Hai ricevuto un avviso di accertamento fiscale dall’Agenzia delle Entrate pur vivendo stabilmente in Tunisia?
Si tratta di una situazione sempre più frequente: molti italiani residenti all’estero continuano ad avere legami con l’Italia – una casa, un conto corrente, un’attività o semplicemente rapporti economici – e vengono considerati dal Fisco come residenti fiscali italiani, anche se si sono trasferiti da anni.
La buona notizia è che hai diritti precisi e strumenti legali per difenderti, dimostrando la tua effettiva residenza all’estero e, se necessario, impugnando l’accertamento.
In questa guida ti spieghiamo come comportarti, cosa controllare e quali passi compiere per evitare doppie tassazioni e sanzioni illegittime.
Perché l’Agenzia delle Entrate può notificare un accertamento a chi vive in Tunisia
L’Agenzia delle Entrate può inviare un accertamento a un cittadino italiano residente in Tunisia quando ritiene che il contribuente abbia mantenuto la residenza fiscale in Italia.
Secondo la legge italiana, sei considerato fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte dell’anno:
- sei iscritto all’anagrafe della popolazione residente;
- hai in Italia il tuo domicilio o il centro principale dei tuoi interessi;
- mantieni rapporti economici, familiari o patrimoniali rilevanti.
Anche se vivi stabilmente in Tunisia, basta un errore o un’interpretazione errata (ad esempio il mancato aggiornamento dell’iscrizione AIRE o un conto italiano attivo) perché il Fisco ritenga che tu debba pagare le imposte in Italia.
Come funziona la tassazione tra Italia e Tunisia
Italia e Tunisia hanno firmato una Convenzione contro la doppia imposizione fiscale, che stabilisce dove devono essere tassati i redditi in base alla residenza effettiva del contribuente.
Secondo questa convenzione:
- se risiedi fiscalmente in Tunisia, i redditi prodotti lì vengono tassati solo in Tunisia;
- i redditi prodotti in Italia (come affitti, pensioni, o redditi da capitale) possono essere tassati anche in Italia, ma con meccanismi per evitare la doppia imposizione.
Questo significa che, se dimostri la tua residenza effettiva in Tunisia, l’accertamento italiano potrebbe essere annullato o ridimensionato.
Come viene notificato l’accertamento all’estero
L’Agenzia delle Entrate può notificare l’avviso di accertamento:
- tramite raccomandata internazionale;
- tramite PEC, se hai un domicilio digitale italiano attivo;
- attraverso le autorità consolari italiane in Tunisia.
La notifica è valida solo se rispetta le regole previste dalle convenzioni internazionali e dal diritto tributario italiano.
In caso di irregolarità nella notifica (ad esempio consegna a un indirizzo errato o mancato rispetto dei termini), l’atto può essere impugnato e dichiarato nullo.
Cosa fare subito se hai ricevuto un accertamento fiscale
Se hai ricevuto un accertamento dall’Italia pur risiedendo in Tunisia, non ignorarlo. Ecco cosa devi fare subito:
- Verifica la regolarità della notifica.
Controlla come e quando ti è stato notificato l’atto. Se non rispetta le modalità previste, può essere annullato. - Richiedi una copia integrale dell’avviso di accertamento.
Serve per capire a quali redditi o annualità si riferisce e su quali basi è stato emesso. - Verifica la tua posizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero).
Se risultavi regolarmente iscritto in AIRE negli anni contestati, è una prova forte della tua residenza estera. - Raccogli prove della tua residenza effettiva in Tunisia.
Ad esempio contratto di locazione, bollette, certificato di residenza tunisino, buste paga o attività economiche svolte nel Paese. - Contatta subito un avvocato esperto in diritto tributario internazionale.
Un professionista potrà analizzare la tua situazione e presentare ricorso o istanza di annullamento dell’accertamento entro i termini di legge (di solito 60 giorni).
Come difendersi da un accertamento illegittimo
L’accertamento può essere contestato in diversi modi, a seconda dei vizi riscontrati:
- vizi di notifica, se l’atto è stato inviato in modo non conforme alla normativa internazionale;
- errore sulla residenza fiscale, se il contribuente può dimostrare di vivere effettivamente in Tunisia;
- mancata applicazione della Convenzione contro la doppia imposizione, che vieta di tassare due volte lo stesso reddito;
- errori di calcolo o accertamenti presuntivi non fondati.
In tutti questi casi, l’avvocato può presentare ricorso al giudice tributario italiano o un’istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate, chiedendo l’annullamento dell’atto.
La prova della residenza fiscale effettiva
Dimostrare la residenza effettiva all’estero è il punto centrale della difesa.
Le prove più efficaci sono:
- iscrizione all’AIRE da almeno un anno;
- abitazione principale e famiglia residente in Tunisia;
- contratto di lavoro o attività economica svolta in Tunisia;
- pagamento delle tasse nel Paese di residenza;
- assenza di centro di interessi economici in Italia.
Più elementi concreti fornisci, più sarà facile convincere l’Agenzia o il giudice che la tua residenza fiscale è effettivamente tunisina.
Come evitare la doppia tassazione
Se hai redditi sia in Italia che in Tunisia, puoi evitare la doppia tassazione sfruttando i meccanismi previsti dalla Convenzione.
Ad esempio:
- in alcuni casi puoi chiedere un credito d’imposta in Tunisia per le imposte già pagate in Italia;
- oppure, se l’Agenzia ti contesta redditi già tassati in Tunisia, puoi dimostrare l’avvenuto pagamento e ottenere la cancellazione o riduzione dell’accertamento.
Un avvocato con competenze in materia internazionale può gestire la comunicazione con il Fisco italiano e dimostrare che la tassazione è già avvenuta correttamente all’estero.
Cosa succede se non rispondi all’accertamento
Ignorare l’avviso significa lasciarlo diventare definitivo.
Dopo 60 giorni dalla notifica, l’Agenzia delle Entrate può iscrivere il debito a ruolo e avviare:
- il pignoramento di conti o beni presenti in Italia;
- il blocco dei crediti verso clienti italiani;
- la segnalazione a livello fiscale e doganale.
