Rivenditore Elettronica Con Debiti: Cosa Fare E Come Difendersi

Hai un’attività di rivendita di elettronica con debiti fiscali o sotto accertamento dell’Agenzia delle Entrate?
Negli ultimi anni, i negozi e gli e-commerce di prodotti elettronici sono tra le attività più colpite da controlli fiscali, crisi di liquidità e concorrenza crescente.
Le difficoltà legate ai ritardi nei pagamenti, all’aumento dei costi e alle riduzioni dei margini di guadagno possono rapidamente generare debiti con il Fisco, l’INPS o i fornitori, fino a sfociare in cartelle esattoriali, accertamenti IVA e pignoramenti.
Con una difesa legale e fiscale mirata, è possibile bloccare le procedure di riscossione, rateizzare i debiti e proteggere la tua attività commerciale, garantendo la continuità del punto vendita o dell’e-commerce.

Quando un rivenditore di elettronica entra in difficoltà fiscale
Le principali cause di debiti o accertamenti fiscali nel settore sono:

  • Cartelle esattoriali o intimazioni di pagamento per IVA, IRPEF, IRES o contributi INPS non versati;
  • Accertamenti fiscali per incongruenze tra volumi d’acquisto e vendite dichiarate;
  • Pignoramenti o ipoteche su conti, beni o magazzino;
  • Sanzioni e interessi che aumentano rapidamente il debito;
  • Ritardi nei pagamenti dei clienti o difficoltà di incasso su piattaforme online;
  • Errori contabili o amministrativi nella gestione della partita IVA o nella dichiarazione IVA periodica.

Cosa fare se la tua azienda di elettronica ha debiti o è sotto accertamento fiscale

  1. Agisci tempestivamente: ogni atto (cartella o accertamento) ha termini precisi – di norma 60 giorni – per essere impugnato o rateizzato.
  2. Verifica la legittimità degli atti: molti provvedimenti contengono vizi di notifica o errori di calcolo, che consentono di chiederne l’annullamento.
  3. Controlla l’importo reale del debito: spesso le cifre richieste includono sanzioni e interessi sproporzionati, che possono essere ridotti.
  4. Richiedi una rateizzazione: puoi ottenere fino a 120 rate mensili, sospendendo temporaneamente la riscossione.
  5. Valuta la definizione agevolata: quando disponibile, la “rottamazione” consente di pagare solo le imposte dovute, eliminando sanzioni e interessi.
  6. Impugna accertamenti illegittimi: con un ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, puoi bloccare la riscossione e difenderti da contestazioni infondate.

Come difendersi legalmente e fiscalmente
Un avvocato tributarista esperto nel settore commerciale e della distribuzione elettronica può analizzare la tua posizione e costruire una strategia difensiva personalizzata.
Le azioni più efficaci comprendono:

  • contestare vizi di notifica, motivazione o calcolo negli accertamenti e nelle cartelle esattoriali;
  • richiedere la sospensione delle azioni di riscossione (pignoramenti, fermi, ipoteche);
  • presentare ricorso contro accertamenti IVA o IRPEF basati su presunzioni non supportate da prove;
  • negoziare rateizzazioni o piani di pagamento sostenibili con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • tutelare beni, magazzino e conti aziendali da sequestri o blocchi;
  • ottimizzare la gestione fiscale e contabile per evitare nuovi debiti futuri.

Il ruolo dell’avvocato nella difesa del rivenditore di elettronica

  • Analizza la legittimità di accertamenti e cartelle fiscali;
  • Predispone ricorsi e istanze di sospensione per bloccare la riscossione;
  • Negozia piani di rientro e definizioni agevolate;
  • Difende l’impresa nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e davanti ai giudici tributari;
  • Protegge il magazzino, i dispositivi e i beni aziendali da azioni esecutive;
  • Tutela la continuità dell’attività e la reputazione commerciale.

Cosa puoi ottenere con una difesa efficace

  • La sospensione immediata delle azioni di riscossione;
  • L’annullamento totale o parziale dei debiti illegittimi;
  • La rateizzazione o definizione agevolata delle somme dovute;
  • La protezione del patrimonio aziendale e dei conti correnti;
  • Il risanamento fiscale e la stabilità economica dell’attività.

⚠️ Attenzione: ignorare cartelle o accertamenti fiscali può portare a pignoramenti, blocchi dei conti correnti o sequestro del magazzino, compromettendo la continuità della tua attività commerciale.
Molte situazioni, però, possono essere risolte o ridotte, se affrontate con tempestività e con il supporto di un avvocato tributarista esperto nella difesa delle imprese commerciali.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e difesa delle imprese nel settore retail e tecnologico – spiega cosa fare se la tua azienda di elettronica ha debiti o è sotto accertamento fiscale, come bloccare la riscossione e come ristabilire la solidità economica della tua impresa.

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Introduzione

Contesto – Un’impresa commerciale nel settore dell’elettronica che accumula debiti verso fornitori, istituti bancari e fisco si trova presto in uno stato di crisi d’impresa. La crisi nasce quando l’azienda non riesce più a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni . In tale situazione, il debitore (sia esso imprenditore individuale o società di capitali come una SRL) deve attivarsi rapidamente per ristrutturare il debito e tutelare la continuità aziendale. Il quadro normativo italiano offre diversi strumenti sia extragiudiziali (accordi negoziati con i creditori) sia giudiziali (procedure concorsuali o opposizioni legali) volti alla soluzione della crisi . Questa guida – di livello avanzato e rivolta a imprenditori, professionisti e avvocati – illustra passo a passo cosa può fare l’azienda in difficoltà, sia per rinegoziare i debiti, sia per difendersi in tribunale dalle azioni esecutive. Verranno inoltre esaminati aspetti fiscali (ad esempio il trattamento del debito IVA) e forniti esempi pratici, domande frequenti e tabelle riepilogative.

