Hai un’impresa di scavi con debiti fiscali o sotto accertamento dell’Agenzia delle Entrate?
Il settore degli scavi e dei lavori in movimento terra è tra i più esposti a difficoltà economiche: aumento dei costi del carburante e dei mezzi, ritardi nei pagamenti da parte di enti e imprese, gare pubbliche non saldate e pressione fiscale sempre più pesante.
Molte imprese di scavi oggi si trovano a dover affrontare debiti con il Fisco, l’INPS o i fornitori, spesso aggravati da cartelle esattoriali, accertamenti IVA o IRES, pignoramenti e blocchi dei conti correnti.
Con una difesa legale e fiscale mirata, è possibile bloccare la riscossione, rateizzare i debiti e contestare accertamenti infondati, proteggendo i macchinari, i veicoli e la continuità dell’attività.
Quando un’impresa di scavi entra in difficoltà fiscale o finanziaria
Le situazioni più comuni che portano un’impresa di scavi ad accumulare debiti o subire accertamenti fiscali sono:
- Cartelle esattoriali o intimazioni di pagamento per IVA, IRES, IRPEF o contributi previdenziali non versati
- Accertamenti fiscali per presunte irregolarità nella gestione dei subappalti o della contabilità
- Pignoramenti o ipoteche su conti correnti, capannoni o mezzi d’opera
- Sanzioni e interessi che aumentano rapidamente l’importo del debito
- Ritardi nei pagamenti da parte di clienti, enti pubblici o imprese appaltatrici
- Errori amministrativi o contabili nella gestione dei bonus edilizi, delle gare o delle spese operative
Cosa fare se la tua impresa di scavi ha debiti o è sotto accertamento fiscale
Agisci subito: ogni atto (cartella, intimazione o accertamento) ha scadenze precise – in genere 60 giorni dalla notifica – per essere impugnato o rateizzato.
Ecco cosa devi fare subito:
- Verifica la legittimità degli atti ricevuti: molti accertamenti fiscali contengono errori di notifica, calcoli errati o motivazioni generiche che ne consentono l’annullamento.
- Controlla l’importo reale del debito: spesso le somme richieste comprendono sanzioni e interessi eccessivi, riducibili tramite una definizione agevolata.
- Richiedi la rateizzazione: puoi ottenere fino a 120 rate mensili, sospendendo temporaneamente le azioni di riscossione.
- Valuta la definizione agevolata (rottamazione): se attiva, consente di pagare solo il capitale, cancellando sanzioni e interessi.
- Impugna gli accertamenti infondati: con un ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria puoi bloccare la riscossione e difendere la tua impresa.
Come difendersi legalmente e fiscalmente
Un avvocato tributarista esperto nella difesa delle imprese edili e di movimento terra può analizzare la tua situazione e predisporre una strategia difensiva personalizzata, tutelando il patrimonio aziendale e garantendo la continuità operativa.
Le azioni più efficaci comprendono:
- Contestare vizi di notifica, prescrizione o errori di calcolo negli accertamenti e nelle cartelle
- Chiedere la sospensione immediata di pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi
- Presentare ricorso contro accertamenti IVA, IRPEF o IRES basati su presunzioni o dati incompleti
- Negoziare rateizzazioni o transazioni fiscali con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione
- Tutelare macchinari, mezzi d’opera, conti e immobili aziendali da azioni esecutive
- Migliorare la gestione contabile e fiscale per evitare nuovi debiti in futuro
Il ruolo dell’avvocato nella difesa delle imprese di scavi
Un avvocato specializzato può:
- Analizzare la legittimità di cartelle, accertamenti e intimazioni di pagamento
- Predisporre ricorsi e istanze di sospensione per bloccare la riscossione
- Negoziare piani di rateizzazione e definizioni agevolate
- Difendere l’impresa nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate
- Proteggere i beni aziendali, i conti correnti e i mezzi di lavoro da pignoramenti o sequestri
- Tutelare la continuità produttiva e la reputazione dell’azienda
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
- La sospensione immediata delle procedure di riscossione
- L’annullamento totale o parziale dei debiti illegittimi o prescritti
- La rateizzazione o definizione agevolata delle somme dovute
- La tutela del patrimonio aziendale e personale dei soci
- Il risanamento fiscale e la stabilità economica dell’attività
⚠️ Attenzione: ignorare cartelle o accertamenti fiscali può portare a pignoramenti, blocchi dei conti correnti e sequestri di mezzi e macchinari, compromettendo la sopravvivenza dell’impresa.
Molte situazioni, però, possono essere risolte o fortemente ridotte se affrontate tempestivamente con una difesa legale e fiscale competente.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, crisi d’impresa e difesa fiscale delle aziende edili – spiega cosa fare se la tua impresa di scavi ha debiti o è sotto accertamento, come bloccare la riscossione e come ristabilire la solidità economica e operativa della tua attività.
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Analizzeremo la tua situazione, verificheremo la legittimità degli atti e costruiremo una strategia difensiva personalizzata per proteggere la tua azienda, i tuoi beni e la continuità del tuo lavoro.
Introduzione
L’industria degli scavi e delle opere di movimento terra è al centro di numerosi interventi di infrastrutturazione, costruzione e manutenzione pubblica e privata. Questa attività, per natura, richiede investimenti significativi in mezzi d’opera, personale specializzato e autorizzazioni amministrative. Le oscillazioni del settore edile, la dipendenza dai pagamenti della committenza (spesso pubblica), l’esposizione a spese impreviste (come il recupero e smaltimento di rifiuti di cantiere) e la difficoltà ad accedere al credito possono però determinare gravi tensioni finanziarie. L’imprenditore che opera nel settore degli scavi si trova così sovente ad affrontare debiti fiscali, contributivi e finanziari che rischiano di compromettere la continuità aziendale.
Questa guida è rivolta ad avvocati, consulenti, imprenditori e privati che vogliono comprendere in profondità come affrontare debiti in un’impresa di scavi. Verranno esaminati gli strumenti predisposti dal legislatore (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII), i principali profili di responsabilità degli amministratori, i rimedi pratici per negoziare con fornitori, banche e fisco, e le procedure concorsuali a disposizione. Un’attenzione particolare è dedicata alla prospettiva del debitore, che deve compiere scelte tempestive per evitare la responsabilità civile e penale e massimizzare le possibilità di continuità aziendale.
Scenario dei debiti: tipologie e implicazioni
Debiti fiscali
I debiti fiscali comprendono imposte dirette (IRES, IRPEF), imposte indirette (IVA), imposte regionali e comunali e tributi erariali. Per un’impresa di scavi, l’accumulo di IVA non versata è frequente quando i clienti ritardano i pagamenti. Quando il debito fiscale diventa significativo e l’impresa non riesce a versare i tributi dovuti, si generano sanzioni e interessi che aggravano l’esposizione. È importante ricordare che il mancato versamento di imposte non è qualificato come discrezionale scelta imprenditoriale ma come violazione di un obbligo di legge: la Corte di Cassazione (ordinanza 22005/2025) ha ribadito che gli amministratori possono essere condannati a risarcire alla società sanzioni e interessi maturati a seguito di mancato pagamento di tributi, poiché il pagamento delle imposte è obbligatorio e non può essere differito neppure per affrontare spese urgenti .
