Accertamento Agenzia Delle Entrate Per Italiani Residenti In Israele: Guida Operativa

Hai ricevuto un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate pur vivendo e lavorando in Israele?
È una situazione che riguarda sempre più italiani trasferiti all’estero, soprattutto quando mantengono legami economici o familiari con l’Italia.
L’Agenzia delle Entrate può infatti contestare la residenza fiscale, sostenendo che il contribuente debba continuare a pagare le imposte in Italia anche se risiede da anni in un altro Paese.

La buona notizia è che esistono strumenti legali per difendersi, dimostrare la residenza effettiva in Israele e annullare l’accertamento.
Questa guida spiega passo dopo passo come comportarti, cosa controllare e quali prove raccogliere per evitare la doppia tassazione e tutelare i tuoi diritti.

Perché l’Agenzia delle Entrate può contestare un italiano residente in Israele

Il Fisco italiano presume che tu sia residente in Italia se, per almeno 183 giorni l’anno, risultavi:

  • iscritto all’anagrafe della popolazione residente;
  • domiciliato o con il centro dei tuoi interessi economici in Italia;
  • o se, anche vivendo all’estero, hai mantenuto rapporti economici e familiari rilevanti nel territorio italiano.

Molti italiani che vivono in Israele vengono colpiti da accertamenti perché non hanno aggiornato la loro iscrizione AIRE o perché possiedono beni o conti in Italia.
L’Agenzia tende quindi a considerare “fiscalmente residente in Italia” chi non dimostra concretamente di avere spostato il proprio centro di interessi all’estero.

Italia e Israele: la Convenzione contro la doppia imposizione

Fortunatamente, tra Italia e Israele è in vigore una Convenzione contro la doppia imposizione fiscale (ratificata con Legge n. 168/1995).
Questa Convenzione stabilisce criteri chiari per decidere in quale Stato devono essere tassati i redditi di chi vive tra i due Paesi.

In particolare:

  • se la tua residenza fiscale effettiva è in Israele, i redditi prodotti in Israele vengono tassati solo lì;
  • i redditi prodotti in Italia (ad esempio affitti, pensioni o dividendi) possono essere tassati anche in Italia, ma con il diritto di compensare le imposte già pagate in Israele.

Questo significa che, se riesci a dimostrare la tua effettiva residenza in Israele, l’accertamento italiano può essere ridotto o annullato.

Come viene notificato l’accertamento a chi vive in Israele

L’Agenzia delle Entrate può notificare un accertamento a un residente in Israele attraverso:

  • posta internazionale con ricevuta di ritorno;
  • PEC, se il contribuente ha un domicilio digitale attivo in Italia;
  • autorità consolari italiane, secondo le norme sulla cooperazione internazionale.

La notifica è valida solo se eseguita correttamente.
Se non rispetta le procedure previste dal diritto internazionale, l’atto può essere impugnato e dichiarato nullo.
Verificare la regolarità della notifica è quindi il primo passo della difesa.

Cosa fare immediatamente se hai ricevuto un accertamento

Appena ricevi l’avviso di accertamento, non aspettare: il tempo per agire è limitato (in genere 60 giorni).
Ecco cosa devi fare subito:

  1. Controlla la modalità di notifica.
    Se non è avvenuta secondo le regole internazionali o non è indirizzata correttamente, l’atto può essere annullato.
  2. Richiedi una copia completa dell’accertamento.
    Ti servirà per capire a quali redditi o annualità si riferisce e su quali basi l’Agenzia sostiene che tu sia residente in Italia.
  3. Verifica la tua iscrizione all’AIRE.
    Se risulti regolarmente iscritto come residente all’estero, è un elemento fondamentale per dimostrare la tua residenza effettiva.
  4. Raccogli prove concrete della tua vita in Israele.
    Ad esempio: contratto di lavoro, residenza, affitto o proprietà di un’abitazione, bollette, conti bancari, tasse pagate localmente, iscrizione dei figli a scuola, ecc.
  5. Contatta un avvocato esperto in diritto tributario internazionale.
    Solo un professionista può verificare la legittimità dell’accertamento e predisporre un ricorso o un’istanza di annullamento nei tempi corretti.

Come difendersi da un accertamento illegittimo

Un accertamento può essere impugnato in diversi modi, in base ai vizi rilevati:

  • notifica irregolare o fuori termine;
  • mancata applicazione della Convenzione Italia-Israele;
  • errata valutazione della residenza fiscale;
  • accertamenti presuntivi privi di fondamento;
  • doppia tassazione dei redditi già dichiarati in Israele.

In questi casi l’avvocato può presentare ricorso al giudice tributario italiano o un’istanza di autotutela direttamente all’Agenzia delle Entrate, chiedendo l’annullamento dell’atto.

La prova della residenza effettiva in Israele

Dimostrare la residenza effettiva è la chiave della difesa.
Le prove più importanti sono:

  • iscrizione AIRE aggiornata;
  • contratto di lavoro o attività economica svolta in Israele;
  • abitazione principale nel Paese;
  • famiglia residente stabilmente in Israele;
  • pagamento delle imposte israeliane;
  • assenza di attività economiche rilevanti in Italia.

L’Agenzia delle Entrate valuta tutti questi elementi per decidere dove si trova il tuo “centro degli interessi vitali”.
Più prove fornisci, più solida sarà la tua posizione difensiva.

Come evitare la doppia tassazione tra Italia e Israele

La Convenzione bilaterale prevede meccanismi precisi per evitare la doppia imposizione.
Se l’Agenzia ti contesta redditi già tassati in Israele, puoi chiedere il riconoscimento del credito d’imposta o l’annullamento parziale dell’accertamento.
In alternativa, puoi presentare documentazione ufficiale dell’autorità fiscale israeliana che certifichi il pagamento delle imposte nel Paese di residenza.
Questo ti permette di neutralizzare gran parte della pretesa fiscale italiana.

Cosa succede se non rispondi all’accertamento

Ignorare l’accertamento è molto rischioso.
Dopo 60 giorni dalla notifica, l’atto diventa definitivo, e l’Agenzia delle Entrate può:

  • iscrivere il debito a ruolo;
  • affidarlo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • avviare il pignoramento dei beni o conti correnti in Italia.

Anche se vivi in Israele, i beni che possiedi in Italia possono essere aggrediti, quindi è essenziale agire tempestivamente per bloccare la riscossione.

