Impugnazione Dell’Avviso Bonario: Quando Contestare La Comunicazione Di Irregolarità

Hai ricevuto una comunicazione di irregolarità dall’Agenzia delle Entrate (il cosiddetto “avviso bonario”) e non sai se contestarla o pagarla?
L’avviso bonario è una comunicazione preventiva che l’Agenzia delle Entrate invia quando rileva errori, omissioni o incongruenze nelle dichiarazioni fiscali (IVA, IRPEF, IRES, 730, 770 ecc.).
Non si tratta ancora di un atto esecutivo come una cartella esattoriale, ma rappresenta un invito al pagamento spontaneo, con sanzioni ridotte. Tuttavia, non tutti gli avvisi bonari sono corretti o dovuti: spesso contengono errori, duplicazioni o interpretazioni errate dei dati dichiarati.
In questi casi è possibile contestare l’avviso bonario, evitando di pagare somme non dovute e bloccando eventuali futuri atti di riscossione.

Cos’è un avviso bonario e quando viene emesso
L’avviso bonario viene emesso dall’Agenzia delle Entrate dopo il cosiddetto controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni dei redditi. Si distingue in due tipi principali:

  • Controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR 600/1973 e art. 54-bis del DPR 633/1972): riguarda errori aritmetici, mancati versamenti, crediti d’imposta non utilizzabili o incongruenze tra i dati dichiarati e i pagamenti effettuati.
  • Controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/1973): riguarda invece irregolarità sui documenti allegati, detrazioni o deduzioni non spettanti.
    L’avviso bonario consente al contribuente di pagare entro 30 giorni con sanzioni ridotte al 10%, invece del 30% previsto per le cartelle esattoriali.

Quando è possibile impugnare un avviso bonario
Contrariamente a quanto molti credono, non tutti gli avvisi bonari sono legittimi o inoppugnabili. La Cassazione ha chiarito che la comunicazione può essere impugnata se contiene una pretesa tributaria immediatamente lesiva, cioè se:

  • È chiara, dettagliata e contiene già la quantificazione del debito fiscale, con indicazione delle somme dovute.
  • Comporta effetti diretti sulla posizione del contribuente (ad esempio blocco dei rimborsi, sospensione dei crediti o iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento).
  • Contiene errori di calcolo, duplicazioni di imposta o interpretazioni errate dei dati dichiarati.
  • Riguarda periodi d’imposta già oggetto di accertamento o contenzioso.
  • È fondata su informazioni incomplete o dati errati forniti dai sostituti d’imposta o dall’Agenzia stessa.
    In tali casi, il contribuente ha diritto a contestare l’avviso bonario prima che si trasformi in una cartella di pagamento, evitando il successivo aggravio di sanzioni e interessi.

Come contestare una comunicazione di irregolarità
Se ritieni che l’avviso bonario sia errato, hai due possibilità:

  1. Richiedere chiarimenti o correzioni all’Agenzia delle Entrate: entro 30 giorni puoi presentare una richiesta di riesame, allegando documenti e prove che dimostrano l’errore.
  2. Impugnare l’avviso bonario davanti alla Corte di Giustizia Tributaria: se l’Agenzia non corregge l’errore o mantiene la pretesa, puoi presentare ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione.
    L’impugnazione è particolarmente utile quando:
  • Le somme richieste non sono effettivamente dovute.
  • Gli errori derivano da problemi tecnici o da errate imputazioni dell’Agenzia.
  • L’avviso si basa su dichiarazioni già regolarizzate o su pagamenti già eseguiti.
  • La comunicazione riguarda annualità prescritte.

Come difendersi con l’aiuto di un avvocato tributarista
Un avvocato tributarista esperto in contenzioso fiscale può analizzare la comunicazione ricevuta, verificare la legittimità della pretesa e intervenire tempestivamente per bloccare la procedura.
Le principali azioni difensive comprendono:

  • Controllare la correttezza dei dati riportati nella comunicazione e dei versamenti effettuati.
  • Presentare istanza di autotutela o richiesta di annullamento all’Agenzia delle Entrate.
  • Predisporre un ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per contestare l’illegittimità dell’avviso.
  • Evitare la successiva iscrizione a ruolo e la formazione della cartella di pagamento.
  • Negoziare, se necessario, un piano di rateizzazione o la definizione agevolata del debito.

Cosa puoi ottenere con una difesa efficace

  • L’annullamento totale o parziale dell’avviso bonario errato o illegittimo.
  • La sospensione delle procedure di riscossione e delle sanzioni.
  • Il recupero delle somme versate indebitamente.
  • La tutela del credito fiscale e dei rimborsi eventualmente bloccati.
  • La piena regolarizzazione della posizione fiscale.

