Imprese Di Serramenti Con Debiti: Cosa Fare E Come Difendersi

Hai un’impresa di serramenti con debiti fiscali o sotto accertamento dell’Agenzia delle Entrate?
Il settore dei serramenti e dell’edilizia artigianale, pur essendo fondamentale per il mercato delle ristrutturazioni, è tra i più esposti a crisi di liquidità, ritardi nei pagamenti e continui controlli fiscali.
Molte imprese di serramenti si trovano oggi a dover gestire debiti con il Fisco, l’INPS o i fornitori, spesso aggravati da cartelle esattoriali, accertamenti IVA o IRPEF, pignoramenti e difficoltà di incasso da parte di clienti o appaltatori.

Con una difesa legale e fiscale mirata, è possibile bloccare la riscossione, rateizzare i debiti e contestare accertamenti infondati, tutelando la tua azienda, i macchinari e la continuità dei lavori.

Quando un’impresa di serramenti entra in difficoltà fiscale o finanziaria

Le situazioni più comuni che portano un’impresa del settore serramenti ad accumulare debiti o subire accertamenti fiscali sono:

  • Cartelle esattoriali o intimazioni di pagamento per IVA, IRPEF, IRES o contributi non versati
  • Accertamenti fiscali per presunte irregolarità nella contabilità o nella gestione dei bonus edilizi
  • Pignoramenti o ipoteche su conti correnti, immobili o beni aziendali
  • Sanzioni e interessi che fanno aumentare rapidamente l’importo del debito
  • Ritardi nei pagamenti da parte di imprese edili, clienti o enti pubblici
  • Errori contabili o amministrativi nella gestione dei costi, dei materiali o del personale

Cosa fare se la tua impresa di serramenti ha debiti o è sotto accertamento fiscale

Agisci subito: ogni atto (cartella, intimazione o accertamento) ha scadenze precise – generalmente 60 giorni dalla notifica – per essere impugnato o rateizzato.

Ecco i passi fondamentali da seguire:

  1. Verifica la legittimità degli atti ricevuti: molti accertamenti fiscali contengono errori di notifica, calcoli sbagliati o motivazioni generiche che ne consentono l’annullamento.
  2. Controlla l’importo reale del debito: le somme richieste spesso includono sanzioni e interessi eccessivi, riducibili con una definizione agevolata.
  3. Richiedi la rateizzazione: puoi ottenere fino a 120 rate mensili, sospendendo temporaneamente le azioni di riscossione.
  4. Valuta la definizione agevolata (rottamazione): se disponibile, consente di pagare solo il capitale dovuto, cancellando sanzioni e interessi.
  5. Impugna gli accertamenti infondati: con un ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria puoi bloccare la riscossione e difendere la tua impresa.

Come difendersi legalmente e fiscalmente

Un avvocato tributarista esperto nella difesa delle imprese artigianali e del settore edilizio può analizzare la tua posizione e costruire una strategia difensiva personalizzata, tutelando il patrimonio aziendale e garantendo la continuità produttiva.

Le azioni più efficaci comprendono:

  • Contestare vizi di notifica, prescrizione o errori di calcolo negli accertamenti e nelle cartelle
  • Chiedere la sospensione immediata di pignoramenti, fermi o ipoteche su beni aziendali e mezzi di lavoro
  • Presentare ricorso contro accertamenti IVA, IRPEF o IRES fondati su presunzioni o stime irregolari
  • Negoziare piani di rateizzazione o transazioni fiscali con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione
  • Tutelare macchinari, conti aziendali e beni strumentali da azioni esecutive
  • Migliorare la gestione contabile e fiscale per evitare nuovi debiti in futuro

Il ruolo dell’avvocato nella difesa delle imprese di serramenti

Un avvocato specializzato può:

  • Analizzare la legittimità di cartelle, accertamenti e intimazioni di pagamento
  • Predisporre ricorsi e istanze di sospensione per bloccare la riscossione
  • Negoziare rateizzazioni e definizioni agevolate
  • Difendere l’impresa nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate
  • Proteggere macchinari, veicoli e conti da pignoramenti o sequestri
  • Tutelare la continuità dei contratti e della produzione aziendale

Cosa puoi ottenere con una difesa efficace

  • La sospensione immediata delle procedure di riscossione
  • L’annullamento totale o parziale dei debiti illegittimi o prescritti
  • La rateizzazione o definizione agevolata delle somme dovute
  • La tutela del patrimonio aziendale e personale dei soci
  • Il risanamento fiscale e la stabilità economica dell’attività

⚠️ Attenzione: ignorare cartelle o accertamenti fiscali può portare a pignoramenti, blocchi dei conti correnti e sequestri di beni, con gravi conseguenze sulla produzione e sui rapporti con i clienti.
Molte situazioni, però, possono essere risolte o fortemente ridotte se affrontate tempestivamente con una difesa legale e fiscale competente.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, crisi d’impresa e difesa fiscale delle aziende del settore edilizio e artigianale – spiega cosa fare se la tua impresa di serramenti ha debiti o è sotto accertamento, come bloccare la riscossione e come ristabilire la solidità economica e operativa della tua attività.

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Analizzeremo la tua situazione, verificheremo la legittimità degli atti e costruiremo una strategia difensiva personalizzata per proteggere la tua azienda, i tuoi beni e la continuità del tuo lavoro.

Introduzione

L’industria dei serramenti occupa un segmento fondamentale del settore manifatturiero italiano. Aziende piccole e medie producono infissi, porte e sistemi di chiusura per il mercato domestico ed europeo, ma spesso operano con margini ridotti e volumi di credito elevati verso fornitori, banche e fisco. Quando la congiuntura economica peggiora, l’esposizione debitoria può crescere rapidamente e sfociare in crisi d’impresa. La presente guida, aggiornata a settembre 2025, analizza i principali problemi che le imprese di serramenti – incluse le s.r.l. – incontrano quando si trovano in difficoltà finanziarie. Il punto di vista adottato è quello del debitore: imprenditori e loro difensori devono conoscere gli strumenti giuridici per prevenire la crisi, ridurre il debito e difendersi dalle azioni dei creditori.

La guida è strutturata in sezioni tematiche. Nella prima parte vengono esaminate le diverse tipologie di debito (fiscali, verso fornitori e banche, verso dipendenti ed enti previdenziali). Successivamente si introduce il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019), nella versione in vigore nel 2025 dopo tre correttivi. Si illustrano poi i principali istituti del diritto concorsuale (composizione negoziata, piano attestato di risanamento, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, transazione fiscale, esdebitazione) e le responsabilità degli amministratori. Per rendere operativa la trattazione, sono inserite simulazioni basate su casi aziendali tipici e tabelle riepilogative. L’ultima sezione propone domande frequenti con le relative risposte.

Nota metodologica: per tutte le citazioni normative e giurisprudenziali sono privilegiate fonti istituzionali. Le linee riportate in nota citano il documento originale tramite il formato , che consente di risalire al testo completo sul sito ufficiale. Le traduzioni e semplificazioni sono responsabilità dell’autore.

1. Analisi dei debiti delle imprese di serramenti

Le imprese che operano nel comparto dei serramenti assumono tipicamente i seguenti debiti:

