Organizzatore Di Eventi Con Debiti: Cosa Fare E Come Difendersi

Hai un’attività di organizzatore di eventi con debiti fiscali o sotto accertamento dell’Agenzia delle Entrate?
Il settore degli eventi e dell’intrattenimento è stato duramente colpito da crisi economiche, cancellazioni improvvise e irregolarità nei pagamenti, ed è oggi tra i più monitorati dal Fisco.
Molti organizzatori di eventi, wedding planner o agenzie di comunicazione si trovano a dover gestire debiti fiscali, contributivi o con i fornitori, che possono sfociare in cartelle esattoriali, accertamenti IVA o blocchi dei conti correnti.
Con una difesa legale e fiscale mirata, è possibile bloccare le procedure di riscossione, rateizzare i debiti e difendersi da accertamenti errati, garantendo la continuità della tua attività e la serenità economica.

Quando un organizzatore di eventi entra in difficoltà fiscale
Le situazioni più comuni che portano a debiti o controlli fiscali nel settore sono:

  • Cartelle esattoriali o intimazioni di pagamento per IVA, IRPEF o contributi INPS non versati;
  • Accertamenti fiscali per incongruenze tra i compensi dichiarati e le spese sostenute per eventi, fornitori o personale;
  • Sanzioni e interessi che aumentano il debito in modo sproporzionato;
  • Pignoramenti o blocchi dei conti correnti da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • Ritardi nei pagamenti da parte di clienti privati o aziende, che compromettono la liquidità;
  • Errori contabili o gestionali nella tenuta della partita IVA o nelle dichiarazioni fiscali.

Cosa fare se hai debiti o sei sotto accertamento fiscale

  1. Agisci subito: ogni atto (cartella o accertamento) ha scadenze precise — in genere 60 giorni dalla notifica — per essere impugnato o rateizzato.
  2. Verifica la legittimità degli atti: molti accertamenti fiscali presentano vizi formali, errori di calcolo o motivazioni insufficienti, che permettono di chiederne l’annullamento.
  3. Controlla l’importo reale del debito: spesso le cifre comprendono sanzioni e interessi eccessivi, riducibili tramite definizione agevolata.
  4. Richiedi una rateizzazione: puoi ottenere fino a 120 rate mensili, sospendendo temporaneamente le azioni di riscossione.
  5. Valuta la definizione agevolata (rottamazione): consente di pagare solo l’imposta dovuta, eliminando sanzioni e interessi.
  6. Impugna gli accertamenti infondati: con un ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, puoi bloccare la riscossione e difenderti da richieste ingiuste.

Come difendersi legalmente e fiscalmente
Un avvocato tributarista esperto nella difesa delle imprese e dei professionisti del settore eventi e comunicazione può analizzare la tua posizione e predisporre la miglior strategia difensiva.
Le azioni più efficaci comprendono:

  • contestare errori di notifica, motivazione o calcolo negli accertamenti e nelle cartelle;
  • chiedere la sospensione delle azioni di riscossione (pignoramenti, fermi, ipoteche);
  • presentare ricorso contro accertamenti IVA o IRPEF basati su presunzioni o dati incompleti;
  • negoziare rateizzazioni o transazioni fiscali sostenibili con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • tutelare attrezzature, beni strumentali e conti aziendali da sequestri o azioni esecutive;
  • ottimizzare la gestione fiscale e contabile per evitare nuovi debiti in futuro.

Il ruolo dell’avvocato nella difesa dell’organizzatore di eventi

  • Analizza la legittimità di accertamenti, cartelle e intimazioni di pagamento;
  • Presenta ricorsi e istanze di sospensione per bloccare la riscossione;
  • Negozia rateizzazioni e definizioni agevolate con l’Agenzia delle Entrate;
  • Difende l’impresa nel contraddittorio con l’Ufficio e nei giudizi tributari;
  • Protegge strumenti, attrezzature e locali da azioni esecutive;
  • Tutela la reputazione e la continuità professionale dell’attività.

Cosa puoi ottenere con una difesa efficace

  • La sospensione immediata delle procedure di riscossione;
  • L’annullamento totale o parziale dei debiti illegittimi;
  • La rateizzazione o definizione agevolata delle somme dovute;
  • La protezione del patrimonio e dei beni professionali;
  • Il risanamento fiscale e la stabilità economica della tua attività.

⚠️ Attenzione: ignorare cartelle o accertamenti fiscali può portare a pignoramenti, blocchi dei conti correnti o sequestri dei beni, paralizzando l’attività e compromettendo i rapporti con clienti e fornitori.
Molte situazioni, però, possono essere risolte o ridotte, se affrontate con tempestività e con una difesa legale e fiscale competente.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e difesa fiscale delle imprese e dei professionisti del settore eventi e comunicazione – spiega cosa fare se sei un organizzatore di eventi con debiti fiscali o sotto accertamento, come bloccare la riscossione e come ricostruire la stabilità economica della tua attività.

