Hai ricevuto un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate pur vivendo stabilmente negli Stati Uniti?
È una situazione più comune di quanto si pensi: molti italiani che si sono trasferiti oltreoceano continuano a essere contattati dal Fisco italiano, spesso perché possiedono immobili, conti correnti o altri legami economici con l’Italia. In questi casi, l’Agenzia delle Entrate può sostenere che tu sia ancora residente fiscale in Italia, anche se da tempo vivi e lavori negli USA.
La buona notizia è che puoi difenderti in modo efficace, dimostrando la tua residenza fiscale effettiva negli Stati Uniti e facendo valere i tuoi diritti in base alla Convenzione fiscale tra Italia e Stati Uniti. In questa guida troverai tutte le informazioni pratiche su cosa fare, come rispondere e come evitare la doppia tassazione.
Perché l’Agenzia delle Entrate può inviarti un accertamento
In base alla normativa italiana, sei considerato residente fiscale in Italia se, per più di 183 giorni all’anno, sei iscritto all’anagrafe della popolazione residente, oppure se hai in Italia il tuo domicilio o il centro principale dei tuoi interessi economici e familiari.
Molti italiani emigrati negli Stati Uniti ricevono accertamenti perché non hanno aggiornato la loro iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) o perché mantengono beni, conti o rapporti economici in Italia. In assenza di prove concrete della residenza effettiva negli USA, l’Agenzia può presumere che tu sia ancora residente fiscale in Italia e pretendere il pagamento delle imposte sui redditi prodotti in tutto il mondo.
La Convenzione Italia–Stati Uniti contro la doppia imposizione
Fortunatamente, tra Italia e Stati Uniti esiste una Convenzione contro la doppia imposizione fiscale, ratificata con Legge n. 663 del 1985. Questa Convenzione stabilisce criteri chiari per evitare che uno stesso reddito venga tassato due volte e per determinare dove si è fiscalmente residenti.
In sintesi:
se la tua residenza fiscale effettiva è negli Stati Uniti, i redditi prodotti lì sono tassabili solo negli USA;
i redditi prodotti in Italia – come affitti, pensioni o dividendi – possono essere tassati in Italia, ma con il diritto a scomputare le imposte già pagate negli Stati Uniti;
la residenza fiscale viene determinata in base al luogo dove hai la tua abitazione principale, la famiglia e il centro dei tuoi interessi vitali.
Applicare correttamente questa Convenzione è essenziale per dimostrare che l’accertamento italiano è infondato o, in ogni caso, da ridurre.
Come avviene la notifica dell’accertamento negli Stati Uniti
L’Agenzia delle Entrate può notificare un accertamento a un cittadino residente negli USA in diversi modi:
tramite raccomandata internazionale con ricevuta di ritorno;
tramite PEC, se hai un indirizzo di posta elettronica certificata attivo in Italia;
attraverso le autorità consolari italiane o secondo le procedure previste dagli accordi di cooperazione fiscale internazionale.
Tuttavia, la notifica è valida solo se rispetta le norme di diritto internazionale. Se la consegna è avvenuta in modo scorretto, fuori termine o all’indirizzo sbagliato, l’atto può essere annullato per vizi di notifica.
Cosa fare subito se ricevi un accertamento fiscale negli Stati Uniti
Appena ricevi un atto fiscale dall’Italia, non ignorarlo. I tempi per reagire sono brevi e precisi: hai 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso. Ecco cosa fare immediatamente.
Verifica come e quando è stato notificato l’atto: se non rispetta la legge o le convenzioni internazionali, può essere impugnato.
Richiedi una copia completa dell’accertamento per comprendere a quali redditi e annualità si riferisce.
Controlla la tua iscrizione all’AIRE: se risulti regolarmente iscritto negli anni oggetto di accertamento, è una prova determinante della tua residenza estera.
Raccogli prove concrete della tua vita negli Stati Uniti, come contratto di lavoro, dichiarazioni fiscali statunitensi (IRS Tax Returns), permesso di residenza, bollette, conto bancario, assicurazioni e certificazioni di pagamento delle imposte locali.
Infine, contatta un avvocato esperto in diritto tributario internazionale, che possa analizzare la tua posizione, applicare la Convenzione Italia–USA e predisporre un ricorso o un’istanza di annullamento entro i termini previsti.
Come difendersi da un accertamento illegittimo
Un accertamento fiscale può essere impugnato se presenta vizi di forma o di sostanza. I casi più comuni sono:
notifica irregolare o fuori termine;
mancata applicazione della Convenzione Italia–USA;
errata valutazione della residenza fiscale;
tassazione di redditi già dichiarati e tassati negli Stati Uniti;
accertamenti basati su presunzioni o documentazione incompleta.
In presenza di una di queste irregolarità, l’avvocato può presentare ricorso al giudice tributario italiano o un’istanza di autotutela per chiedere la sospensione della riscossione e l’annullamento dell’atto.
Come dimostrare la residenza fiscale effettiva negli Stati Uniti
Dimostrare la residenza effettiva è l’elemento centrale della difesa. Oltre all’iscrizione all’AIRE, sono fondamentali prove concrete della tua vita stabile negli USA: contratto di lavoro, dichiarazioni fiscali presentate all’IRS, abitazione principale, famiglia residente, assicurazione sanitaria, conti bancari, iscrizione a scuole o università e spese sostenute nel Paese.
Il Fisco italiano valuta dove si trova il tuo “centro di interessi vitali”: più documentazione fornisci a sostegno della tua vita stabile negli Stati Uniti, più sarà difficile per l’Agenzia delle Entrate sostenere la residenza fiscale in Italia.
Come evitare la doppia tassazione tra Italia e Stati Uniti
La Convenzione bilaterale tra Italia e USA prevede strumenti concreti per evitare la doppia imposizione. Se il Fisco italiano ti contesta redditi già tassati negli Stati Uniti, puoi presentare la documentazione fiscale americana (ad esempio il modulo 1040 o le ricevute di pagamento IRS) e chiedere il riconoscimento del credito d’imposta in Italia per le somme già pagate.
