Come Si Fa Quando Non Si Riescono Più A Pagare I Debiti? Le Soluzioni

Ti senti soffocato dai debiti e non sai più come uscirne?
Non sei solo: sempre più persone, famiglie e piccoli imprenditori si trovano in una situazione di sovraindebitamento, cioè l’impossibilità concreta di far fronte a prestiti, mutui, cartelle esattoriali e bollette.
Quando le rate diventano insostenibili e le minacce di pignoramento iniziano ad arrivare, è importante sapere che esistono strumenti legali per fermare la spirale dei debiti, proteggere i propri beni e ricominciare da zero.

Cosa succede se non riesci più a pagare i debiti
Saltare i pagamenti comporta conseguenze progressive:

  • Solleciti, lettere di messa in mora e segnalazione come cattivo pagatore (CRIF o SIC).
  • Revoca dei fidi, aumento delle rate o risoluzione dei contratti di finanziamento.
  • Azioni di recupero crediti, decreti ingiuntivi e pignoramenti.
  • Blocco dei conti correnti, fermi amministrativi, ipoteche e cartelle esattoriali.
    Agire in tempo ti consente di interrompere questi processi e ottenere una gestione controllata e sostenibile dei debiti.

Le prime cose da fare quando non riesci a pagare

  1. Non ignorare le comunicazioni: lettere, email e notifiche possono contenere termini importanti per difenderti.
  2. Verifica l’importo totale dei debiti: raccogli contratti, estratti conto, cartelle e avvisi per capire chi sono i creditori e quanto devi davvero.
  3. Non accendere nuovi prestiti: indebitarsi per pagare vecchi debiti peggiora solo la situazione.
  4. Contatta subito un professionista: un avvocato esperto in crisi da sovraindebitamento può analizzare la tua situazione e consigliarti la strada giusta.

Le soluzioni per chi non riesce più a pagare i debiti
Oggi la legge offre diverse possibilità, a seconda della tua situazione economica e patrimoniale.

1. Accordi con i creditori (trattative e saldo e stralcio)
Puoi negoziare direttamente o tramite un avvocato una riduzione dell’importo dovuto in cambio del pagamento di una somma inferiore (saldo e stralcio).
È una soluzione utile per chi ha una disponibilità immediata (anche parziale) e vuole chiudere velocemente la posizione.

2. Rinegoziazione o consolidamento dei prestiti
Se la tua situazione è ancora gestibile, puoi chiedere alla banca o alla finanziaria di:

  • Allungare la durata del finanziamento per abbassare la rata.
  • Unificare più debiti in un’unica rata mensile (consolidamento).
  • Sospendere temporaneamente i pagamenti in caso di perdita del lavoro o gravi difficoltà.

3. Procedura di sovraindebitamento e esdebitazione (Codice della Crisi)
Se i debiti sono ormai troppi e non riesci più a pagarli, puoi accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019).
È la via giudiziale più efficace per bloccare i creditori e cancellare legalmente i debiti residui.

Le principali procedure sono:

  • Piano del consumatore: riservato ai privati non imprenditori; il giudice approva un piano sostenibile senza bisogno del consenso dei creditori.
  • Concordato minore: per autonomi, microimprese o ex imprenditori; prevede un accordo con i creditori e tagli parziali del debito.
  • Liquidazione controllata: mette a disposizione i beni, ottenendo a fine procedura la cancellazione totale del debito.
  • Esdebitazione del debitore incapiente: per chi non ha beni né redditi e può ottenere la cancellazione totale dei debiti se dimostra la propria buona fede.

4. Opposizione alle azioni illegittime
Se banche o finanziarie agiscono in modo scorretto (tassi usurari, anatocismo, costi non trasparenti, notifiche irregolari), puoi impugnare i contratti o gli atti esecutivi e chiedere l’annullamento delle somme non dovute.