1. Analisi dei debiti e rapporti con i creditori

1.1 Debiti verso fornitori

Un rivenditore di elettronica in crisi spesso deve fornitori commerciali (ad es. grossisti di componenti, distributori). Questi crediti sono generalmente chirografari (non assistiti da garanzie reali), ma in caso di ritardato pagamento il fornitore può avanzare interessi di mora (si veda l’art. 1284 c.c. e il tasso di mora legale o quello pattuito) e infine agire giudizialmente. Tipiche contestazioni possono riguardare la qualità o conformità dei prodotti ricevuti: anche queste vanno tempestivamente comunicate al creditore. In ogni caso, è fondamentale dialogare con il fornitore per trovare un accordo di pagamento dilazionato o di saldo e stralcio, magari offrendo rimesse o garanzie.

  • Negoziazione diretta: Prima di tutto va tentata una trattativa amichevole. L’azienda può proporre un piano di pagamento rateale, che riduca temporaneamente i flussi in uscita. Spesso i fornitori accettano dilazioni parziali se vedono una reale volontà di risolvere, oppure possono concedere uno sconto (trasformando parte del debito in un credito futuro a prezzo ribassato). Bisogna documentare ogni proposta per iscritto.
  • Clausole contrattuali: I contratti di fornitura possono prevedere penali o interessi di mora in caso di ritardo. Occorre verificarli e, se eccessivi o vessatori (come in caso di tassi annuali molto alti), valutarne la inapplicabilità ai sensi dell’art. 1284-bis c.c. (interessi ultralegali).
  • Pagamento IVA intracomunitaria: Nel commercio di elettronica spesso si usano acquisti intracomunitari. Il cedente potrebbe aver applicato l’inversione contabile (“reverse charge”) per l’IVA; in ogni caso il pagamento include l’IVA che l’azienda dovrà versare successivamente (in F24). Il debitore deve dunque tenere in conto anche gli adempimenti fiscali collegati.

Rischio ingiunzione – Se il fornitore non ottiene soddisfazione, può chiedere al giudice un decreto ingiuntivo (art. 633 c.p.c.) per l’importo dovuto. In tal caso, l’azienda riceverà un atto giudiziario: dopo la notifica del precetto, il fornitore otterrà un decreto ingiuntivo esecutivo. Per difendersi, l’impresa deve proporre tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.) entro 40 giorni dalla notifica .

Domanda (Q): Cosa posso fare se vengo citato con un decreto ingiuntivo da un fornitore?
Risposta (A): È necessario depositare entro 40 giorni (dal precetto) un’opposizione al decreto ingiuntivo. Nel controricorso si può contestare la validità del credito (ad es. ricorrendone gli estremi o perché il fornitore ha consegnato prodotti difettosi), oppure eccepire pagamenti già eseguiti in tutto o in parte. Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, nell’opposizione all’ingiunzione l’opposto può porre anche domande alternative o riconvenzionali purché fondate sul medesimo interesse originario . In pratica, si può chiedere al giudice di accertare una diversa entità del debito (ad es. un importo inferiore), oppure compensazioni in base ad altri rapporti. Tuttavia tali richieste devono essere inserite nella comparsa di risposta e non “riservate” a termine (art. 183 c.p.c.), altrimenti rischiano di essere inammissibili . Se l’opposizione è fondata, il giudice rigetterà l’ingiunzione.

1.2 Debiti verso istituti di credito

Le banche rappresentano spesso il maggior creditore di un commerciante: prestiti finalizzati all’acquisto di magazzino, leasing per attrezzature, mutui per locali, affidamenti di conto corrente, carte di credito aziendali ecc. Anche qui va innanzitutto tentata una ristrutturazione extragiudiziale: può offrire utili proporre un allungamento delle scadenze, una riduzione degli interessi o la conversione del debito in equity (nelle SRL). Le banche, soprattutto in questo periodo, sono generalmente disposte a negoziare piani di rientro purché collaudati da un professionista (ad es. in un accordo di ristrutturazione del debito). In mancanza di accordi, invece, l’istituto può avviare azioni esecutive: il pignoramento di beni personali (nel caso di ditta individuale) o del patrimonio sociale (per una SRL) e l’escussione delle garanzie personali del titolare.

  • Pignoramento ipotecario: se il mutuo era garantito da ipoteca su immobili, la banca può procedere alla espropriazione forzata degli stessi. Il debitore può opporsi con un’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) invocando vizi sostanziali (ad es. il pagamento dell’ultima rata negato ingiustamente) o l’inesistenza del debito. In molti casi è strategico tentare la vendita dell’immobile in via stragiudiziale (bloccare il contenzioso e pagare il ricavato alla banca).
  • Pignoramento presso terzi: se la banca ha affidamenti, può richiedere al giudice l’iscrizione a ruolo ed eseguire il pignoramento sul conto corrente o sui crediti verso terzi. Come vedremo meglio al punto 3, una ordinanza della Cassazione (Sez. III, n. 18152/2024) ha confermato che l’eccezione di prescrizione maturata dopo l’iscrizione a ruolo si può sollevare in opposizione all’esecuzione (anche se non era stata impugnata prima) . In pratica, il debitore può far valere la cancellazione del debito (p.es. per prescrizione o condono) anche in un secondo momento, in fase esecutiva.
  • Credito chirografario bancario: per fidi e scoperti di conto, la banca può semplicemente agire per decreto ingiuntivo o chiedere il fallimento. Anche qui valgono le stesse difese: proporre la compensazione di crediti certi e liquidi, contestare l’applicazione di penali eccessive, o opporsi a ingiunzioni ed esecuzioni ove fondata. Talvolta la banca, prima di ricorrere all’avviso di mora, chiede la nomina di un arbitro bancario o la composizione straordinaria in sede di istituti di credito (c.d. “istruttoria preventiva” ex art. 67 TUB). È fondamentale, nel frattempo, non ignorare le comunicazioni della banca (ritardi nei pagamenti, riaddebiti di fido, segnalazioni a centrale rischi).