Puoi anche dimostrare che il reddito contestato è stato percepito esclusivamente negli USA e, pertanto, deve essere tassato solo lì. Queste prove permettono di ottenere una riduzione o cancellazione dell’accertamento.
Cosa succede se ignori l’accertamento
Ignorare un accertamento è uno degli errori più gravi. Dopo 60 giorni senza risposta, l’atto diventa definitivo e l’Agenzia delle Entrate può iscrivere il debito a ruolo, affidarlo alla riscossione e avviare il pignoramento di beni o conti correnti in Italia. Anche se vivi negli Stati Uniti, eventuali proprietà o redditi in Italia possono essere aggrediti. Agire subito è quindi essenziale per evitare danni economici e legali.
I vantaggi di una difesa legale tempestiva
Una difesa rapida e professionale consente di bloccare la riscossione, contestare la residenza fiscale in Italia, far valere la Convenzione Italia–USA, evitare la doppia tassazione e proteggere i tuoi beni. Spesso, un ricorso ben impostato porta alla sospensione immediata della procedura e, in molti casi, all’annullamento totale dell’accertamento.
Agire per tempo significa trasformare una situazione di rischio in un’opportunità per risolvere definitivamente la tua posizione fiscale con l’Italia.
Attenzione alle soluzioni improvvisate
Diffida di chi promette cancellazioni automatiche o “chiusure facili” dei debiti. Solo un avvocato esperto in diritto tributario internazionale può verificare la legittimità dell’accertamento, gestire i rapporti con l’Agenzia delle Entrate e difenderti nel rispetto delle leggi italiane e degli accordi internazionali. Agire da soli o fuori dai termini di legge può rendere l’atto definitivo e inoppugnabile.
Quando rivolgersi a un avvocato esperto
Contatta un avvocato se hai ricevuto un accertamento pur essendo residente negli Stati Uniti, se vuoi dimostrare la tua residenza fiscale estera, se l’Agenzia ti contesta redditi già tassati negli USA o se temi azioni di riscossione sui tuoi beni in Italia. Un legale specializzato può seguirti in ogni fase: dalla verifica della notifica al ricorso, fino all’annullamento o alla rinegoziazione del debito.
⚠️ Attenzione: un accertamento non impugnato nei termini diventa definitivo e può portare a sanzioni e pignoramenti. Agisci subito per difendere i tuoi diritti e proteggere il tuo patrimonio.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, internazionale e tutela dei residenti all’estero – spiega in modo chiaro come comportarti se ricevi un accertamento pur vivendo negli Stati Uniti, come difenderti dal Fisco italiano e come far riconoscere la tua residenza fiscale all’estero.
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Introduzione
La residenza fiscale è il criterio fondamentale per stabilire se e quanto un cittadino italiano debba pagare tasse in Italia. La normativa (art. 2 TUIR, DPR 917/1986, integrata da Legge 209/2023) dispone che si considerano residenti in Italia – e quindi tassabili su tutti i redditi ovunque prodotti – coloro che per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni) sono iscritti nelle anagrafi italiane, oppure hanno in Italia domicilio o residenza (cod. civile art. 43) . La presenza di uno solo di questi requisiti è sufficiente a configurare la residenza fiscale italiana . Dunque, un cittadino che si trasferisca negli Stati Uniti per lavoro deve cancellarsi dalle anagrafi italiane e iscriversi all’AIRE; tuttavia l’iscrizione all’AIRE da sola non esclude la residenza fiscale in Italia se permangono in Italia il domicilio o la dimora abituale . In altre parole, anche se formalmente iscritto all’AIRE, il contribuente deve dimostrare di aver spostato in modo effettivo in USA il centro dei propri interessi familiari, economici e sociali (sede principale di affari e interessi) .
La Legge n. 209/2023 ha introdotto nuove regole: a regime, l’iscrizione anagrafica in Italia continua a presumere la residenza fiscale (presunzione relativa), ma il contribuente può fornire prova contraria . La Cassazione ha chiarito che l’onere di provare il trasferimento effettivo all’estero spetta all’Agenzia delle Entrate, eccetto che in caso di trasferimento in stati a fiscalità privilegiata . Poiché gli Stati Uniti non sono nella “black list” italiana, non opera la presunzione di residenza in Italia: pertanto, se il contribuente dimostra – ad esempio con certificato di residenza fiscale statunitense e prove del soggiorno negli USA – che il suo centro di interessi è in USA, egli non è più soggetto al fisco italiano se non per redditi prodotti in Italia .
In sintesi, gli elementi da valutare (che possono essere riassunti in tabella) includono: iscrizione AIRE, presenza effettiva negli USA, domicilio/ residenza civile all’estero e centro affetti/ familiare. Se il contribuente riesce a dimostrare di essere fiscalmente residente negli USA, allora in Italia dovranno esser tassati solo i redditi di fonte italiana . Viceversa, fino a che perdura una delle condizioni per la residenza italiana (ad es. ritorno frequente in Italia o famiglia rimasta in Italia), l’Agenzia delle Entrate può considerarlo residente italiano e tassare quindi i redditi ovunque prodotti . Le convenzioni internazionali (l’accordo Italia-USA contro le doppie imposizioni del 25/08/1999) prevedono regole di collegamento (ad es. domicilio, legami familiari) che aiutano a sciogliere casi di doppia residenza .
