato il recupero.
Se la banca ha avviato un’esecuzione (es. pignoramento dell’immobile ipotecato), la scuola può opporre eventuali vizi procedurali (con l’assistenza di un legale) per guadagnare tempo, ma in mancanza di pagamento integrale o accordo, l’asta sarà inevitabile. In sede di concordato preventivo, i creditori ipotecari vanno soddisfatti almeno quanto ricaverebbero dalla vendita del bene: ciò significa che se la scuola avvia un concordato e vuole tenere l’immobile per proseguire l’attività, dovrà prevedere di pagare integralmente il mutuo residuo (o comunque fin dove coperto dal valore del bene). Talvolta è possibile concordare con la banca la cessione del bene in pagamento (datio in solutum): ad esempio, consegnare le chiavi dell’immobile alla banca e chiudere il debito (la banca rinuncia ad eventuale eccedenza non coperta se il valore è minore del debito). Questo può essere sensato per liberarsi di un mutuo insostenibile.
Segnalazioni in Centrale Rischi: Un effetto collaterale del mancato pagamento di debiti bancari è la segnalazione in Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia o nelle banche dati private (Crif, Cerved). Se la scuola ritarda i pagamenti oltre 90 giorni o viene classificata a sofferenza, tutte le banche vedranno la segnalazione. Ciò di fatto blocca l’accesso a nuovi finanziamenti e spesso innesca un effetto domino: altri istituti con cui si hanno rapporti (es. fido c/c presso altra banca) possono ridurre o revocare gli affidamenti appena apprendono della difficoltà. Per questo, una situazione di tensione finanziaria con le banche va affrontata con massima trasparenza e tempestività, coinvolgendo possibilmente i vari creditori finanziari in un negoziato coordinato. Ad esempio, nell’ambito di una composizione negoziata della crisi, l’esperto nominato può facilitare un accordo tra la scuola e le banche, magari con la concessione di nuova finanza prededucibile (cioè privilegiata) che consenta di rilanciare l’attività.
Garanzie pubbliche e soluzioni alternative: Alcune scuole di lingue potrebbero aver beneficiato di garanzie pubbliche su prestiti (ad esempio il Fondo di Garanzia PMI che copre parte del rischio per le banche). In caso di insolvenza, la banca potrebbe escutere la garanzia pubblica: ciò significa che lo Stato (Mediocredito Centrale) paga la percentuale garantita e poi si surroga diventando creditore verso la scuola di quel importo. Questo non risolve il problema, ma cambia solo l’interlocutore (parte del debito diventa verso lo Stato). Tuttavia, avere il Fondo PMI implicato può spingere la banca a valutare ristrutturazioni anziché procedere subito legalmente, perché anche per la banca c’è un interesse a massimizzare il recupero bonario (la garanzia di solito copre 80%, quindi la banca ha un 20% di interesse a trovare soluzioni).
Fideiussioni personali: Come accennato, molti titolari di scuole si trovano ad aver garantito personalmente i debiti bancari. Se l’azienda non paga, la loro responsabilità personale è immediata. Difendersi in tal caso significa eventualmente rinegoziare anche a titolo personale con la banca (ad esempio proponendo un saldo e stralcio della posizione personale, se si dispone di un capitale, per evitare l’esecuzione sulla casa di famiglia). In extremis, se la situazione debitoria complessiva coinvolge anche la sfera personale, il titolare potrebbe valutare le procedure di sovraindebitamento come persona fisica (ad esempio un piano del consumatore se i debiti personali non sono d’impresa, oppure un concordato minore personale se ha debiti d’impresa come garante), per trovare un accordo protetto dal tribunale su quelle obbligazioni.
Strumenti legali per la gestione della crisi debitoria
Avendo esaminato i vari tipi di debiti, passiamo ora agli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione del debitore per gestire e risolvere una situazione di crisi finanziaria. Il Codice della Crisi d’Impresa (CCII) prevede una gamma di procedure, sia stragiudiziali che giudiziali, che una scuola di lingue indebitata può attivare. La scelta dello strumento dipende dalla gravità della situazione, dalla volontà di proseguire l’attività e dalla dimensione/forma giuridica della scuola.
Di seguito presentiamo i principali strumenti con le loro caratteristiche salienti:
Composizione negoziata della crisi
Introdotta nel 2021 (D.L. 118/2021) e ora disciplinata negli artt. 12-25 CCII, la composizione negoziata è un percorso volontario e riservato attraverso cui l’imprenditore in crisi cerca un accordo con i creditori con l’assistenza di un esperto terzo nominato da un’apposita commissione. Si tratta di uno strumento flessibile, privo di rigide formalità: la scuola di lingue (tramite il rappresentante legale) presenta un’istanza sulla piattaforma telematica nazionale indicando la situazione economica e le cause della crisi. Viene assegnato un esperto indipendente (spesso un commercialista o esperto di ristrutturazioni aziendali) che convoca l’imprenditore e i creditori principali per facilitare le trattative.
Durante la composizione negoziata, l’impresa mantiene la gestione ordinaria ma sotto la supervisione dell’esperto. Può chiedere misure protettive al tribunale (sospensione delle azioni esecutive dei creditori per la durata dei negoziati). L’obiettivo è arrivare a un accordo con i creditori, che può assumere diverse forme: un semplice accordo stragiudiziale bilaterale con ciascuno, un accordo di ristrutturazione dei debiti da omologare (vedi oltre), un piano attestato di risanamento, o anche la base per un successivo concordato preventivo semplificato.
La composizione negoziata è particolarmente utile per realtà come una scuola di lingue quando la crisi non è ancora irreversibile: ad esempio, se la scuola ha sofferto perdite per un paio d’anni ma ha prospettive di ripresa (nuovi corsi, mercato in miglioramento) e ha bisogno di dilazionare i debiti accumulati. È uno strumento confidenziale (gli incontri non sono pubblici e l’accesso è riservato), il che aiuta a non danneggiare la reputazione della scuola presso gli studenti. In caso di successo, si possono concludere accordi ad hoc: ad esempio, i fornitori principali accettano un piano di pagamento a 12 mesi, la banca proroga i finanziamenti, l’Agenzia delle Entrate concede una transazione fiscale per le imposte scadute. Il tutto sotto la regia dell’esperto che garantisce l’equilibrio del piano.