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Introduzione

Organizzare eventi (concerti, manifestazioni culturali, sport, fiere aziendali, ecc.) è un’attività commerciale complessa, soggetta a numerosi obblighi legali, fiscali e contrattuali. In caso di difficoltà finanziarie o insolvenza, l’organizzatore di eventi – sia esso imprenditore individuale, società di persone o di capitali, o libero professionista – deve conoscere i rimedi a sua disposizione per gestire i debiti e difendere la propria posizione. Questa guida illustra i profili giuridici in gioco dal punto di vista del debitore, analizzando tassazione, contributi, fornitori, contenziosi contrattuali ed extracontrattuali, responsabilità penali, nonché le procedure concorsuali e stragiudiziali (composizione negoziata, concordato, accordi di ristrutturazione, liquidazione giudiziale, sovraindebitamento) che possono essere utilizzate. Il linguaggio è tecnico ma divulgativo, con domande e risposte, tabelle riepilogative e simulazioni pratiche focalizzate sul contesto italiano. In fondo si riportano le fonti normative e giurisprudenziali utilizzate.

1. Quadro generale degli obblighi dell’organizzatore

L’organizzatore di eventi svolge in genere un’attività commerciale abituale: la vendita di biglietti e servizi all’ingresso configura un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, a seconda della struttura scelta (società o partita IVA individuale). Questo implica l’esistenza di obblighi fiscali e contributivi ben precisi, senza contare i rapporti contrattuali con fornitori, sponsor, clienti e collaboratori. In generale:

  • Imposte sui redditi: i ricavi da eventi costituiscono reddito d’impresa (tassato in IRPEF per la ditta individuale, o in IRES per la società) oppure reddito professionale, a seconda della qualifica dell’organizzatore . Le associazioni non profit sono esenti solo per le quote associative; se l’evento è aperto al pubblico la quota pagata da estranei è imponibile (art. 148 TUIR) .
  • IVA: la vendita di biglietti a pagamento è generalmente soggetta a IVA. Per gli spettacoli dal vivo (concerti, teatro, ecc.) di norma si applica l’aliquota ridotta al 10%, mentre per altri eventi o servizi promozionali resta il 22% . L’organizzatore deve emettere documenti fiscali (biglietti “fiscalizzati” SIAE, ricevute o fatture elettroniche) con l’IVA corretta . Esistono regimi speciali (art. 74‑quater DPR 633/72) per ridurre gli obblighi contabili, ma un uso improprio di queste agevolazioni può essere contestato.
  • Contributi previdenziali: se l’attività ha dipendenti (es. personale di servizio all’evento) o collaboratori iscritti ad altre gestioni (gestione separata INPS per collaborazioni occasionali, INAIL per i rischi d’infortunio), deve versare i relativi contributi. Anche il titolare di partita IVA (co.co.co., libero professionista con partita IVA) versa contributi (es. gestione separata INPS). Il mancato versamento comporta sanzioni civili e interessi (ulteriori somme calcolate sulla base del ritardo) . Dal 2011 l’INPS recupera i crediti contributivi tramite avviso di addebito immediatamente esecutivo (che sostituisce la cartella esattoriale), consentendo misure come fermi amministrativi o pignoramenti senza ulteriore decreto ingiuntivo . L’omesso versamento di ritenute sui salari di dipendenti oltre i 10.000€ annui configura anche un reato (contravvenzione penale) .
  • Debiti verso fornitori e creditori contrattuali: l’organizzatore stipula spesso contratti (affitto location, consulenze tecniche, sponsorizzazioni, servizi catering, attrezzature audio/video, ecc.). Inadempienze (per es. mancato pagamento) generano debiti contrattuali. Se un evento viene annullato, l’organizzatore rischia sanzioni o risarcimenti verso chi doveva fornire beni/servizi, e potrebbe dover rimborsare i clienti (a meno di voucher legalmente previsti). Tali debiti vengono classificati nella procedura concorsuale come crediti chirografari (non garantiti) o privilegiati, a seconda dei casi.
  • Responsabilità extracontrattuale: in caso di danni a terzi (es. infortunio di spettatori, violazione di norme di sicurezza) l’organizzatore può rispondere civilmente ai sensi dell’art. 2043 c.c. (responsabilità aquiliana). Eventuali sanzioni penali (omicidio colposo, lesioni, violazioni edilizie/antincendio) si aggiungono al quadro, ma qui non ne è trattata la disciplina specifica.
  • Aspetti penali: al di là dei reati tributari o contributivi già menzionati, l’organizzatore rischia sanzioni penali se agisce in frode (evasione fiscale, false fatture, lavoro nero) o viola obblighi di sicurezza durante l’evento . La normativa penale non è di per sé finalizzata alla difesa del debitore, ma ogni notaio o avvocato dovrebbe valutare se eventuali accertamenti fiscali (ad es. per IVA) possano configurare reato penale (d.Lgs. 74/2000) e trattarli nel contenzioso tributario.

Tabella 1 – Esempio di profili di indebitamento dell’organizzatore di eventi

DebitiDescrizione/Rischi
Fiscali (IVA, IRPEF, IRAP)Gli introiti da eventi sono di norma redditi d’impresa (IRPEF/IRES) e soggetti ad IVA (10% spettacoli; 22% intrattenimenti). Il Fisco contesta spesso omissioni (incassi non fatturati, uso indebito di agevolazioni, compensi in nero ai collaboratori) .
Contributivi (INPS/INAIL)Se ci sono lavoratori dipendenti/collaboratori, l’organizzatore versa contributi obbligatori. Il loro mancato versamento comporta sanzioni economiche (da 5% al 30% del dovuto, più interessi) e l’iscrizione a ruolo (avviso di addebito esecutivo).
Contrattuali (fornitori, partner)Debiti derivanti da contratti con fornitori di beni/servizi (location, tecnici, catering, ecc.). In caso di inadempimento (es. non pagamento) i fornitori possono agire per vie legali (sospensioni forniture, pignoramento). In un concorso concorsuale questi crediti entrano nell’elenco dei creditori .
Bancari/FinanziariSe l’organizzatore ha finanziamenti o linee di credito, il mancato rimborso genera interessi di mora e azioni esecutive (pignoramenti di conto corrente o fermi amministrativi sui beni registrati). La banca può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento.
Contrattuali – RisarcimentiSe ad esempio viene annullato un concerto con biglietti venduti, l’organizzatore può dover rimborsare i consumatori (tranne che non sia vigente una specifica previsione di voucher). Può anche essere chiamato a risarcire danni per inadempienza o responsabilità civile verso terzi.