⚠️ Attenzione: ignorare un avviso bonario può portare, dopo 30 giorni, all’emissione automatica di una cartella di pagamento, con sanzioni triplicate e interessi aggiuntivi. È quindi fondamentale valutare subito la legittimità della comunicazione con l’assistenza di un professionista.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e contenzioso fiscale – spiega quando e come impugnare un avviso bonario, come contestare le irregolarità dell’Agenzia delle Entrate e come difendersi efficacemente da pretese fiscali errate.

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Introduzione

L’avviso bonario (o comunicazione di irregolarità) è un atto informale con cui l’Amministrazione finanziaria segnala al contribuente errori o omissioni nella dichiarazione fiscale. Emesso in base ai controlli automatizzati (art. 36-bis DPR 600/1973 per le imposte sui redditi; art. 54-bis DPR 633/1972 per l’IVA) o ai controlli formali (art. 36-ter DPR 600/1973), l’avviso bonario non costituisce un atto impositivo definitivo né un titolo esecutivo, ma un invito alla regolarizzazione spontanea . Chi lo riceve dispone di termini (sospesi in agosto) per pagare l’imposta ridotta delle sanzioni o per fornire chiarimenti all’Agenzia e correggere la posizione. L’obiettivo è evitare l’esborso maggiore di una cartella.

Nonostante l’avviso bonario non appaia esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili (art. 19 D.Lgs. 546/1992), la giurisprudenza più recente ha ormai chiarito che è facoltativamente impugnabile in sede tributaria . Tuttavia, questa facoltà non paralizza il procedimento accertativo: il contribuente può scegliere di ricorrere immediatamente o aspettare l’atto impositivo successivo. Se l’impugnazione non viene proposta, resta sempre aperta la possibilità di impugnare la cartella di pagamento derivante dall’accertamento, senza limiti .

Nei paragrafi seguenti analizzeremo in dettaglio il quadro normativo, la fase precontenziosa (autotutela, risposte dell’Agenzia, ecc.), e le possibilità di ricorso giudiziario, con tabelle di sintesi, casi pratici e modelli di risposta, da un punto di vista avanzato (avvocati, imprese, contribuenti). Tutte le informazioni normative e di giurisprudenza più aggiornate (fino a settembre 2025) sono citate in note .

Quadro normativo di riferimento

  • Avviso bonario da controlli automatizzati: Il contribuente presenta la dichiarazione (IRPEF, IRES, IRAP, IVA). Successivamente, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni dell’anno successivo, l’Agenzia delle Entrate liquida automatizzatamente le imposte dichiarate (art. 36-bis, DPR 600/1973; art. 54-bis, DPR 633/1972) . Se emergono imposte maggiori rispetto a quanto dichiarato, l’esito della liquidazione viene comunicato al contribuente (“avviso bonario”) . La legge stabilisce che il contribuente può fornire chiarimenti entro 60 giorni dalla ricezione (dal 2025 è esteso a 60 gg, prima era 30 gg). In questo modo il Fisco segnala errori formali (errori di calcolo, omissioni di versamenti/ritenute, ecc.) permettendo la regolarizzazione con sanzioni ridotte (art. 2 D.Lgs. 462/1997).
  • Avviso bonario da controlli formali: Separatamente, l’Agenzia può effettuare controlli formali su campioni di dichiarazioni (art. 36-ter DPR 600/1973) . In tali casi, l’ufficio richiede al contribuente chiarimenti o documenti (art. 36-ter, c.3) e, se conferma errori (addebiti di ritenute non spettanti, detrazioni non provate, crediti errati, ecc.), comunica il risultato del controllo. Questa comunicazione formale, sebbene destinata a invogliare la regolarizzazione, non ha effetti immediati vincolanti in mancanza di successivi atti impositivi. Tuttavia, in sede contenziosa è considerata anch’essa atto conoscitivo di una pretesa tributaria .
  • Altri ambiti: Analoghi avvisi bonari sono inviati per tributi locali o previdenziali (es. contributi INPS per artigiani e commercianti non in regola), sebbene regolati da norme specifiche. Di recente (messaggio INPS 1844/2025) l’INPS ha iniziato a spedire avvisi bonari per contributi fissi arretrati, chiedendo il pagamento spontaneo degli importi dovuti (per i trimestri scaduti ad agosto e novembre 2024) . Solo in caso di mancato pagamento farà seguito un avviso di addebito esecutivo (equivalente alla cartella) .
  • Impatto procedurale: L’avviso bonario non interrompe la prescrizione dei tributi né costituisce titolo di riscossione. Serve solo a far conoscere la pretesa al contribuente. Se il contribuente non provvede o contesta, l’ufficio può iscrivere a ruolo l’imposta dovuta. Le sanzioni applicate nell’avviso bonario sono già ridotte (1/3 di quelle ordinarie) , secondo quanto previsto dall’art.2 del D.Lgs. 462/1997. In sostanza l’avviso bonario è un tentativo di composizione bonaria: consente di sanare errori a un costo inferiore rispetto alla cartella .