  1. Debiti fiscali e contributivi: includono IVA, IRES o IRPEF, imposte locali (IMU, TARI) e contributi previdenziali/assistenziali a carico di INPS e INAIL. Le scadenze mensili e trimestrali richiedono liquidità costante. La crisi può portare al mancato pagamento di ritenute e contributi, con l’aggravante delle sanzioni amministrative e penali. Il Codice della crisi prevede il monitoraggio da parte dei creditori pubblici qualificati; l’art. 25-novies stabilisce che INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate-Riscossione devono inviare una segnalazione se il debitore supera determinate soglie di debito (contributi INPS oltre il 30% di quelli dovuti e superiori a 15.000 euro per imprese con dipendenti; importi superiori a 5.000 euro per imprese senza dipendenti; premi INAIL non versati superiori a 5.000 euro; IVA scaduta oltre 5.000 euro o oltre il 10% del volume d’affari; debiti affidati all’agente della riscossione oltre 100.000 euro per ditte individuali, 200.000 euro per società di persone e 500.000 euro per le altre società). Tali segnalazioni mirano a spingere l’imprenditore a ricorrere alla composizione negoziata; la tempestività nelle comunicazioni e nel monitoraggio incide sulla responsabilità degli amministratori .
  2. Debiti verso fornitori di materie prime: l’industria dei serramenti richiede importanti acquisti di alluminio, acciaio, legno, vetro e componenti (serrature, meccanismi di sicurezza). I pagamenti sono spesso dilazionati con scadenze a 60, 90 o 120 giorni. La contrazione del fatturato può comportare il mancato pagamento di fatture; i fornitori possono sospendere le consegne o richiedere il rientro immediato, aggravando la crisi. Le imprese possono tentare un accordo stragiudiziale con i fornitori, oppure includerli in procedure concorsuali quali accordi di ristrutturazione e concordato preventivo.
  3. Debiti bancari: finanziamenti a breve termine (scoperti di conto, anticipi fatture) e a medio–lungo termine (mutui per investimenti in macchinari o immobili). In caso di insolvenza, le banche sono spesso prime creditrici ipotecarie e possono chiedere l’accelerazione del rimborso, risoluzione dei contratti e avviare azioni esecutive sui beni ipotecati. Le norme bancarie e i codici ABI prevedono la rinegoziazione dei debiti, ma la banca partecipa anche alle procedure concorsuali.
  4. Debiti verso dipendenti: riguardano stipendi, TFR e contributi. La legislazione tutela i lavoratori, che hanno privilegio generale sui beni mobili e diritto di insinuazione privilegiata nelle procedure concorsuali. I ritardi nei pagamenti possono dar luogo a denunce all’Ispettorato del lavoro e all’INPS.
  5. Debiti verso enti previdenziali: oltre ai contributi mensili, vi sono i versamenti al Fondo di garanzia del TFR e i contributi assistenziali. Le inadempienze causano segnalazioni e possono determinare l’intervento dell’INPS come creditore privilegiato. In caso di crisi, l’INPS può godere di prelazioni su crediti di altra natura.
  6. Debiti verso partner commerciali e subappaltatori: le imprese di serramenti partecipano spesso a lavori edili in subappalto. Possono nascere contenziosi per ritardi o difformità; i subappaltatori possono agire con decreti ingiuntivi e sequestri.

Riconoscere la composizione del debito

Per elaborare una strategia di difesa, è fondamentale mappare il debito secondo natura, privilegi e scadenze. La legge prevede una gerarchia di crediti: alcuni, come i debiti tributari e previdenziali, sono privilegiati; altri, come i debiti chirografari verso fornitori, sono di rango inferiore. Conoscere la struttura del proprio debito è la premessa per selezionare lo strumento risolutivo più adatto.

2. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII)

Il Decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 ha introdotto il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), che ha sostituito la Legge fallimentare del 1942. L’entrata in vigore integrale è avvenuta il 15 luglio 2022, dopo slittamenti e correttivi. Il codice è stato modificato dal d.lgs. 147/2020 (primo correttivo), dal d.lgs. 83/2022 (secondo correttivo, di recepimento della direttiva UE 2019/1023) e dal d.lgs. 136/2024 (terzo correttivo) con effetti dal 28 settembre 2024 . Il legislatore ha introdotto misure preventive, strumenti di allerta e nuove procedure per anticipare l’emersione della crisi e favorire il recupero dell’attività.

2.1 Concetti fondamentali

Crisi e insolvenza: il CCII distingue tra crisi (difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza) e insolvenza (incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni). La definizione di crisi deriva dall’art. 2 CCII, che rimanda alla nozione di squilibrio economico e finanziario non ancora irreversibile. La distinzione è centrale per scegliere la procedura idonea: la composizione negoziata e gli accordi di ristrutturazione si rivolgono a imprese in crisi, mentre la liquidazione giudiziale (nuovo termine per il fallimento) riguarda l’insolvenza.

Imprenditori coinvolti: il CCII si applica a tutti gli imprenditori, incluse le società di capitali e le società cooperative. Sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici e gli enti territoriali . Anche le imprese agricole possono accedere alle procedure di composizione negoziata e agli altri strumenti.

Segnalazioni dei creditori pubblici: come anticipato, l’art. 25‑novies CCII impone agli enti pubblici di monitorare il debitore. La norma, introdotta dal secondo correttivo e modificata dal terzo, stabilisce soglie di debito per le quali INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate-Riscossione devono inviare una segnalazione all’impresa e all’organo di controllo, invitandola a consultare la piattaforma di composizione negoziata . La norma disciplina termini e modalità della segnalazione e prevede che la tempestiva attivazione dell’organo di controllo riduca la responsabilità degli amministratori.

2.2 Principali novità dei correttivi (2020-2024)

Nel 2025 il CCII incorpora le modifiche apportate da tre correttivi. Tra le principali novità:

  1. Composizione negoziata: introdotta dal d.l. 118/2021 ed integrata nel CCII dal secondo correttivo, è un procedimento volontario e confidenziale per la gestione della crisi. Consente all’imprenditore in squilibrio di chiedere la nomina di un esperto indipendente tramite la piattaforma nazionale. L’art. 12 CCII prevede che l’imprenditore possa accedere alla procedura quando è in condizioni di crisi o in probabile insolvenza; l’esperto ha il compito di facilitare le trattative con i creditori . L’art. 21 indica che l’imprenditore continua a gestire l’attività sotto la propria responsabilità, deve evitare azioni che possano pregiudicare la sostenibilità economico-finanziaria e, se insolvente ma con prospettive di risanamento, deve agire nell’interesse dei creditori .
  2. Misure protettive: il codice consente al debitore di ottenere, all’avvio della composizione negoziata o con la domanda di accordo di ristrutturazione o concordato, la sospensione delle azioni esecutive e cautelari dei creditori. Tali misure sono previste dall’art. 54 CCII e dal d.l. 118/2021. Le modalità e i tempi di richiesta sono stati meglio definiti dai correttivi.
  3. Accordi di ristrutturazione agevolati: il secondo correttivo ha introdotto l’accordo di ristrutturazione agevolato (ARA), che riduce la soglia di adesione dei creditori dal 60% al 30% a certe condizioni . Questo facilita la stipula di accordi quando la maggioranza di fornitori e banche è contraria a un piano di pagamento tradizionale. Gli accordi possono essere gestiti in combinazione con la composizione negoziata o il concordato preventivo.
  4. Transazione fiscale e contributiva: il terzo correttivo ha introdotto il comma 2‑bis all’art. 23 CCII, che consente all’imprenditore in composizione negoziata di proporre alle Agenzie fiscali (Agenzia Entrate, Riscossione e Dogane) un accordo transattivo per la definizione dei debiti erariali, incluso l’eventuale stralcio o dilazione. La proposta deve essere corredata da una relazione attestativa che dimostri la convenienza dell’accordo rispetto alla liquidazione giudiziale . L’accordo non riguarda i contributi previdenziali e i tributi locali, che restano dovuti per intero o solo rateizzabili .
  5. Modifiche al concordato preventivo: il terzo correttivo ha rafforzato il controllo sulla domanda prenotativa (domanda con riserva) e ha introdotto la possibilità di ottenere gli effetti della domanda completa anche nel periodo preliminare . Inoltre ha chiarito il valore di liquidazione (prezzo realizzabile in liquidazione giudiziale, comprensivo anche della cessione dell’azienda in esercizio) , disciplinato il cross‑class cram-down (art. 112 CCII) e introdotto l’art. 114‑bis sulla liquidazione in continuità, consentendo la nomina di un liquidatore quando il piano prevede la vendita dell’azienda .

2.3 Obblighi di adeguata organizzazione e rilevazione tempestiva della crisi

Il CCII stabilisce che gli amministratori devono istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, atti a rilevare tempestivamente i segnali di crisi. L’art. 2086 c.c., come modificato dal d.lgs. 14/2019, responsabilizza gli amministratori a conservare l’integrità del patrimonio sociale e a tutelare i creditori. La mancata implementazione di tali assetti può costituire presupposto di responsabilità civile e, in casi gravi, penale.

3. Strumenti difensivi e risolutivi per il debitore

In questa sezione si analizzano i principali istituti previsti dal CCII e dalla normativa collegata. La scelta dello strumento dipende dalla gravità della crisi, dal tipo di debiti, dai tempi e dalle prospettive di risanamento. Ogni istituto viene descritto nei suoi presupposti, nella procedura e negli effetti.

