Accertamento Dell’Agenzia Delle Entrate A Italiano Residente In Spagna: Cosa Fare E Come Difendersi

Hai ricevuto un avviso di accertamento fiscale dall’Agenzia delle Entrate nonostante tu viva stabilmente in Spagna?
È una situazione sempre più comune per gli italiani trasferiti all’estero, soprattutto verso Paesi europei come la Spagna, dove il costo della vita, il clima e le opportunità lavorative o imprenditoriali attraggono molti connazionali.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate può contestare la residenza fiscale in Italia, sostenendo che il trasferimento all’estero sia solo “formale”, e richiedere il pagamento delle imposte anche sui redditi prodotti in Spagna.
La buona notizia è che hai diritto a difenderti legalmente, facendo valere la tua residenza effettiva e la Convenzione bilaterale tra Italia e Spagna contro la doppia imposizione.

Questa guida spiega come funziona l’accertamento, quali prove servono per dimostrare la residenza fiscale in Spagna e quali strategie adottare per difenderti in modo efficace.

Perché l’Agenzia delle Entrate può accertare un residente in Spagna

Secondo la legge italiana (articolo 2 del TUIR), una persona è considerata fiscalmente residente in Italia se, per più di 183 giorni all’anno:

  • risulta iscritta all’anagrafe della popolazione residente;
  • ha in Italia il domicilio o il centro principale dei propri interessi economici e familiari;
  • o mantiene rapporti patrimoniali significativi con il territorio italiano.

Anche se vivi in Spagna, se non hai aggiornato l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) o possiedi ancora beni, conti o attività economiche in Italia, il Fisco può sostenere che sei residente fiscale in Italia e pretendere il pagamento delle imposte su tutti i redditi mondiali.

La Convenzione Italia–Spagna contro la doppia imposizione

L’Italia e la Spagna hanno stipulato una Convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale, firmata a Roma il 8 settembre 1977 e ratificata con Legge n. 663/1980.
Questa Convenzione è fondamentale per regolare i rapporti fiscali tra i due Paesi e impedire che lo stesso reddito venga tassato due volte.

In base all’accordo:

  • se la tua residenza fiscale effettiva è in Spagna, i redditi prodotti lì vengono tassati solo in Spagna;
  • i redditi di fonte italiana (come pensioni, affitti o dividendi) possono essere tassati anche in Italia, ma con la possibilità di ottenere il credito d’imposta per le tasse già pagate in Spagna;
  • la residenza fiscale viene determinata in base al luogo dove hai la tua abitazione principale, la famiglia e il centro dei tuoi interessi vitali.

Dimostrare la tua effettiva residenza in Spagna ti consente di far valere la Convenzione e ottenere l’annullamento totale o parziale dell’accertamento.

Come avviene la notifica dell’accertamento in Spagna

L’Agenzia delle Entrate può notificare un accertamento a un cittadino italiano residente in Spagna in tre modi:

  • tramite raccomandata internazionale con ricevuta di ritorno;
  • tramite PEC, se possiedi un domicilio digitale attivo in Italia;
  • tramite le autorità consolari italiane, secondo gli accordi di cooperazione tra i due Stati.

La notifica è valida solo se avviene nel rispetto delle norme di diritto internazionale e dei tempi di legge.
Se l’atto è stato notificato in modo irregolare (ad esempio a un indirizzo errato o senza prova di consegna), può essere impugnato e dichiarato nullo.
Verificare la regolarità della notifica è quindi il primo passo fondamentale della difesa.

Cosa fare subito se ricevi un accertamento fiscale in Spagna

Appena ricevi l’avviso, non ignorarlo: hai 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso o istanza di annullamento.
Ecco i passi immediati da compiere:

  1. Controlla la modalità di notifica e i termini.
    Se non rispettano le regole previste, l’accertamento può essere impugnato per vizi formali.
  2. Richiedi una copia completa dell’accertamento.
    Serve per capire quali redditi sono stati contestati e per quali annualità.
  3. Verifica la tua iscrizione all’AIRE.
    Se risulti regolarmente iscritto negli anni oggetto di accertamento, è un elemento fondamentale della tua difesa.
  4. Raccogli prove della tua residenza effettiva in Spagna.
    Contratto di lavoro, dichiarazioni fiscali spagnole, bollette, residenza anagrafica, conti correnti, affitto o proprietà di casa, tessera sanitaria e ogni documento utile a dimostrare che la tua vita è in Spagna.
  5. Contatta un avvocato esperto in diritto tributario internazionale.
    Solo un professionista può analizzare la legittimità dell’accertamento, applicare la Convenzione Italia–Spagna e predisporre il ricorso nei tempi previsti.

Come difendersi da un accertamento illegittimo

Un accertamento può essere impugnato per vari motivi, sia formali che sostanziali.
I più comuni sono:

  • notifica irregolare o fuori termine;
  • errata qualificazione della residenza fiscale;
  • mancata applicazione della Convenzione bilaterale;
  • doppia tassazione dei redditi già dichiarati in Spagna;
  • presunzioni infondate di redditi prodotti in Italia.

In questi casi, l’avvocato può presentare ricorso al giudice tributario italiano o un’istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate, chiedendo la sospensione immediata della riscossione e l’annullamento dell’atto.

Come dimostrare la residenza fiscale effettiva in Spagna

Per dimostrare che la tua residenza fiscale è in Spagna, serve una documentazione chiara e coerente. Le prove più rilevanti sono:

  • iscrizione all’AIRE aggiornata;
  • contratto di lavoro o attività autonoma in Spagna;
  • abitazione principale e nucleo familiare residente nel Paese;
  • pagamento delle imposte all’Agenzia Tributaria spagnola (AEAT);
  • iscrizione ai servizi sanitari e previdenziali spagnoli;
  • assenza di rapporti economici prevalenti in Italia.