Fase precontenziosa: regolarizzazione o autotutela

Quando si riceve un avviso bonario, il contribuente ha due strade fondamentali:

  • Regolarizzazione spontanea (adesione all’avviso): Se dopo verifica ritiene che l’irregolarità evidenziata sia fondata (per esempio ha effettivamente omesso un versamento o calcolato male l’imposta), il contribuente può pagare l’importo richiesto entro il termine (solitamente 60 giorni) con sanzioni ridotte. Il pagamento può essere effettuato con modello F24 (spesso precompilato) e può essere rateizzato secondo le norme di dilazione dell’art. 3-bis D.Lgs. 462/1997 (es. in 8 o fino a 20 rate con interessi di legge) . Questa scelta evita l’iscrizione a ruolo e “congela” il debito: saldate le somme, il contribuente viene liberato da quell’accertamento . Tuttavia, la regolarizzazione non preclude sempre il contenzioso successivo: secondo consolidata giurisprudenza, anche pagare (o rateizzare) non elimina la possibilità di impugnare la futura cartella se la pretesa è illegittima .
  • Contestazione preventiva (autotutela e chiarimenti): Se invece il contribuente ritiene che l’avviso bonario sia infondato (ad esempio perché prova di pagamento in ritardo, doppia imposizione, errori della stessa Agenzia, o importi non dovuti), può non aderire e tentare di far correggere l’atto prima della fase contenziosa. Le possibilità includono:
  • Inviare osservazioni o documentazione chiarificatrice tramite i canali telematici (servizio CIVIS) o tramite PEC all’ufficio competente. Ad esempio, si può segnalare un ravvedimento operoso già versato, l’utilizzo di un credito fiscalmente riconosciuto, o fornire documenti giustificativi mancanti. L’ufficio, ricevuti i chiarimenti, potrà emettere una “comunicazione di regolarità” se accoglie le rettifiche.
  • Presentare istanza di autotutela (art. 2, L. 241/1990 e seguenti; art. 19-bis, DL 193/2016) chiedendo la riconsiderazione dell’avviso bonario. Per legge l’Amministrazione deve rispondere all’istanza di autotutela entro 90 giorni dalla ricezione . Nella prassi si allega documentazione integrativa (es. quietanze, fatture, contratti) a supporto delle proprie ragioni. Se l’Agenzia accolte le ragioni può annullare in autotutela l’avviso bonario, cessando ogni pretesa su quel punto; se respinge la richiesta, il contribuente mantiene inalterato il diritto di tutelarsi in giudizio successivamente.
  • Rivolgersi a un concessionario della riscossione in caso di avviso bonario INPS, analogo in funzione alle liti fiscali ma decise dal Giudice del Lavoro per contributi (Cass. Lav. 142/2020, citata in ).

In sintesi, la fase precontenziosa offre opportunità di risoluzione stragiudiziale: il contribuente può regolarizzare o chiedere la rimozione dell’irregolarità in autotutela. In entrambi i casi è essenziale rispettare i termini (es. 60 giorni di risposta alla comunicazione). Se il contribuente tace o l’Agenzia rigetta l’istanza, si passa alla fase successiva di riscossione (iscrizione a ruolo e notifica cartella).

Possibilità di impugnazione in giudizio

Il nodo centrale è: l’avviso bonario è impugnabile davanti alla Commissione Tributaria? La dottrina e la giurisprudenza sono tuttora converge: la Corte di Cassazione ha stabilito in modo definitivo che la comunicazione di irregolarità è atto impugnabile in via facoltativa . In particolare, la sentenza n. 22356/2020 afferma che “l’avviso bonario ricevuto costituisce un atto autonomamente impugnabile”, superando la lettura restrittiva dell’art. 19 del D.Lgs. 546/92 . Analogamente, l’ordinanza Cass. n. 3466/2021 e altre pronunce (22536/20, 632/20, 3488/18, 3315/16, 7344/12) confermano il principio: anche gli atti non “tipicamente” impugnabili, se recano una pretesa tributaria con motivazioni, possono essere contestati .

