Accertamento Dell’Agenzia Delle Entrate A Un Italiano Residente In Romania: Cosa Fare E Come Difendersi

Hai ricevuto un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate pur vivendo stabilmente in Romania?
È una situazione sempre più frequente per gli italiani trasferiti all’estero che mantengono legami economici o familiari con l’Italia. In questi casi, il Fisco può sostenere che il contribuente non abbia perso la residenza fiscale italiana, chiedendo il pagamento di imposte e sanzioni anche sui redditi prodotti in Romania.

La buona notizia è che hai diritto a difenderti. La legge e la Convenzione fiscale tra Italia e Romania offrono strumenti concreti per contestare l’accertamento e dimostrare la tua effettiva residenza estera. In questa guida ti spieghiamo cosa fare, come reagire e come evitare la doppia tassazione.

Perché l’Agenzia delle Entrate può notificare un accertamento

Secondo la normativa italiana, una persona è considerata fiscalmente residente in Italia se, per più di 183 giorni all’anno, risulta iscritta all’anagrafe della popolazione residente, oppure ha in Italia il proprio domicilio o il centro principale degli interessi economici e familiari.

Molti italiani residenti in Romania ricevono accertamenti perché non hanno aggiornato la loro iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) o perché possiedono immobili, conti o redditi in Italia. In questi casi, l’Agenzia delle Entrate presume che la persona non abbia realmente trasferito la residenza e che debba pagare le imposte in Italia su tutti i redditi mondiali.

La Convenzione Italia–Romania contro la doppia imposizione

Tra Italia e Romania è in vigore una Convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale, ratificata con Legge n. 29 del 1980. Questa Convenzione stabilisce criteri chiari per determinare dove devono essere tassati i redditi e come evitare di pagarli due volte.

In base all’accordo:

  • se sei residente fiscale in Romania, i redditi prodotti nel Paese sono tassabili solo in Romania;
  • i redditi di fonte italiana possono essere tassati anche in Italia, ma con la possibilità di ottenere in Romania un credito d’imposta per le tasse già pagate in Italia;
  • la residenza fiscale si determina in base al luogo in cui hai la tua abitazione principale, la famiglia e il centro dei tuoi interessi vitali.

Applicare correttamente la Convenzione è il modo più efficace per dimostrare che l’accertamento italiano è illegittimo o deve essere ridotto.

Come avviene la notifica dell’accertamento in Romania

L’Agenzia delle Entrate può notificare un accertamento a un residente in Romania in diversi modi:
tramite raccomandata internazionale con ricevuta di ritorno,
tramite PEC se hai un indirizzo di posta certificata attivo in Italia,
oppure tramite le autorità consolari italiane.

La notifica è valida solo se viene effettuata secondo le norme previste dalle convenzioni internazionali. Se l’atto è stato notificato in modo irregolare o fuori termine, può essere impugnato e annullato. La verifica della validità della notifica è sempre il primo passo per impostare una difesa efficace.

Cosa fare subito se ricevi un accertamento fiscale in Romania

Appena ricevi l’atto, è fondamentale agire con tempestività. Hai 60 giorni di tempo dalla notifica per presentare ricorso o istanza di annullamento. Ecco i passi da compiere subito.

Controlla la data e la modalità di notifica: errori o irregolarità possono rendere nullo l’atto.
Richiedi una copia integrale dell’accertamento per capire quali redditi e annualità sono stati contestati.
Verifica la tua iscrizione all’AIRE: se risultavi regolarmente iscritto negli anni oggetto di accertamento, è una prova determinante della tua residenza estera.
Raccogli prove della tua residenza effettiva in Romania: contratto di lavoro, residenza anagrafica, bollette, buste paga, conti bancari, dichiarazioni dei redditi rumene e ogni altro documento che dimostri la tua permanenza stabile nel Paese.
Contatta un avvocato esperto in diritto tributario internazionale per analizzare la tua situazione e predisporre il ricorso nei termini previsti.

Come difendersi da un accertamento illegittimo

Un accertamento può essere impugnato per diversi motivi:
la notifica è irregolare o tardiva,
l’Agenzia non ha tenuto conto della tua residenza estera,
l’accertamento riguarda redditi già tassati in Romania,
la Convenzione bilaterale non è stata applicata correttamente,
l’atto è basato su presunzioni o errori di calcolo.

In questi casi, l’avvocato può presentare ricorso al giudice tributario italiano o un’istanza di autotutela direttamente all’Agenzia delle Entrate, chiedendo la sospensione della riscossione e l’annullamento dell’accertamento.

Come dimostrare la residenza fiscale effettiva in Romania

La residenza effettiva si dimostra con documenti concreti che attestano la tua vita stabile in Romania. Le prove più importanti sono:
l’iscrizione AIRE aggiornata e continuativa,
la registrazione presso le autorità rumene come residente,
il contratto di lavoro o l’attività economica nel Paese,
la presenza della famiglia in Romania,
le imposte pagate all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione Fiscale (ANAF),
l’assenza di rapporti economici predominanti in Italia.

Questi elementi sono fondamentali per convincere il Fisco italiano o il giudice che il tuo centro di interessi personali ed economici è all’estero.

Come evitare la doppia tassazione

Se l’Agenzia ti contesta redditi già tassati in Romania, puoi far valere la Convenzione Italia–Romania per evitare la doppia imposizione. È sufficiente presentare la documentazione fiscale rumena che prova l’avvenuto pagamento delle imposte (dichiarazioni ANAF, certificati fiscali, ricevute). Un avvocato esperto può gestire la comunicazione con le autorità di entrambi i Paesi per garantire che le imposte siano riconosciute correttamente.

Cosa succede se ignori l’accertamento

Ignorare un accertamento è estremamente rischioso. Dopo 60 giorni dalla notifica, l’atto diventa definitivo e il debito viene iscritto a ruolo. L’Agenzia delle Entrate può quindi affidare la riscossione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e avviare pignoramenti di beni o conti correnti in Italia. Anche se vivi in Romania, eventuali immobili o redditi italiani possono essere bloccati. Agire subito è quindi fondamentale per evitare conseguenze gravi.

