Hai un’attività di make-up artist con debiti fiscali o sotto accertamento dell’Agenzia delle Entrate?
Nel settore del beauty e del trucco professionale, molti operatori lavorano come autonomi o titolari di partita IVA, spesso con entrate variabili, collaborazioni occasionali e spese di gestione elevate.
Tra tasse, contributi e costi per attrezzature e prodotti, può diventare facile accumulare debiti verso il Fisco, l’INPS o i fornitori, fino a ricevere cartelle esattoriali, accertamenti fiscali o pignoramenti.
Con una difesa legale e fiscale personalizzata, è possibile bloccare le procedure di riscossione, rateizzare i debiti e difendersi da accertamenti errati, proteggendo la tua attività e la tua reputazione professionale.
Quando una make-up artist entra in difficoltà fiscale
Le situazioni più frequenti che portano a debiti o controlli fiscali nel settore beauty sono:
- Cartelle esattoriali o intimazioni di pagamento per IVA, IRPEF o contributi non versati;
- Accertamenti fiscali per presunti redditi non dichiarati o errori nella dichiarazione dei redditi;
- Pignoramenti o blocchi dei conti correnti da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- Sanzioni e interessi che fanno crescere velocemente l’importo del debito;
- Calo della clientela o ritardi nei pagamenti, che compromettono la liquidità;
- Errori nella gestione contabile o nel regime fiscale scelto (forfettario, semplificato o ordinario).
Cosa fare se hai debiti o sei sotto accertamento fiscale
- Non ignorare le notifiche: ogni atto (cartella o accertamento) deve essere impugnato o rateizzato entro 60 giorni dalla ricezione.
- Verifica la legittimità degli atti: molti provvedimenti contengono vizi formali o errori di calcolo, che permettono di chiederne l’annullamento.
- Controlla l’importo reale del debito: spesso le cifre richieste includono sanzioni e interessi eccessivi, che possono essere ridotti o cancellati.
- Richiedi una rateizzazione: puoi chiedere fino a 120 rate mensili, sospendendo temporaneamente la riscossione.
- Valuta la definizione agevolata (rottamazione): se attiva, consente di pagare solo il capitale dovuto, eliminando sanzioni e interessi.
- Impugna gli accertamenti infondati: con un ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, puoi bloccare la riscossione e difendere i tuoi diritti.
Come difendersi legalmente e fiscalmente
Un avvocato tributarista esperto nella difesa delle professioniste del settore estetico e della moda può analizzare la tua posizione e predisporre la migliore strategia di tutela.
Le azioni più efficaci includono:
- contestare errori di notifica, motivazione o calcolo negli accertamenti e nelle cartelle;
- chiedere la sospensione delle azioni di riscossione (pignoramenti, fermi, ipoteche);
- presentare ricorso contro accertamenti IVA o IRPEF basati su presunzioni;
- negoziare rateizzazioni o piani di rientro sostenibili con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- tutelare attrezzature, prodotti e strumenti di lavoro da azioni esecutive;
- riorganizzare la gestione contabile e fiscale per prevenire nuovi debiti.
Il ruolo dell’avvocato nella difesa della make-up artist
- Analizza la legittimità degli accertamenti e delle cartelle esattoriali.
- Presenta ricorsi e istanze di sospensione per bloccare la riscossione.
- Negozia rateizzazioni e definizioni agevolate.
- Difende la professionista nel contraddittorio con l’Ufficio e in giudizio.
- Protegge beni e strumenti professionali da pignoramenti o sequestri.
- Tutela la reputazione e la continuità della tua attività professionale.
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
- La sospensione immediata delle procedure di riscossione.
- L’annullamento totale o parziale dei debiti illegittimi.
- La rateizzazione o definizione agevolata delle somme dovute.
- La protezione del tuo patrimonio e delle attrezzature professionali.
- Il risanamento fiscale e la stabilità economica della tua attività.
⚠️ Attenzione: ignorare cartelle o accertamenti fiscali può portare a pignoramenti, blocchi dei conti correnti o sequestro delle attrezzature, mettendo a rischio la tua attività e la tua immagine professionale.
Molte situazioni, però, possono essere risolte o ridimensionate, se affrontate in tempo con una difesa legale e fiscale specializzata.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e difesa fiscale per professionisti del settore beauty e moda – spiega cosa fare se sei una make-up artist con debiti o sotto accertamento fiscale, come bloccare la riscossione e come ricostruire la solidità economica della tua attività.
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Introduzione
Una make-up artist è spesso un’imprenditrice individuale o una professionista con partita IVA che gestisce un piccolo salone o studio nel settore beauty. Con l’aumentare delle spese (forniture, affitto locale, tasse, contributi previdenziali ecc.) può accadere che i debiti superino le risorse disponibili. In questo caso è fondamentale conoscere gli strumenti di tutela del debitore previsti dal diritto italiano (legge fallimentare e Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) e le prassi giudiziarie più aggiornate. La presente guida, di taglio giuridico avanzato e aggiornata a settembre 2025, illustra le opzioni legali per affrontare posizioni debitorie in vari ambiti (tributari, previdenziali, commerciali, bancari, locazione ecc.), con schemi riepilogativi, domande‑risposte, simulazioni pratiche e riferimenti normativi e giurisprudenziali recenti.
