Imprese Di Pavimentazioni Con Debiti: Cosa Fare E Come Difendersi

Hai un’impresa di pavimentazioni con debiti fiscali o sotto accertamento dell’Agenzia delle Entrate?
Il settore delle pavimentazioni, sia civili che industriali, è tra i più esposti a crisi di liquidità, ritardi nei pagamenti e controlli fiscali stringenti. L’aumento dei costi dei materiali, la complessità dei cantieri e la pressione fiscale hanno messo in difficoltà molte aziende del comparto.
Molte imprese di pavimentazioni si trovano oggi a dover gestire debiti con il Fisco, l’INPS o i fornitori, spesso aggravati da cartelle esattoriali, accertamenti IVA o IRES, pignoramenti e blocchi dei conti correnti.

Con una difesa legale e fiscale mirata, è possibile bloccare la riscossione, rateizzare i debiti e contestare accertamenti infondati, proteggendo la tua azienda, i macchinari e la continuità dei lavori.

Quando un’impresa di pavimentazioni entra in difficoltà fiscale o finanziaria
Le situazioni più comuni che portano un’azienda del settore pavimentazioni ad accumulare debiti o subire accertamenti fiscali sono:

  • Cartelle esattoriali o intimazioni di pagamento per IVA, IRPEF, IRES o contributi non versati
  • Accertamenti fiscali per presunte irregolarità nella contabilità, nei contratti o nei subappalti
  • Pignoramenti o ipoteche su conti correnti, beni o immobili aziendali
  • Sanzioni e interessi che fanno aumentare rapidamente l’importo del debito
  • Ritardi nei pagamenti da parte di clienti, imprese appaltatrici o enti pubblici
  • Errori contabili o amministrativi nella gestione dei bonus edilizi o delle detrazioni fiscali

Cosa fare se la tua impresa di pavimentazioni ha debiti o è sotto accertamento fiscale
Agisci subito: ogni atto dell’Agenzia delle Entrate – cartella, intimazione o accertamento – ha scadenze precise (in genere 60 giorni dalla notifica) per essere impugnato o rateizzato.

Ecco i primi passi da compiere:

  1. Verifica la legittimità degli atti ricevuti: molti accertamenti fiscali contengono errori di notifica, calcoli errati o motivazioni generiche che ne permettono l’annullamento.
  2. Controlla l’importo effettivo del debito: spesso le somme richieste includono sanzioni e interessi eccessivi, riducibili tramite definizione agevolata.
  3. Richiedi la rateizzazione: puoi ottenere fino a 120 rate mensili, sospendendo temporaneamente le azioni di riscossione.
  4. Valuta la definizione agevolata (rottamazione): se disponibile, consente di pagare solo il capitale, cancellando sanzioni e interessi.
  5. Impugna gli accertamenti infondati: con un ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria puoi bloccare la riscossione e difendere la tua impresa.

Come difendersi legalmente e fiscalmente
Un avvocato tributarista esperto nella difesa delle imprese edili e di pavimentazione può analizzare la posizione della tua azienda e costruire una strategia difensiva su misura, proteggendo il patrimonio aziendale e garantendo la continuità produttiva.

Le azioni più efficaci comprendono:

  • Contestare vizi di notifica, prescrizione o errori di calcolo negli accertamenti e nelle cartelle
  • Chiedere la sospensione immediata di pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi
  • Presentare ricorso contro accertamenti IVA, IRPEF o IRES fondati su presunzioni o dati incompleti
  • Negoziare piani di rateizzazione o transazioni fiscali con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione
  • Tutelare macchinari, conti aziendali e beni strumentali da azioni esecutive
  • Migliorare la gestione amministrativa e fiscale per prevenire nuovi debiti futuri

Il ruolo dell’avvocato nella difesa delle imprese di pavimentazioni
Un avvocato specializzato può:

  • Analizzare la legittimità di cartelle, accertamenti e intimazioni di pagamento
  • Predisporre ricorsi e istanze di sospensione per bloccare la riscossione
  • Negoziare rateizzazioni e definizioni agevolate
  • Difendere l’impresa nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate
  • Proteggere beni, macchinari e conti aziendali da pignoramenti o sequestri
  • Tutelare la continuità produttiva e la reputazione aziendale

Cosa puoi ottenere con una difesa efficace

  • La sospensione immediata delle procedure di riscossione
  • L’annullamento totale o parziale dei debiti illegittimi o prescritti
  • La rateizzazione o definizione agevolata delle somme dovute
  • La tutela del patrimonio aziendale e personale dei soci
  • Il risanamento fiscale e la stabilità economica dell’impresa

⚠️ Attenzione: ignorare cartelle o accertamenti fiscali può portare a pignoramenti, blocchi dei conti correnti e sequestri dei beni, compromettendo la sopravvivenza dell’azienda.
Molte situazioni, però, possono essere risolte o fortemente ridotte se affrontate tempestivamente con una difesa legale e fiscale competente.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, crisi d’impresa e difesa fiscale delle aziende del settore edilizio – spiega cosa fare se la tua impresa di pavimentazioni ha debiti o è sotto accertamento, come bloccare la riscossione e come ristabilire la solidità economica e produttiva della tua attività.

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Analizzeremo la tua situazione, verificheremo la legittimità degli atti e costruiremo una strategia difensiva personalizzata per proteggere la tua azienda, i tuoi beni e la continuità dei tuoi lavori.

Introduzione

Le imprese che operano nel settore delle pavimentazioni – dalla posa di piastrelle alla realizzazione di superfici in cemento, legno o materiali compositi – costituiscono una componente fondamentale della filiera edilizia italiana. Negli ultimi anni l’aumento dei costi delle materie prime, il rallentamento delle commesse pubbliche e la riduzione dei margini di profitto hanno inasprito la capacità di resistere ai ritardi nei pagamenti o alle improvvise restrizioni al credito bancario. La recessione dovuta alla pandemia e alla successiva crisi energetica ha accentuato queste difficoltà, portando molte piccole e medie imprese del settore a trovarsi in uno stato di crisi o addirittura di insolvenza.

Secondo i dati pubblicati nel luglio 2025, nel secondo trimestre del 2025 le liquidazioni giudiziali (ex fallimenti) sono cresciute del 18 % rispetto al 2024 e del 33 % rispetto al 2023; i settori più colpiti sono stati il commercio, l’edilizia e i servizi . L’inflazione elevata, le tensioni nelle filiere e la fine delle moratorie sui prestiti hanno contribuito all’impennata dei casi . In questo contesto è fondamentale che imprenditori, professionisti e consulenti legali conoscano gli strumenti offerti dall’ordinamento per prevenire la crisi, ristrutturare i debiti e, se necessario, affrontare le procedure concorsuali senza aggravare le responsabilità civili o penali.

Questa guida, aggiornata a settembre 2025, offre un’analisi approfondita delle normative vigenti (con particolare riguardo al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII), delle procedure concorsuali e degli strumenti di difesa per le imprese di pavimentazioni indebitate. L’obiettivo è fornire una panoramica completa dei rimedi disponibili e dei rischi connessi, dal punto di vista del debitore, con un taglio giuridico ma divulgativo. Lungo la guida troverete tabelle riepilogative, simulazioni numeriche e una sezione di domande e risposte per chiarire i dubbi più frequenti.

Quadro normativo e definizioni chiave

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), modificato da diversi decreti correttivi – tra cui il D.Lgs. 83/2022, il D.Lgs. 136/2024 e il D.Lgs. 13/2025 – costituisce il principale riferimento normativo in materia di crisi delle imprese. Esso ha sostituito la legge fallimentare del 1942 e introdotto strumenti innovativi per la gestione anticipata della crisi. La riforma mira a incentivare la prevenzione e la gestione tempestiva delle difficoltà economico‑finanziarie, attraverso la collaborazione tra imprenditore e creditori, piuttosto che alla sola liquidazione.

Definizione di crisi e insolvenza

L’art. 2 CCII definisce la crisi come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e determina l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi dodici mesi . La crisi è dunque una situazione reversibile di squilibrio finanziario che precede l’insolvenza, ma nella quale l’imprenditore deve attivarsi per evitare l’aggravamento. L’insolvenza è invece lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori . Per le imprese di pavimentazioni questo significa che il ritardo sistematico nel pagamento dei fornitori, dei dipendenti o dei tributi può costituire un indizio di crisi e, se non affrontato, condurre all’insolvenza.

