Accertamento Dell’Agenzia Delle Entrate A Un Italiano Residente In Austria: Cosa Fare E Come Difendersi

Hai ricevuto un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate pur vivendo stabilmente in Austria?
È una situazione che sempre più italiani residenti all’estero si trovano ad affrontare, soprattutto se possiedono ancora beni, conti correnti o rapporti economici in Italia. L’Agenzia delle Entrate, infatti, può sostenere che il trasferimento non sia effettivo e che tu abbia mantenuto la residenza fiscale in Italia, chiedendo quindi il pagamento delle imposte su tutti i tuoi redditi, anche quelli prodotti in Austria.

La buona notizia è che hai diritto di difenderti, grazie agli strumenti previsti dalla legge italiana e dalla Convenzione contro la doppia imposizione tra Italia e Austria, che tutela chi risiede realmente all’estero. In questa guida scoprirai come reagire a un accertamento fiscale, come dimostrare la tua residenza effettiva e come evitare la doppia tassazione.

Perché l’Agenzia delle Entrate può accertare un cittadino residente in Austria

Secondo la normativa italiana (articolo 2 del TUIR), una persona è considerata fiscalmente residente in Italia se, per più di 183 giorni all’anno, è iscritta all’anagrafe della popolazione residente oppure ha in Italia il domicilio o il centro principale dei propri interessi economici e familiari.

Ciò significa che, anche se vivi da anni in Austria, l’Agenzia delle Entrate può considerarti residente fiscale in Italia se non hai aggiornato la tua iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) o se possiedi ancora beni, conti o attività in Italia. In questo caso, il Fisco presume che tu abbia conservato un legame economico o familiare rilevante con l’Italia.

La Convenzione Italia–Austria contro la doppia imposizione

L’Italia e l’Austria hanno firmato una Convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale, ratificata con Legge n. 762 del 1984.
La Convenzione stabilisce in quale Stato devono essere tassati i redditi e come evitare che lo stesso reddito venga tassato due volte.

In particolare:

  • se la tua residenza fiscale effettiva è in Austria, i redditi prodotti in Austria devono essere tassati solo in Austria;
  • i redditi di fonte italiana (come affitti, pensioni o dividendi) possono essere tassati anche in Italia, ma con il diritto a scomputare le imposte già pagate in Austria;
  • la residenza fiscale viene determinata in base a criteri oggettivi: il luogo della tua abitazione principale, dove vive la tua famiglia e dove si trova il centro dei tuoi interessi economici e personali.

Applicare correttamente la Convenzione è essenziale per dimostrare che il Fisco italiano non può tassare i redditi prodotti in Austria.

Come avviene la notifica di un accertamento in Austria

L’Agenzia delle Entrate può notificare un avviso di accertamento a un cittadino residente in Austria in diversi modi:
tramite raccomandata internazionale con ricevuta di ritorno,
tramite PEC (posta elettronica certificata) se hai un indirizzo italiano attivo,
oppure tramite le autorità consolari italiane o austriache.

La notifica, però, è valida solo se rispetta le procedure previste dal diritto internazionale e dalla Convenzione bilaterale. Se è stata inviata in modo scorretto o a un indirizzo sbagliato, può essere impugnata e annullata.
Verificare la modalità e la data di notifica è sempre il primo passo per impostare una difesa efficace.

Cosa fare subito se ricevi un accertamento fiscale in Austria

Ricevere un atto fiscale mentre si vive all’estero può creare confusione e preoccupazione, ma è fondamentale agire rapidamente. Hai 60 giorni di tempo dalla notifica per presentare ricorso o istanza di annullamento.

Ecco cosa fare immediatamente:

Controlla la data di notifica e il canale utilizzato per la consegna dell’atto. Se irregolare, può essere dichiarato nullo.
Richiedi una copia completa dell’accertamento per conoscere le motivazioni, le annualità e gli importi contestati.
Verifica la tua iscrizione all’AIRE: se risultavi iscritto negli anni oggetto di accertamento, è una prova importante della tua residenza all’estero.
Raccogli documenti che dimostrino la tua vita in Austria: contratto di lavoro, buste paga, residenza anagrafica, dichiarazioni fiscali austriache, bollette, conti bancari e certificati scolastici dei figli.
Rivolgiti a un avvocato esperto in diritto tributario internazionale, che possa analizzare la tua posizione e predisporre un ricorso efficace nei termini previsti.

Come difendersi da un accertamento illegittimo

Un accertamento può essere contestato se presenta vizi formali o sostanziali. I motivi più comuni di impugnazione sono:

  • notifica irregolare o effettuata fuori termine;
  • mancato riconoscimento della residenza fiscale in Austria;
  • tassazione di redditi già dichiarati e tassati all’estero;
  • mancata applicazione della Convenzione Italia–Austria;
  • errori di calcolo o di interpretazione da parte dell’Agenzia.

In queste situazioni, l’avvocato può presentare ricorso al giudice tributario italiano o un’istanza di autotutela direttamente all’Agenzia delle Entrate, chiedendo la sospensione della riscossione e l’annullamento dell’atto.