Anche se vivi in Tunisia, i beni che possiedi in Italia possono essere aggrediti. È quindi fondamentale agire tempestivamente, anche dall’estero.
I vantaggi di una difesa legale tempestiva
Agire subito dopo la notifica dell’accertamento ti permette di:
- contestare la residenza fiscale in Italia;
- far valere la Convenzione contro la doppia imposizione;
- ottenere la sospensione della riscossione;
- evitare il pignoramento di conti o immobili in Italia;
- ridurre o annullare del tutto l’importo richiesto.
Con una difesa mirata e documentata puoi ribaltare la posizione e chiudere la controversia in modo favorevole.
Attenzione alle soluzioni improvvisate
Diffida di chi promette cancellazioni automatiche dei debiti o “chiusure fiscali” senza basi legali.
Solo un avvocato esperto in diritto tributario internazionale può verificare la legittimità dell’accertamento, far valere la tua residenza all’estero e avviare un ricorso efficace.
Agire senza competenza o fuori tempo può rendere definitivo un atto altrimenti annullabile.
Quando rivolgersi a un avvocato esperto
Contatta un avvocato se:
- hai ricevuto un accertamento pur essendo residente in Tunisia;
- vuoi dimostrare la tua residenza fiscale estera;
- l’Agenzia delle Entrate ti contesta redditi già tassati all’estero;
- temi il pignoramento dei tuoi beni in Italia.
Un legale esperto può analizzare la tua posizione, presentare ricorso e gestire i rapporti con l’Agenzia delle Entrate, tutelandoti sia in Italia che in Tunisia.
⚠️ Attenzione: un accertamento fiscale non contestato nei termini diventa definitivo e può portare a conseguenze gravi. Agire subito è l’unico modo per difendere i tuoi diritti e proteggere il tuo patrimonio in Italia.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, internazionale e tutela dei residenti all’estero – spiega in modo chiaro cosa fare se ricevi un accertamento pur vivendo in Tunisia, come difenderti legalmente e come evitare la doppia tassazione.
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Analizzeremo la tua situazione, verificheremo la legittimità dell’accertamento e costruiremo una strategia legale personalizzata per difenderti dal Fisco italiano, tutelare i tuoi beni e far valere la tua residenza all’estero.
Introduzione
La fiscalità internazionale è complessa e l’Agenzia delle Entrate (AE) presta estrema attenzione ai casi di residenza fittizia all’estero: quando un contribuente italiano si dichiara fiscalmente residente in Tunisia, l’amministrazione fiscale verifica che il trasferimento sia reale, non solo formale. Questa guida – aggiornata a settembre 2025 con normativa e giurisprudenza recente – spiega in modo organico i criteri di residenza fiscale in Italia (e le novità introdotte dalla riforma 2024), l’impatto delle convenzioni internazionali (Italia-Tunisia), i controlli che l’Agenzia effettua sui residenti esteri e le possibili difese del contribuente (imprenditore, pensionato, ex lavoratore, ecc.). Troverete anche tabelle riepilogative, esempi pratici tipici e domande/risposte su situazioni concrete dal punto di vista del contribuente (debitore).
1. Quadro normativo italiano sulla residenza fiscale
1.1 Definizioni di residenza fiscale (TUIR, c. 2 e 2-bis)
Il principio fondamentale del fisco italiano è la tassazione del reddito mondiale (worldwide taxation): i residenti in Italia sono tassati su tutti i redditi prodotti ovunque . La definizione di “residente fiscale” è contenuta nell’art. 2 del TUIR (DPR n. 917/1986). Fino al 31 dicembre 2023, le persone fisiche erano considerate residenti in Italia se, per più di metà dell’anno (183 giorni o 184 in bisestile), possedevano almeno uno dei seguenti requisiti alternativi :
- Iscrizione anagrafica in Italia (presunzione assoluta di residenza fiscale, salvo convenzione internazionale).
- Domicilio nel territorio italiano (ai sensi dell’art. 43 c.c.: centro principale degli affari e interessi del contribuente).
- Residenza in Italia (dimora abituale, come definita dal codice civile).
La riforma fiscale internazionale del 2024 (D.Lgs. n. 209/2023, in vigore dal 1°/1/2024) ha ribadito tre criteri analoghi ma ridefinito il concetto di domicilio e introdotto la presenza fisica come nuovo fattore . Il nuovo art. 2 comma 2 TUIR stabilisce che si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (considerando anche frazioni di giorno) hanno almeno uno dei seguenti requisiti :
- Residenza ai sensi del codice civile (confermata come dimora abituale nel territorio italiano).
- Domicilio fiscale, ora ridefinito “come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona” (il nuovo testo lega il domicilio ai legami affettivi, non ai soli interessi economici).
- Presenza fisica in Italia per la maggior parte dell’anno (oltre 183 giorni, criterio oggettivo di “radicamento” introdotto dalla riforma).
In pratica, dal 2024 si deve valutare anche dove si svolgono i legami familiari più forti e quanto tempo si trascorre materialmente in Italia . Il residuo criterio formale dell’iscrizione anagrafica è diventato presunzione legale relativa: chi risulta iscritto in Italia può fornire prova contraria dimostrando che in realtà non ha soddisfatto nessuno dei requisiti sostanziali (residenza, domicilio familiare, presenza fisica) .
Un altro aspetto fondamentale è il comma 2-bis dell’art. 2 TUIR (non modificato dal 2024): esiste una presunzione relativa nei casi di trasferimento in Paesi “a fiscalità privilegiata” (la cosiddetta black list). In base a tale norma, “si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori” individuati con decreto (DM 4/5/1999, aggiornato) . Ciò significa che se un italiano si trasferisce in un paese inserito nella black list (tra cui figura la Tunisia ), è a suo carico la prova contraria dell’effettivo trasferimento. In pratica, l’Agenzia presume che il trasferimento sia fittizio fino a prova del contrario. La Tunisia rientra espressamente in queste liste , quindi vale il meccanismo di inversione dell’onere della prova: il contribuente dovrà dimostrare in modo rigoroso di aver realmente spostato qui la propria residenza fiscale.