I vantaggi di una difesa legale tempestiva

Una difesa tempestiva ti consente di sospendere la riscossione, contestare la residenza fiscale in Italia, far valere la Convenzione bilaterale, evitare la doppia tassazione e ottenere la cancellazione parziale o totale del debito. In molti casi, una strategia ben pianificata permette di risolvere la questione in via amministrativa, senza dover arrivare in tribunale.

Attenzione alle false soluzioni

Diffida di chi promette cancellazioni automatiche dei debiti o “chiusure facili” con il Fisco. Solo un avvocato esperto in diritto tributario internazionale può valutare la legittimità dell’accertamento, impostare una difesa solida e rappresentarti legalmente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Quando rivolgersi a un avvocato esperto

Contatta un avvocato se hai ricevuto un accertamento pur risiedendo in Romania, se vuoi dimostrare la tua residenza fiscale estera, se l’Agenzia ti contesta redditi già tassati in Romania o se temi pignoramenti in Italia. Un professionista potrà seguire la pratica in ogni fase, dalla verifica della notifica fino alla cancellazione o riduzione del debito.

⚠️ Attenzione: un accertamento non impugnato nei termini diventa definitivo e può portare a sanzioni e pignoramenti. Agisci subito per difendere i tuoi diritti e il tuo patrimonio.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, internazionale e tutela dei residenti all’estero – spiega in modo chiaro cosa fare se ricevi un accertamento pur vivendo in Romania, come difenderti dal Fisco italiano e come far riconoscere la tua residenza fiscale all’estero.

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Introduzione

L’accertamento fiscale rivolto a un contribuente italiano residente in Romania coinvolge diversi profili giuridici: determinazione della residenza fiscale, trattati internazionali, meccanismi di scambio informativo tra Stati, norme sul rimpatrio di capitali, nonché la possibilità di contestare formalmente le verifiche. Questa guida esamina in dettaglio la legislazione italiana rilevante, la convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Romania, giurisprudenza recente, prassi e scenari pratici. Particolare attenzione è riservata al punto di vista del contribuente/debitore, con indicazioni operative su come impostare la difesa in sede di accertamento. Sono inclusi esempi concreti di lavoratori autonomi, pensionati, imprenditori, tabelle riassuntive dei criteri fiscali e domande e risposte frequenti.

Definizioni di residenza fiscale in Italia e Romania

Inizialmente va chiarito che la residenza fiscale di una persona fisica si determina con criteri diversi nei due Paesi. In Italia (secondo l’art. 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, DPR 917/1986) fino al 31 dicembre 2023 si era considerato «residente» chi per la maggior parte dell’anno fiscale (π più di 183 giorni) fosse: 1) iscritto nelle anagrafi della popolazione residente; oppure 2) aveva nel territorio italiano il proprio domicilio (sede degli affari e interessi); oppure 3) vi aveva la dimora abituale . A decorrere dal 1° gennaio 2024 il D.Lgs. 27 dicembre 2023 n. 209 – attuativo della riforma fiscale – ha introdotto nuovi parametri: vanno valutati la residenza anagrafica, il domicilio civile (dove si trovano relazioni personali e familiari) e la presenza fisica sul territorio per la maggior parte del periodo di imposta . Tutti questi criteri, unitamente a iscrizione anagrafica e altri elementi, devono sussistere (salvo prova contraria) per qualificare un soggetto come fiscalmente residente in Italia dall’1.1.2024 .

Anche la Romania adotta una soglia temporale di presenza (oltre 183 giorni l’anno) e considera residente chi dispone di una dimora abituale o centro di interessi economici nel Paese. In assenza di trattato fiscale per questo profilo specifico, la Convenzione tra Italia e Romania (vedi oltre) risolve i casi di doppia residenza con i criteri convenzionali.

Onere della prova: in caso di contestazioni sulla residenza, l’Agenzia delle Entrate può presumere la persistenza dei collegamenti in Italia, ma l’onere di provare il reale trasferimento del centro vitale di interessi all’estero incombe sul contribuente . Come ribadisce la Cassazione (ordinanza n.1292/2025), la sola iscrizione all’AIRE o la formale residenza all’estero non bastano: occorre dimostrare concretamente che famiglia, lavoro, redditi e beni sono effettivamente radicati in Romania . In sostanza, si deve fornire una “prova contraria” documentale e fattuale, che dimostri che il trasferimento è reale e non fittizio . Ad esempio, vanno raccolti contratti di affitto o di proprietà rumena, documenti di lavoro in Romania, prove di vita quotidiana (bollette, abitudini familiari, iscrizione a servizi locali), iscrizioni scolastiche dei figli, ecc. In difetto, una ragionevole quantità di elementi può ribaltare la “presunzione” di residenza italiana.

Convenzione contro le doppie imposizioni Italia–Romania

Italia e Romania hanno stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni firmata a Riga il 25 aprile 2015 (entrata in vigore nel 2017) . Questa convenzione (basata sul modello OCSE) disciplina quali redditi siano tassati in quale Stato, evitando di gravare due volte lo stesso reddito. In particolare:

