Hai un’impresa di pelletteria con debiti fiscali o sotto accertamento dell’Agenzia delle Entrate?
Il settore della pelletteria, simbolo del Made in Italy e dell’artigianato di qualità, è tra i più colpiti dall’aumento dei costi delle materie prime, dalla concorrenza internazionale e dai ritardi nei pagamenti dei clienti.
Molte aziende del comparto – laboratori artigianali, manifatture e fornitori di accessori in pelle – si trovano oggi a dover affrontare debiti con il Fisco, l’INPS o i fornitori, spesso aggravati da cartelle esattoriali, accertamenti IVA o IRES, pignoramenti e blocchi dei conti correnti.
Con una difesa legale e fiscale mirata, è possibile bloccare la riscossione, rateizzare i debiti e contestare accertamenti infondati, salvaguardando la tua impresa, i macchinari e la continuità produttiva.
Quando un’impresa di pelletteria entra in difficoltà fiscale o finanziaria
Le situazioni più comuni che portano un’azienda del settore pelle e moda ad accumulare debiti o subire accertamenti fiscali sono:
- Cartelle esattoriali o intimazioni di pagamento per IVA, IRES, IRPEF o contributi non versati
- Accertamenti fiscali per presunte irregolarità nella contabilità o nella gestione dei compensi ai collaboratori
- Pignoramenti o ipoteche su conti correnti, beni aziendali o capannoni industriali
- Sanzioni e interessi che fanno crescere rapidamente l’importo del debito
- Ritardi nei pagamenti da parte di clienti italiani o esteri
- Errori contabili o amministrativi nella rendicontazione e nella gestione delle spese di produzione
Cosa fare se la tua impresa di pelletteria ha debiti o è sotto accertamento fiscale
Agisci subito: ogni atto (cartella, intimazione o accertamento) ha scadenze precise – generalmente 60 giorni dalla notifica – per essere impugnato o rateizzato.
Ecco i primi passi da compiere:
- Verifica la legittimità degli atti ricevuti: molti accertamenti fiscali contengono errori di notifica, calcoli errati o motivazioni generiche che ne consentono l’annullamento.
- Controlla l’importo effettivo del debito: spesso le somme richieste comprendono sanzioni e interessi eccessivi, riducibili con una definizione agevolata.
- Richiedi la rateizzazione: puoi ottenere fino a 120 rate mensili, sospendendo temporaneamente le azioni di riscossione.
- Valuta la definizione agevolata (rottamazione): se attiva, consente di pagare solo il capitale dovuto, cancellando sanzioni e interessi.
- Impugna gli accertamenti infondati: con un ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria puoi bloccare la riscossione e difendere la tua azienda.
Come difendersi legalmente e fiscalmente
Un avvocato tributarista esperto nella difesa delle imprese manifatturiere e del settore moda può analizzare la tua posizione e predisporre una strategia difensiva personalizzata, tutelando i beni aziendali e garantendo la continuità della produzione.
Le azioni più efficaci comprendono:
- Contestare vizi di notifica, prescrizione o errori di calcolo negli accertamenti e nelle cartelle
- Chiedere la sospensione immediata di pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi
- Presentare ricorso contro accertamenti IVA, IRES o IRPEF basati su presunzioni o dati incompleti
- Negoziare piani di rateizzazione o transazioni fiscali con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione
- Proteggere macchinari, impianti, conti e beni aziendali da azioni esecutive
- Migliorare la gestione amministrativa e fiscale per evitare nuovi debiti in futuro
Il ruolo dell’avvocato nella difesa delle imprese di pelletteria
Un avvocato specializzato può:
- Analizzare la legittimità di cartelle, accertamenti e intimazioni di pagamento
- Predisporre ricorsi e istanze di sospensione per bloccare la riscossione
- Negoziare rateizzazioni e definizioni agevolate
- Difendere l’impresa nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate
- Proteggere i macchinari, i conti e gli immobili aziendali da pignoramenti o sequestri
- Tutelare la continuità produttiva, commerciale e occupazionale della tua azienda
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
- La sospensione immediata delle procedure di riscossione
- L’annullamento totale o parziale dei debiti illegittimi o prescritti
- La rateizzazione o definizione agevolata delle somme dovute
- La tutela del patrimonio aziendale e personale dei soci
- Il risanamento fiscale e la stabilità economica dell’impresa
⚠️ Attenzione: ignorare cartelle o accertamenti fiscali può portare a pignoramenti, blocchi dei conti correnti, ipoteche e sequestri dei macchinari, mettendo a rischio la sopravvivenza dell’azienda.
Molte situazioni, però, possono essere risolte o fortemente ridotte se affrontate tempestivamente con una difesa legale e fiscale competente.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, crisi d’impresa e difesa fiscale delle aziende del settore moda e manifatturiero – spiega cosa fare se la tua impresa di pelletteria ha debiti o è sotto accertamento, come bloccare la riscossione e come ristabilire la solidità economica e produttiva della tua attività.
👉 Hai ricevuto cartelle, accertamenti o richieste di pagamento per la tua impresa di pelletteria?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo.
Analizzeremo la tua situazione, verificheremo la legittimità degli atti e costruiremo una strategia difensiva personalizzata per proteggere la tua azienda, i tuoi beni e la continuità della tua produzione.
Introduzione
La filiera italiana della pelletteria, che comprende l’intero ciclo della lavorazione del cuoio e la produzione di borse, calzature, cinture e altri accessori, rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy. Le imprese attive in questo settore sono però spesso di dimensioni medio‑piccole, localizzate in distretti industriali (ad esempio in Toscana, nelle Marche e in Veneto) e fortemente dipendenti da fornitori specializzati, dalle banche e dal mercato internazionale. La pandemia e la successiva instabilità economica hanno ridotto i ricavi, aumentando l’esposizione debitoria verso istituti di credito, fornitori e l’erario. In questo contesto, comprendere i rimedi giuridici disponibili per gestire i debiti, difendersi dalle azioni esecutive e pianificare una ristrutturazione è fondamentale per imprenditori e professionisti del settore.
Questa guida approfondisce gli strumenti offerti dall’ordinamento italiano (aggiornati a settembre 2025) per affrontare la crisi di impresa dal punto di vista del debitore. Viene analizzato il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) con riferimento alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 136/2024, alla composizione negoziata della crisi, agli accordi di ristrutturazione, ai piani attestati, al concordato preventivo (in continuità e in liquidazione) e alla liquidazione giudiziale. Sono illustrate le misure protettive, la disciplina del lavoro subordinato nella liquidazione, la transazione fiscale, la gestione dei debiti verso banche, fornitori, INPS e agenzia delle entrate, nonché l’istituto dell’esdebitazione. L’obiettivo è fornire al lettore strumenti operativi e un quadro sistematico, con simulazioni pratiche, domande e risposte, tabelle e sintesi della giurisprudenza più recente.
Quadro normativo: il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Origini del CCII
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) è entrato a regime nel 2022 dopo varie proroghe legate alla pandemia. Esso ha sostituito la legge fallimentare del 1942 e ha introdotto un sistema coerente di strumenti di allerta, procedure di ristrutturazione e procedure concorsuali per imprese commerciali e professionisti. L’obiettivo del legislatore è favorire la diagnosi precoce delle difficoltà economiche e indirizzare le imprese verso soluzioni negoziali che salvaguardino la continuità aziendale, riducendo i costi della liquidazione e tutelando i creditori.
Nel 2024 il governo ha emanato il decreto legislativo 136/2024, terzo atto correttivo del CCII, per chiarire alcune disposizioni e incentivare l’utilizzo della composizione negoziata. Una sintesi dei motivi del correttivo è fornita in un commento dottrinale, che evidenzia come il decreto 136/2024 miri a risolvere incertezze interpretative e ad incoraggiare il ricorso alla composizione negoziata, strumento ancora poco utilizzato nonostante l’importanza strategica nella gestione della crisi . Il correttivo consente l’accesso alla procedura anche in presenza di “squilibrio finanziario” e non solo di crisi conclamata , semplifica il corredo documentale e introduce la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni fiscali .