Come dimostrare la residenza fiscale effettiva in Austria

La residenza effettiva si dimostra attraverso prove concrete della tua permanenza stabile nel Paese. Le più importanti sono:
iscrizione AIRE aggiornata,
certificato di residenza rilasciato dalle autorità austriache,
contratto di lavoro o iscrizione a un’attività autonoma,
abitazione principale e famiglia residente in Austria,
pagamento delle imposte all’amministrazione fiscale austriaca (Finanzamt),
assenza di interessi economici prevalenti in Italia.

Questi elementi dimostrano che il tuo centro di interessi vitali si trova in Austria e non in Italia, rendendo illegittima la pretesa fiscale dell’Agenzia.

Come evitare la doppia tassazione

Se il Fisco italiano ti contesta redditi già tassati in Austria, puoi far valere la Convenzione bilaterale tra i due Paesi. È possibile presentare la documentazione fiscale austriaca (come le dichiarazioni dei redditi e le ricevute di pagamento) per ottenere il riconoscimento del credito d’imposta o l’annullamento parziale dell’accertamento.
In questo modo puoi evitare di pagare due volte sullo stesso reddito e chiudere la controversia nel rispetto della normativa internazionale.

Cosa succede se ignori l’accertamento

Ignorare un accertamento è pericoloso. Dopo 60 giorni dalla notifica, l’atto diventa definitivo e il debito viene iscritto a ruolo. L’Agenzia delle Entrate può quindi avviare la riscossione in Italia, con pignoramenti di conti correnti, immobili o stipendi. Anche se vivi in Austria, eventuali beni o redditi che possiedi in Italia possono essere aggrediti. Agire subito è l’unico modo per proteggerti e bloccare la procedura.

I vantaggi di una difesa legale tempestiva

Una difesa tempestiva ti consente di sospendere la riscossione, far riconoscere la tua residenza fiscale in Austria, evitare la doppia imposizione e ottenere l’annullamento totale o parziale del debito.
Con il supporto di un avvocato esperto, puoi risolvere la controversia in via amministrativa o giudiziale, senza rischiare pignoramenti o danni patrimoniali.

Attenzione alle soluzioni improvvisate

Diffida di chi promette cancellazioni automatiche dei debiti o “soluzioni facili”. Solo un avvocato specializzato in diritto tributario internazionale può valutare la legittimità dell’accertamento, gestire il ricorso nei tempi previsti e rappresentarti davanti all’Agenzia delle Entrate o al giudice tributario.

Quando rivolgersi a un avvocato esperto

Devi contattare un avvocato se hai ricevuto un accertamento pur risiedendo in Austria, se vuoi dimostrare la tua residenza fiscale estera, se l’Agenzia ti contesta redditi già tassati all’estero o se possiedi beni in Italia che rischiano il pignoramento. Un legale esperto può seguirti in tutte le fasi: dalla verifica della notifica fino alla presentazione del ricorso o alla definizione agevolata del debito.

⚠️ Attenzione: un accertamento non impugnato nei termini diventa definitivo e può comportare sanzioni, interessi e pignoramenti. Agisci subito per difendere i tuoi diritti e tutelare il tuo patrimonio in Italia.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, internazionale e tutela dei residenti all’estero – spiega in modo chiaro cosa fare se ricevi un accertamento pur vivendo in Austria, come difenderti dal Fisco italiano e come far riconoscere la tua residenza fiscale all’estero.

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Introduzione

Un cittadino italiano che si trasferisce stabilmente in Austria deve prestare attenzione alle complesse regole di residenza fiscale italiane e agli strumenti di verifica dell’Amministrazione finanziaria. Per la legge tributaria italiana, infatti, la residenza fiscale determina chi deve pagare le tasse sul reddito mondiale. Se l’Agenzia delle Entrate dubita che il trasferimento all’estero sia reale, può avviare un accertamento e pretendere il pagamento di imposte su redditi prodotti all’estero, oltre a possibili sanzioni e conseguenze penali . Per difendersi efficacemente, il contribuente deve conoscere le norme italiane (in primis il TUIR), la convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Austria, le modalità di notifica degli atti all’estero e le migliori strategie probatorie. Questa guida – aggiornata a settembre 2025 – illustra in dettaglio la disciplina vigente, la giurisprudenza più recente e le tecniche difensive, con tabelle riepilogative e domande-risposte pratiche.

1. Definizione di residenza fiscale in Italia

La residenza fiscale in Italia è regolata dall’art. 2 del DPR 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR) . Dal 1° gennaio 2024, in base al D.Lgs. n.209/2023 di riforma internazionale, una persona fisica è considerata residente se per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni/anno) si trova in uno solo dei seguenti casi alternativi:

  • Residenza anagrafica nel territorio dello Stato, ossia iscrizione nella popolazione residente di un comune italiano.
  • Domicilio fiscale in Italia ai sensi del Codice Civile (luogo in cui si svolge principalmente la vita personale e familiare ).
  • Dimora abituale in Italia ai sensi del Codice Civile (luogo in cui si vive abitualmente).
  • Presenza fisica in Italia per oltre 183 giorni (introdotta dal 2024).

