Impresa Cappotti E Isolamento Con Debiti: Cosa Fare E Come Difendersi

Hai un’impresa che realizza cappotti termici o lavori di isolamento con debiti fiscali o sotto accertamento dell’Agenzia delle Entrate?
Negli ultimi anni, con il boom dei bonus edilizi e degli incentivi per l’efficienza energetica, molte imprese del settore si sono trovate coinvolte in verifiche fiscali, controlli su crediti d’imposta e difficoltà di liquidità.
Il blocco delle cessioni dei crediti, i ritardi nei pagamenti e i crescenti costi dei materiali hanno messo in crisi numerose aziende, generando cartelle esattoriali, accertamenti e debiti verso il Fisco e i fornitori.
Con una difesa legale e tributaria mirata, è possibile bloccare le procedure di riscossione, rateizzare i debiti e difendersi da accertamenti illegittimi, salvaguardando la continuità aziendale e il lavoro dei dipendenti.

Quando un’impresa di isolamento entra in difficoltà fiscale
Le situazioni più comuni comprendono:

  • Cartelle esattoriali o intimazioni di pagamento per IVA, IRES, IRAP o contributi non versati;
  • Accertamenti fiscali su crediti d’imposta o bonus edilizi (Superbonus, Ecobonus, Bonus Casa) ritenuti irregolari o non spettanti;
  • Pignoramenti o ipoteche su conti correnti, mezzi e beni aziendali;
  • Sanzioni e interessi che fanno crescere il debito in modo esponenziale;
  • Mancati incassi dai committenti o blocco dei crediti fiscali ceduti;
  • Decadenza da regimi agevolati o esclusione da gare pubbliche a causa di debiti fiscali pendenti.

Cosa fare se la tua impresa ha debiti o è sotto accertamento fiscale

  1. Agisci subito: ogni cartella o accertamento deve essere impugnato o rateizzato entro 60 giorni dalla notifica.
  2. Verifica la legittimità degli atti: molti accertamenti contengono vizi di forma o errori di notifica che possono portare all’annullamento.
  3. Controlla l’effettiva entità del debito: spesso la cifra richiesta include sanzioni e interessi sproporzionati, riducibili con la definizione agevolata.
  4. Richiedi una rateizzazione: puoi ottenere fino a 120 rate mensili, sospendendo temporaneamente le azioni di riscossione.
  5. Valuta la definizione agevolata (rottamazione): consente di pagare solo le imposte dovute, eliminando sanzioni e interessi.
  6. Impugna gli accertamenti infondati: con un ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, puoi bloccare la riscossione e difendere la tua impresa.

Come difendersi legalmente e fiscalmente
Un avvocato tributarista esperto in edilizia e bonus fiscali può analizzare la posizione della tua impresa e individuare la strategia più efficace.
Le azioni più utili includono:

  • contestare errori di notifica, calcolo o motivazione negli accertamenti e nelle cartelle;
  • richiedere la sospensione immediata delle procedure di riscossione;
  • presentare ricorso contro accertamenti su crediti d’imposta o bonus edilizi ritenuti irregolari;
  • negoziare piani di pagamento rateizzati o transazioni fiscali sostenibili;
  • proteggere mezzi, attrezzature e immobili aziendali da pignoramenti o sequestri;
  • coordinare la difesa con il commercialista per ristrutturare il debito e la gestione fiscale.

Il ruolo dell’avvocato nella difesa dell’impresa di isolamento

  • Analizza la legittimità di accertamenti, cartelle e atti esecutivi.
  • Impugna tempestivamente gli atti davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.
  • Negozia rateizzazioni e definizioni agevolate con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
  • Tutela i beni aziendali e i cantieri in corso da azioni esecutive.
  • Difende l’impresa nel contraddittorio con l’Ufficio e nel contenzioso tributario.
  • Protegge la continuità produttiva e la reputazione dell’azienda.

Cosa puoi ottenere con una difesa efficace

  • La sospensione immediata delle procedure di riscossione.
  • L’annullamento totale o parziale dei debiti illegittimi.
  • La rateizzazione o definizione agevolata delle somme dovute.
  • La protezione del patrimonio aziendale e personale.
  • Il risanamento fiscale e la stabilità economica della tua impresa.