Questi elementi, presentati in modo organico, dimostrano che il tuo centro degli interessi vitali si trova in Spagna, escludendo la residenza fiscale italiana.

Come evitare la doppia tassazione

Se il Fisco italiano ti contesta redditi già tassati in Spagna, puoi far valere la Convenzione bilaterale per ottenere:

  • l’esclusione della doppia imposizione;
  • il riconoscimento del credito d’imposta per le imposte già versate in Spagna;
  • la revisione o cancellazione dell’accertamento.

È importante presentare le dichiarazioni fiscali spagnole e le certificazioni rilasciate dall’AEAT che attestano l’avvenuto pagamento delle imposte.

Cosa succede se ignori l’accertamento

Ignorare un accertamento è sempre rischioso. Dopo 60 giorni dalla notifica, l’atto diventa definitivo e l’Agenzia delle Entrate può iscrivere il debito a ruolo, avviando pignoramenti o blocchi su conti e beni posseduti in Italia.
Anche se vivi in Spagna, eventuali immobili, conti correnti o crediti in Italia possono essere colpiti da azioni esecutive.
Agire subito è quindi essenziale per proteggere il tuo patrimonio.

I vantaggi di una difesa legale tempestiva

Una difesa tempestiva ti permette di:

  • sospendere la riscossione e bloccare i pignoramenti;
  • dimostrare la residenza fiscale effettiva in Spagna;
  • evitare la doppia tassazione dei redditi;
  • ottenere l’annullamento o la riduzione dell’accertamento;
  • tutelare i tuoi beni in Italia e la tua tranquillità economica.

Una strategia legale ben costruita, supportata da documenti e norme internazionali, può risolvere la controversia senza arrivare a un contenzioso lungo e costoso.

Quando rivolgersi a un avvocato esperto

Devi contattare un avvocato se:

  • hai ricevuto un accertamento pur essendo residente in Spagna;
  • vuoi dimostrare la tua residenza fiscale all’estero;
  • l’Agenzia delle Entrate ti contesta redditi già tassati in Spagna;
  • temi il pignoramento dei tuoi beni o conti in Italia.

Un avvocato esperto in diritto tributario internazionale può verificare la legittimità dell’atto, raccogliere le prove necessarie e presentare ricorso davanti al giudice tributario per ottenere l’annullamento dell’accertamento.

⚠️ Attenzione: un accertamento non impugnato nei termini diventa definitivo e può comportare sanzioni, interessi e gravi conseguenze economiche. Agisci subito per difendere i tuoi diritti e far riconoscere la tua residenza in Spagna.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, internazionale e tutela dei residenti all’estero – spiega in modo chiaro come comportarti se ricevi un accertamento pur vivendo in Spagna, come difenderti dal Fisco italiano e come evitare la doppia tassazione grazie alla Convenzione tra Italia e Spagna.

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Introduzione

Contesto. Un contribuente italiano stabilmente trasferitosi in Spagna (e iscritto all’AIRE) può ricevere dall’Agenzia delle Entrate avvisi di accertamento con contestazioni fiscali. Tali atti riguardano sia eventuali redditi maturati in Italia (es. lavoro dipendente, impresa, immobili) sia quelli prodotti in Spagna (interessi, dividendi, canoni, plusvalenze, ecc.). Per i residenti italiani vale il principio del reddito mondiale: occorre dichiarare tutti i redditi ovunque prodotti e pagare l’IRPEF italiana, con credito per le imposte già versate in Spagna. La Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Spagna (Legge 29/9/1980, n. 663) stabilisce i criteri di tassazione per taluni redditi (lavoro, pensioni, redditi immobili, ecc.) e la possibilità di riconoscere crediti d’imposta . Parallelamente, Spagna e Italia aderiscono allo scambio automatico di informazioni (CRS/DAC), per cui le autorità fiscali italiane ricevono segnalazioni sui conti e investimenti detenuti in Spagna . In caso di contenzioso, il contribuente deve dimostrare di essere effettivamente residente in Spagna (ovvero di non possedere in Italia il centro principale dei suoi interessi vitali), mentre l’Agenzia può opporsi facendo leva su elementi quali investimenti, familiari o attività ancora in Italia . In situazioni estreme di evasione, l’accertamento può sfociare nel penale: si ravvisa il reato di dichiarazione infedele o omessa dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 74/2000 , con aggravanti se commesso tramite società (art. 4 co.5-quater 74/2000). Questo documento fornisce una guida approfondita (aggiornata a settembre 2025) su come affrontare un accertamento dell’Agenzia relativo a un contribuente italiano residente in Spagna, con focus sugli aspetti civili e penali, criteri di residenza, notifiche, strategie difensive e riferimenti normativi e giurisprudenziali aggiornati.