Ad esempio, basta soddisfare anche uno solo dei primi due criteri (residenza anagrafica o domicilio civilistico) per oltre metà anno perché il contribuente sia considerato fiscalmente residente in Italia . Ciò significa che, se viene confermata la residenza italiana, tutti i redditi del soggetto (ovunque prodotti) sono tassabili in Italia. Il trasferimento all’Austria richiede quindi la perdita di questi requisiti in Italia e il contestuale insediamento in Austria. La semplice iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) non è sufficiente a dimostrare l’inesistenza dei suddetti legami: come ha chiarito la Corte di Cassazione, l’iscrizione AIRE da sola “non è elemento determinante” per escludere la residenza fiscale italiana . In altri termini, la giurisprudenza richiede prove concrete del fatto che il centro degli interessi vitali (famiglia, lavoro, patrimonio) si sia spostato all’estero.

All’art. 2 TUIR (come modificato nel 2024) è esplicitamente prevista anche una presunzione relativa a favore del contribuente residente in Stati non privilegiati (c.d. white list): spetta all’Agenzia dimostrare il permanere del centro degli interessi in Italia. Invece, per chi trasferisce la residenza in Paesi a fiscalità privilegiata (black list) vige l’inversione dell’onere: la legge presume che lo abbia fatto per elusione, salvo prova contraria da parte del contribuente. L’Austria non è in alcuna black list italiana, pertanto per un residente in Austria (stato UE) non opera la presunzione automatica a favore del Fisco.

La tabella seguente riepiloga i criteri di residenza fiscale prima e dopo la riforma del 2024:

CriterioFino al 2023Dal 2024
Residenza anagraficaIscrizione anagrafica in Italia per >183 ggStesso criterio (forma).
Domicilio civilisticoLuogo principale di affari e interessi (CC)Idem, esplicitamente considerato.
Dimora abitualeLuogo in cui si vive abitualmente (CC)Idem (termine migliorato).
Presenza fisicaNo criterio specifico.Nuovo: presenza >183 giorni/anno.
Onere della provaFormalismo: AIRE non iscrizione → res. ITA (orientamento consolidato)Presunzione relativa: se registrato in Italia, spetta all’Agenzia provare diversamente (prove oggettive di vita estera) .
Convenzione internaTie-breaker applicabile in caso di doppia residenza.Come prima; explicitata prevalenza del domicilio “personale/familiare” nel D.Lgs. 209/2023.

2. Convenzione contro le doppie imposizioni Italia–Austria

Il Trattato bilaterale stipulato il 18 ottobre 1984 tra Italia e Austria (Legge n.762/1984) riprende il Modello OCSE per evitare doppie imposizioni. In particolare, l’art. 4 della Convenzione affronta il caso di doppia residenza: se una persona è considerata residente da entrambe le legislazioni, «è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente»; se ne ha in entrambe, è residente nello Stato in cui «le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali)» . I criteri successivi (soggiorno abituale e nazionalità) servono solo se il centro degli interessi non è determinabile. In pratica, per un italiano che si trasferisce in Austria e dichiara di risiedervi, la Convenzione offre un tie-breaker: se emerge che ha centro degli interessi (famiglia, patrimonio, attività economiche) più in Austria, l’Italia deve riconoscerlo residente in Austria . Questo principio – di rango costituzionale (art. 117 Cost.) – prevale sulle norme interne: pertanto, un contribuente formalmente ancora residente in Italia (ad es. per dimenticanza AIRE) può far valere la Convenzione se di fatto risiede in Austria . Le autorità italiane sono quindi tenute a rispettare l’esito del tie-breaker.

Riguardo ai redditi di lavoro dipendente transfrontalieri, la Convenzione (art. 15(4)) prevede esenzioni analoghe all’OCSE. Per chi risiede in Austria ma lavora presso il confine italiano in maniera abituale (i cosiddetti frontalieri), il reddito è imponibile solo nello Stato di residenza (l’Austria) . Lo stesso vale al contrario per un austriaco che risiede in Italia ma lavora in Austria. In sintesi, se si ha il requisito del lavoratore “frontaliere” italo-austriaco, solo il Paese di residenza tassa lo stipendio; in caso contrario si applicano le regole ordinarie di ripartizione (di norma fonte e residenza, con credito d’imposta estero).

3. Redditi tassabili in Italia e in Austria

  • Se sei residente fiscale in Austria (e l’Italia ne riconosce la residenza), in base alla Convenzione sei tassato in Austria sui redditi di lavoro dipendente. I redditi prodotti in Italia (ad es. immobili locati, lavoro occasionale) saranno tassati in Italia (con possibilità di credito per le imposte estere). L’Italia perde il diritto di tassare i redditi di fonte estera del contribuente.
  • Se l’Italia ti considera ancora residente fiscale italiano, sei tenuto a dichiarare in Italia tutti i redditi ovunque prodotti (principio di tassazione mondiale ). Ciò include i redditi da lavoro in Austria, investimenti, pensioni, plusvalenze estere ecc., con credito d’imposta per le imposte eventualmente versate in Austria . L’omessa dichiarazione di redditi esteri può comportare severe sanzioni tributarie e penali (omessa dichiarazione oltre 50.000€ di IRPEF evasa) .

Per esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato in Austria sono imponibili unicamente in Austria se il lavoratore soggiorna meno di 183 giorni in Italia, è pagato da un datore di lavoro austriaco e non è a carico di una stabile organizzazione italiana . Tuttavia, il contribuente residente in Italia deve comunque dichiarare in Italia il reddito lordo e portare in detrazione l’imposta austriaca (quadro CE). Nel caso contrario (residente in Austria), si segue il metodo del credito d’imposta internazionale.

