Hai ricevuto un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate pur vivendo da tempo in Argentina?
È una situazione che molti italiani residenti all’estero si trovano ad affrontare: il Fisco italiano può inviare atti di accertamento anche a chi risiede fuori dal Paese, se ritiene che non abbia perso la residenza fiscale in Italia.
Questo accade spesso quando un cittadino italiano non ha aggiornato l’iscrizione all’AIRE o mantiene legami economici o familiari con l’Italia, come proprietà immobiliari, conti bancari o redditi locali.
La buona notizia è che puoi difenderti legalmente e far valere la tua residenza effettiva in Argentina, evitando così la doppia tassazione e contestando eventuali accertamenti illegittimi.
Perché l’Agenzia delle Entrate può inviarti un accertamento
La legge italiana considera fiscalmente residente chi, per più di 183 giorni all’anno, risulta iscritto all’anagrafe della popolazione residente, oppure ha in Italia il domicilio o il centro principale dei propri interessi economici e personali.
Molti italiani emigrati in Argentina ricevono accertamenti perché non hanno formalizzato l’iscrizione all’AIRE o perché possiedono ancora beni e conti in Italia. In questi casi, l’Agenzia può presumere che il contribuente non abbia effettivamente spostato la residenza fiscale e che quindi debba continuare a pagare le imposte in Italia su tutti i redditi, anche quelli esteri.
La Convenzione Italia–Argentina contro la doppia imposizione
Fortunatamente, tra Italia e Argentina è in vigore una Convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale, ratificata con Legge n. 747 del 1979. Questa Convenzione serve a impedire che lo stesso reddito venga tassato due volte, in Italia e in Argentina, e stabilisce le regole per determinare la residenza fiscale e i diritti di imposizione dei due Stati.
In base all’accordo:
- se la tua residenza fiscale effettiva è in Argentina, i redditi prodotti lì devono essere tassati solo in Argentina;
- i redditi di fonte italiana (come pensioni, canoni di affitto o dividendi) possono essere tassati in Italia, ma con il diritto al credito d’imposta in Argentina per evitare la doppia tassazione;
- la residenza fiscale si determina considerando la sede della tua abitazione principale, il luogo in cui vive la tua famiglia e dove si trovano i tuoi interessi economici principali.
Dimostrare di risiedere stabilmente in Argentina è quindi essenziale per bloccare o ridurre un accertamento del Fisco italiano.
Come viene notificato l’accertamento all’estero
L’Agenzia delle Entrate può notificare un accertamento a un residente in Argentina in diversi modi:
tramite raccomandata internazionale con ricevuta di ritorno,
tramite PEC (posta elettronica certificata) se possiedi un indirizzo attivo in Italia,
attraverso le autorità consolari italiane competenti.
Tuttavia, la notifica è valida solo se eseguita nel rispetto delle regole previste dalle convenzioni internazionali. Se la notifica non è avvenuta correttamente o è stata spedita all’indirizzo sbagliato, l’atto può essere impugnato e dichiarato nullo.
Verificare la modalità e la data della notifica è il primo passo per impostare una difesa efficace.
Cosa fare subito se ricevi un accertamento fiscale in Argentina
Appena ricevi un avviso di accertamento, è fondamentale agire rapidamente. Hai 60 giorni di tempo dalla notifica per presentare ricorso o istanza di annullamento.
Ecco i passi da compiere immediatamente:
Controlla la modalità di notifica e la data di ricezione. Eventuali errori o ritardi possono invalidare l’atto.
Richiedi una copia completa dell’accertamento per analizzare il contenuto e verificare quali redditi sono stati contestati.
Controlla la tua iscrizione all’AIRE. Se risulti iscritto negli anni oggetto di accertamento, è un elemento importante a tuo favore.
Raccogli prove della tua residenza effettiva in Argentina, come contratto di lavoro, bollette, dichiarazioni dei redditi locali, iscrizione anagrafica, conti correnti argentini e documenti che attestano la tua vita stabile nel Paese.
Contatta subito un avvocato esperto in diritto tributario internazionale, che potrà analizzare la tua situazione, applicare la Convenzione Italia–Argentina e predisporre la difesa più efficace nei tempi previsti dalla legge.
Come difendersi da un accertamento illegittimo
Puoi impugnare un accertamento dell’Agenzia delle Entrate se:
la notifica è stata eseguita in modo irregolare o fuori termine,
l’Agenzia ha ignorato la tua residenza fiscale estera,
il reddito contestato è già stato tassato in Argentina,
non è stata applicata correttamente la Convenzione bilaterale,
l’accertamento si basa su presunzioni o dati incompleti.
In questi casi, il tuo avvocato può presentare ricorso al giudice tributario italiano o un’istanza di autotutela direttamente all’Agenzia delle Entrate per ottenere la sospensione della riscossione e l’annullamento dell’atto.
Come dimostrare la residenza fiscale effettiva in Argentina
La residenza effettiva si dimostra con elementi concreti che provano la tua presenza stabile e duratura in Argentina. Le prove più importanti sono:
iscrizione all’AIRE aggiornata,
contratto di lavoro o attività autonoma in Argentina,
residenza abituale nel Paese,
famiglia residente stabilmente in Argentina,
pagamento delle tasse all’Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
assenza di un centro di interessi economici prevalente in Italia.
Più documentazione riesci a fornire, più sarà facile dimostrare che la tua residenza fiscale è effettivamente in Argentina e non in Italia.
Come evitare la doppia tassazione tra Italia e Argentina
Se l’Agenzia delle Entrate ti contesta redditi già tassati in Argentina, puoi far valere la Convenzione bilaterale presentando la documentazione fiscale locale (ad esempio le dichiarazioni AFIP e le ricevute di pagamento delle imposte). In questo modo puoi chiedere il riconoscimento del credito d’imposta o la cancellazione dell’accertamento.
Un avvocato esperto può coordinare la difesa tra le autorità fiscali dei due Paesi per evitare che lo stesso reddito venga tassato due volte.
Cosa succede se ignori l’accertamento
Ignorare un avviso di accertamento è molto pericoloso. Trascorsi i 60 giorni senza presentare ricorso o istanza, l’atto diventa definitivo. L’Agenzia delle Entrate può iscrivere il debito a ruolo, affidarlo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e avviare pignoramenti di conti o beni posseduti in Italia. Anche se vivi in Argentina, le tue proprietà o i tuoi redditi italiani possono essere colpiti. Agire tempestivamente è quindi essenziale per bloccare la riscossione.
I vantaggi di una difesa legale tempestiva
Agire subito dopo la notifica ti consente di sospendere la riscossione, contestare la residenza fiscale in Italia, far valere la Convenzione Italia–Argentina, evitare la doppia tassazione e ottenere la riduzione o l’annullamento del debito. Una difesa legale ben impostata può risolvere la controversia prima ancora che arrivi in tribunale.
Attenzione alle false promesse
Diffida di chi promette cancellazioni automatiche o soluzioni “miracolose”. Solo un avvocato esperto in diritto tributario internazionale può verificare la legittimità dell’accertamento, impostare una difesa efficace e rappresentarti correttamente davanti al Fisco italiano.
Quando rivolgersi a un avvocato esperto
Devi contattare un avvocato se hai ricevuto un accertamento pur essendo residente in Argentina, se vuoi dimostrare la tua residenza fiscale estera, se l’Agenzia ti contesta redditi già tassati in Argentina o se temi il pignoramento dei tuoi beni in Italia. Un professionista esperto può seguirti passo dopo passo: dalla verifica della notifica alla presentazione del ricorso, fino all’annullamento dell’accertamento o alla definizione agevolata del debito.
⚠️ Attenzione: un accertamento non impugnato nei termini diventa definitivo e può portare a sanzioni, interessi e azioni esecutive. Agisci subito per difendere i tuoi diritti e proteggere il tuo patrimonio in Italia.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, internazionale e tutela dei residenti all’estero – spiega in modo chiaro come comportarti se ricevi un accertamento pur vivendo in Argentina, come difenderti dal Fisco italiano e come far riconoscere la tua residenza fiscale all’estero.