3.1 Composizione negoziata della crisi

La composizione negoziata è un procedimento confidenziale introdotto nel 2021 e codificato nel CCII. L’imprenditore in crisi o insolvenza imminente può richiedere la nomina di un esperto indipendente tramite una piattaforma telematica gestita dalle Camere di Commercio.

Presupposti: l’imprenditore deve trovarsi in condizioni di squilibrio che rendono probabile l’insolvenza. La domanda è compilata sulla piattaforma e contiene un test pratico per valutare se l’azienda può proseguire l’attività.

Nomina dell’esperto: l’esperto, iscritto negli elenchi regionali, è nominato dalla Camera di Commercio e ha il compito di facilitare le trattative. Può convocare i creditori, richiedere informazioni, suggerire soluzioni. Non ha potere di gestione; l’imprenditore mantiene la direzione dell’impresa sotto la propria responsabilità .

Gestione ordinaria e straordinaria: l’art. 21 CCII prevede che l’imprenditore continui l’attività, ma deve evitare azioni che possano peggiorare la situazione. Qualora l’imprenditore sia insolvente ma vi siano prospettive di risanamento, egli deve agire nell’interesse dei creditori e può compiere operazioni straordinarie solo con l’autorizzazione del tribunale . L’art. 22 disciplina le autorizzazioni necessarie: il giudice può autorizzare finanziamenti prededucibili e la cessione di beni non necessari, con tutela particolare per i finanziatori .

Misure protettive: con la richiesta di composizione negoziata, l’imprenditore può ottenere la sospensione delle azioni esecutive e cautelari (pignoramenti, sequestri) previa pubblicazione nel registro delle imprese. Le misure protettive durano per il tempo necessario al negoziato e possono essere revocate dal giudice. Esse non impediscono il pagamento dei debiti maturati durante la procedura. Le misure protettive sono importanti per preservare la continuità aziendale e evitare il blocco delle forniture.

Esito della procedura: la composizione può concludersi con: (a) un accordo stragiudiziale con creditori e sottoscrizione di un piano; (b) un accesso ad altre procedure (piano attestato, accordo di ristrutturazione, concordato); (c) liquidazione giudiziale se la crisi è irreversibile. Il CCII prevede che l’esperto depositi una relazione finale; se l’impresa non riesce a trovare un accordo, la procedura termina e la pubblicità comporta l’apertura della liquidazione.

Vantaggi e criticità: la procedura è confidenziale, consente di negoziare con i creditori senza l’esposizione pubblica del concordato e permette di ottenere misure protettive. Tuttavia richiede collaborazione di banche e fornitori; se i creditori non aderiscono, la procedura può sfociare in accordi di ristrutturazione o nel concordato.

3.2 Piano attestato di risanamento

Il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) è uno strumento stragiudiziale rivolto a imprese in difficoltà ma ancora solvibili. Si tratta di un progetto che descrive le strategie per riequilibrare l’attività (ricapitalizzazione, dismissioni di rami, rinegoziazione di debiti, diversificazione commerciale).

Requisiti: il piano deve essere redatto per iscritto e contenere l’elenco dei creditori, le fonti di pagamento e la descrizione delle azioni correttive . Deve essere accompagnato da una relazione di un professionista indipendente (revisore, commercialista) che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Il professionista è responsabile civilmente e penalmente per dichiarazioni false.

Caratteri essenziali: il piano è un accordo unilaterale; non richiede omologazione giudiziale né adesione di tutti i creditori, ma per essere efficace deve ottenere il consenso degli interlocutori chiave (banche, fornitori strategici) che accettano la dilazione o riduzione dei crediti. La Cassazione ha chiarito che il piano è un atto privato non soggetto a controllo giudiziale e privo dell’effetto esdebitatorio del concordato .

Effetti protettivi: l’approvazione di un piano attestato comporta l’esenzione dall’azione revocatoria fallimentare per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano. Inoltre può escludere la responsabilità per preferenze indebite se non vi è dolo o colpa grave. Non sospende automaticamente le azioni esecutive; per ottenere la sospensione occorre ricorrere alla composizione negoziata o ad un accordo di ristrutturazione.

Utilità per le imprese di serramenti: è consigliato per imprese che hanno ancora margini operativi e vogliono evitare procedure pubbliche. Consente di ristrutturare il debito con banche e fornitori in modo confidenziale e di riorganizzare la produzione. Il piano può prevedere, ad esempio, l’ingresso di un socio finanziatore o la fusione con un concorrente per acquisire nuovi mercati.

3.3 Accordi di ristrutturazione dei debiti

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57–60 CCII) sono contratti stipulati tra l’imprenditore e i creditori che rappresentano almeno il 60% (o il 30% nella versione agevolata) dei crediti. Devono essere omologati dal tribunale e pubblicati nel registro delle imprese.

Accordo ordinario: richiede l’adesione di creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. L’imprenditore presenta un piano attestato e i creditori aderenti assumono l’obbligo di rispettare le condizioni dell’accordo. I creditori non aderenti devono essere pagati integralmente nei termini legali .

Accordo di ristrutturazione agevolato (ARA): introdotto dal secondo correttivo, consente la riduzione della soglia al 30% se l’imprenditore dimostra, mediante attestazione, che l’accordo assicura il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quanto avrebbero in caso di liquidazione giudiziale . L’ARA è particolarmente utile per le PMI, dove un numero ristretto di fornitori detiene la maggior parte dei crediti. Le imprese di serramenti che hanno pochi fornitori chiave possono usare l’ARA per evitare il concordato.

Procedura: l’imprenditore redige il piano e la proposta d’accordo con la consulenza di un professionista. Il piano viene attestato e depositato presso il tribunale, che fissa un termine per le eventuali opposizioni. Durante il procedimento, il debitore può chiedere misure protettive. Se non emergono opposizioni o se le opposizioni vengono rigettate, il tribunale omologa l’accordo. A seguito dell’omologazione, l’accordo diventa vincolante per i creditori aderenti e produce l’effetto esdebitatorio (per l’imprenditore) limitatamente ai crediti compresi.

Vantaggi: flessibilità, minore esposizione pubblica rispetto al concordato, riduzione della soglia di adesione con l’ARA. Non è necessario suddividere i creditori in classi né sottoporli a votazione, ma occorre individuare i creditori principali e convincerli dell’utilità del piano. Permette di ottenere misure protettive. Le transazioni fiscali e previdenziali possono essere integrate nell’accordo.

Differenze rispetto al concordato: mentre nel concordato i creditori votano in classi e il tribunale nomina un commissario, gli accordi di ristrutturazione sono più privati e coinvolgono solo i creditori aderenti. Come evidenziato dagli studiosi, l’accordo di ristrutturazione agevolato è pensato per imprese con una base creditoria concentrata che desiderano evitare le complessità del concordato .

3.4 Concordato preventivo

Il concordato preventivo è la procedura concorsuale più strutturata per le imprese in crisi o insolvenza. Consente di evitare la liquidazione giudiziale e prevede un piano per soddisfare i creditori, che devono votare in assemblea. Il CCII disciplina varie tipologie: il concordato con continuità aziendale, il concordato liquidatorio e il concordato in bianco (domanda prenotativa).

Presupposti e domanda: l’imprenditore deve trovarsi in stato di crisi o insolvenza e deve presentare al tribunale un ricorso con il piano, la proposta e la documentazione contabile. La domanda può essere presentata “con riserva” (domanda prenotativa), con deposito successivo del piano completo. Il terzo correttivo ha precisato che la domanda prenotativa produce gli effetti della domanda completa solo se il debitore deposita un progetto di piano e specifica gli strumenti prescelti . Se non viene indicata la procedura preferita (accordo, concordato, liquidazione), si applica la disciplina più rigorosa del concordato.

Classi di creditori e votazione: i creditori sono suddivisi in classi omogenee. Ogni classe vota sul piano; l’approvazione richiede la maggioranza dei crediti votanti. Il terzo correttivo ha introdotto l’istituto del cross‑class cram‑down, che consente al tribunale di omologare il concordato anche se una o più classi votano contro, purché una classe a favore sia soddisfatta e la proposta rispetti il principio della priorità assoluta (best interest test) .

