Che Cos’è La Procedura Di Esdebitazione Per Privati E Come Funziona?

Hai accumulato debiti che non riesci più a gestire?
Se sei un privato cittadino – non un imprenditore – e ti trovi schiacciato da mutui, finanziamenti, cartelle esattoriali o spese arretrate, la legge ti offre una possibilità concreta per ripartire: la procedura di esdebitazione per privati.
Si tratta di uno strumento previsto dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) che consente ai soggetti sovraindebitati di ridurre o cancellare i propri debiti, ottenendo un vero e proprio “nuovo inizio”.

Cos’è l’esdebitazione per privati
L’esdebitazione è un provvedimento del tribunale che libera una persona fisica dai debiti residui non più pagabili, dopo aver seguito una delle procedure di composizione della crisi.
Non è una semplice “sanatoria”: è una procedura legale che richiede la valutazione della tua situazione economica, l’approvazione del giudice e la collaborazione con un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che aiuta a predisporre un piano di rientro o liquidazione sostenibile.

Chi può accedere alla procedura
Possono chiedere l’esdebitazione:

  • Privati e famiglie con più debiti e redditi insufficienti.
  • Lavoratori dipendenti o pensionati che non riescono più a far fronte alle rate.
  • Ex autonomi o ex titolari di partita IVA che hanno cessato l’attività.
  • Garanti e fideiussori di debiti aziendali o familiari.

Requisiti fondamentali:

  • Stato di sovraindebitamento, cioè impossibilità oggettiva di pagare i debiti con il reddito e i beni disponibili.
  • Buona fede e assenza di comportamenti fraudolenti.
  • Collaborazione e trasparenza nella documentazione.

Come funziona la procedura di esdebitazione per privati
Il percorso si articola in più fasi, seguite da un avvocato e dall’OCC:

  1. Analisi preliminare della situazione
    Viene ricostruita la tua posizione debitoria: finanziamenti, mutui, cartelle, stipendi, beni e spese familiari.
  2. Scelta della procedura più adatta
    Esistono diverse tipologie di procedure:
    • Piano del consumatore, riservato ai privati non imprenditori: prevede un piano di pagamenti sostenibile, approvato dal giudice, senza bisogno del consenso dei creditori.
    • Liquidazione controllata, che consente di mettere a disposizione eventuali beni (come un’auto o quote di reddito) e, a fine percorso, ottenere la cancellazione dei debiti residui.
    • Esdebitazione del debitore incapiente, destinata a chi non ha redditi o patrimoni e non può proporre un piano: se meritevole, il giudice può concedere la cancellazione totale dei debiti.
  3. Presentazione della domanda al tribunale
    Con l’assistenza del legale e dell’OCC, si deposita la richiesta di ammissione alla procedura, allegando tutta la documentazione economica e fiscale.
  4. Misure protettive
    Il giudice può disporre la sospensione immediata di pignoramenti, fermi, ipoteche e azioni esecutive, bloccando le iniziative dei creditori.
  5. Omologazione o liquidazione
    Il tribunale valuta il piano e, se sostenibile e coerente, lo approva (omologa). In alternativa, apre la procedura di liquidazione controllata.
  6. Decreto di esdebitazione finale
    Dopo l’esecuzione del piano o della liquidazione, il giudice emette il decreto di esdebitazione, cancellando i debiti residui e liberandoti definitivamente dalle obbligazioni pregresse.

Quali debiti si possono cancellare

  • Debiti fiscali e cartelle esattoriali (IRPEF, IVA, addizionali, contributi).
  • Debiti verso banche, finanziarie e società di recupero crediti.
  • Arretrati di bollette, affitti, spese condominiali, multe amministrative.
  • Fideiussioni personali per debiti altrui.

Non si cancellano invece:

  • Obblighi di mantenimento e alimenti.
  • Danni derivanti da reato.
  • Multe e sanzioni penali.

Vantaggi della procedura di esdebitazione per privati

  • Cancellazione o riduzione dei debiti in modo legale e definitivo.
  • Stop immediato ai pignoramenti e alle azioni esecutive.
  • Protezione del reddito e dei beni essenziali.
  • Possibilità di mantenere la casa di abitazione in piani specifici.
  • Ripartenza economica e personale senza il peso dei debiti.

Tempi e costi indicativi
La durata media varia da 6 a 24 mesi, a seconda del tipo di procedura e della complessità del caso.
I costi sono proporzionati al valore dei debiti e vengono stabiliti in parte dal tribunale, ma sono molto inferiori rispetto al debito che si può cancellare.

Come può aiutarti un avvocato esperto in esdebitazione
Un avvocato tributarista o specializzato in diritto della crisi può:

  • Analizzare la tua situazione economica e fiscale.
  • Individuare la procedura più conveniente.
  • Predisporre la domanda e coordinarsi con l’OCC.
  • Richiedere subito la sospensione dei pignoramenti.
  • Seguire tutto il percorso fino al decreto finale di esdebitazione.

Cosa ottieni con una procedura di esdebitazione riuscita

  • La cancellazione totale o parziale dei debiti residui.
  • La chiusura definitiva delle cartelle e delle azioni di recupero.
  • Il ritorno alla piena regolarità fiscale e finanziaria.
  • Una nuova opportunità per ripartire senza debiti.

⚠️ Attenzione: rimandare può essere rischioso. Ogni giorno di ritardo può portare a nuovi interessi, pignoramenti e iscrizioni ipotecarie. La procedura di esdebitazione è l’unico strumento che blocca tutto e cancella legalmente i debiti.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, crisi da sovraindebitamento e difesa del contribuente – spiega passo dopo passo come funziona la procedura di esdebitazione per privati, chi può accedervi e come liberarti definitivamente dai debiti in modo rapido e sicuro.