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Introduzione
In una situazione di accertamento fiscale rivolto a un cittadino italiano residente in Argentina, è fondamentale comprendere le regole della residenza fiscale e gli obblighi fiscali collegati. L’Italia considera contribuente residente ai fini dell’IRPEF colui che, per la maggior parte dell’anno (almeno 183 giorni), abbia nel territorio italiano la residenza civilistica o il domicilio o vi sia fisicamente presente . Dal 1° gennaio 2024 la normativa include esplicitamente anche la presenza fisica come criterio: chi risiede in Italia oltre metà anno è considerato residente fiscale, indipendentemente dall’iscrizione all’AIRE o da altri legami formali . Questa modifica – introdotta dal D.Lgs. 209/2023 – rende più severa la presunzione di residenza in Italia e toglie efficienza alla semplice cancellazione dall’anagrafe italiana. Ne consegue che in caso di contestazione l’Agenzia delle Entrate presume fiscalmente residenti anche coloro che risultino formalmente iscritti negli elenchi dei residenti all’estero, salvo prova contraria .
Una prima difesa consiste quindi nel chiarire la propria situazione di residenza: avere prova documentale di una dimora abituale e di un centro di interessi vitali in Argentina (es. certificati AIRE, contratti di locazione, iscrizioni scolastiche dei familiari, spese correnti in loco), la quale può contrastare l’accertamento che rivendichi la permanenza in Italia. Dal punto di vista normativo italiano, è poi necessario valutare l’ambito di imposizione. Se il contribuente è davvero residente fiscalmente in Argentina, l’IRPEF italiana si applica solo sui redditi prodotti in Italia (ad esempio, redditi di fonte italiana come locazioni o lavoro dipendente svolto in Italia) e non sui redditi esteri. Viceversa, se fosse considerato residente in Italia per più del 183 giorni o per aver mantenuto lì il domicilio fiscale, risponderebbe di IRPEF su tutti i redditi mondiali (principio del worldwide income).
Di seguito esaminiamo in dettaglio la normativa, le prassi e le possibili strategie difensive, organizzando la guida per sezioni con tabelle riassuntive e domande frequenti per chiarire gli aspetti più rilevanti.
1. Normativa di riferimento e definizione di residenza fiscale
Residenza fiscale in Italia (TUIR) – L’articolo 2, comma 2, del TUIR (D.P.R. 917/1986) definisce la residenza fiscale delle persone fisiche. Dalla riforma del 2023, la norma stabilisce che «per la maggior parte del periodo d’imposta» (inclusi i giorni frazionati) sono considerate residenti le persone che o hanno la residenza civilistica o il domicilio nel territorio italiano o sono ivi presenti . Il domicilio civilistico è definito dal Codice civile (artt. 43-44) come il luogo in cui la persona stabilisce la sede principale dei propri affari e interessi (es. luogo di lavoro o centro economico), mentre la residenza è il luogo della dimora abituale (dove la persona vive stabilmente) . In sostanza, il TUIR italiano richiama i concetti civili per individuare i criteri di collegamento all’Italia. Dal 2024 la presenza fisica sul territorio nazionale diventa essa stessa sufficiente: chi trascorre più di 183 giorni in Italia nell’anno solare è residente fiscale, anche se formalmente espatriato .
Il comma 2 dell’art. 2 del TUIR recita: «Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che […] hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. […] Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente» . Da ciò si ricava che:
- Residenza/domicio (art. 43 cod. civ.): luogo dove vive abitualmente (residenza) e luogo dove svolge principalmente interessi economici e affari (domicilio).
- Presenza fisica: criterio aggiunto dal 2024 che prescinde da qualsiasi legale formalità (es. iscrizione AIRE).
- Presunzione anagrafica: chi risulta iscritto nell’anagrafe dei residenti italiani per la maggior parte dell’anno è considerato fiscalmente residente, a meno che non dimostri il contrario .
Queste definizioni sono cruciali nel contradditorio: la presenza fisica prevale su qualunque altra volontà di dimora, mentre l’iscrizione AIRE, pur indicativa, non è dirimente se sussistono legami effettivi con l’Italia. La giurisprudenza di legittimità ha più volte confermato che, in caso di contestazione, l’Amministrazione finanziaria deve fornire elementi «gravi, precisi e concordanti» che il contribuente, pur cancellato dall’Italia, abbia mantenuto in Italia il centro dei suoi interessi vitali . In assenza di tale prova inconfutabile da parte del fisco, il contribuente può ribaltare l’onere, dimostrando la genuina dimora all’estero.
Residencia en Argentina y convenio bilaterial – Nel contesto di un italiano residente in Argentina, assume rilievo anche la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia–Argentina (firmata a Roma il 15 novembre 1979, in vigore dal 1982). L’articolo 4 della Convenzione definisce la “residenza” ai fini convenzionali analogamente alla normativa interna: un soggetto è residente di uno Stato contraente se in base alla legislazione di quel Paese vi è assoggettato a imposta per ragioni di domicilio, residenza o altri criteri analoghi . La Convenzione, inoltre, contiene una specifica clausola di collegamento (“tie-breaker”) per i casi di doppia residenza. Essa stabilisce che, se una persona risulta fiscalmente residente sia in Italia che in Argentina, si applicano i seguenti criteri in ordine:
- abitazione permanente: considerata residente nello Stato ove ha una casa a disposizione in modo permanente; se l’ha in entrambi, si applica il criterio successivo;
- centro degli interessi vitali: prevale lo Stato in cui la persona ha i legami economici e personali più stretti (famiglia, attività lavorativa, investimenti);
- soggiorno abituale: se il centro degli interessi non è determinabile, si considera residente nello Stato in cui soggiorna abitualmente la persona;
- nazionalità: se permane l’indeterminatezza (soggiorna in entrambi o in nessuno, e non ha centro), prevale la nazionalità;
- accordo tra autorità: in ultima istanza, le autorità fiscali dei due Stati risolvono amichevolmente la questione .
Queste norme convenzionali sono utili per stabilire in caso di contenzioso qual è lo Stato di residenza fiscale prevalente. In ogni caso, nell’ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate ravvisasse residenza fiscale in Italia, il contribuente residente in Argentina dovrà poter utilizzare i benefici della Convenzione (ad esempio, credito d’imposta per le tasse pagate in Argentina sui redditi esteri ) e potrà, se del caso, richiedere l’attestato di residenza fiscale rilasciato dalle autorità argentine per dimostrare ufficialmente la propria residenza in Argentina.
Fonti normative – Per completezza, rammentiamo che oltre all’art. 2 TUIR il codice fiscale italiano prevede altre norme legate ai soggetti non residenti, ma il principio base è quello della tassazione del reddito di fonte italiana. Ad esempio, il TUIR (art. 23) elenca i redditi imponibili in capo ai non residenti (ad es. redditi da lavoro dipendente svolto in Italia, utili di imprese con stabile organizzazione nel territorio italiano, redditi fondiari immobiliari italiani, etc.). Le imposte indirette italiane (IVA, imposta di registro, imposte catastali e ipotecarie) seguono invece regole diverse: un cittadino italiano residente in Argentina non deve IVA sui redditi di fonte estera, ma può essere soggetto a IVA se effettua operazioni nel territorio italiano (ad es. vendita di beni o prestazioni di servizi a clienti italiani, con obbligo di partita IVA in Italia). Tabelle 1 e 2 di seguito riepilogano schematicamente la differenza di trattamento tra residente e non residente in materia IRPEF e adempimenti.
| Aspetto | Residente in Italia | Non residente (residente estero) |
|---|---|---|
| Imposizione su redditi esteri | Tutti i redditi mondiali (worldwide income) tassati in Italia | Solo redditi di fonte italiana tassati; redditi esteri non rilevano |
| Credito d’imposta per imposte estere | Sì, per evitare doppia tassazione (art. 165 TUIR) | Non necessario (non si dichiara redditi esteri) |
| Addizionali IRPEF (regionali/com.) | Si, se IRPEF dovuta | No (se non è dovuta IRPEF, non ci sono addizionali) |
| Quadro RW (monitoraggio estero) | Obbligatorio: dichiarare investimenti e attività estere | Non obbligatorio (se accertata residenza effettiva in Argentina) |
| IVIE/IVAFE (tassazione patrimoni esteri) | Sì, si applicano sulle immobilizzazioni e attività finanziarie detenute all’estero | No (non rilevanti per non residenti) |
| Presunzione di residenza | Iscrizione anagrafica italiana => presunzione di residenza | Iscrizione AIRE = indizio di non residenza, ma non determina di per sé la rinuncia alla residenza fiscale italiana |
Tab. 1 – Riepilogo semplificato degli effetti IRPEF per residente vs non residente in Italia.