Principali istituti del CCII
Il CCII prevede un ventaglio di strumenti, che possono essere divisi in due categorie: strumenti negociali, basati sull’accordo con i creditori e finalizzati alla continuità aziendale o al risanamento, e strumenti concorsuali, che presuppongono l’intervento dell’autorità giudiziaria e l’amministrazione delle attività in favore dei creditori. Le principali procedure sono:
- Composizione negoziata della crisi (artt. 12‑25 CCII): procedura volontaria che consente all’imprenditore in crisi o in squilibrio finanziario di chiedere la nomina di un esperto indipendente per gestire una trattativa con i creditori. Le misure protettive sospendono azioni esecutive e cautelari; eventuali accordi possono sfociare in piani di risanamento, accordi di ristrutturazione con efficacia estesa o concordati.
- Piani di risanamento attestati (art. 56 CCII): documenti predisposti dall’imprenditore, con la certificazione di un professionista indipendente, che dimostrano la ragionevolezza del risanamento. Non necessitano di omologazione e non comportano apertura di una procedura concorsuale.
- Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 ss. CCII): contratti sottoscritti con una maggioranza qualificata di creditori per ristrutturare l’indebitamento. Gli accordi possono essere ordinari, ad efficacia estesa (coinvolgono anche i creditori non aderenti), agevolati (per piccoli debitori) o di ristrutturazione finanziaria. La recente riforma ha ridotto la soglia di adesione per l’efficacia estesa dal 75 % al 60 % .
- Concordato preventivo (art. 84 ss. CCII): procedura concorsuale volontaria che può essere in continuità aziendale, in liquidazione o mista. È un accordo sotto il controllo del tribunale che prevede la ristrutturazione del debito mediante un piano e la soddisfazione dei creditori secondo classi. Il concordato minore (art. 74) è destinato agli imprenditori sotto soglia.
- Liquidazione giudiziale (art. 121 ss. CCII): procedura concorsuale che sostituisce il fallimento e comporta la liquidazione dell’attivo del debitore per soddisfare i creditori. La riforma 2024 ha introdotto chiarimenti sui rapporti di lavoro e sui tempi di sospensione dei contratti .
- Liquidazione controllata e composizione della crisi da sovraindebitamento: destinate ai debitori civili non fallibili e ai consumatori (artt. 268‑283 CCII). Tali procedure, disciplinate dal Codice della crisi della famiglia, sono richiamate per completezza dato che gli imprenditori individuali del settore pellettiero possono ricorrervi.
- Esdebitazione: beneficio che consente all’imprenditore onesto e collaborativo di essere liberato dai debiti residui dopo la chiusura della procedura di liquidazione o del concordato, come spiegato più avanti.
Tabelle di sintesi degli istituti del CCII
Nella tabella seguente sono sintetizzate le principali caratteristiche di ciascuna procedura del CCII, con l’indicazione del tipo di procedimento, dei soggetti che possono accedervi e dei vantaggi principali dal punto di vista del debitore.
| Procedura | Soggetti | Presupposti | Maggioranza richiesta | Vantaggi per il debitore |
|---|---|---|---|---|
| Composizione negoziata della crisi | Imprenditori commerciali (anche agricoli) iscritti al registro delle imprese | Crisi o semplice squilibrio finanziario | Non prevede voto; consente trattativa con creditori | Possibilità di misure protettive automatiche, negoziazione assistita da esperto, mantenimento della gestione, accesso a transazione fiscale |
| Piano di risanamento attestato | Imprenditori non soggetti a liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria | Risanabilità dell’impresa; parere asseverato da professionista | Non necessario consenso formale; adesione volontaria dei creditori | Mantenimento dell’azienda, esenzione da revocatorie se attuato correttamente, nessun intervento giudiziale |
| Accordo di ristrutturazione dei debiti | Imprenditori soggetti a liquidazione giudiziale | Stato di crisi o insolvenza | Ordinario: 60 % dei creditori chirografari ; agevolato: 30 % (per PMI); accordo di ristrutturazione finanziaria: 75 % dei creditori finanziari | Effetti erga omnes, sospensione delle azioni esecutive, omologazione giudiziale, possibile transazione fiscale |
| Concordato preventivo | Imprese commerciali (anche minori) | Stato di crisi o insolvenza | Per l’ammissione: almeno il 50 % dei voti nelle classi; per la continuità serve relazione indipendente | Gestione sotto controllo del tribunale, possibilità di continuità aziendale o liquidazione controllata, falcidia dei debiti chirografari, transazione fiscale e cram‑down |
| Liquidazione giudiziale | Imprese insolventi | Insolvenza irreversibile | Non richiede voto; procede su istanza di debitore o creditori | Liberazione del debitore da responsabilità dell’amministrazione, sospensione delle azioni individuali, possibile esdebitazione finale |
Segnali di crisi nelle imprese di pelletteria
Per una piccola o media impresa di pelletteria, i segnali di un possibile stato di crisi si manifestano con anticipo e devono essere attentamente monitorati dal management per evitare il deterioramento della posizione finanziaria. Alcuni indicatori tipici sono:
- Riduzione del margine operativo lordo (EBITDA) e margini di profitto rispetto agli anni precedenti, spesso causata dal calo della domanda o dall’aumento del costo delle materie prime (pelli, accessori metallici) e dell’energia.
- Ritardi nei pagamenti ai fornitori e utilizzo frequente dello scoperto bancario, con conseguente peggioramento del rating creditizio.
- Accumulo di debiti fiscali e contributivi (IVA, imposte sui redditi, contributi INPS e INAIL) dovuto a difficoltà nel far fronte ai versamenti periodici.
- Diminuzione della liquidità e ricorso a finanziamenti a breve termine per pagare spese correnti, inclusi gli stipendi dei dipendenti.
- Segnalazioni dalla centrale rischi o richieste di rientro da parte delle banche, che possono portare alla revoca di linee di credito e alla dichiarazione di inadempimento.
Il CCII impone agli amministratori di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati per rilevare tempestivamente lo stato di crisi e attivare gli strumenti di regolazione previsti dall’ordinamento (art. 2086 c.c. e art. 3 CCII). Nel settore pellettiero, la tempestiva gestione dei flussi di cassa, la pianificazione degli approvvigionamenti e la diversificazione dei mercati sono azioni preventive fondamentali.
Debiti verso banche e finanziatori: rischi e difese
Conseguenze del mancato pagamento dei finanziamenti
Le aziende pellettiere ricorrono abitualmente a credito bancario per finanziare il capitale circolante, acquistare macchinari e sostenere gli investimenti. Il mancato rimborso delle rate può determinare:
- Decadenza dal beneficio del termine: il finanziatore può pretendere l’immediato pagamento del debito residuo, sollecitando la firma di un decreto ingiuntivo e attivando il pignoramento di beni e conti correnti. In caso di leasing, la banca può risolvere il contratto e recuperare il bene concesso in locazione .
- Escussione delle garanzie personali (fideiussioni) e reali (ipoteche su immobili o privilegio sui beni strumentali). L’escussione può coinvolgere anche i soci che abbiano prestato fideiussioni personali, i quali rispondono con il proprio patrimonio.
- Segnalazione alla Centrale Rischi e peggioramento del merito creditizio, ostacolando il rinnovo delle linee di credito e l’accesso a nuovi finanziamenti.