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1. Introduzione e quadro generale del sovraindebitamento

La procedura di esdebitazione è lo strumento giuridico che consente a un debitore non fallibile – in pratica, un privato, piccolo imprenditore sotto soglia o soggetto escluso dalla legge fallimentare – di ottenere la cancellazione (o la “ripulitura”) dei debiti non ripagabili. In altre parole, attraverso le leggi sul sovraindebitamento il legislatore italiano ha previsto una sorta di fresh start, ovvero una «seconda opportunità», che consente di liberarsi dei debiti residui dopo aver soddisfatto i creditori in misura possibile. Prima dell’entrata in vigore della L. 3/2012 e del Codice della Crisi (D.lgs. 14/2019), tali soggetti rimanevano “indebitati a vita” ; oggi, invece, possono accedere a varie procedure (per esempio, il piano del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata) che, se ben concluse, portano all’esdebitazione del debitore.

L’esdebitazione diviene in sostanza un effetto delle predette procedure concorsuali minori: per il consumatore e il piccolo imprenditore essa si ottiene al termine del piano o del concordato (con cancellazione totale o parziale dei debiti residui); nella liquidazione controllata dell’attivo, i debiti insoddisfatti vengono cancellati tramite certificato di esdebitazione al termine della procedura o comunque dopo tre anni dall’apertura . In tutti i casi, il principio è che i debiti “irrecuperabili” vengono estinti, a condizione che il debitore si comporti in modo diligente e onesto (senza frodi o colpa grave) . Le norme esatte sono contenute nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. 14/2019), in particolare negli artt. 278-282 (disciplina generale dell’esdebitazione) e nell’art. 283 (esdebitazione del debitore incapiente).

2. Soggetti ammessi: chi sono i “non fallibili”

Possono accedere alle procedure di sovraindebitamento (e quindi all’esdebitazione) solo i soggetti non fallibili: ciò include essenzialmente tutti i debitori non imprenditori commerciali di una certa dimensione. In particolare rientrano tra i “non fallibili” :

  • Consumatori: persone fisiche che hanno contratto debiti esclusivamente per esigenze estranee all’attività imprenditoriale o professionale (es. spese familiari, utenze, acquisto auto personale, ecc.). Includono anche eredi di imprenditori deceduti.
  • Liberi professionisti e lavoratori autonomi: come medici, avvocati, artigiani, artisti, giornalisti, ecc., purché non iscritti ad albi professionali che li considerino imprenditori ai sensi dell’art.2082 c.c. (per es. architetti, notai, ecc., che svolgono attività non rispondenti alla tipica produzione di servizi economici continuativi).
  • Enti non profit e associazioni: associazioni riconosciute, fondazioni, ONLUS, associazioni sportive, organizzazioni di volontariato, enti lirici e simili. Questi soggetti privati non commerciali sono espressamente inclusi fra i beneficiari.
  • Piccoli imprenditori agricoli (art.7 L. 3/2012), start-up innovative individuali e soci illimitatamente responsabili di società di persone, che abbiano carichi debitori non proporzionati alle loro risorse.
  • Imprenditori commerciali “sotto soglia”: coloro che hanno un’attività d’impresa, ma sotto i limiti dimensionali stabiliti dall’art.1 L.Fall. In pratica, attivo patrimoniale annuo ≤ 300.000 €, ricavi annui ≤ 200.000 € e debiti complessivi ≤ 500.000 € . Sono anche inclusi gli imprenditori cessati da oltre un anno (potranno accedere se rispettano i parametri citati).

In sintesi, i soggetti non fallibili sono quindi tutti quei debitori (persone fisiche o piccoli enti) cui non si applica la legge fallimentare tradizionale (LR 267/1942) . Ciò significa che non possono essere dichiarati falliti, ma per loro sono previste procedure “minori” di composizione della crisi. È utile ricordare che, per i soli fini del sovraindebitamento, esclude l’accesso all’esdebitazione il professionista che esercita in forma collettiva (es. società tra professionisti) e in genere tutte le società e persone giuridiche commerciali di dimensioni ordinarie: l’esdebitazione (anche quella cd. “ordinaria” dell’imprenditore fallito) è infatti consentita anche alle società, ma non alle persone giuridiche nell’istituto dell’incapiente . Per i debitori non rientranti in questo novero (ad es. grandi imprese), resta il regime del fallimento/liquidazione giudiziale, con l’esdebitazione disciplinata dalle norme del fallimento (art.142 L.F.), non da quelle del sovraindebitamento .

3. Quadro normativo: legge 3/2012 e Codice della Crisi

La disciplina dell’esdebitazione è stata introdotta dalla Legge n.3/2012 (legge sul sovraindebitamento), poi recepita e riformata nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII, D.lgs. 14/2019 e correttivi). In particolare:

  • L. 3/2012, art. 14-terdecies: prevedeva la procedura di “liquidazione del patrimonio del debitore non fallibile” (sostanzialmente analoga all’odierna liquidazione controllata) e conteneva la prima norma sull’esdebitazione per i non fallibili.
  • CCII (D.lgs. 14/2019): ha sistematizzato tutta la materia. Gli art. 278-282 CCII (capo X “Disposizioni in materia di esdebitazione del sovraindebitato”) regolano l’esdebitazione “ordinaria” conseguente alle procedure da sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata), mentre l’art. 283 CCII disciplina il caso speciale dell’esdebitazione del debitore persona fisica incapiente. Il D.lgs. 147/2020 (decreto correttivo) ha rinominato l’istituto in “esdebitazione del sovraindebitato incapiente” anziché “debitor incapiente”, ma non ha stravolto i requisiti sostanziali .

