Serramentista Con Debiti: Cosa Fare E Come Difendersi

Hai un’attività di serramentista con debiti fiscali o sotto accertamento dell’Agenzia delle Entrate?
Negli ultimi anni, il settore dei serramenti e delle ristrutturazioni è stato al centro di controlli fiscali e difficoltà economiche, specialmente per le imprese che hanno lavorato con i bonus edilizi e le cessioni del credito.
Molti artigiani e piccole aziende si trovano oggi a dover affrontare debiti con il Fisco, l’INPS o i fornitori, a causa di ritardi nei pagamenti, errori contabili o accertamenti IVA e IRPEF, che possono sfociare in pignoramenti, ipoteche o blocchi dei conti correnti.
Con una difesa legale e fiscale mirata, è possibile bloccare la riscossione, rateizzare i debiti e difendersi da accertamenti errati, salvaguardando l’attività artigianale e la tua serenità economica.

Quando un serramentista entra in difficoltà fiscale
Le situazioni più frequenti che portano a debiti o contestazioni fiscali nel settore edile e artigianale sono:

  • Cartelle esattoriali o intimazioni di pagamento per IVA, IRPEF, IRES o contributi non versati;
  • Accertamenti fiscali per irregolarità legate ai bonus edilizi, cessione dei crediti o differenze tra acquisti e vendite;
  • Pignoramenti o ipoteche su conti correnti, veicoli o beni aziendali;
  • Sanzioni e interessi che fanno crescere rapidamente l’importo del debito;
  • Ritardi nei pagamenti da parte dei clienti o dei general contractor;
  • Errori contabili o gestionali nella partita IVA o nella dichiarazione dei redditi.

Cosa fare se la tua azienda di serramenti ha debiti o è sotto accertamento fiscale

  1. Agisci subito: ogni cartella o accertamento ha termini precisi — di norma 60 giorni — per essere impugnato o rateizzato.
  2. Verifica la legittimità degli atti ricevuti: molti accertamenti contengono vizi formali, errori di notifica o di calcolo, che consentono di ottenerne l’annullamento.
  3. Controlla l’importo reale del debito: spesso le somme richieste includono sanzioni e interessi sproporzionati, che possono essere ridotti.
  4. Richiedi una rateizzazione: puoi ottenere fino a 120 rate mensili, sospendendo temporaneamente le procedure di riscossione.
  5. Valuta la definizione agevolata (rottamazione): se attiva, consente di pagare solo le imposte dovute, cancellando sanzioni e interessi.
  6. Impugna gli accertamenti infondati: con un ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, puoi bloccare la riscossione e difendere la tua impresa.

Come difendersi legalmente e fiscalmente
Un avvocato tributarista esperto nella difesa delle imprese artigiane e del settore edile può analizzare la tua posizione fiscale e costruire una strategia di tutela personalizzata.
Le azioni più efficaci comprendono:

  • contestare errori di notifica, motivazione o calcolo negli accertamenti e nelle cartelle;
  • chiedere la sospensione delle azioni di riscossione (pignoramenti, fermi, ipoteche);
  • presentare ricorso contro accertamenti IVA o IRPEF fondati su presunzioni o dati incompleti;
  • negoziare piani di rateizzazione o transazioni fiscali con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • tutelare attrezzature, macchinari e veicoli aziendali da azioni esecutive;
  • migliorare la gestione fiscale e contabile per evitare nuovi debiti in futuro.

Il ruolo dell’avvocato nella difesa del serramentista

  • Analizza la legittimità di accertamenti, cartelle e intimazioni di pagamento;
  • Presenta ricorsi e istanze di sospensione per bloccare la riscossione;
  • Negozia rateizzazioni e definizioni agevolate con l’Agenzia delle Entrate;
  • Difende l’impresa nel contraddittorio con l’Ufficio e nei giudizi tributari;
  • Protegge gli strumenti e i beni dell’officina o del cantiere da pignoramenti o sequestri;
  • Tutela la continuità produttiva e la reputazione professionale.

Cosa puoi ottenere con una difesa efficace

  • La sospensione immediata delle procedure di riscossione;
  • L’annullamento totale o parziale dei debiti illegittimi;
  • La rateizzazione o definizione agevolata delle somme dovute;
  • La protezione del patrimonio aziendale e familiare;
  • Il risanamento fiscale e la stabilità economica della tua attività artigianale.

⚠️ Attenzione: ignorare cartelle o accertamenti fiscali può portare a pignoramenti, blocchi dei conti correnti e sequestro dei mezzi di lavoro, paralizzando i cantieri e impedendo di continuare l’attività.
Molte situazioni, però, possono essere risolte o ridotte, se affrontate tempestivamente con una difesa legale e fiscale esperta.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e difesa delle imprese artigiane e del settore edilizio – spiega cosa fare se la tua attività di serramentista ha debiti o è sotto accertamento fiscale, come bloccare la riscossione e come ristabilire la stabilità economica della tua azienda.

👉 Hai ricevuto cartelle, accertamenti o richieste di pagamento per la tua attività di serramenti?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua situazione, valuteremo la legittimità degli atti e costruiremo una strategia difensiva su misura per proteggere la tua impresa, i tuoi beni e la tua serenità fiscale.