1.3 Debiti fiscali e contributivi

I debiti tributari (IVA, ritenute, IRPEF/IRAP, IRES, IMU, ecc.) e quelli verso l’INPS sono particolarmente insidiosi perché possono generare cartelle esattoriali e pignoramenti indiretti (che seguono regole speciali). Anche in questo ambito è consigliabile cercare soluzioni “amichevoli” prima del contenzioso, ma occorre tenere presente alcuni aspetti chiave:

  • Rateizzazioni e dilazioni con il fisco – L’Agenzia delle Entrate Riscossione può concedere piani di dilazione fino a 120 rate (oltre dieci anni) per le imprese in grave difficoltà finanziaria . (Ad esempio, i decreti “Cura Italia” e seguenti hanno introdotto massimali straordinari per i debitori in crisi: vedi art. 19-c.1 lett. c, DL 118/2021 conv. L. 147/2021). È opportuno richiedere una rateizzazione documentata dimostrando la crisi aziendale (giustificativi di fatturato calante, proiezioni di bilancio, ecc.). Le rate possono anche essere pagate in compensazione con F24 per tributi successivi, se ci sono crediti d’imposta da compensare.
  • Pagamenti F24 e compensazioni IVA – I pagamenti periodici d’imposta (IVA mensile/trimestrale, ritenute, acconti IRPEF/IRAP, ecc.) vanno mantenuti costanti per non aggravare la crisi: le compensazioni degli F24 sono ammesse finché l’impresa è in regola con alcuni adempimenti (es. utilizzo di crediti IVA o di altro tipo, a patto di non pignorabilità forzata). Attenzione però: le somme già versate o compensati non saranno rimborsate se la procedura concorsuale fallisce.
  • Opposizione a cartelle – Se l’azienda contesta un debito fiscale, può proporre opposizione in sede tributaria, entro 60 giorni dalla notifica della cartella (per i soci individuali) o 40 giorni (per imprese) . Tuttavia, spesso il percorso tributario è lungo. Spesso è più efficace mediare con l’Agenzia: qualche esempio recente ha visto il Fisco mettere sul tavolo “stralcio” dei debiti fino a un certo tetto o definizioni agevolate per rottamazione cartelle scadute. La Legge di Bilancio può prevedere rateizzazioni straordinarie o sconti per chi si mette in regola. Un privato o impresa può anche chiedere un piano di dilazione per tributi iscritti a ruolo, oppure un ravvedimento operoso per pagare gli omessi versamenti con sanzioni ridotte.
  • Pignoramenti dell’Agenzia Entrate Riscossione – La normativa fiscale consente all’Agenzia della Riscossione (ex Equitalia) di pignorare stipendi, pensioni e conti correnti seguendo quote speciali. In generale, le somme accreditate nel conto corrente perdono la loro natura protetta non appena vi confluiscono , per cui possono essere bloccate dall’Agenzia salvo alcune eccezioni. In particolare, l’ultimo stipendio o ultima pensione accreditata non può più essere pignorato . Se il conto corrente riceve lo stipendio o la pensione, si applica la regola generale del quinto (o quota minima vitale): l’Agenzia può pignorare un decimo, un settimo o un quinto della mensilità a seconda dell’ammontare (sino a superare di poco il minimo vitale) . In ogni caso, il debitore può proporre opposizione all’esecuzione anche contro il pignoramento esattoriale, come ricordato dagli ultimi orientamenti giurisprudenziali .

2. Strumenti di risanamento extragiudiziali

Quando l’impresa è in difficoltà ma non ancora totalmente insolvente, la legge offre strumenti negoziali di composizione della crisi che non richiedono l’intervento immediato del giudice. Questi strumenti puntano a una soluzione concordata con i creditori, spesso con incentivi fiscali, mantenendo segreto il piano di risanamento. I più rilevanti sono:

2.1 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019, Titolo II)

Introdotta dal Decreto “Cura Italia” (DL 118/2021) e poi recepita nel Codice della Crisi (artt. 12-25octies CCII) , la Composizione Negoziale è uno strumento stragiudiziale e riservato rivolto agli imprenditori commerciali in stato di squilibrio economico-finanziario (crisi potenziale o reale) . In sintesi:

  • Accesso alla procedura: L’imprenditore presenta telematicamente un’istanza al Segretario Generale della Camera di Commercio competente . Vengono esaminati i bilanci e i dati aziendali; se ricorrono i presupposti, la camera di commercio nomina un esperto indipendente (nominato dall’ordine professionale) con il compito di agevolare il negoziato con i creditori .
  • Durata e finalità: La procedura dura circa 4-6 mesi (con eventuali proroghe) durante i quali l’esperto convoca gruppi di creditori (commerciali, bancari, fiscali, ecc.) per discutere la proposta di risanamento del debitore (che può prevedere cessione di azienda, ristrutturazione dei debiti, ecc.). L’obiettivo è trovare un accordo di composizione firmato dalle parti. Durante la procedura, generalmente non possono partire nuove azioni esecutive sui beni aziendali (il legislatore ha previsto un meccanismo che impedisce l’esecuzione forzata nei confronti dell’impresa che ha richiesto la composizione negoziata).
  • Incentivi fiscali: La legge prevede forti agevolazioni tributarie per chi completa la composizione negoziata con successo. In particolare l’art. 25-bis CCII stabilisce che, dalla pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese, si applicano gli articoli 88 co.4-ter e 101 co.5 del TUIR e l’art. 26 co.3-bis del DPR 633/72 . Ciò significa che le sopravvenienze attive (ad es. plusvalenze da cessione dell’azienda) e le eventuali plusvalenze sui beni aziendali non vengono tassate (come avviene per i concordati giudiziali) . In compenso, le minusvalenze subite dai creditori (es. uno stralcio di debito) non daranno effetto fiscale sfavorevole. Le risposte dell’Agenzia Entrate recenti hanno confermato che solo queste misure agevolate previste dalla composizione negoziata si applicano, mentre non si applicano le detassazioni particolari dei concordati (art. 86 TUIR) .
  • Vantaggi: La composizione negoziata è veloce (rispetto a una procedura formale), mantiene riservatezza e dà un “paracadute” contro le azioni dei creditori durante le trattative. In sintesi, rappresenta un mezzo per “tenere tutti seduti al tavolo” .
  • Limiti: L’accordo non vincola i creditori che non lo hanno sottoscritto, a meno di successivo omologazione giudiziale (concordato). Se alcuni creditori rifiutano e agiscono da soli (es. escutendo ipoteche), il piano perde efficacia complessiva. Inoltre, come chiarito dall’Agenzia, una volta conclusa la composizione negoziata eventuali plusvalenze da cessione d’azienda seguono le regole ordinarie di tassazione .