La norma distingue inoltre tra imprese minori e altre tipologie. Sono considerate minori quelle che, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della domanda di accesso a una procedura, hanno conseguito attivi patrimoniali non superiori a 300 000 € lordi, ricavi non superiori a 200 000 € lordi e debiti anche non scaduti non superiori a 500 000 € . Per queste imprese, spesso organizzate come ditte individuali o società di persone, il legislatore prevede strumenti più snelli (ad esempio il concordato minore).

Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

Per prevenire la crisi, il CCII obbliga alcuni enti pubblici (agenzia delle entrate, INPS, INAIL) e l’agente della riscossione a segnalare all’imprenditore e all’organo di controllo della società l’esistenza di debiti scaduti oltre determinate soglie. L’art. 25‑novies prevede che l’INPS debba segnalare ritardi superiori a 90 giorni per contributi oltre il 30 % di quelli dovuti e comunque superiori a 15 000 € per imprese con dipendenti o 5 000 € per imprese senza dipendenti . Analoghe soglie sono previste per INAIL, IVA e ruoli affidati all’agente della riscossione (100 000 € per l’imprenditore individuale, 200 000 € per le società di persone, 500 000 € per le altre società) . La segnalazione deve essere effettuata entro 60 giorni dal superamento delle soglie e consente all’organo di controllo di attivare la composizione negoziata.

Obblighi degli istituti di credito

Il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto l’art. 25‑decies, secondo cui banche e intermediari finanziari, quando comunicano al cliente la variazione in negativo o la revoca di affidamenti, devono informarne anche l’organo di controllo (se esistente) . Ciò permette alla società di valutare tempestivamente l’esigenza di avviare una procedura di ristrutturazione. Inoltre è previsto lo sviluppo di un software gratuito (art. 25‑undecies) per la determinazione automatica della sostenibilità del debito e la predisposizione di piani di rateizzazione per importi inferiori a 30 000 € ; questo strumento, gestito dalle Camere di commercio, consente di effettuare pagamenti rateali in massimo dieci anni, subordinatamente all’accordo dei creditori. Le imprese di pavimentazioni possono utilizzare tale software per valutare se il loro indebitamento rientra in parametri che consentono una soluzione stragiudiziale rapida.

Aggiornamenti legislativi 2025

Nel 2025 il legislatore è intervenuto più volte per semplificare e perfezionare il sistema. La legge n. 27/2025 (“decreto crisi e rilancio”), in vigore dal 1° marzo 2025, ha introdotto l’art. 283‑bis nel CCII, prevedendo per il debitore privo di patrimonio una immediata esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti senza dover attendere lo svolgimento della procedura di liquidazione . La norma punta a evitare che chi non possiede beni rimanga schiacciato dai debiti all’infinito, incentivando un “fresh start”. Inoltre la stessa legge ha ampliato la transazione fiscale per le persone fisiche permettendo la definizione dei debiti erariali fino a 100 000 € con un piano di pagamento fino a 144 rate . Per i piccoli imprenditori e professionisti è stata introdotta una procedura semplificata di gestione della crisi accessibile attraverso lo Sportello Crisi presso le Camere di commercio, che consente di valutare, con l’assistenza di un OCC (Organismo di composizione della crisi), la soluzione più adatta (piano del consumatore, accordo di composizione, liquidazione controllata o composizione negoziata) .

Differenza tra crisi, insolvenza e sovraindebitamento

La distinzione tra crisi e insolvenza è essenziale per scegliere lo strumento adatto. Come già visto, la crisi è uno squilibrio che rende probabile l’insolvenza ma non comporta ancora l’impossibilità di pagare; l’insolvenza è l’impossibilità di far fronte alle obbligazioni . Vi è poi il concetto di sovraindebitamento, riferito alle persone fisiche, ai professionisti e agli imprenditori non sottoposti a liquidazione giudiziale, che si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra debiti e patrimonio prontamente liquidabile e non hanno prospettive realistiche di adempimento. Le imprese di pavimentazioni organizzate come ditte individuali, professionisti o società di persone possono rientrare in questa categoria e beneficiare delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di composizione, liquidazione controllata).

Tipologie di debiti e responsabilità del debitore

Le imprese di pavimentazioni sono tipicamente esposte a debiti verso varie categorie di creditori: fornitori (materiali, attrezzature, subappalti), istituti di credito, dipendenti e collaboratori, erario e istituti previdenziali. In questa sezione analizziamo le rispettive responsabilità e le conseguenze giuridiche in caso di inadempimento.

Debiti verso i fornitori

I fornitori costituiscono spesso la principale fonte di credito a breve termine per l’impresa edile. In caso di ritardo nei pagamenti, essi possono sospendere le forniture o pretendere garanzie. Dal punto di vista giuridico, i debiti verso fornitori hanno natura chirografaria, salvo che siano assistiti da garanzie reali (pegno o ipoteca) o privilegio ex art. 2751‑bis c.c. (ad esempio per i crediti dell’imprenditore artigiano nei confronti del committente). Nelle procedure concorsuali i creditori chirografari vengono soddisfatti per ultimi, ricevendo solo una percentuale dell’importo dovuto in funzione dell’attivo disponibile.

Per difendersi dal rischio di azioni esecutive individuali, l’imprenditore in crisi può ricorrere a strumenti di moratoria stragiudiziale, accordi di ristrutturazione o concordato. Nel frattempo, è opportuno gestire i rapporti con i fornitori in modo trasparente, spiegando la situazione e proponendo piani di pagamento. Un accordo stragiudiziale non omologato è efficace solo tra le parti e non vincola i creditori dissenzienti, i quali potrebbero comunque iniziare azioni esecutive; tuttavia l’avvio della composizione negoziata consente di chiedere al tribunale misure protettive che sospendono le azioni dei creditori, anche fornitori .

Debiti verso banche e intermediari finanziari

Le imprese di pavimentazioni spesso ricorrono a anticipazioni bancarie (sconto fatture), fidi di conto corrente o leasing per acquistare macchinari. In situazioni di crisi gli istituti di credito possono revocare o ridurre gli affidamenti; per legge devono informare l’organo di controllo dell’impresa (se esistente) quando revocano un affidamento . La revoca di un fido può determinare immediata esigibilità del debito e segnalazione negativa alla Centrale Rischi, aggravando la posizione dell’impresa .

I contratti di finanziamento sono di solito assistiti da garanzie reali o personali (fideiussioni). In caso di insolvenza, i creditori muniti di privilegio o ipoteca sono soddisfatti con precedenza sugli altri. Se l’impresa non riesce a rimborsare il debito, la banca può escutere le garanzie personali (fideiussioni dei soci o dell’imprenditore) e promuovere azioni esecutive sul patrimonio personale. Nel concordato preventivo i creditori privilegiati devono essere soddisfatti integralmente (salvo consenso a una falcidia) .

Debiti verso dipendenti e collaboratori

Nel settore delle pavimentazioni i lavoratori sono spesso assunti con contratti di cantiere o di subappalto; il mancato pagamento di stipendi e contributi può comportare gravi sanzioni. L’ordinamento prevede che i lavoratori vantino un privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro (art. 2751‑bis n. 1 c.c.) e un privilegio speciale sull’immobile oggetto dei lavori (art. 2775 bis c.c.). Inoltre, il mancato versamento delle ritenute previdenziali può integrare reato.

La Corte di cassazione ha chiarito che il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali è integrato solo quando il datore di lavoro ha effettivamente corrisposto le retribuzioni e trattenuto le ritenute; se i salari non sono pagati non sussiste l’appropriazione delle somme e quindi non si configura il reato . In altre parole, il mancato pagamento dei contributi è punito solo se il datore di lavoro trattiene una quota dai salari corrisposti. Resta comunque l’obbligo civilistico e contributivo di versare gli importi dovuti; il superamento della soglia di 10 000 € di omesso versamento nell’anno fa scattare la rilevanza penale . Per le imprese in crisi che non riescono a pagare i salari, è preferibile sospendere l’erogazione delle retribuzioni piuttosto che pagarne una parte senza versare i contributi, perché in quest’ultimo caso si integra il reato.