2. Contestazione della residenza fiscale in sede di accertamento
Quando l’Agenzia delle Entrate invia un avviso di accertamento, spesso in prima istanza contesta la residenza fiscale italiana del contribuente espatriato. In pratica, l’ufficio ipotizza che il soggetto abbia mantenuto in Italia il “centro dei suoi interessi vitali” o vi sia rimasto presente oltre i termini (presenza continuativa o ricorrente). Le ragioni comuni di contestazione sono: il contribuente mantiene immobili, famiglia o attività economiche in Italia; effettua viaggi frequenti di lavoro/visita; ha redditi italiani rilevanti; o è stato indicato come residente italiano in qualche documento. L’accertamento sulla residenza può portare a un’integrazione dell’IRPEF dovuta (per il periodo in cui si considera residente) su tutte le fonti di reddito mondiali, nonché all’applicazione di sanzioni e interessi sulle imposte non versate.
Di fronte a un simile avviso, il contribuente deve reagire tempestivamente con prove e ragionamenti di fatto e di diritto. In primo luogo, conviene fornire un fascicolo probatorio della propria residenza in Argentina (iscrizione AIRE, certificati di residenza locale, documentazione scolastica dei figli, contratti di locazione/compravendita in Argentina, bollette, dichiarazioni fiscali argentine, certificati lavorativi dell’estero, ecc.). Occorre dimostrare che il trasferimento in Argentina è reale e continuativo, e che in Italia sono rimasti solo vincoli formali o saltuari. Viceversa, l’Agenzia deve produrre elementi concreti e circostanziati che giustifichino l’accertamento (ad es. tracciati delle permanenze in Italia che superano i 183 giorni, contratti di affitto in Italia, intestazioni di bollette in Italia, dati di carte di pagamento).
Il principio della nuova normativa 2024 è che la prova della residenza fiscale spetta all’Amministrazione fino a quando non emergano sufficienti indizi contraddittori . Questi indizi devono essere almeno gravi, precisi e concordanti, come dettato dalla Cassazione . Ad esempio, la presenza di immobili in Italia, la famiglia rimasta in Italia, redditi esteri, documenti bancari italiani e l’assenza di una vera vita quotidiana all’estero sono elementi che l’Agenzia può usare. Se tali elementi non ci sono o sono confutati, la residenza deve essere ritenuta in Argentina.
Onere della prova e presunzioni
Dalla revisione normativa emergono due principi chiave: da un lato, la cancellazione all’AIRE è un indizio di trasferimento della residenza, ma non è considerata prova assoluta. Dall’altro, se l’AIRE è aggiornato e il Paese estero è “collaborativo” (White List OCSE), in assenza di elementi contrari il contribuente è ritenuto non residente . L’Argentina, pur non essendo nella black-list italiana dei paradisi fiscali, ha una convenzione con l’Italia che prevede lo scambio di informazioni fiscali (art. 27) ; pertanto se il contribuente prova di risiedere in Argentina l’Italia non potrà automatizzare la residenza italiana solo per motivi nominali. In sintesi:
- Iscrizione AIRE: è prova formale di dimora all’estero, ma il fisco richiede anche prova sostanziale. L’AIRE alleggerisce l’onere del contribuente (gli spetta la presunzione favorevole), ma l’Agenzia può chiedere ulteriori documenti .
- Paese collaborativo: l’Argentina non è nella “black list”; per i Paesi non black list vale il regime ordinario, per cui l’onere probatorio primario grava sull’Amministrazione . L’Italia riceve dati dall’estero (CRS e convenzione) solo se l’Argentina li fornisce, ma non sussistono presunzioni anti-evasione automatizzate.
- Presunzione anagrafica: rimane applicabile per chi risiede più tempo in Italia. Se un soggetto esce dall’anagrafe italiana, viene meno la presunzione di residenza, ma i criteri oggettivi (183 giorni, centro interessi) e le valutazioni sui legami sostanziali valgono comunque.
La strategia difensiva dovrà basarsi su una chiara esposizione di tutti gli elementi a favore dell’espatrio. In particolare, si consiglia di: (a) ottenere e presentare al consulente fiscale o al CTU la documentazione attestante la residenza in Argentina; (b) spiegare le ragioni dell’espatrio (ad es. lavoro all’estero, riunione famigliare, studio); (c) quantificare le presenze fisiche in Italia anno per anno (un conto dei giorni di permanenza in Italia serve a confutare l’accusa di permanenze eccessive). L’amministrazione, dal canto suo, dovrà giustificare perché ritiene che il contribuente non abbia trasferito veramente il centro vitale dei suoi interessi.
3. Imposte dirette: IRPEF e adempimenti dichiarativi
Se residente in Italia: il reddito mondiale è imponibile in Italia. Il contribuente deve indicare in dichiarazione TUTTI i redditi prodotti in Italia e all’estero, applicando anche le addizionali regionale e comunale IRPEF. Ai fini IRPEF si sommano i redditi dell’anno, e sul totale si applica l’aliquota progressiva. I redditi esteri, se già tassati all’estero, danno diritto a un credito d’imposta in Italia per evitare la doppia imposizione (art. 165 TUIR). Per esempio, uno stipendio guadagnato in Argentina da un residente italiano va dichiarato in Italia e si applica la convenzione bilaterale per valutare in quale Stato l’aliquota principale spetta, con credito per le imposte pagate in Argentina . Inoltre il residente italiano deve compilare il Quadro RW del modello Redditi per dichiarare investimenti patrimoniali e attività finanziarie detenute all’estero , e pagare l’IVIE/IVAFE se possiede immobili o attività finanziarie (azioni, bond, depositi) fuori Italia.
Se residente in Argentina (non residente in Italia): in base al principio di territorialità, in Italia si dichiarano solo i redditi di fonte italiana. Ad esempio, redditi da locazioni di immobili situati in Italia, plusvalenze su vendite di beni italiani, o redditi di lavoro dipendente svolto in parte in Italia vengono tassati in Italia. Al contrario, tutti i redditi conseguiti in Argentina (stipendio, affitti di immobili argentini, interessi su depositi argentini, ecc.) non sono imponibili in Italia, ma saranno dichiarati e tassati in Argentina. Non si compilano il Quadro RW, né si versa IVIE/IVAFE, perché tali obblighi valgono solo per residenti (il monitoraggio fiscale riguarda esclusivamente soggetti residenti in Italia ). Tuttavia, se in corso di accertamento l’Italia qualifica il contribuente come residente, allora tutti i redditi esteri potranno essere riqualificati come imponibili, con applicazione tardiva dell’IRPEF e di sanzioni (vedi oltre).
Aliquote e adempimenti. Di regola, il contribuente non residente non versa IRPEF su quanto guadagna all’estero. Se possiede redditi italiani, l’imposta si calcola a seconda della natura del reddito: redditi di capitale (dividendi, interessi) tassati generalmente con ritenuta alla fonte a imposta sostitutiva, oppure per alcuni (interessi obbligazionari, canoni leasing) esigendo la dichiarazione. Il titolare di impresa o professione in Italia, anche da non residente, deve presentare dichiarazione e versare IRPEF (nonché IVA, IRAP se dovute). In ogni caso, anche il non residente deve pagare le imposte indirette italiane relative alle operazioni in Italia (es.: IVA sulle forniture italiane di beni/servizi, imposta di registro su atti di trasferimento immobiliare, ecc.).