I vantaggi di una difesa legale tempestiva

Agire subito con l’aiuto di un avvocato ti permette di:

  • contestare la residenza fiscale italiana;
  • far valere la Convenzione Italia-Israele;
  • sospendere la riscossione e bloccare eventuali pignoramenti;
  • evitare la doppia tassazione dei redditi;
  • ottenere l’annullamento totale o parziale dell’accertamento.

Una difesa legale ben strutturata può risolvere la controversia prima ancora che arrivi in tribunale.

Attenzione alle procedure improvvisate

Diffida di chi promette “cancellazioni automatiche” o “soluzioni facili” con il Fisco.
Solo un avvocato esperto in diritto tributario internazionale può verificare la validità dell’accertamento, analizzare le prove e gestire i rapporti con l’Agenzia delle Entrate in modo efficace.
Errori formali o mancate impugnazioni nei tempi previsti possono rendere l’atto definitivo e non più contestabile.

Quando rivolgersi a un avvocato esperto

Contatta un avvocato se:

  • hai ricevuto un accertamento pur essendo residente in Israele;
  • vuoi dimostrare la tua residenza fiscale estera;
  • l’Agenzia delle Entrate ti contesta redditi già tassati in Israele;
  • temi il pignoramento di beni o conti in Italia.

Un avvocato specializzato potrà gestire la pratica in ogni fase: dalla verifica della notifica alla presentazione del ricorso, fino al dialogo con l’amministrazione fiscale italiana.

⚠️ Attenzione: un accertamento non contestato diventa definitivo e può portare a pignoramenti in Italia. Agisci entro i termini per difendere i tuoi beni e far riconoscere la tua residenza fiscale in Israele.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, fiscale internazionale e tutela dei residenti all’estero – spiega in modo chiaro come reagire a un accertamento fiscale dall’Italia, come difendersi legalmente e come far valere la Convenzione tra Italia e Israele.

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Analizzeremo la tua posizione, verificheremo la legittimità dell’accertamento e costruiremo una strategia legale personalizzata per difenderti dal Fisco italiano, evitare la doppia tassazione e proteggere il tuo patrimonio in Italia e all’estero.

Introduzione

Un italiano residente in Israele (cittadino italiano domiciliato o fiscalmente residente lì) può ricevere controlli e avvisi di accertamento dall’Agenzia delle Entrate per diverse ragioni (es. redditi prodotti in Italia, immobili posseduti in Italia, redditi esteri tassati dal Fisco israeliano ecc.). In questi casi è fondamentale capire chi è considerato fiscalmente residente in Italia, quali diritti e obblighi emergono dal Trattato contro le doppie imposizioni Italia-Israele, e come impostare la difesa. La guida seguente (aggiornata a settembre 2025) illustra i criteri normativi, la giurisprudenza più recente, le principali clausole convenzionali, e le strategie operative dal punto di vista del contribuente italiano (privato o imprenditore) residente in Israele.

Residenza fiscale in Italia: criteri legali e anagrafe 🇮🇹

Secondo l’art. 2 del TUIR (DPR 917/1986, come modificato dal D.Lgs. 209/2023), una persona fisica è considerata residente fiscale in Italia se per la maggior parte del periodo d’imposta (oltre 183 giorni in un anno, o 184 in anno bisestile) soddisfa almeno uno dei seguenti criteri :

  • Residenza anagrafica: iscrizione all’anagrafe della popolazione residente in Italia (nuova ANPR). Oggi l’iscrizione all’anagrafe italiana per più di metà dell’anno costituisce una presunzione relativa di residenza fiscale . Ciò significa che l’Agenzia delle Entrate può presumere residenza italiana dall’iscrizione, ma il contribuente può fornire prova contraria (documenti che attestino l’effettivo centro di interessi all’estero) per superare la presunzione .
  • Domicilio fiscale: luogo in cui la persona ha «in via principale le relazioni personali e familiari» . La riforma 2024 del TUIR ha ridefinito il domicilio fiscale come il luogo dove si concentrano i legami familiari/sociali dell’individuo. Ad esempio, se in Israele si trova la famiglia e la maggior parte della vita personale, quel luogo può costituire il domicilio fiscale.
  • Residenza civilistica: ai sensi dell’art. 43 c.c., il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (abitazione stabile). Anche questo criterio è alternativo agli altri per definire il domicilio fiscale italiano .
  • Presenza fisica in Italia: dal 2024 è stato introdotto come criterio autonomo il fatto di trascorrere in Italia almeno 183 giorni (anche non consecutivi) nell’anno solare . Ad esempio, se un contribuente italiano residente in Israele soggiorna complessivamente in Italia per oltre 183 giorni (anche frazionati), sarà considerato residente fiscale italiano per quell’anno . La Circolare AdE n.20/E/2024 ribadisce che si sommano tutti i giorni in cui il contribuente è fisicamente in Italia, anche frazionati . Questo nuovo criterio serve anche per intercettare lavoratori in “smart working” che soggiornano spesso in Italia .

Sintesi criteri di residenza fiscale (art. 2 TUIR 2024): basta che uno qualsiasi dei criteri di cui sopra si realizzi per oltre metà dell’anno . In pratica, un italiano che si trasferisce stabilmente in Israele deve cancellarsi dall’anagrafe italiana (iscriversi all’AIRE) per evitare la presunzione di residenza. Viceversa, la mancata iscrizione all’AIRE e la permanenza in Italia oltre la soglia di 183 giorni rendono possibile un accertamento di residenza fiscale in Italia .

Iscrizione AIRE e adempimenti anagrafici

Un cittadino italiano che si trasferisce in Israele deve iscriversi all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) entro 12 mesi dal trasferimento. L’iscrizione AIRE e la cancellazione dall’anagrafe italiana servono come elementi presuntivi di dimora all’estero. La mancanza di iscrizione AIRE comporta conseguenze severe: la Legge di Bilancio 2024 (art. 242 Legge 197/2023) prevede multe da 200 a 1.000 euro l’anno per chi omette tale iscrizione, e addirittura la presunzione di residenza fiscale in Italia . Le pubbliche amministrazioni (comune, enti previdenziali, ecc.) sono tenute a segnalare al Fisco i casi di trasferimento all’estero non seguito da cancellazione anagrafica . In sintesi, chi mantiene iscrizione anagrafica italiana dopo il trasferimento rischia di essere considerato residente ai fini fiscali .

