Parco Divertimenti E Luna Park Mobili Con Debiti: Cosa Fare E Come Difendersi

Gestisci un parco divertimenti, un luna park mobile o un’attività itinerante di spettacolo viaggiante e ti trovi in difficoltà economica per debiti con il Fisco, l’INPS o i fornitori? È una situazione sempre più comune tra gli operatori del settore, aggravata dalla stagionalità del lavoro, dagli elevati costi di gestione e dagli anni difficili legati alle restrizioni e al calo del turismo. Quando iniziano ad accumularsi tasse, contributi o finanziamenti non pagati, la situazione può diventare rapidamente critica, con cartelle esattoriali, pignoramenti e blocchi dei conti correnti. La buona notizia è che la legge prevede strumenti legali efficaci per bloccare la riscossione, rateizzare o persino cancellare i debiti, salvaguardando la tua attività e il tuo patrimonio personale.

Perché i luna park e i parchi divertimento mobili si indebitano

Le cause più comuni di indebitamento nel settore dell’intrattenimento itinerante sono molteplici. I costi di trasporto, carburante e montaggio sono sempre più elevati, mentre i ricavi sono soggetti a forti oscillazioni stagionali. Spesso gli incassi si riducono per le cattive condizioni meteorologiche, per la concorrenza degli eventi gratuiti o per il calo generale del potere d’acquisto delle famiglie. A questo si aggiungono le difficoltà di riscossione dei pagamenti dagli organizzatori delle fiere o dagli enti locali, le imposte comunali e regionali, le tasse non versate nei periodi di bassa stagione e i contributi INPS o INAIL arretrati. Molti operatori rinviano i pagamenti sperando in una ripresa, ma finiscono per trovarsi con cartelle, sanzioni e debiti che aumentano nel tempo.

Cosa succede se non paghi tasse o contributi

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione e gli enti previdenziali possono avviare rapidamente azioni di recupero. Tra le più frequenti ci sono le cartelle esattoriali, i pignoramenti dei conti correnti o degli incassi POS, i fermi amministrativi sui mezzi di trasporto, le ipoteche su immobili e terreni, i sequestri dei crediti verso clienti o organizzatori di eventi e l’aumento costante di sanzioni e interessi. Se operi come ditta individuale o familiare, rispondi personalmente con i tuoi beni dei debiti dell’attività, motivo per cui è essenziale intervenire tempestivamente per evitare il blocco dell’attività o la perdita dei mezzi di lavoro.

Cosa fare subito se hai debiti come gestore di un parco divertimenti o luna park mobile

Il primo passo è conoscere con precisione la situazione. Richiedi l’estratto di ruolo aggiornato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per verificare a quanto ammontano i debiti e per quali annualità. Successivamente, controlla la validità delle cartelle: molte contengono errori di notifica, importi prescritti o calcoli errati che un avvocato può impugnare. Se i debiti sono corretti, puoi chiedere la rateizzazione fino a 120 rate mensili, sospendendo nel frattempo eventuali azioni esecutive. È anche importante verificare se è attiva una definizione agevolata (rottamazione), che consente di pagare solo il capitale, eliminando sanzioni e interessi. Se hai già ricevuto pignoramenti o intimazioni di pagamento, puoi ottenere la sospensione immediata presentando un ricorso o un’istanza di autotutela.

Le soluzioni legali per chi non riesce più a pagare

Se la situazione debitoria è troppo grave o non riesci più a far fronte alle scadenze, puoi accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, prevista dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019). È uno strumento legale dedicato a piccole imprese, artigiani e lavoratori autonomi, che consente di bloccare pignoramenti, sospendere le azioni dei creditori e ottenere la cancellazione parziale o totale dei debiti residui (esdebitazione). È una procedura riconosciuta dai tribunali italiani e rappresenta una soluzione concreta per chi desidera ripartire senza essere schiacciato dai debiti.

Come difendersi da banche, finanziarie e fornitori

Molti gestori di luna park e parchi mobili si trovano esposti anche verso banche e finanziarie per leasing, acquisto di attrazioni o prestiti per il rinnovo dei mezzi. Se non riesci più a pagare le rate, puoi chiedere la rinegoziazione o sospensione temporanea dei finanziamenti, proporre un saldo e stralcio per chiudere la posizione a importo ridotto, verificare la presenza di interessi usurari o clausole abusive nei contratti e impugnare eventuali decreti ingiuntivi entro i termini di legge. Un avvocato esperto può rappresentarti nelle trattative con i creditori e tutelarti da azioni aggressive da parte delle società di recupero crediti.

Cosa puoi ottenere con una difesa efficace

Con una strategia legale ben impostata puoi sospendere immediatamente pignoramenti e azioni esecutive, ottenere la rateizzazione o la cancellazione dei debiti fiscali e contributivi, proteggere la casa e i beni personali, evitare la chiusura forzata dell’attività e ripartire senza la pressione dei creditori. Molti operatori del settore hanno risolto situazioni complesse grazie a una difesa tempestiva e alla possibilità di ristrutturare i debiti secondo la legge.

Quando rivolgersi a un avvocato esperto

Devi contattare un avvocato se hai ricevuto cartelle esattoriali, pignoramenti o intimazioni di pagamento, se hai debiti con il Fisco o con le banche che non riesci più a sostenere, o se rischi la sospensione dell’attività e il sequestro dei mezzi. Un avvocato esperto in diritto tributario e crisi da sovraindebitamento può bloccare la riscossione, impugnare atti illegittimi e guidarti passo dopo passo nella procedura di esdebitazione, fino alla cancellazione totale o parziale dei debiti.

⚠️ Attenzione: ignorare le cartelle o le intimazioni di pagamento può portare rapidamente a pignoramenti, sequestri e blocchi dei beni strumentali. Agire subito è fondamentale per salvare la tua attività e difendere il tuo patrimonio personale.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, riscossione e tutela delle attività itineranti e di spettacolo – spiega in modo chiaro cosa fare se gestisci un parco divertimenti o un luna park mobile con debiti, come bloccare la riscossione e come cancellare legalmente le somme dovute grazie agli strumenti previsti dalla legge.

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Introduzione

I parchi divertimento permanenti e i luna park mobili (spettacoli viaggianti) rappresentano un settore di impresa peculiare e tradizionale in Italia, riconosciuto persino con una funzione sociale dalla legge n. 337/1968 . Tuttavia, come ogni attività imprenditoriale, anche queste realtà possono trovarsi ad affrontare situazioni di sovraindebitamento o insolvenza a causa di investimenti onerosi (le attrazioni e le attrezzature hanno costi elevati), calo delle presenze, congiunture sfavorevoli (si pensi alle chiusure per la pandemia) oppure difficoltà di accesso al credito. Il presente approfondimento – aggiornato a settembre 2025 – offre una guida completa (oltre 10.000 parole) su come procedere quando un parco divertimenti o luna park itinerante accumula debiti, illustrando cosa fare e come difendersi dal punto di vista giuridico. L’analisi abbraccia la normativa italiana vigente (compresi i più recenti aggiornamenti normativi), giurisprudenza aggiornata, tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione di domande e risposte, con un taglio avanzato ma dal linguaggio chiaro, adatto sia a professionisti legali (avvocati, consulenti) sia a debitori non esperti (privati imprenditori del settore). L’approccio è focalizzato sul punto di vista del debitore: ossia sulle strategie e sugli strumenti che chi gestisce un parco divertimenti (fisso o itinerante) indebitato può adottare per tutelarsi, ristrutturare i debiti o affrontare eventuali procedure concorsuali, evitando per quanto possibile le azioni esecutive dei creditori o le conseguenze più gravose. Inizieremo delineando il quadro normativo di riferimento e le tipologie di debiti più comuni, per poi esaminare le soluzioni stragiudiziali (ad esempio rinegoziazione del debito) e giudiziali (procedure concorsuali ordinarie e da sovraindebitamento). Ampio spazio sarà dedicato ai mezzi di difesa del debitore contro il recupero crediti forzoso (pignoramenti, sequestri, ecc.), includendo le particolari tutele previste per i beni indispensabili all’attività (come giostre e macchinari) . Infine, verranno proposte simulazioni pratiche di casi tipici e una sezione di FAQ (domande e risposte) per chiarire i dubbi più frequenti. Tutte le fonti normative e giurisprudenziali più autorevoli citate nel testo sono elencate in fondo alla guida, nella sezione “Fonti e riferimenti”. Nota: data la complessità e la delicatezza della materia, si raccomanda sempre di farsi assistere da un professionista qualificato (es. avvocato esperto in diritto fallimentare o consulente del lavoro) per valutare le soluzioni più adatte al proprio caso specifico.

Scenario e definizioni: parchi permanenti vs luna park mobili

Prima di entrare nel merito delle soluzioni per gestire i debiti, è utile chiarire brevemente cosa si intende per parco divertimenti permanente e per luna park mobile, in quanto le caratteristiche dell’attività possono influire sugli strumenti di tutela del debitore. In Italia si contano diversi parchi divertimento stabili (parchi tematici, acquatici, faunistici, ecc.), gestiti spesso da società di capitali, con installazioni fisse su aree dedicate e un’organizzazione imprenditoriale strutturata. D’altro canto, esiste la realtà storica dei luna park itineranti o spettacoli viaggianti, costituiti da attrazioni trasportabili che vengono montate e smontate periodicamente in diverse località (sagre, fiere, aree comunali destinate a parco giochi temporanei). Questi luna park mobili sono normalmente gestiti da imprese familiari o ditte individuali, talvolta organizzate in forma di piccole società (snc, sas, SRL unipersonali), e necessitano di una licenza comunale ai sensi dell’art. 69 TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) per poter esercitare . La legge n. 337/1968 sullo spettacolo viaggiante ha previsto che ogni Comune debba destinare aree specifiche a tali attività e rilasciare concessioni temporanee agli esercenti muniti di licenza .

Funzione sociale vs realtà economica: nonostante il riconoscimento legislativo dell’importanza sociale e culturale di questo settore (che ha radici antiche e coinvolge spesso tradizioni familiari tramandate da generazioni), un parco divertimenti o un luna park resta comunque un’attività d’impresa commerciale a tutti gli effetti. Ciò significa che il titolare (imprenditore individuale o società) assume obbligazioni giuridiche ed economiche verso una pluralità di soggetti: fornitori, banche finanziatrici, dipendenti, Fisco, enti previdenziali, ecc. In base al principio generale sancito dal codice civile all’art. 2740, “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”. In altre parole, chi gestisce un’attività è potenzialmente esposto con il proprio patrimonio al rischio d’impresa: se i ricavi non sono sufficienti a coprire i costi e i debiti, i creditori possono far valere i loro diritti aggredendo i beni del debitore (salvo i limiti e le eccezioni di legge che vedremo).

Tipologie di debiti frequenti nel settore: un’azienda del divertimento può contrarre vari tipi di debiti. Elenchiamo i più comuni, perché ciascuno potrebbe comportare conseguenze e rimedi specifici:

  • Debiti bancari e finanziari: molti imprenditori del settore ricorrono a finanziamenti bancari o leasing per acquistare nuove attrazioni (giostre, montagne russe, impianti tecnologici) o veicoli industriali (camion, rimorchi, gru) per il trasporto. Questi debiti sono spesso garantiti da ipoteche (se viene dato in garanzia un immobile) o da pegni/privilegi sui beni mobili finanziati (ad esempio, un contratto di leasing prevede che la banca/leasing rimanga proprietaria dell’attrazione fino al pagamento completo). Il mancato pagamento di rate di mutuo o leasing espone al rischio di decadenza dal beneficio del termine (la banca può richiedere immediatamente tutto il dovuto) e all’azione esecutiva sul bene dato in garanzia: la banca potrebbe iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili, oppure riprendere possesso della giostra concessa in leasing per venderla. Inoltre, la banca spesso chiede fideiussioni personali ai soci o al titolare: quindi il debito bancario può riflettersi anche sul patrimonio personale di chi ha garantito.
  • Debiti verso fornitori e altre imprese: un parco/luna park ha fornitori di beni e servizi (energia elettrica, ditte di manutenzione giochi, fornitori di gadget, ditte di trasporto, noleggio generatori, ecc.). Se l’azienda ritarda o sospende i pagamenti, i fornitori possono agire legalmente per ottenere ingiunzioni di pagamento (decreti ingiuntivi) e, in mancanza di pagamento, procedere con pignoramenti di beni o crediti. Inoltre, fornitori strategici (ad es. il fornitore di energia elettrica) potrebbero sospendere la fornitura in caso di morosità, mettendo a rischio la continuità operativa del parco.
  • Debiti tributari e contributivi: questo settore, come gli altri, è soggetto a varie imposte e tasse – IVA sulle attrazioni e biglietti, imposta sugli intrattenimenti (in parte assorbita dall’IVA agevolata al 10% sui parchi ), imposte sui redditi, canoni per occupazione del suolo pubblico, TARI, ecc. – nonché contributi previdenziali per gli eventuali dipendenti assunti. Debiti con il Fisco o con gli enti previdenziali (INPS, Cassa artigiani/commercianti) insorti per omessi o insufficienti versamenti confluiscono nelle cosiddette cartelle esattoriali, ora gestite dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER). Questi crediti godono di uno status particolare: l’Agente della Riscossione ha poteri di riscossione coattiva parzialmente diversi e più incisivi di quelli di un creditore privato (ad esempio, può iscrivere ipoteca o fermo amministrativo sui beni del debitore senza ricorrere al giudice, e procedere a pignoramento con forme semplificate ). I debiti fiscali, se non gestiti (tramite rateazione, definizioni agevolate, ecc.), possono rapidamente lievitare per via di sanzioni e interessi, aggravando la posizione debitoria.
  • Debiti verso il personale dipendente: se il parco divertimenti ha lavoratori dipendenti (es. addetti alle giostre, alla biglietteria, manutentori, ecc.), il mancato pagamento di stipendi, TFR o contributi può portare i dipendenti a insinuare vertenze di lavoro. I crediti dei lavoratori dipendenti godono di privilegio generale mobiliare e di un Fondo di Garanzia INPS (per TFR e ultime retribuzioni in caso di insolvenza del datore), ma in ogni caso un accumulo di debiti verso i dipendenti segnala una crisi grave e può sfociare in istanze di fallimento promosse proprio dai lavoratori (il singolo dipendente è legittimato a chiedere il fallimento dell’azienda datrice se il credito supera le soglie di fallibilità). Inoltre, trattenere dalle buste paga i contributi previdenziali o le ritenute fiscali e non versarli integra violazioni anche penali oltre che civili, trascorsi certi importi e termini.
  • Altre passività e potenziali contenziosi: un parco giochi può subire passività straordinarie, ad esempio risarcimenti danni per infortuni a visitatori (se non coperti dall’assicurazione), sanzioni amministrative per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro o di pubblico spettacolo, oppure contenziosi con l’ente concedente (si pensi a un contenzioso col Comune per i canoni di concessione dell’area luna park). Tali debiti, se accertati, entrano a far parte del monte debitorio e vanno gestiti come gli altri.

Conseguenze dell’eccesso di debiti: se il parco divertimenti (o luna park mobile) non riesce a far fronte regolarmente ai propri debiti, si trova in uno stato di crisi o insolvenza a seconda della gravità. La crisi è definita oggi dal Codice della Crisi come la situazione in cui il debitore ha una probabile insolvenza futura, manifestata da inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici nei 12 mesi a pagare le obbligazioni . L’insolvenza vera e propria, invece, è lo stato di conclamata incapacità di pagare regolarmente i debiti scaduti, che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori (art. 2, co.1 lett. b CCII). In pratica, se un’impresa del settore si trova con casse vuote, incassi insufficienti e un arretrato di debiti scaduti che non riesce a onorare, è insolvente. Questa condizione può portare a: azioni esecutive individuali da parte dei creditori (pignoramenti di incassi, attrezzature, automezzi, conti correnti, ecc.), oppure – al superamento di certi limiti – all’apertura di una procedura concorsuale collettiva (fallimento/liquidazione giudiziale, concordato preventivo, o per i piccoli imprenditori le procedure di sovraindebitamento). Una volta che i creditori iniziano aggressive azioni esecutive, il rischio concreto è la perdita dei beni strumentali (se pignorati e venduti all’asta) e la paralisi dell’attività. Immaginiamo ad esempio il sequestro di un gruppo elettrogeno o di una giostra fondamentale: l’azienda potrebbe trovarsi impossibilitata a lavorare e dunque a generare flussi per risanarsi. Pertanto, è cruciale per il debitore muoversi tempestivamente e con cognizione di causa per gestire la crisi prima che degeneri in modo irreversibile.

Nei paragrafi che seguono, analizzeremo dapprima le soluzioni negoziali (stragiudiziali) per ristrutturare o ridurre i debiti di un parco divertimenti/luna park, e successivamente le procedure giudiziali concorsuali applicabili – distinguendo tra imprese soggette a fallimento (aziende medio-grandi) e piccole imprese o persone fisiche non fallibili, che rientrano nelle procedure di sovraindebitamento. In ogni caso, verranno evidenziati gli accorgimenti per difendersi dai creditori nel frattempo (sospendere o evitare i pignoramenti illegittimi, sfruttare le protezioni legali per i beni essenziali, ecc.).