Importante: l’impugnazione dell’avviso bonario è facoltativa. Ciò significa che il contribuente non è obbligato a proporre ricorso in Cassazione o in Commissione dopo un avviso bonario: può limitarsi a pagare o attendere il successivo accertamento. Anzi, come evidenzia la dottrina e la Cassazione stessa, ricorrere immediatamente può risultare controproducente : il ricorso non sospende né impedisce l’emanazione dell’atto successivo (liquidazione o cartella), e in caso di doppio giudizio (bonario e cartella) si rischia di affrontare due processi distinti senza disciplina specifica (sulle conseguenze, v. Cass. ord. 2092/2025, infra). In pratica, se il contribuente contesta l’avviso bonario e l’Amministrazione emette lo stesso un avviso di liquidazione/accertamento, potrà poi decidere quale contenzioso sostenere. L’orientamento prevalente ritiene che, impugnando anche la cartella successiva, venga meno l’interesse a discutere il solo avviso bonario, considerato decaduto con la nuova pretesa .

Riassumendo, il contribuente ha tre opzioni principali dopo l’avviso bonario: 1. Pagare subito (o con rateazione) entro 60 giorni e sanare la posizione;
2. Contestare stragiudizialmente (fornire chiarimenti o ricorrere in autotutela all’Agenzia);
3. Impugnare formalmente l’avviso bonario in giudizio tributario (in via facoltativa) e/o attendere la notifica della cartella da impugnare.

Di queste, la prassi suggerisce di privilegiare le prime due (adesione o autotutela), riservando l’azione giudiziaria diretta all’avviso bonario solo nei casi estremi (per evitare l’insorgenza di due giudizi separati) .

Effetti dell’impugnazione e ricorso alla Commissione

  • Atto impugnato: non esiste una procedura speciale per ricorrere contro l’avviso bonario. L’orientamento più recente ritiene applicabile analogicamente il termine ordinario di 60 giorni (art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992) dalla notifica della comunicazione . In pratica, si considera l’avviso bonario come atto equipollente e si deposita ricorso alla Commissione Tributaria come per un qualsiasi atto, indicando le ragioni di fatto e di diritto.
  • Sospensione del procedimento: L’ordinanza della Cassazione n. 2092/2025 (29.1.2025) chiarisce che l’impugnazione dell’avviso bonario non sospende l’attività accertatrice. La Corte ha affermato che “pur essendo l’avviso bonario atto autonomamente impugnabile, nulla impedisce all’Ente impositore di iscrivere a ruolo le somme dovute e procedere alla notifica del titolo esecutivo” . In altre parole, anche se il contribuente ricorre in Commissione contro il bonario, l’Agenzia può comunque emettere e notificare l’avviso di liquidazione o di accertamento (e successivamente la cartella) nei termini di decadenza. L’impugnazione dell’avviso bonario non paralizza il procedimento, che prosegue regolarmente.
  • Doppio giudizio: Se il contribuente impugna sia l’avviso bonario che l’atto successivo (cartella o liquidazione), la giurisprudenza prevalente ritiene che l’interesse sul bonario venga meno. La Cassazione 2092/2025 puntualizza che la nuova cartella integra una pretesa tributaria nuova rispetto a quella originaria, che sostituisce l’atto precedente e ne provoca la caducazione d’ufficio . Cioè, una volta notificato l’atto impositivo (cartella), l’avviso bonario perde rilevanza giuridica: se entrambi i ricorsi sono pendenti, in caso di accoglimento della cartella decade automaticamente l’avviso bonario e viceversa. Ciò evita sentenze contrastanti sullo stesso debito.
  • Conclusioni procedurali: In effetti, la Cassazione considera il ricorso sull’avviso bonario come “facoltativo” e non “cristallizzante” . Non esercitarlo non pregiudica nulla: il contribuente potrà sempre difendersi sul successivo atto. Anche chi effettua il pagamento con la sanzione ridotta mantiene la possibilità di impugnare la cartella . Pertanto, in sede giurisprudenziale l’avviso bonario rimane in pratica un passaggio accessorio: il vero momento di decisione giudiziale avviene di solito con la cartella d’accertamento.