Criteri di residenza fiscale in Italia e Spagna

La residenza fiscale personale si determina applicando i criteri nazionali e, in caso di doppia residenza, le regole tie-breaker previste dalle convenzioni bilaterali (art.4 OCSE). In Italia, prima del 2024 (TUIR art. 2 comma 2, D.P.R. 917/86) si considerava residente chi per la maggior parte dell’anno soddisfaceva uno dei seguenti criteri alternativi: a) iscrizione all’anagrafe della popolazione residente in Italia; b) domicilio nel territorio italiano (luogo di concentramento delle relazioni personali e familiari); c) residenza anagrafica nel territorio (dimora abituale) . Dal 2024 il criterio del 183 giorni si è consolidato: è residente chi trascorre fisicamente in Italia oltre metà dell’anno (183 o 184 giorni, comprensivi di eventuali frazioni) . La riforma (D.Lgs. 209/2023) ha inoltre ridefinito il concetto di domicilio fiscale come “luogo delle principali relazioni personali e familiari” (ad es. centro degli interessi economici) . Di fatto, la residenza fiscale segue la sostanza: anche se formalmente iscritto all’AIRE spagnolo, il contribuente italiano deve provare di avere lasciato in Italia i suoi interessi vitali (es. attività di lavoro, investimenti, famiglia) .

In Spagna, analogamente, si è considerato fiscalmente residente chi soggiorna oltre 183 giorni nel Paese o ha in Spagna “interessi economici prevalenti”. La Convenzione Italia-Spagna (art.4) prevede tie-breaker in caso di doppia residenza: in generale privilegia il luogo del domicilio fiscale, del centro degli interessi vitali o il paese di cittadinanza, salvando il diritto esclusivo dello Stato di residenza di tassare i redditi ovunque prodotti . Ad esempio, secondo Cass. 35284/2023 l’esistenza di una convenzione (Italia-Emirati) può prevalere su una presunzione di residenza nazionale, attribuendo la tassazione esclusiva allo Stato estero (art. 15 Convenzione) . In linea simile, se il contribuente dimostra di risiedere legalmente in Spagna e di non avere più il centro principale dei suoi interessi in Italia, potrà invocare il residence tie-breaker per limitare la tassazione italiana ai soli redditi di fonte italiana. Tuttavia, la Cassazione ha ribadito che, fino al 2023, l’iscrizione all’AIRE da sola non basta a esonerare dalla residenza italiana: se non provata concretamente l’assenza di legami in Italia, l’anagrafica interna prevale .

Criteri italiani (aggiornati 2024): è residente chi, in oltre metà anno, soddisfa almeno uno dei seguenti: iscrizione AIRE in Italia, domicilio (centro interessi) in Italia, residenza abituale in Italia oppure presenza fisica continuativa o frazionata in Italia . In sintesi, basta che ricorra uno solo dei criteri per far scattare la residenza fiscale italiana. Peraltro, dal 2024 l’iscrizione anagrafica non vale più come presunzione assoluta: il contribuente può provare di non aver più interessi in Italia pur iscritto all’AIRE . Simulazione: se un lavoratore italiano con domicilio a Madrid trascorre 200 giorni in Italia nel 2025, è comunque considerato residente italiano e dovrà dichiarare tutti i redditi mondiali (anche quelli spagnoli) secondo le aliquote IRPEF italiane, con eventuale credito per le imposte pagate in Spagna.

Dichiarazione dei redditi e monitoraggio fiscale

Un residente fiscale italiano (anche se iscritto AIRE) deve dichiarare all’Italia tutti i redditi prodotti in Italia e all’estero. In particolare i redditi spagnoli (es. interessi bancari, dividendi spagnoli, canoni da immobili in Spagna, plusvalenze su titoli spagnoli) vanno inseriti nella dichiarazione italiana (Quadro RN, RL, RF, RT ecc.) e tassati con l’IRPEF e le addizionali . A tali fini l’Italia riconosce un credito d’imposta per le imposte già pagate in Spagna, in conformità alla Convenzione bilaterale . Inoltre il contribuente italiano deve compilare il Quadro RW nel modello Redditi per segnalare ogni patrimonio finanziario detenuto all’estero (conti bancari, titoli, fondi, criptovalute, polizze, beni patrimoniali) soggetto a monitoraggio fiscale. L’omessa compilazione di RW costituisce violazione sostanziale e dà luogo a sanzioni pecuniarie . Ad esempio, in caso di conto corrente spagnolo con saldo medio oltre 15.000€ l’anno occorre indicarlo nel RW; se oltre 5.000€ vi sarà dovuta anche l’IVAFE annuale . In pratica, il contribuente deve verificare le soglie di RW/IVAFE/IVIE per i beni in Spagna e adempiere a obblighi dichiarativi e fiscali italiani (inclusi possibili 730/Unico integrativi).

Obblighi specifici: il residente italiano deve includere in dichiarazione i redditi esteri e pagare l’IRPEF su di essi, con credito d’imposta per le imposte spagnole . Inoltre, per immobili in Spagna si applicano l’IVIE (0,76% su base catastale, soglia €200) e per depositi in Spagna l’IVAFE (€34,20 su conti oltre €5.000) . Anche un piccolo patrimonio all’estero deve essere segnalato (salvo le minime soglie esentate). L’Italia ha introdotto semplificazioni (ad es. L.186/2014: saldo annuo conto <€15.000 esonera RW) ma resta l’obbligo principale di dichiarare redditi e patrimoni esteri .