2.2 Piano attestato di risanamento

Il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) è un altro strumento extragiudiziale riservato agli imprenditori in crisi o insolvenza. Funziona così: l’imprenditore affida a un professionista (revisore o commercialista) la stesura di un piano di risanamento rivolto ai creditori . In questo piano, l’azienda illustra come intende ripianare i debiti (ad esempio mediante dilazioni, cessioni di rami d’azienda, aumenti di capitale, ecc.) e certifica con apposita attestazione la fattibilità del piano stesso . Le sue caratteristiche principali sono:

  • Ambito di applicazione: Può essere predisposto da un qualunque imprenditore (individuale o società) che si trovi in crisi economica (grave squilibrio) o insolvenza conclamata . Secondo la legge, il piano deve essere “idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e a assicurare il riequilibrio della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria” dell’impresa . Ciò implica che dietro al piano deve esserci un’azienda salvabile: lo scopo è perseguire la continuità aziendale, non la liquidazione .
  • Attestazione di indipendenza: Un professionista certifica che il piano è plausibile nel prevedere come pagare i creditori. Se il professionista riscontra che alcuni crediti non potranno essere saldati, li segnala e gli stessi creditori devono autorizzare la riduzione; questo garante la veridicità dei dati.
  • Effetti protettivi: Se il piano viene accettato, i pagamenti effettuati secondo il piano non sono aggredibili da azioni revocatorie fallimentari (art. 166 co.3 lett. d del CCII) e nemmeno i reati fallimentari connessi si applicano . Inoltre, il debitore non è considerato inadempiente verso i creditori che aderiscono al piano fino alla sua attuazione. In sostanza, i creditori che sottoscrivono il piano rinunciano ad agire per tutto il periodo in cui sono rispettate le promesse di pagamento.
  • Confronto con altri strumenti: Il piano attestato è meno formale di un concordato preventivo, e non richiede il voto di almeno i creditori (costituisce solo un accordo tra le parti firmatarie). Al contrario dell’accordo di ristrutturazione (art. 57 CCII), il piano attestato non va in tribunale né ha efficacia erga omnes se non sottoscritto da tutti. Serve invece a creare un obbligo morale e contrattuale sui principali creditori dell’impresa.

2.3 Altri strumenti stragiudiziali

  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII). Sono patti negoziali (fondati da una delibera assembleare) che coinvolgono creditori muniti di titolo esecutivo; vincolano anche i dissententi se approvati da 2/3 di ogni classe di creditori e omologati dal tribunale. A differenza del piano attestato, gli ARD di norma richiedono la presentazione del bilancio certificato e sono più onerosi dal punto di vista formale. Tuttavia consentono di ottenere efficacia anche sui dissententi e prevedono i medesimi benefici fiscali (revocatorie, reati) se approvati . Per impresa sotto soglia (non fallibile), possono essere sostituiti da semplici accordi con i creditori ordinari.
  • Concordato preventivo e concordato semplificato. Sono procedure concorsuali giudiziali, da richiedere al tribunale. Nel concordato, si propone un piano di rientro con tempi più lunghi (anche con cessione dell’azienda) che deve ottenere l’adesione di almeno i 2/3 dei crediti ammessi al voto e l’omologa del giudice. Esiste anche un concordato semplificato (art. 25-sexies e 25-septies CCII) riservato a imprese minori (sotto 5 milioni di debiti), più snello e a costi ridotti. Entrambi consentono, in caso di esito positivo, di ottenere esdebitazione: i crediti rimasti insoddisfatti (residuo) possono venire stralciati e il debitore viene liberato da quelli residui. Recentemente l’Agenzia Entrate ha chiarito che le plusvalenze o sopravvenienze da esdebitazione nel concordato semplificato non beneficiano di particolari detassazioni (vale il regime ordinario) .
  • Procedure alternative (liquidazione controllata). Fino a poco tempo fa era possibile per l’imprenditore individuale insolvente chiedere la liquidazione controllata ex art. 67 l.fall. Tale istituto è stato abrogato dal Codice della crisi, ma la legge di conversione del D.L. 118/2021 ne ha reintrodotto una versione analoga per le imprese individuali “sovraindebitate” (con determinati requisiti), prevedendo la vendita dell’attivo sotto il controllo del tribunale. Anche in questo caso è contemplata la possibilità di esdebitare i debiti residui se i creditori vengono soddisfatti almeno in parte.

3. Difese giudiziali contro ingiunzioni e pignoramenti

Se i creditori (fornitori, banche, fisco) procedono per vie giudiziarie, l’imprenditore debitore dispone di vari strumenti di difesa:

3.1 Opposizione a decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.)

Come visto, il decreto ingiuntivo è il provvedimento con cui il tribunale inibisce la resistenza del debitore prima ancora del processo. In opposizione, il debitore fa valere le proprie ragioni contrarie all’esistenza o all’ammontare del debito. Può così eccepire:
– la nullità o inesistenza del titolo (ad es. la fattura contestata non è dovuta o priva di requisiti),
– la prescrizione sopravvenuta del credito (casi Cass. 18152/2024 – la prescrizione, anche derivante da leggi speciali, va comunque fatta valere in opposizione all’esecuzione),
– il pagamento parziale o totale del debito dopo la formazione del titolo (ad es. hai saldato in tutto o in parte quanto dovuto prima che fosse emesso l’ingiunzione),
– la compensazione (es. hai un credito certo verso il creditore opponente).