Tabella 1 – Requisiti di residenza fiscale in Italia (art. 2 TUIR):
| Requisito | Condizione | Situazione contributo in Italia | 
|---|---|---|
| Iscrizione anagrafica | Presenza nelle anagrafi italiane >183 giorni/anno | Se sussiste: basta da sola per residenza ; cancellazione obbligatoria se all’estero >12 mesi. | 
| Residenza civile (dimora) | Luogo di abituale dimora (art. 43 c.c.) | Presenza stabile in Italia: segnale forte di residenza. | 
| Domicilio (affari/interessi) | Sede principale di affari e interessi (art. 43 c.c.) | È il parametro chiave; centro interessi economici/sociali in Italia implica residenza fiscale. | 
| Iscrizione all’AIRE | Non esclude di per sé la residenza, serve con altri elementi | Necessaria ma insufficiente; deve essere accompagnata da effettivo spostamento del domicilio all’estero. | 
| Presenza fisica | (Introdotto da D.Lgs. 209/2023) non permanenza in Italia | Dal 2024 serve documentare effettiva assenza dall’Italia. | 
Dal punto di vista pratico, un contribuente italiano residente negli USA non versa l’IRPEF italiana sui redditi statunitensi (es. stipendio o pensione percepiti negli USA), a patto che si qualifichi come non residente in Italia . In tal caso l’Italia può tassare solo i redditi di fonte italiana (art. 23 TUIR), ad esempio gli affitti di immobili italiani, i dividendi da società italiane, gli interessi da conti correnti in Italia, etc. Se invece l’Agenzia considera ancora residente in Italia il contribuente, allora l’Italia mantiene la potestà impositiva su tutti i redditi, compresi quelli esteri, e applica il credito d’imposta per le tasse già pagate negli USA (come ribadito da Cassazione 22838/2025 ). Il principio è che: “i redditi ovunque prodotti sono sempre tassati nel Paese di residenza fiscale” , salvo le regole dell’accordo bilaterale sui casi di doppia imposizione (il quale, nei redditi di lavoro dipendente, prevede che siano tassati nel Paese di residenza, detraendo le imposte estere pagate) .
Redditi soggetti a tassazione e obblighi dichiarativi
Un italiano trasferitosi stabilmente negli USA (divenuto non residente in Italia) rimane tenuto all’IRPEF italiana solo sui redditi prodotti in Italia. In particolare (art. 23 TUIR e convenzione Italia-USA):
– Redditi di lavoro: Se una società statunitense paga lo stipendio direttamente in USA, tecnicamente questo è reddito di fonte USA. Se però il contribuente risultava ancora fiscalmente residente in Italia, l’Italia tasserebbe tale stipendio come reddito mondiale, dando credito per le imposte USA . In caso contrario (vera residenza USA), l’Italia non deve tassare quello stipendio estero.
– Redditi di impresa/partecipazione: I profitti derivanti da attività o imprese localizzate in Italia (anche solo partecipazioni societarie che distribuiscono dividendi) restano imponibili in Italia. In base al trattato, i dividendi da società italiane subiscono di norma ritenuta del 15% (5% per partecipazioni qualificate), e l’italiano residente USA può detrarre quell’imposta estera da eventuali imposte italiane .
– Redditi fondiari (affitti): Canoni di locazione di immobili situati in Italia sono tassati in Italia. Il contribuente dovrebbe presentarli in dichiarazione come non residente, oppure potrebbe subire accertamento IRPEF + addizionali.
– Redditi di capitale: Interessi o proventi finanziari da banche italiane o fondi italiani: tassabili in Italia tramite ritenuta alla fonte (26%) e non inclusi in dichiarazione. Se tassati per cassa, l’Agenzia può comunque accertare se non dichiarati (ad es. plusvalenze da cessione di azioni italiane).
– IMU/IVIE/IVAFE: L’IMU sugli immobili italiani resta dovuta (comune di ubicazione). L’IVIE/IVAFE (imposte su immobili/finanziari esteri) si applicano ai residenti italiani su patrimonio estero, e in genere non riguardano chi è fiscalmente non residente. Tuttavia, se il contribuente era residente per parte dell’anno, potrebbe dover dichiarare il possesso e pagare pro quota; questioni complesse vanno valutate caso per caso.
Un aspetto cruciale è il monitoraggio fiscale (Quadro RW, D.L. 167/1990): questo obbligo riguarda solo i residenti fiscali in Italia che detengono investimenti o attività finanziarie all’estero. Se il contribuente era iscritto in Italia per parte dell’anno, in via teorica avrebbe dovuto compilare il RW anche per gli anni precedenti al trasferimento. L’omessa compilazione genera pesanti sanzioni (fino al 120% del valore nascosto) . L’Agenzia utilizza anche lo scambio di informazioni (FATCA Italia-USA, CRS OCSE, trattati internazionali) per venire a conoscenza di conti correnti e patrimoni esteri degli italiani . In pratica, la banca americana invia dati all’IRS e quelli possono finire alla Agenzia italiana su richiesta. Ciò significa che un Italiano residente USA non pagherà IRPEF sullo stipendio americano, ma l’Agenzia potrebbe comunque conoscere (ed eventualmente sanzionare) se aveva banche in USA non dichiarate.
Strumenti di accertamento internazionale
Negli ultimi anni l’Amministrazione finanziaria ha intensificato i controlli sugli italiani all’estero sfruttando la cooperazione internazionale. Accordi come il FATCA Italia–USA (2014) e lo scambio automatico OCSE (CRS) consentono all’Agenzia di ricevere in automatico dati sui conti bancari italiani detenuti da residenti USA e viceversa. Il “modello OCSE di Convenzione” (art. 27) e la Convenzione multilaterale di assistenza amministrativa (MAAC) prevedono meccanismi di supporto anche per la riscossione delle imposte all’estero . In sintesi: – Se il contribuente risulta non residente in Italia e ha debiti fiscali italiani non saldati (ad es. avvisi di accertamento divenuti definitivi), l’Agenzia potrà chiedere collaborazione alle autorità statunitensi per il recupero del credito . In assenza di accordi, l’Italia può comunque in via residuale aggressione i beni italiani del debitore (conti, immobili, crediti verso terzi in Italia) .
– In UE la Direttiva 2010/24/UE (attuata con D.Lgs. 149/2012) permette di eseguire cartelle e sequestri transnazionali; negli USA non c’è un analogo strumento obbligatorio, ma USA e Italia aderiscono alla Convenzione OCSE-Consiglio d’Europa (MAAC) che prevede forme di assistenza reciproca, ivi inclusa la riscossione se richiesto tramite canali diplomatici o giudiziari .