AspettoRegime italiano (residente)Regime spagnolo (residente)
Tassazione dei redditiWorldwide Income Tax: redditi prodotti ovunque tassati in Italia. Diritto al credito d’imposta per imposte già pagate in Spagna .Territorial o worldwide a seconda del tipo di reddito (per es. pensioni, da lavoro, ecc.).
Obblighi dichiarativiDichiarazione globale (Quadri RN/RL/RF/RT) + monitoraggio Quadro RW per patrimoni esteri .Dichiarazione spagnola per redditi mondiali (se residente fiscale spagnolo).
Contributi previdenzialiDipendente: contributi in Italia su redditi da lavoro italiano; autonomo: contributi in base alla legge italiana.Dipendente: contributi spagnoli se lavora in Spagna; autonomo: legge spagnola sui freelance.
Credito d’impostaSì, per imposte spagnole già pagate (tassazione eliminazione doppia imposizione).Sì, per imposte italiane già pagate (in base alla Convenzione), se applicabile.
Dichiarazione RW/IVIE/IVAFEObbligo di compilazione e versamento di IVIE/IVAFE per beni esteri .Nessun RW italiano; nel sistema spagnolo non esiste un monitoraggio simil-RW, ma obbligo mod.720 per patrimoni esteri rilevanti.

Nota: la tabella è indicativa. Le regole effettive derivano da leggi e convenzioni dettagliate. Si consigli di consultare un fiscalista per calcoli precisi.

Notifica degli atti a italiani residenti all’estero

Una questione frequente è se l’Agenzia delle Entrate possa validamente notificare un avviso di accertamento a un indirizzo estero (ad es. quello dichiarato in AIRE). La giurisprudenza è ormai consolidata: , la notifica via raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo estero indicato dal contribuente e riportato nell’AIRE è valida, anche se il destinatario non lo ritira . In particolare, Cass. ord. 22838/2025 ha confermato che l’art. 60, comma 4 del D.P.R. 600/73 (introdotto dal D.L. 40/2010) consente all’Ufficio di spedire l’atto direttamente all’estero tramite posta raccomandata, perfezionando la notifica per “compiuta giacenza” se necessario . La Suprema Corte ha sottolineato che il contribuente deve fornire l’indirizzo estero (e aggiornare eventuali variazioni) e che, se l’indirizzo indicato è corretto, non si richiede la presenza di un messo comunale in loco . In tal modo si evita che atti tributari a residenti esteri rimangano inefficaci; difatti la Cassazione ha auspicato criteri di “buona fede” e ragionevolezza: chi comunica l’indirizzo AIRE autorizza implicitamente la notifica in quella sede, evitando costi insostenibili per l’Amministrazione .

Se la notifica presenta vizi (es. spedizione all’indirizzo sbagliato, scadenze perentorie), il contribuente può impugnare l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria. Le sentenze recenti specificano che, anche tra Paesi UE, non serve una procedura speciale per notifiche all’estero oltre a quella su AIRE . In pratica: se hai comunicato a Sua Maestà Spagna il tuo domicilio attraverso l’AIRE, l’Agenzia può inviarti lì atti impositivi tramite raccomandata con ricevuta; se la giacenza si compie, l’atto si intende ricevuto.

Aspetti penali-tributari

Il contestare falsamente la residenza in Italia può integrare reati fiscali. Ad esempio, dichiarare di essere fiscalmente residente in Spagna per non dichiarare redditi italiani o percepire indebitamente agevolazioni può configurare dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) se nella dichiarazione annuale vengono indicati redditi minori o omessi redditi esteri . Tale reato punisce chi produce una dichiarazione dei redditi “in modo non veritiero” (ad es. dati fittizi sui redditi o patrimoni), con sanzioni penali. Nei casi gravi l’Agenzia può trasmettere gli atti all’Autorità Giudiziaria per il reato di evasione tributaria (art. 5, 6 D.Lgs. 74/2000), es., se sono state usate fatture false o omissioni di dichiarazioni obbligatorie. La Cassazione ha ribadito che l’esterovestizione societaria (costituire all’estero un’impresa di fatto italiana) viene trattata come dichiarazione infedele , e analogamente si ritiene che la residenza fittizia di persone fisiche (soprattutto se legata a società o conti esteri) risponda a reati di omessa o infedele dichiarazione. Se poi il reato è commesso attraverso una società, si applicano aggravanti (art. 4, co.5-octies; pene aumentate da 1/3 a 1/2 ). In ogni caso, è sempre opportuno agire con prudenza: ignorare comunicazioni dell’Agenzia o risultare come “evasore deliberato” può aggravare la posizione penale e fiscale .

Sintesi penale: le violazioni più gravi legate all’accertamento estero sono dichiarazione infedele (art.4) e omessa dichiarazione (art.5) del D.Lgs. 74/2000. In entrambi i casi si rischiano pene detentive, oltre alle sanzioni tributarie (più sanzioni penali). La giurisprudenza ricorda che, anche a livello di persona fisica, nascondere al Fisco italiano fatti reddituali collegati a conti o società estere può equivalere a tali reati .

Strategie difensive e ricorsi

Di fronte a un avviso di accertamento per residenza fittizia o redditi esteri non dichiarati, il contribuente deve attivarsi subito. Le strategie includono:

  • Contestare i fatti sulla residenza: raccogliere prove (perizie, documenti anagrafici, contratti, bollette, attestazioni fiscali) che dimostrino la residenza effettiva in Spagna e il trasferimento degli interessi vitali . Utilizzare documenti ufficiali spagnoli (certificato di residenza fiscale, buste paga, iscrizione sanitaria spagnola) può confermare che il centro degli affari è in Spagna. La giurisprudenza impone al contribuente di dimostrare l’effettività del trasferimento all’estero, recidendo i legami con l’Italia .
  • Valutare la notifica: verificare se l’avviso di accertamento è stato correttamente notificato (vedi supra). Se occorrono correzioni (indirizzo errato, mancanza di prova dell’avviso di giacenza), segnalarlo in ricorso.
  • Controllare i dati CRS: se l’accertamento parte da informazioni bancarie spagnole, confrontare i dati ricevuti con la propria contabilità. Eventuali errori (cognomi simili, conti chiusi, importi non corretti) vanno contestati. Come indicato in letteratura, il contribuente può argomentare errori materiali o duplicazioni dovute allo scambio informativo .
  • Applicazione Convenzione: richiamare le regole della Convenzione contro le doppie imposizioni, rivendicando tassazione limitata in Italia (es. solo redditi di fonte italiana) e credito d’imposta sulle imposte spagnole . In particolare, se il contribuente è risultato fiscalmente residente in Spagna per almeno due anni consecutivi, può invocare le tie-breaker rules (art.4 OCSE) in sede contenziosa .
  • Regolarizzazione spontanea: se l’omissione inizia a essere palese, il contribuente può valutare di correggere gli errori con un ravvedimento operoso (art.13 D.Lgs. 472/97) prima del contenzioso, pagando imposte e sanzioni ridotte. Ciò è utile soprattutto per ridurre il rischio penale (dimostrando volontà di regolarizzazione) .
  • Ricorso tributario: impugnare l’avviso davanti alla Commissione Tributaria provinciale (entro 60 giorni), sostenendo in primo luogo l’errata qualificazione della residenza. Se la CTP respinge il ricorso, si può appellare in CTP regionale e infine ricorrere in Cassazione se permesso. Le motivazioni possono basarsi su violazione di legge, onere della prova, e principio di legalità tributaria (Statuto del contribuente art.10-bis D.Lgs. 472/97).
  • Difesa penale: se il caso sfocia in indagini penali, assistere con un penalista tributario, presentando prove di corretta tenuta contabile, buona fede e rispetto del diritto europeo (libertà di stabilimento, principio di proporzionalità).

Tabella riepilogativa: obblighi e rischi

VoceObblighi del contribuenteRischi di inadempimento
Residenza fiscaleModificare effettivamente residenza, cancellarsi dall’anagrafe italiana ed iscriversi all’AIRE; mantenere documenti che provino residenza in Spagna (affitto, utenze, famiglia, ecc.).Se il Fisco dimostra legami in Italia, l’iscrizione AIRE non basta: si rischia l’esterovestizione fiscale con tassazione mondiale .
Dichiarazione dei redditiDichiarare in Italia tutti i redditi prodotti in Italia e all’estero (Quadri RL, RF, RT di Unico), con credito per le imposte pagate in Spagna .Omessa/inadeguata dichiarazione = avviso di accertamento, sanzioni (da 90% a 180% sull’imposta non versata), interessi e possibile denuncia penale .
Monitoraggio (Quadro RW)Segnalare conti/attività in Spagna nel quadro RW del modello Redditi, versando IVIE/IVAFE se dovuti .Omessa compilazione RW = sanzione fissa (3% annuo sulle attività non dichiarate, con minimo €2.065) e rischio di accertamento patrimoniale.
Collaborazione e contraddittorioRispondere alle richieste info dell’Agenzia (controprove ufficiali: certificati esteri, estratti conto) e partecipare all’eventuale contraddittorio.Ignorare o non collaborare può peggiorare la posizione: sanzioni piene, rigetto di eventuali termini e presunzioni di evasione dolosa .
Notifica degli attiControllare che l’indirizzo AIRE sia aggiornato; ritirare con tempestività le raccomandate provenienti dall’Italia o monitorarne la giacenza (posta).Una notificazione ritenuta regolare, anche con giacenza, vincola il contribuente. Impugnare tardivamente può esporre alla decadenza (Cass. 22838/2025) .
Consulenza specialisticaValutare precocemente l’assistenza di un commercialista o avvocato tributarista per la pianificazione e la difesa (es. interpello, ricorso).Affrontare il contenzioso senza adeguata consulenza comporta errori procedurali e difensive, con spese e sanzioni maggiori.

Domande e risposte (FAQ)

D: Sono iscritto all’AIRE in Spagna ma ho ricevuto un avviso di accertamento dall’Italia. Come può essere valido?
R: L’iscrizione all’AIRE è una mera presunzione relativa di residenza in Spagna. L’Agenzia può notifichare validamente atti all’indirizzo AIRE indicato: la Cassazione ha chiarito che la raccomandata all’estero con avviso di giacenza vale come notifica (art. 60 DPR 600/73, introdotto dal D.L.40/2010) . Se l’avviso è stato spedito correttamente all’indirizzo AIRE da te comunicato, l’atto si considera perfezionato anche se non hai ritirato il plico . L’unica eccezione sarebbe l’irreperibilità assoluta (non rintracciato nemmeno in AIRE), che però richiede ricerca da parte dell’Ufficio.

D: Ho trascorso 200 giorni in Italia nel 2025 pur vivendo in Spagna. Sono ancora considerato fiscalmente residente in Italia?
R: Sì. Dal 2024 si applica il nuovo criterio dei 183 giorni: chi è presente fisicamente in Italia per oltre metà anno (183 giorni) è residente fiscale in Italia per quell’anno . Anche se sei formalmente emigrato e iscritto all’AIRE, il superamento dei 183 giorni comporta la residenza italiana. Cass. 19843/2024 ha rimarcato che le norme precedenti al 2024 (183 giorni) si applicano retroattivamente fino al 2023, mentre dal 2024 il superamento oggettivo conta . In sostanza, se passi 200 giorni in Italia perdi la non-residenza fiscale, indipendentemente dalle tue intenzioni.