Il Legislatore delegato (della L.76/2022) aveva previsto che il debitore incapiente potesse ottenere l’eliminazione dei debiti con una istanza unica e senza ulteriori oneri (“esdebitazione a costo zero”), a condizione di non avere nulla da offrire in futuro ai creditori. L’art.283 CCII recepisce questa previsione, imponendo però alcuni obblighi di trasparenza (dichiarazione annuale dei redditi, ecc.) per mantenere il beneficio. In sintesi, le norme oggi in vigore possono essere così sintetizzate:

  • Art. 278-282 CCII – Regolano l’esdebitazione “ordinaria” dopo le procedure concorsuali di sovraindebitamento: in particolare, l’art. 282 stabilisce che al termine della procedura di liquidazione controllata (o dopo 3 anni dalla sua apertura) il debitore ottiene di diritto il certificato di esdebitazione . Per il piano del consumatore e il concordato minore l’esdebitazione è effetto automatico dell’omologazione finale. L’esdebitazione “ordinaria” assorbe i debiti residui entro i limiti di legge (con la salva eccezioni di obblighi di mantenimento, sanzioni penali e simili).
  • Art. 283 CCII – Regola l’esdebitazione dell’incapiente (persona fisica). Qui si legge testualmente che «Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta (…)» . Viene cioè riconosciuto un unico accesso a un rimedio di “cancellazione a costo zero” dei debiti del tutto insoddisfatti, a condizione però che non vi siano state frodi o colpe gravi nell’insolvenza .

Una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. n.14835/2025) ha chiarito che queste norme non hanno efficacia retroattiva per procedimenti già avviati prima del 15 luglio 2022: i debitori già in corso di liquidazione del patrimonio ex L.3/2012 mantengono i vecchi presupposti (art.14-terdecies L.3/2012) . Solo i nuovi casi aperti dopo il 15 luglio 2022 seguono integralmente le regole del CCII.

4. Procedure da sovraindebitamento dei non fallibili

Per ottenere l’esdebitazione, il debitore non fallibile può scegliere fra diversi strumenti di composizione della crisi previsti dalla legge:

  • Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 L.3/2012, ora codificato nel CCII): si tratta di un accordo negoziato tra debitore (con l’aiuto di un Organismo di Composizione della Crisi, OCC) e i suoi creditori, approvato dal tribunale. Nel piano il debitore propone come e quanto pagare ai creditori, anche per quote ridotte, e gli interessi maturati possono essere azzerati. Una volta omologato, il piano genera automaticamente l’effetto di cancellare i debiti residui (effetto “esdebitatorio”). Se il piano va in porto, il debitore viene esdebitato alla chiusura della procedura . Il piano del consumatore è riservato esclusivamente ai consumatori e non comporta costi giudiziali particolari (il tribunale decide in composizione monocratica).
  • Concordato minore (art. 67 L.3/2012): è un istituto analogo al concordato preventivo per imprenditori, ma semplificato e riservato ai piccoli imprenditori non fallibili (debiti ≤ 5 milioni). Anche questo accordo con i creditori si conclude con omologa del tribunale. Come per il piano del consumatore, al termine il debitore è esdebitato in senso “automatico”: i debiti residui sono cancellati per effetto della pronuncia che chiude il procedimento.
  • Liquidazione controllata (artt. 268-274 CCII): è la procedura liquidatoria che si attiva (in genere su istanza del debitore o dei creditori) quando il debitore non fallibile ha un patrimonio da liquidare ma non può pagare i debiti. L’OCC convoca riunione delibera apertura e nomina il liquidatore. Il liquidatore realizza i beni e ripartisce il ricavato fra i creditori; una volta esaurite le attività realizzabili (o dopo tre anni dall’apertura) il giudice emette il decreto di chiusura. Con la chiusura della liquidazione controllata scatta il certificato di esdebitazione per le passività non soddisfatte . In pratica, tutti i debiti residui sono cancellati, purché il liquidatore e il giudice abbiano verificato (nel frattempo) l’assenza di colpa grave nella crisi. Notare che l’esdebitazione nella liquidazione controllata è di diritto, come appunto prevede l’art.282 CCII, senza necessità di nuova richiesta: il tribunale lo deve pronunciare di sua iniziativa decorsi tre anni dalla apertura o al momento della chiusura (cfr. artt. 281 e 282 CCII) .
  • Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII): questa non è una procedura preventiva, ma una vera e propria richiesta straordinaria. Essa è riservata al debitore persona fisica che non dispone di beni né di redditi futuri utili a pagare nulla. In sostanza, il soggetto è così privo di “attivo” da rendere inutile qualsiasi liquidazione o piano: in questo caso la legge gli consente di presentare un ricorso diretto al giudice delegato che sospende gli effetti esecutivi sui suoi beni (similmente alle altre procedure) e, previa istruttoria, dichiari l’esdebitazione. Se ammissibile, l’istanza di esdebitazione dell’incapiente si conclude con decreto che estingue i debiti (fatti salvi quelli alimentari, extracontrattuali, sanzionatori, fiscali particolari, come vedremo) . Questo istituto è conosciuto come “esdebitazione a costo zero” perché il debitore non paga nulla: bensì dichiara periodicamente i propri redditi futuri al giudice e, se dovessero emergere utilità oltre una certa soglia, potrebbe essere chiamato a restituire fino al 10% del debito complessivo entro 4 anni . Ma fintantoché resta incapiente, il provvedimento lo libera definitivamente dai debiti contratti fino al momento della dichiarazione.

Di fatto, il debitore privato che si trovi in seria difficoltà economica sceglie la procedura più adeguata alle sue condizioni patrimoniali. Se ha qualche reddito o bene, avrà senso svolgere una liquidazione controllata oppure un accordo; se invece non possiede nulla, può bypassare tutto ricorrendo subito all’art.283 CCII. Come osservato da recente giurisprudenza, «il debitore incapiente… non può essere costretto a proporre una liquidazione (che comporterebbe solo costi ulteriori) quando il sistema gli offre l’istituto dell’esdebitazione a costo zero» . Viceversa, un debitore che abbia pur limitate prospettive di pagamento dovrebbe valutare la liquidazione controllata: anche se non realizza nulla, dopo 3 anni otterrà comunque l’esdebitazione senza bisogno di istanza aggiuntiva .

Le tabelle riepilogative seguenti riassumono i principali elementi di confronto tra queste procedure (con evidenziazione del momento e degli effetti dell’esdebitazione finale).