Debiti previdenziali e assistenziali (INPS/INAIL)
Le imprese di scavi impiegano operai ed autisti che rientrano in diverse gestioni previdenziali. Il mancato versamento dei contributi INPS e dei premi INAIL genera cartelle esattoriali con interessi e sanzioni. Le difficoltà di pagamento possono essere gestite presentando un’istanza di rateazione direttamente all’INPS. La pagina ufficiale dell’ente prevede che la rateizzazione sia concessa in linea di massima per un massimo di 24 rate mensili, estensibile fino a 36 rate in caso di calamità naturali, procedure concorsuali o temporanee carenze di liquidità dovute a ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione . In casi di particolare gravità, congiuntamente ai ministeri competenti, può essere autorizzata una rateizzazione fino a 60 rate . L’istanza deve ricomprendere tutti i debiti contributivi scaduti e non è ammesso includere debiti già oggetto di altra rateizzazione . Nel piano è prevista l’applicazione di interessi, la rinuncia a eccezioni che contestino l’esistenza del debito e l’obbligo di mantenere regolari i versamenti futuri, pena la revoca del beneficio.
Debiti bancari
Le imprese di scavi ricorrono spesso a mutui per finanziare l’acquisto di escavatori e camion, a linee di credito per anticipare fatture o finanziare la gestione corrente. Il Testo Unico Bancario (TUB) prevede che i contratti bancari siano stipulati per iscritto e contengano le condizioni economiche applicate (art. 117 TUB). In mancanza di forma scritta, le clausole relative agli interessi sono nulle . Gli affidamenti bancari (fidi) possono essere revocati previa motivazione e rispetto del termine di preavviso minimo di 15 giorni (art. 1845 c.c.), mentre per i prestiti ipotecari l’art. 40 TUB permette alla banca di dichiarare la risoluzione quando sette rate sono scadute o una è rimasta insoluta da oltre 180 giorni . Revoche arbitrarie senza giustificato motivo possono essere giudicate illegittime sulla base del principio di buona fede (art. 1375 c.c.) . L’imprenditore che si trovi in difficoltà con il pagamento delle rate può richiedere alla banca un piano di rientro, negoziando una dilazione degli importi o la sospensione temporanea. Bisogna considerare che la stipula di un semplice “piano di rientro” non sana eventuali nullità del contratto originario e non sostituisce il requisito della forma scritta richiesta per i contratti bancari .
Debiti verso fornitori
Nel settore degli scavi le relazioni con fornitori di carburante, ricambi, materiale da costruzione e subappaltatori sono fondamentali. Il mancato pagamento di fatture commerciali genera interessi di mora, applicati secondo il D.Lgs. 231/2002 e il successivo D.Lgs. 192/2012, ed espone l’impresa al rischio di decreto ingiuntivo. Un ritardo significativo segnala uno stato di crisi che gli amministratori hanno l’obbligo di gestire tempestivamente: l’art. 2476 c.c. prevede che l’inosservanza dei doveri di corretta gestione può comportare responsabilità nei confronti dei creditori . Oltre alla responsabilità civile, l’omesso pagamento potrebbe integrare fattispecie penali se accompagnato da condotte fraudolente (ad es. false promesse o occultamento di beni) ai sensi degli artt. 640 e 641 c.p. (truffa e insolvenza fraudolenta) . Nel caso in cui la crisi sia superabile, può essere utile stipulare con i fornitori un piano di rientro scritto che definisca l’importo dovuto, il numero delle rate, la scadenza e l’impegno del fornitore a sospendere le azioni esecutive . In alternativa si può ricorrere a un accordo transattivo o a un saldo e stralcio, come illustrato nel prosieguo.
Debiti verso l’erario riscuotiti da Agenzia Entrate-Riscossione (AER)
I tributi e contributi non versati vengono riscossi da AER mediante cartelle esattoriali, che possono essere oggetto di definizione agevolata. La cosiddetta rottamazione-quater, introdotta dalla legge 197/2022 e successivi provvedimenti, consente di estinguere i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo le somme dovute a titolo di capitale e interessi ed evitando sanzioni e interessi di mora. La pagina ufficiale di AER segnala che, per mantenere i benefici della definizione agevolata, è necessario versare entro la scadenza del 30 novembre 2025 (con tolleranza fino al 9 dicembre 2025 per effetto dei 5 giorni di “grace period” e delle festività), seguendo il piano rateale stabilito; il mancato pagamento anche di una sola rata determina la perdita dei benefici e i versamenti effettuati sono considerati acconti . In caso di decadenza, AER riprenderà le azioni di recupero per le somme residue.
Responsabilità degli amministratori
Autonomia patrimoniale e esclusione di coobbligazione per i debiti fiscali
Le società di capitali godono di autonomia patrimoniale perfetta: i debiti, compresi quelli fiscali, sono della società e non dei soci o degli amministratori. La Cassazione (sentenza 8696/2025) ha affermato che non esiste alcuna norma che preveda la coobbligazione del legale rappresentante per i debiti fiscali societari e che, in linea generale, non vi è successione di responsabilità tra l’ente e gli amministratori . L’unica eccezione è prevista dall’art. 36 del DPR 602/1973, che consente di imputare ai liquidatori e amministratori che occultano attivi durante la liquidazione la responsabilità per il pagamento dei debiti fiscali; si tratta tuttavia di una responsabilità di natura civile e non di obbligazione tributaria.
Responsabilità da omissione del versamento di tributi
La responsabilità degli amministratori non deriva dalla personale imputazione del debito, ma dall’inosservanza degli obblighi di amministrazione. L’Ordinanza 22005/2025 della Cassazione ha chiarito che il mancato pagamento delle imposte non rientra nella discrezionalità manageriale: la legge impone di adempiere ai tributi, pertanto gli amministratori non possono giustificare l’omissione invocando l’interesse della società (es. salvaguardare la liquidità per pagare i dipendenti) . La violazione di questo obbligo configura un danno patrimoniale per la società, corrispondente alle sanzioni e agli interessi che maturano. In un’azione di responsabilità, è sufficiente che la società dimostri l’omissione e il danno; spetta agli amministratori provare di non essere in colpa (es. per causa di forza maggiore). L’inosservanza reiterata del pagamento di imposte e contributi può integrare anche reati fallimentari.
Ritorno ai soci e bancarotta fraudolenta
La Cassazione 27259/2025 ha affrontato il caso di restituzione di finanziamenti soci in una società in stato di dissesto. La corte ha precisato che la restituzione di somme ai soci durante la crisi può integrare bancarotta fraudolenta per distrazione se si tratta di restituzione di conferimenti o apporti assimilati al capitale; in tal caso si viola la regola di postergazione prevista dall’art. 2467 c.c. che subordina la restituzione dei finanziamenti soci al soddisfacimento degli altri creditori . Se invece si tratta di restituzione di un vero e proprio prestito (liquidità data dalla banca a titolo di mutuo ai soci e poi girata alla società), il rimborso può configurare bancarotta preferenziale (in quanto favorisce un creditore rispetto agli altri) ma non necessariamente fraudolenta. La qualificazione dipende dalla natura del finanziamento e dalla situazione finanziaria della società al momento della restituzione .