Strategie di difesa e negoziazione
L’imprenditore che preveda di non riuscire a onorare le scadenze bancarie deve agire tempestivamente, avvalendosi di professionisti (avvocati e consulenti aziendali) per negoziare con gli istituti di credito. Le opzioni possibili sono:
- Moratoria o rinegoziazione del debito: è possibile richiedere una sospensione temporanea del pagamento delle rate o la riduzione del tasso di interesse. Gli accordi di moratoria possono essere formalizzati in un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII, asseverato da un professionista indipendente. Le banche possono essere incentivate ad accettare tali accordi quando la proposta dimostra la sostenibilità del piano e la prospettiva di recuperare almeno quanto otterrebbero in liquidazione .
- Piano di risanamento attestato: prevede la predisposizione di un piano che evidenzi la fattibilità economica e la convenienza per i creditori, certificato da un esperto. Questo strumento è particolarmente utile quando solo alcuni creditori (ad esempio le banche) sono coinvolti e quando non è necessaria l’omologazione giudiziale. Il piano tutelato dall’art. 56 CCII consente di isolare le operazioni compiute in esecuzione del piano dalle azioni revocatorie.
- Composizione negoziata della crisi: consente di sospendere le azioni esecutive durante la trattativa con le banche grazie alle misure protettive. Il debitore, con l’assistenza dell’esperto, può proporre un piano di ristrutturazione del debito garantendo la continuità aziendale. L’esperto certifica la percorribilità del piano, aumentando la possibilità che i finanziatori accettino dilazioni o parziali rinunce.
- Concordato preventivo in continuità: se le trattative non conducono a un accordo, il debitore può proporre un concordato preventivo che preveda la prosecuzione dell’attività. Le banche detentrici di garanzie reali devono essere soddisfatte almeno fino al valore di realizzo del bene ipotecato; l’eventuale parte chirografaria può essere falcidiata e pagata insieme agli altri creditori chirografari .
Attenzione ai fideiussori: l’eventuale esdebitazione ottenuta dall’impresa al termine della procedura non libera i fideiussori o i garanti personali; costoro dovranno attivare un proprio piano del consumatore o una procedura di liquidazione personale per ottenere la liberazione dei debiti .
Debiti verso fornitori: strategie di gestione e ristrutturazione
Le imprese di pelletteria dipendono da una rete di fornitori di materie prime (pelli, tessuti, accessori metallici) e servizi (stampa, confezionamento, logistica). I debiti verso fornitori sono generalmente chirografari, cioè non assistiti da garanzie reali, ma i fornitori possono fare ricorso a:
- Decreti ingiuntivi per ottenere rapidamente un titolo esecutivo. In caso di mancata opposizione, possono attivare pignoramenti su conti e beni mobili.
- Istanza di liquidazione giudiziale (ex fallimento) se l’imprenditore si trova in stato di insolvenza; questo strumento, seppur meno frequente, può essere utilizzato quando il creditore ritiene che una procedura concorsuale offra una maggiore probabilità di recupero.
In presenza di debiti verso fornitori, il debitore può intraprendere diverse strade:
- Negoziazione di dilazioni o saldo e stralcio: è spesso vantaggioso concordare piani di pagamento rateizzati o il pagamento di una percentuale del credito (es. 50 %) per evitare l’instaurarsi di un contenzioso costoso . Questa soluzione può essere particolarmente efficace con fornitori con cui si intrattengono rapporti continuativi.
- Integrazione nelle procedure di ristrutturazione: nei piani attestati o negli accordi di ristrutturazione, i fornitori rientrano tra i creditori chirografari e possono aderire alla proposta. Nel concordato preventivo, i creditori chirografari sono suddivisi in classi e possono essere soddisfatti anche con il pagamento di una percentuale ridotta (20‑30 %), purché il trattamento sia migliore rispetto a quanto otterrebbero in liquidazione .
- Composizione negoziata: durante la procedura, la sospensione delle azioni esecutive permette di condurre le trattative. I fornitori possono accettare soluzioni flessibili che prevedono la prosecuzione del rapporto, particolarmente utile in un settore in cui la continuità della catena di approvvigionamento è essenziale.
È consigliabile tenere un registro aggiornato delle scadenze e avvisare tempestivamente i fornitori della difficoltà di pagamento, anticipando proposte concrete. La trasparenza e la disponibilità a fornire garanzie (anche personali) aumentano la probabilità di accordi stragiudiziali.
Debiti fiscali e contributivi (Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL)
Natura dei debiti erariali e contributivi
I debiti per imposte (IVA, IRES, IRAP) e contributi previdenziali (INPS) o assicurativi (INAIL) sono crediti privilegiati e godono di un grado di priorità elevato nella distribuzione delle risorse. L’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali dispongono di poteri di riscossione mediante ruoli esattoriali emessi da Agenzia delle Entrate‑Riscossione (ex Equitalia). In caso di inadempimento:
- Vengono notificate cartelle di pagamento; in caso di mancato pagamento, gli enti possono iscrivere ipoteche sugli immobili e procedere al pignoramento dei conti correnti.
- I debiti IVA e IRPEF/INPS non versati generano sanzioni e interessi; per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e fiscali scatta il reato di omesso versamento punito dagli artt. 10‑bis e 10‑ter del d.lgs. 74/2000. La guida dedicata alle imprese indebitate evidenzia che il mancato versamento dei contributi dei dipendenti può comportare responsabilità penale; il debitore deve quindi valutare attentamente la propria condotta e, se incapiente, dimostrare l’assenza di dolo .
Rateazioni, rottamazioni e transazione fiscale
- Rateizzazione ordinaria: Agenzia delle Entrate‑Riscossione consente di dilazionare il pagamento dei ruoli fino a 72 rate mensili (120 per contribuenti in grave e comprovata difficoltà), con interessi ridotti.
- Rottamazione-quater: prevista dalla legge 197/2022, ha permesso fino al 2024 di saldare i ruoli iscritti tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo le imposte, gli interessi per ritardata iscrizione e le spese di notifica, con un’aliquota di mora del 2 % . Dopo varie proroghe, la procedura è terminata nel 2025; chi ha perso le rate può essere riammesso solo mediante nuovo piano di dilazione o ricorrendo a procedure concorsuali.
- Transazione fiscale: il decreto 136/2024 ha introdotto la possibilità di proporre una transazione fiscale direttamente nell’ambito della composizione negoziata . Il debitore può chiedere all’Agenzia delle Entrate di accettare il pagamento parziale dei debiti tributari (sono escluse le somme derivanti da fondi europei e da contributi previdenziali), allegando una relazione di un professionista e del revisore che attesti la convenienza della proposta per l’erario . Se il piano viene omologato, la transazione produce effetti immediati; in caso di apertura della liquidazione giudiziale o di ritardo superiore a 60 giorni nei pagamenti, l’accordo è risolto.
- Cram‑down fiscale e previdenziale: l’art. 63, comma 2, CCII (così come modificato) consente al tribunale di omologare accordi o concordati anche in mancanza del voto favorevole dell’amministrazione fiscale o degli enti previdenziali se la proposta garantisce un trattamento non inferiore a quello che tali enti riceverebbero in liquidazione. Questo strumento, detto cram‑down, è fondamentale per superare l’ostruzionismo degli enti pubblici e favorire la ristrutturazione.
Inserimento dei debiti erariali nelle procedure concorsuali
Nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione, l’erario e l’INPS devono essere classificati come creditori privilegiati. Tuttavia, le somme relative a sanzioni e interessi possono essere falcidiate se la procedura garantisce il pagamento integrale della sorte capitale. Nel piano di concordato, il debitore deve dettagliare la proposta di pagamento delle imposte, dimostrando che l’alternativa della liquidazione giudiziale garantirebbe una soddisfazione minore. Grazie al cram‑down, l’omologazione può avvenire anche senza l’assenso dell’Agenzia delle Entrate.