ProceduraChi può accedereScopo principaleEsdebitazionePagamenti residui
Piano del consumatoreSolo consumatori (privati non titolari d’impresa)Ripagare i creditori tramite un accordo rateale/ ridottoDebiti residui cancellati al termine del piano (giudice omologa)Si pagano le quote concordate dal piano
Concordato minoreImprenditore individuale sotto soglia e soci illimitati di s.n.c.Come sopra, accordo con i creditori, giudice monocraticoDebiti residui cancellati al termine dell’accordo (chiusura concordato)Si pagano le quote concordate (anche mediante beni realizzati)
Liquidazione controllataQualsiasi debitore non fallibile con qualche attivo da liquidareVendita dei beni del debitore e riparto ai creditoriDebiti residui cancellati con il certificato di esdebitazione al termine (o dopo 3 anni)Si riparte il ricavato; i creditori vengono pagati in proporzione
Esdebitazione incapientePersona fisica senza attivo e persona meritevoleDispensare dal debito col provvedimento giudiziarioDebiti interamente cancellati dal decreto, una sola voltaNon sono previsti pagamenti (se nel quadriennio non emergono utilità significative)

(N.B.: tutte le procedure sono ammesse solo se il debitore non ha frodato i creditori e ha collaborato con l’OCC; in caso contrario il giudice può negare l’omologa o l’esdebitazione.)

5. Requisiti dell’esdebitazione

Per ottenere l’esdebitazione, ordinaria o da incapiente, devono sussistere presupposti oggettivi e soggettivi precisi. Eccone i punti essenziali:

  • Stato di sovraindebitamento: il debitore deve trovarsi in un perdurante squilibrio patrimoniale, cioè incapace di pagare regolarmente i debiti con le proprie risorse correnti . Questo è il presupposto comune per accedere a qualsiasi procedura (piano, concordato o liquidazione). Per l’esdebitazione “incapiente”, in più vige il requisito che il debitore non possa offrire alcuna utilità nemmeno futura ai creditori . In pratica, è incapiente chi al momento della domanda non dispone di beni o redditi che possano essere pignorati (oltre il minimo vitale) e che gli consentano di soddisfare anche in parte i creditori.
  • Meritevolezza: in ogni caso, deve essere provato che il debitore non abbia determinato volontariamente la propria crisi mediante colpa grave, frode o occultamento di beni. Come già previsto dal vecchio art.142 L.F., il requisito della meritevolezza è oggi codificato in termini analoghi nel CCII. Il comma 7 dell’art. 283 stabilisce che il giudice valuta, su parere dell’OCC, «l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento» . Analoghe prescrizioni figurano per il piano del consumatore (art.69 CCII) e la liquidazione controllata (art. 269 CCII). In sostanza, il debitore deve dimostrare di aver contratto i debiti per cause lecite (perse non per fini speculative o per sottrarre beni alla giustizia) e di aver cercato di adempiere con diligenza. La Cassazione ha ribadito che la mera entità modesta del patrimonio non può precludere di per sé l’esdebitazione: ciò che conta è piuttosto verificare l’assenza di condotte illecite o colpose significative .
  • Accettabilità dell’istanza: nel caso dell’esdebitazione da incapiente, il debitore presenta un ricorso motivato al tribunale, assistito da OCC, in cui dichiara la situazione patrimoniale e reddituale; il giudice, dopo l’iscrizione a ruolo, fissa udienza e chiede le informazioni necessarie (Relazione OCC, eventuali controdeduzioni dei creditori, ecc.). Deve risultare che nessun altro percorso era praticabile (ad es. no piano di risanamento possibile) e che il debitore non ha utilità significative. Se invece si richiede esdebitazione “ordinaria” al termine di un concordato o liquidazione, non serve istanza particolare: il giudice delegato, nel provvedimento finale, dichiara l’esdebitazione (o dispone la certificazione automatica).
  • Verifica delle utilità: nella procedura “incapiente” vi è l’ulteriore obbligo di comunicare annualmente le variazioni reddituali (art. 283, co.3-4 CCII). Se nei quattro anni successivi all’esdebitazione emergono utilità rilevanti (es. un lavoro stabile, un immobile ereditato, ecc.) che permettono di soddisfare almeno il 10% del debito residuo, il debitore dovrà versare quella percentuale entro due rate semestrali . Le utilità “rilevanti” si calcolano su base annua: secondo le circolari degli OCC, si detrae dal reddito annuale del debitore una soglia minima (legata all’assegno sociale moltiplicato per il coefficiente ISEE della famiglia) . Se il risultato è positivo (reddito netto eccede spese familiari “equo tenore di vita”), quelle somme in eccesso possono rientrare nel pagamento dei creditori. Tuttavia, tale verifica non riguarda i crediti finanziati (mutui, prestiti) e si applica solo alla parte residua dopo la definitiva pronuncia di esdebitazione. L’obbligo di comunicazione e pagamento eventuale serve a garantire che l’esdebitazione non costituisca un indebito vantaggio se il debitore successivamente ha miglior fortuna economica.
  • Eccezioni legali: l’esdebitazione non si estende a tutti i debiti, anche se altrimenti non ripagabili. Restano inesigibili alcuni oneri inderogabili: ad esempio, gli obblighi alimentari verso familiari (c.d. debiti da mantenimento) e i risarcimenti danni da fatto illecito extracontrattuale; le sanzioni penali/per l’ambiente di natura finanziaria non collegate a debiti estinti; i debiti tributari, anche se sortisca prima dell’apertura dell’istanza (salvo casi particolari). Inoltre, l’effetto esdebitatorio non si estende ai coobbligati e garanti del debitore : in generale, l’art.66 CCII stabilisce che «gli effetti della procedura non si estendono ai coobbligati, ai fideiussori e agli obbligati in via di regresso, salvo quanto previsto dall’art.278 CCII» . In pratica, se Mario firma il prestito di Mario come garante o compartecipe, il creditore può proseguire sull’altro contraente anche dopo l’esdebitazione di Mario. Esistono tuttavia tecniche (procedura familiare congiunta, accordi particolari, o estensione negoziale del piano con adesioni esplicite dei creditori) per tutelare anche chi ha garanzie, ma questi sono argomenti specialistici. In linea generale, l’esdebitazione del debitore principale non libera automaticamente gli obbligati terzi .