Non pagamento sistematico di imposte e contributi e reato di bancarotta dolosa
Un altro profilo penale affrontato dalla Cassazione (sentenza 24692/2025) riguarda l’amministratore che, per lungo periodo, omette consapevolmente il pagamento di tributi e contributi. La corte ha ritenuto che la sistematica omissione di versamenti, pur senza effettuare distrazioni di beni, costituisce bancarotta per operazioni dolose (art. 223, comma 2, n. 2 l.fall., ora art. 329 CCII). La condotta dolosa consiste nell’avere determinato o aggravato il dissesto mediante l’accumulo volontario di debiti tributari, con consapevolezza dell’insolvibilità futura . La Corte evidenzia che non è necessario provare l’intenzione specifica di portare la società al fallimento, ma basta la consapevolezza di causare o aggravare lo stato di insolvenza mediante il comportamento omissivo . Per un’impresa di scavi, ciò significa che l’amministratore deve evitare di ignorare cronici arretrati fiscali; occorre attivarsi con gli strumenti della crisi, altrimenti si rischiano sanzioni penali.
Strumenti di allerta e adeguati assetti organizzativi
Obbligo di predisporre assetti adeguati (art. 2086 c.c.)
L’art. 2086 c.c., come modificato dalla riforma del Codice della crisi, impone agli amministratori l’obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, idoneo a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e a intraprendere iniziative idonee al suo superamento. L’obbligo è particolarmente rilevante per le imprese di scavi, dove i flussi finanziari sono irregolari e i costi sono elevati. Ciò implica dotarsi di strumenti di controllo di gestione, bilanci previsionali, analisi di cassa e indicatori di allerta per monitorare la sostenibilità del debito e la capacità di generare flussi per almeno sei mesi.
Segnali di allerta e doveri del revisore
La riforma “Correttivo ter” (D.Lgs. 136/2024) ha introdotto nell’art. 3 CCII il principio che le segnalazioni di allerta devono avere natura prospectiva e preventiva, volte a individuare squilibri prima che si traducano in crisi conclamata . L’organo di controllo interno o il revisore devono segnalare tempestivamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di segnali di crisi; la mancata segnalazione rileva ai fini della responsabilità professionale. L’art. 25-octies CCII prevede che il collegio sindacale o il revisore, una volta riscontrato lo stato di crisi, ne informi l’organo amministrativo entro 60 giorni. La norma ricorda che l’adempimento tempestivo dell’obbligo di segnalazione può costituire esimente o attenuante in caso di responsabilità per omessa vigilanza .
Adeguati assetti per le imprese di scavi
Per un’impresa di scavi, gli assetti adeguati dovrebbero includere:
- Contabilità industriale e controllo di gestione: registrazione dettagliata dei costi di commessa (materiali, manodopera, noleggio mezzi, spese generali), margini previsti e consuntivi. Questo permette di misurare la redditività di ogni cantiere e di accorgersi se i flussi finanziari previsti sono insufficienti.
- Pianificazione finanziaria: predisposizione di budget di tesoreria e cash flow forecast su base trimestrale o mensile. L’obiettivo è prevedere la liquidità necessaria per adempiere agli obblighi tributari e contributivi.
- Reportistica al management: il responsabile finanziario o l’esperto contabile deve fornire agli amministratori rapporti periodici sulla situazione di liquidità, l’andamento dei crediti e dei debiti e i rapporti con banche e fornitori.
- Sistema di rating interno: valutazione della solvibilità dei clienti per evitare l’accettazione di commesse da soggetti a rischio, riducendo il rischio di insoluti.
- Procedura per la segnalazione interna delle crisi: definizione di soglie di allerta (ad esempio il superamento di determinati rapporti d’indebitamento, ritardo nel pagamento di contributi e imposte, mancato incasso di fatture oltre 90 giorni) che attivino la segnalazione al consiglio di amministrazione e l’avvio di misure correttive.
- Revisione periodica dei contratti: monitoraggio delle clausole contrattuali con clienti e fornitori (clausole penali, condizioni di pagamento, riserve di proprietà) per verificare la sostenibilità delle condizioni.
Implementare questi assetti è non solo un obbligo legale ma un investimento per ridurre il rischio di insolvenza e prevenire responsabilità degli amministratori.
Strumenti per la gestione e il rientro dei debiti
Piano di rientro con i fornitori
Il piano di rientro è un accordo privato tra debitore e creditore mediante il quale si stabilisce il numero delle rate, l’importo e le scadenze per estinguere un debito. L’accordo può includere la sospensione delle azioni esecutive da parte del creditore, la rinuncia a interessi di mora o un lieve sconto. Secondo la guida di LexDo.it, il piano di rientro deve contenere: le generalità delle parti, la descrizione dettagliata del debito (causa e importo), la previsione del numero e dell’importo delle rate e le scadenze . È inoltre utile inserire la clausola di riconoscimento del debito, che evita al creditore la necessità di provare il credito in giudizio e interrompe la prescrizione. Nel settore degli scavi è prassi legare il pagamento delle rate all’incasso dei SAL (stato avanzamento lavori) da parte del committente.
Il piano di rientro ha natura contrattuale e può avere effetto novativo se il nuovo accordo risulta incompatibile con l’obbligazione originaria (art. 1230 c.c.). Spesso la novazione non è voluta dalle parti; si tratta di una mera modificazione del termine (art. 1184 c.c.). In caso di inadempimento anche di una sola rata, il creditore può risolvere il piano e pretendere l’intero debito residuo . Questo strumento è adatto quando il debitore ha la capacità di onorare le rate con incassi certi e i fornitori sono disponibili a dilazionare.
Accordo transattivo e saldo e stralcio
Quando il debitore non è in grado di pagare l’intero debito, può proporre al creditore una transazione ex art. 1965 c.c., ossia un accordo con cui le parti fanno reciproche concessioni per porre fine alla controversia. Nel contesto dei debiti verso fornitori, il debitore può proporre di pagare una percentuale del debito in un’unica soluzione o in poche rate (cosiddetto saldo e stralcio), in cambio della rinuncia del creditore alla restante parte. Tale accordo produce un beneficio per il debitore (che registra una sopravvenienza attiva pari allo sconto) e un corrispondente costo per il creditore . È essenziale redigere l’accordo per iscritto, chiarire che il pagamento estingue definitivamente il debito e prevedere che la rinuncia alle azioni esecutive sia subordinata al puntuale pagamento delle somme concordate . In caso di mancato pagamento il debito originario si revive e il creditore potrà richiedere l’intero.
Renegoziazione delle clausole contrattuali
Un’altra alternativa è la rinegoziazione dei termini di pagamento o delle condizioni contrattuali. Le parti possono concordare una riduzione del prezzo, una proroga delle scadenze o la modifica degli interessi. La rinegoziazione non comporta necessariamente un’abdicazione del credito ma consente di adattare il contratto alle mutate circostanze. Ai sensi dell’art. 1321 c.c., le parti possono modificare i propri accordi purché ciò avvenga per iscritto; la modifica deve essere contabilizzata sia ai fini civilistici che fiscali, con riflessi sul bilancio .