La tabella seguente riassume l’imposizione IRPEF e gli obblighi più comuni in base allo status:
| Aspetto | Residente in Italia | Non residente (Argentina) |
|---|---|---|
| Imponibile IRPEF | Reddito mondiale (tutti i redditi) | Redditi di fonte italiana (lavoro svolto in IT, affitti IT, ecc.) |
| Aliquote IRPEF | Progressive dal 23% al 43% (scaglioni sul reddito complessivo) | Stesse aliquote sui redditi italiani, calcolate sul reddito locale |
| Addizionali regionali/com. | Applicabili in proporzione a IRPEF dovuta | No (a meno che IRPEF dovuta in Italia) |
| Quadro RW (attività estere) | Sì (se detiene conti, investimenti, immobili all’estero) | No (non residente non compila il RW, a meno che rimanga residente in IT) |
| IVIE/IVAFE | Sì, al 1,06% e 0,4% (rispettivamente immobili e attività finanziarie) dal 2024 | No |
| Dichiarazione redditi | Presenta modello Redditi (PF) o 730 ogni anno | Deve presentare il modulo Redditi PF per i redditi italiani (se ne ha) |
| Accertamenti | Soggetto a controlli su tutto il reddito mondiale | Soggetto a controlli solo sui redditi di fonte italiana |
Tab. 2 – Esempio di tassazione IRPEF per contribuenti residenti vs non residenti.
3.1 Obblighi di monitoraggio fiscale (Quadro RW)
Il Quadro RW è lo strumento attraverso cui l’Italia controlla gli investimenti all’estero dei propri residenti . Lo devono compilare i residenti in Italia che detengono attività finanziarie o patrimoniali all’estero (conti correnti, titoli, partecipazioni, immobili, polizze) anche se tali attività producono o meno redditi. L’omissione nell’indicare le attività estere nel RW è sanzionata severamente: le sanzioni vanno dal 3% al 15% del valore non dichiarato, con un minimo di decine di migliaia di euro, e in assenza di dichiarazione si configura anche l’omesso versamento di eventuali imposte estere . Dal 2023 è introdotta anche una piccola tassa sulle cripto-attività estere (IVCA). Il contribuente italiano residente in Argentina che invece viene formalmente considerato non residente dall’Italia non è tenuto alla compilazione del RW né al versamento di IVIE/IVAFE: da residente all’estero, i suoi investimenti e redditi esteri esulano dalla vigilanza italiana.
3.2 Redditi esteri e credito d’imposta
Se l’Agenzia dovesse considerare il contribuente ancora residente in Italia, allora tutti i redditi prodotti in Argentina diventerebbero imponibili in Italia. Fortunatamente, la Convenzione Italia-Argentina consente di evitare la doppia imposizione: i redditi di lavoro dipendente conseguiti in Argentina sono in genere tassati solo in Argentina (art. 15 Convenzione), mentre alcuni redditi (es. pensioni argentine) possono essere soggetti ad aliquote ridotte in Italia e si dà credito per le imposte pagate all’estero. Per i redditi «assimilati a capitali» (dividendi, interessi, canoni) si applicano le aliquote convenzionali e l’Italia riconosce un credito d’imposta sull’imposta pagata in Argentina . In pratica, ciò significa che un contribuente italiano residente in Argentina e ritenuto fiscalmente residente in Italia pagherà imposte su qualsiasi reddito mondiale, ma ottenendo un credito per le imposte versate in Argentina. Ad esempio: se un residente italiano riceve 1.000€ di interessi da Argentina già tassati al 10% lì, in Italia quell’importo va inserito in dichiarazione e tassato al 26%; tuttavia si deducono i 100€ già pagati in Argentina, versando solo la differenza (26% di 1.000 = 260€, credito 100€, imposta residua 160€). Anche in questo caso il reddito estero va comunque dichiarato, altrimenti si configura infedele dichiarazione.
3.3 Altri tributi
Oltre all’IRPEF, un italiano residente in Argentina può avere rapporti tributari indiretti con l’Italia:
- IVA: se il contribuente esercita attività commerciale in Italia (anche tramite E-Commerce o appalti), potrebbe dover aprire una partita IVA italiana e applicare l’IVA sulle operazioni in Italia. Se invece riceve solo reddito da lavoro, non ci sono obblighi IVA. In generale l’IVA segue le regole proprie di territorialità e soggettività: un soggetto estero (non residente) non stabilisce base imponibile in Italia a meno che svolga operazioni «effettuate nel territorio nazionale».
- Imposte di registro/catastali: se il contribuente acquista un immobile in Italia mentre è residente all’estero, dovrà pagare imposta di registro, ipotecaria e catastale come ogni acquirente straniero (aliquote fisse o proporzionali). Viceversa, un immobile all’estero (Argentina) non è assoggettato a imposte italiane dirette o di registro in Italia, tranne l’IVIE già vista.
- Altre imposte locali: sui beni immobili posseduti in Italia da non residenti (es. IMU/TASI), si applicano imposte locali analoghe a quelle dei residenti se l’immobile è non locato (casa vacanza), ma eventuali differenze sono normalmente gestite dall’ente locale e non dall’Agenzia Entrate.
In un accertamento, comunque, l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate si focalizza principalmente sulla determinazione della residenza fiscale e sull’IRPEF; IVA e tributi indiretti entrano in gioco solo se vi è un’attività impresa/negozio collegabile al contribuente in Italia.
4. Cooperazione internazionale e scambio di informazioni
Nel contesto globale l’Agenzia delle Entrate dispone di strumenti di scambio di informazioni con le autorità fiscali di molti paesi, volti a contrastare l’evasione internazionale. In particolare:
- Convenzione Italia-Argentina (art. 27): prevede un obbligo reciproco di scambio di informazioni per l’applicazione della convenzione e per prevenire l’evasione fiscale . Ciò significa che le autorità italiane possono richiedere informazioni ai colleghi argentini (e viceversa) su conti, patrimoni, transazioni o redditi del contribuente, nei limiti stabiliti dal trattato. Le informazioni ricevute sono riservate e possono essere usate solo per finalità fiscali .
- Common Reporting Standard (CRS): l’Italia ha aderito allo Standard OCSE per lo scambio automatico di informazioni bancarie (CRS). Se l’Argentina partecipa al CRS, entro fine anno le banche argentine trasmettono all’Agenzia tributaria del paese i dati relativi ai conti intestati a italiani residenti, e questi dati vengono inoltrati all’Italia. In tal modo l’Agenzia può conoscere movimenti di denaro e saldi di conti esteri. Anche in assenza di CRS, molte banche argentine forniscono dati all’OCSE o a Intergovernmental Agreements (non esattamente come il FATCA USA, ma simili).
- Black list italiana: l’Argentina non è nella black-list delle giurisdizioni non collaborative, quindi non si applicano le maggiorazioni sanzionatorie previste per gli stati “paradiso”. Ciò tuttavia non toglie all’Italia il diritto di accertare l’evasione su base ordinaria.
Queste regole rendono meno efficace la segretezza finanziaria. In pratica, l’italiano all’estero non può supporre di sottrarsi al controllo semplicemente cedendo i propri risparmi alla banca argentina. L’Agenzia Entrate dispone di scambi automatici o su richiesta, e può anche ricevere segnalazioni sui flussi transfrontalieri (se rilevati dalle banche come «movimenti transfrontalieri»). Pertanto, è altamente consigliabile che il contribuente residente in Argentina si mantenga trasparente e conforme fin dall’inizio, evitando di trascurare dichiarazioni (es. non ignorare il Quadro RW se divenisse applicabile).
