Sei un restauratore o gestisci un laboratorio di restauro con debiti fiscali o sotto accertamento dell’Agenzia delle Entrate?
Il settore del restauro, sia artistico che architettonico, è tra i più delicati e soggetti a crisi di liquidità. L’irregolarità dei pagamenti, la burocrazia legata agli appalti pubblici, i ritardi nei fondi e i costi crescenti di materiali e personale mettono in difficoltà anche i professionisti più esperti.
Molti restauratori si trovano oggi a dover affrontare debiti con il Fisco, l’INPS o i fornitori, spesso aggravati da cartelle esattoriali, accertamenti IVA o IRPEF, pignoramenti e blocchi dei conti correnti.
Con una difesa legale e fiscale mirata, è possibile bloccare la riscossione, rateizzare i debiti e contestare accertamenti infondati, salvaguardando la tua attività, i beni professionali e la continuità dei lavori di restauro.
Quando un restauratore entra in difficoltà fiscale o finanziaria
Le situazioni più comuni che portano un restauratore o un laboratorio ad accumulare debiti o subire accertamenti fiscali sono:
- Cartelle esattoriali o intimazioni di pagamento per IVA, IRPEF, IRES o contributi non versati
- Accertamenti fiscali per presunte irregolarità nella contabilità o nei compensi professionali
- Pignoramenti o ipoteche su conti correnti, beni o locali di lavoro
- Sanzioni e interessi che fanno aumentare rapidamente l’importo del debito
- Ritardi nei pagamenti da parte di enti pubblici, fondazioni o committenti privati
- Errori amministrativi o contabili nella gestione dei contributi o nelle dichiarazioni fiscali
Cosa fare se la tua attività di restauro ha debiti o è sotto accertamento fiscale
Agisci subito: ogni atto (cartella, intimazione o accertamento) ha scadenze precise – di norma 60 giorni dalla notifica – per essere impugnato o rateizzato.
Ecco i passi fondamentali da seguire:
- Verifica la legittimità degli atti ricevuti: molti accertamenti fiscali contengono vizi di notifica, errori di calcolo o motivazioni generiche che ne permettono l’annullamento.
- Controlla l’importo reale del debito: spesso le somme richieste includono sanzioni e interessi eccessivi, riducibili con la definizione agevolata.
- Richiedi la rateizzazione: puoi ottenere fino a 120 rate mensili, sospendendo temporaneamente le azioni di riscossione.
- Valuta la definizione agevolata (rottamazione): se disponibile, consente di pagare solo il capitale, cancellando sanzioni e interessi.
- Impugna gli accertamenti infondati: presentando ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria puoi bloccare la riscossione e difendere la tua attività.
Come difendersi legalmente e fiscalmente
Un avvocato tributarista esperto nella difesa dei professionisti e delle imprese artigianali del restauro può analizzare la tua posizione e creare una strategia difensiva su misura, tutelando il tuo patrimonio e garantendo la continuità lavorativa.
Le azioni più efficaci comprendono:
- Contestare vizi di notifica, prescrizione o errori di calcolo negli accertamenti e nelle cartelle
- Chiedere la sospensione immediata di pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi
- Presentare ricorso contro accertamenti IVA, IRPEF o IRES basati su presunzioni o controlli irregolari
- Negoziare piani di rateizzazione o transazioni fiscali con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione
- Tutelare strumenti, opere, laboratori e conti aziendali da azioni esecutive
- Migliorare la gestione contabile e fiscale per evitare nuovi debiti in futuro
Il ruolo dell’avvocato nella difesa dei restauratori
Un avvocato specializzato può:
- Analizzare la legittimità di cartelle, accertamenti e intimazioni di pagamento
- Predisporre ricorsi e istanze di sospensione per bloccare la riscossione
- Negoziare rateizzazioni e definizioni agevolate
- Difendere il restauratore nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate
- Proteggere attrezzature, opere e conti correnti da pignoramenti o sequestri
- Tutelare la continuità lavorativa e la reputazione professionale
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
- La sospensione immediata delle procedure di riscossione
- L’annullamento totale o parziale dei debiti illegittimi o prescritti
- La rateizzazione o definizione agevolata delle somme dovute
- La tutela del patrimonio personale e professionale
- Il risanamento fiscale e la stabilità economica dell’attività
⚠️ Attenzione: ignorare cartelle o accertamenti fiscali può portare a pignoramenti, blocchi dei conti correnti, sequestri dei beni e gravi conseguenze sull’attività.
Molte situazioni, però, possono essere risolte o fortemente ridotte se affrontate tempestivamente con una difesa legale e fiscale competente.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, crisi d’impresa e difesa fiscale delle attività artigianali e professionali – spiega cosa fare se la tua attività di restauro ha debiti o è sotto accertamento, come bloccare la riscossione e come ristabilire la solidità economica e operativa della tua impresa.
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Introduzione
La gestione di un ristorante è un’attività complessa e dinamica: oltre alla cura della cucina, dell’accoglienza e dell’atmosfera occorre far fronte a vincoli normativi, obblighi fiscali, contributivi e contrattuali. La recente crisi economica, l’aumento dei prezzi delle materie prime, gli alti costi energetici e gli effetti delle emergenze sanitarie hanno accentuato le difficoltà finanziarie di molti ristoratori. Secondo i dati del Ministero dello Sviluppo Economico, il settore della ristorazione è tra i più colpiti da sovraindebitamento e insolvenza, con un numero crescente di imprese che faticano a rispettare le scadenze fiscali, contributive e con i fornitori.
Questa guida, aggiornata a settembre 2025, offre un’analisi approfondita delle normative italiane e della giurisprudenza recente in materia di debiti per ristoratori: dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, dalle novità introdotte dalle leggi di bilancio alle più recenti pronunce della Corte di Cassazione. L’obiettivo è fornire agli avvocati, agli imprenditori e ai privati un quadro chiaro degli strumenti disponibili per gestire, ristrutturare o cancellare i debiti e difendersi dagli attacchi dei creditori. Il punto di vista adottato è quello del debitore: si analizzano le possibili strategie per ridurre l’esposizione debitoria, evitare responsabilità penali e tutelare il patrimonio personale.
Finalità e struttura della guida
- Analizzare l’ambito di applicazione del Codice della crisi e le definizioni di crisi e insolvenza: comprendere quando ricorrere alle procedure di ristrutturazione o liquidazione e quali requisiti occorre possedere.
- Esaminare i diversi tipi di debito (fiscali, contributivi, bancari, commerciali) e le misure di sanatoria e agevolazione previste dal legislatore (stralcio, rottamazione, definizione agevolata, saldo e stralcio).
- Descrivere le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento: piano di ristrutturazione del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione, evidenziando diritti e obblighi del debitore, vantaggi e svantaggi.
- Illustrarne la giurisprudenza più recente (Corte di Cassazione 2025) e le interpretazioni dottrinali: come si applicano i nuovi articoli del CCII, in quali casi l’esdebitazione può essere concessa, quale è il rapporto con la precedente legge sul sovraindebitamento.
- Proporre simulazioni pratiche: casi tipici di ristoratori con debiti verso il fisco, l’INPS, le banche e i fornitori, con possibili soluzioni e strategie difensive.
- Offrire schemi, tabelle e domande e risposte per facilitare la consultazione, in particolare per i professionisti che assistono i debitori.
Capitolo 1 – Il quadro normativo: la crisi d’impresa e le definizioni giuridiche
1.1 Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII)
Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dai successivi decreti correttivi (d.lgs. 83/2022, d.lgs. 147/2023 e d.lgs. 136/2024), ha introdotto il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), destinato a sostituire la legge fallimentare del 1942. L’entrata in vigore del Codice, inizialmente prevista per il 2019, è stata rinviata più volte; la versione attuale è pienamente operativa dal 15 luglio 2022, con ulteriori modifiche entrate in vigore nel 2024 e 2025. Il CCII costituisce la base normativa fondamentale per affrontare le crisi delle imprese e dei consumatori.
1.1.1 Ambito di applicazione e finalità
La parte prima del CCII definisce l’ambito di applicazione delle nuove norme. L’articolo 1 stabilisce che il Codice si applica alle situazioni di crisi o insolvenza riguardanti imprenditori, società, professionisti, consumatori e altri soggetti, esclusi lo Stato e gli enti pubblici . La finalità è di garantire il recupero della continuità aziendale, ove possibile, e di assicurare una gestione ordinata dell’insolvenza con equo soddisfacimento dei creditori.
1.1.2 Definizioni di crisi e insolvenza
L’articolo 2 CCII fornisce le definizioni fondamentali di crisi e insolvenza. La crisi è la situazione di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza; per l’imprenditore si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici . L’insolvenza è invece la condizione in cui il debitore non è più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, evidenziata da inadempimenti o altri fatti esteriori . La distinzione è cruciale perché consente di attivare strumenti di allerta e ristrutturazione nella fase di crisi per evitare l’insolvenza conclamata.