Gestione stragiudiziale del debito: negoziazione e piani di rientro

Prima di imboccare la strada – spesso complessa e dolorosa – delle procedure concorsuali giudiziali, è opportuno che l’imprenditore valutI le possibili soluzioni stragiudiziali per risanare la propria situazione debitoria. “Stragiudiziale” significa senza l’intervento diretto del tribunale, ma tramite accordi volontari con i creditori o strumenti di allerta/negoziazione assistita previsti dalla legge. Questa fase richiede proattività da parte del debitore e la capacità (spesso con l’aiuto di consulenti) di proporre ai creditori un percorso di risanamento credibile. Vediamo le opzioni principali:

  • Analisi finanziaria e piano di risanamento interno: per prima cosa, il debitore deve fare un’analisi onesta della propria situazione finanziaria. Ciò implica redigere un elenco completo dei debiti, distinguendo per tipologia e scadenza, e confrontarlo con le risorse disponibili e con le prospettive di incasso future. Sulla base di questa analisi, si può elaborare un piano di rientro ossia un piano di pagamento dilazionato dei debiti, magari accompagnato da un programma di riduzione costi o dismissione di asset non strategici. Questo piano interno serve come base da presentare poi ai creditori. Ad esempio, il titolare di un luna park itinerante potrebbe valutare di vendere un paio di attrazioni meno redditizie per ridurre il debito, oppure cercare un socio investitore. È importante stimare quanto si può realisticamente pagare e in che tempi, per non fare promesse irrealizzabili.
  • Negoziazione diretta con i creditori: munito di un piano di massima, il debitore (direttamente o tramite il proprio avvocato/commercialista) può contattare i principali creditori per negoziare un accordo. Spesso, se i creditori vedono che il debitore prende l’iniziativa e propone di pagare in modo strutturato, preferiscono trovare un accordo piuttosto che avviare lunghe azioni legali dall’esito incerto. Ad esempio, con le banche si può trattare una ristrutturazione del mutuo (allungando le scadenze, riducendo temporaneamente il tasso o accordando un periodo di sola quota interessi), oppure una moratoria di qualche mese sui pagamenti. Con i fornitori si può chiedere uno sconto sul saldo (c.d. saldo e stralcio: pago una percentuale subito e il resto viene stralciato) oppure una dilazione in più rate. È essenziale documentare la propria difficoltà e allo stesso tempo mostrare impegno: fornire ai creditori informazioni trasparenti sulla situazione economica ed eventualmente garanzie aggiuntive può agevolare l’intesa. Ad esempio, il proprietario di un parco potrebbe offrire a un fornitore insoddisfatto un pegno su un macchinario a garanzia del nuovo piano di pagamento. Nota: le trattative vanno condotte con cautela, perché se un creditore percepisce che l’azienda è insolvente potrebbe accelerare azioni individuali (come un pignoramento o un’istanza di fallimento). Per questo, spesso è utile farsi assistere da un legale che gestisca in modo coordinato le comunicazioni con tutti i creditori, cercando di guadagnare tempo e evitare il “panico” tra di essi.
  • Accordi stragiudiziali e attestati di risanamento: se la maggior parte dei creditori è disponibile, si può formalizzare un accordo di ristrutturazione dei debiti in sede stragiudiziale. Questo può avvenire in modo informale (scrittura privata) oppure tramite uno strumento previsto dalla legge fallimentare: il piano attestato di risanamento (art. 67 LF, ora art. 56 CCII) e l’accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis LF, ora ricompreso negli artt. 57 e ss. CCII). In particolare, l’accordo di ristrutturazione è un istituto che consente di stipulare un accordo con creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, sottoporlo all’omologazione (approvazione) del tribunale, rendendolo vincolante anche per i creditori dissenzienti (restanti 40%) . Tuttavia, questi strumenti “ibridi” richiedono l’intervento del tribunale e attestazioni da parte di esperti, per cui si collocano a metà tra il puro stragiudiziale e il concorsuale, e sono più complessi: di solito li adottano imprese di dimensioni medio-grandi, mentre difficilmente un piccolo luna park familiare intraprende un accordo 182-bis. Un piano attestato di risanamento, invece, è un piano di risanamento redatto dall’azienda con l’attestazione di un professionista indipendente sulla sua fattibilità, che consente – se realizzato – alcune esenzioni da revocatoria fallimentare. È utile menzionarlo per completezza, ma si tratta di strumenti tecnici utilizzati soprattutto in contesti societari più strutturati.
  • Composizione negoziata della crisi (DL 118/2021): una novità degli ultimi anni, resa definitiva dal Codice della Crisi, è la composizione negoziata. Si tratta di un percorso volontario (attivabile dall’imprenditore commerciale, anche piccolo) con cui, attraverso una piattaforma online gestita dalle Camere di Commercio, si chiede la nomina di un esperto indipendente che aiuti debitore e creditori a trovare una soluzione concordata per superare la crisi. La composizione negoziata è riservata alle imprese (non ai privati consumatori) e comporta alcuni benefici temporanei – ad esempio la possibilità di ottenere misure protettive dal tribunale per sospendere le azioni esecutive durante le trattative. Un gestore di parco divertimenti in difficoltà potrebbe utilizzare questa via per tentare un accordo senza arrivare al fallimento: l’esperto nominato esaminerà la situazione e faciliterà incontri con i creditori principali (banche, fisco, fornitori) per concordare ristrutturazioni del debito, nuova finanza, cessioni di rami d’azienda ecc. . Se la composizione negoziata ha successo, può concludersi con un contratto con i creditori o con l’accesso ad una procedura concorsuale “agevolata” (ad esempio, un concordato semplificato previsto dal DL 118/2021 convertito). Questo strumento, introdotto in via d’urgenza post-Covid e ora integrato nel CCII, rappresenta un tentativo di anticipare e risolvere la crisi prima che si giunga all’insolvenza conclamata. Dal punto di vista del debitore, può essere utile quando l’azienda è ancora in attività e ha prospettive di risanamento, ma necessita di una rinegoziazione ordinata del debito con il supporto di una figura terza. Va però considerato che la composizione negoziata implica costi (bisogna remunerare l’esperto) e l’impegno a fornire documentazione dettagliata: è quindi adatta a realtà imprenditoriali di una certa complessità (ad esempio una società che gestisce un parco permanente con più immobili, dipendenti e linee di credito), mentre può essere eccessiva per un piccolo giostraio ambulante.
  • Soluzioni per i debiti fiscali (definizioni agevolate e dilazioni): un capitolo a parte merita la gestione dei debiti tributari tramite gli strumenti offerti di volta in volta dalle normative speciali. Negli ultimi anni il legislatore, riconoscendo il fenomeno del sovraindebitamento diffuso, è intervenuto più volte con provvedimenti di definizione agevolata delle cartelle esattoriali (le cosiddette “rottamazioni” delle cartelle: rottamazione ter nel 2018-19, “rottamazione-quater” nel 2023, ecc.), che permettono di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo l’imposta e gli interessi legali, con abbattimento di sanzioni e interessi di mora. Ad esempio, un luna park che avesse accumulato cartelle per IVA e IRPEF negli anni scorsi potrebbe aver aderito alla Definizione agevolata 2023 (prevista dalla L. 197/2022) per pagare il dovuto in 18 rate senza sanzioni. Inoltre, va ricordato che l’Agente della Riscossione concede rateizzazioni fino a 72 rate (6 anni) per importi sino a €120.000 automaticamente, e oltre tale importo con requisiti, e addirittura piani straordinari fino a 120 rate (10 anni) in casi di comprovata e grave difficoltà (art. 19 DPR 602/1973). Attenzione: la rateazione concessa da AdER sospende le procedure esecutive future e i fermi amministrativi nuovi, ma non sempre libera dai vincoli già esistenti (ad esempio, un’ipoteca esattoriale già iscritta resta, sebbene non vengano avviati espropri ulteriori finché si paga il piano). In ogni caso, se i debiti principali di un piccolo imprenditore riguardano il Fisco, spesso la prima mossa difensiva è presentare istanza di dilazione ad AdER per bloccare azioni immediate e guadagnare tempo (di questo parliamo più avanti nella sezione “Difendersi dai creditori”). Infine, citiamo la possibilità, introdotta dal Codice della Crisi e dalle modifiche del 2022, di includere i debiti fiscali e previdenziali in un accordo con i creditori o in un concordato preventivo/minore attraverso la transazione fiscale: in sostanza, l’Erario può acconsentire a ridurre o dilazionare i propri crediti nell’ambito di un piano concordatario, ma se non acconsente il giudice oggi può cram-down (forzare) la transazione fiscale se ritiene l’offerta al Fisco non inferiore a quanto il Fisco otterrebbe in caso di liquidazione fallimentare del debitore (principio del best interest test). Questa innovazione favorisce la fattibilità di piani concordatari anche in presenza di cartelle, evitando che un veto del Fisco faccia saltare tutto (purché la proposta sia ragionevole e più vantaggiosa per l’Erario rispetto alla liquidazione) . Per un piccolo luna park è raro usare strumenti così avanzati, ma un parco permanente di medie dimensioni in concordato potrebbe giovarsene.

In sintesi, agire in via stragiudiziale per gestire i debiti è la prima opzione da esplorare: consente di mantenere il controllo dell’azienda, evitare pubblicità negativa e costi delle procedure concorsuali, e talvolta di ottenere risultati soddisfacenti (es. proroga dei termini, taglio parziale del debito) senza passare per il tribunale. Tuttavia, non sempre è possibile risolvere tutto in via amichevole: se il debito è troppo elevato o i creditori sono molti e non concordi, oppure se la crisi è troppo avanzata (insolvenza conclamata), bisognerà ricorrere alle procedure concorsuali previste dalla legge, che analizziamo nel prossimo capitolo.

Procedure concorsuali e di sovraindebitamento: soluzioni giudiziali per la crisi

Quando la mole dei debiti e la situazione finanziaria dell’impresa non consentono un semplice accordo stragiudiziale, la legge mette a disposizione del debitore diverse procedure concorsuali – ossia procedure giudiziarie collettive – volte a gestire la crisi o insolvenza in modo ordinato. L’obiettivo può essere la ristrutturazione dell’azienda (in modo da superare la crisi e continuare l’attività, pagando i creditori in percentuale secondo un piano) oppure la liquidazione del patrimonio con la migliore soddisfazione possibile dei creditori e la liberazione del debitore dai debiti residui (fresh start). Dal 15 luglio 2022 è entrato in vigore in Italia il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, spesso abbreviato in “CCII”), che ha sostituito la vecchia Legge Fallimentare del 1942, introducendo terminologie e procedure nuove o rivisitate. Tuttavia, occorre distinguere:

  • Procedure per imprenditori “fallibili” (soggetti a liquidazione giudiziale): sono quelle destinate agli imprenditori commerciali di dimensioni non piccole (superiori alle soglie di legge) e alle società di capitali o persone che esercitano attività commerciale oltre soglie. In pratica, se il parco divertimenti è gestito da una S.r.l., S.p.A. o anche da una S.n.c./S.a.s. con un certo volume d’affari, in caso di insolvenza può essere soggetto a liquidazione giudiziale (il “nuovo fallimento”) o può accedere a un concordato preventivo.
  • Procedure di sovraindebitamento per soggetti “non fallibili”: includono le procedure riservate ai debitori civili (consumatori) e ai piccoli imprenditori o ex imprenditori che non superano le soglie di fallibilità (ad esempio l’artigiano che gestisce un luna park mobile come ditta individuale di piccole dimensioni). Tali procedure – introdotte inizialmente con la L. 3/2012 (cosiddetta “legge salva-suicidi”) – sono ora disciplinate nel Codice della Crisi (artt. 65-91 CCII) con alcune novità terminologiche: il piano del consumatore è diventato piano di ristrutturazione per il consumatore, l’accordo di composizione è evoluto nel concordato minore, e la liquidazione del patrimonio è ora la liquidazione controllata. Inoltre è stata introdotta la figura dell’esdebitazione del debitore incapiente (una sorta di “fresh start” immediato per chi proprio non ha nulla da offrire, una tantum).

La differenza sostanziale tra i due gruppi è che le procedure concorsuali maggiori (fallimento/liquidazione giudiziale, concordato preventivo) prevedono requisiti e formalità adatte a imprese strutturate e coinvolgono tipicamente un tribunale fallimentare e organi come curatore o commissario giudiziale; le procedure minori sono pensate per dare sollievo a piccoli imprenditori o persone fisiche sovraindebitate e coinvolgono anch’esse il tribunale ma con modalità semplificate e l’ausilio di un organismo di composizione della crisi (OCC) o di un gestore nominato ad hoc. Vediamole singolarmente, con riferimento al caso di un parco divertimenti/luna park:

Liquidazione giudiziale (ex fallimento)

La liquidazione giudiziale è la procedura concorsuale liquidatoria per eccellenza prevista dal CCII (Titolo V). Essa ha preso il posto del vecchio fallimento, mantenendone in larga parte la disciplina, sebbene con alcune modifiche terminologiche e procedurali. Viene aperta con una sentenza del tribunale in presenza di uno stato di insolvenza del debitore, su ricorso del debitore stesso oppure di un creditore o del Pubblico Ministero.

Soggetti interessati: possono essere assoggettati a liquidazione giudiziale gli imprenditori commerciali (inclusi gli enti collettivi) che non siano “piccoli imprenditori” ai sensi di legge. Il nuovo Codice non definisce espressamente le soglie di fallibilità come faceva l’art. 1 della vecchia legge fall., ma di fatto rimangono esclusi i soggetti sotto la soglia di imprenditore minore. Un imprenditore minore è colui che non supera congiuntamente determinati limiti dimensionali (ricavi lordi annui ~ €200.000, attivo patrimoniale ~ €300.000 e debiti ~ €500.000 nelle ultime tre esercizi, come da parametri del DLgs 14/2019). Ad esempio, la famiglia di giostrai con un’impresa individuale che fattura €100.000 l’anno potrebbe rientrare tra gli imprenditori minori e quindi non subire liquidazione giudiziale ma solo procedure di sovraindebitamento; viceversa una S.r.l. che gestisce un parco acquatico con debiti per milioni di euro sarà fallibile.

Avvio della procedura: la procedura può essere iniziata su istanza di un creditore (es. un fornitore non pagato, o un ex dipendente, o la banca), oppure su istanza volontaria dell’imprenditore stesso (che può “autodenunciarsi” insolvente per evitare aggravio). Nel caso di un parco divertimenti indebitato, spesso sono i creditori più rilevanti (banche o Fisco) a depositare istanza, specie se vedono vani i tentativi di recupero individuale. Il tribunale, verificato lo stato di insolvenza, dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale e nomina un curatore (figura professionale incaricata di gestire l’attivo e liquidarlo) e un giudice delegato alla procedura.

Effetti della liquidazione giudiziale: la sentenza viene comunicata a tutti i creditori noti e pubblicata. Da quel momento, l’imprenditore perde la disponibilità dei suoi beni, che passano sotto il controllo del curatore. L’impresa cessa l’attività salvo esercizio provvisorio autorizzato (caso raro, a meno che il parco possa essere temporaneamente gestito per preservarne il valore, ma accade di rado nei fallimenti). I creditori non possono più iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, ma devono presentare domanda di insinuazione al passivo per essere ammessi al riparto dell’attivo insieme a tutti gli altri creditori. Il curatore redige l’inventario dei beni: nel caso di un parco divertimenti, i beni comprendono attrazioni, macchinari, automezzi, incassi eventualmente giacenti, crediti verso terzi, immobili (se il parco è proprietario di terreni o fabbricati) e così via. Questi beni verranno venduti tramite procedure competitive (aste) e il ricavato distribuito ai creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione (prima i creditori con privilegio/ipoteca/pegno, poi chirografari). Al termine della liquidazione, la società viene cancellata se era un ente, oppure – se si tratta di persona fisica – rimangono eventuali debiti insoddisfatti.

Esdebitazione (liberazione dai debiti residui): uno dei punti cruciali, dal punto di vista del debitore persona fisica, è la possibilità di ottenere l’esdebitazione, ossia la cancellazione dei debiti rimasti insoddisfatti dopo la chiusura della liquidazione giudiziale. Questa era già prevista dalla legge fallimentare (art. 142 L.F.) e ora dal CCII (artt. 278-279). In sostanza, il fallito persona fisica (o i soci illimitatamente responsabili di società fallita) può chiedere al tribunale, chiusa la procedura, di essere esdebitato: se viene riconosciuto meritevole (non ha aggravato la situazione con dolo o colpa grave, ha cooperato con gli organi della procedura, non ha distratto beni, ecc.), il tribunale emette un decreto che cancella tutti i debiti rimasti non pagati, con alcune eccezioni (debiti alimentari, risarcimenti da fatto illecito e sanzioni penali/amministrative, che restano). Ciò consente al debitore di ripartire da capo senza il “peso” perpetuo dei vecchi debiti – è il concetto di fresh start. Importante notare che non esiste una soglia minima di soddisfazione dei creditori richiesta per l’esdebitazione: la Cassazione ha confermato che il beneficio può concedersi anche se i creditori non hanno ricevuto nulla, purché il debitore abbia tenuto un comportamento corretto e siano valutate complessivamente le circostanze . In altre parole, anche l’imprenditore il cui patrimonio è andato interamente disperso può essere ammesso al perdono dei debiti (mentre in passato c’erano dibattiti se servisse pagare almeno una percentuale minima) . Questo principio è fondamentale per il piccolo imprenditore onesto ma sfortunato: ad esempio, se il titolare di un luna park fallisce e dalla liquidazione dei beni non si ricava nulla per i chirografari, potrà comunque aspirare all’esdebitazione, salvo che abbia commesso irregolarità gravi.