Il debitore deve formulare le proprie deduzioni nella comparsa di risposta entro i termini di cui all’art. 183 c.p.c. Se ricorrono i presupposti (credito inesistente o estinto, debito inferiore a quanto richiesto), il giudice accoglierà l’opposizione. Le Sezioni Unite, citate sopra , hanno precisato che l’opposto può inserire nella comparsa domande riconvenzionali o alternative rispetto a quella del creditore (ad es. chiedere il risarcimento per ritardo o un accertamento di compensazione), purché siano fondate sul medesimo interesse della domanda originaria . È però essenziale non “riservare” tali domande a fase successiva: il controricorso deve contenere tutte le eccezioni e domande alternative in quell’unico atto .

3.2 Opposizione all’esecuzione forzata (art. 615 e ss. c.p.c.)

Quando il creditore ha già ottenuto un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo, sentenza, decreto di condanna) e notifica il precetto per l’avvio dell’espropriazione (pignoramento), il debitore può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. Questa opposizione riguarda i vizi sostanziali del diritto del creditore di procedere:

  • Vizi del titolo o del credito: il debitore può contestare l’esistenza stessa del credito (mancato diritto, importo errato) o l’inesistenza/invalidità del titolo esecutivo. Ad esempio, si può sostenere che il decreto ingiuntivo era già decaduto, che il titolo non contiene la formula esecutiva o che è stato annullato. Anche la soddisfazione del credito sopravvenuta (pagamento integrale dopo il titolo) è motivo di opposizione – ad es. se dopo il precetto il debitore paga quanto dovuto, può bloccare l’esecuzione mostrandolo al giudice.
  • Cause estintive sopravvenute: nell’opposizione si possono far valere fatti sopravvenuti che estinguono o modificano il diritto del creditore. La dottrina ricorda che si tratta, ad esempio, di pagamento successivo, prescrizione del credito, transazione intervenuta, condono o “stralcio” (per legge o accordo) del debito, esdebitazione intervenuta con piano del sovraindebitamento, ecc. . In sostanza, qualunque fatto successivo al titolo che impedisca al creditore di esigere (ad es. il creditore ha rinunciato al credito, o il debito è stato cancellato da una legge) può essere fatto valere in questa sede . Per esempio, la Corte Costituzionale ha affermato che se un debito tributario viene estinto per condono dopo la cartella (anche se l’art. 57 DPR 602/73 limita alcune opposizioni), il contribuente può opporsi in esecuzione .
  • Impignorabilità: Se il bene sottoposto a pignoramento è esente (come somme inferiori alla quota intoccabile di stipendio/pensione, crediti assistiti da privilegi, ecc.), ciò costituisce motivo di opposizione sostanziale . Ad esempio, se il pignoramento colpisce l’ultimo stipendio accreditato sul conto, l’opposizione può affermarne l’impignorabilità . Contestare l’impignorabilità significa in pratica negare il diritto stesso del creditore a espropriare quel bene .
  • Prescrizione sopravvenuta: Una recente ordinanza della Cassazione (18152/2024) ha ribadito che il debitore può sollevare la prescrizione maturata dopo il titolo esecutivo attraverso l’opposizione all’esecuzione . In altre parole, anche se si è perso il termine per impugnare la cartella o il precetto, non è perso il diritto di far valere la prescrizione sopravvenuta all’atto di pignoramento. In tali casi, il giudice dell’esecuzione deve prendere atto dell’estinzione del debito per prescrizione .

Domanda (Q): Quando posso fare opposizione all’esecuzione forzata e su quali motivi?
Risposta (A): L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) va proposta entro 40 giorni (o come da normativa aggiornata) dalla notifica dell’atto esecutivo. In essa si possono far valere tutti i motivi sostanziali che negano il diritto del creditore di procedere: nullità del titolo esecutivo, inesistenza del credito, prescrizione, sopravvenuta estinzione del debito per pagamento o transazione, e impignorabilità del bene aggredito . In pratica, l’opposizione all’esecuzione difende l’“an” del credito: se il credito non esiste, o è estinto, o è impignorabile, l’esecuzione non può aver luogo. È importante distinguere questa opposizione dall’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), che invece riguarda vizi formali come nullità della notifica del precetto, e che va proposta anch’essa tempestivamente (entro 20 giorni dall’atto). In caso di conflitto tra le due, il giudice riqualifica l’impugnazione sulla base del suo effettivo contenuto.

3.3 Opposizione di terzo

Se il conto corrente o bene pignorato non è del debitore ma di un terzo (ad es. un socio o fornitore), il titolare può proporre opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) entro 40 giorni dalla notifica. Deve dimostrare che il bene non appartiene al debitore principale ma a un estraneo. Questa opposizione interrompe l’esecuzione e riporta il bene al legittimo proprietario. Ad esempio, se il fornitore pignora il conto su cui transita il ricavato di un’attività cessata, il titolare del conto può opporsi dimostrando la propria titolarità esclusiva .

4. Aspetti fiscali nel risanamento

La gestione dei debiti fiscali merita un approfondimento specifico, in quanto segue regole proprie e comporta conseguenze particolari:

  • Debiti IVA – Il debito IVA (ad es. IVA non versata per acquisti di beni) rientra nei crediti privilegiati (art. 2750 c.c. come credito dello Stato). Durante un piano di risanamento o concordato, l’IVA pregressa deve essere saldata per intero ai sensi dell’art. 182-bis DPR 602/73 (il creditore erariale non può ricevere meno del 100%). Ciò significa che, se l’impresa vuole aderire a un concordato preventivo o semplificato, i debiti IVA non possono essere oggetto di stralcio né di riserva: vanno inseriti integrali nel piano e soddisfatti con le disponibilità ricavate.
  • Debiti tributari ordinari – Al contrario, per i debiti fiscali iscritti a ruolo (cartelle) che non sono assistiti da priorità, valgono le regole generali di rateazione e definizione agevolata già esposte. È però opportuno trattarli separatamente nel piano di ristrutturazione: ad esempio offrire all’Agenzia delle Entrate un piano di rientro autonomo. In fase di negoziazione, a volte è possibile raggiungere “definizioni agevolate” o ottenere un pignoramento moratoria (purché documentata la reale impossibilità di pagare). Da ultimo, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, in alcuni interpelli del 2025, ha spiegato che le sopravvenienze attive generate da esdebitazione (nei concordati semplificati) o da cessione in composizione negoziata seguono la tassazione ordinaria – quindi non convengono facili speculazioni fiscali.
  • Obblighi dichiarativi e compensazioni – Anche con debiti, l’impresa deve mantenere aggiornate le dichiarazioni fiscali (IVA, modello Redditi, F24) per evitare sanzioni aggiuntive. Può compensare crediti d’imposta (ad es. IVA a credito) con debiti tributari fino a quando ha maturato il credito legittimamente. Nelle procedure concorsuali, l’Agenzia delle Entrate potrà comunque rivalersi sui crediti futuri attraverso l’ente liquidatore.