1. Contesto giuridico e categorie di soggetti
La make-up artist, esercitando professionalmente l’attività di trucco e bellezza, è generalmente imprenditrice individuale o lavoratrice autonoma. Se apre partita IVA e svolge attività commerciale, non è considerata “consumatore” (che invece è persona fisica senza attività d’impresa). Qualora il fatturato sia molto basso (sotto certe soglie di legge) o non superi i limiti di fallibilità, la sua impresa è “non soggetta a fallimento” . Ciò significa che, in presenza di crisi economica, può accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento anziché alla procedura fallimentare vera e propria. Tali strumenti (introdotti inizialmente dalla L. 3/2012 e ora riordinati nel Codice della crisi – D.Lgs. 14/2019) sono dedicati a imprese di modeste dimensioni, professionisti e consumatori. La distinzione fondamentale è questa:
– Consumatori (persone fisiche non imprenditrici) possono proporre un piano del consumatore (o “ristrutturazione del debito del consumatore”) per rateizzare o ridurre i debiti personali.
– Piccoli imprenditori o professionisti non fallibili (come ad es. una make-up artist) possono ricorrere invece al concordato minore (accordo con i creditori) o, se necessario, alla liquidazione controllata (ex «liquidazione del patrimonio»), procedura analoga al fallimento ma adattata ai non fallibili .
– Soggetti incapienti (debitori senza redditi e senza beni liquidabili) hanno talvolta la possibilità di chiedere l’esdebitazione dell’incapiente senza avviare alcuna procedura, ossia l’estinzione dei debiti residui una volta accertato che non esistono risorse.
Importante notare che da luglio 2022 la vecchia L. 3/2012 è stata interamente sostituita dal Codice della crisi e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019, come modificato), che riordina le procedure concorsuali e di composizione delle crisi. In ogni caso, ciò che il debitore deve avere presente sono i requisiti soggettivi e oggettivi per accedere ad ogni procedura, i vincoli per i creditori privilegiati (es. Erario, INPS) e le conseguenze sull’esdebitazione finale.
2. Tipologie di debiti tipici
Per la make-up artist i debiti più comuni sono:
- Debiti fiscali e tributi: Itributi relativi all’attività (IRPEF/IRES, IVA, addizionali, IMU, TARI, imposte sulla locazione, multe amministrative ecc.) e quelli collegati ad adempimenti (es.: IVA non versata, ritenute per dipendenti omesse, ecc.). Questi crediti sono trattati da Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia). In caso di mancato pagamento, l’Agenzia può emettere cartelle esattoriali, iscrivere ipoteche fiscali su immobili, o pignorare somme sui conti o sul quinto dello stipendio/pensione. È possibile rateizzare i debiti fiscali (art. 19 DPR 602/73) o aderire a misure di definizione agevolata (ruoli, rottamazioni e stralci previsti dalla normativa, ad es. L. 234/2012 e s.m.). Tuttavia, anche in procedure di crisi (es. liquidazione giudiziale) il debito erariale non viene estinto da solo: residuerà a carico del contribuente (se non vi sarà esdebitazione). In combinato disposto, i crediti fiscali prevedono privilegi reali (sulla casa, legale o convenzionale, in quanto “prenotati” per iscritto) e prededucibilità (nel fallimento di una società, le spese precedenti).
- Debiti previdenziali: Lavoratrici autonome con P.IVA versano contributi alla Gestione Separata INPS o ad altre casse (artigiani, commercianti). Inadempienze generano istanze di riscossione coattiva analoghe (cartelle INPS). Anche qui è possibile richiedere dilazioni, ma ai sensi delle norme ordinarie INPS, non sempre in via concorsuale. Contributi previdenziali inevasi restano crediti prededucibili nella liquidazione giudiziale e privilegiati nell’eventuale piano del consumatore (il che significa che nei piani vanno di norma pagati almeno in parte).
- Debiti bancari e finanziari: Prestiti personali o mutui contratti per avviare l’attività, scoperti di conto corrente o carte di credito aziendali, leasing/finanziamento di attrezzature. Banche e finanziarie conservano posizioni in Centrale Rischi che possono far scattare segnalazioni di “sofferenza”. In assenza di rimborso, l’istituto può chiedere il pignoramento di beni o conti del cliente tramite procedura esecutiva ordinaria (artt. 633‑649 c.p.c.). La banca può anche proporre accordi transattivi «saldo e stralcio» per chiudere il debito con una somma parziale. È importante considerare i limiti dell’usura bancaria (L. 108/1996): se gli interessi o commissioni superano la soglia legale, il contratto può essere impugnato.
- Debiti verso fornitori: Fatture insolute per acquisto di prodotti cosmetici, attrezzature ecc. Questi debiti commerciali generalmente non hanno garanzia reale (sono “chirografari”), ma in caso di procedura il fornitore è creditore ordinario. In piani del consumatore o concordati, tali crediti vengono soddisfatti con le risorse disponibili e rientrano in quella quota residua non coperta dai privilegiati.
- Debiti locativi e contrattuali: Canoni di affitto arretrati del locale o centro estetico, pagamenti mancati per utilities, servizi a noleggio (per es. luce, gas, acqua). Anche questi generalmente sono crediti chirografari (o conduttori privilegiati se garantiti da fideiussione). In caso di ristrutturazione debiti, il locatore può partecipare come creditore ai piani di pagamento (e, se le obbligazioni contrattuali non sono rispettate, può esercitare il recesso).
- Debiti personali non connessi all’attività: Ad es. carte revolving o prestiti personali della make-up artist (c.d. “non finalizzati”). Se contratti come persona fisica (senza P.IVA), in teoria rientrano nel piano del consumatore anche se collegati all’attività? In pratica, se l’onere finanziario è indipendente dal fatturato professionale, possono anch’essi costituire parte dei debiti da ristrutturare.