Introduzione

Un serramentista (artigiano o piccolo imprenditore attivo nel settore degli infissi) può trovarsi nella difficoltà di dover fronteggiare debiti di vario tipo: fiscali (cartelle esattoriali A.E.R.), contributivi (INPS), finanziari (mutui, prestiti bancari), verso fornitori e altri creditori. Anche dopo la chiusura o la cessazione dell’attività i debiti rimangono a carico del titolare (la responsabilità del debitore individuale è illimitata) e i creditori possono aggredire il patrimonio personale, nei limiti delle norme sugli espropri e sui beni impignorabili . Tuttavia, la legge prevede numerosi strumenti per gestire la crisi e difendersi: dalla trattativa stragiudiziale (rateizzazioni, rottamazioni agevolate, accordi con i creditori) alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (accordo di composizione, piano del consumatore, concordato minore, liquidazione del patrimonio). Inoltre occorre prestare attenzione agli aspetti penali (reati tributari e fallimentari) legati a certe condotte. In questa guida, aggiornata a settembre 2025, analizziamo i rimedi disponibili dal punto di vista del debitore, con riferimenti alla normativa vigente e alla giurisprudenza recente, esempi pratici, tabelle riepilogative e domande frequenti.

Quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo che disciplina la crisi d’impresa e le insolvenze in Italia comprende:

  • Codice Civile (C.C.): in particolare l’art. 2086 c.c. impone all’imprenditore di adottare un assetto organizzativo adeguato a rilevare tempestivamente segnali di crisi ; gli artt. 2495 e seguenti regolano lo scioglimento e la liquidazione delle società di persone; l’art. 233 del Testo Unico Bancario (TUB, D.Lgs. 385/1993) e la normativa antiriciclaggio impongono all’imprenditore di comunicare un indirizzo PEC valido per un anno dopo la cessazione, per consentire la notifica di cartelle e comunicazioni .
  • Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”): entrato in vigore il 15 luglio 2022, riforma la disciplina delle procedure concorsuali. Cruciale è l’art. 33 CCII che equipara la cessazione dell’impresa individuale alla cancellazione dal Registro delle Imprese e prevede che, entro un anno dalla cessazione (se l’insolvenza era già manifesta), il tribunale possa aprire la liquidazione giudiziale; vieta però all’imprenditore già cancellato di proporre un concordato preventivo o un concordato minore (le procedure che presuppongono continuità dell’impresa) . Il Codice conferma inoltre la distinzione tra “debitore fallibile” e “non fallibile”: il piccolo imprenditore, l’artigiano, il consumatore non coinvolti in procedure classiche fallimentari possono accedere alle regole della cosiddetta legge sul sovraindebitamento (vedi oltre).
  • Legge 3/2012 (composizione delle crisi da sovraindebitamento): detta originariamente le “procedure salva suicidi” per soggetti non fallibili in crisi (consumatori, piccoli imprenditori, professionisti). L’art. 2 definisce il sovraindebitamento come “la situazione di crisi determinata dall’impossibilità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni”, riservando l’accesso alle procedure ai debitori non soggetti alle ordinarie procedure concorsuali . Le procedure storiche (accordo di composizione del debito, piano del consumatore, liquidazione del patrimonio dell’incapiente) sono state confermate e codificate nel CCII (artt. 67-83); l’art. 12 L.3/2012 (oggi artt. 278-281 CCII) prevede l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui non pagati al termine della procedura, purché il debitore sia meritevole (assenza di dolo o colpa grave e trasparenza) . In particolare, la Cassazione (Cass. n.27562/2024) ha ribadito che per ottenere l’esdebitazione è decisiva la meritevolezza del debitore; non può essere negata una volta accertata questa, anche se il soddisfacimento dei creditori è modesto .

Tali norme si applicano ai diversi contesti aziendali del serramentista (ditta individuale, società di persone, società di capitali), con conseguenze diverse a seconda della forma giuridica. In una ditta individuale, l’imprenditore risponde illimitatamente con tutto il suo patrimonio personale per i debiti aziendali : anche dopo la chiusura, i creditori (Fisco, INPS, banche, fornitori ecc.) potranno aggredire beni personali (casa, veicoli, crediti bancari), fatto salvo il limite dei beni impignorabili (art. 514 c.p.c.) e di determinati massimali. L’imprenditore individuale in crisi può accedere alle procedure di sovraindebitamento (se rispetta i requisiti) , e con l’eventuale esdebitazione potrà liberarsi definitivamente dei debiti residui. In una società di persone (S.n.c., S.a.s.), la responsabilità dei soci è illimitata per i debiti sociali (in S.n.c. solidalmente e illimitatamente; in S.a.s. almeno per i soci accomandatari), quindi in caso di insolvenza anche i soci pagheranno con il loro patrimonio personale . La procedura concorsuale punta prima al patrimonio sociale, ma se i creditori non vengono soddisfatti il socio illimitato è chiamato a integrare. Anche i soci possono accedere alle procedure da sovraindebitamento per la propria sfera patrimoniale se non rientrano nel fallimento . Nelle società di capitali (S.r.l., S.p.A.) la responsabilità è limitata al conferimento; tuttavia, in caso di insolvenza e liquidazione coatta, i creditori sociali possono rivalersi sugli amministratori solo in caso di dolo o colpa grave nella gestione. In ogni caso, il socio o amministratore non rischia direttamente i crediti con patrimonio personale, salvo estensioni di responsabilità (fido, fideiussioni, ecc.) .