1.1.3 Modifiche del d.lgs. 136/2024 (correttivo ter)
Il 2024 ha visto l’entrata in vigore del decreto legislativo 136/2024, denominato “correttivo ter”, che ha ulteriormente modificato il CCII. La relazione del Massimario della Cassazione (Rel.0102025) illustra i principali interventi, tra cui la ridefinizione del consumatore e l’ampliamento del concordato minore. In particolare, il correttivo ter chiarisce che il piano di ristrutturazione del consumatore è riservato a chi ha debiti contratti esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale. Gli imprenditori o professionisti con debiti “misti” (per consumo e per impresa) devono ricorrere al concordato minore . Questa distinzione incide direttamente sui ristoratori che svolgono attività di impresa ma possono avere debiti personali o familiari: per ristrutturare i debiti di natura non imprenditoriale devono presentare un concordato minore se hanno anche debiti legati al ristorante.
Il correttivo ter introduce inoltre la possibilità di stipulare una transazione fiscale con l’erario in sede di negoziazione assistita o di concordato minore: il debitore può proporre un accordo con il Fisco che preveda il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, esclusi però i tributi considerati risorse proprie dell’UE e i contributi dovuti agli enti previdenziali . L’accordo deve essere accompagnato da una relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza rispetto alla liquidazione e da una relazione sull’attendibilità dei dati aziendali . Se il debitore non rispetta i pagamenti oltre 60 giorni o se viene aperta la liquidazione giudiziale, l’accordo si risolve . Il nuovo articolo 80 del CCII consente inoltre al giudice di omologare il concordato minore anche senza il voto favorevole dell’erario o degli enti previdenziali quando la loro mancata adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza e il trattamento proposto risulta più conveniente della liquidazione .
1.2 L’allerta e la prevenzione della crisi per le imprese ristorative
Uno dei principali obiettivi del CCII è quello di favorire l’emersione tempestiva della crisi attraverso strumenti di allerta interna e esterna, per consentire un intervento anticipato. Per le società di persone e capitali, gli amministratori devono rilevare la crisi e adottare misure idonee; in caso di inadempimento, possono rispondere per danno cagionato ai creditori. I ristoratori che operano in forma societaria devono dunque implementare sistemi di monitoraggio dei flussi di cassa, elaborare piani di continuità e, se necessario, attivare le procedure di allerta presso gli organi di controllo o l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi). Dal 2023 gli strumenti di allerta pubblici – come la segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, INPS o INAIL – sono stati sospesi; resta tuttavia obbligatoria l’allerta interna.
1.3 La posizione del ristoratore nel Codice della crisi
Il ristoratore può essere sia imprenditore commerciale (se gestisce un ristorante con una struttura organizzata per la produzione o lo scambio di beni e servizi) sia consumatore (per debiti personali). Se l’attività è svolta come ditta individuale o società di persone, il ristoratore risponde illimitatamente anche con il patrimonio personale; nelle società di capitali (s.r.l., s.p.a., s.a.p.a.), la responsabilità è limitata al capitale sociale, salvo responsabilità per mala gestio o per aver aggravato il dissesto. Il ristoratore deve quindi valutare attentamente la forma societaria per proteggere il proprio patrimonio e, in caso di difficoltà finanziaria, può accedere alle procedure di ristrutturazione o liquidazione previste dal CCII.
Capitolo 2 – Tipologie di debiti e strumenti di gestione
Il ristoratore può trovarsi ad affrontare diversi tipi di debiti: verso il fisco, gli enti previdenziali, le banche, i fornitori e altri creditori. La normativa prevede strumenti differenti a seconda della natura del debito, della sua entità e dello stato di difficoltà del debitore. In questo capitolo analizziamo le principali categorie di debito e le misure di gestione e riduzione.
2.1 Debiti fiscali (tributi erariali e locali)
I debiti fiscali comprendono imposte sui redditi, IVA, IRES, IRAP, addizionali regionali e comunali, IMU, Tari, e altre entrate locali. La riscossione dei tributi è affidata, per la maggior parte, all’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AER) che emette le cartelle esattoriali e procede all’esecuzione coattiva in caso di mancato pagamento. Per i ristoratori, la corretta gestione dei debiti fiscali è fondamentale: l’accumulo di arretrati può portare a pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche e fino alla liquidazione giudiziale.
2.1.1 Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro
La Legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) ha introdotto lo stralcio automatico dei debiti fino a mille euro affidati alla riscossione dal 2000 al 2015, esclusi quelli verso le amministrazioni statali. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione chiarisce che l’annullamento riguarda solo gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni; restano dovuti capitale, spese di notifica e diritti di riscossione . I Comuni e gli altri enti diversi dallo Stato potevano scegliere se applicare lo stralcio totale o solo parziale entro una certa data . Per un ristoratore con piccoli debiti pregressi (cartelle inferiori a mille euro), lo stralcio ha permesso di azzerare le sanzioni accumulatesi negli anni e alleggerire la propria posizione.
2.1.2 Definizione agevolata e rottamazione delle cartelle
Le misure di definizione agevolata (cd. rottamazione) consentono di pagare i debiti tributari senza interessi di mora e sanzioni, dilazionando gli importi nel tempo. Le ultime rottamazioni (Rottamazione-quater) sono state previste dal D.L. 34/2023 e poi prorogate dal D.L. 202/2024 convertito in legge 15/2025. La norma permette ai contribuenti che erano decaduti dalle precedenti rottamazioni di presentare domanda di reammissione entro il 30 aprile 2025, indicando i carichi da definire e scegliendo tra pagamento in un’unica soluzione (entro il 31 luglio 2025) o in dieci rate da versare in un arco temporale 2025–2027 . Per la reammissione è dovuto un interesse di mora del 2% annuo . Questa misura consente ai ristoratori che, a causa della crisi pandemica o di altri eventi, non erano riusciti a rispettare le scadenze di rottamazione, di rientrare nella procedura e sanare la posizione.
2.1.3 Rateizzazione dei debiti con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (dal 2025)
Un elemento importante per i ristoratori con debiti fiscali elevati è la possibilità di rateizzare le cartelle. L’art. 13 del d.lgs. 110/2024 ha modificato l’articolo 19 del DPR 602/1973, introducendo dal 1° gennaio 2025 nuove soglie e durate. Per debiti fino a 120.000 euro, si può ottenere, su semplice richiesta, una rateizzazione fino a 84 rate mensili per le domande presentate nel 2025 e 2026, 96 rate per quelle del 2027 e 2028 e 108 rate dal 2029 . Con domanda motivata che attesti temporanea situazione di difficoltà, la rateizzazione può essere concessa da 85 a 120 rate, e in casi particolari (debiti superiori, soggetti colpiti da calamità) può arrivare a 156 rate . I debitori con importi oltre 120.000 euro devono sempre allegare documentazione reddituale, come l’ISEE o indicatori Alfa/Beta, per dimostrare la propria difficoltà . Il minimo importo per rata è di 50 euro . Queste nuove regole, valide dal 2025, offrono maggiore flessibilità nel pagamento delle cartelle, permettendo ai ristoratori di pianificare rimborsi sostenibili.
2.1.4 Transazione fiscale nel concordato minore e nella ristrutturazione
Come anticipato, il correttivo ter ha inserito la possibilità di proporre una transazione fiscale nell’ambito delle procedure di concordato minore: il debitore può negoziare con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia della Riscossione un pagamento ridotto e dilazionato delle imposte, con esclusione delle risorse proprie europee e dei contributi previdenziali . La proposta deve essere accompagnata dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza rispetto alla liquidazione . Questa novità permette ai ristoratori di predisporre piani di ristrutturazione che prevedano una riduzione dei debiti fiscali al fine di salvaguardare la continuità aziendale.
2.2 Debiti contributivi (INPS, INAIL e Casse di previdenza)
Gli imprenditori della ristorazione devono versare contributi previdenziali e assicurativi per sé e per i propri dipendenti. L’accumulo di debiti contributivi può comportare l’iscrizione a ruolo e l’esecuzione coattiva. Esistono, tuttavia, meccanismi di dilazione e di definizione.
2.2.1 Rateazione INPS (regime amministrativo)
L’INPS permette il pagamento rateale dei debiti contributivi tramite la rateazione amministrativa. Essa è accessibile a datori di lavoro, lavoratori autonomi e altri soggetti; in condizioni ordinarie si può ottenere la rateazione sino a 24 rate mensili. In presenza di gravi calamità o procedure concorsuali, può essere concessa fino a 36 rate, e nei casi di temporanee difficoltà finanziarie o insolvenza dovuta a inadempimenti di terzi, è possibile prorogarla fino a 60 rate . Il richiedente deve includere tutti i debiti contributivi (anche quelli accertati con avvisi bonari), rinunciare a eccezioni e contenziosi in corso e pagare contestualmente la prima rata . Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza e l’iscrizione a ruolo.
