Hai ricevuto un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate pur vivendo stabilmente in Albania?
È una situazione che riguarda sempre più italiani trasferiti all’estero, soprattutto nei Paesi vicini, dove il costo della vita più basso attira molti pensionati, professionisti e imprenditori. Tuttavia, se l’Agenzia delle Entrate ritiene che tu non abbia perso la residenza fiscale in Italia, può chiederti il pagamento delle imposte anche sui redditi prodotti all’estero.
La buona notizia è che hai pieno diritto a difenderti, dimostrando la tua effettiva residenza in Albania e facendo valere le norme fiscali e la Convenzione bilaterale tra Italia e Albania che tutela i contribuenti da doppie imposizioni. In questa guida vedremo come affrontare l’accertamento, quali sono i tuoi diritti e le strategie legali più efficaci.
Perché l’Agenzia delle Entrate può accertare un cittadino italiano residente in Albania
In base all’articolo 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), una persona è fiscalmente residente in Italia se, per più di 183 giorni all’anno, è iscritta all’anagrafe della popolazione residente oppure ha in Italia il domicilio o il centro principale dei propri interessi economici e familiari.
Questo significa che, anche se vivi all’estero, l’Agenzia delle Entrate può considerarti fiscalmente residente in Italia se non hai aggiornato la tua iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) o se possiedi ancora beni, conti correnti o rapporti economici significativi in Italia.
Molti italiani residenti in Albania ricevono accertamenti proprio perché il Fisco presume che il trasferimento sia solo “formale” e che il centro degli interessi vitali resti in Italia.
La Convenzione Italia–Albania contro la doppia imposizione
Tra Italia e Albania è in vigore una Convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale, firmata nel 1994 e ratificata con Legge n. 42 del 1995. Questa Convenzione stabilisce dove un contribuente deve essere tassato e come evitare che lo stesso reddito venga tassato due volte.
In base alla Convenzione:
- se la tua residenza fiscale effettiva è in Albania, i redditi prodotti nel Paese vengono tassati solo in Albania;
- i redditi di fonte italiana (come pensioni, affitti o dividendi) possono essere tassati anche in Italia, ma hai diritto a scomputare le imposte già pagate in Albania;
- la residenza fiscale si determina considerando la sede della tua abitazione principale, la famiglia e il centro dei tuoi interessi economici.
Dimostrare la tua residenza effettiva in Albania è quindi fondamentale per evitare la doppia tassazione e far annullare eventuali accertamenti illegittimi del Fisco italiano.
Come viene notificato un accertamento in Albania
L’Agenzia delle Entrate può notificare un accertamento a un cittadino residente in Albania in diversi modi:
- tramite raccomandata internazionale con ricevuta di ritorno;
- tramite PEC (posta elettronica certificata), se hai un indirizzo attivo in Italia;
- oppure tramite le autorità consolari italiane.
La notifica è valida solo se avviene nel rispetto delle norme internazionali. Se la notifica è avvenuta fuori dai termini, a un indirizzo errato o senza seguire la procedura prevista, l’accertamento può essere impugnato e annullato.
Verificare la correttezza della notifica è sempre il primo passo per impostare una difesa efficace.
Cosa fare subito se ricevi un accertamento fiscale in Albania
Se ricevi un accertamento dall’Italia, non ignorarlo: hai 60 giorni di tempo dalla notifica per reagire. Agire subito è fondamentale per evitare che l’atto diventi definitivo.
Ecco i passaggi immediati da seguire:
Controlla la modalità e la data di notifica per verificare se l’atto è valido.
Richiedi una copia completa dell’accertamento e analizza su quali redditi e annualità si basa.
Verifica la tua iscrizione all’AIRE: se risulti regolarmente iscritto negli anni oggetto di accertamento, è un elemento decisivo a tuo favore.
Raccogli prove della tua residenza effettiva in Albania: contratto di lavoro, dichiarazioni dei redditi locali, residenza anagrafica, bollette, conti correnti albanesi, iscrizione sanitaria, documenti della famiglia e pagamenti delle imposte all’amministrazione fiscale albanese.
Contatta un avvocato esperto in diritto tributario internazionale, che potrà verificare la legittimità dell’accertamento e impostare la difesa più efficace.
Come difendersi da un accertamento illegittimo
Un accertamento può essere impugnato per vari motivi. I più frequenti sono:
- la notifica è irregolare o fuori termine;
- l’Agenzia non ha riconosciuto la tua residenza estera;
- i redditi contestati sono già stati tassati in Albania;
- non è stata applicata la Convenzione Italia–Albania;
- l’accertamento si basa su dati incompleti o presunti.
In questi casi, l’avvocato può presentare ricorso al giudice tributario italiano o un’istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate, chiedendo la sospensione della riscossione e l’annullamento dell’atto.
Come dimostrare la residenza fiscale effettiva in Albania
Per contestare con successo un accertamento fiscale, è necessario dimostrare la tua residenza effettiva in Albania. Le prove più importanti sono:
- iscrizione all’AIRE aggiornata e continuativa;
- contratto di lavoro o attività economica in Albania;
- residenza anagrafica e abitazione principale nel Paese;
- pagamento delle imposte all’amministrazione fiscale albanese (Drejtoria e Tatimeve);
- presenza della famiglia in Albania;
- assenza di interessi economici prevalenti in Italia.
Più documentazione riesci a fornire, più solida sarà la tua posizione difensiva.
Come evitare la doppia tassazione
Se il Fisco italiano ti contesta redditi già tassati in Albania, puoi far valere la Convenzione bilaterale presentando le dichiarazioni fiscali albanesi e la documentazione rilasciata dall’autorità tributaria locale.