5. Simulazioni pratiche e tabelle riepilogative

Per chiarire i concetti esposti, vediamo alcuni esempi concreti (simulazioni) e riassumiamo in tabelle i punti chiave.

Esempio 1: Composizione negoziata con un fornitore e banca

Supponiamo che la “Elettronica Rossi” (SRL) abbia un debito di 50.000€ verso un fornitore (componenti) e 30.000€ verso una banca (linea di credito). L’azienda prevede di poter recuperare parte del magazzino invenduto entro l’anno. Azioni possibili: 1. Fornitore: Elettronica Rossi chiede incontri per proporre una dilazione a 12 mesi sul debito di 50.000€. Offre una garanzia reale (pegno su un macchinario) e un moderato sconto sui ritardi.
2. Banca: Contatta la banca con un bilancio aggiornato. La banca conferma disponibilità a un rinegoziato aumentando il mutuo residuo a 5 anni invece di 2, riducendo le rate mensili.
3. Composizione negoziata: L’azienda valuta insieme a un commercialista l’opportunità di avviare una composizione negoziata (può nominare un esperto CN). Avrà lo scopo di bloccare eventuali azioni esecutive e formalizzare i piani di rientro. Se si arrivasse a firmare gli accordi proposti, si bloccherebbero gli interessi legali (grazie alle agevolazioni fiscali CN) e si otterrebbero vantaggi come l’esenzione da revocatoria sui pagamenti effettuati secondo l’accordo .

Tabella 1 – Confronto breve tra soluzioni di ristrutturazione
Strumento / ProceduraAmbito d’applicazioneEffetti chiaveCreditori coinvoltiCaratteristiche principali
Composizione negoziataImprese in crisi potenziale (tutti i tipi di creditori)Sospende le esecuzioni; accordo negoziale; incentivi fiscali (art.25-bis CCII)Creditori che partecipano volontariamenteVolontario, segreto, esperto CCIAA, deve concludersi positivamente per avere efficacia.
Piano attestato di risanamentoImprese in crisi/insolvenza (soprattutto imprenditori fallibili)Pagamenti secondo piano non sono revocabili (art.182-quinquies CCII) ; reati fall. non applicabiliCreditori che accettano il pianoAccordato con attestazione professionale; non vincolante per dissent.
Accordo di ristrutturazione (ARD)Debitori insolventi (società, richiede bilancio certificato)Vincolante anche su dissent. se ratificato 2/3 dei crediti; omologazione giudice; fiscale come concordato (art. 182-quinquies)Creditori muniti di titolo esecutivoStrumento giudiziale; presenta un piano di rientro vincolato; richiede voto maggioritario.
Concordato preventivoDebitori insolventiEfficacia erga omnes (omologazione); possibile esdebitazione residui (art. 280 CCII)Tutti i creditori ammessi al votoProcedura concorsuale integrale; durata e costi maggiori; richiede piano dettagliato e voto favorevole.
Concordato semplificatoPiccole imprese (debiti <5M)Come concordato, ma semplificato: velocità, meno oneri; esdebitazione residui (art. 25-sexies CCII)Tutti i creditori ammessi al votoRiservato a imprese sotto soglia; pochi adempimenti burocratici; deve essere depositato in Tribunale.

Tabella 2 – Esecuzione forzata: atti e tempi

Atto giudiziarioTermine per opposizioneContenuto possibilità opposizione
Decreto ingiuntivo40 giorni dal precettoTutti i motivi ex art. 645 c.p.c.: inesistenza/titolo, debito pagato, prescrizione, compensazione, etc. (Cass. SS.UU. 26727/2024: ammesse domande alternative a patto che abbiano stesso interesse) .
Pignoramento presso terzi40 giorni dall’atto esecutivo (opp. esecuzione) o 10 gg (opp. atti formali)Opposizione all’esecuzione (art.615): vizi sostanziali (esistenza del credito, impignorabilità del bene, prescrizione, pagamento sopravvenuto, fatti estintivi come condono) . Opposizione agli atti (art.617) se vizi formali (notifica irregolare, difetto del requisito di forma).
Cartella esattoriale60 giorni dalla notifica (Commissione Tributaria)Contestazioni tributarie: motivi di diritto e di fatto relativi a imposte e sanzioni richieste. Se si omette, l’Agenzia può procedere all’espropriazione (pignoramento esattoriale). In tal caso, si può comunque far valere la prescrizione intervenuta con opposizione all’esecuzione .

Esempio 2: opposizione a pignoramento di conto

Immaginiamo che “Rossi Elettronica”, oltre ai debiti sopra, abbia in conto corrente aziendale 5.000€ (ultima rata di finanziamento incassata). L’Agenzia Entrate chiede pignoramento dell’intero conto per una cartella pendente. Come comportarsi? Dal punto di vista tecnico, quella rata è stipendio/pensione? No, ma è comunque un accredito da attività d’impresa. La giurisprudenza spiega che ogni somma giunta sul conto perde la sua natura (anche stipendio) ed è aggredibile . Quindi, in linea di principio, l’Agenzia potrà pignorare tutto il saldo (salvo quote protette da eventuale stipendio futuro). Tuttavia, il debitore può opponersi: – Potrebbe eccepire di avere già pagato altri debiti (riducendo così la posizione fiscale debitoria) o richiedere rateazione.
– Può verificare se quella rata era inerente ad un’attività coperta da un’esenzione speciale (rarissimo, come assegni alimentari sotto quota).
– Potrebbe proporre opposizione all’esecuzione** per chiedere al giudice di sospendere o annullare il pignoramento, invocando la sua disperazione finanziaria e chiedendo un tempo per ricercare un accordo (in via del tutto residuale).