Come funziona la procedura di esdebitazione

  • Si presenta domanda al tribunale con l’aiuto di un avvocato e di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
  • Il giudice può concedere misure protettive immediate, sospendendo pignoramenti, fermi e ipoteche.
  • Dopo l’approvazione del piano o la liquidazione, i debiti vengono cancellati o ridotti in modo definitivo con un decreto di esdebitazione.

Cosa puoi ottenere con un intervento tempestivo

  • Stop immediato a pignoramenti e riscossione forzata.
  • Riduzione o cancellazione legale dei debiti.
  • Protezione della casa e dei beni essenziali.
  • Un piano di pagamenti sostenibile o una nuova partenza senza debiti.

Quando rivolgersi a un avvocato
È importante agire subito se:

  • Hai ricevuto solleciti o atti giudiziari.
  • Hai più di due o tre creditori.
  • I tuoi debiti superano il tuo reddito annuale.
  • Hai beni che rischiano il pignoramento o un mutuo in corso.
    Un avvocato tributarista o specializzato in crisi da sovraindebitamento può bloccare le azioni esecutive, trattare con i creditori e seguire tutto il percorso fino all’esdebitazione finale.

Errori da evitare

  • Ignorare le comunicazioni dei creditori.
  • Accettare prestiti facili o “società miracolose” che promettono cancellazioni automatiche.
  • Rinviare l’intervento legale fino all’arrivo dei pignoramenti.
  • Nascondere redditi o beni: può compromettere l’esdebitazione.

⚠️ Attenzione: ogni giorno di ritardo può aumentare il debito con sanzioni e interessi.
Affrontare la situazione con l’aiuto di un professionista ti permette di fermare la crisi, proteggere i tuoi beni e tornare alla serenità economica.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, crisi da sovraindebitamento e difesa del debitore – spiega cosa fare quando non riesci più a pagare i debiti, quali sono le soluzioni legali e come liberarti dalle pressioni economiche in modo sicuro e definitivo.

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Analizzeremo la tua situazione, individueremo la procedura più efficace e costruiremo una strategia personalizzata per bloccare i creditori e cancellare i tuoi debiti in modo legale.

Introduzione

Quando un debitore si trova nell’impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni finanziarie, è essenziale comprendere il quadro normativo italiano e gli strumenti disponibili. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019, «CCII»), insieme alla legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012, cosiddetta “salva-suicidi”), istituisce procedure specifiche per aiutare persone fisiche e imprese non fallibili in difficoltà. Le soluzioni vanno dalla ristrutturazione dei debiti alla liquidazione del patrimonio ed esdebitazione finale, passando per accordi con creditori, piani di rimborso e transazioni fiscali. Il sistema mira al “fresh start” del debitore meritevole .

La crisi da sovraindebitamento può colpire chiunque, dal consumatore privato all’impresa. L’ordinamento offre percorsi studiati in funzione delle diverse categorie di debitori (privati consumatori, professionisti, imprenditori individuali, SRL e società) e dei tipi di debito (fiscali, bancari, da fornitura, mutuo, ecc.). Il punto di partenza è accertare se si è “non fallibili” (quindi non soggetti a fallimento), perché solo a queste categorie spettano le tutele della legge 3/2012 . Ad esempio, i consumatori con debiti contratti per scopi personali e non produttivi possono chiedere il piano del consumatore (art. 8 L.3/2012), mentre l’imprenditore individuale o le società sotto soglia possono attivare un accordo di composizione della crisi o un concordato minore (artt. 74 e ss. CCII). Diversamente, imprenditori “fallibili” più grandi possono tentare accordi di ristrutturazione o concordati preventivi ordinari; in assenza di soluzioni concordate scatterà la liquidazione giudiziale (fallimento), nell’interesse dei creditori.