Strategie stragiudiziali: negoziazione con creditori

Prima di ricorrere alle procedure formali, conviene tentare tutte le forme di negoziazione stragiudiziale per ridurre o ristrutturare i debiti:

  • Debiti fiscali (cartelle A.E.R. – ex Equitalia): l’Agenzia delle Entrate Riscossione offre strumenti di rateizzazione e definizioni agevolate. Il debitore può richiedere la rateizzazione delle cartelle fiscali (ai sensi dell’art.19 del DPR 602/1973), presentando all’agente della riscossione una domanda corredata della propria situazione reddituale-patrimoniale. Inoltre esistono le definizioni agevolate (le cosiddette “rottamazioni” e “saldo e stralcio”) introdotte negli ultimi anni per agevolare i contribuenti in difficoltà. Ad esempio la “rottamazione-quater” (art. 1 commi da 184 a 198, Legge n. 178/2020 e successive modifiche) prevede piani di pagamento fino a 10 anni per debiti iscritti a ruolo fino al 31/12/2017 . Con la legge di bilancio 2025 è stata prevista la riammissione alla rottamazione per chi vi era decaduto: entro aprile 2025 è stato possibile presentare domanda per saldare i carichi residui (incrementati del 2% annuo) entro il 31 luglio 2025, o in un massimo di 10 rate consecutive (prima rata 31/7/2025, seconda 30/11/2025, altre a scadenza fissa nei 2026-27) . Le somme rientranti nelle nuove definizioni agevolate potranno essere pagate in un’unica soluzione entro il 31/7/2025 o dilazionate in 10 rate . Saldo e stralcio (destinato a soggetti in grave difficoltà con ISEE limitato) consente in genere di estinguere il debito pagando solo una percentuale dell’imposta dovuta (se ne possono trovare dettagli presso l’Agenzia). In ogni caso, la ratifica dell’accordo di definizione agevolata produce l’effetto di estinguere i debiti così pagati e deve essere valutata con un professionista. Se necessario, si può chiedere anche il rimborso di somme indebitamente pagate o il riesame delle cartelle se sono irregolari (accesso agli estratti conto, opposizione giurisdizionale).
  • Debiti contributivi (INPS e INAIL): anche per i contributi previdenziali esistono possibilità di rateazione. Tradizionalmente l’INPS concedeva rateizzazioni fino a 24 rate (o fino a 36 con autorizzazione ministeriale in casi gravi), ma il Ddl Lavoro approvato a fine 2024 ha potenziato questo strumento: dal 1° gennaio 2025 è previsto che INPS e INAIL possano concedere rateizzazioni fino a 60 mesi senza richiedere l’autorizzazione ministeriale . Ciò semplifica enormemente la dilazione dei contributi non pagati: il debitore può presentare domanda presso l’ente previdenziale competente, che stabilirà le modalità di rimborso in base alla situazione reddituale e patrimoniale. Attenzione: questa semplificazione non si applica ai debiti già affidati ai soggetti attuatori (Agenzia Riscossione) ; in tal caso bisogna anzitutto chiedere la riammissione o la rottamazione anche per quei carichi (vedi sopra). In ogni caso, è raccomandato rivolgersi a un consulente (commercialista/avvocato) per predisporre l’istanza con tutta la documentazione richiesta.
  • Debiti bancari e finanziari: se il serramentista ha preso mutui, prestiti o leasing, si può tentare la rinegoziazione direttamente con la banca. In molti casi le banche, se l’impresa mostra ancora prospettive di ripresa, concordano nuovi piani di rientro, allungamenti del piano di ammortamento o sospensioni delle rate. In alternativa esistono gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F., oggi CCII art. 97 e segg.), che permettono di definire un piano con i creditori finanziari dietro supervisione giudiziale (ammessi solo da imprenditori con contabilità regolare). Anche un privato professionista o ex imprenditore può trattare per una dilazione o riduzione del mutuo (ad esempio prorogando le scadenze). In ogni caso è bene evitare che gli istituti di credito accelerino subito le azioni esecutive: l’avvocato può valutare se sospendere i pignoramenti in cambio di un’offerta di pagamento dilazionato o proporre al giudice – tramite la procedura di composizione negoziata – la sospensione dei pagamenti (vedi oltre).
  • Debiti verso fornitori: non esistono procedure legali speciali per garantire le fatture commerciali insolute, ma è possibile aprire una trattativa privata. Talvolta i fornitori accettano un saldo e stralcio negoziale: per pagare ad esempio il 30-50% della somma dovuta a titolo di chiusura del rapporto. Oppure si possono chiedere dilazioni di pagamento (allungare la scadenza delle fatture) spiegando temporanee difficoltà. Anche la restituzione anticipata di un bene in leasing o noleggio può essere trattata con l’ente di leasing per ottenere sconti sugli interessi residui. In tutti questi casi, una negoziazione convincente richiede di dimostrare un piano di rientro credibile: ad esempio assicurando che si manterranno costanti gli obblighi fiscali/contributivi futuri e fornendo bilanci o dichiarazioni personali aggiornati. Un professionista può aiutare a chiarire quali debiti (agevolativi, come prestiti infruttiferi, contributi mancati, ecc.) potrebbero rientrare nelle procedure protette e come approcciare i creditori privati.
  • Composizione negoziata della crisi (OCC): dal 2021 il Codice della crisi ha introdotto una procedura extragiudiziale obbligatoria per qualsiasi imprenditore (anche attivo) in difficoltà. Tramite un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) riconosciuto dal Ministero, il debitore chiede di aprire una composizione negoziata (artt. 82-96 CCII) . L’OCC convoca i creditori e favorisce la trattativa: durante l’istruttoria è sospesa l’esecuzione (per 6-12 mesi) e il debitore è assistito obbligatoriamente da un avvocato e da un professionista. Se si raggiunge l’accordo, questo vincola tutti i creditori ed è omologato dal tribunale. Questa procedura è utile perché, anche se non obbligata, permette di “congelare” i pignoramenti e valutare con un terzo indipendente la reale esposizione debitoria prima di intraprendere un percorso giudiziale .