D: Cosa succede se ho dimenticato di compilare il Quadro RW per un conto spagnolo modesto?
R: L’omessa compilazione del RW è considerata violazione sostanziale, punibile con sanzione amministrativa (dal 3% al 15% del valore delle attività, con un min. €2.065) . Anche se il conto è “modesto”, se ha superato le soglie annue (oltre €15.000 in alcun momento) dovevi segnalarlo. Tuttavia, se si tratta di un caso marginale, potresti usufruire del ravvedimento per limitare le sanzioni. In ogni caso, non dichiarare attivi esteri rischia di innescare un accertamento più ampio: l’Agenzia, infatti, può ipotizzare illeciti più gravi o nascondere redditi occultati .

D: Posso contestare la notificazione perché in Spagna nessuno ha firmato?
R: No. Secondo la Cassazione, non occorre che un messo comunale spagnolo firmi la notifica. La legge (art.60 DPR 600/73, comma 4-5) prevede proprio la validità della raccomandata internazionale inviata dall’Agenzia . Pertanto, se la raccomandata è inviata all’indirizzo AIRE e risulta “avvisée et non réclamée” (giacenza), si considera notificata. L’unico vizio potrebbe essere la mancata prova dell’effettiva spedizione o invio avviso di giacenza; su questo punto conviene sollevare il dubbio nel ricorso (chiedere gli estratti postali).

D: Se lo Stato spagnolo mi tax low-tax, può cambiare qualcosa sui redditi italiani?
R: No. La fiscalità personale spagnola non altera gli obblighi italiani sui redditi di fonte italiana. Anche se in Spagna non paghi IRPEF sui redditi esteri (es. regime forfettario “Beckham law”), tali redditi sono comunque tassabili in Italia se sei residente fiscale italiano . Viceversa, se sei veramente residente spagnolo, l’Italia può tassare solo i redditi prodotti in Italia, secondo la Convenzione (es. lavoro svolto in Italia, immobili italiani). Se vi è doppia imposizione, si applicano i crediti d’imposta convenzionali . In ogni caso, la solidarietà fra ordinamenti è gestita da trattato e CRS, non dallo status low-tax.

D: Quali sanzioni rischio se il Fisco mi contesta 100.000€ di redditi spagnoli non dichiarati?
R: Oltre alle imposte dovute (IRPEF + addizionali), rischi sanzioni fino al 90% (5% minimo se ravvedi) sui tributi e interessi di mora . Se si tratta di mancata dichiarazione nel RW, sanzione 3-15% del valore (minimo €2.065) . Se il Fisco accerta elementi di evasione grave, l’accertamento può dare luogo a denuncia penale per dichiarazione infedele . È fondamentale rispondere (o regolarizzare) tempestivamente: altrimenti le sanzioni crescono e può configurarsi il reato penale .

Simulazioni pratiche

  • Caso “Manager a Madrid”: Mario, dirigente italiano, si trasferisce a Madrid nel 2023. Lavora per una multinazionale spagnola e affitta un appartamento in Spagna, dove vive con la famiglia. Nel 2024 trascorre 150 giorni in Spagna e 215 giorni in Italia (vacanze e famiglia). Secondo i criteri pre-2024 avrebbe residenza in Italia (anagrafica e 183gg), ma a partire dal 2024 vale il criterio fisico. Nel 2024 Mario ha passato 215 giorni in Italia: l’Agenzia lo considera residente in Italia per il 2024; dovrà dichiarare tutti i redditi mondiali (IRPEF). Per dimostrare l’effettiva residenza spagnola, Mario raccoglie buste paga spagnole, contratto di lavoro, affitto spagnolo, iscrizione sanitaria in Spagna e iscrizione scolastica dei figli in Spagna. Se riesce a convincere la CTP, potrà evitare doppia imposizione grazie alla convenzione. In futuro, se riduce le permanenze in Italia sotto i 183 giorni, dal 2025 potrebbe invertire la residenza fiscale.
  • Caso “Libero professionista in smart working”: Lucia, freelance italiana, lavora in remoto per clienti europei dalla sua casa in Italia, ma è iscritta all’AIRE in Spagna (dove formalmente vive il marito). Lavora e risiede in Italia 8 mesi l’anno (240 giorni). Il Fisco chiede IRPEF su tutti i suoi redditi esteri dal 2021 al 2024. Lucia sostiene di essere residente in Spagna. In tribunale, l’Agenzia dimostra che Lucia trascorre effettivamente la maggioranza del tempo in Italia e che il centro dei suoi affari è in Italia. La Cassazione ritiene prevalente il dato del domicilio (attività economiche) sulla mera iscrizione AIRE . Lucia dovrà rimborsare le tasse in Italia (e pago sanzioni), salvo usufruire del credito per le tasse già pagate in Spagna. Dalla riforma 2024, la sua frequente presenza fisica determinerebbe comunque la residenza italiana .

Conclusioni

Per un italiano residente in Spagna oggetto di accertamento, la chiave è dimostrare concretamente la propria residenza all’estero e la corretta dichiarazione dei redditi esteri. È essenziale conoscere i criteri di legge (anagrafe, domicilio, presenza 183gg) e le tie-breaker convenzionali. In caso di avviso, agire tempestivamente con un professionista permette di valorizzare carte del contribuente (contratti spagnoli, versamenti IVA/IRPF spagnoli, ecc.) e di contestare vizi formali (notifica, termini, giusta applicazione convenzione). Ricordiamo infine che non rispondere o ignorare l’avviso può provocare l’acuirsi delle sanzioni e addirittura conseguenze penali . Una difesa efficace si basa su prove documentali ufficiali e su un ricorso fondato, eventualmente con il supporto di interpelli o accordi preventivi internazionale, tenendo sempre presente la giurisprudenza più recente sulla residenza fiscale .