Tuttavia va detto che, in pratica, i meccanismi di esecuzione forzata transnazionale sono complessi e l’Agenzia raramente riesce ad aggredire direttamente i conti statunitensi dell’italiano. Il risultato più comune è agire tramite pignoramento presso terzi in Italia: ad esempio, se il contribuente residente USA possiede (o aveva) dei redditi corrisposti da un datore italiano, quei crediti potranno essere bloccati . Ma se il contribuente è impiegato solo in USA e non ha alcun legame economico con l’Italia, l’unica via è appunto procedere con mutual assistance (se prevista) o in alternativa incamerare ogni possibile bene italiano residuo.
Notifica degli atti fiscali al residente estero
Un aspetto pratico cruciale è come l’Agenzia comunica l’avviso di accertamento e la cartella a un contribuente residente negli USA. La Cassazione ha da poco ribadito (ordinanza 22838/2025) che, ai sensi dell’art. 60 c.4-5 DPR 600/1973 (introdotti da DL 201/2010), la notifica è legittima se effettuata tramite raccomandata A/R spedita all’indirizzo estero risultante dai registri AIRE, anche senza intervento di messo notificatore . In altri termini, se il contribuente ha comunicato all’Agenzia il proprio indirizzo negli USA (e/o risulta nei registri AIRE), la raccomandata internazionale con ricevuta di ritorno è sufficiente a perfezionare la notifica. Anche se il destinatario non ritira il plico, la notifica si considera perfezionata per “compiuta giacenza” . Cassazione ha sottolineato che non è necessario alcun messo comunale e che la validità sussiste anche se il contribuente non aggiorna l’indirizzo . In sostanza, il contribuente residente all’estero non può ignorare un avviso reclamando irregolarità nella notifica se la lettera è stata inviata all’indirizzo AIRE e recapitata (anche solo giacente) .
Pertanto, chi vive negli USA deve prestare attenzione alla corrispondenza ricevuta all’indirizzo AIRE: la mancata ricezione (o la scelta di non ritirare una raccomandata) non annulla l’atto . È comunque buona prassi mantenere i contatti aggiornati con gli uffici italiani (ad esempio, comunicare tempestivamente le variazioni di residenza nel modello ISEE estero o alla propria rappresentanza consolare) per evitare contestazioni sulla validità della notifica.
Impugnazione dell’accertamento e difese in sede tributaria
L’avviso di accertamento costituisce un atto impositivo che il contribuente può impugnare entro 60 giorni (o 90 giorni con attestazione di ricezione tardiva) presso la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) competente. Anche un cittadino italiano residente all’estero ha diritto di ricorrere, inviando il ricorso tramite posta interna o tramite un difensore in Italia . Il contribuente può presentarsi personalmente o tramite un rappresentante (es. commercialista iscritto all’Albo od avvocato). In udienza potrà esporre le proprie ragioni, depositare documenti (certificati di residenza USA, contratti di lavoro, estratti conto, etc.) e illustrare le proprie difese.
Le principali linee difensive di un contribuente residente negli USA sono le seguenti:
- Contestazione della residenza fiscale italiana: si dimostra che il centro degli affetti/interessi è negli USA. A tal fine si producono prove come certificato di residenza fiscale US (rilasciato dall’IRS), contratti di locazione/acquisto di casa negli USA, iscrizione scuole dei figli, rapporti bancari, documentazione di lavoro, biglietti aerei che attestano permanenza superiore in USA rispetto all’Italia. La giurisprudenza richiede “elementi gravi, precisi e concordanti” per contestare la residenza estera e ribaltare la valutazione . Se queste prove sono credibili, la CTP potrà accettare che il contribuente fosse non residente in Italia e quindi respingere l’imposizione sui redditi esteri .
 - Differenziazione dei redditi tassabili: anche in caso di dubbio sulla residenza, è cruciale precisare quali redditi sono di fonte italiana e quali non lo sono. Se il contribuente era effettivamente non residente, l’Agenzia può reclamare solo sui redditi di fonte italiana . In fase di ricorso occorre pertanto dettagliare l’origine dei redditi contestati (es. affitti o attività in Italia vs. redditi US) e richiedere l’annullamento dell’avviso nella parte eccedente.
 - Applicazione delle convenzioni internazionali: in caso di doppia imposizione (es. tasse pagate negli USA sullo stesso reddito), si chiede l’applicazione della convenzione Italia-USA: in particolare la norma sull’eliminazione della doppia imposta (di solito credito d’imposta) che consente di dedurre le imposte estere da quelle italiane . Se l’avviso di accertamento non ha riconosciuto tali crediti, va richiesto il loro riconoscimento.
 - Vizi di notifica o di forma: se emergessero errori formali (indirizzo AIRE errato, notifica non effettuata come prescritto dall’art.60 DPR 600/1973 prima del 2010, etc.) si può eccepire la nullità dell’atto. Tuttavia, dopo le recenti pronunce (Cass. 22838/2025) è difficile far valere il vizio di notifica sul punto di fatto (spedizione all’AIRE valida) .
 - Altre difese tecniche: contestare i calcoli dell’avviso (aliquote IRPEF, detrazioni non computate, deduzioni come la no-tax area, ecc.), l’eventuale sussistenza di reddito d’impresa inesistente, la mancata considerazione di mutuo residuo per abitazione, ecc. Se il contribuente è un dipendente, ad esempio, si ricorda che le indennità lorde sono tassate con le normali aliquote progressive anche se pagate dall’estero; si può però verificare se erano dovute imposte aggiuntive o sanzioni (ricordando che il contratto di lavoro in USA dà diritto al credito d’imposta ).