In sintesi, il primo passo è sempre tentare soluzioni consensuali con ogni categoria di credito (Fisco/INPS, banche, fornitori). Questi strumenti stragiudiziali, se usati rapidamente e con trasparenza sulla propria situazione patrimoniale, possono sospendere le azioni esecutive (creditori spesso concedono brevi tregue) e creare margine di manovra. È fondamentale coinvolgere professionisti (commercialisti e avvocati esperti in crisi), che possano verificare la meritevolezza della posizione (necessaria per l’esdebitazione finale) e orientare verso le procedure più idonee a seconda della composizione del debito complessivo .

Le procedure concorsuali da sovraindebitamento

Se la negoziazione privata fallisce o non è sufficiente, il piccolo imprenditore può accedere alle procedure di sovraindebitamento previste dalla legge, pensate proprio per debitori “non fallibili” come l’artigiano. Le principali soluzioni formali sono:

  • Accordo di composizione della crisi (art. 86 CCII, ex art. 14 L.3/2012): il debitore presenta un piano concordato che propone ai creditori (bancari, fornitori, ecc.) di essere pagati in misura ridotta e/o dilazionata. Il piano specifica importi e scadenze diversificati per classi di creditori (ad es. un quinto per alcuni fornitori, due quinti per altri crediti). L’accordo si perfeziona con il voto favorevole di almeno il 60% dei creditori di ciascuna delle tre categorie previste (creditori muniti di garanzie reali, di crediti privilegiati, di crediti chirografari) . Una volta approvato e omologato, vincola anche i dissenzienti e ha efficacia di titolo esecutivo, impedendo ai creditori il pignoramento al di fuori di quanto previsto. Il debitore continua a gestire il suo patrimonio nel piano (può anche liquidare qualche bene non essenziale per pagare i debiti secondo il piano) e spesso il piano stesso prevede l’esdebitazione di una quota residua alla fine. Questa procedura è simile al concordato preventivo per grandi imprese, ma semplificata per i piccoli (obbligo di bilancio non sempre richiesto).
  • Piano del consumatore o ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII, ex art. 12 L.3/2012): originariamente rivolto ai soli “consumatori” (privati non imprenditori), la riforma ha ampliato l’accesso anche a certi ex imprenditori individuali che hanno cessato l’attività. In pratica un ex serramentista con debiti prevalentemente “personali” (es. mutui della famiglia, debiti derivanti da esigenze familiari) può chiedere un piano di ristrutturazione, spesso con l’assistenza di un OCC . Il Tribunale di Napoli Nord (nov. 2022) ha chiarito che un ex titolare di impresa di infissi cancellato dal registro può essere considerato “consumatore” ai fini del piano ristrutturativo, purché i debiti derivino principalmente da esigenze personali e familiari e non da investimenti aziendali . In tal caso il piano proposto (che può prevedere dilazioni molto più aggressive) deve essere omologato dal tribunale per cui diventa vincolante. Come per gli altri strumenti, alla fine può prevedersi l’esdebitazione totale dei debiti ristrutturati. Questa procedura è utile se l’attività imprenditoriale è cessata e i debiti sono di natura “domestica”.
  • Concordato minore (art. 74 CCII, ex art. 5 L.3/2012): è un accordo analogo all’accordo di composizione, ma riservato ai “piccoli imprenditori” che non sono consumatori. A differenza dell’accordo di composizione, non richiede una maggioranza per classi: basta la maggioranza assoluta dei creditori (non soggetti a preferenza per classi) . Non è necessario nominare un commissario giudiziale. Il debitore propone un piano di riduzione e dilazione dei debiti; se i creditori lo approvano (senza distinzioni di categoria) e il tribunale omologa, il piano vincola tutti. Importante: l’art. 33 CCII (c.4) vieta all’ex titolare cancellato dal registro di proporre un concordato (anche minore) di tipo convenzionale, perché queste procedure presuppongono continuità aziendale . In altre parole, il concordato minore è generalmente riservato a chi ha ancora un’attività in piedi. Tuttavia, con l’intervento di capitale esterno e per atti formali di liquidazione pianificata, può talvolta essere strutturato come “concordato di tipo liquidatorio” (come evidenziato da recenti pronunce di merito, vedi oltre).
  • Liquidazione del patrimonio (art. 75 CCII): è la procedura residuale. Se il debitore non riesce a fare alcun accordo, può chiedere al tribunale di liquidare coattivamente tutto il proprio patrimonio personale (ad es. un ex imprenditore che non ha neanche beni da offrire) per pagare i creditori . Il giudice delegato vende gli asset non essenziali (es. beni mobili, titoli) e distribuisce il ricavato. A differenza del fallimento, questa procedura è riservata agli incapienti (impossibilitati oggettivamente a pagare) e si conclude con l’esdebitazione del residuo non pagato. Come nella liquidazione, i creditori incasseranno probabilmente poco o nulla, ma il vantaggio per il debitore è di chiudere definitivamente la procedura con l’anzidetta cancellazione dei debiti residui se ritenuto meritevole.

Tutte queste procedure formali sono disciplinate dal Codice della crisi e mirano a contemperare l’interesse del debitore (avere una “seconda chance” o chiudere la crisi) con quello dei creditori (ottenere il miglior soddisfacimento possibile). In particolare, la legge prevede l’esdebitazione finale (cancellazione dei debiti non pagati) a condizione che il piano sia omologato e che il debitore abbia rispettato gli obblighi di buona fede, chiarezza e diligenza (norma oggi contenuta nell’art. 280 CCII) . La giurisprudenza conferma che l’esdebitazione è strettamente subordinata alla “meritevolezza”: il debitore non può aver agito con dolo o colpa grave nell’indebitamento e deve essere stato trasparente con i creditori .