Fonti e giurisprudenza

  • Testo Unico Imposte (TUIR) – D.P.R. 917/1986: art. 2 (“residenza fiscale persone fisiche”), art. 73 (criteri di residenza società e presunzione di esterovestizione). .
  • D.P.R. 600/1973, art. 60 (notificazioni a contribuenti non residenti): ai commi 4-5 prevede la validità della raccomandata all’indirizzo AIRE .
  • D.Lgs. 74/2000, art. 4 (delitti dichiarativi, reato di dichiarazione infedele) .
  • Convenzione Italia-Spagna (legge di ratifica 29/9/1980, n. 663): definisce residenza, tassazione dei redditi (dipendenti, autonomi, immobili, dividendi) e credito d’imposta reciproco .
  • Circolare Agenzia Entrate n. 20/E del 4/11/2024: istruzioni operative sui nuovi criteri di residenza fiscale (introduzione presenza fisica 183gg) .
  • Cass. trib. ord. 22838/2025: notifiche valide tramite RAR all’indirizzo AIRE .
  • Cass. trib. sent. 19843/2024 (18/7/2024): principio di irretroattività delle norme 2024; conferma il ruolo del domicilio fiscale come centro interessi economici .
  • Cass. trib. sent. 35284/2023 (18/12/2023): prevalenza della Convenzione tributaria sull’art.2 TUIR; riconosciuta residenza negli Emirati e tassazione esclusiva locale .
  • Cass. trib. sent. 14434/2010: nozione di “centro degli interessi vitali” in tema di residenza .
  • Cass. trib. sent. 15840/2019: occorrono elementi gravi, precisi e concordanti per contestare la residenza in capo al contribuente .
  • Cass. trib. ord. 32958/2022: onere della prova dell’effettività del trasferimento all’estero a carico del contribuente.
  • Cass. Cass. Sez. Pen. n. 2458/2025: principi su esterovestizione societaria e abuso del diritto (segue sostanza non forma).
  • Normativa europea e OCSE CRS/DAC: obblighi di scambio automatico di informazioni finanziarie (CRS 2014, DAC2/DAC7 ecc.) .
  • Fonti amministrative: Circolari e risposte dell’Agenzia delle Entrate (ad es. Risposta 526/2021 su tie-breaker), rapporti internazionali (OCSE Model Tax Convention art.4), documenti ministeriali e normative antiriciclaggio.

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Hai ricevuto un’intimazione o un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate italiana, anche se vivi e lavori stabilmente in Spagna?
Ti stai chiedendo come sia possibile che l’Italia ti chieda di pagare imposte, contributi o sanzioni, nonostante tu paghi regolarmente le tasse all’Agencia Tributaria spagnola?
👉 È una situazione sempre più frequente, ma anche difendibile: se sei effettivamente residente fiscale in Spagna, hai il diritto di contestare o far annullare l’accertamento in base alle norme internazionali e alla Convenzione Italia–Spagna contro la doppia imposizione.

In questa guida scoprirai perché l’Agenzia delle Entrate può inviarti un accertamento, quando è legittimo, e quali strategie legali utilizzare per difenderti e far valere la tua residenza estera.


⚖️ Perché l’Agenzia delle Entrate può inviarti un accertamento

L’Agenzia delle Entrate può avviare un accertamento nei confronti di cittadini italiani residenti all’estero quando ritiene che:

  • tu sia ancora residente fiscale in Italia;
  • tu abbia redditi o beni imponibili in Italia (immobili, conti, partecipazioni, pensioni, dividendi);
  • il tuo trasferimento in Spagna sia solo “formale” o fittizio;
  • tu non sia iscritto all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).

📌 In questi casi, il Fisco italiano presume che tu debba ancora dichiarare e pagare le imposte in Italia.
Ma se vivi realmente in Spagna, lavori e paghi le tasse lì, questa presunzione può essere facilmente ribaltata con una difesa documentata.


🌍 Quando sei considerato fiscalmente residente in Italia

Secondo l’art. 2 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), sei residente fiscale in Italia se, per più di 183 giorni all’anno:

  • risulti iscritto all’anagrafe della popolazione residente in Italia;
  • hai il domicilio o il centro dei tuoi interessi personali o economici in Italia;
  • oppure non sei iscritto all’AIRE.

👉 Se invece sei iscritto all’AIRE e puoi dimostrare di vivere e lavorare stabilmente in Spagna, non puoi essere tassato in Italia sui redditi prodotti all’estero.


🇮🇹🤝🇪🇸 La Convenzione Italia–Spagna contro la doppia imposizione

Italia e Spagna hanno firmato una Convenzione bilaterale per evitare la doppia imposizione fiscale (ratificata con Legge n. 663 del 1980).
La Convenzione stabilisce in quale Paese devono essere pagate le tasse e tutela i cittadini da imposizioni fiscali duplicate.

📌 In sintesi:

  • Se sei residente fiscale in Spagna, paghi le tasse in Spagna sui redditi prodotti nel Paese.
  • L’Italia può tassare solo i redditi di fonte italiana (es. immobili, pensioni, dividendi, ecc.).
  • Se il reddito è tassato in entrambi gli Stati, la Convenzione prevede un credito d’imposta o la totale esclusione della doppia tassazione.

👉 Questa norma internazionale è una difesa legale efficace contro accertamenti italiani errati o doppi.