2. Inquadramento giuridico dell’organizzatore

L’approccio del debitore dipende anche dalla forma giuridica dell’impresa:

  • Imprenditore Individuale: l’organizzatore è la persona fisica titolare della ditta. In caso di debiti, risponde illimitatamente con tutto il proprio patrimonio (salvo protezioni patrimoniali come il fondo patrimoniale). Non esiste separazione tra patrimonio personale e aziendale; ciò significa che i creditori possono aggredire anche beni privati.
  • Società di persone (S.n.c., S.a.s.): i soci hanno responsabilità illimitata e solidale per i debiti sociali . Un socio che esce dalla società (per recesso o cessione quote) resta responsabile verso i terzi per i debiti contratti fino al momento in cui la sua uscita è pubblicizzata (iscrizione nel Registro delle Imprese) . Dopo tale data l’ex socio non può più essere chiamato a rispondere dei debiti sociali (art. 2290 c.c.).
  • Società di capitali (S.r.l., S.p.A. ecc.): godono di autonomia patrimoniale perfetta: i creditori sociali possono soddisfarsi solo sul patrimonio societario, non su quello personale dei soci o degli amministratori . L’ex socio di una S.r.l. non è responsabile per i debiti della società, a meno che abbia ricevuto distribuzioni in sede di liquidazione . La Cassazione ha più volte confermato che non esistono “deroghe” per cui un socio paghi automaticamente i debiti altrui: per i debiti tributari, ad esempio, senza un apposito atto di accertamento rivolto al socio, la responsabilità rimane solo della società . Dopo la liquidazione e cancellazione della società si applica l’art. 2495 c.c.: i creditori insoddisfatti possono rivalersi sui soci solo fino all’ammontare di quanto ciascun socio ha ricevuto in liquidazione .
  • Libero professionista (partita IVA): se svolge attività di organizzazione eventi come professionista (ad es. agente artisti, manager di eventi senza società), rientra tra i soggetti non fallibili (non imprenditore commerciale). In tal caso non si applica la liquidazione giudiziale, ma esistono specifiche procedure di “sovraindebitamento” (e.g. concordato minore, liquidazione controllata) per gestire la crisi .

Le differenze di responsabilità sono riassunte nella tabella sottostante:

ProfiloSocietà di persone (S.n.c., S.a.s.)Società di capitali (S.r.l., S.p.A.)
Responsabilità generaleSoci rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali . L’uscita valida (recesso/cessione) estingue la responsabilità per il futuro .I soci rispondono solo nella misura del capitale conferito (autonomia patrimoniale). I soci (anche ex-soci) non rispondono per i debiti sociali della società . Eccezionale recupero (art.2495 c.c.) solo fino alle somme riscosse in liquidazione .
Debiti tributariI soci rispondono illimitatamente anche dei debiti fiscali della società (in solido con la società). L’amministratore può essere sanzionato, ma la responsabilità rimane della società .I crediti tributari gravano sulla società, non sui soci. La Cassazione (es. Cass. n. 8686/2025, n. 8696/2025) ha stabilito che l’ex amministratore di S.r.l. non è coobbligato per IVA/IRPEF della società in mancanza di atti specifici . Solo in caso di condotte fraudolente degli amministratori (art.36 DPR 602/1973) o in caso di art.2495 c.c. i soci possono rispondere per i tributi non pagati .
Debiti contributivi (INPS)Regole analoghe: soci rispondono illimitatamente (solidalmente) dei contributi dovuti come datori di lavoro; l’INPS può rivalersi sui soci, con eventuali sanzioni per omesso versamento .L’INPS procede principalmente contro la società (datore di lavoro) . I soci/liquidatori rispondono soltanto in casi eccezionali (artt.2479 c.c., art.2360 c.c., art.91 L.388/2000) e fino alle somme ricevute. In generale l’INPS non considera il socio amministratore coobbligato automatico dei debiti contributivi societari .

Fonti: artt.2290, 2495 c.c.; Cass. civ. 27/03/2013 n.7688; Cass. civ. ord. 8686 e 8696/2025; Cass. SU 3625/2025; Cass. civ. 32729/2023.