5. Trust, società estere e pianificazione internazionale
Un capitolo a sé riguarda le strutture giuridiche estere utilizzate dall’italiano in Argentina, come trust o società. È importante sapere come il Fisco italiano inquadra questi strumenti:
- Trust esteri. L’Italia considera i trust di diritto straniero alla stregua di enti non commerciali. A seconda della loro caratterizzazione, li classifica come trasparenti o opachi (art. 73 TUIR). In sintesi: un trust è trasparente se i beneficiari dei redditi sono «individualmente individuati» nell’atto istitutivo e hanno un diritto definito di ricevere redditi; in tal caso i redditi prodotti vengono imputati pro-quota direttamente ai beneficiari (che li dichiarano nel proprio IRPEF) . Al contrario, un trust opaco (beneficiari non individuati o poteri del trustee autonomi) è considerato un soggetto passivo d’imposta proprio: i redditi prodotti nel trust vengono tassati direttamente al trust con imposta sostitutiva (pari al 12,5% o 27,5% a seconda del tipo di reddito) e solo le distribuzioni di redditi ai beneficiari italiani verranno poi tassate in capo a questi ultimi. In un recente interpello l’Agenzia delle Entrate ha qualificato trasparente un trust statunitense con beneficiari identificati, imputandone i redditi individualmente ai beneficiari italiani . In pratica, il contribuente italiano beneficiario di un trust estero deve fare attenzione: potrebbe dover dichiarare in Italia quote di reddito non percepite e versare tasse su di esse.
- Società estere. Se il contribuente possiede partecipazioni in società argentine, valgono le ordinarie regole OCSE/UE: una società estera ha una propria soggettività d’imposta in Argentina, e non soggiace all’IRPEF italiana se il soggetto è non residente. Tuttavia l’Italia applica le norme sulle imprese controllate estere (CFC rules) ai residenti che controllano società in paesi a fiscalità privilegiata. L’Argentina non è paradiso fiscale, ma se esistono strutture societarie in altri Paesi o trust, bisogna valutarle nel loro complesso. Se l’italiano residente in Argentina ha una S.p.A. o S.r.l. in un paradiso fiscale, i redditi non distribuiti possono essere imputati a tassazione in Italia. Nel caso di società argentine, in assenza di stabile organizzazione in Italia non vi è tassazione italiana sugli utili distribuiti (le imposte sugli utili pagate in Argentina danno credito in Italia). Bisogna comunque assolvere l’obbligo di dichiarare tali partecipazioni nel RW se risultasse residente in Italia e monitorarle ai fini di eventuale tassazione italiana sugli utili rimpatriati (ad es. applicazione della ritenuta del 26% sui dividendi esteri).
- Operazioni a rischio. L’utilizzo di trust e società estere può sollevare dubbi di abuso fiscale se l’intento è evadere. L’Agenzia osserva se il trust o la società hanno reale autonomia economica, o sono meri schermi. Un trust “fittizio” può far scattare la residenza di fatto in Italia. Occorre sempre operare nel rispetto delle normative OCSE/CFC e delle convenzioni antielusione. In caso di dubbi, il contribuente può (e dovrebbe) valutare l’opportunità di un interpello preventivo (sembra difficile in caso di contenzioso già avviato, ma un interpello ordinario può aiutare in casi di pianificazioni controverse).
In sintesi, l’esistenza di trust o società estere va valutata caso per caso. Una strategia difensiva è dimostrare che tali entità rispondono a scopi economici legittimi (affari, protezione patrimoniale, successione) e non alla sola volontà di eludere imposte italiane. La trasparenza documentale (atti costitutivi, bilanci) e la congruità fiscale nello Stato estero aiutano a legittimare la struttura davanti all’Amministrazione italiana.
6. Strategie difensive e strumenti procedurali
Di fronte a un avviso di accertamento (o anche a un questionario informativo), esistono varie opzioni difensive e ricorsi:
- Risposta ad avviso/integrazione documenti: innanzitutto, entro i termini (solitamente 60 giorni) si può inviare memorie difensive all’ufficio, allegando tutta la documentazione probatoria sulla residenza all’estero (corrispondenze dell’AIRE, certificati di vita, contratti argentini, etc.). Talvolta è utile richiedere (se non già inviata) una attestazione di residenza fiscale argentina dall’autorità fiscale argentina (tax residency certificate), da tradurre e produrre.
- Interpello preventivo: prima di incorrere in accertamenti, il contribuente può rivolgersi all’Agenzia tramite interpello specifico (art. 11 dello Statuto del Contribuente, L. 212/2000) per ricevere un parere obbligatorio sulla propria situazione di fatto. Ad esempio, in caso di dubbi su come applicare la convenzione fiscale (art. 4 Convenzione) o sull’uso di trust/società, l’interpello può chiarire la disciplina applicabile. Se l’Agenzia emette risposta vincolante positiva, le posizioni saranno più solide in sede di controllo. L’interpello non è ammesso dopo il ricevimento dell’avviso (per quello si usa il ricorso giurisdizionale), ma esiste anche l’interpello antielusivo (art. 12 Statuto) che può essere richiesto per singoli atti sospetti.
- Accertamento con adesione: fino alla definizione del ricorso, il contribuente può intraprendere una trattativa con l’Agenzia, avvalendosi dell’istituto dell’Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997). In pratica si tratta di una sorta di mediazione fiscale: il contribuente propone di definire in via amministrativa l’accertamento, normalmente ottenendo forti riduzioni delle sanzioni (generalmente al 3% con ravvedimento operoso) e una dilazione del pagamento. È uno strumento utile se l’evidenza dei fatti rende probabile una vittoria dell’Amministrazione e si vuole evitare il processo.
- Ravvedimento operoso e autodenuncia: se il contribuente si rende conto spontaneamente di aver trascurato un obbligo (es. mancata dichiarazione del RW) prima di essere notificato, può procedere al ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97) versando imposte e sanzioni ridotte. Ciò permette di regolarizzare la posizione prima che l’Agenzia intervenga, dimezzando sanzioni fino al 3% invece del 6-15%.
- Ricorso giurisdizionale: infine, il contribuente può impugnare l’avviso di accertamento entro 60 giorni davanti alla Commissione Tributaria Provinciale territoriale (ex DPR 600/73). In appello, in Cassazione, potrà contestare le questioni giuridiche (es. calcolo dell’IRPEF, applicazione di convenzione, valide prove di residenza). In questo contesto, l’esposizione di fatti e prova documentale sono fondamentali. È spesso consigliabile affidarsi a un avvocato tributarista esperto di fiscalità internazionale. Durante il contenzioso si possono svolgere prove testimoniali o documentali a difesa. Se la Commissione Tributaria riconosce la residenza in Argentina, l’accertamento viene annullato o ridimensionato.
- Transazione e mediazione: attualmente esistono forme di conciliazione giudiziale in sede tributaria (L. 212/2000, art. 17) che incentivano l’accordo fra parti con riduzione delle sanzioni tramite la partecipazione di un organo conciliatore, ma tali procedure sono complesse e meno usate. Esistono anche nuove forme di transazione nel contesto di concordati preventivi, ma sono in genere inapplicabili al singolo contribuente.
In tutti i casi, è consigliabile agire per tempo: ad esempio, rispondere alle richieste di chiarimento (accertamento limitato, questionari) e, se possibile, ricorrere a strumenti preventivi (interpello, ravvedimento, adesione) prima che l’accertamento divenga definitivo. La conoscenza delle normative (leggi, contratti internazionali, prassi fiscali) e delle sentenze recenti consente di sostenere efficacemente le proprie ragioni in giudizio .
Consigli pratici di difesa: tenere copia di tutti i documenti di viaggio (passaporto, carte d’imbarco) per provare i periodi di permanenza, notificare tempestivamente all’Agenzia eventuali variazioni di residenza anagrafica (anche se già iscritti all’AIRE), chiedere all’inizio del rapporto lavorativo all’estero di sottoscrivere un accordo sulla detassazione se previsto (es. regimi agevolati per lavoratori all’estero), e usare sempre consulenti fiscali italiani o argentini qualificati quando si intraprendono operazioni complesse (apertura di trust, controllate, investimenti).