Concordato con continuità aziendale: questa forma di concordato prevede la prosecuzione dell’attività d’impresa, totale o parziale. La continuità può essere diretta (gestione da parte dello stesso imprenditore) o indiretta (affitto o cessione dell’azienda a terzi). Il piano deve dimostrare la sostenibilità economica e fornire ai creditori un soddisfacimento non inferiore alla liquidazione. Il d.lgs. 136/2024 ha chiarito che il valore di liquidazione include il prezzo conseguibile dalla vendita dell’azienda in esercizio . Inoltre ha introdotto l’art. 114‑bis che disciplina la liquidazione in continuità, ossia la cessione dell’azienda o di rami con contestuale liquidazione, con nomina di un liquidatore indipendente .

Concordato liquidatorio: prevede la cessazione dell’attività e la vendita dei beni per soddisfare i creditori. È meno usato dalle imprese che desiderano preservare il valore aziendale.

Effetto esdebitatorio: una volta omologato e adempiuto, il concordato libera l’imprenditore dai debiti inclusi nel piano. In caso di inadempimento si può aprire la liquidazione giudiziale.

3.5 Transazione fiscale e contributiva

La transazione fiscale e contributiva consente al debitore di definire i debiti verso il fisco e gli enti previdenziali con l’adesione dello Stato. Essa è stata potenziata dal terzo correttivo.

Transazione nella composizione negoziata: l’art. 23, comma 2‑bis CCII, introdotto dal d.lgs. 136/2024, prevede che l’imprenditore possa proporre alle agenzie fiscali un accordo finalizzato a ridurre o dilazionare i debiti erariali. La proposta deve essere accompagnata da (a) una relazione attestativa che dimostri la convenienza dell’accordo rispetto alla liquidazione giudiziale; (b) una relazione sulla veridicità dei dati redatta da un revisore o sindaco . Il tribunale verifica la documentazione e, se accoglie l’istanza, autorizza l’accordo; quest’ultimo è automaticamente risolto se interviene la liquidazione o se i pagamenti non vengono eseguiti entro 60 giorni . La transazione non riguarda i contributi previdenziali e i tributi locali, che possono essere solo dilazionati .

Transazione nel concordato e negli accordi di ristrutturazione: anche all’interno del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione, l’imprenditore può proporre la transazione fiscale e contributiva (art. 63 CCII) per regolare IVA, ritenute e contributi. La percentuale di pagamento proposta deve essere pari o superiore a quella riconosciuta agli altri crediti privilegiati e occorre dimostrare la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione. Dal 2024 le agenzie hanno 90 giorni per esprimere parere.

Benefici: la transazione consente di ridurre il carico fiscale, liberare risorse finanziarie e aumentare la fattibilità di piani di risanamento. È utile quando l’azienda ha debiti erariali preponderanti e rischia azioni di riscossione coattiva.

3.6 Esdebitazione del sovraindebitato e dell’imprenditore

L’esdebitazione è il beneficio che estingue i debiti residui del debitore onesto ma incapiente al termine di una procedura concorsuale. Il CCII ha esteso l’esdebitazione alle persone giuridiche.

L’art. 278 CCII prevede che il fallito persona fisica e le società possano essere esdebitate dei debiti non soddisfatti dopo la liquidazione giudiziale . Questa estensione è significativa per le società di capitali: mentre in passato solo l’imprenditore individuale poteva ottenere l’esdebitazione, ora anche la s.r.l. può ottenere la cancellazione dei debiti residui, a condizione che abbia collaborato con gli organi della procedura e che non vi siano cause di esclusione (dolo, frode, violazione di obblighi). L’art. 280 CCII elenca i casi di esclusione (condanne per bancarotta fraudolenta, false comunicazioni sociali, ecc.) e richiede il rispetto dei doveri di cooperazione.

L’esdebitazione non si applica ai debiti derivanti da responsabilità per danni extracontrattuali, alimenti, multe e sanzioni penali. Per l’imprenditore persona fisica, l’esdebitazione consente di riprendere l’attività. Per la società, in pratica, i soci e gli amministratori non possono più essere chiamati a pagare i debiti residui. Ciò rende la liquidazione giudiziale uno strumento meno punitivo e promuove la ripartenza.

3.7 Altri istituti: liquidazione controllata e procedure di sovraindebitamento

Per completezza si ricordano altri strumenti utili in determinati contesti:

  • Liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII): sostituisce la liquidazione coatta amministrativa e si applica a categorie particolari come enti pubblici, consorzi obbligatori e società fiduciarie. Poco rilevante per le imprese di serramenti.
  • Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore: rivolte a persone fisiche e imprese sotto soglia, non applicabili a società di capitali con bilanci superiori ai limiti. Tuttavia possono riguardare l’imprenditore individuale di serramenti.

4. Responsabilità personali degli amministratori e obblighi di vigilanza

Gli amministratori di società di capitali (s.r.l. e s.p.a.) sono investiti di poteri di gestione ma anche di obblighi fiduciari verso la società, i soci e i creditori. La gestione in stato di crisi richiede particolare attenzione. La normativa civilistica e il CCII prevedono specifiche responsabilità.

4.1 Obbligo di conservazione del patrimonio e responsabilità verso i creditori

L’art. 2476 c.c. stabilisce che gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei loro doveri; ciascun socio ha diritto di agire per ottenere il risarcimento e di ispezionare i documenti. Gli amministratori rispondono anche verso i creditori sociali quando non hanno conservato l’integrità del patrimonio sociale. I creditori possono proporre azione quando il patrimonio è insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti; la rinuncia all’azione da parte della società non impedisce l’azione dei creditori . La norma è speculare all’art. 2394 c.c. per le s.p.a., ma il CCII ha espressamente introdotto la responsabilità verso i creditori anche nella s.r.l. (art. 2476, sesto comma) .

L’art. 2394 c.c., che continua a valere per le s.p.a., prevede che gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per la violazione degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio; l’azione è esercitabile dai creditori quando il patrimonio risulta insufficiente . In tal modo, chi gestisce una s.r.l. o s.p.a. di serramenti deve evitare condotte che diminuiscano ingiustificatamente il patrimonio, ad esempio pagamenti preferenziali a soci o fornitori vicini a discapito degli altri creditori.

4.2 Obblighi in caso di causa di scioglimento (art. 2484 e 2485 c.c.)

L’art. 2484 c.c. individua le cause di scioglimento della società: scadenza del termine, conseguimento o impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, impossibilità di funzionamento o inattività prolungata dell’assemblea, riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, deliberazione dell’assemblea, altre cause previste dallo statuto. Il CCII ha aggiunto una nuova causa: l’apertura della liquidazione giudiziale o controllata . Al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori devono iscrivere la dichiarazione nel registro delle imprese; la società entra in liquidazione e gli amministratori possono compiere solo atti conservativi del valore aziendale .

L’art. 2485 c.c. impone agli amministratori di accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento e di convocare l’assemblea per gli adempimenti. In caso di omissione o ritardo, essi sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni arrecati a soci, creditori e terzi . Ad esempio, se un’amministratrice continua a stipulare contratti onerosi quando la società è già sciolta per perdita del capitale, può essere chiamata a rispondere dei danni.

L’art. 2487 c.c. stabilisce che, una volta accertata la causa di scioglimento, gli amministratori devono convocare l’assemblea per nominare i liquidatori e stabilire i criteri di liquidazione. In caso di omissione, il tribunale interviene su richiesta di soci o sindaci per nominare i liquidatori . Dopo l’iscrizione della nomina, gli amministratori cessano e devono consegnare ai liquidatori i libri sociali e le scritture contabili .

4.3 Responsabilità per gestione nell’insolvenza (art. 2486 c.c.)

L’art. 2486 c.c. vieta agli amministratori di svolgere operazioni che non siano di mera conservazione quando esiste una causa di scioglimento. Introduce la responsabilità per il danno cagionato al patrimonio sociale per operazioni vietate e stabilisce un criterio presuntivo per il calcolo del danno. Con l’art. 378 CCII (entrato in vigore nel 2019), è stato inserito un terzo comma che presuppone come danno la differenza tra il patrimonio netto esistente alla cessazione della carica (o all’apertura della procedura concorsuale) e quello risultante alla data in cui la causa di scioglimento si è verificata, al netto dei costi sostenuti . Se le scritture contabili sono irregolari o mancanti, il danno è pari alla differenza tra attivo e passivo accertati. Questa presunzione facilita la prova del danno a carico dell’amministratore e incentiva la tempestiva reazione alla crisi.