4. Accertamenti e strumenti di controllo

4.1 Come avviene l’accertamento

L’Agenzia delle Entrate può avviare un accertamento nei confronti di un italiano residente in Austria tramite diversi strumenti:

  • Questionario fiscale europeo (o internazionale): l’Agenzia può inviare all’estero domande (anche tramite consolato) per raccogliere informazioni sulla vita del contribuente. Le risposte vanno fatte con documentazione (contratti di affitto, bollette, buste paga, estratti conto).
  • Intercettazione scambio d’informazioni (CRS e DAC6): grazie allo scambio automatico di informazioni finanziarie in ambito UE e OCSE, le autorità italiane hanno accesso ai dati sui conti e investimenti esteri degli italiani (elevata cooperazione bancaria). Se nel modello CRS risulta che hai conti correnti o investimenti in Austria, l’Agenzia può approfondire.
  • Recupero di dichiarazioni: l’Agenzia può controllare se non hai presentato dichiarazioni IRPEF relative agli anni di residenza estera e incrociare con le informazioni ricevute (es. certficazioni di reddito in Austria).
  • Visure catastali e registro imprese: può verificare la presenza di case o imprese intestate a tuo nome in Italia. Le segnalazioni catastali (es. immobili affittati) sono fonte di verifica della tua disponibilità in Italia.
  • Indagini specifiche (costituzione società o contatti): nel caso di imprenditori, l’Agenzia può accertare l’attività economica svolta in Italia o all’estero, anche tramite collaborazione internazionale o risposta ad interpelli.

Se l’Agenzia sospetta che tu abbia ancora un centro degli interessi in Italia, avvierà l’accertamento formale con invio di un avviso di accertamento (o invito al contraddittorio preliminare, ormai obbligatorio per alti imponibili) e, in esito negativo, con l’emissione di cartelle di pagamento per le imposte e sanzioni contestate.

4.2 Presunzioni legali

  • Presunzione di residenza in Italia: se risulti iscritto all’anagrafe di un Comune italiano per oltre la metà dell’anno, l’Amministrazione presume (fino al 2023 in modo assoluto, dal 2024 in modo relativo) che tu sia residente in Italia . Ciò significa che, senza ulteriori elementi, l’iscrizione nel registro AIRE (o l’omessa cancellazione) costituiva un forte indizio di residenza in Italia (orientamento passato della Cassazione ). Con la riforma 2024 questa presunzione è alleggerita: se puoi provare con elementi oggettivi (utenze, contratti, fonti di reddito estere) di vivere realmente all’estero, l’onere probatorio si sposta all’Amministrazione .
  • Presunzione in caso di Paesi black list: se ti fossi trasferito in Austria quando questo stato fosse finito nella lista nera (cosa che non è mai avvenuta per l’Austria), l’Italia avrebbe applicato automaticamente l’art.2‑bis TUIR, presumendoti residente italiano salvo prova contraria (presunzione legale relativa anti-esterovestizione). Oggi l’Austria non è black list, quindi non opera questa presunzione verso quei Paesi.

5. Modalità di notifica degli atti all’estero

Un tema cruciale è come ricevere l’avviso di accertamento dall’Italia mentre si è in Austria. La legge italiana disciplina specificamente le notifiche ai contribuenti residenti all’estero, in particolare tramite l’art. 60 del DPR 29/9/1973, n.600 . Le modalità principali sono:

  • Raccomandata internazionale (per via postale): per un cittadino italiano iscritto all’AIRE con indirizzo estero noto all’Anagrafe, l’avviso (o cartella) viene inviato per posta raccomandata A/R (art.60, co.1 lett. e-bis) all’indirizzo comunicato . L’Amministrazione è esonerata dall’attivare la procedura più complessa (art.142 c.p.c.). Il cittadino deve ritirare la raccomandata.
  • Irreperibilità assoluta (deposito in comune): se la spedizione internazionale fallisce (destinatario non trova, documento non ritirato entro i termini), si procede al deposito dell’atto nella “casa comunale” italiana di ultimo domicilio (art.60, co.4) . L’avviso è affisso all’albo pretorio e si perfeziona dopo 8 giorni, anche senza effettiva consegna. La Cassazione ha precisato che l’ufficio deve però compiere verifiche se sospetta che l’indirizzo AIRE non sia aggiornato; in assenza di nuove informazioni valide, il deposito in Italia chiude l’iter notificatorio .
  • PEC/Domicilio digitale: se il contribuente ha registrato un domicilio digitale in Italia (PEC o altro indirizzo elettronico), l’Agenzia può notificare telematicamente (art.60-ter DPR 600/73). Tuttavia, ciò vale di norma per imprese o professionisti italiani e solo se il contribuente vi ha aderito. Un privato residente in Austria può comunque registrare una PEC e utilizzarla per ricevere notifiche (decreto legge 193/2016 e ss.mm.).
  • Altre vie (consolati, messi): in casi particolari (ad es. se il cittadino è straniero mai residente in Italia), l’Agenzia può rivolgersi alle autorità consolari estere o usare un ufficiale giudiziario internazionale; tali procedure si ispirano al regolamento di L’Aia (1965) e a convenzioni bilaterali, ma di solito sono più lente.