Tabella 3 – Quote impignorabili (stipendi/pensioni)

Le somme versate al debitore per pensione o stipendio sono parzialmente protette. In generale, l’art. 545 c.p.c. stabilisce che il creditore particolare (non ipotecario) può pignorare fino a 1/5 delle retribuzioni/pensioni nette, con importo minimo vitale (per l’assegno sociale 2024, 1.603,23€) . Nel caso dell’Agenzia delle Entrate, esistono scaglioni: fino a €2.500 la quota pignorabile è 1/10, tra €2.500 e €5.000 è 1/7, oltre €5.000 è 1/5 . L’ultima rata di stipendio accreditata sul conto prima del pignoramento, invece, non può essere toccata (Cass. 2018).

6. Domande frequenti (FAQ)

  • Q: Come distinguere crisi e insolvenza? – Nel nuovo Codice della crisi, la “crisi” è uno squilibrio tale da rendere probabile la futura insolvenza, mentre l’“insolvenza” indica l’incapacità conclamata di pagare regolarmente i debiti . In pratica, si parla di crisi quando il bilancio è in rosso e i debiti crescono, ma ancora si intravede un possibile risanamento, mentre si parla di insolvenza quando l’impresa non onora più scadenze ordinarie (ad es. paga mensilmente una parte dei debiti ma ne accumula di nuovi).
  • Q: Cosa succede ai debiti IVA in caso di concordato o accordo? – I debiti IVA (o altri tributi erariali) sono crediti privilegiati dello Stato e non possono essere stralciati nel piano. Pertanto in un piano concordatario essi vanno previsti per intero e soddisfatti. Nel concordato semplificato, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le entrate da esdebitazione da accise o IVA non godono di particolari esenzioni fiscali (rendendo consigliabile pagare quanto possibile) . In alternativa si può cercare una definizione agevolata a sé stante con l’Agenzia (ad esempio l’adesione a un piano di rateizzazione straordinario fino a 10 anni).
  • Q: Cos’è l’esdebitazione e come si ottiene? – L’esdebitazione (o “discharge”) è l’estinzione dei debiti residui non soddisfatti da un imprenditore fallito o in concordato (prevista oggi dal CCII negli artt. 280-282). In pratica, se l’impresa ha pagato almeno una parte dei creditori (attivo sufficiente a superare l’assenza totale di soddisfazione), il tribunale può cancellare i debiti restanti, liberando il debitore. La Cassazione (sent. 27562/2024) ha chiarito che non esiste un valore soglia fisso: conta la situazione complessiva e la condotta del debitore . Tuttavia, se nessun creditore viene soddisfatto (es. 0% del passivo), l’esdebitazione non verrà concessa . È importante considerare che per i fallimenti iniziati prima del 15.7.2022 resta applicabile l’assetto normativo della vecchia legge fallimentare (Cass. 14835/2025) , mentre per le nuove procedure si usa la disciplina del CCII (artt. 278-281).
  • Q: Cosa rischio con l’aggravarsi della situazione patrimoniale? – Se il debitore non adotta misure e prosegue con debiti insoluti, rischia di finire in una procedura concorsuale coatta: fallimento per l’imprenditore individuale o liquidazione giudiziale per la società. In queste sedi il patrimonio aziendale (o personale del titolare) viene liquidato per pagare i creditori. Da un lato può uscirne un concordato liquidatorio, dall’altro un fallimento decretato. Quest’ultimo comporta seri rischi: revocatorie sui pagamenti fatti, possibili reati fallimentari e difficoltà future di rilancio dell’attività (oltre alla procedura di esdebitazione). In caso di SRL, i soci rischiano la perdita del capitale sociale, ma non il loro patrimonio personale oltre le garanzie prestate.
  • Q: Quali domande alternative posso inserire nella comparsa di risposta? – Nell’opposizione al decreto ingiuntivo (o in qualsiasi comparsa di risposta in via monitoria), l’opposto può chiedere, oltre al rigetto dell’ingiunzione, che il giudice emetta sentenza su domande riconvenzionali collegate (ad es. un risarcimento per inadempienza contrattuale del creditore o la riduzione dell’importo richiesto). Le Sezioni Unite hanno precisato che tali domande alternative sono ammesse purché abbiano fondamento nel medesimo interesse della domanda principale . Bisogna però inserirle subito nella comparsa e motivarle adeguatamente; non si può “riservarle” a udienza successiva.
  • Q: Quando conviene proporre un accordo di composizione negoziata invece del concordato? – La scelta dipende dall’urgenza e dalla gravità della crisi. La composizione negoziata è ideale nelle fasi iniziali di difficoltà (prima di perdere liquidità) perché è più rapida e meno costosa: permette di sospendere le esecuzioni e trattare con i creditori in forma riservata . Se il negoziato fallisce o l’impresa è già insolvente conclamata, invece, può essere necessario ricorrere al concordato o a procedure concorsuali formali. Il concordato, se omologato, ha effetti più estesi (es. vincola anche i dissenzienti) ma richiede la presenza di un Tribunale e tempi più lunghi. Il piano attestato si colloca a metà strada: è extragiudiziale ma, essendo solo un accordo di intenti, non vincola i contrari.
  • Q: Quali agevolazioni fiscali ottiene chi aderisce alla composizione negoziata? – Aderire con successo a una composizione negoziata premia fiscalmente l’imprenditore e i creditori. Come detto, dall’iscrizione dell’accordo nel registro delle imprese scattano le detassazioni previste dagli articoli 88(4-ter) e 101(5) del TUIR e dall’art. 26(3-bis) del DPR 633/72 . Ciò vuol dire, ad esempio, che eventuali sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio dei debiti o dalla cessione aziendale non saranno soggette a tassazione ordinaria (similmente a quanto avviene nei concordati “giudiziali”). Si applicano insomma gli stessi vantaggi previsti per gli accordi e piani attestati nel codice della crisi. L’Agenzia Entrate ha inoltre chiarito che non si applicano le detassazioni in più (come quelle di plusvalenza ex art.86 TUIR) rispetto a queste; anzi, ha confermato che le plusvalenze derivate dall’accordo negoziato si tassano normalmente . In soldoni: le uniche esenzioni fiscali sono quelle riconosciute espressamente dal CCII alla composizione negoziata (stesse dell’accordo di ristrutturazione).