Tabelle riepilogative

Per chiarire la differenza fra avviso bonario e atti impositivi successivi, ecco alcune tabelle riassuntive:

CaratteristicaAvviso bonario (comunicazione di irregolarità)Avviso di liquidazione/accertamento
Normativa di riferimentoArt. 36-bis, 36-ter DPR 600/1973 (IRPEF); art. 54-bis DPR 633/72 (IVA)Art. 42 e segg. DPR 600/73 (redditi); art. 54 DPR 633/72 (IVA)
Natura giuridicaAtto endoprocedimentale informale, avviso non impositivoAtto impositivo formale, motivato, con effetto di accertare l’obbligo tributario
Scopo/PresuppostoSegnalare differenze emerse da controlli (errore formale, omissione di versamento) ; consentire la correzione con sanzioni ridotteAccertare elementi imponibili nuovi o omissioni dopo verifiche sostanziali (documenti, indagini, controlli mirati)
Contenuto essenzialeRichiesta dell’imposta supplementare dovuta, con interessi e sanzioni ridotte (1/3) ; elenco delle voci difformi e F24 precompilato. Non richiede motivazione analitica né firma autografa .Calcolo completo di maggior imposta, aliquote, detrazioni, sanzioni ordinarie (min. 30%) ; motivazione dettagliata delle ragioni fiscali e giuridiche. Firmato dal responsabile.
Effetti esecutiviNessuno: non interrompe la prescrizione né è titolo esecutivo . Invita alla regolarizzazione entro 60 giorni.Efficace come titolo per la riscossione (se unito all’intimazione, art.25 DPR 602/73), interrompe la prescrizione del credito tributario.
Sanzioni applicateRidotte (1/3 di quelle ordinarie) se il pagamento avviene entro il termine agevolativo (Art. 2, D.Lgs.462/97) .Ordinarie (di norma 30% dell’imposta evasa), salvo ravvedimenti successivi. Nessuna riduzione automatica.
ImpugnabilitàFacoltativamente impugnabile (Cassazione 2020) , senza obbligo. Non impedisce però l’azione dell’amministrazione.Atto pienamente impugnabile (termini certi: 60 gg dalla notifica art. 19, c.1, D.Lgs.546/92). Impugnarlo interrompe prescrizione e impedisce iscrizione a ruolo in caso di rigetto.

Tabella: Azioni dopo l’avviso bonario

Situazione/SceltaAzioni consentiteConseguenze
Ritenere l’avviso corretto– Effettuare pagamento (anche rateale) dell’imposta richiesta .Recuperare solo l’importo dovuto più interessi e sanzioni ridotte; chiudere la pendenza senza ricorso.
Ritenere l’avviso errato– Inviare osservazioni e documenti all’Agenzia entro 60 gg .<br>– Richiedere rettifica/annullamento in autotutela (istanza scritta).Eventuale cancellazione dell’avviso, se accolte le ragioni; altrimenti persistenza dell’avviso e possibili atti successivi.
Nessuna azione (tacere)L’Amministrazione iscrive a ruolo l’imposta al termine del termine (60 gg). Il contribuente poi impugna la cartella.
Impugnazione giudiziale– Proporre ricorso in C.T. contro l’avviso bonario (facoltativo) .Ricorso non sospende nulla: verrà comunque emessa cartella. Solo per es. di principio o situazioni gravissime.

Domande e risposte frequenti (FAQ)

D: L’avviso bonario è un atto impugnabile davanti alla Commissione Tributaria?
R: Sì. La Cassazione ha affermato stabilmente che la comunicazione di irregolarità costituisce un atto autonomamente impugnabile, pur non essendo elencato nell’art.19 DLgs.546/92 . Questo significa che il contribuente può proporre ricorso tributario avverso l’avviso bonario, facendo valere in giudizio le proprie ragioni (errori di calcolo, detrazioni legittime, pagamenti effettuati, ecc.). Tuttavia, tale impugnazione è facoltativa: è semplice diritto del contribuente, non un obbligo.

D: Impugnando l’avviso bonario, cosa succede agli atti successivi?
R: Come stabilito da Cass. 2092/2025, il ricorso contro l’avviso bonario non blocca l’accertamento e la notifica della cartella. L’Amministrazione può continuare a iscrivere a ruolo e notificare l’avviso di liquidazione/accertamento nelle scadenze di legge . Quindi, anche con un ricorso pendente sul bonario, il Fisco potrà emettere e notificare la cartella, dando seguito all’azione accertatrice. In sostanza, il doppio contenzioso (bonario + cartella) può procedere indipendentemente.

D: Se ricorro in tribunale sull’avviso bonario, posso poi impugnare la cartella senza problemi?
R: Sì. La giurisprudenza prevalente ritiene che l’atto successivo (cartella) integri una nuova pretesa tributaria, sopprimendo quella del bonario . Pertanto, anche se si è già ricorso sull’avviso bonario, il contribuente può regolarmente impugnare la cartella nei termini (60 gg dalla notifica). Anzi, se entrambi i ricorsi sono pendenti, la decisione sull’atto successivo rende di solito inesaminata quella sull’avviso bonario.