  • Ambito soggettivo: si applica ai residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti . Definisce il residente convenzionale richiamando la legislazione nazionale, ma per sciogliere casi di doppia residenza (persona residente in entrambi gli Stati) utilizza i criteri OCSE (art. 4) . L’art.4 stabilisce che, in situazioni di doppia residenza, prevale il criterio della “sede di direzione effettiva” o “centro degli interessi vitali”, con possibilità di consultazione tra le autorità fiscali (e persino diniego dei benefici convenzionali in assenza di accordo) . Notiamo che nella fattispecie oggetto della convenzione di doppia imposizione il concetto di direzione effettiva è fondamentale: la Relazione illustrativa evidenzia che per le società controllate da italiane e con sede legale in Romania, l’effettivo esercizio dell’“impulso imprenditoriale” fa apprezzare la prevalenza del collegamento con l’Italia (cfr. Cass. 19.7.2024 n.20002 sui criteri di residenza societaria ).
  • Imposte contemplate: per l’Italia il trattato copre IRPEF, IRES e IRAP; per la Romania l’imposta sul reddito delle persone fisiche e quelle sugli utili delle società . Importante è l’art. 23: l’Italia applica il metodo dell’imputazione ordinaria per evitare la doppia imposizione, consentendo il credito di imposta per le imposte pagate in Romania solo fino all’ammontare attribuibile al reddito di fonte rumena . In pratica, chi è residente in Italia e paga tasse in Romania potrà scomputarle (entro certi limiti) dall’IRPEF/IRES italiana.
  • Trattamento dei redditi tipici: la convenzione riproduce gli schemi classici del modello OCSE:
  • Lavoro dipendente (art. 15): in linea di massima, il reddito da lavoro subordinato è tassato unicamente nello Stato di residenza del lavoratore . Tuttavia, se l’attività si svolge nell’altro Stato, questa norma subisce la deroga consueta: se il lavoratore soggiorna nell’altro paese per più di 183 giorni, o riceve il salario dal datore di lavoro dell’altro paese, o se il costo è a carico di un soggetto di quell’altro paese, allora lo Stato estero (dove avviene il lavoro) può tassare il reddito. In mancanza di tali condizioni, resta comunque imponibile solo nello Stato di residenza . Ad esempio, se un italiano residente in Romania svolge prestazioni in Italia per periodi brevi (meno di 183 giorni) e l’incarico è pagato da una società italiana, il reddito potrebbe essere tassato in Italia. Viceversa, se un lavoratore rumeno opera in Romania, l’Italia non tassa nulla (residente e fonte coincidono in Romania).
  • Pensioni (art. 18): il trattamento fiscale delle pensioni private è affidato allo Stato di residenza del pensionato . In altre parole, un pensionato italiano che vive in Romania pagherà l’imposta rumena sulla pensione privata (e l’Italia gli accrediterà tale imposta con il credito d’imposta convenzionale). Tuttavia, l’art.18(2) prevede un’eccezione per le pensioni pagate da uno Stato a seguito di impieghi pubblici: in tal caso la tassazione resta per lo più di competenza dello Stato erogante (ad esempio le pensioni INPS erogate per impieghi statali italiani rimangono in genere tassabili in Italia, salvo casi particolari di doppia cittadinanza o residenza).
  • Altri redditi: gli articoli 10 (dividendi), 11 (interessi) e 12 (royalties) regolano i redditi da capitale, prevedendo limiti di ritenuta alla fonte in favore dello Stato del pagante (ad esempio, aliquote convenzionali più basse sull’imponibile di ritenuta). L’art.22 (redditi diversi) stabilisce che tutti gli altri redditi non contemplati esplicitamente sono tassabili esclusivamente nello Stato di residenza del percettore .

In appendice (paragrafo Tabelle riepilogative) si forniscono tabelle con esempi sintetici sull’imposizione di varie tipologie reddituali in base alla residenza e alla fonte, così come una comparazione delle regole di residenza tra Italia e Romania.

Residenza fittizia estera e presunzioni (art.2 TUIR)

Pur non essendo la Romania un paese a fiscalità privilegiata (né nella lista italiana di regimi speciali), è utile richiamare un principio generale sulla prova della residenza estera. L’art.2 TUIR prevede presunzioni (superate da prova contraria) in favore della residenza italiana per chi si iscrive all’AIRE cancellandosi dall’Italia e trasferendosi in paesi a fiscalità privilegiata. La Corte di Cassazione – in tema di residenza in paesi fiscalmente “privilegiati” come Monaco – ha ribadito recentemente che il contribuente deve dimostrare con prove concrete il trasferimento reale del proprio centro di interessi all’estero . La sola iscrizione all’AIRE o i documenti stranieri (passaporto, contratto di locazione, bollette) sono considerati dal giudice “elementi meramente formali” e possono essere contraddetti da evidenze fattuali (intercettazioni, pedinamenti, testimonianze) che attestano la presenza abituale in Italia . Sebbene nel nostro caso la Romania non rientri nelle norme speciali (art.2 co.2-bis TUIR) sui paradisi fiscali, la Cassazione afferma in termini generali che l’effettivo spostamento della vita familiare ed economica all’estero va dimostrato. In mancanza di ciò, l’accertamento può valorizzare ogni segnale di continuità del contribuente con l’Italia (familiari in Italia, beni immobili, redditi italiani, frequentazioni) per sostenere la persistenza della residenza fiscale italiana.

Scambio di informazioni e controlli incrociati

Come parte dell’Unione Europea, l’Italia e la Romania sono soggetti a stringenti obblighi di cooperazione fiscale. In base alle direttive comunitarie (DAC1-7) e agli accordi internazionali (Modello OECD CRS, Convenzione multilaterale MAAC) gli Stati membri scambiano automaticamente dati fiscali ogni anno. Ciò significa che il fisco italiano può ottenere dall’Agenzia rumena informazioni sui conti correnti, immobili, redditi e partecipazioni detenuti in Romania da propri cittadini. Ad esempio, gli intermediari finanziari rumeni trasmettono ogni anno all’Italia (e viceversa) i redditi da capitale e gli interessi corrisposti ai residenti nell’altro Stato. Inoltre, dopo il 2025 è prevista una cooperazione rafforzata su transazioni digitali e criptovalute.

La Convenzione Italia–Romania del 2015 prevede esplicitamente di rafforzare la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni . L’art.26 del trattato, in linea con gli ultimi standard OCSE, disciplina lo scambio di informazioni su richiesta, automatico e spontaneo (incluse disposizioni antiriciclaggio), superando il segreto bancario. L’obiettivo di tali regole è formare un quadro in cui l’Agenzia delle Entrate possa incrociare dati su depositi, investimenti o attività economiche del contribuente italiano in Romania, e di riflesso controllare i capitali che rientrano in Italia da questo Paese.

In pratica, l’Agenzia può inviare “lettere di compliance” basate su dati estratti da questi scambi informativi. Secondo accordi interni (es. convenzione MEF–Agenzia Entrate 2024-2026), si prevedono milioni di riscontri automatici annuali sui redditi esteri degli italiani. Pertanto, un lavoratore o pensionato residente in Romania deve considerare molto probabili verifiche incrociate: se dichiara poco reddito in Italia ma riceve rilevanti somme da organismi rumeni, l’Agenzia ne verrà a conoscenza (ad esempio, tramite CRS o l’AIRE). I controlli incrociati possono riguardare anche rimborsi IVA, transazioni immobiliari, o persino attività lavorative percepite all’estero ma pagate dall’Italia.