Sintesi delle implicazioni principali: le posizioni verso Agenzia Entrate o INPS sono privilegiate (fiscali e contributivi) e prededucibili in caso di fallimento/liquidazione giudiziale, mentre i debiti commerciali e bancari sono chirografari (ordinari). Ciò significa che in un accordo o piano di ristrutturazione del debito si stabilisce generalmente un trattamento differenziato: i crediti privilegiati vanno in via prioritaria, mentre i restanti (oltre la quota soddisfatta dai privilegiati o ricavati da vendite) saranno ripartiti fra i chirografari . Ad esempio, la Cassazione 34150/2024 ha ribadito che, anche in presenza di moratoria ultraannuale per i crediti privilegiati, questi non possono pretendere il pagamento immediato oltre le risorse disponibili, ma conservano i diritti residui fino a soddisfazione totale .
3. Azioni preventive e soluzioni negoziali
Prima di arrivare a un procedimento concorsuale, il debitore deve cercare soluzioni amichevoli o esecutive che riducano l’esposizione:
- Rateazioni ed esenzioni fiscali: Rivolgersi all’Agenzia Entrate – Riscossione (o INPS) per chiedere rateizzazione ordinaria del debito (art. 19 DPR 602/1973), che di norma prevede fino a 72 rate mensili con interessi legali e spese. In caso di difficoltà gravi, valutare se esistono rottamazioni o stralci vigenti (di norma introdotti per situazioni economiche eccezionali), come quelli occasionalmente rifinanziati dal legislatore. Anche l’Agenzia delle Entrate accetta spontaneamente una «transazione fiscale»: il contribuente paga una parte del debito (es. tramite rottamazione o dilazioni straordinarie) e l’Amministrazione rinuncia al resto (ma non sempre questo meccanismo è normato come tale per tutti i tributi).
- Sospensione delle esecuzioni (fase cautelare): Se è già iniziata l’esecuzione forzata (pignoramento immobiliare o mobiliare), può essere richiesta la sospensione giudiziale dell’esecuzione con istanza motivata (per es., in caso di grave sovraindebitamento si può far presente che si intende proporre una procedura di composizione della crisi). Inoltre, in base a precedenti decisivi, se il precetto non riporta l’avvertimento dell’art. 480 c.p.c. (introdotto dal D.L. 83/2015) il debitore può eccepire la nullità della notifica: in tal caso ha diritto di opporsi al pignoramento . In pratica, la legge impone al creditore nel precetto di avvertire il debitore che «può, con l’ausilio di un organism o di un professionista, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento tramite accordo o piano» . Qualora ciò non sia stato fatto, il debitore può chiedere l’annullamento della procedura esecutiva.
- Negoziazione diretta con i creditori: Il debitore può tentare accordi stragiudiziali con i creditori principali. Per esempio, può chiedere al locatore di riconoscere la ristrutturazione del debito da locazione o pattuire nuovi termini; alla banca può proporre di ridefinire le condizioni del mutuo (modifica tasso/termine) o di richiedere una surroga (trasferimento del mutuo ad altra banca con condizioni migliori). Tali accordi non interrompono automaticamente un’esecuzione forzata già avviata, ma possono limitare l’escalation (ad es. evitare ulteriori messa all’asta di immobili) e ridurre la platea di creditori da coinvolgere in un successivo piano concorsuale.
- Autorizzazione al sovraindebitamento: Durante qualsiasi tentativo (es. procedimento civile in corso) il debitore può «mettersi in salvo» proponendo al giudice dell’esecuzione una soluzione negoziale tramite l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Il procedimento esecutivo viene sospeso fino a decisione del tribunale sulla proposta di composizione concordata dei debiti. In mancanza di accordo (o di impugnazioni da parte dei creditori), il tribunale omologa il piano, dando protezione all’esecuzione in corso (Cass. 5157/2025 conferma che solamente chi partecipò al giudizio di omologazione può impugnare l’omologazione ).
In ogni caso, documentarsi e pianificare bene sono elementi chiave: il debitore deve redigere la situazione patrimoniale e reddituale completa, individuare l’ammontare dei debiti privilegiati e non e chiedere consulenza a un OCC o avvocato esperto. Il mancato adempimento degli impegni durante la trattativa può compromettere l’esito (anche l’eventuale futura esdebitazione).
4. Strumenti concorsuali per il sovraindebitamento
Se i problemi non si risolvono amichevolmente, il debitore può ricorrere ad una procedura formale di composizione della crisi da sovraindebitamento. Le principali, oggi regolate dal CCII (artt. 65‑91), sono:
- Piano del consumatore / Ristrutturazione del debitore non imprenditore (art. 67‑73 CCII): si applica ai consumatori, cioè persone fisiche non imprenditrici. In teoria la make-up artist non è consumatrice, perché agisce come imprenditrice; tuttavia, per debiti contratti come privato (p.es. prestiti personali), in casi particolari potrebbe accedere a questo strumento (magari con debiti misti). Con il piano del consumatore il debitore propone al tribunale un progetto di pagamento rateale dei debiti, senza il consenso preventivo dei creditori (diversamente dal concordato). Il tribunale omologa il piano se verifica la sostenibilità (redditi/dieta compatibile), altrimenti lo rigetta. Durante il piano l’esecuzione forzata è sospesa e, al termine (con esdebitazione), residuano i debiti non soddisfatti . È cruciale sapere che, in questo piano, i crediti privilegiati possono essere dilazionati (moratoria) anche oltre un anno . La Cassazione (n.9549/2025) ha confermato che il termine “fino ad un anno dall’omologazione” serve a individuare il momento iniziale per il pagamento dei crediti privilegiati – non quello finale: dunque il debitore deve iniziare a pagare almeno le rate entro 1 anno . Inoltre la Cass. 34150/2024 ha precisato che è possibile prevedere una moratoria di durata superiore all’anno, purché ai creditori privilegiati sia riconosciuto un potere di voto sull’accordo (piano) . In sintesi: il piano del consumatore permette al debitore di rateizzare o tagliare il debito residuo (non eliminare del tutto i debiti erariali, però) ma, essendo pensato per soggetti non imprenditori, di solito non è direttamente praticabile dall’imprenditrice make-up artist (che ricadrebbe nelle altre fattispecie). Tuttavia, il concetto di sostenibilità del piano e la ragionevolezza degli impegni presi rimangono parametri utili anche nelle altre soluzioni.