Va detto che la composizione negoziata è volontaria e non vincolante: i creditori non sono obbligati ad aderire. Non c’è voto per classi come nel concordato. Quindi funziona se c’è un consenso sufficientemente ampio dei principali creditori. In compenso, la legge incentiva il debitore onesto: se la negoziazione riesce, sono previste esenzioni o attenuanti di responsabilità per l’imprenditore (ad esempio in caso di successivo fallimento, l’aver tentato la composizione negoziata può evitare accuse di mala gestione, e il Codice prevede misure premiali come esonero da sanzioni tributarie per tardivi pagamenti se c’è accordo ).
Piano di risanamento attestato (art. 56 CCII)
Il piano attestato di risanamento è uno strumento di natura privata: l’imprenditore elabora, con l’ausilio di professionisti, un piano di risanamento aziendale (tipicamente un documento che analizza la situazione di partenza, le cause della crisi e le azioni da intraprendere per ripristinare l’equilibrio finanziario, come ristrutturazione del debito, aumento di capitale, cessione di asset non strategici, ecc.). Questo piano viene poi attestato da un esperto indipendente (un professionista iscritto all’albo dei revisori o simili), il quale deve dichiarare che l’attuazione del piano è idonea a risanare l’esposizione debitoria e a garantire la continuità aziendale.
Il piano attestato non richiede l’approvazione del tribunale né il voto dei creditori. In sostanza, è un accordo informale con i creditori che accettano di sostenere l’impresa nel risanamento (ad esempio, le banche prorogano le scadenze, i fornitori convertono parte dei crediti in forniture future, i soci immettono nuova finanza). La sua utilità principale deriva dalla protezione in caso di successivo fallimento: gli atti, i pagamenti e le garanzie poste in essere in esecuzione di un piano attestato pubblicato (l’uso comune è di depositare il piano presso il registro delle imprese) non sono soggetti a revocatoria fallimentare. Quindi, se il piano poi fallisce e si finisce in liquidazione giudiziale, i creditori che hanno ricevuto pagamenti secondo il piano non dovranno restituirli. Questo offre un incentivo a collaborare.
Per una scuola di lingue, un piano attestato potrebbe essere utile se c’è un partner o investitore disposto a intervenire per salvarla, ma c’è bisogno di sistemare la posizione debitoria. Non essendo una procedura concorsuale, il piano attestato richiede il consenso individuale di ogni controparte coinvolta. Quindi se c’è un creditore che non collabora, non lo si può vincolare se non col dialogo.
Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII e segg.)
L’accordo di ristrutturazione dei debiti (ARD) è un istituto che prevede un accordo collettivo con una parte significativa di creditori, e la sua omologazione da parte del tribunale per renderlo efficace erga omnes. Tradizionalmente (ex art. 182-bis L.F.) era richiesto l’assenso di almeno il 60% dei creditori in termini di valore dei crediti. Il CCII ha introdotto vari tipi di accordo di ristrutturazione: – Accordo semplice (60%): se il debitore ottiene l’accordo con creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti totali, può chiedere al tribunale l’omologazione. I creditori non aderenti restano comunque liberi (possono agire individualmente), a meno che non siano soddisfatti integralmente secondo l’accordo. – Accordo ad efficacia estesa (cram-down): in certi casi, se alcuni creditori dissentono, il tribunale può estendere gli effetti dell’accordo anche a essi, purché siano suddivisi in classi e ricevano almeno quanto riceverebbero in caso di liquidazione (concetto simile al concordato). – Accordo agevolato (30%): il CCII ha introdotto la possibilità di omologare accordi con adesioni del 30% se l’impresa è piccola e alcuni creditori pubblici sono pagati integralmente. Sono soluzioni particolari per facilitare le PMI.
Nel contesto di una scuola di lingue, un accordo di ristrutturazione potrebbe essere utilizzato se la scuola ha pochi creditori principali con cui può trovare un’intesa (es. la banca e l’Agenzia delle Entrate) e vuole un sigillo dell’autorità giudiziaria per proteggersi da azioni di altri creditori minori. Ad esempio, la scuola firma un accordo con l’80% dei creditori (banche, fornitori maggiori, Fisco) in cui si prevede che essi rinuncino a una parte dei crediti e accettino un pagamento dilazionato del resto; presenta l’accordo al tribunale che, verificata la regolarità e la fattibilità, lo omologa. A quel punto l’accordo diventa vincolante e, se previsto, blocca eventuali esecuzioni.
Il vantaggio dell’ARD rispetto al concordato è che è più snello (non c’è voto di tutti i creditori, solo delle parti che aderiscono) e mantiene più riservatezza. Lo svantaggio è che, se ci sono molti piccoli creditori dispersi o conflittuali, raggiungere la soglia del 60% può essere arduo. Inoltre, i creditori estranei se non vengono pagati integralmente possono continuare a pretendere il loro credito (salvo i casi di estensione giudiziale).
Concordato preventivo
Il concordato preventivo è forse la procedura concorsuale più nota e strutturata per risolvere la crisi di un’impresa insolvente evitando la liquidazione fallimentare. Si tratta di una procedura giudiziale vera e propria: l’imprenditore propone un piano ai creditori, sotto il controllo del tribunale e di un commissario giudiziale, e i creditori votano per approvarlo o respingerlo.
Esistono varie tipologie di concordato: – Concordato in continuità aziendale: quando prevede la prosecuzione dell’attività (la scuola rimane aperta, magari ridimensionata, e usa i ricavi futuri per pagare i creditori secondo il piano). – Concordato liquidatorio: quando prevede la cessazione dell’attività e la liquidazione del patrimonio aziendale, distribuendo il ricavato ai creditori. – Concordato misto: elementi di continuità e di liquidazione combinati (es. cessione di alcuni asset e continuazione di altri rami).