3. Strumenti di composizione della crisi e dell’insolvenza

Quando l’organizzatore si trova in difficoltà economiche gravi (insolvenza o prossima insolvenza), il Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche) prevede varie possibilità, graduabili in base alle dimensioni dell’impresa e all’intensità dei debiti. In linea generale la legge favorisce soluzioni concordate o stragiudiziali rispetto all’insolvenza formale. I principali istituti sono:

  • Allerta interna e composizione negoziata (art. 4 CCII): il legislatore impone agli amministratori di istituire assetti organizzativi adeguati per rilevare tempestivamente segnali di crisi. Dal 2021 è stata introdotta la composizione negoziata della crisi, strumento stragiudiziale riservato agli imprenditori (di qualunque dimensione) che evidenziano uno “squilibrio patrimoniale” (debiti > attività) . L’organizzatore può rivolgersi a un organismo di composizione (CCIAA) che nomina un esperto indipendente, il quale analizza la situazione, raccoglie documentazione e promuove trattative con i creditori . Scopo è raggiungere un accordo di risanamento senza ricorrere a procedure concorsuali. L’esperto ha compiti tripli: analisi dei conti, negoziazione con i creditori e, se serve, supporto in eventuali procedimenti giudiziali . La composizione negoziata è flessibile e riservata (senza pubblicità) ma non comporta automaticamente uno “spossessamento” del patrimonio.
  • Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione: l’impresa commercialmente organizzata, se insolvente, può proporre un concordato preventivo (o accordi di ristrutturazione dei debiti) davanti al tribunale (artt. 161-185 CCII). Con il concordato preventivo l’organizzatore sottopone ai creditori un piano di rientro che può prevedere cessione di beni, nuove garanzie o pagamenti scaglionati; il piano deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori e omologato dal giudice. Questo strumento sospende le azioni esecutive individuali (freezing) e mira a salvare la continuità aziendale. Il codice favorisce tali soluzioni piuttosto che la liquidazione definitiva . Gli accordi di ristrutturazione (art.182-bis CCII) permettono di negoziare specifici piani con il 60% dei creditori, con assistenza di un esperto/garante.
  • Procedure di sovraindebitamento per soggetti non fallibili: chi non può dichiarare fallimento (piccole imprese sotto soglia, professionisti, consumatori) ha a disposizione le procedure di composizione dei debiti (Law 3/2012, ora Parte III CCII). I principali istituti sono: il concordato minore (artt. 91‑97 CCII) – un piano di rientro semplificato rivolto a persone fisiche/imprese minori – e la liquidazione controllata (artt. 98‑103 CCII) – analoga al fallimento ma per soggetti non fallibili. Nella liquidazione controllata, un giudice nomina un gestore della crisi che liquida i beni del debitore per soddisfare i creditori; al termine è prevista la possibilità di esdebitazione, ossia cancellazione dei debiti residui, a condizione di aver agito in buona fede . Ad es. un artigiano o un libero professionista con 100.000€ di debiti può ottenere ammissione alla liquidazione controllata, evitando lo stigma del fallimento .
  • Liquidazione giudiziale (ex-fallimento): si tratta della procedura concorsuale “ultima ratio” prevista per gli imprenditori commerciali insolventi non minori (cioè che superano determinate soglie dimensionali: attivo >300.000€, ricavi >200.000€, debiti totali >500.000€ negli ultimi 3 anni) . La liquidazione giudiziale è disciplinata agli artt. 121-283 CCII e sostituisce il vecchio fallimento. Lo scopo è vendere l’attivo e ripartire il ricavato fra i creditori secondo le priorità di legge (par condicio creditorum) . Una volta dichiarata la liquidazione giudiziale, il debitore perde la gestione dei beni (che passano al curatore), e sono bloccate tutte le azioni esecutive individuali (pignoramenti, sequestri) . Questa procedura è residuale: il legislatore cerca di farvi arrivare le imprese solo dopo aver utilizzato gli strumenti di risanamento o composizione della crisi .

Tabella 2 – Confronto tra principali procedure di crisi (strumenti di composizione negoziata e concorsuale)

ProceduraChi può accederePrincipali effetti
Composizione negoziata (CCII, art.4)Tutti gli imprenditori in stato di squilibrio patrimoniale (qualsiasi dimensione)Organismo CCIAA nomina esperto; trattativa riservata con creditori; non porta a spossessamento; solitamente sospende obblighi di pagamento finché dura la negoziazione .
Concordato preventivo (artt. 161-173 CCII)Imprese insolventi non minori (oltre soglie)Sospende azioni esecutive; piano o cessione dei beni approvato da maggioranza creditori; omologazione da Tribunale; può prevedere riduzione/deconsolidamento del debito.
Accordi di ristrutturazione (artt. 182-bis CCII)Imprese con debiti >1 mln (€) (anche piccoli se usano CCII)Piani presentati ad azienda che ottiene l’adesione del 60% dei creditori qualificati; revoca pignoramenti; giudice omologa.
Liquidazione controllata (artt. 98-103 CCII)Soggetti non fallibili in crisi (professionisti, imprenditori minori, consumatori)Esecutore liquida i beni; non c’è voto dei creditori (liquidazione imposta dal giudice); alla fine il debitore può ottenere esdebitazione dei debiti rimanenti (fiscali/contributivi esclusi) .
Liquidazione giudiziale (artt. 121-283 CCII)Imprese insolventi non minori (oltre soglie di art.2 CCII)Dichiarata da Tribunale; curatore incaricato; spossessamento del patrimonio; creditori insinuano i crediti al passivo; par condicio; pagamento secondo prelazioni .

Fonti operative: artt. 2, 269-270, 261 ss. CCII; D.Lgs. 14/2019 e s.m.; Cass. n. 8686/2025, 8696/2025 (autonomia patrimoniale S.r.l.); Cass. 27/3/2013 n.7688; Cass. 32729/2023.