- Concordato minore / accordo con i creditori (artt. 74‑85 CCII): si applica a piccoli imprenditori, professionisti e soggetti non fallibili. Praticamente la make-up artist può usarlo se la sua attività non è molto grande. In questo caso il debitore presenta un piano concordato che implica votazione da parte dei creditori riuniti (serve la maggioranza del 50% dei crediti presenti). Il piano può prevedere pagamenti totali o parziali (anche con “saldo e stralcio”). Se il tribunale omologa l’accordo (verificando la fattibilità), i creditori vincono solo se approvato dalla maggioranza richiesta. Anche qui all’esito la posizione debitoria residua si può sanare tramite esdebitazione; in compenso, al pari del concordato preventivo tradizionale, ai creditori viene richiesta l’approvazione esplicita perché la legge considera l’accordo vincolante. Visto il meccanismo di voto, questo strumento è consigliabile se si ritiene di poter avere creditori cooperativi (per esempio se si tratta perlopiù di fornitori amichevoli o di debiti rivendicabili).
- Liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268‑279 CCII): è l’equivalente per i non fallibili della liquidazione giudiziale (fallimento). Viene usata quando l’imprenditrice non ha prospettive di ripagare i debiti in altro modo. In pratica il debitore chiede al tribunale di avviare una liquidazione del proprio patrimonio tramite un liquidatore nominato. Tutti i beni del debitore (mobili e immobili) entrano in liquidazione; i proventi della vendita (o cessione) vanno ai creditori secondo l’ordine di prelazione (prededucibili, privilegiati, chirografari). Il tribunale controlla la correttezza della procedura; al termine, se il debitore ha osservato le regole e non ha commesso reati fallimentari, può ottenere l’esdebitazione dei debiti residui. La Cassazione ha evidenziato che, anche nella liquidazione controllata, vale l’obbligo triennale: il debitore ha diritto all’esdebitazione dopo 3 anni dall’apertura della procedura (o al momento della chiusura se prima) . Inoltre l’art. 280 CCII richiede che non ci siano cause ostative soggettive (es. condanne penali rilevanti, frode ai creditori) e che il debitore abbia collaborato con il liquidatore (art. 280, comma 1 CCII). In questo ambito, Tribunali e Cassazione possono esprimere un giudizio prognostico fin dall’apertura sulla possibilità di esdebitazione .
- Liquidazione giudiziale (ex fallimento): si applica invece agli imprenditori commerciali con volumi d’affari elevati (sopra le soglie di fallimento) o a soci illimitatamente responsabili. Se la make-up artist è sotto soglia, non può fallire ed entra in CCII. In ogni caso, la liquidazione giudiziale ha esiti analoghi (liquidazione totale dei beni, nomina di un curatore, esdebitazione finale) ma regole originarie codificate (art. 279-281 CCII). Al termine del fallimento, l’imprenditrice persona fisica merita l’esdebitazione trascorsi almeno 3 anni dall’apertura (art. 279 CCII) se soddisfa i requisiti soggettivi previsti (art. 280 CCII) . La Cassazione (cfr. Cass. 28505/2024) ha chiarito che un basso grado di soddisfazione dei creditori (p.es. aver ripagato solo una minima parte) non è di per sé ostativo all’esdebitazione, a meno che tale insoddisfazione derivi da condotte dolose o ostruzionistiche del debitore .
In sintesi, la make-up artist può individuare il percorso più idoneo in base alla propria situazione: se è considerata consumatrice (caso raro, per i debiti non imprenditoriali), il piano del consumatore è rapido e “senza voto”. Se è imprenditrice di piccola scala, può usare il concordato minore (richiede maggioranza di creditori). Se la situazione è disperata, la liquidazione controllata permette di chiudere liquidando i beni e ottenere l’esdebitazione finale. Occorre valutare costi e durata: ad esempio la liquidazione controllata dura normalmente al massimo 3 anni . Durante ogni procedura, l’esecuzione forzata sui beni inclusi viene sospesa (il tribunale vigila), offrendo così protezione temporanea.
5. Esdebitazione (liberazione dai debiti residui)
L’esdebitazione è il beneficio finale che “cancella” i debiti residui del debitore onesto. È prevista dall’ordinamento per garantire una “seconda chance”. Con l’esdebitazione il debitore viene liberato, al termine di una procedura concorsuale, dai debiti che non sono stati pagati nella misura consentita. I principali requisiti sono (artt. 279-281 CCII):
- Tempistica: Di norma il debitore ha diritto all’esdebitazione trascorsi tre anni dall’apertura della procedura (fallimento o liquidazione controllata) , oppure immediatamente al momento della chiusura se la liquidazione è terminata prima di 3 anni (art. 279 CCII). Il decreto correttivo del 2024 ha confermato la regola triennale anche per la liquidazione controllata (era già nella L. 3/2012). Per i piani del consumatore o concordati, l’esdebitazione avviene alla conclusione positiva del piano (di norma con la chiusura del piano omologato). Per il debitore incapiente (quarto caso “residuale”), esiste una procedura semplificata: se il debitore non ha beni liquidabili e non gode di risorse sufficienti a soddisfare alcun creditore (stato di effettiva insolvenza), l’esdebitazione può essere concessa senza svolgere una liquidazione .