In questo modo puoi ottenere il riconoscimento del credito d’imposta o la cancellazione parziale o totale dell’accertamento.
Un avvocato esperto può coordinare i rapporti tra le autorità fiscali dei due Paesi per garantire il rispetto della Convenzione e tutelarti da una doppia imposizione.
Cosa succede se ignori l’accertamento
Ignorare un accertamento è estremamente rischioso. Dopo 60 giorni dalla notifica, l’atto diventa definitivo e il debito viene iscritto a ruolo. L’Agenzia delle Entrate può così avviare la riscossione coattiva in Italia, con pignoramenti di conti, stipendi o immobili.
Anche se vivi in Albania, eventuali beni o redditi in Italia possono essere aggrediti. Agire subito è l’unico modo per evitare conseguenze economiche gravi.
I vantaggi di una difesa legale tempestiva
Una difesa tempestiva ti consente di sospendere la riscossione, far riconoscere la tua residenza fiscale estera, evitare la doppia tassazione, proteggere i beni posseduti in Italia e ottenere l’annullamento dell’accertamento.
In molti casi, una strategia ben impostata permette di risolvere la controversia in via amministrativa, senza dover arrivare in tribunale.
Attenzione alle soluzioni improvvisate
Diffida di chi promette “chiusure facili” o cancellazioni automatiche dei debiti fiscali. Solo un avvocato esperto in diritto tributario internazionale può verificare la legittimità dell’accertamento, impostare la difesa corretta e rappresentarti davanti al Fisco italiano con competenza e tempestività.
Quando rivolgersi a un avvocato esperto
Contatta un avvocato se hai ricevuto un accertamento pur risiedendo in Albania, se vuoi dimostrare la tua residenza fiscale estera, se l’Agenzia ti contesta redditi già tassati in Albania o se temi pignoramenti in Italia. Un legale specializzato può seguire la pratica in ogni fase: dalla verifica della notifica alla presentazione del ricorso, fino alla cancellazione o riduzione del debito.
⚠️ Attenzione: un accertamento non impugnato nei termini diventa definitivo e può comportare sanzioni e pignoramenti. Agisci subito per difendere i tuoi diritti e tutelare il tuo patrimonio.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, internazionale e tutela dei residenti all’estero – spiega in modo chiaro cosa fare se ricevi un accertamento pur vivendo in Albania, come difenderti legalmente e come far riconoscere la tua residenza fiscale estera.
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Introduzione
L’accentuato flusso di persone tra Italia e Albania negli ultimi anni ha portato la Agenzia delle Entrate a porre grande attenzione ai contribuenti italiani iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) con residenza effettiva in Albania. In presenza di un avviso di accertamento fiscale o di altre comunicazioni, il contribuente deve subito valutare se risulti ancora fiscalmente residente in Italia secondo i criteri del TUIR e delle Convenzioni internazionali. Se invece la residenza fiscale è legittimamente in Albania (ad esempio secondo la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia–Albania), l’accertamento va contrastato sulla base dei seguenti aspetti:
- Normativa italiana (residenza fiscale) – In base all’art. 2 del TUIR (D.P.R. 917/1986) una persona fisica è fiscalmente residente in Italia se ha nel territorio nazionale la residenza anagrafica (iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente) o il domicilio (ossia il centro dei suoi interessi personali e familiari) oppure trascorre in Italia più di 183 giorni l’anno. Recenti modifiche legislative (D.Lgs. 27/12/2023, n. 209, in vigore dal 1/1/2024) hanno però ridotto il valore presuntivo dell’iscrizione AIRE: essa è ora una presunzione relativa di residenza, superabile con prove contrarie oggettive . In pratica, dopo il 2024 il contribuente può dimostrare – anche mediante documenti bancari, certificati o contratti esteri – di avere altrove “il centro dei propri interessi vitali” (es. famiglia e attività lavorativa in Albania). Fino al 31/12/2023, invece, la Cassazione riteneva che la mera presenza anagrafica in Italia fosse sufficiente a radicare la residenza fiscale nel Paese .
- Residenza fiscale in doppio Stato e Convenzioni internazionali – Se il contribuente risulta residente contemporaneamente in Italia e in Albania, entra in gioco la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia–Albania (ratificata con L. 21 maggio 1998, n. 175, in vigore dal 21/12/1999). Tale trattato, coerente al modello OCSE, stabilisce criteri (“tie‑breaker”) per risolvere i casi di doppia residenza: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, luogo di soggiorno abituale, nazionalità e, infine, accordo tra Stati. Ad esempio, se il contribuente dispone di un’abitazione permanente solo in Albania e vi trascorre la maggior parte del tempo, il suo centro vitale si considera in Albania, escludendone la residenza fiscale in Italia. La Convenzione contiene anche norme specifiche sui redditi: l’art. 18 dispone che le pensioni e analoghe prestazioni di natura previdenziale personali sono tassate solo nello Stato di residenza del beneficiario, mentre l’art. 19 tutela le pensioni di fonte statale (ad es. pensioni ex INPDAP o di guerra): queste ultime sono imponibili solo nello Stato erogatore . In concreto, ad esempio, una pensione INPS privata percepita da un residente fiscale in Albania non è tassata in Italia (essendo esente grazie all’art.18) , mentre una pensione pubblica italiana resta tassabile in Italia per effetto dell’art.19 . L’art. 24 della Convenzione poi elimina la doppia imposizione consentendo all’Italia di dedurre dalle imposte dovute l’imposta pagata in Albania su redditi albani tassabili in Italia .
