Holding Finanziarie Con Debiti: Cosa Fare E Come Difendersi

Hai una holding finanziaria con debiti fiscali o sotto accertamento dell’Agenzia delle Entrate?
Le società di partecipazione – soprattutto quelle con funzioni di direzione, coordinamento o investimento – sono spesso soggette a controlli fiscali approfonditi per la complessità delle operazioni finanziarie, delle partecipazioni e delle movimentazioni infragruppo.
Un debito non gestito tempestivamente può generare cartelle esattoriali, ipoteche, pignoramenti e segnalazioni alla Centrale Rischi, mettendo in pericolo la stabilità patrimoniale della holding e del gruppo societario.
Con una difesa legale e fiscale mirata, è possibile bloccare la riscossione, rateizzare i debiti e contestare accertamenti errati o sproporzionati, proteggendo il patrimonio e la governance societaria.

Quando una holding finanziaria entra in difficoltà fiscale
Le situazioni più comuni che generano debiti o accertamenti nel settore delle holding e delle società di investimento sono:

  • Accertamenti fiscali per operazioni infragruppo ritenute elusive o simulate;
  • Contestazioni di indebite deduzioni o detrazioni IVA su costi non riferibili all’attività;
  • Cartelle esattoriali o intimazioni di pagamento per imposte non versate o per presunti utili occulti;
  • Accertamenti su partecipazioni, rivalutazioni o trasferimenti infragruppo;
  • Sanzioni e interessi che fanno crescere rapidamente l’importo del debito;
  • Responsabilità patrimoniale degli amministratori di fatto o di diritto, nei casi di mala gestio o omessa vigilanza;
  • Segnalazioni alla Centrale Rischi e difficoltà di accesso al credito.

Cosa fare se la tua holding ha debiti o è sotto accertamento fiscale

  1. Agisci tempestivamente: ogni accertamento o cartella deve essere impugnato o definito entro 60 giorni dalla notifica.
  2. Analizza la legittimità dell’accertamento: molti atti fiscali presentano vizi di motivazione, notifica o presunzioni non fondate, che permettono di ottenerne l’annullamento.
  3. Controlla l’esatto ammontare del debito: spesso le somme richieste comprendono sanzioni e interessi non dovuti, riducibili con la definizione agevolata.
  4. Valuta la rateizzazione: è possibile ottenere fino a 120 rate mensili, sospendendo le azioni di riscossione.
  5. Considera la definizione agevolata o la transazione fiscale: utili nei casi in cui la holding sia in procedura di risanamento o composizione negoziata della crisi.
  6. Presenta ricorso: con un ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, puoi bloccare la riscossione e far valere la legittimità delle operazioni societarie.

Come difendersi legalmente e fiscalmente
Un avvocato tributarista esperto nella difesa di holding e gruppi societari può analizzare la posizione debitoria e costruire una strategia personalizzata per minimizzare i rischi.
Le azioni più efficaci comprendono:

  • contestare vizi di motivazione, notifica o calcolo negli accertamenti e nelle cartelle;
  • predisporre istanze di sospensione o annullamento in autotutela;
  • presentare ricorsi tributari fondati su prove contabili e documentali;
  • negoziare rateizzazioni o transazioni fiscali con l’Agenzia delle Entrate e la Riscossione;
  • difendere gli amministratori e i soci da eventuali estensioni di responsabilità patrimoniale;
  • gestire la composizione negoziata o gli strumenti di risanamento previsti dal Codice della Crisi.

Il ruolo dell’avvocato nella difesa della holding finanziaria

  • Analizza atti, accertamenti e flussi infragruppo per evidenziare errori o presunzioni infondate.
  • Valuta la responsabilità degli amministratori e le possibilità di tutela patrimoniale.
  • Predispone ricorsi e istanze cautelari per sospendere la riscossione.
  • Assiste nella negoziazione con il Fisco e nella gestione dei piani di risanamento.
  • Tutela la governance e la continuità operativa della società.
  • Previene rischi di segnalazioni o revocatorie in caso di crisi finanziaria.

Cosa puoi ottenere con una difesa efficace

  • La sospensione immediata delle procedure di riscossione e delle sanzioni.
  • L’annullamento totale o parziale di accertamenti infondati.
  • La rateizzazione o transazione fiscale dei debiti tributari.
  • La protezione del patrimonio della holding e dei soci.
  • Il risanamento della posizione fiscale e finanziaria dell’intero gruppo.

⚠️ Attenzione: ignorare cartelle o accertamenti fiscali può portare a pignoramenti, sequestri, interdittive e responsabilità patrimoniale degli amministratori, compromettendo l’immagine e la solidità della holding.
Molte situazioni, tuttavia, possono essere risolte o ridotte attraverso una difesa tempestiva e documentata.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e difesa fiscale delle società di capitali e delle holding finanziarie – spiega cosa fare se la tua holding ha debiti fiscali o è sotto accertamento, come bloccare la riscossione e come proteggere il patrimonio societario.

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Introduzione

Le holding finanziarie sono società – tipicamente società di capitali (S.r.l. o S.p.A.) – costituite per detenere partecipazioni in altre società o gestire asset finanziari. In altri termini, una holding è una capogruppo che controlla società controllate o un portafoglio di beni. Quando una holding accumula debiti importanti, può trovarsi in una situazione di crisi finanziaria che coinvolge molteplici categorie di creditori (banche, Erario, fornitori, altre società del gruppo, ecc.). Questa guida avanzata esamina, dal punto di vista del debitore (la holding indebitata), quali strumenti giuridici offre l’ordinamento italiano (aggiornati a settembre 2025) per gestire e ristrutturare tali debiti, nonché le strategie di difesa da azioni esecutive e le conseguenze legali (anche penali) connesse. Il taglio è tecnico-giuridico ma con intento divulgativo, rivolto a avvocati, imprenditori e privati interessati a capire come proteggere il patrimonio e affrontare una crisi debitoria di una holding finanziaria.

In breve: una holding finanziaria indebitata deve conoscere le procedure concorsuali riformate dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), le soluzioni negoziali (accordi di ristrutturazione, piani attestati, composizione negoziata), i possibili accordi col Fisco (transazione fiscale) e con altri creditori, e anche i limiti entro cui può impiegare strumenti di protezione patrimoniale (trust, fondi patrimoniali, ecc.). Saranno illustrate le norme aggiornate al 2025, incluse le più recenti sentenze di Cassazione e Corti competenti, con tabelle riepilogative, casi pratici, e una sezione di Domande & Risposte (FAQ) per chiarire i dubbi frequenti. L’attenzione sarà focalizzata sulle tutele per il debitore (la holding) nel rispetto della legge, evitando soluzioni illecite che potrebbero essere annullate o costituire reato.

Cos’è una holding finanziaria e quali rischi comporta l’indebitamento

Una holding finanziaria (o holding patrimoniale) è una società costituita principalmente per detenere partecipazioni in altre società o gestire investimenti, piuttosto che per svolgere un’attività operativa diretta. Spesso l’imprenditore conferisce beni e quote societarie alla holding da lui controllata al 100%, ottenendo un effetto di separazione: i beni conferiti diventano di proprietà della persona giuridica (holding) e non figurano più nel patrimonio personale dell’imprenditore . Questo schermo offre protezione dai creditori personali del socio: ad esempio, se l’imprenditore ha debiti personali, i beni passati alla holding non sono direttamente aggredibili dai suoi creditori personali . Tuttavia, la holding stessa rimane responsabile verso i propri creditori sociali: se la holding si indebita (ad es. contraendo prestiti bancari, debiti fiscali, ecc.), i suoi beni – inclusi quelli conferiti dall’imprenditore – diventano garantìa generica per tali creditori, secondo il principio generale di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.

Rischio patrimoniale: l’utilizzo della holding come “cassaforte” non è una panacea. In mancanza di indebiti, la holding può effettivamente isolare gli asset personali dalle vicende debitorie del socio . Ma se la holding contrae debiti propri e diviene insolvente, i suoi beni possono essere pignorati dai creditori sociali o liquidati in una procedura concorsuale. In altre parole, i beni conferiti in holding sono al sicuro dai creditori personali del socio, ma sono esposti ai creditori della holding stessa . Pertanto un eccesso di indebitamento in capo alla holding mette a repentaglio l’intero patrimonio sociale (inclusi immobili, partecipazioni in società operative figlie, liquidità conferite, ecc.).

Rischio di azioni revocatorie: costituire una holding trasferendovi beni è lecito se fatto “in bonis” (cioè quando non vi sono ancora debiti scaduti rilevanti né intenti fraudolenti). Tuttavia, se la creazione della holding o i conferimenti di beni avvengono in prossimità di uno stato di insolvenza, possono essere sospettati come atti in frode ai creditori. In tal caso, i creditori della holding (o eventualmente il curatore fallimentare in caso di procedura concorsuale) possono agire in revocatoria per far dichiarare inefficaci quei trasferimenti . Ad esempio, se l’imprenditore trasferisce immobili dalla società operativa alla holding quando già i debiti sono fuori controllo, tale operazione potrebbe essere annullata su istanza dei creditori dimostrando il dolo (intento di sottrarre garanzia alle loro pretese) . La Cassazione ha confermato che la holding non è un rifugio inviolabile: “se usata in frode può comunque essere disintegrata dal tribunale” . Dunque, la holding offre una difesa patrimoniale moderna e legittima solo se non vi è abuso: resta imprescindibile la buona fede e la correttezza nelle finalità.

Rischi di gruppo e responsabilità verso le controllate: le holding finanziarie operano spesso come capogruppo di più società. È importante sottolineare che, di regola, ogni società del gruppo ha personalità giuridica distinta, per cui la holding non risponde automaticamente dei debiti delle controllate, né viceversa. I creditori di una società controllata non possono escutere direttamente la holding solo perché proprietaria delle quote, salvo che la holding abbia prestato garanzie per i debiti della partecipata (es. fideiussioni) o salvo casi eccezionali di abuso di personalità giuridica. Nel nostro ordinamento vi è però uno strumento peculiare: l’azione di responsabilità da direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. Se la holding, nell’esercitare il controllo, viola i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale causando danno alla controllata (ad esempio imponendo politiche antieconomiche che portano la controllata al dissesto), essa può essere chiamata a rispondere dei danni verso i soci di minoranza e verso i creditori della società controllata . In particolare, i creditori sociali della controllata hanno legittimazione (individuale o tramite il curatore fallimentare) ad agire contro la holding ai sensi dell’art. 2497, comma 3, c.c., se il patrimonio della controllata risulta insufficiente a soddisfarli a causa di atti gestori prejudizievoli imposti dalla holding . La Cassazione ha chiarito che in caso di fallimento della società eterodiretta, il curatore può esercitare l’azione in luogo dei creditori insoddisfatti, ma solo nei limiti del pregiudizio arrecato e senza duplicazioni rispetto alle loro pretese dirette . Dunque, pur non esistendo un “obbligo generale” della holding di pagare i debiti delle figlie, se la crisi di queste ultime è frutto di un’abusiva eterodirezione, la holding rischia responsabilità risarcitoria.

Riassumendo questa sezione introduttiva: una holding finanziaria indebitata vede i propri asset esposti alle azioni esecutive dei creditori sociali; se la crisi degenera, essa può essere assoggettata a procedure concorsuali (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, ecc.), con possibili implicazioni anche per il gruppo. Strumenti come holding e trust offrono separazione patrimoniale ma non garantiscono immunità in caso di insolvenza: ciò che conta è agire per tempo e con correttezza, onde evitare che operazioni tardive vengano invalidate (es. con revocatoria ex art. 2901 c.c. o con azioni revocatorie fallimentari) o addirittura configurino reati (es. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, art. 11 D.Lgs. 74/2000, se si spostano beni per evadere il Fisco). Nelle sezioni seguenti analizzeremo in dettaglio le tipologie di debito che possono gravare su una holding, le procedure e accordi per gestirli, le strategie difensive lecite, gli aspetti penali da evitare e infine alcune domande frequenti con risposte pratiche.

Tipologie di debiti tipici di una holding finanziaria

Le holding finanziarie possono accumulare diverse categorie di debiti, ciascuna con caratteristiche e implicazioni specifiche. Di seguito esaminiamo i principali tipi di esposizioni debitorie che possono riguardare una holding e i relativi rischi.

Debiti bancari e finanziari

Le holding spesso contraggono debiti verso banche o altri finanziatori. Ciò avviene, ad esempio, quando la holding ottiene un mutuo per acquistare partecipazioni, o linee di credito per finanziare le società controllate, o quando emette obbligazioni/mini-bond. I debiti bancari includono mutui ipotecari, affidamenti in conto corrente, anticipazioni su titoli, finanziamenti corporate e garantiti, ecc. Queste forme di credito sono in genere assistite da contratti che prevedono interessi, scadenze e talora garanzie (ipoteche su immobili sociali, pegni su azioni/quote delle partecipate, fideiussioni personali dei soci o di terzi, covenant finanziari da rispettare).

Rischio di inadempimento: se la holding non onora puntualmente le rate o gli oneri previsti, la banca può procedere con la risoluzione del contratto di finanziamento e l’immediata richiesta di rimborso del debito residuo in capitale e interessi. I creditori finanziari godono spesso di garanzie reali: ad esempio, se la holding ha dato in garanzia un immobile, la banca può iscrivere ipoteca ed escutere il bene tramite pignoramento e vendita forzata. Nel caso di pegno su partecipazioni, il mancato pagamento può portare la banca a escutere le quote della controllata, assumendone il controllo o vendendole per recuperare il credito. Inoltre, le banche segnalano l’inadempimento alla Centrale Rischi (Banca d’Italia), minando la reputazione creditizia della holding e del gruppo.

Azioni esecutive e concorsuali: i creditori bancari in genere agiscono rapidamente. In mancanza di accordi, possono avviare decreti ingiuntivi e pignoramenti sui beni sociali (conti correnti, crediti verso terzi, immobili). Se le esposizioni sono cospicue, spesso sono i creditori finanziari stessi a istigare l’apertura di una procedura concorsuale, presentando istanza di fallimento (oggi “liquidazione giudiziale”) della holding debitrice. Va ricordato che nell’ambito delle procedure concorsuali i crediti bancari possono essere privilegiati se assistiti da ipoteca o pegno (fino a concorrenza del valore del bene dato in garanzia) oppure chirografari per la parte non garantita. Una criticità per la holding è la possibilità che la banca abbia fatto sottoscrivere ai soci amministratori garanzie personali (fideiussioni): in tal caso, l’inadempimento della holding espone anche il patrimonio personale del socio garante, creando un ulteriore fronte di crisi.

Strumenti di gestione dei debiti bancari: generalmente, una holding in difficoltà può tentare un accordo di ristrutturazione del debito bancario (ad es. moratoria delle scadenze, riscadenzamento del piano di ammortamento, conversione di parte del credito in partecipazioni – debt to equity swap – o remissione parziale del debito). Molti istituti, in presenza di un piano industriale credibile, preferiscono negoziare una soluzione (anche sotto la supervisione di procedure come la composizione negoziata, introdotta di recente) piuttosto che procedere immediatamente al recupero forzoso, specie se dalla continuità aziendale possono sperare di recuperare più valore. Approfondiremo più avanti gli strumenti come piani attestati di risanamento e accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCII che risultano particolarmente adatti a risanare l’esposizione bancaria con il concorso dei maggiori creditori finanziari.