Tipologie di debiti e profili soggettivi

Le difficoltà derivano da debiti di varia natura. Debiti fiscali (tributi non pagati, cartelle esattoriali) richiedono soluzioni proprie, come le transazioni fiscali o le definizioni agevolate con l’Agenzia delle Entrate. I debiti bancari e da finanziamenti includono mutui e prestiti: in casi gravi si valutano piani di rientro o rinegoziazioni con gli istituti, spesso attraverso strutture d’assistenza professionale. I debiti verso fornitori e creditori privati possono essere ristrutturati nel contesto di accordi giudiziali. Debiti da mutuo sulla prima casa meritano attenzione particolare: la legge consente spesso di mantenerla nel piano, evitando la vendita forzata se il piano è sostenibile . In generale, si distinguono i debiti privilegiati (es. mutuo casa) da quelli chirografari (es. credito commerciale), perché le procedure possono variare in base alla loro qualità giuridica.

Analogamente, conta la qualifica del debitore. Il consumatore (privato senza attività imprenditoriale) dispone di strumenti dedicati (es. piano del consumatore). L’imprenditore individuale o socio di impresa ha solitamente accesso a procedure più ampie: se non supera certi limiti patrimoniali può anch’egli accedere a piani del consumatore oppure a protocolli ex L.3/2012; in alternativa, può optare per un concordato minore (procedura speciale di CCII). Le società di capitali (es. S.r.l.) e gli imprenditori “maggiori” possono usare gli istituti ordinari concorsuali (accordo di ristrutturazione, concordato preventivo, liquidazione giudiziale). Di norma, chi ha cessato l’attività e si è cancellato dal Registro imprese incontra vincoli particolari: ad esempio Cassazione e corti d’appello hanno precisato che l’ex imprenditore cancellato può accedere al concordato minore liquidatorio (in presenza di risorse esterne) , ma non può proporre un concordato in continuità (art. 33, comma 4 CCII) .

Strumenti della legge sul sovraindebitamento

1. Accordi di composizione della crisi (L. 3/2012)

Per consumatori, professionisti e piccoli imprenditori non fallibili, esistono diversi strumenti extragiudiziali e giudiziali di composizione. L’accordo di composizione della crisi (artt. 7-8 L.3/2012) è una soluzione giudiziaria negoziata: il debitore propone agli organi della composizione (Organismo di Composizione della Crisi, OCC) un piano di rientro o saldo e stralcio da sottoporre ai creditori. L’OCC, mediante relazione, verifica la fattibilità del piano, valutando anche la condotta del debitore . La Cassazione ha confermato che l’analisi della diligenza del debitore è sempre necessaria: la relazione dell’OCC deve descrivere cause del sovraindebitamento, diligenza del debitore e ragioni dell’insolvenza . Ciò significa che condotte fraudolente o comportamenti in malafede (p. es. accumulare debiti senza dichiararli) possono bloccare l’accordo.

L’accordo, una volta approvato dal giudice, vincola i creditori aderenti e recepisce solitamente una percentuale di riduzione dei debiti o rateizzazioni molto lunghe. È importante: il titolare del credito può votare l’accordo . Nel caso di debiti tributari, la Cassazione ha stabilito che a votare è l’Amministrazione (Agenzia delle Entrate), in quanto vera titolare del credito, e non l’ente riscossore . Questo istituto è particolarmente indicato quando l’indebitamento è misto (consumi e prestiti personali con alcuni prestiti professionali).

2. Piano del consumatore

Il piano del consumatore è una procedura giudiziaria specifica per debitori “non fallibili” con debiti esclusivamente personali (art. 8 L.3/2012 e art. 65-74 CCII). Si rivolge a chi ha una fonte di reddito (dipendente, pensionato, autonomo, ex imprenditore senza attività) ma non riesce a onorare i debiti. Con il piano il debitore propone al tribunale un programma di rientro sostenibile (rate mensili, riduzioni percentuali) che coinvolge tutti i creditori iscritti. Diversamente dalla maggior parte delle altre procedure, non serve il consenso dei creditori: il giudice valuta l’equilibrio, la fattibilità economica e l’assenza di raggiro. L’obiettivo finale è l’esdebitazione: al termine del piano, i debiti residui vengono cancellati, liberando il debitore dai debiti non soddisfatti.