Nel CCII il concordato è disciplinato in modo simile al passato ma con alcune novità. Ad esempio, per il concordato liquidatorio è richiesta una soglia minima di soddisfacimento dei creditori chirografari (20%) oppure l’apporto di risorse esterne se si offre meno . Un concordato liquidatorio puro che paga meno del 20% agli unsecured può non essere ammissibile, a meno che vi sia un contributo esterno di valore apprezzabile (questo per evitare concordati troppo “spinti” in cui i creditori prendono briciole). Nel concordato in continuità, invece, non c’è soglia fissa, ma la fattibilità economica è essenziale.
Per una scuola di lingue, il concordato preventivo ha senso se: – La situazione di insolvenza è conclamata ma si vede una via di uscita: ad es., un investitore è disposto a rilevare l’attività, oppure c’è un progetto di rilancio (nuovi soci, fusione con altra società) ma serve congelare i debiti. – Oppure se non c’è modo di proseguire, il concordato liquidatorio può essere usato per chiudere l’impresa in modo ordinato evitando la dichiarazione di fallimento tradizionale (che è più “invasiva”). Nel concordato la gestione rimane in mano al debitore (sia pure vigilato) fino all’omologa; nel fallimento passa subito al curatore.
Iter in breve: la scuola presenta ricorso per concordato con il piano dettagliato e una relazione di un professionista attestatore sulla veridicità dei dati e fattibilità del piano. Il tribunale ammette la procedura se la documentazione è completa, nomina un commissario e fissa un termine per il voto dei creditori. I creditori vengono suddivisi in classi omogenee (ad esempio: classe fornitori chirografari, classe Fisco chirografo, classe dipendenti privilegiati, classe banca ipotecaria, ecc.) e ciascuna classe vota (serve la maggioranza dei crediti per approvare in ciascuna classe, e almeno la maggioranza delle classi o dei crediti globali, secondo le regole). Se il concordato è approvato e omologato dal tribunale, diventa vincolante per tutti i creditori anteriori, anche dissenzienti. Se non passa, di solito si apre il fallimento.
Un punto critico: nel concordato in continuità è possibile (anzi, comune) che i creditori chirografari vengano pagati solo parzialmente, mentre i privilegiati di grado elevato (dipendenti, fisco per IVA) vanno di norma pagati integralmente salvo diversa soddisfazione concordata. Il piano può prevedere ad esempio che i fornitori prendano il 30% del loro credito in 2 anni, i dipendenti il 100% (ma in parte a carico del Fondo di Garanzia), la banca ipotecaria riceva l’immobile da vendere e eventuale conguaglio, ecc. Nel concordato in continuità, il focus è salvare l’azienda come going concern, il che spesso massimizza il valore di soddisfazione per tutti (ad esempio, mantenendo aperta la scuola si può vendere il marchio, o utilizzare gli abbonamenti pagati dagli studenti per generarne valore, anziché azzerare tutto).
La durata di un concordato può essere significativa (diversi mesi per arrivare a omologa, e poi anni per l’esecuzione del piano). Quindi è un impegno considerevole e costoso (ci sono spese di commissario, attestatore, legali…). Visto il target di questa guida, è importante sapere che il concordato preventivo è uno strumento di ultima istanza per evitare il fallimento, da usare quando i debiti sono ingestibili con accordi informali.
Concordato semplificato (liquidatorio)
Una novità del CCII è il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), riservato al caso in cui la composizione negoziata non dia esito. Se l’esperto attesta che la negoziazione è fallita, il debitore – entro 60 giorni – può chiedere al tribunale di approvare un concordato liquidatorio anche senza il voto dei creditori. È una sorta di “via d’uscita” rapida: il piano prevede la liquidazione dei beni e la distribuzione ai creditori, i quali non votano ma possono solo opporsi in sede di omologa. Il tribunale verifica che il piano non danneggi i creditori (devono prendere almeno quanto in fallimento) e può omologarlo. Questo strumento può essere utile per chiudere rapidamente un’impresa piccola evitando il fallimento, specie se i creditori sono troppi per organizzare un voto ma c’è un patrimonio da liquidare.
Per una scuola di lingue, il concordato semplificato potrebbe tornare utile se, dopo aver tentato la composizione negoziata, non c’è accordo e si vuole evitare la dichiarazione di fallimento: si presenta un piano di liquidazione (vendita degli asset: arredi, eventuale avviamento cedendo magari la scuola a un concorrente, ecc.) e si propone ai creditori di incassare quel ricavato. Il giudice, valutate le condizioni, può chiudere la partita così, nominando eventualmente un liquidatore che esegue.
Procedure minori di sovraindebitamento
Infine, occorre menzionare gli strumenti riservati ai debitori non fallibili (che nel CCII si chiamano “procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento”). Tra questi: – Concordato minore: molto simile al concordato preventivo ma destinato a piccoli imprenditori sotto soglia, professionisti, startup innovative nei primi anni e consumatori che hanno anche debiti d’impresa. Non richiede la soglia dei 30.000 € ed è su base volontaria (il creditore non può chiederlo). Ha regole semplificate, niente percentuale minima di debito da pagare ma va garantito che i creditori stiano meglio che in una liquidazione controllata . – Piano del consumatore / ristrutturazione dei debiti del consumatore: se il titolare della scuola è un privato consumatore sovraindebitato (non attinente qui, salvo debiti personali). – Liquidazione controllata del sovraindebitato: è l’equivalente del fallimento per chi non è fallibile, attivabile su richiesta del debitore o dei creditori (questi ultimi solo se il totale debiti supera 50.000 € ). Nomina un liquidatore che vende i beni e ripartisce secondo le cause di prelazione, simile a un fallimento ma in miniatura.