2.2.2 Rottamazione e saldo e stralcio dei contributi
Le misure di definizione agevolata, come la rottamazione-quater, si estendono anche ai contributi previdenziali affidati all’Agenzia della Riscossione, con esclusione dei contributi dovuti alle casse professionali non gestite da AER. Pertanto, un ristoratore può definire in forma agevolata i contributi arretrati iscritti a ruolo, pagando le somme dovute senza sanzioni e interessi di mora. Inoltre, la legge di bilancio 2023 ha previsto lo stralcio automatico dei debiti fino a mille euro, come per le imposte, anche se per i contributi la cancellazione riguarda solo interessi e sanzioni . I contributi dovuti a INPS e INAIL rientrano invece nel divieto di stralcio totale imposto dal correttivo ter per la transazione fiscale .
2.2.3 Sanzioni e responsabilità per omesso versamento
Il mancato pagamento dei contributi può comportare anche responsabilità penale: l’articolo 24 del d.lgs. 152/1991 prevede la fattispecie di omesso versamento delle ritenute previdenziali, punito con reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 euro se l’importo omesso supera i 10.000 euro annui. La recente giurisprudenza esclude la punibilità quando il datore di lavoro versa integralmente i contributi prima dell’apertura del dibattimento o quando dimostra la sopravvenuta impossibilità di adempiere non imputabile alla sua volontà. In ogni caso, il ristoratore deve pianificare la gestione dei contributi per evitare sanzioni penali e amministrative.
2.3 Debiti bancari e finanziari
Molti ristoratori ricorrono a finanziamenti bancari o leasing per l’acquisto di attrezzature, la ristrutturazione dei locali o il sostegno della liquidità. Il mancato rispetto delle rate comporta l’iscrizione in centrale rischi e l’attivazione di procedure esecutive, quali pignoramenti di conti correnti, stipendi o ipoteche sull’immobile del ristorante. La gestione del debito bancario richiede la negoziazione con gli istituti di credito: si può richiedere una moratoria (sospensione temporanea del rimborso), un allungamento del piano di ammortamento o un saldo e stralcio mediante pagamento parziale dell’esposizione. La presenza di garanzie personali o reali (fideiussioni, ipoteche) è determinante: l’escussione di un fideiussore può estendere la responsabilità al socio o al titolare. L’accesso alle procedure di sovraindebitamento consente, come vedremo, di includere anche i crediti bancari, imponendo una falcidia sul capitale e blocco delle azioni esecutive.
2.4 Debiti verso fornitori e altri creditori commerciali
I debiti commerciali verso fornitori (alimentari, bevande, servizi, affitti, utenze) costituiscono spesso una quota significativa dell’esposizione di un ristoratore. In caso di insolvenza, i fornitori possono sospendere le forniture, chiedere il sequestro o richiedere la risoluzione del contratto. La rinegoziazione dei termini di pagamento (allungamento, sconto, dilazione), l’utilizzo di contratti di factoring o la garanzia di pagamento tramite strumenti come la cessione del credito, possono essere strumenti utili per evitare l’interruzione dei servizi e la procedura esecutiva. In caso di apertura di una procedura di concordato minore o liquidazione controllata, i debiti verso fornitori sono trattati come chirografari e possono essere falcidiati.
2.5 Debiti con cartelle esattoriali e riscossione coattiva
Le cartelle esattoriali sono il principale strumento con cui l’Agenzia delle Entrate – Riscossione notifica le somme da riscuotere. Il debitore ha 60 giorni dalla notifica per pagare o impugnare. In caso di mancato pagamento, l’Agente della riscossione può avviare procedure esecutive: pignoramento di conti, fermi amministrativi sui veicoli, iscrizione di ipoteca sugli immobili, pignoramento presso terzi (banche o clienti). La legge prevede alcune tutele: non è possibile iscrivere ipoteca sulla prima casa del debitore se non è di lusso, né pignorare il conto cointestato per l’intero importo. È possibile chiedere la rateazione della cartella (come descritto), l’annullamento per vizi di notifica o per prescrizione, l’opposizione mediante ricorso dinanzi al giudice tributario o, se rientra nei requisiti, l’inserimento delle cartelle in una procedura di sovraindebitamento.
Capitolo 3 – Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
Il CCII ha innovato le procedure di composizione della crisi, che sostituiscono la legge 3/2012. Le nuove procedure sono regolate dagli articoli 65–83 (per il consumatore) e 268–283 (per il concordato minore, la liquidazione controllata e l’esdebitazione) . Le tre procedure principali sono: piano di ristrutturazione del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata. A essi si aggiunge l’istituto dell’esdebitazione.
3.1 Piano di ristrutturazione del consumatore
3.1.1 Requisiti di accesso
Il piano di ristrutturazione del consumatore consente a un soggetto consumatore, privo della qualifica di imprenditore, di ristrutturare i debiti contratti per scopi estranei all’attività imprenditoriale. Per accedere occorre:
- Essere un consumatore: il correttivo ter ha chiarito che solo chi ha debiti contratti esclusivamente per scopi personali può presentare un piano di ristrutturazione; chi ha debiti misti (professionali e personali) deve presentare un concordato minore .
- Assenza di comportamenti irregolari: non aver ottenuto altra esdebitazione nei cinque anni precedenti, non aver determinato il sovraindebitamento con malafede o colpa grave e non aver presentato documentazione infedele .
- Attestazione OCC: la domanda deve essere presentata con l’assistenza dell’Organismo di composizione della crisi (OCC), che redige la proposta e la trasmette al tribunale competente . L’OCC valuta la completezza della documentazione e l’attuabilità del piano.
3.1.2 Contenuto del piano
Il piano prevede la suddivisione dei debiti per classi (privilegiati, chirografari, garantiti) e la proposta di pagamenti tramite liquidità disponibile, flussi futuri o apporto di terzi. Il giudice verifica la meritevolezza e la fattibilità; se il piano è omologato, i creditori sono vincolati anche in mancanza di adesione. È possibile preservare la prima casa del debitore: il consumatore può proporre di mantenere il mutuo ipotecario, purché i pagamenti siano regolari o siano ripristinati . Nel piano possono essere stralciati i finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o del TFR, con possibilità di ridurre il tasso.
3.1.3 Vantaggi e criticità
Il piano consente di ottenere un accordo giudiziale, sospendendo le azioni esecutive e congelando gli interessi, con un trattamento più favorevole rispetto al concordato minore. Tuttavia, la procedura è riservata a chi non esercita attività d’impresa; i ristoratori che sono anche imprenditori individuali non possono accedervi se hanno debiti d’impresa. Inoltre, le sopravvenienze patrimoniali rilevanti entro quattro anni devono essere comunicate ai creditori e destinate al pagamento dei debiti.
3.2 Concordato minore
Il concordato minore è la procedura principale per i debitori non consumatori e per i professionisti o piccoli imprenditori come i ristoratori. È disciplinato dagli articoli 74-79 CCII (per la procedura di ristrutturazione) e 80 (per la transazione fiscale e gli effetti). La procedura prevede la predisposizione di una proposta di pagamento ai creditori, con o senza suddivisione in classi, accompagnata da un piano economico-finanziario e dalla relazione di un professionista indipendente. I creditori votano e, in caso di approvazione, il giudice omologa; a seguito del correttivo ter, la mancata adesione dell’erario o degli enti previdenziali non impedisce l’omologazione se il trattamento proposto è più conveniente della liquidazione .
3.2.1 Requisiti e contenuto
Può accedere al concordato minore chiunque non sia soggetto alle procedure di liquidazione giudiziale (ex fallimento) e non sia qualificabile come grande impresa. La proposta può prevedere:
- la continuazione dell’attività con ristrutturazione del debito (concordato in continuità), oppure la cessazione dell’attività e la liquidazione dei beni (concordato liquidatorio);
- falcidia dei crediti privilegiati (ma non dei crediti con privilegio ex art. 2751-bis c.c. per retribuzioni e TFR) e totale o parziale pagamento dei chirografari;
- l’intervento di terzi che apportano risorse per aumentare la soddisfazione dei creditori;
- l’accordo fiscale e contributivo, secondo la transazione introdotta dal correttivo ter .
3.2.2 Procedura e votazione
Il debitore deposita la proposta presso il tribunale con l’ausilio dell’OCC, allegando la documentazione e la relazione del professionista. Il giudice dispone la convocazione dei creditori, che esprimono il voto; per l’approvazione è necessaria la maggioranza dei crediti ammessi. La riforma 2024 ha reso possibile l’omologazione anche senza il voto dei creditori pubblici se il piano è più vantaggioso della liquidazione . L’omologazione produce l’effetto di vincolare tutti i creditori anteriori, impedendo azioni individuali. Il piano può prevedere la cessione dell’azienda, l’affitto a un terzo, la riduzione delle location in affitto e la chiusura di filiali non redditizie.
3.2.3 Vantaggi e limiti
Il concordato minore consente di preservare l’attività e di distribuire il carico debitorio nel tempo; offre una protezione maggiore rispetto agli accordi stragiudiziali perché blocca le procedure esecutive. Tuttavia, richiede la liquidazione almeno parziale dei beni e una gestione rigorosa dei flussi finanziari. La transazione fiscale può essere complessa, perché le amministrazioni tendono a richiedere un pagamento non inferiore a quanto otterrebbero in liquidazione. In caso di inadempimento, il concordato può essere risolto e il debitore perde la possibilità di ottenere l’esdebitazione.
