Hai una rosticceria o attività di gastronomia con debiti fiscali o sotto accertamento dell’Agenzia delle Entrate?
Il settore della ristorazione veloce e artigianale è tra i più colpiti da crisi di liquidità, aumento dei costi delle materie prime e controlli fiscali mirati, specialmente per chi gestisce piccole imprese familiari o locali a conduzione individuale.
Molte rosticcerie si trovano oggi a gestire debiti con il Fisco, l’INPS o i fornitori, dovuti a tasse arretrate, accertamenti IVA o IRPEF, o difficoltà di gestione contabile, con il rischio di cartelle esattoriali, pignoramenti o blocchi dei conti correnti.
Con una difesa legale e fiscale ben pianificata, è possibile bloccare la riscossione, rateizzare i debiti e difendersi da accertamenti infondati, tutelando la tua attività e la stabilità economica della tua impresa.
Quando una rosticceria entra in difficoltà fiscale
Le cause più frequenti che generano debiti o accertamenti nel settore alimentare sono:
- Cartelle esattoriali o intimazioni di pagamento per IVA, IRPEF, IRES o contributi non versati;
- Accertamenti fiscali per presunti incassi non dichiarati o differenze tra acquisti e vendite;
- Pignoramenti o ipoteche su conti, beni aziendali o immobili commerciali;
- Sanzioni e interessi che aumentano rapidamente l’importo del debito;
- Ritardi nei pagamenti dei fornitori o problemi di liquidità stagionali;
- Errori contabili o dichiarativi nella gestione della partita IVA o nel regime fiscale.
Cosa fare se la tua rosticceria ha debiti o è sotto accertamento fiscale
- Agisci tempestivamente: ogni atto fiscale (cartella o accertamento) deve essere impugnato o rateizzato entro 60 giorni dalla notifica.
- Verifica la legittimità degli atti ricevuti: molti accertamenti fiscali contengono vizi di notifica, errori di calcolo o motivazioni carenti, che possono renderli nulli.
- Controlla l’importo reale del debito: spesso la cifra include sanzioni e interessi eccessivi, che possono essere ridotti tramite definizione agevolata.
- Richiedi una rateizzazione: puoi ottenere fino a 120 rate mensili, sospendendo temporaneamente le procedure di riscossione.
- Valuta la definizione agevolata (rottamazione): se disponibile, consente di pagare solo il capitale dovuto, eliminando sanzioni e interessi.
- Impugna accertamenti infondati: con un ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, puoi bloccare la riscossione e difendere la tua attività.
Come difendersi legalmente e fiscalmente
Un avvocato tributarista esperto nella difesa delle imprese artigiane e del settore ristorativo può analizzare la tua posizione e predisporre una strategia di difesa personalizzata.
Le azioni più efficaci comprendono:
- contestare vizi di notifica, motivazione o calcolo negli accertamenti e nelle cartelle esattoriali;
- chiedere la sospensione delle azioni di riscossione (pignoramenti, fermi, ipoteche);
- presentare ricorso contro accertamenti IVA o IRPEF basati su presunzioni di ricavi non dichiarati;
- negoziare rateizzazioni o transazioni fiscali con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- tutelare attrezzature, forni e arredi del locale da sequestri o pignoramenti;
- migliorare la gestione fiscale e contabile per prevenire nuovi debiti futuri.
Il ruolo dell’avvocato nella difesa della rosticceria
- Analizza la legittimità di accertamenti, cartelle e intimazioni di pagamento.
- Predispone ricorsi e istanze di sospensione per bloccare la riscossione.
- Negozia rateizzazioni e definizioni agevolate con l’Agenzia delle Entrate.
- Difende l’impresa nel contraddittorio con l’Ufficio e nei giudizi tributari.
- Protegge i beni aziendali e le attrezzature da azioni esecutive.
- Tutela la continuità dell’attività e la reputazione commerciale del locale.
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
- La sospensione immediata delle procedure di riscossione.
- L’annullamento totale o parziale dei debiti illegittimi.
- La rateizzazione o definizione agevolata delle somme dovute.
- La protezione del patrimonio aziendale e personale.
- Il risanamento fiscale e la stabilità economica della tua attività.
⚠️ Attenzione: ignorare cartelle o accertamenti fiscali può portare a pignoramenti, blocchi dei conti correnti e sequestro delle attrezzature, paralizzando completamente la rosticceria.
Molte situazioni, però, possono essere risolte o ridotte, se affrontate tempestivamente con una difesa legale e fiscale competente.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e difesa fiscale delle attività artigianali e del settore ristorazione – spiega cosa fare se la tua rosticceria ha debiti fiscali o è sotto accertamento, come bloccare la riscossione e come ristabilire la serenità economica della tua impresa.
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Introduzione
Gestire una rosticceria comporta obblighi finanziari e fiscali che, in periodi di difficoltà, possono portare l’attività ad accumulare debiti significativi. Si pensi a tasse non versate, contributi arretrati, esposizioni bancarie o fatture di fornitori scadute. Quando una rosticceria (sia essa una ditta individuale, una società di persone come SNC o una società di capitali come SRL) si trova sommersa dai debiti, è fondamentale conoscere quali strumenti legali l’ordinamento italiano mette a disposizione per difendersi dalle azioni dei creditori e tentare di risanare o chiudere dignitosamente l’attività.
In questa guida – aggiornata a settembre 2025 – esamineremo in dettaglio come comportarsi se una rosticceria accumula debiti, quali sono le possibili soluzioni (dalla rateizzazione fiscale ai piani di risanamento, fino alle procedure concorsuali introdotte dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), e come tutelare il patrimonio dell’imprenditore. Adotteremo un linguaggio tecnico-giuridico ma accessibile, con approfondimenti normativi, sentenze recenti e riferimenti alle disposizioni di legge italiane, in modo da offrire una prospettiva avanzata utile sia ad avvocati che ai titolari di piccole imprese (dal punto di vista del debitore). Troverete inoltre tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione finale di Domande e Risposte per chiarire i dubbi più comuni.
(Nota terminologica: la parola “fallimento” sarà talvolta utilizzata per familiarità, ma dal 2022 essa è stata sostituita giuridicamente dalla “liquidazione giudiziale” nel nuovo Codice della crisi. Allo stesso modo, parleremo di “soglie di fallibilità” per indicare i limiti dimensionali oltre i quali un’impresa può essere assoggettata a procedura concorsuale.)
Tipologie di debiti tipici di una rosticceria
Una piccola impresa alimentare come la rosticceria può contrarre vari tipi di debiti. È importante distinguerli perché ciascuna categoria di credito segue regole e rimedi specifici:
- Debiti fiscali (Erario) – Comprendono imposte statali e locali: IVA incassata dai clienti ma non versata, IRPEF o IRES sull’attività, IRAP, tasse comunali (es. TARI) etc. I debiti fiscali sono prioritari e gestiti tramite cartelle esattoriali emesse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER). Se non pagati entro 60 giorni dalla notifica, la cartella diviene esecutiva e l’Agente della Riscossione può avviare misure cautelari ed esecutive senza passare da un giudice . Ad esempio, può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore se il debito supera 20.000 € . Può inoltre disporre il fermo amministrativo di veicoli, il pignoramento di conti correnti o stipendio/pensione, etc. . Va segnalato che la legge tutela parzialmente l’abitazione principale: se il contribuente possiede un solo immobile ad uso abitativo in cui risiede e che non sia di lusso (categorie A/8, A/9), l’ADER non può procedere all’espropriazione forzata di tale casa . Rimangono tuttavia possibili l’iscrizione di ipoteca (se debiti > 20.000 €) e l’esproprio in caso di condizioni diverse (p.es. più immobili): fuori dall’ipotesi di “unico immobile non di lusso”, l’Agente della Riscossione può pignorare immobili se il debito erariale supera 120.000 € e il valore complessivo dei beni del debitore è anch’esso sopra 120.000 € ; inoltre devono essere passati almeno 6 mesi dall’iscrizione di ipoteca senza che il debito sia stato estinto . In sintesi, i debiti fiscali trascurati espongono la rosticceria a gravose sanzioni (in genere il 30% dell’importo non versato, più interessi di mora) e ad azioni esecutive rapide su beni e conti . In ambito penale, va ricordato che il mancato versamento di IVA per importi elevati costituisce reato: omettere di versare l’IVA dovuta annualmente è un illecito penale se l’ammontare supera 250.000 € per periodo d’imposta, ai sensi dell’art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 . In tal caso si rischia la reclusione da 6 mesi a 2 anni, ed è sufficiente la condotta omissiva senza necessità di frode . (Sotto tale soglia l’omissione rimane illecito amministrativo con sanzione del 30% e riscossione coattiva, ma non rileva penalmente ). Analogamente, il mancato versamento di ritenute fiscali (ad esempio le ritenute IRPEF sui dipendenti) è reato oltre 150.000 € annui (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000). È evidente dunque che i debiti fiscali richiedono attenzione prioritaria, sia per evitare misure esecutive sul patrimonio, sia per scongiurare responsabilità penali.
- Debiti contributivi (previdenziali e assicurativi) – Riguardano contributi obbligatori dovuti agli enti come INPS (pensioni e assicurazioni sociali dei dipendenti o dei titolari) e INAIL (assicurazione infortuni). Anche questi debiti, se non versati, vengono normalmente affidati all’ADER per la riscossione forzata, con emissione di cartelle esattoriali analoghe a quelle fiscali. Le sanzioni civili per ritardato pagamento di contributi possono essere elevate (fino al 10% annuo e oltre, in base ai mesi di ritardo). La legge punisce penalmente l’omesso versamento di ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti oltre una soglia modesta (circa 10.000 € annui): l’art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983 prevede la reclusione fino a 3 anni per chi non versa volontariamente all’INPS i contributi trattenuti ai lavoratori. Peraltro, il reato è estinguibile pagando il dovuto entro termini assegnati. Dal lato civilistico, i contributi omessi generano avvisi di addebito immediatamente esecutivi e, se non saldati né rateizzati, portano anch’essi a pignoramenti di beni, conti o crediti della rosticceria. Come difendersi? Oltre alle misure generali di cui diremo (ricorsi, rateazioni, ecc.), occorre monitorare costantemente la situazione contributiva (Durc) ed eventualmente attivare tempestivamente procedure di crisi d’impresa se l’indebitamento previdenziale diventa insostenibile, poiché contributi e stipendi sono debiti privilegiati che in caso di procedura concorsuale vanno soddisfatti con precedenza.
- Debiti bancari e finanziari – Molte rosticcerie operano con affidamenti bancari (fidi di cassa, scoperti di conto, mutui per l’acquisto di locali o attrezzature, leasing di macchinari, prestiti garantiti dal Fondo PMI, etc.). Il debito bancario diventa problematico quando l’attività non riesce più a rispettare le rate o le condizioni dei fidi. In caso di insolvenza protratta (rate non pagate, sconfinamenti non rientrati), la banca può revocare gli affidamenti e chiedere il rientro immediato di tutto l’esposto. Se il debitore non paga, la banca può agire giudizialmente ottenendo un decreto ingiuntivo e procedendo a pignoramenti di beni aziendali o personali (spesso i finanziamenti alle piccole imprese sono garantiti da fideiussioni personali dei proprietari). È frequente che il titolare di una piccola società garantisca personalmente i debiti bancari dell’impresa: ciò significa che, al di là della responsabilità limitata della SRL, il suo patrimonio personale (es. casa, conto bancario privato) può essere aggredito dal creditore in forza della garanzia. Un altro rischio è costituito dalle ipoteche iscritte dalle banche sugli immobili dati in garanzia (ad es. il locale commerciale di proprietà): al persistere del default, la banca avvierà l’esecuzione forzata sull’immobile ipotecato, indipendentemente dal fatto che vi si svolga l’attività. La difesa principale in ambito bancario è negoziare una ristrutturazione del debito (allungamento del piano di ammortamento, moratorie sui pagamenti) possibilmente prima che la situazione degeneri in revoca degli affidamenti. In extremis, se l’esposizione è insostenibile, le vie concorsuali (accordi di ristrutturazione o concordato preventivo) possono imporre ai creditori finanziari una dilazione o falcidia del credito entro limiti di legge. Da notare che le banche sono spesso creditori dotati di garanzie (reali o statali) e dunque con diritto di prelazione: eventuali piani di risanamento dovranno assicurare loro almeno il valore di realizzo delle garanzie per ottenere il loro consenso.
- Debiti verso fornitori – Si tratta delle fatture non pagate ai fornitori di merci, materie prime (ingredienti alimentari) o servizi (utenze, manutenzioni). In una rosticceria, i fornitori fondamentali sono quelli alimentari: se i pagamenti ritardano, il fornitore potrebbe interrompere le forniture (mettendo a rischio la continuità dell’attività) e parallelamente agire per il recupero del credito. Di norma, il fornitore inizierà con solleciti e, se l’importo è consistente, potrà richiedere un decreto ingiuntivo dal tribunale. Ottenuto l’ingiunzione (esecutiva in 40 giorni se non opposta), il creditore potrà pignorare i beni aziendali presenti in rosticceria (macchinari, forni, arredi), i crediti verso terzi (es. somme sul conto corrente aziendale) o, se il debitore è personale, i beni personali non indispensabili. I debiti commerciali non godono di cause di prelazione salvo patto di riservato dominio o altre garanzie; in caso di procedure concorsuali, quindi, spesso vengono soddisfatti in misura parziale insieme agli altri crediti chirografari (non privilegiati). È importante comunicare con i fornitori in caso di difficoltà: spesso è possibile concordare piani di rientro (pagamenti dilazionati) per evitare azioni legali. Tuttavia, dal punto di vista del fornitore, una volta percepita l’insolvenza, aumenterà la diffidenza: potrebbe richiedere pagamento anticipato per ulteriori forniture o cessare il rapporto commerciale. Dunque, per difendersi, l’imprenditore indebitato dovrebbe valutare di includere anche i fornitori in eventuali accordi di ristrutturazione del debito, offrendo ad esempio una percentuale sul dovuto pagabile a scadenze concordate, magari assistita da garanzie aggiuntive, in modo da ottenere il loro consenso a rinunciare ad azioni esecutive immediate.
- Altri debiti tipici – Bollette e utenze (energia elettrica, gas per i forni, acqua): il mancato pagamento comporta interessi di mora e, soprattutto, il rischio di distacco delle forniture essenziali. I gestori di servizi essenziali hanno procedure di messa in mora relativamente rapide; una difesa possibile è chiedere piani di rateazione direttamente al gestore o cambiare fornitore se possibile, ma spesso occorre almeno saldare una parte del dovuto per ripristinare il servizio. Canoni di locazione del locale: se la rosticceria opera in un immobile in affitto, alcuni mesi di morosità possono indurre il locatore a intimare lo sfratto per morosità. La legge consente al conduttore moroso di evitare la risoluzione sanando la morosità entro determinati termini (cosiddetto “termine di grazia” concesso dal giudice ex art. 55 L. 392/1978), ma è un rimedio attuabile di rado se la crisi di liquidità persiste. Debiti verso i dipendenti: stipendi e TFR non pagati. Questo genere di debito è particolarmente delicato – comporta conseguenze legali (ingiunzioni di pagamento, vertenze in sede di lavoro) ma anche impatti sociali. I dipendenti possono dimettersi per giusta causa se non ricevono lo stipendio, aggravando la crisi aziendale. Inoltre, in caso di successiva procedura concorsuale, i lavoratori vantano un privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro e possono accedere al Fondo di Garanzia INPS per il TFR e ultime mensilità (in caso di insolvenza conclamata). Per difendersi, l’imprenditore dovrebbe dare priorità ai dipendenti nei pagamenti, o valutare strumenti come il concordato preventivo in continuità, ove la legge impone il pagamento integrale delle retribuzioni arretrate come condizione di ammissibilità (art. 84, co.3, Cod. Crisi).
Come si vede, le conseguenze del mancato pagamento variano: si va da sanzioni e interessi, fino a azioni esecutive sul patrimonio del debitore (pignoramenti mobiliari presso la rosticceria, pignoramenti immobiliari, blocco di conti e automezzi, ecc.) e in casi estremi alla chiusura coattiva dell’attività (sfratti, distacchi, fallimento). Nel prossimo paragrafo analizziamo come il titolare debitore può difendersi da queste aggressioni, sfruttando le garanzie di legge e attivando gli strumenti per gestire la crisi.