Debiti fiscali e previdenziali

I debiti verso l’erario (IVA, imposte dirette) e gli enti previdenziali rappresentano un rischio particolarmente delicato. La giurisprudenza è costante nel ritenere che il mancato versamento dell’IVA e delle ritenute previdenziali costituisca reato se vengono superate le soglie previste dalla legge e il comportamento è doloso. La Cassazione ha affermato, con la sentenza n. 30301/2025, che la crisi di liquidità non integra forza maggiore: le somme trattenute a titolo di IVA o di ritenute appartengono allo Stato e non possono essere distratte per pagare dipendenti o fornitori; l’imprenditore risponde con dolo generico, e la semplice difficoltà economica non esclude la responsabilità . Analoga posizione era stata assunta in precedenza dalla sentenza n. 24262/2024, secondo cui il pagamento dei dipendenti non giustifica l’omesso versamento dell’IVA; la priorità dei salari rispetto alle imposte vale solo nelle procedure concorsuali e non può essere invocata per escludere il dolo .

Dal punto di vista civilistico, gli amministratori e i liquidatori delle società rispondono in proprio per le imposte e i contributi non versati quando non hanno agito con la dovuta diligenza. Le sanzioni tributarie, inoltre, non restano sospese durante le procedure concorsuali. È tuttavia possibile proporre la transazione fiscale nell’ambito di un accordo di ristrutturazione o di un concordato preventivo, offrendo all’agenzia delle entrate un pagamento parziale e dilazionato in cambio del rilascio del debito residuo. La riforma 2025 ha ampliato l’accesso alle transazioni per i debitori con debiti fino a 100 000 € .

Responsabilità verso terzi privati e responsabilità contrattuale

Oltre ai rapporti con banche, fornitori, lavoratori e fisco, l’impresa di pavimentazioni può avere debiti verso committenti, subappaltatori, locatori di immobili o veicoli. La responsabilità contrattuale deriva dal mancato adempimento delle prestazioni previste dal contratto: ad esempio, il ritardo nella consegna dei lavori può dare luogo a richieste di risarcimento. In caso di crisi, è consigliabile negoziare con il cliente una proroga o un pagamento parziale e documentare l’impossibilità oggettiva di eseguire l’opera per cause di forza maggiore o di crisi di liquidità.

Quando l’impresa è costituita in forma di società di capitali, la responsabilità verso i terzi è limitata al patrimonio sociale, salvo l’applicazione dell’art. 2476 c.c. per mala gestio degli amministratori. Per le società di persone e le ditte individuali, i soci o l’imprenditore rispondono illimitatamente con i propri beni. Pertanto, l’avvio tempestivo di una procedura di composizione o di concordato è fondamentale per proteggere il patrimonio personale.

Procedimenti stragiudiziali e concorsuali per la gestione dei debiti

Il CCII e le normative successive offrono diversi strumenti per prevenire la crisi, ristrutturare i debiti e, se necessario, liquidare l’azienda in modo ordinato. La scelta dello strumento dipende dal grado di crisi, dalla dimensione dell’impresa, dalla natura dei debiti e dalle prospettive di continuazione. Di seguito esaminiamo le principali procedure, con tabelle riepilogative.

Composizione negoziata della crisi

La composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII) è un percorso volontario e riservato attivabile dall’imprenditore che presenti uno squilibrio economico‑finanziario ma ritenga di avere prospettive di risanamento. Il procedimento inizia con la presentazione di un’istanza tramite una piattaforma telematica gestita dalle Camere di commercio; viene nominato un esperto indipendente che assiste imprenditore e creditori nel tentativo di raggiungere un accordo. Non vi è spossessamento dei beni: l’imprenditore rimane alla guida dell’azienda . Le trattative sono riservate e, su richiesta, è possibile ottenere dal tribunale misure protettive temporanee che sospendono le azioni esecutive dei creditori.

Gli obiettivi della composizione negoziata includono: la rinegoziazione dei debiti, la conversione dei crediti in partecipazioni, l’ingresso di nuovi investitori o la cessione dell’azienda o di suoi rami. Se l’accordo viene raggiunto, può essere formalizzato come piano attestato, accordo di ristrutturazione, concordato preventivo o altra soluzione. Se le trattative falliscono, l’imprenditore può comunque accedere ad altre procedure. L’esperto deve verificare la fattibilità economica e la sostenibilità del piano; le misure protettive si cessano se il debitore non collabora lealmente.

Piano di risanamento attestato

Il piano attestato di risanamento è uno strumento stragiudiziale previsto dall’art. 56 CCII che consente all’imprenditore in crisi, ma non insolvente, di predisporre un piano idoneo a riequilibrare la situazione finanziaria con l’assistenza di un professionista che ne attesti la veridicità dei dati e la fattibilità. Il piano non richiede l’omologazione del tribunale e non comporta l’obbligo di informare tutti i creditori; tuttavia, per avere efficacia esdebitatoria (ossia per proteggere l’imprenditore da azioni revocatorie o da responsabilità penali per bancarotta), è necessario che il piano sia pubblicato nel registro delle imprese e che le operazioni siano conformi a quanto attestato. Il piano è particolarmente utile per ristrutturare i debiti con istituti bancari e fornitori mediante accordi individuali; tuttavia, non vincola i creditori dissenzienti.

Accordi di ristrutturazione dei debiti

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 ss. CCII) rappresentano uno strumento flessibile che permette di vincolare anche i creditori dissenzienti una volta ottenuta l’omologazione giudiziale. Esistono diverse tipologie:

  1. Accordo ordinario (60 %) – Richiede l’adesione di creditori che rappresentano almeno il 60 % del totale dei crediti. I creditori che non aderiscono devono essere soddisfatti integralmente entro 120 giorni o in tempi maggiori se assistiti da garanzie .
  2. Accordo agevolato (30 %) – Introdotto per facilitare l’accesso alle piccole imprese; richiede l’adesione del 30 % dei creditori. I non aderenti devono essere pagati integralmente entro 120 giorni (o 180 per privilegiati). Questa formula consente una riduzione del consenso necessario ma implica un impegno più gravoso verso i dissenzienti.
  3. Accordo con efficacia estesa – Riservato ai debiti finanziari e richiede l’adesione del 75 % dei creditori finanziari; consente di vincolare anche i non aderenti purché appartengano alla medesima classe e ricorrano determinate condizioni.
  4. Accordi di moratoria – Finalizzati a prorogare i termini di pagamento senza ridurre l’importo del debito; richiedono l’adesione di almeno il 75 % dei creditori interessati.

Una volta raggiunto l’accordo, il debitore deve depositare la proposta in tribunale, corredata dalla relazione di un professionista attestatore che certifichi la veridicità dei dati e la fattibilità. Il tribunale verifica la regolarità della procedura e ascolta le eventuali opposizioni dei creditori prima di concedere l’omologazione . Dopo l’omologazione l’accordo diventa vincolante per tutti i creditori coinvolti. È possibile inserire una transazione fiscale che preveda la riduzione di imposte e contributi; il giudice può omologare l’accordo anche se l’Agenzia delle entrate è dissenziente, purché il trattamento offerto sia almeno pari a quanto otterrebbe in sede di liquidazione .

Piano di ristrutturazione omologato (PRO)

Il piano di ristrutturazione omologato (PRO), introdotto dal D.Lgs. 83/2022, è una procedura intermedia tra l’accordo di ristrutturazione e il concordato. Prevede l’omologazione giudiziale di un piano che può coinvolgere anche creditori non aderenti appartenenti alla stessa categoria. Non richiede una percentuale minima di consensi ma deve assicurare che nessun creditore riceva meno di quanto otterrebbe in una liquidazione giudiziale. Il PRO è particolarmente adatto ai gruppi di imprese ed è stato rafforzato dal 2023 con l’introduzione del cross‑class cram‑down (art. 64‑bis CCII), che consente al tribunale di approvare il piano nonostante il dissenso di una classe di creditori se vi è il consenso di almeno un’altra classe interessata e il piano non comporta un trattamento deteriore per la classe dissenziente .

