Gestisci una kebaberia o un locale di ristorazione veloce e hai debiti fiscali o sei sotto accertamento dell’Agenzia delle Entrate?
Il settore della ristorazione, e in particolare quello delle kebaberie e dei fast food etnici, è tra i più controllati e soggetto a difficoltà economiche: concorrenza elevata, costi di gestione in crescita, stagionalità dei guadagni e burocrazia fiscale sempre più complessa.
Molti titolari di kebaberie oggi si trovano a dover affrontare debiti con il Fisco, l’INPS o i fornitori, spesso aggravati da cartelle esattoriali, accertamenti IVA o IRPEF, pignoramenti e blocchi dei conti correnti.
Con una difesa legale e fiscale mirata, è possibile bloccare la riscossione, rateizzare i debiti e contestare accertamenti infondati, proteggendo la tua attività, i tuoi beni e la continuità del lavoro.
Quando una kebaberia entra in difficoltà fiscale o finanziaria
Le situazioni più comuni che portano un’attività di ristorazione a indebitarsi o a subire accertamenti fiscali sono:
- Cartelle esattoriali o intimazioni di pagamento per IVA, IRPEF, IRES o contributi non versati
- Accertamenti fiscali per presunte irregolarità nella gestione dei corrispettivi o della contabilità
- Pignoramenti o ipoteche su conti correnti, beni aziendali o locali commerciali
- Sanzioni e interessi che fanno crescere rapidamente l’importo del debito
- Ritardi nei pagamenti dei fornitori o difficoltà a sostenere affitti e spese fisse
- Errori amministrativi o contabili nella gestione della partita IVA o delle dichiarazioni fiscali
Cosa fare se la tua kebaberia ha debiti o è sotto accertamento fiscale
Agisci subito: ogni atto (cartella, intimazione o accertamento) ha scadenze precise – in genere 60 giorni dalla notifica – per essere impugnato o rateizzato.
Ecco i passi fondamentali da seguire:
- Verifica la legittimità degli atti ricevuti: molti accertamenti fiscali contengono errori di notifica, calcoli errati o motivazioni generiche, che possono portare all’annullamento.
- Controlla l’importo reale del debito: spesso le somme richieste includono sanzioni e interessi eccessivi, riducibili con la definizione agevolata.
- Richiedi la rateizzazione: puoi ottenere fino a 120 rate mensili, sospendendo temporaneamente le azioni di riscossione.
- Valuta la definizione agevolata (rottamazione): se disponibile, consente di pagare solo il capitale, cancellando sanzioni e interessi.
- Impugna gli accertamenti infondati: con un ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria puoi bloccare la riscossione e difendere la tua attività.
Come difendersi legalmente e fiscalmente
Un avvocato tributarista esperto nella difesa delle attività di ristorazione e commercio alimentare può analizzare la tua posizione e predisporre una strategia difensiva personalizzata, tutelando il patrimonio aziendale e la continuità dell’attività.
Le azioni più efficaci comprendono:
- Contestare vizi di notifica, prescrizione o errori di calcolo negli accertamenti e nelle cartelle
- Chiedere la sospensione immediata di pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi
- Presentare ricorso contro accertamenti IVA, IRPEF o IRES basati su presunzioni o dati incompleti
- Negoziare piani di rateizzazione o transazioni fiscali con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione
- Tutelare beni, attrezzature, conti aziendali e locali da azioni esecutive
- Migliorare la gestione amministrativa e contabile per prevenire nuovi debiti futuri
Il ruolo dell’avvocato nella difesa delle kebaberie
Un avvocato specializzato può:
- Analizzare la legittimità di cartelle, accertamenti e intimazioni di pagamento
- Predisporre ricorsi e istanze di sospensione per bloccare la riscossione
- Negoziare rateizzazioni e definizioni agevolate
- Difendere il titolare o la società nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate
- Proteggere i beni, i conti e le attrezzature da pignoramenti o sequestri
- Tutelare la continuità operativa e la reputazione commerciale del locale
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
- La sospensione immediata delle procedure di riscossione
- L’annullamento totale o parziale dei debiti illegittimi o prescritti
- La rateizzazione o definizione agevolata delle somme dovute
- La tutela del patrimonio aziendale e personale del titolare
- Il risanamento fiscale e la stabilità economica dell’attività
⚠️ Attenzione: ignorare cartelle o accertamenti fiscali può portare a pignoramenti, blocchi dei conti correnti e sequestri dei beni aziendali, con gravi conseguenze sulla sopravvivenza del locale.
Molte situazioni, però, possono essere risolte o ridotte se affrontate tempestivamente con una difesa legale e fiscale competente.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, crisi d’impresa e difesa fiscale delle attività di ristorazione – spiega cosa fare se la tua kebaberia ha debiti o è sotto accertamento, come bloccare la riscossione e come ristabilire la solidità economica e operativa della tua attività.
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Analizzeremo la tua situazione, verificheremo la legittimità degli atti e costruiremo una strategia difensiva personalizzata per proteggere la tua attività, i tuoi beni e la tua serenità professionale.
Introduzione
L’industria delle kebaberie – piccoli esercizi di somministrazione che propongono kebab e altre specialità medio‑orientali – è diventata parte integrante del panorama gastronomico italiano. La loro diffusione ha risposto alla domanda crescente di cibo rapido e economico, attraendo imprenditori stranieri e italiani e contribuendo alla diversità dell’offerta culinaria nelle città. Tuttavia, come avviene per ogni impresa di ristorazione, la gestione quotidiana di una kebaberia comporta la necessità di sostenere costi rilevanti (materie prime, personale, locazione, utenze, oneri fiscali, finanziamenti bancari) e l’espansione o la mancata pianificazione può generare debiti difficili da gestire.
Una kebaberia, al pari di qualsiasi altra impresa commerciale, può essere organizzata in forma di ditta individuale, società di persone (s.n.c. o s.a.s.) o società di capitali (s.r.l. o s.p.a.). La forma giuridica scelta influisce sul regime di responsabilità patrimoniale, sull’accesso al Credito e sulle procedure applicabili in caso di crisi o insolvenza. Dal punto di vista del diritto italiano, il debitore deve conoscere i propri diritti e obblighi per difendersi efficacemente dai creditori e, quando necessario, avvalersi degli strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, d.lgs. 14/2019 e successive modifiche).
Questa guida, aggiornata a settembre 2025, esamina le strategie giuridiche per affrontare i debiti di una kebaberia nei confronti di fornitori, banche, Fisco, INPS e locatori. È concepita per avvocati, imprenditori e privati che operano o assistono imprese minori e mira a offrire un quadro completo: dalla classificazione dei debiti, alla descrizione dei rimedi negoziali e concorsuali, fino all’analisi della giurisprudenza più recente. Il punto di vista adottato è quello del debitore, con l’obiettivo di permettergli di scegliere consapevolmente tra ristrutturazione, concordato, transazione fiscale o liquidazione, salvaguardando quanto più possibile l’attività e il patrimonio personale.