Importante: la notifica via raccomandata all’indirizzo AIRE è valida sia se risiedi in uno Stato UE (Austria) sia fuori UE . Come confermato dalla Cassazione (es. Cass. ord. 20256/2017), l’art. 60 DPR 600/73 si applica anche agli Stati non comunitari senza necessità di cavilli diplomatici . Pertanto, un avviso recapitato per posta internazionale all’Austria è da ritenere regolare se inviato all’indirizzo di residenza comunicato.

6. Conseguenze di un accertamento

Se l’Agenzia contesta la tua residenza fiscale in Austria e la ritiene effettivamente residente in Italia, potrà:

  • Riversare le imposte dovute su tutti i redditi esteri che non hai dichiarato in Italia, con applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie (maggiorazioni e interessi).
  • Chiedere il pagamento di imposte pregresso a titolo definitivo entro i termini di decadenza, tramite avviso di accertamento e cartelle esattoriali.
  • Avviare procedimento penale per reati tributari: se l’omissione fiscale supera le soglie di legge (ad es. oltre 50.000€ di IRPEF evasa), potresti essere imputato per omessa dichiarazione o dichiarazione infedele . La contestazione di residenza fittizia può quindi comportare conseguenze penali se alla base ci sono ingenti redditi esteri non dichiarati.

È quindi fondamentale valutare subito la situazione: se la tassazione contestata è molto alta e rischia di superare le soglie penali, si possono prendere iniziative come istanze di adesione all’accertamento o dichiarazioni integrative spontanee (per ridurre l’imponibile e rimanere sotto soglia), sempre tenendo in debito conto i termini di decadenza e prescrizione.

7. Come difendersi: strategie e onere della prova

La difesa del contribuente si fonda sull’evidenza fattuale del trasferimento di residenza. In contenzioso tributario (Commissioni Tributarie) spetta all’Amministrazione dimostrare – con elementi “gravi, precisi e concordanti” – che sussistono ancora in Italia i presupposti di residenza fiscale . Allo stesso modo, se si invoca la Convenzione, il contribuente deve indicare i fatti concreti che collocano il suo centro degli interessi in Austria.

Le prove oggettive rilevanti includono:

  • Iscrizione AIRE e cancellazioni** dall’anagrafe italiana (ad es. certificati di re-iscrizione, permessi di soggiorno in Austria).
  • Contratti di affitto o proprietà in Austria, bollette/utenze a suo nome (luce, riscaldamento, telefono) per i locali in Austria.
  • Lavoro dipendente o autonomo in Austria: buste paga, regolare contribuzione previdenziale austriaca.
  • Presenza familiare in Austria: se il coniuge/figli vivono in Austria, iscritti a scuola locale, ecc.
  • Locali spese e fatture: per esempio spese mediche, iscrizioni associative o altro in Austria.
  • Inesistenza di attività in Italia: vendita o locazione di immobili italiani, cessione di partecipazioni, chiusura di conti bancari italiani.
  • Veicoli immatricolati in Austria.
  • Testimonianze di vicini o conoscenti, visti di ingresso, storico di permanenze nel Paese.

Tutte le prove di vita estera devono essere documentali (contratti, ricevute, certificazioni). La Cassazione ha ribadito che non bastano asserzioni vaghe o mero dichiarare di “sentirsi residente in Austria”; servono riscontri oggettivi. Ad esempio, se sostieni di non aver più vissuto in un’abitazione italiana da anni, potresti allegare testimonianze del vicino che la casa era sfitta o dati di locazione.

In contenzioso, oltre alla prova del fatto, è importante intervenire nei termini: presentare tempestivamente ricorso tributario (entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso) e – se l’atto è manifestamente irregolare – valutare impugnazione per nullità della notifica o altre vizi di forma (utile se, ad esempio, la raccomandata all’estero è giunta fuori termine). In caso di accertamento già divenuto definitivo, si può considerare un’istanza di rettifica in autotutela o ricorso per revocazione (anche se di fatto la via giudiziaria è la più frequente).

Suggerimenti pratici:
– Conserva ogni documentazione che attesti la tua vita in Austria (contratti di locazione, buste paga, ricevute di acquisto).
– Chiudi posizioni in Italia non necessarie (conto corrente, abitazione) ancor prima del trasferimento.
– Aggiorna l’AIRE immediatamente dopo il trasferimento.
– Tieni traccia delle date di entrata/uscita in Italia, del numero di giorni di permanenza in ciascun paese (eventualmente documentabile con timbri, affitti, ecc.).
– Collabora con il Fisco rispondendo ai questionari: un atteggiamento collaborativo (fornendo in anticipo i documenti richiesti) può risparmiare lunghe controversie.