Per una piccola scuola di lingue sotto soglia che non vede prospettive di risanamento, il concordato minore potrebbe permettere di evitare la liquidazione giudiziale: si propone ai creditori un piano (es. pagare 15% ai chirografari, liquidare qualche bene, coinvolgere i soci per un contributo) e se la maggioranza approva, il giudice omologa e si esegue. Se invece la situazione è irreparabile, si può finire in liquidazione controllata: in questo caso i creditori (se oltre 50k di debito) o il debitore stesso chiedono al tribunale di liquidare i beni. È importante sapere che la liquidazione controllata consente poi al debitore persona fisica l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui) a certe condizioni, similmente a quanto avviene per l’esdebitazione post-fallimentare.
Comparazione sintetica degli strumenti
Per avere una panoramica finale, presentiamo una tabella riepilogativa dei principali strumenti di gestione della crisi:
| Strumento | Chi lo attiva | Coinvolgimento creditori | Autorità coinvolta | Obiettivo |
|---|---|---|---|---|
| Composizione negoziata | Debitore (volontaria) | Trattativa informale, nessun voto | Esperto (nominato da commissione), tribunale solo per misure protettive | Accordarsi privatamente per evitare l’insolvenza conclamata (mantenere continuità) |
| Piano attestato di risanamento | Debitore (accordo privato) | Consenso individuale di creditori rilevanti | Nessun intervento giudice (solo deposito piano) | Risanare l’azienda evitando procedure, ottenendo protezione da revocatorie |
| Accordo di ristrutturazione | Debitore (volontaria) | Adesione >=60% crediti (può essere esteso) | Omologazione del tribunale | Ristrutturare il debito con accordo parziale ma efficacia verso tutti se omologato |
| Concordato preventivo | Debitore (volontaria) | Voto di tutte le classi di creditori (maggioranze richieste) | Ammissione e omologazione dal tribunale, commissario nominato | Regolare in modo concorsuale la crisi, con soddisfazione parziale dei creditori ma evitando la liquidazione fallimentare |
| Liquidazione giudiziale (fallimento) | Creditore, PM o debitore stesso | Nessun voto (i creditori insinuano i crediti) | Tribunale dichiara apertura; curatore gestisce liquidazione; giudice delegato e comitato creditori vigilano | Liquidare tutto il patrimonio e distribuire ai creditori secondo prelazioni, cessazione attività |
| Concordato semplificato | Debitore (dopo negoziazione fallita) | Nessun voto (creditori possono opporsi) | Tribunale nomina liquidatore e omologa direttamente | Liquidare patrimonio evitando fallimento, con procedimento veloce post-composizione negoziata |
| Concordato minore (sovraind.) | Debitore non fallibile | Voto dei creditori (maggioranza semplice) | Tribunale omologa, OCC coinvolto | Ristrutturare debiti per piccoli imprenditori, simile a concordato ma più flessibile |
| Liquidazione controllata (sovraind.) | Debitore o creditori (debito >50k) | Nessun voto | Tribunale nomina liquidatore e chiude attività | Liquidare beni di soggetto non fallibile, con possibilità di esdebitazione finale persona fisica |
(OCC = Organismo di Composizione della Crisi, figura che assiste nelle procedure di sovraindebitamento.)
Come si evince, la scuola di lingue in crisi ha varie opzioni. Nella scelta occorre valutare: l’entità del debito, la presenza di prospettive di salvataggio dell’attività, la disponibilità dei creditori a negoziare, i costi e i tempi. Spesso si inizia provando soluzioni stragiudiziali (meno costose e più rapide) e solo se falliscono si passa a quelle giudiziali.
Esempi pratici
Per rendere concreti questi concetti teorici, esaminiamo due casi simulati di scuole di lingua indebitate e le possibili soluzioni adottate.
Caso 1: Scuola Alfa S.r.l. – ristrutturazione con continuità
Alfa S.r.l. gestisce una scuola di lingue con 3 sedi in Toscana. A seguito della pandemia e della conseguente riduzione di iscritti, nel 2023-24 accumula debiti per €150.000 verso fornitori (affitti arretrati, materiali didattici), €50.000 verso i 10 dipendenti (2 mensilità arretrate e TFR maturato) e €100.000 verso il Fisco (IVA e ritenute non versate). L’attività però è ripartita e nel 2025 vede una crescita di iscrizioni, tale che la gestione corrente torna leggermente in utile, ma il pregresso rimane impagabile in unica soluzione. La società è fallibile (supera le soglie dimensionali) e i creditori iniziano a fare pressioni (un fornitore ha già notificato decreto ingiuntivo).
Soluzione adottata: I soci decidono di attivare una composizione negoziata della crisi . Viene nominato un esperto, il quale aiuta Alfa S.r.l. a stilare un piano. Si individua un investitore locale interessato a entrare nella società con nuovi capitali, a patto di ridurre il debito pregresso. Con l’esperto si avviano colloqui con i creditori principali: – I fornitori (affittuario e fornitori di materiali): accettano uno sconto del 20% e la dilazione del residuo in 24 mesi, per non perdere il cliente. Formalizzano l’accordo in scritture private. – I dipendenti: attraverso una trattativa sindacale, accettano di ricevere immediatamente 1 mensilità arretrata grazie all’ingresso del nuovo socio, mentre per la restante mensilità e TFR confidano nel Fondo di Garanzia INPS che verrà attivato tramite concordato (vedi oltre). – Il Fisco: aderisce a una proposta di transazione fiscale nella bozza di concordato che prevede il pagamento integrale dell’IVA e del 50% delle altre imposte, in 4 anni. Nel frattempo concede sospensione delle azioni esecutive.
Raggiunto un accordo di massima nella negoziazione assistita, la scuola deposita un ricorso per concordato preventivo in continuità contenente l’accordo raggiunto come piano. Il concordato viene approvato dai creditori con larga maggioranza e omologato. In base ad esso: il nuovo socio investe €100.000 freschi; la scuola prosegue l’attività; fornitori e Fisco vengono pagati secondo l’accordo dilazionato; i dipendenti ottengono il pagamento dal Fondo INPS di quanto dovuto (poi l’INPS verrà rimborsata al 80% nel piano concordatario). Nel giro di 2 anni Alfa S.r.l. esce dalla crisi, mantiene le sue sedi aperte e i posti di lavoro, avendo ridotto il debito totale di circa 30% e spalmato il resto su più anni.