Il piano può prevedere anche dilazioni sui crediti privilegiati. In particolare la legge 3/2012 (art. 8, co. 1-ter) riconosceva già la possibilità di proseguire i pagamenti del mutuo ipotecario sulla prima casa, evitando la sua vendita forzata . Ciò significa che il debitore può mantenere l’abitazione principale se dimostra che continuare a pagare il mutuo non compromette il piano complessivo. Il giudice può invece decidere di escludere l’immobile dal piano se, a parere del tribunale, ciò rende più equo il trattamento dei creditori . In pratica, il piano del consumatore è consigliato a chi ha reddito certo ma debiti insostenibili, e vuole evitare la liquidazione del patrimonio mantenendo l’abitazione. Richiede l’assistenza di un avvocato e di un OCC: va infatti depositata in tribunale la documentazione completa (situazione patrimoniale, bilancio familiare, offerta di piano) per l’approvazione giudiziale .

3. Accordi di composizione negoziata (Crisi d’impresa)

Dal 2019 l’imprenditore (anche individuale) può tentare una composizione negoziata della crisi (per imprese medio-piccole) prevista dal CCII (artt. 65-71). Si tratta di un accordo facilitato dall’OCC tra debitore, creditori e, se del caso, l’Amministrazione finanziaria, senza aprire formalmente un concorso. Comprende la stesura di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) che può comportare dilazioni, riduzioni o ristrutturazioni del debito. A differenza degli accordi ex L.3/2012, qui anche l’Agenzia delle Entrate può partecipare alle trattative in autonomia (ad es. mediante la transazione fiscale di cui sotto). Il vantaggio di questa procedura è la riservatezza e la rapidità, ma necessita dell’adesione dei creditori più rilevanti. Se non funziona, la strada riporta alle procedure giudiziali (concordato o liquidazione).

4. Concordato minore (liquidatorio o in continuità)

Il concordato minore (artt. 74-82 CCII) è una procedura prevista per debitori non fallibili (consumatori esclusi) con crediti inferiori a certi parametri (debiti totali < 3,5 milioni €). Può essere di due tipi: liquidatorio (revoca attività, vendita beni) o in continuità (prosecuzione azienda). Dal “Correttivo-ter” 2024 l’accesso al concordato minore in continuità è vietato all’imprenditore che si è cancellato dal registro imprese . Tuttavia, come deciso dalla Corte di Appello di Napoli (luglio 2025), l’ex imprenditore che cessa attività può proporre un concordato minore liquidatorio se dispone di risorse esterne per pagare parzialmente i creditori . Per gli altri debitori non fallibili (piccoli artigiani, professionisti, S.r.l. sotto soglia) il concordato minore rappresenta uno strumento semplificato: si presenta al tribunale un piano con offerta di soddisfazione (ad es. proporre una percentuale sui crediti) accompagnato dalla relazione di un esperto (OCC). Se i creditori superstiti non si oppongono, il giudice omologa l’accordo. Al termine l’imprenditore ottiene l’esdebitazione sui residui se ha agito in buona fede (art. 80 CCII).

5. Concordato preventivo e liquidazione giudiziale

Per debitori commerciali “maggiori” (imprese con fatturato alto o crediti > 3,5 mln€) i rimedi concorsuali classici restano il concordato preventivo e il fallimento/liquidazione coatta amministrativa. Nel concordato preventivo, l’impresa presenta al tribunale un piano di risanamento o una proposta di liquidazione agli acree­dori, con la relazione dell’OCC. Può includere la ristrutturazione dei debiti (accordo con creditori privati e finanziari, riduzione di capitale sociale, sale&lease-back). Se omologato con voto favorevole di creditori (di almeno 50% del passivo, o 60% in caso di adesioni tardive), il piano vincola tutti i creditori. In caso di diniego o insuccesso, l’impresa viene liquidata (fallimento). Il fallimento porta alla vendita forzata del patrimonio e alla ripartizione del ricavato secondo graduatoria (prima i privilegiati, poi i chirografari). La procedura fallimentare classica, pur salvaguardando in parte i creditori, porta alla chiusura dell’attività: in tal caso il debitore persona fisica eventualmente coinvolto può chiedere esdebitazione a fine procedura, come spiegato oltre.