D: Quali termini valgono per pagare o rispondere a un avviso bonario?
R: L’avviso bonario indica tipicamente un termine di 60 giorni dalla data di ricevimento (solo nei mesi estivi c’è sospensione feriale fino al 4/9) per pagare o presentare osservazioni . Fino al 2024 il termine era di 30 giorni, ma dal 2025 la norma è stata adeguata a 60 giorni . Entro questo termine il contribuente può versare, rateizzare o inviare chiarimenti. Scaduto il termine (senza avviso di rettifica), l’ufficio può iscrivere a ruolo il debito.

D: Posso dilazionare il pagamento dell’avviso bonario?
R: Sì. Il D.Lgs. 462/1997 (art. 3-bis) consente la rateizzazione delle somme dovute tramite avviso bonario. In genere si prevedono fino a 8 rate trimestrali per importi fino a €5.000, o fino a 20 rate (anche bimestrali) per importi superiori . Non serve alcuna istanza separata: il contribuente comunica l’intenzione pagando almeno la prima rata dell’F24 entro il termine. Le rate successive sono gravate da interessi legali (circa 3,5% annuo). Anche rateizzare non preclude la possibilità di contestare l’atto successivo in giudizio .

D: Che fare se l’avviso bonario è palesemente errato (per esempio ho già versato l’imposta)?
R: In questo caso è consigliabile inviare immediatamente i documenti che comprovano il pagamento o spiegano l’errore via canale telematico (CIVIS) o PEC all’ufficio dell’Agenzia. Se l’errore è evidente, l’Agenzia potrebbe correggere “in via amministrativa” o produrre apposita comunicazione di regolarità. In alternativa, si può formalmente chiedere l’annullamento o la rettifica in autotutela (istanza di autotutela) evidenziando l’errore e allegando quietanze o documenti. L’Agenzia deve rispondere entro 90 giorni . Se l’avviso rimane confermato, il contribuente potrà comunque impugnarlo giudizialmente.

D: Le comunicazioni di irregolarità derivanti dai controlli formali (art. 36-ter) sono impugnabili?
R: Sì. Anche le comunicazioni conseguenti a controlli formali rientrano nell’orientamento di Cassazione: se contengono una pretesa tributaria motivata, sono impugnabili in commissione . La diversità di procedura (formale anziché automatizzata) non cambia la sostanza del diritto di difesa. Ciò nonostante, l’Agenzia spesso li considera “inviti non impositivi” (come emerge da circolari interne), ma la Suprema Corte li equipara comunque a qualunque atto che porti conoscenza di un debito con specifiche ragioni .

Esempi pratici e modelli

Esempio 1 – Irregolarità IRPEF su acconti: Un contribuente ha presentato la dichiarazione IRPEF 2023 e successivamente riceve avviso bonario (tramite cassetto fiscale) per acconti IRPEF insufficiente. L’avviso indica imposta €10.000, interessi €500, sanzioni già ridotte a €1.000 (1/3 del 30%). Ha 60 giorni per pagare i €11.500 o fare reclamo. Se ritiene l’errore (es. ha effettivamente mancato un acconto), pagherà l’F24 entro il termine e chiuderà qui. Se invece prova che ha invece versato €10.000 di acconti, invia documentazione attestante i pagamenti. Se l’Agenzia non corregge, potrà impugnare la successiva cartella di €11.500 in Commissione.

Esempio 2 – Detrazione universitaria contestata: Uno studente dichiara una detrazione spese universitarie di €3.000. L’avviso bonario lo rettifica sostenendo che mancano ricevute, chiedendo €3.000 più sanzioni ridotte. Lo studente può produrre le quietanze mancanti entro 60 giorni. Se il fisco non accoglie (oppure l’iscritto dubita della fondatezza della richiesta), potrebbe inviare formale istanza di autotutela spiegando l’avvenuto pagamento delle rette. In alternativa – purché disposto a pagare ed evitare contenziosi – potrebbe corrispondere €3.000 (€1.000 di sanzioni) entro scadenza. Se ignora l’avviso, in 60 giorni l’ufficio iscriverà la cartella di €4.000 (sanzioni piene e interessi), che dovrà essere impugnata dopo notifica.

Modello di lettera di autotutela (esempio):

All’Agenzia delle Entrate – Ufficio di [Città]
Oggetto: Istanza di autotutela – comunicazione di irregolarità n. [numero]
Il/la sottoscritto/a [Nome, Cognome, CF], residente in [indirizzo], in qualità di contribuente, rappresenta che con la comunicazione di irregolarità in oggetto (riferita alla dichiarazione anno [anno]) è stata contestata una differenza d’imposta di € [importo]. In realtà, come risulta dalle ricevute di pagamento allegate, il versamento è stato effettuato in data [data] tramite modello F24 quietanzato. Si allegano le prove di pagamento. Si chiede pertanto, ai sensi dell’art. 2, L. 241/1990, l’annullamento/rimborso dell’avviso bonario, in quanto privo di fondamento. In subordine, si chiede di valutare quanto sopra per rideterminare il tributo.