Rischi per il debitore e strumenti di difesa “passiva”
Una rosticceria indebitata può trovarsi presto bersaglio di diverse iniziative da parte dei creditori. Con “difesa passiva” intendiamo l’insieme di opposizioni e azioni che il debitore può intraprendere per limitare o ritardare gli effetti delle azioni esecutive dei creditori, in attesa magari di soluzioni strutturali più ampie. Ecco i principali strumenti di tutela passiva:
- Opposizione a ingiunzioni e atti esecutivi: se un creditore ottiene un decreto ingiuntivo, il debitore ha 40 giorni dalla notifica per proporre opposizione in tribunale, contestando il credito (ad esempio eccependo pagamenti già eseguiti, prescrizione, errori di calcolo, o l’invalidità del contratto da cui deriva il debito). L’opposizione instaura un giudizio ordinario in cui il debitore diventa attore (dovrà provare le sue contestazioni). Allo stesso modo, se vengono notificati atti di pignoramento, è possibile proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se si contesta il diritto del creditore di procedere (es. titolo inesistente, vizi di notifica della cartella esattoriale, prescrizione sopravvenuta) ovvero opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per vizi formali della procedura. Queste opposizioni possono portare alla sospensione dell’esecuzione se il giudice riconosce fumus boni iuris (es. notifica nulla della cartella: ottenuta la sospensione, la vendita forzata viene congelata). Esempio: un fornitore notifica un pignoramento di attrezzature, ma la fattura era già stata pagata mesi prima: la rosticceria potrà opporsi allegando le ricevute di pagamento, bloccando l’esecuzione e facendola dichiarare improcedibile. – Attenzione: opporsi senza fondati motivi comporta solo un aggravio di costi; è quindi un’arma da usare quando sussistono reali contestazioni sul credito.
- Verifica dei termini di prescrizione: ogni debito ha un termine di prescrizione oltre il quale il creditore non può più pretenderne il pagamento in via legale. Ad esempio, le cartelle esattoriali per contributi previdenziali si prescrivono in 5 anni, quelle per tributi erariali generalmente in 10 anni (ma alcune in 5), le fatture commerciali in 5 anni, gli affitti in 5 anni, gli stipendi in 5 anni, le bollette in 5 anni, ecc. Un controllo accurato delle date di notifica e degli atti interruttivi può rivelare che parte del debito è ormai prescritta. Opporre la prescrizione in giudizio (o anche in sede stragiudiziale nelle trattative) è un modo lecito di ridurre il debito dovuto. Ad esempio, se la rosticceria ha ricevuto una cartella INPS 8 anni fa e non vi sono stati altri atti nel frattempo, quel credito potrebbe essere prescritto: in sede di intimazione di pagamento o pignoramento si potrà eccepire la prescrizione, ottenendo l’annullamento dell’atto. Anche i debiti bancari possono prescriversi (in generale 10 anni, salvo interessi quinquennali). Il debitore accorto, assistito dal legale, dovrebbe quindi ricostruire la cronologia dei propri debiti e individuare eventuali decorrenze dei termini utili a liberarsi di obblighi ormai decaduti.
- Limiti legali al pignoramento: esistono norme che rendono impignorabili alcuni beni essenziali o che limitano la misura del pignoramento. Ad esempio, gli strumenti indispensabili per l’esercizio dell’attività d’impresa artigiana sono parzialmente protetti (art. 515 c.p.c.: non si possono pignorare gli attrezzi di lavoro dell’imprenditore artigiano se non per il surplus rispetto alle esigenze dell’attività). Nel caso di una rosticceria, potrebbero rientrare in questa tutela alcuni macchinari indispensabili alla produzione alimentare, se l’impresa è individuale e a carattere artigianale (va interpretato caso per caso). Sul fronte dei conti correnti e stipendi: la legge oggi impedisce di pignorare il saldo di conto corrente entro il limite dei depositi effettuati a titolo di stipendio/pensione nell’ultimo mese (art. 545 c.p.c.), e comunque pone tetti al pignoramento di stipendi: massimo 1/5 del netto se lo stipendio è in corso di erogazione. Se il titolare della rosticceria ha uno stipendio da lavoro dipendente (oltre all’impresa) o percepisce pensione, tali redditi sono aggredibili solo nei limiti di legge (1/5, con soglie di impignorabilità assoluta per pensioni minime). Queste protezioni non eliminano il debito, ma possono garantire al debitore mezzi di sussistenza, e sono opponibili al giudice dell’esecuzione in sede di distribuzione delle somme pignorate.
- Divieto di espropriare l’abitazione principale: come già accennato, se il titolare della rosticceria è anche un debitore fiscale, la sua casa d’abitazione non può essere venduta all’asta dall’ADER a certe condizioni (unico immobile di proprietà, di tipo non di lusso, residenza anagrafica del debitore) . Questo scudo sulla prima casa tuttavia non evita che il debito fiscale rimanga e che l’ipoteca iscritta sull’immobile continui a gravare: il contribuente non perderà la casa, ma non potrà liberarla dall’ipoteca finché non paga il debito o finché l’ipoteca non decada per legge (20 anni rinnovabili). Inoltre il divieto riguarda solo l’Agente della Riscossione: un creditore privato (es. banca, fornitore) potrebbe invece pignorare la casa anche se è l’unica, poiché il divieto ex art. 76 DPR 602/1973 vale solo per i crediti fiscali . Dunque il debitore deve valutare soluzioni diverse per proteggere l’abitazione se ha creditori privati (eventualmente costituendo un fondo patrimoniale o trust prima che i debiti sorgano, anche se tali atti possono essere revocati in frode ai creditori se fatti quando i debiti erano già prevedibili).
- Accorgimenti contro azioni revocatorie: in situazioni di insolvenza incipiente, l’istinto porterebbe a salvare il salvabile magari vendendo o intestando a terzi alcuni beni (l’auto, la casa, quote societarie) per sottrarli ai creditori. Attenzione: i creditori possono far valere l’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) entro 5 anni, chiedendo al tribunale di dichiarare inefficaci quegli atti dispositivi compiuti dal debitore in pregiudizio delle loro ragioni. È quindi sconsigliabile compiere atti di spoliazione del patrimonio in vista del dissesto, sia perché spesso inefficaci, sia perché – in caso di fallimento – potrebbero integrare reati di bancarotta fraudolenta. Una difesa più solida è invece utilizzare gli strumenti legali di composizione della crisi (che vedremo più avanti) per gestire alla luce del sole la liquidazione o il risanamento, evitando comportamenti che il giudice potrebbe sanzionare o rendere vani.
In sintesi, la difesa passiva serve a guadagnare tempo e a evitare che la situazione precipiti irreparabilmente (ad es. conservando l’azienda operativa invece di vederla smantellata dai pignoramenti individuali). Tuttavia, queste tattiche non risolvono il problema alla radice: se l’indebitamento è cronico e supera la capacità di rimborso, è necessario passare agli strumenti di risanamento o liquidazione ordinata, che analizziamo nelle prossime sezioni. L’ordinamento, specie dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022 ), offre diverse procedure per affrontare in modo strutturale la crisi debitoria, privilegiando possibilmente la continuazione dell’attività o, se ciò non è possibile, la liquidazione controllata dell’azienda con esdebitazione finale del debitore onesto.
Strategie di pagamento agevolato e accordi extra-giudiziali
Prima di imboccare la via delle procedure concorsuali o giudiziali, una rosticceria con debiti dovrebbe valutare tutte le opzioni di composizione bonaria del debito, sfruttando gli strumenti di legge che consentono pagamenti dilazionati o ridotti. Questa sezione esamina le principali soluzioni stragiudiziali, ovvero quelle attuabili senza l’apertura immediata di un procedimento concorsuale in tribunale.
- Rateizzazioni e dilazioni di pagamento (Fisco e contributi): La normativa fiscale consente al contribuente in difficoltà di chiedere all’ADER un piano di rateizzazione delle cartelle esattoriali. In genere, per debiti fino a 120.000 € la rateazione è concessa con una semplice istanza motivata (senza necessità di documentare lo stato di difficoltà); per importi superiori occorre provare una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica (ad es. calo del fatturato) ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973. Il piano ordinario può prevedere fino a 72 rate mensili (6 anni); in casi eccezionali di grave e comprovata difficoltà, si possono ottenere fino a 120 rate mensili (10 anni) . L’ammissione al piano di dilazione ha l’effetto di sospendere le azioni esecutive dell’ADER, a condizione che il debitore rispetti puntualmente i pagamenti delle rate. Tuttavia, è cruciale sapere che la Cassazione ha chiarito come la rateizzazione non elimini la condizione d’insolvenza né faccia venir meno lo “stato di decozione” ai fini fallimentari: il debito rateizzato continua a considerarsi “scaduto” per intero in ambito concorsuale . In altre parole, ottenere una dilazione dal Fisco evita i pignoramenti immediati ma non significa che l’azienda sia solvibile; se i debiti complessivi restano ingenti, la procedura concorsuale (fallimento o altra) può comunque essere avviata (lo ha ribadito Cass. Sez. I ord. 4201/2025, negando che la rateazione equivalga a una novazione del debito ). – Strumenti similari: l’INPS e altri enti consentono parimenti dilazioni dei crediti contributivi; inoltre esiste il ravvedimento operoso in ambito fiscale, che permette di regolarizzare spontaneamente entro certi termini versamenti omessi con sanzioni ridotte (utile per l’IVA, per esempio, se si interviene prima che il Fisco contesti l’omissione ). – Avvertenza: un piano di rateazione è efficace solo se realisticamente sostenibile. Accumulare ulteriori rate scadute porta alla decadenza dal beneficio (oggi scatta dopo il mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive, ex D.L. 119/2018) e alla ripresa immediata delle azioni esecutive sul debito residuo. Conviene quindi richiedere rate sostenibili, eventualmente più lunghe, ed eventualmente combinare la rateazione con altri strumenti (ad es. pagare alcune rate grazie a finanziamenti nuovi, o cedere beni per ottenere liquidità). La rateazione non riduce l’importo dovuto, ma lo spalma nel tempo, il che può salvare un’impresa da una crisi di liquidità temporanea.
- Definizioni agevolate e “saldo e stralcio”: Periodicamente il legislatore introduce misure di definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi. Ad esempio, la cosiddetta “rottamazione delle cartelle” consente di pagare le somme iscritte a ruolo senza sanzioni né interessi di mora, versando solo il capitale e gli interessi legali dilazionati in più anni. L’ultima iniziativa in vigore è stata la Rottamazione-quater prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) per i carichi affidati all’ADER fino al 30/6/2022, con possibilità di pagare il dovuto in 18 rate entro il 2027 senza sanzioni . Questa misura ha avuto scadenze di adesione e pagamento prorogate nel 2023 (le prime rate sono state rinviate a marzo 2024) . Per debiti minori (fino a 1.000 € affidati dal 2000–2015) la stessa legge ha disposto lo stralcio automatico al 31/3/2023. In prospettiva, si parla di una rottamazione-quinqies nel 2025-2026 con rate fino a 10 anni , ma al settembre 2025 nulla è ancora legge definitiva. – Saldo e stralcio: altra misura, rivolta ai contribuenti in comprovate difficoltà economiche (ISEE familiare sotto una certa soglia), fu il “saldo e stralcio” del 2019 che permetteva di estinguere cartelle di persone fisiche versando una percentuale ridotta del dovuto (dal 16% al 35% a seconda dell’ISEE). Queste misure straordinarie sono opportunità da cogliere quando disponibili: la rosticceria indebitata con il Fisco dovrebbe tenersi informata sulle eventuali sanatorie in arrivo (tipicamente tramite le Leggi di Bilancio o Decreti fiscali) e consultare il proprio consulente fiscale per aderire se possibile. – Nota: aderire a una definizione agevolata non pregiudica la possibilità di accedere successivamente a procedure concorsuali se la situazione degenera. Tuttavia, se si aderisce e poi non si rispettano i pagamenti agevolati, i benefici decadono e si ritorna alla situazione iniziale con aggravio di interessi.
- Transazioni stragiudiziali con creditori privati: Spesso, con fornitori e anche con le banche, è possibile trovare un accordo stragiudiziale: ad esempio, il fornitore potrebbe acconsentire a uno stralcio (rinuncia a una parte del credito) se riceve subito una percentuale a saldo e chiusura della posizione. Oppure la banca potrebbe accettare di rinunciare agli interessi moratori e rinegoziare il piano di rientro pur di evitare una sofferenza a bilancio. Queste trattative avvengono fuori dal tribunale, su base volontaria. È fondamentale preparare un piano credibile da presentare al creditore: mostrare ad esempio che la rosticceria, se alleggerita dal 30% dei debiti, può tornare redditizia e pagare il residuo 70% in tot mesi, magari con la garanzia aggiuntiva di un terzo finanziatore. Si consiglia di formalizzare tali accordi con scrittura privata a saldo e stralcio, in cui il creditore dichiara di accettare il pagamento parziale come soddisfacimento integrale del suo credito (evitando in futuro contestazioni sul residuo). – Attenzione: finché si tratta di accordi isolati con singoli creditori, c’è il rischio di sperequazioni (un creditore ottiene tutto o di più, altri niente) che, se poi si aprisse un fallimento entro 6 mesi, potrebbero essere oggetto di azione revocatoria fallimentare come pagamento preferenziale. Ad esempio, pagare integralmente un fornitore “amico” lasciando indietro gli altri, a insolvenza conclamata, può portare il Curatore fallimentare a chiedere la restituzione di quel pagamento privilegiato. Perciò l’accordo stragiudiziale è efficace se si riesce a coinvolgere tutti o gran parte dei creditori in maniera equilibrata. In caso contrario, è preferibile incanalare la ristrutturazione in strumenti giuridici più solidi (accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, concordati), che offrono protezione dalle revocatorie.
- Moratorie e sospensioni consensuali: un caso particolare di accordo stragiudiziale è la moratoria: i creditori (spesso bancari) accettano di congelare le azioni legali e magari i pagamenti delle rate per un certo periodo, per dare respiro all’azienda. Ad esempio, durante la pandemia molte banche aderirono a moratorie sui mutui delle PMI. Anche tra privati si può convenire per iscritto che il debitore pagherà dal mese X in poi e che nel frattempo il creditore non agirà. Questi patti danno sollievo temporaneo ma vanno manutenuti con attenzione: alla scadenza della moratoria, se l’impresa non è migliorata, i problemi riemergeranno. Tuttavia, possono essere utili in abbinamento alla composizione negoziata della crisi (di cui infra), dove la legge stessa prevede la possibilità di ottenere una moratoria concordataria delle azioni esecutive.
In generale, il successo di una strategia stragiudiziale dipende dalla fiducia che il debitore riesce a mantenere o ricostruire verso i creditori. Una comunicazione trasparente sulle cause delle difficoltà e sulle prospettive di risanamento può persuadere i creditori a fare concessioni, specialmente se reputano che la procedura concorsuale li porterebbe a incassare ancora meno. Viceversa, se i creditori ritengono che l’imprenditore sia inaffidabile o stia nascondendo risorse, difficilmente acconsentiranno a rinunce volontarie. È spesso consigliabile farsi assistere da un professionista esperto (commercialista o avvocato) nelle trattative, per predisporre proposte eque e giuridicamente valide.
Nel prossimo paragrafo esamineremo gli strumenti più strutturati di regolazione della crisi, introdotti dal nuovo Codice della crisi d’impresa, che formalizzano molte delle soluzioni fin qui discusse e offrono un quadro normativo di protezione durante il risanamento dell’azienda.
Emersione anticipata della crisi e composizione negoziata
Negli ultimi anni il legislatore ha posto l’accento sulla prevenzione della crisi d’impresa e sulla necessità di affrontarla tempestivamente, prima che degeneri in insolvenza irreversibile. Per una piccola attività come la rosticceria, spesso priva di organi di controllo interni, può essere difficile accorgersi in tempo dei segnali di allarme. Tuttavia, il Codice della crisi (CCII) e i decreti correttivi hanno introdotto sia strumenti di allerta interna ed esterna, sia la procedura di composizione negoziata per gestire la crisi in fase precoce.
- Segnalazioni di allerta dei creditori pubblici: A partire da luglio 2022, alcuni enti pubblici hanno l’obbligo di segnalare all’impresa (e ai suoi organi di controllo, se esistenti) determinate situazioni di inadempimento potenzialmente indicative di crisi . In particolare: l’Agenzia delle Entrate segnala il mancato versamento dell’IVA periodica se supera determinate soglie (il maggiore tra 5.000 € e il 10% del volume d’affari annuo, con tetto massimo 20.000 € di IVA trimestrale) ; l’INPS segnala omessi versamenti di contributi se oltre determinati importi (es. omissioni di contributi per un ammontare superiore a 50.000 € complessivi, o premi INAIL > 5.000 € da oltre 90 giorni – soglie esatte indicate nei decreti attuativi); infine l’Agente della Riscossione (ADER) invia segnalazione se l’impresa accumula cartelle esattoriali scadute per importi sopra soglia . Le soglie ADER sono calibrate in base al tipo di impresa: 100.000 € di cartelle scadute per imprese individuali, 200.000 € per società di persone, 500.000 € per società di capitali . Ciò significa, ad esempio, che una SRL rosticceria con debiti fiscali iscritti a ruolo per 600.000 € riceverà una segnalazione formale dall’ADER che la invita ad attivarsi per composizione negoziata, mentre una ditta individuale con 80.000 € di cartelle non riceverà segnalazione (pur restando i creditori liberi di agire per conto proprio) . Cosa comporta l’allerta? In primo luogo, tali segnalazioni non sono pubbliche né creano automaticamente procedure concorsuali: vengono inviate in via riservata (tipicamente via PEC) all’imprenditore e servono a sollecitare una reazione . Nella comunicazione, l’ente avvisa che la posizione è grave e “invita” formalmente a valutare il ricorso alla Composizione Negoziata, elencando anche i benefici premiali previsti se ci si attiva volontariamente . La segnalazione pubblica di per sé non obbliga a fare nulla , ma ignorarla è pericoloso: se il debitore resta inerte e la situazione peggiora, i creditori pubblici (specie l’ADER) perderanno fiducia e potrebbero intensificare le azioni esecutive. Inoltre, in casi estremi, se l’insolvenza dilaga senza che l’imprenditore faccia nulla, il Pubblico Ministero presso il tribunale potrebbe essere attivato per iniziare d’ufficio una procedura di liquidazione giudiziale . Conclusione: ricevere un’allerta è un campanello che il titolare della rosticceria deve prendere sul serio, consultando immediatamente professionisti per predisporre una strategia (sia essa aderire alla Composizione Negoziata o altra soluzione), prima che la crisi diventi irreversibile.