Tabella di confronto – Criteri di residenza fiscale (prima vs dopo la riforma 2024):
| Requisito / Criterio | Disciplina previgente (≤2023) | Nuova disciplina (dal 2024) |
|---|---|---|
| Iscrizione anagrafica | Presunzione assoluta: iscrizione in Italia = residenza fiscale. | Scomparsa come criterio autonomo; è presunzione relativa (AIRE) . |
| Residenza c.c. | Dimora abituale in Italia (c.c.). | Conservato (dimora abituale). |
| Domicilio | Sede principale di affari/interessi (c.c.). | Nuovo “domicilio fiscale” = luogo di relazioni personali/familiari primarie . |
| Presenza fisica | Non esplicitamente considerata. | Nuovo criterio: presenza >183 gg/anno in Italia (criterio oggettivo). |
Questi criteri sono alternativi: basta uno dei requisiti per far scattare la residenza fiscale italiana . Dal 1° gennaio 2024, l’art. 2 riformato del TUIR ha avuto efficacia solo per i periodi d’imposta successivi a quella data . In altri termini, se l’Agenzia contesta i redditi di anni precedenti, si applica ancora la vecchia interpretazione (domicilio civilistico, centro affari/interessi) .
1.2 Convenzione contro le doppie imposizioni Italia–Tunisia
Tra l’Italia e la Tunisia esiste una convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni (ratificata con la L. 388/1981). Essa è rilevante soprattutto per i redditi di pensione e di lavoro. In generale, la convenzione segue il Modello OCSE, con alcune peculiarità. Ad esempio:
– Per le pensioni private (erogate da enti obbligatori previdenziali o casse private), il modello OCSE attribuisce la tassazione esclusiva al Paese di residenza del beneficiario (art. 18 OCSE). Quindi, se un italiano percepisce una pensione privata e si trasferisce in Tunisia, di norma questa pensione sarebbe tassata solo in Tunisia e non più in Italia (a meno che la convenzione non preveda diversamente) .
– Per le pensioni pubbliche (erogate dallo Stato o ente pubblico italiano), il modello OCSE stabilisce che la tassazione avviene nello Stato erogante (cioè l’Italia, art. 19 OCSE). Ciò significa che, in via di principio, l’Italia trattiene le imposte sulla pensione pubblica anche quando il pensionato vive all’estero. Ci sono però eccezioni convenzionali per certi Paesi che prevedono regole speciali: ad esempio la Convenzione Italia–Tunisia al comma 2 dell’art. 19 prevede che alcune pensioni pubbliche possano essere tassate in Tunisia . In pratica, in casi specifici la Tunisia può avere diritto di tassare le pensioni pubbliche italiane secondo quanto concordato nell’accordo bilaterale .
Le convenzioni internazionali contengono anche l’art. 4 OCSE sul conflitto di doppia residenza, con le regole c.d. tie-breaker: abitazione permanente, centro interessi vitali, soggiorno abituale, cittadinanza, risoluzione amichevole . In caso di doppia residenza accertata secondo le norme interne, le regole dell’accordo stabiliranno in quale Stato si risiede fiscalmente. Ad esempio, se l’Italia contesta una residenza in Tunisia, ma applicando il tie-breaker convenzionale emerga che il centro degli interessi (sociali ed economici) è effettivamente in Tunisia, allora l’Italia non può tassare il contribuente come residente, e potrà tassare solo i redditi italiani di fonte (come previsto dalla convenzione) . Come ha affermato la Corte di Cassazione, le convenzioni internazionali ratificate prevalgono sul diritto interno italiano in caso di contrasto .
In sintesi: in assenza di doppia residenza, un italiano residente in Tunisia sarà tassato in Italia solo sui redditi italiani. Nel caso di pensioni e altre categorie di reddito, occorre consultare la Convenzione Italia–Tunisia per verificare l’applicabilità delle regole concordate (ad es. il riparto della tassazione delle pensioni pubbliche) . Il trasferimento all’estero deve quindi essere effettivo e non fittizio, altrimenti l’AE potrà applicare la tassazione mondiale come se il contribuente fosse rimasto residente in Italia.
2. Esterovestizione e presunzioni fiscali
L’esterovestizione è il fenomeno per cui una persona o società dichiara fittiziamente di risiedere all’estero con lo scopo di eludere le imposte italiane. In tema di persone fisiche, si riscontra nei casi di trasferimento in Paesi a fiscalità leggera senza che i legami sostanziali siano effettivamente spostati. In ambito societario, l’art. 73 TUIR disciplina in dettaglio la residenza delle società: per essere fiscalmente residente in Italia una società deve avere almeno uno tra i criteri di collegamento (sede legale, sede amministrativa, oggetto principale svolto in Italia) per la maggior parte del periodo . Se non ricorre nessuno di questi elementi sostanziali, una società estera potrebbe comunque essere “assorbita” dal fisco italiano tramite la presunzione legale c.d. di esterovestizione (art. 73 comma 5-bis TUIR).
Esercizio di attività d’impresa: se un contribuente italiano residente in Tunisia gestisce un’impresa, l’Agenzia esaminerà dove ha sede la direzione effettiva. Secondo l’art. 73 c.3 TUIR (prima e dopo la riforma), una società è considerata residente in Italia se in Italia ha la sede legale statutarie, oppure “la sede dell’amministrazione” (ora chiamata «sede di direzione effettiva») o svolge in Italia il proprio oggetto sociale prevalente per la maggior parte dell’esercizio . Pertanto, anche se l’impresa ha sede legale in Tunisia, se viene gestita di fatto dall’Italia (es. amministratori tutti in Italia, contabilità italiana, decisioni strategiche in Italia), potrà essere considerata italiana ai fini fiscali . In caso di contenzioso, il contribuente dovrebbe dimostrare sustanzialmente di aver trasferito la gestione in Tunisia (vicenda, sedi amministrative concrete, attività reali sul territorio estero).