Quadro normativo generale
Obblighi di adeguata organizzazione e responsabilità dell’imprenditore
La gestione di un’attività economica implica il rispetto di una serie di obblighi organizzativi. L’art. 2086 c.c., come riformato dal Codice della crisi, impone all’imprenditore l’adozione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati per rilevare tempestivamente la crisi e attivare gli strumenti di regolazione appropriati. Questo dovere, richiamato nelle linee guida del CCII, è stato rafforzato dalla riforma del 2024 (d.lgs. 136/2024) che ha collocato al centro l’identificazione precoce della crisi e l’adozione di misure di prevenzione.
L’inadempimento può determinare la responsabilità dell’imprenditore e degli amministratori per la mala gestio. Secondo gli articoli 378 e 379 CCII, la mancata adozione di assetti adeguati e la prosecuzione dell’attività in situazione di insolvenza, con aggravamento del dissesto, può comportare responsabilità civile e, in casi gravi, anche penale per i reati di bancarotta semplice o fraudolenta. Per i soci di società di capitali, la responsabilità resta limitata al capitale conferito, salvo che non si accertino condotte abusive, distrazione di beni o concorso in reati; nelle società di persone, invece, i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. Ciò significa che i creditori possono agire anche sul patrimonio personale dei soci per soddisfare il debito, a meno che non sia stato previamente sequestrato o pignorato.
Un ruolo centrale è svolto dagli organi di controllo (sindaco, revisore o revisori), che devono vigilare sull’osservanza della legge e segnalare tempestivamente i sintomi della crisi. L’art. 25-octies CCII prevede obblighi di segnalazione anche per i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia delle Entrate Riscossione) che, al verificarsi di determinate soglie di esposizione, devono informare l’imprenditore affinché attivi la composizione negoziata.
Tipologie di debiti: crediti privilegiati e chirografari
Per capire come ripartire le risorse e negoziare con i creditori, occorre distinguere tra diverse categorie di debiti. Il CCII e il codice civile stabiliscono un ordine di prelazione, ossia una graduatoria che determina la priorità dei crediti nel caso in cui il patrimonio del debitore non sia sufficiente a soddisfare tutti i creditori.
- Crediti con privilegio generale o speciale: sono garantiti da privilegio legale su beni mobili o immobili. Esempi tipici sono i contributi previdenziali dovuti all’INPS e i crediti fiscali dello Stato (imposte dirette e IVA). Nelle procedure concorsuali devono essere soddisfatti integralmente prima dei crediti chirografari. Il privilegio può essere speciale, come nel caso delle imposte ipotecarie o dei contributi iscritti su specifici beni, o generale, come l’IVA e l’IRPEF che gravano sull’intero patrimonio del debitore.
- Crediti assistiti da pegno o ipoteca: appartengono di regola alle banche che hanno concesso finanziamenti con garanzia reale (mutui, leasing). In caso di insolvenza, la banca può soddisfarsi sul bene ipotecato o pignorato, ricevendo la parte del valore del bene fino alla concorrenza del credito.
- Crediti assistiti da privilegio speciale del locatore: nelle locazioni commerciali, il locatore vanta un privilegio sui beni presenti nei locali locati fino al soddisfacimento del proprio credito per canoni non pagati.
- Crediti chirografari: tutti gli altri crediti non privilegiati, come quelli di fornitori (materie prime, energia), professionisti, consulenti, clienti e banche per finanziamenti non garantiti. Questi creditori concorrono in proporzione (par condicio creditorum) solo dopo che i crediti privilegiati e assistiti da garanzie reali sono stati soddisfatti.
Conoscere questa distinzione è fondamentale per negoziare una ristrutturazione del debito realistica: i creditori privilegiati non possono essere falcidiati (salvo casi specifici disciplinati dal CCII), mentre i crediti chirografari possono subire riduzioni o dilazioni più ampie.
Rischio di insolvenza e apertura della liquidazione giudiziale
Quando i debiti superano la capacità di rimborso, la kebaberia può entrare in stato di crisi o insolvenza. L’art. 2 CCII distingue tra:
- Crisi: situazione di probabile futura insolvenza, caratterizzata da squilibrio finanziario che rende l’impresa incapace di rimborsare i debiti nei termini concordati.
- Insolvenza: incapacità attuale e irreversibile di adempiere regolarmente alle obbligazioni. Può essere dichiarata con sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (nuova denominazione del fallimento) quando ricorrono i presupposti di cui agli art. 121 e seguenti CCII.
Per le kebaberie costituite come ditte individuali o società di persone, l’insolvenza comporta il rischio che il patrimonio personale dell’imprenditore o dei soci sia aggredito dai creditori. Le società di capitali, pur prevedendo una responsabilità limitata, non sono immuni: in caso di irregolare gestione, i soci che hanno ricevuto somme o beni nel corso della liquidazione possono essere chiamati a rispondere verso il Fisco, come affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 3625/2025. La corte ha chiarito che, nelle società di capitali, l’ex socio risponde del debito fiscale limitatamente agli utili o alle somme ricevute nel corso della liquidazione, purché l’Amministrazione provi la percezione di tali somme . Nelle società di persone, invece, i soci rimangono solidalmente responsabili anche dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese.
La procedura di liquidazione giudiziale (artt. 121‑176 CCII) determina la spossessione del patrimonio del debitore, l’intervento del curatore e la chiusura dell’esercizio, salvo l’autorizzazione del giudice per la continuazione temporanea dell’attività. Per evitare la liquidazione giudiziale, l’imprenditore deve attivarsi per cercare soluzioni negoziali o concorsuali, come illustrate nei paragrafi successivi.
Soluzioni stragiudiziali e concorsuali per il debitore
La composizione negoziata della crisi
La composizione negoziata è stata introdotta con il d.l. 118/2021 (convertito nella legge 147/2021) e integrata nel CCII. È un percorso volontario finalizzato a favorire la risoluzione della crisi attraverso trattative assistite da un esperto indipendente. L’impresa, anche se non ancora insolvente, può accedere a una piattaforma telematica nazionale e richiedere la nomina di un esperto. L’obiettivo è giungere a un accordo con i creditori che permetta la continuità dell’attività.
L’art. 23 CCII disciplina la conclusione delle trattative. Quando grazie all’esperto si raggiunge una soluzione, l’imprenditore può:
- Concludere un contratto con uno o più creditori o altri soggetti interessati, che assicuri la continuità aziendale per almeno due anni e preveda l’apporto di nuova finanza. L’accordo può includere un piano di ristrutturazione o la rimodulazione di debiti. Gli effetti protettivi (sospensione delle azioni esecutive, esenzione da revocatorie) permangono anche dopo la conclusione del contratto .
- Concludere uno o più accordi ai sensi dell’art. 57 (accordi di ristrutturazione) o 61 (accordi ad efficacia estesa), oppure presentare un concordato semplificato di cui all’art. 25‑sexies CCII.
- Stipulare una convenzione di moratoria con i creditori (art. 62 CCII) o una transazione fiscale ai sensi dell’art. 63 (vedi infra).
La conclusione dell’accordo può prevedere incentivi fiscali e contributivi; ad esempio, l’art. 25‑bis CCII consente al debitore in continuità, al rispetto di determinate condizioni, di beneficiare di riduzioni sugli interessi e le sanzioni dovuti all’Agenzia delle Entrate e all’INPS.