Debiti fiscali e previdenziali

Un altro capitolo cruciale riguarda i debiti verso l’Erario e gli enti previdenziali. Le holding, pur non svolgendo attività commerciale attiva, possono accumulare debiti fiscali per varie ragioni: ad esempio per imposte sui dividendi percepiti (ritenute non versate), per IVA o ritenute d’acconto se fungono da capogruppo che centralizza alcuni pagamenti, o ancora per imposte di registro, ipotecarie e catastali su trasferimenti di immobili/quote. Inoltre, se la holding ha dipendenti (anche solo amministrativi) o collaboratori, può maturare debiti contributivi verso INPS (contributi non versati) e debiti per ritenute fiscali operate e non versate.

Caratteristiche del credito erariale: i debiti tributari e previdenziali godono spesso di un regime di particolare favore dal lato del creditore pubblico. In primo luogo, vengono iscritti a ruolo e affidati all’Agenzia delle Entrate–Riscossione (AdER), che può procedere alla riscossione coattiva senza necessità di passare per il giudice (emissione di cartelle esattoriali, intimazioni). Lo Stato può attivare strumenti come il fermo amministrativo di beni mobili registrati (es. autoveicoli), l’ipoteca legale sugli immobili della holding (per debiti sopra certe soglie) e il pignoramento dei conti correnti o crediti verso terzi, il tutto con alcune facilitazioni procedurali previste dal DPR 602/1973. Inoltre, alcuni debiti fiscali vantano privilegi speciali o generali sul patrimonio del debitore: ad es. il credito per IVA e ritenute non versate è assistito da privilegio generale sui mobili ex art. 2752 c.c., i contributi INPS da privilegio ex art. 2753 c.c., posizionandosi in prelazione su molti altri crediti chirografari in caso di concorso.

Profili d’allarme e sanzioni: l’accumulo di debiti fiscali è particolarmente pericoloso perché oltre alle sanzioni amministrative (more e interessi) può sfociare in responsabilità penali per gli amministratori della holding se superano certe soglie e condizioni (si veda oltre la sezione “Profili penali”). Ad esempio, non versare l’IVA dovuta annualmente oltre soglia €250.000 costituisce reato (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000) ; analogamente per le ritenute non versate oltre €150.000 (art. 10-bis). Inoltre, sottrarre attivamente beni per impedire il pagamento di imposte (ad esempio mediante vendite simulate o trust fraudolenti) integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000). Sul piano civilistico, questi stessi atti dispositivi possono essere colpiti da revocatoria: l’art. 2929-bis c.c. consente ai creditori fiscali, in presenza di determinati presupposti (debito erariale già scaduto e atto gratuito non anteriormente noto), di iscrivere ipoteca o pignorare direttamente beni che il debitore abbia trasferito in trust o fondo patrimoniale senza dover attendere l’esito di un lungo giudizio .

Possibilità di accordo col Fisco – la transazione fiscale: Tradizionalmente, il Fisco era un creditore “difficile” con cui trattare, in quanto le norme impedivano di falcidiare (ridurre) taluni tributi come l’IVA. Oggi la situazione è cambiata: l’ordinamento prevede la transazione fiscale, ossia la possibilità per il debitore in crisi di proporre nel contesto di talune procedure un pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti tributari e contributivi . In particolare, l’art. 88 del Codice della Crisi (derivato dall’art. 182-ter L.F. introdotto dal 2020) consente nel concordato preventivo di proporre il pagamento non integrale di imposte e contributi, a condizione che non sia inferiore a quanto otterrebbe il Fisco in caso di liquidazione fallimentare . Dal 2019, grazie a un’importante pronuncia della Corte Costituzionale, è ammessa la falcidia anche dell’IVA (prima proibita) purché la proposta sia conveniente . Inoltre, la legge prevede il cosiddetto cram-down fiscale: se l’Agenzia delle Entrate (o l’INPS) rifiuta ingiustificatamente l’accordo, ma l’offerta del debitore è vantaggiosa almeno quanto la liquidazione, il tribunale può omologare ugualmente la proposta anche senza il consenso del Fisco . Ciò evita che un solo creditore pubblico “tiri giù” l’intero piano di risanamento: il giudice verifica che allo Stato venga riconosciuto almeno il valore di realizzo e, in tal caso, può forzare l’approvazione (omologazione forzosa). Questo meccanismo di tutela del debitore è stato confermato e ampliato con le riforme fino al 2024 , applicabile sia nei concordati sia negli accordi di ristrutturazione dei debiti (dove è richiesto il voto positivo di una certa percentuale di crediti, ma il tribunale può sopperire al dissenso ingiustificato del Fisco se i parametri di legge sono rispettati).

Strumenti di gestione del debito fiscale: Oltre alla transazione fiscale nell’ambito concorsuale, la holding può avvalersi, prima di arrivare al punto di non ritorno, di alcune misure deflative della riscossione previste dalle norme ordinarie. Ad esempio, può chiedere all’AdER una rateizzazione amministrativa delle cartelle (attualmente fino a 72 rate mensili standard, estensibili a 120 in casi di grave difficoltà, e fino a 144 mesi (12 anni) nelle procedure di composizione della crisi introdotte nel 2025 ). Può inoltre valutare l’adesione a eventuali definizioni agevolate (“rottamazione” delle cartelle, condoni parziali) qualora previste da norme temporanee – ad esempio, nel 2023 è stata attuata una tregua fiscale con stralcio dei debiti minori e possibilità di regolarizzare alcune violazioni senza sanzioni. Importante è attivarsi tempestivamente: ignorare i debiti fiscali porta presto a misure coercitive (ipoteche, fermi, pignoramenti) e preclude l’accesso a benefici (come certificati di regolarità fiscale necessari per partecipare a bandi, ottenere finanziamenti pubblici, ecc.) . Al contrario, avviare una procedura di composizione negoziata o un accordo omologato può congelare le azioni esecutive e condurre a una “riabilitazione finanziaria” della holding, consentendole di proseguire l’attività risanata .

Debiti verso fornitori e altri creditori chirografari

Le holding finanziarie pure, non avendo attività commerciale diretta, possono avere meno fornitori rispetto a una società operativa. Tuttavia, spesso anche le holding sostengono costi di consulenza, parcelle di professionisti, canoni per servizi infragruppo, oppure debiti verso fornitori per beni e servizi strumentali (affitto della sede, spese amministrative, IT, ecc.). Inoltre, in questa categoria rientrano eventuali debiti verso obbligazionisti (se la holding ha emesso titoli di debito), debiti verso assicurazioni, intermediari finanziari non bancari, e così via.

Natura chirografaria e reazioni tipiche: questi crediti, se non assistiti da garanzie, sono chirografari, cioè senza prelazione. Ciò significa che, in uno scenario concorsuale, verrebbero soddisfatti proporzionalmente e dopo i privilegiati. Proprio per questa posizione subordinata, i fornitori e creditori generici tendono ad essere i più esposti al rischio di non pagamento. D’altro canto, non avendo privilegio, per esercitare pressione sul debitore spesso ricorrono a misure giudiziali tempestive: ingiunzioni di pagamento, decreti e successivi pignoramenti, nella speranza di riuscire ad incassare prima di un’eventuale procedura concorsuale (dove la par condicio li metterebbe in coda). Ciò può creare una “corsa al patrimonio” distruttiva.

Gestione dei rapporti commerciali in crisi: dal punto di vista della holding debitore, è fondamentale negoziare con i creditori chirografari strategici. Ad esempio, se la holding riceve servizi essenziali da certe società (magari le stesse controllate operative o terze parti essenziali), un’interruzione del rapporto potrebbe aggravare la crisi di tutto il gruppo. Spesso, in situazioni di tensione finanziaria, si cerca una standstill agreement con i principali fornitori: un accordo temporaneo in cui i creditori si impegnano a non agire esecutivamente e a continuare a fornire beni/servizi, mentre la holding elabora un piano di ristrutturazione. Inoltre, va ricordato che il nuovo Codice della Crisi impone alle imprese in difficoltà di gestire correttamente i pagamenti ai fornitori, introducendo misure di allerta (anche se la procedura di allerta interna è stata in parte depotenziata e resa volontaria dopo le modifiche intervenute). Ad esempio, in sede di composizione negoziata (ex D.L. 118/2021), l’imprenditore può chiedere misure protettive per impedire ai creditori di acquisire titoli di prelazione o iniziare/continuare azioni esecutive mentre dura la trattativa, così da congelare le posizioni.

Clausole contrattuali e rischi legali: alcuni contratti con fornitori prevedono clausole di decadenza dal beneficio del termine se la holding riduce il capitale o entra in procedura concorsuale, e clausole risolutive espresse in caso di insolvenza. Occorre porre attenzione a queste pattuizioni, perché potrebbero anticipare la scadenza di debiti non ancora dovuti, aggravando il “default a catena”. Nel valutare le strategie di difesa, la holding deve anche evitare pagamenti preferenziali: pagare un fornitore in difficoltà trascurandone altri, in periodo di insolvenza conclamata, può esporsi a successiva azione revocatoria fallimentare (pagamenti nei 6 mesi pre-fallimento a creditori chirografari sono revocabili ex art. 164 CCII, salvo che avvengano in termini d’uso commerciale). Fare distinzioni tra fornitori dunque è operazione delicata: le scelte devono potersi giustificare con ragioni di urgenza e di mantenimento del going concern (ad es. pagamento di fornitori critici per evitare il collasso dell’attività), preferibilmente nel quadro di un piano concordato più ampio con tutti i creditori.

Debiti infragruppo (verso o da società controllate, controllanti o collegate)

Nelle strutture di gruppo è frequente l’esistenza di rapporti finanziari infragruppo. Ad esempio: la holding potrebbe aver preso in prestito liquidità da una sua controllata (debito della holding verso la figlia) oppure, più spesso, aver finanziato le proprie controllate in difficoltà (credito della holding verso la figlia). Entrambe le situazioni presentano peculiarità giuridiche:

  • Finanziamenti dalla holding alle controllate: in base al diritto societario (art. 2497-quinquies c.c.), i finanziamenti effettuati dalla società controllante a favore di società del proprio gruppo sono trattati alla stregua dei finanziamenti soci previsti per le S.r.l. dall’art. 2467 c.c. . Ciò significa che, se erogati in un momento in cui la controllata era sottocapitalizzata o in difficoltà finanziaria (situazione in cui sarebbe stato ragionevole un apporto di capitale anziché debito), tali crediti della holding verso la controllata saranno postergati rispetto agli altri creditori in caso di insolvenza della controllata . In pratica, se la controllata fallisce, la holding creditrice verrà soddisfatta solo dopo tutti gli altri creditori (e molto probabilmente nulla otterrà). Questa regola evita che la capogruppo si auto-preferisca mascherando come debito quello che avrebbe dovuto essere capitale di rischio. Dunque, dal punto di vista della holding, i crediti infragruppo sono di fatto capitale a rischio: vanno valutati con attenzione in un piano di ristrutturazione, perché potrebbero dover essere rinunciati o convertiti in capitale per rafforzare l’equilibrio patrimoniale delle controllate.
  • Finanziamenti dalla controllata alla holding: meno comune, ma può accadere che una controllata fornisca risorse alla holding (ad esempio tramite cash pooling di gruppo, o anticipazione di dividendi non ancora deliberati, o altra forma di supporto finanziario). In caso di crisi, questi trasferimenti possono sollevare contestazioni. Da un lato, se qualificabili come finanziamenti infragruppo, potrebbero anch’essi subire postergazione (qui il rapporto è inverso: tecnicamente l’art. 2497-quinquies copre finanziamenti da altre società sottoposte al medesimo controllo, dunque anche tra “sorelle” o dalla figlia alla holding, purché parte del gruppo comune ). Dall’altro lato, se la controllata che ha trasferito fondi alla holding fallisce, il curatore della controllata potrebbe agire in giudizio contro la holding per far restituire quelle somme, sostenendo che si trattava di operazioni lesive (specie se la holding era in perdita o insolvente, trasferendo di fatto il rischio sui creditori della figlia) . Ad esempio, un caso tipico è il cash pooling centrale gestito dalla holding: se la holding ha assorbito la liquidità delle figlie in crisi senza restituirla, i curatori delle controllate possono insinuare il credito e chiedere conto alla holding, e tali crediti non sono subordinati se la normativa di postergazione non li ricomprende chiaramente. Anzi, certe pronunce hanno escluso che la postergazione si estenda ai finanziamenti effettuati dalla controllata in favore della holding, trattandosi in quel caso di atti potenzialmente contrari all’interesse della controllata stessa (si valutano caso per caso, potendo configurare abuso di direzione) .

Conseguenze pratiche: nella crisi di gruppo, i debiti infragruppo spesso vengono “riorganizzati” internamente. È prassi che, in un concordato preventivo di gruppo o accordi di ristrutturazione coordinati, i crediti/ debiti infragruppo vengano postergati o falcidiati per favorire i creditori esterni. Se la holding è in liquidazione, eventuali debiti verso società controllate saranno trattati come debiti chirografari normali delle controllate (che verranno insinuati al passivo della holding); se invece la holding è creditrice di controllate, potrebbe trovarsi a dover rinunciare a tali crediti per permettere la ristrutturazione delle figlie. Attenzione: l’ordinamento prevede che l’azione di responsabilità ex art. 2497 c.c. promossa dai creditori della controllata contro la holding non possa cumularsi con la soddisfazione degli stessi creditori sui crediti infragruppo. In sostanza, i creditori non possono ottenere due volte il pagamento (dalla controllata e dalla holding); il risarcimento ex 2497 coprirà il deficit lasciato insoluto . Ciò richiede un approccio molto calibrato nelle procedure di gruppo, di cui diremo a breve.

Altre passività (debiti verso soci, versamenti dovuti, contenziosi)

Oltre ai casi sopra elencati, una holding può avere altre passività potenziali da considerare:

  • Debiti verso i soci o obbligazionisti per remunerazione del capitale: ad esempio interessi su prestiti dei soci, dividendi già deliberati e non pagati, obbligazioni in scadenza. In crisi, il pagamento di dividendi è sospeso; i soci sono subordinati rispetto agli altri creditori, e i loro crediti per finanziamenti seguono le regole di postergazione illustrate. Gli obbligazionisti invece sono creditori chirografari a tutti gli effetti, con rappresentante comune che può attivarsi a tutela della classe.
  • Debiti derivanti da contenziosi legali: se la holding è parte in cause civili, commerciali o amministrative che potrebbero portare a risarcimenti o sanzioni, occorre valutarli. Un debito fuori bilancio (ad es. un risarcimento danni potenzialmente dovuto per una causa pendente) può aggravare l’insolvenza se si concretizza. Nelle procedure concorsuali, questi crediti risarcitori vengono trattati come crediti condizionali o eventuali.
  • Debiti per restituzione di aiuti o incentivi: in certi casi una holding potrebbe dover restituire contributi pubblici o incentivi se non ha rispettato condizioni, oppure somme dovute a seguito di revoca di benefici.