4. Esempi di casi concreti (simulazioni)

Esempio 1 – Fallimento organizzatore concerti (S.r.l.). Mario è titolare di una S.r.l. di produzione eventi: nel 2024 incassa 200.000€ di vendita biglietti. A causa di un’improvvisa crisi, non paga gli IVA e l’IRPEF dovuti (tasse complessive 60.000€) né salda i debiti verso fornitori (40.000€). I creditori (Agenzia delle Entrate, INPS e fornitori) iniziano azioni legali. Mario rischia in via principale la liquidazione giudiziale: essendo una società di capitali sopra soglia, se fallisce sarà nominato un curatore che liquiderà il patrimonio sociale (inclusa eventuale sede, attrezzature, ecc.) per ripagare i creditori. Mario non perde direttamente i suoi beni personali (autonomia patrimoniale), ma i soci devono controllare che la procedura sia gestita correttamente . In alternativa, i soci potrebbero tentare un concordato preventivo (piano di rientro pluriannuale da sottoporre ai creditori) o un accordo di ristrutturazione, per evitare il fallimento.

Esempio 2 – Sovraindebitamento per ex-organizzatori eventi. Paolo e Lucia, ex titolari di una piccola agenzia eventi (società di persone) costretta a chiudere dopo la pandemia, accumulano debiti per 538.000€ (banche, fisco, fornitori). Si rivolgono a un organismo di composizione della crisi (Protezione Sociale Italiana). Inizia una liquidazione controllata ex L.3/2012: un giudice dichiara l’apertura della procedura (Trib. Milano 25.7.2024). Il piano presentato prevede 650€ mensili per 36 mesi + ricavato dalla vendita di alcuni beni. Il Tribunale accoglie la proposta e ammette Paolo e Lucia al beneficio dell’esdebitazione . Così quasi tutti i debiti residui sono cancellati, salvando i coniugi dall’insolvenza. Questo caso dimostra come, anche in campo eventi, le procedure di sovraindebitamento possano consentire di azzerare debiti sociali con banche, Agenzia Entrate e fornitori, a condizione di seguire il piano approvato .

Esempio 3 – Evento annullato e debiti. Un organizzatore annulla un festival all’ultimo momento: deve rimborsare i biglietti venduti (obbligo verso i consumatori) e pagare penali contrattuali ai fornitori (per esempio, il catering prenotato). Se non dispone di liquidità, tali debiti possono condurre prima a pignoramenti e poi, se non salda, all’apertura di una procedura concorsuale. Il debitore può allora valutare subito (se ancora attivo) strumenti stragiudiziali (ristoralizi con i creditori, esternalizzazione di paspartout, ecc.) oppure, quando l’insolvenza è evidente, presentare istanza di composizione della crisi (accordo di ristrutturazione o concordato) .

5. Strategie difensive e comportamenti consigliati

Dal punto di vista del debitore, è essenziale agire tempestivamente e in trasparenza. Alcuni consigli generali:

  • Verifica degli obblighi: mantenere la contabilità aggiornata, documentazione contrattuale e fiscale ordinata. In caso di accertamento fiscale, ad esempio, va portata documentazione di acquisti/uscite e pagamenti . Controllare che le scritture INPS rispecchino la realtà (per evadere notifiche errate).
  • Negoziazione diretta con i creditori: spesso si può chiedere proroghe, rateizzazioni o dilazioni. Ad es., l’Agenzia delle Entrate consente il pagamento rateale delle somme accertate (mediante domanda entro 60 giorni, art.19 D.Lgs. 546/92) o la definizione agevolata. L’INPS concede piani di rateizzazione sui contributi, specie se preceduti da un’istanza motivata. Con i fornitori si possono rinegoziare termini o proporre pagamenti parziali.
  • Utilizzo degli strumenti deflattivi: se si riceve un avviso di accertamento fiscale, si può attivare il contraddittorio endoprocedimentale (richiesta di chiarimenti alla stessa Agenzia) e, se non soddisfatti, ricorrere entro 60 giorni alla Commissione Tributaria Provinciale . Esistono inoltre istituti come l’accertamento con adesione o l’acquiescenza per definire consensualmente le somme dovute. Analogamente, contro un avviso INPS si può ricorrere al giudice del lavoro (art. 445 c.p.c.). In ogni caso, l’azione del debitore deve essere motivata e supportata da prove (ricevute, contratti, estratti conto) che dimostrino la fondatezza delle proprie difese. Ad esempio, nel ricorso tributario si può sostenere la nullità dell’atto notificato all’ex socio (come in Cass.8686/2025) , oppure contestare la legittimità delle pretese.
  • Accesso alle procedure concorsuali: se i debiti sono insostenibili, l’organizzatore (o i soci/amministratori) può valutare la domanda di liquidazione giudiziale (detta “fallimento” per le imprese maggiori) o, per le imprese minori, l’utilizzo del sovraindebitamento (ad es. concordato minore/liquidazione controllata). Presentare istanza di apertura di concordato o di ristrutturazione aiuta a guadagnare tempo e sospende le azioni esecutive . Importante: i termini per richiedere l’apertura sono rigorosi e, una volta chiamata, l’impresa perde la libera disponibilità dei beni. È quindi decisivo affidarsi a un consulente esperto (commercialista o avvocato) per orientarsi nella scelta migliore e preparare la documentazione (piano dei flussi di cassa, relazione giustificativa, elenco creditori). Ad esempio, nella composizione negoziata un “esperto indipendente” può aiutare l’organizzatore a predisporre una proposta credibile per i creditori .
  • Rispetto della normativa: in tutti i casi di crisi occorre prestare attenzione alle scadenze di legge. Per il ricorso tributario vale il termine di 60 giorni dall’avviso di accertamento, per la domanda di concordato 30 giorni dal deposito di atti istruttori (o notifiche), ecc. La legge prevede inoltre obblighi di vigilanza (art. 3 CCII) che impongono all’imprenditore di dotarsi di assetti organizzativi adeguati per rilevare lo squilibrio finanziario. Sottovalutare queste regole può precludere l’accesso agli strumenti di risanamento.