- Assetti organizzativi adeguati e allerta interna: Parallelamente alle segnalazioni esterne, la legge impone anche agli amministratori di ogni impresa di dotarsi di strumenti interni per intercettare i segnali di crisi. L’art. 2086 c.c., come riformato, obbliga l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva ad istituire “assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa” atti a rilevare tempestivamente lo stato di crisi. Ciò significa, in concreto, tenere una contabilità aggiornata, monitorare indicatori come: ritardi nei pagamenti di stipendi (allarme se retribuzioni scadute da >30 giorni superano il 50% del mensile) , debiti verso fornitori scaduti da >90 giorni superiori ai debiti non scaduti , sconfinamenti bancari >60 giorni oltre il 5% delle esposizioni , nonché il superamento delle soglie di debito fiscale/previdenziale sopra citate . Nelle SRL di maggiori dimensioni, il collegio sindacale o il revisore hanno l’obbligo di vigilare su questi indicatori e, se del caso, segnalare per iscritto agli amministratori la sussistenza di uno stato di crisi (laddove gli amministratori non vi pongano rimedio, i sindaci possono anche informare l’Organismo di Composizione della Crisi). Per le micro-imprese come molte rosticcerie, spesso prive di organo di controllo (obbligatorio solo se superano 4 milioni di attivo o ricavi, o 20 dipendenti ), l’allerta interna si riduce alla diligenza degli amministratori stessi: sta a loro, in mancanza di un controllore terzo, l’onere di monitorare la continuità aziendale e attivarsi in caso di perdite rilevanti o tensioni finanziarie prolungate.
- Composizione negoziata della crisi: È una procedura volontaria introdotta con D.L. 118/2021 (conv. in L. 147/2021) e ora disciplinata nel Codice della crisi (artt. 17–25 CCII), pensata proprio per affrontare la crisi d’impresa in modo tempestivo e assistito ma non giudiziale. Funziona così: l’imprenditore (anche piccolo o piccolissimo, non ci sono soglie minime) che si accorge di trovarsi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da poter evolvere in insolvenza, può presentare un’istanza via piattaforma telematica alle Camere di Commercio per l’ammissione alla composizione negoziata. Viene nominato un esperto indipendente (iscritto in apposito elenco) con il compito di studiare la situazione e facilitare le trattative tra l’imprenditore e i suoi creditori . La composizione negoziata si svolge in modo riservato: l’esistenza delle trattative non è di dominio pubblico, a meno che l’imprenditore non richieda alcune misure protettive al tribunale. Durante la procedura (che dura di base 3 mesi prorogabili di altri 3), l’imprenditore rimane alla guida dell’azienda e, con l’aiuto dell’esperto, cerca accordi con i creditori per il risanamento. Si possono mettere in campo molte soluzioni: dilazioni dei debiti, accordi di riduzione (stralcio) di parte dei crediti, cessione di rami d’azienda, ricerca di nuovi soci o finanziatori. Misure protettive: se necessario, l’imprenditore può chiedere al tribunale l’applicazione di misure di protezione che sospendono o vietano le azioni esecutive e cautelari dei creditori durante le trattative (ad es. blocco dei pignoramenti in corso). Tali misure, concesse dal tribunale se la situazione lo merita, valgono per un massimo di 4 mesi rinnovabili e devono essere pubblicate nel registro delle imprese (quindi in quel caso la procedura diventa conoscibile dai terzi). Durante la composizione negoziata, l’esperto ha il dovere di impostare un dialogo equilibrato: convoca l’imprenditore e i creditori chiave, propone soluzioni e redige alla fine una relazione conclusiva. – Esito: Se le trattative riescono, si potrà formalizzare un accordo stragiudiziale con i creditori (anche plurimo, cioè diversi accordi bilaterali con vari creditori) oppure uno dei “strumenti di regolazione” previsti dal Codice (es. un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, o un piano attestato) . In caso di successo, la procedura si chiude e l’azienda prosegue la sua attività ristrutturata. Se invece non si raggiunge un accordo, l’imprenditore può comunque accedere a una procedura concorsuale semplificata: il Codice prevede infatti il Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII) all’esito negativo della composizione negoziata . Si tratta di una procedura di concordato “senza voto dei creditori”, proposta dall’imprenditore al tribunale per liquidare i beni sotto controllo giudiziale e distribuire il ricavato ai creditori secondo una percentuale. Il concordato semplificato è omologato dal tribunale dopo aver sentito i creditori (che possono opporsi, ma non votano) e serve a chiudere in modo ordinato l’impresa quando la negoziazione privata è fallita. Ne parleremo più avanti nella sezione sui concordati. – Vantaggi della composizione negoziata: è flessibile, riservata e non stigmatizzante (non si parla di fallimento, l’imprenditore mantiene l’iniziativa). Il terzo esperto funge da mediatore e dà credibilità alle proposte del debitore, anche perché deve redigere una relazione finale sulle cause della crisi e sulle soluzioni possibili. La presenza di un esperto spesso induce i creditori a sedersi al tavolo, specialmente se il tribunale ha concesso misure protettive (nel qual caso i creditori non possono procedere al recupero individuale e sono incentivati a trattare). Inoltre, la normativa prevede incentivi per chi accede tempestivamente alla composizione negoziata: ad esempio, esenzioni da revocatoria per le nuove finanze immesse, possibili misure premiali (riduzione di interessi o sanzioni) se l’esito è positivo, nessuna azione di responsabilità contro l’imprenditore per il periodo delle trattative salvo dolo (art. 23 CCII). Da ultimo, il “Decreto correttivo ter” (D.Lgs. 136/2024) ha introdotto una novità rilevante: anche durante la composizione negoziata sarà ora possibile concludere transazioni fiscali con l’Erario . Il nuovo comma 2-bis dell’art. 23 CCII, in vigore dal settembre 2024, consente all’imprenditore e agli enti fiscali (Agenzia Entrate, Dogane e Riscossione) di sottoscrivere accordi transattivi sui debiti tributari nel corso delle trattative . Ciò supera un precedente limite e permette di includere a pieno titolo il Fisco nel piano di risanamento negoziale, eventualmente prevedendo il pagamento parziale o dilazionato di imposte con il benestare dell’ente. È una innovazione fondamentale, perché i debiti fiscali sono spesso l’ostacolo maggiore nelle crisi: poterli trattare in composizione negoziata evita di dover ricorrere subito al concordato preventivo per ottenere una transazione fiscale.
In conclusione, la composizione negoziata è uno strumento vivamente consigliato quando la rosticceria manifesti segnali di crisi ma abbia ancora margini di recupero. Ad esempio, se la crisi deriva da un temporaneo calo di vendite o da investimenti errati ma l’attività è potenzialmente redditizia, questo strumento permette di ristrutturare i debiti mantenendo la continuità aziendale. Dal punto di vista del debitore, è un percorso impegnativo (richiede trasparenza sui dati aziendali, redazione di un piano di risanamento da sottoporre ai creditori, e accettazione di un controllo dell’esperto), ma può fare la differenza tra il salvataggio e il fallimento. Molte Camere di Commercio hanno sportelli dedicati per assistere gli imprenditori nell’accesso alla piattaforma di composizione negoziata; inoltre, è consigliabile farsi affiancare dal proprio commercialista per predisporre le informazioni richieste (bilanci, elenco creditori, piano iniziale, ecc.). Il processo è confidenziale: se fallisce, non comporta automaticamente la perdita dell’azienda, a meno che il debitore non decida di attivare il concordato semplificato. D’altra parte, procrastinare troppo la decisione di attivare la composizione negoziata può ridurne l’efficacia: se quando si attiva la procedura i debiti sono già insostenibili e i creditori hanno perso fiducia, potrebbe essere tardi per il risanamento e resterebbe solo la via liquidatoria. Come recita un adagio, “il primo passo per uscire da un buco è smettere di scavare”: la composizione negoziata rappresenta proprio quel primo passo ragionato verso la risalita.
Piani attestati di risanamento (strumento stragiudiziale di risanamento)
Un altro strumento di gestione della crisi d’impresa, di natura strettamente privatistica, è il piano attestato di risanamento disciplinato dall’art. 56 del Codice della crisi (già previsto dall’art. 67, co.3, lett. d) della vecchia legge fallimentare). Si tratta di un piano predisposto dall’imprenditore in difficoltà volto a riorganizzare l’azienda e ripristinarne l’equilibrio finanziario, che ottiene l’attestazione di un professionista indipendente circa la sua fattibilità. Il piano attestato non è omologato da alcun tribunale né comporta effetti diretti sui creditori dissenzienti: esso vincola solo quei creditori che volontariamente vi aderiscono. Tuttavia, la legge gli riconosce una protezione importante: gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato non sono soggetti ad azione revocatoria fallimentare in caso di successivo fallimento (liquidazione giudiziale) . Questo scudo serve a incoraggiare i terzi a sostenere il risanamento senza temere che, se l’impresa poi fallisce, quanto ricevuto debba essere restituito.
Quando usarlo: Il piano attestato è indicato quando l’impresa ha buone prospettive di risanamento e soprattutto quando è in grado di pagare integralmente i creditori, magari solo con dilazioni. Infatti, a differenza di accordi e concordati, il piano attestato non consente di imporre stralci unilaterali ai creditori: se un creditore non è d’accordo a ridursi il credito, resterà estraneo al piano e l’impresa dovrà comunque soddisfarlo secondo i termini originari. Il vantaggio è la massima riservatezza e semplicità: non occorre l’intervento del tribunale (se non, indirettamente, in caso di successivo contenzioso per verificare la validità dell’attestazione). In pratica, l’imprenditore elabora, con l’aiuto di consulenti, un piano economico-finanziario pluriennale dal quale risulti che, con certe operazioni (finanziamenti, dismissioni, ristrutturazioni di debito concordate), l’impresa tornerà ad essere solvibile. Un professionista attestatore – che dev’essere indipendente e dotato di adeguata esperienza – verifica i dati aziendali e le previsioni, e rilascia una relazione di attestazione dove dichiara che il piano è veritiero e fattibile.
Esempio: La nostra rosticceria, indebitata per 100.000 € totali, predispone un piano per cui un investitore apporta 50.000 € di nuova finanza (con cui paga i debiti tributari e parte dei fornitori), la banca concede 5 anni in più per restituire il mutuo, e il titolare si impegna a incrementare il fatturato del 20% introducendo un servizio di catering. Il piano proietta che in 3 anni l’azienda tornerà liquida e senza arretrati. L’attestatore valuta plausibili le assunzioni (ad es. verifica che il mercato locale giustifica l’aumento di fatturato atteso, che l’investitore ha le risorse promesse, etc.) e certifica il tutto. Le banche e i fornitori magari riluttanti possono essere più disponibili a concedere dilazioni confidando nella firma dell’attestatore e sapendo che eventuali pagamenti ricevuti in esecuzione di quel piano (ad es. pagamenti parziali dei loro crediti) non saranno revocati dal fallimento perché “coperti” dall’art. 56 CCII .
Limiti: Il piano attestato non offre alcuna protezione contro le azioni individuali dei creditori non aderenti. Se ho 10 fornitori e solo 8 accettano il piano, i 2 dissenzienti possono proseguire nei decreti ingiuntivi e pignoramenti. Per questo, il piano attestato funziona bene quando c’è un numero limitato di creditori o quando tutti (o la stragrande maggioranza) sono d’accordo sulla ristrutturazione proposta. È spesso usato per le banche: se ad esempio tutte le banche finanziatrici dell’impresa sottoscrivono il piano di risanamento, il debito bancario viene ridefinito e l’impresa può proseguire. Al contrario, con molti piccoli creditori difficili da contattare singolarmente (come decine di fornitori minori), il piano attestato potrebbe rivelarsi inadeguato.
Da un punto di vista procedurale, il piano attestato richiede rigore documentale: deve essere indicato l’elenco completo dei creditori e le proposte a ciascuno, i tempi di pagamento, gli apporti di nuova finanza se previsti, e soprattutto un’analisi economico-patrimoniale che dimostri la ragionevole fattibilità. L’attestatore si assume una grande responsabilità (anche penale in caso di false attestazioni), quindi svolgerà un’analisi approfondita. Nel contesto di una piccola impresa come la rosticceria, il costo dell’attestatore e dei consulenti potrebbe essere un fattore da considerare: tuttavia, se l’esposizione debitoria non è eccessiva e se il risanamento è a portata, il piano attestato è il modo meno invasivo di uscirne, perché evita di passare per il tribunale e di dare pubblicità alla crisi.
Da ultimo, segnaliamo che il D.Lgs. 83/2022 (correttivo al Codice della crisi) ha introdotto una specificazione: il contenuto minimo del piano attestato di risanamento è stato meglio delineato . Ciò per evitare piani vaghi o incompleti: bisogna includere almeno la descrizione analitica dell’azienda, le cause della crisi, le strategie di intervento, i tempi e modalità di attuazione e le prospettive economiche per i 2 anni successivi al risanamento. Una novità è la previsione della convenzione di moratoria (art. 62 CCII) applicabile anche ai piani attestati, attraverso la quale l’imprenditore può accordarsi con creditori finanziari per una moratoria dei pagamenti anche senza l’adesione di tutti, a condizione di determinati quorum e con l’omologazione del tribunale (strumento tecnico avanzato che ricalca quanto già previsto per gli accordi di ristrutturazione). Questo permette, ad esempio, di estendere gli effetti di un accordo di moratoria bancaria anche alle banche dissenzienti, se la maggioranza qualificata è favorevole .
In sintesi, il piano attestato è un vestito su misura per l’impresa in difficoltà ma recuperabile: tutela le operazioni compiute durante il risanamento e sfrutta la leva della fiducia (attestatore) per ottenere dai creditori il tempo necessario. Va però scelto con cura, valutando se la platea dei creditori è collaborativa; altrimenti, potrebbe rivelarsi uno strumento troppo debole, imponendo un passaggio a soluzioni giudiziali più vincolanti come gli accordi di ristrutturazione o i concordati preventivi.
Accordi di ristrutturazione dei debiti (con omologazione)
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (ARD) rappresentano un ulteriore step verso la formalizzazione legale della sistemazione della crisi. Previsti originariamente dall’art. 182-bis L.F. ed ora dagli artt. 57-64 del Codice della crisi, sono accordi parasociali con i creditori che acquistano efficacia vincolante grazie all’omologazione del tribunale. In sostanza, l’imprenditore propone ai creditori un accordo collettivo di sistemazione del debito; se ottiene l’adesione di una percentuale qualificata di crediti (almeno 60% del totale dei crediti, salvo varianti speciali), può chiedere al tribunale di omologare l’accordo rendendolo efficace anche verso i creditori non aderenti (limitatamente però alla dilazione dei loro crediti, che devono comunque essere pagati integralmente nei termini previsti).
Caratteristiche principali: – È una procedura volontaria: parte solo su iniziativa del debitore. – Coinvolge il tribunale, ma in modo più snello rispetto al concordato: non c’è voto di tutti i creditori in adunanza, ma solo la raccolta di adesioni individuali. – Richiede una percentuale di consenso relativamente alta (60%). Tuttavia, sono possibili strutture di accordo flessibili: si può decidere di escludere dall’accordo alcuni creditori (ad esempio quelli che verranno pagati integralmente a scadenza normale) e includerne altri. L’importante è che i creditori “strategici” per raggiungere il 60% aderiscano. – Necessita anch’esso di un attestatore: l’accordo deve essere accompagnato da una relazione di un esperto indipendente che certifichi la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo, con particolare riguardo alla capacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte verso i creditori estranei (quelli che non aderiscono devono comunque essere pagati per intero entro 120 giorni dall’omologazione o dalle scadenze originarie, a seconda di quale scadenza sia successiva). – Durante la fase di trattativa per l’accordo, il debitore può chiedere misure protettive analoghe a quelle del concordato (sospensione delle azioni esecutive). Inoltre, dal deposito della domanda di omologazione, scatta automaticamente il divieto per i creditori non aderenti di iniziare o proseguire azioni esecutive fino al decreto di omologa (art. 54 CCII). Ciò fornisce una protezione simile a un “mini-concordato” durante l’attesa di omologazione.