Rateazione dei debiti previdenziali
Le imprese di scavi che hanno accumulato arretrati nei confronti dell’INPS possono presentare un’istanza di rateazione in fase amministrativa. Come ricordato, l’INPS concede di norma piani fino a 24 rate mensili, estendibili a 36 o 60 in particolari situazioni come calamità naturali, procedure concorsuali o gravi crisi di liquidità . La domanda deve essere inoltrata prima che il debito sia iscritto a ruolo; non è ammessa la rateazione di debiti già oggetto di rateizzazione o che derivano da omessi versamenti in qualità di sostituto d’imposta . Il piano prevede l’applicazione di un interesse legale e l’obbligo di regolarizzare i versamenti correnti. In caso di inadempimento, la rateazione è revocata e l’ente avvia il recupero coattivo.
Definizione agevolata e rottamazione-quater
Per le cartelle esattoriali emesse da Agenzia Entrate-Riscossione, la definizione agevolata (rottamazione-quater) consente di estinguere i carichi affidati all’AER dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo le somme dovute a titolo di capitale e interessi. Non sono dovute le sanzioni, gli interessi di mora e gli aggi, mentre l’aggio di riscossione e le spese di notifica devono essere pagati. Il debitore può scegliere di pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate distribuite in cinque anni. La prima (o unica) rata scade il 31 ottobre 2023, ma successive proroghe legislative hanno spostato il termine; attualmente, per mantenere i benefici bisogna pagare la rata di fine 2025 entro il 30 novembre 2025, con tolleranza di cinque giorni (entro il 9 dicembre 2025). Il mancato pagamento di una rata determina la perdita dei benefici e il recupero dell’intero importo . Le comunicazioni con l’importo da pagare e i bollettini sono disponibili sul sito AER .
Piano di rientro con le banche
Nel rapporto con le banche, l’impresa può chiedere la rinegoziazione dei mutui o dei finanziamenti, la sospensione delle rate (es. moratoria) o la conversione del debito in linee più sostenibili. Il piano di rientro deve rispettare le norme del TUB e del codice civile. È fondamentale:
- Verificare la regolarità del contratto originario: se il contratto non rispetta l’art. 117 TUB (mancanza di forma scritta o di indicazione del tasso), la clausola relativa agli interessi è nulla . Inoltre, il piano non sanerà la nullità.
- Esaminare eventuali clausole di accelerazione: art. 40 TUB consente la risoluzione del mutuo solo al superamento di sette rate scadute o di un’unica rata scaduta da oltre 180 giorni ; soglie inferiori sono nulle.
- Valutare la situazione con la Centrale Rischi: la banca deve registrare correttamente l’esposizione: se il debitore è in regola con il piano, non può essere classificato come sofferenza; la Banca d’Italia richiede che siano riportate le riduzioni a seguito dei pagamenti .
- Proporre soluzioni sostenibili: la rinegoziazione può prevedere l’allungamento della durata, la diminuzione della rata, la sospensione temporanea del capitale (periodo di pre-ammortamento), o la sostituzione con finanziamento assistito da garanzia pubblica (es. Fondo di Garanzia PMI).
Accordi di ristrutturazione dei debiti e transazione fiscale
Gli accordi di ristrutturazione (artt. 57–64 CCII) sono strumenti negoziati con i creditori per superare lo stato di crisi o di insolvenza. L’accordo deve essere sottoscritto da creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti (calcolati sulla base del totale degli importi dovuti) . Il piano deve contenere una relazione sulla situazione economico-finanziaria dell’impresa, l’elenco dei creditori e la descrizione delle misure da adottare per risanare la società . Una volta omologato dal tribunale, l’accordo produce l’effetto sospensivo delle azioni esecutive e concorsuali ed è vincolante anche per i creditori dissenzienti. Per essere approvato, l’accordo deve garantire il pagamento integrale dei creditori estranei (che non aderiscono) entro 120 giorni dalla data di omologazione (o 180 se si tratta di INPS/erario).
Il transazione fiscale è stata introdotta nel contesto della composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis CCII) dal D.Lgs. 136/2024. L’imprenditore può proporre all’Agenzia delle Entrate un piano di pagamento parziale o dilazionato dei tributi erariali e delle relative sanzioni e interessi, esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie dell’UE . È necessario allegare una relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza dell’accordo per l’erario. La proposta deve essere depositata al tribunale; il giudice verifica la regolarità formale dell’accordo, ma non esprime un giudizio di merito sulla convenienza . Secondo una analisi della dottrina, non è previsto un cram down: se l’Agenzia non accetta la proposta non vi è la possibilità di imporle l’accordo . Non sono previsti minimi legali di soddisfacimento: la valutazione sulla convenienza è rimessa all’amministrazione finanziaria, che tendenzialmente si orienta ai parametri degli accordi di ristrutturazione (almeno il 50–60% di soddisfazione) . Da notare che la transazione fiscale nella composizione negoziata non coinvolge i debiti previdenziali: INPS e INAIL non sono tenuti a negoziare riduzioni del debito .
Concordato preventivo
Il concordato preventivo (artt. 84–120 CCII) è una procedura concorsuale in cui l’imprenditore in stato di crisi o insolvenza propone ai creditori un piano per il soddisfacimento dei propri crediti, che deve garantire una percentuale minima non inferiore a quella ottenibile in liquidazione giudiziale. Il piano può avere ad oggetto:
- Concordato in continuità aziendale: prevede la prosecuzione dell’attività d’impresa, direttamente (la stessa società prosegue) o indirettamente (affitto o cessione del ramo) con l’obiettivo di preservare i posti di lavoro e massimizzare il valore . In questo caso è possibile che parte dei debiti venga soddisfatta nel tempo mediante l’utilizzo dei flussi di cassa generati dalla continuità.
- Concordato liquidatorio: prevede la liquidazione del patrimonio con la vendita dei beni. La riforma richiede che siano apportate risorse esterne che incrementino il patrimonio di almeno il 10% del passivo chirografario e garantiscano ai creditori chirografari e a quelli privilegiati degradati un pagamento non inferiore al 20% . La somma minima di soddisfazione è dunque più elevata rispetto ad altre procedure.
Il concordato preventivo richiede il voto dei creditori e l’omologazione del tribunale. Eventuali opposizioni sono risolte in sede di omologazione. È uno strumento più complesso ma consente di gestire la crisi in un contesto protetto, sospendendo le azioni individuali e permettendo all’impresa di proseguire l’attività (nel caso di continuità). Per le imprese di scavi, il concordato può essere utile qualora siano presenti crediti ingenti da committenti pubblici che verranno incassati in futuro e che, se gestiti all’interno della procedura, possono soddisfare i creditori.
Liquidazione controllata ed esdebitazione
Se la crisi è irreversibile, l’imprenditore può optare per la liquidazione controllata (artt. 268–283 CCII), procedura che ha sostituito il fallimento per le imprese minori e i professionisti. Essa consente di liquidare l’intero patrimonio per soddisfare i creditori e, al termine, ottenere l’esdebitazione, ossia la liberazione dai debiti residui. La riforma (art. 281 CCII) prevede che, alla chiusura della procedura, il tribunale dichiari inesigibili i crediti concorsuali non soddisfatti, se il debitore ha agito con diligenza e non vi sono ragioni ostative. La richiesta di esdebitazione può essere proposta all’atto di chiusura della procedura oppure trascorsi tre anni dall’apertura; in quest’ultimo caso non è più necessario depositare la relazione del liquidatore . È un meccanismo di “fresh start” che consente all’imprenditore onesto ma sfortunato di ripartire senza le zavorre del passato.