⚠️ Attenzione: ignorare gli accertamenti o le cartelle fiscali può portare a pignoramenti, blocchi dei conti correnti o fermo dei mezzi da lavoro, paralizzando i cantieri e l’attività aziendale.
Molte situazioni, però, possono essere risolte o ridotte, se affrontate tempestivamente con una difesa legale e fiscale specializzata.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e difesa delle imprese edili e dei general contractor – spiega cosa fare se la tua impresa di cappotti termici o isolamento ha debiti fiscali o è sotto accertamento, come bloccare la riscossione e come ricostruire la solidità economica della tua azienda.

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Introduzione

Le imprese specializzate nell’installazione di cappotti termici e lavori di isolamento termico (Sp) si sono trovate negli ultimi anni sotto forte pressione finanziaria. L’introduzione del Superbonus 110% e di altri ecobonus edilizi ha generato un forte incremento dell’attività, ma anche un’impennata dei costi e dei crediti fiscali da gestire. Molte aziende del settore hanno accumulato debiti verso l’Erario (per le imposte e i contributi), verso gli istituti di credito (mutui e finanziamenti) e verso i fornitori (materiali, subappalti, ecc.), rendendo difficile far fronte alle obbligazioni. Questa guida – aggiornata a settembre 2025 con le ultime novità normative e giurisprudenziali – illustra le possibili strategie di gestione della crisi finanziaria e gli strumenti legali a disposizione del debitore per evitare il dissesto. Dopo una panoramica iniziale, esamineremo le procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) e dal diritto fallimentare, soffermandoci sulla composizione negoziata, sul concordato preventivo (ordinario e semplificato) e sulle trattative con il fisco e le banche. Per ogni strumento indicheremo modalità operative, vantaggi e criticità, corredando la trattazione con tabelle riepilogative, esempi pratici, FAQ e modelli di atti (istanza di composizione negoziata, domanda di concordato, ecc.).

Fonti normative e sentenze (aggiornate 2025): citando le norme chiave come il D.Lgs. n. 14/2019 (Codice Crisi), il D.L. 118/2021 (conv. L. 147/2021) e successive modifiche (D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 136/2024), nonché disposizioni fiscali rilevanti (es. art. 48-bis DPR 633/1972) e le ultime pronunce giurisprudenziali (Cass. n. 30109/2025, Trib. Roma 8.8.2025, Trib. Bologna 30.4.2024, Trib. La Spezia 23.2.2023, ecc.). Le citazioni dei riferimenti normativi e delle sentenze sono fornite nel testo e la bibliografia normativa/giudiziaria è riportata in fondo alla guida.

1. Contesto e criticità specifiche

Le imprese di cappotti termici operano in un settore caratterizzato da cicli lunghi e dall’uso massiccio di incentivi fiscali: in particolare, il Superbonus 110% (introdotto nel 2020 e via via modificato, ultimo rif. Legge di Bilancio 2025) copre anche gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali (cappotto esterno) . Questi incentivi hanno acceso un boom di commesse, ma hanno anche generato situazioni di squilibrio finanziario:

  • Costi anticipati: per realizzare i lavori l’impresa deve acquistare materiali e pagare manodopera e fornitori, spesso prima di ottenere i rimborsi fiscali o la cessione del credito.
  • Debiti tributari: le imprese accumulano imposte e contributi (IVA, IRES/IRPEF, INPS, ecc.) da versare; ad esempio, l’Erario può compensare i crediti fiscali che spettano per Superbonus con altri debiti del contribuente, ma questo può non coprire integralmente gli importi dovuti .
  • Problemi con i fornitori: i fornitori possono avanzare richieste di pagamento o di esecuzione coattiva per crediti insoluti; inoltre, in caso di composizione negoziata o concordato, spesso si richiedono misure protettive contro azioni contrattuali e risoluzioni di contratto .
  • Debiti bancari: le imprese chiedono finanziamenti o anticipazioni per sostenere il circolante, ma un peggioramento della situazione può tradursi in revoca delle linee di credito o rifiuto di nuovi affidamenti. In un caso recente, il Tribunale di Bologna ha chiarito che la sola istanza di composizione negoziata non giustifica la sospensione dei fidi bancari: i finanziatori devono darne valida motivazione, altrimenti rischiano di ostacolare ingiustificatamente il piano di rilancio .