L’utilizzo della composizione negoziata è consigliato quando la kebaberia non è ancora insolvente ma manifesta tensioni di liquidità che potrebbero degenerare, poiché consente di negoziare in modo riservato, ottenere misure protettive (sospensione degli atti esecutivi) e presentare proposte che valorizzino la continuazione dell’attività, evitando gli esiti più drastici delle procedure concorsuali.
Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 56‑63 CCII)
Gli accordi di ristrutturazione permettono all’imprenditore di negoziare con i creditori un piano di risanamento attestato da un professionista indipendente. Rappresentano un’alternativa flessibile e meno onerosa rispetto al concordato preventivo. In base al CCII esistono diverse tipologie di accordo:
Accordi di ristrutturazione “standard” (art. 57 CCII)
L’art. 57 prevede che l’imprenditore in crisi o insolvente possa concludere un accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti. Il piano deve essere accompagnato dai documenti indicati all’art. 39 (documenti contabili, elenco dei creditori, situazione patrimoniale, etc.) e deve prevedere l’integrale pagamento dei crediti non aderenti entro 120 giorni dall’omologazione o dalla loro scadenza . Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economico‑finanziaria del piano .
Questi accordi richiedono una maggioranza qualificata (60 %) e sono particolarmente utili quando l’impresa ha rapporti con pochi grandi creditori disposti a collaborare. Consentono di ottenere l’omologazione (che rende l’accordo opponibile ai terzi) e di beneficiare delle misure protettive previste dagli art. 54 e seguenti.
Accordi di ristrutturazione agevolati (art. 60 CCII)
Per agevolare le imprese minori, l’art. 60 prevede una forma semplificata di accordo: quando l’imprenditore non richiede misure protettive e non prevede moratoria per i crediti non aderenti, la soglia di consensi necessari si riduce al 30 % dei crediti . L’accordo deve garantire ai creditori non aderenti il pagamento integrale alla scadenza originaria e prevede una riduzione significativa dei costi, poiché l’omologazione è più rapida. I principali vantaggi sono l’irrilevanza di eventuali azioni revocatorie nelle successive procedure di insolvenza e la possibilità di ottenere l’opposizione dei creditori non aderenti.
Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61 CCII)
L’art. 61 consente di estendere gli effetti dell’accordo anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria, a condizione che:
- Tutti i creditori della categoria siano informati e abbiano potuto partecipare alle trattative;
- L’accordo non abbia carattere liquidatorio e preveda la continuità aziendale diretta o indiretta;
- I creditori aderenti rappresentino almeno il 75 % dei crediti nella categoria;
- I creditori non aderenti ricevano un trattamento non inferiore a quello che avrebbero in una liquidazione giudiziale;
- L’accordo e la domanda di omologazione siano notificati ai non aderenti .
È importante sottolineare che ai creditori non aderenti non possono essere richieste ulteriori prestazioni o finanziamenti . Questo strumento consente di superare l’ostacolo di un singolo creditore dissenziente, imponendogli il piano approvato dalla maggioranza qualificata, purché siano rispettate le condizioni di tutela.
Convenzione di moratoria (art. 62 CCII)
La convenzione di moratoria è un accordo con cui il debitore e i creditori concordano la sospensione temporanea dei pagamenti e delle azioni esecutive. È efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti appartenenti alla stessa categoria se:
- Tutti i creditori della categoria sono stati invitati alla negoziazione e hanno partecipato in buona fede;
- Almeno il 75 % dei crediti della categoria hanno aderito alla convenzione;
- Ai non aderenti viene garantito un trattamento non inferiore a quello della liquidazione giudiziale;
- Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati e l’idoneità della convenzione .
La moratoria ha carattere provvisorio, non può prevedere rinunce definitive o tagli del debito e serve principalmente a guadagnare tempo per predisporre un piano più strutturato . Non è una soluzione definitiva ma può essere integrata in un successivo accordo di ristrutturazione o concordato.
Transazione su crediti tributari e contributivi (art. 63 CCII)
Una delle principali novità introdotte dal CCII è la possibilità di trattare in modo unitario i debiti verso l’Erario e gli enti previdenziali. L’art. 63 prevede che il debitore, nell’ambito di un accordo di ristrutturazione, di un concordato preventivo o minore, possa proporre agli uffici fiscali e all’INPS un pagamento parziale o dilazionato dei propri debiti tributari e contributivi. Il professionista attestatore deve certificare che la proposta assicuri alla pubblica amministrazione un soddisfacimento almeno pari a quello ottenibile nella liquidazione, sia in ipotesi liquidatoria sia in continuità .
La proposta deve essere corredata da una serie di documenti contabili e, dopo la presentazione, l’agenzia fiscale ha un termine (di norma 60 giorni) per comunicare l’esito. Se l’autorità non risponde o rifiuta la proposta, il tribunale può comunque omologare l’accordo senza l’adesione del Fisco (cosiddetto cram‑down fiscale) quando:
- L’accordo non è liquidatorio ma di continuità (diretta o indiretta);
- I creditori che hanno aderito rappresentano almeno il 25 % dei crediti e il trattamento riservato al Fisco non è inferiore a quello di una liquidazione ;
- Il piano prevede il pagamento di almeno metà dei tributi in scadenza (esclusi interessi e sanzioni). Se i creditori aderenti rappresentano meno del 25 %, l’accordo deve garantire il pagamento di almeno il 60 % dei tributi .
Sono escluse dalla transazione fiscale le situazioni in cui il debito tributario rappresenta oltre l’80 % del passivo ed è derivato da ripetute violazioni, frodi o mancati versamenti. In tal caso, l’ordinamento ritiene inammissibile la proposta . Questo strumento rappresenta un passo avanti verso la gestione complessiva del debito, consentendo al Fisco di partecipare a soluzioni negoziali che privilegiano la continuità dell’attività e la tutela dei posti di lavoro, come confermato anche dalla giurisprudenza (cfr. Tribunale di Vasto 11 dicembre 2024 ).
Piani attestati di risanamento (art. 56 CCII)
Il piano attestato di risanamento è un accordo privatistico basato sull’art. 56 CCII. Il debitore predispone un piano di ristrutturazione che, una volta attestato da un professionista indipendente, produce gli effetti esenziali previsti dall’art. 67, comma 3, lettera d) del r.d. 267/1942 (ora art. 166 CCII), vale a dire l’esenzione dalle azioni revocatorie per gli atti, pagamenti e garanzie compiuti in esecuzione del piano. A differenza degli accordi di ristrutturazione, non richiede l’omologazione del tribunale, ma gli effetti protettivi sono limitati: non sospende le azioni esecutive né consente la falcidia dei debiti. È quindi utile quando l’impresa ha la possibilità di onorare i pagamenti ma necessita di proteggere gli atti compiuti in funzione del risanamento.
Strumenti per il consumatore e il piccolo imprenditore: piani del consumatore e liquidazione controllata
Il Codice della crisi ha incorporato e innovato la normativa sul sovraindebitamento (legge 3/2012), prevedendo procedure dedicate ai consumatori e agli imprenditori minori non assoggettabili a liquidazione giudiziale. Per una kebaberia gestita in forma di ditta individuale che non supera le soglie dell’art. 2, comma 1, lettera d) CCII (impresa minore), tali procedure rappresentano una via di salvezza.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII)
L’art. 67 disciplina il piano del consumatore, riservato alla persona fisica che abbia assunto debiti per scopi estranei all’attività d’impresa (o vi abbia mescolato debiti professionali e familiari). Il piano, elaborato con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), può prevedere la soddisfazione parziale dei creditori, dilazioni, moratorie e conversione dei debiti. La domanda va presentata tramite l’OCC al tribunale competente. Tra i documenti da allegare figurano l’elenco dei creditori, l’indicazione dei redditi, dei beni e degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, nonché le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni .
Il piano può riguardare anche debiti garantiti da privilegio o ipoteca, a condizione che tali creditori ricevano almeno quanto otterrebbero dalla vendita del bene; inoltre il debitore può ottenere una moratoria fino a due anni per il pagamento dei crediti privilegiati, con la corresponsione degli interessi legali . Il giudice può anche autorizzare la continuazione del pagamento delle rate del mutuo ipotecario sulla prima casa qualora il debitore sia in regola o ottenga una moratoria .
A differenza del concordato, nel piano del consumatore i creditori non votano; spetta al tribunale verificare la convenienza e la fattibilità del piano e omologarlo . Questo strumento consente alle famiglie dei titolari di kebaberie di ristrutturare debiti personali (prestiti, carte di credito, microprestiti) mantenendo i beni essenziali. La giurisprudenza recente ha affermato che il giudice può autorizzare moratorie anche oltre un anno per i crediti privilegiati (Cass. civ., sez. I, sentenza 4622/2024), confermando la flessibilità dello strumento.
Liquidazione controllata (artt. 268‑277 CCII)
La liquidazione controllata sostituisce il vecchio istituto della liquidazione del patrimonio. È una procedura giudiziale che consente al debitore incapace di proporre un piano o di ottenere il consenso dei creditori di liquidare i suoi beni sotto il controllo del tribunale, con la prospettiva di un’esdebitazione (liberazione dai debiti insoddisfatti) a fine procedura. La liquidazione controllata prevede la nomina di un liquidatore che forma lo stato passivo e ripartisce l’attivo tra i creditori secondo l’ordine delle prelazioni. Dopo tre anni (o un periodo più lungo determinato dal giudice) il debitore può chiedere l’esdebitazione, che cancella i debiti residui, salvo quelli alimentari o derivanti da responsabilità da fatto illecito. Per un imprenditore individuale di kebab con debiti elevati e privo di redditi futuri, la liquidazione controllata può rappresentare l’unica via per ripartire.
Concordato minore (artt. 74‑83 CCII)
Il concordato minore è la nuova denominazione dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è rivolto agli imprenditori minori, professionisti, start‑up innovative e agricoltori, escluso il consumatore. È una procedura volontaria e negoziale che mira alla prosecuzione dell’attività o alla liquidazione concordata, privilegiando le soluzioni in continuità. La proposta può essere presentata dal debitore in sovraindebitamento ai creditori quando consenta di proseguire l’attività imprenditoriale . Se non è possibile la continuità, il concordato minore può essere presentato solo se vi è l’apporto di risorse esterne che incrementino significativamente l’attivo .
La proposta può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti con qualsiasi forma (pagamenti dilazionati, rinunce, conversione di debiti in capitale, operazioni straordinarie), nonché la suddivisione dei creditori in classi con criteri che devono essere specificati . È obbligatorio suddividere in classe i creditori con garanzie di terzi. La proposta deve indicare modalità e tempi per superare la crisi, garantendo la par condicio creditorum (rispetto delle cause di prelazione) e assicurando ai creditori privilegiati, in caso di soddisfacimento parziale, un trattamento non peggiore rispetto alla liquidazione controllata . Per gli aspetti non regolati, si applicano le norme del concordato preventivo.
Il piano viene sottoposto al voto dei creditori: per l’approvazione è richiesta una maggioranza dei crediti ammessi al voto (di norma semplice, salvo eccezioni). Dopo l’approvazione, il tribunale omologa il concordato minore se riscontra la fattibilità del piano e la correttezza della procedura. La normativa prevede inoltre la possibilità di cram‑down fiscale (art. 63) anche nei concordati minori; la giurisprudenza del Tribunale di Vasto (2024) ha affermato che il giudice può imporre la transazione fiscale quando il piano non è liquidatorio e tutela la continuità .
Tabella riepilogativa degli strumenti di regolazione della crisi
| Strumento | Soggetti destinatari | Quorum/condizioni | Caratteristiche principali | Riferimenti normativi |
|---|---|---|---|---|
| Composizione negoziata | Imprese in crisi (anche kebaberie) | Accesso volontario; nomina di esperto indipendente | Trattative assistite, misure protettive, conclusione con contratti, accordi o convenzioni. Misure premiali fiscali; continuazione attività per almeno 2 anni | Artt. 12‑25‑octies CCII; d.l. 118/2021 |
| Accordi di ristrutturazione (art. 57) | Imprese insolventi o in crisi | Adesione di almeno 60 % dei crediti | Omologati dal tribunale, pagamento integrale dei non aderenti entro 120 giorni | Art. 57 CCII |
| Accordi agevolati (art. 60) | Imprese con struttura debitoria ridotta | Adesione minima del 30 % dei crediti | Non si richiedono misure protettive; pagamento integrale dei non aderenti a scadenza; riduzione dei costi | Art. 60 CCII |
| Accordi ad efficacia estesa (art. 61) | Imprese con più categorie di creditori | Adesione del 75 % della categoria; continuità aziendale; informazione a tutti i creditori | Estende effetti a non aderenti della stessa categoria; vieta richieste di ulteriori prestazioni | Art. 61 CCII |
| Convenzione di moratoria (art. 62) | Debitore e creditori concordano sospensione | Adesione del 75 % della categoria; partecipazione alla negoziazione; attestazione indipendente | Moratoria temporanea; non prevede falcidia; serve a guadagnare tempo | Art. 62 CCII |
| Transazione fiscale (art. 63) | Imprese con debiti tributari/contributivi | Proposta attestata; pagamento almeno 50 % delle imposte e 25 % di adesione; alternativa 60 % se adesioni inferiori | Possibilità di cram‑down; non ammesso se i tributi superano l’80 % del passivo; tutela continuità | Art. 63 CCII |
| Piano attestato di risanamento | Imprese che possono risanarsi privatamente | Nessun quorum; piano attestato da professionista | Effetto esenzione dalle revocatorie; non richiede omologazione; non sospende le azioni esecutive | Art. 56 CCII |
| Ristrutturazione del consumatore | Consumatori (debiti estranei all’impresa) | Nessun voto; omologazione giudiziale | Piano con intervento OCC; possibile moratoria di 2 anni; ristrutturazione di debiti ipotecari | Art. 67 CCII |
| Concordato minore | Imprenditori minori, professionisti, agricoltori | Approvazione dei creditori (maggioranza dei crediti votanti) | Proposta negoziale; prevede continuazione attività o liquidazione con apporto di risorse esterne; classi di creditori; rispetto prelazioni | Artt. 74‑83 CCII |
| Liquidazione controllata | Debitori incapaci di proporre piano o ottenere consenso | Procedura giudiziale; nomina di liquidatore | Liquidazione dell’attivo, ripartizione tra i creditori; possibilità di esdebitazione dopo 3 anni | Artt. 268‑277 CCII |
Debiti verso fornitori e banche: strategie di difesa
Debiti verso fornitori (carni, spezie, pane e altri materiali)
I fornitori di materie prime e bevande rappresentano una quota rilevante del passivo di una kebaberia. In genere sono creditori chirografari, salvo che abbiano ottenuto garanzie (fideiussioni) o privilegio sulla merce. Di fronte a ritardi nei pagamenti, i fornitori possono:
- Richiedere l’immediato pagamento e risolvere i contratti in caso di inadempimento;
- Proporre decreti ingiuntivi e iscrivere ipoteche giudiziali;
- Iscriversi al passivo in caso di apertura della liquidazione giudiziale.