Tabella 1. Criteri di residenza fiscale di persona fisica (rif. art. 2 TUIR e cod. civ.)
| Criterio | Descrizione principale | Riferimento normativo | |—————————-|———————————————|————————————–| | Residenza anagrafica | Soggiorno >183 giorni/anno iscritto all’ANPR| Art. 2 TUIR; presunzione relativa | | Domicilio fiscale | Luogo di prevalenti relazioni personali/familiari | Art. 2 TUIR (come ridefinito da Lgs 209/2023) | | Residenza civilistica | Luogo di dimora abituale (abitazione stabile)| Art. 2 TUIR rich. art. 43 c.c. (concetto di “residenza” civ.) | | Presenza fisica | ≥183 giorni/anno fisici in Italia (non necessari consecutivi) | Art. 2 TUIR, introdotto Lgs 209/2023 |

Difesa in caso di accertamento di residenza: il Fisco può invocare i criteri di cui sopra. Tuttavia, per i soggetti iscritti all’anagrafe italiana che si trasferiscono in Israele, l’iscrizione alone non è più sufficiente per dimostrare la residenza in Italia . È onere dell’accertante provare che sussista uno dei criteri (come assenza di reale domicilio estero) e spetta al contribuente fornire evidenza contraria: contratti di lavoro o proprietà in Israele, certificati di residenza stranieri, fatture locali, ecc. La Corte di Cassazione ha ribadito che l’iscrizione anagrafica costituisce ora presunzione relativa, superabile con prove documentali dell’effettiva vita familiare e professionale all’estero .

Residenza fiscale in Israele: principali regole 🚩

La normativa fiscale israeliana tradizionalmente definisce residente fiscale in Israele chi ha nel Paese il proprio “centro degli interessi vitali” (famiglia, affetti, affari) oppure chi vi soggiorna più di 183 giorni nell’anno fiscale. Secondo l’Income Tax Ordinance israeliano, sia cittadini israeliani che stranieri possono essere tassati come residenti se soddisfano questi criteri. In pratica, se un italiano vive in Israele con famiglia e redditi principalmente in Israele, sarà considerato residente in Israele (quindi tassato lì sul reddito mondiale) e non residente in Italia.

Proposte di riforma 2025: di recente (luglio 2025) è stata presentata in Israele una bozza di legge che introduce criteri oggettivi. Secondo tale proposta, chi trascorre almeno 75 giorni all’anno in Israele (anche non consecutivi) e almeno 183 giorni in tre anni solari verrà considerato residente fiscale israeliano e tassato sul reddito mondiale . Questa riforma, ancora in fase di discussione, tende a dare certezza al contribuente e a limitare l’uso discrezionale del test del “centro di vita” . Ai fini della nostra guida, è importante sapere che attualmente (2025) Israele scambia comunque informazioni automatiche con gli altri Paesi secondo il Common Reporting Standard (CRS) dell’OCSE, essendo aderente al Multilateral Competent Authority Agreement dal 2016 .

Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Israele 🌐

Italia e Israele hanno stipulato un trattato per evitare le doppie imposizioni (Convenzione del 8 settembre 1995, in vigore dopo scambio degli strumenti di ratifica). I principali contenuti utili sono i seguenti:

  • Art. 4 (Residenza): La Convenzione definisce residente di uno Stato contraente chi, in base alle leggi interne, è soggetto ad imposta nel proprio Stato per domicilio, residenza, sede direzione effettiva o simili . Se una persona risulta residente in entrambi gli Stati, si applicano i criteri del tie-breaker (art. 4(2)): (a) abitazione permanente; se in entrambi gli Stati, (b) Stato con cui ha il centro degli interessi vitali (familiari ed economici); (c) se ancora indeterminato, Stato di soggiorno abituale; (d) poi cittadinanza; (e) infine accordo amichevole tra autorità . Ad esempio, se un cittadino italiano vive sia in Israele sia in Italia, bisogna verificare dove ha un’abitazione permanente e dove ha l’intenso dei suoi interessi vitali (famiglia, attività). Questi criteri garantiscono che, in caso di doppia residenza formale, il diritto di residenza sia assegnato secondo regole concordate .
  • Art. 7 (Utili d’impresa): I profitti di un’impresa di uno Stato sono tassabili solo in quello Stato, a meno che l’impresa non operi nell’altro Stato tramite stabile organizzazione (PE). Se c’è PE in Italia, i profitti attribuibili a tale PE saranno tassati in Italia . Di conseguenza, un imprenditore italiano residente in Israele che ha una succursale o una base fissa in Italia pagherà l’Irpef italiana solo sui profitti di quella PE , mentre i profitti conseguiti all’estero (in Israele) restano esenti in Italia.
  • Art. 15 (Lavoro dipendente): In linea con il modello OCSE, gli stipendi di un residente di uno Stato (es. Israele) per lavoro subordinato sono tassabili solo in quel Paese, a meno che l’attività non sia svolta fisicamente nell’altro Stato . Se il lavoro è svolto in Italia, i redditi da lavoro dipendente potranno essere tassati in Italia (salvo l’esenzione per soggiorni brevi di meno di 183 giorni e condizioni particolari, art. 15(2)). Nel caso di un italiano che vive in Israele ma lavora per un’azienda italiana tramite smart working, rileva il luogo fisico di svolgimento: se la prestazione si svolge interamente in Israele, la tassazione spetta in Israele; se invece il lavoratore si reca spesso in Italia e supera le 183 giornate, l’Italia potrà tassare quei redditi (anche secondo il nuovo criterio di presenza ). In ogni caso, il reddito percepito da lavoro dipendente va dichiarato dove si svolge l’attività .
  • Art. 18 (Pensioni): Le pensioni pubbliche o private pagate a una persona residente in uno Stato contraente sono tassabili solo in quello Stato . Quindi, se un pensionato italiano risiede in Israele, la pensione INPS (o altra pensione italiana) è tassata solo in Israele . Viceversa, se un pensionato israeliano vive in Italia, la pensione israeliana si tassa solo in Italia. (Ci sono eccezioni nei casi di pensioni statali “di guerra” o simili, ma in generale la clausola prevede esclusività dello Stato di residenza ).
  • Art. 24 (Eliminazione doppia imposizione): La Convenzione segue il principio del credito d’imposta. Un residente italiano che subisce tassazione in Israele può includere in Italia i redditi tassati all’estero, ottenendo un credito d’imposta pari all’imposta versata in Israele (fino a concorrenza dell’imposta italiana relativa a quegli stessi redditi) . E viceversa, un residente israeliano può compensare in Israele le imposte pagate in Italia . Questo previene la doppia imposizione economica. Notare però che, come da Cass. 35284/2023, l’azione convenzionale non richiede che la doppia imposizione si sia effettivamente realizzata: basta che la Convenzione attribuisca potenzialmente giurisdizione fiscale all’altro Stato .
  • Art. 25 (Non discriminazione): In linea di principio, i cittadini italiani non possono subire in Israele imposizioni più gravose dei cittadini israeliani con la stessa situazione, e viceversa . Inoltre, il regime impositivo di una stabile organizzazione non può essere più sfavorevole di quello riservato alle imprese locali similari . Questo significa che un italiano a Israele ha gli stessi diritti di un israeliano locale (esenzione della doppia imposizione compresa) e le sue società affiliate non possono essere penalizzate ingiustamente.
  • Art. 27 (Scambio di informazioni): Il trattato prevede lo scambio di informazioni necessario per applicarlo e per prevenire l’evasione fiscale . In particolare, le autorità fiscali italiane e israeliane si scambieranno dati sulle imposte e sui contribuenti in conformità alla Convenzione . Questo si affianca allo scambio automatico AEOI/CRS entrambi adottato dal 2018 (vedi sotto) per garantire maggiore trasparenza dei patrimoni esteri di ciascun Paese.

