Tu e il tuo partner avete accumulato debiti fiscali, bancari o con fornitori e non sapete come uscirne?
Sempre più coppie, sposate o conviventi, si trovano oggi a dover gestire situazioni di sovraindebitamento dovute a mutui, prestiti, tasse non pagate o attività in difficoltà. L’aumento del costo della vita, la perdita del lavoro o l’accumulo di cartelle esattoriali possono rapidamente compromettere la stabilità economica e familiare.
Molte coppie finiscono per subire pignoramenti, blocchi dei conti correnti o ipoteche, senza sapere che esistono strumenti legali per difendersi, sospendere le procedure e ripartire in modo sostenibile.
Con una difesa legale e fiscale mirata, è possibile proteggere la casa, il reddito e il futuro familiare, rinegoziando i debiti e bloccando le azioni esecutive.
Quando una coppia entra in difficoltà economica o fiscale
Le situazioni più comuni che portano una coppia a indebitarsi o subire azioni di riscossione sono:
- Cartelle esattoriali o intimazioni di pagamento per tasse, IVA, IRPEF o contributi non versati
- Mutui o finanziamenti non più sostenibili per la perdita o riduzione del reddito
- Pignoramenti su conti correnti cointestati o stipendi
- Sanzioni, interessi e more che fanno crescere rapidamente l’importo dei debiti
- Attività imprenditoriali o professionali in difficoltà con il Fisco o i fornitori
- Garanzie prestate da uno dei partner (fideiussioni) a favore dell’altro, poi diventate insostenibili
Cosa fare se tu e il tuo partner avete debiti o siete sotto accertamento fiscale
Agire subito è fondamentale: ogni atto (cartella, pignoramento o accertamento) ha scadenze precise – generalmente 60 giorni dalla notifica – per essere impugnato o rateizzato.
Ecco i primi passi da compiere:
- Verificate la natura dei debiti: distinguere tra debiti personali e familiari è essenziale per capire chi ne è realmente responsabile.
- Controllate la legittimità degli atti ricevuti: molte cartelle contengono vizi di notifica o errori che possono portare all’annullamento.
- Richiedete una rateizzazione: è possibile dilazionare il pagamento fino a 120 rate mensili, sospendendo temporaneamente le azioni di riscossione.
- Valutate la definizione agevolata (rottamazione): consente di pagare solo il capitale, cancellando sanzioni e interessi.
- Esaminate la possibilità di accedere alla procedura di sovraindebitamento: una legge che permette di ridurre o cancellare i debiti in base alla reale capacità economica familiare.
- Impugnate gli accertamenti infondati: con un ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria si può bloccare la riscossione e difendersi legalmente.
Come difendersi legalmente e fiscalmente
Un avvocato tributarista esperto in diritto della crisi familiare e del sovraindebitamento può aiutare la coppia a costruire una strategia difensiva completa, tutelando la casa, i beni comuni e i redditi familiari.
Le azioni più efficaci comprendono:
- Contestare cartelle o atti di riscossione illegittimi o notificati in modo errato
- Richiedere la sospensione di pignoramenti o ipoteche sulla casa familiare
- Attivare una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
- Negoziare piani di rientro o transazioni fiscali con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione
- Proteggere i beni comuni e i conti cointestati da azioni esecutive
- Riorganizzare la gestione economica e fiscale per evitare nuovi debiti
Il ruolo dell’avvocato nella difesa delle coppie indebitate
Un avvocato specializzato può:
- Analizzare la situazione patrimoniale e debitoria della coppia
- Valutare le responsabilità individuali e comuni dei coniugi o conviventi
- Presentare ricorsi e istanze per sospendere la riscossione
- Attivare soluzioni legali come la ristrutturazione del debito familiare o l’esdebitazione
- Difendere la casa e i beni familiari da pignoramenti o aste
- Tutelare la serenità economica e personale della coppia
Cosa potete ottenere con una difesa efficace
- La sospensione immediata delle procedure di riscossione e pignoramento
- La rateizzazione o definizione agevolata dei debiti
- L’annullamento totale o parziale dei debiti illegittimi o prescritti
- La protezione della casa, dei conti correnti e dei beni comuni
- Il risanamento finanziario e la possibilità di ripartire senza debiti
⚠️ Attenzione: ignorare cartelle, pignoramenti o intimazioni può portare a blocchi dei conti correnti, pignoramenti di stipendi e perdita della casa.
Molte situazioni, però, possono essere risolte o fortemente ridotte se affrontate tempestivamente con una difesa legale e fiscale competente.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, crisi da sovraindebitamento e tutela dei nuclei familiari – spiega cosa fare se tu e il tuo partner avete debiti o siete sotto accertamento, come bloccare la riscossione e come ristabilire la stabilità economica e personale della vostra famiglia.
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Introduzione
La gestione dei debiti all’interno della coppia è un tema complesso che assume particolare rilevanza in un contesto economico caratterizzato da crisi periodiche, recessioni, pignoramenti e incremento del ricorso al credito. Le famiglie italiane spesso si trovano a dover fronteggiare mutui, debiti fiscali, garanzie a favore di società, contributi non pagati, fideiussioni, finanziamenti per l’impresa familiare o dell’azienda del coniuge. Le difficoltà crescono quando i debiti coinvolgono beni comuni o l’altra metà della coppia, costringendo la famiglia a comprendere un panorama normativo in continua evoluzione, con sentenze che interpretano in modo innovativo le regole codicistiche e speciali. Questa guida si propone di offrire un approfondimento avanzato, aggiornato a settembre 2025, sulle responsabilità patrimoniali dei coniugi, dei partner dell’unione civile e dei conviventi di fatto, con particolare attenzione ai diversi regimi patrimoniali e ai rimedi per difendersi dai creditori.