Soluzioni tributarie e fiscalità

I debiti fiscali seguono regole in parte autonome. Negli ultimi anni sono state introdotte definizioni agevolate (rottamazioni, saldo e stralcio) e un nuovo istituto di transazione fiscale nell’ambito della crisi. Con il D.Lgs. 136/2024 (correttivo del CCII) è stato inserito nell’art. 23 CCII un comma 2‑bis che consente all’imprenditore in composizione negoziata di proporre all’Agenzia delle Entrate un accordo di pagamento parziale o dilazionato per i debiti tributari (eccetto imposte UE) . L’accordo deve prevedere: 1) una relazione indipendente che attesti la convenienza dell’accordo per lo Stato, 2) una relazione del revisore sulla completezza dei dati aziendali . Se l’accordo, depositato in Tribunale, viene autorizzato dal giudice, il debito fiscale si riduce secondo quanto stabilito. In assenza di questa norma, l’unica via per alleggerire i debiti fiscali nel sovraindebitamento era usarli come offerta nei concordati o piani alternativi. La transazione fiscale mira a incentivare l’utilizzo della composizione negoziata.

Parallelamente, esistono definizioni fiscali ordinarie (es. rottamazione ter, saldo e stralcio e definizione agevolata). Queste permettono di pagare parte del debito iscritto a ruolo con sconti su interessi e sanzioni, in genere aderendo a piani del fisco specifici. Ad esempio, la riammissione alla definizione agevolata 2022 (L. 15/2025) concede al contribuente di pagare gli importi dovuti suddividendoli in più rate fino al 2025. Tali strumenti riducono la pressione fiscale ma non rientrano direttamente nella disciplina del sovraindebitamento giudiziale; tuttavia, spesso il debitore include nell’offerta di piano anche rateizzazioni con il fisco, o richiede atti di sospensione (ad es. impugnando le cartelle) per guadagnare tempo.

Esdebitazione e fine delle procedure

Al termine di una procedura di composizione della crisi (accordo di composizione, piano del consumatore, concordato minore o preventivo) il debitore meritevole può ottenere l’esdebitazione dei debiti residui: ovvero la cancellazione dei debiti rimasti da pagare dopo il piano omologato . Con il Codice della crisi (entrato in vigore dal 2022) l’esdebitazione è pienamente riconosciuta anche senza alcuna soddisfazione creditoria: non si richiede più una percentuale minima di rimborso . La Cassazione n.27562/2024 ha infatti chiarito che “non è richiesta una soglia minima di soddisfacimento dei creditori” – il punto è valutare la buona fede del debitore e le circostanze oggettive. In concreto, il giudice verifica che il debitore abbia agito senza dolo o grave colpa nell’indebitarsi; se ciò è dimostrato, anche un piano che paga solo l’1-2% del totale può essere ammesso all’esdebitazione . La disciplina attuale (art. 280 CCII) privilegia il “favor debitoris”: l’analisi è globale (attivo liquidato, numero di creditori soddisfatti, costi procedure, e soprattutto diligenza del debitore) . L’esdebitazione finale evita di lasciar pendenti pignoramenti o iscrizioni ipotecarie sui beni del debitore, consentendo la definitiva estinzione del debito salvo le eccezioni di legge (al momento, sono esclusi dall’esdebitazione i debiti da alimenti, addebiti professionali, e in parte i debiti erariali non ancora definiti).

È importante ricordare che l’esdebitazione non è automatica: il debitore deve farne espressa richiesta. Nel piano o nell’accordo deve prevedere una clausola finale di liquidazione degli attivi e accantonamento del ricavato a favore dei creditori, e infine domandare l’esdebitazione. La Cassazione ha ribadito che l’accesso all’esdebitazione va valutato “con prudente apprezzamento”, senza rigidi numeri, e anche “una percentuale di rimborso non integrale non preclude il beneficio” . Tuttavia, se l’ammontare realizzato è irrisorio o pari a zero, il beneficio potrà essere negato. Nel caso di liquidazioni giudiziali fallimentari, per esempio, senza attivo realizzabile il debitore non ottiene l’esdebitazione.