Rimpatrio di capitali dall’estero

La normativa italiana offre occasioni di regolarizzazione o agevolazione fiscale per chi riporta capitali dall’estero. Sebbene le vecchie definizioni agevolate (c.d. “voluntary disclosure”) con legge 186/2014 siano decadute, dal 2024 sono intervenute importanti misure a favore del rientro di investimenti in Italia. In particolare, il D.Lgs. 27/12/2023 n.209, art.6 (“Trasferimento in Italia delle attività economiche”), prevede che il 50% del reddito imponibile generato da attività economiche trasferite in Italia da Paesi UE o SEE (quindi Romania inclusa) non concorre alla base imponibile IRPEF/IRES per cinque anni (dieci per le grandi imprese) . Questa misura – finalizzata a incentivare il “reshoring” delle imprese – può interessare un imprenditore italiano che chiude o trasferisce la sua attività rumena in Italia. L’agevolazione spetta a partire dall’anno fiscale del trasferimento e richiede il rispetto di alcuni obblighi contabili e di non aver avviato il medesimo trasferimento nei 2 anni precedenti . In sintesi, chi “rimpatria” un’azienda o parte di essa godrà di notevoli esenzioni fiscali temporanee, riducendo così drasticamente la tassazione sui redditi prodotti in Italia.

Oltre a questo specifico incentivo, il contribuente residente in Romania che detiene capitali o partecipazioni in Italia deve ricordare gli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW di dichiarazione dei redditi) e le sanzioni per omessa dichiarazione di investimenti esteri. Chi invece desidera emigrare definitivamente in Romania, può valutare se beneficiare del nuovo “regime impatriati” per ritorno in Italia (se decidesse di rientrare dopo essere stato all’estero), che prevede aliquote sostitutive ridotte sui redditi esteri .

Profili specifici per persone fisiche

Caso del lavoratore dipendente italiano in Romania: se un italiano, cancellatosi dall’anagrafe italiana, lavora in Romania e percepisce redditi da lavoro dipendente (p.es. stipendio da una società rumena), questi redditi sono tassabili in Romania in quanto Stato di residenza . L’Italia non potrà più tassare tali somme, salvo il caso in cui il lavoro fosse stato svolto in territorio italiano (in tal caso la convenzione converrebbe tassare in Italia). Se invece il lavoratore rimane formalmente dipendente di una società italiana ma opera abitualmente da remoto in Romania, il reddito resta imponibile in Italia (art.15 OCSE) se superati i limiti di permanenza e di durata (es. più di 183 giorni) o se non sussistono le condizioni di distacco previsto . In ogni caso, il contribuente dovrà giustificare presso l’Agenzia che la sua attività era svolta interamente in Romania (esibendo contratto di lavoro, buste paga rumene, certificati di alloggio, residenza AIRE) per evitare doppi addebiti.

Caso del pensionato italiano in Romania: per le pensioni di fonte italiana, la convenzione distingue due situazioni . Per le pensioni “private” (erogate da enti commerciali o da fondi integrativi), il trattato stabilisce che esse si tassano solo nello Stato di residenza del percettore . Quindi un pensionato italiano residente in Romania pagherà l’imposta rumena sulla sua pensione privata, con l’Italia che riconosce in credito l’imposta già versata (evitando così la doppia imposizione). Invece per le pensioni statali legate a impieghi governativi (ad es. INPS versato per un lavoro pubblico italiano), l’art.18 prevede che esse siano tassate solo nello Stato erogante , salvo casi eccezionali di doppia cittadinanza o di trasferimento fittizio. In pratica, un ex-dipendente pubblico italiano residente in Romania continuerà a pagare le tasse sulla pensione allo Stato italiano (non alla Romania).

Redditi di capitale e impresa: se l’italiano residente Romania possiede partecipazioni in società rumene, i dividendi percepiti saranno tassati in Romania (stato di residenza del percettore). Eventuali imposte rumene su tali dividendi possono essere portate in credito in Italia all’atto della dichiarazione, limitatamente alla quota di imposta italiana relativa a quel dividendo . Se invece ha un’impresa italiana e trasferisce redditi in Romania (es. tramite filiale o stabili organizzazioni), l’Italia ha introdotto tutele (branch exemption) ma ciò non riguarda direttamente la residenza. Gestione della residenza fiscale della società estera: se l’imprenditore fa capo a una società rumena controllata, l’Agenzia potrebbe contestare l’“esterovestizione” (vale a dire la fittizia estero-residenza) della società. Su questo punto recente Cassazione ha confermato che la “sede di direzione effettiva” di una società si valuta sulla base della sostanza: se la controllante italiana detiene il pieno controllo e dirige operazioni importanti della controllata in Romania, la società rumena potrebbe essere considerata fiscalmente residente in Italia . È quindi fondamentale documentare dove e come vengono prese le decisioni aziendali (riunioni, firme, gestione operativa) per difendere la legittimità della sede rumena. Con la riforma del 2024, l’art.73 comma 3 TUIR collega invece la residenza delle società alla “direzione effettiva”, sostanzialmente confermando la prassi precedentemente delineata dalla Cassazione .

Difendersi in caso di accertamento

Se l’Agenzia delle Entrate notificherà un avviso di accertamento a un italiano residente in Romania, le possibili contestazioni saranno prevalentemente relative alla residenza fiscale e all’omessa tassazione dei redditi di fonte estera. Il contribuente dovrà innanzitutto verificare la motivazione e i calcoli dell’atto accertativo: spesso si tratta di riqualificare la residenza come italiana con conseguente tassazione di tutti i redditi prodotti ovunque (concetto di “residente per alimenti” o “tutto imposte”). Per prima cosa, è consigliabile raccogliere e ordinare tutta la documentazione che provi la propria vita in Romania: iscrizione AIRE, certificati di residenza, bollette di utenze rumene, contratto di affitto, buste paga o cedolini pensione rumeni, contratto di lavoro, iscrizioni scolastiche, assicurazioni auto rumene, estratti conti italiani/rumeni, dichiarazioni dei redditi rumene, estratti INPS, e quant’altro.