L’analisi è strutturata per argomenti: si esamineranno la disciplina civilistica della comunione e separazione dei beni, le peculiarità delle unioni civili e delle convivenze registrate, gli strumenti di protezione come il fondo patrimoniale e i trust, le diverse tipologie di debiti (mutui ipotecari, debiti fiscali, pignoramenti, fideiussioni, debiti societari), le soluzioni per il sovraindebitamento e gli istituti di composizione della crisi. In chiusura sono proposte tabelle riepilogative e un’ampia sezione di domande e risposte per orientare avvocati, imprenditori e privati nella gestione concreta delle crisi di debito. Le fonti normative e giurisprudenziali più significative sono riportate in apposita sezione bibliografica.
1. Regimi patrimoniali della famiglia: comunione e separazione dei beni
1.1. Origine e struttura dei regimi
La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha segnato una svolta nella gestione dei beni della famiglia introducendo la comunione legale dei beni come regime patrimoniale standard per il matrimonio. Tale regime è previsto dagli articoli 177‑197 del Codice civile. La comunione riguarda i beni acquistati dai coniugi dopo il matrimonio, salvo specifiche esclusioni indicate dall’art. 179 c.c. I beni caduti in comunione appartengono a entrambi i coniugi in comproprietà senza quote, come ripetutamente ricordato dalla giurisprudenza, la quale sottolinea che la comunione legale “non sopporta la fissazione di quote ideali” .
L’alternativa è rappresentata dalla separazione dei beni, regime previsto dall’art. 215 c.c. e scelto tramite convenzione notarile. In tale regime ciascun coniuge rimane proprietario esclusivo dei beni acquistati prima e durante il matrimonio e risponde dei propri debiti senza coinvolgere l’altro, salvo quando i debiti siano contratti per esigenze familiari o quando entrambi abbiano sottoscritto l’obbligazione .
1.2. Beni comuni e beni personali
La definizione di cosa entra nella comunione è fondamentale per comprendere le responsabilità verso i creditori. Secondo l’art. 177 c.c. fanno parte della comunione: i beni acquistati dai coniugi durante il matrimonio (anche se intestati a uno solo), i frutti civili e naturali dei beni personali e comuni, i proventi dell’attività separata dei coniugi, i redditi da lavoro di ciascun coniuge, e le aziende costituite dopo il matrimonio e gestite da entrambi. Invece l’art. 179 c.c. stabilisce le categorie dei beni personali: quelli posseduti prima del matrimonio, ricevuti per donazione o successione, i beni strettamente personali e gli strumenti di lavoro, i risarcimenti e le pensioni per perdita della capacità lavorativa, nonché i beni acquistati con il prezzo della vendita di beni personali purché ciò risulti nell’atto di acquisto e il coniuge non acquirente vi consenta .
Un tema delicato è l’acquisto di un immobile con denaro personale: la norma richiede che nel rogito sia dichiarato che l’acquisto è avvenuto con denaro proprio e che l’altro coniuge vi partecipi, altrimenti il bene cade in comunione . Tale formalismo è essenziale per evitare contestazioni dei creditori.
1.3. Debiti e responsabilità nella comunione legale
L’art. 186 c.c. individua gli obblighi gravanti sui beni della comunione:
1. le spese per l’amministrazione e la conservazione dei beni comuni;
2. le spese per il mantenimento della famiglia e per l’educazione dei figli;
3. le obbligazioni contratte da uno dei coniugi nell’interesse della famiglia;
4. le obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi .
Per queste categorie la responsabilità grava sui beni della comunione; se essi non bastano, i creditori possono aggredire i beni personali dei coniugi ma solo per metà del credito (responsabilità sussidiaria prevista dall’art. 190 c.c.) . I creditori possono quindi pignorare i beni comuni per l’intero valore, ma al coniuge non debitore spetterà la metà del ricavato . Cassazione 9536/2023 ha ribadito che l’espropriazione del bene comune per debiti personali di un coniuge deve essere trascritta anche contro il coniuge non debitore, e la vendita riguarda l’intero bene . Tale orientamento conferma che la comunione legale è una comproprietà senza quote e che l’unico modo per proteggersi è la separazione dei beni o il fondo patrimoniale.
Per le obbligazioni assunte da un coniuge al di fuori dell’interesse familiare, la responsabilità grava solo sui beni personali del coniuge debitore; i beni comuni sono al riparo. Tuttavia, la giurisprudenza interpreta l’interesse familiare in senso ampio, ricomprendendo anche attività professionali finalizzate al sostentamento della famiglia . Ciò può ampliare il numero dei creditori che possono aggredire i beni comuni.
1.4. Debiti e responsabilità nella separazione dei beni
Nel regime di separazione ciascun coniuge conserva la proprietà esclusiva dei beni acquistati e risponde personalmente dei propri debiti. Pertanto il creditore non può aggredire i beni dell’altro, salvo nei casi in cui la prestazione sia stata contratta per necessità familiari o l’altro coniuge abbia firmato come coobbligato o garante . Le spese di mantenimento della famiglia (canoni di locazione, utenze domestiche, spese mediche) possono far sorgere la responsabilità solidale, con la conseguenza che il creditore può agire contro entrambi i coniugi . La prova che il debito non è destinato a bisogni della famiglia spetta al coniuge non debitore .
Se un bene è cointestato (ad esempio un immobile intestato a entrambi), il creditore del coniuge potrà pignorare solo la quota del debitore ma potrà chiedere la vendita dell’intero bene con ripartizione del ricavato . Ciò conferma che la scelta della separazione dei beni non è sufficiente a proteggere automaticamente tutti i beni, soprattutto se vi sono co-intestazioni o garanzie prestate a favore dell’altro coniuge.
1.5. Il fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale è un istituto introdotto con la riforma del diritto di famiglia del 1975 e disciplinato dagli artt. 167‑171 c.c. Si tratta di un patrimonio separato costituito da uno o entrambi i coniugi (o da terzi) mediante atto pubblico allo scopo di destinare determinati beni immobili, mobili registrati o titoli di credito a fronte dei bisogni della famiglia . Il fondo crea un vincolo di destinazione: i beni conferiti non possono essere alienati senza il consenso di entrambi i coniugi (art. 169 c.c.) e sono sottratti all’azione dei creditori per debiti estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.).