- Obblighi dichiarativi e investimenti esteri – Se il contribuente risultasse residente in Italia, deve dichiarare in Italia i redditi esteri (Quadro RW per investimenti e patrimoniali esteri) e pagare l’Irpef su tutti i redditi mondiali. In caso contrario (residenza in Albania), dichiarerà in Italia solo i redditi di fonte italiana (ad es. affitti o redditi da lavoro italiani), mentre dovrà osservare gli obblighi fiscali albanesi sui redditi mondiali (legge 8438/1998 con modifiche, attualmente finiti sotto la L. 29/2023 ). È importante notare che il mancato assolvimento del quadro RW da parte di un presunto residente italiano comporta sanzioni pesanti (anche penali in caso di condotta fraudolenta).
1. Criteri di residenza e ruolo delle Convenzioni
- Residenza fiscale in Italia (TUIR) – Per la legge italiana rimane residente chi ha lì l’abitazione principale e interessi familiari (art.2 c.1 TUIR). L’iscrizione all’AIRE dopo il 1/1/2024 è una presunzione relativa: se il contribuente documenta che i propri affetti (es. coniuge, figli) e l’attività lavorativa sono in Albania, l’onere dell’iscrizione formale in Italia decade . Prima del 2024 la giurisprudenza (Cass. n.16634/2018, n.1355/2022) considerava l’iscrizione all’anagrafe sufficiente per presumere la residenza fiscale italiana .
- Residenza fiscale in Albania – Il cittadino italiano residente in Albania deve cancellarsi dalle anagrafi italiane e iscriversi all’AIRE. In Albanian esiste un concetto di “domicilio fiscale” analogo (residenza continua, più di 183 giorni). Dal punto di vista fiscale l’Albania applica imposte su base globale con aliquote 0%, 13% e 23% sui redditi da lavoro (23% sopra circa 200.000 lek mensili) .
- Convenzione contro le doppie imposizioni (L. 175/1998) – La Convenzione Italia–Albania stabilisce che le persone fisiche sono residenti fiscalmente nello Stato in cui, secondo le sue leggi, sono domiciliati o residenti; in caso di doppia residenza prevalgono i criteri internazionali (abitazione permanente, centro interessi, ecc.). Essa prevale sulle leggi interne dell’Italia in virtù dell’art. 117 Cost. e della prevalenza dei trattati fiscali . La Cassazione ha confermato che, in tema di pensioni e redditi da lavoro, le norme convenzionali speciali prevalgono sulle norme ordinarie italiane . In particolare:
- Art. 18 (Convenzione) – le pensioni private erogate da enti previdenziali (es. INPS) sono imponibili solo nello Stato di residenza del pensionato .
- Art. 19 (Convenzione) – le pensioni e simili remunerazioni corrisposte da enti pubblici (Stato italiano o sue suddivisioni) sono tassabili soltanto in Italia .
- Art. 24 (Convenzione) – l’Italia può tassare i redditi albanesi di un suo residente ma deve detrarre l’imposta albanese pagata fino al limite dell’imposta italiana sulla stessa base imponibile .
- Regime di tassazione in Albania – La legge albanese (Legge 8438/1998 e successive) assegna aliquote progressive sui redditi personali: fino a 40.000 lek/mese (≈€3.300) 0%, da 40.001 a 50.000 lek/mese aliquota del 13% sulla parte eccedente 30.000 lek, oltre 50.000 lek aliquota 13% fino a 200.000 e 23% oltre . Ad esempio, un lavoratore che percepisce più di 200.000 lek/mese paga il 23% di tasse solo sulla quota oltre tale soglia (oltre a un importo fisso di 22.100 lek). Le imposte vengono trattenute alla fonte dal datore di lavoro . Questo sistema rende in molti casi la tassazione complessiva in Albania inferiore rispetto all’aliquota marginale IRPEF italiana (fino al 43% più addizionali).
Tabella 1. Confronto di regimi fiscali (Italia vs Albania)
| Aspetto fiscale | Contribuente residente in Italia | Contribuente residente in Albania |
|---|---|---|
| Base imponibile IRPEF | Reddito mondiale (mondo intero) | Reddito di fonte italiana<br>(esclusi redditi albanesi) |
| Doppia imposizione | Previene con crediti o esenzioni (Convenzione) | Previene con crediti o esenzioni (Convenzione) |
| Pensioni private (INPS) | Tassate in Italia, da evitare con Convenzione art.18 | Tassate solo in Albania (Convenzione art.18) |
| Pensioni pubbliche (INPDAP, statali) | Tassate in Italia (Convenzione art.19) | Non tassate in Albania (Convenzione art.19) |
| Tassi IRPEF applicati | Fino al 43% (+ addizionali regionali/comunali) | Progressive 0%, 13%, 23% fino a ~€2.400/mese |
| Dichiarazione investimenti esteri (Quadro RW) | Obbligatoria per patrimonio estero | N/A (non residente italiano) |
| Scambio automatico info | Riceve dati da Albania (conti, redditi) | Riceve dati da Italia (conti bancari, immobili etc.) |
2. Cooperazione internazionale e controlli fiscali
L’Italia e l’Albania cooperano nell’ambito degli scambi di informazioni fiscali. In particolare, nel 2020 l’Albania ha recepito lo standard OCSE di scambio automatico di informazioni (Common Reporting Standard) con la Legge n. 4/2020: da tale data le banche albanesi raccolgono e comunicano all’Amministrazione Tributaria di Tirana i dati sui conti bancari e finanziari detenuti da persone fisiche residenti all’estero. Queste informazioni (titolarità, saldi, movimenti di conti) vengono poi trasmesse alle autorità fiscali italiane via CRS, così come le controparti italiane fanno con l’Albania. Inoltre, la Convenzione bilaterale prevede generalmente scambio di informazioni su richiesta, rafforzando ulteriormente i controlli. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate può utilizzare banche dati internazionali (FATCA USA, OCSE-CRS, liste nere dei paradisi fiscali) e accordi UE (DAC) per risalire a risparmi ed investimenti detenuti all’estero.