Tabella 2. Effetti fiscali principali del Trattato Italia-Israele
| Tipo di reddito / situazione | Stato di residenza | Stato di fonte | Tassazione (DTT) | |——————————–|———————————|———————————-|————————————————————————————————————————| | Lavoro dipendente | Residente in Italia | Attività svolta in Italia/Israele | Tassato solo nello Stato di lavoro (art.15): esenti i redditi da lavoro svolto fuori dallo Stato di residenza. | | | Residente in Israele | | | | Utili d’impresa (società) | Residente in Italia | Altro Stato con PE in Italia | Tassati in Italia solo i profitti imputabili alla PE (art.7) . Altri profitti tassati in Israele. | | | Residente in Israele | Altro Stato con PE in Israele | Tassati in Israele solo i profitti della PE, gli altri in Italia (se presenti). | | Dividendi | Residente in Italia | Società israeliana | Tassati in Israele (dove risiede la fonte). Italia riconosce credito (art.10). | | | Residente in Israele | Società italiana | Tassati in Italia (fino al 10-15%). Israele applica esenzioni o credito (art.10 e 24). | | Interessi, royalties | Analogo ai dividendi | – | Regole simili di fonte/residenza (art.11,12): solitamente tassazione limitata in fonte o esenzione. | | Redditi immobiliari | Residente in Israele | Immobile in Italia | Tassato in Italia (art.6) per l’intero reddito. Irlanda evita doppia tassazione tramite credito (art.24). | | | Residente in Italia | Immobile in Israele | Tassato in Israele; Italia riconosce credito. | | Pensioni private/state | Residente in Italia | Pagante Israele | Tassate solo in Italia (residenza) . Se statali, in base all’art.19 del trattato. | | | Residente in Israele | Pagante Italia | Tassate solo in Israele (residenza) , salvo regole speciali per pensioni statali (art.19). | | Altro reddito (es. capital gains) | Residente in Italia | Fonte in Israele | Tassato in Israele; Italia dà credito (art.24). | | | Residente in Israele | Fonte in Italia | Tassato in Italia; Israele dà credito (art.24). |

Fonte: Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Israele (artt. 4, 6–7, 15, 18, 24). Credits fiscale secondo art.24. Cass. 35284/2023 (residenza fideiussoria secondo il tie-breaker).

Esterovestizione e accertamenti su società/attività estere ⚖️

Nel contesto di un italiano imprenditore, l’Agenzia può sospettare fenomeni di esterovestizione fiscale: cioè l’uso di società o strutture formalmente estere per eludere il fisco italiano. Sebbene l’esterovestizione sia un concetto più frequente per enti e società, la giurisprudenza recente fornisce criteri utili anche in situazioni di persona fisica con attività (p.es. imprese individuali, collaborazioni in società estere, ecc.) legate all’Italia.

  • Presunzione di residenza italiana per paradisi fiscali: l’art. 2, comma 2-bis del TUIR prevedeva (fino al 2024) una presunzione di “residenza anagrafica fittizia” per chi trasferisce residenza in un Paese a fiscalità privilegiata senza motivazioni economiche valide. Tuttavia, la Corte di Cassazione (sentenza n.35284/2023, Sez. U) ha stabilito che anche per le persone fisiche si applicano i criteri internazionali di residenza . In pratica, un italiano formalmente residente in un Paese “paradiso fiscale” (Israele non è nella black-list italiana, ma il principio vale in generale) può superare la presunzione legale italiana se l’Accordo contro le doppie imposte gli attribuisce la residenza fiscale nell’altro Stato. Cass. 35284/2023 ha confermato che la Convenzione ha valore prevalente sulla norma interna: non è richiesta una doppia imposizione effettiva, ma basta la potenzialità di tassazione nell’altro Stato .
  • Sede effettiva delle società (Art. 73 TUIR): secondo l’art. 73, comma 3 del TUIR (previgente 2024), una società è residente in Italia se vi ha sede legale, o amministrativa, o oggetto principale. La Cassazione recente (sent. 23707/2025) ha chiarito che per valutare l’“effettività” di sede o management bisogna esaminare l’organizzazione reale, e che la stipula di semplici contratti in Italia non basta a far presumere la residenza fiscale italiana . Ad esempio, la Corte ha sottolineato che un contratto di service con società italiane non è di per sé indice di effettiva direzione in Italia . Se la società ha la sua sede effettiva all’estero (Israele) e realizza attività anche in Italia, “la mera circostanza dello svolgimento di parte dell’attività in Italia non è sufficiente a fondare la presunzione di frode fiscale” . Tradotto: un imprenditore italiano residente in Israele che controlla una società israeliana deve provare che le decisioni strategiche e il management sono effettivamente gestiti da Israele. In assenza di evidenze concrete di “locale” controllo, vale il principio di libertà di stabilimento senza abuso.

In ogni caso, l’onere della prova sulle dichiarazioni (di residenza, di attività, ecc.) pesa spesso sul contribuente. La giurisprudenza ribadisce che le autorità fiscali non possono prescindere da elementi concreti (bollette estere, contratti, documenti bancari, fatture, ecc.) che dimostrino il trasferimento degli interessi vitali all’estero . Se l’accertamento si basa solo su meri sospetti (es. viaggi in Italia, rapporti familiari rimasti in Italia), il contribuente può chiedere alla Commissione Tributaria di prendere in considerazione la prova contraria (certificati AIRE, provenienza redditi, evidenze di spese in Israele, ecc.).