Il fondo patrimoniale costituisce una forma di protezione efficace se il debito non è contratto per esigenze familiari; in caso contrario, i creditori possono aggredire i beni vincolati. La giurisprudenza considera debiti contratti per bisogni della famiglia anche le spese di ristrutturazione della casa familiare o le obbligazioni per l’attività lavorativa che assicura il sostentamento domestico. Inoltre, la costituzione del fondo richiede un atto pubblico; per i beni immobili occorre la trascrizione nei registri immobiliari. L’atto può essere compiuto anche da un unico coniuge, ma se i beni conferiti appartengono alla comunione legale o all’altro coniuge, è necessario il consenso dell’altro .
Dal 2016, con la legge n. 76/2016, anche i partner uniti civilmente possono costituire un fondo patrimoniale . La valutazione di opportunità di questo strumento dipende dalle circostanze: pur garantendo una forte protezione verso i creditori, impedisce la libera disponibilità del bene e può generare rigidezza nella gestione patrimoniale.
1.6. Comunione de residuo e impresa familiare
Oltre alla comunione legale, la legge prevede altre forme di partecipazione patrimoniale, come la comunione de residuo (artt. 177 lett. b e c) e l’impresa familiare (art. 230‑bis c.c.). Nella comunione de residuo, determinati beni (i frutti dell’attività separata e i redditi da lavoro) rimangono di proprietà personale del coniuge durante il matrimonio ma vengono “resi comuni” al momento dello scioglimento, sia esso per separazione, divorzio o morte. Ciò comporta che i creditori del coniuge possono pignorare tali beni solo dopo lo scioglimento della comunione.
L’art. 230‑bis c.c., invece, disciplina l’impresa familiare, cioè l’attività economica organizzata a cui collaborano i membri della famiglia. Il coniuge che collabora all’impresa ha diritto a una quota degli utili e degli incrementi, ma i beni dell’impresa restano di proprietà del titolare. Quando l’impresa è gestita da entrambi i coniugi e costituita dopo il matrimonio, rientra nella comunione legale (azienda coniugale). Diversamente, se l’attività era precedente al matrimonio ma successivamente entrambi contribuiscono, si applica la comunione de residuo sui soli incrementi . Questa distinzione è importante per comprendere se i creditori possono aggredire tutto il patrimonio aziendale o solo la quota degli incrementi.
2. Unioni civili e convivenze di fatto
2.1. La legge Cirinnà (L. 76/2016)
La legge 20 maggio 2016 n. 76 (cd. legge Cirinnà) ha introdotto l’unione civile tra persone dello stesso sesso e ha riconosciuto le convivenze di fatto. Per le unioni civili è stata prevista l’applicazione di regole analoghe a quelle del matrimonio in materia di diritti e obblighi reciproci, ad eccezione dell’adozione e del cognome, e la possibilità di scegliere il regime patrimoniale. L’art. 1, comma 13, stabilisce che, salvo diversa convenzione, il regime patrimoniale dell’unione civile è costituito dalla comunione dei beni; le parti possono optare per la separazione dei beni o per altre convenzioni patrimoniali richiamando gli artt. 162‑166 c.c. . La scelta deve essere dichiarata all’atto della costituzione dell’unione e annotata nell’atto di unione .
L’applicazione delle regole sulla comunione dei beni alle unioni civili comporta che i partner condividono gli acquisti fatti durante l’unione e rispondono con il patrimonio comune per i debiti contratti nell’interesse della famiglia. Tuttavia, possono scegliere la separazione dei beni con un’apposita convenzione.
2.2. Convivenze di fatto e contratti di convivenza
I commi 36‑65 della legge Cirinnà disciplinano le convivenze di fatto tra persone maggiorenni stabilmente unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza non vincolate da matrimonio, unione civile o parentela. Le convivenze, in sé, non comportano un regime patrimoniale automatico: i partner restano titolari esclusivi dei propri beni. Tuttavia, possono stipulare un contratto di convivenza con il quale regolano i rapporti patrimoniali, anche scegliendo la comunione dei beni. Il contratto deve avere forma scritta (atto pubblico o scrittura privata autenticata) e dev’essere registrato all’anagrafe per avere efficacia verso i terzi .
Esistono due tipologie di convivenza: dichiarata, con contratto registrato, e non dichiarata. Solo nel primo caso è possibile adottare formalmente la comunione dei beni; nella convivenza di fatto non registrata, eventuali accordi interni sulla condivisione dei beni non hanno effetti verso i terzi . Le convivenze non consentono di costituire il fondo patrimoniale ma i conviventi possono ricorrere ad altri strumenti come i trust o i vincoli di destinazione ex art. 2645‑ter c.c.
2.3. Responsabilità patrimoniale nelle unioni civili e convivenze
Per le unioni civili vigono regole analoghe al matrimonio: i partner rispondono con i beni comuni per le obbligazioni contratte congiuntamente o da uno solo nell’interesse della famiglia e, in via sussidiaria, con i beni personali per metà del debito . Nel regime di separazione dei beni, ciascun partner risponde solo per i propri debiti, salvo quelli contratti per esigenze familiari o sottoscritti da entrambi .
Nelle convivenze di fatto i partner non sono tenuti alla solidarietà per i debiti dell’altro, salvo che abbiano sottoscritto un contratto di convivenza che preveda la comunione dei beni. Anche in assenza di contratto, però, la giurisprudenza potrebbe considerare l’esistenza di una comunione tacita di scopo, con potenziale responsabilità per debiti contratti per esigenze comuni. È quindi consigliabile redigere contratti chiari e registrati per evitare liti.
3. Strumenti di protezione del patrimonio
3.1. Fondo patrimoniale e vincoli di destinazione
Come visto, il fondo patrimoniale offre una protezione significativa verso i creditori per i debiti non contratti per bisogni della famiglia. Può essere costituito con beni immobili, mobili registrati o titoli di credito. È necessario formalizzare l’atto con un notaio e trascriverlo nei registri pertinenti. La protezione si estende anche ai redditi prodotti dai beni, ma non alle somme destinate volontariamente a fini diversi dai bisogni familiari. In caso di scioglimento del matrimonio o dell’unione civile, il fondo si estingue e i beni ritornano ai proprietari originari, salvo che vi siano figli minori, nel qual caso la gestione può proseguire a loro favore.