Esempio: Una società di pelletteria con un debito IVA di 500.000 euro, contributi INPS non versati per 200.000 euro e sanzioni per 100.000 euro può proporre, nell’ambito di una composizione negoziata, il pagamento integrale delle imposte (500.000 euro) e dei contributi (200.000 euro), con rateazione in 72 rate e la rinuncia alle sanzioni e agli interessi. Se l’Agenzia delle Entrate non accetta, il tribunale può comunque omologare l’accordo se dimostrato che in liquidazione i creditori pubblici otterrebbero meno.
La composizione negoziata della crisi
Natura e finalità
Introdotta dal decreto‑legge 118/2021 e poi integrata nel CCII, la composizione negoziata della crisi è una procedura volontaria che punta a prevenire l’insolvenza attraverso un percorso guidato di negoziazione con i creditori. Secondo la dottrina, il d.l. 118/2021 identifica le misure protettive e i provvedimenti cautelari come elementi centrali per il successo della negoziazione, poiché impediscono iniziative individuali dei creditori che potrebbero compromettere la trattativa . Tali misure consentono al debitore di trattare in un contesto protetto, sotto la supervisione di un esperto indipendente nominato dalla Camera di commercio.
Accesso e documentazione
Il decreto 136/2024 ha ampliato i casi di accesso alla composizione negoziata. Oltre alla crisi o alla insolvenza, è sufficiente la presenza di un squilibrio patrimoniale o finanziario che renda probabile la crisi . L’imprenditore presenta un’istanza telematica alla Camera di commercio competente, allegando:
- I bilanci degli ultimi tre esercizi e, se non approvati, progetti o situazioni aggiornate al massimo a sessanta giorni .
- L’elenco dei debiti con scadenze e nature (bancari, fiscali, previdenziali, verso fornitori, verso dipendenti).
- Un piano di risanamento di massima, con indicazione delle misure ipotizzate.
- Un’autocertificazione attestante di aver chiesto il certificato unico dei debiti fiscali e contributivi almeno dieci giorni prima, introdotta dal comma 3‑bis art. 13 CCII . Questa novità consente di avviare la procedura anche se l’Agenzia delle Entrate non ha ancora rilasciato il certificato.
Ruolo dell’esperto indipendente
L’esperto viene nominato dal segretario generale della Camera di commercio tra i professionisti iscritti nell’elenco nazionale. Il decreto 136/2024 richiede che il curriculum dell’esperto evidenzi gli esiti delle precedenti negoziazioni per garantire la professionalità del nominato . L’esperto verifica la fattibilità del risanamento e assiste l’imprenditore nella predisposizione del piano. Al termine della procedura redige una relazione finale che può essere resa pubblica.
Misure protettive e cautelari
L’imprenditore può chiedere, contestualmente alla presentazione della domanda o in un momento successivo, l’applicazione delle misure protettive. Queste misure comportano la sospensione automatica delle azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori e la sospensione dei termini di prescrizione . La sospensione è pubblicata nel Registro delle imprese e produce effetti immediati, anche se è necessario che il tribunale confermi o modifichi la misura entro i termini stabiliti dalla legge .
È importante distinguere tra misure protettive e provvedimenti cautelari: le prime sono richieste dal debitore e implicano l’automatic stay delle azioni esecutive; le seconde possono essere richieste dal debitore o dai creditori per prevenire la dispersione del patrimonio e necessitano di un provvedimento del tribunale . Le misure protettive hanno un ambito molto ampio: impediscono ai creditori (tranne i lavoratori per crediti retributivi) di iniziare o proseguire azioni esecutive, vietano l’acquisizione di nuove garanzie senza consenso del debitore e consentono di crearne di nuove solo con l’accordo di entrambe le parti .
Transazione fiscale e incentivi fiscali
Come già ricordato, il decreto 136/2024 introduce la transazione fiscale durante la composizione negoziata . Ciò rappresenta un’evoluzione significativa: il debitore può proporre al fisco il pagamento parziale o dilazionato delle imposte, allegando la relazione dell’esperto e del revisore. Il tribunale verifica la regolarità formale dell’accordo; se omologato, il debito fiscale viene ridotto e gli interessi e le sanzioni sono abbattuti. Sono previste inoltre agevolazioni fiscali: riduzione degli interessi sulle imposte dovute per il periodo successivo alla procedura, sanzioni dimezzate, deducibilità delle perdite da crediti stralciati e possibilità di rateizzare le imposte non versate fino a 72 mesi (120 mesi nei casi di particolare difficoltà) .
Esito della composizione negoziata
La procedura può concludersi in diversi modi:
- Accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa: se almeno il 60 % dei creditori aderisce alla proposta nel termine di 60 giorni dalla relazione finale, l’accordo può essere omologato con efficacia vincolante anche per i non aderenti .
- Concordato preventivo: l’imprenditore può presentare un ricorso per concordato (continuativo o in liquidazione), beneficiando della continuità delle misure protettive se è stato rispettato il piano e se almeno il 60 % dei creditori ha negoziato.
- Liquidazione giudiziale: se il piano non è sostenibile, l’imprenditore può chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale, eventualmente beneficiando delle esenzioni per chi si è attivato tempestivamente (premialità).
- Archiviazione: se la relazione finale dell’esperto dichiara l’impossibilità di proseguire, la procedura si chiude senza ulteriori effetti.
Le premialità per l’imprenditore che accede precocemente alla composizione negoziata includono, oltre alle misure fiscali, la possibilità di ottenere finanziamenti prededucibili (art. 22 CCII) e l’esclusione di responsabilità per insolvenza se la crisi è stata gestita con correttezza. Una sentenza della Corte di cassazione del luglio 2025 ha riconosciuto che l’adesione alla composizione negoziata e l’elaborazione di un piano verosimile possono giustificare l’annullamento o la limitazione dei sequestri preventivi in procedimenti penali per reati tributari .
Altri strumenti di ristrutturazione
Piani di risanamento attestati
I piani di risanamento attestati (art. 56 CCII) consistono in un insieme di atti e operazioni coordinati che mirano al risanamento dell’impresa e al riequilibrio della posizione finanziaria. Devono essere predisposti con l’assistenza di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Non richiedono omologazione giudiziale, ma producono effetti solo tra le parti che vi aderiscono. Il piano deve prevedere:
- La descrizione dettagliata delle cause della crisi e delle misure per superarla.
- La suddivisione dei creditori coinvolti e l’indicazione dei tempi e modi di pagamento.
- La quantificazione dei mezzi finanziari e il loro reperimento.
Il vantaggio principale è l’esenzione dalle azioni revocatorie per gli atti posti in essere in esecuzione del piano, purché sia attestata la “ragionevole convenienza” e sia assicurata la parità di trattamento tra i creditori appartenenti alla stessa categoria. Nel settore pelletteria, i piani attestati sono utili per riordinare i debiti verso pochi fornitori o istituti di credito e per evitare lo stigma di una procedura concorsuale.
Accordi di ristrutturazione dei debiti
Gli accordi di ristrutturazione (artt. 57‑64 CCII) sono contratti con una maggioranza qualificata di creditori (ordinariamente 60 %) che, se omologati, diventano vincolanti anche per i non aderenti. Sono più flessibili rispetto al concordato preventivo e possono essere utilizzati per ricapitalizzare l’azienda o ridurre l’indebitamento. Esistono diverse varianti:
- Accordi ordinari: richiedono l’adesione del 60 % dei crediti; consentono la sospensione delle azioni esecutive e prevedono l’omologazione del tribunale.
- Accordi ad efficacia estesa: estendono gli effetti ai creditori non aderenti, con soglia ridotta al 60 % (prima 75 %) . Sono molto utili per superare l’opposizione di creditori minoritari.
- Accordi agevolati: destinati alle PMI sotto una determinata soglia, richiedono l’adesione del 30 % dei creditori; possono essere utilizzati anche dagli imprenditori agricoli.
- Accordi di ristrutturazione finanziaria: riguardano solo i creditori finanziari e richiedono l’adesione del 75 % di essi, consentendo la moratoria e la rimodulazione delle scadenze.