Aggiornamenti giurisprudenziali: va segnalato che la disciplina applicabile all’esdebitazione dipende dal momento di apertura della procedura. La Corte di Cassazione, ordinanza n. 14835/2025, ha chiarito che se il fallimento (liquidazione giudiziale) si è aperto prima dell’entrata in vigore del CCII (15/07/2022) ma si conclude dopo, ai fini dell’esdebitazione continua ad applicarsi la vecchia legge fallimentare . In sostanza, la nuova disciplina del Codice della Crisi (che in parte estende l’esdebitazione anche alle procedure minori) non è retroattiva sulle procedure vecchie già pendenti, e l’esdebitazione resta collegata alla chiusura del fallimento e alle condizioni di meritevolezza previste dalla vecchia legge. Questo dettaglio interessa soprattutto i casi “a cavallo” tra le normative. Nel nostro contesto, se un imprenditore di luna park avesse un fallimento aperto nel 2021 e ancora in corso, dovrà riferirsi alle norme previgenti per chiedere l’esdebitazione .

Effetti personali e durata della procedura: la liquidazione giudiziale comporta alcuni effetti sul debitore persona fisica: per esempio l’interdizione dall’esercizio di attività d’impresa per la durata della procedura (salvo autorizzazione del giudice per continuare eventualmente come collaboratore), alcune limitazioni ai diritti civili (non può ricoprire cariche direttive in società, ecc., finché dura). La durata dipende dalla complessità: può variare da 1-2 anni (per procedure semplici con pochi beni) fino a 5-6 anni o oltre per fallimenti complessi. Alla fine, se il debitore è esdebitato, potrà tornare a intraprendere un’attività senza i vecchi debiti. Se invece l’esdebitazione è negata (ad es. per condotte fraudolente), i creditori potranno nuovamente agire sul suo patrimonio futuro, ma di fatto dopo un fallimento spesso il debitore rimane nullatenente.

Esempio pratico: immaginiamo una S.n.c. che gestisce un luna park permanente e che accumula debiti per 1 milione di euro tra banche e fornitori. I soci tentano un concordato ma non riescono, i creditori ottengono il fallimento della società e dei soci (che rispondono illimitatamente). Viene nominato un curatore, il quale vende le giostre e le attrezzature (che però valgono solo 200.000 euro). Con il ricavato paga in parte la banca (garantita da ipoteca sul terreno), e i fornitori chirografari non ricevono nulla. A fine procedura, i soci falliti presentano istanza di esdebitazione. Il tribunale verifica che hanno cooperato (hanno consegnato la cassa, non hanno nascosto beni) e non hanno colpe gravi nella crisi, quindi concede l’esdebitazione pur essendo rimasta insoluta la maggior parte dei debiti. Così i soci vengono liberati dai residui €800.000 di debiti e potranno eventualmente aprire una nuova attività in futuro senza quelle passività pendenti.

Concordato preventivo (ristrutturazione guidata dall’autorità giudiziaria)

Il concordato preventivo è l’altra grande procedura concorsuale tradizionale, di natura negoziale, finalizzata ad evitare la liquidazione fallimentare attraverso un accordo (concordato, appunto) tra debitore e creditori, sotto controllo del tribunale. Previsto già dalla vecchia legge fallimentare, nel CCII è disciplinato agli artt. 84 e ss. Si tratta di una procedura che il debitore propone volontariamente, presentando un piano di risanamento o liquidazione che garantisca un certo soddisfacimento ai creditori, i quali poi votano per approvarlo.

Ambito soggettivo: possono proporre concordato preventivo gli stessi soggetti che sarebbero fallibili (imprenditori commerciali sopra soglia). Il concordato è quindi tipicamente lo strumento per imprese medio-grandi in crisi. Un piccolo imprenditore sotto soglia, come vedremo, ha invece il “concordato minore” tra le procedure di sovraindebitamento.

Tipologie di concordato: il CCII distingue principalmente due forme: – Il concordato in continuità (art. 84 co.1 CCII), dove l’azienda prosegue, in mano al debitore o anche tramite un trasferimento, e i creditori vengono soddisfatti col ricavato della gestione futura (in tutto o in parte). Ad esempio, un parco divertimenti propone ai creditori di continuare ad operare, destinando parte degli incassi dei prossimi anni al pagamento dilazionato dei debiti. – Il concordato liquidatorio, in cui invece l’azienda cessa e si liquidano i beni, però con modalità concordata (magari vendendo il complesso aziendale in blocco a un investitore, oppure liquidando gli asset ma offrendo ai creditori almeno una certa percentuale minima garantita). Nei concordati liquidatori la legge imponeva, nella vecchia disciplina, almeno il 20% di pagamento ai creditori chirografari, per evitare concordati “troppo sacrificanti”. Il CCII ha confermato l’assenza di soglie per il concordato in continuità, mentre per il concordato esclusivamente liquidatorio richiede che venga assicurato un apporto di risorse esterne che aumenti di almeno il 10% la soddisfazione dei creditori rispetto a una liquidazione fallimentare (art. 84 co.4 CCII). Ciò significa che se il debitore non offre nulla in più di quanto avrebbero preso col fallimento, il concordato non è ammissibile. L’idea è incentivare l’uso del concordato principalmente per salvare aziende (continuità) e limitare i concordati liquidatori a situazioni dove c’è un beneficio (es. l’imprenditore porta un finanziatore esterno che mette soldi freschi da distribuire ai creditori).

Procedura in sintesi: il debitore presenta ricorso al tribunale con la proposta di concordato e un piano dettagliato (corredato dai documenti contabili e da una relazione giurata di un esperto attestatore sulla veridicità dei dati e fattibilità del piano). Il tribunale, se ritiene la proposta ammissibile, ammette l’azienda al concordato e nomina un commissario giudiziale (che vigila sulla gestione). Da quel momento scatta una protezione (automatic stay): i creditori non possono iniziare o proseguire esecuzioni (sono bloccati i pignoramenti), e non possono acquisire privilegi se non concordati. Si forma quindi una classe dei creditori o più classi, che vengono chiamati a votare sulla proposta in adunanza. Se i creditori (in percentuale di credito) approvano nelle maggioranze di legge (maggioranza semplice dei crediti votanti, salvi diversi quorum per classi), il concordato passa all’omologazione del tribunale, che lo rende vincolante per tutti i creditori anteriori. Se invece i creditori non approvano, il concordato di regola fallisce (e si apre il fallimento/liquidazione giudiziale), salvo possibilità di cram down se c’è una classe dissenziente ma altre favorevoli e certe condizioni (il CCII consente l’omologazione anche con una sola classe dissenziente se soddisfa comunque il miglior interesse dei creditori dissenzienti). Una volta omologato, il concordato viene eseguito: il debitore deve attenersi al piano (pagare le percentuali promesse, eventualmente sotto controllo del commissario o di un liquidatore nominato se è un concordato liquidatorio).

Vantaggi e svantaggi dal lato debitore: il concordato preventivo consente all’imprenditore di evitare gli effetti più traumatici del fallimento: rimane egli stesso (spesso) a gestire l’impresa durante la procedura (se in continuità, con la supervisione del commissario) e dopo l’omologazione potrà proseguire l’attività. I debiti vengono ridotti (stralcio parziale) secondo la percentuale concordata: dopo l’esecuzione del concordato, l’azienda è liberata dai debiti residui (diversi dall’esdebitazione, qui è proprio una novazione concordataria: il piano funge da pagamento finale). Non serve l’ulteriore procedura di esdebitazione perché il concordato stesso definisce le obbligazioni. Tuttavia, per il debitore la procedura è onerosa: bisogna convincere i creditori a votare sì offrendo qualcosa di attraente (più di quanto prenderebbero dal fallimento). Un parco divertimenti potrebbe ad esempio proporre di pagare il 40% dei debiti chirografari in 5 anni usando gli utili futuri, mentre i fornitori e dipendenti strategici li paga al 100% magari. Per fare ciò spesso occorrono capitali o nuovi soci. Se l’imprenditore non è credibile o non offre garanzie, i creditori potrebbero bocciare la proposta. Inoltre, la procedura porta alla ribalta pubblica la crisi (iscrizione al Registro imprese, comunicazioni a tutti i creditori): c’è un danno reputazionale non trascurabile (clienti e partner sapranno del concordato).

Caso pratico ipotetico: una società che gestisce un parco acquatico ha debiti per 5 milioni. Ha però un progetto di rilancio con nuovi investimenti e stima di poter pagare i creditori al 30% in 4 anni. Propone un concordato in continuità: durante la procedura continua ad aprire il parco nelle estati sotto controllo del commissario, riduce il personale e vende un terreno inutilizzato (apporto di liquidità extra). I creditori vedono che col fallimento forse prenderebbero il 15%, mentre col concordato proposto il 30%, e dunque approvano la proposta. Il tribunale omologa e la società, rispettando il piano, evita la liquidazione, paga il promesso 30% a ciascuno nei tempi stabiliti e prosegue l’attività liberata dal restante 70% dei debiti (che viene “tagliato”). Se invece non riuscisse a rispettare il piano, si potrebbe revocare il concordato e finire in liquidazione giudiziale.

Nota: se il debitore in concordato non rispetta le condizioni (es. salta i pagamenti), vi è la risoluzione del concordato e i creditori riacquistano i diritti per la parte non soddisfatta, potenzialmente portando al fallimento post-concordato.

Procedure da sovraindebitamento (per debitori non fallibili)

Veniamo ora alle procedure riservate ai debitori di minori dimensioni o non soggetti a fallimento, tra cui rientrano tipicamente i titolari di luna park mobili e i piccoli imprenditori del settore. Queste procedure erano state introdotte dalla L. 3/2012 per dare soluzione alle crisi di consumatori, professionisti, imprenditori agricoli e piccoli imprenditori commerciali esclusi dal fallimento. Con il Codice della Crisi, tali istituti sono stati rivisti e rinominati, ma la filosofia di fondo rimane: permettere anche al “piccolo” sovraindebitato di accordarsi coi creditori o liberarsi dai debiti sotto controllo giudiziale. Ecco gli strumenti disponibili a partire dal 2022 (Titolo IV CCII):

  • Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: è l’erede del “piano del consumatore” L.3/2012. È riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale. In altre parole, solo chi è un consumatore puro (debiti da esigenze familiari, personali, es. mutuo casa, prestiti al consumo) può accedervi. Non è il caso dell’imprenditore del luna park, i cui debiti sono legati all’attività commerciale. La Cassazione ha più volte ribadito che il piano del consumatore è escluso per i debiti anche parzialmente d’impresa**: se il debitore ha anche solo una parte di debiti derivanti dall’attività professionale o imprenditoriale, non può qualificarsi come “consumatore” ai fini della procedura . Questo vale anche se l’attività è cessata: un ex imprenditore con debiti residui dell’attività non viene considerato consumatore, deve usare gli altri strumenti . Pertanto, nel nostro contesto il piano del consumatore è raramente applicabile (forse al coniuge dell’imprenditore che abbia solo debiti personali, ma stiamo fuori tema). Accenneremo brevemente che il piano del consumatore permette di proporre al giudice un piano di pagamento parziale dei debiti, senza bisogno di voto dei creditori (omologazione decisa dal giudice in base a fattibilità e meritevolezza del debitore), ma con l’attività d’impresa non c’entra.
  • Concordato minore: è la nuova denominazione dell’accordo di composizione della crisi ex L.3/2012, destinato ai debitori diversi dal consumatore, cioè imprese minori, piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, start-up innovative, professionisti, artisti ecc. . In pratica, il concordato minore è lo strumento pensato per chi ha debiti di natura mista o imprenditoriale ma non è soggetto a liquidazione giudiziale. Un tipico utilizzatore è l’artigiano, il commerciante sotto soglia, la società agricola, oppure l’ex imprenditore individuale che ha chiuso l’attività ma gli rimangono debiti. Possiamo ritenere che un giostraio con partita IVA o una piccola S.n.c. familiare (che rientra nelle soglie di non fallibilità) in crisi possa ricorrere al concordato minore. Come funziona? Molto simile al concordato preventivo visto prima, ma semplificato: il debitore propone un piano che può prevedere il soddisfacimento parziale dei crediti in qualsiasi forma (continuazione dell’attività o liquidazione, cessione di beni, moratorie, anche il mantenimento di alcuni beni non essenziali se la legge lo consente), e tale piano viene sottoposto al voto dei creditori . Serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto per l’approvazione (se c’è un solo creditore, non c’è voto ma il tribunale valuta l’adesione di quel creditore) . Una volta approvato e omologato dal tribunale, il concordato minore vincola tutti i creditori anteriori. Differenze rispetto al concordato preventivo: il concordato minore non può essere proposto da un consumatore, mentre il concordato preventivo sì (se fosse un imprenditore commerciale). Inoltre, il concordato minore può essere utilizzato anche per chi ha cessato l’attività (ad esempio, un ex imprenditore individuale che ora è solo persona fisica ma con debiti d’impresa: non è consumatore, quindi niente piano cons., ma può fare concordato minore). Dal lato pratico, c’è un’altra differenza: se la proposta non viene approvata dai creditori, il tribunale può omologarla d’ufficio se ritiene che i creditori avrebbero comunque un soddisfacimento non inferiore in un’alternativa liquidatoria (c.d. cram-down nel concordato minore, introdotto dalle modifiche del 2022-2023). Ciò tutela il debitore meritevole da eventuali rifiuti irrazionali dei creditori. Ad esempio, se un giostraio propone di pagare il 30% ai creditori nel concordato minore ma uno dei creditori vota contro per dispetto, il giudice può comunque approvare il piano se quel creditore avrebbe preso meno di 30% in un fallimento. Il concordato minore, come il preventivo, consente di mantenere l’attività in esercizio se previsto (c.d. concordato minore in continuità, che è analogo alla continuità del concordato preventivo ma in piccolo). Anzi, nel 2024 il legislatore (D.Lgs. 136/2024) ha esteso alcune possibilità come quella per il debitore di mantenere la gestione dell’impresa in concordato minore in continuità aziendale (prima c’era un dubbio interpretativo, ora chiarito). Per il resto, gli effetti sono simili: blocco delle azioni esecutive individuali dopo la pubblicazione del ricorso, nomina di un Gestore della crisi (figura simile al commissario, spesso un organismo di composizione della crisi, che aiuta e controlla la procedura), ed esdebitazione finale in caso di successo (nel senso che i crediti si considerano soddisfatti secondo il piano e i residui inesigibili). Se il concordato minore non va a buon fine, il debitore può finire in liquidazione controllata (vedi sotto).
  • Liquidazione controllata del sovraindebitato: sostituisce la “liquidazione del patrimonio” della L.3/2012. È sostanzialmente una procedura concorsuale liquidatoria per i soggetti non fallibili. Viene avviata su istanza del debitore sovraindebitato (anche se non serve più l’accordo dei creditori o una loro istanza, benché il CCII abbia previsto che in caso di inammissibilità o revoca di un concordato minore, il tribunale possa aprire d’ufficio la liquidazione controllata). Nella liquidazione controllata, il patrimonio del debitore – persona fisica o azienda minore – viene gestito da un liquidatore nominato dal tribunale, che provvede a vendere i beni e distribuire il ricavato ai creditori secondo le prelazioni. È quindi simile a una liquidazione giudiziale, ma su scala minore e tipicamente con meno formalità. Ad esempio, se un piccolo luna park a gestione familiare non è in grado di proporre un concordato sostenibile, può decidere di chiedere la liquidazione controllata: metterà a disposizione le proprie attrazioni, i veicoli, ecc., che verranno liquidati. I creditori presentano domande di partecipazione (insinuazioni) al passivo della liquidazione e verranno soddisfatti pro quota. Vantaggio principale: il debitore, persona fisica, a fine liquidazione controllata può chiedere l’esdebitazione dei debiti residui alle condizioni di meritevolezza (analoghe a quelle viste per il fallimento). Dunque, la liquidazione controllata è uno strumento di chiusura: il piccolo imprenditore rinuncia ai suoi beni ma in cambio ottiene la liberazione dai debiti restanti. Questo istituto è particolarmente utile per chi non ha prospettive di risanamento ma vuole “chiudere i conti” in modo ordinato: ad esempio, il titolare di un luna park mobile che decide di cessare l’attività, travolto dai debiti, può con la liquidazione controllata vendere le sue giostre e automezzi sotto supervisione del gestore nominato e poi essere esdebitato. Vale la pena menzionare che i creditori non possono iniziare esecuzioni individuali sui beni inclusi nella liquidazione controllata, e quelle pendenti si chiudono (analogo al fallimento). Questo dà respiro e parità di trattamento a tutti i creditori. La procedura coinvolge un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) che prepara la relazione iniziale e spesso funge da liquidatore.
  • Esdebitazione del debitore incapiente: è una novità assoluta introdotta nel Codice della Crisi (art. 283 CCII, come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024) per consentire una “via d’uscita” anche a quei debitori persone fisiche che non hanno alcun patrimonio liquidabile e nessuna capacità di offrire utilità ai creditori, ma che sono sommersi dai debiti. In altre parole, se un soggetto è nullatenente o quasi, eppure ha una montagna di debiti che non potrà mai pagare, può chiedere direttamente la cancellazione di essi, senza dover aprire una procedura liquidatoria, ottenendo il beneficio dell’esdebitazione “a zero”. Questa misura, detta anche “esdebitazione dell’incapiente” o “fresh start del debitore onesto ma sfortunato”, è però subordinata a rigorosi requisiti di meritevolezza e unicità. In particolare, il debitore deve provare di: a) non essere in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, né immediata né futura (ossia non ha reddito né beni né prospettive concrete di guadagno con cui pagare nemmeno parzialmente i crediti) ; b) essere “meritevole”, cioè aver tenuto una condotta regolare, senza frodi o colpe gravi nella formazione dell’indebitamento . Inoltre, tale esdebitazione può essere concessa una sola volta nella vita e non è ammessa se il debitore ha già usufruito di un’esdebitazione nei 5 anni precedenti, o se gli è stata negata/revocata in passato per condotta scorretta . In pratica, è un “condono” personale che lo Stato concede a chi è veramente in stato di indigenza economica ma merita compassione perché non ha colpe intenzionali (pensiamo a chi ha garantito debiti altrui o ha subito eventi avversi) – viene anche chiamata misura di “esdebitazione di nullatenenti”. Esempio tipico: il piccolo imprenditore che ha chiuso bottega, non ha beni (magari li ha venduti per sopravvivere) e vive di un lavoro dipendente a stento sufficiente per sé, potrebbe chiedere al giudice di essere esdebitato da tutti i suoi vecchi debiti. Il giudice valuterà se effettivamente non c’è malafede (ad esempio, chi ha evaso volontariamente le imposte per anni potrebbe non essere considerato meritevole, come ha stabilito la giurisprudenza: omettere consapevolmente di pagare tributi può costare il diniego dell’esdebitazione incapiente ). Se accordata, l’esdebitazione incapiente libera il debitore da tutti i debiti immediatamente, ma per 4 anni successivi il debitore ha l’obbligo di informare i creditori e versare a loro disposizione l’eventuale sopravvenienza di redditi o utilità rilevanti (la legge prevede un periodo di “controllo” in cui se per caso il debitore riceve un’eredità o aumenta il reddito, debba destinarne una parte ai vecchi creditori). Passati i 4 anni “di prova”, il beneficio diventa definitivo . Per il nostro contesto, questa misura potrebbe applicarsi ad esempio al giostraio anziano che, cessata l’attività, si trova solo con debiti e senza nulla in mano: invece di costringerlo a una liquidazione inutile (se non ha beni), può pulire la sua posizione con questo istituto.