Sul versante italiano, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i controlli incrociati come il so.No.Re (Intermediari Finanziari) ed il c.d. ATR (Anagrafe dei rapporti finanziari), che aggregano dati bancari ed assicurativi. Ad esempio, con l’operazione so.No.Re. l’Agenzia incrocia i dati delle fatture elettroniche con i movimenti bancari: chi ha spostato somme rilevanti all’estero senza motivo apparente finisce sotto la lente del fisco. Segnali di allarme comuni includono titolarità di conti esteri, acquisti immobiliari all’estero, rimpatrio di capitali senza dichiarazione di emersione (saldo e stralcio) e ogni anomalia tra spesa e reddito dichiarato. In generale l’Agenzia investe risorse sull’“esterovestizione” (residenza fittizia) e sull’omessa dichiarazione di redditi/beni esteri: i contribuenti che non hanno aderito a precedenti sanatorie (es. l’ex “voluntary disclosure”) sono considerati particolarmente a rischio.
3. Notifiche e procedura di accertamento
- Notifica all’estero – La legge fiscale prevede che gli avvisi di accertamento e gli inviti a comparire debbano essere notificati secondo le modalità dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973. Dal 2010 (L.40/2010) sono previste specifiche norme di reciprocità per i residenti AIRE: la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22838/2025, ha confermato che l’invio di raccomandata con ricevuta di ritorno (RRAR) all’indirizzo estero indicato in AIRE è una notifica valida a tutti gli effetti. In altre parole, se l’atto è stato inviato al domicilio estero comunicato al Consolato italiano, la procedura è regolare anche se il contribuente ne prende possesso in ritardo. Eventuali ritardi dovuti a inesattezze nell’indirizzo non inficiano l’atto se è stata inviata RAR e la casella di posta estera risultava corretta: la Cassazione nega infatti la riapertura del termine d’impugnazione se il cittadino avrebbe potuto notificarsi l’atto in altro modo. Solo in casi eccezionali (irrecapacità postale conclamata) si può procedere a nuove modalità (per es. atti via Consolato o Ministero degli Esteri).
- Termini e tribunali competenti – Dopo la notifica, il contribuente ha 60 giorni per presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) competente. Per i residenti all’estero, la CTP competente è quella del luogo in cui l’atto sarebbe stato notificato in Italia (in genere, ultima residenza anagrafica italiana). Se non esiste più un domicilio italiano sicuro, si potrebbe notificare il ricorso tramite Avvocatura dello Stato presso la CTP di Roma, oppure nominare un procuratore in Italia. Successivamente, in appello va alla Commissione Tributaria Regionale (CTR) e infine è possibile ricorrere in Cassazione soltanto per questioni di diritto. È fondamentale rispettare i termini (60 giorni) e le forme di notifica all’ufficio giudiziario, pena l’inammissibilità del ricorso.
4. Come difendersi in concreto
Quando si riceve un avviso di accertamento, conviene subito verificare i punti seguenti:
- Validità del contratto di notifica – Controllare che l’atto sia stato effettivamente notificato in ottemperanza all’art.60 DPR 600/1973. Se l’avviso arriva via raccomandata all’indirizzo estero inscritto in AIRE, lo si consideri valido. In caso di dubbi (p.es. timbratura mancante sulla busta), va segnalato nell’opposizione. Non affidarsi all’errore della consegna come giustificazione automatica: dopo il 2010, la Cassazione ha chiarito che il fisco può considerare compiuta la notifica con RAR all’indirizzo estero, salvo prova contraria.
- Documentazione di residenza estera – Preparare prove oggettive dello svolgimento della vita in Albania: contratti di affitto o proprietà di casa in Albania, iscrizione all’anagrafe locale, permessi di soggiorno, bollette e estratti conto bancari albanesi, certificati scolastici dei figli in Albania, ecc. Servono a dimostrare il domicilio effettivo all’estero e il “centro degli affari e interessi vitali” fuori dall’Italia. Titoli di soggiorno o documenti emessi da autorità albanesi possono integrare la prova. Importante: evitare di conservare o tener traccia di vita familiare o patrimoniale in Italia (per es. non tenere auto intestate in Italia, non avere assegni familiari in Italia, ecc.), perché potrebbero essere usati come indizi contro di lei. La giurisprudenza ribadisce che persino un’abitazione presso la casa di un parente in Italia è considerata abitazione permanente italiana (Cass. 26638/2017, citata in letteratura).
- Confronto con le regole convenzionali – Se contesta la residenza italiana, ricordare che in caso di doppia residenza prevalgono i criteri internazionali: dimostrare con ogni mezzo oggettivo di avere in Albania il luogo di soggiorno abituale e il centro degli interessi vitali, oltre all’abitazione permanente. La Cassazione, con la sentenza n. 29463/2024 (relata del Cons. Napolitano) ha esplicitamente confermato che “le norme pattizie [delle Convenzioni] in tema di residenza fiscale … prevalgono sulle norme nazionali” . Ciò significa che se la Convenzione Italia–Albania le assegna la residenza fiscale in Albania (applicando i tie-breaker), l’Agenzia non può ignorarne l’effetto. Una volta dimostrato l’effettivo domicilio albanese, si può richiedere la rimessione in termini di eventuali ritenute indebitamente operate dall’Italia (ad esempio, IRPEF pensionistica) invocando l’art. 18 L. 175/1998.