In sintesi, l’imprenditore si trova ad affrontare un circolo vizioso: costi elevati e ritardo nei rimborsi producono incapacità di pagamento che rischia di far scattare azioni esecutive (cambiali protestate, precetti, pignoramenti, ecc.) o la dichiarazione di insolvenza. Dal punto di vista del debitore, lo scopo è resistere e negoziare: evitare il fallimento obbligatorio (oggi “liquidazione giudiziale”) e tentare soluzioni stragiudiziali o concorsuali che consentano la continuità aziendale o almeno una liquidazione ordinata. Ciò implica:

  • Monitorare costantemente gli indicatori di crisi (es. ritardi nei pagamenti fiscali, passivi bancari crescenti) come previsto dal CCII .
  • Verificare i requisiti per accedere alle procedure (composizione negoziata, concordato, ecc.) tenendo conto delle dimensioni aziendali (soglia “infrabonus”).
  • Considerare sin da subito accordi con il fisco (transazione fiscale) e piani di ristrutturazione con banche e fornitori.
  • Preparare piani di risanamento concreti, con l’ausilio di un professionista esperto (consulente o advisor in crisi d’impresa).

In questa guida illustreremo passo passo le strade percorribili.

2. Strumenti normativi di risoluzione della crisi

L’ordinamento italiano (riformato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019) prevede diversi strumenti di regolazione della crisi (concordati, accordi, piani, ecc.), articolati in base alla situazione finanziaria dell’impresa e alle sue dimensioni . In generale, le vie possibili sono:

  • Composizione negoziata della crisi (CNC): procedura assistita, non formalmente concorsuale, introdotta dal D.L. 118/2021 (art. 1, commi 567 e ss., L. 147/2021) e disciplinata dal Titolo II del CCII (artt. 12-25 CCII). È pensata per imprese di qualsiasi dimensione (micro incluse), in uno stato di probabile crisi reversibile, che intendono trattare con i creditori per un accordo di salvataggio. L’istanza si presenta al tribunale (inclusi gli appositi Organismi di composizione della crisi per le imprese “sotto soglia” fallimentare) e prevede la nomina di un esperto che assiste nelle trattative. Durante la procedura sono automaticamente in vigore misure protettive (art. 18 CCII) contro azioni esecutive e contrattuali dei creditori . Gli esiti possibili sono vari: accordi tra il debitore e creditori qualificati, piani di ristrutturazione, accordi di ristrutturazione dei debiti, ovvero anche la presentazione di un piano concordatario in continuità o liquidazione.
  • Concordato preventivo: procedura concorsuale giudiziaria (artt. 160 e segg. CCII) in cui il debitore presenta al tribunale un piano (con o senza continuità aziendale) che preveda soddisfazione parziale o dilazionata dei creditori. Può essere in continuità (l’impresa prosegue l’attività) o liquidatorio (liquidazione pianificata del patrimonio). Durante il concordato, il tribunale può autorizzare misure protettive simili (divieto di esecuzioni) e l’esito finale dipende dall’approvazione del piano da parte dei creditori e dal giudice. Dalla riforma 2022 è prevista anche la conferma preventiva delle misure protettive ex art. 18 CCII (Tribunale Torino 31.7.2025, citando orientamenti). Se il concordato riesce, consente spesso una significativa falcidia del debito.
  • Concordato semplificato: (introdotto dalla L. 54/2022, art. 5, ora art. 44-quater CCII) è una procedura più snella riservata alle imprese minori (sotto soglia) senza fallimento. Viene gestita dall’Organismo di composizione della crisi (OCC) anziché dal tribunale, e consente di concludere la composizione negoziata con un concordato liquidatorio semplificato. Rispetto al concordato ordinario, richiede una documentazione più leggera e prevede esenzioni da alcune azioni revocatorie (anche se, come evidenziato, presenta criticità fiscali specifiche ).
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis, co. 6 L.F. ora rielaborato nel CCII): permettono al debitore, fuori da ogni procedura formale, di negoziare piani di ristrutturazione approvati dai creditori pubblici (fisco e Inps) e presentati al tribunale per omologa. Attenzione: con l’introduzione della composizione negoziata e della transazione fiscale, l’accordo bancario completo spesso si realizza all’interno o al termine della procedura negoziata stessa.
  • Liquidazione giudiziale: è l’ex «fallimento». Rappresenta lo sbocco necessario quando le altre soluzioni falliscono: in tal caso si apre formalmente la liquidazione dei beni per pagare i creditori, con perdita della continuità.