3.2. Trust e vincoli ex art. 2645‑ter c.c.
Un ulteriore strumento è il trust interno regolato dalla Convenzione dell’Aja del 1985, ratificata in Italia con la legge 364/1989. Tramite un trust familiare i coniugi o i conviventi possono trasferire beni a un trustee che li gestisce nell’interesse dei beneficiari (i figli o la famiglia), creando un patrimonio separato rispetto a quello dei disponeti. Questo strumento consente di proteggere i beni da azioni esecutive, ma richiede un’attenta pianificazione per evitare contestazioni di simulazione o revoca e per non ledere i diritti dei legittimari.
L’art. 2645‑ter c.c. consente invece di costituire vincoli di destinazione su beni immobili o mobili registrati per realizzare interessi meritevoli di tutela (ad esempio, assistenza familiare). Come il fondo patrimoniale, il vincolo deve essere annotato nei registri e limita la disponibilità dei beni agli scopi indicati. Anche questo istituto può proteggere il patrimonio dai creditori, ma la qualificazione del debito come “familiare” o “personale” resta decisiva.
3.3. Assicurazioni sulla vita e polizze di investimento
Le polizze assicurative sulla vita o i contratti di capitalizzazione possono costituire strumenti di tutela patrimoniale. Ai sensi dell’art. 1923 c.c., le somme dovute dall’assicuratore al beneficiario non sono soggette ad azione esecutiva o cautelare da parte dei creditori del contraente o dell’assicurato, salvo che le prestazioni siano impugnate come atto in frode ai creditori. Tuttavia, l’abuso dell’istituto o il pagamento di premi sproporzionati può generare revocatoria.
4. Tipologie di debito e loro impatto sul patrimonio familiare
4.1. Mutuo ipotecario e pignoramento della prima casa
Il mutuo ipotecario, contrariamente a un semplice finanziamento al consumo, è garantito da un’ipoteca sull’immobile. Se il debitore non paga, la banca può promuovere l’esecuzione forzata anche se l’immobile è la casa familiare. La Cassazione ha stabilito che l’assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario dei figli dopo la separazione non incide sui diritti della banca: l’istituto di credito può procedere al pignoramento e alla vendita anche se l’abitazione è stata assegnata . Questo principio ribadisce la supremazia della garanzia ipotecaria sui provvedimenti giudiziari di assegnazione. Inoltre, la mancata contribuzione al mutuo può costituire reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) .
Per quanto riguarda l’espropriazione fiscale, il cosiddetto Decreto del Fare (D.L. 69/2013, art. 52) ha stabilito che l’Agenzia delle Entrate Riscossione non può pignorare l’unica abitazione principale del debitore se sussistono tre condizioni: 1) l’immobile è l’unico posseduto; 2) è adibito a residenza principale; 3) non è immobile di lusso; 4) il debito non supera 120 000 euro . La Corte di Cassazione ha confermato che tale tutela si applica anche alle procedure pendenti . Tuttavia la protezione riguarda solo i debiti fiscali: i creditori privati, come banche e finanziarie, possono pignorare e vendere anche la prima casa .
Nel caso di mutuo cointestato, la Cassazione 2043/2024 ha precisato che l’obbligo di rimborso non si presume necessariamente paritetico: occorre verificare l’effettivo utilizzo del capitale e le finalità del finanziamento. Se il mutuo ha finalità familiari, si presume la responsabilità solidale; se è stato usato per esigenze personali di uno solo, spetterà a chi vuole sottrarsi alla solidarietà dimostrare l’utilizzo personale . La giurisprudenza recente (Cass. 31856/2024) ha anche chiarito che la semplice firma di un riconoscimento di debito da parte del marito non produce effetti sulla moglie in assenza di un atto congiunto .
4.2. Debiti fiscali e pignoramenti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione
L’Agenzia delle Entrate Riscossione (AER) può procedere al pignoramento dei beni del debitore con le regole del D.P.R. 602/1973. L’art. 76 prevede che, per la vendita della prima casa, occorra notificare un preavviso di fermo e attendere 60 giorni; l’art. 77 consente l’iscrizione di ipoteca a garanzia del credito. Come visto, per l’unica abitazione principale non di lusso e per debiti inferiori a 120 000 euro, la legge impedisce il pignoramento ma non l’ipoteca . L’ipoteca resta iscritta finché il debito non viene pagato. Se il debito supera il limite o l’immobile non è l’unico, l’AER può procedere all’esecuzione dopo aver iscritto ipoteca e atteso sei mesi .
Per gli altri beni, non esistono tutele analoghe: l’Agenzia può pignorare conti correnti, stipendi (nei limiti di un quinto) e pensioni, depositi e veicoli. Inoltre, se l’immobile è cointestato, l’iscrizione ipotecaria ricade sull’intero bene ma la vendita potrà essere richiesta solo per la quota del debitore.
4.3. Debiti derivanti da fideiussioni e garanzie
Le fideiussioni sono garanzie personali con cui il fideiussore si impegna a pagare il debito altrui. La questione è di particolare rilievo nelle coppie, poiché spesso uno dei coniugi o dei conviventi presta fideiussione per il mutuo dell’altro o per i debiti dell’azienda familiare. Recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno affrontato la validità delle clausole contenute nelle fideiussioni omnibus predisposte dalle banche sulla base dello schema ABI. L’ordinanza n. 18851 del 10 luglio 2025 ha sottolineato che la decisione della Banca d’Italia del 2005, che dichiarava anticoncorrenziali alcune clausole (reviviscenza, sopravvivenza, rinuncia ai termini), costituisce una prova privilegiata per il fideiussore: il garante può produrre tale decisione e indicare le clausole vietate; spetta poi alla banca dimostrare che il proprio modulo contrattuale non deriva dallo schema illecito .
La Corte ha precisato che la nullità può essere estesa anche a fideiussioni stipulate prima del 2002, qualora si provi che l’adozione dello schema anticoncorrenziale risalga a data precedente; ma l’accertamento di tali fatti è riservato al giudice di merito . Nel caso esaminato, essendo la fideiussione del 1993, l’ordinanza ha ritenuto la questione di fatto non sindacabile e ha confermato la condanna del fideiussore .