3.3 Liquidazione controllata del sovraindebitato
Quando il debitore non riesce a proporre un piano sostenibile di ristrutturazione, può essere avviata la liquidazione controllata (artt. 268–281 CCII). Questa procedura, erede della liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012, prevede la vendita di tutti i beni del debitore da parte di un liquidatore nominato dal tribunale, con distribuzione del ricavato ai creditori. La persona fisica può chiedere l’esdebitazione al termine della liquidazione, liberandosi dai debiti residui.
3.3.1 Avvio e requisiti
La liquidazione può essere richiesta dal debitore, dai creditori o d’ufficio in caso di inammissibilità o revoca del concordato. Il debitore deve presentare istanza con la documentazione patrimoniale e indicare tutti i creditori. Il giudice nomina il liquidatore, che provvede a formare l’inventario, liquidare i beni e pagare i creditori secondo l’ordine di prelazione. I beni impignorabili restano esclusi; la prima casa può essere venduta se non costituisce bene strumentale necessario alla professione del debitore.
3.3.2 Conclusione e esdebitazione
Terminata la liquidazione, il debitore può ottenere la esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui che non sono stati soddisfatti. Nel caso di debitore incapiente, che non è in grado di offrire alcuna utilità ai creditori, il CCII prevede la possibilità di ottenere l’esdebitazione immediata ex art. 283: il requisito essenziale è che il debitore sia incapiente in modo attuale e prospettico, ossia non disponga di beni o redditi né sia ragionevolmente in grado di procurarseli . La nozione di utilità comprende non solo denaro ma anche beni e crediti futuri; per esempio, eventuali cause risarcitorie possono costituire una utilità e impedire l’esdebitazione . Il debitore deve dimostrare di aver compiuto ogni ragionevole sforzo per migliorare la propria situazione e non aver determinato l’insolvenza con dolo o colpa grave . L’esdebitazione divenuta definitiva può essere revocata se, nei quattro anni successivi, il debitore riceve sopravvenienze che consentono di soddisfare almeno il 10% dei debiti .
3.4 Esdebitazione nell’ambito del concordato minore e della liquidazione
L’esdebitazione non è un procedimento autonomo ma una fase finale del concordato minore o della liquidazione. La Corte di Cassazione, con la decisione 3 giugno 2025 n. 14835, ha chiarito che l’esdebitazione introdotta dal CCII si applica solo alle procedure avviate dopo il 15 luglio 2022; per quelle aperte prima, continua a valere il regime previsto dalla legge fallimentare e dalla legge 3/2012 . I debitori sottoposti alla precedente legge non possono quindi sfruttare i benefici del nuovo regime, salvo che la procedura si concluda con esdebitazione ai sensi della normativa previgente . Questo principio di ultrattività ribadisce che l’esdebitazione è integrata nella procedura e non rappresenta un processo distinto.
3.5 Family procedure e composizione della crisi familiare
L’articolo 66 CCII introduce la procedura familiare, che consente a più componenti della stessa famiglia in situazione di sovraindebitamento di presentare un’unica procedura, con un piano unitario. Sono considerati familiari i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado . Per i ristoratori, questa procedura può risultare utile quando l’attività è gestita in ambito familiare: ad esempio, il titolare e il coniuge che hanno garanzie congiunte su mutui o prestiti possono presentare un unico piano, riducendo costi e complessità. La procedura può essere applicata sia al piano del consumatore sia al concordato minore o alla liquidazione.
Capitolo 4 – Misure straordinarie di definizione dei debiti fiscali e contributivi
Oltre alle procedure previste dal CCII, il legislatore ha introdotto nel tempo varie misure straordinarie di saldo e stralcio e definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi. Queste misure sono finalizzate a ridurre i contenziosi, recuperare risorse e agevolare i contribuenti in difficoltà, specialmente in seguito alla pandemia e alla crisi energetica. Nel 2024–2025 sono state adottate disposizioni importanti che i ristoratori devono conoscere.
4.1 Rottamazione-quater e reammissione
La Rottamazione-quater (o definizione agevolata 2023) ha consentito ai contribuenti di estinguere i debiti contenuti nei carichi affidati all’AER fino al 30 giugno 2022, pagando solo l’imposta e gli interessi legali. Con il D.L. 202/2024 e la sua conversione in legge n. 15/2025, è stata prevista la reammissione per chi, entro il 2024, non era riuscito a pagare le rate dovute della rottamazione. I contribuenti possono presentare domanda di reammissione entro il 30 aprile 2025 e scegliere il pagamento in un’unica soluzione o in 10 rate, con un interesse del 2% annuo . Questo permette di regolarizzare posizioni pendenti, evitando l’aggravio di sanzioni e interessi.
4.2 Stralcio parziale previsto dalla Legge di Bilancio 2023
Come già illustrato, lo stralcio automatico dei carichi fino a mille euro relativi agli anni 2000–2015 ha ridotto l’importo complessivo delle cartelle. Il legislatore ha lasciato agli enti locali la facoltà di non applicare o di estendere lo stralcio; molti Comuni, per esigenze di bilancio, hanno deciso di non aderire, ma per chi lo ha applicato l’effetto è stato significativo . I ristoratori devono verificare presso il proprio Comune se vi è stata o meno l’adesione allo stralcio totale.
4.3 Decreti delega sul Testo unico in materia di versamenti e riscossione (d.lgs. 33/2025)
Il decreto legislativo 33/2025, pubblicato il 26 marzo 2025, costituisce il Testo unico in materia di versamenti e riscossione, destinato a entrare in vigore dal 1° gennaio 2026. L’obiettivo è razionalizzare la normativa frammentaria che disciplina i versamenti fiscali, la riscossione, i rimborsi e l’assistenza reciproca tra Stati membri. Il decreto raccoglie le disposizioni vigenti, introducendo norme comuni e semplificando le procedure . Le novità toccano la rateizzazione, i piani di rimborso e la definizione dei ruoli; alcune disposizioni attuative verranno varate con decreti successivi. I ristoratori dovranno monitorare l’entrata in vigore di questo testo unico, poiché potrebbe incidere sulle modalità di pagamento e di rateizzazione dal 2026.
Capitolo 5 – Responsabilità e profili penali del ristoratore indebitato
La gestione dei debiti comporta anche responsabilità civili e penali. Le normative in tema di fallimento, reati tributari e bancarotta si applicano ai ristoratori, soprattutto quando l’impresa assume la forma di società. È fondamentale conoscere i comportamenti da evitare per non incorrere in reati.
5.1 Reati fallimentari e bancarotta
Nel caso in cui la situazione di crisi evolva in liquidazione giudiziale (ex fallimento), gli amministratori e i titolari possono essere perseguiti per reati fallimentari, quali:
- Bancarotta fraudolenta (art. 322 CCII; ex art. 216 l.f.), commessa tramite distrazione o occultamento di beni, false comunicazioni sociali, sottrazione di documenti contabili. È punita con la reclusione da 3 a 10 anni.
- Bancarotta semplice (art. 323 CCII), per condotte meno gravi, come l’aggravamento doloso del dissesto o il ricorso a spese personali eccessive. È punita con la reclusione fino a 2 anni.
- Ricorso abusivo al credito (art. 325 CCII), se l’amministratore ricorre al credito quando l’impresa è già insolvente o incapace di rimborsare.
Per i ristoratori, la soglia di punibilità dipende dall’iscrizione a procedura concorsuale: le condotte pregresse possono essere qualificate come reati se aggravano il dissesto. È consigliabile non sottrarre beni sociali, non occultare contabilità e non effettuare pagamenti preferenziali a creditori in presenza di insolvenza.
5.2 Reati tributari
I principali reati tributari che possono coinvolgere i ristoratori sono:
- Dichiarazione infedele e omessa: l’omissione della dichiarazione o l’indicazione di redditi inferiori, IVA evasa o falsi crediti d’imposta può comportare reclusione. La punibilità scatta per imposta evasa superiore a 50.000 euro (dichiarazione infedele) o 30.000 euro (omessa).
- Omesso versamento di ritenute e IVA: l’omesso versamento di ritenute operate sui dipendenti per importi superiori a 150.000 euro e l’omesso versamento dell’IVA per importi superiori a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta costituiscono reati puniti con la reclusione.
- Emissione di fatture per operazioni inesistenti: comporta reclusione da 4 a 8 anni.
Le sanzioni possono essere escluse o attenuate se il contribuente regolarizza spontaneamente la propria posizione prima dell’inizio dell’attività di accertamento o se aderisce a definizioni agevolate. Pertanto, la gestione proattiva del debito fiscale è essenziale per evitare la sfera penale.