2.1 Composizione negoziata della crisi: requisiti ed effetti

La Composizione Negoziata della Crisi (CNC) è oggi il principale strumento preventivo. Vi può accedere qualsiasi imprenditore (commerciale o agricolo) in situazione di probabile insolvenza, indipendentemente dalle dimensioni (anche microimprese) , purché non sia già intervenuta l’apertura della liquidazione giudiziale. Il codice parla di crisi «non gestibile con soluzioni ordinarie» (art. 12 CCII). L’istanza deve contenere una relazione patrimoniale-finanziaria chiara, il piano di risanamento proposto e l’elenco dei creditori. La domanda si deposita presso un tribunale o OCC, con allegazione di una relazione dell’esperto di fiducia che ne attesti la fondatezza (art. 16 CCII).

Misure protettive automatiche. Dal momento della pubblicazione dell’istanza, valgono automaticamente (salvo revoca) le misure di sospensione cautelare previste dagli artt. 18-20 CCII: in sostanza i creditori (inclusi pubblici, banche, fornitori) non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sull’azienda e sui beni dell’imprenditore; le singole azioni interrotte restano sospese (art. 18, co. 4 e 5 CCII). Gli effetti sono “naturali” e operano senza bisogno di un decreto del tribunale : fino alla conclusione delle trattative (o archiviazione della domanda), ad esempio non scattano le cause di scioglimento della società per perdite o riduzione di capitale sociale (art. 20 CCII) , né si applicano gli obblighi legali di ricostituzione del capitale (art. 2446 c.c.) o di segnalazione agli organi di controllo. Inoltre, gli amministratori e gli esperti operano in un contesto di collaborazione e buona fede: il Tribunale di Roma ha affermato che, una volta archiviata la procedura per impossibilità del risanamento (relazione negativa), non è più possibile confermare misure protettive in alcun modo, né sindacare giudizialmente la legittimità del lavoro dell’esperto, che resta atto amministrativo . In ogni caso, l’impresa potrà comunque tentare nuove vie di risanamento depositando entro 60 giorni dal rapporto negativo un nuovo piano di composizione o concordato (art. 40, co. 4 CCII ).

Effetti sulle esecuzioni e sui contratti pendenti. Con le misure protettive in atto, i creditori non possono far valere clausole di inadempimento o sospendere i forniture per insoluti. In un caso concreto, un’impresa in CNC ha chiesto al giudice l’adozione di specifiche tutele verso i fornitori, chiedendo di bloccare negozialmente possibili iniziative di risoluzione dei contratti: ciò perché azioni simili avrebbero compromesso “irremediabilmente” il patrimonio aziendale e l’esito delle trattative . Ancora, il Tribunale di Ivrea ha sottolineato che gli effetti protettivi della composizione negoziata si estendono anche ai garanti: se soci o terzi hanno prestato fideiussioni o ipoteche, questi creditori potrebbero essere inibiti dall’agire fintanto che sono parte attiva della procedura .

Rimborso dei debiti pubblici. Durante la CNC l’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali sono tenuti a proseguire regolare pagamento dei debiti verso l’impresa. In particolare, il Tribunale di La Spezia (23/2/2023) ha chiarito che, con misure protettive concesse, non si applica l’art. 48-bis del DPR 633/1972 (che altrimenti consentirebbe di bloccare gli incassi all’impresa a copertura del suo debito IVA): ciò significa che gli enti pubblici e le partecipate devono continuare a pagare regolarmente i loro debiti all’impresa che ha depositato l’istanza di composizione negoziata . Questo principio è cruciale nel settore edile, dove spesso i clienti finali sono condomìni o amministrazioni pubbliche che, pur gravati da debiti con l’impresa, ora non possono indebitamente ritardare i pagamenti richiamandosi alla sospensione di cessione del credito.

Rapporto con la transazione fiscale. Con il “correttivo ter” al Codice della crisi (D.Lgs. 136/2024) è stato introdotto l’art. 23, co. 2-bis CCII: durante la CNC l’impresa può presentare alle agenzie fiscali una proposta transattiva per il pagamento (anche parziale o dilazionato) dei debiti tributari e contributivi, al netto delle multe, a condizione di allegare una relazione di un professionista che confermi la convenienza dell’accordo rispetto alla liquidazione giudiziale . L’accordo transattivo con il fisco, una volta sottoscritto dalle parti, va depositato in tribunale: il giudice ne verifica la regolarità, poi autorizza l’esecuzione o dichiara inefficace l’accordo . In caso di apertura della liquidazione giudiziale, l’accordo si risolve automaticamente. Notare che tale strumento non si applica ai tributi UE e richiede il coinvolgimento formale di Agenzia Entrate/Riscossione (art. 23 CCII). In pratica, la CNC permette quindi di negoziare anche con il fisco (ad es. Agenzia Entrate-Riscossione) sulla base di una proposta di pagamento rateale, come mostra la nuova disposizione .