Domande e risposte (FAQ)

  • D: Cosa succede se l’evento è annullato e non posso rimborsare subito i partecipanti?
    R: I partecipanti sono clienti e hanno diritto al rimborso dei biglietti. Se l’organizzatore non può pagare, può proporre voucher o dilazioni (previsti da norme emergenziali tipo Decreto Rilancio). Se i consumatori si rivolgono al Giudice, l’organizzatore potrebbe dover rimborsare per decreto. Intanto quel debito viene annotato nel passivo e fa parte dell’insieme creditori (chirografari). Il debitore dovrebbe negoziare formule di pagamento frazionato o richiedere misure di calma (es. concordato preventivo con piano di dilazione) .
  • D: Se ricevo un’avviso di accertamento fiscale per l’IVA non pagata sugli introiti dell’evento, come mi difendo?
    R: L’Agenzia delle Entrate può quantificare IVA non versata tramite un Processo Verbale di Constatazione (PVC) con i dati dei biglietti venduti . Il contribuente può partecipare all’accertamento (presentare memorie, comprovare spese) o chiedere un contraddittorio formale. Se l’atto è notificato, si può impugnare davanti alla Commissione Tributaria entro 60 giorni , sostenendo ad esempio che l’imponibile dichiarato è corretto o che, in caso di associazioni, si applicava la decommercializzazione (L.398/1991). Molte contestazioni tipiche (“incassi in nero”, mancata fatturazione) sono illustrate nelle linee guida sul settore . Importante: in caso di esito negativo, conviene valutare un accordo transattivo con il Fisco (accertamento con adesione) per ridurre sanzioni e interessi.
  • D: Che differenza c’è tra concordato preventivo e liquidazione giudiziale?
    R: Entrambe sono procedure concorsuali gestite dal tribunale. Nel concordato preventivo l’imprenditore insolvente propone un piano di rientro ai creditori; se adeguatamente supportato, l’impresa continua l’attività (è una ristrutturazione concordata). Nella liquidazione giudiziale (fallimento) invece l’imprenditore è spossessato dei beni, il curatore li vende e soddisfa i creditori nell’ordine stabilito. Il concordato richiede la maggioranza dei crediti, mentre la liquidazione è una dichiarazione di insolvibilità totale. Il nuovo Codice privilegia il concordato come alternativa alla liquidazione .
  • D: Posso ottenere l’azzeramento dei debiti se sono un piccolo organizzatore in crisi?
    R: Sì, le procedure di composizione da sovraindebitamento possono condurre all’esdebitazione (cancellazione) dei debiti residui. Ad esempio, nel caso di Paolo e Lucia (vedi Esempio 2) il Tribunale ha ammesso l’esdebitazione al termine della liquidazione controllata . Anche nel concordato minore o nel piano del consumatore la legge può prevedere l’azzeramento di parte dei debiti, previa buona fede del debitore e trasparenza totale sui conti. In ogni caso, non sono cancellati i debiti fiscali e previdenziali per i quali non viene concessa esdebitazione (quali contributi previdenziali omessi o IVA fraudolentemente evasa) .
  • D: Cosa rischiano penalmente gli amministratori o organizzatori in caso di crisi?
    R: A livello penalistico, la mera insolvenza non è reato. Però se negli anni precedenti sono state commesse violazioni (ad esempio occultamento di beni sociali durante la crisi, imposte dolosamente non pagate, appropriazioni indebite), si aprono rischi penali: ad es. gli amministratori possono essere condannati per bancarotta fraudolenta, frode fiscale, omessa dichiarazione. La legge (art. 36 DPR 602/1973) punisce l’occultamento di beni in liquidazione; il D.L. 463/1983 punisce il superamento dei 10.000€ di ritenute INPS non versate. Il debitore – e i suoi consulenti – devono valutare se qualche comportamento errato debba essere denunciato e/o può subire un procedimento penale autonomo. In genere conviene risolvere prima la crisi economica, poiché le pene penali (reclusione e multa) gravano solo in caso di dolo o colpa grave nella gestione dei conti .