6. Effetti dell’esdebitazione

Con il provvedimento finale di esdebitazione (o con il certificato attestante la stessa), i debiti collegati alla procedura si estinguono completamente, cioè non sono più esigibili dal debitore. Il soggetto recupera così la possibilità di ricostruirsi una vita senza lo spettro di vincoli finanziari precedenti. In concreto:

  • Cancellazione dei debiti concorsuali: tutti i crediti ammessi al passivo della procedura (tranne le eccezioni di cui sopra) diventano inesigibili. Il debitore non dovrà più pagare rate residue, interessi non coperti o partite IVA rimaste insoddisfatte. Anche per i cosiddetti crediti “prededotti” (es. imposte, contributi previdenziali) vale lo stesso principio, per quanto la giurisprudenza riconosce che la legge li include e l’UE non lo vieta .
  • Decorrenza del vincolo quadriennale: per l’esdebitazione da incapiente, inizia a decorrere il quadriennio di verifica. Se nei successivi quattro anni il debitore rimane completamente incapiente (nessun guadagno significativo), rimane definitivamente libero dai debiti. Se invece si dimostra che ha utilità oltre i limiti (vedi supra), dovrà restituire entro il termine di legge una quota forfettizzata (10%). Se ciò non avviene, il provvedimento rischia di essere revocato in parte.
  • Impatto su creditori e terzi: con l’esdebitazione il creditore perde definitivamente il diritto di recuperare sul debitore i propri crediti (salva l’azione sui coobbligati). Ciò significa che il debito residuo è giuridicamente “spazzato via” . Ai fini pratici, spesso un notaio o un’organizzazione fornisce il certificato di esdebitazione all’ufficio protesti: la cancellazione avviene anche nei registri dei protesti e delle banche dati di solvibilità, consentendo al debitore di tornare a contrarre finanziamenti senza “pesi del passato”. Tuttavia, è consigliabile conservare sempre copia del decreto di esdebitazione per dimostrare la cessata obbligazione.
  • Limiti normativi: va ricordato che l’accesso all’esdebitazione è limitato a una sola volta per persona fisica . Dopo aver usufruito di questo beneficio, non si può più richiederlo un’ulteriore volta (salvo motivi eccezionali). Inoltre, se il giudice accerta che il debitore non è stato meritevole, può sempre negare l’esdebitazione o chiederne la revoca. In ogni caso, la disciplina tutela l’equilibrio tra interesse sociale (non perpetuare la povertà) e principio di correttezza: come osservato dalla giurisprudenza, anche “una modesta soddisfazione” ai creditori non deve escludere automaticamente il beneficio, se il debitore ha agito onestamente .

7. Simulazioni pratiche (esempi)

  • Esempio 1: Sig. Rossi, pensionato, debiti totali €30.000. Rossi è un pensionato con un mutuo scaduto di €12.000 e alcuni prestiti per €18.000, senza alcun altro patrimonio. Il suo reddito (pensione) è basso e gli stipendi di famiglia appena coprono le spese essenziali. Non possiede case di proprietà (solo l’usufrutto dell’abitazione familiare), né investimenti né futuro reddito rilevante. In questo caso si ritiene “incapiente” (la condizione oggettiva è zero utilità). Egli può rivolgersi al tribunale presentando ricorso ex art.283 CCII. Se risulta meritevole (assenza di frode nella crisi), il giudice gli concederà l’esdebitazione, azzerando i 30k di debiti residui. Rossi dovrà però trasmettere ogni anno la dichiarazione dei redditi per verificare l’assenza di guadagni oltre soglia . Se nei 4 anni successivi la pensione resta conforme alla soglia minima, resta libero da tutti i debiti.
  • Esempio 2: Sig.ra Bianchi, lavoratrice autonoma, debiti €50.000. Bianchi è un’artigiana con un piccolo laboratorio, fattura circa €20.000 annui (sotto soglia), e ha accumulato debiti per forniture e tasse non pagate. Ha qualche attrezzatura da vendere. Dopo un tentativo di concordato senza esito, presenta istanza di Liquidazione controllata. L’OCC convoca la riunione, viene nominato liquidatore e procedura ammessa. Durante la liquidazione, le attrezzature vengono vendute per €5.000, pagati i creditori con quella cifra; altri creditori di piccola entità ottengono pagamenti in base alla quota millesimale. Dopo tre anni dall’apertura, il procedimento si chiude. Con il provvedimento di chiusura, la Sig.ra Bianchi ottiene il certificato di esdebitazione per i restanti circa €45.000 di debiti (cioè i crediti rimasti insoddisfatti). Da quel momento è libera da quei debiti. In questa simulazione, Bianchi ha ottenuto l’esdebitazione “ordinaria” senza dover fare istanze aggiuntive .

Questi esempi mostrano come, a seconda della disponibilità di beni o reddito, il debitore scelga lo strumento migliore. Se l’attivo è praticamente nullo e insoddisfacente per tutti, conviene spesso puntare all’esdebitazione da incapiente; se invece c’è qualcosa da liquidare, conviene usare l’istituto liquidatorio e cogliere l’esdebitazione “di diritto” al termine .