Aspetti penali legati ai debiti

Quando un imprenditore non onora i debiti, possono emergere conseguenze anche nel diritto penale. I principali profili di reato riguardano le violazioni fiscali e le fattispecie fallimentari:

  • Reati tributari: la mancata o infedele dichiarazione dei redditi o dell’IVA può configurare reato. L’art. 5 del D.Lgs. 74/2000 punisce chi omette o infedelemente dichiara redditi o IVA non trascurabili. Oltre 50.000 € di imposte evase (in via alternativa su IRPEF o IVA) integrano il reato (Cass. pen. 26084/2020) : ad es., se il serramentista omette di dichiarare un reddito aziendale o familiare e ciò eccede la soglia, rischia reclusione (1–3 anni) e sanzioni. L’art. 2 del medesimo D.Lgs punisce la “dichiarazione fraudolenta” mediante false fatture o altri artifici. L’art. 4 riguarda le dichiarazioni infedeli, anch’esse punite se l’imposta evasa supera 50.000 €. Anche l’omessa presentazione di dichiarazione dei redditi quando dovuta può essere reato (art. 5); in generale, sono sanzionate le condotte deliberate di evasione fiscale. Parallelamente, esiste il reato di omesso versamento di ritenute o contributi INPS: secondo l’art. 2 comma 7 del D.Lgs. 74/2000, l’omesso versamento di ritenute o contributi sopra i 50.000 € per periodo di imposta è punito con la reclusione (1–3 anni) e l’interdizione dai pubblici uffici. Per un serramentista titolare individuale, la mancata trasmissione della Dichiarazione dei Redditi o la tardiva comunicazione all’INPS possono quindi diventare reato se superano le soglie previste. In sintesi, è fondamentale regolarizzare tempestivamente contabilità e dichiarazioni: la cancellazione di cartelle o lo stralcio agevolato non estingue eventuali illeciti tributari commessi.
  • Reati fallimentari (bancarotta): se l’impresa fallisce (o è in liquidazione giudiziale), il debitore può incorrere in bancarotta fraudolenta o semplice. La bancarotta fraudolenta (art. 216 Legge Fallimentare, ora art. 173 CCII) punisce l’imprenditore fallito che, prima o dopo il fallimento, distragga, occulti o dissipì beni societari, oppure compia pagamenti a favore di taluni creditori (passività inesistenti o preferenziali) con l’intento di frodare i creditori . La pena prevista è la reclusione da 3 a 10 anni per le fattispecie patrimoniale e documentale, e da 1 a 5 anni per la bancarotta preferenziale . Bancarotta semplice (art. 217 L.F.) punisce invece condotte meno gravi o colpose, come spese personali eccessive rispetto allo stato di dissesto, omissione dolosa nella tenuta libri contabili o mancata richiesta di fallimento (6 mesi–2 anni di reclusione) . È bene sapere che i pagamenti eseguiti nell’ambito di procedure concordate non sono considerati bancarotta: l’art. 217-bis L.F. prevede l’“esenzione” per i pagamenti effettuati secondo un concordato preventivo, un accordo di ristrutturazione omologato, un piano ovvero accordo di composizione omologato . In pratica, se si onorano i debiti nella misura concordata, tali atti non costituiscono reato. Altri reati potenziali sono la frode (art. 640 c.p., ad es. sottrazione fraudolenta di beni per danneggiare i creditori) e l’appropriazione indebita (art. 646 c.p., se un amministratore utilizza indebitamente denaro sociale). Comunque, nella maggior parte dei casi di serramentista, il rischio penale insorge principalmente in presenza di frodi documentali o di irregolarità contabili riconducibili a un intento doloso di evadere tasse o frodare i creditori. Come evidenziato dai tribunali recenti, per ottenere l’esdebitazione (estinguere i debiti residui con il “fresh start”), è necessario il requisito della meritevolezza : il debitore deve dimostrare di non aver agito con dolo o colpa grave nella genesi del sovraindebitamento e di aver mantenuto una condotta collaborativa con la procedura .

In sintesi, il serramentista indebitato deve agire con prudenza: onorare o definire immediatamente i debiti correnti ove possibile (oltre a beneficiare dei vantaggi civilistici, ciò testimonia la buona fede), poiché le condotte di occultamento o di elusione possono trasformare la crisi civile in una crisi penale. Ad esempio, una dichiarazione dei redditi sempre trasparente, la presentazione di istanze di rateizzazione e la documentazione di ogni pagamento sono elementi che testimoniano la buona fede del debitore, elementi centrali per evitare liti penali e facilitare l’ottenimento dell’esdebitazione .

Domande e risposte frequenti

D. Cosa succede se chiudo la ditta ma lascio debiti aperti?
Con una ditta individuale chiusa (cancellata dal Registro Imprese), non cessano automaticamente i debiti: il titolare ne rimane responsabile illimitatamente. Fisco, INPS, banche e fornitori potranno continuare ad aggredire il suo patrimonio personale (casa, conti, auto, ecc.), nei limiti dei beni impignorabili. In questo caso l’ex titolare può attivare una procedura da sovraindebitamento come debitore non fallibile (piano del consumatore o liquidazione del patrimonio), oppure negoziare al meglio la chiusura dei debiti: ad esempio, può rateizzare i debiti fiscali e contributivi, proporre un accordo a consumatori/famiglia per ridurli, e concludere accordi con banche e fornitori. L’obiettivo è sospendere le azioni di recupero (pignoramenti) e, se possibile, arrivare all’esdebitazione finale mediante una delle procedure previste dalla legge.