Per evitare azioni esecutive e salvaguardare i rapporti commerciali, il debitore può:
- Intavolare trattative stragiudiziali offrendo piani di pagamento dilazionato. Poiché i crediti dei fornitori non sono privilegiati, essi possono essere falcidiati negli strumenti concorsuali.
- Inserire i fornitori in un accordo di ristrutturazione (art. 57 o 60) chiedendo la riduzione del debito o la trasformazione in finanziamento a medio termine. In un accordo ad efficacia estesa (art. 61) la maggioranza qualificata può vincolare i fornitori dissenzienti, purché ricevano almeno quanto otterrebbero nella liquidazione .
- Usare la convenzione di moratoria per ottenere una sospensione temporanea dei pagamenti , assicurando nel frattempo la continuità dell’approvvigionamento.
- Proporre un concordato minore con pagamento parziale e dilazione, eventualmente con la suddivisione dei fornitori in classi. È importante dimostrare la convenienza del piano rispetto alla liquidazione e la serietà dell’imprenditore.
Debiti bancari
I debiti verso le banche assumono forme diverse (conto corrente scoperto, finanziamenti chirografari, mutui ipotecari, leasing). La strategia dipende dal tipo di garanzia:
- Per i finanziamenti chirografari, la banca è un creditore chirografario e può essere coinvolta in un accordo di ristrutturazione con riduzioni e dilazioni.
- Per i mutui ipotecari, la banca vanta un privilegio speciale sul bene ipotecato (spesso l’immobile dove opera la kebaberia). In caso di inadempimento, può avviare la esecuzione immobiliare. Nell’ambito di un accordo di ristrutturazione, la banca può essere invitata a rinegoziare il finanziamento, magari con l’allungamento della durata o la sospensione temporanea delle rate (moratoria); il rispetto della garanzia reale le assicura un trattamento preferenziale.
- Per i leasing, la società di leasing può risolvere il contratto in caso di insolvenza e rivendicare il bene. La rinegoziazione può prevedere il mantenimento del leasing alle stesse condizioni, con un differimento dei canoni scaduti.
In un concordato minore, il creditore garantito può essere soddisfatto anche parzialmente, purché riceva un importo non inferiore al valore del bene ipotecato o al ricavato da una possibile vendita giudiziale . Nel piano del consumatore, se l’imprenditore ha assunto debiti personali garantiti da ipoteca sulla propria casa, è possibile proseguire il pagamento delle rate con una moratoria fino a due anni .
Finanziamenti prededucibili
Durante l’elaborazione di un accordo o di un concordato, il debitore può richiedere al tribunale di autorizzare finanziamenti prededucibili (art. 101 CCII). Tali finanziamenti, concessi da banche o soci, hanno priorità di rimborso rispetto agli altri crediti e sono finalizzati a garantire la continuità aziendale. Per ottenerli occorre la relazione attestatrice e la dimostrazione che i finanziamenti sono indispensabili per l’attività; la loro prededucibilità li rende appetibili per gli istituti di credito.
Debiti fiscali, previdenziali e locativi
Debiti verso l’Agenzia delle Entrate e l’INPS
I debiti verso il Fisco e l’INPS hanno natura privilegiata e, secondo il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, possono essere ridotti solo nei casi previsti dalla legge. Prima della riforma del 2024, le pubbliche amministrazioni non partecipavano agli accordi di ristrutturazione, costringendo molti debitori alla liquidazione. Con l’introduzione dell’art. 63 CCII, è divenuto possibile proporre una transazione fiscale, che consente di:
- Falcidiare (ridurre) l’imposta e le sanzioni;
- Dilazionare i pagamenti;
- Rateizzare il debito in base al flusso di cassa del piano.
Per esempio, se una kebaberia ha un debito IVA e IRPEF di 100.000 €, può proporre un pagamento del 50 % in tre anni, versando 50.000 €. Il professionista attestatore deve provare che il Fisco riceverebbe meno in caso di liquidazione e che la proposta è conveniente. Se l’adesione dei creditori è pari almeno al 25 % e il Fisco riceve almeno il 50 % dei propri crediti (esclusi interessi e sanzioni), il tribunale può omologare l’accordo anche in assenza dell’adesione dell’Agenzia . Qualora i crediti fiscali rappresentino oltre l’80 % del passivo e derivino da violazioni fraudolente, la transazione è esclusa .
La transazione fiscale può essere inserita in accordi di ristrutturazione, concordati preventivi e concordati minori. La giurisprudenza ha valorizzato questo istituto: il Tribunale di Vasto, nel 2024, ha omologato un accordo di ristrutturazione con cram‑down fiscale precisando che il piano, seppur preveda la cessione dell’azienda e la continuazione indiretta, non è liquidatorio e garantisce il miglior soddisfacimento del Fisco . Questa decisione conferma che la tutela dell’interesse pubblico (conservazione dei posti di lavoro e dei beni produttivi) può prevalere sul rigido recupero del credito.
Debiti previdenziali
I contributi dovuti all’INPS e alle casse previdenziali sono anch’essi privilegiati e possono essere inseriti nella transazione di cui all’art. 63 CCII. L’istituto previdenziale, al pari dell’Agenzia delle Entrate, potrà accettare un pagamento ridotto e dilazionato se il piano prevede il versamento di almeno la metà dei contributi e se i creditori aderenti rappresentano almeno il 25 % del totale . Se la proposta è rifiutata, il tribunale può imporre la transazione qualora ne ricorrano i presupposti.
Nel caso di lavoratori dipendenti della kebaberia (cuochi, camerieri), l’omesso versamento dei contributi può generare responsabilità penale (art. 316‑bis c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche) e sanzioni amministrative. È quindi fondamentale agire tempestivamente con un piano di rientro o una transazione per evitare l’accumularsi di sanzioni e la segnalazione all’autorità giudiziaria.
Debiti di locazione
Le kebaberie quasi sempre operano in locali in affitto. I canoni di locazione arretrati rappresentano un credito privilegiato speciale sulla merce e gli arredi presenti nel locale. Il locatore può:
- Comunicare la risoluzione del contratto per morosità e ottenere un decreto di sfratto;
- Esercitare il privilegio sui beni presenti nel locale, ottenendo un pagamento privilegiato nella procedura concorsuale.
Per tutelarsi, l’imprenditore può:
- Rinegoziare il canone, ottenendo una riduzione temporanea o una dilazione dei pagamenti. Alcuni locatori preferiscono mantenere l’inquilino e accettare un piano di rientro piuttosto che affrontare la vacanza del locale.