8. Domande e risposte frequenti

  • Chi può chiedere l’esdebitazione?
    Possono farlo solo i debitori non fallibili (cioè privati non imprenditori o piccoli imprenditori sotto soglia) che si trovano in stato di sovraindebitamento. Nello specifico, il debitore deve rientrare tra le categorie indicate dall’art.2 CCII (consumatore, professionista autonomo, imprenditore individuale sotto soglia, ente non profit, ecc.) . Inoltre deve trovarsi in situazioni di crisi irreversibile e non aver frodato i creditori.
  • Quali procedure si possono utilizzare?
    A seconda del caso, si può proporre: (i) un piano del consumatore se il debitore è un privato che non ha funzioni imprenditoriali; (ii) un concordato minore se è un piccolo imprenditore individuale; (iii) una liquidazione controllata se ci sono beni da liquidare; (iv) direttamente l’esdebitazione del debitore incapiente (art.283 CCII) se non c’è alcun attivo. In tutti i casi, l’esdebitazione finale consegue al buon esito della procedura scelta .
  • Quanto costa la procedura?
    L’accesso alle procedure da sovraindebitamento non richiede il pagamento di diritti camerali (non si deposita un fallimento) ed è totalmente gratuito per il debitore: i costi sono a carico del patrimonio e i compensi del professionista sono stabiliti dal giudice. Nel caso dell’esdebitazione a costo zero (incapiente) non si pagano comunque parcelle né imposte aggiuntive: il debitore presenta il ricorso e basta, e alla fine ottiene la cancellazione dei debiti senza pagare nulla .
  • Quali debiti restano fuori dall’esdebitazione?
    Non tutti i debiti possono essere cancellati. In particolare non si esdebitano: (i) gli obblighi di mantenimento verso familiari (cibo, affitto, pensione alimentare); (ii) i risarcimenti da illecito civile (incidenti, negligenze gravi) e in generale le responsabilità extracontrattuali; (iii) le sanzioni penali pecuniarie e le multe ambientali; (iv) i debiti fiscali (tasse e contributi) se riferibili a periodi antecedenti alla procedura, ma accertati dopo l’apertura. Quindi, ad esempio, se ho debiti IRPEF pregressi scoperti solo in corso di procedura, non saranno esdebitati. Tutti gli altri debiti contrattuali (prestiti, mutui, cessioni del quinto, ecc.) possono invece essere cancellati con l’esdebitazione.
  • Come si avvia la procedura di esdebitazione da incapiente?
    Il debitore presenta un ricorso al tribunale competente (di solito quello della propria residenza) con l’aiuto di un OCC autorizzato. Nel ricorso deve dichiarare i motivi della crisi, gli attivi e redditi correnti, il piano di rientro (zero reddito) e richiedere la sospensione delle azioni esecutive. Il tribunale fissa un’udienza con citazione dei creditori, esamina la relazione dell’OCC (che descrive l’indebitamento e attesta la mancanza di utilità), e poi decide. Se il caso è incontrovertibilmente di incapacità a pagare, emette decreto di esdebitazione. Durante il processo, il debitore deve collaborare e fornire documenti, ma non deve nominare curatori né versare garanzie. Dopo il decreto, il debitore rimane sottoposto all’obbligo annuale di comunicare redditi .
  • È vero che i coniugi devono fare procedure separate?
    Di solito sì: l’esdebitazione riguarda il solo patrimonio di chi la richiede. Tuttavia, la legge prevede la procedura familiare unitaria (art.66 CCII) se entrambi i coniugi risultano debitori per gli stessi impegni (es. mutuo cointestato). In quel caso è possibile presentare un unico piano o concordato che coinvolge entrambi. Inoltre, un creditore può a volte chiedere di estendere gli effetti ai coniugi/garanti; ma in linea di massima, l’esdebitazione del debitore principale non libera il coniuge coobbligato o garante, che rimarrà responsabile dei debiti (salvo che faccia separate trattative con i creditori) .
  • Cosa succede se, dopo l’esdebitazione, trovo un lavoro ben pagato?
    Se l’esdebitazione è stata concessa “a costo zero” (art.283), il debitore è tenuto ad adempiere l’obbligo di comunicazione dei redditi. Nel quadriennio post-esdebitazione, il giudice verifica annualmente se dal reddito netto emergono utilità rilevanti. Se sì, il debitore può essere chiamato a versare fino al 10% del debito complessivo in due rate. In concreto, ciò può succedere ad esempio se il debitore fa carriera e passa dal reddito minimo a una retribuzione elevata: il sistema impone che parte di quella entrata serva a sanare i debiti antecedenti. Se invece rimane sotto soglia (ossia non guadagna quanto sarebbe considerato “sufficiente” per il tenore di vita calcolato), non deve nulla. In ogni caso, se non dichiara correttamente o non paga quanto dovuto, il giudice può revocare in tutto o in parte il beneficio .
  • Quanto tempo occorre per ottenere l’esdebitazione?
    Dipende dalla procedura scelta. In linea generale, la fase di negoziazione e giudizio richiede alcuni mesi (mediamente 6-12 mesi per il piano o concordato). La liquidazione controllata, invece, può durare qualche anno (la legge non pone un termine fisso, ma altrimenti dopo tre anni scatta di diritto il certificato esdebitazione ). L’esdebitazione da incapiente può essere relativamente più rapida, poiché non occorre attendere vendite: dopo un po’ di udienze e verifiche documentali (di solito entro l’anno), il tribunale decide la domanda. L’ordine delle udienze lo fissa il giudice delegato, in genere dopo 2-3 mesi dal deposito della domanda.