D. Posso negoziare una rateizzazione con Equitalia/INPS anche dopo la cessazione dell’attività?
_Sì. Le agenzie di riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia) permettono anche al titolare decaduto di richiedere dilazioni. Per carichi affidati dall’erario entro il 2017 circa, si può aderire alle definizioni agevolate (“rottamazioni”, “saldo e stralcio”) o chiedere rateazioni ex art.19 DPR 602/1973 in sede amministrativa. Dal 2022 sono state estese diverse definizioni agevolate (es. rottamazione quater, saldo e stralcio) con piani fino a 10 anni . Allo stesso modo, l’INPS concede da quest’anno rateizzazioni agevolate fino a 60 mensilità ; è consigliabile presentare le domande prima che i ruoli vengano consegnati ad AER.

D. Che differenza c’è tra accordo di composizione (ex art.14 L.3/2012) e concordato minore?
_L’accordo di composizione della crisi (oggi art.86 CCII) richiede che il debitore presenti un piano dove si descrive come e quanto ogni categoria di creditori sarà pagata, e deve ottenere l’assenso del 60% dei creditori di ciascuna delle tre classi (creditori privilegiati, garanziati, chirografari) . Al contrario, il concordato minore (art.74 CCII) è riservato ai piccoli imprenditori non consumatori e si approva con la maggioranza semplice dei creditori complessivamente (senza il meccanismo delle classi) . Inoltre il concordato minore non richiede commissario né formalità e può essere più rapido; tuttavia, il debitore non può usarlo dopo aver chiuso definitivamente l’attività (art.33 CCII vieta la domanda di concordato per chi è già cancellato) . In pratica, l’accordo di composizione ha regole simili al concordato preventivo tradizionale (voto per classi), mentre il concordato minore è una procedura semplificata ma richiede che l’attività sia ancora attiva o che sia proposto con continuità lavorativa.

D. Cos’è l’esdebitazione e come si ottiene?
_L’esdebitazione è l’atto finale di una procedura da sovraindebitamento: significa che, dopo aver rispettato gli obblighi del piano concordato (o di liquidazione), i debiti residui non pagati vengono cancellati per il debitore. L’ottenimento dell’esdebitazione è subordinato alla “meritevolezza” del debitore: in pratica occorre aver agito onestamente (senza frodi) e aver dato le migliori garanzie possibili ai creditori. La legge (art. 12 L.3/2012 ora art. 280 CCII) esclude l’esdebitazione per chi ha commesso delitti specifici (es. bancarotta fraudolenta, truffa, reati tributari gravi) ed esige trasparenza contabile. La giurisprudenza di legittimità ha recentemente sottolineato che l’esdebitazione deve essere concessa una volta accertata la meritevolezza, anche se i creditori hanno incassato poco . I tribunali spiegano che si considera meritevole il debitore incapiente (che non poteva pagare) che non abbia nascosto beni né falsificato la contabilità . Pertanto, presentando il piano al tribunale in una procedura di composizione (o liquidazione) e seguendo gli obblighi di trasparenza, l’ex serramentista può ambire all’esdebitazione finale, ottenendo così la liberazione definitiva dai debiti residui.

D. Se il mio stipendio viene pignorato, sono “incapiente”?
_No. Per beneficiare dell’esdebitazione per debiti da sovraindebitamento (c.d. “incapiente”), il debitore non deve poter destinare alcuna utilità ai creditori nemmeno in futuro . Il Tribunale di Ivrea (luglio 2025) ha chiarito che se il debitore ha un reddito (ad es. stipendio) che viene pignorato presso terzi, allora esiste comunque una quota destinabile ai creditori (fino a 1/5 dello stipendio) . In tal caso non si può parlare di “incapienza oggettiva”. In altre parole, perché valga la condizione di impossidenza oggettiva (nessuna utilità per i creditori), non devono esserci beni né redditi pignorabili. Se invece lo stipendio è presso terzi con trattenute, il debitore dispone di risorse utili, per cui non può essere ritenuto incapiente.

D. Cosa succede se entro un anno dalla chiusura della liquidazione chiedo esdebitazione?
_La normativa (art. 281 CCII) prevede in generale che la domanda di esdebitazione debba essere presentata contestualmente al decreto di chiusura della procedura di liquidazione (o del concordato) . Ciò significa che, secondo la lettera della legge, il tribunale potrebbe ritenere inammissibile una domanda fatta dopo la chiusura della liquidazione. Tuttavia, il Tribunale di Arezzo (giugno 2025) ha sollevato questione di legittimità costituzionale sull’art. 281(1) CCII, sostenendo che il legislatore delegato aveva indicato come principio direttivo la possibilità di chiedere l’esdebitazione anche subito dopo la chiusura . In pratica, se il debitore ha chiuso da poco una liquidazione personale, alcuni tribunali ammettono la domanda successiva all’apertura per non privarlo arbitrariamente del beneficio. La questione è ancora aperta, ma di solito si può eccepire che il principio di “fresh start” debba prevalere: un imprenditore persona fisica dovrebbe poter chiedere l’esdebitazione anche dopo l’eventuale ristoro dei creditori prededucibili. In attesa di una pronuncia definitiva, è consigliabile presentare l’istanza di esdebitazione contestualmente alla chiusura o comunque entro breve.