Un’importante pronuncia del 2025 (Cass. civ., sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307) ha affrontato la questione della prededucibilità dei crediti sorti dopo l’omologazione di un concordato in continuità. La Corte ha stabilito che tali crediti non possono godere della prededucibilità “in funzione” ai sensi dell’art. 111, comma 2, della legge fallimentare, poiché la funzione deve essere prodromica o coeva all’accesso alla procedura . Ciò significa che le operazioni successive alla chiusura del concordato non possono essere favorite rispetto agli altri creditori, salvo diversa previsione di legge. La decisione conferma l’orientamento restrittivo della giurisprudenza sulla prededuzione e invita gli imprenditori a pianificare attentamente i finanziamenti nella fase esecutiva.
Concordato preventivo
Il concordato preventivo è la procedura concorsuale più rilevante per le aziende in crisi. Può essere in continuità (diretta o indiretta) oppure in liquidazione. Nel concordato in continuità diretta l’impresa prosegue l’attività sotto la gestione dell’imprenditore, sotto la vigilanza di un commissario giudiziale; nel concordato in continuità indiretta la gestione viene affidata a terzi (ad esempio, mediante affitto o vendita d’azienda). Nel concordato liquidatorio, invece, i beni sono venduti per soddisfare i creditori.
I requisiti per accedere al concordato sono:
- La situazione di crisi o insolvenza.
- La predisposizione di un piano dettagliato che indichi modalità e tempi di soddisfazione dei creditori, classi di creditori e eventuali trattamenti differenziati.
- L’indicazione della percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari (non inferiore al 20 % se in continuità, 40 % se liquidatorio, salvo casi di esdebitazione dell’incapiente).
Il concordato richiede il voto dei creditori; è approvato se la maggioranza dei voti e il valore dei crediti votanti supera il 50 % nelle classi. Il tribunale verifica la regolarità della procedura e omologa il concordato se la proposta è conveniente per i creditori rispetto alla liquidazione. Il cram‑down fiscale consente di omologare il concordato anche senza l’assenso dell’erario se la proposta garantisce un risultato migliore della liquidazione.
Nel concordato in continuità, il debito privilegiato verso le banche garantite deve essere soddisfatto almeno fino al valore di realizzo del bene ipotecato; la parte chirografaria può essere falcidiata. Il concordato può prevedere il subentro in contratti in corso o la cessione di rami d’azienda, con possibilità di transazioni con i lavoratori; la disciplina dei rapporti di lavoro è analizzata più avanti.
Liquidazione giudiziale
La liquidazione giudiziale sostituisce il fallimento e si apre quando l’impresa si trova in stato di insolvenza irreversibile. Il tribunale nomina un curatore che prende in carico l’azienda e liquida i beni per pagare i crediti in base all’ordine di prelazione. La riforma del 2024 ha introdotto importanti chiarimenti in materia di rapporti di lavoro.
Rapporti di lavoro nella liquidazione giudiziale
L’art. 189 CCII disciplina la sorte dei contratti di lavoro subordinato quando si apre la liquidazione. Il terzo correttivo ha modificato questa norma. Secondo un commento dottrinale, è stata aggiunta la precisazione che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 189, non è dovuta la restituzione delle somme assistenziali o previdenziali percepite dal lavoratore nel periodo di sospensione . Inoltre, la riscrittura del comma 4 ha semplificato la procedura, eliminando l’obbligo di coinvolgere l’Ispettorato del lavoro e stabilendo che, se il curatore non comunica il subentro o il recesso entro il termine prorogato, si applica la disciplina del comma 3 .
Il comma 5 conferma che le dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione si intendono rassegnate per giusta causa, con diritto all’indennità di mancato preavviso e alla Naspi . Se il lavoratore beneficia di altri trattamenti di sostegno al reddito, le dimissioni non sono considerate per giusta causa. La norma consente quindi ai dipendenti di lasciare l’azienda senza perdere la Naspi ma limita la tutela del posto di lavoro in caso di cessione dell’azienda. La riforma ha altresì ribadito che l’indennità di mancato preavviso e il “ticket licenziamento” sono ammessi al passivo della procedura come crediti anteriori .
L’art. 190 CCII, modificato dall’art. 32 del d.lgs. 136/2024, chiarisce che la cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 189 costituisce perdita involontaria dell’occupazione e dà diritto al trattamento Naspi secondo le regole ordinarie . È stata introdotta la precisazione che il termine di 68 giorni per presentare la domanda di Naspi decorre dalla comunicazione del curatore o dalle dimissioni del lavoratore , recependo l’orientamento dell’INPS. Tali chiarimenti assicurano la tutela dei lavoratori e riducono l’incertezza applicativa.
Liquidazione controllata e sovraindebitamento
Per le imprese pellettiere individuali e per i professionisti che non raggiungono le soglie per l’assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, il CCII prevede la liquidazione controllata (art. 268 ss.), la composizione della crisi da sovraindebitamento e il piano del consumatore. Queste procedure consentono al debitore non fallibile di regolare i debiti e di ottenere l’esdebitazione. L’accesso è subordinato al rispetto di determinati requisiti di meritevolezza e alla presentazione di un piano sostenibile.
Esdebitazione: liberazione dai debiti residui
Significato e condizioni
L’esdebitazione è l’istituto che consente all’imprenditore o al fallito di essere liberato dai debiti residui dopo la chiusura di una procedura concorsuale, permettendogli di ripartire senza il peso delle passività pregresse. La Suprema Corte ha affermato che tutte le obbligazioni connesse all’attività imprenditoriale, comprese quelle fiscali e previdenziali, rientrano nell’esdebitazione . Ciò significa che l’imprenditore liberato non è più tenuto a pagare l’IVA o i contributi INPS residui, salvo le esclusioni previste dalla legge (ad esempio debiti per alimenti o per risarcimenti derivanti da reati).
Per ottenere l’esdebitazione occorre:
- Essere stato sottoposto a una procedura concorsuale (liquidazione giudiziale, concordato preventivo) e dimostrare di aver collaborato lealmente con gli organi della procedura.
- Dimostrare di essere un debitore meritevole, cioè di non aver agito con dolo o colpa grave, di non aver aggravato la propria esposizione con comportamenti irresponsabili e di non essere stato condannato per reati tributari o bancari negli ultimi dieci anni .
- Non essere stato beneficiario di altra esdebitazione negli ultimi cinque anni.
La riforma del CCII ha eliminato l’obbligo di un pagamento minimo ai creditori: la Cassazione (ord. 27562/2024) ha chiarito che l’esdebitazione non dipende da una percentuale di soddisfacimento minima, ma dalla valutazione complessiva della condotta del debitore e dalla convenienza del piano . Inoltre, l’istituto è stato esteso al debitore incapiente (art. 283 CCII), ossia a chi non ha beni né redditi da offrire: il tribunale può dichiarare la liberazione immediata se ricorrono i requisiti di meritevolezza .
Procedura di esdebitazione
L’esdebitazione può essere richiesta:
- Nel concordato preventivo: il debitore presenta istanza al tribunale al momento della chiusura, chiedendo di essere liberato dai debiti residui. Il giudice verifica la corretta esecuzione del piano e la meritevolezza del debitore.
- Nella liquidazione giudiziale: al termine della liquidazione, quando i beni sono stati ripartiti, il curatore redige il rendiconto finale e il debitore può chiedere l’esdebitazione. Il beneficio non libera i coobbligati e i garanti.
- Nella liquidazione controllata: per i debitori civili, dopo la chiusura della liquidazione il giudice può concedere l’esdebitazione.
Se il debitore ottiene l’esdebitazione, i crediti residui non sono più esigibili. Il beneficio è revocabile in caso di sopravvenienza di beni nascosti o di condotte fraudolente accertate entro cinque anni dalla concessione .