5.3 Responsabilità degli amministratori di società
Gli amministratori e i sindaci di società di capitali (s.r.l., s.p.a.) hanno l’obbligo di preservare l’integrità del patrimonio sociale e di convocare tempestivamente l’assemblea per deliberare l’adozione di strumenti di ristrutturazione. La mancata attivazione degli strumenti di composizione della crisi può comportare responsabilità civile verso la società e i creditori, con obbligo di risarcire i danni per aggravamento del dissesto. Il codice civile, all’art. 2394, prevede la responsabilità dei amministratori verso i creditori sociali. Con le modifiche introdotte dal CCII, la responsabilità è aggravata: gli amministratori devono predisporre assetti organizzativi adeguati a rilevare tempestivamente la crisi e attivare gli strumenti di allerta interna; in caso contrario, rispondono del peggioramento del dissesto.
Capitolo 6 – Giurisprudenza e interpretazioni: le pronunce più rilevanti del 2024–2025
La prassi applicativa del CCII e delle altre normative è stata oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali. Riportiamo le decisioni più significative che incidono sulla gestione dei debiti dei ristoratori.
6.1 Cassazione 3 giugno 2025 n. 14835 – Esdebitazione e ultrattività della legge fallimentare
La Corte di Cassazione, con la sentenza/ordinanza 3 giugno 2025 n. 14835, ha affrontato il tema dell’applicazione del nuovo regime di esdebitazione ai fallimenti dichiarati prima del 15 luglio 2022. La Suprema Corte ha stabilito che l’esdebitazione introdotta dal CCII non è un procedimento autonomo ma una fase della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata; pertanto non si applica alle procedure avviate sotto la previgente legge fallimentare. I debitori dichiarati falliti prima del 15 luglio 2022 devono applicare le norme di cui agli artt. 142 e seguenti della legge fallimentare e all’art. 14-terdecies della legge 3/2012 . La Corte ha respinto l’istanza di un debitore che aveva chiesto l’applicazione retroattiva del nuovo art. 278 CCII, chiarendo che il regime previgente resta applicabile fino alla chiusura della procedura . La pronuncia conferma la rigidità della disciplina transitoria: i ristoratori che hanno aperto procedure di sovraindebitamento prima del 2022 non possono beneficiare delle più favorevoli regole di esdebitazione del CCII.
6.2 Cassazione 29 maggio 2025 n. 14401 – Liquidazione controllata e crediti OCC
Una decisione rilevante (Cass. 29 maggio 2025 n. 14401), riportata dal portale Unijuris.it, affronta la questione del credito dell’Organismo di composizione della crisi (OCC) nella procedura di liquidazione controllata. La Corte ha stabilito che il compenso dovuto all’OCC è assistito da privilegio generale sui beni mobili del debitore; pertanto può essere soddisfatto con precedenza rispetto ai creditori chirografari ma dopo i crediti privilegiati speciali. Se il patrimonio è incapiente, l’OCC non ha titolo per essere pagato prima dei creditori muniti di privilegio speciale. La pronuncia evidenzia la delicatezza della retribuzione degli operatori della crisi, che in alcuni casi rimane insoddisfatta. Ciò va considerato nella scelta di avviare la procedura.
6.3 Cassazione 1° maggio 2025 n. 11495 – Termine per la domanda di ammissione al passivo
Con la decisione 1° maggio 2025 n. 11495 la Cassazione ha ribadito che il termine per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo nella liquidazione controllata è perentorio; i creditori che depositano la domanda oltre i 30 giorni dall’avviso non possono essere ammessi, a meno che dimostrino la sussistenza di un giustificato motivo, come l’incompletezza dell’avviso. La disciplina mira a garantire la certezza e la rapidità della procedura.
6.4 Giurisprudenza di merito sul concordato minore
Le Corti di merito hanno affrontato diversi casi di concordato minore proposto da imprenditori del settore ristorativo. In particolare, è stato chiarito che la proposta può prevedere l’affitto d’azienda a favore di un terzo, con subentro nei contratti di locazione e mantenimento dei dipendenti, al fine di preservare l’attività e i posti di lavoro. I Tribunali hanno accolto piani che prevedevano il pagamento ai creditori in percentuale variabile tra il 10% e il 40%, ritenendoli più convenienti della liquidazione. Alcune pronunce hanno negato l’omologazione quando il piano si basava su previsioni eccessivamente ottimistiche di fatturato o su finanziamenti dei soci non garantiti.
6.5 Contenzioso tributario e opposizioni a cartella
Le Commissioni tributarie hanno emesso sentenze sul tema del pignoramento del conto corrente e dell’ipoteca sulla prima casa: è stato confermato che la prima casa non di lusso del debitore non può essere ipotecata dall’AER, mentre la seconda casa può essere oggetto di ipoteca e pignoramento. Le Commissioni hanno riconosciuto la legittimità dell’annullamento delle cartelle per difetto di motivazione o per prescrizione decennale (per imposte dirette) o quinquennale (per multe e contributi). La giurisprudenza invita i debitori a verificare la regolarità delle notifiche e la legittimità degli importi prima di accettare o contestare una cartella.
Capitolo 7 – Simulazioni pratiche: strategie difensive per ristoratori con debiti
Per rendere più concreti i concetti esposti, proponiamo alcune simulazioni di casi tipici di ristoratori indebitati. Ogni scenario descrive la situazione di partenza, le azioni intraprese e gli esiti possibili.
7.1 Caso A – Ristoratore individuale con debiti fiscali e contributivi
Scenario: Mario, titolare di una pizzeria individuale, accumula debiti per IVA e IRPEF pari a 60.000 euro nel periodo 2019–2022. Inoltre, ha debiti contributivi con l’INPS per 10.000 euro e cartelle di contributi previdenziali per i dipendenti. Le cartelle esattoriali sono state notificate tra il 2021 e il 2024; una parte riguarda debiti inferiori a 1.000 euro del 2010.
Azioni possibili:
- Verifica dello stralcio automatico: Mario controlla con l’AER se le cartelle inferiori a 1.000 euro sono state annullate ai sensi della legge 197/2022. Gli importi relativi a sanzioni e interessi vengono cancellati .
- Domanda di rateizzazione: presenta domanda di rateizzazione dal 2025 per l’intero importo residuo di 70.000 euro. Poiché l’importo è inferiore a 120.000 euro, chiede un piano su 84 rate, pari a 7 anni . Dimostra la sua temporanea difficoltà con la documentazione contabile e richiede una rata minima di 50 euro.
- Rateazione INPS: chiede la rateazione amministrativa per i 10.000 euro, ottenendo un piano di 24 rate mensili . Firma la rinuncia alle eccezioni e paga la prima rata contestualmente.
- Valutazione del concordato minore: se la situazione peggiora (fatturato in calo e incapacità di sostenere le rate), Mario può valutare il concordato minore. In questo caso, con l’OCC predisporrà una proposta per il pagamento del 20% ai creditori, con il contributo di un familiare che apporta 10.000 euro. Potrà negoziare con l’Agenzia delle Entrate una transazione fiscale ai sensi del correttivo ter .
Esito: se Mario riesce a sostenere la rateizzazione, evita procedure concorsuali e responsabilità penali per il mancato pagamento dell’IVA. Se, invece, la crisi si aggrava, il concordato minore gli permette di ridurre l’esposizione e salvare l’attività, ma dovrà rispettare rigidamente il piano.
7.2 Caso B – Società di ristorazione con debiti bancari e fornitori
Scenario: La società “Risto S.r.l.” gestisce tre ristoranti. A causa della pandemia e del calo dei ricavi, la società accumula debiti bancari per 300.000 euro (mutuo e scoperto di conto corrente), debiti verso fornitori per 200.000 euro e debiti tributari per 100.000 euro. Gli amministratori hanno fornito fideiussioni personali. Le banche minacciano l’escussione delle garanzie; alcuni fornitori avviano decreti ingiuntivi.
Azioni possibili:
- Valutazione della continuità aziendale: con il commercialista, gli amministratori preparano un piano industriale che prevede la chiusura di un ristorante non redditizio e la rinegoziazione dei contratti di locazione. È necessario verificare la sostenibilità dei flussi di cassa, in accordo con l’art. 2086 c.c. e il CCII.
- Moratoria con le banche: si negozia con gli istituti di credito una moratoria ex ABI (Associazione Bancaria Italiana) o un allungamento del piano di ammortamento, al fine di ridurre l’esposizione mensile. In alcuni casi, si può chiedere il saldo e stralcio con pagamento parziale dell’esposizione residua.
- Proposta di concordato minore: la società decide di presentare un concordato minore in continuità con l’assistenza dell’OCC. La proposta prevede l’apporto di un investitore che acquisisce il 60% delle quote, immettendo capitali per 150.000 euro. Il piano prevede il pagamento del 40% ai chirografari in 5 anni e del 100% ai privilegiati. Si chiede la transazione fiscale per ridurre i debiti tributari al 30% .
- Falcidia delle fideiussioni: con la procedura di concordato, gli amministratori chiedono di liberarsi dalle fideiussioni personali mediante esdebitazione. Ciò è possibile solo se i debiti personali sono ricompresi nella procedura e se i creditori acconsentono; diversamente, l’escussione può avvenire sul patrimonio personale.