Conti esteri, monitoraggio fiscale e CRS 🔄

Gli italiani residenti all’estero (in Israele) devono conoscere le normative italiane sui beni e conti esteri:

  • Quadro RW (monitoraggio fiscale): il modello RW è obbligatorio solo per i residenti in Italia che detengono investimenti o conti all’estero (per esempio azioni israeliane, immobili in Israele, depositi bancari, criptovalute) . Un italiano che non è fiscalmente residente in Italia NON deve compilare il quadro RW nella dichiarazione dei redditi italiana. Questo adempimento riguarda quindi solo chi è residente italiano. Analogamente, le imposte IVIE (immobili esteri) e IVAFE (conti esteri) si applicano ai soli residenti italiani . Tabella 3 riassume la differenza di obblighi:
AspettoResidente in ItaliaResidente in Israele (non residente in Italia)
Dichiarazione redditiSì, su redditi mondiali (IRPEF)Sì, ma solo su redditi di fonte italiana (es. immobili in Italia, redditi da lavoro in Italia)
Quadro RW (investimenti esteri)Obbligatorio se si detengono conti/beni esteri (sopra 10.000 €)No (non obbligatorio per i non residenti)
Imposte patrimoniali estere (IVIE/IVAFE)Sì, se possiede immobili o conti all’esteroNo (paga solo IMU se possiede immobili in Italia)
Tassazione redditi esteriTassati in Italia con credito d’imposta (evita doppia tass.)Tassati in Israele; Italia non tassa redditi prodotti all’estero
Scambio info automatico (CRS)Sì: A.E. italiana riceve dati da Israele e viceversa (dal 2018)Sì: A.E. israeliana riceve dati da Italia e viceversa
Iscrizione AIREObbligatoria entro 12 mesi; multe se omessa (200–1.000 €/anno)

Fonte: A.E. – Guida Quadro RW; Convenzione Doppia Imposizione; Adempimenti AIRE.

  • Scambio automatico (CRS): Israele è aderente allo Standard OECD AEOI (CRS) dal 2018 . Ciò significa che le autorità fiscali italiane e israeliane scambiano automaticamente i dati sui conti esteri dei rispettivi cittadini (incluse informazioni su saldi, interessi e redditi finanziari) . Un italiano residente in Israele non potrà quindi nascondere depositi o investimenti israeliani: l’italia ne verrà a conoscenza automaticamente (e analogamente l’Israele vedrà i conti italiani). Questo scambio rafforza gli accertamenti basati sulla Convenzione (art. 27) .
  • FATCA USA: non direttamente collegato, ma è utile sapere che Israele e Italia scambiano dati anche nell’ambito di accordi FATCA (per cittadini USA) e OCSE. Tuttavia, per un contribuente italiano in Israele l’importante rimane il CRS e la Convenzione italo-israeliana.

Profile specifici

Pensionati italiani in Israele 🧓

Un cittadino italiano in pensione che risiede in Israele deve fare attenzione alle seguenti regole:

  • Pensione pubblica italiana (INPS, statale): come detto, secondo l’art. 18 del Trattato la pensione erogata dallo Stato italiano (o enti locali) a chi è residente in Israele è tassata solo in Israele . L’Italia non avrebbe base imponibile su tale pensione, e dunque un accertamento italiano su tali redditi può essere contestato invocando la Convenzione. Analogamente, la pensione israeliana di un italiano residente in Israele sarebbe tassata solo in Israele. (Esistono regole particolari per le pensioni di guerra o statali in genere – art. 19 della Convenzione – ma di solito valgono le regole generali del art. 18).
  • Pensione privata o da fondo pensione: è trattata come reddito da capitale o lavoro. In ogni caso, se si tratta di una rendita periodica da investimento, va considerata alla luce dell’art. 21 (“altri redditi”) del Trattato, che generalmente assegna la tassazione allo Stato di residenza del beneficiario. In termini pratici, quindi, anche qui il principio è che il Paese di residenza (Israele) ha il diritto di tassare il reddito della pensione, con diritto di credito per eventuali imposte versate in Italia (se la pensione italiana fosse stata tassata in Italia).

Domanda tipica: “Ricevo una pensione INPS ma vivo in Israele. Devo pagare l’IRPEF in Italia?”
Risposta: Secondo il D.T.I. (art. 18) la tassazione spetta solo allo Stato di residenza (Israele) . L’Italia non dovrebbe tassare questa pensione. Se l’Agenzia delle Entrate dovesse chiedere il pagamento, si può eccepire la Convenzione (richiedere il doppio credito o chiedere rimborso).

Imprenditori/aziende in Italia 🔧

Un italiano residente in Israele che possiede attività o società in Italia deve considerare:

  • Se l’attività italiana avviene tramite stabile organizzazione (es. una succursale, ufficio di rappresentanza, agente con firma in Italia, ecc.), i redditi ad essa imputabili saranno tassati in Italia (art. 7 DTT) . L’imprenditore dovrà quindi presentare dichiarazione in Italia per quei redditi (con possibilità di credito in Israele) e, a seconda dei casi, versare IVA, IRPEF/IRE ecc. sull’attività in Italia.
  • Se l’attività è del tutto estera (es. azienda israeliana che esporta in Italia senza presenza fissa, o un professionista che fattura Israele) allora i redditi non sono imponibili in Italia, sempre che non vi sia PE italiano. Ad esempio, la mera partecipazione di clienti italiani o l’uso di agenti in Italia non genera di per sé PE .
  • Esercizio continuativo in Italia: se l’imprenditore trascorre frequentemente periodi in Italia per svolgere l’attività, bisogna valutare il criterio della presenza fisica (anche astrattamente nel computo degli articoli). Questo può rendere il soggetto residente in Italia (per quanto domiciliazionato all’estero) , imponendo la tassazione sul reddito mondiale.
  • Adempimenti dichiarativi: un residente in Israele con attività in Italia deve presentare in Italia le dichiarazioni relative ai redditi di fonte italiana (es. Modello Redditi PF o Società con «RW=senza» includendo i soli redditi attivi italiani). Se l’operatore ha anche conti o beni in Israele, tali attività esulano dagli obblighi RW/IVIE italiani (vedi tab.3).