Presunzione di esterovestizione (art. 73 comma 5-bis TUIR): per contrastare abusi elusivi, il legislatore ha introdotto una presunzione legale relativa che colpisce soprattutto le società estere che fungono da holding di entità italiane . In sostanza, se una società straniera detiene una partecipazione di controllo in una società italiana e (a) essa stessa è controllata da soggetti italiani oppure (b) il suo CdA è composto in maggioranza da italiani, si presume che la sede di direzione effettiva della società estera sia in Italia, salvo prova contraria . In tali casi spetta al contribuente dimostrare l’effettivo svolgimento di un’attività reale all’estero, smontando l’artificiosità dello schema . Se la società non rientra esattamente nei casi di 5-bis, l’Agenzia può comunque ricorrere agli ordinari accertamenti indiziari sulla reale residenza fiscale (onere probatorio in questo caso dell’AE) . Per il contribuente imprenditore residente in Tunisia con una società internazionale, è fondamentale tenere documentazione dettagliata su produzioni, personale e management effettivamente operanti in Tunisia.
Criteri sostanziali e prassi: la giurisprudenza conferma che vale il principio di substance over form. La Cassazione civile ha sottolineato che non è illegittimo scegliere una residenza estera per ragioni di convenienza fiscale (art. 49 TFUE), purché vi sia un’attività economica reale e verificabile nel Paese estero . In altre parole, non è vietato stabilire la sede in Tunisia, anzi può offrire benefici, ma occorre che l’impresa abbia fondamento economico genuino in quel territorio (unità produttive, fatturati, dipendenti locali). La semplice creazione di società-offshore o fittizie senza attività effettiva può essere contestata come elusione aggravata (esterovestizione) .
Attività professionali o di lavoro: analogamente, un lavoratore dipendente o autonomo italiano che dichiari di vivere in Tunisia deve dimostrare di avere là il centro dei propri interessi. Se il lavoratore continua ad avere clienti o sede dell’attività in Italia senza giustificazioni, l’AE può ritenere che la residenza italiana non sia venuta meno. Anche per questi casi, si applicano i criteri generali di residenza personale (AIRE, domicilio familiare, presenze fisiche) e le eventuali presunzioni di trasferimento in paesi privilegiati.
3. Controlli fiscali su residenti all’estero
L’Agenzia delle Entrate ha sviluppato strumenti di vigilanza mirati sui contribuenti italiani emigrati, grazie al potenziamento dello scambio automatico di informazioni (Common Reporting Standard – CRS) e al collegamento con altre banche dati internazionali. In pratica, anche chi vive in Tunisia non è al riparo da controlli approfonditi. Tra gli indizi e gli strumenti dell’AE rientrano:
- Dati anagrafici e fiscali: verifica dell’iscrizione all’Anagrafe italiana vs AIRE, controlli sugli indirizzi di residenza e sulle dichiarazioni dei redditi. Un’assenza dall’anagrafe non basta: occorre cancellarsi correttamente e tenere aggiornati i dati consolari. Dal 2024 è in vigore la sanzione (200–1.000 € annui fino a 5 anni) per chi, trasferendo anche solo di fatto la residenza all’estero, non si iscrive all’AIRE . L’Agenzia infatti incrocia dati con Inps, Comuni e consolati per individuare chi dovrebbe essere AIRE.
- Presenza effettiva in Italia: tracciamento di ingressi/uscite (biglietti aerei, transiti alle frontiere), uso di sistemi geolocalizzati, attività sanitarie, iscrizione a scuole o università italiane. Anche social network o segnalazioni possono rivelare la permanenza in Italia. Ogni indizio di presenza stabile in Italia (ad es. accesso alla sanità, acquisti, soggiorni turistici prolungati) può aprire un’attività di verifica.
- Utenze e consumi in Italia: possesso e uso di case, auto, bollette e utenze intestate in Italia rappresentano indizi di “radicamento” nel territorio italiano. Ad esempio, luce, gas, telefono, carta di credito, spese sanitarie sostenute in Italia possono essere utilizzate come elementi di prova opposta.
- Conti correnti e movimenti bancari: l’AE ha accesso alle informazioni CRS sui conti correnti esteri e alle dichiarazioni (Quadro RW) dei beni/detenzioni all’estero. Se il contribuente ignora di dichiarare investimenti o depositi in Tunisia, rischia accertamenti per omissione del quadro RW. Allo stesso modo, movimenti monetari rilevanti verso l’Italia segnalano il mantenimento di interessi economici interni.
- Redditometro e capacità contributiva: l’Agenzia può incrociare il tenore di vita dichiarato all’estero con redditi e patrimonio complessivi. Se lo stile di vita – per esempio, possesso di immobili o autos di lusso – non è coerente con i redditi dichiarati, può scattare un approfondimento.
- Condivisione di informazioni internazionali: convenzioni bilaterali, accordi OCSE e Agenzie fiscali straniere (o consolati) possono segnalare alle Entrate eventuali discrepanze tra ciò che il contribuente dichiara in Tunisia e in Italia. Ad esempio, scambi automatici di dati con l’INPS sulla pensione estera o con l’Anagrafe tributaria dei paesi esteri possono fornire elementi indiziari.
In sintesi, i segnali sospetti sono quelli di un fittizio trasferimento: egresso dagli archivi italiani senza sufficiente prova, conti esteri presenti ma nessuna prova di spese in Tunisia, legami familiari rimasti in Italia, ecc. L’AE utilizza inchieste patrimoniali e tecniche di incrocio (Redditometro, banche dati finanziarie, segnalazioni), come anche l’analisi delle dichiarazioni e delle prassi precedenti, per identificare possibili “falsi emigrati” .