- Inserire il locatore in un accordo di ristrutturazione o in un concordato minore, proponendo il pagamento integrale del credito privilegiato ma con dilazione. In un piano del consumatore o concordato minore, il locatore rientra tra i creditori privilegiati e può essere soddisfatto anche parzialmente solo se riceve almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione .
- Proporre la sostituzione del contratto con un nuovo locatore o con la cessione dell’azienda, se il locatore acconsente.
Piano di ristrutturazione del debito: progettare la soluzione
Elaborare un piano di ristrutturazione efficace richiede un’analisi dettagliata della situazione debitoria, della capacità reddituale dell’impresa e delle prospettive di mercato. Per una kebaberia, il piano può prevedere una combinazione di misure:
- Analisi dello stato di crisi: raccolta di tutti i dati contabili, bilanci, libri paga, contratti; calcolo dei debiti suddivisi per tipologia; valutazione del cash flow e del punto di pareggio.
- Individuazione degli asset strategici: beni strumentali (attrezzature da cucina, banco frigo, impianti), licenze, marchi, know‑how, contratti di fornitura, personale qualificato. Una kebaberia di successo può avere un valore di avviamento che può essere monetizzato o utilizzato come garanzia in una cessione.
- Definizione del modello di continuità: il piano deve indicare se l’attività proseguirà (continuità diretta) o se l’azienda sarà trasferita a terzi che proseguiranno l’attività (continuità indiretta), come avviene quando il debito è eccessivo. La continuità è un requisito per l’accesso a molte misure (accordo ad efficacia estesa, transazione fiscale). Nei casi di piano liquidatorio, la prosecuzione non è richiesta ma occorre un apporto di terzi.
- Classificazione dei creditori e proposte di trattamento: suddividere i creditori in categorie (Fisco, INPS, banche ipotecarie, banche chirografarie, fornitori, locatore, dipendenti). Per ognuno specificare la proposta (percentuale di pagamento, dilazione, conversione del debito in equity). È essenziale assicurare ai creditori privilegiati un trattamento adeguato e a quelli chirografari un rimborso superiore a quello della liquidazione.
- Previsione di nuova finanza o apporto di terzi: il piano può prevedere l’ingresso di un socio finanziatore, la cessione di un ramo d’azienda, l’utilizzo di finanziamenti prededucibili, la vendita di asset non strategici. Tali risorse servono a migliorare l’attivo e a convincere i creditori ad aderire.
- Attestazione professionale: un professionista indipendente (commissario giudiziale o esperto) deve attestare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. Senza tale attestazione il tribunale non può omologare l’accordo.
- Negoziazione con i creditori: la fase più delicata è ottenere l’adesione. È consigliato avviare incontri con i principali creditori (banca, Fisco, fornitori strategici) per presentare il piano e recepire le loro osservazioni, eventualmente modificandolo.
- Presentazione e omologazione: il piano viene depositato presso il tribunale con tutti i documenti richiesti. Dopo la verifica, il giudice concede misure protettive e fissa l’udienza per l’omologazione. Se la maggioranza prescritta è raggiunta e il piano è fattibile, l’accordo viene omologato e diventa vincolante.
Simulazione: piano di ristrutturazione per una kebaberia individuale
Scenario: una kebaberia in forma di ditta individuale accumula debiti per 200.000 €, di cui 60.000 € verso il Fisco (IVA e IRPEF), 30.000 € di contributi INPS, 50.000 € verso fornitori, 40.000 € di canoni arretrati verso il locatore e 20.000 € di finanziamento bancario chirografario. L’attività genera ricavi annuali di 150.000 €, con un margine operativo netto di 30.000 €.
Obiettivo: evitare la liquidazione giudiziale e salvare l’attività, garantendo ai creditori un rimborso superiore a quello ottenibile in liquidazione (stimato in 40.000 €).
Passaggi del piano:
- Classificazione dei crediti: i debiti fiscali e contributivi sono privilegiati; i canoni di locazione sono privilegiati fino alla concorrenza delle merci nel locale; i fornitori e la banca sono chirografari.
- Proposta ai creditori privilegiati: grazie alla transazione fiscale (art. 63), si propone il pagamento del 50 % delle imposte e dei contributi (45.000 €) in cinque anni, con dilazione semestrale, motivando che la liquidazione garantirebbe solo il 25 %. Per il locatore si propone l’integrale pagamento del debito (40.000 €) in 48 mesi, con interessi legali.
- Proposta ai creditori chirografari: ai fornitori si propone un rimborso del 40 % (20.000 €) in tre anni; alla banca si offre il 60 % (12.000 €) in cinque anni. In cambio, i fornitori mantengono l’approvvigionamento e la banca concede la prededucibilità del nuovo finanziamento.
- Apporto di terzi: il titolare convince un parente a investire 20.000 € come socio finanziatore, con diritto a una quota degli utili futuri. Questo apporto migliora la liquidità e consente di coprire le prime rate.
- Attestazione: un commercialista indipendente attesta che il piano è realistico, basandosi su un’analisi dei flussi di cassa, sul mantenimento del fatturato e sulla riduzione di costi (negoziazione del canone, riduzione di personale e menù).
- Accordo di ristrutturazione agevolato: si opta per l’art. 60 CCII perché non si richiede la moratoria per i crediti non aderenti e il debitore ritiene di poter pagare i fornitori che non aderiscono entro la scadenza. Si raccoglie l’adesione di creditori pari al 35 % (banca e alcuni fornitori). In virtù dell’accordo agevolato, la soglia del 30 % è superata .
- Omologazione e transazione fiscale: l’accordo viene depositato con la proposta di transazione fiscale. Il Fisco risponde negativamente, ma il giudice omologa ugualmente applicando il cram‑down, poiché il piano garantisce il pagamento del 50 % delle imposte e i creditori aderenti rappresentano il 35 % dei crediti .
- Esecuzione: per cinque anni il titolare corrisponde regolarmente le rate. Se rispetta i pagamenti, al termine della procedura viene esdebitato dai debiti residui.
Questa simulazione evidenzia come un accordo di ristrutturazione agevolato con transazione fiscale e apporto di terzi possa salvare una kebaberia evitando la liquidazione. La chiave è dimostrare la convenienza per i creditori e la fattibilità economica.
Debiti e responsabilità nelle società di persone e di capitali
Quando la kebaberia è costituita come società di persone (s.n.c. o s.a.s.), i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. Ciò significa che, in caso di insolvenza, i creditori possono rivolgersi indifferentemente alla società o ai soci per recuperare i loro crediti. La forma societaria non offre protezione patrimoniale; l’unico vantaggio risiede nella possibilità di coinvolgere più soci nella gestione.
Nel caso di società di capitali (s.r.l.), i soci godono di responsabilità limitata al capitale conferito, ma questa limitazione può decadere se i soci compiono atti di malagestio, ritirano somme dalle casse sociali senza giustificazione o non versano i conferimenti. La Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 3625/2025 ha precisato che gli ex soci di una s.r.l. che ha cessato l’attività sono responsabili del pagamento dei debiti fiscali fino alla concorrenza delle somme che hanno percepito in sede di liquidazione . L’Agenzia delle Entrate può quindi agire nei loro confronti se dimostra che essi hanno ricevuto beni o denaro nel corso della liquidazione.