È importante comprendere che le procedure da sovraindebitamento non sono automatiche: vanno attivate dal debitore (tranne pochi casi in cui un creditore o il tribunale convertono un accordo fallito in liquidazione controllata). Inoltre, anche qui vige il principio della meritevolezza: il giudice può rifiutare di omologare un piano o un concordato minore se rileva che il debitore ha agito con frode o malafede, ad esempio accumulando debiti in modo irresponsabile o sottraendo beni ai creditori. La Cassazione ha affermato che chi non paga volontariamente le tasse per anni e poi chiede l’esdebitazione può vedersela negare per difetto di meritevolezza . Ciò deve mettere in guardia i debitori: queste procedure offrono sollievo, ma pretendono trasparenza e correttezza.

Riepilogo in tabella: di seguito una tabella riassuntiva delle principali procedure concorsuali e di sovraindebitamento, con indicazione di chi può usarle, in cosa consistono e quali effetti comportano:

ProceduraSoggetti ammessiFinalitàModalitàEsito per il debitore
Liquidazione giudiziale (ex fallimento)Imprese commerciali sopra soglia, società di capitali o persone (es. Srl, Snc) fallibili.Liquidazione dell’attivo e soddisfazione collettiva dei creditori.Apertura con sentenza tribunale su insolvenza; nominati curatore e giudice delegato; vendita beni e riparto crediti secondo prelazioni.Cessazione attività (salvo esercizio provvisorio raro); per persona fisica: possibile esdebitazione dei debiti residui se meritevole . Per società: estinzione società.
Concordato preventivoImprese commerciali fallibili (sopra soglia) – debitore in proprio propone piano.Ristrutturazione o liquidazione concordata dell’impresa per evitare la liquidazione giudiziale.Proposta di piano ai creditori, voto in adunanza (maggioranza crediti); omologazione del tribunale. Può essere in continuità (impresa prosegue) o liquidatorio (cessa attività ma con pagamento minimo garantito) .Se omologato e adempiuto: l’impresa prosegue secondo piano (se in continuità) oppure cessa ma il debitore è liberato dai debiti secondo quanto eseguito (stralcio concordatario). Se il piano fallisce: possibile fallimento. Niente esdebitazione separata perché i debiti sono novati dal concordato.
Concordato minore (sovraindebitamento)Debitori “non fallibili” con debiti anche d’impresa (imprese minori, imprenditori cessati, professionisti, start-up, impr. agricoli). Consumatori esclusi .Ristrutturazione o liquidazione negoziata dei debiti su scala minore, con accordo dei creditori, per evitare liquidazione controllata.Ricorso al tribunale con piano; nominato OCC/gestore. I creditori votano (maggioranza crediti) ; omologazione anche senza voto unanime (possibile cram-down se minoranza dissenziente). Piano eseguibile anche in continuità aziendale (il debitore può mantenere gestione).Se omologato: il debitore paga quanto previsto (anche parziale) e i debiti residui sono inesigibili. Può continuare l’attività se prevista dal piano. Se non approvato o non omologato: possibile conversione in liquidazione controllata. Debitore persona fisica comunque poi esdebitabile nella liquidazione controllata.
Liquidazione controllata (sovraind.)Qualsiasi debitore sovraindebitato (persona fisica o giuridica) non soggetto a liqu. giudiziale. Spesso usata se fallisce o non è praticabile un piano/concordato minore.Liquidazione di tutti i beni del debitore sotto controllo giudiziario, analoga al fallimento ma per piccoli/privati.Ricorso (può chiederla il debitore stesso). Tribunale nomina un liquidatore (spesso il gestore OCC). Si vendono beni, i creditori presentano domande e ricevono riparto pro-quota.Il debitore persona fisica, a fine procedura, può ottenere l’esdebitazione dei debiti non pagati (salvo debiti esclusi per legge) alle condizioni di meritevolezza . Se il debitore è società minore, dopo liquidazione viene estinta.
Piano del consumatore (rif. chiamato “piano di ristrutturazione del consumatore”)Persona fisica consumatore (debiti contratti fuori da attività imprenditoriale o professionale) .Ristrutturazione dei debiti personali/familiari del consumatore sovraindebitato.Ricorso con proposta di pagamento parziale in determinati anni, senza voto creditori ma con valutazione del giudice su fattibilità e meritevolezza (controllo rigoroso del perché è indebitato). Nomina OCC che aiuta nella procedura.Se omologato dal tribunale: il debitore esegue i pagamenti previsti e i debiti residui vengono cancellati. Se non esegue, revoca del beneficio. Nessuna esdebitazione separata perché l’effetto liberatorio è intrinseco al piano omologato.
Esdebitazione dell’incapiente (fresh start immediato)Persona fisica sovraindebitata meritevole che non ha beni né redditi per attivare un piano o liquidazione utile . (Una tantum possibile nella vita)Cancellazione totale dei debiti senza pagamento, in funzione di “perdono” per il debitore nullatenente onesto.Ricorso al tribunale con istanza motivata e documentazione patrimoniale. Il tribunale verifica condizioni (assenza di attivo liquidabile, effettiva incapienza, condotta senza frodi né colpe gravi). Se accolto, emette decreto di esdebitazione immediata.Tutti i debiti antecedenti sono inesigibili, salvo debiti esclusi (alimentari, risarcimenti da illecito e sanzioni). Per 4 anni il debitore ha obbligo di segnalare e versare ai creditori eventuali sopravvenienze di reddito oltre il necessario al mantenimento . Decorso tale periodo di prova, il beneficio diventa definitivo. In caso di false dichiarazioni o miglioramenti non comunicati, revoca del beneficio.

(Legenda: OCC = Organismo di Composizione della Crisi / gestore; CCII = Codice della Crisi d’Impresa e Insolvenza; meritevolezza = assenza di dolo o colpa grave nell’indebitamento e collaborazione con gli organi della procedura.)

Come si nota dalla tabella, dal punto di vista del debitore del parco divertimenti/luna park le procedure più rilevanti saranno probabilmente il concordato preventivo (se è un’azienda di dimensioni significative) oppure il concordato minore o la liquidazione controllata (se è una piccola impresa sotto soglia). In ogni caso, l’obiettivo è trovare un equilibrio tra la necessità di non travolgere completamente l’attività (specie se c’è possibilità di continuità) e quella di assicurare ai creditori un trattamento equo secondo le possibilità. L’esdebitazione rappresenta il filo conduttore che offre speranza al debitore onesto: sia nell’ambito fallimentare sia in quello da sovraindebitamento, la legge riconosce oggi che il fallito meritevole debba poter ripartire, anche se non è riuscito a pagare molto ai creditori . Questo, unito alla possibilità di soluzioni concordate, riflette una evoluzione culturale del diritto fallimentare verso la “seconda chance” e il salvataggio dell’impresa in crisi ove possibile, in linea con le normative europee.

IMPORTANTE: la scelta della procedura va ponderata con l’assistenza di un esperto. Un imprenditore del divertimento indebitato dovrebbe rivolgersi a un avvocato o commercialista specializzato in crisi d’impresa per valutare, ad esempio: Ho abbastanza flusso futuro da proporre un concordato o devo liquidare? Posso qualificarmi come piccolo imprenditore e quindi evitare il fallimento? Sono in grado di presentare un piano credibile ai creditori? Spesso si tenta prima una procedura di concordato; se fallisce, si finisce in liquidazione (giudiziale o controllata a seconda dei casi). Non va nemmeno escluso l’utilizzo combinato di strumenti: es. un imprenditore individuale sotto soglia potrebbe proporre un concordato minore familiare (se più membri della famiglia sono coobbligati, è ammesso presentarne uno congiunto) e, se non passa, ripiegare sulla liquidazione controllata con esdebitazione.

Difendersi dai creditori: strumenti di tutela contro pignoramenti e azioni esecutive

Affrontate le strade di soluzione a medio termine (accordi o procedure concorsuali), consideriamo ora il lato “difensivo” immediato: come può il debitore proteggersi o reagire nell’immediato alle azioni dei creditori? Un parco divertimenti o luna park con debiti potrebbe subire, anche prima di intraprendere una procedura concorsuale, varie iniziative giudiziarie da parte dei creditori: atti di precetto (intimazioni di pagamento), pignoramenti mobiliari (ad es. il pignoramento delle attrazioni, dei veicoli o dell’incasso giornaliero), pignoramenti presso terzi (blocco di conti correnti o crediti verso i comuni/enti che ospitano il luna park), ipoteche giudiziarie sugli immobili, fermi amministrativi su automezzi, ecc. Vediamo quali strumenti legali il debitore ha a disposizione per difendersi da azioni illegittime o eccessivamente penalizzanti, tenendo presente che l’arma principale rimane comunque attivare quanto prima una delle procedure concorsuali o di composizione che abbiamo visto (in molte di esse scatta una protezione generale, il cosiddetto automatic stay, che sospende le esecuzioni individuali). Nel frattempo, però, il debitore può:

Opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi

Se un creditore ha già avviato un’azione esecutiva (ad esempio ha notificato un atto di pignoramento dei beni del parco), il debitore ha la possibilità di ricorrere al giudice per bloccare o contestare l’esecuzione tramite due tipi di opposizione previste dal codice di procedura civile:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): si usa per contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. Può essere preventiva (prima che inizi l’esecuzione, contro il precetto) o successiva (a pignoramento avvenuto, se si scopre un vizio). I motivi tipici sono: il debito non esiste o è già stato pagato; il titolo esecutivo è invalido; il creditore procedente non ha legittimazione; oppure – per quanto qui interessa – il bene pignorato è impignorabile per legge. Ad esempio, se l’ufficiale giudiziario ha pignorato una giostra che però risulta essere in leasing (quindi di proprietà della banca e non del debitore) oppure un macchinario indispensabile per il lavoro quando ce n’era uno solo, il debitore può opporsi sostenendo che quel bene non poteva essere toccato. L’opposizione all’esecuzione si propone al giudice competente (tribunale, se il valore supera 5.000 euro o se riguarda beni immobili). Presentare l’opposizione, se avviene dopo il pignoramento, di solito non sospende automaticamente l’esecuzione: occorre chiedere al giudice la sospensione e dimostrare fumus di fondatezza e pericolo (es. bene messo all’asta imminente). In pratica, va argomentato bene il perché l’esecuzione è illegittima. Nei casi di impignorabilità palese (es: è stato pignorato un bene espressamente non pignorabile per legge), i giudici spesso sospendono e accolgono l’opposizione . Se vinta, l’esecuzione viene estinta per quel bene.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): serve invece a contestare la regolarità formale degli atti dell’esecuzione (vizi di notifica, mancanza di requisiti formali nel precetto o nel pignoramento, violazione di termini, ecc.). Ad esempio, se un atto di pignoramento fiscale difetta delle indicazioni essenziali (come l’estratto delle cartelle e i dettagli del debito) è nullo ; oppure se l’Agente di Riscossione ha proceduto senza inviare la dovuta intimazione 5 giorni prima (ex art. 50 DPR 602/73) dopo un lungo tempo, l’atto è viziato . Questi vizi vanno fatti valere con opposizione agli atti entro termini brevi (5 o 20 giorni a seconda del caso, nelle esecuzioni mobiliari è 20 giorni). Nel contesto del luna park, un esempio: il precetto è stato notificato a un indirizzo errato? Si può opporre per nullità. Oppure l’atto di pignoramento mobiliare non individua chiaramente i beni e l’ufficiale ha proceduto in modo errato: opposizione 617 cpc. Questa opposizione anche non sospende di per sé, salvo istanza al giudice.

Entrambe le opposizioni richiedono assistenza legale e vanno valutate caso per caso. Ma è importante sapere che non sempre il creditore esecutante rispetta i limiti di legge, e il debitore non è affatto privo di difese: può far rilevare l’abuso. Un recente caso: la Cassazione del 2017 ha affermato che l’atto di pignoramento emesso dall’Agente di Riscossione non fa prova privilegiata, e se mancano elementi essenziali può essere annullato dal giudice su opposizione del contribuente . Dunque contestare formalmente gli atti può portare a guadagnare tempo e talvolta a liberare i beni pignorati indebitamente .

Impignorabilità dei beni necessari e altri limiti alle esecuzioni

Il codice di procedura civile, agli artt. 514-515, elenca una serie di beni mobili impignorabili o relativamente pignorabili. Tali norme sono pensate per tutelare la dignità e la capacità lavorativa del debitore. In particolare, di rilievo per l’imprenditore giostraio sono: – gli strumenti, oggetti e libri indispensabili all’esercizio della professione, arte o mestiere del debitore, quando egli ricava col proprio lavoro la sussistenza (c.p.c. art. 515, co.3). Questa disposizione (derivata dall’abrogato art. 514 n.4 c.p.c.) sancisce che tali beni sono relativamente impignorabili: significa che possono essere pignorati solo in parte, entro certi limiti, per evitare di togliere al debitore la possibilità di lavorare . In concreto, la giurisprudenza ha interpretato il concetto di indispensabilità in modo relativo e concreto: il giudice dell’esecuzione deve valutare se, date le condizioni dell’attività del debitore, quei beni costituiscono il minimo indispensabile per lavorare o se rappresentano una dotazione eccessiva . Se ad esempio un giostraio possiede due autoscontri e gliene pignorano uno, forse l’altro è sufficiente a proseguire l’attività su scala ridotta; ma se gliene pignorano l’unico generatore di corrente che alimenta tutto il luna park, ciò lo paralizza del tutto – in tal caso quel generatore sarebbe considerato impignorabile, perché non ci sono beni analoghi che permettano di continuare il lavoro . La legge (dopo il 2006) stabilisce che gli strumenti di lavoro sono pignorabili solo per 4/5 del loro valore complessivo : in pratica, bisogna lasciare almeno 1/5 non toccato. Questo principio si applica tipicamente quando c’è una pluralità di beni: es. se il debitore ha 5 macchinari uguali, gliene possono pignorare 4 lasciandogliene 1; oppure se ha un unico bene, se pignorarlo lo priva del 100% della capacità produttiva, non va pignorato affatto. Anche l’Agente di Riscossione riconosce tale criterio: in una direttiva interna ha ribadito che non si può pignorare l’unico bene strumentale necessario al lavoro se non ce ne sono altri analoghi, perché ciò annienterebbe la capacità di produrre reddito e quindi anche di pagare i debiti . Nei nostri casi, ciò significa che le attrazioni del luna park e i macchinari connessi possono essere difesi come strumenti di lavoro indispensabili: se il debitore ne ha pochi e tutti necessari, il pignoramento dovrebbe essere dichiarato improcedibile o ridotto. Per esempio, il Tribunale di Marsala in una sentenza del 2022 ha escluso il pignoramento di beni strumentali indispensabili proprio in applicazione di art. 515 c.p.c. (caso di piccolo imprenditore a cui avevano pignorato tutti gli utensili) . Attenzione: l’indispensabilità è valutata caso per caso; inoltre, questa tutela vale per il debitore persona fisica che lavora con quei beni. Se i beni appartengono a una società, la giurisprudenza talora è più restrittiva nel riconoscere l’impignorabilità, argomentando che la norma tutela la persona fisica che trae sostentamento diretto. Ma quando si tratta di piccole società dove i soci lavorano direttamente coi beni, spesso si applica ugualmente il principio.