 
In pratica, il ricorso in CTP dovrà essere articolato con prove documentali. Ad esempio, si potrebbero inserire in allegato il certificato di residenza rilasciato dalle autorità americane, copia della dichiarazione dei redditi statunitense, contratti di lavoro, estratti conto americani, contratti di locazione casa US, iscrizione AIRE, documenti di famiglia (certificato matrimonio e nascita figli negli USA), e rapporti (ad es. estratti INPS per debiti contributivi). Questi elementi aiutano a comprovare che il trasferimento è genuino.
Se la CTP dovesse essere dubbiosa, il contribuente può appellare in Commissione Tributaria Regionale, e successivamente ricorrere in Cassazione (se entro limiti di valore), continuando a sostenere la propria tesi di residenza estera. Ricordiamo che per i periodi 2023 e seguenti valgono i nuovi criteri (ad es. presenza fisica) mentre per anni precedenti al 2024 si applicano le vecchie regole . È dunque essenziale distinguere gli anni.
Esecuzione coattiva: cartelle e pignoramenti
Se l’accertamento diventa definitivo (mancata impugnazione o sentenza di merito confermata), l’Agenzia delle Entrate può iscrivere il debito a ruolo e inviare cartella di pagamento. La cartella può essere notificata all’estero con le stesse modalità (raccomandata A/R a indirizzo AIRE) . Dal punto di vista esecutivo, il contribuente residente negli USA corre il rischio di subire azioni di riscossione forzata a livello internazionale. In concreto:
- Aggressione dei beni in Italia: se il contribuente possiede conti correnti bancari in Italia, immobili, autoveicoli o crediti (es. pensione INPS, TFR o stipendio da datore italiano), l’Agenzia Riscossione può chiedere il pignoramento presso terzi o il pignoramento immobiliare come farebbe con un residente . Ad esempio, può ipotecare gli immobili in Italia o pignorare (fino a 1/5) lo stipendio o la pensione erogati in Italia. Se l’imprenditore ha una quota in azienda italiana, può pignorare il dividendo o le quote societarie.
 - Blocco dei conti all’estero: per sequestrare conti negli USA, l’Italia deve attivare i trattati di assistenza internazionale (come la Convenzione multilaterale MAAC). L’Avvocato Cartelle Sattoriali ricorda che negli Stati UE il pignoramento è diretto e rapido grazie alla normativa comunitaria, mentre negli extra-UE (come USA) “l’esecuzione dipende dalla presenza di accordi bilaterali” . Al momento, USA e Italia hanno la Convenzione MAAC (entrata in vigore nel 2013) e l’accordo FATCA, che prevedono scambi di informazioni, ma non esistono meccanismi meccanici di pignoramento in USA per debiti fiscali altrui. In pratica, l’Agenzia può chiedere alle autorità USA di eseguire un pignoramento, ma questo richiede procedure legali separate negli USA (attivazione di procedure di mutua assistenza, rogatorie, etc.), spesso difficili e costose. Spesso l’Italia si limita a mettere il contribuente “in black list” nei propri database senza concretamente prelevare soldi negli USA.
 - Consequenze pratiche: in caso di mancato pagamento, sul debitore incombono interessi di mora e sanzioni (30%-100%) da aggiungere al credito, aggravando la posizione. Se l’Italia tenta l’azione all’estero, con l’eventuale accordo MAAC può ottenere il riconoscimento di un titolo esecutivo italiano negli USA, salvo opposizioni dello Stato statunitense basate su ordine pubblico tributario . Nei casi più comuni, comunque, l’Agenzia concentra l’azione sui beni italiani esistenti . Pertanto, l’unico modo concreto per un americano residente di sottrarsi in modo definitivo all’esecuzione italiana è regolarizzare la situazione (pagare o rateizzare il dovuto) o impugnare con successo gli atti.
 
Come difendersi in sede esecutiva: se l’Agenzia invia una cartella non impugnata, il debitore può comunque presentare opposizione all’esecuzione presso il giudice ordinario (art. 615 c.p.c.) anche da estero, entro 40 giorni dalla notifica, segnalando vizi di legittimità (ad es. nullità del titolo). Per il pignoramento presso terzi, la difesa può contestare la natura del credito (escludere che esistessero somme da pignorare) o chiedere lo svincolo parziale (es. fino all’ammontare residuo della quota esente di stipendio ). In ogni caso, con il ricorso tributario spesso si cerca la soluzione (rimborso o rideterminazione) prima che scatti la fase esecutiva, onde evitare azioni invasive all’estero .
Simulazioni pratiche (Italia)
Esempio 1 (lavoratore dipendente): Marco è italiano, si trasferisce negli USA nel 2022 per lavoro, iscritto AIRE. Nel 2024 riceve un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno 2022, con tassazione del reddito da lavoro percepito negli USA e relative sanzioni per omessa dichiarazione. Marco impugna l’atto in CTP: produce certificato di residenza fiscale USA, contratto di lavoro US, estratti conto bancari americani e dati di volo che dimostrano la sua assenza dall’Italia. Dimostra inoltre che ha pagato 15.000$ di imposte USA. Dal combinato disposto TUIR-art.2 e Convenzione Italia-USA, chiede di escludere dalla tassazione italiana il reddito statunitense. La CTP (e successivamente la CTR) accettano la tesi: confermano che Marco era non residente nel 2022, e che il reddito da lavoro estero non compete all’Italia . L’eventuale imposta italiana già addebitata (esempio: 10.000€) viene annullata. In alternativa, se Marco fosse stato considerato residente, avrebbe ottenuto almeno il credito per le tasse pagate all’estero . Questo esempio mostra come un lavoratore all’estero possa azzerare il debito contestato dimostrando la residenza estera e l’applicazione della Convenzione.