Caso 2: Scuola Beta di Maria Rossi – cessazione attività con sovraindebitamento
Maria Rossi opera come ditta individuale con una piccola scuola di lingue privata. A causa di una controversia legale e un investimento sbagliato, accumula €80.000 di debiti: €30k con fornitori, €10k con il suo unico dipendente (stipendi arretrati e TFR), €20k col Fisco (IRPEF e IVA) e €20k con una banca (prestito personale usato per l’attività). Gli incassi sono calati e Maria decide di chiudere l’attività nel 2025 perché non riesce più a sostenere i costi. Non essendo più attiva, non può realisticamente proporre un piano di rientro con i ricavi futuri.
Soluzione adottata: Trattandosi di soggetto non fallibile (ditta individuale sotto soglia) e considerata l’insolvenza, Maria si rivolge all’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e avvia una procedura di liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio). Deposita ricorso al tribunale attestando il suo stato di insolvenza. Il tribunale accerta che i debiti superano la soglia di €50.000 e apre la procedura nominando un liquidatore. Vengono inventariati e liquidati i beni personali di Maria non necessari alla vita quotidiana: un’auto usata, alcuni risparmi sul conto, l’arredamento della scuola (pignorato e venduto). Si ricava un totale di €25.000 che il liquidatore ripartisce: prima copre le spese procedurali, poi paga in parte i crediti privilegiati (il dipendente riceve dai fondi solo il TFR perché gli stipendi li aveva già ottenuti dal Fondo di Garanzia grazie all’accertamento dell’insolvenza; l’Erario incassa qualcosa per l’IVA privilegiata). I fornitori chirografari ricevono poco o nulla.
Al termine, Maria Rossi chiede ed ottiene dal giudice l’esdebitazione: la liberazione dai debiti residui che non sono stati soddisfatti. Ciò è possibile perché si è comportata correttamente, ha collaborato e non ci sono atti in frode. Di fatto, dopo circa 2 anni Maria riparte da zero senza più quel fardello di debiti (anche se ha perso i beni liquidabili). Il suo dipendente ha recuperato i crediti attraverso INPS e liquidazione (per la parte privilegiata). I fornitori e la banca hanno perso la maggior parte dei crediti, ma avrebbero comunque avuto scarse chances di recupero forzato vista la mancanza di beni. La soluzione del sovraindebitamento ha permesso una chiusura ordinata dell’attività e dato a Maria la possibilità di non restare indebitata a vita.
Questi esempi illustrano due scenari opposti: il primo in cui si riesce a salvare l’impresa con strumenti di risanamento, il secondo in cui si deve liquidare ma almeno il debitore persona fisica può ottenere un fresh start. Naturalmente ogni caso reale è a sé stante e richiede valutazioni specifiche.
Domande frequenti (FAQ)
D: Cosa rischio se non pago un fornitore della mia scuola di lingue?
R: Il fornitore può dapprima inviarti solleciti e, se non saldi, agire per vie legali. Il rischio immediato è un decreto ingiuntivo e successivamente un pignoramento dei beni o dei conti della scuola . In casi estremi, se il debito è consistente e la situazione generale lo suggerisce, il fornitore potrebbe chiedere il fallimento (liquidazione giudiziale) della scuola, ma solo se superi le soglie di fallibilità (attivo >300k, ricavi >200k, debiti >500k) e se i debiti scaduti totali eccedono 30.000 € . Anche sotto tali soglie, però, il fornitore potrà sempre tentare il recupero individuale forzato (esecuzione). Inoltre, un creditore insoddisfatto potrebbe segnalare la tua difficoltà ad altri partner commerciali, creando un danno reputazionale.
D: Come posso evitare che un creditore pignori i beni essenziali della scuola (computer, arredi delle aule)?
R: Nel pignoramento mobiliare presso la sede, alcuni beni strumentali indispensabili per l’attività potrebbero risultare parzialmente protetti, ma in generale l’ufficiale giudiziario può pignorare tutto ciò che è di proprietà del debitore. Puoi però far valere eventuali esclusioni o proprietà altrui: ad esempio, se i computer sono in leasing o noleggio, non essendo di tua proprietà, devi mostrare i contratti al momento del pignoramento . Analogamente, se la scuola è in affitto, gli arredi installati dal proprietario non sono pignorabili come tuoi. Fuori da questi casi, per evitare il pignoramento occorre agire prima: cercare un accordo col creditore (dilazione) o, se stai preparando un concordato, chiedere al tribunale misure protettive che sospendano i pignoramenti in corso .
D: I dipendenti possono fare causa immediata se ritardiamo di un mese gli stipendi?
R: Un lieve ritardo di pochi giorni in genere viene tollerato se c’è comunicazione, ma legalmente il dipendente potrebbe agire anche per un singolo stipendio non pagato. Molti aspettano almeno 2-3 mesi di arretrato prima di andare dall’avvocato. Dopo due mensilità non pagate, il lavoratore ha facoltà di dare le dimissioni per giusta causa (ossia senza preavviso) rivendicando la disoccupazione NASpI . Inoltre, può ottenere un decreto ingiuntivo per le somme dovute. Quindi sì, già dopo 30-60 giorni di mancato pagamento la situazione diventa critica: meglio parlare con i lavoratori, spiegare e cercare una soluzione condivisa o parziale, piuttosto che lasciarli nell’incertezza.
D: Se la mia scuola fallisce, i dipendenti prenderanno il TFR?
R: Sì, grazie al Fondo di Garanzia INPS. In caso di fallimento (liquidazione giudiziale) o altra procedura concorsuale, i dipendenti insinuano il credito di TFR e ultime retribuzioni nel passivo. Una volta ammessi, possono chiedere all’INPS di pagare loro direttamente il TFR maturato e gli stipendi degli ultimi tre mesi . L’INPS erogherà queste somme (entro i massimali previsti) sostituendosi al datore insolvente. Se la tua scuola non viene dichiarata fallita perché troppo piccola, i dipendenti potranno comunque ottenere l’intervento del Fondo provando l’insolvenza del datore (ad esempio con un decreto di rigetto del fallimento e un pignoramento infruttuoso) . In pratica, il TFR e qualche mese di stipendio sono garantiti ai lavoratori, anche se a pagare sarà l’INPS.