4.4 Dovere di diligenza e fedeltà

Le sentenze più recenti della Corte di Cassazione sottolineano che gli amministratori devono agire con diligenza professionale e lealtà, documentando le loro scelte. Una decisione formale regolare non esclude la responsabilità per mala gestio se è frutto di interessi estranei o di imprudenza. Secondo la giurisprudenza, l’amministratore non può giustificare un pagamento solo perché formalmente conforme; deve provare di aver agito con prudenza e di aver valutato gli interessi della società . In caso di azione di responsabilità, spetta al curatore o ai creditori provare l’inadempimento, mentre l’amministratore deve dimostrare i fatti estintivi o giustificativi. Questa inversione dell’onere probatorio mette gli amministratori davanti all’obbligo di curare la documentazione e di monitorare la situazione finanziaria.

4.5 Ruolo degli organi di controllo

Le imprese di serramenti che superano determinati limiti dimensionali (due di tre tra: totale dell’attivo > 4 milioni di euro, ricavi > 4 milioni, dipendenti medi > 20) devono nominare un organo di controllo o un revisore. Il CCII attribuisce a tali organi doveri di vigilanza sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e sulla tempestiva attivazione della composizione negoziata. La mancata segnalazione della crisi può comportare responsabilità per omessa vigilanza. L’art. 25‑novies CCII riconosce che la tempestiva segnalazione dell’organo di controllo può escludere la responsabilità per danni derivanti dalla ritardata percezione della crisi .

5. Simulazioni pratiche basate su casi aziendali

Per comprendere come applicare le normative, si propongono tre simulazioni ispirate a situazioni reali di imprese di serramenti in crisi. Ogni esempio ipotizza una s.r.l. con debiti verso più soggetti. Le strategie illustrate non sostituiscono una consulenza legale ma offrono modelli di comportamento.

5.1 Caso A: impresa con debiti fiscali e verso fornitori, ma con prospettive di rilancio

Scenario: Serramenti Beta s.r.l. ha 15 dipendenti, un fatturato di 3 milioni e debiti complessivi per 1,2 milioni di euro così suddivisi: 400.000 euro verso banche (mutui ipotecari), 250.000 euro verso fornitori di alluminio e vetro, 350.000 euro verso Agenzia delle Entrate per IVA e ritenute non versate, 100.000 euro verso INPS e INAIL e 100.000 euro verso altri creditori. L’azienda opera in una zona con crescita dell’edilizia sostenibile e prevede un aumento degli ordini. I soci sono disponibili a immettere nuovi capitali. Tuttavia i fornitori minacciano azioni legali e l’Agenzia Entrate-Riscossione ha notificato cartelle per 200.000 euro.

Analisi e strategia:

  1. Composizione negoziata: la società può presentare domanda di composizione negoziata per ottenere un esperto che faciliti la trattativa con creditori. Poiché si trova in stato di crisi (non insolvenza), la procedura consente di negoziare un accordo, sospendendo temporaneamente pignoramenti. L’esperto può proporre ai fornitori una dilazione e alle banche la rimodulazione del mutuo. Inoltre, ai sensi del comma 2‑bis art. 23 CCII, la società può proporre una transazione fiscale per ridurre gli interessi e le sanzioni, allegando una relazione attestativa .
  2. Piano attestato di risanamento: se l’azienda ritiene di poter raggiungere un accordo con i creditori principali, può elaborare un piano attestato. Il piano prevede un aumento di capitale di 200.000 euro, la cessione di un magazzino inutilizzato per 100.000 euro e la rinegoziazione dei debiti fornitori con un pagamento al 80% in 24 mesi. L’attestatore verifica la veridicità dei dati e la fattibilità . Il piano, allegato alla composizione negoziata, permette di bloccare eventuali revocatorie e riduce il rischio di responsabilità penali.
  3. Accordo di ristrutturazione agevolato: se fornitori e banche che detengono il 65% dei crediti accettano, si può depositare un accordo di ristrutturazione. Grazie all’ARA, è sufficiente il 30% di adesione per l’omologazione . L’accordo prevede il pagamento integrale dei creditori non aderenti nei termini di legge e la falcidia parziale per i creditori aderenti. L’omologazione è ottenuta in tempi rapidi e consente la continuità aziendale.
  4. Responsabilità degli amministratori: gli amministratori devono monitorare i conti e convocare l’assemblea se si evidenzia la riduzione del capitale sotto il minimo legale (art. 2484 e 2485 c.c.). Devono inoltre evitare pagamenti preferenziali. Il rispetto degli assetti organizzativi e la tempestiva attivazione della composizione negoziata possono escludere la responsabilità .

Risultato atteso: con la combinazione di composizione negoziata, piano attestato e accordo di ristrutturazione, Serramenti Beta può ridurre il debito fiscale, evitare azioni esecutive, ottenere nuova finanza e ristrutturare i rapporti con i fornitori. Se i creditori non collaborano, la società potrà valutare il concordato preventivo o la liquidazione giudiziale.

5.2 Caso B: impresa in insolvenza con attività non più sostenibile

Scenario: Infissi Gamma s.r.l. produce serramenti in PVC ed è in grave insolvenza. Il fatturato è sceso del 50% e l’azienda ha 6 mesi di arretrati sugli stipendi, 800.000 euro di debiti bancari garantiti da ipoteca sul capannone, 300.000 euro di debiti verso fornitori, 200.000 euro di debiti fiscali e 150.000 euro verso INPS/INAIL. La perdita di commesse rende impossibile la continuità. I soci non vogliono investire ulteriormente.

Analisi e strategia:

  1. Liquidazione giudiziale: la situazione configura insolvenza conclamata; l’impresa deve valutare la liquidazione giudiziale (ex fallimento). Gli amministratori devono accertare la causa di scioglimento e convocare l’assemblea per la nomina dei liquidatori (artt. 2484–2487 c.c.) . Se omettono o ritardano, rispondono dei danni .
  2. Accordo di ristrutturazione o concordato liquidatorio: un’alternativa alla liquidazione giudiziale è il concordato liquidatorio, che prevede la vendita dei beni (capannone, macchinari) per soddisfare i creditori. L’impresa prepara un piano con la stima di realizzo e lo sottopone ai creditori. Tuttavia la mancanza di continuità riduce il valore realizzabile, e i creditori potrebbero preferire la liquidazione giudiziale.
  3. Responsabilità degli amministratori: gli amministratori devono evitare di proseguire l’attività oltre il punto di non ritorno per non incorrere in responsabilità ex art. 2486 c.c. (gestione ultrattiva). La continuazione potrebbe aumentare il dissesto e aggravare i danni risarcibili. La Cassazione ha affermato che la formalità di un pagamento non giustifica la decisione se non supportata da prudenza e interesse sociale .

Risultato atteso: per Infissi Gamma la liquidazione giudiziale è la soluzione più realistica. La procedura consente la vendita ordinata dei beni, la distribuzione ai creditori secondo il grado, e prevede l’esdebitazione finale. L’eventuale concordato liquidatorio potrebbe migliorare i tempi di realizzazione ma richiede un piano credibile. Gli amministratori devono collaborare con i curatori e consegnare tutta la documentazione.

5.3 Caso C: impresa in crisi con forte esposizione fiscale e contenziosi

Scenario: Porte Delta s.p.a. fabbrica porte blindate e ha un fatturato di 20 milioni. L’azienda ha contratto debiti bancari per 5 milioni, debiti fiscali e contributivi per 3,5 milioni e contenziosi aperti con clienti per difetti di prodotto. L’INPS ha inviato una segnalazione (art. 25-novies) per contributi non versati oltre 800.000 euro, e l’Agenzia Entrate ha notificato un accertamento per IVA e IRES. I fornitori richiedono il pagamento immediato; la società rischia sequestri e pignoramenti. L’organo di controllo ha segnalato la crisi ma gli amministratori non hanno adottato misure.