- Dichiarazioni integrative e ravvedimento – Se l’accertamento richiede imposte non pagate relative a redditi esteri o investimenti non dichiarati, valutare subito la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso o di volontaria pubblicazione (nel caso di dichiarazioni tardive di capitali esteri). Ad esempio, fino a non molto tempo fa era possibile aderire al “saldo e stralcio” e dichiarare spontaneamente i capitali all’estero pagando sanzioni ridotte. Anche se i termini sono scaduti, esistono ancora possibilità parziali di rateizzazione o rate in esame, e soprattutto il ravvedimento sulle sanzioni minori. È opportuno farlo prima dell’accesso degli ufficiali – una volta in corso l’accertamento, i benefici fiscali vengono meno.
- Assistenza legale e tecnica – Data la complessità delle questioni di residenza internazionale, è consigliabile rivolgersi a un avvocato tributarista esperto di fiscalità internazionale. L’avvocato potrà valutare gli aspetti tecnico-giuridici (in particolare la prova contraria alla residenza in Italia), predisporre ricorso e gestire il contenzioso. Inoltre può coordinarsi con professionisti in Albania (commercialisti/avvocati albanesi) per documentare la residenza fiscale locale e presentare dichiarazioni fiscali integrative in Albania, se necessario.
Domande e risposte chiave:
– Domanda: “Devo dichiarare in Italia tutti i redditi che percepisco in Albania?”
Risposta: Se l’Italia la considera ancora fiscalmente residente, allora sì (i redditi esteri concorrono al reddito complessivo e si detrae eventualmente l’imposta pagata all’estero ). Se invece la residenza fiscale è dimostrabile in Albania, l’Italia può tassare solo i redditi di fonte italiana (affitti, interessi, lavoro autonomo svolto in Italia, ecc.) e non quelli generati in Albania. In ogni caso va osservata la Convenzione: ad es. una pensione INPS privata ad Albanese residente è tassata solo in Albania (e in Albania attualmente le pensioni straniere non sono gravate) .
– Domanda: “Quali documenti posso allegare al ricorso per provare la residenza estera?”
Risposta: Documenti ufficiali come certificato di residenza anagrafica albanese, contratto di affitto o atto di acquisto di casa in Albania, iscrizione AIRE, buste paga o estratti conto bancari albanesi che mostrino stabili entrate, certificati scolastici e sanitari rilasciati in Albania per familiari conviventi, certificati anagrafici che dimostrino la presenza della sua famiglia in Albania, ricevute di utenze albanesi intestate, permessi di soggiorno e dichiarazioni fiscali presentate in Albania. Ogni elemento che attesti la vita quotidiana svolta in Albania rafforza la prova.
– Domanda: “Come reagisco se il fisco italiano mi contesta residenza fittizia?”
Risposta: Nel ricorso va contestata la presunta violazione dei criteri di residenza in Italia. Bisogna dimostrare oggettivamente il trasferimento (centro interessi, tempi di permanenza, famiglia, lavoro), magari allegando dichiarazioni di terzi (es. dichiarazione della famiglia) o atti pubblici. Si può anche chiedere, a firma congiunta del contribuente e del difensore, di esaminare i dettagli dell’accertamento (ad es. i documenti usati per la contestazione) per poter replicare in modo mirato. Se necessario, si può domandare alla Commissione Tributaria l’esame dettagliato della perizia internazionale (es. da consulenti di lingua inglese/albanese) per valutare correttamente la rilevanza degli elementi di fatto.
– Domanda: “È possibile ottenere la sospensione dell’efficacia dell’atto durante il giudizio?”
Risposta: Sì. All’atto del ricorso si può chiedere la sospensione dell’efficacia dell’avviso di accertamento, depositando una istanza motivata. I giudici tributari sono soliti concedere tale sospensione, soprattutto quando vi è una contestazione di fatto grave (come la residenza fittizia) ed è stata offerta idonea garanzia. Ciò consente di non pagare somme richieste fino alla decisione definitiva.
– Domanda: “Se l’Agenzia mi ha già notificato sanzioni o cartelle esattoriali, quali rimedi?”
Risposta: Se sono già stati emessi atti esecutivi (rilascio cartella di pagamento), è possibile impugnarli entro i termini (60 giorni) come per un avviso di accertamento. In caso di cartelle, può anche valutare di presentare istanza di rateazione o ricorso per cassazione se i vizi formali della notifica risultassero gravi. Anche in questo caso deve provare la propria residenza all’estero come argomentazione di fondo.
5. Prevenzione: consigli utili
Per evitare futuri accertamenti è importante seguire alcuni accorgimenti pratici:
- Cancellazione dall’Anagrafe – Una volta trasferito in Albania, occorre formalizzare immediatamente la cancellazione dall’anagrafe italiana presso il Comune competente e l’iscrizione AIRE al Consolato italiano in Albania. Le nuove regole (D.lgs. 209/2023) premiano chi effettivamente dimostra il trasferimento reale, ma richiedono trasparenza nei rapporti con l’Italia. Non trascuri di comunicare ogni variazione (es. possibile rientro) tempestivamente.
- Riduzione dei legami italiani – Eviti di mantenere aperti legami stretti con l’Italia dopo il trasferimento: ad esempio, se ha acquistato immobili in Italia, valuti attentamente se e come utilizzarli (prestare immobili in uso gratuito potrebbe essere visto come indicativo di mantenere un domicilio fisso in Italia). Eviti anche di avere conti bancari o attività imprenditoriali in Italia non gestite con chiare ragioni di mercato. Un nucleo familiare che resta in Italia (moglie, figli minorenni, famiglia di fatto) rende più difficile giustificare la residenza all’estero agli occhi del fisco.