In sintesi, è fondamentale che la holding, nell’affrontare la crisi, faccia una mappatura completa di tutti i debiti, compresi quelli meno evidenti o potenziali, per poter predisporre un piano efficace. Una due diligence finanziaria e legale è il primo passo per decidere il da farsi. Nel prossimo capitolo vedremo le soluzioni giuridiche disponibili nell’ordinamento italiano per gestire e ristrutturare la situazione debitoria di una holding finanziaria, alla luce del nuovo Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche fino al 2025).

Normativa applicabile e procedure di gestione della crisi d’impresa (scenario 2025)

Il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII) e le recenti riforme

Dal 15 luglio 2022 è pienamente in vigore in Italia il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai decreti correttivi del 2020-2022). Esso ha sostituito la vecchia Legge Fallimentare del 1942, introducendo un corpus unitario di norme per prevenire e gestire lo stato di crisi o insolvenza di imprese e soggetti non fallibili. Le holding finanziarie – in quanto normalmente imprese commerciali sotto forma di società di capitali – rientrano nel campo di applicazione del CCII e possono accedere alle relative procedure concorsuali ordinarie (concordato preventivo, liquidazione giudiziale, accordi di ristrutturazione, ecc.), salvo rare eccezioni. Inoltre, se la holding è di piccole dimensioni, potrebbe rientrare nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (pensate per soggetti “minori” non fallibili, come vedremo).

Ecco un quadro delle principali procedure e strumenti oggi disponibili per gestire la crisi debitoria di una holding, con riferimenti normativi aggiornati:

  • Concordato preventivo: procedura concorsuale giudiziale che consente all’imprenditore insolvente o in crisi di proporre ai creditori un piano di soddisfacimento concordato, sotto controllo del tribunale, in alternativa alla liquidazione giudiziale. Nel CCII è regolato dagli artt. 84-120. Può essere in continuità aziendale (se la holding mantiene attività e prosegue, direttamente o tramite le controllate, assicurando una qualche continuità di valore) oppure liquidatorio (se prevede la liquidazione del patrimonio). Novità: il CCII ha introdotto anche il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies, introdotto nel 2021), utilizzabile in casi particolari all’esito di una composizione negoziata non riuscita, con caratteristiche procedurali semplificate e senza voto dei creditori. Il concordato preventivo standard richiede l’approvazione dei creditori per classi e l’omologazione del tribunale; offre protezione dagli atti esecutivi (automatica stay delle azioni individuali) e la possibilità di sciogliersi da contratti in corso con autorizzazione.
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti: sono accordi di natura contrattuale ma con efficacia legale rafforzata, conclusi tra il debitore e una maggioranza qualificata di creditori, e omologati dal tribunale (art. 57 CCII, ex art. 182-bis L.Fall.). Richiedono l’adesione di almeno il 60% dei crediti (percentuale ridotta in taluni accordi agevolati di nuova introduzione). Sono più snelli del concordato e spesso riservati (la pubblicità è limitata all’iscrizione nel registro imprese); vincolano solo i creditori aderenti, salvo specifiche estensioni previste per banche e intermediari in presenza di certe condizioni (c.d. accordi ad efficacia estesa). Possono prevedere moratorie e stralci concordati. Il CCII, emendato dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024, consente ora la transazione fiscale anche negli accordi di ristrutturazione (in passato era dubbia) e ha introdotto il meccanismo dell’omologazione forzosa anche qui se il dissenso del Fisco è ingiustificato (sebbene con requisiti specifici di percentuale di soddisfacimento: es. almeno 30% del debito tributario da pagare) . Gli accordi di ristrutturazione sono utili per la holding quando vi sia un nucleo di creditori principali disponibile a trattare (es. banche, bondholders) e pochi creditori dissenzienti.
  • Piani attestati di risanamento: disciplinati dall’art. 56 CCII (già art. 67 L.F., comma 3, lett. d)), non sono veri e propri procedimenti concorsuali, ma strumenti stragiudiziali con un certo riconoscimento di legge. Si tratta di un piano di risanamento aziendale predisposto e asseverato da un professionista indipendente, idoneo a consentire il riequilibrio della situazione finanziaria della holding e assicurare il pagamento dei creditori. Se effettivamente realizzato e attestato, il piano attribuisce una protezione: gli atti compiuti in esecuzione del piano non sono soggetti a revocatoria fallimentare in caso di successivo fallimento. Questo strumento è confidenziale (non vi è pubblicità né omologazione) e serve spesso come base per accordi stragiudiziali con banche e creditori maggiori, senza coinvolgere il tribunale. La sua efficacia dipende però dalla volontaria adesione dei creditori chiave: non c’è modo di forzare i dissenzienti. Nel 2020-2024 il legislatore ha arricchito la disciplina prevedendo anche qui la possibilità di includere il fisco: dal 2024, con il “Decreto correttivo” D.Lgs. 136/2024, si è chiarito che pure nei piani attestati si può inserire una transazione fiscale e contributiva, equiparando il trattamento a quello degli accordi . Questo consente alla holding di tentare un risanamento extragiudiziale globale che includa anche l’Erario, purché l’attestatore certifichi la convenienza e vi sia successivamente l’adesione dell’Agenzia Entrate.
  • Liquidazione giudiziale (ex fallimento): è la procedura concorsuale liquidatoria avviata su istanza di creditori, del debitore stesso o d’ufficio in certi casi, quando l’insolvenza è conclamata. Regolata dagli artt. 121-283 CCII, prevede la nomina di un curatore da parte del tribunale, lo spossessamento del patrimonio della holding e la liquidazione di tutti i beni per ripartire il ricavato tra i creditori secondo le cause di prelazione. È la soluzione di ultima istanza (rappresenta il “fallimento” in senso tradizionale): comporta effetti pesanti, come la cessazione dell’attività (salvo eventuale esercizio provvisorio per breve periodo su autorizzazione), la decadenza degli amministratori, possibili azioni di responsabilità e l’apertura del capitolo dei reati fallimentari. Dopo la chiusura, se la holding era una società di capitali, essa viene cancellata dal registro imprese: i debiti insoddisfatti si estinguono in quanto la persona giuridica non esiste più (fatte salve responsabilità di garanti o soci in alcuni casi). Per gli imprenditori individuali o soci illimitatamente responsabili, invece, il CCII contempla l’esdebitazione: il beneficio di essere liberati dai debiti residui, a certe condizioni di meritevolezza, dopo la liquidazione giudiziale (artt. 278-282 CCII). Va notato che nel 2025 è stata introdotta una forma di esdebitazione immediata per il debitore persona fisica nullatenente “insolvente senza colpa” , ma questo tipicamente non riguarda le società (rileva per l’eventuale socio fideiussore se persona fisica).
  • Composizione negoziata per la soluzione della crisi: è uno strumento innovativo introdotto nel 2021 (D.L. 118/2021 conv. in L. 147/2021, ora integrato nel CCII all’art. 23 e ss.), concepito come procedura volontaria di allerta e negoziazione assistita. La holding in stato di crisi (non ancora insolvente irreversibile) può richiedere la nomina di un esperto indipendente (attraverso la piattaforma telematica delle Camere di Commercio) il quale la aiuterà a negoziare con i creditori un accordo stragiudiziale o pre-concorsuale. Durante la composizione negoziata, la holding può chiedere al tribunale misure protettive temporanee (fino a 180 giorni prorogabili) che bloccano le azioni esecutive dei creditori, in modo simile a un automatic stay. L’esperto facilita la ricerca di soluzioni: dall’accordo stragiudiziale semplice, al ricorso a uno degli strumenti sopra (accordo di ristrutturazione, concordato, ecc.). Questa procedura non è pubblica fino alle eventuali misure protettive o alla conclusione con un accordo formale. È stata pensata per anticipare la crisi, evitando che si aggravi. Nel 2023-2024 l’istituto è stato oliato e semplificato, e nel 2025 lo si è reso accessibile con un “percorso unico” digitalizzato presso le Camere di Commercio per professionisti e piccole imprese . La holding che percepisce i primi segnali di tensione finanziaria farebbe bene a considerare questa via, anche perché l’esperto – pur non avendo poteri impositivi – può dare autorevolezza alle proposte di ristrutturazione e favorire soluzioni concordate in tempi brevi, con costi ridotti rispetto a un concordato formale.
  • Procedure di sovraindebitamento (per soggetti “non fallibili”): il CCII ha ricompreso anche le procedure da sovraindebitamento, riservate a debitori che non possono accedere al fallimento o al concordato preventivo (tipicamente privati consumatori, piccoli imprenditori sotto soglia). In generale, una società di capitali come la holding è soggetta a fallibilità (non rientra tra i non fallibili). Tuttavia, se la holding avesse natura civilistica (es. società semplice) o rientrasse per dimensioni nei limiti dell’art. 2, comma 1, L.Fall (vecchi limiti di fallibilità: < €300k di attivo, < €200k di debiti, ecc.), potrebbe sostenere di essere non fallibile e quindi percorrere le vie del sovraindebitamento. Nella pratica ciò è raro, poiché una holding societaria supera spesso quei parametri; inoltre la riforma 2022 ha eliminato le soglie dimensionali di fallibilità sostituendole con un più ampio concetto di imprenditore minore. Oggi, col CCII, esistono tre sottotipi di procedure di sovraindebitamento:
  • Il piano di ristrutturazione per consumatori e piccoli imprenditori (ex “piano del consumatore”), destinato ai debitori civili meritevoli.
  • L’accordo di composizione della crisi (simile a un concordato ma per non fallibili, con voto dei creditori).
  • La liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio). Dal 2025, il legislatore ha ulteriormente semplificato questi percorsi, introducendo ad esempio un “percorso unico semplificato” per professionisti e imprese minori in crisi . In ogni caso, per una holding finanziaria dotata di personalità giuridica, di norma si applicano le procedure ordinarie (accordi, concordato, liquidazione giudiziale). Solo se fosse esclusa la fallibilità, si applicherebbero quelle da sovraindebitamento.

Procedure di gruppo: un’importante innovazione del CCII riguarda la crisi di gruppo. Spesso una holding in default trascina con sé le controllate (e viceversa). Il Codice dedica gli artt. 284-292 a prevedere il concordato preventivo di gruppo e la liquidazione giudiziale di gruppo. Non si tratta di un’unica procedura per tutte le società, ma di un coordinamento procedurale: le società del gruppo possono presentare domande di concordato con un piano di gruppo unitario o comunque coordinato, e il tribunale (eventualmente riunendo i procedimenti) valuta la soluzione in modo integrato . È possibile la predisposizione di piani di gruppo con trattazione unitaria di alcune partite (ad esempio, vendita in blocco di beni di società diverse, ripartizione del ricavato secondo criteri negoziati). I creditori votano per ciascuna società, ma si prevede la figura di un giudice delegato unico o collegio coordinato. In caso di liquidazione giudiziale (fallimento) di più società del gruppo, si possono nominare lo stesso tribunale e lo stesso curatore o curatori che cooperano, con facoltà di azioni unitarie per masse attive e passive se autorizzate. L’obiettivo è evitare conflitti e massimizzare il valore del gruppo, prevenendo fenomeni di cannibalizzazione tra procedure. Ad esempio, il Tribunale di Milano nel 2023 ha aperto una liquidazione giudiziale di gruppo per diverse società appartenenti alla medesima holding, nominando un unico curatore e comitato creditori comune . Per la holding debitrice, questo significa che se anche le controllate sono insolventi, conviene valutare una gestione coordinata delle crisi per minimizzare costi e confusione (ad esempio mediante concordati paralleli e un accordo quadro con i creditori di tutto il gruppo).

Il seguente schema riassume gli strumenti di composizione della crisi attualmente previsti e la loro applicabilità:

Tabella 1 – Principali procedure di gestione della crisi d’impresa (scenario 2025)

Procedura/StrumentoNormaSoggetti ammessiCaratteristicheEffetti per il debitore
Concordato preventivoArtt. 84-120 CCIIImprese in crisi o insolventi (fallibili)Piano proposto ai creditori (in continuità o liquidatorio); richiede voto favorevole delle maggioranze per classi; omologato dal Tribunale. È pubblica (iscrizione al RI).Sospensione delle azioni esecutive al deposito della domanda (automatic stay); gestione sotto controllo del commissario giudiziale; se omologato, estinzione dei debiti come da piano. Mantiene la continuità se in continuità aziendale.
Accordo di ristrutturazioneArt. 57 e ss. CCIIImprese in crisi (fallibili)Accordo privato con ≥60% dei creditori (per valore); omologazione tribunale; vincola solo aderenti (salvo estensioni per categorie omogenee). Procedura riservata (pochi atti pubblici).Moratoria e stralcio come da accordo per i creditori aderenti; possibile cram-down del Fisco con pagamento ≥30% tributi ; protezione limitata (possibili misure protettive su richiesta). Se omologato, esdebitazione verso aderenti.
Piano attestato di risanamentoArt. 56 CCIIImprese in crisi (fallibili o no)Piano industriale e finanziario di risanamento, asseverato da professionista indipendente. Nessun intervento del tribunale (accordo stragiudiziale con creditori).Nessuna procedura concorsuale aperta; se riuscito, evita l’insolvenza. Atti compiuti in esecuzione non revocabili . Include potenzialmente transazione fiscale dal 2024 . Non protegge automaticamente da azioni esecutive (salvo accordi standstill volontari).
Composizione negoziataArt. 23-24 CCIIImprese in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario (anche potenzialmente insolventi)Procedura volontaria, nomina di esperto indipendente per trattative. Possibili misure protettive (moratoria) su istanza al tribunale. Durata max ~6 mesi (estensibile).Ambiente riservato di negoziazione; sospensione azioni esecutive se concesse misure protettive; può sfociare in accordo stragiudiziale, concordato o altra soluzione. Se accordo concluso, possibili incentivi (esenzioni da revocatoria breve, fiscalità agevolata su aumenti di capitale).
Liquidazione giudizialeArtt. 121-283 CCIIImprese insolventi (fallibili)Procedura giudiziale liquidatoria (ex fallimento). Nomina del curatore, spossessamento del debitore, vendita beni e riparto ai creditori secondo prelazioni.Scioglimento attività d’impresa; cessazione organi sociali; crediti pregressi soddisfatti parzialmente con riparto finale. Al termine, società cancellata. Persone fisiche possono chiedere esdebitazione residui (con nuove norme 2025 su esdebitazione anticipata in casi meritevoli ).
Sovraindebitamento (accordo/piano/liquidazione)Artt. 65-91 CCII (rinvio L.3/2012)Debitori non fallibili (consumatori, piccoli imprenditori sotto soglie, enti non commerciali)Soluzioni analoghe al concordato/accordo ma semplificate: piano del consumatore (senza voto creditori), accordo di composizione (con voto), liquidazione controllata (liquidatoria). Necessaria meritevolezza e rispetto di requisiti di legge (es. nessuna causa di inammissibilità come atti in frode recenti).Effetti simili a concordato (stay delle azioni, poi esdebitazione se adempimento piano). Nella liquidazione, possibile esdebitazione del debitore persona fisica anche se rimangono debiti impagati. Nuove norme 2025: percorsi più rapidi e unificati per micro-imprese .
Concordato di gruppoArtt. 284-288 CCIIGruppi di imprese (holding e sue controllate fallibili)Procedura unificata o coordinata per più società: presentazione congiunta di piani e domanda, nomina di organi comuni o coordinati. Ogni società ha massa e voto separato, ma piano può prevedere supporti infra-gruppo e soluzioni integrate.Vantaggi: coordinamento delle vendite e delle ristrutturazioni, riduzione conflitti tra procedure. Possibilità di trasferimenti intra-gruppo nel piano con esenzione da revocatoria se funzionali. Creditore di singola società resta tale di quella massa, ma può beneficiare di risorse provenienti dal gruppo se il piano lo prevede (es. cash flow cross-stream).