Concordato preventivo

Il concordato preventivo è la procedura concorsuale per eccellenza. Regolato dagli artt. 40 ss. CCII, è utilizzabile sia in fase di crisi che di insolvenza e può assumere diverse forme:

  1. Concordato in continuità aziendale – L’impresa continua l’attività sotto la vigilanza del commissario giudiziale; consente di preservare l’avviamento, salvare i posti di lavoro e generare flussi per pagare i creditori. È ammessa la falcidia dei creditori chirografari e, in via eccezionale, una riduzione dei privilegi purché i creditori privilegiati ottengano almeno il valore della garanzia .
  2. Concordato liquidatorio – Prevede la liquidazione dei beni dell’impresa con attribuzione ai creditori di una percentuale sul realizzo; i creditori chirografari devono ricevere almeno il 20 % dell’importo dei loro crediti .
  3. Concordato con cessione dei beni – L’impresa trasferisce a un cessionario l’intera azienda o singoli beni in cambio del pagamento dei debiti secondo il piano.

La procedura può essere avviata con ricorso “in bianco”, presentando solo la domanda e riservandosi di depositare il piano entro un determinato termine. Dopo l’ammissione, il tribunale nomina un commissario giudiziale e concede il concordato in bianco (periodo di pre‑concordato) durante il quale sono sospese le azioni esecutive e maturano i privilegi (cristallizzazione dei crediti). I creditori vengono convocati per esprimere il voto; la maggioranza richiesta è il 50 % dei crediti ammessi. A seguito dell’approvazione, il tribunale omologa il piano salvo che risulti con evidenza la sua inattuabilità .

Vantaggi. Il concordato preventivo consente di bloccare le azioni esecutive e i pignoramenti, di ridurre e dilazionare i debiti e di ottenere l’esdebitazione finale una volta adempiuto il piano. È uno strumento idoneo a risanare l’impresa o a liquidarla in modo ordinato . Nel concordato in continuità l’imprenditore mantiene la direzione dell’azienda e può sfruttare il patrimonio aziendale per generare flussi di cassa; il piano può prevedere la vendita di rami d’azienda o l’ingresso di investitori.

Svantaggi. Il procedimento è complesso, costoso e comporta un controllo stretto del tribunale e dei creditori; richiede il voto di maggioranza; le informazioni diventano pubbliche con conseguente impatto reputazionale; inoltre, se il piano non viene approvato o fallisce, l’impresa rischia la liquidazione giudiziale . Non è possibile utilizzare in modo arbitrario i beni aziendali e ogni atto straordinario necessita dell’autorizzazione del giudice delegato.

Concordato semplificato e concordato minore

Nel 2022 è stato introdotto il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio come strumento residuale per le imprese che non riescono a concludere la composizione negoziata. La procedura consente di liquidare i beni attraverso la nomina di un liquidatore e di distribuire il ricavato ai creditori senza voto; tuttavia richiede la verifica del tribunale sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e può essere avviata solo dopo aver tentato la composizione negoziata. Essa rappresenta un’alternativa rapida per chi non vuole affrontare il percorso ordinario del concordato preventivo.

Il concordato minore (artt. 74 ss. CCII) è riservato agli imprenditori minori e ai professionisti che non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale. La procedura si svolge davanti al tribunale ed è gestita da un organismo di composizione della crisi (OCC); richiede l’approvazione dei creditori che rappresentino almeno il 60 % dei crediti ammessi. Consente di falcidiare anche i crediti privilegiati con il consenso dei titolari e di prevedere moratorie fino a due anni . La procedura termina con l’omologazione da parte del tribunale. Se l’imprenditore non possiede beni sufficienti, il concordato minore può concludersi con la esdebitazione del debitore incapiente.

Piano del consumatore e procedure per il sovraindebitamento

Per gli imprenditori individuali non fallibili, i professionisti e i consumatori, il CCII prevede diverse procedure di sovraindebitamento:

  1. Piano del consumatore – Destinato al debitore che abbia contratto debiti per esigenze personali o familiari, talvolta connessi all’attività professionale. Non richiede il voto dei creditori; il tribunale valuta la meritevolezza, la sostenibilità del piano e la buona fede del debitore . Il piano può prevedere la falcidia dei debiti e la continuazione del pagamento per quelli essenziali; l’omologazione è subordinata alla condotta leale e all’assenza di atti in frode ai creditori.
  2. Accordo di composizione della crisi – Simile agli accordi di ristrutturazione, ma accessibile ai debitori non fallibili; richiede l’approvazione della maggioranza dei crediti e consente la falcidia e la dilazione.
  3. Liquidazione controllata – Procedura analoga alla liquidazione giudiziale ma riservata ai soggetti non fallibili; comporta la liquidazione di tutti i beni e la distribuzione ai creditori con la possibilità di ottenere l’esdebitazione .
  4. Esdebitazione del debitore incapiente – Introdotta dal 2021, consente la cancellazione dei debiti per i soggetti che non possiedono beni e non sono in grado di offrire alcuna utilità ai creditori. L’esdebitazione è concessa dopo una verifica di meritevolezza e comporta l’obbligo di comunicare eventuali sopravvenienze attive nei quattro anni successivi .

Liquidazione giudiziale (ex fallimento)

La liquidazione giudiziale sostituisce il fallimento e rappresenta la procedura di ultima istanza quando l’impresa è insolvente e non vi sono prospettive di risanamento. Può essere richiesta dal debitore, da uno o più creditori, dal pubblico ministero o avviata d’ufficio dal tribunale. L’apertura comporta lo spossessamento totale dell’imprenditore e la gestione dell’azienda da parte del curatore; sono sospese tutte le azioni esecutive individuali, maturano gli interessi legali sui crediti privilegiati e si forma la massa attiva e passiva . I contratti in corso proseguono solo se utili alla massa; i crediti successivi sono considerati prededucibili.

Tra i vantaggi della liquidazione giudiziale vi sono la tutela dell’imprenditore onesto, che viene liberato dai debiti residui al termine (esdebitazione), l’ordine delle operazioni di liquidazione e la possibilità di salvaguardare i rapporti contrattuali utili . Tuttavia i contro sono significativi: perdita totale del controllo dell’azienda e dei beni; rischio di responsabilità penali e azioni revocatorie per atti pregiudizievoli; durata spesso lunga e costi elevati; limitazioni personali per l’imprenditore (es. divieto di ricoprire incarichi societari) . Per questo è considerata l’extrema ratio.

Responsabilità civili, penali e tributarie dell’imprenditore

Le procedure concorsuali mirano a equilibrare l’interesse dei creditori con la tutela del patrimonio del debitore, ma non esonerano l’imprenditore da responsabilità derivanti da comportamenti scorretti o illeciti. Di seguito analizziamo i principali profili di responsabilità.

Responsabilità civile e amministrativa

Gli amministratori di società di capitali sono tenuti a un dovere di gestione diligente e responsabile. Se la società si trova in stato di crisi o insolvenza, gli amministratori hanno l’obbligo di attivare tempestivamente gli strumenti di rilevazione degli squilibri e, se necessario, avviare la composizione negoziata o altre procedure. L’art. 2476 c.c. consente ai soci e ai creditori di agire per il risarcimento dei danni derivanti da mala gestio. Inoltre, l’art. 378 CCII (nuovo art. 2407 c.c.) impone agli organi di controllo di segnalare tempestivamente la crisi, pena responsabilità solidale per le perdite .

In caso di ritardo nell’accesso alla liquidazione giudiziale o al concordato, gli amministratori e i sindaci possono essere ritenuti responsabili per l’aggravamento del dissesto. La legge prevede anche sanzioni amministrative per chi omette le segnalazioni obbligatorie o prosegue l’attività in perdita senza ragionevole prospettiva di risanamento. Nel settore delle pavimentazioni, dove i lavori sono spesso su commessa e i margini sono ridotti, è essenziale monitorare i flussi di cassa e intervenire subito quando emergono segnali di allarme (insoluti di clienti, aumento degli scoperti bancari, ritardo nei pagamenti).