Ricorsi e termini: l’avviso di accertamento si può impugnare entro 60 giorni dalla notifica (termine che decorre dalla ricevuta A/R) presso la Commissione Tributaria Provinciale competente territorialmente (di norma quella della residenza del contribuente o del luogo in cui è domiciliato per la questione) . Nell’atto di impugnazione va esposta la propria tesi difensiva: ad esempio, va chiarito che il contribuente è residente in Romania (con tutte le prove a supporto) e quindi l’avviso dovrebbe essere annullato o ridimensionato. È fondamentale trasmettere fin da subito copia dei documenti alla CTR ed eventualmente depositare memorie e documenti a sostegno. L’assistenza di un consulente fiscale o avvocato tributarista è quasi sempre necessaria per formulare correttamente il ricorso e le deduzioni tecniche (es. contestazioni su presunzioni, rivendicazioni di rimborsi, testimonianze).

Svolgimento del giudizio: la Commissione Tributaria valuterà i fatti come illustrati dalle parti. Sarà un giudizio di merito nella prima fase, con possibili perizie o audizioni di testimoni. Se il giudice tributario di primo grado dovesse confermare l’accertamento (o decidere di modificarlo solo parzialmente), si può appellare la decisione entro 60 giorni in CTR di secondo grado. In ultima istanza (Cassazione), l’esame riguarda questioni di diritto e motivazione. La Cassazione non reinterpreta i fatti, ma verifica la corretta applicazione della legge e la logica delle motivazioni. Ad esempio, la sentenza 1292/2025 conferma che le prove di vita in Italia prese dall’Agenzia (intercettazioni, pedinamenti, testimonianze) possono prevalere sulle evidenze formali presentate dal contribuente .

Documenti chiave: tra i documenti più rilevanti figurano: certificato AIRE (dimostra che il contribuente ha richiesto ufficialmente la nuova residenza anagrafica), contratti di locazione o proprietà in Romania, certificati di reddito rumeni, ricevute bollette/utenze (che provano l’alloggio), contratti di lavoro, documenti scolastici per figli, dichiarazioni dei terzi (vicini, datore di lavoro) che attestino la vita in Romania, visure camerali di società rumene, corrispondenza ufficiale (es. buste paga rumene, certificati medici locali) e tutto quanto possa dimostrare che le relazioni economiche e sociali si svolgono in Romania. È anche utile produrre prove negative, ad esempio dimostrare di non aver svolto più del consentito giorni di lavoro in Italia. In alcune pronunce giurisprudenziali l’assenza di giustificazioni sulle consumazioni (es. Telepass, cibo, carburante in Italia) è stata considerata significativa: per questo ogni elemento che prova la presenza quotidiana in Romania è prezioso.

Deficit informativo e onere probatorio: va ricordato però che la dichiarazione di rezz estera e la prova del trasferimento di residenza non possono essere “interpellati” dall’Agenzia: ciò significa che l’amministrazione non potrà formalmente “stabilire” la residenza italiana con un interpello (art.11 L.212/2000) . Tuttavia, l’Agenzia può fornire in giudizio un quadro probatorio presuntivo (ad es. dati di interscambio informativo) che, una volta ribaltato da prove concrete, farà cessare l’accertamento. In sentenze recenti si evidenzia che l’Agenzia deve inizialmente documentare il fatto oggettivo contestato (ad es. che il contribuente è rimasto in Italia il tempo richiesto dal fisco), ed è a quel punto che interviene l’onere del contribuente di smontare tale presunzione .

Riepilogo pratico (domande e risposte)

  • Posso essere tassato in Italia se vivo in Romania? In linea di principio no, una volta accertata la residenza fiscale in Romania la sua tassazione in Italia spetta solo sui redditi di fonte italiana (es. immobili in Italia, ma non sulla pensione o sullo stipendio rumeni) . Tuttavia, l’Agenzia potrebbe contestare la validità del trasferimento se sospetta una residenza fittizia. In tal caso, spetta a lei dimostrare le prove del radicamento in Romania (contratti di locazione o di acquisto, iscrizione AIRE, redditi reali rumeni) .
  • Quali accertamenti può fare l’Agenzia? Può esaminare i suoi redditi dichiarati in Italia (per esempio l’ultima dichiarazione dei redditi italiana) e, tramite la convenzione con la Romania e gli strumenti UE, può ottenere informazioni sui conti correnti, immobili e redditi percepiti in Romania. Ad esempio, se ha un conto corrente in Romania con cedole cedute, il fisco lo saprà dal CRS. Può anche verificare via interpellanze / rogatorie penali eventuali indizi di presenza in Italia (pedinamenti, telepass, ecc.) come nelle cause di residenza fittizia .
  • Cosa fare se ricevo un avviso dall’Agenzia? È fondamentale reagire rapidamente: conservi copia dell’avviso e contatti un consulente tributario. Inizi a predisporre tutta la documentazione utile (vedi sopra) e valuti con un professionista i motivi di impugnazione. Se il suo caso di residenza all’estero è solido, potrà farlo valere in Commissione Tributaria. Se invece i suoi legami con l’Italia fossero effettivamente forti, occorrerà minimizzare l’impatto (ad esempio concordare un pagamento o rateizzazione). La legge le garantisce comunque il diritto di difendersi senza timore: l’avviso non è irreversibile finché non diventa definitivo.
  • Come si applica la Convenzione sulla pensione? Se riceve una pensione italiana (INPS) vivendo in Romania, essa ricade nell’art.18. Di norma la pensione privata si tassa solo in Romania (e in Italia verrà azzerata tramite credito d’imposta). Ma se è una pensione di servizio pubblico italiana, l’art.18(2) del trattato prevede che continui ad essere tassata in Italia . In quest’ultimo caso, la Romania non addebiterà imposte su quella pensione statale. Verifichi anche eventuali requisiti di esenzione (per trattati speciali o regimi convenuti) in base al tipo di pensione.
  • Ho immatricolato un’auto in Romania e pagato imposte locali. Come incide in Italia? La registrazione auto rumena e i relativi pagamenti (bollo, tassa di circolazione) non incidono direttamente sull’imposizione italiana, ma sono una prova del suo trasferimento effettivo. In alcuni casi l’Agenzia può chiedere copia di tali documenti per valutare la veridicità della sua residenza. Non ci sono obblighi italiani retroattivi di tassazione (salvo l’IVIE per immobili esteri).
  • Come funziona il credito d’imposta per tasse già pagate in Romania? Se ha già versato imposte in Romania sui suoi redditi esteri (ad esempio IRPEF rumeno sul lavoro o sull’affitto percepito), potrà usufruire di un credito d’imposta in Italia per quelle stesse imposte, secondo la convenzione . Il credito viene determinato secondo le regole dell’art.23 del trattato e dell’art.165 del TUIR: in pratica, l’Italia le sconto parte delle imposte rumene pagate sulla stessa fonte di reddito, fino all’ammontare di imposta italiana corrispondente. Ciò evita di pagare due volte. Per usufruire, indichi i redditi esteri nella dichiarazione dei redditi italiana (quadro RW) e provi l’importo effettivamente versato (esibendo certificazioni o ricevute rumene).
  • Cosa succede se la Commissione Tributaria mi dà torto? È possibile appellare la sentenza entro 60 giorni (Tribunale Regionale) e poi eventualmente portare la causa in Cassazione. Se invece accetta le pretese dell’Agenzia, i debiti fiscali (imposte + sanzioni + interessi) diventeranno esecutivi e potranno essere riscossi anche tramite il conto estero tramite cooperazione giudiziaria UE (europrecetto). Perciò è nell’interesse del contribuente opporsi validamente. Se proprio emerge che effettivamente la residenza è in Italia, vanno comunque valutate strategie di compliance (rateizzazioni, ravvedimento operoso, definizioni agevolate rimpatri, ecc.) con un professionista.