D: Ho debiti IVA e INPS: mi conviene pagare prima quelli o i fornitori?
R: Dal punto di vista legale, i debiti IVA e contributi sono più pericolosi. Innanzitutto, lo Stato può attivare esecuzioni (fisco e INPS hanno poteri di riscossione rapidi, es. blocco dei conti) e in più ci sono soglie penali da considerare (IVA > 250k, contributi > 10k) che espongono l’amministratore a reati . Quindi, se devi scegliere, è prudente destinare le risorse ai debiti fiscali/previdenziali almeno fino a mettere la situazione in regola con le soglie penalmente rilevanti. Questo non vuol dire trascurare del tutto i fornitori – anche loro possono far chiudere la scuola se agiscono – ma il Fisco ha priorità. L’ideale sarebbe negoziare una rateazione con il Fisco (così eviti le sanzioni penali in corso di pagamento) e contemporaneamente dare ai fornitori un piano di rientro: in tal modo né l’uno né gli altri procederanno aggressivamente. Se proprio le casse sono vuote, può avere senso pagare prima stipendi e contributi (per ragioni morali e penali) e poi ripartire il resto tra fisco e fornitori in proporzione, comunicando apertamente il tuo intento.
D: Cos’è la transazione fiscale di cui sento parlare?
R: È l’accordo che puoi proporre al Fisco e agli enti previdenziali all’interno di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione. In pratica dici: “Stato, invece di voler tutto (cosa impossibile), ti propongo di pagarti ad esempio il 50% del dovuto in 5 anni, così ottieni più di quanto prenderesti se fallisco.” Se l’offerta è conveniente, l’Agenzia delle Entrate può anche accettare uno stralcio di imposte . Una volta l’IVA doveva essere pagata per forza integralmente, ora non più: puoi includerla nella transazione se giustifichi l’impossibilità di pagarla tutta. La transazione fiscale richiede comunque l’omologazione del giudice e dal 2022 c’è la norma del cram-down: se l’Erario rifiuta ingiustificatamente ma l’offerta era buona, il giudice può imporla . Fuori da una procedura concorsuale, invece, non puoi ottenere sconti su IVA/ritenute – al massimo aderisci a rottamazioni o chiedi dilazioni con sanzioni ridotte.
D: Se ho già chiesto una rateizzazione delle cartelle e sto pagando le rate, posso stare tranquillo che non mi dichiarino fallito?
R: Non del tutto. La rateizzazione ti mette al riparo dalle azioni esecutive finché paghi le rate, ma, come ha chiarito la Cassazione , il debito rateizzato conta comunque come “debito scaduto” nel valutare l’insolvenza. Quindi se globalmente hai debiti oltre 30k e sei insolvente, un creditore potrebbe comunque chiedere il fallimento. Nel caso specifico oggetto della sentenza 4201/2025, un’azienda cercava di far dichiarare che era sotto soglia solo perché aveva rateizzato col Fisco pochi giorni prima, ma la Cassazione ha detto no: la rateazione non è una bacchetta magica che cancella l’insolvenza . Dunque, continua a pagare le rate (così eviti pignoramenti), ma se hai altri creditori pesanti occhio che potrebbero comunque agire. Se vuoi protezione totale, valuta una procedura concorsuale con misure protettive.
D: La mia scuola è molto piccola, può davvero fallire?
R: Se sei sotto tutte le soglie (attivo €300k, ricavi €200k, debiti €500k) , sei tecnicamente “non fallibile”, quindi i creditori non possono ottenere una liquidazione giudiziale (fallimento) contro di te . Questo però non ti immunizza dai debiti: come detto, possono pignorarti i beni e costringerti a chiudere di fatto. Inoltre, se i debiti superano €50k, i creditori potrebbero chiedere la liquidazione controllata (ex procedura da sovraindebitamento), che è simile a un fallimento ma per imprese minori . Quindi “non fallibile” non significa “intoccabile”. Significa solo che l’iter sarà diverso (davanti al tribunale ma con altre regole). In ogni caso, per il bene della tua attività, l’obiettivo è non arrivare né al fallimento né alla liquidazione controllata: se vedi che non riesci a pagare, muoviti prima, cerca accordi, vendi ciò che non serve per fare cassa e paga i creditori più insistenti.
D: Se proprio devo chiudere la scuola con i debiti, cosa mi conviene fare per non avere più strascichi?
R: Se sei una società di capitali (S.r.l.), la liquidazione ordinaria della società non estinguerà i debiti verso terzi, e potresti finire comunque in fallimento se i creditori lo chiedono. Dunque, conviene utilizzare gli strumenti di composizione: o un concordato preventivo liquidatorio (dove proponi di liquidare i beni e poi chiedi esdebitazione della società, anche se per le società l’esdebitazione non è prevista: l’esdebitazione è per le persone fisiche, ma chiusa la società i crediti insoddisfatti rimangono solo contro la società ormai vuota) oppure, se sei una ditta individuale o hai dato garanzie personali, attivare la liquidazione controllata o la liquidazione giudiziale a seconda del caso, per poi chiedere l’esdebitazione personale . L’esdebitazione, ricordiamo, è quel beneficio che cancella i debiti residui non pagati dopo un fallimento o liquidazione, a favore del debitore meritevole (onesto ma sfortunato). Insomma, se chiudi senza far niente, i creditori potranno perseguitarti (se sei personalmente responsabile) per anni; se invece passi per una procedura concorsuale e cooperi, c’è una fine giuridica ai debiti. È dura da affrontare, ma spesso è l’unica via per voltare pagina.
D: Questa guida parla di Italia. Le leggi e protezioni descritte valgono anche per filiali di scuole estere in Italia?