- Condizioni soggettive: Il debitore non deve aver provocato volontariamente la crisi (ad esempio con distrazioni di beni o comportamenti fraudolenti) . In termini tecnici, l’operato del debitore deve risultare leale e collaborativo: nessuna condanna definitiva per reati economici o aziendali gravi, nessuna condotta penale dolosa nel causare la crisi. Ad esempio, la Cassazione 28505/2024 ha precisato che la mancata soddisfazione dei creditori non è un ostacolo, a meno che derivi da atti dolosi del debitore . Gli unici motivi di esclusione espliciti sono quelli elencati all’art. 280 CCII (riprendono i requisiti soggettivi dell’ex art. 142 l.fall.), come condanna definitiva per bancarotta fraudolenta, false comunicazioni sociali, bancarotta semplice negli ultimi 5 anni, patteggiamenti per reati di frode bancarie, e così via.
- Collaborazione: Il debitore deve avere collaborato con l’OCC o con il liquidatore, fornendo la documentazione completa (stato patrimoniale, libri contabili, ecc.). L’art. 280 CCII parla di «assenza di frode e cooperazione con l’autorità giudiziaria». Se il tribunale accerta ritardi ingiustificati o omissioni gravi, può negare l’esdebitazione per giusta causa.
- Limiti del beneficio: Non entrano nella cancellazione dei debiti alcuni obblighi inderogabili, quali quelli verso la Pubblica Amministrazione per multe o contributi previdenziali non coperti dal piano, debiti alimentari (alimenti verso familiari), e obblighi derivanti da contratti a prestazione continuativa ancora in essere. Inoltre la buona riuscita del piano/concordato è condizione per avanzare domanda.
In pratica, se al termine del piano/concordato/liquidazione risultano ancora debiti non pagati, l’esdebitazione li annullerà, salvo i casi sopra indicati. La definitiva liberazione dai debiti avviene con decreto del tribunale (se non impugnato), e diventa operativa al momento della pubblicazione (per i fallimenti) o a mente del codice (per i sovraindebitati).
Esempio: Cass. 28505/2024 ha evidenziato una fattispecie in cui il debitore, pur avendo soddisfatto solo l’8,17% del passivo (soddisfacendo in primis privilegiati e prededucibili), è stato ammesso all’esdebitazione perché si è escluso che la bassa percentuale fosse dovuta a condotte dolose o fraudolente. In pratica: a seguito di liquidazione controllata, il debitore onesto e impoverito ottiene un «fresh start» grazie all’esdebitazione, cancellando ciò che non ha potuto pagare .
6. Schemi riepilogativi
Tabella 1: Confronto tra principali procedure di crisi
Procedura | Soggetti ammessi | Principali condizioni | Voto creditori | Finalità/effetti per il debitore | Durata indicativa |
---|---|---|---|---|---|
Piano del consumatore (art. 67‑70) | Consumatori (pers. fisiche non imprenditrici) | Debiti contratti come consumatore. Piano sostenibile in base ai redditi. | No voto (giudice verifica sostenibilità) | Rinegoziazione senza consenso creditori. Debiti residui cancellati con esdebitazione. | ~1-3 anni (fase del piano) |
Concordato minore (art. 74‑85) | Piccoli imprenditori, professionisti non soggetti a fallimento | Debiti aziendali/privati. Accordo con il 50% creditori. Piano sostenibile. | Sì (maggioranza 50%) | Accordo collettivo: pagamento rateale/fraso di debiti. Residuo cancellato con esdebitazione. | ~~1-3 anni (fase di omologazione) |
Liquidazione controllata (art. 268‑279) | Qualsiasi debitore non fallibile con crisi irreversibile | Insolvenza grave, assenza di prospettiva di pagamento altrimenti. Tutti i beni liquidabili. | Non rilevante (è una procedura liquidatoria) | Vendita beni a cura del liquidatore. Rimborsi creditori secondo graduatoria. Debiti residui cancellati con esdebitazione. | Max 3 anni dall’apertura |
Liquidazione giudiziale (fallimento) (art. 279-281) | Imprenditore commerciale soggetto a fallimento (sopra soglie)/società di capitali | Imprese con crisi irreversibile. | Non rilevante (fallimento). | Vendita dei beni del debitore secondo graduatoria; esdebitazione dopo 3 anni (salvo ostativi) | Min 3 anni dall’apertura |
Nota: Tutte queste procedure (una volta concluse con giudizio favorevole) conducono alla cancellazione dei debiti residui tramite esdebitazione . I creditori privilegiati (Erario, INPS, beni ipotecati) devono sempre essere considerati nel piano: posson o essere dilazionati oltre 1 anno , ma non possono pretendere integralmente prima di tale scadenza.
Tabella 2: Principali categorie di debito e trattamento nel sovraindebitamento
Tipo di debito | Categoria alimentazione | Prelazione / privilegi | Accettabile nel piano? | Riscossione/oppure sospesa in concorso | Commenti principali |
---|---|---|---|---|---|
Tributi/IVA | Privilegiato (fiscale) | Ipoteca legale/privilegio generale | Sì, ma residuo non cancellabile | Sospesa in procedura | Rataizzabili, ma in esdebitazione residuo resta a carico; cartelle ipoteca su immobile. |
Contributi INPS | Privilegiato previd. | Privilegio sui beni mobiliari | Sì (residuo non cancellabile) | Sospesa | Rateizzabili ma i piani li includono prioritariamente; in fallimento sono prededucibili. |
Mutui/finanziamenti | Chirografario* o realizzato da ipoteca (se esistente) | Se ipoteca, è privilegiato speciale su immobile | Sì (spesso con «saldo e stralcio» negoziato) | Sospesa | In caso di pignoramento, l’immobile gravato dall’ipoteca può essere venduto coattivamente con priorità. |
Fatture fornitori | Chirografario | — | Sì (soddisfatti secondo risorse) | Sospesa | Spesso trattati con riduzione percentuale a debito residuo. |
Affitto commerciale | Chirografario | — | Sì (possono essere oggetto di rinegoziazione) | Sospesa (anche se locatore può chiedere recesso) | Il locatore partecipa come creditore chirografario; salva prescrizione decennale. |
Carte di credito/personali | Chirografario | — | Sì (se volute nel piano, se debitore è consumatore) | Sospesa | Tassi soggetti a usura, verificare superamento soglia. |
Succ. persone defunte / prestiti infruttif. | Chirografario | — | In genere no (usuali procedure di sovraindeb. non estendono a debiti occulti o infruttif.) | — | Non rilevati come debiti formali. |
[/italic] *Chirografario = creditore ordinario senza garanzia. |
7. Domande frequenti (Q&A)
- D: Cosa accade se lascio scadere una cartella dell’Agenzia delle Entrate?