Tabelle riepilogative

ProceduraNormativaDestinatariRequisiti principaliEffetti principali
Accordo di composizione dei debitiart. 86 CCII (ex L.3/12)Imprenditori non fallibili con impresa attivaProposta di piano con riduzioni e dilazioni; accordo di ≥60% creditori per 3 classiVincola tutti i creditori; sospende l’esecuzione forzata; consente esdebitazione residua
Piano del consumatore (ristrutturazione)artt. 67-73 CCII (ex L.3/12)Consumatori e certi ex imprenditori con debiti personaliPiano presentato anche tramite OCC; i debiti derivanti da spese familiari prevalgono (Trib. Napoli Nord 2022)Omologa in tribunale: definisce o riduce debiti; consente esdebitazione finale
Concordato minoreart. 74 CCII (ex L.3/12)Piccoli imprenditori non consumatoriProposta di piano con riduzioni/dilazioni; maggioranza semplice creditori (no classi) ; deve essere attività continuataVincola tutti i creditori; richiede omologazione; prevede esdebitazione se c’è piano
Liquidazione del patrimonioart. 75 CCIIDebitore incapiente senza altra soluzioneIl debitore offre tutto il proprio patrimonio; non sono possibili piani concordatiVendita coatta beni; distribuzione ricavato ai creditori; poi esdebitazione residui
Composizione negoziata (OCC)artt. 82-96 CCIIQualsiasi imprenditore in crisiMediazione tramite OCC; assistenza obbligatoria di avv. e consulente; stato d’insolvenza inizialeSospensione pignoramenti (6-12 mesi); eventuale accordo stragiudiziale verificato da terzi
ReatoRiferimento normativoPenaDescrizione
Omessa dichiarazione dei redditi (Tributi)art. 5 D.Lgs. 74/2000Reclusione 1–3 anni (sopra 50.000 €)Omesso invio della dichiarazione dei redditi o IVA con imposta evasa >50k €
Dichiarazione fraudolenta (Tributi)art. 2 D.Lgs. 74/2000Reclusione 4–8 anniDichiarazione infedele mediante falsi documenti per evadere imposte
Omesso versamento contributi (Tributi)art. 2, co.7 D.Lgs. 74/2000Reclusione 6 mesi–2 anni (oltre 50k €)Manca versamento di ritenute o contributi previdenziali (sopra soglia)
Bancarotta fraudolenta (fallimentare)art. 216 Legge Fallimentare (R.D. 267/42)Reclusione 3–10 anniOccultamento/distrazione di beni pregiudizievole per i creditori (prima o dopo fallimento); distruzione scritture (bancarotta documentale)
Bancarotta preferenziale (fallimentare)art. 216 L.F.Reclusione 1–5 anniPagamenti selettivi per favorire alcuni creditori a danno di altri
Bancarotta semplice (fallimentare)art. 217 L.F.Reclusione 6 mesi–2 anniColpe del fallito (spese personali eccessive, grave negligenza, contabilità mancante)
Falsità in bilancioart. 2621 c.c.Reclusione 6 mesi–5 anniAppropriazione indebita, false fatturazioni, ecc.

Conclusioni

Il serramentista sovraindebitato dispone oggi di numerosi strumenti per affrontare la crisi dal punto di vista civilistico, oltre alle normali tutele del consumatore e del lavoratore. Dopo avere verificato i propri debiti (fiscali, contributivi, finanziari, commerciali), è importante agire tempestivamente: negoziare con ogni creditore la rateizzazione o riduzione possibile, raccogliere e aggiornare la documentazione contabile e reddituale, e valutare con un professionista quali procedure legali possono tutelarlo. Le leggi 3/2012 e il Codice della crisi offrono infatti soluzioni flessibili rispetto al fallimento tradizionale, spesso con l’opportunità dell’esdebitazione finale. Allo stesso tempo, il debitore deve essere consapevole dei possibili risvolti penali: comportamenti fraudolenti o evasivi possono ostacolare la ristrutturazione dei debiti e comportare responsabilità aggiuntive. In definitiva, il consiglio è di farsi assistere da un avvocato esperto in crisi di impresa, che analizzi l’intera situazione (dati economici, titoli di credito, eventuali vizi procedurali) e definisca una strategia coordinata. In molti casi non è troppo tardi per trovare un accordo e riaprire un percorso di ripartenza, ma è fondamentale iniziare a farlo prima che i creditori impongano la propria soluzione (es. pignoramento, fallimento, riscossione coatta).

Fonti normative e giurisprudenziali: Legge 3/2012 (composizione delle crisi da sovraindebitamento, attualmente artt.67-83 CCII), D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza), Codice Civile (artt. 2086, 33, 2495, ecc.), DPR 602/1973 (rateizzazione fiscale), D.Lgs. 74/2000 (reati tributari), R.D. 267/1942 – Legge fallimentare (artt.216-220, bancarotta). Cassazione Civile sez. I, ord. 24/10/2024 n. 27562 (meritevolezza esdebitazione) ; Tribunale di Napoli Nord, 12/11/2022 (ex imprenditore come consumatore nel piano) ; Tribunale di Ivrea, 15/7/2025 (requisiti di incapacità e meritevolezza) ; Tribunale di Arezzo, 25/6/2025 (esdebitazione tardiva e art.281 CCII) ; Corte d’Appello Napoli, 14/7/2025 (concordato minore liquidatorio per impr. cancellato) ; Circolare INPS n.56/2025 (rateazioni contributive semplificate); Altri riferimenti legislativi: Norme antiriciclaggio e fiscali, direttive UE (es. Direttiva UE 2019/1023). Tutti i dati normativi e giurisprudenziali sono aggiornati a settembre 2025.