  • i beni di uso personale, la biancheria, i mobili ed elettrodomestici essenziali di casa (letti, tavolo da pranzo, cucina, frigorifero, ecc.): questi sono assolutamente impignorabili (art. 514 c.p.c.). Per cui, se il titolare del luna park ha debiti, il creditore non può ad esempio pignorargli i mobili di casa o i vestiti, nemmeno se non ha altro – su questo c’è un divieto assoluto per ragioni di dignità umana.
  • I beni alimentari e combustibili necessari al sostentamento per un mese del debitore e della famiglia: anch’essi impignorabili assoluti (art. 514). Quindi, niente pignoramento delle scorte alimentari o del gasolio per riscaldamento di casa sua, per dire.
  • Gli animali da affezione o da compagnia, o impiegati per fini terapeutici o assistenziali: altro divieto introdotto di recente, a tutela morale.
  • Stipendi, salari, pensioni: non sono beni materiali ma crediti, però rientrano nel concetto di limite all’esecuzione. Il codice di procedura (art. 545) prevede che stipendi e altre indennità di lavoro sono pignorabili nei limiti di 1/5 (al netto delle ritenute) se il creditore è ordinario, oppure 1/3 se il pignoramento è per alimenti dovuti o per tributi erariali. E comunque esiste una soglia di impignorabilità assoluta per pensioni e stipendi pari a circa 1.000 € (il triplo dell’assegno sociale) su conti correnti. Nel nostro caso, se ad esempio il titolare del parco divertimenti ha anche un secondo lavoro dipendente, il creditore potrebbe pignorare il suo stipendio in limite di legge. Non attiene alle giostre in sé, ma è utile sapere che il debitore conserva almeno 4/5 del proprio stipendio, per legge, così da vivere.
  • Limiti per l’Agente della Riscossione (Fisco): per i debiti fiscali esistono norme speciali: l’AdER non può pignorare immobili se il debito totale è sotto €120.000 o se si tratta dell’unico immobile di proprietà del debitore che sia adibito a sua abitazione principale (non di lusso) . Questo è il noto divieto di pignoramento della prima casa da parte del fisco (introdotto dal 2013), che la Cassazione ha di recente confermato essere di stretta interpretazione: se non ricorrono esattamente i requisiti di legge (unico immobile, residenza anagrafica, non A/8 o A/9), l’Agente può procedere, altrimenti l’atto è nullo . Nel dubbio, alcuni enti tentavano ugualmente: la Cass. n. 32759/2024 ha ribadito chiaramente il principio di impignorabilità della prima casa da parte del Fisco . Inoltre, c’è il fermo amministrativo di veicoli: AdER può iscrivere fermo sui mezzi targati del debitore dopo il preavviso, bloccandone la circolazione (misura cautelare). Ma dal 2013 è vietato iscrivere fermo sull’unico veicolo che sia strumentale all’attività del debitore (se persona fisica imprenditore o professionista) . Ad esempio, se un giostraio possiede un solo camion con cui traina le giostre, AdER non dovrebbe potergli fare il fermo su quel camion, perché gli impedirebbe di lavorare. Questo deriva dal “Decreto del Fare” (L.98/2013) che ha introdotto tale divieto. Anche alcune Commissioni Tributarie hanno annullato fermi su auto utilitarie di lavoratori, interpretando estensivamente che se l’auto serve per andare al lavoro è impignorabile (CTP Roma 2014) , anche se qui la giurisprudenza non è univoca. Nel nostro contesto, un autocarro attrezzato per il luna park è certamente da considerare bene strumentale indispensabile, quindi attaccabile solo secondo i limiti visti sopra (4/5 del valore, se ce ne sono più d’uno). Se AdER contravvenisse, il debitore può impugnare il fermo al giudice tributario per farlo annullare.

In sintesi, prima di rassegnarsi all’espropriazione forzata, il debitore dovrebbe sempre verificare quali beni sono stati colpiti e se la legge ne vieta o limita il pignoramento. Ad esempio: – Se viene pignorata l’unica giostra redditizia dell’azienda, probabilmente è impugnabile: come detto, non si può togliere al debitore l’unico strumento di lavoro . – Se viene bloccato il conto corrente dove affluiscono gli incassi, bisogna vedere se su quel conto transitano stipendi o somme impignorabili (ad esempio, se sul conto c’erano ricavi aziendali, sono pignorabili in toto; se c’era anche pensione o stipendio, quel segmento è impignorabile). – Se un ufficiale giudiziario vuole portarsi via il camion che trasporta le giostre, il debitore può dichiarare sul verbale che è l’unico mezzo per svolgere l’attività e quindi è impignorabile ex art. 515 c.p.c. Spesso l’ufficiale stesso evita di pignorare beni del genere se informato (anzi, può incorrere in responsabilità se pignora beni manifestamente impignorabili). Cassazione, Sez. III, n. 4488/2009 ha chiarito che l’indagine sull’indispensabilità è di merito e spetta valutare se il capitale d’impresa prevalga sul lavoro personale: in una piccola impresa individuale, i beni di lavoro vanno tutelati, se invece fosse un’azienda grande con molte risorse, quelli eccedenti no .

Va sottolineato: la protezione degli strumenti di lavoro non è assoluta – se il debitore ha comunque diversi beni, una parte potrà essere pignorata. Ma garantisce che il creditore non “asfalti” completamente la fonte di reddito del debitore. Questa ratio è stata espressa bene anche dall’Agente della Riscossione stesso: se si blocca il mezzo di lavoro del debitore, questi non guadagna più e anzi sarà meno in grado di pagare i debiti fiscali . C’è dunque un interesse generale a lasciargli il minimo necessario per produrre reddito.

Sospensione e conversione del pignoramento

Altri strumenti utili di difesa sono: – Istanza di sospensione della vendita o assegnazione: durante l’esecuzione, se c’è un motivo serio (ad es. il debitore sta vendendo privatamente un bene per pagare tutti, oppure c’è un concordato depositato), il debitore può chiedere al giudice dell’esecuzione di sospendere temporaneamente la procedura. È una facoltà discrezionale del giudice (art. 624 c.p.c.). Ad esempio, se il luna park depositasse un concordato minore, potrebbe chiedere di sospendere un’asta già fissata in attesa dell’ammissione alla procedura concorsuale che bloccherà tutto.

  • Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): il debitore esecutato ha la possibilità, prima che il bene venga venduto, di evitare la vendita pagando ai creditori procedenti l’importo dovuto (capitale, interessi, spese) ma a rate, mediante il meccanismo di conversione. In pratica, chiede al giudice di determinare la somma da versare a garanzia (di solito il quinto del debito o quanto il giudice stabilisce) e depositarla; ottenuta l’autorizzazione, poi dilaziona il resto fino a 18 mesi massimo in rate mensili. Se paga tutto, l’esecuzione si chiude. Questo strumento è utile quando il debitore riesce a reperire almeno una parte di soldi subito (magari con un prestito da un parente) per bloccare l’asta, e poi può gestire il rientro. Va ponderato perché serve liquidità iniziale, ma ad esempio se stavano pignorando una giostra dal valore affettivo oltre che economico, il proprietario potrebbe “riscattarla” così, evitando di perderla all’asta a poco prezzo.
  • Accordi transattivi nel corso dell’esecuzione: il debitore può sempre trattare col creditore procedente proponendo un pagamento transattivo per far cessare la procedura. Se il creditore accetta (ad esempio un pagamento immediato parziale), l’esecuzione viene rinunciata. Questo non è un vero strumento codificato, ma è sempre possibile. Spesso, all’avvicinarsi dell’asta, i debitori tentano un accordo per evitare la vendita (che in genere realizza valori bassi). Se ci si accorda, il creditore può fare istanza di rinuncia agli atti o agli allegati pignorati.
  • Coordinamento con le procedure concorsuali: come già accennato, se il debitore accede a una procedura concorsuale (ad es. viene ammesso a concordato o aperta liquidazione giudiziale), tutte le esecuzioni in corso vengono automaticamente sospese e poi cessano. Anche il semplice deposito di una domanda di concordato “in bianco” (con riserva di presentare il piano) determina una sospensione provvisoria ex lege delle azioni esecutive, se il tribunale lo comunica. Nel Codice della Crisi c’è l’art. 54 che estende la protezione anche alle trattative di composizione negoziata (se debitore chiede misure protettive). Dunque, uno strumento di difesa potente è proprio avviare per tempo la procedura concorsuale, il che in molti casi “congela” i pignoramenti. Ad esempio, se un fornitore sta per far vendere all’asta un’attrazione, ma il debitore riesce prima a essere ammesso a concordato minore, quell’asta verrà sospesa in attesa dell’esito del concordato.

Protezione del patrimonio personale e prevenzione

Dal punto di vista di un imprenditore (specie se persona fisica), difendersi dai creditori significa anche organizzare il proprio patrimonio in modo da separare i beni personali da quelli d’impresa. Molti piccoli imprenditori del settore hanno sovrapposizione tra patrimonio famigliare e aziendale, il che li espone molto. Alcune considerazioni e strumenti:

  • Forma giuridica dell’attività: se possibile, conviene operare con una società di capitali (S.r.l.) per limitare la responsabilità ai beni sociali. Ad esempio, se il parco giochi è gestito da una S.r.l., i beni intestati alla società sono attaccabili dai creditori della società, ma la casa di abitazione intestata all’imprenditore persona fisica in linea di massima è al riparo (salvo che l’imprenditore abbia dato garanzie personali). Molti giostrai operano però come ditte individuali o società di persone, quindi con responsabilità illimitata. Il passaggio a società di capitali è un modo di “difendersi” per il futuro, ma va pianificato con anticipo: se fatto quando i debiti sono già fuori controllo, può essere inutile o peggio configurare atti in frode ai creditori. Inoltre, in caso di insolvenza di una S.r.l., i creditori sociali restano insoddisfatti se patrimonio sociale non basta, ma potrebbero cercare di aggredire i soci indirettamente, ad esempio se emergono condotte di mala gestio (azione di responsabilità per mala amministrazione) o revocatorie di rimesse ai soci. Quindi la protezione della S.r.l. funziona se l’imprenditore la gestisce correttamente. Ad ogni modo, per i debiti futuri è consigliabile non accumulare intestazioni personali: meglio che le attrezzature siano della società e non, ad esempio, personali e date in comodato, perché in quest’ultimo caso i creditori personali del socio possono pignorarle (salvo provarne l’uso strumentale come visto).
  • Fondo patrimoniale o trust: qualcuno ricorre a strumenti di segregazione patrimoniale (costituzione di un fondo patrimoniale su immobili della famiglia, o trust auto-dichiarati per separare beni personali). Il fondo patrimoniale (artt. 167 c.c. e segg.) vincola determinati beni immobili o mobili registrati ai bisogni della famiglia, rendendoli aggredibili solo per debiti contratti per scopi familiari. Debiti dell’attività di impresa, di norma, non sono considerati per scopi familiari, dunque i creditori aziendali possono comunque aggredire i beni in fondo patrimoniale se dimostrano che il debitore li ha obbligati per ragioni estranee ai bisogni familiari (la giurisprudenza lo ha affermato chiaramente: ad esempio Cass. 170/2013 dice che il debito fiscale d’impresa non è per bisogni familiari, ergo pignorabile anche se c’è fondo ). Inoltre, se il fondo viene costituito quando i debiti sono già prevedibili, il rischio è che la costituzione sia revocata come atto in frode ai creditori (e c’è anche una fattispecie penale se lo scopo è sottrarre garanzie ai creditori – reato di sottrazione fraudolenta ex art. 388 c.p.). Quindi il fondo patrimoniale non è una panacea: ha senso solo come pianificazione ante-crisi e con finalità lecite (es. tutela della casa per la famiglia). Similmente, i trust e altri veicoli possono offrire protezione solo se fatti in bonis e per motivi non lesivi dei creditori; se invece fatti mentre si accumulano debiti, portano a cause di revocatoria o azioni per farli dichiarare simulati.
  • Assicurazioni e prevenzione dei rischi legali: un altro aspetto di difesa è prevenire l’insorgere di certi debiti “pericolosi”. Ad esempio, dotarsi di assicurazioni adeguate (R.C. per danni al pubblico, polizze infortuni per dipendenti) può evitare di trovarsi con enormi debiti da risarcimento in caso di incidenti. Oppure monitorare costantemente la situazione fiscale e regolarizzare in tempo o rateizzare spontaneamente le imposte per evitare l’aggravio delle cartelle. La “difesa” migliore è non entrare in situazioni ingestibili: quindi pianificazione finanziaria e ricorso a consulenti (commercialisti) per fare check-up periodici dell’indebitamento.

Rischi penali e di responsabilità in caso di reazioni scomposte

Dal punto di vista del debitore, è comprensibile che di fronte alla pressione dei creditori talora si sia tentati di sottrarre beni (ad es. spostare una giostra a casa di un parente per non farla trovare all’ufficiale giudiziario) o intestare fittiziamente proprietà ad altri. Bisogna però mettere in guardia: queste condotte possono configurare reati. In particolare: – La sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000) punisce chiunque compia atti fraudolenti sui propri beni al fine di rendersi in tutto o parte insolvente con l’Erario per un importo di imposte superiore a circa €50.000. Ad esempio, simulare la vendita delle giostre per non pagarci sopra le cartelle esattoriali potrebbe rientrare in questo reato. – La ricettazione o incauto acquisto potrebbero toccare chi aiuta il debitore: se un bene pignorato viene distratto o venduto sottobanco quando era vincolato, sono ipotesi di reato. – Per gli imprenditori societari, durante il fallimento scatta la verifica di eventuali reati di bancarotta: se, prima del fallimento, l’amministratore ha dissipato beni sociali, omesso di tenere le scritture o sottratto attivo ai creditori, può risponderne penalmente (bancarotta fraudolenta). Ad esempio, se il gestore del parco, prevedendo il crack, svende le attrazioni a prezzo vile a un amico per non farle finire nel fallimento, commette bancarotta fraudolenta patrimoniale. Oppure se continua ad incassare dai biglietti senza registrare nulla in contabilità e nasconde il denaro, è reato.

La difesa legale deve quindi restare nei confini della legge. Le procedure concorsuali e le opposizioni forniscono mezzi leciti e efficaci; le furbizie illecite, oltre a essere immorali verso i creditori, rischiano di peggiorare enormemente la situazione (un conto è un sovraindebitato onesto, un altro è un debitore imputato di reati: in quest’ultimo caso, l’esdebitazione gli verrà negata di sicuro per indegnità). La Cassazione ad esempio ha negato l’esdebitazione a un fallito che non aveva collaborato e aveva occultato documentazione, confermando che la mancanza di leale collaborazione è causa ostativa . Quindi è fondamentale mantenere trasparenza e legalità nelle condotte.

Riassumendo i punti chiave della difesa del debitore: – Conoscere i propri diritti e i limiti delle azioni creditorie (molti debitori ignorano, ad esempio, che la prima casa non è pignorabile dal Fisco o che gli arnesi di lavoro sono protetti: informarsi può evitare abusi). – Agire tempestivamente con le opposizioni legali quando c’è un’irregolarità o un eccesso nell’esecuzione (scadenze brevi!). – Comunicare con i creditori: a volte basta manifestare la volontà di trovare una soluzione perché il creditore soprassieda dal pignorare, preferendo trattare. – Attivare procedure concorsuali adeguate per ottenere una protezione generale e ridiscutere il debito in sede appropriata, anziché subire passivamente mille azioni scoordinate. – Non fare “mosse disperate” fuori legge: consultare un avvocato prima di compiere atti sul proprio patrimonio quando si è in odore di insolvenza.