Esito: il tribunale omologa il piano nonostante il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo la proposta più conveniente della liquidazione . La società continua l’attività con due ristoranti; gli amministratori mantengono la quota minoritaria e sono esdebitati dalle fideiussioni.
7.3 Caso C – Ristoratore incapiente in liquidazione
Scenario: Anna, ex titolare di una trattoria a conduzione familiare, ha cessato l’attività a causa del Covid-19. È disoccupata, senza beni di valore né redditi; ha debiti con l’Erario per 40.000 euro e con le banche per 20.000 euro. Non possiede casa, vive in affitto e non ha prospettive di lavoro nell’immediato.
Azioni possibili:
- Domanda di liquidazione controllata: Anna si rivolge all’OCC e richiede l’apertura della liquidazione controllata, dichiarando la sua totale incapienza. Presenta documentazione sui debiti e sull’assenza di beni o redditi.
- Esdebitazione del debitore incapiente: ai sensi dell’art. 283 CCII, Anna chiede la esdebitazione immediata. Il tribunale verifica che non possiede beni, non ha crediti futuri e ha cercato attivamente lavoro; riconosce la sua condizione di debitore incapiente . La domanda è accompagnata da una relazione dell’OCC che attesta l’assenza di utilità per i creditori e la corretta collaborazione dell’interessata.
Esito: il tribunale concede l’esdebitazione: Anna è liberata dai debiti, ma resta l’obbligo di comunicare eventuali sopravvenienze entro quattro anni. Se dovesse percepire un’eredità o vincere una causa, una parte di tali proventi andrebbe destinata ai creditori se superiore al 10% dell’importo dei debiti . Questo istituto, innovativo, consente a chi è in condizioni di povertà di ripartire senza il peso dei debiti passati.
7.4 Caso D – Famiglia di ristoratori con debiti misti
Scenario: La famiglia Rossi, composta dal padre (titolare di un ristorante), dalla madre (socia al 30%) e dal figlio (cameriere part-time), ha contratto debiti personali e imprenditoriali. Il padre ha un mutuo per la casa e prestiti personali, la madre ha debiti da carte di credito, entrambi sono garanti di un finanziamento bancario per l’azienda. Le difficoltà economiche portano a insoluti multipli.
Azioni possibili:
- Procedura familiare: la famiglia si rivolge all’OCC e presenta una procedura familiare ex art. 66 CCII, proponendo un piano unico. La definizione di famiglia comprende i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo , quindi i genitori e il figlio sono legittimati.
- Concordato minore: poiché i debiti sono in parte imprenditoriali e in parte personali, la procedura adottata è il concordato minore. Il piano prevede la liquidazione di un immobile secondario di proprietà della madre e l’intervento di un amico imprenditore che versa 50.000 euro. La proposta include la transazione fiscale, la rateizzazione dei debiti contributivi e una falcidia dei debiti bancari con saldo e stralcio.
Esito: il tribunale omologa il piano che prevede il pagamento del 30% ai creditori in 6 anni; la famiglia riesce a preservare la casa di abitazione. Al termine, potrà beneficiare dell’esdebitazione residua.
Capitolo 8 – Domande e risposte (FAQ)
Per facilitare la consultazione, presentiamo una serie di domande e risposte frequenti sui debiti dei ristoratori e sugli strumenti di difesa. Le risposte sono basate sulle normative vigenti e sulla giurisprudenza aggiornata a settembre 2025.
- Cosa si intende per stato di crisi e come si distingue dall’insolvenza? – Il CCII definisce “crisi” la difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza; è caratterizzata dall’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici . L’insolvenza è la situazione in cui il debitore non può più adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni . In pratica, la crisi è il campanello d’allarme, l’insolvenza la fase conclamata.
- Un ristoratore individuale può accedere al piano di ristrutturazione del consumatore? – Solo se i suoi debiti sono interamente personali e non legati all’attività di impresa; se vi sono anche debiti d’impresa deve presentare un concordato minore .
- È obbligatoria l’assistenza di un avvocato o di un commercialista nelle procedure di sovraindebitamento? – La domanda deve essere presentata tramite l’Organismo di composizione della crisi; l’assistenza di un avvocato non è obbligatoria ma consigliata per la corretta predisposizione del piano .
- Cosa succede se un creditore rifiuta la proposta di concordato minore? – Se la maggioranza dei crediti approva la proposta, il giudice può omologarla e il dissenso del creditore è superato; per i creditori pubblici l’omologazione può essere concessa anche senza il loro voto, se il trattamento proposto è più conveniente della liquidazione .
- Posso includere nella procedura i debiti con garanzia ipotecaria sulla casa? – Sì, ma occorre decidere se mantenere il mutuo e continuare i pagamenti (se la casa è necessaria) oppure liquidare l’immobile per soddisfare i creditori. Nel piano del consumatore è possibile mantenere la casa principale se i pagamenti sono regolari o vengono ripristinati .
- Quali sono i costi della procedura di sovraindebitamento? – I costi comprendono la parcella dell’OCC, le spese di giustizia e l’onorario del professionista attestatore. Se il patrimonio è incapiente, l’OCC può chiedere un fondo di garanzia. Nella liquidazione controllata il compenso dell’OCC è privilegiato ma può restare insoddisfatto se il patrimonio è insufficiente.
- Che differenza c’è tra il concordato minore e la liquidazione controllata? – Il concordato minore è una procedura di ristrutturazione che consente di continuare l’attività, mentre la liquidazione prevede la vendita di tutti i beni e la cessazione dell’attività. Solo nella liquidazione è prevista l’esdebitazione automatica a seguito della liquidazione dei beni; nel concordato l’esdebitazione può essere concessa solo se il piano è adempiuto.
- Se il ristoratore ha debiti con l’INPS, può ridurli tramite la procedura? – Sì, i debiti contributivi sono inclusi nelle procedure di sovraindebitamento. Tuttavia, nella transazione fiscale non è possibile proporre un pagamento inferiore ai contributi dovuti agli enti previdenziali .
- Posso accedere a più di una rottamazione? – La legge prevede la possibilità di reammissione alla rottamazione-quater per chi non ha pagato le rate scadute entro il 2024 . Non sono al momento previste nuove rottamazioni oltre al 2025, ma il legislatore potrebbe introdurle. È necessario controllare le scadenze e le normative vigenti.
- I debiti con i fornitori possono essere stralciati? – Sì, nella procedura di concordato minore o piano del consumatore i debiti commerciali sono trattati come chirografari e possono essere pagati parzialmente, salvo le forniture essenziali che in alcuni casi godono di privilegio.
- Cosa significa “debitore incapiente” ai fini della esdebitazione? – È il debitore che non può offrire alcuna utilità ai creditori, attualmente o in prospettiva, neppure con beni futuri; deve dimostrare di aver cercato senza successo di migliorare la sua condizione . Se riconosciuto tale, può ottenere l’esdebitazione immediata .
- Un ristoratore può perdere la prima casa in liquidazione? – La prima casa può essere esclusa se è strumentale allo svolgimento dell’attività (ad esempio nel caso di agriturismi dove l’abitazione è annessa), ma in generale nella liquidazione controllata l’immobile può essere venduto salvo che sia di modesto valore o non generi utilità per i creditori.
- Cosa accade se un ristoratore non dichiara tutti i debiti nella procedura? – La mancata indicazione di un debito o di un creditore può comportare l’inammissibilità o la revoca della procedura. La corretta e completa esposizione della posizione debitoria è essenziale per ottenere l’omologazione.
- Si può presentare un piano con percentuali simboliche (per esempio 1% ai chirografari)? – In linea teorica sì, ma il giudice verifica la meritevolezza e la convenienza del piano: proporre percentuali troppo basse potrebbe essere ritenuto non conveniente rispetto alla liquidazione, comportando il rigetto.
- Cos’è l’OCC e come si sceglie? – L’Organismo di Composizione della Crisi è un ente iscritto in un registro gestito dal Ministero della Giustizia che assiste il debitore nella predisposizione della procedura. Può essere un Ordine professionale (commercialisti, avvocati) o altri enti. Il ristoratore deve rivolgersi all’OCC territoriale competente e pagare le spese.
- I creditori possono pignorare le attrezzature del ristorante durante la procedura? – Dall’apertura della procedura di sovraindebitamento, è sospesa ogni azione esecutiva sui beni comprese le attrezzature, salvo autorizzazione del giudice per il soddisfacimento di crediti impignorabili (ad esempio crediti alimentari). In caso di concordato in continuità, l’utilizzo delle attrezzature è necessario per proseguire l’attività.
- Quali sono i tempi di durata delle procedure? – La procedura di piano del consumatore può durare alcuni mesi per la predisposizione e l’omologazione; il piano può durare da 3 a 5 anni. Il concordato minore ha tempi simili, mentre la liquidazione controllata dura fino alla vendita dei beni, con durata media di 2–3 anni. L’esdebitazione del debitore incapiente è immediata.