Esdebitazione dell’incapiente
L’art. 283 CCII disciplina l’esdebitazione per il debitore incapiente, che consente la liberazione immediata dai debiti a chi non ha alcun attivo da liquidare e non può offrire nulla ai creditori. Il tribunale verifica la sussistenza dei requisiti di meritevolezza e, se accerta che non vi sono beni o redditi, concede l’esdebitazione senza imporre un piano di pagamento . Questa misura permette anche agli imprenditori individuali del settore pelletteria, che spesso operano come ditte familiari e possiedono pochi asset, di ripartire dopo una liquidazione fallimentare.
Rapporti con i dipendenti: gestione dei contratti di lavoro nelle procedure concorsuali
Composizione negoziata e piani di risanamento
Nella composizione negoziata, l’imprenditore mantiene la gestione dell’impresa; i contratti di lavoro continuano ad essere validi e i dipendenti devono essere pagati regolarmente. I crediti da lavoro maturano come crediti prededucibili, cioè devono essere pagati preferibilmente. La procedura consente comunque di rinegoziare alcune condizioni (ad esempio, il premio di produzione) se i dipendenti e i sindacati accettano.
Nei piani di risanamento attestati, gli accordi con i lavoratori possono prevedere modifiche temporanee dell’orario o del salario; tuttavia è necessaria l’adesione individuale o collettiva. I crediti maturati in pendenza del piano conservano la loro natura prededucibile, cioè saranno pagati in via preferenziale rispetto ai chirografari.
Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione
Nel concordato preventivo, la gestione prosegue sotto la supervisione del commissario giudiziale. I rapporti di lavoro non vengono automaticamente sciolti; tuttavia, l’imprenditore può chiedere l’autorizzazione a licenziare per esigenze di ristrutturazione. I lavoratori hanno diritto a essere informati e a partecipare, tramite i sindacati, alla consultazione. I crediti da lavoro maturati prima dell’apertura del concordato sono privilegiati e devono essere soddisfatti per intero nei limiti dell’art. 2751‑bis c.c.; i crediti maturati dopo l’apertura sono prededucibili.
Negli accordi di ristrutturazione dei debiti, i rapporti di lavoro proseguono normalmente. Il piano può prevedere la riduzione del personale; i licenziamenti devono seguire la disciplina ordinaria (L. 604/1966 e L. 223/1991 per il licenziamento collettivo). Eventuali arretrati possono essere regolati con dilazioni; le indennità di licenziamento sono trattate come crediti anteriori.
Liquidazione giudiziale
Come già visto, l’apertura della liquidazione giudiziale comporta la sospensione dei contratti di lavoro per quattro mesi. Il curatore può decidere se subentrare o recedere; in caso di recesso o di risoluzione di diritto al termine del periodo, i lavoratori hanno diritto a un’indennità di mancato preavviso e al trattamento Naspi . Le dimissioni del lavoratore durante la sospensione sono considerate per giusta causa e danno diritto alla Naspi . La riforma ha previsto che le indennità di mancato preavviso e il contributo per il ticket di licenziamento siano ammesse al passivo come crediti anteriori .
Nel complesso, la disciplina mira a bilanciare la tutela dei creditori con quella dei lavoratori, consentendo al curatore di gestire l’azienda durante la liquidazione e di cedere l’azienda senza i vincoli derivanti dall’art. 2112 c.c. (successione nei rapporti di lavoro) se l’attività viene proseguita dopo la cessione.
Difese contro le azioni esecutive e cautelari
Opposizione a decreto ingiuntivo e pignoramenti
Quando un fornitore o una banca ottiene un decreto ingiuntivo, l’imprenditore ha 40 giorni per proporre opposizione. È fondamentale verificare la legittimità del titolo (ad esempio, la validità del contratto, il calcolo corretto degli interessi, l’eventuale prescrizione) e, se vi sono irregolarità, sollevare le relative eccezioni in giudizio. Nel contenzioso bancario è frequente la contestazione degli interessi usurari o dell’anatocismo (calcolo degli interessi sugli interessi), così come la verifica della correttezza della clausola di determinazione del tasso.
In fase esecutiva, il debitore può proporre opposizione all’esecuzione o opposizione agli atti esecutivi se ritiene che il pignoramento sia illegittimo o che il creditore non abbia rispettato le regole (ad esempio, nel pignoramento della prima casa, se il debito è tributario e non superiore a 120.000 euro). L’imprenditore può anche proporre ricorso per sospendere l’esecuzione e chiedere la riduzione del pignoramento se il bene ha un valore superiore al debito.
Misure protettive e cautelari nella composizione negoziata
Come anticipato, la composizione negoziata consente di ottenere una sospensione automatica delle azioni esecutive (pignoramenti, sequestri, procedure di espropriazione) e dei termini di decadenza . Tale sospensione è efficace dalla pubblicazione della domanda e può essere confermata dal giudice. Grazie alle misure protettive, l’impresa pellettiera può negoziare con i creditori senza la pressione di sequestri o pignoramenti.
Oltre alle misure protettive, il debitore può chiedere provvedimenti cautelari per impedire il rischio di dispersione del patrimonio, ad esempio il sequestro conservativo. La distinzione tra misure protettive e cautelari è importante: le prime derivano direttamente dalla legge e producono un automatic stay; i provvedimenti cautelari richiedono un provvedimento motivato dal tribunale, che valuta il periculum in mora e il fumus boni iuris .
Strategie difensive nei confronti della riscossione esattoriale
Nei confronti della riscossione fiscale e contributiva è possibile ricorrere a vari strumenti:
- Istanza di rateizzazione: consente di evitare l’iscrizione di ipoteche e fermi amministrativi. Se l’imprenditore dimostra di essere in temporanea difficoltà ma possiede capacità di rimborso nel medio periodo, l’Agente della riscossione concede un piano fino a 72 rate; in caso di gravi difficoltà, fino a 120 rate.
- Ricorso tributario: per contestare cartelle esattoriali, avvisi di addebito e accertamenti. I motivi possono essere la prescrizione del credito, l’erronea quantificazione dell’imposta, il difetto di notifica o l’incompetenza dell’ufficio.
- Rimedi giudiziali speciali: il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione consentono il cram‑down fiscale e la sospensione delle azioni esecutive. L’adesione alla rottamazione o alla transazione fiscale può eliminare sanzioni e ridurre gli interessi .
Contenzioso bancario: prededuzione e finanziamenti in funzione della procedura
Nel contenzioso bancario, un tema ricorrente riguarda la prededuzione dei crediti sorti durante procedure concorsuali. Una sentenza del 2025 ha escluso la prededucibilità dei crediti fiscali relativi a ritenute non versate e IVA maturate durante l’esecuzione di un concordato preventivo con continuità. Secondo la Cassazione, la prededuzione “in funzione” ex art. 111, comma 2, l.f. è riconoscibile solo ai crediti collegati in modo prodromico o coevo alla procedura, e non a quelli sorti dopo la chiusura . Di conseguenza, le imprese che intendono contrarre finanziamenti durante l’esecuzione del concordato devono stipulare contratti che prevedano la prededuzione ex art. 182‑quater l.f. (oggi art. 102 CCII), per ottenere la garanzia di rimborso preferenziale.
Simulazioni pratiche
Per illustrare concretamente l’applicazione degli strumenti descritti, si presentano due simulazioni riferite a imprese pellettiere con diversi livelli di indebitamento.
Caso A: Piccola azienda con debiti bancari e fornitori
L’azienda “Cuoio&Design” è una s.r.l. che produce cinture artigianali. Ha un fatturato annuo di 1,5 milioni di euro, margini in calo e un indebitamento composto da:
- Mutuo ipotecario di 600.000 euro per l’acquisto del laboratorio, con rata mensile di 5.000 euro.
- Linea di credito a revoca di 200.000 euro presso un istituto bancario.
- Debiti verso fornitori per 250.000 euro, scaduti da oltre 90 giorni.