Esempio: un imprenditore trasferisce sede in Israele ma mantiene una SRL di famiglia in Italia. Se quella SRL ha una sede di direzione e decisionale in Italia, l’Italia potrà tassarne gli utili; se invece anche gli amministratori chiave risiedono in Israele e le decisioni sono prese lì, potrebbe configurarsi esterovestizione (Cass. 23707/2025 , che ha annullato accertamento perché l’attività di ship management svolta in Italia non bastava a dimostrare l’effettiva sede in Italia).

Lavoro remoto (smart working) dall’estero 💻

Con la diffusione del telelavoro, molti italiani hanno continuato a lavorare in remoto pur trasferendosi in Israele. Dal 2024 in Italia non ci sono regole speciali per lo smart working: conta la presenza fisica e i criteri di residenza generali. Se un lavoratore italiano residente in Israele si reca spesso in Italia e vi soggiorna oltre 183 giorni/anno (anche per brevi periodi), l’Italia lo considererà fiscalmente residente indipendentemente dal fatto che gli stipendi siano pagati da un’azienda estera . In tal caso, dovrà dichiarare in Italia i redditi globali (anche quelli da Israele), e l’Italia potrà tassarli.

Se invece l’attività lavorativa si svolge interamente in Israele, allora il reddito da lavoro si considera di fonte estera: la tassazione principale spetta a Israele (art. 15 DTT) . L’Italia potrà tassare in via residua solo gli eventuali redditi di fonte italiana. Ad esempio, un consulente IT lavora da Tel Aviv per una società italiana: se lavora davvero da Israele, l’Italia non ha diritto di tassare tali compensi (salvo la regola 183gg dell’art.15 se rimane in Italia meno di 183gg l’anno ).

Procedura di accertamento e difesa del contribuente 📑

Quando l’Agenzia delle Entrate contesta la residenza fiscale o attribuisce redditi non dichiarati, emette avvisi di accertamento (per imposte dirette) o cartelle esattoriali. Il contribuente deve seguire questi passi:

  1. Verifica formale: controllare il tipo di atto (accertamento o cartella) e la data di notifica. L’avviso di accertamento va impugnato entro 60 giorni (d.lgs. 546/1992), mentre la cartella entro 60 giorni di opposizione agli atti esecutivi (d.lgs. 546/92 in combinato art. 19). Importante: rispettare i termini è indispensabile per non perdere la facoltà di ricorso.
  2. Valutazione contenzioso: leggere attentamente il contenuto dell’accertamento, verificare su quali presunzioni o prove si basa (p.es. permanenza in Italia, contratti, partecipazioni societarie). Verificare se l’Agenzia ha tenuto conto dei criteri convenzionali (trattato DTT). Spesso gli atti contengono accuse generiche (residente in Italia, affitto casa, percettore redditi X).
  3. Raccolta documenti: il contribuente deve preparare le prove della propria situazione. Tipiche prove di residenza all’estero includono l’iscrizione AIRE, certificati di residenza israeliana, bollette di casa israeliana, contratti di affitto (o proprietà) in Israele, buste paga israeliane, estratti conto bancari israeliani, e-mail e comunicazioni ufficiali israeliane. È utile avere anche la documentazione italiana aggiornata sulla cancellazione AIRE e ogni attestazione locale (pensione sociale israeliana, iscrizione sanitaria israeliana, ecc.). Una tabella di comparazione dei criteri (tab.1) potrà essere allegata al ricorso.
  4. Ricorso tributario: presentare ricorso alla Commissione Tributaria Regionale competente entro i termini. Nel ricorso vanno esposte le ragioni (sede in Israele, applicazione DTT, norme di legge) e prodotte le prove raccolte. Conviene indicare esplicitamente l’art.2 TUIR, art.4 Convenzione, circolari AdE (20/E/2024), e motivazioni giurisprudenziali (Cass. 35284/2023 ; Cass. 23707/2025 ) che confermano la prelazione del DTT e la prova contraria sulla residenza. In particolare, si può eccepire che la mera iscrizione anagrafica italiana non prova di per sé la residenza fiscale (ex multis Cass. 16634/2018), soprattutto dopo la riforma 2024 .
  5. Proposta conciliativa: in parallelo o in subordine, il contribuente può appellarsi all’art. 26 DTT (procedura amichevole), segnalando il caso alle autorità italiane e israeliane competenti per trovare un accordo (utile soprattutto se sussiste la doppia residenza formale). Questa strada (Mutual Agreement Procedure) va attivata entro 2 anni dall’atto tassativo e può ottenere il riconoscimento della residenza secondo la Convenzione .
  6. Esecuzione d’atto: va bloccata con l’impugnazione. Finché non c’è sentenza passata in giudicato, il contribuente deve difendersi senza pagare le somme contestate. Se invece il contribuente vince in primo grado, l’Agenzia può portare il caso in appello (CTR o Corte d’Appello) e poi in Cassazione.

Sanzioni amministrative: se viene accertato che la residenza è stata dichiarata all’estero in modo infedele, oltre alle imposte e agli interessi l’Agenzia può applicare sanzioni per omessa/infedele dichiarazione di redditi (art. 5 T.U. sanzioni tributarie) o contestare violazioni formali (pagamento tardivo, carenza comunicazioni). Tuttavia, in caso di buona fede (rigorosità della Convenzione), spesso le sanzioni si limitano al minimo. È cruciale collaborare col consulente di fiducia per valutare se c’è dolo o semplice errore di interpretazione.

Risorse di consulto: per il ricorso si può citare la Circolare AdE 20/E/2024 (interno della stessa Agenzia) che spiega i nuovi criteri di residenza , la Cass. n. 35284/2023 , la Cass. n. 23707/2025 . Le sentenze della CTR e Cassazione sul tema sono fondamentali per orientare la difesa.