R: Se la cartella non viene pagata o rateizzata, l’Agenzia patrona della riscossione (oggi Agenzia Entrate-Riscossione) procederà con un atto esecutivo (pignoramento). È possibile opporsi all’esecuzione solo eccependo vizi di forma (per es. non regolare notifica). In assenza di azioni, il debitore rischia ipoteche d’ufficio (sulla casa) e pignoramenti su conti. Tuttavia, è possibile chiedere il riesame del debito con rateazione anche in corso d’esecuzione, oppure iscriversi a definizioni agevolate se riaperte dal legislatore. In una procedura di sovraindebitamento, le cartelle rientrano nel piano e vengono trattate come credito privilegiato: devono essere indicate e (generalmente) rateizzate con priorità, ma l’eventuale residuo sopravvive e verrebbe cancellato solo tramite esdebitazione finale. - D: Quali rate minime posso ottenere per debiti fiscali e contributivi?
R: Di regola, l’Agenzia delle Entrate concede rate fino a 72 mesi con interessi legali, fermo restando il versamento di almeno 1/72 all’inizio. L’INPS consente piani similari (di solito 120 rate massimo per piani strutturati). Se il debitore si trova in un piano conciliativo o liquidatorio da sovraindebitamento, l’adeguamento delle rate deve essere approvato dal giudice (come parte del piano complessivo). Non esistono salvaguardie automatiche (diversamente dal fallimento semplificato per i consumatori), quindi è bene presentare subito la documentazione patrimoniale all’OCC per ottenere condizioni più favorevoli (o sospensione straordinaria). - D: Se ho un mutuo in corso e non pago, perdo subito la casa?
R: No, la banca può chiedere il pignoramento dell’immobile (giudiziario) ma il debitore ha la facoltà di sospendere l’esecuzione proponendo una procedura (ad es. liquidazione controllata). Nel frattempo, il pignoramento immobiliare richiede precisi adempimenti (deposito di citazione, decreto di vendita). Nel sovraindebitamento, l’immobile vincolato da ipoteca è trattato come un “bene gravato da prelazione”: in un piano di liquidazione controllata esso verrebbe liquidato (venduto) e il ricavato pagherebbe prima l’ipoteca e poi, in misura residua, il credito ordinario. Se l’immobile non basta, ai creditori rimarrebbe il credito residuo come debito chirografario (e quindi cancellato con esdebitazione finale). In ogni caso, il debitore può chiedere di restare nell’immobile finché dura la procedura, e se ha poche entrate i limiti al pignoramento dello stipendio/pensione proteggono i redditi. Attualmente, la legge fissa la trattenuta massima sullo stipendio in 1/10 se fino a 2.500€ netti, 1/7 da 2.500 a 5.000€ e 1/5 oltre, senza operare in difetto del quinto per dipendenti (Legge 147/2021) . - D: In cosa consiste lo “saldo e stralcio” dei debiti bancari?
R: Si tratta di un accordo privato con la banca (o il creditore) secondo cui il debitore paga solo una parte del capitale (solitamente sotto la metà) e il creditore rinuncia al resto. Tali accordi avvengono fuori dai procedimenti ufficiali e non sono imposti dalla legge: richiedono quindi il consenso della banca. Spesso vengono offerti da istituti creditizi che ritengono improbabile recuperare il totale del credito. Anche nei piani della crisi (concordato/consumer), una clausola di “saldo e stralcio” può essere prevista nei fatti: il piano stabilisce di pagare solo il 20‑30% dei debiti bancari, ponendo il residuo come chirografo riservato all’esdebitazione. - D: Il locatore può sfrattarmi con 6 mesi di canoni arretrati?
R: Sì, il locatore può intimare sfratto per morosità se i debiti superano sei mensilità di locazione (se contratto superiore a 6 anni). Tuttavia, può essere possibile fermare lo sfratto chiedendo al tribunale una sospensione temporanea in vista di una procedura di composizione della crisi. Nel piano dei debiti, il canone di affitto scaduto è un credito chirografario del locatore (non privilegiato), e il piano può proporre di pagarlo in misura ridotta o rateizzata. Se il piano è omologato, il locatore non potrà inasprire ulteriori azioni coattive a patto di rispettare gli impegni del piano (ove omologati). - D: Quali debiti non posso cancellare con un piano o un’esdebitazione?
R: Restano in vita fuori dal piano: debiti per premi assicurativi (INAIL), sanzioni amministrative non definibili (multe, decurtazioni), debiti per alimenti (assegni familiari), condanne pecuniarie penali. Inoltre, i debiti contrattuali strettamente connessi a una prestazione in corso (es. residuo di un leasing in essere) rimangono a carico. In ogni caso, i debiti privilegiati fiscali e previdenziali non vengono cancellati dall’esdebitazione: si limitano a essere rimborsati come da piano, quindi anche un piano più drastico lascerà l’erario/INPS creditrice per il resto, salvo procedure di chiusura (es. vendita dei beni). - D: Come funziona la “family procedure” (sovraindebitamento familiare)?