Responsabilità penale: reati fallimentari e tributari

L’insolvenza non è di per sé un reato, ma l’ordinamento prevede diversi reati legati alla gestione irregolare dell’impresa in crisi, denominati reati fallimentari. Tra i principali:

  • Bancarotta fraudolenta – Punisce l’occultamento, distruzione o dissipazione di beni e scritture contabili, nonché l’esposizione di passività inesistenti o l’occultamento di attivo. Riguarda tanto l’imprenditore quanto gli amministratori e i sindaci. La Cassazione nel 2024 ha ribadito che la mera omissione del pagamento dei debiti o il ritardo nei pagamenti non integra bancarotta fraudolenta se non accompagnata da un intento di recare pregiudizio ai creditori .
  • Bancarotta semplice – Sanziona l’irregolare tenuta della contabilità, l’aggravamento doloso del dissesto o la mancanza di scritture obbligatorie. Ad esempio, il delitto di bancarotta documentale punisce la distruzione o falsificazione dei libri contabili .
  • Reati tributari – Il D.Lgs. 74/2000 punisce l’omesso versamento di IVA e ritenute, la dichiarazione fraudolenta e altre condotte. Come visto, la Cassazione ha chiarito che la crisi di liquidità non esclude il dolo in caso di omesso versamento delle ritenute o dell’IVA . L’inosservanza della normativa su contabilità e bilanci può integrare reati come il falso in bilancio.
  • Reati di indebita percezione – Utilizzare contributi pubblici o agevolazioni fiscali per finalità diverse da quelle previste integra reato; la restituzione non esclude la responsabilità penale.

L’imprenditore deve quindi mantenere una gestione corretta e trasparente, evitare distrazioni di beni, non occultare scritture contabili e rispettare l’ordine delle prelazioni. In caso di dubbi, è opportuno consultare un avvocato penalista specializzato in reati societari.

Responsabilità tributaria e previdenziale

Oltre ai reati, la mancata osservanza degli obblighi fiscali comporta sanzioni amministrative e responsabilità personali. La legge prevede che la società debitrice risponda con il proprio patrimonio; tuttavia gli amministratori possono essere chiamati a rispondere quando hanno concorso nella violazione. È vietato pagare alcuni creditori a discapito del fisco: l’Agenzia delle entrate considera un atto di mala gestio l’uso di liquidità per pagare fornitori o dipendenti quando l’imprenditore trattiene l’IVA o le ritenute . Il versamento tardivo può essere regolarizzato tramite ravvedimento operoso, ma in caso di crisi conclamata è preferibile inserire i debiti tributari in un accordo di ristrutturazione o in un concordato con transazione fiscale.

Per i contributi previdenziali e assicurativi, l’INPS e l’INAIL possono iscrivere ipoteca sui beni e promuovere azioni esecutive; l’art. 25‑novies CCII impone a tali enti di segnalare tempestivamente i ritardi . La regolarità contributiva (DURC) è indispensabile per partecipare a gare pubbliche: l’impresa che perde il DURC perde l’accesso a commesse pubbliche e agevolazioni.

Strategie operative per imprese di pavimentazioni in crisi

Per prevenire o affrontare la crisi è necessario adottare un approccio strategico, che combina misure interne di gestione con l’utilizzo degli strumenti offerti dall’ordinamento. Di seguito vengono proposte alcune strategie operative e simulazioni pratiche.

Monitoraggio dei segnali di allarme

  1. Analisi dei flussi di cassa – Verificare regolarmente l’andamento dei pagamenti e incassi, individuando eventuali scostamenti rispetto al budget. L’insufficienza di liquidità nei mesi successivi è un indicatore di crisi ai sensi dell’art. 2 CCII .
  2. Controllo della posizione debitoria – Tenere un registro aggiornato dei debiti verso fornitori, banche, erario e dipendenti; controllare le scadenze e le clausole contrattuali, soprattutto quelle relative a ipoteche e garanzie personali.
  3. Valutazione dell’affidabilità dei clienti – Nel settore delle pavimentazioni i lavori sono spesso pagati a stato di avanzamento; ritardi o insoluti dei committenti possono provocare crisi di liquidità. Valutare la solvibilità dei clienti e prevedere clausole di pagamento anticipate o garanzie (fideiussioni, assicurazioni del credito).
  4. Segnalazioni pubbliche – Prestare attenzione alle comunicazioni dell’INPS, dell’INAIL e dell’Agenzia delle entrate (art. 25‑novies CCII); tali segnalazioni non devono essere ignorate ma utilizzate come stimolo per avviare la composizione negoziata.

Rinegoziazione e accordi stragiudiziali

Prima di intraprendere una procedura concorsuale è consigliabile tentare accordi stragiudiziali con i creditori. Alcune strategie:

  • Rateizzazione del debito – Negoziare con fornitori e banche un piano di rimborso dilazionato. In caso di piccoli debiti (fino a 30 000 €) è possibile utilizzare il software previsto dall’art. 25‑undecies per la rateizzazione fino a dieci anni .
  • Accordi di moratoria – Chiedere ai creditori una sospensione temporanea dei pagamenti; se sottoscritti da almeno il 75 % dei creditori interessati, tali accordi possono essere omologati e vincolano anche i non aderenti.
  • Cessione di beni non strategici – Vendere macchinari o veicoli non essenziali per generare liquidità e ridurre l’indebitamento. L’operazione deve essere documentata e valutata per evitare contestazioni di distrazione di beni.

Simulazione pratica: ristrutturazione del debito di una ditta di pavimentazioni

Consideriamo un’impresa individuale di pavimentazioni con i seguenti debiti (in migliaia di euro):

Categoria di debitoImportoNote
Fornitori di piastrelle e materiali200Debiti chirografari senza garanzie
Leasing per macchinari120Debito privilegiato con garanzia sull’attrezzatura
Fido bancario su c/c80Garantito da fideiussione personale dell’imprenditore
Retribuzioni arretrate (3 mesi)45Privilegio generale ex art. 2751‑bis c.c.
Contributi INPS non versati15Superiore alla soglia penale di 10 k €
IVA e ritenute30Debito tributario con rischio penale
Totale490

Supponiamo che l’impresa preveda nei prossimi tre anni flussi di cassa netti (al netto delle spese correnti) pari a 180 k € il primo anno, 140 k € il secondo e 120 k € il terzo. L’obiettivo è evitare la liquidazione e salvaguardare l’avviamento.

Passo 1: analisi della sostenibilità del debito. Il debito totale (490 k €) è superiore ai flussi di cassa previsti (440 k € in tre anni), quindi occorre ottenere una riduzione e una dilazione.

Passo 2: proposta di accordo di ristrutturazione agevolato. L’impresa contatta i creditori proponendo:

  • Fornitori: pagamento del 60 % del credito in tre anni (120 k €), condizionando la riduzione a un accordo agevolato ex art. 57 CCII (serve consenso del 30 % dei creditori, cioè di creditori con crediti pari ad almeno 147 k €). I fornitori dissenzienti saranno pagati integralmente entro 120 giorni grazie a un finanziamento ponte.
  • Banca: rinegoziazione del fido con estinzione in cinque anni e rilascio della garanzia personale. Si propone una riduzione degli interessi e la conversione di una parte del debito in partecipazione al capitale societario (meccanismo di conversione). Si prevede la revoca della segnalazione in Centrale Rischi a pagamento regolare.
  • Leasing: mantenimento del contratto, con pagamento integrale dei canoni futuri (debito prededucibile). Per i canoni arretrati si negozia una moratoria di 12 mesi.
  • Dipendenti: pagamento integrale delle retribuzioni arretrate entro 12 mesi, previa transazione sui ratei ferie e permessi. Eventuali controversie saranno definite in sede sindacale.
  • Fisco: inserimento di una transazione fiscale con pagamento del 50 % dell’IVA e delle ritenute in cinque anni, con falcidia di interessi e sanzioni; la restante parte verrà stralciata in base alla normativa sulla transazione .

Passo 3: attestazione e omologazione. Si incarica un professionista di attestare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano; l’accordo viene depositato presso il tribunale per l’omologazione. Se omologato, vincolerà anche i creditori non aderenti.

Risultato previsto. La riduzione dei debiti verso i fornitori (80 k €), l’abbattimento del 50 % dei debiti tributari (15 k €) e la dilazione degli altri debiti consentono all’impresa di far fronte agli impegni con i flussi di cassa previsti, preservare l’avviamento e evitare la liquidazione.