Esempio pratico: la nostra rosticceria ha debiti per 300.000 €. Propone un accordo in cui: l’Agenzia delle Entrate accetta di ridurre sanzioni e interessi (transazione fiscale) e di prendere il 70% dell’IVA dilazionato in 5 anni; la banca proroga il mutuo di altri 3 anni riducendo la rata; i fornitori chirografari ricevono il 40% del credito pagato in 12 mesi. La somma di questi crediti aderenti è, poniamo, 250.000 € su 300.000 € (≈83%). Il restante 50.000 € (ad esempio piccoli creditori o chi non ha aderito) verrà comunque pagato integralmente fuori accordo entro i termini di legge. Si raccoglie il consenso scritto di tutti i principali creditori per raggiungere la soglia richiesta (>=60%). Si deposita l’accordo sottoscritto in tribunale con la relazione dell’attestatore. Il tribunale verifica il rispetto formale delle condizioni e che l’accordo non danneggi i creditori dissenzienti (che tanto vengono pagati integralmente), quindi lo omologa. Da quel momento l’accordo diviene efficace erga omnes: i creditori aderenti restano vincolati alle riduzioni/concessioni pattuite e i creditori estranei devono attendere i pagamenti nei termini previsti (ma non subiscono falcidie).
Varianti e novità: Col tempo si sono sviluppate varianti di ARD: – Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari: se tutti i creditori sono banche/finanziarie, la soglia di consenso può essere calcolata solo su di essi. – Accordi ad efficacia estesa: se ci sono creditori finanziari dissenzienti appartenenti a una categoria omogenea, ma la maggioranza qualificata di quella categoria ha detto sì, è possibile chiedere al tribunale di estendere gli effetti dell’accordo anche ai dissenzienti di quella categoria (previa attestazione che l’accordo è più conveniente per loro rispetto all’alternativa liquidatoria). Questo meccanismo è stato ampliato dal Codice della crisi per facilitare la “cram down” settoriale: ad esempio, se 75% delle banche ha aderito ma una banca no, il giudice può omologare l’accordo rendendolo valido anche per la banca dissenziente . – Accordi agevolati o semplificati: il D.L. 118/2021 e poi i correttivi al CCII hanno introdotto la possibilità di accordi con percentuale ridotta di consenso (ad esempio 30% invece che 60%) se ricorrono particolari condizioni, come l’apporto di finanza esterna significativa o se l’accordo fa parte di un più ampio piano attestato o ancora in caso di accordo “di gruppo”. Queste previsioni tecniche ampliano l’accesso allo strumento anche a debitori con molti creditori, avvicinando l’ARD al ruolo di un concordato “privato”. – Transazione fiscale e contributiva: è un elemento chiave negli accordi. Significa la possibilità di includere nell’accordo anche la riduzione o dilazione di tributi e contributi previdenziali dovuti, previo assenso delle relative Agenzie. Fino a qualche anno fa, la legge era rigida e non consentiva di ridurre l’importo di IVA e ritenute nello scenario concordatario; ciò è cambiato grazie a interventi della Corte Costituzionale (sent. n. 245/2019) che ha eliminato il divieto di “falcidiare” l’IVA nei piani di sovraindebitamento . Oggi dunque l’Agenzia Entrate può legalmente aderire ad accordi che prevedano il pagamento parziale di IVA o ritenute (purché almeno pari al ricavabile in caso di liquidazione) . Il Correttivo 2024 ha introdotto anche il cosiddetto “cram-down fiscale” nell’omologazione degli accordi: se i creditori pubblici (Fisco/INPS) rifiutano irragionevolmente una proposta che dà loro almeno quanto otterrebbero in liquidazione, il tribunale può omologare l’accordo nonostante il diniego (sottoponendo l’Erario a un trattamento forzoso) . Questo è un cambiamento epocale, volto a superare la tradizionale resistenza degli enti pubblici ad accettare stralci, e attua i principi della Direttiva UE 2019/1023.
Vantaggi degli ARD: rispetto al concordato preventivo (di cui diremo a breve) sono più rapidi e meno stigmatizzanti, perché non vi è dichiarazione di apertura di procedura né nomina di un commissario giudiziale (figura di controllo prevista invece nel concordato). Gli ARD offrono flessibilità: il debitore può modulare quali creditori coinvolgere attivamente. Se, ad esempio, alcuni creditori sono già pagati o sono estranei, l’accordo si concentra sugli altri. Inoltre, dopo il deposito della domanda di omologa, il debitore può ottenere dal tribunale le misure protettive (automatic stay) contro tutti i creditori, anche quelli non aderenti, il che evita la corsa alle azioni esecutive. Una volta omologato, l’accordo cristallizza la situazione: i creditori dovranno rispettare le nuove scadenze/pagamenti concordati e l’impresa potrà proseguire con maggior serenità.
Svantaggi/limiti: Raggiungere il 60% di consenso non è semplice in situazioni molto frammentate di debito. Se vi sono moltissimi piccoli creditori, la raccolta firme può essere ardua. Inoltre, i creditori estranei all’accordo non subiscono riduzione di credito – vanno pagati integralmente – quindi se la quota di estranei è ampia, l’accordo rischia di essere insostenibile (non serve a ridurre di molto l’esposizione totale, ma solo a dilazionarla). In pratica, l’ARD funziona bene quando i principali creditori, rappresentanti la maggior parte del debito, sono disponibili a una falcidia o ristrutturazione, mentre pochi altri (minoritari) restano fuori e possono essere soddisfatti interamente. Se invece tutti i creditori devono subire perdite significative, sarà inevitabile passare a un concordato preventivo (dove anche le minoranze dissenzienti possono essere forzate dentro classi di voto).
In definitiva, gli accordi di ristrutturazione sono uno strumento prezioso per la rosticceria indebitata che voglia risolvere la crisi in modo negoziale ma con la certezza del diritto: l’omologazione giudiziale garantisce che l’accordo non possa essere contestato successivamente (salvo revocatoria per dolo o frode, ipotesi rare), e consente anche di ottenere nuova finanza superprivilegiata (prededucibile) per attuare il piano. Per esempio, una banca potrebbe concedere un nuovo prestito per pagare i debiti estranei, sapendo che quel prestito è prededucibile e quindi verrà rimborsato prima di altri debiti se la cosa dovesse andare male. Gli ARD richiedono comunque una consulenza specializzata per essere strutturati correttamente: coinvolgono profili legali (contratti con i creditori, clausole di standstill) e finanziari (business plan, attestazione) di alta complessità, proporzionalmente superiori a quelli di un semplice piano attestato.
Concordato preventivo (ordinario) e concordato “minore”
Quando il risanamento consensuale non è praticabile o sufficiente – ad esempio, perché i creditori sono troppi e con interessi confliggenti, o perché occorre imporre sacrifici anche ai dissenzienti – l’impresa può ricorrere al concordato preventivo, la più nota procedura concorsuale di regolazione della crisi, ora disciplinata agli artt. 84 e seguenti del Codice della crisi. Parallelamente, per i soggetti minori non fallibili, il Codice prevede il concordato minore (artt. 74-83 CCII), erede dell’“accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento” della L.3/2012.
Concordato preventivo ordinario
Il concordato preventivo è una procedura giudiziale che consente all’imprenditore insolvente (o in stato di crisi) di proporre ai creditori un piano per evitare la liquidazione giudiziale, attraverso la ristrutturazione del debito o la liquidazione controllata dei beni. Si chiama “preventivo” proprio perché mira a prevenire il fallimento, ma va attivato prima (o al più in contemporanea con) la dichiarazione di insolvenza.
Tipologie di concordato: Tradizionalmente, si distingue tra: – Concordato in continuità aziendale: quando il piano prevede che l’attività dell’impresa prosegua, direttamente (l’azienda resta al debitore) o indirettamente (ad es. tramite affitto o cessione dell’azienda a un terzo che la continui). In questo caso l’obiettivo è ristrutturare l’impresa come “going concern”. La legge incentiva la continuità: richiede però che i creditori ottengano un soddisfacimento non inferiore a quello realizzabile con una liquidazione dei beni (principio di convenienza) e che siano preservati i livelli occupazionali se possibile. Nel concordato con continuità, è permesso pagare i creditori in termini dilazionati secondo il piano e, con autorizzazione del tribunale, l’azienda può contrarre finanza interinale per l’esercizio provvisorio (anticipazioni bancarie per continuare l’attività, prededucibili). – Concordato liquidatorio: quando invece il piano prevede la cessazione dell’attività e la liquidazione di tutto o parte del patrimonio, distribuendo il ricavato ai creditori. In passato il concordato liquidatorio era spesso usato per chiudere imprese senza passare per il fallimento, offrendo però percentuali irrisorie ai chirografari. Il nuovo Codice è più rigido: l’art. 84 impone che nel concordato liquidatorio ordinario venga apportato valore aggiuntivo tale da assicurare ai creditori chirografari almeno il 20% di soddisfacimento . Questo per evitare concordati liquidatori “scatola vuota”. Fanno eccezione i concordati “minori” di cui diremo, dove questa soglia non si applica. Inoltre, nel concordato liquidatorio puro, l’imprenditore di fatto cede il controllo: un liquidatore giudiziale nominato dal tribunale si occuperà delle vendite, sotto la vigilanza del commissario e del giudice delegato.
Procedimento: Il debitore presenta al tribunale un ricorso contenente la proposta di concordato, il piano dettagliato e la documentazione richiesta (bilanci, elenco creditori, relazione attestatore sulla fattibilità). Il tribunale, valutati i requisiti, ammette il debitore alla procedura con un decreto e nomina un Commissario giudiziale (figura che supervisiona l’impresa durante la procedura e raccoglie le manifestazioni di voto dei creditori). Da questo momento le azioni esecutive individuali sono sospese (automatic stay). Si convoca l’adunanza dei creditori, dove il debitore illustra la proposta e i creditori votano (anche per categorie se previste). Per l’approvazione occorre, in genere, la maggioranza per teste e per somme dei crediti votanti (maggioranza semplice o qualificata a seconda del numero di classi). Se il concordato viene approvato dai creditori, il tribunale in seguito tiene l’udienza di omologazione: verifica legalità, convenienza per eventuali classi dissenzienti e omologa il concordato rendendolo vincolante per tutti i creditori anteriori. Da quel momento, l’impresa esce dalla procedura e attua il piano sotto la vigilanza (nel caso liquidatorio, con gli organi nominati per la liquidazione).
Vantaggi: Il concordato preventivo consente di imporre la soluzione della crisi anche ai creditori che non sono d’accordo (basta avere la maggioranza). Inoltre, grazie al meccanismo delle classi di creditori, il debitore può differenziare il trattamento a seconda della tipologia di credito, rispettando però la regola che i creditori in posizione giuridica omogenea vadano in classi insieme e ricevano trattamento paritario. Vi è anche la possibilità del cosiddetto cram-down: se una classe di creditori vota contro ma il tribunale ritiene che siano soddisfatti almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione e la maggioranza delle altre classi ha detto sì, può ugualmente omologare (applicando la regola della “soddisfazione non inferiore” e di un pagamento almeno del 20% ai chirografari dissenzienti in caso di liquidatorio). Il correttivo 2024 ha ulteriormente chiarito le regole sul cram-down, incluso quello fiscale: oggi anche se l’Erario vota no ma il piano offre almeno il pars condicio liquidatorio, il tribunale può forzarne l’approvazione . Un altro pregio del concordato è la moratoria sui debiti privilegiati: il piano può prevedere che i crediti muniti di privilegio o ipoteca vengano pagati anche non immediatamente, ma entro 120 giorni dall’omologa (o 30 giorni dall’esigibilità se successiva) se c’è continuità, ed entro 180 giorni se liquidatorio (art. 86 CCII). Ciò dà respiro all’azienda, a patto di pagare interessi legali nel frattempo.
Svantaggi: È una procedura complessa e costosa, che implica la pubblicità al Registro Imprese, costi di giustizia (commissario, eventuali professionisti) e un certo stigma, sebbene minore del fallimento. Durante il concordato, l’impresa opera “in assenza di fiducia” sul mercato: fornitori e clienti sono reticenti a fare affari se sanno che sei in concordato. Pertanto, la fase che precede l’omologa è delicata e va gestita con attenzione (ad esempio, informando i partner commerciali sulla bontà del piano, ricorrendo a contratti in esecuzione autorizzati dal GD, etc.). Inoltre, se il concordato poi fallisce (non viene adempiuto), il fallimento è dietro l’angolo e i creditori recuperano la facoltà di agire.
Il ruolo per la rosticceria: Un’attività di ristorazione di piccole dimensioni raramente accede al concordato preventivo ordinario, a meno che i debiti siano tali da superare le soglie di fallibilità e vi siano asset da liquidare o un brand da salvare. Potrebbe succedere, ad esempio, per una società a responsabilità limitata che possiede immobili, con debiti per milioni di euro: in tal caso un concordato potrebbe vendere l’immobile e soddisfare in parte i creditori, evitando la più onerosa liquidazione giudiziale. Nella maggior parte dei casi, però, la rosticceria insolvente sarà di dimensioni minori e destinata a percorrere il concordato minore o la liquidazione controllata (procedimenti pensati per i piccoli).
Concordato minore (ex sovraindebitamento)
Il concordato minore è la procedura riservata ai debitori non fallibili (i “sovraindebitati” secondo la terminologia della L. 3/2012), che consente di ristrutturare i debiti analogamente a un concordato ma in un alveo semplificato. Ne possono beneficiare: le imprese sotto soglia (piccoli imprenditori commerciali che non superano i parametri di fallibilità di cui all’art. 1 L.F. – attivo ≤ €300.000, ricavi ≤ €200.000, debiti ≤ €500.000) , gli imprenditori agricoli (che per definizione non falliscono), le start-up innovative esonerate, le persone fisiche consumatori o professionisti (questi ultimi però se i debiti sono di natura personale più che d’impresa, opteranno per il piano del consumatore piuttosto che concordato minore, come vedremo), e in generale qualsiasi debitore civile non soggetto a liquidazione giudiziale.
Il concordato minore, disciplinato agli artt. 74-83 CCII, riprende l’istituto dell’“accordo di composizione” e in parte del “piano del consumatore” della vecchia legge. In pratica: – Presupposti: il debitore dev’essere in stato di sovraindebitamento (squilibrio perdurante tra debiti e patrimonio liquidabile) e deve presentare una proposta di concordato che assicuri il regolare pagamento dei crediti impignorabili e dei creditori privilegiati almeno per il valore di realizzo dei beni gravati (salvo diverso accordo con essi). Non è richiesto il rispetto della soglia 20% ai chirografari (che vale solo per il concordato preventivo liquidatorio delle imprese maggiori). Tuttavia, è richiesto che il debitore, persona fisica, non abbia colpa grave, malafede o frode nell’aver creato l’indebitamento (criterio di meritevolezza attenuato rispetto al passato, dove per i consumatori si parlava di “meritevole” in senso lato). La Cassazione ha chiarito che con il CCII la valutazione di meritevolezza del consumatore si concentra sull’assenza di frode o colpa grave, abbandonando criteri eccessivamente punitivi . – Procedura: la domanda di concordato minore si presenta al tribunale competente con l’assistenza di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) o di un professionista nominato dal giudice. L’OCC ha funzioni simili al commissario, aiutando a predisporre il piano e vigilando sul rispetto delle regole. Non c’è una votazione vera e propria di tutti i creditori (come in passato, l’accordo di composizione richiedeva il 60% di consensi): oggi il concordato minore prevede direttamente un’udienza di omologazione in cui i creditori possono eventualmente opporsi. Se non vi sono opposizioni o se le opposizioni vengono respinte perché la proposta è comunque conveniente per i creditori (cioè offre almeno quanto il ricavato dalla liquidazione controllata), il giudice omologa il concordato minore . In pratica il concordato minore funziona quasi come il “piano del consumatore” di un tempo ma esteso anche a piccoli imprenditori, con valutazione giudiziale di fattibilità e convenienza senza necessità di voto formale dei creditori (salvo che se una parte significativa dei creditori si oppone, il giudice dovrà tenerne conto nella sua decisione). – Contenuti: può prevedere dilazioni di pagamento, stralci parziali, suddivisione dei creditori in classi se opportuno, cessione di beni, oppure anche la continuità aziendale se il debitore intende proseguire l’attività (in tal caso si applicherebbero in quanto compatibili le norme del concordato in continuità, con obbligo di pagamento integrale di debiti verso dipendenti e Fisco correnti). Frequentemente, il concordato minore sarà liquidatorio o misto, poiché i debitori sovraindebitati spesso non hanno flussi per pagare integralmente i creditori. Ad esempio, il titolare di rosticceria (ditta individuale non fallibile) con 200.000 € di debiti potrebbe proporre di liquidare la casa al mare di sua proprietà e qualche altro cespite, garantendo così un pagamento del 50% ai chirografari nell’arco di 1 anno e il restante debito verrebbe cancellato. – Effetti: l’omologazione del concordato minore produce effetti simili al concordato preventivo – sospende ed estingue le azioni esecutive sui crediti anteriori, e vincola tutti i creditori anteriori (anche se non soddisfatti integralmente, questi non potranno più agire per la parte scoperta). Va evidenziato che per i debitori civili la legge consente anche di includere i fideiussori e coobbligati nel concordato minore (ad esempio, se un familiare ha garantito il debito, potrebbe essere esteso a lui l’effetto esdebitatorio previo coinvolgimento nella procedura). Una differenza rispetto al concordato preventivo ordinario è che nel concordato minore non sono previste nuove finanze prededucibili di regola, proprio perché è pensato per chiudere la posizione del debitore sovraindebitato più che per attrarre investitori.