7. Tabelle riepilogative e simulazioni
Tabella 3: Principali obblighi in base alla residenza fiscale
| Obbligo/Diritto | Residente in Italia | Residente in Argentina (non residente IT) |
|---|---|---|
| Presenza in anagrafe italiana | Sì (non iscritto all’AIRE) → tassazione completa | Sì se non aggiornato all’AIRE (rischio tassazione) / |
| Non/si/iscritto (AIRE) | Se iscritto AIRE → indizio di non residenza | |
| Residenza fiscale agli effetti IRPEF | Worldwide income (IRPEF, addizionali) | Solo redditi IT (come descritto sopra) |
| Dichiarazione dei redditi (Mod. Unico/730) | Sì, comprensiva di RW | Sì, se percepisce redditi in Italia (senza RW) |
| Quadro RW (investimenti esteri) | Obbligatorio (persone fisiche, enti, trust residenti) | Non obbligatorio (se nessuna residenza IT) |
| IVIE (immobili esteri) | Sì, aliquota 1,06% | No |
| IVAFE (attività finanziarie estere) | Sì, aliquota 0,4% | No |
| IRAP | Sì, su attività imprenditoriali (se ditta o società italiana) | No |
| Accordi bilaterali | Applicazione della convenzione allargata (tutti i redditi) | Convenzione limitata (redditi IT) |
Tabella 4: Comparazione criteri di residenza 2023 vs 2024
| Criterio | Fino al 2023 | Dal 2024 (D.Lgs. 209/2023) |
|---|---|---|
| Iscrizione AIRE | Una volta iscritto AIRE la residenza italiana è esclusa di regola (presunzione) | Iscrizione AIRE rimane presunzione di non residenza, ma può essere superata da altre prove (legami economici/familiari in Italia) |
| Domicilio (cod. civ.) | Se ha nel TUIR “domicilio in Italia” → residenza fiscale | Modifica terminologia: ora “domicilio fiscale” è dove si sviluppano le relazioni personali/familiari |
| Residenza (cod. civ.) | Se vive in Italia la maggior parte dell’anno (dimora abituale) | Idem (viene confermato come criterio analogo) |
| Presenza fisica | Non considerata di per sé (era criterio indiretto, fittizio) | Nuovo criterio oggettivo: presenza >183 giorni nell’anno contano ai fini della residenza |
| Presunzione | Iscritti all’anagrafe italiani → presunti residenti | Invariata, ma ora conta meno senza altri indizi strutturali |
Tab. 4 – Confronto tra vecchie e nuove regole di residenza fiscale (art. 2 TUIR).
Esempio pratico – Supponiamo un cittadino italiano emigrato in Argentina a gennaio 2022, iscritto all’AIRE di Buenos Aires, con moglie e figli trasferiti in Argentina. Nell’anno fiscale 2023 trascorre 120 giorni in Italia (vacanze, visite famigliari) e 245 giorni in Argentina; detiene conti bancari in Argentina, per i quali paga l’IRPEF argentina sui rendimenti. Nel 2024 però (dopo le novità normative) si ferma in Italia 200 giorni (esercizio di smart working). Vediamo i punti chiave:
- 2022-2023 (vecchie regole): Come fiscale residente in Argentina, dichiara solo redditi da Italia (supponiamo ne abbia pochi). Firma l’AIRE, spiega di non avere né lavoro né famiglia in Italia. In teoria, è non residente per IRPEF italiana (anche se AIRE non esclude automaticamente, ma la maggior parte dell’anno era all’estero, e non ha legami sostanziali in Italia). Non compila RW. Nessuna IRPEF dovuta in Italia su redditi argentini.
- 2024 (nuove regole): Ha passato più di 183 giorni in Italia (200 giorni) lavorando da casa italiana (magari smart working). Per il 2024, per legge risulta residente fiscale in Italia (presenza fisica >183 gg). Quindi ora dovrà dichiarare come residente italiano tutto il reddito mondiale, compreso ciò che guadagna in Argentina (ma potrà detrarre l’imposta argentina pagata). Se non era sua intenzione continuare a essere tassato in Italia, deve dimostrarlo in giudizio; ma la legge obiettiva conta i giorni di presenza. Se l’Agenzia trova questo 200 giorni, formalmente compete che lui sia rimasto “fisicamente” in Italia per la maggior parte dell’anno, e pertanto fiscalmente residente. A questo punto saranno dovute IRPEF sugli stipendi argentini con credito d’imposta (trattandosi di residente provvisorio). Ovviamente, questi 200 giorni verranno conteggiati da Agenzia anche se frazionati e non continuativi . Di fronte a questa circostanza, potrebbe essere già tardivo cambiare residenza effettiva – a meno di dimostrare che tali 200 giorni comprendevano motivi di necessità e che il trasferimento non era fittizio.
Questo esempio illustra l’impatto dell’introduzione del criterio di presenza: chi non aggiorna formalmente la propria residenza, ma trascorre molti mesi all’estero, rischia ora di venire comunque considerato residente italiano per la proroga della presenza fisica.
8. Domande frequenti (Q&A)
D: Sono cittadino italiano e vivo in Argentina (iscritto AIRE). Devo dichiarare in Italia i redditi che percepisco in Argentina?
R: In linea generale no. Se l’Italia accetta la sua residenza fiscale argentina, i redditi argentinian (es. salario, affitti di immobili argentini, interessi su conti argentini) non devono essere dichiarati in Italia. Tuttavia deve compilare la dichiarazione dei redditi italiana se percepisce redditi da fonte italiana (lavoro in Italia, affitti da casa in Italia, rendite finanziarie italiane, ecc.) . Essendo iscritto all’AIRE, l’Italia parte dal presupposto che lei risieda all’estero, quindi non ha obbligo di monitorare né dichiarare i beni esteri (quadri RW/IVIE/IVAFE) . Se l’Agenzia contesta comunque la sua non-residenza, sarà necessario fornire prova documentale della vita abituale in Argentina (famiglia, casa, lavoro). Se alla fine risulterà fiscalmente residente in Argentina, in Italia non dovrà nulla sui redditi guadagnati in Argentina.
D: Ho casa e famiglia in Argentina, ma faccio viaggi frequenti in Italia. L’Agenzia può contestarmi la residenza italiana?
R: Sì, l’Amministrazione potrebbe sostenere che in realtà lei trascorre in Italia troppo tempo o che mantiene collegamenti forti (ad esempio la casa in Italia o l’attività lavorativa lì). Prima dell’introduzione del criterio di presenza fisica, contano gli aspetti sostanziali (dove ha il suo “centro di interessi vitali”). Con le nuove regole, se lei si reca in Italia per lavoro o affari per più di 183 giorni all’anno, rischia di essere considerato residente italiano per legge, anche se in AIRE . L’unico modo per evitarlo è dimostrare che quei viaggi sono eccezionali e che ha effettivamente stabilito la sua vita quotidiana in Argentina (contratti di affitto, figli a scuola all’estero, ecc.). In pratica deve far valere i legami familiari ed economici come prevalenti in Argentina. Se l’accertamento va avanti, toccherà a lei mostrare che la sua vita “normale” è in Argentina, respingendo l’assunto che i soggiorni in Italia siano sostanziosi.
D: Cosa rischio se non dichiaro un conto corrente o un immobile che possiedo in Argentina?
R: Se l’Agenzia delle Entrate accerta che lei è residente in Italia, allora i suoi beni esteri rientrano nel monitoraggio fiscale: avrebbe dovuto indicarli nel Quadro RW e pagare IVAFE/IVIE. L’omessa dichiarazione del RW comporta sanzioni gravi (dal 3% al 15% del valore non dichiarato) . Se invece lei è non residente in senso fiscale (residenza argentina accertata), non esiste obbligo di RW né IVAFE/IVIE per quei beni. Tuttavia l’Amministrazione può contestare retroattivamente che fosse residente e pretendere gli anni in cui non ha dichiarato i beni esteri. Quindi è cruciale chiarire la residenza anteriore al controllo. Se è residente in Argentina e in fase di avviso ne prova l’effettività, i beni esteri non verranno ritenuti omessi; al contrario, se ha dichiarato residenza italiana, è possibile che l’Agenzia chieda il RW tardivo. In ogni caso, una mancata dichiarazione di un conto o immobile estero – se lei risulta in AIRE – non genera automaticamente sanzione se dimostra di non essere fiscalmente residente.