- Cosa succede se non rispetto le rate della rateizzazione AER o INPS? – Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio e l’intero debito torna esigibile in un’unica soluzione; l’AER potrà procedere a pignoramenti e ipoteche. Per le rateazioni INPS, il mancato pagamento causa l’annullamento del piano e l’iscrizione a ruolo .
- Come si calcola l’ISEE o gli indicatori Alfa/Beta per la rateizzazione? – L’ISEE è un indicatore che misura la situazione economica familiare; per importi superiori a 120.000 euro l’AER richiede la presentazione dell’ISEE e di altri indici come l’indicatore Alfa (liquidità immediata) e Beta (capacità di rimborso) . Gli strumenti sono elaborati dalle banche dati e vanno forniti con la domanda.
- È possibile ricorrere alla procedura di sovraindebitamento se si è già stata dichiarata la liquidazione giudiziale (fallimento)? – No; se la procedura di liquidazione giudiziale è stata aperta, si applicano le norme del fallimento e non quelle sul sovraindebitamento. Solo dopo la chiusura si può chiedere l’esdebitazione secondo gli artt. 278 ss. CCII.
- I debiti derivanti da sanzioni amministrative (es. multe stradali) possono essere stralciati? – Sì; i debiti per sanzioni amministrative sono chirografari e possono essere falcidiati nel piano del consumatore o nel concordato minore. La legge di bilancio 2023 ha previsto lo stralcio automatico degli interessi e sanzioni per cartelle fino a 1.000 euro .
- Quali documenti servono per avviare la procedura? – Bilancio o dichiarazione dei redditi, estratti conto bancari, elenco dei beni (mobili, immobili, partecipazioni), elenco dei creditori con indicazione degli importi, eventuali contratti in corso, buste paga o certificazioni uniche. Tutto deve essere aggiornato e veritiero.
- Che succede se un creditore intraprende l’azione esecutiva durante la procedura? – Con la presentazione della domanda al tribunale si ottiene la sospensione delle azioni esecutive. Se il creditore ignora la sospensione, il debitore può opporsi; l’azione sarà dichiarata nulla.
- Posso presentare una nuova procedura se la precedente è stata respinta? – In caso di inammissibilità per vizi formali o documentali, è possibile ripresentare la domanda dopo aver sanato le irregolarità. Tuttavia, se la richiesta è stata rigettata per mancanza di meritevolezza, non è ammessa una nuova procedura salvo il decorso di 5 anni.
- La procedura di sovraindebitamento influisce sulla mia reputazione e sulla possibilità di ottenere creditamenti futuri? – La procedura è iscritta nel registro delle procedure, ma l’accesso è limitato. Tuttavia, le banche e le centrali rischi possono considerare il precedente in caso di nuove richieste di credito. L’esdebitazione consente comunque di ripartire.
- Esiste un fondo di garanzia o contributo pubblico per coprire le spese della procedura? – Alcune Camere di commercio e Comuni mettono a disposizione fondi per sostenere i costi dell’OCC per le persone fisiche indigenti. Occorre informarsi a livello locale.
- Quali sono gli effetti della transazione fiscale? – L’accordo concluso con l’Agenzia delle Entrate consente la riduzione e la dilazione dei tributi, ma è vincolato al puntuale pagamento; in caso di ritardo superiore a 60 giorni il beneficio decade e l’accordo è inefficace .
- Le procedure di sovraindebitamento sono soggette a imposte? – Le spese di giustizia sono ridotte e non sono dovute imposte di registro per l’omologazione; tuttavia, l’eventuale trasferimento di immobili o altri atti di liquidazione può generare imposte da corrispondere.
- È possibile vendere il ristorante a terzi durante la procedura? – Sì, se previsto dal piano e autorizzato dal giudice. La cessione può avvenire in blocco (azienda o ramo) o con vendita dei singoli beni. I proventi vanno ai creditori secondo l’ordine di prelazione.
- Il ristoratore che ha chiuso l’attività può accedere alla procedura? – Sì, se c’è ancora uno stato di sovraindebitamento derivante dall’attività cessata. Può presentare un piano del consumatore (se i debiti residui sono personali) o un concordato minore.
- Come si calcola la percentuale minima da offrire ai creditori? – Non esistono percentuali minime di legge. La proposta deve risultare più conveniente della liquidazione, come attestato dal professionista. Per i creditori fiscali e contributivi, la falcidia non può ridurre la quota al di sotto di quella prevista dalla transazione fiscale.
- Cosa succede se il debitore muore durante la procedura? – La procedura prosegue con gli eredi, che possono accettare l’eredità con beneficio di inventario. Il piano può essere modificato per tener conto della successione.
- Il ristoratore che ha in corso un procedimento penale può accedere? – La pendente imputazione non impedisce la procedura; tuttavia, se il reato comporta l’obbligo di risarcimento danni, tale debito deve essere incluso.
- È possibile presentare una procedura unica per i debiti della società e dell’imprenditore individuale? – No, le procedure sono distinte: la società deve attivare il concordato minore o la liquidazione giudiziale; l’imprenditore individuale, se persona fisica, può presentare la procedura di sovraindebitamento per i debiti personali o residui.
- Se la banca ha pignorato il conto, posso ancora accedere alla rateizzazione? – È necessario verificare lo stato della procedura; se il pignoramento è in corso si può chiedere la sospensione previa domanda di rateizzazione, ma la decisione spetta alla banca o al giudice.
Capitolo 9 – Tabelle riepilogative
9.1 Confronto tra piano del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata
| Aspetto | Piano del consumatore | Concordato minore | Liquidazione controllata |
|---|---|---|---|
| Soggetti ammessi | Consumatori con debiti estranei all’attività d’impresa | Imprenditori non fallibili, professionisti, consumatori con debiti misti | Tutti i debitori non soggetti a liquidazione giudiziale |
| Debiti ristrutturabili | Personali; eventuale mutuo sulla casa | Debiti d’impresa, professionali e personali | Tutti i debiti del debitore |
| Procedura | Proposta di piano con suddivisione in classi, omologata dal giudice | Proposta con voto dei creditori, omologata; può prevedere continuità aziendale | Vendita di tutti i beni con nomina del liquidatore |
| Necessità di consenso dei creditori | Non è richiesta l’approvazione, ma il giudice verifica meritevolezza e fattibilità | Richiesto voto favorevole dei creditori; l’omologazione può superare il dissenso dell’erario se conviene | Non prevista; procedura gestita dal liquidatore |
| Durata | Da 3 a 5 anni; flessibile | In media 5 anni, può essere più lunga | Variabile, dipende dalla liquidazione dei beni |
| Esdebitazione | Prevista se il piano è adempiuto | Prevista se il piano è adempiuto | Automatico dopo liquidazione; immediato per debitore incapiente |
| Mantenimento dell’attività | Non si applica, si presume assenza di attività | Possibile (concordato in continuità) | No, prevede la cessazione |
| Transazione fiscale | Non prevista come istituto autonomo | Sì, con requisiti e limiti | Non prevista |
| Vantaggi | Soluzione rapida per i consumatori; possibilità di mantenere la prima casa | Adatto a piccoli imprenditori; può evitare la liquidazione e salvare l’azienda | Rimedio per chi non può proporre piani; consente l’esdebitazione |
| Svantaggi | Non accessibile agli imprenditori | Richiede approvazione dei creditori; costi elevati | Perdita dei beni, cessazione dell’attività |
9.2 Rateizzazione AER e INPS
| Ente creditore | Importo max senza documentazione | Durata max (dal 2025) | Durata max con documentazione | Note |
|---|---|---|---|---|
| Agenzia Entrate – Riscossione | 120.000 euro | 84 rate per domande 2025–26, 96 per 2027–28, 108 dal 2029 | 85–120 rate (fino a 156 per casi particolari) | Minimo rata 50 euro; per importi superiori serve ISEE e indicatori Alfa/Beta |
| INPS rateazione amministrativa | Non previsto limite; riguarda debiti contributivi | Fino a 24 rate ordinarie; 36 per cause di forza maggiore; 60 per casi di particolare difficoltà | Richiede prova di temporanea difficoltà finanziaria; l’INPS applica interessi | Deve comprendere tutti i debiti; la mancata rata comporta decadenza |
9.3 Tabella delle principali norme citate
| Norma | Oggetto | Disposizioni rilevanti |
|---|---|---|
| D.lgs. 14/2019 (CCII) | Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza | Definizioni di crisi e insolvenza ; articoli 65–83 e 268–283 per le procedure di composizione ; esdebitazione e transizione |
| D.lgs. 136/2024 (correttivo ter) | Modifiche al CCII | Distinzione tra consumatore e imprenditore ; transazione fiscale ; omologazione senza voto degli enti pubblici |
| Legge 197/2022 (L. di Bilancio 2023) | Stralcio automatico dei debiti | Stralcio interessi e sanzioni sui carichi fino a 1.000 euro |
| D.L. 202/2024 convertito in L. 15/2025 | Reammissione rottamazione-quater | Domanda entro 30 aprile 2025, pagamento unico o in 10 rate |
| D.lgs. 110/2024 | Modifica rateizzazione AER | Nuove durate per rateizzazione fino a 108 rate dal 2029 |
| Rel. 0102025 Massimario Cassazione | Relazione sulle modifiche al CCII | Chiarimenti sul consumatore ; transazione fiscale |
| Cassazione 14835/2025 | Esdebitazione | Esdebitazione non applicabile ai fallimenti ante 15 luglio 2022 |
Capitolo 10 – Conclusioni e consigli pratici
La gestione dei debiti per un ristoratore richiede competenze giuridiche, fiscali e gestionali. La normativa italiana, con il nuovo CCII e le numerose leggi di bilancio e decreti emergenziali, offre strumenti per prevenire l’insolvenza e per ristrutturare i debiti in modo ordinato. Tuttavia, la complessità delle procedure e l’interazione con diversi creditori impongono un’analisi attenta e il supporto di professionisti (avvocati, commercialisti, OCC). Riassumiamo di seguito i principali consigli pratici per ristoratori indebitati.