Analisi e strategia:

  1. Attivazione della composizione negoziata: la società può avviare la procedura e beneficiare delle misure protettive per sospendere le azioni esecutive. L’esperto potrà convocare i creditori e definire un piano di risanamento.
  2. Transazione fiscale: date le rilevanti esposizioni erariali, è opportuno proporre una transazione fiscale che preveda lo stralcio delle sanzioni e una rateizzazione. Sarà necessario dimostrare che la proposta è più vantaggiosa rispetto alla liquidazione giudiziale .
  3. Accordo di ristrutturazione ordinario: con una base creditoria ampia, la società potrebbe non raggiungere il 60% di adesioni. Tuttavia, sfruttando la possibilità di includere la transazione fiscale e il supporto dell’esperto, potrà convincere le banche e i principali fornitori. L’accordo sarà omologato e vincolerà i creditori aderenti.
  4. Concordato preventivo con continuità: se l’accordo non si concretizza, la società può scegliere il concordato con continuità, prevedendo una riduzione del personale e la cessione di un ramo d’azienda. Il piano deve dimostrare che i creditori riceveranno più che nella liquidazione. La procedura prevede la nomina di un commissario e la votazione dei creditori per classi. L’art. 87 CCII, come modificato, chiarisce che il valore di liquidazione considera il prezzo di vendita della società in funzionamento .
  5. Responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo: l’organo di controllo che ha segnalato la crisi può beneficiare dell’esimente prevista dall’art. 25‑novies, mentre gli amministratori devono dimostrare di avere agito tempestivamente. Se la segnalazione dell’INPS non è stata considerata, il rischio di responsabilità è alto. L’adempimento degli assetti organizzativi e la pronta attivazione della composizione negoziata possono ridurre i profili di responsabilità.

Risultato atteso: Porte Delta potrà ristrutturare il debito tramite la transazione fiscale e un accordo, o, in caso di insuccesso, attraverso il concordato con continuità. L’obiettivo principale è preservare il valore della tecnologia e del marchio, salvaguardando i posti di lavoro e riducendo la responsabilità degli amministratori.

6. Differenze strategiche tra impresa operativa e impresa in liquidazione

Le strategie difensive variano a seconda che l’impresa di serramenti sia ancora operativa oppure in fase di liquidazione.

6.1 Impresa operativa

Un’azienda operativa in stato di crisi può ricorrere alla composizione negoziata per proseguire l’attività durante le trattative. Lo strumento consente di ottenere misure protettive, negoziare la moratoria dei debiti e coinvolgere un esperto. La presenza di un business ancora redditizio permette di proporre un piano attestato, un accordo di ristrutturazione o un concordato con continuità. La possibilità di ottenere finanza prededucibile (art. 22 CCII) rende possibili investimenti per il rilancio. Gli amministratori devono mantenere l’operatività rispettando i doveri di diligenza e fedeltà .

6.2 Impresa in liquidazione

Se l’azienda ha cessato l’attività o non ha prospettive di risanamento, l’alternativa è la liquidazione. La liquidazione volontaria può essere deliberata dall’assemblea (art. 2484 c.c.) e seguita dalla nomina dei liquidatori (art. 2487 c.c.), che curano la vendita dei beni . La liquidazione giudiziale, invece, è dichiarata dal tribunale quando l’insolvenza è irreversibile. In questa fase non è più possibile utilizzare la composizione negoziata; i creditori esercitano le loro azioni nella procedura concorsuale. Le misure protettive cessano; le azioni esecutive vengono riunite. L’esdebitazione consente alla società di liberarsi dei debiti residui al termine . Gli amministratori devono evitare operazioni che aggravino il dissesto per non incorrere in responsabilità ex art. 2486 c.c. e devono cooperare con i liquidatori.

6.3 Ruolo degli assetti organizzativi

In entrambi i casi, la presenza di assetti organizzativi adeguati è decisiva. In azienda operativa, un sistema di controllo di gestione e indicatori di crisi consente di anticipare gli squilibri e attivare le procedure di risanamento. In fase di liquidazione, un’adeguata contabilità consente di determinare la posizione debitoria e riduce il rischio di responsabilità degli amministratori. L’art. 2486 c.c. prevede che in assenza di scritture contabili regolari, il danno presunto si calcola sottraendo dal passivo l’attivo accertato .

7. Azioni esecutive dei creditori e contromisure del debitore

I creditori, in particolare banche e fornitori, possono intraprendere diverse azioni per recuperare i propri crediti. Di seguito si analizzano le principali azioni esecutive e le contromisure disponibili per l’impresa debitrice.

7.1 Pignoramenti e sequestri conservativi

Il creditore munito di titolo esecutivo (decreto ingiuntivo, sentenza, cambiale protestata) può promuovere il pignoramento dei beni dell’impresa (immobili, macchinari, crediti verso clienti). Può chiedere il pignoramento presso terzi dei crediti (es. importi dovuti dai clienti all’impresa) o il sequestro conservativo per tutelarsi prima di ottenere il titolo. Per contrastare tali azioni, il debitore può:

  • Richiedere misure protettive all’avvio della composizione negoziata o della procedura concorsuale (art. 54 CCII), che sospendono temporaneamente le azioni esecutive e cautelari. Le misure sono pubblicate nel registro delle imprese e devono essere rispettate dai creditori.
  • Opporsi agli atti esecutivi: l’impresa può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) contestando il titolo o le modalità. Tuttavia, l’opposizione non sempre sospende l’esecuzione; occorre depositare istanza di sospensione, spesso subordinata alla prestazione di una garanzia.
  • Introdurre un accordo con i creditori: la negoziazione può prevedere la rinuncia all’azione esecutiva in cambio di un pagamento parziale o dilazionato. Nel contesto della composizione negoziata, l’esperto può facilitare l’accordo.

7.2 Ipoteca e leasing finanziario

Le banche che hanno finanziato l’acquisto di un capannone o di macchinari con contratti di leasing o mutui ipotecari hanno un privilegio reale. Possono procedere alla vendita del bene ipotecato. L’imprenditore può proporre al creditore ipotecario un accordo di ristrutturazione prevedendo la conversione del credito in partecipazione (debt‑equity swap) o l’allungamento del piano di ammortamento. Nelle procedure concorsuali, i creditori ipotecari partecipano con prelazione e sono pagati integralmente dal ricavato del bene; solo in caso di esubero la differenza va ai chirografari.

7.3 Azioni dei dipendenti

I dipendenti hanno titolo privilegiato per i crediti di lavoro, TFR e contributi. Possono agire mediante decreto ingiuntivo o costituirsi nel procedimento concorsuale. La presenza di arretrati può portare a proteste sindacali e ispezioni. Nelle procedure concorsuali, i lavoratori sono soddisfatti prima dei crediti erariali. Il Fondo di garanzia INPS interviene per il TFR nel caso di concordato preventivo o liquidazione giudiziale.

7.4 Ruolo dei creditori pubblici

Come visto, INPS, INAIL e Agenzia Entrate possono inviare segnalazioni ai sensi dell’art. 25‑novies. In assenza di riscontro, l’Agenzia può iscrivere ipoteca o fermo amministrativo sui beni. Il debitore può presentare istanza di rateizzazione o una definizione agevolata (rottamazione) se prevista dalla normativa fiscale. La transazione fiscale e il concordato consentono di proporre pagamenti parziali; l’approvazione dell’Agenzia è essenziale .

7.5 Contromisure e strategie difensive

Le imprese di serramenti possono adottare varie strategie per difendersi:

  • Monitorare e prevenire: attivare tempestivamente strumenti come la composizione negoziata, redigere bilanci infrannuali, predisporre piani di liquidità.
  • Negoziare con i creditori: proporre piani di pagamento credibili, magari con l’intervento di un professionista indipendente. Spesso i creditori preferiscono recuperare una parte del credito anziché affrontare procedure lunghe e costose.
  • Utilizzare le misure protettive: chiedere la sospensione delle azioni esecutive subito dopo aver presentato la domanda di composizione negoziata o la richiesta di accordo di ristrutturazione/concordato.
  • Ricorrere a strumenti pubblici: sfruttare la garanzia dei Confidi, i finanziamenti agevolati (es. Fondo di garanzia PMI) e le misure previste da normative emergenziali (in passato, il Decreto Liquidità) per migliorare la posizione finanziaria.
  • Curare la documentazione: predisporre bilanci aggiornati, contratti, registrazioni fiscali. In caso di contenzioso, l’onere probatorio ricade sull’amministratore; la mancanza di documenti può aggravare la responsabilità .