D: Quali sanzioni si applicano in caso di accertamento?
R: Le sanzioni dipendono dal tipo di violazione. Per mancata dichiarazione dei redditi esteri (o redditi non dichiarati) le sanzioni variano dal 100% al 200% della maggior imposta dovuta se l’omissione è rilevante e dolosa. Per infedele dichiarazione (omissione parziale) vanno dal 90% al 180%. Per omissione RW si arriva fino al 15% sul valore degli investimenti non dichiarati , con minimi di decine di migliaia di euro. Se rilevanti frodi o documenti falsi, si incorre anche in sanzioni penali. Esistono tuttavia riduzioni: ad esempio con il ravvedimento operoso si può ridurre drasticamente le sanzioni (riduzione fino al 3-6%). In fase contenziosa (nei ricorsi) i giudici tendono a ridurre ulteriormente se il contribuente collabora (alcune commissioni concedono riduzioni di un terzo delle sanzioni applicate). Per i controlli internazionali, se l’Argentina è White List la sanzione sul RW non è aumentata come per i paradisi fiscali .
D: Se ricevo un avviso di accertamento, come devo comportarmi?
R: Prima di tutto, non ignorare la notifica. Legga con attenzione i capi d’accertamento: se la contestazione riguarda soprattutto la residenza fiscale, raccolga subito tutti i documenti che possano provare la permanenza in Argentina. Può rispondere all’avviso con memorie (se presentato a seguito di “controllo formale” o “audizione presidenziale”) oppure entro 60 giorni ricorrere giurisdizionalmente. Spesso conviene prima rivolgersi a un commercialista o avvocato tributarista esperto, per preparare la difesa. Un’opzione è presentare un’istanza di accertamento con adesione: in pratica lei chiede all’Agenzia di rivedere le cifre e propone un pagamento concordato, ottenendo forti sconti sulle sanzioni. Questo si può fare dopo la notifica e prima del contenzioso. Altrimenti prepari un ricorso motivato, indicando i riferimenti normativi (art. 2 TUIR, art. 4 Convenzione, ecc.) e allegando prove (biglietti aerei, fatture, certificati AIRE e qualunque prova di ancoraggio in Argentina). Se teme forti penalità, la definizione con adesione è consigliata, altrimenti si vada avanti in giudizio. Rispondendo entro i termini e fornendo documenti aggiornati (anche rilievi di autorità argentine), potrà limitare i danni. In nessun caso è saggio ignorare l’atto: le lettere di compliance o gli inviti ad offrire consente spesso di regolarizzare con penali minori rispetto all’avviso ufficiale che potrebbe arrivare.
D: Come faccio a sapere se l’Agenzia saprà delle mie attività in Argentina?
R: Grazie agli accordi internazionali, in molti casi l’Agenzia italiana conosce ciò che i cittadini italiani fanno all’estero. In Argentina è in vigore un accordo di scambio automatico (CRS): le banche argentine comunicano periodicamente alle autorità fiscali argentine i dati dei conti detenuti da stranieri (compresi gli italiani), e questi dati vengono poi trasmessi all’Italia. In più, la Convenzione bilaterale permette all’Italia di richiedere informazioni specifiche sulla sua situazione finanziaria in Argentina . Ciò significa che se lei ha depositi o investimenti in Argentina, è molto probabile che l’Agenzia ne venga a conoscenza. Per questo motivo la miglior difesa è la trasparenza: se risulta residente in Italia, dichiari correttamente tutto il suo patrimonio estero (RW); se invece è residente in Argentina, questo nel frattempo sarà verificato tramite i canali di collaborazione internazionale, ma non genera immediatamente tassazione italiana finché dimostra effettivamente di essere non residente.
D: Quali norme specifiche devo ricordare in sede giudiziale?
R: In tribunale tributario sarà utile ricordare i seguenti punti normativi e giurisprudenziali: (a) art. 2 TUIR come modificato dal D.Lgs. 209/2023 ; (b) art. 4 della Convenzione Italia-Argentina (tie-breaker in caso di doppia residenza) ; (c) art. 27 della Convenzione (obbligo di scambio informativo) ; (d) le definizioni di residenza e domicilio degli artt. 43-44 c.c.; (e) eventuali precedenti Cassazione su casi analoghi (ad esempio Cass. n. 28072/2023 sul ruolo dell’AIRE e Cass. n. 19843/2024 sul centro degli interessi). Citare sentenze precise è utile: ad es. la Cass. n. 21695/2020 ha ribadito che il domicilio fiscale coincide con il centro degli affari e interessi . In generale, va sottolineato che la nuova legge 2024 pone il criterio della presenza fisica come prioritario rispetto all’iscrizione anagrafica : questo significa che il solo essere cancellato dall’Italia non è sufficiente a dimostrare il trasferimento del domicilio fiscale, se la persona continua a vivere in Italia la maggior parte del tempo.
9. Conclusioni
L’accertamento fiscale rivolto a un italiano che risiede in Argentina solleva questioni complesse di diritto tributario internazionale e di prova fattuale. La chiave della difesa è dimostrare concretamente che la propria vita è radicata in Argentina e che i legami con l’Italia sono cessati o marginali. Le novità normative introdotte dal 2024 hanno inasprito i criteri (aggiungendo la presenza fisica), ma non hanno eliminato la possibilità di dimostrare la residenza estera attraverso fatti e documenti concreti. È essenziale conoscere la normativa italiana (TUIR, norme civilistiche) e convenzionale (Convenzione bilaterale) per far valere i propri diritti, oltre alle prassi dell’Agenzia. Strategie come l’interpello preventivo o la definizione con adesione possono evitare il contenzioso. In caso di giudizio, l’analisi del centro degli interessi vitali rimane la carta vincente: il contribuente deve mostrare dove effettivamente esercita le proprie attività economiche, dove si trova la famiglia, dove trascorre le giornate.
Ricordiamo inoltre che una consulenza tributaria professionale, la compilazione precisa di tutti i moduli (dichiarazione dei redditi, RW) e l’adesione volontaria alla trasparenza finanziaria (anche usando autodichiarazioni e ravvedimenti) sono forme di prevenzione che riducono notevolmente i rischi di contestazioni estreme. La cooperazione internazionale oggi rende più difficile “nascondere” attività all’estero, ma offre al contempo strumenti legali di protezione (doppia imposizione, scambi d’informazione leciti) per chi si comporta correttamente. In definitiva, il contribuente/debitore può e deve difendersi con documenti, prove fattuali e supporto legale, facendo leva sul principio che il fisco può tassare solo ciò che è dimostrato come proprio ambito di competenza.
Fonti e sentenze
- D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 (attuazione delega fiscale 2023), art. 1 – modifica art. 2 TUIR (definizione nuova di residenza fiscale) .
- Convenzione tra Repubblica Italiana e Repubblica Argentina contro le doppie imposizioni, Roma 1979, ratificata con L. 282/1982 – art. 4 (residenza e tie-breaker) , art. 27 (scambio di informazioni) .
- D.P.R. 917/1986 (TUIR) – art. 2, comma 2 (definizione di residente fiscale) ; art. 23 (redditi soggetti a tassazione dei non residenti).
- D.L. 167/1990, art. 4 (istituzione quadro RW) .
- Cassazione civile, sez. V, sentenza n. 19843/2024 – conferma che il domicilio fiscale coincide con il centro degli affari e interessi .
- Cassazione civile, sez. V, sent. n. 28072/2023 – la registrazione AIRE è indizio ma non prova della residenza estera .
- Cassazione civile, sez. V, sent. n. 21695/2020 – (Ferro) sulla prevalenza dei legami economici e patrimoniali nel domicilio fiscale.
- Circolare AE 20/E del 4.11.2024 – istruzioni operative sulla nuova definizione di residenza fiscale (spiega il calcolo dei 183 giorni ).
- Agenzia Entrate – guida «Residenza fiscale e doppia imposizione» (faq sul trasferimento di residenza all’estero) .
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Ti stai chiedendo perché l’Italia ti chieda ancora di pagare imposte o sanzioni, anche se hai lasciato il Paese da tempo e paghi già le tasse in Argentina?