8. Domande frequenti (Q&A)

  • D: Come so se sono considerato residente in Italia o in Austria?
    R: Devi valutare se, nel 50% dell’anno, avevi in Italia almeno uno dei criteri di residenza (anagrafe, domicilio o presenza fisica ). Se non li avevi e avevi invece analoghi criteri in Austria, allora sei fiscalmente residente in Austria. In caso di dubbio, si considerano anche i criteri convenzionali (se sei “doppia residenza”) . In ogni caso, l’onere di provare la residenza italiana grava sull’Amministrazione (dal 2024, quando è un paese white list), mentre il contribuente deve provare i legami esteri.
  • D: Cosa fare se ricevo un avviso di accertamento?
    R: Leggilo attentamente. Se riguarda la residenza fiscale, la prima cosa è raccogliere tutti i documenti che provano la tua permanenza in Austria (viste i criteri sopra). Inoltra le prove all’Agenzia e valuta di impugnare l’atto per vizi formali (se notifica irregolare) o di merito (se la motivazione è carente). Puoi chiedere la consulenza di un avvocato tributarista specializzato.
  • D: Posso contestare validamente la notifica dell’atto dall’estero?
    R: Sì, se ritieni che la notifica non sia avvenuta correttamente (es. indirizzo AIRE sbagliato, regolare incompleto). In questo caso puoi eccepire la nullità della notifica in giudizio tributario o chiedere al giudice d’impugnare l’avviso. Ricorda però che, per l’iscritto AIRE, la procedura di invio a mezzo raccomandata internazionale è considerata adeguata di per sé ; si può contestare solo gravi irregolarità (ad es. raccomandata spedita a vecchio indirizzo italiano non noto).
  • D: Cosa succede se il Fisco trova redditi italiani o patrimoniali in Italia?
    R: Potrebbe costituire presunzione di residenza in Italia. Ad es. se mantieni una casa libera in Italia e ci spendi tempo, la Cassazione l’ha qualificata come “dimora abituale” . In tal caso, dovrai spiegare perché (ad es. casa affittata a terzi). Viceversa, se dimostri di aver venduto immobili o di non avere attività in Italia, rafforzi la tua posizione d’Austria.
  • D: Che diritti ho nel contenzioso tributario?
    R: Come qualsiasi contribuente, puoi impugnare l’avviso di accertamento in Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni . In sede di giudizio potrai presentare documenti, testimonianze e rendere interrogatorio formale. Se perdi, puoi appellare e poi eventualmente ricorrere in Cassazione. In caso di vittoria in primo grado, la riforma processuale del 2023 sospende l’esecutività dell’accertamento fino alla seconda decisione .
  • D: Rischio anche sanzioni penali?
    R: Se l’accertamento fiscale comporta la scoperta di ingenti redditi non dichiarati, c’è rischio che vengano contestati anche reati tributari (es. omessa dichiarazione) . In tal caso la strategia difensiva si estende al penale, ma ricorda che l’accertamento tributario e il processo penale sono distinti: puoi essere assolto in sede penale (se dimostri di aver agito in buona fede) e comunque subire la pretesa tributaria.

9. Tabelle riepilogative e simulazioni pratiche

Tabella: Criteri di residenza fiscale
Questa tabella confronta sinteticamente i criteri principali prima e dopo le modifiche 2024 (vedi sopra):

Criterio / ElementoFino al 2023Dal 2024 (TUIR Art.2)
Residenza anagraficaIscrizione comune italiano >183 gg ⇒ (auto) presunzione residenzaPresunzione relativa (inversione onere a carico Fisco)
Domicilio civilisticoRicovero principale affari/patrimonio in ItaliaIdentico (ora definito anche come centro interessi personali)
Dimora abituale (residenza CC)Luogo dove si vive abitualmenteIdentico
Presenza fisicaAssenteNuovo criterio: >183 gg in Italia
PresunzioneAIRE omessa ⇒ residenza presuntaNessuna presunzione assoluta; pres. a favore del contribuente in bianca list
Trattati internazionaliapplicabili tie-breakerIdentico; Convenzioni prevalgono (art.117 Cost.)
Sanzioni penaliApplicabili per omessa dec. estero ≥50k€ evasiStesse soglie per omessa/infedele, con maggior controllo internazionale

Simulazione pratica: Mario, italiano iscritto all’AIRE in Austria dal 2021, ha venduto l’appartamento in Italia e lavora come ingegnere in Austria con contratto a tempo indeterminato. Nel 2024 riceve un avviso di accertamento IRPEF da parte dell’Agenzia Entrate italiana, che lo ritiene ancora residente in Italia per l’anno 2022 e recupera €50.000 di redditi esteri non dichiarati. Mario dovrebbe preparare una difesa documentale: allegare il contratto di lavoro austriaco, i certificati di paga (contributi austriaci), la compravendita dell’appartamento in Italia, certificati AIRE di residenza in Austria, dichiarazioni dei coniugi in loco, bollette e ricevute di spese a nome suo in Austria. Se questi elementi sono chiari, potrà contestare l’avviso dimostrando la residenza in Austria, facendo valere la Convenzione e i criteri di domicilio familiare/patrimoniale (centro interessi vitali) .