(Fonte normativa: D.Lgs. 14/2019 e succ. mod.; elaborazione dell’autore con dati aggiornati al 2025)

Soluzioni stragiudiziali e strumenti di tutela del patrimonio

Oltre alle procedure concorsuali formalizzate, esistono soluzioni stragiudiziali e strumenti civilistici che una holding indebitata può adottare per gestire o attenuare la crisi, fermo restando il rispetto delle norme (ed evitando abusi che porterebbero a invalidità o sanzioni). Analizziamo alcuni di questi aspetti:

  • Rinegoziazione privata dei debiti: prima di intraprendere una procedura formale, la holding può tentare di raggiungere accordi bonari con i propri creditori. Ciò può includere dilazioni di pagamento, accordi transattivi con stralcio parziale del debito (es. il creditore accetta il pagamento immediato del 50% a saldo e stralcio del credito), oppure conversione di debiti in capitale (un creditore diventa socio, contribuendo al risanamento). Tali accordi, se coinvolgono una pluralità di creditori, devono essere gestiti con equilibrio per non esporre la holding ad azioni di altri creditori (che potrebbero sentirsi discriminati). In mancanza di un quadro normativo che li protegga tutti simultaneamente (come avviene invece nel concordato), la holding deve ottenere il consenso di tutti i creditori rilevanti per evitare il problema del “free rider” (il creditore che fuori dall’accordo tenta il pignoramento). La composizione negoziata sopra menzionata è in sostanza un processo di rinegoziazione guidata dall’esperto, che può sfociare proprio in un accordo stragiudiziale plurilaterale. Il vantaggio degli accordi privati è la riservatezza e la flessibilità (possono essere cuciti su misura); lo svantaggio è la fragilità giuridica (basta un creditore dissenziente per far fallire il piano).
  • Conservazione del valore aziendale: se la holding ha partecipazioni di valore o asset strategici, può considerare di cedere alcuni beni per fare cassa e pagare i debiti più urgenti. Ad esempio, vendere una proprietà immobiliare non strumentale, o cedere una partecipata non strategica, per ottenere liquidità da destinare a riduzione del debito. Questa mossa va valutata attentamente: la vendita deve avvenire a valori congrui di mercato, altrimenti in un successivo fallimento potrebbe essere oggetto di revocatoria come vendita a prezzo vile (entro 1 anno se a terzi, o anche 2 anni se a parti correlate). Meglio se inserita in un contesto pianificato e magari autorizzato dal tribunale (ad esempio, in pendenza di domanda di concordato “con riserva”, l’imprenditore può chiedere di essere autorizzato a vendere un bene urgente ex art. 54 CCII). In ogni caso, monetizzare asset per ridurre l’indebitamento spesso è necessario: i creditori sono più propensi a concordare se vedono che il debitore fa sacrifici e apporta risorse al piano.
  • Strumenti di protezione patrimoniale (trust, fondi patrimoniali, ecc.): può capitare che, nel tentativo di salvare parte del patrimonio dalla crisi, i soci della holding o la holding stessa valutino strumenti come il trust o il fondo patrimoniale o altre forme di segregazione. Occorre essere estremamente cauti: trasferire beni in un trust quando già esistono debiti può costituire un atto in frode ai creditori, come accennato. L’ordinamento riconosce il trust (da Convenzione dell’Aja 1985) e ne consente l’uso, ad esempio, per finalità familiari o di pianificazione ereditaria. Un trust ben costituito segrega i beni: questi escono dal patrimonio del disponente e vengono gestiti dal trustee nell’interesse di beneficiari, restando impermeabili ai creditori personali del disponente . Ciò può proteggere il patrimonio se e solo se il trust è istituito antecedentemente e in assenza di intento fraudolento verso i creditori. La Cassazione (ord. n. 5073/2023) ha ribadito ad esempio la piena validità di un trust familiare istituito dal genitore in bonis a favore dei figli, al punto che eventuali futuri eredi scontenti potranno al più agire in riduzione dopo la morte, ma non invalidare il trust in vita . Al contrario, un trust creato “in extremis” per evitare i creditori sarà facilmente attaccabile: il curatore o i creditori potranno fare azione revocatoria sia sugli atti di dotazione dei beni al trust sia sull’atto istitutivo stesso . Inoltre, l’art. 2929-bis c.c. permette un’aggressione pressoché immediata dei beni conferiti in trust senza attendere la sentenza di revoca, qualora vi sia già un credito certo e l’atto sia a titolo gratuito . Da ricordare poi la Cass. 10105/2014, caso di un trust liquidatorio creato da un imprenditore insolvente al posto di ricorrere al fallimento: la Suprema Corte lo ha dichiarato nullo perché costituiva un tentativo di eludere le norme inderogabili sul concorso (violazione della par condicio creditorum) . Quindi, un trust può essere strumento di protezione preventiva (se istituito in tempi non sospetti per finalità legittime), ma non una scappatoia last-minute: un trust simulato o antidoveroso rischia la declaratoria di inefficacia verso i creditori o di nullità.
  • Fondo patrimoniale e vincoli sui beni: similmente, se i soci della holding (persone fisiche) hanno conferito beni in un fondo patrimoniale ex art. 167 c.c., questi beni sono destinati ai bisogni familiari e non aggredibili dai creditori per debiti estranei a detti bisogni. Tuttavia, la giurisprudenza ha più volte chiarito che se i debiti erano già preesistenti o se il conferimento era in frode, il fondo patrimoniale può essere revocato. Ad esempio, Cass. 9192/2021 ha statuito che la costituzione del fondo prima del fallimento può essere revocata ove si provi il dolo del debitore nel pregiudicare i creditori . Una pronuncia recente (Cass. 28593/2024) ha precisato che la revoca colpisce l’efficacia verso i creditori, lasciando però fermi gli eventuali diritti acquistati da terzi in buona fede sui beni nel frattempo . Dunque, il fondo patrimoniale, come il trust, non è uno scudo assoluto se l’indebitamento era già all’orizzonte: i creditori della holding potrebbero argomentare che i debiti, ad esempio fiscali, riguardano bisogni dell’impresa e quindi aggredire comunque i beni (c’è un dibattito su cosa costituisca “debito per bisogni familiari” in caso di debiti fiscali dell’imprenditore).
  • Polizze assicurative sulla vita: un cenno va fatto alle polizze vita stipulate eventualmente dai soci o dagli amministratori, magari con la holding come beneficiaria o viceversa. Le polizze vita godono per legge di una fortissima protezione: i diritti dell’assicurato sono impignorabili e insequestrabili (art. 1923 c.c.) entro certi limiti temporali . Inoltre, le polizze non entrano nel fallimento: le Sezioni Unite (Cass. 2871/2008) hanno sancito che il curatore non può risolverle né pretendere il valore di riscatto, potendo semmai revocare solo i premi eccedenti pagati in periodo sospetto . Anche prelievi effettuati dopo il fallimento dall’assicuratore al fallito sono inefficaci verso i creditori (Cass. 2256/2015) . Ciò significa che se il socio imprenditore aveva accantonato parte del patrimonio in una polizza vita prima della crisi, quelle somme sono tendenzialmente al sicuro da creditori e curatore, restando destinate ai beneficiari finali . Ovviamente, questo vale se i premi versati non costituiscono essi stessi atti in frode (se un mese prima del fallimento uno sposta milioni in una polizza, il curatore cercherà di revocare i premi come atto a titolo oneroso anomalo). Ma al di là di ciò, per la holding e il suo gruppo può essere un elemento di pianificazione: le polizze vita sono tra i pochi strumenti con immunità concorsuale, quindi gli imprenditori talora le usano per proteggere liquidità in eccesso destinandole a bisogni familiari futuri. Resta inteso che questa è più protezione del patrimonio personale del socio, non della holding (la quale non stipula polizze vita su sé stessa, di solito).

In conclusione, gli strumenti stragiudiziali e di tutela vanno maneggiati con cura e per tempo. Riassunto pratico:

  • Agire presto (approccio early warning): contattare i creditori chiave e professionisti esperti, esplorare la composizione negoziata o accordi mirati prima che i creditori perdano fiducia.
  • Evitare atti dispositivi improvvisati sui beni a garanzia dei creditori: qualsiasi spostamento di asset senza contropartita adeguata in fase di dissesto sarà probabilmente revocato o, peggio, considerato un reato (bancarotta fraudolenta distrattiva o sottrazione fraudolenta al Fisco).
  • Utilizzare i presidi legali (trust, holding, fondi) solo come misure preventive e trasparenti, non come espedienti d’emergenza. Se esistenti, difenderli dimostrando la loro genuinità (scopi leciti, tempi non sospetti).
  • Tenere una condotta di buona fede e collaborativa con il sistema: il nuovo CCII premia il debitore che cerca soluzioni concordate e punisce chi dissipa o occulta. Ad esempio, l’art. 4 CCII impone all’imprenditore di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente la crisi e attivarsi per farvi fronte.

Profili di responsabilità degli amministratori e aspetti penali connessi alla crisi debitoria

Dal punto di vista della responsabilità legale, la situazione di una holding sovraindebitata può coinvolgere vari piani: la responsabilità civile degli amministratori verso la società e i creditori, la responsabilità penale per eventuali reati commessi nella gestione (specie in caso di fallimento), e perfino la responsabilità amministrativa dell’ente ex D.Lgs. 231/2001 in talune ipotesi. Di seguito analizziamo i principali rischi e fattispecie.

Responsabilità civile e “wrongful trading”

Gli amministratori di una holding devono rispettare i doveri di corretta gestione, diligenza e conservazione dell’integrità patrimoniale della società. Quando la holding si avvicina allo stato di insolvenza, entra in gioco l’obbligo – sancito dall’art. 2086 c.c. come modificato nel 2019 – di istituire adeguati assetti organizzativi e agire senza indugio per affrontare la crisi. Se gli amministratori continuano ad aggravare il dissesto (wrongful trading nella terminologia anglosassone) invece di adottare misure conservative (come ridurre i costi, astenersi dal contrarre nuovi debiti insostenibili, o avviare procedure concorsuali), possono incorrere in responsabilità verso la società (azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. o 2476 c.c. per mala gestio) e verso i creditori (azione ex art. 2394 c.c. se il patrimonio sociale diventa insufficiente a soddisfarli per violazione degli obblighi di conservazione). Un esempio tipico: se la holding, già decotta, paga alcuni creditori estranei e lascia impagati contributi o debiti fiscali, impoverendo la massa a detrimento dei creditori obbligatori, gli amministratori potranno essere chiamati a rispondere dei danni (corrispondenti alle risorse dissipate indebitamente). Nel fallimento, sarà il curatore a esercitare queste azioni per conto della massa.

Va menzionata la specifica ipotesi di responsabilità ex art. 2497 c.c. già discussa, che ricade sugli amministratori della holding se con la loro attività di direzione hanno pregiudicato i creditori delle controllate: tali situazioni però normalmente vengono fatte valere dai curatori delle controllate insolventi contro la holding stessa e in via mediata contro i suoi amministratori.

In sintesi, gli amministratori di una holding in crisi devono:

  • Non aggravare il passivo: evitare di prendere nuovi finanziamenti se non esiste un ragionevole piano di risanamento, evitare di incorrere in nuove obbligazioni che non si potranno adempiere.
  • Tutela del capitale: se si verifica una perdita che intacca significativamente il capitale sociale (oltre un terzo nelle S.p.A. ex art. 2446 c.c. o oltre i limiti legali ex art. 2482-bis c.c.), convocare senza indugio l’assemblea per gli opportuni provvedimenti (riduzione e aumento del capitale, trasformazione, liquidazione). La mancata attivazione in tal senso comporta responsabilità personale.
  • Par condicio: astenersi dal favorire ingiustificatamente alcuni creditori a scapito di altri (pagamenti preferenziali fuori dal corso normale degli affari), se non strettamente funzionali alla sopravvivenza dell’impresa (e anche in quel caso, documentarne la necessità).
  • Conservazione delle scritture contabili: garantire che la contabilità sia aggiornata e veritiera. Oltre a essere un obbligo legale, è cruciale perché in caso di fallimento l’assenza di scritture configura reato (bancarotta documentale) e impedisce anche eventuali esdebitazioni (il legislatore considera non meritevole chi ha tenuto contabilità irregolare).