Per le coppie, la sottoscrizione di fideiussioni richiede particolare cautela: il garante risponde con tutto il proprio patrimonio, anche se il debito principale fa capo al coniuge. In regime di separazione dei beni, la firma di fideiussione elide la protezione fornita dal regime patrimoniale . È consigliabile limitare l’impegno, chiedere la proporzionale suddivisione del rischio e verificare la legittimità delle clausole.
4.4. Debiti societari e responsabilità dell’imprenditore e del coniuge
Quando uno dei coniugi è imprenditore, sorge il problema di separare il patrimonio aziendale da quello familiare. Nel regime di separazione dei beni, i beni dell’azienda appartenente a un coniuge restano suoi; tuttavia, se l’azienda è gestita da entrambi i coniugi e costituita durante il matrimonio, rientra nella comunione legale (azienda coniugale). In tal caso i creditori possono aggredire anche il patrimonio comune . Se l’azienda è preesistente ma il coniuge collabora, la comunione si estende ai soli utili e incrementi maturati durante il matrimonio .
Nel campo delle società di capitali (S.r.l. o S.p.A.), la limitazione di responsabilità tutela i soci dal pagamento dei debiti societari con il proprio patrimonio; tuttavia questa protezione può venir meno se c’è confusione dei patrimoni o comportamento illecito. Un’analisi recente ha evidenziato che, in presenza di intermingling tra conti personali e aziendali, finanziamenti infragruppo non formalizzati o garanzie personali, i giudici e il Fisco possono ritenere che l’impresa non sia effettivamente separata e aggredire il patrimonio personale del socio o del coniuge . Anche il coniuge può essere coinvolto se si accerta che i beni familiari sono stati utilizzati per scopi aziendali, determinando la responsabilità solidale .
È buona prassi, per l’imprenditore sposato o convivente, mantenere una netta separazione tra finanza aziendale e personale, evitare prelievi senza giustificazione, formalizzare i rapporti e utilizzare contratti di comodato o locazione per beni familiari impiegati nell’azienda. In caso di società di persone (S.n.c. o S.a.s.), i soci rispondono illimitatamente e solidalmente dei debiti sociali; di conseguenza, i creditori possono aggredire direttamente i beni del socio e, se in regime di comunione, anche il patrimonio comune.
4.5. Debiti da spese familiari e obbligazioni solidali
Per spese di mantenimento ordinario (bollette, affitto, spese mediche, istruzione dei figli) la legge presume l’interesse familiare e attribuisce la responsabilità solidale ad entrambi i coniugi, anche in regime di separazione . Tuttavia, come evidenziato da Cass. 31856/2024, la semplice sottoscrizione di una dichiarazione di debito da parte di un coniuge non obbliga automaticamente l’altro se non vi è prova dell’interesse familiare . Il confine tra bisogni della famiglia e spese personali resta spesso oggetto di contenzioso.
5. Sovraindebitamento e strumenti di composizione della crisi
5.1. Evoluzione normativa
Dal 2012 la legge n. 3/2012, integrata e sostituita dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, entrato in vigore a luglio 2022), consente alle persone fisiche e alle piccole imprese in stato di sovraindebitamento di ricorrere a procedure per la composizione della crisi. Il correttivo ter (D.Lgs. 83/2022) ha modificato ulteriormente il Codice, introducendo la possibilità di presentare un’unica procedura per più debitori (ad es. membri della stessa famiglia). L’art. 66 del Codice consente di presentare un’unica domanda di ristrutturazione o liquidazione se i debitori sono conviventi o se il debito ha un’origine comune . I due requisiti sono alternativi: è sufficiente la coabitazione o un debito con causa comune (come un mutuo cointestato o una fideiussione reciproca) .
5.2. Procedure disponibili
Per i consumatori sono previste tre procedure:
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: rivolto a persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale o professionale o che l’hanno cessata da oltre un anno. Consente di proporre ai creditori il pagamento, anche parziale, dei debiti con una percentuale sostenibile. Il piano richiede l’intervento dell’organismo di composizione della crisi (OCC), un professionista che assiste il debitore nella predisposizione della proposta e sovrintende alla procedura. Il Tribunale omologa il piano se ritiene che il debitore agisca in buona fede e offra ai creditori una soddisfazione superiore a quanto otterrebbero nella liquidazione.
- Concordato minore: rivolto a debitori non imprenditori qualificabili come consumatori, artigiani, professionisti, associazioni non riconosciute. Consente di proporre il pagamento parziale dei debiti, ma richiede la partecipazione dei creditori e l’approvazione della maggioranza. Se uno dei condebitori non è consumatore (ad es. un socio artigiano), si applica il concordato minore cumulativo .
- Liquidazione controllata: procedura assimilabile al fallimento per chi non può proporre piani. Prevede la liquidazione del patrimonio del debitore sotto il controllo del Tribunale; al termine il debitore ottiene l’esdebitazione.
Le famiglie possono presentare un’unica domanda se i debiti derivano da cause comuni o se convivono; ogni debitore mantiene la titolarità dei propri beni ma la procedura è gestita unitariamente, riducendo costi e tempi . Ciò è utile per coniugi, uniti civili, conviventi e anche ex coniugi che abbiano contratto debiti comuni (per esempio un mutuo o un finanziamento).
5.3. Effetti della procedura sui creditori e sulla famiglia
La presentazione della domanda comporta l’immediata sospensione delle azioni esecutive e cautelari dei creditori (salvo eccezioni). L’avvio del procedimento di sovraindebitamento può bloccare un’asta in corso e impedire nuovi pignoramenti; la legge consente la richiesta di un termine per depositare la proposta, durante il quale i creditori non possono procedere. Nelle procedure di liquidazione controllata, è possibile salvare l’abitazione principale se il valore di mercato non è tale da permettere un soddisfacimento significativo dei creditori e se la casa è necessaria per i bisogni del debitore e della sua famiglia. La protezione, tuttavia, non è automatica e varia a seconda delle circostanze e delle prassi dei tribunali.