Per la nostra rosticceria: se è individuale o società non fallibile e i creditori non trovano accordo stragiudiziale, questo è lo strumento di elezione. Ad esempio, “Mario Rossi Rosticceria SNC” con debiti 150.000 € potrà ricorrere al concordato minore per evitare aggressioni disordinate: farà una proposta di pagare il 40% in 4 anni utilizzando i futuri utili d’esercizio e magari l’apporto di capitale di un parente, mantenendo aperta l’attività. I creditori saranno convocati ma non voteranno; se nessuno obietta, il tribunale omologa e Mario dovrà rispettare il piano sotto controllo OCC. Se invece qualche creditore contesta perché ritiene la proposta iniqua, il giudice valuterà se comunque quell’opposizione è fondata: se risulta che il piano dà almeno quanto la liquidazione, l’omologa può avvenire anche con l’opposizione (dunque con cram-down giudiziale). Proprio la Cassazione (Sez. I, sent. 30814/2023) ha affermato che le contestazioni sull’ammissibilità del concordato minore vanno fatte subito tramite reclamo contro l’apertura, e non postume in sede di omologa , a garanzia della tenuta del procedimento.
In ogni caso, sia nel concordato preventivo ordinario che in quello minore, una volta eseguite le obbligazioni del piano, il debitore è liberato dai debiti residui verso i creditori anteriori, ad eccezione di quelli eventualmente esclusi per legge (ad es. obblighi di mantenimento, debiti di natura personale non falcidiabili se non inclusi, ecc.). Questo effetto solutorio è l’obiettivo primario: evitare la dichiarazione di fallimento (liquidazione giudiziale) e ottenere la “esdebitazione concordataria” (potremmo chiamarla così) grazie all’adempimento del piano.
Liquidazione giudiziale (ex fallimento) e liquidazione controllata del sovraindebitato
Non sempre è possibile risanare l’impresa o raggiungere un accordo con i creditori. In taluni casi, la situazione debitoria è irreversibile e l’unica soluzione è procedere alla liquidazione del patrimonio, ossia alla vendita di tutti i beni dell’impresa per soddisfare i creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione. In tale scenario si aprono due vie, a seconda della dimensione/qualifica dell’impresa: – la liquidazione giudiziale (che ha preso il posto del “fallimento”) per le imprese soggette e sopra soglia; – la liquidazione controllata del sovraindebitato, per i debitori civili e non fallibili.
Liquidazione giudiziale (ex fallimento)
La liquidazione giudiziale è la procedura concorsuale “classica” a cui vengono assoggettati gli imprenditori commerciali non piccoli in stato di insolvenza accertato. Come visto, i parametri dimensionali che definiscono il “piccolo” sono: attivo annuo ≤ 300.000 €, ricavi ≤ 200.000 €, debiti ≤ 500.000 € (riferiti ai 3 esercizi precedenti) . Se l’impresa ha superato anche solo uno di questi limiti, è fallibile . Inoltre, indipendentemente dalle soglie, lo sono sempre le società di capitali (srl, spa) e cooperative, in quanto per tradizione assimilate a imprenditori commerciali (il CCII conferma l’assoggettabilità di srl/spa senza bisogno di test di piccolezza). D’altro canto, alcune categorie restano escluse a prescindere: gli imprenditori agricoli non possono essere dichiarati in liquidazione giudiziale per legge, così come gli enti pubblici.
La procedura si avvia con un’istanza di parte (creditore, debitore stesso, o PM in certi casi) al tribunale. Se il tribunale accerta lo stato di insolvenza (incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni), dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale con sentenza. Da quel momento, l’imprenditore perde la gestione dei propri beni, che passa al Curatore nominato dal tribunale. Si apre la cosiddetta massa attiva (tutti i beni e crediti del fallito, compresi quelli sopravvenuti entro la chiusura) e la massa passiva (i debiti verso i creditori concorrenti). I creditori devono presentare domanda di insinuazione al passivo, e il Curatore – sotto la supervisione del Giudice Delegato – forma lo stato passivo (elenco dei crediti ammessi, con eventuali cause di prelazione). Quindi, il Curatore procede a liquidare i beni: vendere immobili, macchinari, incassare crediti, anche proseguire temporaneamente l’attività se utile per vendere meglio (esercizio provvisorio). Il ricavato viene periodicamente distribuito ai creditori secondo i ranghi: prima le spese di procedura e prededucibili, poi i crediti privilegiati (per grado) e infine, se rimane qualcosa, i chirografari in proporzione. Al termine, il tribunale dichiara chiusa la liquidazione giudiziale e la società, se persona giuridica, si estingue; se persona fisica, cessano gli effetti personali del fallimento (come gli eventuali limiti ai diritti civili, es. divieto di ricoprire cariche, che oggi peraltro sono attenuati rispetto al passato).
Effetti sul debitore: Per il titolare della rosticceria fallito, la liquidazione giudiziale è ovviamente traumatica: perde l’azienda, i beni personali (se impresa individuale) vengono liquidati, eventuali contratti pendenti vengono sciolti o continuati a discrezione della procedura. Tuttavia, l’ordinamento prevede la possibilità di ottenere l’esdebitazione: l’imprenditore persona fisica, una volta chiusa la procedura o anche durante (trascorsi 3 anni dall’apertura, se certi requisiti), può chiedere al tribunale di essere liberato dai debiti residui non soddisfatti . Tale beneficio è concesso se il fallito ha collaborato lealmente, non ha distratto beni, non ha violato obblighi di legge (ad es. non deve aver commesso reati fallimentari né aver falsificato le scritture, e non deve aver già ottenuto esdebitazione in precedenza per un altro fallimento nei 5 anni). L’esdebitazione cancella i debiti rimasti impagati, ad eccezione di taluni per loro natura inesdebitabili (multe e sanzioni amministrative, obblighi di mantenimento, debiti da risarcimento danni per fatto illecito extra-contrattuale, ecc. restano comunque dovuti). Con l’esdebitazione, il nostro imprenditore fallito può ripartire pulito (restano però eventuali garanzie a terzi: se c’era un fideiussore, costui non è liberato). Il CCII enfatizza questo aspetto di “fresh start”, rimuovendo lo stigma del fallimento: per questo oggi si parla di debitore assoggettato a liquidazione giudiziale e non di “fallito” , e sono stati ridotti i divieti (il debitore può aprire una nuova impresa subito, benché la precedente sia in liquidazione, anche se spesso incontrerà difficoltà di credito). Inoltre, il CCII ha introdotto un filtro per l’accesso alla liquidazione giudiziale: non si può aprire una procedura concorsuale maggiore se l’ammontare dei debiti scaduti ed esigibili è inferiore a 30.000 € . Questo per evitare fallimenti “micro” che costerebbero più dei debiti stessi. Attenzione però: la giurisprudenza ha precisato che i debiti rateizzati contano comunque come scaduti ai fini di questa soglia , e che eventuali contestazioni sulla quantificazione vanno affrontate in sede di istruttoria prefallimentare. Di regola, per piccole imprese individuali sotto 30.000 € di debito, non si dovrebbe dunque nemmeno avviare un fallimento (restano solo le esecuzioni individuali).
Esiste un’alternativa volontaria? Sì, l’imprenditore potrebbe evitare la procedura giudiziale se compone diversamente la crisi. Ma se tutti i tentativi falliscono, a volte egli stesso presenta istanza di fallimento (“autofallimento”) per mettere fine all’agonia finanziaria. In altri casi, sono i creditori stufi di aspettare a chiedere il fallimento. Nei fatti, arrivati a questo stadio, la difesa del debitore si limita a cooperare per limitare i danni (ad esempio, se possibile vendendo l’azienda in esercizio prima del fallimento per salvare posti di lavoro, oppure concordando col curatore vendite rapide).
Per la rosticceria, la liquidazione giudiziale può implicare: chiusura immediata del punto vendita, licenziamento dei dipendenti (che però potranno accedere agli strumenti di tutela del lavoratore come il Fondo di Garanzia INPS per TFR e ultime mensilità, e NASpI), vendita all’asta di macchinari e arredi (spesso con realizzi bassi), eventuale cessione del marchio o avviamento se c’è un interesse di concorrenti (ma tipicamente una piccola rosticceria locale ha avviamento legato alla persona e difficilmente monetizzabile separatamente). Se la rosticceria era gestita tramite società, la società verrà cancellata al termine; se era ditta individuale, il titolare – pur perso il negozio – potrà come detto aspirare all’esdebitazione e magari in futuro aprire una nuova attività sotto altra forma.
Ricapitolando, la liquidazione giudiziale è l’extrema ratio, ciò che idealmente si cerca di evitare con tutti gli strumenti visti prima. Eppure, rimane una componente fisiologica dell’economia: serve a “resettare” situazioni insolventi in maniera ordinata, garantendo la par condicio dei creditori.
Liquidazione controllata del sovraindebitato
La liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII) è la procedura corrispondente per i debitori sovraindebitati non fallibili. Ha sostituito la “liquidazione del patrimonio” prevista dalla L.3/2012, con alcune modifiche. Possono accedervi: il consumatore sovraindebitato, il professionista, l’imprenditore minore, la società sotto soglia, l’ex imprenditore (anche fallibile) non più esercente da oltre un anno, etc. Può essere attivata su istanza del debitore, ma anche di un creditore o dell’OCC (novità del CCII) se il debitore ha abbandonato le altre soluzioni o le ha violate. Ad esempio, se un debitore minore non rispetta un concordato minore omologato, il creditore insoddisfatto può chiederne la liquidazione controllata.
La procedura è analoga alla liquidazione giudiziale, con alcune peculiarità: – Il sovraindebitato conserva la gestione dei beni fino alla nomina del Liquidatore, che avviene con il provvedimento di apertura da parte del tribunale. Da allora, il Liquidatore (spesso l’OCC nominato) prende possesso dei beni e li realizza secondo le regole concorsuali. – Anche qui i creditori devono insinuarsi e viene formato un passivo; i crediti impignorabili (es. una parte di stipendio, la casa se prima abitazione in certi limiti) rimangono fuori, ma il resto è liquidato. – Il Liquidatore vende i beni con autorizzazione del giudice, e ripartisce il ricavato. – Al termine, il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione dei debiti residui. In sede di liquidazione controllata, l’esdebitazione può essere concessa in modo più immediato: l’art. 282 CCII prevede che il debitore sovraindebitato che abbia cooperato, anche se non c’è stato alcun soddisfacimento dei creditori (per insufficienza attivo), possa essere liberato dai debiti (salvo eccezioni) subito dopo la chiusura . C’è anche l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), introdotta già nel 2020, che consente al debitore persona fisica totalmente privo di beni di ottenere il beneficio una volta nella vita pur senza liquidare nulla, a condizione di meritare il beneficio (non aver colpe gravi, non aver beneficiato di altre esdebitazioni, e impegnarsi a pagare ai creditori il 10% di eventuali redditi successivi nei 4 anni successivi all’esdebitazione). Questa norma consente di dare sollievo a chi davvero non può offrire nulla ai creditori, evitando di tenerlo a vita schiacciato dai debiti.
In pratica, per la nostra rosticceria, la liquidazione controllata potrebbe avvenire così: il titolare – resosi conto di non poter pagare i debiti – rinuncia a tentare piani e concordati e chiede direttamente al tribunale di liquidare il suo patrimonio. Il giudice nomina un liquidatore (spesso un commercialista). Vengono venduti eventuali beni (il furgone per le consegne, le attrezzature, magari la casa se non protetta dall’impignorabilità), si incassa e si ripartisce. Al termine, se il signor Rossi ha agito in buona fede, ottiene l’esdebitazione e i creditori non soddisfatti perdono la possibilità di rivalersi ulteriormente . Per quanto possa sembrare uno scenario negativo, a volte è una liberazione: si chiude la partita con i creditori e il debitore può ripartire da zero (certamente con un patrimonio decurtato, ma senza più incubi di decreti ingiuntivi o finanziarie al telefono).
Differenze chiave tra liquidazione giudiziale e controllata: oltre ai soggetti destinatari, c’è una differenza in come vengono trattati eventuali soci illimitatamente responsabili (es. soci di SNC). Nella liquidazione giudiziale di una SNC, automaticamente si estende la procedura anche ai soci personali (art. 147 L.F. corrispondente nel CCII); nella liquidazione controllata di una società sotto soglia, invece, il meccanismo è un po’ diverso: la società può essere liquidata e i soci restare con debiti verso i creditori insoddisfatti, a meno che anch’essi chiedano la liquidazione controllata personale o un concordato minore. Un precedente di Cassazione (sent. 22715/2023) ha stabilito che se una società di persone ottiene un concordato di sovraindebitamento, i suoi soci illimitatamente responsabili non sono automaticamente protetti rispetto ai debiti personali estranei a quelli sociali . Dunque occorre coordinamento: nel caso di rosticceria in SNC, se essa va in liquidazione controllata, i creditori sociali potranno poi rivalersi sui soci per l’insoddisfatto (salvo questi soci abbiano chiesto a loro volta procedure personali).
Conclusione su liquidazioni: Nessun imprenditore vuole arrivarci, ma sapere che esiste la possibilità di un esito ordinato è importante. Il punto di vista del debitore deve essere pragmatico: se l’attività non è più risanabile e i debiti superano il valore dei beni, forzare la prosecuzione significa peggiorare la propria posizione (si rischiano anche responsabilità per aggravamento del dissesto). In tali casi, avvalersi di una procedura di liquidazione (giudiziale o controllata) può mettere fine alle sofferenze economiche e, grazie all’esdebitazione, dare una seconda chance all’onesto imprenditore. Naturalmente, questo va valutato con i consulenti, soppesando pro e contro.
Esdebitazione: liberarsi dai debiti residui
Un aspetto cruciale – già menzionato nelle sezioni su concordati e liquidazioni – è l’esdebitazione del debitore insolvente. Si tratta dell’istituto che permette al debitore persona fisica, al termine di una procedura concorsuale liquidatoria (fallimento/liquidazione giudiziale o liquidazione controllata), di essere esonerato dal dover pagare gli eventuali debiti che non hanno trovato capienza nei beni liquidati. L’esdebitazione è disciplinata nel Titolo V Capo X del CCII per le diverse procedure (artt. 278-283). Vediamo i punti salienti dal punto di vista del nostro debitore rosticcere:
- Esdebitazione post-liquidazione giudiziale: come già detto, l’imprenditore individuale (o il socio illimitatamente responsabile) può chiedere al tribunale, chiusa la liquidazione giudiziale, di dichiarare inesigibili i crediti concorsuali rimasti insoddisfatti . Requisiti: aver cooperato e non aver ostacolato la procedura; non aver beneficiato di altra esdebitazione nei 5 anni precedenti; non aver violato obblighi di legge (presentazione tempestiva dell’istanza di fallimento se dovuta, o almeno non aver ritardato con dolo la dichiarazione di insolvenza). Sono esclusi dall’esdebitazione alcuni debiti di natura personale (assegni di mantenimento, obblighi alimentari, risarcimenti per danni da fatto illecito, multe penali e amministrative). Tutto il resto (in particolare i debiti commerciali, fiscali, contributivi, finanziari) viene cancellato . Ciò consente, per esempio, che l’ex imprenditore, pur non pagando completamente l’IVA maturata, non sia perseguito oltre per quell’IVA residua (restano però ferme eventuali sanzioni penali per omesso versamento, che l’esdebitazione non estingue, ma almeno sul piano civilistico/erariale il debito viene tolto). La Cassazione ha di recente affermato principi sulla soglia dei debiti rilevanti per la procedibilità del fallimento (30k) e sul significato di “credito esigibile” anche se rateizzato , a testimoniare l’importanza di distinguere ciò che può rimanere pendente.
- Esdebitazione post-liquidazione controllata: qui la logica è simile ma ancora più favorevole al debitore meritevole. In passato, con la L.3/2012, il debitore doveva offrire almeno qualcosa ai creditori per avere l’esdebitazione. Oggi, se il patrimonio era nullo o insufficiente, la legge – anche stimolata dalla Corte Costituzionale – consente comunque di chiudere i conti col passato. L’art. 282 CCII dice che il debitore persona fisica ottiene l’esdebitazione di diritto (salvo opposizione di creditori per sua scorrettezza) una volta terminata la liquidazione controllata . Inoltre, come accennato, l’art. 283 prevede l’esdebitazione del debitore incapiente: se uno proprio non ha nulla da liquidare (oltre magari agli strumenti di modesto valore di lavoro e ai beni essenziali), può chiedere direttamente di essere esdebitato, con l’unico onere di dover “pagare in futuro” il 10% ai creditori su eventuali utilità sopravvenute (es. un’eredità, una vincita, un guadagno straordinario nei prossimi 4 anni) . Questo istituto, introdotto in via sperimentale, vuole evitare procedure inutili per chi è nullatenente. Ad esempio, il titolare di rosticceria che ha chiuso, senza casa di proprietà, senza risparmi, e i cui beni strumentali sono già stati pignorati, potrebbe accedere a questa esdebitazione “a zero” per farsi cancellare, ad esempio, i debiti di fornitori e fisco accumulati, impegnandosi però che se entro 4 anni ha un incremento di ricchezza, ne destinerà una parte minima ai vecchi creditori. La Corte Costituzionale ha ritenuto l’esdebitazione del tutto compatibile con il principio di ragionevolezza, essendo finalizzata a dare al debitore onesto la possibilità di ricominciare, senza condannarlo alla cosiddetta “morte civile” a vita.