Reati fallimentari

Se la holding sfocia in una liquidazione giudiziale (fallimento), entrano in gioco i cosiddetti reati concorsuali o fallimentari, disciplinati dal codice penale e dalla legge fallimentare (rinvii ora contenuti nel CCII). I principali sono:

  • Bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 L.F. e ss., ora richiamato nel CCII): è il reato commesso dagli amministratori (o liquidatori) che prima o durante il fallimento hanno distratto, occultato, disperso o dissipato beni sociali, ovvero li hanno dolosamente sottratti ai creditori. Ad esempio, trasferire fondi a propri conti personali, vendere beni sotto costo a compiacenti, oppure pagare solo alcuni creditori con intenzione dolosa, sono condotte che integrano distrazione o preferenza fraudolenta. La bancarotta fraudolenta patrimoniale è un delitto punito con pene severe (reclusione da 3 a 10 anni, aumentabile). Anche l’aver sottratto o falsificato scritture contabili per ostacolare la ricostruzione del patrimonio configura bancarotta fraudolenta documentale. Nel caso di gruppi di imprese, l’uso di società schermo o di trasferimenti infragruppo artificiosi può costituire distrazione se priva la massa fallimentare di attivi a vantaggio di terzi. Ad esempio, se poco prima del fallimento la holding trasferisce liquidità a una consociata estera senza giusta causa, gli amministratori rispondono di bancarotta distrattiva.
  • Bancarotta semplice (art. 217 L.F.): figura meno grave (contravvenzionale) che punisce condotte di imprudenza o negligenza, come aver aggravato la crisi con spese personali eccessive, operazioni azzardate, aver ritardato indebitamente la dichiarazione di fallimento, ecc. La linea di demarcazione con la bancarotta fraudolenta è l’assenza di dolo specifico di frode. Tuttavia, è comunque reato: ad esempio, l’amministratore che consapevolmente ritarda il fallimento continuando ad accumulare debiti – pur senza portare via beni – potrebbe essere accusato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto.
  • Preferenze illegittime e bancarotta preferenziale: se prima del fallimento l’imprenditore paga scientemente un creditore privilegiando lui e pregiudicando la par condicio, e questo avviene fuori dalle condizioni di normale scadenza, si configura la bancarotta preferenziale (fattispecie di bancarotta fraudolenta). Un esempio: la holding paga integralmente un creditore privo di garanzie alla vigilia dell’istanza di fallimento, lasciando gli altri a bocca asciutta; ciò costituisce reato (oltre che atto revocabile in sede civile). In un caso di Cassazione, ad esempio, si è chiarito che l’amministratore che paga sé stesso (creditore della società) prima del fallimento commette bancarotta preferenziale – configurata come tale e non come distrazione – perché sta soddisfacendo il proprio credito a scapito degli altri .
  • Ricorso abusivo al credito: non esiste come fattispecie autonoma codificata, ma la giurisprudenza punisce come bancarotta fraudolenta pre-fallimentare la condotta di chi ha continuato a ricorrere al credito quando sapeva di non poter adempiere, dilapidando le risorse. Viene vista come una forma di frode ai creditori contrattuali (si contraggono debiti senza possibilità di rimborso, confidando nel successivo fallimento). Anche contrarre nuovi debiti fiscali sapendo di essere insolventi può essere valutato negativamente.
  • Reati commessi in sede di concordato preventivo: se la holding opta per un concordato e commette atti in frode (ad esempio, nasconde parte dell’attivo, presenta documentazione falsa o simula crediti/ debiti), il concordato non sarà omologato e inoltre gli amministratori possono incorrere nel reato di frodi in procedura concorsuale (art. 236 L.F. previgente, ancora applicabile). Anche l’omessa segnalazione di aggravamento del passivo durante il concordato costituisce illecito.

Va sottolineato che per i reati fallimentari la responsabilità ricade sulle persone fisiche (amministratori, direttori generali, liquidatori) che hanno commesso i fatti. La holding in sé, come ente, non è destinataria di pena in questi casi (non rientrano nel catalogo del D.Lgs. 231/2001 ad oggi i reati fallimentari). Tuttavia, se gli amministratori vengono condannati, ciò comporta interdizioni (es. divieto di esercitare imprese o ruoli direttivi) e sul piano civilistico rafforza le pretese risarcitorie.

Un aspetto delicato riguarda le posizioni degli amministratori di fatto e di diritto. Spesso nelle holding familiari il socio di maggioranza può essere amministratore di fatto, mentre formalmente è nominato un prestanome. La Cassazione penale ha affrontato questi casi: ad esempio, con sentenza Cass. V, 18068/2025, ha confermato la condanna sia dell’amministratore di fatto sia di quello di diritto di una società fallita per bancarotta distrattiva, evidenziando che il “prestanome” risponde se consapevole delle operazioni illecite, ma non automaticamente per il solo ruolo formale . In pratica, l’amministratore di diritto che afferma di non saper nulla potrebbe evitare la condanna solo se prova di essere stato totalmente ignaro (cosa rara e contraddittoria col dovere di vigilanza sul ruolo). Nella vicenda richiamata, la Corte ha ribadito che per la bancarotta distrattiva non vale una presunzione automatica di colpevolezza del prestanome per i beni mancanti (a differenza della bancarotta documentale dove il mero ruolo comporta obblighi di tenuta libri) , ma nel caso concreto gli indizi (firma di bonifici anomali, durata della carica, conoscenza dei bilanci) provarono la consapevolezza del prestanome . Questo per dire: chi presta il nome in una holding senza gestirla effettivamente rischia comunque guai seri se non controlla cosa avviene.

Reati tributari connessi all’insolvenza

Come anticipato nella parte sui debiti fiscali, la crisi di una holding può trascinare i suoi organi nel campo dei reati tributari, in particolare quelli “omissivi” previsti dal D.Lgs. 74/2000. I più rilevanti sono:

  • Omesso versamento di IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000): si configura reato se la holding non versa l’IVA dovuta risultante dalla dichiarazione annuale entro il termine per il versamento (che, a seguito della riforma 2023, è stato posticipato al 31 dicembre dell’anno successivo ) e l’ammontare non versato supera €250.000 per periodo d’imposta . Trattasi di delitto punito con reclusione da 6 mesi a 2 anni . La soglia è elevata (dal 2015 portata da 50k a 250k ), quindi scatta solo per mancate liquidazioni molto consistenti. Una holding con volumi modesti potrebbe non raggiungerla, ma gruppi più grandi sì. Importante: se la holding non presenta proprio la dichiarazione IVA, il fatto ricade invece nell’omessa dichiarazione (art. 5, soglia €50.000 di imposta evasa) che è altro reato. L’art. 10-ter è specifico per chi dichiara ma poi non paga l’IVA. Per difendersi: la legge prevede una causa di non punibilità se prima del giudizio si paga integralmente il dovuto (art. 13 D.Lgs. 74/2000) . Quindi, se la holding (o più spesso il socio) riesce a racimolare i fondi e saldare l’IVA tardivamente, evita la condanna.
  • Omesso versamento di ritenute (art. 10-bis): analogamente punisce chi, entro la scadenza del 30 novembre (termine di presentazione dichiarazione sostituto), non versa le ritenute operate su stipendi, compensi, ecc., per un ammontare superiore a €150.000 annui . Pena 6 mesi – 2 anni reclusione . Una peculiarità giuridica: a seguito di interventi normativi e di Corte Costituzionale, oggi è richiesto che le ritenute siano state certificate (ossia risultino dalle CU consegnate ai percipienti) per configurare il reato . Se la holding non ha neppure certificato le ritenute (il che però costituirebbe anche violazione fiscale a sé), potrebbe evitare il penale, ma incorrerebbe in sanzioni amministrative. Anche qui, pagando entro il dibattimento le ritenute, si viene esonerati da punibilità .
  • Indebita compensazione (art. 10-quater): se la holding compensa nel modello F24 dei crediti d’imposta falsi o non spettanti per oltre €50.000 annui, commette reato (punito più gravemente, fino a 5 anni se crediti inesistenti). Questo può capitare se, ad esempio, si usano crediti IVA fasulli per non pagare contributi o altre imposte. In situazioni di stress di cassa alcune aziende rischiano queste pratiche: è altamente sconsigliato, poiché lascia tracce documentali e porta a conseguenze penali e al recupero integrale del dovuto con sanzioni.
  • Dichiarazione infedele o fraudolenta (artt. 4 e 2-3): se per evitare di far risultare debiti fiscali la holding altera la dichiarazione (sottostima attivi, omette ricavi, o peggio inserisce fatture false per abbattere l’utile), potrebbe rientrare nei reati di dichiarazione infedele (soglia €100k imposta evasa) o dichiarazione fraudolenta (che richiede l’uso di artifici, ad es. fatture per operazioni inesistenti). Tipicamente una holding pura ha poche voci in bilancio, ma se ha vendite di partecipazioni o dividendi, potrebbe manipolare plusvalori, ecc. Questi reati, specie la frode fiscale, sono puniti con reclusione significativa (frode fino a 6-8 anni). Dunque non è opportuno “truccare” i conti sperando di occultare debiti: si peggiora la posizione.
  • Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11): questo reato, cui già accennammo, punisce chi compie atti fraudolenti sui propri beni al fine di evitare il pagamento di imposte dovute o di sanzioni, per importi sopra €50.000. Esempi: simulare la vendita di un immobile della holding a un terzo compiacente quando pende un accertamento fiscale milionario; costituire un vincolo su beni (tipo trust) dopo la notifica di una cartella, con intento di sfuggire alla riscossione. La pena è fino a 4 anni di reclusione. La giurisprudenza considera integrata la fattispecie anche con atti come il trust autodichiarato in funzione anti-Equitalia. C’è però una particolarità: se il debito tributario viene successivamente pagato per intero, viene meno l’offensività. La Cassazione ha ad esempio annullato un sequestro preventivo sul bene oggetto di trust una volta che il contribuente aveva versato tutto il dovuto all’erario , ritenendo non più configurabile l’intento fraudolento (il pagamento elimina il danno, rendendo il fatto tenue). In pratica, come con gli altri reati omissivi tributari, pagare il debito fiscale arretrato estingue o evita la punibilità: il D.Lgs. 74/2000 prevede all’art. 13 anche questa causa di non punibilità.

Recenti novità normative (2023-2025) in ambito penale tributario: il Governo ha introdotto una sorta di “scudo penale” temporaneo per favorire la regolarizzazione fiscale. In particolare, l’art. 23 del D.L. 34/2023 (c.d. Decreto Bollette, conv. L. 56/2023) ha previsto che se il contribuente aderisce alle definizioni agevolate o pagamenti dilazionati previsti dalla tregua fiscale 2023, i reati di omesso versamento e indebita compensazione relativi a quei periodi d’imposta non siano punibili. In sostanza, chi ha sfruttato la “Rottamazione-quater” o il “Ravvedimento speciale” per sanare i debiti tributari si vede sospeso ed eventualmente estinto il processo penale per i suddetti reati una volta perfezionata la regolarizzazione . La Cassazione penale (sez. III, sent. 43569/2023) ha confermato l’applicabilità di questa causa di non punibilità sopravvenuta, sebbene con riferimento solo ai debiti inclusi nella definizione e per i reati commessi entro 2022. Questo ha riflessi pratici: la holding indebitata col Fisco nel 2023 poteva evitare guai penali entrando nelle sanatorie e pagando secondo il calendario agevolato. Oltre a ciò, nel 2024 è stato emanato il D.Lgs. 87/2024 che ha riformato alcuni aspetti procedurali (come visto, il momento consumativo dell’omesso IVA spostato a fine anno, dando più tempo per pagare). È chiaro che il trend del legislatore è stato dare incentivi al pagamento (monetizzazione) piuttosto che incarcerare gli imprenditori: chi collabora e paga ottiene salvezza penale; chi persevera nell’inadempimento fraudolento viene colpito.

Altri reati societari e responsabilità 231

Nel contesto di crisi possono emergere anche reati di natura societaria o finanziaria. Citiamo i principali:

  • False comunicazioni sociali (false bilancio): se per occultare lo stato di dissesto gli amministratori della holding falsificano bilanci o relazioni (ad es. gonfiando valori di partecipazioni, omettendo perdite), commettono il reato di falso in bilancio (artt. 2621-2622 c.c.). Questo reato prescinde dal fallimento e può essere contestato in ogni caso. Nelle situazioni di insolvenza, spesso si riscontrano bilanci non veritieri per mascherare le difficoltà, dunque attenzione: la veridicità di bilancio è d’obbligo e i revisori (se presenti) pure rispondono se asseverano dati falsi.
  • Ostacolo alle funzioni di vigilanza (art. 2625 c.c.): se la holding è soggetta a controllo (es. collegio sindacale) e gli amministratori occultano documenti o tengono i sindaci all’oscuro impedendo il controllo, può configurarsi reato. Nelle holding chiuse ciò è raro, ma se vi sono obbligazionisti o soci terzi, il contesto cambia.
  • Manipolazione e abusi su mercato finanziario: solo se la holding è quotata o ha strumenti diffusi (caso poco frequente), potrebbero rilevare aggiotaggio, manipolazione informativa ecc. Non approfondiamo perché le holding finanziarie oggetto di questa guida sono più tipicamente non quotate.
  • Reati di corruzione tra privati o illeciti 231: se la holding fa parte di gruppi che hanno rapporti pubblici, eventuali comportamenti corruttivi o di riciclaggio potrebbero emergere proprio quando l’azienda è in crisi (talvolta la crisi porta alla luce pagamenti anomali o tangenti nascoste). La holding, in quanto ente, potrebbe essere chiamata a rispondere ex D.Lgs. 231/2001 per reati presupposto come la corruzione, il falso in bilancio (che dal 2021 è reato presupposto 231) o alcuni reati tributari inseriti (dal 2019 i delitti di dichiarazione fraudolenta e emissione fatture false sono nel catalogo 231). Quindi, benché il fallimento di per sé non dia luogo a responsabilità 231, eventuali condotte illecite pregresse sì. Ad esempio, se la holding ha beneficiato di evasione fiscale realizzata con false fatture, la società può subire una sanzione 231 (multa pecuniaria, interdittiva) oltre alle sanzioni ai singoli.

In definitiva, dal punto di vista del debitore conviene:

  • Mantenere la legalità nelle azioni intraprese per risolvere la crisi (niente scorciatoie illecite).
  • Documentare ogni scelta e transazione, farsi affiancare da professionisti che attestino le operazioni (questo serve come esimente di buona fede).
  • Se la procedura concorsuale è inevitabile, collaborare pienamente col tribunale e col curatore, evitando atteggiamenti ostruzionistici che peggiorerebbero la posizione (ricordiamo che la concessione del beneficio di esdebitazione post-liquidazione è negata a chi non collabora o nasconde informazioni).
  • Se emergono profili penalmente rilevanti, porvi rimedio il prima possibile: es. pagare i debiti tributari arretrati entro i termini utili (prima dell’apertura dibattimento, o sfruttare norme di clemenza), restituire beni distratti se individuabili, ecc. In certi casi il ravvedimento attivo attenua o esclude le pene.

Profili transnazionali: holding estere con attività in Italia e viceversa

Nel mondo odierno, molti gruppi hanno dimensione internazionale. La richiesta della guida include uno sguardo a “società estere con sede o attività in Italia”. Diverse situazioni possono ricadere in questa categoria, ad esempio:

  • Holding estera con controllate o beni in Italia: immaginiamo una holding finanziaria costituita all’estero (es. in Lussemburgo, Svizzera, UK, Delaware, ecc.) che possiede società operative in Italia o asset (immobili, conti bancari) in Italia. Se tale holding insolvente viene sottoposta a procedura nel suo Paese, occorre capire come sono trattati i beni e creditori italiani.

In ambito UE (salvo Danimarca), vige il Regolamento (UE) 2015/848 sull’insolvenza transfrontaliera. Esso stabilisce che l’insolvenza dev’essere dichiarata dallo Stato dove il debitore ha il centro degli interessi principali (COMI); la procedura così aperta ha efficacia universale in tutta l’UE . Se la holding estera ha COMI nel suo Paese (es. sede effettiva in Lussemburgo), quella sarà la procedura principale riconosciuta anche in Italia. I creditori italiani dovranno insinuarsi lì. Tuttavia, il regolamento consente l’apertura di una procedura secondaria in Italia se la holding vi ha una “dipendenza” (stabile organizzazione, beni significativi) . La procedura secondaria italiana riguarderebbe solo i beni situati in Italia e serve a tutelare i creditori locali (spesso è liquidatoria). In mancanza di stabile organizzazione, i creditori italiani possono comunque far valere diritti individuali ma questi saranno in buona parte travolti dall’effetto della procedura estera (che usualmente ne richiede la sospensione, come prevede l’art. 20 Regolamento CE 1346/2000 per procedure pendenti ). In sostanza, se una holding UE fallisce all’estero, i creditori italiani devono coordinarsi con quella procedura, salvo casi di asset isolati.