9. Tabelle riepilogative

AspettoEsdebitazione ordinaria (piano, concordato, LC)Esdebitazione “incapiente” (art.283)
Procedura accessoriaPiano del consumatore, Concordato minore, Liquid. controllataRicorso dedicato al tribunale
Natura«Effetto» automatico al termine della proceduraRichiede istanza separata del debitore
Prodotto finaleCertificato giudiziario di esdebitazione (o provvedim. di chiusura)Decreto di esdebitazione o rigetto
Quando eroga cancellazioneAl momento dell’omologa del piano/concordato o alla chiusura della LCAll’esito positivo del procedimento
Debiti residui cancellatiTUTTI quelli non pagati dalla procedura (salvo esclusi di legge)TUTTI i debiti (salvo esclusi)
Domande di rimborsi futuriNo (tutto definito)Sì: verifica annuale e possibile pagam.to 10% su redditi futuri
RipetibilitàUna sola procedura (poi si finisce)Una sola volta a vita
Debiti esclusi dall’esdebitazione
Obblighi di mantenimento (alimentari)
Risarcimenti per danni extracontrattuali
Sanzioni penali o amministrative (pecuniarie)
Debiti fiscali pregressi accertati dopo apertura

10. Conclusioni

La procedura di esdebitazione per i soggetti non fallibili è uno strumento indispensabile di solidarietà sociale ed economica: offre una via d’uscita al privato (o al piccolo imprenditore) travolto dai debiti e impedisce che vada incontro a conseguenze disastrose (usura, indebitamento perpetuo, esclusione dai circuiti economici). È un istituto dal carattere “umanitario”, ma anche perfettamente in linea con i principi del nostro ordinamento concorsuale moderno. Da una parte, coinvolge sempre il controllo di un giudice e di un professionista (OCC) per garantire trasparenza; dall’altra, riconosce che quando non esiste alcuna utilità da offrire, proseguire nelle esecuzioni è solo perdita di risorse, ed è più equo lasciare il debitore ripartire da zero. L’esdebitazione permette quindi al debitore di riprendersi una vita normale, mentre i creditori vi rinunciano consapevolmente (nelle procedure competitive) o in cambio di qualcosa di minimo (nel caso incapiente).

Sentenze e dottrina di riferimento (ultime novità)

Le pronunce giurisprudenziali più recenti confermano e spiegano i concetti chiave sopra esposti. Per esempio:

  • Cass. n. 27562/2024: ha ribadito che, anche nel fallimento, il requisito della meritevolezza è essenziale per ottenere l’esdebitazione, e che non è permesso escludere il beneficio per un mero saldo parziale dei creditori . La stessa logica vale nel sovraindebitamento: se pur un debitore ha pagato qualcosa ai creditori, la legge non impone una soglia minima di pagamento per potersi esdebitare, purché sia stato onesto.
  • Cass. n. 28505/2024: ha chiarito che «il debitore non può essere escluso dal beneficio dell’esdebitazione a causa della scarsa consistenza del suo patrimonio», a meno che tale povertà dipenda da atti fraudolenti o colpevoli del debitore . In altri termini, il fatto stesso di avere poche risorse non è di per sé un motivo per negare l’esdebitazione (salvo che il tribunale trovi dolo).
  • Cass. n. 14835/2025: ha stabilito che le domande di esdebitazione avviate prima dell’entrata in vigore del Codice (15/7/2022) vanno giudicate secondo le vecchie regole (L.3/2012) e non secondo gli artt. 278-282 CCII . Questo principio di conservazione dei vecchi criteri può essere importante se, ad esempio, un piano del consumatore veniva chiuso poco prima di quella data.
  • Vari tribunali di merito hanno affrontato questioni operative dell’istituto (ad es. Trib. Milano, Trib. Mantova, Trib. Arezzo ecc.) e forniscono interpretazioni su “incapienza” e criteri di calcolo delle utilità . In particolare, la pratica professionale si avvale spesso delle tabelle ministeriali (art. 283, comma 2) e delle linee guida degli OCC per verificare che il debitore sia davvero incapiente (cfr. i dettagli nelle Istruzioni OCPC). L’orientamento predominante considera fondamentale, per l’art.283, il requisito oggettivo di incapacità di offrire utilità , indipendentemente da eventuali sforzi del debitore in termini di lavoro o attività (diversamente da quanto prevedeva la legge 3/2012) .

Nel complesso, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi anni ha confermato il carattere “empatico” dell’istituto (offrire una chance concreta al debitore meritevole), senza però allentare del tutto i controlli: in ogni caso, spetta al debitore dimostrare la propria buona fede e collaborare con la procedura, e alla controparte (creditori) eccepire tempestivamente ogni difformità.

Fonti normative e giurisprudenziali: L. n.3/2012 (comm. esonero per non fallibili); D.lgs. 14/2019 (artt. 278-284 CCII, in particolare art.283); D.lgs. 147/2020 (c.d. correttivo). Sentenze principali citate: Cass. n.27562/2024 , Cass. n.28505/2024 , Cass. n.14835/2025 ; Trib. Milano (30/9/2022), Trib. Mantova (18/6/2018), Trib. Perugia (31/7/2023) e altre in tema di “incapienza”.

Che Cos’è La Procedura Di Esdebitazione Per Privati E Come Funziona?

Hai accumulato debiti con banche, finanziarie, carte di credito o Agenzia delle Entrate e non riesci più a pagarli?
Temi pignoramenti, segnalazioni negative o richieste continue dai creditori?

👉 Buone notizie: la legge italiana oggi consente anche ai privati cittadini (non imprenditori) di liberarsi legalmente dai debiti quando non hanno più la possibilità reale di pagarli, grazie alla procedura di esdebitazione prevista dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019).

In questa guida scoprirai in modo chiaro cos’è, chi può richiederla, come funziona passo per passo e quali vantaggi concreti offre.


⚖️ Cos’è l’esdebitazione per privati

L’esdebitazione è una procedura legale che permette a una persona fisica sovraindebitata — cioè che non riesce più a far fronte ai propri debiti — di ottenere la cancellazione totale o parziale dei debiti residui, dopo un controllo del Tribunale e la verifica di buona fede.

In pratica, dopo aver seguito una procedura trasparente, il giudice può liberarti da ogni obbligazione residua, consentendoti di ripartire da zero e tornare economicamente attivo senza il peso delle passività pregresse.


👥 Chi può accedere alla procedura

Può chiedere l’esdebitazione chi:

  • È un privato cittadino o consumatore, non imprenditore.
  • È in stato di sovraindebitamento, cioè non riesce a pagare regolarmente le rate o le spese correnti.
  • Ha agito in buona fede, senza aver contratto debiti per dolo o spese eccessive ingiustificate.
  • È trasparente nella presentazione della propria situazione patrimoniale e reddituale.