Tabella riepilogativa degli strumenti di gestione del debito
Di seguito una tabella comparativa dei principali strumenti di risanamento e liquidazione previsti dal diritto italiano (aggiornati al 2025), con indicazione delle principali caratteristiche, requisiti e vantaggi:
| Strumento | Norma di riferimento | Requisiti | Partecipanti e quorum | Effetti | Vantaggi |
|---|---|---|---|---|---|
| Piano di rientro con fornitori | Art. 1321 c.c. (contratto) | Debito certo; accordo volontario tra debitore e fornitore. | Richiede consenso del singolo creditore. | Dilazione dei pagamenti; possibile sospensione dell’esecuzione. | Rapido, flessibile, evita contenziosi. |
| Accordo transattivo / saldo e stralcio | Art. 1965 c.c. | Debito certo contestato o di difficile riscossione; volontà di chiudere la controversia. | Consenso del singolo creditore. | Estinzione del debito con pagamento ridotto; rinuncia a ulteriori pretese. | Riduzione dell’esposizione, formalizza la chiusura. |
| Rateazione INPS/INAIL | Norme INPS – Circolare | Debiti contributivi maturati; impresa non in altra rateazione. | Concessa dall’ente; massimo 24–36–60 rate secondo i requisiti . | Dilazione del pagamento, con interessi legali; revocabile in caso di inadempienza . | Mantiene la regolarità contributiva; evita azioni esecutive. |
| Rottamazione-quater | L. 197/2022 e successive | Cartelle affidate al concessionario dal 2000 al 2022. | Adesione individuale; pagamento in 18 rate massimo. | Estinzione con pagamento del solo capitale; sanzioni, interessi e aggi annullati; perdita del beneficio se si salta la rata . | Riduce l’importo dovuto; sospende le azioni di recupero. |
| Accordo di ristrutturazione | Artt. 57–64 CCII | Stato di crisi o insolvenza; attestazione di un professionista. | Adesione di almeno il 60% dei crediti . | Sospensione delle azioni esecutive; vincola dissenzienti; obbligo di pagare estranei. | Consente di evitare la liquidazione; negozia sconti e dilazioni. |
| Transazione fiscale (composizione negoziata) | Art. 23, comma 2-bis CCII | Impresa nella procedura di composizione negoziata; esclusione delle imposte UE. | Solo Erario; valutazione discrezionale dell’Agenzia . | Riduzione e dilazione del debito tributario; non coinvolge previdenza . | Evita il ricorso a procedure concorsuali; flessibilità. |
| Concordato preventivo | Artt. 84–120 CCII | Stato di crisi o insolvenza; piano dettagliato; attestazione. | Maggioranza dei crediti ammessi; votazione. | Sospensione azioni esecutive; soddisfacimento almeno 20% (liquidatorio) e 10% con risorse esterne . | Permette continuità aziendale o liquidazione ordinata; tutela posti di lavoro. |
| Liquidazione controllata ed esdebitazione | Artt. 268–283 CCII | Insolvenza irreversibile; patrimonio insufficiente. | Procedura concorsuale gestita dal tribunale. | Liquidazione di beni; cancellazione dei debiti residui all’esito . | Libera l’imprenditore onesto; chiude tutte le pendenze. |
Domande e risposte frequenti (FAQ)
D: Un’impresa di scavi può essere dichiarata fallita anche se è una piccola società?
R: Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, il concetto di fallimento è stato sostituito dalla liquidazione giudiziale e, per le imprese minori, dalla liquidazione controllata. Se la società rientra nella definizione di “impresa minore” (ricavi inferiori a 2 milioni di euro, attivo non superiore a 2 milioni e debiti inferiori a 2 milioni), la procedura applicabile è la liquidazione controllata (art. 268 CCII). In caso contrario, si procede alla liquidazione giudiziale tradizionale. Entrambe le procedure mirano a liquidare i beni e soddisfare i creditori; l’imprenditore ha poi diritto all’esdebitazione al termine .
D: Se l’amministratore non paga i contributi INPS per mancanza di liquidità, rischia il penale?
R: L’omesso versamento di ritenute previdenziali può integrare il reato di omesso versamento di contributi (art. 2, comma 1-bis del D.Lgs. 74/2000), punito con la multa e in casi gravi con la reclusione. Tuttavia, se l’omissione è dovuta a un temporaneo stato di crisi e l’imprenditore dimostra di essersi adoperato per reperire le risorse (ad esempio presentando una rateazione), il giudice può escludere la colpevolezza. È importante non ignorare i debiti, poiché la reiterata omissione può essere qualificata come “operazione dolosa” costituente bancarotta .
D: La società può proporre un saldo e stralcio all’Agenzia delle Entrate?
R: Sì, con la transazione fiscale nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis CCII) è possibile chiedere uno sconto sul debito e dilazionare i pagamenti. È necessario predisporre un piano attestato da un professionista che dimostri la convenienza del pagamento parziale rispetto all’alternativa liquidatoria . L’Agenzia valuterà la proposta e potrà respingerla se non la ritiene conveniente. La transazione non si applica ai contributi INPS/INAIL .
D: Cosa succede se durante un concordato in continuità l’impresa smette di pagare i nuovi tributi?
R: Il mantenimento della regolarità fiscale è requisito essenziale per la prosecuzione della procedura. Se la società non versa i tributi dovuti dopo la presentazione della domanda di concordato, il commissario giudiziale o un creditore può chiedere la dichiarazione di fallimento (liquidazione giudiziale). Inoltre, l’amministratore può incorrere nella responsabilità per bancarotta dolosa se l’omissione contribuisce al dissesto .
D: Un piano di rientro bancario può prevedere interessi usurari?
R: No, ogni piano di rientro deve rispettare la normativa sull’usura (art. 644 c.p. e L. 108/1996). Occorre verificare il Tasso Effettivo Globale (TEG) applicato e confrontarlo con i tassi soglia pubblicati trimestralmente dal Ministero dell’Economia. Se il TEG supera la soglia, la clausola sugli interessi è nulla; il debitore può eccepire l’usurarietà in ogni momento.
D: La cessione dei crediti (factoring) può aiutare l’impresa di scavi in crisi?
R: Il factoring può essere uno strumento utile per trasformare i crediti verso la Pubblica Amministrazione in liquidità immediata. La cessione dei crediti pro solvendo o pro soluto consente di anticipare somme che altrimenti sarebbero incassate a distanza di mesi. Tuttavia, se i crediti sono incerti o contestati, l’operazione può essere onerosa e la società potrebbe dover restituire gli anticipi. Inoltre, se la società è in crisi conclamata, i crediti futuri potrebbero essere inclusi nella procedura concorsuale e la cessione potrebbe essere inefficace.
D: È possibile estinguere i debiti fiscali tramite compensazione con crediti verso la Pubblica Amministrazione?