Domande frequenti e risposte (FAQ) ❓

  • D: Se mi trasferisco a Tel Aviv ed esco dall’archivio anagrafico italiano, i 183 giorni di permanenza contano comunque in Italia?
    R: Sì. Indipendentemente dall’iscrizione AIRE, il criterio della presenza fisica considera tutti i giorni in cui sei in Italia. Se superi la metà dell’anno in presenza fisica qui, sarai fiscalmente residente in Italia , anche se iscritto all’AIRE e con famiglia all’estero.
  • D: Come dimostro di avere il centro degli interessi in Israele?
    R: Occorrono prove concrete: contratto d’affitto o acquisto di casa in Israele, registrazione all’anagrafe israeliana, iscrizione sanitaria locale, scuola dei figli in Israele, conti bancari israeliani correnti, certificati di domicilio. Inoltre, utile dimostrare la mancanza di una dimora stabile in Italia (cancelazione anagrafe, vendita immobili, mancati legami economici). Un buon dossier di documenti è essenziale per contrastare le presunzioni tributarie.
  • D: Devo pagare l’IVIE/IVAFE per gli investimenti che ho in Israele?
    R: No. Le imposte patrimoniali su investimenti all’estero (IVIE per immobili, IVAFE per conti finanziari) si applicano solo ai residenti italiani . Se sei non residente, non devi dichiarare o pagare IVIE/IVAFE sugli assets israeliani. Devi tutt’al più dichiarare in Israele i tuoi beni secondo le loro leggi, ma non in Italia.
  • D: Ricevo una cartella esattoriale per tasse non pagate in Italia nonostante vivo a Tel Aviv. Cosa faccio?
    R: Non ignorarla. Verifica l’avviso: potrebbe concernere Imu su immobili, Irpef su redditi inesistenti o sanzioni AIRE. Devi impugnare il provvedimento entro 60 giorni. Nel ricorso, aleggerai che sei residente in Israele e invierai le prove (iscrizione AIRE, ecc.). Fai riferimento al Trattato e alle leggi italiane di residenza (art. 2 TUIR e circolari 2024) per contestare le pretese dell’Agenzia.
  • D: Ho acquistato beni/immobili in Israele dopo il trasferimento. Devo dirlo al Fisco italiano?
    R: Se sei non residente, non devi dichiararli in Italia (il quadro RW è solo per residenti). Tuttavia, è utile comunque tenere traccia di questi beni per dimostrare la tua vita in Israele nel contenzioso.
  • D: Il mio committente italiano mi fa fattura senza ritenuta per lavoro da remoto. Come dichiaro i redditi?
    R: In Italia dichiarerai solo i redditi percepiti come lavoratore autonomo per attività svolte in Italia. Se invece il lavoro è svolto fisicamente in Israele, quei compensi vanno dichiarati e tassati in Israele (Irpef israeliana), e Italia potrà chiedere il credito per eventuali imposte già pagate lì (art. 24 DTT).
  • D: Quali spese posso dedurre in una causa tributaria?
    R: In un ricorso è utile allegare ogni documento che supporti la residenza all’estero: fatture di utenze, abbonamenti locali, fotografie che dimostrino presenza familiare, documenti scolastici. Le spese legali del ricorso non sono deducibili dall’Agenzia, ma sono un investimento per evitare sanzioni ben più alte.
  • D: Israele con quali altri Paesi ha accordi fiscali?
    R: Oltre all’Italia, Israele ha convenzioni bilaterali con molti Paesi (USA, UK, Germania, Francia, ecc.) secondo il modello OCSE. Questi trattati contengono regole simili di residenza e tassazione. Inoltre, Israele partecipa agli accordi internazionali CRS/FATCA come visto. Conoscere l’esistenza della Convenzione Italia-Israele è però essenziale per il nostro contesto.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Norme italiane: Art. 2 del TUIR (DPR 917/86) sul criterio di residenza fiscale ; D.Lgs. 209/2023 (riforma residenza dal 2024) ; Legge 197/2023 (sanzioni AIRE) . Legge sull’Anagrafe Italiani residenti all’Estero (DPR 223/1989). Regolamenti e circolari (Circolare 20/E/2024 AdE) sui nuovi criteri di residenza .
  • Convenzione Italia-Israele (1995): Art. 4 (residenza) ; Art. 7 (utili impresa) ; Art. 15 (lavoro dipendente) ; Art. 18 (pensioni) ; Art. 24 (eliminazione doppia) ; Art. 25 (non discriminazione) ; Art. 27 (scambio informazioni) . Protocollo OECD CRS 2018 (MCAA OECD) .
  • Giurisprudenza chiave: Corte di Cassazione n. 23707/2025 (esterovestizione società) ; Cass. n. 35284/2023 (residenza fiscale e trattato UE/UAE in controversia simile) ; Cass. n. 19843/2024 (interpretazione domicilio pre-2024); Cass. 16634/2018, 1355/2022 (presunzione assoluta iscrizione anagrafica pre-2024) .
  • Fonti extra: Circolari Agenzia Entrate, pubblicazioni di associazioni fiscali, articoli dottrinali aggiornati (studi di Paolo Gaeta, Itaxa, Avvocati Tributaristi, Filodiritto). Fonti internazionali: commentari OCSE, leggi fiscali israeliane (IRS), rapporti OECD sul CRS. Notizie da ICE (proposta legge Israele 2025) .

Questa guida integra normative italiane e convenzionali, prassi interpretative e giurisprudenza aggiornata, per aiutare cittadini ed operatori a gestire l’accertamento tributario in presenza di residenza in Israele. In caso di dubbi specifici, è consigliabile rivolgersi a un professionista specializzato in fiscalità internazionale.

Hai ricevuto un’intimazione o un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate anche se risiedi in Israele? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un’intimazione o un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate anche se risiedi in Israele?
Ti stai chiedendo come sia possibile che l’Italia ti chieda di pagare imposte o sanzioni se vivi e lavori all’estero?
👉 Non sei il solo: molti italiani residenti in Israele vengono raggiunti da accertamenti fiscali italiani, spesso per errori sulla residenza fiscale o per redditi dichiarati parzialmente in Italia.

In questa guida pratica scoprirai come funziona la tassazione per chi vive in Israele, quando un accertamento è legittimo e quali strategie legali puoi utilizzare per difenderti, sospendere o annullare la pretesa dell’Agenzia delle Entrate.


⚖️ Perché l’Agenzia delle Entrate ti ha inviato un accertamento

L’Agenzia delle Entrate presume che tu sia ancora fiscalmente residente in Italia se ritiene che, nonostante il trasferimento, il tuo centro degli interessi economici o personali resti in Italia.
Ciò può accadere quando:

  • Hai ancora una casa, conti correnti o attività economiche in Italia.
  • Hai familiari o relazioni stabili nel territorio italiano.
  • Ti sei trasferito ma non ti sei iscritto correttamente all’AIRE.
  • L’Agenzia sospetta un trasferimento “fittizio” all’estero per motivi fiscali.

📌 In questi casi l’Agenzia può considerarti ancora residente in Italia e tassare tutti i tuoi redditi mondiali, anche quelli prodotti in Israele.