- Verificare accordi bilateral – Sfrutti appieno le previsioni della Convenzione: ad esempio, l’Albania applica sui pensionati italiani un’esenzione totale (nessuna ritenuta) grazie all’art. 18. Talvolta l’Agenzia delle Entrate interpreta rigidamente i trattati, quindi potrebbe essere utile ottenere un certificato di residenza fiscale albanese rilasciato dalle autorità albanesi da allegare alla dichiarazione dei redditi. Ciò aiuta a bloccare di fatto la tassazione italiana dei redditi esteri (secondo l’art. 165-bis TUIR) e a evitare doppie imposizioni.
- Dichiarazioni fiscali estere – In Albania, le autorità fiscali locali richiedono la dichiarazione dei redditi (e sono state introdotte dal 2020 verifiche sui redditi esteri dei residenti). Anche se non ne fa obbligo l’Italia, presentare la dichiarazione dei redditi albanese rinforza la prova della residenza effettiva. È consigliabile rivolgersi a un commercialista albanese per adempiere correttamente alle tasse locali sui redditi mondiali.
- Regime agevolato italiano per chi rientra – Per coloro che eventualmente vogliano tornare a risiedere in Italia, esistono nuovi regimi agevolati (ad es. il regime dei neo-residenti ex D.L. 104/2019 o il regime del rientro dei cervelli). Anche questi aspetti andrebbero considerati con un consulente specializzato, ma non interferiscono direttamente con la difesa in caso di accertamento dell’attuale residenza estera.
6. Tabelle riepilogative
Tabella 2. Principali articoli Convenzione Italia–Albania rilevanti in sede di accertamento fiscale
| Articolo Convenzione | Contenuto rilevante | Impatto pratico |
|---|---|---|
| Art. 4 (Residente) | Definisce “residente fiscale” in base alla legge nazionale, e risolve i conflitti con criteri tie-breaker (casa permanente, centro interessi, soggiorno, nazionalità) | Identifica in quale Stato il contribuente è residente secondo il trattato; in caso di doppia residenza prevale il criterio del centro degli interessi . |
| Art. 18 (Pensioni private) | Le pensioni e analoghi emolumenti da enti previdenziali sono tassati solo nello Stato di residenza del beneficiario | Le pensioni INPS (private o di mercato) del contribuente italiano sono tassate unicamente in Albania se la sua residenza fiscale è albanese . |
| Art. 19 (Pensioni pubbliche) | Le pensioni e remunerazioni erogate da enti pubblici (Stato o suddivisioni) sono tassate solo nello Stato erogante | Le pensioni pubbliche ex-INPDAP, militari, statali del contribuente restano tassate in Italia anche se risiede in Albania . |
| Art. 24 (Eliminazione doppia imp.) | Elimina doppia imp. attraverso deduzione/imposta estera, con limiti | I redditi albanesi (imponibili in Albania) possono essere tassati in Italia solo riducendo l’imposta italiana del tributo già pagato in Albania . In pratica, l’Italia concede credito d’imposta per i tributi albanesi pagati sulla stessa base imponibile, evitando la doppia tassazione. |
| Scambio di informazioni | Prevede cooperazione tra amministrazioni fiscali (art. 26 Convenzione) | L’Agenzia può richiedere direttamente informazioni sulle attività finanziarie del contribuente detenute in Albania (ed viceversa). Ciò rafforza i controlli e permette di reperire dati bancari/finanziari rilevanti. |
Tabella 3. Differenze procedurali: accertamento fiscale In Italia vs all’estero
| Fase / elemento | Contribuente in Italia | Contribuente residente in Albania |
|---|---|---|
| Notifica atti | Viene notificato all’indirizzo italiano via raccomandata A/R o PEC. | Validità notifica via raccomandata A/R all’indirizzo indicato in AIRE (Cass. 22838/2025). Se inadempiuta, messi notificatori oppure tramite Consolato (se previsto). |
| Ricorso alla CTP | Entro 60 gg dall’avviso, presso Commissione del proprio luogo di residenza. | Entro 60 gg dall’avviso, presso la CTP competente in Italia (di solito ultima residenza italiana). Spesso tramite Avvocatura o procuratore italiano se non vi è domicilio in Italia. |
| Ricorso alla CTR | Entro 60 gg dalla sentenza CTP (in appello). | Stessa procedura: impugnazione CTP/CTR per via gerarchica consueta. |
| Adeguamento del CT/I | Pagamento o dilazione con la rateizzazione (DL 193/2016). | Laddove l’accertamento riguardi solo redditi italiani, pagamento simile. Invece se comprende redditi esteri, si contestano come indebite. Possibilità di riforma della CT d’appello solitamente più agevoli se dimostrata residenza estera. |
| Sospensione atto | Si può chiedere (es. tramite istanza), previo versamento di acconto del tributo. | Si può chiedere allo stesso modo una sospensione, offrendo garanzia sugli importi contestati. |
| Termine prescrizione | 5 anni (10 per omessi versamenti rilevanti) | Spesso 10 anni per redditi esteri non dichiarati (quando attività all’estero non emergevano) e per RW . |
| Sanzioni RW (*) | Fino al 200% del tributo evaso e reato penale se colpa grave (art.4 D.Lgs. 167/1990) | Se riconosciuto residente italiano fittizio, subisce conseguenze come sopra per mancata dichiarazione; se residente reale, tali sanzioni non trovano applicazione. |
() Quadro RW:* regime di monitoraggio fiscale degli investimenti e attività finanziarie all’estero (D.Lgs. 167/1990). Il contribuente residente deve compilare il RW anche se non produce reddito (per esempio conti, partecipazioni, polizze). L’omessa o infedele compilazione è sanzionata pesantemente (in passato Cass. 3865/2017 confermò l’applicabilità di pena per frode in tali casi).