In sostanza, l’esdebitazione completa il discorso “difensivo” dal punto di vista del debitore: rappresenta il punto finale di un percorso di soluzione della crisi, sia esso un concordato adempiuto (dove l’esdebitazione è implicita) o una liquidazione fallimentare/controllata conclusa (dove l’esdebitazione va richiesta con apposito ricorso). Per la difesa del debitore, è fondamentale pianificare anche questo aspetto: se l’esdebitazione viene negata (ad esempio per comportamenti dolosi), il debitore uscirebbe dalla procedura ancora con debiti a carico, che sebbene non più azionabili giudizialmente durante la procedura, risorgerebbero dopo (per i crediti non soddisfatti, i termini di prescrizione ricominciano da capo per legge). Quindi, la meritevolezza e la cooperazione del debitore durante la procedura di insolvenza sono le sue migliori armi: agire in buona fede, fornire tutte le informazioni, non favorire occultamente qualcuno, astenersi da atti in frode. Così facendo, massimizza le chance di ottenere la “clemenza” finale.
Va notato che l’esdebitazione è un beneficio solo per le persone fisiche. Le società, essendo entità giuridiche, una volta liquidate si estinguono e non vi è un “dopo” in cui debbano esdebitarsi (i debiti non soddisfatti restano inesigibili semplicemente perché la società non esiste più, salvo toccare i soci se c’erano garanzie personali). Nel caso di SNC, i soci illimitati sono persone fisiche e dunque anch’essi possono puntare all’esdebitazione personale dopo la chiusura del fallimento (o liquidazione controllata) che li ha coinvolti.
In chiusura di questa sezione, sottolineiamo l’aspetto culturale: un imprenditore onesto che abbia subito un insuccesso economico non deve considerarsi “finito”. La legge oggi, in linea con l’Europa, gli offre la rimessione integrale dei debiti come opportunità di riscatto . Ovviamente, ciò non è automatico né incondizionato: occorre passare attraverso il crogiolo di una procedura concorsuale in cui il patrimonio disponibile è sacrificato ai creditori. Ma dopo, se le condizioni sono rispettate, il passato viene azzerato. Questa idea è fondamentale per incentivare l’emersione delle crisi: un debitore sapendo di poter avere una “fresh start” sarà più incline a non nascondersi e attivare le procedure, mentre se sapesse di restare comunque debitore a vita forse preferirebbe l’irregolarità o l’evasione.
Aspetti societari e responsabilità dei soci/amministratori
Molte rosticcerie operano come società, spesso a base familiare, come S.n.c. (società in nome collettivo) o S.a.s. (società in accomandita semplice) quando vi sono più familiari coinvolti, oppure come S.r.l. nel caso si opti per la responsabilità limitata. Questa sezione esamina come la forma giuridica dell’impresa incide sulle strategie difensive e sulle conseguenze dei debiti, soffermandosi anche sulle responsabilità personali di soci e amministratori.
- Rosticceria in forma di S.n.c. (società di persone): In una SNC tutti i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili per i debiti sociali (art. 2291 c.c.). Ciò significa che se il patrimonio sociale non basta a pagare i creditori, questi possono escutere i soci sul loro patrimonio personale. In genere, la responsabilità dei soci di SNC è sussidiaria: i creditori sociali devono prima escutere la società, e solo per l’eventuale eccedenza insoddisfatta possono aggredire i soci personalmente (art. 2304 c.c.). Tuttavia, durante procedure concorsuali come il fallimento, la distinzione è labile: la dichiarazione di fallimento della SNC produce il fallimento in proprio dei soci illimitatamente responsabili (ex art. 147 L.F.), come un “contagio” immediato. Pertanto, i soci di una rosticceria SNC con debiti rispondono con tutti i loro beni. – Difesa: Il vantaggio di una SNC (o SAS per i soci accomandatari) rispetto alla ditta individuale è pressoché nullo in termini di protezione patrimoniale, poiché comunque i soci rischiano in solido. L’unica differenza è che i soci possono decidere di non conferire altri beni in società oltre al capitale iniziale; ma se la società fa debiti, i soci ne rispondono lo stesso, pur potendo regolare internamente la ripartizione (il socio che paga un debito sociale ha azione di regresso verso gli altri soci per la loro parte). Uno strumento difensivo tipico è il patrimonio minimo in capo ai soci: in pratica, tenere pochi beni intestati ai soci (es. far sì che la casa coniugale appartenga al coniuge non socio, o sia in comunione ma soggetta a regime di impignorabilità relativa se debito non per esigenze familiari). Queste precauzioni sono lecite se fatte ex ante, ma inefficaci se fatte quando già i debiti incombono (pericolo di revocatoria). Giuridicamente, se la SNC vuole evitare la liquidazione giudiziale, può percorrere il concordato minore o l’accordo di ristrutturazione come visto, ma anche se la società viene esdebitata, restano possibili azioni contro i soci per le loro obbligazioni personali non comprese. È consigliabile, in caso di società di persone in crisi, che anche i soci partecipino alle soluzioni negoziali: ad esempio, se la SNC presenta un accordo di ristrutturazione, i soci spesso offriranno garanzie aggiuntive o contributi personali per convincere i creditori (che altrimenti potrebbero far leva sulla loro responsabilità illimitata). In sede di sovraindebitamento, la legge del 2020 ha introdotto una norma ad hoc (art. 14 quinquies L.3/2012, ripresa dal CCII art. 66 co. 3) che prevede la possibilità di un procedimento unico per società di persone e soci: in pratica, i soci illimitati e la società possono presentare un’unica proposta di concordato minore congiunto, per definire sia i debiti sociali che personali correlati. Questa innovazione evita duplicazioni e incoerenze. Ad esempio, se la SNC Rossi ha anche debiti personali del socio (magari un finanziamento misto), si può fare un concordato minore unico che copre tutto, vincolando anche i creditori personali. In definitiva, se la rosticceria opera in forma di SNC, il punto debole del debitore è che il suo intero patrimonio personale è in gioco. Ciò va considerato nella scelta delle soluzioni: i soci potrebbero preferire mettere fine alla società prima che la situazione degeneri (sciogliendola e liquidandola bonariamente, se fattibile, pagando i creditori fin dove si riesce e poi eventualmente ciascun socio tratta i residui in proprio), oppure attivare un concordato minore al primo segno di insolvenza, coinvolgendo anche i soci come detto.
- Rosticceria in forma di S.a.s.: La SAS ha due tipi di soci: gli accomandatari (illimitatamente responsabili, come i soci SNC) e gli accomandanti (responsabilità limitata alla quota conferita, purché non ingeriscano nella gestione). Per un accomandante puro, i creditori sociali non possono chiedere nulla oltre la quota sottoscritta (se è già interamente versata, il suo rischio è nullo). Però se un accomandante ha di fatto partecipato alla gestione in modo palese, rischia di perdere il beneficio della limitazione e diventare responsabile illimitatamente (art. 2320 c.c.). In crisi, la SAS viene trattata come la SNC: accomandatari travolti dal fallimento della società, accomandanti no (essi concorrono come creditori eventuali per restituzione conferimenti). Dunque, per un socio accomandante della nostra rosticceria, potenzialmente il suo patrimonio personale sarebbe al sicuro da creditori (salvo revocatorie su somme percepite). Questo ovviamente può generare conflitti: i creditori vorrebbero “aggredire” il socio ricco accomandante, ma non possono se ha rispettato i limiti. – Difesa: Per i soci accomandatari valgono i discorsi fatti per la SNC. Per l’accomandante, il suo interesse è che la procedura si risolva senza dover immettere altri soldi oltre il conferimento (non essendo obbligato a farlo). In eventuali accordi di ristrutturazione o concordati minori, può accadere che i creditori chiedano un contributo anche all’accomandante per votare sì. Ma formalmente non potrebbero pretenderlo. Sta alla valutazione costi-benefici: se l’accomandante è, ad esempio, il finanziatore occulto (il padre che mise capitale nella rosticceria dei figli come accomandante), potrebbe convenirgli sborsare qualcosa per chiudere gli accordi ed evitare la disfatta totale e reputazionale.
- Rosticceria in forma di S.r.l. (o S.p.A.): La società a responsabilità limitata offre la separazione patrimoniale per definizione: la società risponde con il suo patrimonio, i soci perdono al massimo il capitale investito e non rispondono oltre (art. 2462 c.c.). Questa barriera è attraente per un imprenditore perché i suoi beni personali (casa, risparmi personali) non sono direttamente attaccabili dai creditori della società. Tuttavia ci sono importanti eccezioni e responsabilità indirette:
- Fideiussioni personali: come già accennato, banche e fornitori spesso chiedono ai soci (o all’amministratore) garanzie personali per concedere credito alla Srl. Così la separazione viene “bucata” contrattualmente: se la Srl non paga, la banca va sul fideiussore (spessissimo il socio di maggioranza o l’amministratore). E la fideiussione segue regole proprie: il fideiussore può essere escusso anche senza passare per procedure concorsuali (basta l’inadempimento del debitore principale). Quindi, il socio di Srl potrebbe comunque perdere casa per un mutuo sociale garantito.
- Responsabilità dell’amministratore verso i creditori sociali: Il Codice Civile (art. 2476 c.c. e, in ambito concorsuale, l’art. 378 CCII) prevede che, se la gestione societaria viola obblighi imposti per la tutela dell’integrità del capitale e del patrimonio sociale, gli amministratori possono essere chiamati a rispondere direttamente verso i creditori per le obbligazioni rimaste insoddisfatte per insufficienza del patrimonio sociale, nei limiti del danno causato dal loro comportamento. Questo è la cosiddetta azione di responsabilità verso i creditori sociali, che tipicamente si concreta quando l’amministratore ha aggravato il dissesto continuando l’attività in modo imprudente. Ad esempio, se la rosticceria SRL aveva perso più di metà del capitale ma l’amministratore non ha convocato i soci per ricapitalizzare o sciogliere la società (come obbligatorio ex art. 2482-bis c.c.), e nel frattempo ha accumulato nuovi debiti verso fornitori, egli può doverne rispondere col proprio patrimonio . Nella prassi, tale azione viene esercitata dal Curatore fallimentare (ora liquidatore giudiziale) in rappresentanza dei creditori, per cui l’amministratore di Srl fallita rischia un’azione risarcitoria.
- Responsabilità per violazioni tributarie/contributive: Anche nella Srl, sebbene i debiti tributari restino in capo alla società, esistono ipotesi in cui l’amministratore può essere co-obbligato. Un esempio è l’omesso versamento di ritenute previdenziali dei dipendenti: il DL 8/2016 ha previsto che in caso di condanna per omesso versamento (art. 2, co.1-bis L. 638/1983), il giudice penale possa ingiungere il pagamento al responsabile come obbligazione civile. O, più comune, la crisi di Srl può portare a debiti IVA che sfociano in reato a carico dell’amministratore (come visto, >250k per anno): anche se la sanzione penale è personale, il danno erariale lo ha causato lui scegliendo di non versare, dunque in sede di patteggiamento può essere tenuto a pagare una parte. In generale, però, civilmente l’amministratore non è debitore fiscale (c’è però l’istituto della responsabilità per mancato versamento di imposte se dovuta a mala gestio: es. amministratore che non deposita bilanci e fa sciogliere società d’ufficio, può rispondere di certe sanzioni tributarie).
- Abusi di personalità giuridica: se la Srl è usata in modo fraudolento (ad esempio per sottrarre attivi ai creditori, o come schermo per attività illecite), i creditori possono tentare di “far cadere il velo” (teoria anglosassone del piercing the corporate veil), chiedendo al giudice di ritenere i soci/amministratori responsabili come “alter ego” della società. Nel nostro ordinamento non c’è una norma generale di piercing, ma casi particolari: per esempio, se i soci di Srl hanno confuso i patrimoni (conti mescolati, prelievi personali senza forma, ecc.), il Curatore può agire per far dichiarare i soci illimitatamente responsabili (giurisprudenza in tema di etero-direzione di società del gruppo o confusione patrimoniale può portare ad estendere il fallimento ai soci persona fisica, configurando di fatto una società di fatto fallita). Inoltre, i soci di Srl possono avere versamenti infruttiferi (finanziamenti soci) postergati rispetto agli altri creditori: in caso di fallimento, quei finanziamenti fatti quando la società era sottocapitalizzata vengono dietro a tutti, di fatto perdendoli.
- Obbligo di adeguati assetti: Con la riforma, l’organo amministrativo di una Srl ha il dovere di dotare l’azienda di assetti organizzativi adeguati (art. 2086 c.c.). Se viola quest’obbligo e ciò causa danno ai creditori (ad esempio, tardiva emersione crisi e maggiori perdite), può fondare responsabilità risarcitoria. Anche l’omessa tempestiva attivazione di strumenti di allerta può costituire colpa: se l’amministratore ignorando i segnali non convoca i soci o non attiva la composizione negoziata e intanto i debiti raddoppiano, potrebbe risponderne.
In sintesi, per una rosticceria Srl: – I soci rischiano il capitale investito, ma tendenzialmente non i beni personali, salvo abbiano firmato garanzie o siano anche amministratori con colpe. Dunque un socio non amministratore può restare spettatore passivo della crisi: perderà i dividendi, ma non la casa (a meno di garanzie). Questa separazione patrimoniale consente strategie differenti: a volte i soci preferiranno lasciar “fallire” la Srl e proteggere se stessi, specie se i beni aziendali sono modesti, piuttosto che iniettare altro capitale. Non a caso molti debitori ricorrono alla Srl per proteggersi. Tuttavia, bisogna valutare la reputazione: i soci di Srl fallita potrebbero trovare difficoltà a ottenere credito per nuove avventure, e c’è la possibilità che il Curatore li trascini in giudizio per responsabilità. Se i soci hanno risorse, conviene spesso usarle per tentare un concordato preventivo e salvare l’azienda (e con essa il valore economico che altrimenti andrebbe perso nel fallimento). Non di rado i soci forniscono finanza esterna nel concordato per aumentare la soddisfazione dei creditori: ad esempio, la Srl propone ai creditori il 30%, e i soci promettono di metterci 50.000 € dei loro per raggiungere quella percentuale. In tal caso i creditori vedono di buon occhio, e i soci tramite il concordato chiudono la partita evitando la responsabilità per aggravamento e magari conservando l’azienda. – L’amministratore della Srl (spesso coincide con uno dei soci) è in una posizione delicata: se la crisi non è gestita correttamente, potrebbe avere responsabilità. Un buon amministratore, appena percepisce l’irreversibilità, dovrebbe mettere in liquidazione volontaria la società per evitare di aggravare il buco. Se non lo fa per cercare di salvare il salvabile, dovrebbe almeno attivare la composizione negoziata o un concordato per congelare la situazione. Se invece continua a fare debiti, il Curatore avrà buon gioco nel dire che ha violato il dovere di conservazione del patrimonio sociale oltre la soglia di scioglimento. Esempio tipico: la rosticceria Srl va male da tempo, il capitale è eroso (perdite > metà capitale), ma l’amministratore (anche cuoco e gestore) insiste a ordinare merce a fornitori a credito sperando in un miglioramento. Se poi fallisce, quei fornitori potranno accusarlo di averli fatti fornire pur sapendo la società decotta: classico scenario di responsabilità prefallimentare. – Un vantaggio procedurale per Srl è la possibilità del concordato semplificato post-composizione negoziata: se la Srl prova la composizione negoziata e fallisce, può offrire un concordato semplificato (liquidatorio) per vendere in blocco l’attività magari a un altro soggetto, distribuire pro-quota e poi chiudere la società senza voti creditori. Questo consente di evitare il fallimento (più lungo e costoso) e di limitare la responsabilità degli amministratori: se il giudice omologa il concordato semplificato, è segno che ha ritenuto la soluzione migliore per i creditori, il che di solito esonera da colpe gli amministratori (hanno agito correttamente cercando la soluzione). Invece, un fallimento “diretto” attira sempre l’indagine sulla gestione.
In conclusione, la forma giuridica incide sulle tattiche: – Se ditta individuale o SNC, il focus difensivo è salvaguardare il patrimonio personale, magari ricorrendo tempestivamente a procedure di sovraindebitamento per congelare i creditori e tentare un saldo e stralcio globale sotto l’egida del tribunale. – Se SRL, il focus è evitare condotte distruttive per evitare responsabilità personali: ciò può voler dire attivare soluzioni concordate prima che la società finisca il combustibile. I soci non garantiti potranno anche tenersi fuori, ma l’amministratore (spesso socio anch’egli) deve farsi parte diligente.