Tabelle riepilogative

Criterio / ElementoItalia (art.2 TUIR)RomâniaConvenzione Italo-Romena
Giorni di presenzaMaggior parte anno (≥183) per abituale dimoraMaggior parte anno (≥183)Rileva ai fini tie-break della DRI (art.4); contano anche giorni in comune
Iscrizione anagraficaPresenza in AIRE/Registrazione all’estero non basta a prova residenzaSimile (registrazione in Romania)Indicazione nella definizione di residente; ma non risolve conflitti
Centro di interessi / relazioniPredominio legami economici e affettivi (pre-2024); familiari e presenze (2024+)Predomina connotato economico/famigliareIn caso di conflitto prevale il luogo del “centro vitale”, con consultazione tra Stati (art.4)
Prova di trasferimentoFatture utenze, redditi rumeni, contratti esteri; formali come AIRE non bastanoViceversa (contratti e bollette italiane come evidenza di presenza in Italia)
Reddito da lavoro dipendente (italiano)Se svolto in Italia: tassato Italia, tassazione anche in Romania solo se criteri OCSE non rispettatiSe residente, imponibile in RomaniaArt.15 OCSE: prevalenza residenza + criterio 183 giorni
Reddito da lavoro dipendente (rumeno)Se residente in Romania: Italia non tassa (circ. dipendente rumena)Tassato in Romania; Italia non tassaArt.15 OCSE
Pensione da fonte italiana (privata)Se residente in Romania: tassazione Romania (Italia azzera con credito)Romania la tassa, Italia sola creditoArt.18(1) – imposte Stato residenza (România)
Pensione da fonte italiana (statale)Continua a essere tassata in Italia (eccezione statale)Romania non tassa queste pensioniArt.18(2) – esclusione statale (tassabilità in source state)
Redditi da capitale / impresa rumena (es. dividendi)Se percettore residente Romania: tassati Romania; l’Italia rimborso creditoRomania tassa, Italia sola informazioneArt.10 OCSE (dividendi) e art.23 (credito d’imposta)
Redditi da capitale / impresa italiana (es. dividendi)Se percettore residente Romania: tassati Italia (con ritenuta alla fonte italiana eventualmente), Romania accredita credito parzialeItalia tassa (ritenuta alla fonte 5-15%), Romania credito d’impostaArt.10 OCSE + art.23

Simulazioni pratiche

  • Caso 1 – Lavoratore autonomo italiano trasferitosi in Romania: Mario, ingegnere freelance, si cancella dall’anagrafe italiana e si iscrive all’AIRE in Romania nel 2023. L’anno seguente lavora da remoto con clienti italiani per il 90% del fatturato e affitta un appartamento a Bucarest. Nel 2024 l’Agenzia delle Entrate emette un avviso sostenendo che risiede ancora in Italia e contesta IRPEF e IVA non versata. Difesa: Mario deve dimostrare che il suo “centro degli affari e interessi” è in Romania: mostrerà il contratto di affitto rumeno, estratti conto bancari in Romania, dichiarazioni fiscali pagate lì, eventuale certificato AIRE. Secondo i nuovi criteri post-2024, l’Italia non conta più solo dove c’è l’abitazione, ma dove sono i legami familiari e personali: Mario potrà evidenziare che la sua famiglia (moglie e figli) vivono in Romania e che passa la maggior parte del tempo lì. La convenzione Italia-Romania (art.15) conferma che i redditi del lavoro autonomo (parificato al lavoro dipendente per i ricavi da clienti rumeni) sono imponibili in Romania (suo Stato di residenza) . L’Italia potrebbe però sostenere di aver subito un danno (imposte non riscosse): se Mario scardina la presunzione, l’accertamento decade.
  • Caso 2 – Pensionato INPS residente in Romania: Luca prende una pensione di invalidità dall’INPS e da anni vive in Romania (ha la residenza a Cluj). L’Agenzia controlla e invia un avviso di liquidazione IRPEF sull’intero ammontare della pensione. Difesa: la convenzione italo-romena prevede che le pensioni erogate da uno Stato per impieghi pubblici rimangono tassabili in quello Stato . Dal momento che si tratta di un’INPS (pensione statale), l’Italia ha il diritto esclusivo di tassare questi importi; Luca dovrà quindi esibire la certificazione INPS e dimostrare di essere residente Romania, e potrà chiedere il rimborso delle imposte doppie (credito). A sostegno, si citerà l’art.18 (2) del trattato .
  • Caso 3 – Società rumena con unico socio italiano: Valeria possiede al 100% una SRL rumena (società di servizi). L’Agenzia la contesta imputando l’esterovestizione della società e chiedendo IRES per la SRL in Italia. Difesa: occorre provare che la SRL romena è gestita integralmente in Romania. Valeria dovrà mostrare verbali di assemblea romeni, buste paga e contratti manageriali a Bucharest, conti correnti aziendali lì, ecc. Se invece l’Ufficio dimostra (come nella Cassazione citata) che le decisioni aziendali erano prese in Italia (documenti firmati in Italia, direttive scritte in italiano da Valeria e dalla capogruppo italiana), la resistenza sarà difficile . In ogni caso vale la nuova norma 2024 (art.73 c.3 TUIR) sulla sede di direzione effettiva, che tuttavia conferma la prassi di tributare dove è l’“amministrazione”. Se Valeria dimostra che l’amministrazione (CdA, direttore) opera a Cluj (atti e verbali rumeni), l’imposizione italiana viene esclusa.