Hai un’attività di serramentista o di produzione e installazione di infissi e stai affrontando debiti fiscali, contributivi o bancari? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai un’attività di serramentista o di produzione e installazione di infissi e stai affrontando debiti fiscali, contributivi o bancari?
Hai ricevuto cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento, o temi pignoramenti, fermi amministrativi o ipoteche da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o dei creditori?

👉 Prima regola: non aspettare.
Il settore dei serramenti, un tempo trainato dai bonus edilizi, è oggi in forte difficoltà a causa del blocco dei crediti fiscali, del calo delle commesse e dell’aumento dei costi delle materie prime.
Con una strategia legale e fiscale mirata, puoi bloccare le azioni esecutive, ridurre i debiti e salvaguardare la tua azienda e il tuo lavoro artigianale.


⚖️ Le cause più comuni di indebitamento nei serramentisti

  • Mancato incasso dei crediti fiscali (Superbonus, Ecobonus, Bonus Casa).
  • Aumento dei costi di alluminio, vetro, ferro e ferramenta.
  • Ritardi nei pagamenti da parte di clienti, imprese o general contractor.
  • Mancato versamento di IVA, IRPEF o contributi INPS artigiani.
  • Cartelle esattoriali e sanzioni accumulate nel tempo.
  • Errori nella gestione contabile o mancanza di pianificazione fiscale.
  • Eccessivo ricorso a mutui o leasing per macchinari e attrezzature.

📌 I rischi per un serramentista indebitato

  • Cartelle esattoriali e pignoramenti su conti correnti e fatture attive.
  • Fermi amministrativi su veicoli o mezzi aziendali.
  • Iscrizioni ipotecarie su laboratori o magazzini.
  • Blocco dei crediti IVA o dei rimborsi fiscali.
  • Revoca di affidamenti bancari o linee di credito.
  • Rischio di chiusura o liquidazione giudiziale (ex fallimento) in caso di insolvenza prolungata.

🔍 Cosa fare subito

  1. Analizza la situazione debitoria, distinguendo tra debiti fiscali, contributivi, bancari e commerciali.
  2. Verifica la legittimità delle cartelle e degli atti ricevuti, perché molti contengono vizi di forma o debiti prescritti.
  3. Blocca eventuali azioni esecutive (pignoramenti, fermi, ipoteche) con ricorsi o istanze di sospensione.
  4. Richiedi una rateizzazione o valuta una definizione agevolata (“rottamazione”), se disponibile.
  5. Rivolgiti a un avvocato tributarista esperto, per costruire una difesa personalizzata e un piano di risanamento concreto.

🧾 Strumenti per difendersi e risolvere i debiti

💠 Rateizzazione delle cartelle

Puoi ottenere una rateizzazione fino a 120 rate mensili, sospendendo pignoramenti e procedure di riscossione.

💠 Definizione agevolata o “rottamazione”

Se prevista, consente di pagare solo il capitale dovuto, cancellando sanzioni e interessi di mora.

💠 Istanza di autotutela o ricorso tributario

Permette di impugnare cartelle o intimazioni errate, bloccando la riscossione indebita.

💠 Composizione negoziata della crisi

Uno strumento moderno che consente di negoziare con Fisco, banche e fornitori, salvando l’impresa e bloccando le azioni esecutive.

💠 Piano di risanamento aziendale

Con una consulenza legale e contabile, puoi ristrutturare i debiti, ridurre i costi e preservare la tua attività artigianale e produttiva.


🛠️ Strategie di difesa per un serramentista indebitato

  • Analizzare ogni atto o cartella per individuare vizi o prescrizioni.
  • Contestare pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi non legittimi.
  • Dimostrare la crisi di liquidità temporanea legata al blocco dei crediti fiscali.
  • Attivare piani di rateizzazione sostenibili e accordi di rientro.
  • Proteggere macchinari, veicoli e beni aziendali da azioni esecutive.
  • Migliorare la gestione fiscale e contabile per evitare nuovi debiti futuri.

⚖️ Perché agire subito è fondamentale

Nel settore dei serramenti, la continuità produttiva è essenziale: un blocco dei conti o un pignoramento può fermare la produzione e i lavori in corso.
Agire tempestivamente ti permette di:

  • Bloccare cartelle e pignoramenti.
  • Difendere la tua attività e la tua reputazione professionale.
  • Rinegoziare i debiti con Fisco, banche e fornitori.
  • Mantenere attivi i contratti e la clientela.

🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

  • 📂 Analizza la tua posizione debitoria e la documentazione ricevuta.
  • 📌 Verifica la legittimità delle cartelle e la possibilità di sospensione o rateizzazione.
  • ✍️ Predispone piani di risanamento, istanze di autotutela e ricorsi tributari personalizzati.
  • ⚖️ Ti rappresenta davanti all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e alla Corte di Giustizia Tributaria.
  • 🔁 Offre consulenza continuativa su fiscalità, bonus edilizi e gestione della crisi d’impresa artigiana.

🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

  • ✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e gestione della crisi d’impresa.
  • ✔️ Specializzato nella difesa di serramentisti, imprese artigiane e aziende edili contro debiti fiscali e bancari.
  • ✔️ Gestore della crisi d’impresa iscritto presso il Ministero della Giustizia.

Conclusione

Un serramentista con debiti può risollevarsi, ma serve un intervento rapido e una strategia professionale.
Con una difesa legale e fiscale ben pianificata, puoi bloccare cartelle e pignoramenti, ridurre i debiti e proteggere la tua attività artigianale e i tuoi dipendenti.
Agire oggi significa salvare la tua impresa, la tua reputazione e il futuro della tua azienda.


📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la tua difesa contro debiti fiscali, cartelle e accertamenti nella tua attività di serramentista inizia qui.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!