Domande Frequenti

  • Chi può accedere al piano del consumatore? Solo i debitori non fallibili (consumatori, lavoratori dipendenti, pensionati, professionisti con debiti personali) in stato di sovraindebitamento. Non serve il consenso dei creditori; decide il tribunale .
  • Cos’è il concordato minore? È una procedura semplificata per soggetti non fallibili con debiti limitati (sotto soglia). Si presenta un piano di rientro o di liquidazione e, se i creditori non si oppongono, il tribunale omologa e libera il debitore dai residui .
  • L’imprenditore cancellato può usare il concordato? Su questo le Corti d’Appello sono divise: Napoli (luglio 2025) ha ammesso il concordato minore liquidatorio anche per l’ex imprenditore cancellato ; Roma (dic. 2024) l’ha invece ritenuto inammissibile in virtù dell’art. 33 CCII . Stiamo in attesa della decisione della Cassazione sul punto.
  • Cosa succede se non pago più le tasse? Si può chiedere la transazione fiscale (solo per debiti “in ruolo”), proponendo il versamento parziale o dilazionato come detto prima . In alternativa si valutano definizioni agevolate (se aperte), rateizzazioni o atti di contenzioso (ricorsi). Importante è integrarle nel piano globale di soluzione dei debiti.
  • Esempio pratico: Mario, impiegato con stipendio di 1.500€/mese, ha 30.000€ di debiti (10.000€ carta di credito, 10.000€ finanziamento auto, 10.000€ cartelle esattoriali). Presenta un piano del consumatore prevedendo rate mensili sostenibili (es. 300€ per 5 anni su carta, 200€ mutuo auto, 100€ al fisco) per 5 anni. Il tribunale valuta il piano equilibrato; al termine Mario è liberato dal residuo debitorio e mantiene la casa (anche con mutuo, ai sensi dell’art. 8 L.3/2012) . Se invece Mario fosse imprenditore individuale sotto soglia, avrebbe potuto proporre un accordo di composizione o un concordato minore con percentuali di soddisfazione ai creditori.

Tabelle riepilogative

StrumentoSoggetti ammessiDebiti coinvolgibiliEffetti principali
Piano del consumatorePersone fisiche consumatrici (non fallibili)Debiti personali (consumi, mutuo casa, piccoli prestiti; no debiti professionali)Piano approvato dal tribunale, creditori no votano; al termine esdebitazione dei residui e protezione prima casa .
Accordo di composizioneDebitori non fallibili (consumatori, impr. individuali, professionisti, SRL sotto soglia)Debiti personali e/o d’impresa (anche misti, ex art.67 CCII); consente di includere parte di debiti tributariAccordo negoziale giudiziale; richiede relazione dell’OCC; se approvato, vincola i creditori aderenti. Esdebitazione finale se meritevole.
Concordato minoreNon fallibili con debiti < 3,5 M€ (imprenditore ind., SRL sotto soglia)Tutti i debiti iscritti (anche professionali)Piano di liquidazione o continuità presentato al tribunale; se non opposto, omologazione e cancellazione dei debiti residui se onorati i termini.
Concordato preventivoSoggetti commerciali fallibili di qualsiasi dimensioneTutti i debiti aziendali e personali legati all’impresaAccordo con creditori regolato dal tribunale; investitore esterno possibile; esdebitazione per residuo in piano liquidatorio.
Liquidazione giudizialeImprenditori fallibili obbligatoriamenteTutti i debiti aziendali, fino ai limiti patrimonialiVendita forzata di beni; passivo pagato per gradi; fine attività imprenditoriale.
Transazione fiscaleImprenditori in crisi (CNC attivato)Debiti tributari iscritti a ruolo (esclusi tributi UE)Accordo extra-procedura col fisco autorizzato dal tribunale; pagamento parziale/dilazionato dei tributi.