Gli amministratori, nelle società di capitali, rispondono verso la società, i creditori e i soci per i danni derivanti dalla mancata vigilanza e dalla prosecuzione dell’attività in stato di insolvenza. La legge prevede l’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. e l’azione esperita dal curatore nelle procedure concorsuali per recuperare quanto indebitamente percepito. È quindi essenziale che gli amministratori tengano un comportamento prudente, attivando gli strumenti di regolazione della crisi al primo segnale di difficoltà e non distribuendo utili in assenza di ricavi.
Procedura di concordato preventivo e concordato semplificato
Pur non essendo il fulcro di questa guida, per completezza si richiamano i principali profili del concordato preventivo, procedura concorsuale aperta alle imprese (anche kebaberie) in stato di crisi o insolvenza che intendono continuare l’attività o liquidare l’azienda con un piano. A differenza degli accordi di ristrutturazione, il concordato prevede il voto dei creditori divisi in classi e l’approvazione richiede la maggioranza dei crediti ammessi al voto per ogni classe. Il piano può essere di continuità (con prosecuzione dell’attività) o liquidatorio (con cessione dei beni e destinazione ai creditori). Nel concordato preventivo è possibile proporre la transazione fiscale e ottenere il cram‑down dell’Erario.
La riforma del 2021 ha introdotto il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25‑sexies CCII), rivolto alle imprese che hanno tentato senza successo la composizione negoziata. In questo caso, il piano prevede la liquidazione dell’azienda e la distribuzione del ricavato ai creditori; non è richiesto il voto, ma l’omologazione avviene sulla base della convenienza.
Domande e risposte frequenti (FAQ)
Un debito con il fornitore può essere ridotto?
Sì, se la kebaberia accede a uno strumento concorsuale come l’accordo di ristrutturazione o il concordato minore. I fornitori sono creditori chirografari e possono accettare una falcidia (riduzione) e una dilazione del pagamento. Tuttavia, bisogna motivare la convenienza della proposta: se il fornitore riceve di più rispetto a quanto prenderebbe in una liquidazione, sarà incentivato ad aderire. In caso di accordo ad efficacia estesa, la riduzione può essere imposta anche ai fornitori dissenzienti .
È possibile negoziare il debito con l’Agenzia delle Entrate?
Sì. L’art. 63 CCII consente di proporre una transazione fiscale, cioè un pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e contributivi. Il tribunale può omologare la transazione anche senza l’adesione dell’Erario se il piano non è liquidatorio, il Fisco riceve almeno la metà dell’importo dovuto e gli altri creditori hanno aderito in misura almeno del 25 % . Se le imposte costituiscono oltre l’80 % dei debiti e derivano da frodi ripetute, la transazione è inammissibile .
Cosa succede se la kebaberia non paga i contributi dei dipendenti?
L’omesso versamento dei contributi INPS è un credito privilegiato. Può essere inserito nella transazione fiscale. Se il debito non viene saldato, l’INPS può avviare azioni esecutive e iscrivere l’ipoteca sugli immobili. Inoltre, l’amministratore rischia sanzioni amministrative e penali. È quindi consigliato includere i contributi nel piano di ristrutturazione e garantire il versamento almeno parziale.
Posso salvare la mia casa se garantisce il debito della kebaberia?
Se l’abitazione è gravata da ipoteca per garantire un debito della kebaberia, la banca potrà escutere l’ipoteca in caso di inadempimento. Tuttavia, nel piano del consumatore (se i debiti sono in parte personali) è possibile ottenere l’autorizzazione a proseguire il pagamento delle rate del mutuo ipotecario sulla prima casa, con una moratoria fino a due anni . In un concordato minore, il debito ipotecario può essere rinegoziato, ma il creditore deve ricevere almeno il valore del bene ipotecato. Qualora la casa sia l’unico bene essenziale, si può valutare la liquidazione controllata con la richiesta di esdebitazione, anche se ciò comporta la perdita del bene.
Cosa rischia l’imprenditore se non attiva gli strumenti di regolazione?
Se l’imprenditore non adotta le misure previste dalla legge e non segnala tempestivamente la crisi, può incorrere in responsabilità civile nei confronti dei creditori e della società per i danni derivanti dalla tardiva gestione. Gli amministratori possono essere chiamati a rispondere con il proprio patrimonio e, in casi di grave irregolarità (occultamento di attivo, falsità dei bilanci), possono essere perseguiti per bancarotta fraudolenta. Inoltre, la nuova disciplina prevede sanzioni amministrative per chi non rispetta gli obblighi di segnalazione.
Posso pagare alcuni creditori prima di altri?
In linea di principio, no: il principio di par condicio creditorum vieta di preferire alcuni creditori a scapito di altri quando l’impresa è in crisi. Tuttavia, il CCII consente di ottenere l’autorizzazione del tribunale per pagare crediti pregressi se ciò è essenziale per la continuità aziendale (art. 100 CCII). Ad esempio, se non pagare un fornitore di energia comporterebbe l’interruzione dell’attività, il giudice può autorizzare il pagamento integrale prima degli altri creditori. Occorre dimostrare che il pagamento è indispensabile e che non pregiudica l’equilibrio del piano.
Cosa accade se un socio si dimette durante la crisi?
Nel caso di società di persone, il socio che recede è comunque responsabile per le obbligazioni sorte prima della sua uscita. In una società di capitali, la cessione delle quote non libera l’ex socio da possibili azioni del Fisco se ha ricevuto somme in sede di liquidazione; la Cassazione ha affermato che l’ex socio risponde nei limiti degli utili percepiti . È quindi preferibile non procedere alla ripartizione del patrimonio fino alla definizione della situazione debitoria.
Posso aprire un’altra attività se sono in concordato?
Durante l’esecuzione di un accordo di ristrutturazione o di un concordato, l’imprenditore può aprire un’altra attività solo se ciò non pregiudica la soddisfazione dei creditori e se rispetta gli obblighi derivanti dal piano. Nel piano del consumatore e nella liquidazione controllata, l’imprenditore può percepire redditi da nuove attività che confluiscono nel patrimonio destinato ai creditori. In generale, è opportuno informare il professionista attestatore e il tribunale di ogni variazione dell’attività.
Consigli pratici per imprenditori di kebaberie
- Mantieni una contabilità rigorosa: la raccolta puntuale di fatture, scontrini, registri IVA e contratti è fondamentale per dimostrare la situazione debitoria e predisporre un piano credibile. In caso di controllo, l’assenza di contabilità può comportare presunzioni a tuo sfavore.
- Monitorizza costantemente la liquidità: utilizza strumenti di budgeting per prevedere entrate e uscite mensili. Identifica in anticipo i periodi di tensione finanziaria (per esempio, stagionalità, tasse) e predisponi riserve di cassa.
- Negozia per tempo con i fornitori: se prevedi ritardi nei pagamenti, contatta i fornitori e concorda un piano di rientro. La lealtà e la trasparenza aumentano la probabilità di accordo.
- Rinegozia i contratti di locazione: se il canone è eccessivo rispetto ai ricavi, proponi una riduzione o una clausola di percentuale sul fatturato. Nel 2023‑2025 molti locatori hanno accettato di rivedere i canoni per evitare la chiusura dell’attività.