10. Fonti

  • Normativa italiana: D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR), art.2 (residenza fiscale) ; D.Lgs. 27 dicembre 2023, n.209 (riordino fiscale internazionale) – modifiche art.2 TUIR; D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art.60 (notifiche agli italiani all’estero) ; Codice Civile, art.43-44 (residenza e domicilio); D.Lgs. 158/2015 (cooperative compliance e scambio dati finanziari); eventuali altre disposizioni fiscali (art.2-bis TUIR, DPR 602/1973 sui ruoli, ecc.).
  • Convenzione Italia–Austria: Convenzione del 18/10/1984 (L. 762/1984) contro le doppie imposizioni e prevenzione evasioni fiscali (art.4 tie-breaker residenza) e art.15(4) frontalieri.
  • Giurisprudenza: Cassazione Civile, Sez. V, n. 14434/2010 (dimora abituale e AIRE) ; altre pronunce della Cassazione (es. 16634/2018, 24246/2015) su residenza in Europa e significato del domicilio fiscale ; Cass. n.20256/2017, 13753/2023, 12240/2024 su notifiche all’estero (convalidano raccomandate internazionali) ; Cass. 5576/2025 (istituti di irreperibilità); Corte Costituzionale n.366/2007 (produttività notifiche a cittadini UE).
  • Prassi AE: Circolare Agenzia Entrate 20/E/2024 (interpretazione art.2 TUIR aggiornata) e risposte ad interpello (sul trasferimento all’estero); Piani nazionali anti-evasione e informativa PNRR (interoperabilità sistemi, cooperazione fiscale europea); istruzioni dell’Agenzia sulla tenuta del domicilio fiscale.
  • Dottrina e risorse tecniche: Studi e guide legali su residenza fiscale (Associazioni tributarie, riviste specializzate), in particolare aggiornamenti sulle novità 2024-2025.
  • Altre fonti: Statistiche UE sull’emigrazione italiana, documenti internazionali (Accordo OCSE sullo scambio di informazioni finanziarie – CRS; Direttive DAC6 sull’intermediazione fiscale transfrontaliera).

Bibliografia citata: testo convenzione italo-austriaca (Ministero Finanze) ; Corte di Cassazione, sentenza 15/6/2010 n.14434 ; Circolare AE 20/E/2024; ordini della Cassazione su notifica estera (Cass. 20256/2017) ; e le fonti istituzionali citate nei collegamenti soprastanti.

Hai ricevuto un’intimazione o un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate italiana, ma vivi e lavori in Austria? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un’intimazione o un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate italiana, ma vivi e lavori in Austria?
Ti stai chiedendo come sia possibile che l’Italia ti chieda di pagare imposte, contributi o sanzioni, nonostante tu paghi regolarmente le tasse a Vienna o in un altro comune austriaco?
👉 Non farti prendere dal panico: se sei effettivamente residente in Austria, hai diritto a difenderti legalmente e, nella maggior parte dei casi, puoi bloccare o annullare l’accertamento fiscale italiano.

In questa guida troverai spiegato come funziona la tassazione tra Italia e Austria, quando un accertamento è legittimo, e quali strategie legali utilizzare per difenderti e far valere i tuoi diritti.


⚖️ Perché l’Agenzia delle Entrate può inviarti un accertamento

L’Agenzia delle Entrate può inviare accertamenti anche a cittadini italiani residenti all’estero quando ritiene che:

  • tu sia ancora fiscalmente residente in Italia;
  • tu abbia redditi o beni imponibili in Italia (immobili, conti, quote societarie, pensioni, ecc.);
  • il trasferimento all’estero sia considerato solo formale o “di comodo”;
  • tu non sia iscritto correttamente all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).

📌 Tuttavia, se vivi stabilmente in Austria, lavori e paghi le tasse lì, non sei soggetto a doppia imposizione.
L’Agenzia delle Entrate può tassare solo i redditi di fonte italiana, non quelli austriaci.


🌍 Quando si è fiscalmente residenti in Italia

Secondo l’art. 2 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), sei considerato residente fiscale in Italia se, per almeno 183 giorni l’anno:

  • sei iscritto all’anagrafe della popolazione residente in Italia;
  • hai il domicilio in Italia, ossia il centro dei tuoi interessi economici o personali;
  • oppure non risulti iscritto all’AIRE.

👉 Se sei iscritto all’AIRE e puoi dimostrare che la tua residenza effettiva è in Austria, non puoi essere tassato in Italia per i redditi percepiti all’estero.


🇮🇹🤝🇦🇹 La Convenzione Italia–Austria contro la doppia imposizione

Italia e Austria hanno firmato una Convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale (ratificata con Legge n. 762 del 1982).
Questo trattato regola come vengono tassati i redditi dei cittadini italiani che vivono in Austria e garantisce che lo stesso reddito non possa essere tassato due volte.

📌 In sintesi:

  • Se sei residente fiscale in Austria, paghi le tasse in Austria sui redditi prodotti lì.
  • L’Italia può tassare solo i redditi di fonte italiana (es. affitti, pensioni, dividendi, immobili).
  • Se hai già pagato in Austria, puoi invocare la Convenzione per evitare un doppio prelievo.

👉 Questa norma internazionale è una difesa legale efficace per impugnare un accertamento fiscale italiano errato.


🧠 Quando l’Agenzia delle Entrate sbaglia

Gli errori più comuni negli accertamenti verso italiani residenti in Austria sono:

  • mancata o tardiva iscrizione all’AIRE;
  • scambio di informazioni errato tra le autorità fiscali italiane e austriache;
  • proprietà di beni in Italia scambiate come indizio di residenza fiscale;
  • presunzioni infondate (es. familiari o clienti in Italia).