Fonti normative e giurisprudenziali

La normativa principale comprende la L. 3/2012 sul sovraindebitamento (artt. 7-8 e seguenti) e il D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi) con le modifiche successive (in particolare D.Lgs. 136/2024, c.d. “Correttivo-ter”) . Si segnalano in particolare gli articoli del CCII sugli accordi di composizione (art. 65 e ss.) e sul concordato minore (artt. 74-82). Tra le sentenze aggiornate: Cass. civ. I sez., 24/10/2024, n. 27562 (esdebitazione del debitore sovraindebitato, «favor debitoris» senza soglia minima) ; Cass. civ. I sez., 27/11/2024, n. 30538 (accordo di composizione da L.3/2012: rilevanza della condotta del debitore) ; Corte d’Appello di Napoli 14/07/2025 e Corte d’Appello di Roma 13/12/2024 (concordato minore e imprenditore cancellato) . Ulteriori approfondimenti sulle novità legislative (es. introduzione della transazione fiscale) e sulla giurisprudenza si trovano nelle riviste specializzate .

(Fonti normative non citate nel testo ma rilevanti: D.Lgs. 270/1999; art. 142 R.D. 267/1942 abrogato; Legge 178/2020 art. 5, comma 9 (transazione fiscale); ecc.).

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In questa guida troverai spiegato cosa succede quando non si riesce più a pagare i debiti, quali errori evitare, e quali strategie e procedure legali puoi attivare per fermare i pignoramenti, ridurre gli importi dovuti e – nei casi giusti – cancellare tutto il debito residuo.


⚖️ Cosa succede se non riesci più a pagare i debiti

Quando smetti di pagare le rate o le obbligazioni, il creditore può attivare una serie di azioni progressive:

  1. Solleciti e messa in mora (lettere, email, PEC).
  2. Segnalazione ai Sistemi di Informazioni Creditizie (CRIF, Experian, ecc.).
  3. Decadenza dal beneficio del termine (DBT): il debito diventa subito esigibile per intero.
  4. Cessione del credito a società di recupero crediti.
  5. Azioni giudiziarie: decreto ingiuntivo, precetto e pignoramento.

📌 Tuttavia, prima che si arrivi a queste conseguenze, la legge offre strumenti per negoziare, ridurre o cancellare i debiti, proteggendo te e la tua famiglia.


👥 Chi può chiedere aiuto

  • Privati cittadini e consumatori indebitati con banche, finanziarie o Fisco.
  • Dipendenti e pensionati con più rate o cessioni in corso.
  • Autonomi e liberi professionisti in difficoltà economica.
  • Famiglie con mutui o prestiti non più sostenibili.
  • Persone disoccupate o con reddito ridotto dopo una crisi o un imprevisto.

🧾 Tipologie di debiti più frequenti

Finanziari: prestiti personali, carte revolving, mutui, fidi, leasing.
Fiscali: IRPEF, IVA, multe, cartelle esattoriali, contributi INPS.
Commerciali: fornitori, bollette, canoni, spese condominiali.

Debiti esclusi dalle soluzioni legali:

  • Mantenimento familiare (es. assegni di separazione).
  • Sanzioni penali e amministrative.
  • Debiti contratti con dolo o frode.

🧠 Le principali soluzioni quando non riesci più a pagare

Ecco le strategie più efficaci – da tentare subito, prima che la situazione degeneri.


💠 1. Rinegoziazione o sospensione delle rate

Molte banche e finanziarie accettano di ridurre la rata o allungare la durata del finanziamento.
Si può anche richiedere la sospensione temporanea (6-12 mesi) nei casi di difficoltà documentata.
➡️ Ideale se hai ancora un reddito ma non riesci più a sostenere le rate attuali.