Possono accedere anche:

  • Dipendenti con troppi finanziamenti o cessioni del quinto.
  • Pensionati con trattenute o debiti fiscali non più sostenibili.
  • Disoccupati o nullatenenti che non hanno più beni o redditi.
  • Famiglie con debiti accumulati per difficoltà economiche, malattia o perdita del lavoro.

📌 L’esdebitazione non è una “scorciatoia”: è una procedura giudiziale, controllata e garantita dalla legge.


🧾 Debiti che possono essere cancellati

Ammessi alla procedura:

  • Debiti verso banche e finanziarie (prestiti, carte revolving, mutui).
  • Debiti fiscali (IRPEF, IVA, IRAP, addizionali).
  • Debiti contributivi (INPS, INAIL).
  • Bollette, canoni di locazione e debiti verso fornitori privati.
  • Cartelle esattoriali e accertamenti dell’Agenzia delle Entrate.
  • Scoperti di conto o debiti da fideiussioni personali.

Esclusi dall’esdebitazione:

  • Obblighi di mantenimento familiare.
  • Sanzioni penali e amministrative non tributarie.
  • Debiti derivanti da condotte dolose o fraudolente.

🧠 Requisiti fondamentali

Per accedere all’esdebitazione, servono quattro elementi chiave:

  1. Stato di sovraindebitamento – Non riesci più a pagare regolarmente i tuoi debiti.
  2. Buona fede e meritevolezza – Hai agito correttamente e non con l’intento di frodare i creditori.
  3. Trasparenza – Devi presentare una situazione economica completa e veritiera.
  4. Collaborazione con l’OCC – L’Organismo di Composizione della Crisi redige la relazione ufficiale per il Tribunale.

🧩 Le procedure disponibili per i privati

💠 Piano di ristrutturazione del consumatore

È la soluzione più utilizzata dai privati.
Prevede un piano di pagamento sostenibile proporzionato al reddito e alle spese familiari, con blocco immediato di pignoramenti e omologazione del Tribunale.
Dopo il completamento, i debiti residui vengono cancellati.


💠 Liquidazione controllata

Se non puoi proporre un piano, puoi mettere a disposizione i beni non essenziali (auto, risparmi, quote) per soddisfare parzialmente i creditori.
Al termine, ottieni la liberazione totale del residuo con l’esdebitazione finale.


💠 Esdebitazione del debitore incapiente

È la misura più favorevole: riservata a chi non possiede nulla (nessun reddito, nessun bene).
Il giudice, se riconosce la buona fede, cancella tutti i debiti in modo definitivo.
Può essere concessa una sola volta nella vita.


🏛️ Come funziona passo dopo passo

  1. Analisi preliminare con un avvocato esperto in sovraindebitamento.
  2. Nomina dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi).
  3. Raccolta documentale: redditi, debiti, spese, beni, famiglia.
  4. Relazione OCC e redazione del piano o proposta di liquidazione.
  5. Deposito del ricorso presso il Tribunale.
  6. Misure protettive: blocco immediato di pignoramenti e azioni dei creditori.
  7. Udienza di omologazione: il giudice verifica la meritevolezza e approva.
  8. Esecuzione del piano o liquidazione dei beni.
  9. Esdebitazione finale: cancellazione totale dei debiti residui.

📋 Documenti necessari

  • Documento d’identità e codice fiscale.
  • Ultime dichiarazioni dei redditi o CUD.
  • Estratti conto bancari e carte di credito.
  • Contratti di prestito, mutuo o finanziamento.
  • Elenco completo dei debiti (banche, Fisco, fornitori).
  • Cartelle esattoriali, avvisi o precetti.
  • Stato di famiglia, contratto d’affitto, bollette e spese correnti.
  • Eventuali atti giudiziari o pignoramenti in corso.

⏱️ Tempi e risultati

  • Preparazione e deposito del piano: 2–4 mesi.
  • Approvazione e blocco azioni: da subito con il deposito.
  • Omologazione: mediamente 3–8 mesi.
  • Durata del piano: da 1 a 5 anni.

🎯 Risultato finale:

  • Cancellazione totale o parziale dei debiti.
  • Blocco definitivo dei pignoramenti.
  • Riabilitazione economica e reputazionale.

⚖️ I vantaggi principali

✅ Blocca immediatamente azioni giudiziarie e pignoramenti.
✅ Riduce drasticamente debiti e interessi.
✅ Permette di mantenere beni essenziali e redditi vitali.
✅ Consente di ripartire legalmente “da zero”.
✅ Tutela la famiglia e la dignità personale.


🚫 Errori da evitare

  • Ignorare atti giudiziari o solleciti.
  • Tentare accordi privati non formalizzati.
  • Nascondere beni o conti: compromette la meritevolezza.
  • Presentare documenti incompleti o falsi.
  • Affidarsi a soggetti non qualificati o “consulenti del debito” non abilitati.

🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

📂 Analizza la tua posizione debitoria e individua la procedura più adatta.
📌 Coordina la raccolta dei documenti con l’OCC.
✍️ Redige il piano o la proposta di liquidazione e deposita il ricorso.
⚖️ Ti rappresenta in Tribunale e nei rapporti con banche, Fisco e creditori.
🔁 Ti assiste fino all’esdebitazione definitiva e alla riabilitazione economica.


🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in diritto dei consumatori e sovraindebitamento.
✔️ Specializzato nella tutela di privati e famiglie indebitate.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia.


Conclusione

L’esdebitazione per privati è oggi lo strumento più efficace per uscire legalmente dai debiti e ricominciare una nuova vita economica.
Con una procedura trasparente, assistenza qualificata e la tutela del Tribunale, puoi bloccare pignoramenti, ridurre le somme dovute e ottenere la cancellazione completa dei debiti.

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  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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