Va ricordato che, in termini di conseguenze penali, la scelta societaria non immunizza del tutto: il diritto penale colpisce la persona fisica amministratore per reati come bancarotta fraudolenta se la Srl fallisce e risultano distrazioni di beni sociali o scritture false. E per reati tributari come omesso versamento IVA, come detto, il fatto di essere Srl non salva dall’incriminazione (anzi, i reati tributari son personali). Dunque, in termini di difesa complessiva, anche il penalista ha un ruolo: consigliare di non commettere atti che possano configurare reati pur di tamponare (es. mai occultare incassi, o “saltare” la dichiarazione IVA per far sparire il debito – reato di omessa dichiarazione oltre soglie). Spesso la crisi induce a scelte disperate, ma vanno evitate: meglio un debito in più che un reato in più.
Riassumendo gli “assetti difensivi”: – Soci: separare i patrimoni, non firmare garanzie a cuor leggero, monitorare la gestione e rimuovere amministratori incapaci prima che il danno peggiori. – Amministratori: tenere contabilità regolare (pena anche inammissibilità di concordati se mancano scritture), attivarsi ai primi sintomi, evitare favoritismi e operazioni anomale (es. pagare solo il fornitore parente e lasciare gli altri – può costare l’azione revocatoria o peggio l’accusa di bancarotta preferenziale), rispettare gli obblighi di legge (assemblea in perdita, non aggravare esposizione vs Erario). – Garanzie personali: se date, considerare che in un eventuale accordo di ristrutturazione o concordato, il garante (es. socio) continua a rispondere per l’intero debito salvo patto contrario (il concordato del debitore non libera il fideiussore automaticamente, ex art. 2858 c.c.). Quindi, un socio garante dovrà lui stesso negoziare con la banca una liberatoria magari pagando una quota, altrimenti la banca, ottenuto 30% dal concordato della società, può rifarsi sul garante per il restante 70%. Questo implica che, nelle trattative, se i soci hanno prestato garanzie, devono entrare nel gioco: o convincono i creditori a rinunciare ad aggredirli (spesso in cambio di qualche pagamento extra), oppure rischiano di pagare comunque.
Domande frequenti (FAQ) sulla difesa del debitore
Q1: Possono togliermi la casa se la mia rosticceria ha debiti fiscali?
A: Dipende. Se operi come ditta individuale o socio illimitato, la tua casa personale è aggredibile dai crediti tributari, ma c’è un importante limite di legge: se è l’unico immobile ad uso abitativo di tua proprietà, dove risiedi anagraficamente, e non è di lusso, l’Agenzia Entrate-Riscossione non può espropriarlo (venderlo all’asta) . Può però iscriverci ipoteca se il debito supera 20.000 € . E se possiedi altri immobili, oppure l’immobile non è “prima casa” o è di lusso, allora la protezione cade: l’ADER può procedere al pignoramento immobiliare a condizioni: che il tuo debito fiscale superi 120.000 € e che il valore totale dei tuoi immobili (al netto di mutui preesistenti) superi 120.000 € . Inoltre deve averti notificato una cartella e un preavviso di ipoteca da almeno 6 mesi senza pagamento . In parole povere, la tua prima casa modesta è salva dall’asta, ma restano a rischio eventuali seconde case, locali commerciali o case di lusso. Attenzione però: se hai ipotecato la casa per un mutuo bancario e la banca è insoddisfatta, quella può sempre agire indipendentemente (il divieto “prima casa” vale solo per Fisco). Dunque, la forma giuridica incide: se la rosticceria è Srl e tu garante, anche la banca potrebbe aggredire casa tua in virtù della garanzia. Infine, ricorda che anche se la casa non è espropriabile dal Fisco, l’ipoteca iscritta rimane un peso: non potrai venderla liberamente senza soddisfare prima il Fisco (perché l’acquirente pretenderebbe la cancellazione dell’ipoteca pagando il debito). Soluzioni? Rateizzare o definire il debito fiscale per far rimuovere l’ipoteca, o considerare un concordato preventivo se i debiti sono ingestibili così da trattarli in procedura. Nei casi estremi, la liquidazione controllata potrebbe vendere la casa e darti l’esdebitazione, ma se è prima casa solitamente conviene cercare strade per tenerla.
Q2: Ho una S.r.l. indebitata, i creditori possono rivalersi sul mio patrimonio personale (dei soci)?
A: In linea generale no, i soci di Srl godono di responsabilità limitata . I creditori possono far fallire la Srl (liquidazione giudiziale), ma non far fallire te socio né aggredire direttamente i tuoi beni, a meno che tu abbia obblighi separati verso di loro. Tali obblighi però sono frequenti: ad esempio, se hai firmato fideiussioni o cambiali personali a garanzia di debiti sociali, diventi coobbligato e il creditore può chiedere a te quanto non riesce a ottenere dalla società. Molti fornitori fanno firmare ai soci una garanzia, così come banche e locatori: in questi casi, la risposta è “sì, possono rivalersi perché tu glielo hai promesso per contratto”. Se invece non hai firmato nulla, altri possibili spiragli per i creditori sono: (a) far valere una tua condotta illecita come amministratore, ad esempio accusandoti di aver aggravato dolosamente il dissesto – ma dovrebbero promuovere un giudizio di responsabilità, non è immediato; (b) far emergere che la Srl era una “scatola vuota” usata in frode (ma anche qui serve giudizio, e capita più in contesti di frode conclamata). In pratica, se sei socio non amministratore e non garante, sei relativamente al sicuro. Se sei socio amministratore, potresti rispondere ai creditori in caso di colpa grave nella gestione (violazione dei doveri di conservazione del patrimonio sociale) . Ad esempio, non hai versato i contributi dipendenti per un anno e la Srl è fallita: l’INPS potrebbe cercare di imputartelo come amministratore. La via maestra dei creditori, comunque, sarà tramite il fallimento: se la Srl fallisce, il curatore potrà valutare se citar l’amministratore per mala gestio. Ma questo richiede tempo e prova del danno. In sintesi: la Srl protegge i soci passivi, mentre non protegge l’amministratore negligente né il socio garante. Come difesa, se sei socio e amministratore, la cosa migliore è gestire la crisi in modo trasparente e corretto (convoca l’assemblea se capitale azzerato, documenta le scelte, coinvolgi i creditori in piani) in modo da non dare appigli a future cause. E se sei solo socio finanziatore, valuta se mettere altro denaro per risanare (meglio volontariamente che farti causa dopo).
Q3: Ho debiti con fornitori che minacciano decreti ingiuntivi: posso oppormi anche se effettivamente non li ho pagati?
A: Puoi opporsi solo se hai delle contestazioni concrete da fare. Se il debito è certo, liquido ed esigibile e tu non hai pagato, il decreto ingiuntivo verrà concesso e alla scadenza diventerà definitivo. Puoi evitare ciò pagando (magari cercando un accordo transattivo con sconto) oppure eventualmente chiedendo al giudice dei termini di grazia (ma generalmente non si applica in materia commerciale). L’opposizione infondata serve solo a prendere tempo e ti esporrebbe a spese legali aggiuntive e possibile condanna per lite temeraria. Invece, se ritieni che l’importo non sia dovuto in tutto o in parte – ad esempio perché la fornitura era difettosa, o hai già saldato una parte in contanti non riconosciuta, o il tasso di interesse applicato è usurario, etc. – allora sì, l’opposizione è la tua difesa. Ricorda che se ti opponi, il decreto non è esecutivo automaticamente, ma il creditore può chiedere al giudice una provvisoria esecuzione. Comunque avresti istruttoria e un allungamento dei tempi. A volte, il debitore in crisi può usare l’opposizione per aprire una trattativa col fornitore: ad esempio, presenti opposizione sostenendo qualche contestazione marginale, e intanto offri di pagare un 50% subito per chiudere la lite. Molti fornitori, per evitare anni di cause, accettano un saldo e stralcio. Attenzione però: non inventare bugie in atti giudiziari, mantieni sempre un minimo di base nelle tue eccezioni, altrimenti rischi di perdere credibilità e peggiorare la tua posizione. Valuta sempre costi/benefici: se il debito è sacrosanto, forse è meglio concentrare le risorse su come pagarlo (o includerlo in un concordato preventivo, dove potresti proporre a tutti i chirografari una percentuale ridotta) anziché dilapidarle in avvocati per opposizioni sterili.
Q4: Posso evitare il fallimento (liquidazione giudiziale) avviato dai creditori?
A: Se i creditori (o il PM) hanno presentato istanza di fallimento, hai ancora alcune carte da giocare. Prima di tutto, puoi contestare i presupposti: ad esempio, dimostrare che non sei soggetto a fallimento (sei sotto soglia di legge, o sei imprenditore agricolo) ; oppure negare lo stato di insolvenza, provando che stai pagando regolarmente o che i debiti contestati non sono scaduti o sono stati ridotti sotto soglia. Se però effettivamente sei insolvente e fallibile, la via tecnica per evitare la sentenza di fallimento è presentare una domanda di concordato preventivo prima che il tribunale decida sull’istanza di fallimento (o in subordine, una domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione con almeno il 60% di adesioni). Questa mossa – prevista dall’art. 40 CCII – obbliga il tribunale a sospendere la decisione sul fallimento e a valutare prima il tuo concordato. In pratica, offri ai creditori un piano (che ovviamente dovrà essere serio: se proponi cose irrealistiche solo per guadagnare tempo, il tribunale potrebbe dichiararla inammissibile). Esempio: un fornitore ha chiesto il tuo fallimento; tu depositi un ricorso di concordato offrendo di pagare il 40% del debito in 2 anni col ricavato dalla cessione di un immobile. Il tribunale verifica la fattibilità minima e ammette la procedura di concordato. A quel punto il fallimento rimane congelato, in attesa dell’esito del concordato. Se i creditori approvano e il concordato viene omologato, il fallimento è scongiurato in via definitiva (l’istanza viene dichiarata improcedibile). Se invece il concordato fallisce (non raggiungi le maggioranze o viene revocato per inadempimento), il tribunale potrà riprendere la pratica di fallimento e a quel punto dichiararti fallito (anche con aggravio, perché hai perso tempo). Quindi, è un’arma da usare se hai un vero piano B. In alternativa al concordato “pieno”, la legge ti consente di presentare una richiesta di concordato in bianco (con riserva) per ottenere tempo di preparare il piano (di solito 60-120 giorni). Questo blocca i fallimenti nel frattempo. Ma fai attenzione: non abusare del concordato in bianco solo per ritardare, perché i giudici ormai se ne accorgono e tendono a non concedere proroghe se non vedono un serio lavoro in corso. – Altra ipotesi: se sei un piccolo non fallibile ma un creditore chiede ugualmente fallimento (magari sostenendo che superi le soglie), puoi in extrema ratio depositare una domanda di liquidazione controllata tua volontaria: se il tribunale la apre, di fatto non può più dichiarare la liquidazione giudiziale, perché non sei soggetto e hai già una procedura aperta (è controverso ma per analogia direi si impedisce). – Infine, puoi sempre tentare di pagare o transigere con il creditore istante prima dell’udienza: se l’unico creditore che ti ha portato in tribunale viene soddisfatto o ritira l’istanza, il procedimento si chiude (salvo che ci siano altri creditori intervenuti). Il tribunale comunque può dichiarare il fallimento d’ufficio su input del PM anche senza istanti se l’insolvenza è palese, quindi non fare troppo affidamento sul “comprare” il ritiro dell’istanza all’ultimo: funziona meglio se risolvi davvero la posizione debitoria che ha scatenato la richiesta.
Q5: Che differenza c’è tra il concordato minore e il piano del consumatore?
A: Il concordato minore e il piano di ristrutturazione del consumatore sono entrambi procedure di sovraindebitamento destinate a persone fuori dal fallimento, ma si applicano a casi diversi: il concordato minore è per imprenditori minori o soggetti non fallibili che però hanno debiti legati in parte ad attività d’impresa o professionale, mentre il piano del consumatore (oggi si chiama “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore”) è riservato a persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. In pratica, se la tua rosticceria è una ditta individuale ma la gran parte dei debiti sono commerciali (fornitori, fisco, ecc.), utilizzerai il concordato minore; se invece sei un privato cittadino indebitato (carte di credito, finanziarie, bollette, forse qualche debito fiscale come privato), userai il piano del consumatore. La differenza principale sta nella valutazione di meritevolezza e nella necessità di voto dei creditori. Nel piano del consumatore, non c’è voto dei creditori: il tribunale omologa se ritiene il piano fattibile e che il consumatore sia “meritevole”, cioè che non abbia colposamente creato la sua situazione di indebitamento (nel CCII la formula è che l’indebitamento non sia dovuto a sua colpa grave, malafede o frode) . Il giudice verifica che i creditori ricevano almeno quanto riceverebbero in una liquidazione e poi approva d’ufficio. Nel concordato minore, similmente non c’è un voto formale di tutti i creditori, ma c’è un’udienza dove se alcuni creditori si oppongono il giudice valuta anche il loro interesse. In entrambi i casi, dunque, la decisione è del giudice più che dei creditori. La differenza è di platea: ad esempio, un ex imprenditore che ha chiuso l’attività ma ha debiti in parte personali e in parte d’impresa potrebbe scegliere l’uno o l’altro a seconda di cosa prevale. – Esempio: Mario ha chiuso la rosticceria, ha 20k debiti personali (bollette, affitto casa) e 50k debiti impresa (fornitori, IVA). Non può fare il piano consumatore perché i suoi debiti non sono solo da consumo, quindi farà un concordato minore su tutti i 70k. Viceversa, se Tizio impiegato ha 70k debiti di prestiti vari, userà il piano del consumatore. – Un’altra differenza: nel piano del consumatore il giudice valuta molto la condotta del debitore (meritevolezza), mentre nel concordato minore la valutazione è più economica (convenienza e fattibilità), perché si presume che l’imprenditore anche se ha colpe pregresse meriti comunque la procedura (salvo frodi manifeste). In pratica però, entrambe le procedure portano a una ristrutturazione dei debiti con percentuale ridotta e a una esdebitazione finale. Per il lettore interessato alla difesa del debitore, la distinzione serve soprattutto a capire a quale OCC rivolgersi e quali moduli usare, ma in fondo per chi deve soldi conta che esiste una procedura per ridurre e dilazionare i debiti legalmente anche se non è fallibile. Ricorda infine: se sei un consumatore con debiti ma possiedi un immobile che vuoi salvare, col piano potresti tenerlo (previa continuità dei pagamenti del mutuo, ad esempio), mentre se liquidazione controllata lo perdi. Quindi la scelta piano vs liquidazione dipende anche dagli obiettivi: ristrutturare e mantenere i beni (piano/accordo), oppure cedere i beni ma ripulirsi (liquidazione + esdebitazione).
Q6: I debiti verso il Fisco possono essere ridotti in un concordato o accordo?
A: Sì, oggi è possibile risanare anche i debiti fiscali e contributivi all’interno di un piano concordatario o accordo, prevedendo il pagamento parziale (falcidia) o dilazionato anche di IVA e ritenute, purché il trattamento proposto non sia inferiore a quello che l’Erario otterrebbe liquidando i tuoi beni . In passato c’erano più vincoli: l’IVA, ad esempio, era “infalcidiabile” (dovevi pagarla al 100% nei concordati) per un divieto di legge che la Consulta ha dichiarato illegittimo nel 2019 . Ora, la regola è che nel concordato preventivo puoi proporre di pagare i crediti fiscali e contributivi in percentuale, però se intendi pagarli meno del 100% devi presentare la transazione fiscale, ossia un apposito accordo nella proposta concordataria in cui spieghi quant’è il valore di realizzo dei beni e quanto dunque spetta al Fisco. L’Agenzia Entrate e l’INPS parteciperanno al voto come creditori privilegiati (di solito in una classe separata) e potranno accettare o rifiutare. Se rifiutano ma la tua offerta oggettivamente dà loro almeno quanto la liquidazione, il tribunale può ugualmente omologare (il famoso cram-down fiscale introdotto di recente) . Negli accordi di ristrutturazione dei debiti, analogamente, la transazione fiscale è negoziata: occorre l’adesione formale dell’ente. Qui la legge nuova facilita: nella composizione negoziata ora puoi trattare col Fisco prima ancora di andare in tribunale, con l’assistenza dell’esperto . Quindi, sì: per esempio, se hai 100.000 € di debiti Equitalia, in un concordato potresti offrire di pagarne 40.000 € in 5 anni e ciò, se giustificato dal tuo patrimonio disponibile, può essere accettato e omologato. Fuori dalle procedure concorsuali, invece, l’Erario non può spontaneamente accettare stralci (salvo le definizioni agevolate decise per legge). Quindi l’unico modo di “costringerlo” a un compromesso è incanalarlo in queste procedure. – Nota bene: alcuni debiti fiscali hanno privilegio speciale (IVA, ritenute, imposte con ingiunzioni) e vanno trattati come crediti privilegiati. Non puoi dare ai chirografari più di loro, altrimenti i privilegiati possono opporsi per disparità. – Ricorda pure che fuori dal tribunale, c’è la transazione fiscale semplice ex art. 182-ter L.F. (oggi art. 63 CCII) applicabile agli accordi di ristrutturazione: la differenza è che con quella l’Agenzia deve espressamente aderire, mentre in concordato decidi la maggioranza. – In sintesi, i debiti fiscali possono essere ridotti legalmente via concordato/accordo, ma devi convincere l’Agenzia che stanno ottenendo il meglio possibile. Se la proposta è troppo bassa rispetto a possibili recuperi, rifiuteranno e il giudice potrebbe dare loro ragione non omologando il piano. D’altronde, se i tuoi beni sono pochi, meglio far arrivare questo messaggio all’Erario tramite una procedura concorsuale, piuttosto che subire vent’anni di cartelle e pignoramenti.