👉 Non sei il solo. Molti italiani residenti in Sud America ricevono accertamenti per errori sulla residenza fiscale o per redditi mal interpretati.
La buona notizia è che puoi difenderti legalmente, bloccare la richiesta e, in molti casi, ottenere l’annullamento dell’accertamento.
In questa guida scoprirai come funziona la tassazione tra Italia e Argentina, perché l’Agenzia delle Entrate può sbagliarsi e come difenderti in modo efficace e legale.
⚖️ Perché l’Agenzia delle Entrate ti ha inviato un accertamento
L’Agenzia delle Entrate può notificare accertamenti anche all’estero se ritiene che tu sia ancora residente fiscale in Italia, oppure se:
- hai redditi, immobili o conti in Italia;
- non ti sei iscritto all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero);
- il trasferimento all’estero è considerato solo formale o “di comodo”;
- esistono legami familiari o economici che fanno presumere una residenza ancora italiana.
📌 Tuttavia, se vivi effettivamente in Argentina, lavori e paghi le tasse lì, l’Italia non può tassarti due volte.
La Convenzione Italia–Argentina contro la doppia imposizione fiscale tutela i tuoi diritti.
🌍 Quando sei (davvero) residente fiscale in Italia
Ai sensi dell’articolo 2 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), sei considerato residente fiscale in Italia se, per più di 183 giorni l’anno:
- sei iscritto all’anagrafe italiana;
- hai il domicilio in Italia (cioè il centro dei tuoi interessi personali o economici);
- oppure non sei iscritto all’AIRE.
👉 Se invece sei iscritto all’AIRE e hai trasferito effettivamente la tua vita in Argentina (casa, famiglia, lavoro, conti, sanità), non puoi essere tassato in Italia sui redditi esteri.
🇮🇹🤝🇦🇷 La Convenzione Italia–Argentina contro la doppia imposizione
Italia e Argentina hanno firmato una Convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale (ratificata con Legge n. 650 del 1981).
Questa stabilisce dove devono essere pagate le imposte e impedisce che lo stesso reddito sia tassato due volte.
📌 In breve:
- Se sei residente fiscale in Argentina, paghi le tasse in Argentina sui redditi prodotti lì.
- L’Italia può tassare solo i redditi di fonte italiana (immobili, pensioni, dividendi, conti, ecc.).
- In caso di conflitto, la residenza effettiva si determina in base a criteri concreti: abitazione principale, luogo di lavoro, centro degli interessi economici e familiari.
👉 Questa Convenzione è una difesa legale potente: permette di impugnare gli accertamenti italiani se sei già tassato in Argentina.
🧠 Perché l’Agenzia delle Entrate può sbagliarsi
Gli errori più frequenti negli accertamenti contro italiani residenti in Argentina sono:
- mancata o tardiva iscrizione all’AIRE;
- scambio di informazioni incomplete tra Italia e Argentina;
- proprietà o conti correnti in Italia interpretati come segno di residenza;
- presunzioni di trasferimento fittizio;
- dati non aggiornati o errori anagrafici.
📌 Ma l’Agenzia deve dimostrare concretamente che sei residente in Italia. Se non ci riesce, l’accertamento può essere annullato.
🧩 Tutte le strategie legali per difenderti
💠 1. Controlla la notifica dell’accertamento
L’Agenzia delle Entrate deve notificare l’atto correttamente in Argentina, rispettando i trattati internazionali:
- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;
- oppure tramite canali diplomatici o consolari.
👉 Se la notifica è irregolare, l’accertamento è nullo e può essere impugnato.
💠 2. Dimostra la tua residenza fiscale in Argentina
Raccogli prove della tua effettiva vita in Argentina, come:
- certificato di iscrizione all’AIRE;
- contratto di affitto o di proprietà in Argentina;
- dichiarazioni fiscali presentate all’AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos);
- buste paga, documenti di lavoro, iscrizione sanitaria, conti bancari;
- documenti che attestano la vita familiare e sociale nel Paese.
📌 Questi elementi dimostrano che il tuo “centro vitale” è fuori dall’Italia.
💠 3. Verifica i termini di decadenza dell’accertamento
Gli accertamenti fiscali devono essere notificati entro 5 o 7 anni dall’anno d’imposta di riferimento.
Se l’avviso arriva fuori termine, puoi chiedere l’annullamento per decadenza.
💠 4. Presenta ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria)
Hai 60 giorni dalla notifica per impugnare l’accertamento davanti alla Corte Tributaria italiana.
Un avvocato può chiedere:
- la sospensione immediata del pagamento;
- l’annullamento dell’accertamento;
- il riconoscimento della tua residenza fiscale in Argentina, secondo la Convenzione bilaterale.
📌 Il ricorso blocca subito la riscossione e ti permette di difenderti anche a distanza.
💠 5. Definizione agevolata o accordo conciliativo
Se l’accertamento è solo parzialmente fondato, puoi chiudere la questione tramite adesione o conciliazione giudiziale.
In questo modo:
- paghi solo una parte delle imposte dovute;
- eviti sanzioni e interessi;
- chiudi definitivamente la controversia fiscale.
💠 6. Procedura di esdebitazione (sovraindebitamento)
Se l’accertamento si aggiunge ad altri debiti fiscali o bancari, puoi ricorrere alla procedura di esdebitazione prevista dal D.Lgs. 14/2019.
Ti permette di:
- bloccare ogni azione di riscossione in Italia;
- proporre un piano di rientro sostenibile;
- ottenere la cancellazione legale dei debiti residui.
📋 Documenti necessari per la difesa
- Copia dell’avviso di accertamento ricevuto.
- Prova della notifica (posta, PEC o via consolare).
- Certificato di iscrizione all’AIRE.
- Documenti che provano la residenza effettiva in Argentina.
- Dichiarazioni fiscali italiane e argentine (AFIP).
- Estratti conto e contratti di lavoro o affitto.
⏱️ Tempi e risultati attesi
- Analisi e verifica legale: 1–2 settimane.
- Deposito del ricorso: entro 60 giorni dalla notifica.
- Sospensione cautelare del pagamento: 1–3 mesi.
- Decisione definitiva: 6–12 mesi medi.
🎯 Risultati concreti:
- Blocco immediato dell’accertamento e delle somme richieste.
- Annullamento totale o parziale dell’atto.
- Riconoscimento della residenza fiscale in Argentina.
- Eliminazione del rischio di doppia imposizione Italia–Argentina.
⚖️ I vantaggi principali
✅ Blocchi pignoramenti e riscossioni in Italia.
✅ Difesa legale anche a distanza, tramite procura.
✅ Riconoscimento della residenza fiscale estera.
✅ Annullamento o riduzione dell’accertamento.
✅ Regolarizzazione completa della tua posizione fiscale.
🚫 Errori da evitare
- Ignorare la notifica o superare i 60 giorni per il ricorso.
- Pagare subito senza verificare la legittimità dell’atto.
- Non fornire prove concrete della residenza in Argentina.
- Rivolgersi a intermediari non abilitati o non avvocati.
- Credere che, vivendo all’estero, l’Italia non possa procedere.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza l’accertamento e verifica la legittimità della notifica.
📌 Controlla la corretta applicazione della Convenzione Italia–Argentina.
✍️ Redige e deposita il ricorso tributario con richiesta di sospensione immediata.
⚖️ Ti rappresenta davanti alla Corte Tributaria italiana e nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate.
🔁 Ti segue fino all’annullamento o alla definizione agevolata del debito fiscale.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in diritto tributario internazionale e sovraindebitamento.
✔️ Specializzato nella difesa di italiani residenti all’estero con accertamenti fiscali italiani.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Ricevere un accertamento dell’Agenzia delle Entrate in Argentina non significa doverlo accettare.
Con una difesa legale tempestiva puoi bloccare la pretesa, dimostrare la tua residenza effettiva all’estero e evitare la doppia tassazione.
La legge e la Convenzione Italia–Argentina sono dalla tua parte — ma devi agire subito.
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