> Luogo, data
> Firma e firma digitale del contribuente

(similmente, un fac-simile di ricorso in Commissione dovrebbe includere riferimenti alla comunicazione, motivazioni di fatto e diritto sulla sua nullità o illegittimità, e gli atti unilaterali impugnati).

Normativa e giurisprudenza di riferimento

  • Norme primarie: DPR 600/1973 (art. 36-bis, 36-ter, 42 e segg.); DPR 633/1972 (art. 54-bis); D.Lgs. 462/1997 (sanzioni ridotte e rateizzazione). L’elenco tassativo degli atti impugnabili è nell’art. 19 D.Lgs. 546/1992; la giurisprudenza ha tuttavia considerato impugnabili tutti gli atti che portano a conoscenza un credito tributario con motivazione esplicita .
  • Cassazione: Cass. SS.UU. 16293/2007 e 16428/2007 avevano ritenuto inesplorata l’impugnabilità del bonario, ma pronunce più recenti (Cass. ord. 3466/2021, sent. 22356/2020, ord. 2092/2025, sent. 31630/2024, ecc.) hanno stabilito il contrario . Su tutti, Cass. n. 22356/2020 ha affermato la natura impugnabile “autonoma” dell’avviso bonario ; Cass. ord. 2092/2025 ha chiarito che il ricorso sul bonario non arresta l’accertamento successivo ; e Cass. sez. V ha confermato che l’impugnazione è sempre facoltativa .
  • Commissioni Tributarie: Diverse sentenze di merito condividono l’indirizzo di Cassazione sull’impugnabilità degli avvisi bonari (vd. ad es. CTR Torino 11/10/2021 n. 73, CTR Lazio 312/2021; anche CTR Lombardia 12/4/2013 n.183【4†】). Le corti inferiori precisano inoltre che, in caso di istruttoria difforme, occorre produrre gli elementi probatori in giudizio per dimostrare l’eventuale correttezza della posizione del contribuente.
  • Agenzia delle Entrate / INPS: L’Agenzia, anche con circolari interne e risposte ufficiali (es. Ris. 110/E/2010), spesso nega l’impugnabilità del bonario, ma queste prassi sono superate dai principi giurisprudenziali . L’INPS ha diffuso il proprio Messaggio n.1844/2025 relativo agli avvisi bonari per artigiani e commercianti , ribadendo la procedura di emersione delle posizioni (avvisi bonari disponibili sul “Cassetto Previdenziale”) e la successiva iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento.

Hai ricevuto una comunicazione di irregolarità (il cosiddetto avviso bonario) da parte dell’Agenzia delle Entrate? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto una comunicazione di irregolarità (il cosiddetto avviso bonario) da parte dell’Agenzia delle Entrate?
Ti viene richiesto di pagare somme aggiuntive per presunti errori nella dichiarazione dei redditi, IVA o IRAP?

👉 Prima regola: non pagare automaticamente.
L’avviso bonario non è ancora un atto impositivo definitivo, ma può contenere errori di calcolo, interpretazioni fiscali arbitrarie o dati errati.
Capire quando e come impugnarlo può evitare il pagamento di somme non dovute e bloccare l’avvio di una futura cartella esattoriale.


⚖️ Cos’è un Avviso Bonario e cosa contiene

L’avviso bonario è una comunicazione che l’Agenzia delle Entrate invia dopo un controllo automatico o formale della dichiarazione fiscale (ex artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973 e art. 54-bis DPR 633/1972).
Serve per informare il contribuente di presunte irregolarità e consentirgli di chiarire o pagare con sanzioni ridotte.

Contiene:

  • Dati della dichiarazione presentata e quelli rettificati dall’Agenzia;
  • Dettaglio delle imposte, sanzioni e interessi ricalcolati;
  • Scadenza per il pagamento o per fornire chiarimenti;
  • Avviso che, in caso di mancata risposta, sarà emessa una cartella di pagamento.

📌 Le cause più comuni di errori negli avvisi bonari

  • Errata lettura dei dati dichiarativi (ad esempio redditi, ritenute o crediti d’imposta).
  • Mancato riconoscimento di versamenti F24 già effettuati.
  • Compensazioni o crediti IVA non ancora registrati nei sistemi dell’Agenzia.
  • Doppia imposizione per errori nel quadro fiscale.
  • Sanzioni applicate in modo improprio.
  • Errori derivanti dal software di trasmissione telematica.