Periculum in mora e procedure cautelari. Una recente pronuncia della Cassazione Penale (30109/2025) riconosce che l’esistenza di una procedura di composizione negoziata in corso di può escludere il periculum in mora richiesto per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto. In altri termini, la Corte ha affermato che l’adesione a una CNC costituisce un elemento di sufficiente “garanzia” da far decadere il rischio che il debitore possa occultare il profitto illecito . Sebbene si tratti di contesto penale, il principio indica che, in generale, i tribunali tengono conto dell’avvio della composizione negoziata come segnale di volontà di salvataggio, impedendo misure drastiche come il sequestro dei beni dell’impresa senza motivazioni ulteriori.

Epilogo della procedura CNC. L’esperto incaricato segue le trattative e redige, al termine, una relazione finale. Se il giudice la ritiene positiva, la composizione si conclude secondo il piano concordato; in caso contrario, l’esperto (e il tribunale) possono disporre l’archiviazione della procedura. Come osservato, dal giorno della pubblicazione dell’istanza scattano comunque effetti protettivi automatici, che poi si spengono alla conclusione o archiviazione . Una volta chiusa la CNC con esito negativo, è comunque possibile rilanciare la crisi entro 60 giorni, presentando ad esempio un ricorso di concordato o una nuova istanza di composizione(art. 40, co. 4 CCII ). In alternativa, trascorso tale termine, si procede alle vie esecutive.

3. Concordato preventivo e semplificato

Se la composizione negoziata non è percorribile o non produce risultati, l’imprenditore può valutare il concordato preventivo, procedura concorsuale formale che può offrire maggiore certezza di “pacificazione” dei debiti (falcidiati) rispetto alla crisi assistita. Esiste inoltre il concordato semplificato per le micro imprese.

  • Concordato preventivo in continuità: l’impresa deposita un piano che prevede il proseguimento dell’attività aziendale (anche con eventuale acquisto da terzi), mentre paga i creditori secondo le modalità concordate. Il tribunale può disporre la “conferma preventiva” di misure cautelari analoghe a quelle della CNC. Recentemente è stato chiarito (Cass. n. 348/2025) che nel concordato in continuità è ammessa una prosecuzione parziale dell’attività aziendale, permettendo di liquidare alcuni rami d’azienda e salvare altri . Questo tipo di concordato è ideale quando il piano di risanamento dell’impresa è concreto; i creditori accettano un piano moderatamente premiante in vista di ricavi futuri. In un concordato conclamato, spesso il debito fiscale può essere ridotto (in parte o per intero) in fase di omologazione, a differenza che nella crisi assistita (nel concordato, infatti, può esserci falcidia dei tributi).
  • Concordato preventivo liquidatorio: qui l’azienda cessa l’attività, si vendono i beni e si distribuisce il ricavato ai creditori secondo un piano (collegio dei creditori). È una via di uscita ordinata per i casi disperati: può risultare l’unica opzione se la CNC fallisce definitivamente e i creditori non accettano ristrutturazioni.
  • Concordato semplificato (ex art. 44-ter CCII e 257-bis c.c.): procedura per le “imprese minori” (sotto soglia di fallibilità): in pratica il debitore, seguendo un modello ridotto (domanda entro 60 giorni), può chiudere la composizione negoziata presentando un concordato liquidatorio espresso. La domanda è trattata da un OCC e non è necessario il deposito di un piano tecnico complesso. È previsto uno sconto da azioni revocatorie per i creditori che aderiscono (ciò che rende il concordato semplificato più attrattivo). Tuttavia, alcuni commentatori segnalano criticità su questo strumento, in particolare per i crediti fiscali: il concordato semplificato non consente benefici automatici di transazione fiscale come nella composizione , per cui può risultare svantaggioso per i creditori pubblici. Comunque, esso rappresenta un “sbocco” formale alla composizione negoziata delle imprese sotto soglia .