Esempio 2 (reddito da locazione): Laura è italiana, ha lavorato in Italia fino al 2021, poi si trasferisce con la famiglia in USA nel 2022 (AIRE). Possiede una casa in Italia che dà in affitto a terzi a partire dal 2022. Nel 2025 l’Agenzia accerta che Laura non ha dichiarato i canoni 2022-2023 in Italia, emettendo avviso IRPEF e cartella per affitti omessi e sanzioni. Laura può contestare sostenendo di essere non residente: tuttavia i canoni di affitto sono redditi prodotti in Italia, quindi l’Italia ha il diritto di tassarli (art.23 TUIR). In sede di ricorso, potrà chiedere l’esenzione delle sanzioni indicando la non residenza, e la tassazione al solo 1ª scaglione o rimborso del doppio minimo (in base alla proporzione di anno di residenza). Se invece fosse divenuta fiscalmente residente in USA già dal 2022, come in effetti è, l’Italia le attribuirà comunque quei redditi di fonte italiana, e li tassera’ come impone la norma. Laura deve quindi mettere in dichiarazione il reddito da affitto nell’annualità 2022-2023 come soggetto non residente. Se l’avviso di accertamento ha richiesto una cifra eccessiva (ad esempio non applicando deduzioni e aliquote corrette del non residente), il ricorso può mirare a ricalcolare il dovuto esatto sui canoni, sanzioni ridotte (per ravvedimento a ritardo) e interesse limitato.
Tabella 2 – Esempi di tassazione per tipologia di reddito (ipotesi semplificativa per non residente):
| Tipologia | Aliquota/ritenuta tipica | Codice Fiscale Non Res. | Doppia Imposizione (Convenzione) | 
|---|---|---|---|
| Lavoro dipendente in USA | Normalmente 0% in Italia** | Tassato solo in USA; in Italia non incluso in dichiarazione | In Italia nessuna tassazione, ma se resid. ci sarebbe credito fiscale | 
| Dividendi italiani | 15% (max secondo art.10 OECD) | Tassati in Italia con ritenuta; il non residente non dichiara ai fini IRPEF | Credito per la ritenuta (convenzione art.10) | 
| Interessi conto IT | 26% (ritenuta alla fonte italiana) | Non residente: ritenuta a titolo d’imposta; non dichiara | Ha diritto al credito per l’imposta pagata (art.11 convenzione) | 
| Affitto immobile IT | Aliquote progressive IRPEF* | Include tra “redditi di fondiaria” non residente; può fruire del regime a cedolare secca | Nessun credito, in Italia tassazione piena (fonte italiana) | 
| Capitale da cessione (IT) | 26% (capital gain finanziario) | Tassato in Italia alla fonte o con dichiarazione del non residente | Credito per le imposte USA se applicabile (convenzione art. 13) | 
In Italia un non residente paga IRPEF sugli affitti con le aliquote ordinarie (0-43%). *Se il datore è all’estero e il lavoratore residente USA, l’Italia non applica IRPEF sullo stipendio (vedi esempio 1).
Domande e risposte frequenti
- D: Se ricevo un avviso di accertamento dall’Italia mentre vivo in USA, come devo reagire?
R: Verificare subito l’atto: annotare termine di impugnazione (di norma 60 giorni). Consultare un avvocato o commercialista tributarista in Italia per valutare il ricorso. È fondamentale preparare immediatamente la documentazione che attesti la tua residenza fiscale all’estero (certificati esteri, prove di soggiorno, ecc.) e redigere il ricorso con le argomentazioni sopra descritte (residenza negli USA, fonte dei redditi, trattato bilaterale, vizi di notifica se ci sono). Anche se sei all’estero, puoi far depositare ricorso da un legale entro i termini. Non ignorare mai l’atto: l’omissione può comportare l’iscrizione a ruolo definitiva del debito. - D: L’Agenzia può notificarmi l’accertamento in USA tramite raccomandata? Serve un messo americano?
R: Sì, l’Agenzia può inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno direttamente al tuo indirizzo USA (quello iscritto all’AIRE). Secondo Cassazione 22838/2025, questa notifica è valida anche senza intervento di messo pubblico . Ciò significa che se la raccomandata arriva (anche se tu non la ritiri e resta in giacenza), la notifica si considera perfezionata . Pertanto devi monitorare la posta all’indirizzo comunicato: il fatto di non ritirare la raccomandata non annulla l’atto . - D: Lavorando negli USA devo pagare IRPEF in Italia sul mio stipendio?
R: Dipende se sei ancora considerato residente in Italia. In base al trattato, lo stipendio statunitense non viene tassato in Italia se sei fiscalmente residente in USA; se l’Agenzia considerasse ancora residenziale in Italia, allora lo tasserebbe come reddito mondiale, applicando però il credito per le tasse già pagate negli USA . Quindi, un italiano diventato fiscalmente USA in genere non deve IRPEF in Italia sul salario estero (solo sul reddito IT). Se ricevi una richiesta di pagamento, verifica con un esperto la tua situazione di residenza e discuti l’applicazione della convenzione. - D: Ho redditi di impresa o da partecipazione in Italia. L’Italia li tassa anche se io vivo in USA?
R: Sì. I redditi originati in Italia (profitti di un’attività italiana, dividendi da società italiane, royalties da beni in Italia) rimangono soggetti a tassazione in Italia anche se il percettore è residente in USA . Tuttavia la Convenzione bilaterale prevede meccanismi per evitare la doppia imposizione (di solito deduzione delle imposte pagate all’estero) . Ad esempio, i dividendi italiani subiscono la ritenuta prevista (max 15%) e in Italia non sono ulteriormente tassati dall’IRPEF; per gli altri redditi si versa l’IRPEF e si accredita l’eventuale tassa USA pagata. - D: Quali conseguenze ho se non pago un’avviso di accertamento come residente all’estero?
R: La situazione è problematica: l’Agenzia iscrive il debito a ruolo e invia cartelle di pagamento. Se hai beni o conti in Italia, questi potranno essere pignorati o ipotecati. Se hai solo attività all’estero, l’Agenzia può tentare di utilizzare accordi internazionali di riscossione, ma spesso si limita ad azioni simboliche (ad es. inserire il tuo nominativo in black list, iscrivere ipoteca su proprietà italiane, ecc.) . In ogni caso, si continueranno ad accumulare interessi e sanzioni. Ti conviene definire la posizione (ricorso, pagamento, rateizzazione) prima di arrivare a misure esecutive serie. - D: Come mi difendo in caso di pignoramento?