Gestione delle procedure concorsuali

Se la ristrutturazione stragiudiziale non è praticabile o non ottiene il consenso necessario, l’imprenditore deve considerare le procedure concorsuali. La scelta dipende dall’entità del debito, dalla prospettiva di continuità e dalla composizione del patrimonio. Alcune linee guida:

  • Composizione negoziata: è il primo passo da valutare. Consente di avviare trattative protette con i creditori e può sfociare in un accordo di ristrutturazione o un concordato semplificato.
  • Concordato preventivo: indicato se l’impresa ha prospettive di continuazione e flussi attesi sufficienti a soddisfare parzialmente i creditori; richiede un piano dettagliato e l’intervento del tribunale.
  • PRO: adatto per debiti complessi e gruppi di imprese; permette il cram‑down di una classe di creditori con tutela rafforzata .
  • Concordato minore: utile per imprese minori; meno costoso e più rapido; richiede il voto favorevole del 60 % dei crediti .
  • Liquidazione giudiziale: estrema soluzione se l’impresa è insolvente e non vi sono prospettive di risanamento. Garantisce un ordine nella soddisfazione dei creditori e consente l’esdebitazione finale .

Rapporti con lavoratori e subappaltatori

Nel settore edilizio i lavori di pavimentazione sono spesso affidati in subappalto. L’impresa principale deve verificare l’affidabilità finanziaria dei subappaltatori e richiedere garanzie (ad esempio una polizza fideiussoria) per l’adempimento. Il ritardo nei pagamenti dei subappaltatori può comportare responsabilità solidale verso i lavoratori (art. 29 D.Lgs. 276/2003). In caso di crisi, l’impresa di pavimentazioni deve comunicare tempestivamente la situazione ai subappaltatori e, se possibile, rinegoziare i termini di pagamento o sostituire il subappaltatore inadempiente.

Per i lavoratori dipendenti, l’adempimento delle retribuzioni è prioritario e rientra tra i crediti privilegiati. In procedura concorsuale, i lavoratori sono ammessi al passivo con prededuzione per le retribuzioni maturate dopo l’apertura e con privilegio per quelle antecedenti. L’indennità di mancato preavviso e le altre spettanze godono di privilegio. Tuttavia, come evidenziato dalla Cassazione, il pagamento degli stipendi a scapito del versamento dell’IVA o delle ritenute non giustifica l’inadempimento fiscale .

Ruolo degli organismi di composizione della crisi (OCC)

Gli OCC sono enti accreditati presso il Ministero della Giustizia che offrono assistenza nelle procedure di sovraindebitamento. Nelle procedure di concordato minore, accordo di composizione e piano del consumatore, l’OCC nomina un gestore che assiste il debitore nella predisposizione della proposta, verifica la documentazione, gestisce i rapporti con i creditori e redige la relazione per il giudice. L’intervento di un OCC è obbligatorio per le procedure riservate ai soggetti non fallibili; per le imprese fallibili la funzione è svolta dal commissario giudiziale o dal curatore.

Aspetti fiscali e patrimoniali della ristrutturazione

Le riduzioni dei debiti conseguenti alla composizione negoziata, agli accordi di ristrutturazione o ai concordati non costituiscono redditi imponibili ai fini delle imposte dirette grazie all’applicazione dell’art. 88 del TUIR (disposizioni sui sopravvenienze attive) . Il presupposto è che il piano sia attestato o omologato; in mancanza si rischia che la riduzione del debito sia tassata come sopravvenienza. Inoltre, la transazione fiscale consente di ridurre sanzioni e interessi e, con la riforma 2025, di ottenere piani di pagamento fino a 12 anni per debiti inferiori a 100 000 € .

Dal punto di vista patrimoniale, l’imprenditore deve considerare che, anche quando ottiene l’esdebitazione, i garanti (fideiussori) e i coobbligati rimangono obbligati per intero; la liberazione del debitore principale non estingue l’obbligazione di terzi . Pertanto è necessario negoziare con i fideiussori un eventuale piano di regresso o prevedere accordi di subentro.

Domande e risposte frequenti (FAQ)

Di seguito alcune domande ricorrenti che gli imprenditori del settore pavimentazioni sollevano quando si trovano in difficoltà economiche.

Qual è la differenza tra composizione negoziata e concordato preventivo?

La composizione negoziata è un procedimento volontario e riservato che mira a favorire la ristrutturazione tramite la mediazione di un esperto, senza spossessamento e con misure protettive temporanee . Il concordato preventivo, invece, è una procedura giudiziale formale che richiede la presentazione di un piano, la votazione dei creditori e l’omologazione del tribunale . Nel concordato vi è maggiore pubblicità e controllo, ma anche la possibilità di imporre la falcidia ai creditori dissenzienti.

Posso pagare i dipendenti prima delle imposte?

In linea di principio, i salari godono di privilegio e nelle procedure concorsuali sono soddisfatti prima di altri crediti. Tuttavia, al di fuori delle procedure, la Cassazione ha ribadito che l’imprenditore che paga i lavoratori trattenendo l’IVA o le ritenute senza versarle commette il reato di omesso versamento . Pertanto è necessario valutare attentamente l’ordine dei pagamenti e, se non vi è liquidità sufficiente per tutti, sospendere i pagamenti o avviare una procedura di ristrutturazione.

Se non ho beni, posso liberarmi dai debiti?

Sì. L’art. 283‑bis CCII (introdotto nel 2025) prevede la esdebitazione immediata del debitore incapiente, cioè del soggetto che non dispone di alcun patrimonio. Il giudice verifica la mancanza di beni e concede la liberazione dai debiti; il debitore deve comunicare eventuali sopravvenienze attive nei quattro anni successivi . Ciò rappresenta un’importante novità per chi non ha possibilità di offrire ai creditori alcuna utilità.

Quali sono le responsabilità personali se la mia società fallisce?

Gli imprenditori di società di capitali hanno responsabilità limitata, salvo casi di mala gestio. Tuttavia, i soci che prestano fideiussioni o gli amministratori che commettono irregolarità rispondono con il proprio patrimonio. Inoltre, la mancata attivazione tempestiva degli strumenti di ristrutturazione può comportare responsabilità civile verso i creditori. Nei reati tributari e fallimentari le responsabilità sono penali e possono portare a condanne detentive .

Posso chiedere un prestito mentre sono in composizione negoziata?

Sì. La composizione negoziata non comporta spossessamento e l’imprenditore può continuare a svolgere l’attività, anche contraendo nuovi finanziamenti. Tuttavia, i creditori dovranno valutare il rischio; eventuali nuovi prestiti possono essere assistiti da privilegio (finanziamenti prededucibili) se autorizzati dall’esperto e dal tribunale.

Cosa accade ai contratti in corso durante il concordato preventivo?

I contratti in corso continuano normalmente salvo che il tribunale disponga diversamente. L’imprenditore può richiedere l’autorizzazione a sciogliere i contratti che non sono funzionali al piano. Nella liquidazione giudiziale, invece, il curatore può sciogliere i contratti non convenienti .

È possibile “cancellare” i debiti con l’accordo di ristrutturazione?

L’accordo di ristrutturazione consente di ridurre e dilazionare i debiti; una volta omologato, vincola anche i creditori che non hanno aderito. Tuttavia, per ottenere l’esdebitazione totale occorre adempiere integralmente il piano. Se non si rispetta il piano, l’accordo viene meno e i creditori riprendono le azioni esecutive.

Che cos’è il cram‑down fiscale?

È la facoltà del giudice di omologare un accordo o un concordato nonostante il dissenso dell’Agenzia delle entrate, purché il piano preveda il pagamento almeno pari a quanto l’erario otterrebbe nella liquidazione e sia preferibile all’alternativa liquidatoria . In altre parole, il giudice può “forzare” la transazione fiscale e rendere efficaci riduzioni e dilazioni anche se l’amministrazione finanziaria non approva.

I garanti sono liberati dopo l’esdebitazione del debitore?

No. L’esdebitazione ha effetto solo sul debitore principale; i coobbligati, i fideiussori e gli avallanti rimangono obbligati per l’intero debito . Essi potranno rivalersi sul debitore se quest’ultimo torna solvibile o se nel piano è previsto un accordo di manleva.

L’imprenditore può subire conseguenze penali se non paga i fornitori?