Conclusioni
L’accertamento fiscale nei confronti di un italiano residente in Albania richiede una difesa articolata, fondata sia sulla normativa interna che sulle fonti internazionali. Il contribuente deve agire prontamente: ottenere la massima documentazione possibile sulla propria vita economica in Albania, esaminare la regolarità della notifica e preparare un ricorso ben motivato presso la Commissione Tributaria. Gli elementi convenzionali (quali la definizione di residenza e le norme sulle pensioni) giocano un ruolo chiave: è essenziale far valere il contenuto della Convenzione Italia-Albania (ratificata con L. 175/1998) poiché, come ribadito di recente anche in Cassazione, le regole pattizie prevalgono sulle semplici prescrizioni interne . Allo stesso tempo, non si trascurino gli adempimenti tecnici (tasse RW, dichiarazioni estere), poiché omissioni formali possono comunque dar luogo ad accertamenti dall’Italia. Infine, una volta concluso l’iter giudiziario, è consigliabile restare aggiornati sugli sviluppi normativi (ad esempio la riforma della residenza fiscale in Italia introdotta nel 2024) e sulle prassi internazionali di scambio d’informazioni, per prevenire problemi futuri.
Fonti normative e giurisprudenza
- Normativa italiana: D.P.R. 917/1986 (TUIR), art.2 definizione di residenza fiscale; D.P.R. 29.9.1973, n.600 (Accertamento dei redditi), art.60 (modalità di notifica degli atti) ; D.Lgs. 27.12.2023, n.209 (riforma della residenza fiscale internazionale, in vigore 1/1/2024) .
- Convenzione Italia–Albania: Legge 21 maggio 1998, n.175 (ratifica), contenente la Convenzione bilaterale del 12.12.1994, in vigore dal 21.12.1999 (arti. 4‑19‑24 rilevanti per residenza e tassazione pensioni) .
- Normativa albanese: Legge n.8438/28.12.1998 “Sull’imposta sul reddito” (artt.6-15) ; Legge n.29/2023 (modifiche d’imposta sul reddito).
- Prassi Agenzia Entrate: Circolare n.20/E del 4/11/2024 (istruzioni sulla residenza fiscale delle persone fisiche) ; risposte a interpello (p.es. n.25/2018, 203/2019, 370/2023) sul conflitto di residenza e applicazione delle Convenzioni.
- Giurisprudenza: Cass. ord. n.22838/2025 (validità notifica RAR all’indirizzo AIRE); Cass. n.16634/2018, n.1355/2022 (fino al 2023: iscrizione AIRE presunzione assoluta di residenza fiscale) ; Cass. n.29463/2024 (residenza fiscale: prevalenza criteri convenzionali sul dato anagrafico) ; Cass. 26638/2017 (riesame residenza fittizia).
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Hai ricevuto un’intimazione o un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate italiana, ma vivi stabilmente in Albania?
Ti stai chiedendo come sia possibile che l’Italia ti chieda di pagare imposte, contributi o sanzioni, pur avendo trasferito la residenza e pagando già le tasse in Albania?
👉 Non preoccuparti: nella maggior parte dei casi, l’Agenzia delle Entrate agisce per presunzione di residenza fiscale, ma se la tua vita è effettivamente all’estero, puoi difenderti legalmente e ottenere l’annullamento dell’accertamento.
In questa guida troverai spiegato perché ti è arrivato l’accertamento, come funziona la tassazione tra Italia e Albania, e quali strategie legali adottare per bloccare o cancellare la pretesa fiscale italiana.
⚖️ Perché l’Agenzia delle Entrate può inviarti un accertamento
L’Agenzia delle Entrate può notificare un accertamento anche a un cittadino residente all’estero quando ritiene che:
- tu sia ancora fiscalmente residente in Italia;
- tu abbia redditi, beni o conti correnti in Italia;
- il trasferimento all’estero sia considerato solo “formale” o fittizio;
- tu non ti sia iscritto all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).
📌 Tuttavia, se sei effettivamente residente in Albania, lavori, hai casa e famiglia lì, non sei soggetto a tassazione in Italia sui redditi prodotti in Albania.
In questo caso, l’accertamento è impugnabile e può essere annullato dal giudice tributario.
🌍 La residenza fiscale secondo la legge italiana
In base all’art. 2 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), sei considerato residente fiscale in Italia se, per più di 183 giorni all’anno:
- risulti iscritto all’anagrafe della popolazione residente in Italia;
- hai il domicilio in Italia (cioè il centro dei tuoi interessi personali o economici);
- oppure non sei iscritto all’AIRE.
👉 Se invece sei iscritto all’AIRE e puoi dimostrare che la tua residenza effettiva è in Albania, non puoi essere tassato in Italia sui redditi esteri.
🇮🇹🤝🇦🇱 La Convenzione Italia–Albania contro la doppia imposizione
Italia e Albania hanno firmato una Convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale (ratificata con Legge n. 203 del 1994).
Questa Convenzione stabilisce dove devono essere pagate le imposte e protegge i contribuenti da duplicazioni di tasse sui medesimi redditi.
📌 In sintesi:
- Se sei residente fiscale in Albania, paghi le imposte in Albania sui redditi prodotti nel Paese.
- L’Italia può tassare solo i redditi di fonte italiana (immobili, pensioni, dividendi, conti correnti).
- In caso di doppia tassazione, la Convenzione prevede crediti d’imposta compensativi e procedure di cooperazione tra i due Stati.