8. Tabelle riepilogative dei principali strumenti

Per facilitare la consultazione, si propongono tabelle riepilogative dei principali strumenti giuridici utilizzabili dalle imprese di serramenti in crisi. Ogni tabella sintetizza i presupposti, la procedura, i creditori coinvolti e gli effetti.

StrumentoPresuppostiProceduraCoinvolgimento creditoriMisure protettiveEffetti principali
Composizione negoziataStato di crisi o probabilità di insolvenza. Azienda ancora operativa.Richiesta tramite piattaforma. Nomina di esperto. Durata variabile.Volontario: partecipano creditori interessati. Non richiede consenso totale.Sì: sospensione azioni esecutive e cautelari su richiesta (art. 54 CCII).Confidenziale, favorisce accordi stragiudiziali, può preludere ad altri strumenti; l’imprenditore resta alla guida .
Piano attestato di risanamentoImpresa in crisi ma non insolvente; possibilità di recupero.Piano scritto, attestato da professionista indipendente. Sottoscritto con creditori principali.Non richiede omologazione. Coinvolge solo creditori che aderiscono; altri restano liberi.No automatiche; occorre chiedere misure tramite composizione negoziata.Esenzione da revocatorie; tutela penale; flessibilità; necessita attestazione .
Accordo di ristrutturazione ordinarioStato di crisi o insolvenza. Necessità di accordo con almeno 60% dei creditori.Deposito del piano, attestazione, adesione dei creditori, omologazione del tribunale.Creditori aderenti (min. 60% del passivo). Dissenting creditors paid in full nei termini.Sì, dal deposito della domanda.Riduzione del debito, vincolo per creditori aderenti, esdebitazione parziale.
Accordo di ristrutturazione agevolato (ARA)Stato di crisi; adesioni almeno al 30% dei creditori .Procedura simile all’accordo ordinario, con minor soglia.Creditori aderenti (≥30%).Sì.Velocizza l’omologazione, utile quando pochi creditori detengono la maggioranza.
Concordato preventivo con continuitàInsolvenza o crisi. Necessità di proseguire l’attività.Domanda con piano, divisione creditori in classi, votazione, omologazione; misure protettive.Tutti i creditori partecipano; voto per classi; possibilità di cram‑down .Sì.Mantenimento dell’attività; falcidia dei crediti; esdebitazione dopo l’esecuzione.
Concordato liquidatorioInsolvenza senza prospettive.Piano di vendita dell’attivo; omologazione.Tutti i creditori; voto per classi.Sì.Chiude l’attività; i creditori sono soddisfatti pro quota; possibilità di esdebitazione.
Transazione fiscaleDebiti tributari e contributivi rilevanti.Proposta negoziata; relazione attestativa; approvazione del giudice .Agenzia Entrate, Agenzia Riscossione, Dogane; non per INPS/INAIL .Sì, nell’ambito della composizione negoziata o del concordato.Riduzione/sospensione del carico fiscale; condizionata al rispetto dei pagamenti.
Liquidazione giudizialeInsolvenza accertata, impossibilità di risanamento.Dichiarazione del tribunale. Nomina del curatore. Vendita dei beni.Tutti i creditori partecipano, perdono l’iniziativa individuale.Sì, unificate nella procedura concorsuale.Chiusura dell’impresa; esdebitazione per persona fisica e società .

9. Domande e risposte frequenti (FAQ)

D: Cosa succede se ignoro le segnalazioni di INPS e Agenzia delle Entrate?

R: Le segnalazioni di cui all’art. 25‑novies CCII indicano che i debiti tributari e contributivi hanno superato determinate soglie. Se l’imprenditore e l’organo di controllo non reagiscono (ad esempio avviando la composizione negoziata), possono sorgere responsabilità per omessa vigilanza. Inoltre, i creditori pubblici possono procedere con iscrizioni ipotecarie e fermi amministrativi; l’omissione può pregiudicare l’accesso alle procedure di risanamento .

D: È possibile proporre la transazione fiscale se ho debiti con l’INPS?

R: No. La transazione di cui all’art. 23, comma 2‑bis CCII riguarda soltanto le imposte erariali e, in parte, l’IVA. I contributi previdenziali verso INPS e premi INAIL possono essere solo rateizzati; non è ammesso lo stralcio . Tuttavia, nel concordato preventivo è possibile proporre una transazione contributiva ai sensi dell’art. 63 CCII, che prevede la riduzione di interessi e sanzioni, ma non del capitale.

D: Posso pagare alcuni fornitori prima di altri per non perdere le forniture?

R: Pagare selettivamente alcuni fornitori può costituire pagamento preferenziale e comportare responsabilità per gli amministratori, specie in prossimità dell’insolvenza. La Cassazione ha chiarito che la formalità di un pagamento non esclude la mala gestio se motivata da interessi estranei . In caso di piano attestato o accordo, è preferibile negoziare con tutti i creditori evitando discriminazioni. I pagamenti eseguiti nel rispetto del piano omologato beneficiano dell’esenzione dalle revocatorie.

D: Il piano attestato protegge dai procedimenti penali per bancarotta?

R: Il piano attestato, se elaborato e attuato correttamente con l’attestazione di un professionista indipendente, esenta da talune ipotesi di reato (come la bancarotta preferenziale) per gli atti, i pagamenti e le garanzie compiuti in esecuzione del piano, purché non vi siano frodi o grossa negligenza . La protezione copre solo le operazioni incluse nel piano; atti estranei possono essere perseguiti.

D: Una volta omologato un accordo o un concordato, posso modificare il piano?

R: Sì. L’art. 118‑bis CCII (introdotto dal terzo correttivo) consente di modificare il piano di concordato dopo l’omologazione quando circostanze sopravvenute rendono impossibile o eccessivamente onerosa l’esecuzione originaria. Occorre presentare una nuova proposta ai creditori e ottenere l’approvazione del tribunale . Per gli accordi di ristrutturazione, eventuali modifiche richiedono il consenso dei creditori aderenti e la nuova attestazione.

D: Gli amministratori sono responsabili se non attivano la composizione negoziata?

R: Gli amministratori devono adottare assetti organizzativi adeguati e rilevare tempestivamente la crisi. Se le segnalazioni indicano uno stato di crisi e gli amministratori non attivano gli strumenti previsti (es. composizione negoziata), possono incorrere in responsabilità verso la società e i creditori, come previsto dagli artt. 2476, 2485 e 2486 c.c. L’attivazione tempestiva e la collaborazione con l’organo di controllo possono costituire esimente .

10. Conclusioni e raccomandazioni operative

Le imprese di serramenti, come molte PMI italiane, devono affrontare la sfida della gestione del debito in un contesto di forte concorrenza e volatilità del mercato edilizio. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, aggiornato ai correttivi del 2024, fornisce un quadro articolato di strumenti per prevenire l’insolvenza e per gestire la crisi in modo ordinato. La presente guida ha illustrato in modo dettagliato i principali istituti e le responsabilità degli amministratori.

Per riassumere le raccomandazioni operative:

  1. Monitoraggio: implementare assetti organizzativi e contabili adeguati, con sistemi di controllo di gestione e indicatori di crisi. Controllare regolarmente la posizione fiscale e contributiva. Utilizzare la piattaforma della composizione negoziata come strumento di autodiagnosi.
  2. Tempestività: reagire alle prime avvisaglie di crisi. Avviare la composizione negoziata o elaborare un piano attestato prima che l’insolvenza diventi irreversibile. La tempestività riduce la responsabilità e aumenta le possibilità di risanamento.
  3. Collaborazione: coinvolgere gli stakeholder (banche, fornitori, dipendenti) e i professionisti (commercialisti, avvocati, revisori). La negoziazione presuppone trasparenza e fiducia; la mancanza di collaborazione può far fallire ogni tentativo di risanamento.
  4. Scelta dello strumento: valutare se ricorrere a un piano attestato, un accordo di ristrutturazione (ordinario o agevolato) o al concordato. Per le imprese di serramenti con pochi creditori chiave, l’ARA può essere la soluzione più efficiente. Quando l’esposizione erariale è rilevante, la transazione fiscale è essenziale .
  5. Responsabilità degli amministratori: rispettare i doveri di informazione e diligenza, evitare operazioni che aggravano il dissesto, convocare l’assemblea quando si verifica una causa di scioglimento e collaborare con i liquidatori. Prestare attenzione al criterio presuntivo di danno ex art. 2486 c.c. .
  6. Tutela dei soci e dei dipendenti: garantire che i lavoratori siano informati e che i loro crediti siano gestiti correttamente. Mantenere un dialogo con i soci per decisioni relative alla ricapitalizzazione o alla liquidazione. Utilizzare la liquidazione giudiziale con esdebitazione per chiudere in modo ordinato e ripartire .