Dopo aver esplorato i molteplici aspetti tecnici, nel prossimo capitolo metteremo in pratica queste nozioni con alcune simulazioni di casi reali/ipotetici riguardanti parchi divertimento e luna park con debiti, per vedere come concretamente potrebbe evolvere la situazione e quali soluzioni adottare.

Simulazioni pratiche (casi di studio)

In questa sezione “pratica” presentiamo alcune ipotetiche situazioni in cui potrebbe trovarsi un gestore di parco divertimenti o luna park indebitato, e vediamo quale potrebbe essere un percorso di difesa e risanamento in ciascun caso. Le simulazioni aiutano a comprendere come applicare i principi detti finora.

Caso 1: “Luna Park di famiglia in crisi ma salvabile”
Scenario: La famiglia Rossi gestisce da decenni un luna park itinerante, con 5 attrazioni (giostra carosello, tiro a segno, autoscontri, banca del pesce, ruota panoramica mobile). L’attività è una S.n.c. composta dal padre e due figli. A causa di due stagioni di flessione negli incassi e investimenti sbagliati, la S.n.c. ha accumulato €300.000 di debiti: €100.000 con una banca (prestito per acquistare la ruota panoramica), €50.000 con fornitori di generatori e luci, €50.000 di affitti arretrati ai comuni e spese varie, e €100.000 di cartelle esattoriali (IVA non versata e contributi dipendenti). La società ha ancora un buon giro d’affari potenziale (prevede incassi per €200.000 l’anno se opera a pieno regime). Nessun creditore ha (ancora) avviato esecuzioni, ma molti sollecitano pagamenti. Cosa fare: I Rossi, riconoscendo la situazione di crisi incipiente, decidono di agire per evitare il tracollo. Si rivolgono a un advisor il quale suggerisce di tentare la via di un concordato minore in continuità aziendale. Essendo una S.n.c. (imprenditore commerciale, ma di dimensioni ridotte), non è detto che sia fallibile: tuttavia i debiti superano 300k, quindi forse sì (le soglie fallimentari non sono rigidissime nel CCII, ma prudenzialmente considerano la procedura minore comunque). I Rossi elaborano con l’aiuto di un commercialista un piano triennale: propongono di pagare integralmente banca e Fisco in 3 anni (perché hanno garanzie e sono privilegiati), e di pagare i fornitori chirografari al 50% (25k su 50k) entro il terzo anno. Come risorse, contano su: provento annuo degli incassi destinato per metà ai creditori (il resto per spese correnti), e la cessione di una vecchia giostra ormai poco attrattiva (il “tiro a segno”) per €20.000 che andranno ai creditori subito. I soci offrono anche come garanzia personale la loro casa in fondo patrimoniale per un mutuo se serve (ma preferirebbero di no). Procedura: presentano ricorso per concordato minore al tribunale competente. Il tribunale nomina un OCC gestore della crisi e concede misure protettive: quindi i creditori vengono bloccati (AdER sospende i pignoramenti che stava per iniziare sulle casse del luna park). I creditori vengono chiamati a votare sulla proposta: la banca e AdER, vedendo che riceveranno 100% (anche se dilazionato), votano a favore; i fornitori chirografari, inizialmente scettici sul 50%, considerano però che in un fallimento prenderebbero forse zero (perché il parco in liquidazione non varrebbe molto), quindi votano anche loro sì – magari dopo aver ottenuto un miglioramento al 60% in sede di trattativa prima dell’adunanza. Raggiunta la maggioranza, il concordato minore viene omologato. I Rossi proseguono l’attività: durante i 3 anni successivi lavorano sodo in giro per l’Italia, sotto la vigilanza del gestore che controlla gli incassi e i pagamenti ai creditori secondo il piano. Grazie anche a un’estate particolarmente redditizia, riescono a pagare più in fretta del previsto. Esito: a fine piano, tutti i creditori privilegiati sono stati soddisfatti, i fornitori hanno ricevuto il 60% pattuito, e i residui €20.000 circa di debiti chirografari vengono cancellati per effetto dell’esecuzione del concordato. La S.n.c. è salva, e può continuare la sua attività senza debiti pregressi. I soci hanno evitato il fallimento e non hanno perso nessuna attrazione (ne hanno venduta volontariamente una minore, ma le principali, come la ruota panoramica, sono rimaste e hanno generato ricavi). Hanno anche mantenuto le licenze e la reputazione nel settore, perché un concordato minore è stato gestito con discrezione (anche se pubblicato, i clienti finali spesso nemmeno se ne accorgono). Morale: la famiglia Rossi ha usato tempestivamente uno strumento concorsuale di risanamento, preservando il patrimonio produttivo (le giostre) e pagando i debiti in misura sostenibile. Questo caso evidenzia che una crisi affrontata per tempo con un buon piano può essere risolta senza dissolvere l’attività.

Caso 2: “Parco tematico verso il fallimento, difesa dei beni essenziali”
Scenario: La Alfa S.r.l. gestisce un piccolo parco tematico permanente, “Fiabilandia”, su un’area di proprietà. A causa di investimenti immobiliari errati e crollo di visite, accumula €2 milioni di debiti, di cui €1M verso banche (mutuo ipotecario sul terreno del parco), €300k fornitori, €200k verso dipendenti (TFR e stipendi arretrati) e €500k di debiti erariali. L’attività è ormai chiusa al pubblico, i dipendenti licenziati. La società è chiaramente insolvente. I tentativi di trovare un investitore per un concordato preventivo falliscono. Diversi creditori presentano ricorso per fallimento (liquidazione giudiziale). Cosa accade: Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale di Alfa S.r.l. (cioè ne pronuncia il fallimento), nominando un curatore. I creditori devono insinuarsi. Il curatore prende possesso dei beni: vi sono ancora alcune attrazioni smontabili (che la società non aveva venduto), un terreno su cui sorge il parco, e qualche veicolo. Difesa dei garanti e dei soci: i soci di Alfa S.r.l. avevano dato fideiussioni personali alla banca e ad alcuni fornitori. Quindi, pur essendo società di capitali, i soci ora si trovano esposti: la banca, se non soddisfatta integralmente nel fallimento, si rifarà sui garanti. I soci nel frattempo cosa fanno? Hanno interesse a collaborare col curatore per massimizzare il ricavato (così si riduce la loro escussione personale). Uno di loro, il sig. Bianchi, abita con la famiglia in una casa di sua proprietà. Teme che la banca iscriva ipoteca o pignori casa sua in forza della fideiussione. Azioni difensive: Il sig. Bianchi non può impedire al creditore di colpire casa sua perché quella è una obbligazione personale (fideiussore). Tuttavia, scopre che trattandosi dell’unico immobile di sua proprietà in cui risiede, la banca privata può pignorarla (non c’è il divieto “prima casa” per i creditori privati), ma l’Agenzia Entrate Riscossione per la parte fiscale non può espropriarla perché è prima casa non di lusso . Quindi almeno sul fronte fisco è al riparo da ipoteche esecutive (AdER può iscrivere ipoteca solo a scopo conservativo, ma non espropriare). Bianchi convoca un legale: pianificano di trattare con la banca una soluzione di saldo e stralcio sulla fideiussione, evidenziando che aggredire la casa sarebbe lungo e magari infruttuoso (casa gravata da mutuo residuo, ecc.). Nel frattempo, il curatore nel fallimento Alfa S.r.l. prepara la vendita all’asta dei beni. Ci sono automezzi e attrazioni mobili: li mette all’asta. Un altro creditore però aveva nel frattempo pignorato (prima del fallimento) un trenino panoramico del parco: quell’esecuzione ora è sospesa ex lege, ma il creditore prova a eccepire che il trenino era un bene non essenziale e vorrebbe proseguire. Il curatore fa intervenire il giudice delegato che conferma che quell’esecuzione individuale è improcedibile perché il bene rientra nell’attivo fallimentare. Il creditore deve passare dalla procedura concorsuale, niente scorciatoie. I dipendenti ottengono dal Fondo di garanzia INPS TFR e ultime tre mensilità, quindi escono di scena in parte. Passano 2 anni: il fallimento chiude distribuendo ben poco ai chirografari (solo la banca ipotecaria ha ricavato il 50% dal terreno venduto, i dipendenti privilegiati il 30%, fornitori quasi zero). I soci di Alfa S.r.l., su consiglio legale, chiedono al tribunale l’esdebitazione personale (poiché da soci illimitatamente responsabili? In S.r.l. non sono illimitatamente responsabili – giusto, qui no. Dunque i soci non falliscono, la società sì. I soci quindi non beneficiano di esdebitazione perché il fallimento riguardava solo la società. Loro restano debitori come garanti). Il sig. Bianchi allora, essendo stato escusso dalla banca per la parte di mutuo scoperta (mettiamo €200k), valuta di ricorrere alla liquidazione controllata del sovraindebitato per liberarsi di quel debito residuo come persona fisica. Mette a disposizione il proprio 50% di un piccolo appartamento al mare (ereditato, non prima casa) e chiede liquidazione. Il tribunale gliela concede: liquida quell’immobile e lo esdebità dal residuo non coperto. La casa principale di Bianchi non viene toccata (prima casa impignorabile dal Fisco e la banca era già stata soddisfatta in parte dal fallimento, il resto è stralciato con la liquidazione controllata di Bianchi). Esito: il parco Fiabilandia come azienda sparisce; i creditori prendono quel poco possibile; il socio Bianchi, a prezzo di sacrifici (ha perso l’immobile ereditato e un trenino su cui aveva garanzie) riesce comunque a salvare la casa di abitazione e a liberarsi dei debiti personali tramite l’esdebitazione nella procedura di sovraindebitamento . In questo scenario “peggiore”, la lezione è: quando un’attività non è più salvabile, si deve puntare a contenere i danni e proteggere i beni essenziali del debitore. Bianchi l’ha fatto sfruttando le tutele di legge (prima casa non esprocrastinabile dal fisco; strumenti di sovraindebitamento per il residuo). Non ha provato trucchi per nascondere la casa (che avrebbero potuto portare a revoca o guai penali), ma ha usato gli strumenti consentiti per tenerla con sé.

Caso 3: “Il giostraio sovraindebitato e nullatenente”
Scenario: Mario è un giostraio itinerante individuale (ditta individuale, niente società) che girava con due giostre da luna park nelle feste patronali. Negli ultimi anni, complici problemi di salute e spese mediche, non ha pagato contributi INPS né alcune forniture. Ora ha 60 anni, ha chiuso l’attività, venduto le giostre per vivere e gli restano debiti per €80.000 (di cui 50k con Agenzia Riscossione per contributi non versati e 30k con vari fornitori). Mario non ha casa (vive in affitto), non ha più beni intestati, se non un vecchio furgone del 2005 dal valore di €2.000. Nessun stipendio, sopravvive con piccoli lavoretti saltuari. Cosa fare: Mario si trova in condizione di sovraindebitamento conclamato e oggettiva incapacità di pagare. Qualsiasi procedura di liquidazione controllata ricaverebbe quasi nulla (il furgone). Mario si informa e tramite un OCC scopre lo strumento dell’esdebitazione del debitore incapiente (ex art. 283 CCII). Avendo agito in buona fede – i suoi debiti derivano in parte da difficoltà economiche e malattia, non ha condotte fraudolente – decide di tentare questa strada. Con l’aiuto di un avvocato, raccoglie tutti i documenti che dimostrano la sua situazione: certificati medici, ISEE che attesta reddito zero, estratto di ruolo dell’AdER che mostra i debiti fiscali, lettere dei fornitori insoluti, ecc. Presenta al tribunale competente un’istanza di esdebitazione totale, dichiarando che non è in grado di offrire alcuna utilità ai creditori né ora né prevedibilmente in futuro (Mario purtroppo non potrà più fare lavori pesanti). L’OCC redige una relazione attestando che la situazione di Mario è reale, che i suoi pochi cespiti (il furgone) servono per i lavoretti ed hanno valore trascurabile, e che Mario non ha distratto patrimonio (ha venduto le giostre ma il ricavato l’ha usato per cure e vivere, documentato). Il PM esprime parere favorevole. Decisione: il tribunale concede l’esdebitazione dell’incapiente a Mario, liberandolo da tutti gli €80.000 di debiti . Ai creditori non verrà nulla, ma il giudice considera che Mario non ha colpe gravi: i debiti previdenziali sono in parte frutto di mancati incassi (meritevolezza non inficiata, diversamente se fosse gioco d’azzardo o spese voluttuarie eccessive). Il decreto di esdebitazione prevede che per 4 anni Mario, se dovesse ricevere redditi superiori a €xxx (minimo vitale), deve comunicarlo e destinarli pro quota ai creditori, ma ciò è improbabile. Esito: Mario può finalmente vivere senza l’incubo di quei debiti che non avrebbe mai potuto pagare. I creditori si vedono chiudere la posizione (lo Stato mette a perdita i crediti INPS). Questo caso mostra l’importanza di quell’istituto “umanitario” inserito nel 2020 e attuato nel 2022: il fresh start anche per chi è completamente a terra, purché onesto . Chiaramente, va usato come ultima ratio ed è concesso con parsimonia per evitare abusi.

Caso 4: “Azione illegittima del creditore e vittoria in opposizione”
Scenario: Luigi gestisce una piccola attrazione itinerante (un baraccone con videogiochi e realtà virtuale). Ha un debito di €15.000 con un fornitore di generatori. Questo fornitore, stanco di aspettare, ottiene un decreto ingiuntivo e avvia un pignoramento mobiliare durante una fiera: l’ufficiale giudiziario, accompagnato dai carabinieri (per evitare resistenze), arriva e intima il pignoramento del generatore elettrico e di un grosso camion gru di Luigi, oltre ad alcuni videogiochi. Luigi protesta spiegando che senza quel generatore la sua attrazione non può funzionare e senza il camion non può trasportarla, essendo l’unico mezzo di cui dispone. L’ufficiale tuttavia esegue lo stesso il pignoramento, apponendo i sigilli al generatore e al camion, e incaricando Luigi di custodirli senza usarli. Cosa fare: Luigi, disperato perché così non può lavorare la sera stessa, contatta d’urgenza il suo avvocato. Questi rileva immediatamente che c’è stata una violazione dell’art. 515 c.p.c.: i beni pignorati sembrano rientrare tra quelli indispensabili al mestiere di Luigi, e inoltre Luigi non ha altri generatori o camion (i beni sono unici nel loro genere per lui). Dunque il pignoramento è illegittimo . L’avvocato presenta subito un ricorso di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. al tribunale, chiedendo contestualmente la sospensione dell’esecuzione per evitare la rimozione dei beni. Nel ricorso documenta che Luigi è monoutilizzatore di quei mezzi, che costituiscono strumenti di lavoro essenziali e che il valore di entrambi tra l’altro è ben superiore al dovuto (pignorando entrambi hanno violato anche il principio di proporzionalità, dato che bastava uno forse). Il giudice dell’esecuzione, esaminata la richiesta in via urgente, concorda: emette ordinanza di sospensione del pignoramento e fissa udienza. All’udienza, il creditore pignorante tenta di opporsi dicendo che Luigi poteva noleggiare un altro generatore, dunque il suo non era “indispensabile”. Ma Luigi produce prove che noleggiare sarebbe costato troppo e che quel generatore era tarato per la sua attrezzatura specifica. Il giudice alla fine accoglie l’opposizione: dichiara improcedibile il pignoramento su generatore e camion in quanto beni indispensabili ai sensi dell’art. 515 c.p.c., rilevando che il creditore avrebbe dovuto prima tentare su altri beni (ad esempio sui crediti o su altro patrimonio di Luigi, ma Luigi in effetti non ne aveva). Condanna anche il creditore alle spese legali. Esito: Luigi riottiene pienamente i suoi beni e può riprendere l’attività; il creditore dovrà valutare altri modi (magari un pignoramento dei futuri incassi presso terzi, oppure aderire a un pagamento rateale negoziato). Questo caso mostra come la pronta reazione legale abbia salvato il debitore dal collasso (se Luigi perdeva generatori e camion, addio lavoro). Dimostra anche che non tutti i pignoramenti eseguiti sono incontestabili: ci sono limiti precisi che, se superati, permettono al debitore di vincere in tribunale .

Domande frequenti (FAQ) su debiti e tutele per luna park e parchi divertimento

Di seguito una serie di domande e risposte comuni che riassumono in forma breve i punti salienti trattati e chiariscono dubbi specifici dal punto di vista del debitore.

D: Un creditore può pignorare le attrazioni (giostre) del mio luna park itinerante?
R: Sì, le attrazioni – essendo beni mobili di proprietà del debitore – sono in teoria pignorabili, ma con dei limiti importanti. Se le giostre sono strettamente indispensabili per la tua attività e non hai beni simili in più, esse rientrano nei beni strumentali indispensabili tutelati dall’art. 515 c.p.c. Ciò significa che non possono essere pignorate completamente: il creditore può al massimo pignorarne solo una parte (nei limiti dei 4/5 del loro valore complessivo), lasciandoti il necessario per proseguire l’attività . In pratica, se possiedi una sola giostra di un certo tipo e te la pignorano, questo pignoramento può essere contestato come illegittimo perché ti toglierebbe la possibilità di lavorare . Diverso è il caso in cui tu abbia più attrazioni simili: il creditore potrebbe pignorarne alcune e lasciartene almeno una per continuare. Ricorda che comunque la valutazione spetta al giudice, caso per caso: dovrai far valere tramite opposizione all’esecuzione che quel bene è indispensabile e l’espropriazione viola la legge. Se invece l’attrazione non è più utilizzata o non essenziale (es. una giostra dismessa o secondaria), allora è pignorabile come qualsiasi altro bene.