🔍 Quando e come contestare un avviso bonario

L’avviso bonario può e deve essere contestato se contiene errori o irregolarità.
La contestazione può avvenire in due modi:

💠 1. In via amministrativa (fase preventiva)

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione puoi:

  • Presentare una memoria difensiva o richiesta di chiarimenti all’Agenzia delle Entrate;
  • Allegare la documentazione che prova la regolarità della dichiarazione (ricevute F24, documenti contabili, registri IVA);
  • Chiedere l’annullamento totale o parziale della comunicazione.

👉 Se l’Agenzia accoglie la richiesta, l’irregolarità viene eliminata e non segue alcuna cartella.

💠 2. In via giudiziale (ricorso tributario)

Se la comunicazione contiene una pretesa fiscale immediatamente lesiva, può essere impugnata davanti alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni, anche se non è ancora una cartella.
La giurisprudenza lo consente quando:

  • L’avviso ha un contenuto impositivo (importi precisi e intimazione al pagamento).
  • La sua mancata impugnazione comporterebbe la formazione di un debito definitivo.

🛡️ Casi in cui conviene impugnare l’avviso bonario

  • L’irregolarità si basa su errori materiali o di calcolo.
  • Sono stati effettuati versamenti regolari che l’Agenzia non ha rilevato.
  • È stata mal interpretata una norma fiscale o un credito compensato.
  • La comunicazione comporta un danno economico immediato e concreto.
  • L’importo richiesto è non dovuto o sproporzionato rispetto all’errore contestato.

⚖️ Cosa succede se non si risponde o non si impugna

  • Trascorsi i termini senza rispondere, l’Agenzia iscrive a ruolo le somme richieste.
  • Viene emessa una cartella di pagamento, che comporta:
    • sanzioni più elevate (dal 30% in su),
    • interessi legali e moratori,
    • possibile pignoramento o ipoteca in caso di mancato pagamento.

Agire subito permette invece di risolvere il problema in fase bonaria, evitando il contenzioso e riducendo i costi.


🧾 Strumenti di difesa del contribuente

💠 Istanza di autotutela
Puoi chiedere all’Agenzia la rettifica o l’annullamento dell’avviso, presentando prove documentali.

💠 Richiesta di annullamento in autotutela parziale
Se solo parte della comunicazione è errata, puoi ottenere la riduzione delle somme.

💠 Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
In caso di mancato riscontro o rifiuto, puoi impugnare l’avviso e bloccare la pretesa fiscale prima che diventi definitiva.

💠 Sospensione dell’esecuzione
Puoi chiedere la sospensione dei pagamenti fino alla decisione del giudice tributario.


🛠️ Strategie pratiche di difesa

  • Verificare tutti i versamenti F24 e i crediti fiscali compensati.
  • Controllare la corrispondenza tra dichiarazione e comunicazione.
  • Richiedere assistenza immediata a un avvocato tributarista o consulente fiscale.
  • Predisporre una memoria difensiva documentata entro i termini.
  • Evitare il pagamento immediato se l’importo è errato o contestabile.

🧩 Perché agire subito è essenziale

Un avviso bonario non è una multa automatica, ma se ignorato si trasforma rapidamente in un debito esecutivo.
Agire tempestivamente consente di:

  • Correggere gli errori senza sanzioni aggiuntive.
  • Bloccare la futura cartella di pagamento.
  • Ridurre o eliminare gli importi non dovuti.
  • Evitare contenziosi e azioni di riscossione.

🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

📂 Analizza la comunicazione di irregolarità e i dati della tua dichiarazione.
📌 Verifica la legittimità delle richieste e gli eventuali errori dell’Agenzia.
✍️ Redige istanze di autotutela, memorie difensive o ricorsi tributari per annullare o ridurre gli importi contestati.
⚖️ Ti rappresenta nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate e, se necessario, davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.
🔁 Offre consulenza continuativa su contenzioso fiscale, rateizzazioni e tutela patrimoniale.


🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e contenzioso fiscale.
✔️ Professionista per la difesa di contribuenti, professionisti e imprese contro accertamenti e comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
✔️ Gestore della crisi da debiti iscritto presso il Ministero della Giustizia.


Conclusione

Un avviso bonario non deve essere sottovalutato: può contenere errori e trasformarsi in una cartella esattoriale se non gestito correttamente.
Con il giusto supporto legale puoi impugnarlo nei casi previsti, correggere gli errori e proteggere la tua posizione fiscale, evitando di pagare somme non dovute.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
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Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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