🌍 La regola base: dove si paga davvero l’imposta

In base all’articolo 2 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi):

  • Sei fiscalmente residente in Italia se per più di 183 giorni l’anno hai residenza, domicilio o dimora abituale in Italia.
  • Se invece vivi stabilmente in Israele e sei iscritto all’AIRE, sei considerato residente estero e l’Italia può tassarti solo sui redditi prodotti in Italia.

👉 Tuttavia, se non riesci a dimostrare la tua residenza effettiva in Israele, l’Agenzia può avviare un accertamento per presunta residenza fiscale italiana.


🇮🇹🤝🇮🇱 La Convenzione Italia–Israele contro le doppie imposizioni

Italia e Israele hanno stipulato una Convenzione bilaterale contro la doppia imposizione fiscale (ratificata con Legge n. 94 del 1995).
Questa convenzione serve a evitare che lo stesso reddito sia tassato due volte.

📌 In sintesi:

  • Se sei residente fiscale in Israele, paghi le tasse in Israele sui redditi prodotti lì.
  • L’Italia può tassare solo i redditi che provengono dal territorio italiano (immobili, conti, pensioni, dividendi, ecc.).
  • In caso di conflitto, prevale la residenza fiscale effettiva, stabilita secondo criteri oggettivi (abitazione principale, lavoro, famiglia, interessi economici).

👉 Questo accordo è una tutela legale fondamentale: può essere usato come difesa efficace contro accertamenti indebiti dell’Agenzia delle Entrate.


🧠 Come verificare se l’accertamento è valido

Un avviso di accertamento può essere annullato o sospeso se presenta una delle seguenti irregolarità:

  • Notifica illegittima (non inviata correttamente in Israele o tramite canali diplomatici).
  • Errata qualificazione della residenza fiscale.
  • Mancato riconoscimento della Convenzione Italia–Israele.
  • Prescrizione dei termini di accertamento (5 o 7 anni a seconda dei casi).
  • Mancata indicazione chiara dei redditi contestati e del loro periodo d’imposta.

👉 Se anche solo una di queste condizioni è presente, puoi chiedere l’annullamento dell’accertamento con un ricorso tributario.


🧩 Tutte le strategie legali di difesa

💠 1. Verifica della notifica internazionale

L’Agenzia deve notificare gli atti tramite raccomandata internazionale con ricevuta di ritorno o tramite autorità consolari.
Se la notifica non è avvenuta correttamente, l’atto è nullo.


💠 2. Dimostrare la residenza fiscale in Israele

Puoi difenderti dimostrando la tua residenza effettiva e stabile in Israele, con:

  • iscrizione all’AIRE;
  • contratto di locazione o di proprietà in Israele;
  • bollette, conti, iscrizione sanitaria, lavoro o attività economica in Israele;
  • dichiarazioni fiscali presentate alle autorità israeliane.

📌 Questi documenti provano che il tuo “centro vitale” non è più in Italia.


💠 3. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

Hai 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso contro l’accertamento.
Il ricorso si deposita presso la Corte Tributaria (ex Commissione Tributaria) competente in Italia.
Un avvocato può chiedere:

  • la sospensione immediata delle somme richieste;
  • l’annullamento totale o parziale dell’atto;
  • il riconoscimento della tua residenza in Israele in base alla Convenzione.

💠 4. Accordo o definizione agevolata

Se l’accertamento è fondato solo in parte, puoi aderire alla definizione agevolata o alla conciliazione giudiziale.
In questo modo:

  • paghi solo una parte delle somme richieste (senza sanzioni o interessi);
  • chiudi la lite in tempi rapidi e con costi contenuti.

💠 5. Sovraindebitamento e cancellazione dei debiti

Se l’accertamento si aggiunge a cartelle o altri debiti fiscali, puoi accedere alla procedura di sovraindebitamento (D.Lgs. 14/2019), che consente di:

  • bloccare tutte le azioni dell’Agenzia;
  • proporre un piano di pagamento sostenibile;
  • ottenere la cancellazione legale dei debiti residui con l’esdebitazione finale.

📋 Documenti utili per la difesa

  • Copia dell’avviso di accertamento ricevuto.
  • Ricevuta di notifica (PEC, posta internazionale o via consolare).
  • Certificato di iscrizione all’AIRE.
  • Prove della residenza e dei redditi in Israele.
  • Dichiarazioni fiscali italiane e israeliane (se presenti).
  • Copie di contratti di lavoro, affitto o proprietà.

⏱️ Tempi e risultati attesi

  • Analisi e verifica dell’atto: 1–2 settimane.
  • Deposito del ricorso: entro 60 giorni dalla notifica.
  • Sospensione cautelare del pagamento: 1–3 mesi.
  • Decisione finale: 6–12 mesi medi.

🎯 Risultati concreti:

  • Sospensione immediata della riscossione.
  • Annullamento totale o parziale dell’accertamento.
  • Riconoscimento della residenza fiscale in Israele.
  • Prevenzione della doppia tassazione Italia–Israele.

⚖️ I vantaggi di agire subito

✅ Blocchi pignoramenti e richieste di pagamento.
✅ Eviti la doppia imposizione fiscale.
✅ Dimostri la tua residenza effettiva all’estero.
✅ Ottieni la sospensione o cancellazione dell’accertamento.
✅ Regolarizzi la tua posizione fiscale internazionale.


🚫 Errori da evitare

  • Ignorare la notifica dell’accertamento.
  • Pagare subito senza verificare la validità dell’atto.
  • Non conservare prove della residenza in Israele.
  • Rivolgerti a consulenti non abilitati o “intermediari fiscali” non avvocati.
  • Superare i 60 giorni per presentare ricorso: dopo, l’atto diventa definitivo.

🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

📂 Analizza l’accertamento e verifica la sua legittimità formale e sostanziale.
📌 Controlla la correttezza della notifica e dei termini.
✍️ Predispone il ricorso tributario e chiede la sospensione immediata del pagamento.
⚖️ Ti rappresenta nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate e con il giudice tributario.
🔁 Ti assiste fino alla chiusura definitiva del contenzioso o alla cancellazione del debito fiscale.


🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in diritto tributario internazionale e sovraindebitamento.
✔️ Specializzato nella difesa di italiani residenti all’estero con accertamenti fiscali italiani.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia.


Conclusione

Ricevere un accertamento fiscale in Israele dall’Agenzia delle Entrate italiana non significa doverlo subire.
Con una difesa legale mirata puoi dimostrare la tua residenza effettiva all’estero, evitare la doppia tassazione e ottenere l’annullamento totale o la sospensione dell’atto.

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  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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