Tabelle riepilogative – Strumenti di controllo vs strumenti difensivi:
| Controlli dell’Agenzia delle Entrate | Azioni difensive del contribuente |
|---|---|
| Verifica iscrizione anagrafica e AIRE (con obbligo di prove di trasferimento) | Corrispondenza tra iscrizione AIRE e luogo effettivo di dimora; regolarizzare la cancellazione consolare (sanzioni dal 2024) . |
| Analisi di presenze fisiche in Italia (tessere sanitarie, viaggi, social) | Fornire documentazione di permanenza in Tunisia (visti, permessi, buste paga, contratti di lavoro o affitto in Tunisia) . |
| Controllo di utenze e proprietà in Italia (immobili, auto intestate) | Dimostrare la cessazione di legami in Italia: vendita o locazione immobili, chiusura utenze, cessione quote aziendali italiane. |
| Incrocio dati reddituali e patrimoniali (ANPR, INPS, CRS, quadro RW) | Compilare correttamente la dichiarazione (incluso il RW per conti esteri), dichiarare tutti i redditi (anche quelli tunisini) nell’IRPEF italiana se richiesto. |
| Applicazione di presunzioni legali (residenza in Italia per paesi black list) | Dimostrare con prove documentali i criteri sostanziali di residenza estera: dimora abituale e centro interessi personali in Tunisia . |
| Possibili contestazioni di omessa/infedeltà dichiarativa e sanzioni (90–180%) | Valutare la negoziazione (contraddittorio preventivo) e presentare istanza di accertamento con adesione o ricorso tributario se necessario, per mitigare sanzioni. |
4. Cosa fare: la strategia difensiva del contribuente
Se l’Agenzia delle Entrate invia un questionario o un avviso di accertamento a un italiano che vive in Tunisia, è fondamentale reagire tempestivamente. Di seguito i passi e gli accorgimenti chiave (dal punto di vista del contribuente/debitore):
- Raccogliere documentazione concreta del trasferimento. Contratti di locazione o di acquisto casa in Tunisia, bollette, certificati di iscrizione scolastica di figli, buste paga locali, ricevute di spesa sanitaria o vacanze nel Paese estero, estratti conto bancari tunisini: tutto ciò che attesti la vita quotidiana in Tunisia. Più le prove sono continue e coerenti, più sarà credibile il trasferimento . Al contrario, documenti sporadici o generici possono essere contestati come insufficienti.
- Dimostrare il distacco dall’Italia. Occorre provare di aver tagliato i legami formali con l’Italia: vendere o affittare immobili italiani (eventualmente con contratti di subentro), chiudere (o trasferire all’estero) conti correnti e titoli bancari in Italia, cessare o delegare la gestione di imprese italiane, scolpire la dimostrazione di disimpegno economico dal territorio italiano . Anche l’organizzazione familiare gioca un ruolo: l’AE controllerà dove vivono i congiunti e dove si svolgono gli interessi affettivi. Segnalare, ad esempio, se il coniuge e i figli risiedono in Tunisia è importante.
- Verificare la correttezza formale. Assicurarsi di aver adempiuto agli obblighi: iscrizione all’AIRE, presentazione del quadro RW per investimenti e conti esteri, dichiarazione dei redditi esteri (anche se non tassabili in Italia, a seconda del regime). Errori o omissioni possono fornire ulteriori elementi all’AE per contestare la residenza o applicare sanzioni .
- Utilizzare le convenzioni internazionali. Se si è in regime di doppia residenza, si può invocare la convenzione Italia–Tunisia. In particolare, se emergono dubbi sul domicilio fiscale, le tie-breaker rules della convenzione possono attribuire la residenza a uno solo dei due Stati (in base all’abitazione permanente, al centro degli interessi vitali, ecc.) . Se la convenzione assegna la residenza alla Tunisia, l’Italia non può tassare come se il contribuente fosse residente italiano oltre ai redditi di fonte italiana eventualmente soggetti a ritenuta come Stato della fonte .
- Fare leva sull’onere della prova. Dal punto di vista del contribuente, va ribadito che l’onere di provare il trasferimento fiscale incombe inizialmente all’Agenzia solo nei casi espressamente previsti da legge (paesi black list) ; negli altri casi deve essere l’AE a provare, con elementi gravi, precisi e concordanti, che la residenza in Italia permane . Ad esempio, la Cassazione ha affermato che il trasferimento giornaliero nel caso di un pendolare tra Svizzera e Italia non è sufficiente a mantenere il domicilio fiscale in Italia se il centro della vita (famiglia, interessi) è all’estero . Ciò vale anche per l’Italia–Tunisia: la semplice iscrizione AIRE o un viaggio di lavoro in Italia non escludono, di per sé, una residenza fiscale in Tunisia. L’Agenzia deve dimostrare elementi concreti di collegamento durevole con l’Italia.
- Valutare strumenti di difesa formale. Nel caso si riceva un atto di accertamento, conviene attivare subito i meccanismi del contenzioso tributario: chiedere il contraddittorio preventivo (prima che l’avviso diventi definitivo), proporre ricorso in Commissione Tributaria, o optare per un accertamento con adesione se rientrano possibilità di ravvedimento. Nel contraddittorio si possono presentare tutti i documenti raccolti a supporto della residenza tunisina, anticipando la difesa tecnica.
Domande chiave e Risposte sintetiche (FAQ):
- D: L’iscrizione AIRE è di per sé sufficiente a dimostrare la residenza in Tunisia?
R: No. L’iscrizione AIRE è un presupposto formale obbligatorio, ma non comporta automaticamente la residenza fiscale (salvo nelle convenzioni). Per l’AE conta soprattutto dove risiede il centro vitale (famiglia, lavoro, interessi) . Bisogna dimostrare con prove sostanziali il trasferimento (es. bollette, contratti tunisini, ecc.) . - D: Se la convenzione italo-tunisina dice che la pensione pubblica è tassata in Italia, perché l’Agenzia può comunque tassare in Italia?