- Debiti fiscali (IVA e IRES) per 100.000 euro.
I segnali di crisi si manifestano con il calo delle vendite e la revoca della linea di credito da parte della banca, che richiede il rientro immediato e minaccia l’iscrizione ipotecaria. I fornitori inviano ingiunzioni di pagamento. L’amministratore decide di attivare la composizione negoziata:
- Presenta istanza alla Camera di commercio allegando i bilanci e la situazione debitoria. Ottiene la nomina di un esperto.
- Richiede le misure protettive, che sospendono le azioni esecutive avviate dai fornitori e dalla banca .
- Con l’assistenza dell’esperto, elabora un piano di risanamento che prevede:
- la rinegoziazione del mutuo con estensione della durata da 10 a 20 anni, ottenendo una rata di 3.000 euro al mese;
- l’accesso alla transazione fiscale per pagare i 100.000 euro di IVA e imposte in 72 rate e rinunciare a 20.000 euro di sanzioni ;
- la proposta ai fornitori di un saldo e stralcio del 50 % (pagamento di 125.000 euro in 24 mesi), con la garanzia di mantenere i rapporti futuri.
- Ottenuta l’adesione del 70 % dei creditori, richiede l’omologazione di un accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa. Il tribunale omologa l’accordo e conferma l’efficacia erga omnes.
- Dopo tre anni, completati i pagamenti, l’azienda torna in equilibrio. Se residuano debiti chirografari, potrà chiedere l’esdebitazione.
Caso B: Media impresa con debiti fiscali e contributivi
La società “Pelli Italiane S.p.A.” impiega 50 dipendenti e produce borse di lusso per griffe internazionali. A causa di un crollo degli ordini, accumula:
- Debiti verso l’erario per 1,2 milioni di euro (IVA, IRES, ritenute), di cui 300.000 euro di sanzioni e interessi.
- Contributi INPS non versati per 800.000 euro.
- Leasing per macchinari del valore residuo di 400.000 euro.
- Fornitori per 600.000 euro.
La società riceve avvisi di accertamento e cartelle di pagamento; l’Agenzia delle Entrate iscrive ipoteche e avvia il pignoramento del magazzino. I dipendenti minacciano azioni legali per il ritardato pagamento degli stipendi. La società non può accedere alla composizione negoziata perché lo squilibrio ha superato il livello di crisi e l’insolvenza è conclamata. Decide quindi di presentare un concordato preventivo in continuità:
- Predispone un piano con l’ausilio di un advisor finanziario e di un legale. Il piano prevede la continuazione dell’attività produttiva, la cessione di un ramo non strategico e la razionalizzazione dell’organico (ricorso alla Cassa integrazione e a un accordo sindacale per ridurre i costi). Si prevede il pagamento integrale dei crediti privilegiati (erario, INPS, leasing fino al valore del macchinario) e il pagamento del 30 % dei crediti chirografari (fornitori), oltre a un cram‑down fiscale per ridurre le sanzioni e gli interessi.
- Il ricorso è depositato al tribunale; i creditori sono convocati per il voto. L’erario esprime parere negativo, ma il tribunale omologa il concordato grazie al cram‑down poiché la proposta prevede il pagamento integrale della sorte capitale e un risultato migliore della liquidazione.
- I debiti INPS sono inseriti nella proposta; la società si impegna a versare i contributi non pagati in 60 rate. Grazie al concordato, i procedimenti esecutivi in corso sono sospesi e l’azienda continua l’attività. Al termine del piano (5 anni), i debiti residui sono esdebitati.
Domande e risposte frequenti (FAQ)
Quali sono i principali segnali che un’azienda di pelletteria è vicina alla crisi?
I segnali più comuni sono: calo del fatturato, margini negativi, ricorso crescente a finanziamenti a breve termine, ritardi nei pagamenti a fornitori e dipendenti, accumulo di debiti fiscali e previdenziali, revoca delle linee di credito, segnalazioni negative nella centrale rischi. Monitorare questi indicatori permette di intervenire in tempo, ad esempio attivando la composizione negoziata.
A quali condizioni si può accedere alla composizione negoziata della crisi?
È necessario trovarsi in stato di crisi o anche solo di squilibrio patrimoniale o finanziario che renda probabile l’insolvenza. L’imprenditore deve presentare domanda telematica alla Camera di commercio con i bilanci degli ultimi tre anni, l’elenco dei debiti e un piano di risanamento di massima . È possibile allegare una autodichiarazione sulla richiesta del certificato dei debiti fiscali .
Cosa sono le misure protettive?
Sono la sospensione automatica delle azioni esecutive e cautelari dei creditori, ottenuta con la domanda di composizione negoziata. Impediscono l’avvio o la prosecuzione di pignoramenti e sequestri e sospendono i termini di decadenza . Durano fino alla conclusione della procedura e devono essere confermate dal tribunale; possono essere revocate o modificate in caso di abuso.
La composizione negoziata prevede l’omologazione di un piano?
Non necessariamente. La procedura può concludersi con un accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa o con la presentazione di un concordato preventivo. Solo se si richiede l’omologazione di un accordo o di un concordato vi è un provvedimento giurisdizionale. In assenza di accordo, la composizione può essere archiviata o sfociare in liquidazione giudiziale.
I debiti fiscali e contributivi sono sempre falcidiabili?
No. L’imposta e i contributi devono essere pagati integralmente, mentre sanzioni e interessi possono essere ridotti o cancellati attraverso transazione fiscale o con il cram‑down . La proposta deve garantire un trattamento non inferiore a quello che l’erario otterrebbe in liquidazione.
Cosa succede ai lavoratori quando si apre la liquidazione giudiziale?
I contratti di lavoro sono sospesi per quattro mesi. Il curatore può subentrare o recedere; se recede, i dipendenti hanno diritto all’indennità di mancato preavviso e alla Naspi. Le dimissioni durante la sospensione sono considerate per giusta causa . I crediti maturati sono ammessi al passivo come crediti anteriori .
L’esdebitazione include i debiti fiscali?
Sì. Secondo la Cassazione, l’esdebitazione copre tutte le obbligazioni derivanti dall’attività imprenditoriale, comprese quelle verso l’erario e l’INPS . Tuttavia, restano esclusi alcuni debiti, come quelli per alimenti o risarcimenti da reato. Il beneficio richiede la meritevolezza del debitore e può essere revocato in caso di frode.
Il socio o il garante della società beneficia dell’esdebitazione?
No. L’esdebitazione opera solo nei confronti del soggetto sottoposto alla procedura. I fideiussori e i garanti restano obbligati e devono attivare una propria procedura di liquidazione o un piano del consumatore per liberarsi dai debiti .
Quali sono i tempi per la presentazione della domanda Naspi in liquidazione giudiziale?
Il termine di 68 giorni per presentare la domanda decorre dalla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro da parte del curatore o, in caso di dimissioni del lavoratore, dalla data delle dimissioni . In caso di risoluzione di diritto, il termine decorre dalla data in cui il rapporto si intende risolto di diritto.
Qual è la differenza tra piano attestato e accordo di ristrutturazione?
Il piano attestato non richiede l’omologazione giudiziale e produce effetti solo tra le parti che vi aderiscono; non vi è una maggioranza qualificata e non opera l’efficacia erga omnes. L’accordo di ristrutturazione, invece, richiede l’adesione di una maggioranza qualificata di creditori (60 %) e l’omologazione del tribunale, con effetti anche sui non aderenti se l’accordo è ad efficacia estesa . Entrambi sono basati su un’attestazione di fattibilità ma hanno finalità e procedure diverse.
Quando conviene ricorrere al concordato preventivo?
Il concordato è indicato quando l’impresa necessita della protezione del tribunale, della falcidia dei debiti e della possibilità di ristrutturare l’organizzazione (anche con licenziamenti). È idoneo per aziende di dimensioni medie o grandi con passività diffuse. Se la crisi è meno grave e coinvolge pochi creditori, è preferibile un piano attestato o la composizione negoziata.