Al termine della procedura il debitore ottiene l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui non soddisfatti. Per i coniugi e i conviventi che presentano la procedura congiunta, l’esdebitazione riguarda ciascuno separatamente.
6. Strategie per prevenire e gestire i debiti nella coppia
6.1. Pianificazione patrimoniale e consulenza preventiva
La scelta del regime patrimoniale è uno degli atti più importanti alla formazione della famiglia. È essenziale valutare fin dall’inizio se adottare la comunione legale o la separazione dei beni. La comunione può essere vantaggiosa per condividere utili e incrementi patrimoniali, ma espone entrambi i coniugi ai rischi delle attività dell’altro. La separazione offre maggiore protezione ma richiede scrupolosità nel mantenimento della separazione effettiva, registrando a proprio nome i beni acquistati, evitando conti cointestati, stipulando contratti chiari per i finanziamenti e limitando le garanzie prestate a favore dell’altro.
Il ricorso a strumenti come il fondo patrimoniale, i trust o i vincoli di destinazione deve essere valutato con professionisti esperti, considerando costi e vantaggi. Anche l’uso di assicurazioni sulla vita e polizze di investimento può tutelare il patrimonio dagli imprevisti.
6.2. Contrattualistica consapevole
Prima di sottoscrivere contratti bancari, finanziamenti o fideiussioni, è fondamentale leggere attentamente le clausole. Nel caso di fideiussioni, verificare che non siano presenti clausole nulle come la rinuncia ai termini o la reviviscenza; in caso contrario, potrà essere contestata la nullità seguendo l’orientamento giurisprudenziale del 2025 . Se il coniuge o il partner richiede una garanzia per la propria impresa, il futuro garante deve analizzare la solidità economica dell’operazione e, se possibile, limitare l’importo garantito o pretendere la prestazione di garanzie reali altrui. Anche la firma di mutui cointestati va ponderata, considerando che la banca può esigere l’intero pagamento da ciascun debitore e che, in caso di insolvenza, l’ipoteca verrà eseguita sulla casa .
6.3. Gestione del contenzioso e soluzioni stragiudiziali
In presenza di debiti, è opportuno interloquire con i creditori prima che inizino le azioni esecutive. La negoziazione di piani di rientro, la rinegoziazione del mutuo e l’adesione a definizioni agevolate (rottamazione cartelle) possono evitare il pignoramento. Per i debiti fiscali, verificare la possibilità di rateazioni con l’Agenzia delle Entrate Riscossione e i requisiti per beneficiare della protezione sulla prima casa .
Quando il livello di indebitamento diventa insostenibile, valutare la procedura di sovraindebitamento con l’assistenza di un OCC. È importante agire tempestivamente: le procedure permettono di bloccare i pignoramenti in corso e di ridurre il debito, ma la lentezza può comportare la vendita di beni e la perdita di beni protetti.
7. Tabelle riepilogative
7.1. Responsabilità nei diversi regimi patrimoniali
| Regime patrimoniale | Proprietà dei beni | Debiti contratti per bisogni familiari | Debiti contratti per scopi personali | Possibilità di aggredire beni comuni | 
|---|---|---|---|---|
| Comunione legale | Beni acquistati dopo il matrimonio sono comuni; non esistono quote ideali | Responsabilità sui beni comuni; se insufficienti, si aggrediscono i beni personali di ciascun coniuge per metà del credito | Responsabilità solo sui beni personali del coniuge debitore; i beni comuni non possono essere pignorati salvo apparenza di finalità familiare | Sì, per debiti familiari; la vendita riguarda tutto il bene e al coniuge non debitore spetta metà del ricavato | 
| Separazione dei beni | Ogni coniuge mantiene la proprietà esclusiva dei beni acquistati | Entrambi responsabili se le spese sono per bisogni della famiglia (affitto, utenze, figli) | Solo il coniuge debitore risponde; i beni dell’altro sono protetti | Solo per i beni cointestati, in cui il creditore può pignorare la quota del debitore | 
| Unione civile (default: comunione) | Analoghi al matrimonio; comunione salvo diversa convenzione | Stesse regole della comunione legale | Vedi regole del matrimonio | Sì, se debito familiare | 
| Convivenza di fatto | Proprietà separata salvo contratto di convivenza; no comunione automatica | Responsabilità solidale solo se previsto nel contratto di convivenza; altrimenti no | Nessuna responsabilità reciproca | Generalmente no | 
7.2. Protezione della prima casa nei confronti dei creditori
| Tipo di creditore | Condizioni per evitare il pignoramento della prima casa | Riferimenti | 
|---|---|---|
| Agenzia delle Entrate Riscossione | L’abitazione deve essere l’unica proprietà del debitore, adibita a residenza principale, non classificata di lusso e il debito non deve superare 120 000 euro ; in tal caso l’AER può solo iscrivere ipoteca e non può procedere alla vendita . | Decreto del Fare (D.L. 69/2013) e interpretazioni della Cassazione | 
| Banche e creditori privati | Nessuna protezione; la banca può pignorare e vendere anche la prima casa in presenza di mutuo ipotecario non pagato . | Cass. 7776/2016, Cass. 2043/2024 | 
8. Domande frequenti (FAQ)
8.1. Se mi sposo in regime di comunione dei beni, i debiti che avevo prima del matrimonio entrano nella comunione?
No. I debiti personali contratti prima del matrimonio restano a carico del coniuge debitore e non entrano nella comunione; solo i beni e i debiti acquisiti dopo il matrimonio possono essere comuni. L’art. 179 c.c. include tra i beni personali quelli posseduti prima del matrimonio . Tuttavia, se dopo il matrimonio i beni acquistati con i proventi dell’attività debitoria vengono immessi nella comunione senza le dichiarazioni richieste, possono diventare aggredibili dai creditori.
8.2. In separazione dei beni, posso essere costretto a pagare i debiti fiscali di mio marito?
In linea generale no: ciascun coniuge risponde dei propri debiti fiscali con il proprio patrimonio . Tuttavia, se il debito riguarda spese necessarie per la famiglia (es. imposta sulla casa dove vivete) o se hai firmato come coobbligata, potresti essere chiamata a rispondere .