👉 Questa norma internazionale è una difesa legale essenziale contro gli accertamenti ingiusti dell’Agenzia italiana.
🧠 Quando l’Agenzia delle Entrate può sbagliarsi
Gli errori più comuni negli accertamenti verso italiani residenti in Albania sono:
- mancata o tardiva iscrizione all’AIRE;
- scambio di informazioni incomplete tra le autorità fiscali italiane e albanesi;
- presunzioni errate di residenza italiana basate su proprietà o rapporti bancari;
- accertamenti fondati su dati vecchi o parziali.
📌 Ma l’Agenzia deve provare concretamente che il tuo “centro vitale” sia rimasto in Italia — non bastano presunzioni o indizi generici.
🧩 Le strategie legali per difenderti
💠 1. Controlla la validità della notifica in Albania
L’accertamento deve essere notificato correttamente all’estero, seguendo i canali diplomatici o postali previsti dai trattati internazionali:
- raccomandata internazionale con ricevuta di ritorno;
- oppure tramite autorità consolari o ambasciata italiana in Albania.
👉 Se la notifica è avvenuta in modo irregolare, l’accertamento è nullo e può essere impugnato.
💠 2. Dimostra la tua residenza effettiva in Albania
Raccogli tutta la documentazione utile per provare la tua vita in Albania:
- certificato di iscrizione all’AIRE;
- permesso di soggiorno o residenza albanese;
- contratto di affitto o di proprietà dell’abitazione;
- buste paga, dichiarazioni fiscali e contributive albanesi;
- documenti relativi a conti bancari, assicurazioni, famiglia e lavoro.
📌 Questi elementi dimostrano che il tuo “centro vitale” non è in Italia ma in Albania.
💠 3. Verifica la prescrizione e i termini di decadenza
Gli accertamenti fiscali devono essere notificati entro 5 o 7 anni dall’anno d’imposta contestato.
Se l’avviso arriva dopo questo periodo, puoi chiedere l’annullamento per decadenza.
💠 4. Presenta ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria)
Hai 60 giorni dalla notifica per impugnare l’accertamento.
Un avvocato può presentare ricorso per chiedere:
- la sospensione immediata delle somme richieste;
- l’annullamento totale o parziale dell’accertamento;
- il riconoscimento della tua residenza fiscale in Albania, in base alla Convenzione bilaterale.
📌 Il ricorso sospende automaticamente le procedure di riscossione in Italia.
💠 5. Definizione agevolata o adesione all’accertamento
Se l’accertamento è solo in parte fondato, puoi risolvere la questione tramite:
- adesione volontaria, pagando una parte delle somme dovute senza sanzioni o interessi;
- conciliazione giudiziale, chiudendo la controversia con un accordo in Tribunale.
💠 6. Procedura di esdebitazione (sovraindebitamento)
Se l’accertamento si aggiunge ad altri debiti fiscali o bancari, puoi avviare la procedura di esdebitazione prevista dal D.Lgs. 14/2019.
Questa procedura ti consente di:
- bloccare pignoramenti e cartelle esattoriali;
- proporre un piano sostenibile di pagamento;
- ottenere la cancellazione legale dei debiti residui.
📋 Documenti necessari per la difesa
- Copia dell’avviso di accertamento ricevuto.
- Prova della notifica (PEC, raccomandata, comunicazione consolare).
- Certificato AIRE.
- Documenti che attestano la residenza effettiva in Albania.
- Dichiarazioni fiscali italiane e albanesi.
- Estratti conto, contratti di lavoro o di affitto.
⏱️ Tempi e risultati possibili
- Analisi e verifica dell’atto: 1–2 settimane.
- Deposito del ricorso: entro 60 giorni dalla notifica.
- Sospensione cautelare: 1–3 mesi.
- Decisione definitiva: 6–12 mesi medi.
🎯 Risultati concreti:
- Blocco immediato dell’accertamento.
- Annullamento totale o parziale dell’atto.
- Riconoscimento della residenza fiscale in Albania.
- Eliminazione del rischio di doppia tassazione Italia–Albania.
⚖️ I vantaggi principali
✅ Difesa legale anche dall’estero, tramite procura.
✅ Blocco di pignoramenti, fermi e riscossioni in Italia.
✅ Riduzione o cancellazione dell’accertamento.
✅ Protezione completa dalla doppia imposizione.
✅ Regolarizzazione della posizione fiscale internazionale.
🚫 Errori da evitare
- Ignorare la notifica dell’accertamento.
- Pagare immediatamente senza verificare la legittimità dell’atto.
- Non fornire prove concrete della residenza in Albania.
- Rivolgerti a consulenti non abilitati o non avvocati.
- Superare i 60 giorni per impugnare: dopo, l’accertamento diventa definitivo.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza l’accertamento e verifica eventuali vizi formali o sostanziali.
📌 Controlla la corretta applicazione della Convenzione Italia–Albania.
✍️ Predispone e deposita il ricorso tributario, chiedendo la sospensione immediata.
⚖️ Ti rappresenta nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate e davanti alla Corte Tributaria.
🔁 Ti assiste fino alla cancellazione o definizione agevolata del debito fiscale.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in diritto tributario internazionale e sovraindebitamento.
✔️ Specializzato nella difesa di italiani residenti all’estero con accertamenti fiscali italiani.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Ricevere un accertamento dell’Agenzia delle Entrate mentre vivi in Albania non significa essere obbligato a pagare.
Con una difesa legale mirata, puoi bloccare l’atto, dimostrare la tua residenza effettiva all’estero e impedire la doppia tassazione.
La Convenzione Italia–Albania ti tutela: l’importante è agire tempestivamente.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
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