- Monitorare costantemente i flussi di cassa: l’individuazione precoce della crisi permette di attivare misure correttive prima che l’insolvenza sia conclamata. Gli amministratori devono predisporre adeguati assetti organizzativi e contabili.
- Utilizzare le misure agevolative: aderire a rottamazioni e rateizzazioni può ridurre notevolmente l’importo dovuto. Le novità introdotte dal 2025 consentono durate più lunghe e flessibilità nei pagamenti .
- Valutare le procedure di sovraindebitamento: il piano del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata sono strumenti efficaci per ristrutturare i debiti. È essenziale scegliere la procedura adatta in base al tipo di debiti e alla propria situazione patrimoniale .
- Negoziati con i creditori: spesso un accordo stragiudiziale con banche o fornitori (saldo e stralcio, rinegoziazione) può evitare procedure concorsuali. Nel concordato minore è possibile proporre una transazione fiscale .
- Evitare comportamenti che aggravino il dissesto: la sottrazione di beni, i pagamenti preferenziali, la mancata tenuta della contabilità possono costituire reati. È meglio consultarsi con un avvocato prima di compiere atti che potrebbero essere contestati.
- Coinvolgere l’OCC e i professionisti: la redazione del piano richiede competenze specifiche; l’OCC è un alleato che valuta la meritevolezza e assiste nella procedura .
- Considerare le responsabilità personali: nella società di persone e nelle ditte individuali i debiti d’impresa si estendono al patrimonio personale. Per limitare i rischi, si può trasformare la forma societaria in società di capitali, pur con costi aggiuntivi.
- Informarsi sulle novità legislative: il contesto normativo è in continua evoluzione, con nuovi decreti (testo unico 33/2025) che entreranno in vigore nei prossimi anni . Mantenersi aggiornati è fondamentale per cogliere opportunità di riduzione del debito.
In conclusione, la guida evidenzia come il ristoratore, anche se colpito da gravi debiti, disponga di un arsenale di strumenti giuridici e procedurali per difendersi e ripartire. L’approccio proattivo e la collaborazione con professionisti esperti sono le chiavi per uscire dalla crisi, salvaguardare il patrimonio e garantire un futuro all’attività gastronomica.
Sei un restauratore, artigiano del restauro o titolare di un laboratorio di restauro e stai affrontando debiti fiscali, contributivi o bancari? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Sei un restauratore, artigiano del restauro o titolare di un laboratorio di restauro e stai affrontando debiti fiscali, contributivi o bancari?
Hai ricevuto cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento o rischi pignoramenti, ipoteche o blocchi dei conti correnti da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, delle banche o dei fornitori?
👉 Prima regola: non aspettare che la situazione peggiori.
Nel settore del restauro, dove i pagamenti degli appalti e delle committenze pubbliche o private arrivano spesso in ritardo, e dove i costi di materiali e personale sono elevati, anche una crisi di liquidità temporanea può trasformarsi in un indebitamento serio.
Con una difesa legale e fiscale mirata, puoi bloccare le azioni esecutive, rinegoziare i debiti e salvaguardare la tua attività artigianale, i tuoi strumenti e la tua reputazione professionale.
⚖️ Le cause più comuni di indebitamento per un restauratore
- Ritardi nei pagamenti da parte di enti pubblici o committenti privati.
- Aumento dei costi dei materiali, delle forniture e dell’energia.
- Debiti fiscali e contributivi (IVA, INPS, IRPEF, IRAP) non versati.
- Cartelle esattoriali e interessi di mora accumulati nel tempo.
- Leasing onerosi per locali, strumenti e veicoli aziendali.
- Errori nella gestione contabile o nella pianificazione fiscale.
- Calo delle commesse o stagionalità dei lavori.
📌 I rischi per un restauratore indebitato
- Cartelle esattoriali e pignoramenti su conti correnti e compensi.
- Ipoteca su immobili, laboratori o magazzini.
- Fermi amministrativi su veicoli o mezzi di trasporto.
- Revoca di linee di credito e affidamenti bancari.
- Blocco dei crediti IVA o dei rimborsi fiscali.
- Rischio di liquidazione giudiziale (ex fallimento) in caso di insolvenza.
- Perdita di appalti o DURC irregolare, con esclusione da lavori pubblici.
🔍 Cosa fare subito
- Analizza la tua posizione debitoria, distinguendo tra debiti fiscali, contributivi, bancari e fornitori.
- Verifica la legittimità delle cartelle e degli atti notificati, molti contengono errori o importi prescritti.
- Blocca pignoramenti e azioni esecutive con ricorsi o istanze di sospensione.
- Richiedi rateizzazioni o definizioni agevolate (“rottamazioni”), se previste.
- Affidati a un avvocato tributarista esperto nella difesa di artigiani e professionisti del restauro, per costruire un piano di risanamento concreto e sostenibile.
🧾 Strumenti per difendersi e risolvere i debiti
💠 Rateizzazione delle cartelle
Puoi ottenere fino a 120 rate mensili e sospendere pignoramenti e riscossioni in corso.
💠 Definizione agevolata o “rottamazione”
Quando disponibile, permette di saldare solo il capitale, cancellando sanzioni e interessi di mora.
💠 Ricorso tributario o istanza di autotutela
Serve per contestare cartelle e atti fiscali errati, prescritti o illegittimi, evitando riscossioni indebite.
💠 Composizione negoziata della crisi (D.Lgs. 14/2019)
Prevista dal Codice della Crisi d’Impresa, consente di negoziare con Fisco, banche e fornitori, sospendendo le azioni dei creditori e mantenendo la continuità lavorativa.
💠 Piano di risanamento aziendale o personale
Con una consulenza legale e contabile mirata, puoi ristrutturare i debiti, ridurre i costi e rilanciare la tua attività di restauro.
🛠️ Strategie di difesa per un restauratore indebitato
- Analizzare ogni cartella e atto notificato per individuare vizi, prescrizioni o importi errati.
- Contestare ipoteche, pignoramenti e fermi amministrativi illegittimi.
- Dimostrare la crisi temporanea di liquidità per ottenere rateizzazioni agevolate.
- Attivare accordi di rientro e saldo e stralcio con Fisco, banche e fornitori.
- Tutelare attrezzature, veicoli e beni aziendali dalle azioni esecutive.
- Migliorare la pianificazione contabile e fiscale per evitare nuovi debiti futuri.
⚖️ Perché agire subito è fondamentale
Nel settore del restauro, la reputazione e la continuità dei lavori sono essenziali per mantenere la fiducia di enti pubblici e committenti privati.
Un pignoramento o un blocco dei conti può compromettere i contratti in corso e portare alla perdita di appalti e collaborazioni.
Agire tempestivamente consente di:
- Bloccare cartelle e azioni di riscossione.
- Difendere la tua attività, i beni e il laboratorio.
- Rinegoziare debiti e ridurre l’esposizione fiscale.
- Ripristinare equilibrio finanziario e serenità lavorativa.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza la tua posizione debitoria e la documentazione ricevuta.
📌 Verifica la legittimità di cartelle, ipoteche e pignoramenti.
✍️ Predispone piani di risanamento, istanze di autotutela e ricorsi tributari su misura per artigiani e imprese di restauro.
⚖️ Ti rappresenta davanti all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, alle banche e alla Corte di Giustizia Tributaria.
🔁 Offre consulenza continuativa su fiscalità, tutela patrimoniale e gestione della crisi d’impresa.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e gestione della crisi d’impresa.
✔️ Professionista per la difesa di restauratori, artigiani e imprese culturali contro debiti fiscali e bancari.
✔️ Gestore della crisi d’impresa iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Un restauratore con debiti può risanare la propria attività e tornare operativo, ma serve agire subito con una strategia legale e fiscale ben pianificata.
Con il giusto supporto puoi bloccare cartelle e pignoramenti, rinegoziare i debiti e proteggere la tua attività, gli strumenti di lavoro e la fiducia dei tuoi clienti.
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