Conclusioni

Il contribuente italiano residente in Romania che riceve un atto di accertamento fiscale dall’Agenzia delle Entrate deve affrontare una questione complessa di natura internazionale. Occorre conoscere bene il concetto di residenza fiscale nei due Paesi, applicare correttamente la convenzione contro le doppie imposizioni italo-rumena e preparare una solida documentazione probatoria. Le novità legislative del 2024 (D.Lgs. 209/2023) hanno introdotto nuovi parametri di residenza fiscale, ma non modificano retroattivamente le valutazioni precedenti al 2024. La giurisprudenza più recente ribadisce che non basta una dichiarazione formale (AIRE, contratto, ecc.) a provare la residenza all’estero: è necessario dimostrare l’effettivo trasferimento del proprio “centro vitale di interessi” in Romania . Allo stesso tempo, il trattato Italia-Romania garantisce meccanismi di cooperazione amministrativa (scambio dati) e di compensazione fiscale (credito d’imposta) per evitare abusi e doppie tassazioni.

In definitiva, per difendersi efficacemente l’interessato dovrà: – Verificare innanzitutto se la residenza fiscale in Romania sia indiscutibile (maggioranza di presenza, lavoro/famiglia effettivamente lì). – Costruire una strategia documentale completa (contratti, bollette, buste paga, visure) per dimostrare la nuova vita in Romania. – Utilizzare la convenzione italo-rumena e la normativa tributaria italiana (art.2 TUIR, statuto del contribuente) in sua difesa. – Impugnare in tempo l’avviso presentando ricorso motivato, possibilmente con l’assistenza di un professionista. – Valutare, se del caso, eventuali rimedi deflattivi (rateizzazione, conciliazione, rientro capitali agevolato) in base all’evoluzione della controversia.

In tutti i casi, l’orientamento comune di giurisprudenza e prassi è che la prova della residenza estera spetta al contribuente e che l’Agenzia è legittimata a utilizzare ogni dato di fatto (anche investigativo) per accertare la veridicità della residenza dichiarata. Pertanto, muovendo tempestivamente e fornendo prove concrete, il contribuente ha buone chance di veder annullato l’accertamento o quantomeno ridurre notevolmente l’importo contestato.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 2, commi su residenza fiscale – definizione «abituale soggiorno» e presunzioni (Giurispr. Cassazione).
  • D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, art. 2 – modifica art.2 TUIR e nuovi criteri di residenza fiscale (in vigore dal 1.1.2024) .
  • Convenzione Italia–Romania (25 apr. 2015, in vigore 2017) – artt. 4 (residenza fiscale), 15 (lavoro dipendente), 18 (pensioni) e seguenti. Art. 23-24 (metodo di credito e non discriminazione).
  • Cassazione civile, ord. 20 gennaio 2025 n.1292 – Residenza fiscale estera «fittizia»: prova del contribuente (AIRE e documenti formali insufficienti) .
  • Cassazione civile, sent. 19 luglio 2024 n.20002 – Esterovestizione societaria: criterio della “sede di direzione effettiva” (direzione esercitata in Italia anche su controllata estera) .
  • Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n.123/2023 (20 gen. 2023) – Residenza fiscale all’estero: onere della prova e disciplina convenzionale su stipendio e borse di studio .
  • Relazione illustrativa al DDL Ratifica Convenzione italo-rumena (2016) – puntualizza art.4 (modello OCSE di residenza, importanza della direzione effettiva) .
  • D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 (attuativo riforma fiscale internazionale) – art. 6 “trasferimento attività economiche” (agevolazioni 50% a imprese che rimpatriano da UE) .

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Hai ricevuto un’intimazione o un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate italiana, anche se vivi stabilmente in Romania?
Ti stai chiedendo come sia possibile che l’Italia ti chieda di pagare imposte o sanzioni, pur avendo spostato la residenza all’estero e pagando già le tasse in Romania?
👉 Tranquillo: è una situazione frequente, ma nella maggior parte dei casi puoi difenderti legalmente e far annullare o sospendere l’accertamento, dimostrando la tua residenza fiscale effettiva in Romania.

In questa guida scoprirai perché l’Agenzia delle Entrate può inviarti un accertamento, quali sono i tuoi diritti come residente rumeno e tutte le azioni legali da intraprendere per difenderti e bloccare la pretesa fiscale italiana.


⚖️ Perché l’Agenzia delle Entrate ti ha inviato un accertamento

L’Agenzia delle Entrate può notificare un accertamento anche all’estero se ritiene che tu sia ancora residente fiscale in Italia, oppure se:

  • possiedi immobili, conti o redditi in Italia;
  • non risulti iscritto all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero);
  • il tuo trasferimento è considerato solo formale o “di comodo”;
  • esistono legami familiari o economici che fanno presumere una residenza italiana.

📌 Tuttavia, se vivi realmente in Romania, lavori, hai casa, famiglia e paghi le imposte lì, non sei più fiscalmente residente in Italia.
In tal caso, l’accertamento è contestabile e può essere annullato in sede legale.


🌍 La residenza fiscale secondo la legge italiana

L’art. 2 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) stabilisce che una persona è residente fiscale in Italia se, per almeno 183 giorni l’anno:

  • è iscritta all’anagrafe italiana;
  • ha domicilio in Italia (centro dei propri interessi personali o economici);
  • oppure non è iscritta all’AIRE.

👉 Se sei iscritto all’AIRE e puoi dimostrare che la tua residenza effettiva è in Romania, non sei tenuto a pagare tasse in Italia sui redditi prodotti all’estero.


🇮🇹🤝🇷🇴 La Convenzione Italia–Romania contro la doppia imposizione

Italia e Romania hanno firmato una Convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale (ratificata con Legge n. 329 del 1982).
Questa tutela i cittadini da una doppia tassazione e stabilisce in quale Stato devono essere versate le imposte.