6. Tabelle riepilogative

Per chiarezza, una sintesi comparativa delle principali procedure di crisi è riassunta di seguito:

StrumentoOggettoRequisitiEffetti tipici
Composizione negoziataRisanamento stragiudizialeImpresa con squilibrio patrimoniale (anche pre-insolvenza)Esperto CCIAA, trattativa riservata, nessun spossessamento, sospensione azioni esecutive durante negoziazione .
Concordato preventivoPiano di rientro pattuito (assetto concordato)Impresa insolvente (oltre soglie legali)Piano di rientro approvato dai creditori (metà+1), sospende pignoramenti, consente continuazione o cessione dell’attività.
Accordi di ristrutturazioneRistrutturazione selettiva del debitoDebiti >€1 mln (imprese maggiori; servono organismi indip.)Piano con maggioranza creditori, protezione parziale del patrimonio, verifica del Giudice Delegato.
Concordato minorePiano di rientro per soggetti non fallibiliConsumatore, libero professionista, artigiano (imprese minori)Piano di soddisfazione debiti ridotti con piani diluiti; omologato da Tribunale del luogo del debitore.
Liquidazione controllataLiquidazione patrimoniale (strumento sovraind.)Soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori)Il giudice nomina un gestore che liquida i beni; il debitore ottiene esdebitazione dei residui se rispetta buona fede .
Liquidazione giudizialeChiusura coatta (fallimento)Imprese insolventi non minoriSpossessamento dei beni, curatore nominato, tutti i creditori partecipano al passivo, par condicio (distribuzione secondo legge) .

Le fonti normative e giurisprudenziali di riferimento includono: il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e s.m.); la Legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012); il codice civile (artt. 2082, 2290, 2495, 2479, 2360, ecc.); il D.P.R. 602/1973 (art. 36) e il D.Lgs. 463/1983 (art. 2) in materia tributaria; e numerose pronunce della Corte di Cassazione (es. Cass. civ., ord. 2/4/2025 nn. 8686 e 8696 – ex amministratore S.r.l. non responsabile per Iva/Irpef ; Cass. sez. un. 3/3/2025 n. 3625; Cass. n. 32729/2023; Cass. 27/3/2013 n. 7688; ecc.).

7. Domande frequenti

  • Domanda: Quali sono i debiti più gravi per l’organizzatore di eventi?
    Risposta: Dipende dal settore, ma in genere i debiti fiscali (IVA sul biglietti, imposte sui redditi non versate) e contributivi (INPS) sono prioritari perché possono scattare accertamenti e sanzioni pesanti . Seguono i debiti verso banche o leasing (con garanzie ipotecarie) e poi i debiti verso fornitori. Anche i crediti dei consumatori (rimborso biglietti) sono rilevanti ma rientrano solitamente tra i crediti ordinari in una procedura.
  • D: Cosa succede se l’organizzatore non paga le tasse e le cartelle esattoriali arrivano?
    R: Prima di tutto si verifica se la cartella è legittima: ad esempio è possibile contestare l’avviso di accertamento fiscale in Commissione Tributaria . Se la cartella è esecutiva (notificata correttamente), l’Agenzia Riscossione può procedere con pignoramenti. Il debitore può proporre opposizione all’esecuzione o chiedere la rateizzazione del debito (art.52 L.212/2000 per i contribuenti ammessi al ravvedimento). Se il carico è elevato, può altresì considerare di accedere a una procedura concorsuale (p.es. concordato o liquidazione controllata) per gestire globalmente la situazione.
  • D: Quali sono i rischi per un amministratore di S.r.l. di eventi che non paga i debiti sociali?
    R: In linea di principio l’amministratore e i soci di S.r.l. hanno responsabilità limitata: il loro patrimonio personale non è aggredibile per i debiti sociali . Le recenti ordinanze Cass. 8686/2025 e 8696/2025 hanno sancito che un ex amministratore non è coobbligato per i debiti IVA/IRPEF della società in liquidazione , se non nei casi di mala gestio specifica (art.36 DPR 602/1973). Attenzione però: se l’amministratore svolge attività nei due anni precedenti la liquidazione finalizzata a occultare patrimoni, può essere comunque chiamato a rispondere in solido dei debiti tributari (bancarotta fraudolenta).
  • D: Cos’è la “composizione negoziata” e quando conviene?
    R: È una procedura introdotta recentemente (conv. D.L. 118/2021) che consente agli imprenditori in crisi (anche prefallimentare) di avviare una trattativa protetta con i creditori . Conviene quando l’impresa è insolvente ma ancora in grado di rinegoziare (ad es. per evitare il fallimento). Non ha costi giudiziari immediati e non prevede l’intervento forzoso del tribunale. L’esperto nominato aiuta a raccogliere dati e proporre soluzioni. Se si raggiunge un accordo con la maggior parte dei creditori, si evita l’apertura di procedure concorsuali; in caso contrario, al termine delle trattative l’imprenditore può comunque chiedere le procedure ordinarie (concordato o fallimento).
  • D: Cosa distingue il “concordato minore” dal concordato ordinario?
    R: Il concordato minore è previsto per soggetti non commerciali (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori) con debiti di modesta entità. È disciplinato dal Codice della Crisi (art. 91-97 CCII) e consente di offrire ai creditori un piano (riduzione del debito con pagamento frazionato) anche con una soglia di consensi inferiore rispetto al concordato “major”. Non è richiesto l’assenso di tutti i creditori e la sua omologazione è molto più semplificata. Al termine, come nel concordato ordinario, può essere riconosciuta l’esdebitazione (annullamento residuo dei debiti).

Sei un organizzatore di eventi, lavori come freelance o titolare di un’agenzia di eventi e stai affrontando debiti fiscali, contributivi o bancari? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Sei un organizzatore di eventi, lavori come freelance o titolare di un’agenzia di eventi e stai affrontando debiti fiscali, contributivi o bancari?
Hai ricevuto cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento, o rischi pignoramenti, fermi amministrativi o blocchi dei conti correnti da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o dei creditori?