🧠 Quando l’Agenzia delle Entrate sbaglia

Gli errori più comuni negli accertamenti verso italiani residenti in Spagna sono:

  • mancata iscrizione all’AIRE (il Fisco presume ancora la residenza in Italia);
  • scambio di informazioni errate tra l’Italia e la Spagna (anche tramite sistema OCSE-CRS);
  • interpretazione errata di conti correnti, proprietà o attività economiche ancora in Italia;
  • presunzione di trasferimento fittizio (quando l’Agenzia non riconosce il reale spostamento all’estero).

📌 In tutti questi casi, l’Agenzia deve dimostrare concretamente che il tuo centro vitale è rimasto in Italia — non basta una presunzione.


🧩 Le strategie legali per difendersi

💠 1. Verifica la notifica dell’accertamento in Spagna

L’Agenzia delle Entrate deve notificarti l’atto correttamente all’estero, nel rispetto delle norme internazionali:

  • tramite raccomandata internazionale con ricevuta di ritorno, oppure
  • tramite autorità consolari o canali diplomatici.
    👉 Se la notifica è irregolare, l’accertamento è nullo e può essere annullato in Tribunale.

💠 2. Dimostra la tua residenza fiscale effettiva in Spagna

Per difenderti, è fondamentale fornire prove concrete del tuo spostamento stabile in Spagna, come:

  • iscrizione all’AIRE;
  • certificato di residenza fiscale spagnolo (Certificado de Residencia Fiscal) rilasciato dall’Agencia Tributaria;
  • contratto di lavoro o di affitto in Spagna;
  • dichiarazioni dei redditi spagnole (IRPF);
  • utenze domestiche, iscrizione sanitaria e bancaria in Spagna.

📌 Questi documenti dimostrano che il tuo “centro vitale” non è più in Italia.


💠 3. Verifica la legittimità dell’accertamento e i termini

L’Agenzia può notificare accertamenti entro:

  • 5 anni se hai presentato dichiarazione in Italia;
  • 7 anni in caso di omessa dichiarazione.
    👉 Se l’avviso arriva oltre questi termini, puoi chiedere l’annullamento per decadenza.

💠 4. Presenta ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria)

Hai 60 giorni dalla notifica per impugnare l’accertamento.
Un avvocato esperto in diritto tributario internazionale può chiedere:

  • la sospensione immediata delle somme richieste;
  • l’annullamento totale o parziale dell’accertamento;
  • il riconoscimento della tua residenza fiscale in Spagna, secondo la Convenzione Italia–Spagna.

📌 Il ricorso blocca temporaneamente la riscossione e ti permette di difenderti anche a distanza.


💠 5. Accordo o definizione agevolata

Se l’accertamento è parzialmente fondato, puoi scegliere una definizione agevolata o un accordo conciliativo con l’Agenzia.
In questo modo:

  • paghi solo una parte del dovuto;
  • eviti sanzioni e interessi;
  • chiudi la posizione rapidamente e senza contenzioso lungo.

📋 Documenti fondamentali per la difesa

  • Copia dell’avviso di accertamento.
  • Ricevuta di notifica internazionale o comunicazione consolare.
  • Certificato AIRE.
  • Certificato di residenza fiscale spagnolo.
  • Dichiarazioni IRPF e contratti di lavoro o affitto in Spagna.
  • Estratti conto bancari e dichiarazioni fiscali italiane (se presenti).

⏱️ Tempi e risultati attesi

  • Analisi legale e raccolta documenti: 1–2 settimane.
  • Deposito del ricorso: entro 60 giorni dalla notifica.
  • Sospensione cautelare: 1–3 mesi.
  • Decisione definitiva: 6–12 mesi medi.

🎯 Risultati concreti:

  • Sospensione immediata delle somme richieste.
  • Annullamento totale o parziale dell’accertamento.
  • Riconoscimento della residenza fiscale in Spagna.
  • Cancellazione della doppia tassazione Italia–Spagna.

⚖️ I vantaggi di una difesa legale mirata

✅ Blocchi pignoramenti e riscossioni in Italia.
✅ Eviti la doppia tassazione su redditi esteri.
✅ Dimostri la tua residenza fiscale effettiva in Spagna.
✅ Ottieni la riduzione o cancellazione delle somme richieste.
✅ Regolarizzi la tua posizione fiscale in modo definitivo.


🚫 Errori da evitare

  • Ignorare la notifica dell’accertamento.
  • Pagare subito senza verificare la legittimità dell’atto.
  • Non fornire prove concrete della residenza in Spagna.
  • Rivolgerti a intermediari non avvocati o senza competenza in diritto tributario internazionale.
  • Superare i 60 giorni per presentare il ricorso.

🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

📂 Analizza la tua posizione fiscale e l’avviso di accertamento ricevuto.
📌 Verifica la correttezza della notifica e la validità della pretesa fiscale.
✍️ Predispone il ricorso tributario o l’istanza di autotutela.
⚖️ Ti rappresenta nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate e davanti alla Corte Tributaria.
🔁 Ti assiste fino all’annullamento o alla definizione agevolata dell’accertamento.


🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in diritto tributario internazionale e sovraindebitamento.
✔️ Specializzato nella difesa di italiani residenti all’estero con accertamenti fiscali italiani.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia.


Conclusione

Ricevere un accertamento dell’Agenzia delle Entrate mentre vivi in Spagna non significa dover pagare automaticamente.
Con la giusta difesa legale puoi dimostrare la tua residenza fiscale effettiva all’estero, impedire la doppia imposizione e ottenere l’annullamento dell’accertamento.
La Convenzione Italia–Spagna è dalla tua parte: l’importante è agire tempestivamente.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
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  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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