Differenze chiave: a titolo di sintesi, si possono riepilogare così gli elementi principali (tabella seguente):

StrumentoProceduraObiettivoMagistrato/OrganoMisure protettiveCrediti fiscali
Composizione negoziataNon concorsuale (negotiata)Risanamento volontarioTribunale/OCC + espertoSì (art. 18 CCII): divieto esecuzioni/coercizioni (banche, fornitori, fiscali)Possibilità di transazione fiscale (art. 23 CCII)
Concordato preventivoConcorsualeSalvataggio con pianoTribunale (collegio creditori)Sì (autorizzate dal giudice), art. 167 CCIISì, con falcidia dei tributi (es. art. 160 CCII)
Concordato semplificatoConcorsuale snellitoLiquidazione semplificataOCC (Organismo composiz.)Sì (autorizzate dall’OCC)Limitata: non sempre esistono specifiche misure premianti per il fisco

(Fonte: CCII e dottrina ). Notiamo che nel concordato ordinario il credito pubblico può essere falcidiato più liberamente rispetto alla composizione negoziata, mentre nella CNC le esenzioni fiscali sono solo quelle offerte da specifiche norme (come la transazione fiscale).

4. Gestione dei debiti fiscali

I debiti fiscali (erariali e contributivi) sono spesso la voce più ingente per l’impresa in crisi. È fondamentale prenderli in considerazione fin da subito. Le strade possibili sono:

  • Rateizzazioni e dilazioni “ordinarie”: l’imprenditore può richiedere all’Agenzia delle Entrate o all’ente previdenziale (INPS/Equitalia, ora Agenzia delle Entrate-Riscossione) pagamenti dilazionati dei debiti maturi. Questi strumenti ordinari (ad es. la “rottamazione quater” introdotta dal 2023) possono offrire rate fino a 10 anni, ma è necessario che non sia in corso una procedura concorsuale (salvo la nuova possibilità di transazione fiscale). In particolare, se si accede alla composizione negoziata, si perde in generale il beneficio di dilazioni automatiche già concesse: l’impresa decade dalla rateazione una volta depositata la domanda di composizione, a meno di disporre diversamente (art. 25-septies CCII). Pertanto, in genere conviene stipulare accordi con il fisco dopo aver concordato il piano con i creditori, oppure sfruttare la transazione fiscale (art. 23 CCII) nell’ambito della CNC.
  • Transazione fiscale (art. 23 CCII): come detto, l’art. 23, co. 2-bis CCII (inserito dal correttivo ter 2024) consente di proporre alle Agenzie fiscali un accordo “di composizione negoziata” per debiti tributi e contributi. La proposta deve essere supportata da una relazione di un professionista che ne attesti la congruità rispetto alla liquidazione giudiziale . Se accettata e approvata dal tribunale, l’accordo vincola l’Erario a ritirare o ridurre i crediti come pattuito. Attenzione: l’accordo si risolve se poi si apre la procedura di liquidazione giudiziale , quindi l’iter va seguito con coerenza. Importante: non sono coinvolti i tributi che alimentano il bilancio UE (per cui il contribuente paga tutto se dipende da oneri comunitari).
  • “Transazione fiscale 6/bis” (legge 162/2019): al di fuori delle procedure concorsuali, esisteva una facoltà di transazione (art. 6, DL 118/2021) utilizzata anche in pandemia. Oggi tale strumento è superato dalla norma CCII sopra citata, ma è utile sapere che anche in passato l’accordo poteva essere fatto con l’Agenzia/Riscossione (fermo restando il limite del rifinanziamento disponibile).
  • Contestazioni e contenzioso tributario: se ci sono vertenze in corso con il fisco (ad es. accertamenti su dichiarazioni, sanzioni), può valere la pena valutare transazioni anche extragiudiziali con l’Agenzia delle Entrate (enti locali, ecc.) o proseguire il contenzioso, se conveniente. La composizione negoziata di norma non sospende in automatico il processo tributario, a meno di accordi ad hoc. In ogni caso, la trattativa complessiva considererà anche la posizione tributaria.

In sintesi, il debt fiscale va gestito in modo proattivo: occorre valutare se aderire a una dilazione statale di tipo generalista o puntare subito a un accordo transattivo all’interno di una procedura (composizione o concordato). Ad esempio, se l’impresa ha molti crediti fiscali da Superbonus da cedere, può utilizzare questa trattativa come forza negoziale (il fisco potrebbe concedere sgravi immediati, ma ne abbiamo visto l’introduzione recente ).