8.3. Cosa succede se mio marito smette di pagare il mutuo della casa assegnata a me e ai figli dopo la separazione?
La banca può comunque procedere al pignoramento e alla vendita dell’immobile; il provvedimento di assegnazione non incide sulla garanzia ipotecaria . Se l’ex coniuge non paga pur avendone la possibilità, si configura un’ipotesi di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) .
8.4. Posso oppormi al pignoramento della casa se il debito è inferiore a 120 000 euro?
Sì, ma solo se si tratta di un debito fiscale e la casa è l’unica abitazione non di lusso. In tal caso l’AER può iscrivere ipoteca ma non procedere alla vendita . Per i debiti con banche o fornitori non c’è protezione analoga .
8.5. Se firmo una fideiussione per l’azienda di mio marito, cosa rischio?
Rischi di essere obbligata a pagare con tutto il tuo patrimonio, anche se il regime patrimoniale è separazione dei beni; la fideiussione è una garanzia personale che prescinde dal regime . Prima di firmare verifica che le clausole non siano nulle secondo la giurisprudenza (ad esempio clausole ABI censurate dalla Banca d’Italia) .
8.6. Per i conviventi di fatto esiste una tutela simile al fondo patrimoniale?
No. I conviventi non possono costituire il fondo patrimoniale, istituto riservato ai coniugi e alle unioni civili; tuttavia possono creare trust, vincoli di destinazione ex art. 2645‑ter c.c. o stipulare contratti di convivenza con cui definire la comunione dei beni .
8.7. Quando conviene adottare la procedura di sovraindebitamento?
Quando il carico debitorio non è più sostenibile e vi è il rischio di perdere beni essenziali, la procedura di sovraindebitamento consente di rinegoziare o ridurre i debiti e di ottenere l’esdebitazione. È particolarmente utile alle famiglie con debiti di origine comune (mutui, fideiussioni) che vivono insieme o che si sono separati ma hanno ancora debiti congiunti . È fondamentale rivolgersi a un organismo di composizione della crisi per valutare la fattibilità.
8.8. In caso di azienda familiare, i debiti societari possono ricadere sul coniuge?
Sì. Se l’impresa è gestita da entrambi i coniugi e costituita durante il matrimonio, è parte della comunione e quindi i creditori possono aggredire i beni comuni . Anche in caso di società di capitali, la commistione di beni personali e aziendali può far perdere la limitazione di responsabilità e far ricadere i debiti sul patrimonio dei soci e dei loro coniugi .
8.9. Posso proteggere i beni con la separazione dei beni se la casa è cointestata?
La separazione dei beni protegge i beni personali, ma se l’immobile è cointestato ciascun coniuge possiede una quota ideale. Il creditore del coniuge debitore può pignorare la sua quota e chiedere la divisione o la vendita dell’intero bene . Per evitare questo rischio è possibile intestare i beni a un solo coniuge e prevedere il diritto di abitazione per l’altro o utilizzare il fondo patrimoniale.
8.10. Cosa succede ai debiti dopo il divorzio?
Il divorzio scioglie la comunione legale ma non elimina i debiti contratti durante il matrimonio, che rimangono in capo ai coniugi secondo le regole del regime patrimoniale. Per le obbligazioni solidali i creditori possono continuare a pretendere il pagamento da entrambi; per i debiti personali i creditori potranno agire soltanto verso il coniuge obbligato. La comunione de residuo si scioglie e i beni residui vengono divisi.
9. Conclusioni
La gestione dei debiti in ambito familiare richiede una conoscenza approfondita delle regole civilistiche e delle più recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali. L’analisi condotta evidenzia che la comunione legale dei beni comporta responsabilità estese per i debiti contratti per bisogni della famiglia e un’equa divisione dei ricavi in caso di espropriazione . Al contrario, la separazione dei beni offre una maggiore protezione ma non è una panacea: rimane la responsabilità per le spese familiari e i rischi connessi alle garanzie personali .
Le unioni civili sono assimilate al matrimonio quanto a regimi patrimoniali, mentre le convivenze di fatto richiedono contratti ad hoc per ottenere effetti verso i terzi . Il fondo patrimoniale e i trust rappresentano strumenti importanti ma devono essere utilizzati con cautela, essendo inefficaci per i debiti familiari .
La crescente incidenza di mutui ipotecari, fideiussioni, debiti fiscali e debiti societari nelle economie domestiche impone strategie di gestione consapevole, dalla pianificazione patrimoniale alla contrattualistica ragionata. L’introduzione del Codice della crisi offre nuove opportunità per uscire dal sovraindebitamento tramite piani di ristrutturazione e liquidazioni controllate che possono coinvolgere l’intera famiglia .
Per difendersi efficacemente, i coniugi e i conviventi devono rivolgersi a professionisti qualificati, mantenere separati i patrimoni, evitare di firmare garanzie eccessive e valutare la convenienza di strumenti protettivi. Le decisioni devono essere guidate da una prospettiva prudente, considerando che ogni caso è diverso e che la giurisprudenza è in continua evoluzione.
10. Fonti normative e giurisprudenziali utilizzate
Di seguito si riportano le principali normative e sentenze citate nel testo, con indicazione delle fonti consultate.
Codice Civile
- Artt. 177‑197 c.c.: comunione legale dei beni.
- Art. 179 c.c.: beni personali; esclusione dalla comunione .
- Art. 186 c.c.: obblighi gravanti sulla comunione .
- Art. 190 c.c.: responsabilità sussidiaria dei beni personali .
- Artt. 167‑171 c.c.: fondo patrimoniale .
- Artt. 230‑bis c.c.: impresa familiare .
Leggi speciali
- L. 151/1975: riforma del diritto di famiglia e introduzione della comunione legale.
- L. 76/2016 (legge Cirinnà): unioni civili e convivenze di fatto .
- D.L. 69/2013 (Decreto del Fare): limitazione del pignoramento della prima casa per debiti fiscali .