D: Ho saputo che i macchinari di lavoro sono “impignorabili”: vale anche per i miei camion e generatori?
R: In parte sì. La legge tutela gli strumenti di lavoro indispensabili, che includono sia macchinari fissi che veicoli o attrezzature se servono direttamente all’attività lavorativa del debitore . Nel tuo caso, i camion per trasportare le giostre, i generatori di corrente, gli attrezzi di manutenzione sono certamente strumenti del mestiere di giostraio. Quindi godono di impignorabilità relativa: il pignoramento è possibile solo entro certi limiti e deve comunque garantire che tu non perda ogni mezzo di produrre reddito . Ad esempio, l’Agente di Riscossione stesso (per debiti fiscali) riconosce che non va pignorato un mezzo strumentale se è unico e la sua mancanza impedirebbe l’attività lavorativa . Anche il fermo amministrativo non può essere iscritto sull’unico veicolo aziendale essenziale (norma dal 2013) . Quindi sì, camion e generatori rientrano nella categoria, a condizione che tu ne abbia uno o comunque un numero limitato tale che se li togli non lavori più. Se ne hai molti (es. una flotta di 5 camion e te ne pignorano 1 o 2, lasciandotene 3: ciò potrebbe considerarsi lecito, perché hai ancora mezzi per operare). In sintesi: la legge non consente di azzerare la tua capacità produttiva col pignoramento degli strumenti di lavoro fondamentali. Se succede, puoi opporti e far valere l’impignorabilità in giudizio, come confermato da diverse pronunce .

D: Ho debiti con il Fisco (Agenzia Entrate-Riscossione): possono togliermi la casa o le giostre?
R: Anche l’AdER deve rispettare i limiti. Per la casa di abitazione, c’è un forte vincolo: se possiedi una sola casa e vi risiedi anagraficamente (ed essa non è di lusso, cioè non categoria A/8 o A/9), l’AdER non può pignorarla né metterla all’asta per le cartelle esattoriali . Questa regola (introdotta dal 2013) è assoluta: possono tutt’al più iscrivere ipoteca come misura cautelare (se il debito supera €20.000) ma non procedere alla vendita coattiva. Dunque la “prima casa” è salva dal Fisco, come ribadito dalla Cassazione nel 2024 . Attenzione però: un creditore privato (banca, fornitore) può invece pignorare la casa (non esiste analogo divieto per loro). Quanto alle giostre e attrezzature, l’AdER deve seguire le stesse regole del codice di procedura civile in tema di impignorabilità relativa: pertanto anch’essa non dovrebbe sequestrarti l’unico generatore o l’unico camion indispensabile, in quanto “beni strumentali”. La prassi ha visto casi di pignoramenti di beni strumentali da parte di AdER, ma spesso contestati con successo dal debitore . Inoltre, per i veicoli strumentali c’è come detto il divieto di fermo amministrativo sull’unico veicolo aziendale (quindi non possono bloccarti l’unico furgone). Resta che AdER può comunque colpire altri beni: ad esempio, se hai crediti verso terzi (ti devono pagare per un evento), può pignorare quelle somme con procedura speciale (72-bis DPR 602/73). Può anche pignorare conti correnti (tranne lasciarti il minimo vitale se su quel conto arrivano stipendi/pensioni). In sintesi: Fisco no su prima casa e unici beni strumentali; sì su altro (seconde case, terreni, conti, ecc.) .

D: Se non pago fornitori e banca, possono costringermi al fallimento?
R: Sì, se la tua attività rientra tra quelle soggette a fallimento (o meglio, a liquidazione giudiziale) e il debito supera le soglie di legge. Un creditore con credito certo, scaduto e esigibile superiore a €(importo soglia, storicamente 30k euro) può presentare istanza al tribunale per aprire la procedura di liquidazione giudiziale. Nel nuovo Codice non c’è un limite fisso di €30.000 come in passato per l’istanza di fallimento, ma in pratica i tribunali considerano ancora che per importi irrisori non convenga procedere. Se tu sei una piccola ditta individuale (sotto le soglie dimensionali di cui parlavamo, artigiano con ricavi bassi, ecc.), potresti non essere dichiarato fallito per legge (imprenditore minore non assoggettabile). In tal caso, i creditori non possono farti fallire, ma possono far aprire la liquidazione controllata (il CCII consente anche al creditore o PM di chiedere la liquidazione controllata se il concordato minore è inammissibile, ad esempio). In ogni caso, se l’insolvenza è grave e la tua impresa non è micro, rischi il fallimento. Ad esempio, una S.n.c. con debiti di 200k potrebbe essere dichiarata insolvente su richiesta dei creditori. Dunque, la risposta è: sì, i creditori (fornitori, banca, anche dipendenti non pagati) possono attivare una procedura concorsuale coercitiva chiedendo al giudice di accertare la tua insolvenza. Tu puoi difenderti contestando che non sei insolvente o che sei sotto soglia (se vero). Ma se sei effettivamente insolvente e non paghi da tempo, è probabile che il tribunale apra la procedura concorsuale. In quel caso ti conviene magari anticipare tu proponendo un concordato (che blocca i fallimenti concorrenti) per gestire meglio la situazione.

D: Cosa succede ai debiti fiscali e contributivi in caso di fallimento o liquidazione? Devo comunque pagarli tutti?
R: Nelle procedure concorsuali, i debiti fiscali e contributivi rientrano nel concorso insieme agli altri crediti. Godono spesso di privilegi (ad esempio l’IVA e ritenute non versate hanno privilegio generale, i contributi pure) e quindi vengono soddisfatti prioritariamente sugli eventuali beni venduti. Tuttavia, se la procedura non ricava abbastanza, anche lo Stato resta parzialmente insoddisfatto. In un fallimento, quando si chiude, i debiti fiscali residui, come tutti gli altri debiti chirografari o privilegiati non soddisfatti, diventano inesigibili per effetto dell’esdebitazione (nei confronti del debitore persona fisica) . Se invece il debitore è una società, questa si estingue e i debiti fiscali “muoiono” con essa, salvo eventuali responsabilità dei soci o amministratori (ad esempio per IVA non versata potrebbe esserci responsabilità personale in certi casi, ma parliamo di ipotesi specifiche). Nelle procedure di sovraindebitamento, i debiti fiscali possono essere trattati nei piani concordatari con eventuale stralcio (mediante transazione fiscale, come spiegato), oppure se c’è liquidazione controllata o esdebitazione incapiente, possono anch’essi essere cancellati con il decreto di esdebitazione finale . Attenzione però: non tutti i debiti verso lo Stato sono liberamente esdebitabili. Ad esempio, le sanzioni penali o amministrative (multe) e i debiti per danni erariali non si cancellano con l’esdebitazione (art. 280 CCII li esclude). Invece IVA, contributi, tasse sì, ora è ammesso (le Sezioni Unite Cassazione 2021 n. 3819 hanno confermato esdebitabilità dell’IVA, compatibile con diritto UE) . Quindi, se fallisci o fai liquidazione, puoi sperare di liberarti anche dei debiti tributari (a meno di quei pochi “non falcidiabili” come le multe). Se fai un concordato, lì dovrai trattare col Fisco: di solito devi offrirgli almeno quanto otterrebbe liquidando (non puoi ad esempio proporre di pagare lo 0% di tasse se hai beni liquidabili; ma puoi ridurre sanzioni e interessi). In conclusione: no, non dovrai pagare “a vita” i debiti fiscali se usi correttamente le procedure concorsuali – c’è possibilità di chiudere la partita, salvo eccezioni di legge.

D: Dopo la chiusura del fallimento o della liquidazione controllata, i debiti che non sono stati pagati li devo ancora pagare io?
R: Se sei una persona fisica (imprenditore individuale, socio illimitatamente responsabile) hai diritto a chiedere l’esdebitazione. Una volta ottenuta, i debiti residui insoddisfatti sono estinti legalmente e i creditori non possono più pretendere nulla . Quindi la risposta è: no, se ottieni l’esdebitazione, non dovrai più pagare i debiti pregressi rimasti scoperti. L’esdebitazione è praticamente automatica se hai collaborato e non hai frodi (il tribunale la concede con decreto su istanza tua). E come dicevamo, non importa che percentuale di debito sei riuscito a pagare nella procedura: anche se è zero, se eri incolpevole ti liberano . Solo se venissi dichiarato indegno o non meritevole (es: hai occultato beni, violato obblighi nella procedura) il giudice potrebbe negartela e in tal caso i creditori recupererebbero la libertà di perseguitarti per i residui (ma a quel punto spesso non hai comunque niente da dare). Se invece sei una società, la società cessa di esistere dopo la liquidazione, quindi i crediti verso di essa non hanno più un soggetto da colpire – in pratica muoiono anche senza formale esdebitazione. Ma attenti: i fideiussori e coobbligati (es. soci garanti personalmente) restano obbligati, perché l’esdebitazione opera solo verso il debitore ammesso. Dunque, se un socio aveva garantito un debito sociale, quel socio deve fare a sua volta una procedura se vuole liberarsene. Infine, ricorda che l’esdebitazione non copre: obblighi di mantenimento, debiti da responsabilità civile per fatti illeciti (tipo risarcimenti per lesioni), multe penali – quelli restano comunque a tuo carico per legge (art. 279 CCII). Ma i debiti tipici d’impresa (banche, fornitori, fisco) sì, li cancelli.

D: Posso evitare il fallimento chiedendo un concordato o altra procedura minore?
R: Sì, hai facoltà di “giocare d’anticipo”. Il debitore può sempre presentare un ricorso per concordato preventivo (se è fallibile) o per concordato minore (se non è fallibile) prima che sia pronunciato il fallimento. Se la domanda di concordato è presentata, il tribunale di solito sospende le istanze di fallimento pendenti in attesa di vedere se il concordato va a buon fine. Quindi è una strategia frequente: quando vedi che i creditori si stanno muovendo per farti fallire, depositi un ricorso di concordato con una proposta di sistemazione. Attenzione però: la proposta deve essere credibile, non un pretesto solo per prendere tempo. Dal 2022 esiste il concordato con riserva (“concordato in bianco”) dove presenti intanto la domanda e poi entro 60-120 giorni il piano: questo ti dà respiro immediato (blocco dei pignoramenti) , ma se poi non presenti un piano serio il tribunale può dichiarare comunque il fallimento. Quindi sì, puoi evitare o ritardare il fallimento con un concordato, ma devi essere in grado di offrirne uno fattibile. Altra opzione per evitare il fallimento è se rientri nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (ex art. 64 CCII) o accordo di ristrutturazione: se depositi un accordo di ristrutturazione con il 60% dei creditori, il fallimento viene bloccato in attesa di omologazione. In pratica tutte le procedure concorsuali volontarie (concordati, accordi) prevalgono sul fallimento richiesto dai creditori, perché mostrano che stai cercando di pagare almeno in parte. Un caso a parte: se sei sotto soglia (non fallibile), i creditori non potranno ottenere fallimento, ma potrebbero chiedere la liquidazione controllata (che comunque è meno traumatica e prevede esdebitazione). Quindi in tutti i casi, agire attivamente tu è meglio che subire passivamente il fallimento.

D: Ho un’unica grande debitrice (es. un Comune mi deve soldi per una fiera): posso proteggere quel credito da altri creditori?
R: Se quel credito risulta a tuo favore, i tuoi creditori possono cercare di pignorarlo “presso terzi”. Ad esempio, se il Comune deve pagarti 20.000 €, un tuo creditore può notificare un atto di pignoramento presso terzi al Comune, bloccando l’erogazione a te e facendosela assegnare. Non c’è molto da fare in quel caso, se il credito è liquido ed esigibile, salvo contestare formalmente la legittimità (ma di solito il creditore ha titolo). L’unico modo di “proteggere” crediti è forse cederli prima che vengano pignorati, ma se lo fai quando sei già insolvente rischi un’azione revocatoria o darti la zappa sui piedi. Quindi direi, a parte farlo pagare subito e non lasciarlo pendente, non c’è scudo. In un concordato o procedura concorsuale, invece, quei crediti diventano parte della massa attiva e vengono ripartiti secondo regole concorsuali (non vanno solo a quel singolo che pignorava). Ad esempio, se apri fallimento prima che il Comune paghi, quel credito lo incasserà il curatore e lo distribuirà pro quota a tutti i creditori secondo prelazioni. Questo impedisce l’aggiudicazione al primo che ha pignorato, e anzi eventuali pignoramenti presso terzi in corso decadono con l’apertura concorsuale. Quindi paradossalmente, se hai un unico credito grosso attaccato da un creditore e vuoi che sia diviso equamente, potresti considerare la procedura concorsuale. Ma capisco la domanda: probabilmente vuoi che quel incasso ti serva per risollevarti e non vada ai creditori. In tal caso, l’unica via è negoziare un accordo protetto (ad esempio, usare quell’incasso per proporre un accordo ai creditori di pagargli una parte e il resto ti rimane). Tieni presente che se un creditore ha già notificato pignoramento al Comune, tu non potrai più incassare direttamente: devi fare opposizione se possibile, o inserire il tutto in un contesto concorsuale.

D: I dipendenti non pagati possono farmi fallire?
R: Sì, i lavoratori hanno titolo per presentare istanza di fallimento se il datore è insolvente e il loro credito supera (anche cumulativamente) i limiti. Spesso accade: un gruppo di dipendenti licenziati e rimasti senza TFR e stipendi presenta istanza. Il tribunale valuta come per gli altri creditori. I dipendenti, avendo crediti privilegiati, di solito preferiscono il fallimento perché sanno di poter attingere al Fondo di Garanzia INPS per il TFR e ultime mensilità (che però richiede la procedura concorsuale aperta). Quindi possono usarlo come leva. Per difenderti, dovresti dimostrare di aver pagato o di non essere insolvente. Ma se davvero non riesci a pagarli, meglio coinvolgerli in eventuali proposte di concordato (dove dovresti comunque pagarli al 100% come privilegiati entro certi termini se vuoi l’ok del tribunale). Quindi, occhio: i dipendenti sono creditori “speciali” perché tutelati ma anche con potere di iniziativa. Nel parco divertimenti, se hai personale, cerca di non accumulare grossi debiti verso di loro o rischi istanze di fallimento oltre a vertenze.

D: Se dopo la procedura voglio aprire un’altra attività (o rifare un luna park), posso?
R: Dipende dall’esito. Se hai ottenuto l’esdebitazione, , legalmente nulla te lo vieta: l’esdebitazione cancella i debiti passati, e tu puoi ripartire da zero, anche come imprenditore. Lo spirito della legge è proprio di favorire il re-start. Ci sono solo alcuni limiti temporanei: durante la procedura concorsuale eri interdetto, ma finita quella, cessano gli effetti personali negativi (salvo per qualche anno non puoi assumere cariche tipo amministratore di società se sei stato dichiarato in liquidazione giudiziale, credo 5 anni, ma se esdebitato forse anche no – dovrei controllare la norma attuale, ma non è a vita). Ad ogni modo, sì: ci sono casi di imprenditori che falliscono, esdebitano e poi fondano nuove imprese di successo – la legge lo consente per dare incentivo. Solo, se vorrai di nuovo credito, considera che in centrali rischi e banche dati potresti avere una segnalazione storica del precedente default, quindi potrebbe essere più difficile ottenere fiducia da banche o fornitori all’inizio. Ma legalmente puoi. Se invece non hai ottenuto esdebitazione (ad es. concordato eseguito: lì già hai risolto; o fallimento senza esdebitazione per indegnità), potresti ancora aprire attività, ma occhio che i vecchi creditori potrebbero inseguirti sui guadagni futuri. E se hai commesso reati fallimentari, potresti avere alcune interdizioni da attività commerciali per qualche anno in sentenza penale. Ma sto ipotizzando in peggio. Nella normalità, dopo la chiusura regolare sei libero. Nel caso di sovraindebitamento, la legge prevede anche che se ottieni un’esdebitazione incapiente, non puoi chiederne un’altra per almeno 5 anni e devi comportarti bene per 4 anni. Ma poi sì, potresti rifare business, magari con più prudenza.