5. Debiti verso banche e fornitori

5.1 Debiti bancari

Le banche rivestono un ruolo chiave. Ecco alcuni punti strategici:

  • Rinegoziazione dei mutui e affidamenti: al primo segnale di crisi, il titolare dovrebbe incontrare le banche per richiedere allungamenti di durate, sospensioni di rate, o un nuovo piano di ammortamento. Molti istituti offrono accordi di moratoria convenzionati anche fuori dalle procedure ufficiali, soprattutto se ritengono che il piano di risanamento (o la garanzia statale) renda remunerativa la concessione del tempo.
  • Concordato o accordi di ristrutturazione: in assenza di successo nelle trattative amichevoli, si può coinvolgere formalmente le banche in un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 67-bis CCII) parallelo alla composizione negoziata, oppure si può includere i loro crediti nel piano concordatario. Bisogna prepararsi che le banche pretenderanno garanzie o covenants stringenti.
  • Tutela cautelare: se le banche minacciano di revocare gli affidamenti (sospendere i fidi o risoluzioni fideiussorie), ricordiamo la pronuncia del Tribunale di Bologna (30.4.2024) che vieta di utilizzare l’istanza di composizione negoziata come giustificazione automatica per bloccare le linee di credito . I giudici hanno confermato che “la sola presentazione dell’istanza non costituisce giusta causa per la revoca dei finanziamenti” . Ciò significa che, mentre è sempre bene coinvolgere i banchieri nel piano, l’impresa ha una protezione legale: se i finanziatori intendono chiudere i rubinetti devono dimostrare motivazioni concrete. In caso contrario, potrebbero essere chiamati a rispondere dei danni (es. fallimento del piano) . Questo principio di correttezza contrattuale (Cass. civ. 10933/2025, SS.UU.) ribadisce che la collaborazione bancaria è essenziale in una crisi d’impresa.

È quindi consigliato formalizzare per iscritto ogni trattativa con le banche, magari con relazioni di advisor terzi che attestino la veridicità dei dati. In fase di concordato, le banche possono partecipare all’esame del piano (o approvarlo in assemblea dei creditori) dietro rilascio di fideiussioni o garanzie aggiuntive. Nel complesso, l’obiettivo è ottenere in via preventiva il massimo sostegno possibile dai finanziatori (allungamenti di debiti, credito ponte, ecc.) per mettere in sicurezza la continuità.

5.2 Debiti verso fornitori

Anche i creditori privati (imprese fornitrici, subappaltatori) vanno trattati attentamente:

  • Suddivisione dei creditori: il piano di composizione/concordato deve stabilire come soddisfare i fornitori, magari offrendo pagamenti dilazionati o fallimenti parziali del debito. Occorre garantire trattamenti coerenti: la normativa CCII in più punti prevede la par condicio creditorum, salvo che il tribunale non autorizzi trattamenti differenziati con adeguata motivazione. Ad esempio, nella CNC non si possono riconoscere diritti di prelazione a favore di un creditore senza accordo comune (art. 46, co. 5 CCII ).
  • Misure cautelari: come già visto, l’impresa in composizione può chiedere misure specifiche contro azioni dei fornitori. Il Tribunale di Roma (ist. 8/2025) ha ritenuto legittimo richiedere in via cautelare che «nei confronti dei fornitori sopra indicati» venissero bloccate iniziative negoziali di risoluzione o rifiuto d’adempimento, qualora necessarie per evitare il fallimento del piano . Nella pratica, ciò può tradursi nel divieto per i fornitori di sospendere immediatamente forniture per insoluti o di recedere unilateralmente dai contratti stipulati prima della composizione.
  • Transazione con i fornitori: in casi di esposizioni gestibili, si può proporre direttamente ai fornitori un accordo di ristrutturazione stragiudiziale, pagando subito una percentuale del debito o dilazionando il saldo. Questo si colloca al di fuori delle procedure formali, ma a volte è preferibile se si ha con il fornitore un rapporto solido.
  • Riflessi contrattuali: bisogna anche considerare clausole di subappalto e reverse charge. In certi lavori (come quelli agevolati dal bonus), è possibile che l’impresa faccia cessione del credito IVA (con debito anticipato) o sia tenuta ad applicare il reverse charge (meccanismo di scissione dei pagamenti). Le cessioni dei crediti agevolati e i meccanismi IVA vanno riportati nel piano, ma non modificano la sostanza negoziale (l’impresa resta esposta verso l’Agenzia).

In breve, la strategia generale con i fornitori è: coinvolgerli nella trattativa, cercare di prorogare i pagamenti, illustrare un piano credibile che li soddisfi meglio del fallimento, e usare le leve legali (misure CCII) per limitare le azioni avverse durante il negoziato.