R: Sì, l’art. 28-quater DPR 602/1973 e il decreto fiscale 2019 consentono alle imprese che vantano crediti certificati verso la Pubblica Amministrazione di compensarli con cartelle esattoriali iscritte a ruolo. La compensazione è ammessa solo per crediti certi, liquidi ed esigibili certificati tramite la piattaforma dei crediti commerciali. Tuttavia, se la società partecipa a una procedura concorsuale, la compensazione potrebbe essere limitata per evitare pregiudizi ai creditori.
D: Cosa succede se l’amministratore restituisce ai soci dei finanziamenti durante la crisi?
R: Come precisato dalla Cassazione 27259/2025, se i soci avevano versato fondi a sostegno della società in una fase di disequilibrio finanziario, questi apporti sono considerati “finanziamenti soci” postergati ai sensi dell’art. 2467 c.c.; la restituzione durante la crisi può costituire bancarotta fraudolenta . Se invece si tratta di veri prestiti concessi dai soci in epoca di normalità, la restituzione può al più integrare bancarotta preferenziale. In ogni caso, l’amministratore dovrebbe astenersi dal rimborsare i soci finché non siano soddisfatti gli altri creditori o finché la società non sia risanata.
D: L’impresa di scavi può usare il superbonus edilizio per generare liquidità?
R: Il superbonus 110/90% è stato progressivamente ridotto; al 2025 restano limitate possibilità di cessione del credito per lavori su edifici condominiali e IACP. Le imprese di scavi impegnate in lavori collegati al superbonus possono cedere il credito maturato a banche o intermediari per ottenere liquidità. Tuttavia, i margini sono ridotti e occorre verificare la capienza fiscale e la compatibilità con eventuali procedure concorsuali.
D: Quali sono le principali cause di crisi nelle imprese di scavi?
R: Oltre alla congiuntura economica, le cause ricorrenti sono: ritardi nei pagamenti da parte dei committenti pubblici; concorrenza al ribasso nei prezzi; investimenti eccessivi in attrezzature; improvvisi aumenti dei costi di carburante e energia; contenziosi legati alla sicurezza e all’ambiente; inadeguata valutazione dei rischi contrattuali. Molte imprese sottovalutano il fabbisogno di capitale circolante, generando squilibri di cassa.
D: Cosa comporta la segnalazione del revisore ai sensi dell’art. 25-octies CCII?
R: Se il revisore rileva uno stato di crisi o di insolvenza, deve informare tempestivamente l’organo amministrativo per iscritto. Se l’organo non adotta misure idonee, il revisore deve segnalarlo al Tribunale entro 60 giorni. La segnalazione tempestiva tutela il revisore da responsabilità; il mancato adempimento può comportare sanzioni e responsabilità civile .
D: Un amministratore dimissionario può essere chiamato a rispondere per i debiti maturati dopo le sue dimissioni?
R: In linea generale, l’amministratore risponde per gli atti compiuti durante il proprio mandato. Tuttavia, se le dimissioni non sono state regolarmente depositate presso il Registro delle Imprese o non è stato nominato un successore, la responsabilità può proseguire per gli atti successivi. È fondamentale formalizzare le dimissioni e assicurare la nomina di un nuovo amministratore per evitare contestazioni.
Simulazioni pratiche
Per comprendere come utilizzare gli strumenti descritti, presentiamo tre simulazioni pratiche relative a un’impresa di scavi con sede in Italia.
Simulazione 1 – Impresa in ritardo con fornitori e contributi ma con commesse attive
L’impresa “Scavi Fiore” opera nel settore da vent’anni e ha 20 dipendenti. Nel 2024 ha acquisito due commesse dalla Pubblica Amministrazione con pagamenti previsti a SAL semestrale. A causa di ritardi nei pagamenti, ha accumulato debiti per 300 000 € verso fornitori e 80 000 € di contributi INPS. Inoltre deve versare 100 000 € di IVA. La società dispone di attrezzature ancora efficienti e di ordini futuri.
Passaggi consigliati:
- Verifica degli assetti e segnalazione interna: l’organo amministrativo deve analizzare i flussi di cassa e riconoscere la situazione di squilibrio. Se esistono segnali d’allerta (ritardo nel pagamento di contributi e IVA), occorre attivare misure correttive e informare il collegio sindacale.
- Negoziazione con i fornitori: predisporre un piano di rientro in cui il debito di 300 000 € venga suddiviso in 12 rate mensili, eventualmente con un piccolo sconto in cambio del riconoscimento del debito. Allegare al piano un cronoprogramma degli incassi dei SAL per dimostrare la sostenibilità.
- Rateazione INPS: presentare domanda di rateizzazione per i 80 000 € di contributi, chiedendo 24 rate. Nel frattempo continuare a versare regolarmente i contributi correnti .
- Transazione fiscale per l’IVA: valutare la procedura di composizione negoziata. L’azienda, pur non essendo in stato di insolvenza, si trova in squilibrio temporaneo; può avviare la composizione negoziata, nominare l’esperto e proporre una transazione fiscale sull’IVA (100 000 €), offrendo il pagamento del 60% in 24 mesi. Servirà la relazione di un professionista che attesti la convenienza .
- Verifica del mantenimento dei requisiti: assicurarsi di non compiere atti di pagamento preferenziale. Gli amministratori devono evitare distrazioni di fondi e devono adempiere ai nuovi obblighi tributari.
Risultato atteso: se i fornitori accettano il piano di rientro e l’INPS concede la rateazione, la società può attendere gli incassi dai SAL e onorare gradualmente i debiti. La transazione fiscale può ridurre l’IVA dovuta e offrire respiro finanziario. La predisposizione di adeguati assetti impedirà la responsabilità degli amministratori.
Simulazione 2 – Impresa insolvente con patrimonio immobiliare
L’impresa “Movimento Terra S.p.A.” ha accumulato debiti per 2 milioni di euro: 1 milione di debiti bancari, 500 000 € di debiti fiscali e 500 000 € verso fornitori. L’azienda possiede un cantiere e mezzi del valore di 1,2 milioni e un capannone valutato 1 milione. I ricavi sono in calo e la società è insolvente.
Passaggi consigliati:
- Valutazione delle alternative: l’azienda non può contare su flussi futuri sufficienti, pertanto la continuità appare difficoltosa. Gli amministratori devono evitare di aggravare il dissesto, altrimenti rischiano la bancarotta dolosa .
- Accordo di ristrutturazione: si può valutare la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti. Occorre predisporre un piano con l’assistenza di un advisor attestatore, che preveda la vendita del capannone (1 milione) e l’impiego del ricavato per pagare i creditori. Si devono ottenere le adesioni del 60% dei crediti . I creditori bancari potrebbero accettare uno stralcio parziale; i fornitori potrebbero ricevere il 30% del loro credito.
- Concordato preventivo liquidatorio: se l’accordo non è fattibile, si può presentare una proposta di concordato liquidatorio. Si dovrà assicurare il 20% ai chirografari e il 10% di risorse esterne (ad esempio capitali apportati dai soci) . L’azienda potrebbe vendere i beni con procedura competitiva, preservando la migliore valutazione.
- Liquidazione controllata: qualora non esistano le condizioni per un accordo o per un concordato, l’impresa può chiedere l’apertura della liquidazione controllata. Il patrimonio sarà liquidato sotto la supervisione di un liquidatore nominato dal tribunale. L’amministratore deve collaborare fornendo tutti i documenti contabili, altrimenti rischia responsabilità penale.