D: Il pubblico verrà a sapere del mio concordato/fallimento? Mi rovinerà la reputazione?
R: Le procedure concorsuali non sono segrete: la sentenza di fallimento e i decreti di concordato sono pubblicati nel Registro delle Imprese e sul Portale delle Procedure Concorsuali (accessibile). Inoltre, i fornitori e banche coinvolti ovviamente lo sapranno. Quindi, una certa pubblicità c’è. Tuttavia, non è che vengono affissi manifesti in piazza (a parte atti come la comparizione creditori su quotidiani, che oggi avviene più telematicamente). Il pubblico generico (visitatori del tuo parco) in genere non viene a sapere se tu hai fatto un concordato, a meno che qualche organo di stampa locale lo riporti come notizia. Potrebbe avvenire se la tua azienda è importante e nota. Per un luna park medio-piccolo, di solito rimane una cosa tra addetti ai lavori. Detto questo, preparati: qualche diceria nel settore circolerà (“Tizio ha fatto concordato, ha i conti in dissesto…”). Sta poi a te cercare di ricostruire la fiducia: ad esempio pagando puntualmente i nuovi fornitori, spiegando magari che hai ristrutturato il debito e ora sei più solido. La reputazione può risentirne un po’, ma meglio una macchia sul curriculum che chiudere per sempre inseguiti dai debiti, no? Inoltre l’alternativa – far finta di nulla finché i creditori impazziscono – spesso porta a pignoramenti pubblici e scenate, che rovinano ancora di più l’immagine (immagina un pignoramento di giostre durante una fiera, farebbe scalpore locale). Quindi gestire in modo ordinato, sebbene visibile legalmente, è spesso preferibile anche per la reputazione.

D: Ho letto della “legge anti suicidi” del 2012: in cosa consiste?
R: È il nome popolare della legge 3/2012 sul sovraindebitamento, oggi inglobata nel Codice della Crisi. La chiamavano così perché per la prima volta dava anche al privato cittadino sovraindebitato la chance di ridurre i debiti in tribunale (prima solo i fallimenti di imprese avevano soluzioni). In pratica, quella legge ha introdotto il piano del consumatore, l’accordo coi creditori e la liquidazione del patrimonio per chi era escluso dal fallimento. Grazie a essa, molte persone in difficoltà hanno potuto evitare gesti estremi (di qui il nome). Oggi la legge 3/2012 è abrogata, ma le sue procedure vivono nel nuovo Codice: il piano del consumatore (ora piano di ristrutturazione per consumatori) e l’esdebitazione dell’incapiente in particolare sono misure pensate proprio per chi è oppresso dai debiti senza via d’uscita, per dare speranza. In sintesi: la “legge anti suicidi” permette a chi non può fallire di rivolgersi a un giudice per trovare sollievo dai debiti, in cambio di trasparenza e parte del patrimonio. Nel nostro contesto, l’abbiamo vista applicata per piccoli giostrai o ex imprenditori sotto soglia, come Mario nel Caso 3.

D: Se l’affitto del terreno del parco è alto e non riesco a pagarlo, il proprietario può sfrattarmi e trattenere le attrezzature?
R: Il proprietario del terreno (spesso un Comune) può chiedere la risoluzione del contratto e lo sfratto o rilascio se non paghi i canoni. Non può però trattenere le tue attrezzature come compensazione (sarebbe esercizio arbitrario delle proprie ragioni). Deve semmai ottenere un titolo esecutivo per i canoni e pignorarle, ma come qualsiasi creditore, soggetto alle regole che dicevamo. Quindi, può sì farti sgomberare dall’area (con ordinanza del giudice se è un affitto privato o con decadenza concessione se è pubblico), e in quell’ambito, se tu non rimuovi le giostre, le farà rimuovere coattivamente. Ma le giostre restano tue; il proprietario non può appropriarsene e venderle da sé per coprire i canoni. Dovrebbe attivare un pignoramento giudiziario. Dunque occhio a non confondere il diritto di sfratto con un potere di pegno sui beni. Certo, è meglio non arrivare a quel punto: se sei in difficoltà col canone, prova a negoziare una riduzione o rateazione col proprietario (spesso i Comuni in difficoltà con i luna park sono disponibili a rinegoziare pur di mantenere attiva l’area). Inoltre, se entri in concordato o procedura, potresti sciogliere il contratto di affitto oneroso o chiederne l’adattamento (il CCII permette di rescindere contratti in esecuzione se onerosi, col benestare del GD). Ma questa è finezza giuridica.

D: Dopo il concordato o l’esdebitazione, i miei fornitori/creditori potranno ancora lavorare con me?
R: Legalmente nulla lo vieta. Ma umanamente, alcuni potrebbero aver perso fiducia dopo averci “rimesso” nel concordato (es. hanno preso 60% invece che 100%). Tuttavia, può succedere il contrario: se vedono che hai superato la crisi e sei ripulito dai debiti, magari sono disposti a riprendere i rapporti, magari pretendendo pagamenti anticipati per un po’. Molto dipende da come comunichi e gestisci i rapporti. Se li hai coinvolti correttamente nel concordato spiegando le ragioni, alcuni apprezzeranno che hai pagato almeno in parte e che non hai fatto sparire tutto. Quindi, non c’è un impedimento normativo (a differenza di procedure estere dove l’azienda cambia nome, qui resti tu stesso). È più una questione commerciale: dovrai ricostruire la fiducia. Pagando puntuale i nuovi ordini e magari non tornando subito a chiedere fidi o dilazioni ai vecchi creditori per un po’. Insomma, dimostrare coi fatti che il “nuovo corso” è sano. Alcune grandi aziende dopo concordati di successo sono tornate sul mercato fornitore con buone referenze. Per un piccolo imprenditore, la piazza parla: se mostri di aver imparato e tratti bene i partner, la voce si sparge e pian piano la fiducia ritorna.

Conclusione

Affrontare una situazione di sovraindebitamento o insolvenza in un’attività di parco divertimenti o luna park mobile è senza dubbio impegnativo e stressante, ma come abbiamo visto l’ordinamento italiano mette a disposizione una serie di strumenti, tanto preventivi (negoziazione stragiudiziale, composizione assistita) quanto giudiziali (concordati, liquidazioni, esdebitazione), che permettono al debitore di trovare una via d’uscita sostenibile e di difendersi da iniziative aggressive dei creditori. Il punto di vista del debitore non è più ignorato dal legislatore: oggi si cerca un equilibrio tra la tutela dei creditori e la possibilità di recupero dell’impresa e della persona indebitata onesta.

Questa guida ha fornito un quadro avanzato e aggiornato (settembre 2025) sia normativo che pratico, con riferimenti a fonti autorevoli e ultime pronunce giurisprudenziali, per aiutare imprenditori e professionisti del settore a orientarsi e agire consapevolmente. In chiusura, riepiloghiamo alcuni consigli chiave rivolti al debitore (imprenditore di luna park/parco divertimenti) in difficoltà:

  • Non negare la realtà della crisi: se i debiti sono troppi per le tue capacità, riconoscerlo presto ti permette di attivarti mentre hai ancora risorse. Ignorare il problema lo aggrava.
  • Coinvolgi esperti competenti: un avvocato esperto in procedure concorsuali e un commercialista di fiducia possono fare la differenza nell’individuare la strategia giusta (concordato, accordo, liquidazione, ecc.) e nel trattare coi creditori.
  • Tutelati dalle esecuzioni indebite: conosci i tuoi diritti. Se un creditore esagera (pignorando beni impignorabili, saltando procedure), fai valere le tue ragioni in tribunale . Spesso i giudici riconoscono le ragioni del debitore laddove la legge lo protegge.
  • Mantieni la trasparenza e la buona fede: sia nelle procedure formali (la meritevolezza paga, letteralmente, perché ti apre la porta all’esdebitazione ) sia nei rapporti negoziali. Mentire ai creditori o occultare beni può dare vantaggi effimeri ma porta a sanzioni severe e preclude i benefici.
  • Sfrutta le opportunità di liberazione dai debiti: l’esdebitazione non è un tabù, è un istituto previsto e incoraggiato per favorire il rilancio dei deboli onesti . Non viverla come una “vergogna” ma come un nuovo inizio legale. Idem per l’esdebitazione dell’incapiente se ti trovi in quelle condizioni.
  • Pianifica il futuro dopo la crisi: se riesci a salvare l’azienda con un concordato, impostala su basi più prudenti (meno debito, costi efficienti). Se invece chiudi e ti esdebiti, fai tesoro dell’esperienza prima di lanciarti in nuove iniziative: la seconda chance va usata con saggezza.
  • Ricorda di prenderti cura anche di te stesso: la pressione dei debiti può logorare psicologicamente. Sapere che la legge offre soluzioni (la “luce in fondo al tunnel”) spero ti dia un po’ di sollievo. Non esitare a cercare supporto anche umano (famiglia, associazioni di categoria, consulenti) durante il percorso.

In conclusione, “cosa fare e come difendersi” di fronte ai debiti per un parco divertimenti o luna park significa adottare un approccio proattivo, informato e legale alla crisi, mettendo in campo tanto le armi negoziali quanto gli scudi giuridici che proteggono la continuità aziendale e la dignità del debitore. Con le giuste mosse, anche da una grave difficoltà economica è possibile uscire, se non vincitori, almeno sopravvissuti e pronti a ripartire.

Gestisci un parco divertimenti, un luna park mobile o un’attività itinerante di spettacolo viaggiante e ti trovi in difficoltà con debiti verso fornitori, banche o Agenzia delle Entrate? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Gestisci un parco divertimenti, un luna park mobile o un’attività itinerante di spettacolo viaggiante e ti trovi in difficoltà con debiti verso fornitori, banche o Agenzia delle Entrate?
Hai rate arretrate, cartelle esattoriali o mutui per attrezzature e giostre che non riesci più a pagare?
👉 Non sei solo: molti operatori del settore dell’intrattenimento e dei luna park, colpiti da anni di crisi, oggi si trovano in situazioni di forte indebitamento.
La buona notizia è che esistono strumenti legali concreti per bloccare i creditori, ridurre i debiti e salvare o chiudere in modo protetto la tua attività, evitando fallimenti o pignoramenti.

In questa guida scoprirai quali sono le cause più comuni dei debiti nel settore dei luna park e spettacoli viaggianti, quali strategie legali puoi adottare e come difenderti per ripartire senza debiti.


🎡 Perché molti parchi divertimento e luna park mobili finiscono in crisi

Il settore dei parchi divertimento e delle attrazioni itineranti è tra i più esposti alle difficoltà economiche. Le cause più frequenti sono:

  • Calo delle presenze e riduzione del potere d’acquisto delle famiglie;
  • Aumenti dei costi di trasporto, carburante, assicurazioni e manutenzione;
  • Eventi climatici o restrizioni che limitano le aperture stagionali;
  • Difficoltà di accesso ai finanziamenti o fidi bancari;
  • Ritardi o errori nei versamenti fiscali e contributivi;
  • Debiti accumulati per leasing, noleggi o prestiti garantiti da familiari.

📌 Quando le entrate non bastano più per coprire i costi, il rischio è quello di accumularsi debiti fiscali, bancari e commerciali, fino a subire pignoramenti e cartelle esattoriali.


🧾 Debiti più frequenti nei luna park mobili

Debiti fiscali e contributivi

  • IRPEF, IVA, INPS, INAIL, TARI, multe e sanzioni.

Debiti bancari e finanziari

  • Mutui e leasing per giostre, autocarri o roulotte.
  • Fidi e prestiti non più sostenibili.

Debiti commerciali

  • Fatture non pagate a fornitori di energia, pezzi di ricambio, personale stagionale e ditte di trasporto.

Debiti personali o familiari

  • Garanzie fideiussorie, carte di credito, prestiti privati.

⚠️ Cosa rischia chi non agisce subito

Se non affronti la situazione, i creditori possono:

  • pignorare automezzi, giostre o incassi stagionali;
  • bloccare i conti bancari e le linee di credito;
  • revocare fidi e finanziamenti;
  • emettere cartelle e avvisi di accertamento;
  • iscrivere ipoteche sui beni personali o familiari.

👉 Tuttavia, la legge oggi ti consente di fermare tutto, bloccare le azioni dei creditori e ripartire legalmente grazie alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.


🧩 Le principali soluzioni legali per chi ha debiti nel settore dei luna park

💠 1. Rinegoziazione dei debiti e accordi con i creditori

È possibile trattare accordi di saldo e stralcio o piani di rientro sostenibili con banche, fornitori o finanziarie, ottenendo:

  • sconti sul capitale fino al 60%;
  • rateizzazioni fino a 120 mesi;
  • sospensione temporanea delle azioni legali.

📌 È la soluzione più adatta per chi vuole continuare l’attività itinerante, conservando giostre e attrezzature.


💠 2. Procedura di sovraindebitamento (D.Lgs. 14/2019 – Codice della Crisi d’Impresa)

È la procedura prevista per piccole imprese, ditte familiari o operatori autonomi che non riescono più a pagare i propri debiti.
Permette di:

  • bloccare pignoramenti, cartelle e sequestri;
  • proporre un piano di pagamento parziale e proporzionato al reddito;
  • ottenere, alla fine, la cancellazione totale dei debiti residui (esdebitazione).

👉 È lo strumento ideale per chi lavora in forma familiare o individuale, anche nel settore dei luna park.


💠 3. Concordato minore (per piccole società o imprese familiari)

Se gestisci il luna park come società o ditta con più operatori, puoi proporre un piano di ristrutturazione omologato dal Tribunale.
I vantaggi:

  • blocco immediato di tutte le azioni dei creditori;
  • riduzione del debito complessivo;
  • mantenimento della titolarità delle attrazioni e del marchio.

💠 4. Liquidazione controllata dei beni (ex fallimento personale)

Se la tua attività non è più sostenibile, puoi scegliere di chiudere legalmente e cancellare i debiti mettendo a disposizione solo i beni non essenziali (giostre dismesse, veicoli inutilizzati, ecc.).
Dopo la chiusura della procedura, ottieni la cancellazione di tutti i debiti e puoi ricominciare senza pendenze.


💠 5. Verifica di cartelle e accertamenti fiscali

Molte cartelle esattoriali sono prescritte o notificate in modo irregolare.
Un avvocato può:

  • controllare la legittimità della notifica;
  • verificare la prescrizione (5 o 10 anni);
  • chiedere la sospensione o l’annullamento parziale delle somme.

🎠 Cosa fare subito

✅ 1. Fai il punto sulla tua situazione debitoria

Elenca tutti i debiti (fiscali, bancari, commerciali, personali) e raccogli la documentazione: cartelle, fatture, contratti, leasing, mutui.

✅ 2. Blocca le azioni esecutive

Con il deposito di una procedura di sovraindebitamento, pignoramenti e cartelle vengono sospesi immediatamente.

✅ 3. Non firmare accordi non verificati

Molti creditori propongono soluzioni “capestro”: è fondamentale avere una strategia unica, sotto la guida di un avvocato esperto in crisi d’impresa.


📋 Documenti utili per la difesa

  • Documento d’identità e codice fiscale.
  • Visura camerale o certificato di iscrizione all’albo degli spettacoli viaggianti.
  • Dichiarazioni dei redditi e posizione IVA.
  • Estratti conto bancari e finanziari.
  • Cartelle esattoriali e avvisi fiscali.
  • Contratti di leasing o finanziamento per giostre e camion.
  • Elenco dei fornitori e delle attrezzature possedute.

⏱️ Tempi e risultati

  • Analisi e strategia iniziale: 1–3 settimane.
  • Presentazione del piano o procedura: 1–2 mesi.
  • Blocco immediato delle azioni dei creditori: con il deposito in Tribunale.
  • Durata complessiva del piano: 1–5 anni.

🎯 Risultati concreti:

  • Blocco di pignoramenti e ipoteche.
  • Riduzione o cancellazione dei debiti.
  • Tutela delle giostre e delle attrezzature indispensabili.
  • Ripartenza libera e regolare dell’attività.

⚖️ I vantaggi principali

✅ Sospensione immediata di pignoramenti, cartelle e interessi.
✅ Riduzione legale del debito complessivo fino all’80%.
✅ Protezione dei beni essenziali per lavorare.
✅ Possibilità di salvare o chiudere l’attività senza fallimento.
✅ Ripartenza economica e reputazionale pulita.


🚫 Errori da evitare

  • Ignorare le notifiche o i decreti ingiuntivi.
  • Pagare solo alcuni creditori peggiorando la situazione.
  • Accumulare nuovi debiti per coprire i vecchi.
  • Rivolgerti a “consulenti del debito” non avvocati.
  • Aspettare troppo: i tempi della riscossione fiscale sono rapidi.

🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

📂 Analizza la tua situazione finanziaria e debitoria nel dettaglio.
📌 Ti guida nella scelta della strategia migliore (rinegoziazione, concordato o esdebitazione).
✍️ Redige e deposita il piano di rientro o la procedura di sovraindebitamento in Tribunale.
⚖️ Ti rappresenta nei rapporti con banche, fornitori e Agenzia delle Entrate.
🔁 Ti assiste fino alla cancellazione definitiva dei debiti e alla ripartenza dell’attività.


🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in diritto tributario, commerciale e crisi d’impresa.
✔️ Specializzato nella difesa di imprenditori dello spettacolo viaggiante e operatori di luna park.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia.


Conclusione

Avere un luna park mobile o un parco divertimenti con debiti non significa dover rinunciare alla propria attività.
Con una strategia legale su misura, puoi bloccare i creditori, ridurre drasticamente i debiti e ripartire in modo regolare e protetto.
Il Codice della Crisi d’Impresa tutela oggi anche gli operatori dello spettacolo itinerante, offrendo una seconda possibilità a chi vuole davvero ricominciare.

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Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
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