R: In alcuni casi di debiti condivisi (es. coniugi coobbligati su mutui o finanziamenti) il CCII (art. 66) consente di fare una procedura unica coinvolgendo più debitori familiari. Questo strumento non crea debiti congiunti, ma un piano o liquidazione comune che copre i debiti di ciascuno. In tal modo si dividono costi e si armonizzano impegni familiari. La chiusura ed eventuale esdebitazione vengono concesse singolarmente a ciascun aderente per la propria quota di debiti, ma agevolano il contesto complessivo. - D: Esempio pratico di piano del consumatore con crediti privilegiati
R: Supponiamo che una persona fisica non imprenditrice proponga un piano per debiti tributari e bancari. Nel piano omologato può fissare una moratoria di 18 mesi per le tasse (oltre il limite «1 anno» dell’art. 8 L.3/2012), come ammesso dai Tribunali e secondo Cass. 34150/2024, a condizione che i creditori (Agenzia, banca) possano esprimere il loro parere in merito . Gli interessi legali maturati devono essere pagati, ma non sono impediti sconti sul capitale. Il piano potrebbe prevedere, per esempio, di saldare l’IRPEF 2021 con 10 rate con prima scadenza entro 12 mesi, e riservare ai debiti bancari solo un pagamento del 30% (quindi saldo e stralcio). La restante parte dei debiti bancari rimarrebbe chirografo, poi cancellato con esdebitazione al termine del piano. Secondo Cass. 9549/2025, questo meccanismo – pur analogo nel risultato a un concordato – non richiede formalmente il voto del creditore, perché il legislatore ha deliberatamente escluso questo onere . Ciò non significa che il creditore sarà soddisfatto: potrà sempre impugnare l’omologa lamentando l’insufficiente copertura, ma solo se dimostra che la procedura ipotetica “liquidatoria” (vendita forzata dei beni) avrebbe fruttato di più .
8. Simulazioni pratiche
- Caso 1: Impresa Individuale con debiti tributari e locazione. Maria gestisce un piccolo centro estetico. Ha P.IVA in regime ordinario e fattura circa 30.000€/anno. Ha debiti erariali per 15.000€ (cartelle rottamate con residuo 5.000€ + IVA 2020/21 rimasta) e contributivi INPS di 4.000€. In più, è in affitto locale con 2 mensilità arretrate (2.000€) e ha un fido bancario di 3.000€ sforato. Confrontando le opzioni, decide di evitare il fallimento: propone un concordato minore al Tribunale. Nel piano concordatario propone: 24 rate per IRPEF 2020/21, 12 rate per i contributi INPS; per il locatore indica un pagamento del 60% del dovuto (1.200€) e per la banca un pagamento in unica soluzione del 50% del fido insoluto (1.500€). I creditori (Agenzia e INPS) sono privilegiati e accettano il piano. Il Tribunale omologa: Maria paga le rate come concordato, tra 2 anni può chiedere l’esdebitazione e i crediti residui (come il restante 40% dei canoni) saranno cancellati.
- Caso 2: Libera professionista (P.IVA) incapiente. Lucia è truccatrice per eventi, ma ha perso clienti ed è senza reddito stabile. Ha debiti per 20.000€ verso fornitori e banche. Non possiede beni (vive in affitto, nessuna proprietà). In pratica è “incapiente” (niente attivo liquidabile). Può presentare un’istanza di esdebitazione dell’incapiente presso il tribunale: se dimostra che non ha beni esigibili e ha compiuto gesti di bona fide, il Giudice può ammetterla all’esdebitazione anche senza procedura di liquidazione. Nel frattempo la Giudice sospende eventuali pignoramenti (come previsto dall’art. 479 c.p.c.) e Lucia riesce a ricominciare senza debiti (requisiti soggettivi a posto).
- Caso 3: Start-up agricola (SRL semplificata) con debiti bancari. S.R.L. sempl. di make-up speciale (cap. 1€) ha perso quota di mercato. Debiti bancari 50.000€ con garanzia ipotecaria su un terreno. La SRL fallisce (liquidazione giudiziale). Il terreno viene venduto all’asta, ne esce 20.000€ (pagati ai privilegiati imposte). Restano 30.000€ residui come debiti bancari su cui il socio unico non può chiedere esdebitazione (le persone giuridiche non godono dell’esdebitazione). Tuttavia, il socio (imprenditore) non ha debiti personali. In alternativa, in caso di piccole SRL si sarebbe potuto tentare un concordato preventivo o accordo di ristrutturazione (il CCII prevede strumenti anche per imprese societarie) .
9. Conclusioni
Il debitore make-up artist in crisi deve agire rapidamente: raccogliere tutta la documentazione, valutare l’insieme delle posizioni creditorie, e pianificare con esperti. La legge attuale (CCII) offre diverse «vie di uscita», dall’accordo bilaterale alla liquidazione controllata, con la prospettiva di ottenere l’esdebitazione finale. Le pronunce recenti sottolineano che i piani di ristrutturazione hanno una certa flessibilità (ad es. sulla moratoria dei crediti privilegiati) , ma richiedono lealtà del debitore e correttezza nel procedimento. Il mancato adempimento può compromettere ogni beneficio finale; pertanto è essenziale collaborare col giudice/curatore e non intraprendere comportamenti fraudolenti.