Conclusioni
La gestione della crisi per le imprese di pelletteria richiede una combinazione di analisi strategica e strumenti giuridici adeguati. La riforma del Codice della crisi e dell’insolvenza e, in particolare, il decreto correttivo 136/2024 hanno introdotto importanti innovazioni: ampliamento dell’accesso alla composizione negoziata , semplificazione del corredo documentale , introduzione della transazione fiscale e chiarimenti sulla disciplina dei rapporti di lavoro nella liquidazione . La giurisprudenza del 2024‑2025 ha consolidato l’interpretazione di istituti centrali, come l’esdebitazione (allargata ai debiti fiscali e contributivi) e la prededuzione “in funzione” (limitata ai crediti prodromici) .
Per le imprese indebitate, l’anticipazione della crisi e la scelta tempestiva dello strumento più adatto (composizione negoziata, piano attestato, accordo di ristrutturazione o concordato) sono determinanti. Le misure protettive permettono di arrestare le azioni esecutive e di guadagnare tempo per negoziare. La transazione fiscale e il cram‑down consentono di ridurre il peso del fisco, mentre l’esdebitazione garantisce una seconda possibilità al termine della procedura. Tuttavia, questi benefici sono subordinati alla meritevolezza del debitore e alla collaborazione leale con i creditori e le autorità.
Il settore della pelletteria, caratterizzato da una forte tradizione artigianale, può trasformare la crisi in un’opportunità di riorganizzazione, puntando sulla qualità, sulla sostenibilità e sull’innovazione. Conoscere gli strumenti giuridici e fiscali disponibili permette agli imprenditori e ai professionisti di affrontare le difficoltà con consapevolezza, proteggendo l’azienda e assicurando la tutela dei creditori e dei lavoratori.
Gestisci un’impresa di pelletteria, un laboratorio artigianale o un’azienda di accessori in pelle e stai affrontando debiti fiscali, contributivi o bancari? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Gestisci un’impresa di pelletteria, un laboratorio artigianale o un’azienda di accessori in pelle e stai affrontando debiti fiscali, contributivi o bancari?
Hai ricevuto cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento o rischi pignoramenti, ipoteche o blocchi dei conti correnti da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, delle banche o dei fornitori?
👉 Prima regola: non aspettare che la situazione peggiori.
Nel settore della pelletteria, dove la competizione è alta e i pagamenti dei clienti (italiani o esteri) arrivano spesso in ritardo, basta poco per perdere liquidità e accumulare debiti.
Con una difesa legale e fiscale mirata, puoi bloccare le azioni esecutive, rinegoziare i debiti e salvaguardare la tua attività, i macchinari e i tuoi dipendenti.
⚖️ Le cause più comuni di indebitamento per un’impresa di pelletteria
- Ritardi nei pagamenti da parte di clienti o grandi marchi.
- Aumento dei costi di materiali, energia e trasporti.
- Debiti fiscali e contributivi (IVA, INPS, IRPEF, IRAP) non versati.
- Cartelle esattoriali e interessi di mora accumulati nel tempo.
- Leasing onerosi per macchinari e linee produttive.
- Errori nella gestione contabile o mancanza di pianificazione fiscale.
- Difficoltà di accesso al credito o revoca di fidi bancari.
📌 I rischi per un’impresa di pelletteria indebitata
- Cartelle esattoriali e pignoramenti su conti correnti e fatture attive.
- Ipoteca su immobili, laboratori o capannoni di proprietà.
- Fermi amministrativi su furgoni, automezzi o macchine aziendali.
- Revoca di linee di credito e affidamenti bancari.
- Blocco dei rimborsi fiscali o dei crediti IVA.
- Rischio di liquidazione giudiziale (ex fallimento) in caso di insolvenza.
- Perdita di clienti e fornitori strategici per irregolarità fiscali o contabili.
🔍 Cosa fare subito
- Analizza la tua posizione debitoria, distinguendo tra debiti fiscali, contributivi, bancari e commerciali.
- Verifica la legittimità delle cartelle e degli atti notificati, molti contengono errori o importi prescritti.
- Blocca pignoramenti e azioni esecutive con ricorsi o istanze di sospensione.
- Richiedi rateizzazioni o definizioni agevolate (“rottamazioni”), se disponibili.
- Affidati a un avvocato tributarista esperto nella difesa di imprese manifatturiere e artigianali, per predisporre un piano di risanamento concreto e sostenibile.
🧾 Strumenti per difendersi e risolvere i debiti
💠 Rateizzazione delle cartelle
Puoi ottenere fino a 120 rate mensili e sospendere i pignoramenti e le procedure esecutive in corso.
💠 Definizione agevolata o “rottamazione”
Quando attiva, permette di saldare solo l’imposta dovuta, cancellando sanzioni e interessi di mora.
💠 Ricorso tributario o istanza di autotutela
Serve per contestare cartelle e atti fiscali viziati, prescritti o illegittimi.
💠 Composizione negoziata della crisi (D.Lgs. 14/2019)
Strumento del Codice della Crisi d’Impresa che consente di negoziare con Fisco, banche e fornitori, mantenendo la continuità produttiva e sospendendo le azioni dei creditori.
💠 Piano di risanamento aziendale
Con l’aiuto di professionisti legali e contabili, puoi ristrutturare i debiti, ridurre i costi e salvare la tua impresa di pelletteria.
🛠️ Strategie di difesa per un’impresa di pelletteria indebitata
- Analizzare ogni cartella e atto notificato per individuare vizi, prescrizioni o importi errati.
- Contestare ipoteche, pignoramenti e fermi amministrativi illegittimi.
- Dimostrare la crisi temporanea di liquidità per accedere a piani di rateizzazione agevolati.
- Attivare accordi di rientro o saldo e stralcio con Fisco, banche e fornitori.
- Tutelare macchinari, pellami e beni aziendali dalle azioni esecutive.
- Migliorare la gestione fiscale e la pianificazione contabile per evitare nuovi debiti futuri.
⚖️ Perché agire subito è fondamentale
Nel settore della pelletteria, la continuità produttiva e la reputazione sono fondamentali per mantenere clienti e contratti con i brand.
Un pignoramento o un blocco dei conti può interrompere la produzione, causare la perdita di ordini e compromettere la fiducia dei partner commerciali.
Agire tempestivamente consente di:
- Bloccare cartelle e azioni di riscossione.
- Difendere la tua azienda, i macchinari e i magazzini.
- Rinegoziare debiti e ridurre l’esposizione fiscale.
- Ripristinare equilibrio finanziario e serenità operativa.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza la tua posizione debitoria e tutta la documentazione ricevuta.
📌 Verifica la legittimità di cartelle, ipoteche e pignoramenti.
✍️ Predispone piani di risanamento, istanze di autotutela e ricorsi tributari mirati per imprese artigianali e manifatturiere.
⚖️ Ti rappresenta davanti all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, alle banche e alla Corte di Giustizia Tributaria.
🔁 Offre consulenza continuativa su fiscalità aziendale, tutela patrimoniale e gestione della crisi d’impresa.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e gestione della crisi d’impresa.
✔️ Professionista per la difesa di imprese di pelletteria, moda e artigianato contro debiti fiscali e bancari.
✔️ Gestore della crisi d’impresa iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Un’impresa di pelletteria con debiti può risanare la propria situazione e tornare produttiva, ma serve agire subito con una strategia legale e fiscale ben strutturata.
Con il giusto supporto puoi bloccare cartelle e pignoramenti, rinegoziare i debiti e proteggere la tua azienda, i tuoi macchinari e i tuoi collaboratori.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la tua difesa contro debiti fiscali, bancari e cartelle nella tua impresa di pelletteria inizia qui.