R: Nel merito tributario hai già la possibilità di impugnare l’avviso di accertamento. Se comunque scatta un pignoramento (es. conto bancario o stipendio italiano), puoi opporlo in sede civile (giudice dell’esecuzione). Contesta la validità del credito o chiedi svincolo di somme impignorabili (es. parte di stipendio). È fondamentale far valere eventuali vizi formali del titolo esecutivo (cartella); spesso però è il momento di pagare/regolarizzare per evitare la perdita dei beni. Se invece hai conti negli USA, verifica se esiste cooperazione con l’Italia per farli valere (in genere occorre un titolo esecutivo italiano riconosciuto negli USA). - D: Esistono termini di prescrizione per gli accertamenti e riscossioni in questo caso?
R: Sì. In linea generale, l’Agenzia può notificare un avviso di accertamento entro 5 anni dalla violazione (per omessa dichiarazione) o 4 anni dal versamento (per indebita compensazione). Tuttavia, nei confronti di non residenti la notifica estera può aggiungere alcuni giorni (rinvii postali). Una volta ricevuto e non impugnato, il ruolo esattoriale va pagato entro 60 giorni. In mancanza di azioni del contribuente, l’intero debito viene considerato definitivo e le somme iscritte a ruolo vanno pagate alla scadenza indicata. Dopo 10 anni dalla notifica la cartella si prescrive se l’Agenzia non ha iscritto a ruolo alcun titolo esecutivo (termini complessi soggetti a calcolo dei termini di sospensione per impugnazioni). 
Conclusioni
Un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate verso un italiano residente negli Stati Uniti richiede prontezza e consapevolezza delle regole internazionali. Il contribuente deve anzitutto stabilire se è ancora soggetto passivo italiano per quell’anno, dimostrando se necessario con prove solide la propria residenza fiscale negli USA . In secondo luogo, deve distinguere i redditi tassabili in Italia (solo quelli di fonte italiana per il non residente) e tutelare i crediti d’imposta esteri secondo la Convenzione bilaterale . La notifica dell’avviso all’estero avviene di solito tramite raccomandata AIRE ed è considerata valida anche se non ritirata , quindi il contribuente deve agire subito. In sede di ricorso tributario (CTP/CTR) occorre far valere le proprie ragioni: dimostrare il trasferimento reale negli USA e contestare l’accertamento nei suoi aspetti tecnici. In ultima analisi, se il giudice tributario riconosce la residenza estera, l’imposizione sui redditi esteri viene annullata; altrimenti si cercheranno crediti d’imposta estera e scomputi. Ogni caso è particolare e spesso complesso: la consulenza di un professionista esperto di fiscalità internazionale è caldamente raccomandata per impostare correttamente la difesa.
Fonti normative e giurisprudenziali: DPR n. 917/1986 (TUIR), artt. 2, 23; DPR n. 600/1973, art. 60 (commi 4-5); D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 (riforma definizione di residenza fiscale); Convenzione Italia–Stati Uniti del 25/08/1999; Direttiva UE 2010/24 (attuata con D.Lgs. 149/2012); Cass. Civ., ord. n. 22838/2025; Cass. Civ., ord. n. 30800/2024; Cass. Civ., ord. n. 13753/2023; Cass. Civ. sent. n. 29095/2020.
Hai ricevuto un’intimazione o un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate italiana, pur essendo residente negli Stati Uniti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un’intimazione o un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate italiana, pur essendo residente negli Stati Uniti?
Ti stai chiedendo come sia possibile che l’Italia ti chieda di pagare imposte, interessi o sanzioni, anche se da tempo vivi, lavori e paghi le tasse oltreoceano?
👉 Non allarmarti: nella maggior parte dei casi, questi accertamenti possono essere contestati, sospesi o annullati, dimostrando la tua residenza fiscale effettiva negli USA e facendo valere la Convenzione Italia–Stati Uniti contro la doppia imposizione.
In questa guida scoprirai come funziona la tassazione tra Italia e USA, perché potresti aver ricevuto l’accertamento, e come difenderti legalmente per bloccare la pretesa fiscale italiana.
⚖️ Perché l’Agenzia delle Entrate può inviarti un accertamento
L’Agenzia delle Entrate può notificare un accertamento anche all’estero se ritiene che tu sia ancora residente fiscale in Italia, oppure se:
- hai redditi o beni in Italia (immobili, conti, partecipazioni);
 - non ti sei iscritto correttamente all’AIRE;
 - il tuo trasferimento all’estero è considerato solo “formale”;
 - o se non ha ricevuto comunicazioni complete sui tuoi redditi esteri.
 
📌 Tuttavia, se sei realmente residente negli Stati Uniti, lavori e paghi le tasse lì, non puoi essere tassato due volte: la legge internazionale e la Convenzione fiscale ti proteggono.
🌍 Quando sei considerato fiscalmente residente in Italia
Secondo l’art. 2 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), sei residente fiscale in Italia se, per più di 183 giorni l’anno, risulti:
- iscritto all’anagrafe della popolazione residente in Italia;
 - oppure hai domicilio in Italia (centro degli interessi personali o economici);
 - oppure non sei iscritto all’AIRE.
 
👉 Se invece sei iscritto all’AIRE e puoi dimostrare che la tua residenza effettiva è negli Stati Uniti, l’Italia non può tassare i tuoi redditi esteri.
🇮🇹🤝🇺🇸 La Convenzione Italia–Stati Uniti contro la doppia imposizione
Italia e USA hanno sottoscritto una Convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale (ratificata con Legge n. 20 del 1955).
Questo accordo tutela i contribuenti e stabilisce quale Paese ha diritto di tassare i redditi.