R: In effetti, di norma le pensioni pubbliche italiane restano imponibili in Italia anche se il pensionato vive in Tunisia. Tuttavia, la convenzione Italia–Tunisia contiene eccezioni (art. 19(2)): alcune categorie di pensioni pubbliche possono essere tassate in Tunisia . Bisogna verificare caso per caso se si rientra in quelle categorie. In ogni caso, il contribuente dovrà far valere la convenzione dimostrando di soddisfare eventuali condizioni (es. cittadinanza tunisina, pratiche INPS per detassazione alla fonte) . - D: Posso pagare subito l’imposta richiesta dall’AE per evitare sanzioni?
R: Attenzione: se hai ricevuto un avviso di accertamento, pagarne l’importo senza contestare può chiudere il contenzioso (rinunciando a ogni eccezione) e non elimina comunque le sanzioni, che rimangono dovute. È spesso preferibile contestare l’avviso prima di pagare, utilizzando il ricorso tributario o il contraddittorio preventivo, per mantenere attiva ogni possibilità difensiva . - D: Quali sono le pene se l’Agenzia accerta una residenza fittizia?
R: Se l’AE dimostra la residenza in Italia, verranno recuperate le imposte su tutti i redditi mondiali (degli ultimi 5 anni) con sanzioni amministrative dal 90% al 180% delle imposte dovute . In casi estremi di frode (es. false fatturazioni), possono scattare reati tributari. Viceversa, se la residenza in Tunisia è riconosciuta, si potrebbe invece chiedere il rimborso delle imposte eventualmente già versate in Italia sui redditi esteri, applicando la convenzione. - D: Esistono strumenti preventive per tutelarsi?
R: Sì. È consigliabile costruire prima del trasferimento documentazione solida: registrazione di matrimoni, nascite, diplomi in Tunisia; iscrizione a sistema sanitario tunisino; apertura conti, affitto casa. In Italia, comunicare per tempo la cessazione della residenza e l’iscrizione AIRE. Se si ha impresa, spostare le funzioni decisionali all’estero. Mantenere tracciabilità scritta (contratti, ricevute) di tutto ciò che si svolge in Tunisia. Questi accorgimenti riducono drasticamente il rischio di contestazione.
Tabella riepilogativa – Domande frequenti (FAQ):
| Q | R |
|---|---|
| L’iscrizione AIRE basta per non pagare tasse in Italia? | No. L’AIRE è formale, ma serve dimostrare il trasferimento sostanziale (famiglia, lavoro, interessi in Tunisia) . Elementi come bollette tunisine, contratto di affitto, scuola figli confermano la residenza estera. |
| Cosa devo fare se ricevo un avviso di accertamento? | Preparare immediatamente la difesa: raccogliere documenti probatori (vendite immobili, spese in Tunisia, dichiarazioni tunisine), valutare il contraddittorio preventivo, e se necessario impugnare in sede di Commissione Tributaria . |
| Come si applicano le doppie imposizioni? | Si applica la convenzione italo-tunisina: in generale i redditi sono tassati nel Paese di residenza (Tunisia) e l’Italia tassa solo quelli di fonte italiana . Per la pensione pubblica italiana, di norma l’Italia trattiene l’imposta; verificare le eccezioni concordate . |
| Cosa succede se non mi ero cancellato dall’anagrafe italiana? | Dal 2024 scatta la sanzione da 200 a 1.000 € annui (max 5 anni) per mancata iscrizione AIRE . Inoltre, potresti essere considerato residente in Italia fino al 2023 (anche per scopi IRPEF) se non c’è prova del trasferimento . |
| Quanto influenzano i legami familiari in Italia? | I legami affettivi sono molto rilevanti. La Cassazione ha precisato che il “centro degli interessi vitali” include i legami personali . Se la famiglia rimane in Italia, è più difficile dimostrare la residenza tunisina. Viceversa, dimostrare che la famiglia vive in Tunisia è cruciale. |
5. Tabelle riassuntive e simulazioni pratiche
5.1 Tabella: Tassazione delle pensioni (Convenzione Italia–Tunisia)
| Tipo di pensione | Regola convenzionale (OCSE) | Esempio pratico |
|---|---|---|
| Pensione privata | Tassazione esclusiva nel Paese di residenza del beneficiario (art. 18 OCSE) . | Se un ex lavoratore del settore privato (pensione INPS) vive in Tunisia, normalmente paga l’imposta solo lì. In Italia tale pensione può essere esente. |
| Pensione pubblica italiana | Di norma tassata solo in Italia (art. 19 OCSE), salvo eccezioni convenzionali. | Un ex insegnante statale italiano residente in Tunisia è tassato in Italia sulla pensione (privata convenzione). La Tunisia non tassa tale reddito se la Convenzione non prevede diversamente . |
| Pensione pubblica – eccezioni Tunisia | Convenzione Italia–Tunisia art. 19(2): alcune pensioni pubbliche possono essere tassate anche in Tunisia . | Es. se un ex diplomatico italiano con pensione d’ufficio si trasferisce in Tunisia (e rispetta i requisiti della convenzione), parte della pensione può essere tassata in Tunisia. |
5.2 Simulazione pratica: due casi tipici
- Caso 1 – Pensionato: Mario, 70 anni, percepisce una pensione pubblica INPS e nel 2022 si trasferisce in Tunisia. Si iscrive all’AIRE e affitta una casa a Tunisi. Nel 2025 l’Agenzia invia un accertamento chiedendo IRPEF 2019-2023. Come difendersi? Mario deve dimostrare che ha trasferito in concreto la residenza: esibire contratto di affitto in Tunisia, bollette, copia iscrizione AIRE, certificati medici tunisini, estratti conto locali, prova di spesa per la vita quotidiana in Tunisia. Deve anche verificare il tipo di pensione: essendo pensione statale (pubblica), in linea di massima l’Italia la tassa . Tuttavia, deve controllare se rientra nelle eccezioni dell’art. 19(2) convenzionale (ad es. se è stato nominato cittadino tunisino). Se applicabile, potrà chiedere di tassarla in Tunisia. In ogni caso dimostrare di aver passato la maggior parte dell’anno in Tunisia (biglietti aerei, visti).