In ultima analisi, essere consapevoli dei propri diritti e doveri (come il diritto ad ottenere l’esdebitazione dopo tre anni , o la legittimazione esclusiva di chi partecipa al giudizio ) è cruciale per difendersi efficacemente. Le fonti giurisprudenziali citate mostrano un sistema orientato alla «seconda chance»: anche un debitore gravemente insolvente può ristrutturare la posizione e, se onesto, liberarsi dei debiti insostenibili.
Sei una make-up artist, lavori come truccatrice freelance o titolare di un centro estetico e stai affrontando debiti fiscali, contributivi o bancari? Fatti Aiutare da Studio Monardo
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Hai ricevuto cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento, o rischi pignoramenti e blocchi dei conti correnti da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o dei creditori?
👉 Prima regola: non sottovalutare la situazione.
Nel mondo della bellezza e del make-up, molti professionisti finiscono in difficoltà per tassazione elevata, ritardi nei pagamenti dei clienti, errori fiscali o contabili e spese di gestione crescenti.
Con una strategia legale e fiscale adeguata, puoi bloccare le azioni esecutive, ridurre i debiti e proteggere la tua carriera e la tua immagine professionale.
⚖️ Le cause più comuni di indebitamento per una make-up artist
- Tassazione e contributi INPS artigiani o gestione separata troppo onerosi.
- Errori nella contabilità o mancata dichiarazione di alcuni redditi.
- Mancato versamento di IVA, IRPEF o imposte locali.
- Acquisto di attrezzature, prodotti cosmetici e arredi a credito.
- Cartelle esattoriali accumulate nel tempo.
- Ritardi nei pagamenti da parte di clienti o agenzie.
- Calo di clientela o perdita di contratti con eventi o studi fotografici.
📌 I rischi per una make-up artist indebitata
- Cartelle esattoriali e pignoramenti su conti correnti o compensi.
- Fermi amministrativi su auto o strumenti di lavoro.
- Iscrizioni ipotecarie su immobili o beni personali.
- Blocco dei rimborsi fiscali o dei crediti IVA.
- Revoca di affidamenti bancari o difficoltà di accesso al credito.
- Rischio di chiusura o sospensione dell’attività.
🔍 Cosa fare subito
- Analizza la tua posizione debitoria, distinguendo tra debiti fiscali, contributivi e bancari.
- Verifica la legittimità delle cartelle e degli atti ricevuti, poiché molti contengono vizi o debiti prescritti.
- Blocca eventuali pignoramenti o fermi amministrativi con ricorsi o istanze di sospensione.
- Richiedi una rateizzazione o valuta una definizione agevolata (“rottamazione”), se disponibile.
- Affidati a un avvocato tributarista esperto, per predisporre una difesa personalizzata e un piano di risanamento.
🧾 Strumenti per difendersi e risolvere i debiti
💠 Rateizzazione delle cartelle
Puoi ottenere una rateizzazione fino a 120 rate mensili, evitando pignoramenti e sospendendo la riscossione.
💠 Definizione agevolata o “rottamazione”
Quando disponibile, consente di pagare solo l’imposta dovuta, cancellando sanzioni e interessi di mora.
💠 Istanza di autotutela o ricorso tributario
Permette di contestare cartelle o intimazioni irregolari, bloccando la riscossione indebita.
💠 Piano di risanamento personale o professionale
Con una consulenza legale e fiscale puoi ristrutturare i debiti, negoziare con il Fisco e i fornitori e salvaguardare la tua attività.
💠 Composizione negoziata della crisi
Uno strumento utile per negoziare con banche e creditori, mantenendo la continuità della tua professione e tutelando il tuo patrimonio personale.
🛠️ Strategie di difesa per una make-up artist indebitata
- Analizzare ogni cartella o atto fiscale per individuare errori o prescrizioni.
- Contestare pignoramenti o ipoteche illegittimi.
- Dimostrare la crisi temporanea di liquidità per accedere a rateizzazioni o sospensioni.
- Rinegoziare debiti con banche, fornitori e Fisco.
- Proteggere attrezzature, prodotti e strumenti di lavoro da azioni esecutive.
- Migliorare la gestione fiscale e contabile per evitare nuovi debiti.
⚖️ Perché agire subito è fondamentale
Nel settore del make-up e dell’estetica, la reputazione e la continuità del servizio sono essenziali.
Un blocco dei conti o un pignoramento può impedire di lavorare, far perdere clienti e danneggiare l’immagine professionale.
Agire tempestivamente ti permette di:
- Bloccare le azioni esecutive e i pignoramenti.
- Evitare sanzioni aggiuntive e interessi.
- Difendere la tua attività e la tua credibilità professionale.
- Ristabilire equilibrio economico e serenità personale.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
- 📂 Analizza la tua posizione debitoria e gli atti ricevuti.
- 📌 Verifica la legittimità delle cartelle e la possibilità di sospensione o rateizzazione.
- ✍️ Predispone ricorsi, istanze di autotutela e piani di risanamento personalizzati.
- ⚖️ Ti rappresenta davanti all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e alla Corte di Giustizia Tributaria.
- 🔁 Offre consulenza continuativa su fiscalità, tutela del patrimonio e gestione della crisi professionale.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e gestione della crisi d’impresa.
- ✔️ Specializzato nella difesa di make-up artist, estetiste e professionisti della bellezza contro debiti fiscali e contributivi.
- ✔️ Gestore della crisi d’impresa iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Una make-up artist con debiti può risanare la propria posizione e ripartire, ma serve un intervento rapido e una strategia su misura.
Con una difesa legale e fiscale ben strutturata, puoi bloccare cartelle e pignoramenti, ridurre le somme dovute e proteggere la tua attività e la tua immagine professionale.
Agire oggi significa salvare il tuo lavoro, la tua clientela e il tuo futuro professionale.
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