📌 In sintesi:

  • Se sei residente fiscale in Romania, paghi le tasse in Romania sui redditi prodotti nel Paese.
  • L’Italia può tassare solo i redditi di fonte italiana (immobili, pensioni, conti, partecipazioni, ecc.).
  • In caso di conflitto, la residenza effettiva è determinata in base a criteri concreti: abitazione, lavoro, famiglia, interessi economici principali.

👉 La Convenzione Italia–Romania è una difesa legale solida contro accertamenti fiscali illegittimi da parte dell’Agenzia italiana.


🧠 Quando l’Agenzia delle Entrate sbaglia

Gli errori più comuni negli accertamenti verso italiani residenti in Romania sono:

  • mancata iscrizione all’AIRE o aggiornamento tardivo;
  • scambio di informazioni errate tra le autorità fiscali italiane e rumene;
  • presunzioni infondate di residenza in Italia per proprietà o conti italiani;
  • dati anagrafici o fiscali non aggiornati.

📌 L’Agenzia deve provare con elementi concreti che tu abbia mantenuto la residenza in Italia — non bastano ipotesi o indizi.


🧩 Tutte le strategie legali per difenderti

💠 1. Verifica della notifica dell’accertamento

L’Agenzia delle Entrate deve notificare l’atto correttamente in Romania, rispettando i trattati internazionali:

  • tramite raccomandata internazionale con ricevuta di ritorno;
  • o tramite autorità consolari o canali diplomatici.
    👉 Se la notifica non è avvenuta correttamente, l’accertamento è nullo e può essere annullato.

💠 2. Dimostra la tua residenza fiscale in Romania

Raccogli e conserva tutte le prove della tua effettiva vita in Romania:

  • iscrizione all’AIRE;
  • contratto di affitto o proprietà dell’abitazione in Romania;
  • dichiarazioni fiscali presentate all’ANAF (Agenzia Nazionale per l’Amministrazione Fiscale rumena);
  • buste paga, contratti di lavoro, documenti sanitari e bancari;
  • prove familiari e relazioni personali nel Paese.

📌 Questi documenti dimostrano che il tuo “centro vitale” si trova in Romania, non in Italia.


💠 3. Controlla la prescrizione e i termini di decadenza

Gli accertamenti fiscali devono essere notificati entro 5 o 7 anni dall’anno d’imposta.
Se l’Agenzia ha agito fuori tempo massimo, l’atto è decaduto e può essere annullato in Tribunale.


💠 4. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria)

Hai 60 giorni dalla notifica per impugnare l’accertamento.
Un avvocato può presentare ricorso e chiedere:

  • la sospensione immediata del pagamento;
  • l’annullamento totale o parziale dell’accertamento;
  • il riconoscimento della tua residenza fiscale in Romania, secondo la Convenzione bilaterale.

📌 Il ricorso blocca ogni azione di riscossione fino alla decisione del giudice.


💠 5. Accordo o definizione agevolata

Se l’accertamento è solo parzialmente corretto, puoi risolvere la questione tramite adesione o conciliazione:

  • paghi solo una parte del dovuto;
  • non paghi sanzioni e interessi;
  • chiudi definitivamente la controversia.

💠 6. Procedura di esdebitazione (sovraindebitamento)

Se hai più debiti fiscali o economici, puoi chiedere la procedura di esdebitazione prevista dal D.Lgs. 14/2019.
Ti permette di:

  • bloccare pignoramenti o cartelle;
  • proporre un piano di pagamento sostenibile;
  • ottenere la cancellazione legale dei debiti residui.

📋 Documenti utili per la difesa

  • Copia dell’avviso di accertamento ricevuto.
  • Prova della notifica (PEC, raccomandata, comunicazione consolare).
  • Certificato AIRE.
  • Documenti che provano la residenza in Romania.
  • Dichiarazioni fiscali italiane e rumene.
  • Estratti conto, contratti di lavoro o affitto.

⏱️ Tempi e risultati possibili

  • Analisi legale e verifica dell’atto: 1–2 settimane.
  • Deposito del ricorso: entro 60 giorni dalla notifica.
  • Sospensione cautelare del pagamento: 1–3 mesi.
  • Decisione definitiva: 6–12 mesi medi.

🎯 Risultati concreti:

  • Sospensione immediata della riscossione.
  • Annullamento totale o parziale dell’accertamento.
  • Riconoscimento della residenza fiscale in Romania.
  • Evitare la doppia tassazione Italia–Romania.

⚖️ I vantaggi principali

✅ Difesa legale anche a distanza, tramite procura.
✅ Blocco delle azioni esecutive e delle cartelle italiane.
✅ Annullamento o riduzione dell’accertamento.
✅ Tutela totale dal rischio di doppia imposizione.
✅ Regolarizzazione della posizione fiscale internazionale.


🚫 Errori da evitare

  • Ignorare la notifica dell’accertamento.
  • Pagare senza verificare la legittimità dell’atto.
  • Non dimostrare la residenza effettiva in Romania.
  • Affidarsi a consulenti non avvocati o non specializzati.
  • Superare i 60 giorni per presentare ricorso: dopo, l’accertamento diventa definitivo.

🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

📂 Analizza l’accertamento ricevuto e verifica la validità legale dell’atto.
📌 Controlla la correttezza della notifica e l’applicazione della Convenzione Italia–Romania.
✍️ Redige e deposita il ricorso tributario con richiesta di sospensione immediata.
⚖️ Ti rappresenta nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate e davanti alla Corte Tributaria.
🔁 Ti assiste fino alla cancellazione o alla definizione agevolata del debito fiscale.


🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in diritto tributario internazionale e sovraindebitamento.
✔️ Specializzato nella difesa di italiani residenti all’estero con accertamenti fiscali italiani.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia.


Conclusione

Ricevere un accertamento fiscale in Romania dall’Agenzia delle Entrate non significa dover pagare automaticamente.
Con una difesa legale tempestiva puoi bloccare l’atto, dimostrare la tua residenza estera effettiva e evitare la doppia tassazione.
La Convenzione Italia–Romania ti tutela, ma serve agire subito.

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  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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