- Caso 2 – Imprenditore: Luigi gestisce una ditta individuale di consulenza IT. Nel 2023 chiude la partita IVA italiana, vende l’auto e si trasferisce in Tunisia dove inaugura una SRL tunisana. Nel 2025 gli arriva un questionario sulla residenza fiscale in Italia. Luigi deve conservare i documenti della chiusura in Italia (commercialista, atto notarile di chiusura IVA), contratti di affitto e pagamenti in Tunisia, contratti di lavoro tunisini, estratti conto tunisini con entrate locali. Se la SRL tunisina è “sostanza reale” (aventi sede operativa, personale locale, contratto di affitto), Luigi potrà provare che l’attività ora è davvero in Tunisia. Se invece risultano ordini ricevuti dall’Italia, fatture emesse in Italia o un amministratore italiano, l’AE potrebbe contestare un’esterovestizione. In ogni caso deve preparare una memoria difensiva spiegando il trasferimento sostanziale, anche richiamando l’art. 73 comma 5-bis solo se applicabile per holding (se la SRL tunisina controlla società italiane) .
6. Conclusioni
Trasferirsi in Tunisia può offrire vantaggi (costo della vita, opportunità di mercato, trattati fiscali), ma è cruciale fare le cose per bene dal punto di vista fiscale. Non basta la volontà di vivere all’estero; bisogna dimostrare l’effettività del trasferimento sul piano fattuale ed economico. In caso di contestazioni dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente residente in Tunisia deve giocare d’anticipo: iscrizione AIRE tempestiva, raccolta scrupolosa di prove, rispetto della normativa (RW, dichiarazioni). Se l’AE contesta la residenza, l’accertamento può comportare gravi conseguenze (imposizione retroattiva, sanzioni salate). Dall’altro lato, l’AE deve attenersi alle regole: una recente sentenza della Cassazione ha ribadito che servono “elementi gravi, precisi e concordanti” per confutare una residenza estera . Il contribuente tutelato deve far valere proprio questo: l’esistenza di prove concrete e la corretta applicazione del diritto internazionale (convenzioni). In sintesi, conoscere a fondo la normativa (TUIR art.2 riformato, art.73, Convenzione Italia–Tunisia) e le strategie di difesa (documenti provanti, procedure legali) permette di gestire efficacemente un accertamento fiscale “esterovestitore” dal punto di vista del debitore.
Fonti normative, giurisprudenziali e dottrina citate
- Norme tributarie italiane: DPR 917/1986 (TUIR) – art. 2 (definizione di residenza fiscale) e art. 73 (residenza delle società) ; D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 (riforma fiscale internazionale) ; Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) – art.1 c.242 (sanzioni AIRE) ; DM 4 maggio 1999 (Paesi a fiscalità privilegiata) – elenco aggiornato (Tunisia inclusa) .
- Convenzione Italia–Tunisia (doppia imposizione): Legge di ratifica 25 maggio 1981, n. 388 (testo G.U.) – art. 18-19 (pensioni) ; articoli 4 e 18-19 del Modello OCSE (tie-breaker, tassazione pensioni) applicabili tramite la convenzione.
- Codice Civile: art. 43 (definizione di domicilio) – interpretato in dottrina e giurisprudenza come comprensivo anche di interessi familiari e sociali .
- Giurisprudenza della Corte di Cassazione: Cass. civ., Sez. V, 6 giugno 2022, n. 18009 (residenza fiscale: centrale il “centro degli interessi vitali” tra affettività ed economia ); Cass. civ. Sez. V, 18 luglio 2024, n. 19843 (criteri di residenza pre-2024 basati sugli interessi economici-patrimoniali ); Cass. civ. Sez. V, 27 marzo 2024, n. 8238 (conflitti di residenza, preminenza dei legami personali) [rubrica]; Cass. civ. Sez. V, 2 ottobre 2024, n. 25917 (esterovestizione societaria e principio di libera stabilimento UE ).
- Dottrina e prassi: Circolari AE n.28/E/2006; commenti a Ordinanza Cass. 2018/33234 (esterovestizione) ; commenti a sentenze SU “residenza all’estero” (e.g. Rassegna Tributaria, Osservatorio Fiscalità). Studio legali e riviste specialistiche (e.g. Tax News, Eutekne) sul trasferimento di residenza fiscale e controlli sui residenti esteri .
- Altri riferimenti utili: Convenzioni contro le doppie imposizioni (art. 19 OCSE); regolamenti AIRE (ex DPR 223/1989 ss.); Legge 470/1988 (art. 2-bis TUIR – black list); Cassazione n. 21442/2017 (lavoro all’estero e dichiarazione IRPEF) ; Cass. n. 3538/2020 (esterovestizione dei professionisti) [dottrina].
Hai ricevuto un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate italiana ma risiedi in Tunisia? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate italiana ma risiedi in Tunisia?
Ti stai chiedendo se l’Italia può davvero richiederti il pagamento di imposte, contributi o sanzioni anche se non vivi più nel Paese?
👉 È una situazione sempre più comune tra gli italiani all’estero: ma attenzione, un accertamento fiscale può essere impugnato o contestato, soprattutto se non sei più fiscalmente residente in Italia.
In questa guida troverai spiegato quando un accertamento è legittimo, quali diritti hai come residente in Tunisia e tutte le azioni legali possibili per difenderti o chiudere la questione in modo corretto.
⚖️ Cos’è un avviso di accertamento fiscale
L’avviso di accertamento è un atto con cui l’Agenzia delle Entrate ti contesta imposte non pagate o dichiarazioni incomplete, chiedendoti di versare entro 60 giorni:
- imposte (IRPEF, IVA, IRAP, ecc.);
- interessi e sanzioni;
- eventuali contributi o ritenute.
📌 Per chi vive all’estero, il problema nasce quando l’Agenzia ritiene che tu sia ancora fiscalmente residente in Italia, anche se ti sei trasferito e hai iscritto la residenza AIRE.