📌 Tuttavia, l’Agenzia deve provare con elementi concreti che tu abbia mantenuto la residenza fiscale in Italia. Se non lo fa, l’accertamento è impugnabile e annullabile.


🧩 Le principali strategie legali per difenderti

💠 1. Verifica la notifica dell’accertamento in Austria

L’accertamento deve esserti notificato correttamente all’estero, secondo i trattati internazionali:

  • tramite raccomandata internazionale con ricevuta di ritorno, oppure
  • tramite autorità consolari o canali diplomatici.
    👉 Se la notifica è irregolare o incompleta, l’atto è nullo e può essere annullato in Tribunale.

💠 2. Dimostra la tua residenza effettiva in Austria

Per difenderti, devi provare che il tuo “centro vitale” è effettivamente in Austria.
Puoi farlo con:

  • certificato di iscrizione all’AIRE;
  • documento di residenza o Meldezettel (obbligatorio in Austria);
  • dichiarazioni fiscali presentate al Finanzamt;
  • contratto di lavoro o partita IVA austriaca;
  • documenti bancari, sanitari, familiari e patrimoniali.

📌 Queste prove dimostrano che non hai più alcun legame fiscale prevalente con l’Italia.


💠 3. Controlla la prescrizione e i termini di decadenza

L’Agenzia può notificare un accertamento solo entro 5 o 7 anni dall’anno d’imposta contestato.
Se la notifica arriva fuori tempo massimo, l’atto è prescritto e quindi nullo.


💠 4. Presenta ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria)

Hai 60 giorni dalla notifica per impugnare l’accertamento in Italia.
Un avvocato esperto può chiedere:

  • la sospensione immediata delle somme richieste;
  • l’annullamento dell’accertamento;
  • il riconoscimento della residenza fiscale in Austria ai sensi della Convenzione bilaterale.

📌 Il ricorso blocca le procedure di riscossione e ti consente di difenderti anche dall’estero.


💠 5. Definizione agevolata o conciliazione

Se l’accertamento è parzialmente corretto, puoi risolvere la questione con:

  • adesione volontaria, pagando una parte delle imposte (senza sanzioni o interessi);
  • conciliazione giudiziale, chiudendo la lite in modo rapido e vantaggioso.

💠 6. Procedura di esdebitazione (sovraindebitamento)

Se hai più debiti fiscali o cartelle, puoi accedere alla procedura di esdebitazione (D.Lgs. 14/2019).
Questa ti consente di:

  • bloccare i pignoramenti e le cartelle esattoriali;
  • proporre un piano di rientro sostenibile;
  • cancellare legalmente i debiti residui.

📋 Documenti utili per la difesa

  • Copia dell’avviso di accertamento ricevuto.
  • Prova della notifica (posta, PEC o via consolare).
  • Certificato AIRE e Meldezettel austriaco.
  • Dichiarazioni fiscali italiane e austriache.
  • Contratti di lavoro, affitto o proprietà.
  • Estratti conto bancari e documenti familiari.

⏱️ Tempi e risultati

  • Analisi preliminare dell’accertamento: 1–2 settimane.
  • Ricorso e sospensione: entro 60 giorni dalla notifica.
  • Decisione del giudice tributario: 6–12 mesi medi.

🎯 Risultati concreti:

  • Blocco immediato delle somme richieste.
  • Annullamento totale o parziale dell’accertamento.
  • Riconoscimento della residenza fiscale in Austria.
  • Prevenzione della doppia tassazione Italia–Austria.

⚖️ I vantaggi principali

✅ Difesa legale anche a distanza, tramite procura.
✅ Blocco delle azioni di riscossione italiane.
✅ Riduzione o cancellazione del debito fiscale.
✅ Protezione contro la doppia imposizione.
✅ Regolarizzazione della posizione fiscale internazionale.


🚫 Errori da evitare

  • Ignorare l’accertamento o la notifica.
  • Pagare senza verificare la legittimità dell’atto.
  • Non dimostrare la residenza effettiva in Austria.
  • Superare i 60 giorni per il ricorso.
  • Rivolgerti a consulenti non abilitati o privi di esperienza tributaria internazionale.

🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

📂 Analizza l’accertamento e verifica eventuali vizi formali o sostanziali.
📌 Controlla la notifica e la corretta applicazione della Convenzione Italia–Austria.
✍️ Redige e deposita il ricorso tributario, chiedendo la sospensione immediata del pagamento.
⚖️ Ti rappresenta davanti alla Corte Tributaria e nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate.
🔁 Ti assiste fino alla cancellazione o definizione agevolata del debito fiscale.


🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in diritto tributario internazionale e sovraindebitamento.
✔️ Specializzato nella difesa di italiani residenti all’estero con accertamenti fiscali italiani.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia.


Conclusione

Ricevere un accertamento dell’Agenzia delle Entrate mentre vivi in Austria non significa essere automaticamente obbligato a pagare.
Con una difesa legale tempestiva, puoi bloccare l’atto, dimostrare la tua residenza fiscale estera e impedire la doppia tassazione.
La Convenzione Italia–Austria ti tutela: l’importante è agire subito.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
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Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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