Fuori dall’UE, il riconoscimento dipende da trattati o dalla legge italiana di diritto internazionale privato. L’Italia non ha (ancora) adottato la Legge Modello UNCITRAL sulle insolvenze transfrontaliere, ma riconosce effetti alle procedure estere caso per caso ex art. 67 della legge 218/1995 (condizioni di reciprocità, ordine pubblico). In alcuni casi si può aprire un fallimento italiano parallelo se la società estera ha il centro degli interessi in Italia: vedi ad esempio decisioni di tribunali italiani su società con sede in paesi extraUE, in cui i giudici italiani hanno assunto la competenza fallimentare perché l’attività principale era in Italia (principio del COMI di fatto).

  • Holding italiana con attività estere: qui la holding finanziaria è in Italia ma possiede controllate all’estero o beni all’estero. In caso di procedura concorsuale italiana sulla holding, essa avrà efficacia sui beni ovunque situati nell’UE (grazie al Regolamento 2015/848). Quindi, ad esempio, se la holding italiana è dichiarata in liquidazione giudiziale, il curatore può richiedere assistenza negli altri Paesi UE per acquisire i beni (partecipazioni estere, conti in banche estere, ecc.). Nei paesi extraUE, dovrà chiedere exequatur o riconoscimento locale (spesso l’apertura di procedure ancillari in loco per quei beni). Un tema spinoso è: se la controllata estera fallisce, la procedura italiana sulla holding consente al curatore di intervenire nella procedura estera come socio? Di solito, il curatore esercita i diritti del socio (può rivendicare crediti infragruppo, partecipare ai riparti della figlia estera come creditore/socio, eventualmente cedere la partecipazione come asset da liquidare).
  • Giurisdizione per la dichiarazione d’insolvenza: come accennato, il criterio del COMI è decisivo. Non di rado, gruppi cercano di scegliere il foro più favorevole (forum shopping). Ad esempio, una holding di diritto estero con molte attività in Italia potrebbe spostare la sede effettiva in Italia per farsi dichiarare insolvente qui, dove magari la legislazione concorsuale consente soluzioni di continuità più efficaci (o viceversa, fuggire in ordinamenti con regole più vantaggiose per il debitore). I giudici italiani valutano con attenzione il COMI effettivo: Cassazione n. 17777/2023 ha richiamato che la legge di apertura (lex concursus) segue il COMI e incide anche su aspetti processuali in altri Stati . Quindi il debitore non può scegliere arbitrariamente il paese della procedura se la realtà economica ne indica un altro.
  • Responsabilità penale transnazionale: le leggi penali tributarie e fallimentari italiane si applicano a reati commessi in Italia o da cittadini italiani anche all’estero in certi casi. Un amministratore italiano di holding estera potrebbe rispondere in Italia di bancarotta fraudolenta se la condotta criminosa ha avuto effetti su creditori italiani e la procedura è aperta qui. Similmente, per reati fiscali, conta dove si dovevano pagare le imposte: se la holding estera ha stabile organizzazione in Italia e non versa le imposte italiane, risponderà secondo le nostre norme.

In pratica, per le holding con dimensione internazionale, è essenziale coordinare le procedure e farsi assistere da legali in ogni giurisdizione coinvolta. Spesso si ricorre a protocollo di insolvenza cross-border, accordi tra curatori di diversi paesi per cooperare. La Convenzione di Istanbul e il Regolamento UE facilitano il riconoscimento reciproco, ma le differenze di legge sostanziale restano (ad esempio, in alcuni paesi non è ammessa la cram-down fiscale che l’Italia consente, o viceversa certe esenzioni da responsabilità).

Un caso particolare: società estera “di comodo” con COMI in Italia. Se una holding è registrata all’estero solo per vantaggi fiscali o di altro tipo ma in realtà è amministrata dall’Italia (riunioni CdA, direzione finanziaria in Italia), allora i creditori potrebbero chiedere il fallimento in Italia. Ci sono stati casi (es. società inglesi o sammarinesi fallite da tribunali italiani) in cui è stato affermato che la sede legale fittizia all’estero non impedisce la giurisdizione italiana se l’impresa opera stabilmente qui . Questo per scoraggiare la creazione di veicoli esteri intesi a sfuggire alle responsabilità.

Domande frequenti (FAQ)

D: Una holding finanziaria può fallire come una qualsiasi altra azienda?
R: Sì. Le holding, se esercitano attività di impresa (gestione di partecipazioni con struttura organizzata), sono soggette alle normali regole sull’insolvenza. In passato, società “di mero godimento” di partecipazioni potevano talvolta sfuggire al fallimento sostenendo di non essere imprenditori commerciali. Oggi, la riforma ha esteso la platea dei soggetti fallibili e conta più la natura giuridica e l’attività effettiva. Una S.r.l. o S.p.A. holding è fallibile se insolvente, salvo eccezioni marginali. Quindi può essere ammessa a concordato preventivo o assoggettata a liquidazione giudiziale dal tribunale competente.

D: La holding risponde dei debiti delle sue controllate?
R: Di regola no, ogni società ha personalità distinta e autonomia patrimoniale. I creditori di una controllata possono rivalersi solo sul patrimonio di quella controllata, non su quello della holding, a meno che la holding abbia fornito garanzie specifiche o ci siano elementi di abuso. L’eccezione è la responsabilità ex art. 2497 c.c.: se la holding ha diretto la controllata in modo illegittimo causandone il dissesto, i creditori insoddisfatti della controllata possono chiedere il risarcimento del danno alla holding (che viene quantificato nella differenza tra quanto ottenuto e quanto avrebbero ottenuto senza la gestione scorretta) . Anche in quel caso comunque devono prima escutere la controllata e dimostrare l’abuso. Al di fuori di ciò, la holding non è garante universale delle figlie (a meno di patti contrattuali di cross-guarantee, talvolta presenti nei finanziamenti di gruppo). È possibile però che, se la controllata fallisce, la holding veda azzerato il valore della partecipazione e debba rispondere di eventuali finanziamenti postergati che aveva ricevuto.

D: Se la holding non paga i debiti fiscali, gli amministratori rischiano qualcosa personalmente?
R: Sì. In primis, se la holding ha debiti tributari rilevanti (IVA, ritenute) non pagati oltre soglie di legge, gli amministratori (o il liquidatore) commettono reato e ne rispondono personalmente con sanzioni penali (vedi art. 10-bis e 10-ter D.Lgs. 74/2000) . Inoltre, l’Amministrazione finanziaria può agire nei confronti degli amministratori in sede civile nei casi di condotte distrattive: esiste l’azione di responsabilità per danno erariale ex art. 2394 c.c. e art. 36 DPR 602/1973 che consente all’Erario, se il patrimonio sociale è insufficiente per il mancato versamento di imposte, di chiedere conto agli amministratori se hanno violato i doveri gestionali (ad esempio pagando altri preferenzialmente). Infine, se l’amministratore ha rilasciato garanzie personali (molte banche e fornitori le chiedono), è direttamente obbligato col proprio patrimonio. Particolarmente nel caso di ritenute previdenziali non versate (es. contributi INPS dei dipendenti): qui l’amministratore può essere chiamato a rispondere in proprio per omesso versamento, trattandosi di somme dovute a casse previdenziali (la Cassazione in passato ha configurato per i contributi non pagati un’obbligazione vicaria del legale rappresentante, sebbene il tema sia complesso). Dunque, ignorare i debiti fiscali è pericoloso non solo per la società ma anche per chi la amministra.

D: Cos’è in concreto la transazione fiscale e come si attiva?
R: La transazione fiscale è un accordo tra debitore in crisi e Fisco/enti previdenziali, inserito all’interno di una procedura concorsuale o di un accordo di ristrutturazione, che consente di pagare solo una parte dei debiti tributari e contributivi, oppure pagarli dilazionati, con il consenso (o la forzosa omologazione) da parte dell’autorità giudiziaria. In concreto, la holding deve predisporre un piano (di concordato o accordo) dove propone, ad esempio, di pagare il 40% del debito IVA e il 100% dei contributi INPS in 5 anni. Un professionista indipendente attesta che questa proposta è più conveniente per l’Erario di quanto lo sarebbe la liquidazione fallimentare . Si deposita il piano e l’istanza al tribunale. L’Agenzia Entrate viene coinvolta: se aderisce, bene; se rifiuta e il tribunale ritiene il rifiuto ingiustificato (perché l’alternativa è peggiore), può ugualmente omologare (cram-down) . La procedura è quindi quella del concordato preventivo o accordo di ristrutturazione, con l’aggiunta del “modulo” di transazione fiscale regolato dall’art. 88 CCII. Non esiste una transazione fiscale autonoma fuori dalle procedure: al di fuori, ci sono le rateazioni normali o le definizioni agevolate politiche. Solo dentro una procedura concorsuale omologata si può ottenere legalmente lo stralcio di imposte dovute.

D: La holding o i soci possono essere liberati dai debiti residui alla fine?
R: Dipende. Se la holding (società) viene liquidata e cancellata, essa cessa di esistere e i crediti insoddisfatti diventano inesigibili per mancanza del debitore (salvo che un socio di società di persone ne risponda illimitatamente, ma in una S.r.l./S.p.A. no). Quindi, in pratica, la società non esiste più e i debiti muoiono con essa. Tuttavia, i soci e garanti rimangono obbligati secondo i loro impegni: ad esempio, se un socio aveva dato garanzia personale su un mutuo non pagato dalla holding poi fallita, la banca potrà escutere il socio anche dopo la chiusura del fallimento (anzi, spesso lo fa in parallelo). Per le persone fisiche (imprenditori individuali o soci falliti illimitatamente), esiste l’istituto dell’esdebitazione: a certe condizioni (aver cooperato, non aver frodato, ecc.), dopo la procedura fallimentare possono ottenere dal tribunale la cancellazione di tutti i debiti residui non soddisfatti . Nel 2025, addirittura, è prevista per i debitori persona fisica nullatenenti e meritevoli un’esdebitazione immediata “a zero” (art. 283-bis CCII) . Ma per le società di capitali non c’è esdebitazione in senso tecnico (perché, ripetiamo, viene meno il soggetto). Attenzione però: se dopo la cancellazione emergono attivi non liquidati, i creditori potrebbero chiederne la riapertura; e per 5 anni i creditori sociali insoddisfatti possono tentare di far valere responsabilità di ex amministratori o soci (nei limiti di legge). In breve: la società non esiste più, i suoi amministratori e soci possono “ripartire da zero” salvo responsabilità particolari e salvo che non abbiano posizioni di garanzia. Un socio che volesse far rinascere l’attività deve però farlo con un nuovo veicolo, non può “resuscitare” la società estinta.

D: Quali sanzioni accessorie comporta il fallimento per gli amministratori?
R: La dichiarazione di liquidazione giudiziale (fallimento) comporta per l’imprenditore personale una serie di conseguenze come l’incapacità di esercitare una nuova attività commerciale senza autorizzazione e la perdita di alcuni diritti (ad es. elettorato in certi enti). Per gli amministratori di società di capitali, tali effetti diretti non si applicano in modo automatico, ma vi sono conseguenze indirette: decadono dalla carica, e se condannati per reati fallimentari scattano interdizioni (tipo l’interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi di imprese per 10 anni). Inoltre, la sentenza dichiarativa di fallimento viene iscritta al registro delle imprese e pubblicata, quindi incide sulla reputazione professionale. L’eventuale esdebitazione concessa al fallito persona fisica non cancella gli effetti penali (non è un’amnistia, è solo civile). Ci sono poi conseguenze in ambito fiscale: difficilmente, per un periodo, ex amministratori riusciranno ad ottenere crediti o fiducia da istituti, e possono trovarsi segnalati nelle banche dati creditizie come esponenti di società insolventi. In sintesi, il fallimento di una holding è qualcosa che i suoi responsabili dovrebbero cercare di evitare, se possibile, tramite soluzioni concordate meno traumatiche.

D: Conviene costituire un trust o trasferire beni altrove per salvaguardarli dai creditori della holding?
R: Se la situazione di indebitamento è già conclamata, no, non conviene: sarebbe un atto facilmente attaccabile e potenzialmente un reato (sottrazione fraudolenta al Fisco, bancarotta per distrazione). Se invece la holding e i soci sono ancora in bonis e prevedono in futuro rischi (ad es. un imprenditore prudente che voglia separare il patrimonio familiare dal rischio d’impresa), allora costituire per tempo un trust o una holding patrimoniale, con finalità lecite e trasparenti, può essere utile. In sostanza: – Ex ante alla crisi, la pianificazione patrimoniale è lecita (es. mettere immobili di famiglia in una holding separata, o in un trust per i figli). Bisogna comunque rispettare le norme (ad es. nel trust non ledere la legittima, e pagare eventuali imposte di donazione). Questi atti se distanti dal sorgere dei debiti e motivati reggeranno. – Durante o dopo l’insorgere della crisi, fare spostamenti di beni è sconsigliato: il valore protetto è temporaneo e fittizio, perché i creditori potranno in giudizio annullare quegli atti e pignorare comunque i beni. Cass. 25964/2023 ha appunto chiarito che in revocatoria si può colpire direttamente l’atto istitutivo del trust e i conferimenti contestualmente . Quindi non c’è rifugio tecnico; meglio usare quelle risorse per negoziare con i creditori, ottenendo magari una decurtazione del debito in cambio di pagamento parziale subito.

D: Un creditore della holding può aggredire le società controllate per soddisfarsi?
R: In linea di massima no, perché le società controllate sono soggetti distinti. I creditori della holding possono tutt’al più pignorare le partecipazioni che la holding possiede in esse (se non gravate da pegno): ad esempio, se la holding ha il 100% di una SRL, il tribunale potrebbe assegnare o vendere quella quota per soddisfare il creditore (che così entrerebbe in possesso della controllata). Ma i beni della controllata restano off-limits ai creditori della holding. Caso diverso è se la controllata ha debiti verso la holding: allora i creditori della holding potrebbero pignorare presso la controllata quel credito (diventando creditori pignoratizi in quella posizione). Tuttavia, se la controllata è a sua volta insolvente, quel credito vale poco. L’unico scenario in cui i creditori della holding potrebbero cercare soddisfazione indiretta è se dimostrano che la holding e la controllata sono in realtà la stessa entità economica (teoria del lifting the corporate veil). In Italia non c’è una norma generale, ma giurisprudenza rarissima ha ammesso l’estensione del fallimento a società controllate in caso di confusione patrimoniale totale e abuso della distinzione societaria. Ma è veramente un estremo: serve prova che la controllata era un mero schermo senza reale autonomia, e che la distinzione veniva usata per frodare. Nella pratica quotidiana, dunque, i creditori della holding restano confinati a ciò che appartiene alla holding (incluse le quote delle figlie).