Il semplice mancato pagamento di fornitori o banche non integra un reato. Tuttavia, se l’imprenditore sottrae o distrae beni aziendali a danno dei creditori, falsifica scritture contabili o simula vendite per impedire il soddisfacimento dei creditori, può incorrere in bancarotta fraudolenta . Anche il ricorso a pratiche di indebita compensazione fiscale o l’emissione di fatture false costituiscono reato.

Che differenza c’è tra accordo di moratoria e accordo di ristrutturazione?

L’accordo di moratoria è un patto con cui i creditori prorogano i termini di pagamento senza ridurre l’importo del debito; richiede l’adesione di almeno il 75 % dei creditori interessati. L’accordo di ristrutturazione, invece, può prevedere la riduzione e la dilazione dei debiti ed è vincolante anche per i non aderenti una volta omologato. La scelta dipende dalla disponibilità dei creditori a rinunciare a una parte dei crediti.

Cos’è il concordato semplificato?

È una procedura residuale di liquidazione del patrimonio introdotta nel 2021, riservata a chi non ha raggiunto un accordo nella composizione negoziata. Consente di liquidare i beni senza voto dei creditori e con tempi ridotti; il tribunale verifica solo la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. È utile per chi desidera chiudere l’attività rapidamente.

Quali sono le differenze tra concordato minore e piano del consumatore?

Il concordato minore si rivolge a piccoli imprenditori e professionisti; richiede il voto dei creditori e consente di falcidiare privilegiati . Il piano del consumatore è destinato a persone fisiche sovraindebitate per esigenze personali o familiari; non prevede il voto dei creditori ma richiede la meritevolezza e la buona fede . Entrambe le procedure si svolgono con l’ausilio di un OCC.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Confronto tra procedure di ristrutturazione

ProceduraSoggetti destinatariConsenso richiestoEffetti sui creditoriVantaggiSvantaggi
Composizione negoziataTutti gli imprenditori con squilibrio finanziario ma prospettive di risanamentoNessun voto; trattative assistite da un espertoMisure protettive sospendono azioni esecutive; accordi eventuali (piano attestato, accordo di ristrutturazione, PRO, concordato)Confidenziale, flessibile, non comporta spossessamentoNon vincola i creditori dissenzienti; se fallisce si deve ricorrere a procedure formali
Piano attestatoImprese in crisi non insolventiNessun voto; richiede attestazioneVincola solo i creditori aderenti; esenzione da revocatorieRapido, riservato, tutela da azioni revocatorieNon vincola i dissenzienti; manca tutela giudiziale
Accordo di ristrutturazione (ordinario 60 %)Tutti gli imprenditori60 % dei creditori aderentiOmologato vincola i non aderenti; non aderenti pagati integralmente entro 120 giorniFlessibile; permette transazione fiscaleRichiede ampia adesione; tempi per l’omologazione
Accordo agevolato (30 %)Imprese di minori dimensioni30 % dei creditori aderentiNon aderenti pagati integralmente entro 120 giorniFacilità di accesso; riduzione soglia di consensoImpegno oneroso verso i dissenzienti; rischio di insuccesso
Accordo con efficacia estesa (75 %)Debiti finanziari75 % dei creditori finanziariVincola creditori finanziari non aderenti della stessa classeConsente di ristrutturare debiti finanziari con pochi soggettiSolo per debiti finanziari; soglia alta
PRO (piano di ristrutturazione omologato)Imprese con debiti complessi, anche gruppiNessuna percentuale predefinita; approvazione di almeno una classe; cram‑downVincola tutte le classi; tribunal può imporre cross‑class cram‑downAdatto ai gruppi; grande flessibilitàComplessità elevata; costi procedurali
Concordato preventivo in continuitàImprese in crisi o insolventi con prospettive di continuazioneVoto favorevole del 50 % dei crediti ammessiFalcia i chirografari; privilegio può essere ridotto con consensoProtegge l’azienda, mantiene operativitàProcedura complessa e costosa; pubblicità; rischio di insuccesso
Concordato liquidatorioImprese in crisi o insolventiVoto 50 %Liquidazione dei beni; pagamento almeno 20 % ai chirografariOrdine nella liquidazione; esdebitazione finalePerdita dell’azienda; reputazione
Concordato semplificatoImprese che hanno tentato la composizione negoziataNessun voto; verificata la convenienzaLiquidazione rapida del patrimonio; soddisfacimento parzialeTempi ridotti; costi minoriNon consente il mantenimento dell’azienda; riservato ai casi residuali
Concordato minoreImprenditori minori e professionistiVoto 60 %Falcia debiti chirografari e privilegiati con consensoCosti ridotti; adatto alle piccole impreseNecessita approvazione; non accessibile alle società maggiori
Piano del consumatoreConsumatori e professionisti sovraindebitatiNessun voto; giudice valuta meritevolezzaDebiti ridotti e dilazionati; protezione dai creditoriAccessibile anche con pochi beni; tutela familiareNecessità di buona fede; durata della procedura
Liquidazione giudizialeImprese insolventiNon richiede voto; procedimento d’ufficioSpossessamento; liquidazione totaleEsdebitazione; ordine e trasparenzaPerdita del patrimonio; durata; indagini

Tabella 2 – Responsabilità e rischi per tipo di debitore

Tipo di debitoreResponsabilità verso i creditoriRischi in caso di inadempimentoNote
Impresa individuale (ditta)Illimitata: l’imprenditore risponde con tutto il patrimonio personalePignoramento dei beni personali; revocatoria di atti; possibili azioni penali in caso di distrazioneValutare subito la composizione negoziata per proteggere il patrimonio
Società di persone (snc, sas)Soci illimitatamente responsabili; il socio accomandante risponde limitatamente se non ingerenteEscussione del patrimonio dei soci; se il socio paga può agire per regressoAttenzione alle fideiussioni personali che ampliano la responsabilità
Società di capitali (srl, spa)Responsabilità limitata al capitale sociale; gli amministratori rispondono per mala gestioAzioni di responsabilità contro amministratori e sindaci; se prestata fideiussione, risponde anche il socioObbligo di rilevare tempestivamente la crisi e attivare strumenti idonei
Professionista o piccolo imprenditoreIllimitata; tuttavia accesso a procedure di sovraindebitamentoPignoramento beni; perdita dell’attivitàPossibilità di ricorrere al piano del consumatore o concordato minore
Soci fideiussoriResponsabilità personale per il debito garantitoEscussione immediata da parte della banca; azioni di regressoNon sono liberati dall’esdebitazione del debitore principale
AmministratoriResponsabilità verso società e creditori per mala gestioAzioni di responsabilità; responsabilità penale per reati fallimentari e tributariNecessità di attivarsi tempestivamente ai primi segnali di crisi

Tabella 3 – Principali reati connessi alla crisi d’impresa

ReatoNorma e sogliaCondotta punitaSanzioneGiurisprudenza
Omesso versamento di ritenute previdenzialiArt. 2 L. n. 638/1983; soglia 10 000 € annuiManca il versamento delle ritenute trattenute dalle retribuzioniReclusione fino a tre anni e multa fino a 1 032 €La Cass. 4200/2024 ha stabilito che non vi è reato se le retribuzioni non sono corrisposte .
Omesso versamento IVAArt. 10‑ter D.Lgs. 74/2000; soglia 250 000 € annuiManca il versamento dell’IVA entro il termine di dichiarazioneReclusione da sei mesi a due anniCass. 24262/2024: pagare i dipendenti non giustifica il mancato versamento .
Bancarotta fraudolentaArt. 216 L. Fall.; soglia automatica in caso di fallimentoDistrazione, sottrazione o occultamento dei beni; falsificazione della contabilitàReclusione da tre a dieci anniCass. 22978/2024: serve dolo specifico; semplice omissione di pagamenti non è sufficiente .
Bancarotta sempliceArt. 217 L. Fall.Grave ritardo nell’attivare la procedura o mancanza di contabilitàReclusione da sei mesi a due anniCass. 8921/2024: la distrazione di libri contabili integra bancarotta documentale .
Falso in bilancioArtt. 2621 ss. c.c.Esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero o omissioni rilevantiReclusione fino a cinque anniApplicabile anche se non finalizzato all’insolvenza; tutela della veridicità dei dati contabili

Conclusioni e raccomandazioni

Le imprese di pavimentazioni operano in un settore caratterizzato da elevata competitività, margini ridotti e forte dipendenza dai tempi di pagamento della committenza. In un contesto economico incerto come quello del 2025, la gestione del debito diventa un fattore strategico. La presente guida ha esaminato gli strumenti giuridici disponibili, gli obblighi e le responsabilità dell’imprenditore, proponendo soluzioni pratiche e simulazioni per affrontare la crisi.