R: Sì, se l’attività si svolge in Italia e l’impresa è registrata qui (ad esempio una S.r.l. italiana che fa parte di un franchising internazionale), si applicano le leggi italiane. Se invece c’è una casa madre estera e la filiale in Italia è solo un ramo, la questione può complicarsi (procedimenti transfrontalieri). Ma in linea generale le procedure di insolvenza italiane si applicano a soggetti con sede o centro principale degli interessi in Italia. Ad esempio, nel caso del franchising di cui parlavamo prima, ogni sede locale era una società italiana e infatti è fallita secondo le norme italiane . Quindi, chi opera in Italia deve tenere conto di queste normative anche se il marchio è internazionale.
D: Posso rivolgermi a un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) anche se sono fallibile?
R: Gli OCC sono nati per le procedure di sovraindebitamento dei non fallibili, ma con la composizione negoziata anche le imprese più grandi hanno una sorta di “OCC”: infatti la domanda di composizione negoziata si fa tramite una piattaforma gestita dalle Camere di Commercio e l’esperto nominato è spesso scelto tra membri degli OCC o professionisti analoghi. Se sei fallibile, non puoi accedere al “concordato minore”, ma puoi sempre richiedere l’accesso alla composizione negoziata (che è per tutti, su base volontaria). In sostanza, per un’impresa fallibile l’equivalente OCC è l’esperto della negoziazione; per un non fallibile, l’OCC è l’organismo che gestisce le procedure di sovraindebitamento. Entrambi sono di supporto nelle crisi ma operano in contesti normativi leggermente diversi.
D: Durante queste procedure, posso continuare a operare con la mia scuola?
R: Dipende dallo strumento. Nella composizione negoziata, sì, continui a operare normalmente (magari con qualche limitazione se chiedi misure protettive, non puoi fare atti straordinari senza ok dell’esperto). Nel concordato in continuità, una volta ammesso, l’azienda continua sotto la tua gestione però sotto vigilanza del commissario, e devi rispettare il budget di esercizio autorizzato dal tribunale. In un concordato liquidatorio o semplificato, tendenzialmente l’attività cessa e si liquidano i beni (anche se puoi chiedere di esercitare provvisoriamente per aumentarne il valore). Nella liquidazione giudiziale (fallimento) l’attività cessa immediatamente a meno che il curatore non decida di esercitarla provvisoriamente per conveniente realizzo (caso raro per una scuola di lingue, più comune in aziende produttive). Nel concordato minore, se prevede continuità puoi continuare, se prevede liquidazione allora no. Quindi, lo scenario ideale per continuare l’attività è o la negoziazione stragiudiziale o il concordato in continuità. Se invece la prosecuzione non è possibile, ci si concentra a chiudere dignitosamente.
D: In definitiva, qual è il vostro consiglio principale per chi gestisce una scuola di lingue in difficoltà finanziaria?
R: Di essere proattivo e informato. Appena ti accorgi che stai accumulando debiti e non riesci a smaltirli, non aspettare: consulta un esperto (un commercialista o avvocato d’impresa), analizza le cause (calo di iscritti? costi fissi troppo alti? tariffe troppo basse?) e parla con i tuoi creditori prima che perdano la fiducia. Molte crisi possono essere risolte se affrontate tempestivamente con piani credibili. Usa i supporti offerti dalla legge: la composizione negoziata per cercare accordi, le rateazioni col Fisco, ecc. E tieni sempre presente il rispetto delle regole (pagare contributi, fare bilanci veritieri, comunicare correttamente con dipendenti e partner). In altri termini, non nascondere la testa sotto la sabbia. Le normative attuali, per quanto complesse, offrono delle vie d’uscita onorevoli anche nelle situazioni peggiori, purché tu agisca con correttezza e trasparenza.
Gestisci una scuola di lingua straniera, un centro linguistico privato o un’accademia di formazione internazionale, ma ti trovi in difficoltà con debiti verso banche, fornitori o Agenzia delle Entrate? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Gestisci una scuola di lingua straniera, un centro linguistico privato o un’accademia di formazione internazionale, ma ti trovi in difficoltà con debiti verso banche, fornitori o Agenzia delle Entrate?
Hai cartelle esattoriali, leasing non pagati, stipendi arretrati o mutui aziendali in sospeso e temi pignoramenti, blocchi dei conti o la chiusura della scuola?
👉 Non farti travolgere: la legge italiana ti offre oggi strumenti legali efficaci per bloccare i creditori, ridurre i debiti e salvare o chiudere l’attività in modo protetto e definitivo.
In questa guida scoprirai perché tante scuole di lingua finiscono in crisi, quali sono le soluzioni legali per difenderti e come ottenere una vera ripartenza senza debiti.
📚 Perché le scuole di lingua straniera si indebitano
Negli ultimi anni, molte scuole di lingua e centri linguistici hanno dovuto affrontare sfide importanti:
- riduzione degli iscritti e concorrenza online (corsi digitali e piattaforme internazionali);
- aumento dei costi di gestione, affitti, utenze e personale docente;
- ritardi nei pagamenti da parte di enti pubblici o partner aziendali;
- mancati incassi da studenti esteri o da corsi annullati;
- errori fiscali o contabili che hanno generato debiti con l’Agenzia delle Entrate o INPS.
📌 Tutto ciò può rapidamente trasformarsi in una situazione di sovraindebitamento, in cui i ricavi non bastano più a coprire i costi e i creditori iniziano ad agire.
🧾 Tipologie di debiti più frequenti nelle scuole di lingua
✅ Debiti fiscali e contributivi
- IRPEF, IVA, INPS, INAIL, TARI, cartelle esattoriali, accertamenti dell’Agenzia delle Entrate.
✅ Debiti bancari e finanziari
- Mutui o leasing per locali, arredi e attrezzature didattiche.
- Prestiti o fidi aziendali diventati insostenibili.
✅ Debiti commerciali
- Fatture non pagate a fornitori, collaboratori, traduttori e insegnanti.