Infine, si ricorda che ogni situazione è unica. Le norme esposte in questa guida forniscono la cornice ma occorre sempre valutare con attenzione la posizione dell’impresa, i contratti in essere, la natura dei debiti e la disponibilità dei creditori. La consulenza di un professionista esperto resta imprescindibile per scegliere lo strumento più adatto e per minimizzare i rischi di responsabilità.

11. Fonti normative e giurisprudenziali principali

  • Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019), nel testo vigente dopo i correttivi del 2024. In particolare: art. 12 (composizione negoziata) , art. 21 (gestione dell’impresa durante le trattative) , art. 22 (autorizzazioni del tribunale) , art. 25‑novies (segnalazioni dei creditori pubblici qualificati) , art. 56 (piano attestato), art. 57–60 (accordi di ristrutturazione), art. 63 (transazione fiscale e contributiva), art. 87 e 112 (concordato preventivo), art. 114‑bis (liquidazione in continuità), art. 118‑bis (modifiche del piano), art. 278–281 (esdebitazione).
  • Codice civile: artt. 2086 (assetti organizzativi), 2476 (responsabilità degli amministratori e azione dei soci), 2484 (cause di scioglimento) , 2485 (obbligo di accertamento e convocazione dell’assemblea) , 2486 (gestione durante la liquidazione e criteri di danno) , 2487 (nomina e poteri dei liquidatori) , 2394 (responsabilità verso i creditori) .
  • Giurisprudenza: Cass. civ. sez. I, 2018 e 2023, sulla natura del piano attestato e sulla diligenza degli amministratori .
  • Decreti correttivi: d.lgs. 147/2020, d.lgs. 83/2022 (attuazione della direttiva UE 2019/1023), d.lgs. 136/2024 (terzo correttivo) .

Questa guida si propone di offrire un quadro completo e aggiornato per supportare le imprese di serramenti, gli imprenditori e i professionisti del diritto nella gestione della crisi d’impresa. Conoscere le normative, anticipare i segnali di crisi e scegliere lo strumento adeguato rappresentano la chiave per difendersi efficacemente e tutelare il valore aziendale.

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Gestisci un’impresa di serramenti, infissi o carpenteria metallica e stai affrontando debiti fiscali, contributivi o bancari?
Hai ricevuto cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento o rischi pignoramenti, ipoteche o blocchi dei conti correnti da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, delle banche o dei fornitori?

👉 Prima regola: non aspettare che la situazione peggiori.
Nel settore dei serramenti e delle costruzioni, dove i pagamenti dei clienti o delle imprese appaltatrici arrivano spesso in ritardo, basta poco per accumulare debiti e ritrovarsi in difficoltà.
Con una difesa legale e fiscale mirata, puoi bloccare azioni esecutive, rinegoziare i debiti e salvaguardare la tua impresa, i tuoi macchinari e la tua forza lavoro.


⚖️ Le cause più comuni di indebitamento per un’impresa di serramenti

  • Ritardi nei pagamenti da parte di committenti o appaltatori.
  • Aumento dei costi di alluminio, ferro, vetro e trasporti.
  • Debiti fiscali e contributivi (IVA, INPS, IRPEF, IRAP) non versati.
  • Cartelle esattoriali e interessi di mora accumulati nel tempo.
  • Leasing onerosi per macchinari e automezzi.
  • Errori di gestione contabile e mancata pianificazione fiscale.
  • Difficoltà di accesso al credito o perdita di commesse.

📌 I rischi per un’impresa di serramenti indebitata

  • Cartelle esattoriali e pignoramenti su conti correnti e fatture attive.
  • Ipoteca su immobili, capannoni o laboratori di proprietà.
  • Fermi amministrativi su furgoni o mezzi di lavoro.
  • Revoca di linee di credito e affidamenti bancari.
  • Blocco dei rimborsi fiscali o dei crediti IVA.
  • Rischio di liquidazione giudiziale (ex fallimento) in caso di insolvenza.
  • Perdita di appalti o contratti pubblici per irregolarità fiscali o DURC non regolare.

🔍 Cosa fare subito

  • Analizza la tua posizione debitoria, distinguendo tra debiti fiscali, contributivi, bancari e commerciali.
  • Verifica la legittimità delle cartelle e degli atti notificati, molti contengono vizi o importi prescritti.
  • Blocca pignoramenti e azioni esecutive con ricorsi o istanze di sospensione.
  • Richiedi rateizzazioni o definizioni agevolate (“rottamazioni”), se disponibili.
  • Affidati a un avvocato tributarista esperto nella difesa di imprese artigianali e manifatturiere, per costruire un piano di risanamento concreto e sostenibile.

🧾 Strumenti per difendersi e risolvere i debiti

💠 Rateizzazione delle cartelle
Permette di pagare il debito fino a 120 rate mensili, sospendendo pignoramenti e riscossioni in corso.

💠 Definizione agevolata o “rottamazione”
Quando attiva, consente di pagare solo l’imposta dovuta, eliminando sanzioni e interessi di mora.

💠 Ricorso tributario o istanza di autotutela
Serve per annullare o sospendere cartelle o atti fiscali errati o prescritti.

💠 Composizione negoziata della crisi (D.Lgs. 14/2019)
Prevista dal Codice della Crisi d’Impresa, consente di negoziare con Fisco, banche e fornitori, mantenendo la continuità aziendale e sospendendo le azioni dei creditori.

💠 Piano di risanamento aziendale
Con una consulenza legale e contabile mirata, puoi ristrutturare i debiti, ridurre i costi e salvare la tua impresa di serramenti.


🛠️ Strategie di difesa per un’impresa di serramenti indebitata

  • Analizzare ogni cartella e atto per individuare vizi, prescrizioni o importi errati.
  • Contestare ipoteche, pignoramenti e fermi amministrativi illegittimi.
  • Dimostrare la crisi temporanea di liquidità per ottenere piani di rateizzazione agevolata.
  • Attivare accordi di rientro e saldo e stralcio con Fisco, banche e fornitori.
  • Tutelare macchinari, mezzi e strumenti di lavoro dalle azioni esecutive.
  • Migliorare la gestione contabile e fiscale per evitare nuovi debiti.

⚖️ Perché agire subito è fondamentale

Nel settore dei serramenti e delle costruzioni, la continuità produttiva e la regolarità fiscale sono essenziali per mantenere appalti e clienti.
Un pignoramento o un blocco dei conti può interrompere la produzione e causare la perdita immediata di lavori e forniture.

Agire tempestivamente consente di:

  • Bloccare cartelle e azioni di riscossione.
  • Difendere macchinari, veicoli e capannoni.
  • Rinegoziare debiti e ridurre l’esposizione fiscale.
  • Ripristinare equilibrio finanziario e stabilità operativa.

🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

📂 Analizza la tua posizione debitoria e tutta la documentazione ricevuta.
📌 Verifica la legittimità di cartelle, ipoteche e pignoramenti.
✍️ Predispone piani di risanamento, istanze di autotutela e ricorsi tributari su misura per imprese artigianali e manifatturiere.
⚖️ Ti rappresenta davanti all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, alle banche e alla Corte di Giustizia Tributaria.
🔁 Offre consulenza continuativa su fiscalità aziendale, tutela patrimoniale e gestione della crisi d’impresa.


🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e gestione della crisi d’impresa.
✔️ Professionista per la difesa di imprese di serramenti, carpenterie e aziende edili contro debiti fiscali e bancari.
✔️ Gestore della crisi d’impresa iscritto presso il Ministero della Giustizia.


Conclusione

Un’impresa di serramenti con debiti può risollevarsi e tornare competitiva, ma serve agire subito con una strategia legale e fiscale ben pianificata.
Con il giusto supporto puoi bloccare cartelle e pignoramenti, rinegoziare debiti e proteggere i tuoi macchinari, i tuoi capannoni e la tua azienda.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
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Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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