D: Se la holding viene ammessa a concordato o ristrutturazione, i creditori possono opporsi?
R: Nel concordato preventivo, i creditori votano: quindi se le maggioranze approvano, i dissenzienti hanno poche armi (possono eventualmente fare opposizione all’omologazione lamentando violazioni di legge o che il piano li tratti in modo irricevibile, ma se maggioranza e attestatore sono favorevoli, difficilmente il tribunale rigetta). Negli accordi di ristrutturazione, i non aderenti non sono vincolati dall’accordo: teoricamente potrebbero continuare azioni esecutive, ma l’imprenditore di solito chiede misure protettive durante l’omologazione per congelarli. Comunque i loro crediti restano fuori dall’accordo e vanno pagati integralmente se pretendono. C’è però la possibilità di estendere gli effetti dell’accordo ad eventuali finanziatori dissenzienti appartenenti a categorie omogenee (banche) se si raggiungono percentuali del 75% (istituto del “accordo esteso” art. 61 CCII). In generale, la legge cerca un equilibrio: nel concordato la regola della maggioranza prevale (principio di cram-down interno: se una classe approva, i singoli contrari sono trascinati), mentre negli accordi serve l’adesione ma c’è spazio per convincere il tribunale a omologare coattivamente per il Fisco o per banche dissenzienti se la proposta è equa. Perciò, una volta che la holding intraprende una procedura e rispetta le regole, i creditori hanno margini di opposizione limitati – ma se il piano è ingiusto o irrealistico, potranno farlo valere (anche con esposti al commissario o al giudice). Ad esempio, se scoprono che l’attivo è stato sopravvalutato, potrebbero opporsi all’omologa allegando la frode. Da qui l’importanza di trasparenza e correttezza nel piano.

D: In caso di insolvenza, conviene nominare un liquidatore volontario prima del tribunale?
R: Nominare un liquidatore volontario (ad esempio sciogliendo la società e mettendola in liquidazione ex art. 2484 c.c.) può essere utile se si ritiene di poter liquidare l’attivo e pagare i creditori integralmente o in gran parte, senza ricorrere al fallimento. Ma attenzione: se l’insolvenza è grave e i creditori fanno istanza, la liquidazione volontaria verrà comunque scalzata dal fallimento (la legge prevede che la liquidazione giudiziale può aprirsi anche durante la liquidazione volontaria se c’è insolvenza conclamata). Il vantaggio di provare la via liquidatoria extra-giudiziale è di avere più controllo sui tempi e modi di vendita, evitando il “marchio” del fallimento. Tuttavia, il liquidatore nominato assume anch’egli obblighi precisi: se non soddisfa i creditori, rischia azioni di responsabilità; e se compie preferenze, potrà incorrere in bancarotta preferenziale se poi la procedura concorsuale si apre. Quindi conviene solo se la situazione è borderline e si pensa di riuscire a pagare i creditori almeno al di sopra della soglia di non fallibilità. In generale, oggi con gli strumenti di composizione negoziata, il legislatore preferisce che si cerchi un accordo protetto piuttosto che una liquidazione privatistica che potrebbe penalizzare alcuni creditori.

D: Cosa succede se la holding è solo socia di società estere e fallisce in Italia?
R: Come accennato, il curatore italiano prenderà il posto della holding come socio nelle società estere e potrà decidere di vendere quelle partecipazioni per monetizzare a favore dei creditori. Se la normativa estera lo consente, potrebbe attivare anche procedure secondarie in loco per gestire eventuali stabili organizzazioni. Ma in sostanza, i creditori della holding avranno diritto di concorrere sui proventi ricavati dagli asset esteri. Da notare: se una controllata estera è vitale per la ristrutturazione del gruppo, il piano di concordato potrebbe prevedere di mantenere la partecipazione e magari coinvolgere la figlia estera in un rescheduling coordinato (questo richiede creatività e cooperazione transnazionale).

Queste FAQ coprono alcune delle domande più comuni. Ovviamente ogni situazione concreta presenta sfumature, e per questioni specifiche è opportuno rivolgersi a professionisti (avvocati specializzati in crisi d’impresa, commercialisti, advisor finanziari) per valutare la strategia ottimale.

Esempi pratici e simulazioni (casi ipotetici)

Per rendere più concreta la trattazione, vediamo qualche scenario ipotetico e come potrebbe essere affrontato, dal punto di vista del debitore:

  • Caso 1: Holding Alfa S.r.l. indebitata con banche e fornitori, ma con patrimonio immobiliare. Alfa è una holding familiare che possiede immobili locati e partecipazioni. Ha 5 milioni di debiti con tre banche (garantiti da ipoteche su alcuni immobili) e 1 milione di debiti chirografari verso vari fornitori e consulenti. I canoni di locazione non coprono più le rate dei mutui. Le banche minacciano azioni esecutive; i fornitori hanno già ottenuto decreti ingiuntivi. La holding, valutato con un advisor, decide di percorrere un accordo di ristrutturazione: propone alle banche di allungare i mutui di 5 anni e ridurre il tasso (o convertire parte del credito in una quota di partecipazione in una nuova società immobiliare), e ai fornitori offre il pagamento del 60% dei loro crediti in 12 mesi grazie alla vendita di un immobile non strategico. Si nomina un professionista attestatore che conferma la fattibilità e la convenienza per i creditori (i fornitori in un fallimento prenderebbero forse il 30%, quindi 60% è buonissimo). Viene depositato l’accordo con l’adesione dell’80% dei crediti totali. Il tribunale concede subito misure protettive per fermare i decreti ingiuntivi pendenti. L’Agenzia Entrate, che aveva un piccolo credito di 100mila euro, viene soddisfatta integralmente (data la modesta entità, la holding preferisce non aprire questioni col Fisco). In 4 mesi l’accordo è omologato. Le banche e i fornitori dissenzienti (pochissimi) vengono comunque soddisfatti nelle percentuali concordate (erano coperti dal 80% che ha aderito). Alfa S.r.l. evita il fallimento, cede l’immobile, riduce il debito a livelli sostenibili e prosegue la propria attività di gestione immobiliare con un carico finanziario dimezzato. – Note: questo scenario mostra l’utilità dell’accordo quando c’è patrimonio liquidabile e creditori istituzionali che preferiscono incassare piuttosto che aprire un fallimento lungo.
  • Caso 2: Holding Beta S.p.A. con massicci debiti fiscali e pochi asset liquidi. Beta è una holding di partecipazioni industriali che ha accumulato 10 milioni di debiti verso l’erario (IVA e IRPEG pregresse non pagate) e 2 milioni verso banche. Ha però il controllo di due società operative sane. L’Agenzia Entrate-Riscossione ha iscritto ipoteca sugli immobili di Beta e minaccia espropriazioni. Beta, non avendo cassa per pagare tutto, opta per un concordato preventivo in continuità indiretta: prevede di vendere una delle due controllate e con il ricavato (diciamo 8 milioni) pagare parzialmente i debiti fiscali. Offre al Fisco il 50% del dovuto (5 milioni) in 5 anni e l’INPS al 100% (perché le ritenute sono privilegiate). I crediti bancari chirografari li offre al 40%. Un esperto attesta che se Beta fallisse, il Fisco recupererebbe forse 30% e le banche 10%. Quindi la proposta è migliorativa. L’Agenzia Entrate tuttavia vota contro nel concordato (magari per policy interna). Grazie alle norme sul cram-down, Beta chiede al tribunale l’omologazione nonostante il dissenso: il tribunale verifica che la classe Erario non riceve meno del valore di liquidazione (con 8 milioni di realizzo da vendita, al Fisco sarebbero andati 4 in caso di fallimento – la proposta ne dà 5, quindi è ok) . Omologa forzosamente il concordato . Beta esegue la vendita della partecipata, paga 5 milioni al Fisco (dilazionati con garanzie), paga le banche al 40% e prosegue detenendo l’altra controllata operativa. Gli amministratori evitano così anche imputazioni penali: il pagamento concordatario dei 5 milioni di IVA evita la condanna per omesso versamento (si perfeziona prima del giudizio) . – Note: scenario complesso ma realistico, che evidenzia l’uso della transazione fiscale e del cram-down per salvare la holding da un fallimento per debiti fiscali, garantendo comunque al Fisco più di quanto avrebbe avuto smantellando tutto.
  • Caso 3: Holding Gamma S.r.l. insolvente, senza prospettive di continuità. Gamma è una holding che ha esaurito il suo scopo (controllava un’azienda ora venduta male, e ha debiti residui con vari creditori). Non ha entrate e possiede solo crediti inesigibili e cause legali attive. È di fatto un “guscio” pieno di debiti. Qui l’unica via è la liquidazione giudiziale o un concordato meramente liquidatorio se ci fossero anche minime risorse. Gli amministratori, consapevoli, decidono di non attendere le azioni dei creditori e depositano essi stessi istanza di liquidazione giudiziale al tribunale, così da limitare il rischio di azioni personali e dare un segnale di buona fede. La procedura fallimentare si svolge, con scarso realizzo. I creditori prendono un piccolo dividendo. Però, avendo collaborato e non avendo commesso irregolarità, gli amministratori ottengono poi dal tribunale una dichiarazione di esdebitazione personale: eventuali loro coobbligazioni vengono cancellate. La società viene cancellata. In questo scenario, amaro ma risolutivo, la scelta “pulita” di consegnarsi alla procedura limitando i danni può essere la migliore (evita ulteriori spese legali e ingiusti favoritismi, riducendo i rischi di condotte sanzionabili).
  • Caso 4: Holding Delta LLC (USA) con investimenti in Italia, insolvente. Delta LLC, basata nel Delaware, possiede due S.r.l. in Italia e alcuni immobili turistici in Toscana. A seguito di investimenti sbagliati all’estero, Delta diventa insolvente globalmente. I creditori americani ottengono un Chapter 11 negli USA (procedura concorsuale USA). Nel frattempo creditori italiani di Delta cercano di aggredire gli immobili in Italia. Poiché USA e Italia non hanno riconoscimento automatico, il trustee americano chiede in Italia un provvedimento ex art. 67 L.218/95 per far riconoscere il Chapter 11 o in subordine apre egli stesso procedura di fallimento locale di Delta in Italia limitatamente ai beni italiani (mostrando che Delta ha COMI secondario in Italia tramite le S.r.l.). Il tribunale italiano opta per ammettere una procedura territoriale sui cespiti italiani, nominando un curatore che coordina con quello USA. Gli immobili vengono venduti in Italia secondo la legge italiana, e il ricavato inviato in parte alla procedura USA e in parte distribuito ai creditori locali secondo accordi tra i curatori. – Note: questo scenario mostra la complessità cross-border: idealmente con la vigenza del Regolamento UE ciò è più semplice tra Stati membri, mentre con gli USA si deve lavorare via atti di riconoscimento reciproco. L’obiettivo rimane evitare duplicazione di sforzi e garantire che i creditori in ogni paese siano trattati equamente secondo un principio di coordinamento.

Ogni caso di vita reale presenta peculiarità, ma questi esempi mostrano come i principi e gli strumenti discussi possono essere applicati concretamente, a seconda che si punti al risanamento in continuità (Caso 1 e 2) o che si debba optare per la liquidazione ordinata (Caso 3) o coordinare più ordinamenti (Caso 4).

Tabelle riepilogative finali

Di seguito alcune tabelle che riassumono concetti chiave emersi nella guida:

Tabella 2 – Tipologie di debiti vs. possibili soluzioni e trattamenti

Tipo di debitoCaratteristicheSoluzioni/Trattamento nella crisi
Bancario/FinanziarioPrestiti, mutui, leasing. Spesso garantiti (ipoteche, pegni, fideiussioni). Tassi di interesse e covenants contrattuali. Inadempimento → revoca fido, segnalazione Centrale Rischi.Rinegoziazione privata: moratorie, accordi standstill.<br>– Piano attestato con accordo banche (evita revocatoria).<br>– Accordo di ristrutturazione: banche aderenti ≥60%.<br>– Concordato: possibile classare i crediti bancari (se chirografari) separatamente.<br>– Garanzie: in procedura, banche con ipoteca → crediti privilegiati (esclusi da falcidia salvo consenso). Fideiussioni: escussione su soci (con diritto di regresso verso holding, spesso inutile se insolvente).
Fiscale (Erario)IVA, IRES, IRAP, ritenute, sanzioni. Privilegi generali (IVA, ritenute) o chirografo (sanzioni). Riscossione tramite AdER (cartelle, ipoteche, fermi). Soglie penal-tributarie (IVA>250k, ritenute>150k).Rateizzazione amministrativa (72-120 rate) se sostenibile.<br>– Definizioni agevolate (rottamazioni) se previste.<br>– Transazione fiscale in concordato/accordo: pagamento parziale/dilazionato con attestazione convenienza .<br>– Cram-down fiscale: tribunale omologa anche senza voto AE se offerta ≥ alternativa .<br>– Sottrazione beni: evitare atti distrattivi (revocabili e penalmente rilevanti).
Contributivo (previdenza)Contributi INPS, premi INAIL. Privilegio generale sui mobili (sino a 1/2 per INPS). Riscossione AdER simile a fiscale. Soglie penali minori (omesso versamento ritenute >150k).Dilazione INPS (fino 24-36 mesi di prassi, o 72 in casi gravi).<br>– Transazione contributiva: analoga a fiscale, possibile in procedure (INPS tende a richiedere almeno il 30-40% come AE). Cram-down ammesso alle stesse condizioni (valutazione convenienza) .<br>– In concordato: contributi privilegiati possono subire moratoria max 1 anno dall’omologa (se continuità) per legge.<br>– Responsabilità personale: amministratori perseguibili per omesso versamento contributi (anche art. 2 L. 638/83 se fraudolento).
Fornitori (chirografari)Pagamenti per forniture beni/servizi, parcelle professionisti. Spesso credito non garantito. Possono interrompere fornitura se insolvenza manifesta.Accordi transattivi: saldo e stralcio con sconto.<br>– Concordato: di solito fornitori stanno nella classe chirografi, con percentuale di soddisfo minima secondo valore di liquidazione (es. 20-30%). Possono essere differenti classi se opportuno (es. fornitori strategici trattati diversamente).<br>– Continuità aziendale: pagare fornitori essenziali integralmente per assicurarsi la continuità (con autorizzazione tribunale, art. 95 CCII, possibile pagamento integrale di crediti strategici anche se altri chirografari prendono meno, purché funzionale a successo piano).<br>– Claw-back: pagamenti isolati ante procedura a fornitori non strategici entro 6 mesi da fallimento → revocabili, quindi meglio includerli nel piano generale anziché preferirli fuori.
InfragruppoDebiti/crediti tra holding, controllate, consociate. Spesso non assistiti da garanzie formali (tranne cash pooling con eventuale conto dedicato).Postergazione ex lege: finanziamenti da holding a figlia (e viceversa tra soggetti stesso gruppo) postergati se dati in situazione crisi (art. 2467, 2497-quinquies c.c.) .<br>– Concordato di gruppo: possibili compensazioni/riorganizzazioni dei crediti infragruppo nel piano (ad es. stralcio reciproco).<br>– Azioni responsabilità: se holding non paga debito verso figlia e ciò la danneggia, curatore figlia può far valere 2497 c.c. contro holding (caso limite).<br>– Liquidazione holding: controllate restano operative e autonome. Crediti di holding verso figlie diventano inesigibili se postergati; debiti di holding verso figlie vengono trattati alla pari di altri crediti chirografari della holding.
Obbligazionisti / InvestitoriCredito da titoli di debito emessi dalla holding; privilegiati solo se bond convertibili (equiparati a soci in parte?), altrimenti chirografari puri. Spesso rappresentati da rappresentante comune.Ristrutturazione del debito: possibile coinvolgerli in accordo ex 182-bis se maggioranza accetta (li si considera come una classe). Se quotati, procedure CONSOB da seguire per rinegoziazione.<br>– Concordato: classe dedicata obbligazionisti, con proposta di conversione parziale in equity o haircut.<br>– Nota: se obbligazioni emesse sotto legge estera, maggiore complessità (bisogna seguire le regole previste dal regolamento di emissione per modifiche).<br>– Obbligazionisti privilegiati da garanzie (es. mini-bond garantiti dal Fondo Centrale) vanno trattati come da contratto (se escusso garante, questi surroga).
Altri (clienti, depositanti, ecc.)Rimborsi dovuti a clienti (nel caso holding con attività finanziarie), cauzioni ricevute, ecc.– Trattamento secondo natura: se sono depositi e la holding è equiparabile a intermediario, potrebbero essere prededucibili in certe procedure (rimborsi di terzi estranei). Altrimenti chirografari.<br>– Nei piani, spesso restituzione integrale se importi modesti e per motivi reputazionali (ad es. rimborsare acconti clienti per poter continuare business altrove).