- Valuta l’accesso alla composizione negoziata: anche in assenza di insolvenza, la piattaforma ti offre l’assistenza di un esperto e misure protettive. Potrai negoziare con banche e Fisco in un contesto protetto e riservato.
- Fai ricorso a consulenti esperti: affidati ad avvocati e commercialisti specializzati in diritto della crisi. Una scelta errata (ad esempio, presentare un concordato liquidatorio senza apporto di terzi) può comportare il rigetto del piano e l’apertura della liquidazione giudiziale.
- Sfrutta incentivi e agevolazioni: informati sulle agevolazioni fiscali e contributive previste per chi adotta strumenti di regolazione della crisi. L’art. 25‑bis CCII prevede riduzioni sugli interessi e sanzioni fiscali; altre norme consentono la detrazione dei costi per l’esdebitazione.
- Proteggi il patrimonio personale: evita di confondere i conti dell’impresa con quelli personali, soprattutto se gestisci una ditta individuale. Considera la possibilità di trasformare la ditta in una società di capitali per limitare la responsabilità, ma solo se accompagnata da un’adeguata capitalizzazione.
Conclusioni
La gestione del debito è una sfida complessa per le kebaberie, che operano con margini ridotti e sono soggette alla volatilità del mercato. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, aggiornato al 2025, offre una gamma di strumenti flessibili per prevenire e gestire l’insolvenza, salvaguardando l’attività e i livelli occupazionali. Dalla composizione negoziata agli accordi di ristrutturazione, dalla transazione fiscale al concordato minore, ogni strumento ha requisiti e vantaggi specifici, che devono essere valutati con attenzione da imprenditori e professionisti.
La chiave del successo risiede nella tempestività: attivare gli strumenti di regolazione al primo segnale di crisi, mantenere un dialogo aperto con i creditori e affidarsi a consulenti qualificati. Le procedure più efficaci sono quelle che integrano misure private e concorsuali, combinando la ristrutturazione dei debiti con la tutela dei beni essenziali e la salvaguardia della continuità aziendale. In questo modo, anche un’impresa apparentemente fragile come una kebaberia può superare la tempesta dei debiti e tornare a prosperare.
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Hai ricevuto cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento o rischi pignoramenti, ipoteche o blocchi dei conti correnti da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, delle banche o dei fornitori?
👉 Prima regola: non aspettare che la situazione peggiori.
Nel settore della ristorazione, dove i costi di gestione sono alti (affitti, materie prime, personale) e i margini ridotti, bastano pochi mesi di calo delle vendite o ritardi nei pagamenti per accumulare debiti.
Con una difesa legale e fiscale mirata, puoi bloccare le azioni esecutive, rinegoziare i debiti e proteggere la tua attività, i tuoi beni e la tua reputazione.
⚖️ Le cause più comuni di indebitamento per una kebaberia
- Calo degli incassi o diminuzione della clientela.
- Aumento dei costi di materie prime, energia e affitti.
- Debiti fiscali e contributivi (IVA, INPS, IRPEF, IRAP) non versati.
- Cartelle esattoriali e interessi di mora accumulati nel tempo.
- Leasing o finanziamenti onerosi per attrezzature e locali.
- Errori nella gestione contabile o mancanza di pianificazione fiscale.
- Ritardi nei pagamenti ai fornitori o al personale.
📌 I rischi per una kebaberia indebitata
- Cartelle esattoriali e pignoramenti su conti correnti e incassi giornalieri.
- Ipoteca su immobili o locali di proprietà.
- Fermi amministrativi su veicoli aziendali per le consegne.
- Revoca di linee di credito e affidamenti bancari.
- Blocco dei rimborsi fiscali o dei crediti IVA.
- Rischio di chiusura forzata o liquidazione giudiziale (ex fallimento) in caso di insolvenza.
- Danni reputazionali, con perdita di fiducia da parte dei clienti e fornitori.
🔍 Cosa fare subito
- Analizza la tua posizione debitoria, distinguendo tra debiti fiscali, contributivi, bancari e fornitori.
- Verifica la legittimità delle cartelle e degli atti notificati, poiché molti contengono vizi formali o importi prescritti.
- Blocca pignoramenti e azioni esecutive con ricorsi o istanze di sospensione.
- Richiedi rateizzazioni o definizioni agevolate (“rottamazioni”), se previste.
- Affidati a un avvocato tributarista esperto nella difesa di attività di ristorazione, per predisporre un piano di risanamento concreto e sostenibile.
🧾 Strumenti per difendersi e risolvere i debiti
💠 Rateizzazione delle cartelle
Permette di pagare in 120 rate mensili, sospendendo pignoramenti e riscossioni in corso.
💠 Definizione agevolata o “rottamazione”
Quando attiva, consente di saldare solo il capitale dovuto, cancellando sanzioni e interessi di mora.
💠 Ricorso tributario o istanza di autotutela
Serve per annullare o sospendere cartelle e atti fiscali errati o prescritti.
💠 Composizione negoziata della crisi (D.Lgs. 14/2019)
Prevista dal Codice della Crisi d’Impresa, consente di negoziare con Fisco, banche e fornitori, mantenendo l’attività aperta e sospendendo le azioni dei creditori.
💠 Piano di risanamento aziendale o personale
Con il supporto di consulenti legali e contabili, puoi ristrutturare i debiti, ridurre i costi e salvare la tua kebaberia.
🛠️ Strategie di difesa per una kebaberia indebitata
- Analizzare ogni cartella e atto notificato per individuare vizi, prescrizioni o importi errati.
- Contestare ipoteche, pignoramenti e fermi amministrativi illegittimi.
- Dimostrare la crisi temporanea di liquidità per ottenere rateizzazioni agevolate.
- Attivare accordi di rientro e saldo e stralcio con Fisco, banche e fornitori.
- Tutelare attrezzature, arredi e beni aziendali da azioni esecutive.
- Migliorare la gestione fiscale e amministrativa per evitare nuovi debiti futuri.
⚖️ Perché agire subito è fondamentale
Nel settore della ristorazione, la continuità del servizio e la fiducia dei clienti sono fondamentali.
Un pignoramento o un blocco dei conti può impedire di acquistare forniture, pagare il personale o mantenere aperta la tua kebaberia.
Agire tempestivamente consente di:
- Bloccare cartelle e azioni di riscossione.
- Difendere la tua attività e i tuoi beni.
- Rinegoziare debiti e ridurre l’esposizione fiscale.
- Ripristinare equilibrio finanziario e continuità operativa.
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⚖️ Ti rappresenta davanti all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, alle banche e alla Corte di Giustizia Tributaria.
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🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e gestione della crisi d’impresa.
✔️ Professionista per la difesa di kebaberie, ristoranti e attività di ristorazione contro debiti fiscali e bancari.
✔️ Gestore della crisi d’impresa iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Una kebaberia con debiti può risanarsi e tornare redditizia, ma serve agire subito con una strategia legale e fiscale ben pianificata.
Con il giusto supporto puoi bloccare cartelle e pignoramenti, rinegoziare i debiti e proteggere la tua attività, le tue attrezzature e la fiducia dei tuoi clienti.
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