📌 In breve:
- Se sei residente fiscale negli Stati Uniti, paghi le imposte negli USA sui redditi prodotti lì.
 - L’Italia può tassare solo i redditi di fonte italiana (es. immobili, pensioni, dividendi, interessi bancari).
 - Se hai già pagato le imposte negli Stati Uniti, non puoi essere tassato di nuovo in Italia.
 
👉 La Convenzione è una difesa fondamentale per impugnare gli accertamenti italiani illegittimi.
🧠 Perché l’Agenzia delle Entrate può sbagliarsi
Gli errori più frequenti nei confronti degli italiani residenti negli USA sono:
- mancata o tardiva iscrizione all’AIRE;
 - presunzioni infondate di residenza ancora in Italia (es. proprietà, familiari o rapporti economici);
 - scambio di dati incompleti nel programma di cooperazione fiscale FATCA;
 - accertamenti basati su dati non aggiornati o parziali.
 
📌 L’Agenzia deve provare in modo concreto che tu sei ancora residente in Italia — non basta un sospetto o un legame economico.
🧩 Tutte le strategie legali per difenderti
💠 1. Controlla la regolarità della notifica
L’accertamento deve essere notificato correttamente negli Stati Uniti, tramite:
- raccomandata internazionale con ricevuta di ritorno, o
 - canali diplomatici o consolari.
👉 Se la notifica non rispetta le norme internazionali, l’atto è nullo e può essere annullato. 
💠 2. Dimostra la tua residenza fiscale negli USA
Raccogli e conserva tutta la documentazione che attesta la tua vita negli Stati Uniti:
- iscrizione all’AIRE;
 - contratto di lavoro o dichiarazioni fiscali presentate all’IRS;
 - Green Card o visto di lungo soggiorno;
 - contratto di affitto o di proprietà della casa;
 - documenti bancari, assicurativi o familiari.
 
📌 Queste prove servono per dimostrare che il tuo “centro vitale” è negli USA e non in Italia.
💠 3. Verifica la scadenza dei termini di accertamento
L’Agenzia delle Entrate può notificare accertamenti solo entro 5 o 7 anni dall’anno di imposta contestato.
Se i termini sono scaduti, l’atto è prescritto e può essere annullato.
💠 4. Presenta ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria)
Hai 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso contro l’accertamento.
Un avvocato può chiedere:
- la sospensione immediata del pagamento;
 - l’annullamento dell’accertamento;
 - il riconoscimento della tua residenza fiscale negli Stati Uniti ai sensi della Convenzione Italia–USA.
 
📌 Il ricorso blocca subito l’esecuzione e ti permette di difenderti legalmente in Italia, anche dall’estero.
💠 5. Definizione agevolata o adesione all’accertamento
Se il debito è parzialmente fondato, puoi aderire all’accertamento pagando solo una parte delle somme dovute, evitando sanzioni e interessi.
È una soluzione rapida per chiudere la posizione in modo conveniente e legale.
💠 6. Procedura di sovraindebitamento (esdebitazione)
Se l’accertamento si aggiunge ad altri debiti fiscali o bancari, puoi accedere alla procedura di esdebitazione prevista dal D.Lgs. 14/2019.
Ti consente di:
- bloccare tutte le azioni di riscossione in Italia;
 - proporre un piano di pagamento sostenibile;
 - ottenere la cancellazione definitiva dei debiti residui.
 
📋 Documenti utili per la difesa
- Copia dell’avviso di accertamento ricevuto.
 - Ricevuta di notifica (posta, PEC o consolato).
 - Certificato AIRE.
 - Prove di residenza negli USA (casa, lavoro, famiglia).
 - Dichiarazioni fiscali presentate all’IRS.
 - Dichiarazioni italiane e canadesi (se presenti redditi in Italia).
 - Estratti conto e documenti economici.
 
⏱️ Tempi e risultati attesi
- Analisi e verifica legale: 1–2 settimane.
 - Ricorso e richiesta di sospensione: entro 60 giorni dalla notifica.
 - Decisione del giudice tributario: 6–12 mesi medi.
 
🎯 Risultati possibili:
- Sospensione immediata dell’accertamento.
 - Annullamento totale o parziale dell’atto.
 - Riconoscimento della tua residenza fiscale negli Stati Uniti.
 - Prevenzione della doppia tassazione.
 
⚖️ I vantaggi principali
✅ Blocco immediato di qualsiasi richiesta o pignoramento.
✅ Possibilità di difesa legale anche a distanza, con procura.
✅ Annullamento o riduzione dell’accertamento.
✅ Tutela totale dal rischio di doppia imposizione.
✅ Ripristino della tua posizione fiscale regolare.
🚫 Errori da evitare
- Ignorare l’accertamento o i termini per il ricorso.
 - Pagare senza verificare la legittimità dell’atto.
 - Non fornire prove concrete della residenza negli USA.
 - Rivolgersi a “consulenti” non abilitati o senza esperienza tributaria internazionale.
 - Credere che, vivendo all’estero, l’Italia non possa agire.
 
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza l’accertamento ricevuto e verifica la validità dell’atto.
📌 Controlla la correttezza della notifica e i termini di prescrizione.
✍️ Redige e deposita il ricorso tributario, chiedendo la sospensione immediata.
⚖️ Ti rappresenta nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate e in Tribunale.
🔁 Ti assiste fino alla cancellazione o definizione agevolata del debito fiscale.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in diritto tributario internazionale e sovraindebitamento.
✔️ Specializzato nella difesa di italiani residenti all’estero con accertamenti fiscali italiani.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Ricevere un accertamento dell’Agenzia delle Entrate in America non significa doverlo subire.
Con una strategia legale corretta puoi bloccare l’atto, dimostrare la tua residenza effettiva negli Stati Uniti e impedire la doppia tassazione.
La legge internazionale ti tutela, ma è fondamentale agire subito.
📞 Contatta oggi stesso l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la tua difesa fiscale dall’estero comincia ora, ovunque tu viva negli USA.