- Esdebitazione: al termine della liquidazione controllata, l’ex imprenditore può richiedere l’esdebitazione. È necessario che abbia cooperato con gli organi della procedura e che non abbia commesso reati patrimoniali. Trascorsi tre anni dall’apertura della procedura, la legge consente la cancellazione dei debiti residui senza necessità di relazione del liquidatore .
Risultato atteso: attraverso un accordo o un concordato si tenta di salvare parte dell’azienda o di vendere gli asset a condizioni favorevoli; se ciò non riesce, la liquidazione controllata permette di concludere l’esperienza imprenditoriale ottenendo l’esdebitazione.
Simulazione 3 – Impresa soggetta a revoca di fidi bancari
La società “Escavazioni Toscane S.r.l.” intrattiene rapporti con due banche per 800 000 € di affidamenti su conto corrente. Le banche, alla luce dei ritardi nei pagamenti dei clienti, vogliono ridurre o revocare le linee di credito. La revoca improvvisa comporterebbe l’insolvenza immediata.
Passaggi consigliati:
- Analisi dei contratti: verificare che i contratti di apertura di credito siano stati stipulati per iscritto e contengano un termine di preavviso di 15 giorni. La legge (art. 1845 c.c. e art. 1375 c.c.) richiede che la banca agisca secondo buona fede; la revoca senza giustificato motivo può essere illegittima .
- Negoziazione: presentare alle banche un piano di rientro, mostrando la lista dei crediti verso clienti, il cronoprogramma degli incassi e chiedendo la proroga degli affidamenti. Proporre la conversione di parte dei debiti a breve termine in finanziamenti a medio termine.
- Sospensione: se la banca insiste per revocare, si può chiedere l’intervento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) contestando l’illegittimità della revoca. Le sentenze della Cassazione (es. 17291/2016) hanno condannato revoche arbitrarie di fidi .
- Ricorso agli strumenti della crisi: se la revoca è inevitabile e l’impresa non può farvi fronte, è consigliabile avviare la composizione negoziata o un accordo di ristrutturazione per ridiscutere il debito con tutte le banche.
- Monitoraggio centrale rischi: assicurarsi che la Centrale Rischi registri correttamente la nuova esposizione; se l’impresa rispetta i piani, non può essere classificata come “sofferenza” .
Risultato atteso: l’impresa ottiene una dilazione che le consente di incassare i crediti e di ripagare gradualmente le banche. Se la revoca è arbitraria e genera danni, la società può chiedere il risarcimento.
Fac‑simile di piano di rientro del debito verso fornitori
Di seguito un modello di piano di rientro adattabile alle esigenze delle imprese di scavi. Il modello deve essere personalizzato secondo l’ammontare del debito, la capacità di rimborso e le condizioni concordate tra le parti. È sempre opportuno farsi assistere da un legale per verificare la correttezza giuridica del documento.
PIANO DI RIENTRO DEL DEBITO
Tra:
– [Ragione sociale del debitore] con sede in [indirizzo], codice fiscale/P.IVA [•••], in persona del legale rappresentante pro tempore [nome], di seguito “Debitore”; e
– [Ragione sociale del fornitore] con sede in [indirizzo], codice fiscale/P.IVA [•••], in persona del legale rappresentante [nome], di seguito “Fornitore”.
Premesso che:
a) il Debitore riconosce di essere debitore della somma complessiva di Euro [importo], derivante da fatture [numero e data] relative a forniture di [descrizione dei beni/servizi];
b) le parti intendono concordare un pagamento rateale al fine di estinguere il debito;
si conviene e stipula quanto segue:
1. **Riconoscimento del debito**: Il Debitore riconosce di dovere al Fornitore la somma complessiva di Euro [importo] oltre agli interessi di mora maturati fino alla data del presente accordo, pari a Euro [importo].
2. **Modalità di pagamento**: Il Debitore si impegna a versare al Fornitore l’importo complessivo di Euro [totale], suddiviso in n. [••] rate mensili di Euro [importo rata] ciascuna, da corrispondersi entro il giorno [numero] di ciascun mese a decorrere dal [data]. Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario sul conto IBAN [•••] intestato al Fornitore.
3. **Interessi**: Le parti convengono che sulle rate non matureranno ulteriori interessi, salvo il caso di inadempimento di cui al punto 5.
4. **Sospensione delle azioni**: Il Fornitore si impegna a non promuovere o proseguire azioni esecutive o cautelari relative al presente debito, salvo in caso di inadempimento.
5. **Clausola risolutiva espressa**: Il mancato pagamento anche di una sola rata entro 10 giorni dalla scadenza comporterà la risoluzione di diritto del presente piano e la decadenza del Debitore dal beneficio del termine. In tal caso il Fornitore potrà pretendere immediatamente il pagamento dell’intero residuo, con interessi di mora nella misura legale.
6. **Spese**: Tutte le spese di redazione del presente accordo sono a carico del Debitore.
7. **Legge applicabile e foro competente**: Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme del codice civile. Ogni controversia relativa al presente accordo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di [luogo].
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data, [••••]
Firma del Debitore ___________________
Firma del Fornitore ___________________
Fac‑simile di proposta di transazione fiscale in composizione negoziata
Il seguente fac‑simile può essere utilizzato nell’ambito della procedura di composizione negoziata per richiedere all’Agenzia delle Entrate una riduzione e/o dilazione dei debiti fiscali, accompagnata dalla relazione dell’esperto. La proposta deve essere depositata presso il Tribunale.
TRIBUNALE DI [luogo]
Procedura di composizione negoziata n. [••]
Istanza di transazione fiscale ex art. 23, comma 2-bis, CCII
Il sottoscritto [nome], in qualità di legale rappresentante della società [ragione sociale], con sede in [indirizzo], iscritta al Registro delle Imprese di [luogo] al n. [••], assistito dall’esperto nominato [nome esperto], espone quanto segue:
1. **Situazione debitoria**: La società è titolare di debiti tributari nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per complessivi Euro [importo], come da elenco allegato, derivanti da IVA non versata e ritenute operate.
2. **Stato di crisi**: La società versa in stato di crisi come da piano di risanamento predisposto in seno alla procedura di composizione negoziata. La crisi è derivante da ritardi nei pagamenti dei committenti e dall’incremento dei costi energetici.
3. **Proposta di transazione**: La società propone di soddisfare il debito erariale come segue:
– pagamento del [x]% del debito complessivo, pari a Euro [importo], in n. [••] rate mensili di Euro [importo rata] ciascuna, a decorrere dal [data];
– rinuncia alle sanzioni e agli interessi di mora;
– dilazione di [n] mesi con possibilità di estinzione anticipata;
– impegno a versare regolarmente i tributi correnti.
4. **Attestazione dell’esperto**: L’esperto [nome] attesta che la proposta è più conveniente per l’erario rispetto alla prospettiva di liquidazione giudiziale, come risulta dalla relazione allegata.
5. **Deposito e richiesta**: Si deposita la presente proposta e si chiede al Tribunale di autorizzare l’esecuzione dell’accordo con l’Amministrazione finanziaria, previa verifica della regolarità della documentazione, ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis CCII.