Tabella 3 – Principali reati connessi a crisi d’impresa e soglie (ordinamento italiano)

Reato (D.Lgs. 74/2000 se non diversamente indicato)DescrizioneSoglia di punibilitàPena (reclusione)
Omesso versamento ritenute dovute (art. 10-bis)Non versare entro il 30/11 dell’anno successivo le ritenute certificate ai percipienti (es. dipendenti) operate quale sostituto d’imposta.> €150.000 per periodo d’imposta (nota: solo ritenute certificate contano ai fini penali, dopo Corte Cost. 175/2022).6 mesi – 2 anni (dolo generico). Non punibile se pagato tutto il dovuto prima del dibattimento .
Omesso versamento IVA (art. 10-ter)Non versare l’IVA risultante dalla dichiarazione annuale entro il termine di legge (ora 31 dicembre anno successivo) .> €250.000 per anno .6 mesi – 2 anni . Non punibile se integrale pagamento entro apertura dibattimento (art. 13) .
Indebita compensazione (art. 10-quater)Utilizzo in compensazione di crediti d’imposta non spettanti o inesistenti per pagare debiti fiscali/prev.> €50.000 annui (non spettanti) o > €50.000 (inesistenti, fattispecie più grave).Non spettanti: 6 mesi – 2 anni. <br>Inesistenti: 1 anno e 6 mesi – 6 anni. (Cause non punibilità se versato dovuto, analoghe).
Dichiarazione infedele (art. 4)Dichiarare elementi attivi inferiori o passivi fittizi, senza usare fatture false.Imposta evasa > €100.000 e elementi sottratti > 10% del totale attivo dichiarato oppure > €2 mln.2 – 5 anni (pena aumentata riforma 2019) .
Omessa dichiarazione (art. 5)Non presentare la dichiarazione dovuta (IVA o imposte dirette).Imposta evasa > €50.000.2 – 5 anni.
Dichiarazione fraudolenta (mediante artifici) (art. 3)Operazioni simulate, documenti falsi, altri artifizi per evadere (diverso da uso fatture false).Imposta evasa > €30.000 e elementi attivi sottratti > 5% del totale o > €1,5 mln.3 – 8 anni.
Bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 L.Fall., ora CCII)Distrazione, occultamento, dissipazione di beni del fallito; anche pagamenti preferenziali dolosi. Valido per amministratori, soci illimitatamente resp., direttori che hanno concorso.Evento: dichiarazione di liquidazione giudiziale (fallimento). Non richiede soglia importo, basta condotta dolosa e insolvenza conclamata.3 – 10 anni (circostanze aggravanti se patrimonio rilevante). Per bancarotta preferenziale (favorire un creditore) la pena base è 1 – 5 anni (art. 216 co.3).
Bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 L.F.)Sottrazione o falsificazione di libri e scritture contabili per frodare creditori.Evento: fallimento aperto.3 – 10 anni. (Stessa cornice della patrimoniale).
Bancarotta semplice (art. 217 L.F.)Colpa grave: spese personali eccessive, operazioni imprudenti, ritardo nell’aver dichiarato fallimento, mancanza scritture per negligenza.Evento: fallimento.fino a 2 anni (contravvenzione). (Estinta se pagamento integrale debiti prima sentenza passata in giudicato, art. 240 L.F.).
Sottrazione fraudolenta al pagamento imposte (art. 11)Compiere atti simulati o fraudolenti (vendite fittizie, costituzione vincoli) per rendere inefficace l’esecuzione fiscale su propri beni.> €50.000 di imposte o sanzioni sottratte.6 mesi – 4 anni. (Se debito < €50k non è reato, resta azione revocatoria civile). Se debito poi pagato integralmente, misura cautelare revocata e in giudizio può escludersi elemento di danno).

(Nota: soglie edittali come da normative aggiornate al 2025. Sono omesse alcune soglie minori e dettagli. La colonna pena indica range base, senza attenuanti né recidive.)

Conclusione

Affrontare la crisi finanziaria di una holding indebitata è un esercizio complesso che richiede visione strategica, conoscenza approfondita degli strumenti legali e rapidità di intervento. In questa guida abbiamo evidenziato come l’ordinamento italiano – aggiornato alle più recenti riforme del 2022-2025 – metta a disposizione diverse vie d’uscita regolamentate:

  • Vie negoziali e concordate, che se ben gestite permettono di evitare la dispersione del patrimonio e di risanare l’impresa (o almeno di massimizzare il ritorno ai creditori), mantenendo in certi casi in piedi la struttura di gruppo. Ciò in linea con lo spirito della Direttiva UE 2019/1023 che mira a favorire ristrutturazioni precoci ed efficaci.
  • Vie liquidatorie ordinate, che benché non auspicabili, talvolta sono inevitabili e, se affrontate con trasparenza e correttezza, consentono di chiudere con il passato (anche grazie all’esdebitazione, ove applicabile) evitando strascichi penali e responsabilità personali e permettendo agli imprenditori di ripartire su basi nuove.
  • Strumenti di tutela del patrimonio che, se utilizzati in tempo e correttamente, possono delimitare il perimetro dell’insolvenza ed evitare che la crisi di una holding travolga l’intero patrimonio familiare dell’imprenditore (si pensi al classico esempio del fondo patrimoniale ben anteposto o della separazione tra holding e asset personali). Ma il filo conduttore dev’essere la legalità: l’ordinamento premia il debitore cooperativo e punisce chi tenta frodi.
  • Coordinamento internazionale, fondamentale per gruppi cross-border: conoscere le regole di giurisdizione, cooperare con autorità estere, evitare conflitti di legge può fare la differenza tra una ristrutturazione di gruppo riuscita o un collasso disordinato.

Dal punto di vista pratico, il debitore (holding) dovrebbe: 1. Attivarsi tempestivamente (early action), consultando esperti di crisi d’impresa. 2. Predisporre un piano credibile di ristrutturazione o liquidazione e presentarlo ai creditori chiave. 3. Utilizzare le tutele offerte dalla legge (protezione temporanea, transazioni fiscali, ecc.) senza timore, ma con rigore nella preparazione tecnica. 4. Evitare favoritismi o distrazioni: in crisi l’uguaglianza dei creditori è principio sovrano, salvo differenze consentite e giustificate in un piano omologato. 5. Tenere sempre a mente i propri doveri fiduciari verso la società e i terzi, per non incorrere in sanzioni civili e penali che sarebbero un peso aggiuntivo.

Questa guida – con fonti normative e giurisprudenziali aggiornate – ha inteso fornire un quadro completo e avanzato. In ultima analisi, difendersi dai debiti di una holding finanziaria significa trovare l’equilibrio tra proteggere il patrimonio (nei limiti del lecito) e negoziare il sacrificio (inevitabile in parte) con i creditori, sfruttando le opportunità di legge per ridurre il debito complessivo e ripartire con una struttura patrimoniale più sana. Conoscere i propri diritti ma anche adempiere ai propri obblighi è la chiave: il punto di vista del debitore, oggi, non è più quello di un soggetto passivo e alla mercé degli eventi, ma di un attore che può – se correttamente informato e assistito – guidare attivamente il processo di risanamento o liquidazione nell’interesse proprio e (in parte convergente) dei suoi creditori.

Hai una holding finanziaria che sta affrontando debiti fiscali, bancari o verso società controllate e fornitori? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai una holding finanziaria che sta affrontando debiti fiscali, bancari o verso società controllate e fornitori?
Hai ricevuto cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento, o temi azioni esecutive, pignoramenti o sequestri da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o dei creditori?

👉 Prima regola: agisci subito.
Le holding, sia pure come società di partecipazione, sono soggette a una rigorosa disciplina fiscale e contabile.
Una gestione non tempestiva della crisi può condurre a responsabilità patrimoniali per gli amministratori e alla liquidazione giudiziale (ex fallimento).
Con una strategia legale e fiscale mirata, puoi ristrutturare i debiti, preservare le partecipazioni societarie e salvare il gruppo da conseguenze irreversibili.


⚖️ Le cause più comuni di indebitamento nelle holding finanziarie

  • Tassazione elevata sui dividendi e sulle operazioni infragruppo.
  • Debiti IVA e imposte dirette non versate.
  • Sanzioni e interessi fiscali per ritardi o errori dichiarativi.
  • Esposizioni bancarie o obbligazioni garantite verso società partecipate.
  • Crollo di valore delle partecipazioni o perdite di gruppo.
  • Cattiva pianificazione dei flussi finanziari e dei rientri intercompany.
  • Errori nella gestione dei consolidati fiscali o nella compensazione dei crediti.

📌 I rischi per una holding indebitata

  • Cartelle esattoriali e pignoramenti su conti correnti e utili distribuiti dalle controllate.
  • Iscrizioni ipotecarie o sequestri conservativi su immobili e partecipazioni societarie.
  • Responsabilità patrimoniale degli amministratori per mala gestio.
  • Revoca di linee di credito bancarie e fiduciarie.
  • Interruzione della catena di controllo con perdita della governance del gruppo.
  • Apertura della procedura di liquidazione giudiziale (ex fallimento) su richiesta dei creditori.

🔍 Cosa fare subito

  1. Analizza la situazione finanziaria e patrimoniale del gruppo, valutando debiti fiscali, bancari e infragruppo.
  2. Verifica la legittimità delle cartelle, delle iscrizioni ipotecarie e delle azioni esecutive.
  3. Blocca i pignoramenti e le azioni di riscossione tramite istanze di sospensione o ricorsi mirati.
  4. Avvia una procedura di composizione negoziata della crisi o un piano di risanamento del gruppo.
  5. Affidati a un avvocato tributarista esperto in diritto societario, per elaborare una strategia coordinata di difesa e ristrutturazione.

🧾 Strumenti legali per risanare una holding con debiti

💠 Composizione negoziata della crisi (D.Lgs. 14/2019)

Permette di:

  • Sospendere pignoramenti e azioni dei creditori.
  • Negoziare con banche, Fisco e fornitori.
  • Evitare la liquidazione giudiziale, salvando la continuità del gruppo.

💠 Accordi di ristrutturazione dei debiti

  • Consentono di ridurre o dilazionare i debiti, vincolando i creditori che aderiscono all’accordo.
  • Possono essere estesi a tutto il gruppo in caso di holding operativa.

💠 Piano di risanamento attestato

  • Permette di ristrutturare le passività e riorganizzare il gruppo con l’attestazione di un esperto indipendente.
  • È utile per preservare le partecipazioni societarie e la reputazione finanziaria.

💠 Concordato preventivo semplificato

  • Strumento alternativo che consente alla holding di chiudere le posizioni debitorie salvaguardando parte del patrimonio.

🛠️ Strategie di difesa per una holding finanziaria indebitata

  • Analizzare tutti gli atti fiscali e bancari per individuare vizi o debiti prescritti.
  • Contestare ipoteche, pignoramenti o sequestri non legittimi.
  • Attivare la composizione negoziata per sospendere azioni esecutive e tutelare le controllate.
  • Negoziare accordi con l’Agenzia delle Entrate, gli istituti di credito e i fornitori.
  • Ristrutturare i debiti in modo sostenibile con un piano di risanamento di gruppo.
  • Proteggere partecipazioni strategiche, asset e flussi finanziari.

⚖️ Perché agire subito è fondamentale

Nelle holding, il tempo è la variabile più importante: i creditori possono aggredire rapidamente le partecipazioni e i beni societari.
Agire tempestivamente consente di:

  • Bloccare le azioni esecutive e tutelare la governance.
  • Evitare la perdita di controllo sulle controllate.
  • Rinegoziare il debito e preservare la reputazione del gruppo.
  • Prevenire la liquidazione giudiziale e le responsabilità personali degli amministratori.

🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

  • 📂 Analizza la struttura e le passività della holding e delle controllate.
  • 📌 Valuta la possibilità di accesso alla composizione negoziata o agli accordi di ristrutturazione.
  • ✍️ Predispone piani di risanamento, istanze di sospensione e strategie coordinate di tutela del gruppo.
  • ⚖️ Rappresenta la società davanti a Fisco, banche e autorità giudiziarie.
  • 🔁 Offre consulenza continuativa su crisi di gruppo, fiscalità societaria e tutela patrimoniale degli amministratori.

🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

  • ✔️ Avvocato esperto in diritto tributario, diritto societario e gestione della crisi d’impresa.
  • ✔️ Specializzato nella difesa e ristrutturazione di holding e gruppi societari indebitati.
  • ✔️ Gestore della crisi d’impresa iscritto presso il Ministero della Giustizia.

Conclusione

Una holding finanziaria con debiti può essere salvata, ma è necessario intervenire tempestivamente con una strategia legale e fiscale ben strutturata.
Con una difesa coordinata, puoi bloccare le azioni dei creditori, ristrutturare i debiti e proteggere le partecipazioni societarie e la reputazione del gruppo.
Agire oggi significa salvare la governance, il patrimonio e il futuro dell’intera struttura societaria.


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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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