💠 2. Consolidamento debiti

Consente di unificare più prestiti in uno solo, con una rata più bassa e sostenibile.
Può essere richiesto anche da chi è già segnalato, se assistito da un avvocato o consulente esperto.


💠 3. Accordo a saldo e stralcio

Puoi proporre ai creditori un pagamento parziale (es. 30–50% del totale) in un’unica soluzione, ottenendo la liberatoria definitiva.
Spesso funziona con società che hanno acquistato il credito a prezzo ridotto.


💠 4. Piano del consumatore (procedura giudiziale)

È una procedura prevista dal Codice della Crisi:
si propone al Tribunale un piano di rientro sostenibile, in base al reddito e alle spese familiari.
Una volta omologato, i creditori devono rispettarlo e tutte le azioni vengono bloccate immediatamente.


💠 5. Liquidazione controllata

Se non puoi proporre un piano, puoi mettere a disposizione i beni non essenziali (auto, risparmi, quote, ecc.) per pagare parzialmente i creditori.
Alla fine, ottieni l’esdebitazione: la cancellazione totale dei debiti residui.


💠 6. Esdebitazione del debitore incapiente

È riservata a chi non possiede nulla e non ha redditi sufficienti.
Il giudice, riconosciuta la buona fede, cancella tutti i debiti, permettendo di ricominciare da zero.
Concedibile una sola volta nella vita.


🏛️ Come funziona una procedura legale di esdebitazione

  1. Analisi preliminare con un avvocato specializzato in sovraindebitamento.
  2. Nomina dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi).
  3. Raccolta e verifica dei documenti (debiti, redditi, spese).
  4. Relazione OCC e presentazione del piano o proposta di liquidazione.
  5. Deposito del ricorso in Tribunale.
  6. Blocco immediato dei pignoramenti e di ogni azione dei creditori.
  7. Udienza e omologazione del piano.
  8. Esecuzione e chiusura con esdebitazione finale.

📋 Documenti utili da preparare

  • Documento d’identità e codice fiscale.
  • Dichiarazioni dei redditi (ultimi 2–3 anni).
  • Estratti conto bancari e carte di credito.
  • Contratti di mutuo, prestito o finanziamento.
  • Elenco completo dei debiti (importi, creditori, rate residue).
  • Cartelle esattoriali, multe, precetti o pignoramenti.
  • Stato di famiglia, contratto d’affitto e spese mensili.

⏱️ Tempi e risultati concreti

  • Preparazione e deposito: 2–4 mesi.
  • Approvazione e blocco delle azioni: immediato al deposito.
  • Omologazione del piano: 3–8 mesi medi.
  • Durata complessiva: da 1 a 5 anni (a seconda del piano).

🎯 Risultati possibili:

  • Cancellazione totale o parziale dei debiti.
  • Rata unica sostenibile.
  • Blocco di pignoramenti e azioni giudiziarie.
  • Ripartenza economica pulita.

⚖️ I vantaggi principali

✅ Stop immediato a pignoramenti e recupero crediti.
✅ Riduzione sostanziale di importi e interessi.
✅ Rata commisurata al reddito reale.
✅ Tutela dei beni essenziali e della famiglia.
✅ Esdebitazione finale e nuova partenza.


🚫 Errori da evitare

  • Ignorare notifiche o atti giudiziari.
  • Firmare piani o accordi non verificati da un professionista.
  • Nascondere beni o conti correnti.
  • Pagare solo “chi grida più forte”.
  • Affidarsi a intermediari non qualificati o a “consulenti del debito” non avvocati.

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🔁 Ti accompagna fino alla chiusura e alla cancellazione definitiva dei debiti.


🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in diritto bancario, tributario e sovraindebitamento.
✔️ Specializzato nella tutela di privati e famiglie indebitate.
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.


Conclusione

Quando non riesci più a pagare i debiti, l’errore peggiore è restare fermo o nascondersi.
Oggi puoi bloccare pignoramenti, ridurre le somme dovute e persino cancellare tutto il debito residuo, grazie alle soluzioni legali previste dal Codice della Crisi.

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Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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