Hai un negozio di elettronica, informatica o componenti tecnologici e stai affrontando debiti fiscali, contributivi o bancari? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai un negozio di elettronica, informatica o componenti tecnologici e stai affrontando debiti fiscali, contributivi o bancari?
Hai ricevuto cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento, o temi pignoramenti e blocchi dei conti correnti da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o dei creditori?

👉 Prima regola: affronta la situazione senza rinvii.
Nel settore dell’elettronica — dove la concorrenza online, i margini ridotti e la rotazione veloce dei prodotti creano continue difficoltà — i debiti possono accumularsi rapidamente.
Con una strategia fiscale e legale mirata, puoi bloccare le azioni esecutive, ridurre l’esposizione debitoria e proteggere il tuo negozio o e-commerce.


⚖️ Le cause più comuni di indebitamento nei rivenditori di elettronica

  • Pressione fiscale elevata e mancanza di pianificazione finanziaria.
  • Calo delle vendite per la concorrenza delle grandi catene o delle piattaforme online.
  • Ritardi nei pagamenti dei clienti business o pubblici.
  • Mancato versamento di IVA, IRPEF o contributi INPS.
  • Errori contabili o dichiarativi.
  • Mutui o leasing onerosi per attrezzature o magazzino.
  • Cartelle esattoriali e interessi di mora accumulati.

📌 I rischi per un rivenditore di elettronica indebitato

  • Cartelle esattoriali e pignoramenti su conti correnti e incassi.
  • Fermi amministrativi sui veicoli aziendali.
  • Iscrizioni ipotecarie su immobili o magazzini.
  • Blocco dei rimborsi fiscali o dei crediti IVA.
  • Revoca di fidi bancari o linee di credito.
  • Rischio di chiusura o liquidazione giudiziale (ex fallimento) in caso di insolvenza.

🔍 Cosa fare subito

  1. Analizza la tua situazione debitoria, separando i debiti fiscali, contributivi e bancari.
  2. Verifica la legittimità delle cartelle e delle intimazioni, perché molti atti contengono vizi o debiti prescritti.
  3. Blocca pignoramenti e azioni esecutive presentando istanze di sospensione o ricorsi tempestivi.
  4. Richiedi una rateizzazione o valuta una definizione agevolata (“rottamazione”).
  5. Affidati a un avvocato tributarista esperto in gestione della crisi d’impresa commerciale per costruire un piano di risanamento.

🧾 Strumenti per difendersi e risolvere i debiti

💠 Rateizzazione delle cartelle

Puoi ottenere una rateizzazione fino a 120 rate mensili, sospendendo le procedure di riscossione.

💠 Definizione agevolata o “rottamazione”

Se disponibile, consente di pagare solo l’imposta dovuta, eliminando sanzioni e interessi.

💠 Istanza di autotutela o ricorso tributario

Permette di contestare cartelle errate o prescritte, bloccando i recuperi illegittimi.

💠 Composizione negoziata della crisi

Uno strumento efficace per negoziare con Fisco, banche e fornitori, evitando la chiusura dell’attività.

💠 Piano di risanamento aziendale

Con una consulenza legale e contabile mirata puoi ristrutturare i debiti, ridurre i costi e preservare la tua attività commerciale.


🛠️ Strategie di difesa per un rivenditore indebitato

  • Verificare vizi o prescrizioni negli atti notificati.
  • Contestare ipoteche, fermi o pignoramenti non legittimi.
  • Dimostrare la crisi temporanea di liquidità dovuta al calo delle vendite.
  • Attivare piani di rateizzazione per evitare la chiusura del negozio.
  • Proteggere merci, arredi e strumenti di lavoro da azioni esecutive.
  • Migliorare la gestione fiscale e finanziaria per prevenire nuovi debiti.

⚖️ Perché agire subito è fondamentale

Nel commercio dell’elettronica, la velocità di rotazione dei prodotti e la necessità di liquidità costante sono vitali.
Un pignoramento o il blocco dei conti può interrompere le forniture e fermare le vendite.
Agire tempestivamente permette di:

  • Evitare la sospensione dell’attività e la perdita dei clienti.
  • Mantenere rapporti con i fornitori e le banche.
  • Difendere la reputazione del negozio o del brand online.
  • Ripristinare equilibrio economico e continuità operativa.

🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

  • 📂 Analizza la posizione debitoria e la documentazione ricevuta.
  • 📌 Valuta la legittimità delle cartelle e la possibilità di sospensioni o rateizzazioni.
  • ✍️ Predispone piani di risanamento, istanze di autotutela e ricorsi tributari personalizzati.
  • ⚖️ Ti rappresenta davanti all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e alla Corte di Giustizia Tributaria.
  • 🔁 Offre consulenza continuativa su fiscalità commerciale, gestione della crisi e tutela del patrimonio aziendale.

🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

  • ✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e gestione della crisi d’impresa.
  • ✔️ Specializzato nella difesa di rivenditori e negozianti del settore elettronico e informatico contro debiti fiscali e bancari.
  • ✔️ Gestore della crisi d’impresa iscritto presso il Ministero della Giustizia.

Conclusione

Un rivenditore di elettronica con debiti può ripartire e salvare la propria attività, ma solo agendo subito con una strategia mirata.
Con una difesa legale e fiscale efficace, puoi bloccare pignoramenti e cartelle, ridurre i debiti e mantenere operativo il tuo punto vendita o e-commerce.
Agire oggi significa proteggere la tua impresa, i tuoi dipendenti e il futuro del tuo lavoro.


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Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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