✅ Debiti verso dipendenti o collaboratori
- Stipendi arretrati, contributi non versati o contenziosi di lavoro.
✅ Debiti personali o familiari
- Fideiussioni bancarie o prestiti firmati personalmente per sostenere l’attività.
⚠️ Cosa rischia una scuola di lingua indebitata
Se non intervieni in tempo, potresti subire:
- pignoramenti di conti, arredi o materiali didattici;
- fermi amministrativi su veicoli aziendali;
- ipoteche su immobili o sulla sede;
- revoca dei fidi bancari;
- blocco dei pagamenti da parte di enti o partner.
👉 Tuttavia, con l’assistenza legale giusta, puoi bloccare tutto, fermare i creditori e avviare una procedura di ristrutturazione o cancellazione dei debiti in modo completamente legale.
🧩 Le principali soluzioni legali per le scuole di lingua in crisi
💠 1. Rinegoziazione dei debiti con banche e fornitori
Puoi trattare direttamente (tramite un avvocato) con banche e fornitori per ottenere:
- una riduzione del debito complessivo (saldo e stralcio);
- una rateizzazione più lunga e sostenibile;
- la sospensione temporanea dei pagamenti per evitare procedure legali.
👉 È la soluzione più immediata per chi vuole mantenere la scuola attiva e rilanciare l’attività.
💠 2. Procedura di sovraindebitamento (D.Lgs. 14/2019 – Codice della Crisi d’Impresa)
È la principale via legale per associazioni, ditte individuali o centri linguistici non fallibili.
Consente di:
- bloccare immediatamente pignoramenti e azioni dei creditori;
- proporre un piano di rientro parziale, calibrato sul reddito reale;
- ottenere la cancellazione del debito residuo dopo la conclusione del piano (esdebitazione).
📌 È lo strumento ideale per le piccole scuole private o i titolari individuali.
💠 3. Concordato minore (per SRL o società di formazione linguistica)
Se la scuola opera come società, puoi proporre ai creditori un piano di ristrutturazione approvato dal Tribunale.
I vantaggi:
- sospensione immediata delle azioni esecutive;
- riduzione o cancellazione parziale dei debiti;
- continuità dell’attività, salvando personale e studenti.
💠 4. Liquidazione controllata dei beni (ex fallimento personale)
Se l’attività non è più sostenibile, puoi decidere di liquidare i beni non essenziali (attrezzature, arredi, strumenti) per soddisfare in parte i creditori.
Alla fine, ottieni la cancellazione completa dei debiti residui, ripartendo senza pendenze legali.
💠 5. Verifica e contestazione delle cartelle esattoriali
Molte cartelle fiscali o contributive contengono errori di notifica o importi prescritti.
Un avvocato può:
- verificare la regolarità delle notifiche e dei termini di prescrizione;
- chiedere lo sgravio parziale o totale;
- sospendere le procedure di riscossione.
📖 Cosa fare subito
✅ 1. Raccogli tutti i documenti contabili e fiscali
Prepara un elenco completo dei debiti (cartelle, fornitori, mutui, leasing, stipendi) e della situazione patrimoniale della scuola.
✅ 2. Blocca subito le azioni dei creditori
Con il deposito di una procedura di sovraindebitamento o di concordato, pignoramenti e riscossioni vengono sospesi immediatamente.
✅ 3. Evita accordi non sostenibili o improvvisati
Molte proposte “veloci” di rateizzazione peggiorano la situazione: affidati a un avvocato esperto in diritto tributario e crisi d’impresa.
📋 Documenti utili per la difesa
- Documento d’identità e codice fiscale.
- Visura camerale o atto costitutivo dell’associazione/società.
- Dichiarazioni fiscali e posizione INPS/INAIL.
- Estratti conto bancari e contratti di leasing o mutuo.
- Cartelle esattoriali e avvisi di accertamento.
- Elenco fornitori, collaboratori e spese fisse.
- Bilanci o contabilità semplificata.
⏱️ Tempi e risultati possibili
- Analisi della situazione e strategia legale: 1–3 settimane.
- Presentazione del piano o ricorso in Tribunale: 1–2 mesi.
- Sospensione immediata delle azioni esecutive: al deposito della procedura.
- Durata del piano di rientro: da 1 a 5 anni.
🎯 Risultati concreti:
- Blocco immediato di pignoramenti e cartelle.
- Riduzione o cancellazione legale dei debiti.
- Tutela del patrimonio e della sede scolastica.
- Continuità o chiusura protetta dell’attività.
⚖️ I vantaggi principali
✅ Stop immediato a tutte le azioni dei creditori.
✅ Riduzione dei debiti fino all’80%.
✅ Possibilità di mantenere attiva la scuola e salvare posti di lavoro.
✅ Protezione dei beni familiari e aziendali.
✅ Ripartenza economica e reputazionale pulita.
🚫 Errori da evitare
- Ignorare cartelle o solleciti.
- Accumulare nuovi debiti o usare nuovi prestiti per coprire i vecchi.
- Pagare solo alcuni creditori peggiorando la posizione globale.
- Rivolgerti a “consulenti del debito” non avvocati.
- Aspettare troppo tempo prima di agire.
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📌 Sceglie la strategia più adatta: rinegoziazione, sovraindebitamento, concordato o liquidazione.
✍️ Redige e deposita il piano in Tribunale per bloccare i creditori.
⚖️ Ti rappresenta nei rapporti con Agenzia delle Entrate, banche e fornitori.
🔁 Ti accompagna fino alla cancellazione definitiva dei debiti e alla piena ripartenza dell’attività formativa.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in diritto tributario, commerciale e crisi d’impresa.
✔️ Specializzato nella difesa di scuole di lingua, enti formativi e associazioni culturali con debiti.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Essere una scuola di lingua straniera con debiti non significa essere senza via d’uscita.
Con una difesa legale mirata e tempestiva, puoi bloccare i creditori, ridurre le somme dovute e salvare la tua attività formativa.
La legge oggi ti tutela: puoi chiudere con il passato e ricominciare in modo legale e sostenibile.
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