Q7: La composizione negoziata è pubblica? Devo farlo sapere ai clienti/fornitori?
A: La composizione negoziata, di per sé, è confidenziale. L’istanza si deposita su una piattaforma non accessibile al pubblico e la nomina dell’esperto non viene iscritta nel Registro Imprese né comunicata a terzi. Quindi, in partenza, né i tuoi clienti né i fornitori né le banche sapranno ufficialmente che sei “in composizione negoziata”. Tu stesso però avvierai le trattative contattando i creditori coinvolti, quindi di fatto quei creditori lo sapranno (dovrai invitarli ai tavoli negoziali insieme all’esperto). Ma potrai chiedere loro riservatezza. La legge punisce con nullità eventuali clausole contrattuali che penalizzino l’imprenditore solo per il fatto di avere avviato la procedura (ad es. il fornitore non potrebbe risolvere il contratto automaticamente per questo motivo). Se però chiedi le misure protettive (blocco dei procedimenti), quel provvedimento del tribunale viene pubblicato sul Registro delle Imprese e sul sito di giustizia, quindi da quel momento la cosa diventa conoscibile. In pratica, altri fornitori o clienti potrebbero scoprirlo. Ciò detto, la composizione negoziata è meno “infamante” di un concordato: comunica l’idea che l’azienda sta cercando di risanarsi con l’aiuto di un esperto, non che è insolvente conclamata. Molti operatori la vedono anzi come segnale di serietà nel voler pagare. – Quindi, non sei tenuto a fare un annuncio pubblico (“la mia rosticceria è in composizione negoziata”), anzi l’esperto e le parti hanno un obbligo di riservatezza. Puoi continuare ad operare normalmente. Solo se ti serve, ad esempio, un finanziamento prededucibile o la sospensione di un contratto, dovrai coinvolgere il tribunale e quindi emergere pubblicamente. – Il consiglio pratico: gestisci bene la comunicazione. Avvisa tu proattivamente i partner cruciali (fornitore di materie prime) spiegando che hai avviato una procedura di ristrutturazione e che l’obiettivo è metterli in sicurezza. Mostra il coinvolgimento di un esperto nominato dalla Camera di Commercio: questo spesso rassicura. Non farlo sapere ai clienti finali se non necessario: potrebbero dubitare della continuità e andare altrove. Ma ai fornitori strategici conviene dirlo tu prima che lo scoprano per vie traverse, così controlli la narrativa (“sto affrontando i debiti col supporto delle istituzioni, voglio pagarvi il 100% ma ho bisogno di tempo, per questo ho chiesto un esperto…”). In sintesi, la procedura è tendenzialmente riservata, però nella pratica alcuni attori lo verranno a sapere: preparati a spiegare che è un percorso per evitare il fallimento e che credi nella prosecuzione dell’attività.
Q8: Posso continuare l’attività durante un concordato o altra procedura concorsuale?
A: Sì, in molte procedure è possibile continuare a gestire l’azienda, se ciò non danneggia i creditori. Nel concordato preventivo in continuità, la legge prevede espressamente la prosecuzione dell’attività sotto la gestione del debitore (debtor in possession) monitorato dal Commissario. Tu predisponi un piano in cui mostri come continuerai a produrre reddito e con quello pagherai i creditori. Addirittura, puoi partecipare a bandi pubblici presentando la certificazione di concordato in continuità (la legge ora consente la partecipazione per evitare esclusioni eccessive). Nel concordato preventivo liquidatorio, invece, di regola l’attività cessa e subentra il liquidatore, salvo che il giudice autorizzi un esercizio provvisorio per vendere l’azienda come “going concern”. – Nel concordato minore, similmente, se la proposta prevede che la rosticceria prosegua, tu la puoi portare avanti (magari supervisionato dall’OCC), e utilizzi gli utili futuri per pagare la percentuale concordata ai creditori. – Nella composizione negoziata, sicuramente continui tu a gestire l’impresa; anzi, quell’istituto è fatto apposta per evitare discontinuità. – Durante un accordo di ristrutturazione in fase di trattativa, non c’è procedura esecutiva, quindi continui normalmente (magari proteggendoti con eventuali misure protettive su singoli creditori se servono). – Persino in caso di fallimento (liquidazione giudiziale), il tribunale può autorizzare il Curatore a portare avanti temporaneamente l’esercizio dell’impresa se funzionale a una vendita conveniente (ad es. mantenere aperta la rosticceria qualche mese in attesa di trovare un acquirente che la rilevi avviata, invece di chiuderla subito). In quel caso tu, imprenditore, non gestisci più nulla, è il Curatore che assume un direttore o delega qualcuno per far girare l’attività provvisoriamente. – Quindi, risposta concisa: sì, salvo casi di liquidazione immediata, c’è la possibilità di continuare l’attività. Va detto però che operare dentro una procedura concorsuale comporta vincoli: in concordato, ogni spesa fuori dall’ordinario va autorizzata dal giudice; non puoi liberamente contrarre nuovi debiti (anzi, i fornitori futuri vorranno pagamenti immediati visto che quelli anteriori sono stati dilazionati); l’azienda subisce un contraccolpo di reputazione che devi gestire. Ma spesso, soprattutto se l’attività è di servizio con cassa quotidiana (come una rosticceria), conviene tenerla viva: i flussi di cassa generati durante la procedura di concordato sono prededucibili e vanno a beneficio della massa, migliorando le chance di successo del piano. Nel concordato preventivo devi anche assicurare il pagamento dei fornitori essenziali per non interrompere la continuità (ad esempio, i fornitori nuovi di cibo dovrai pagarli per forza, altrimenti chiudi). Dovrai rispettare le regole imposte (es. non puoi decidere da solo di vendere un macchinario se stai in concordato, serve ok del giudice) ma potrai continuare a servire i tuoi clienti. Molti casi di concordato in continuità si risolvono con un affitto d’azienda: il debitore magari trova un investitore che durante il concordato affitta l’azienda, la gestisce e poi a omologa gliela cede; in quel periodo l’attività va avanti sotto una nuova guida, i dipendenti conservano il posto ecc. C’è quindi flessibilità, l’importante è dimostrare che la continuazione non peggiora la posizione dei creditori (ad esempio, usare incassi per comprare nuove scorte e generare margine utile).
Q9: Cosa rischio penalmente se la mia azienda ha accumulato debiti?
A: Il mero fatto di avere debiti non è un reato. Diventa reato quando si configurano specifiche violazioni di legge penale. I rischi principali per un imprenditore indebitato sono:
– Reati tributari di omesso versamento: Come spiegato, se hai omesso di versare l’IVA annuale per oltre 250.000 €, commetti reato ai sensi dell’art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 . Analogo reato per le ritenute fiscali non versate sopra 150.000 € (art. 10-bis). Questi sono reati omissivi: non serve il dolo di frode, basta non pagare volontariamente oltre soglia. La punizione è detentiva (fino a 2 anni). Si può evitare la condanna se paghi il dovuto prima del giudizio (c’è causa di non punibilità se paghi tutto il debito tributario, sanzioni e interessi compresi, entro la dichiarazione o entro la data dell’udienza preliminare se prorogata) . Quindi, se hai commesso questi reati ma poi tramite concordato paghi quell’IVA, potresti estinguere il reato.
– Reati di natura fallimentare: Se vieni dichiarato fallito (liquidazione giudiziale) e hai compiuto atti distrattivi, falsificazioni, preferenze occultate, ecc., scattano i reati di bancarotta (fraudolenta patrimoniale se hai sottratto beni, documentale se hai falsificato o distrutto libri, preferenziale se hai pagato scientemente un creditore a scapito degli altri poco prima del fallimento). Questi reati sono molto seri (bancarotta fraudolenta fino a 6-10 anni di reclusione). Un imprenditore onesto che semplicemente ha subito perdite e si è limitato a non pagare i debiti senza nascondere nulla non commette reato di bancarotta; al più, se è stato gravemente imprudente, potrebbe configursi bancarotta semplice (mala gestione, punita più lievemente, max 2 anni). Quindi la raccomandazione: non compiere atti opachi quando sei in crisi, ad es. non portare via merce dal negozio per venderla “fuori” intascando soldi, non buttare registri contabili, non gonfiare le passività. Meglio far emergere tutto regolarmente.
– Altri reati economici: assegni a vuoto (se hai emesso assegni scoperti > €1.000 e non li copri entro 60 giorni, c’è sanzione amministrativa e iscrizione CAI), reati bancari (indebito utilizzo fidi… di solito no, è civilistico), reati societari (molto rari nelle piccole). Potrebbe esservi l’usura se hai preso prestiti da usurai per pagare debiti (ma lì sei vittima). – Omissione di contributi previdenziali: se non versi le ritenute INPS dei dipendenti per importi > €10.000 annui, c’è reato (art. 2 comma 1-bis DL 463/83), ma si estingue se paghi anche tardivamente prima del giudizio.
– Violazioni in materia di lavoro: se per crisi non paghi gli stipendi, non è reato (è materia civile), ma se continui a far lavorare i dipendenti senza stipendio potrebbe configurarsi una sorta di illecito (in giurisprudenza estrema, può integrsare sfruttamento se condizionato, ma non codificato come reato specifico).
In conclusione, i debiti fiscali sono il fronte penalmente più pericoloso: per evitarlo, paga almeno entro le soglie o, se non puoi, predisponiti a regolarizzare prima possibile (ad esempio sfruttando la composizione negoziata per ottenere un accollo dal fisco). La bancarotta la scongiuri se eviti il fallimento: quindi, paradossalmente, perseguire concordati e accordi non è solo un bene economico ma anche una protezione penale (niente fallimento, niente bancarotta). Attento però: la nuova legge punisce anche la bancarotta in liquidazione controllata? Formalmente la bancarotta è legata al fallimento, per le procedure minori c’era un vuoto, poi hanno introdotto un reato di mala gestio anche per il sovraindebitato (mi pare l’art. 324 CCII prevede reato di “ricorso abusivo al sovraindebitamento” se fraudolento). Non comune, ma esiste. Il buon senso: se rimani trasparente e onesto durante la crisi, il penale difficilmente ti colpirà. Se invece cerchi scorciatoie illecite (evasione, distrazione di beni), potresti trasformare un problema economico in uno giudiziario più grave.
Q10: Dopo la chiusura della procedura, se rimangono debiti non pagati devo saldarli in futuro?
A: Di norma, no. La finalità delle procedure concorsuali è proprio definire i debiti anteriori e liberare il debitore. Se fai un concordato preventivo e lo completi con successo, i creditori sono soddisfatti nella percentuale concordata e non possono chiederti altro (il decreto di omologa e l’esecuzione integrale del piano producono effetto di scarico dei debiti residui chirografari). Se invece la procedura dovesse essere risolta o annullata per inadempimento, allora i debiti “resuscitano” e potresti essere nuovamente attaccato, ma quella è l’ipotesi di fallimento successivo. – Nel caso di liquidazione giudiziale (fallimento), come detto, il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione : se gliela concedono, i creditori non soddisfatti non possono più pretendere nulla (il debito è giuridicamente estinto). Senza esdebitazione, invece, i creditori insoddisfatti riacquistano la libertà d’azione individuale: però considera che se sei stato spogliato di tutto dal fallimento, quei creditori inseguirebbero un soggetto rimasto privo di beni – spesso non lo fanno o comunque potresti opporre la prescrizione decorsi 10 anni dalla chiusura. È davvero importante quindi chiedere l’esdebitazione entro un anno dalla chiusura del fallimento (o anche prima in certi casi): a settembre 2025 la tendenza dei tribunali è concederla salvo comportamenti fraudolenti. – Nel caso di liquidazione controllata sovraindebitati, l’esdebitazione è ancora più “automatica”: il decreto di chiusura può già contenere l’esdebitazione se nessuno si oppone . Quindi anche lì, i residui vengono cancellati. – Eccezioni: restano comunque da pagare, esdebitazione o meno, alcuni tipi di debiti: obblighi alimentari/familiari (es. arretrati mantenimento figli), danni da fatto illecito (se sei condannato per aver causato un danno, quel risarcimento non viene esdebitato, almeno così era nella L.3/2012 – nel CCII è simile), multe penali e amministrative (multe stradali, ammende penali non vengono cancellate). Un caso particolare: debiti erariali per sanzioni – prima erano inesdebitabili, ma la Corte Costituzionale nel 2022 (sent. 61/2022) li ha resi esdebitabili anche quelli, mi pare. Quindi oggi anche le sanzioni tributarie e gli interessi moratori rientrano nell’esdebitazione. In pratica, la stragrande maggioranza dei debiti d’impresa (fornitori, banche, fisco, contributi) viene spazzata via dall’esdebitazione . Ciò ti permette di ricominciare senza zavorre. Se per avventura in futuro rifarai fortuna, quei vecchi creditori esdebitati non potranno reclamare nulla (salvo i casi esclusi sopra).
Riassumendo: se la procedura concorsuale va a buon fine o comunque tu collabori fino in fondo, i tuoi debiti residui non dovrai pagarli, verranno cancellati legalmente. Se invece la procedura fallisce per tua colpa (non rispetti un concordato, scappi nel fallimento, etc.), potresti restare inseguito da alcuni debiti. Ma la legge oggi è molto orientata al “fresh start” del debitore meritevole, quindi salvo tu faccia disastri, non porterai con te i debiti oltre la procedura.
Q11: Una volta liberatomi dai debiti, posso aprire una nuova attività?
A: Sì, non c’è una preclusione generale. Dopo aver chiuso una procedura concorsuale ed ottenuto l’esdebitazione (o eseguito un concordato), sei una persona economicamente riabilitata. Ad esempio, un fallito esdebitato può immediatamente tornare a fare impresa, anche come società di capitali, e può anche accedere al credito (ovviamente le banche valuteranno il passato, ma legalmente non sei interdetto). Il CCII ha abolito molte delle vecchie inabilitazioni: prima un fallito non poteva assumere cariche societarie per 5 anni, ora quell’automatismo non c’è più (ci possono essere pene accessorie temporanee se condannato per bancarotta, ma se non hai reati, nulla). Quindi potrai aprire una nuova partita IVA, costituire una nuova società, etc. – Una cautela: se la nuova impresa fallisse poco dopo, l’esdebitazione precedente non ti protegge, anzi il giudice potrebbe guardare con sospetto un secondo fallimento in breve (anche perché la legge vieta esdebitazione per 5 anni successivi a un’altra). – Le banche dati: il Registro Informatico dei Protesti segna eventuali assegni scoperti per 5 anni, e il Registro delle imprese conserverà traccia del tuo fallimento (visibile negli storici). Però c’è la “Riabilitazione civile” che dopo alcuni anni cancella quell’ombra su richiesta. – Se hai fatto un concordato preventivo, comparirai nel Bollettino delle procedure concorsuali, ma non esiste un “casellario dei concordati” consultabile comunemente. – Insomma, a livello normativo sei libero. Tieniti però a mente le lezioni apprese per non ricadere: i secondi tentativi sono possibili e leciti, e anzi l’economia prospera anche grazie a imprenditori che dopo un insuccesso ripartono con esperienza.
Questa guida approfondita mostra come, pur tra mille difficoltà, il debitore di una piccola impresa abbia strumenti legali per difendersi dai debiti in modo dignitoso: nessuna bacchetta magica cancella i debiti dall’oggi al domani, ma attraverso piani ragionati, procedure concorsuali e l’ausilio di professionisti (OCC, esperti, legali) è possibile evitare sia la perdita totale dei beni essenziali sia le aggressioni scoordinate dei creditori. L’importante è agire per tempo, con trasparenza e scegliendo la strada più adatta al proprio caso, ricordando sempre che la legge – oggi più che mai – offre una seconda opportunità a chi affronta la crisi in buona fede.
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⚖️ Le cause più comuni di indebitamento nelle rosticcerie
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- Ritardi nei pagamenti di clienti o fornitori.
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📌 I rischi per una rosticceria indebitata
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🛠️ Strategie di difesa per una rosticceria indebitata
- Analizzare ogni cartella e atto notificato per individuare vizi o prescrizioni.
- Contestare pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi non legittimi.
- Dimostrare la crisi temporanea di liquidità per accedere a rateizzazioni agevolate.
- Attivare accordi di rientro con Fisco, banche e fornitori.
- Proteggere macchinari, forni, attrezzature e veicoli aziendali da azioni esecutive.
- Migliorare la gestione contabile e fiscale per evitare nuovi debiti futuri.
⚖️ Perché agire subito è fondamentale
Nel settore della ristorazione, la continuità operativa è vitale: un blocco dei conti o dei fornitori può fermare la produzione e far perdere la clientela.
Agire tempestivamente consente di:
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🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e gestione della crisi d’impresa.
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Conclusione
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