Per prevenire la crisi, l’imprenditore deve:

  1. Monitorare i flussi di cassa e i debiti, adottando sistemi di controllo interno.
  2. Rispondere tempestivamente alle segnalazioni dei creditori pubblici (INPS, INAIL, Agenzia delle entrate) e alle revoche bancarie .
  3. Cercare un dialogo proattivo con fornitori, banche e dipendenti per rinegoziare i debiti e definire piani di pagamento sostenibili.

Quando la crisi è conclamata, è importante scegliere lo strumento più adatto tra composizione negoziata, accordo di ristrutturazione, PRO o concordato. Il concordato preventivo in continuità consente di salvare l’azienda e preservare i posti di lavoro; tuttavia richiede un piano credibile, il voto dei creditori e comporta costi non trascurabili . Per le imprese minori, il concordato minore e il piano del consumatore rappresentano soluzioni più snelle .

L’imprenditore deve evitare comportamenti che possano aggravare la situazione o generare responsabilità penale: non distrarre beni, non falsificare i bilanci, non omettere i versamenti fiscali pensando di privilegiarne altri . La trasparenza verso i creditori e l’autorità giudiziaria è fondamentale.

Infine, la riforma del 2025 ha ampliato gli strumenti di esdebitazione per i soggetti incapienti e la possibilità di transare i debiti fiscali con piani più lunghi . Ciò testimonia una maggiore sensibilità del legislatore verso la ristrutturazione e il rilancio delle imprese. Tuttavia, per ottenere questi benefici occorre agire tempestivamente, affidarsi a professionisti competenti (avvocati, commercialisti, OCC) e seguire le procedure previste.

Con una gestione consapevole e il ricorso agli strumenti descritti, anche un’impresa di pavimentazioni fortemente indebitata può sperare di superare la crisi, tutelare il proprio patrimonio e riprendere l’attività in maniera sostenibile.

Gestisci un’impresa di pavimentazioni, rivestimenti o posa di piastrelle e parquet e stai affrontando debiti fiscali, contributivi o bancari? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Gestisci un’impresa di pavimentazioni, rivestimenti o posa di piastrelle e parquet e stai affrontando debiti fiscali, contributivi o bancari?
Hai ricevuto cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento o rischi pignoramenti, ipoteche o blocchi dei conti correnti da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, delle banche o dei fornitori?

👉 Prima regola: non aspettare che la situazione peggiori.
Nel settore delle costruzioni e delle pavimentazioni, dove i pagamenti da parte di clienti e appaltatori arrivano spesso in ritardo, basta una crisi di liquidità temporanea per accumulare debiti e perdere la stabilità finanziaria.
Con una difesa legale e fiscale mirata, puoi bloccare azioni esecutive, rinegoziare i debiti e salvaguardare la tua azienda, i tuoi mezzi e i tuoi dipendenti.


⚖️ Le cause più comuni di indebitamento per un’impresa di pavimentazioni

  • Ritardi nei pagamenti da parte di imprese edili e committenti.
  • Aumento dei costi di materiali, carburante e trasporti.
  • Debiti fiscali e contributivi (IVA, INPS, IRPEF, IRAP) non versati.
  • Cartelle esattoriali e interessi di mora accumulati nel tempo.
  • Leasing onerosi per macchinari, autocarri o attrezzature.
  • Errori di gestione contabile o pianificazione fiscale.
  • Calo delle commesse o perdita di appalti pubblici.

📌 I rischi per un’impresa di pavimentazioni indebitata

  • Cartelle esattoriali e pignoramenti su conti correnti e fatture attive.
  • Ipoteca su immobili, capannoni o magazzini aziendali.
  • Fermi amministrativi su camion, furgoni o mezzi di lavoro.
  • Revoca di linee di credito e affidamenti bancari.
  • Blocco dei rimborsi fiscali o dei crediti IVA.
  • Rischio di liquidazione giudiziale (ex fallimento) in caso di insolvenza.
  • Perdita di appalti o DURC irregolare, con esclusione da gare e cantieri.

🔍 Cosa fare subito

  • Analizza la tua posizione debitoria, distinguendo tra debiti fiscali, contributivi, bancari e fornitori.
  • Verifica la legittimità delle cartelle e degli atti notificati, molti contengono errori o importi prescritti.
  • Blocca pignoramenti e azioni esecutive tramite ricorsi o istanze di sospensione.
  • Richiedi rateizzazioni o definizioni agevolate (“rottamazioni”), se previste dalla legge.
  • Affidati a un avvocato tributarista esperto nel settore edile e artigianale, per predisporre un piano di risanamento su misura.

🧾 Strumenti per difendersi e risolvere i debiti

💠 Rateizzazione delle cartelle
Permette di pagare in 120 rate mensili e sospendere pignoramenti e riscossioni in corso.

💠 Definizione agevolata o “rottamazione”
Quando attiva, consente di saldare solo il capitale, eliminando sanzioni e interessi di mora.

💠 Ricorso tributario o istanza di autotutela
Serve per contestare cartelle fiscali errate o prescritte, evitando riscossioni illegittime.

💠 Composizione negoziata della crisi (D.Lgs. 14/2019)
Strumento previsto dal Codice della Crisi d’Impresa che consente di negoziare con Fisco, banche e fornitori, sospendendo le azioni dei creditori e garantendo la continuità operativa.

💠 Piano di risanamento aziendale
Con una consulenza legale e contabile mirata, puoi ristrutturare i debiti, ridurre i costi e salvare la tua impresa di pavimentazioni.


🛠️ Strategie di difesa per un’impresa di pavimentazioni indebitata

  • Analizzare ogni cartella e atto notificato per individuare vizi, prescrizioni o importi errati.
  • Contestare ipoteche, pignoramenti e fermi amministrativi illegittimi.
  • Dimostrare la crisi temporanea di liquidità per ottenere piani di rateizzazione agevolata.
  • Attivare accordi di rientro e saldo e stralcio con Fisco, banche e fornitori.
  • Tutelare macchinari, automezzi e beni aziendali dalle azioni esecutive.
  • Migliorare la gestione contabile e la pianificazione fiscale per evitare nuovi debiti futuri.

⚖️ Perché agire subito è fondamentale

Nel settore edile e delle pavimentazioni, la continuità produttiva e la regolarità fiscale sono indispensabili per mantenere cantieri e appalti.
Un pignoramento o un blocco dei conti può interrompere la produzione, bloccare i lavori e compromettere la reputazione dell’impresa.

Agire tempestivamente consente di:

  • Bloccare cartelle e azioni di riscossione.
  • Difendere mezzi, attrezzature e capannoni.
  • Rinegoziare i debiti e ridurre l’esposizione fiscale.
  • Ripristinare equilibrio finanziario e continuità operativa.

🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

📂 Analizza la tua posizione debitoria e la documentazione ricevuta.
📌 Verifica la legittimità di cartelle, ipoteche e pignoramenti.
✍️ Predispone piani di risanamento, istanze di autotutela e ricorsi tributari specifici per imprese edili e di pavimentazioni.
⚖️ Ti rappresenta davanti all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, alle banche e alla Corte di Giustizia Tributaria.
🔁 Offre consulenza continuativa su fiscalità aziendale, tutela patrimoniale e gestione della crisi d’impresa.


🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e gestione della crisi d’impresa.
✔️ Professionista per la difesa di imprese di pavimentazioni, edilizia e costruzioni contro debiti fiscali e bancari.
✔️ Gestore della crisi d’impresa iscritto presso il Ministero della Giustizia.


Conclusione

Un’impresa di pavimentazioni con debiti può risanare la propria posizione e tornare competitiva, ma serve agire subito con una strategia legale e fiscale mirata.
Con il giusto supporto puoi bloccare cartelle e pignoramenti, rinegoziare debiti e proteggere la tua azienda, i tuoi macchinari e la fiducia dei clienti.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
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Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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