- L. 3/2012 e D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), come modificato dal D.Lgs. 83/2022: procedure di sovraindebitamento .
Giurisprudenza recente
- Cass., sez. II, 29 marzo 2013, n. 6575: l’espropriazione forzata di un bene comune per debiti personali di un coniuge riguarda l’intero bene; la quota dell’altro è liquidata nella distribuzione .
- Cass., sez. III, 18 aprile 2023, n. 9536: pignoramento dell’immobile in comunione legale; necessità di trascrivere l’atto anche contro il coniuge non debitore .
- Cass., sez. II, 5 aprile 2016, n. 7776: la banca può pignorare la casa familiare anche se assegnata al coniuge in sede di separazione .
- Cass., sez. I, 10 marzo 2014, n. 19270: primo orientamento sul pignoramento della prima casa per debiti fiscali .
- Cass., sez. II, 31 maggio 2024, n. 2043: mutuo cointestato; riparto dell’obbligazione secondo l’uso dei fondi .
- Cass., sez. III, 23 giugno 2024, n. 31856: la firma del riconoscimento di debito da parte di un coniuge non vincola l’altro .
- Cass., ord. 10 luglio 2025, n. 18851: nullità parziale delle fideiussioni omnibus; decisione Banca d’Italia quale prova privilegiata .
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I debiti, quando non gestiti in tempo, possono diventare un peso insostenibile per la coppia, minacciando non solo il patrimonio ma anche la serenità familiare.
Con una strategia legale e fiscale mirata, è possibile bloccare azioni di riscossione, rinegoziare i debiti e salvaguardare la casa, i beni comuni e il futuro della famiglia.
⚖️ Le cause più comuni di indebitamento per le coppie
- Mutui o prestiti non più sostenibili.
- Debiti bancari e carte di credito utilizzate oltre il limite.
- Imposte o contributi non versati (IVA, IRPEF, INPS).
- Attività d’impresa o lavoro autonomo in crisi.
- Spese familiari impreviste (malattia, ristrutturazioni, separazioni).
- Fideiussioni firmate per il partner o per un familiare.
- Perdita o riduzione del reddito di uno dei due componenti della coppia.
📌 I rischi per le coppie indebitate
- Pignoramenti congiunti su conti correnti o beni in comunione legale.
- Ipoteca sulla casa di proprietà o sui beni familiari.
- Pignoramento dello stipendio o della pensione.
- Segnalazioni nelle centrali rischi (CRIF) che rendono difficile ottenere nuovi finanziamenti.
- Sofferenza nei rapporti familiari e stress economico.
- Rischio di azioni giudiziarie anche contro uno solo dei coniugi, ma con effetti sull’intero nucleo familiare.
🔍 Cosa fare subito
- Analizzate insieme la posizione debitoria, distinguendo tra debiti personali e debiti comuni.
- Verificate la legittimità di cartelle, decreti ingiuntivi e pignoramenti, molti atti contengono errori o sono prescritti.
- Bloccare eventuali azioni esecutive con ricorsi o istanze di sospensione.
- Richiedere la rateizzazione o la definizione agevolata (“rottamazione”) se applicabile.
- Affidarsi a un avvocato esperto in diritto tributario e sovraindebitamento familiare, per costruire un piano di risanamento realistico e sostenibile.
🧾 Strumenti per difendersi e risolvere i debiti
💠 Piano del consumatore (Legge 3/2012 – Codice della crisi)
Strumento per le persone e le famiglie che permette di ristrutturare o cancellare i debiti, mantenendo la casa e i beni essenziali.
💠 Accordo di ristrutturazione dei debiti familiari
Consente di negoziare con le banche, l’Agenzia delle Entrate e i fornitori, bloccando le azioni esecutive.
💠 Rateizzazione o rottamazione delle cartelle fiscali
Puoi dilazionare fino a 120 rate o aderire a definizioni agevolate per ridurre l’importo dovuto.
💠 Ricorso tributario o istanza di autotutela
Per contestare cartelle o atti fiscali illegittimi o prescritti.
💠 Composizione negoziata della crisi familiare
Un percorso assistito che consente alla coppia di trovare un accordo economico complessivo con tutti i creditori, sotto la tutela del tribunale.
🛠️ Strategie di difesa per coppie indebitate
- Separare correttamente debiti personali da quelli in comunione.
- Verificare la prescrizione o nullità di cartelle e decreti ingiuntivi.
- Tutelare la prima casa e i beni essenziali tramite gli strumenti previsti dalla legge.
- Dimostrare la crisi temporanea per accedere a rateizzazioni agevolate.
- Attivare piani di saldo e stralcio con banche e Agenzia delle Entrate.
- Gestire la crisi finanziaria prima che degeneri in azioni giudiziarie o conflitti interni.
⚖️ Perché agire subito è fondamentale
Ignorare i debiti può compromettere anni di sacrifici e mettere in pericolo il patrimonio familiare.
Agire tempestivamente, invece, permette di:
- Bloccare pignoramenti, ipoteche e azioni esecutive.
- Difendere la casa e i risparmi familiari.
- Ridurre o cancellare i debiti tramite strumenti legali.
- Recuperare serenità economica e stabilità nella coppia.
🛡️ Come può aiutarvi l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza la vostra posizione debitoria e distingue tra debiti comuni e personali.
📌 Verifica la legittimità di cartelle, pignoramenti e ipoteche.
✍️ Predispone piani del consumatore, accordi familiari e ricorsi tributari per bloccare le azioni dei creditori.
⚖️ Vi rappresenta davanti all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, alle banche e al tribunale.
🔁 Offre consulenza continuativa per la gestione del debito e la tutela patrimoniale della famiglia.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e gestione della crisi da sovraindebitamento familiare.
✔️ Professionista per la difesa di coppie, famiglie e lavoratori contro debiti fiscali e bancari.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Una coppia con debiti può uscire dalla crisi economica e ritrovare serenità, ma serve agire subito con una strategia legale e fiscale mirata.
Con il giusto supporto puoi bloccare cartelle, pignoramenti e ipoteche, rinegoziare i debiti e proteggere la casa, i risparmi e il futuro della tua famiglia.
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