Allegati:
– Piano di risanamento e attestazione dell’esperto;
– Elenco analitico dei debiti tributari;
– Documentazione contabile.
Luogo e data, [••••]
Firma dell’Amministratore ___________________
Firma dell’Esperto ___________________
Considerazioni conclusive
Le imprese di scavi, come tutte le realtà imprenditoriali, devono affrontare con consapevolezza e tempestività l’eventuale accumulo di debiti. La riforma del diritto concorsuale offre strumenti articolati e graduati per prevenire la crisi, negoziare con i creditori e, se necessario, liquidare l’azienda garantendo l’esdebitazione. L’adozione di adeguati assetti organizzativi e il rispetto degli obblighi di segnalazione sono fondamentali per tutelare gli amministratori da responsabilità. La gestione proattiva dei rapporti con fornitori, banche e fisco, mediante piani di rientro, accordi di ristrutturazione e transazioni fiscali, può consentire il risanamento senza ricorrere a procedure più invasive. Tuttavia, quando la continuità non è più sostenibile, la scelta tempestiva della procedura concorsuale più adatta (concordato preventivo, liquidazione controllata) permette di contenere i danni e di offrire una seconda chance all’imprenditore.
Elenco delle fonti utilizzate
Le fonti normative e giurisprudenziali citate in questa guida provengono da:
- Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) – Articoli richiamati riguardanti composizione negoziata, transazione fiscale, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, liquidazione controllata ed esdebitazione .
- Cassazione 8696/2025 – Autonomia patrimoniale e assenza di responsabilità personale degli amministratori per debiti fiscali .
- Ordinanza Cass. 22005/2025 – Responsabilità degli amministratori per mancato pagamento delle imposte e priorità del pagamento dei tributi .
- Cassazione 27259/2025 – Bancarotta fraudolenta per distrazione e restituzione di finanziamenti ai soci .
- Cassazione 24692/2025 – Bancarotta per operazioni dolose per sistematico omesso pagamento di imposte e contributi .
- INPS – Rateizzazione dei debiti contributivi – Indicazioni ufficiali su durata e condizioni delle rateizzazioni .
- Agenzia Entrate-Riscossione – Definizione agevolata (Rottamazione-quater) – Informazioni su scadenze e condizioni di pagamento .
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Hai ricevuto cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento o rischi pignoramenti, ipoteche o blocchi dei conti correnti da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, delle banche o dei fornitori?
👉 Prima regola: non aspettare che la situazione peggiori.
Nel settore degli scavi e delle opere di costruzione, dove i costi operativi sono elevati e i pagamenti dei clienti o delle imprese appaltatrici spesso tardano, basta poco per generare una crisi di liquidità.
Con una difesa legale e fiscale mirata, puoi bloccare le azioni esecutive, rinegoziare i debiti e proteggere i tuoi mezzi, i cantieri e la tua impresa.
⚖️ Le cause più comuni di indebitamento per un’impresa di scavi
- Ritardi nei pagamenti da parte di appaltatori o enti pubblici.
- Aumento dei costi del carburante, dei materiali e della manutenzione mezzi.
- Debiti fiscali e contributivi (IVA, INPS, IRPEF, IRAP) non versati.
- Cartelle esattoriali e interessi di mora accumulati.
- Leasing onerosi per escavatori, camion e attrezzature pesanti.
- Scarsa pianificazione contabile e fiscale.
- Difficoltà nell’ottenere nuovi finanziamenti o fidi bancari.
📌 I rischi per un’impresa di scavi indebitata
- Cartelle esattoriali e pignoramenti su conti correnti e fatture attive.
- Ipoteca su immobili, capannoni o sedi operative.
- Fermi amministrativi su camion, escavatori e mezzi di cantiere.
- Revoca di linee di credito e affidamenti bancari.
- Blocco dei rimborsi fiscali o dei crediti IVA.
- Rischio di liquidazione giudiziale (ex fallimento) in caso di insolvenza.
- Perdita di appalti o DURC irregolare, con esclusione da gare pubbliche.
🔍 Cosa fare subito
- Analizza la tua posizione debitoria, distinguendo tra debiti fiscali, contributivi, bancari e fornitori.
- Verifica la legittimità delle cartelle e degli atti notificati, molti contengono errori o importi prescritti.
- Blocca pignoramenti e azioni esecutive con ricorsi o istanze di sospensione.
- Richiedi rateizzazioni o definizioni agevolate (“rottamazioni”), se previste.
- Affidati a un avvocato tributarista esperto nel settore edilizio e dei lavori pubblici, per predisporre un piano di risanamento concreto e sostenibile.
🧾 Strumenti per difendersi e risolvere i debiti
💠 Rateizzazione delle cartelle
Puoi ottenere fino a 120 rate mensili e sospendere pignoramenti e riscossioni in corso.
💠 Definizione agevolata o “rottamazione”
Quando attiva, consente di saldare solo l’imposta dovuta, cancellando sanzioni e interessi di mora.
💠 Ricorso tributario o istanza di autotutela
Serve per contestare cartelle o atti fiscali errati o prescritti, evitando riscossioni illegittime.
💠 Composizione negoziata della crisi (D.Lgs. 14/2019)
Prevista dal Codice della Crisi d’Impresa, consente di negoziare con Fisco, banche e fornitori, sospendendo le azioni dei creditori e mantenendo la continuità operativa.
💠 Piano di risanamento aziendale
Con una consulenza legale e contabile mirata, puoi ristrutturare i debiti, ridurre i costi e salvare la tua impresa di scavi.
🛠️ Strategie di difesa per un’impresa di scavi indebitata
- Analizzare ogni cartella e atto notificato per individuare vizi, prescrizioni o errori di calcolo.
- Contestare ipoteche, pignoramenti e fermi amministrativi illegittimi.
- Dimostrare la crisi temporanea di liquidità per accedere a piani di rateizzazione agevolati.
- Attivare accordi di rientro e saldo e stralcio con Fisco, banche e fornitori.
- Tutelare escavatori, camion e mezzi di cantiere dalle azioni esecutive.
- Migliorare la gestione contabile e la pianificazione fiscale per evitare nuovi debiti futuri.
⚖️ Perché agire subito è fondamentale
Nel settore delle costruzioni e del movimento terra, la continuità operativa e la disponibilità dei mezzi sono vitali per mantenere i contratti e la reputazione aziendale.
Un fermo amministrativo o un pignoramento può paralizzare i cantieri e far perdere appalti importanti.
Agire tempestivamente consente di:
- Bloccare cartelle e azioni di riscossione.
- Difendere i mezzi, i capannoni e la sede operativa.
- Rinegoziare debiti e ridurre l’esposizione fiscale.
- Ripristinare equilibrio finanziario e continuità produttiva.
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⚖️ Ti rappresenta davanti all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, alle banche e alla Corte di Giustizia Tributaria.
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🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e gestione della crisi d’impresa.
✔️ Professionista per la difesa di imprese di scavi, movimento terra e costruzioni contro debiti fiscali e bancari.
✔️ Gestore della crisi d’impresa iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Un’impresa di scavi con debiti può risanare la propria situazione e tornare operativa, ma serve agire subito con una strategia legale e fiscale efficace.
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