🌍 Residenza fiscale e tassazione all’estero
In base all’art. 2 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), si è residenti fiscalmente in Italia se per più di 183 giorni l’anno si:
- ha la residenza anagrafica in Italia;
- ha il domicilio in Italia (centro principale degli interessi personali o economici);
- oppure si è cancellati dall’AIRE ma si vive ancora stabilmente in Italia.
👉 Se vivi stabilmente in Tunisia e risulti iscritto all’AIRE, non sei fiscalmente residente in Italia e, in linea di principio, non devi pagare tasse sui redditi prodotti all’estero.
Tuttavia, l’Agenzia può ritenere che:
- tu abbia mantenuto legami economici forti con l’Italia (conto, casa, azienda, cariche sociali);
- o che il tuo trasferimento sia “fittizio” per motivi fiscali.
In questi casi, l’accertamento può essere contestato in modo mirato.
🧠 Cosa controlla l’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia può avviare un accertamento se sospetta che:
- tu abbia dichiarato di vivere in Tunisia ma continui ad avere redditi in Italia;
- tu possegga immobili, conti o partecipazioni societarie in Italia;
- non ci sia una reale prova di residenza stabile all’estero (contratto di affitto, bollette, lavoro, famiglia).
📌 Spesso gli accertamenti si basano su presunzioni e non su prove certe: questo li rende impugnabili in sede legale.
🧩 Le principali strategie legali di difesa
💠 1. Verifica della notifica dell’accertamento
Per essere valido, l’atto deve essere notificato correttamente all’estero, secondo le norme internazionali:
- tramite posta raccomandata internazionale con ricevuta di ritorno;
- oppure tramite autorità consolari o canali diplomatici.
👉 Se la notifica è irregolare, l’accertamento è nullo e può essere annullato dal giudice.
💠 2. Dimostrare la residenza fiscale effettiva in Tunisia
Il primo passo per difenderti è dimostrare di essere realmente residente all’estero:
- iscrizione all’AIRE;
- contratto di locazione o di proprietà in Tunisia;
- prove di redditi esteri e dichiarazioni fiscali tunisine;
- documenti di lavoro o familiari.
📌 Queste prove possono neutralizzare la pretesa fiscale italiana se dimostrano che il tuo centro vitale è fuori dall’Italia.
💠 3. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria)
Hai 60 giorni dalla notifica per impugnare l’accertamento.
Il ricorso deve essere depositato presso la Corte tributaria competente (generalmente quella dell’ultimo domicilio italiano).
Un avvocato o un difensore abilitato può chiedere:
- l’annullamento dell’accertamento;
- la sospensione immediata delle somme richieste;
- la cancellazione di sanzioni e interessi.
💠 4. Verifica del rischio di doppia imposizione
L’Italia e la Tunisia hanno firmato una Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali.
Significa che non puoi essere tassato due volte per lo stesso reddito.
👉 Se paghi già le tasse in Tunisia, puoi opporre la convenzione e chiedere l’annullamento o la riduzione dell’accertamento italiano.
💠 5. Accordo o definizione agevolata (quando possibile)
In alcuni casi puoi risolvere la questione tramite adesione all’accertamento o definizione agevolata, pagando solo una parte del dovuto (senza sanzioni né interessi).
È utile quando il debito è ridotto e vuoi chiudere rapidamente la posizione fiscale.
💠 6. Procedura di esdebitazione (se hai più debiti fiscali)
Se l’accertamento si aggiunge ad altri debiti (cartelle, avvisi, multe), puoi attivare la procedura di sovraindebitamento per:
- bloccare pignoramenti e azioni dell’Agenzia;
- ottenere un piano di pagamento sostenibile;
- o la cancellazione totale dei debiti con l’esdebitazione finale.
📋 Documenti necessari per la difesa
- Copia dell’avviso di accertamento ricevuto.
- Prova della notifica (PEC, raccomandata, ricevuta).
- Certificato di iscrizione AIRE.
- Documenti che dimostrano la residenza in Tunisia (contratti, bollette, redditi).
- Dichiarazioni dei redditi italiane e tunisine (se presenti).
- Prova dei redditi prodotti all’estero.
⏱️ Tempi e risultati possibili
- Verifica e analisi dell’accertamento: 1–2 settimane.
- Ricorso e sospensione in Tribunale: 1–3 mesi.
- Decisione definitiva: 6–12 mesi medi.
🎯 Risultati concreti:
- Annullamento dell’accertamento fiscale.
- Sospensione immediata delle somme richieste.
- Blocco di eventuali azioni di riscossione.
- Chiusura della posizione o cancellazione del debito.
⚖️ I vantaggi principali
✅ Difesa legale anche a distanza (tramite procura e rappresentanza).
✅ Possibilità di bloccare ogni azione esecutiva in Italia.
✅ Riduzione o cancellazione dell’accertamento illegittimo.
✅ Tutela dal rischio di doppia tassazione tra Italia e Tunisia.
✅ Ripristino della tua posizione fiscale regolare.
🚫 Errori da evitare
- Ignorare la notifica dell’accertamento.
- Pensare che, vivendo all’estero, l’Italia non possa agire.
- Pagare subito senza verificare la legittimità dell’atto.
- Non dimostrare adeguatamente la residenza estera.
- Rivolgersi a consulenti non abilitati o non avvocati.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza l’accertamento ricevuto e verifica la sua validità legale.
📌 Controlla la regolarità della notifica e la prescrizione delle imposte.
✍️ Predispone il ricorso e richiede la sospensione immediata del pagamento.
⚖️ Ti rappresenta davanti alla Corte Tributaria e nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate.
🔁 Ti assiste fino alla cancellazione o definizione agevolata del debito fiscale.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in diritto tributario internazionale e sovraindebitamento.
✔️ Specializzato nella difesa di italiani residenti all’estero con accertamenti fiscali italiani.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Ricevere un accertamento dall’Agenzia delle Entrate mentre vivi in Tunisia può sembrare un incubo, ma la legge è dalla tua parte: puoi contestarlo, sospenderlo o annullarlo, dimostrando la tua residenza estera effettiva o il rischio di doppia tassazione.
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