👉 Prima regola: non rimandare.
Il settore degli eventi è uno dei più esposti a crisi di liquidità per via di pagamenti posticipati, spese di anticipazione elevate, fisco pesante e imprevisti operativi.
Con una difesa legale e fiscale mirata, puoi bloccare le azioni esecutive, ristrutturare i debiti e proteggere la tua attività o agenzia di eventi.


⚖️ Le cause più comuni di indebitamento negli organizzatori di eventi

  • Ritardi nei pagamenti da parte di clienti, sponsor o enti pubblici.
  • Anticipi di costi elevati per location, fornitori, service e personale.
  • Tassazione eccessiva e acconti fiscali non pianificati.
  • Mancato versamento di IVA, IRPEF o contributi INPS.
  • Cartelle esattoriali e interessi di mora accumulati.
  • Errori di contabilità o dichiarazioni fiscali incomplete.
  • Crisi del mercato o cancellazioni di eventi (es. emergenze sanitarie).

📌 I rischi per un organizzatore di eventi indebitato

  • Cartelle esattoriali e pignoramenti su conti correnti e incassi.
  • Fermi amministrativi su veicoli o mezzi di trasporto.
  • Iscrizioni ipotecarie su beni aziendali o immobili.
  • Blocco dei crediti IVA o dei rimborsi fiscali.
  • Revoca di linee di credito o blocco dei pagamenti dei fornitori.
  • Rischio di chiusura o liquidazione giudiziale (ex fallimento) in caso di insolvenza.

🔍 Cosa fare subito

  1. Analizza la situazione debitoria, distinguendo tra debiti fiscali, contributivi e bancari.
  2. Verifica la legittimità delle cartelle e delle intimazioni ricevute, molte contengono vizi o debiti prescritti.
  3. Blocca le azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi) con ricorsi o istanze di sospensione.
  4. Richiedi una rateizzazione o valuta una definizione agevolata (“rottamazione”), se disponibile.
  5. Affidati a un avvocato tributarista esperto, per pianificare una strategia di difesa e risanamento sostenibile.

🧾 Strumenti per difendersi e risolvere i debiti

💠 Rateizzazione delle cartelle

Puoi ottenere una rateizzazione fino a 120 rate mensili, sospendendo pignoramenti e azioni di riscossione.

💠 Definizione agevolata o “rottamazione”

Se prevista, consente di pagare solo il capitale dovuto, eliminando sanzioni e interessi di mora.

💠 Istanza di autotutela o ricorso tributario

Permette di contestare cartelle prescritte o irregolari, bloccando la riscossione indebita.

💠 Composizione negoziata della crisi

Strumento moderno che consente di negoziare con Fisco, banche e fornitori, mantenendo la continuità della tua attività.

💠 Piano di risanamento aziendale o professionale

Con l’assistenza di un legale e di un consulente contabile, puoi ristrutturare i debiti, ridurre i costi fissi e proteggere la tua impresa o agenzia di eventi.


🛠️ Strategie di difesa per un organizzatore di eventi indebitato

  • Analizzare ogni atto o cartella per individuare vizi o prescrizioni.
  • Contestare pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi non legittimi.
  • Dimostrare la crisi temporanea di liquidità per accedere a rateizzazioni agevolate.
  • Attivare accordi di rientro e definizioni agevolate con il Fisco e i fornitori.
  • Proteggere attrezzature, contratti e risorse aziendali da azioni esecutive.
  • Migliorare la gestione fiscale e finanziaria per evitare nuovi debiti.

⚖️ Perché agire subito è fondamentale

Nel settore degli eventi, la continuità operativa e la reputazione sono essenziali.
Un blocco dei conti o un pignoramento può interrompere la produzione di un evento e causare la perdita di clienti e sponsor.
Agire tempestivamente consente di:

  • Bloccare cartelle e pignoramenti.
  • Evitare la sospensione dell’attività.
  • Rinegoziare i debiti con Fisco, banche e fornitori.
  • Difendere la tua immagine e i contratti in corso.

🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

  • 📂 Analizza la tua posizione debitoria e la documentazione ricevuta.
  • 📌 Valuta la legittimità delle cartelle e la possibilità di sospensione o rateizzazione.
  • ✍️ Predispone piani di risanamento, istanze di autotutela e ricorsi tributari personalizzati.
  • ⚖️ Ti rappresenta davanti all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e alla Corte di Giustizia Tributaria.
  • 🔁 Offre consulenza continuativa su fiscalità, gestione della crisi e tutela del patrimonio aziendale.

🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

  • ✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e gestione della crisi d’impresa.
  • ✔️ Specializzato nella difesa di agenzie e professionisti del settore eventi, marketing e comunicazione contro debiti fiscali e bancari.
  • ✔️ Gestore della crisi d’impresa iscritto presso il Ministero della Giustizia.

Conclusione

Un organizzatore di eventi con debiti può risollevarsi, ma solo con un’azione tempestiva e una strategia professionale.
Con una difesa legale e fiscale ben pianificata, puoi bloccare cartelle e pignoramenti, ridurre l’esposizione debitoria e salvaguardare la tua attività e i tuoi contratti.
Agire oggi significa difendere la tua impresa, la tua creatività e il futuro del tuo lavoro.


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Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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