6. Simulazioni pratiche e modelli di atto

6.1 Simulazione: istanza di composizione negoziata

Fatto tipico. L’imprenditore Mario Rossi gestisce la “Rossi Cappotti S.r.l.”, attiva da 10 anni nel settore isolamenti. Nel 2024 l’azienda ha fatturato 1,2 milioni di euro eseguendo lavori di isolamento termico incentivati dal Superbonus. Ma a fine anno i crediti verso committenti e i contributi fiscali maturati (Superbonus e IVA) sono stati compensati dal fisco con i debiti IVA pregressi e le ritenute IRPEF non versate. Il saldo: 200.000 € di debiti verso l’Agenzia delle Entrate (IVA+IRPEF), 300.000 € di mutuo bancario da rimborsare e 150.000 € verso fornitori. Le banche hanno ridotto gli affidamenti, i fornitori avanzano decreti ingiuntivi. Preoccupato, Rossi decide di avviare una composizione negoziata.

I passo – Documento introduttivo. Rossi incarica un professionista esperto in crisi d’impresa. Prepara l’istanza all’esito di sofferenza: indica i dati societari e gli estremi di iscrizione al Registro delle Imprese, elenca i debiti (fisco, banca, fornitori), alleghi documentazione essenziale (bilanci ultimi 3 anni, dichiarazioni fiscali, prospetto clienti-fornitori, ultima visura camerale). La relazione illustrativa evidenzia i segnali di crisi già avvertiti (ritardi IVA, esposizione a banche > soglia art. 25-novies CCII) e la strategia di risanamento: contenzioso con alcuni fornitori, richiesta di sospensione conti correnti, revisione dei pagamenti. Allega il piano di risanamento economico con previsioni di cantiere e flussi di cassa: ad es. si propone di incassare a breve le cessioni fiscali in mano ai committenti e di reinvestirli per saldare una parte delle esposizioni.

II passo – Istanza al Tribunale. L’istanza, corredata dalla relazione professionale e dal piano, viene depositata in via telematica presso il Tribunale competente (in base alla sede legale di Rossi Cappotti S.r.l.). Il notaio cancelleria iscrive subito il ricorso nel Registro delle Imprese e, essendo prevista la richiesta di misure protettive, il conservatore ne dà espressa menzione nell’iscrizione . Contemporaneamente la notifica del deposito è trasmessa all’Agenzia delle Entrate (PM) e alle controparti (banche e fornitori). Si nomina un esperto (advisor) incaricato dal tribunale entro pochi giorni (art. 17 CCII).

III passo – Misure protettive. Con l’istanza Rossi ha chiesto di sospendere, erga omnes, ogni azione cautelare o esecutiva dei creditori (art. 19 CCII), in particolare: – Divieto per i fornitori di risolvere i contratti esistenti o di sospendere la fornitura per morosità.
– Divieto per le banche di ridurre improvvisamente fidi già accordati o di pignorare il conto corrente.
– Divieto per l’Agenzia delle Entrate di compensare ulteriormente crediti con debiti (oltre alle sospensioni di legge).

Il Giudice Presidente del tribunale convalida immediatamente le misure protettive richieste . A questo punto i creditori vengono intimati di astenersi da azioni esecutive per 60 giorni (rinnovabili) e la procedura negoziata entra nel vivo.

IV passo – Trattative e perizia. L’esperto convocato incontra il management dell’azienda e valuta la fattibilità del piano: analizza i conti, verifica che i ricavi attesi dai progetti in corso consentano di far fronte al nuovo piano di pagamenti. Assiste l’imprenditore nell’incontrare creditori principali: prepara una relazione intermedia sulle proposte che possano soddisfare ragionevolmente i fornitori (es. pagamento in 4 anni con tassi concordati) e le banche (es. rinegoziazione mutui). Si discute anche la questione fiscale: l’esperto e il consulente fiscale definiscono una proposta transattiva al fisco (art. 23 CCII) per rateizzare 200.000 € in 120 rate mensili, allegando la relazione che attesta la convenienza per l’Erario .

V passo – Esiti della composizione. Se entro il termine concordato l’esperto ritiene il piano perseguibile, si giunge a un accordo transattivo: fornitori, banche e Agenzia sottoscrivono l’intesa, che viene depositata in Tribunale. Il tribunale verifica i documenti e, se del caso, autorizza l’esecuzione dell’accordo. Da quel momento, Rossi ripaga i creditori secondo i nuovi piani (e paga le rate mensili alla riscossione). Se invece l’esperto ritiene che non ci siano i margini per il risanamento (come nel caso Trib. Roma 8.8.2025 ), egli deposita una relazione negativa. Il tribunale archivia la procedura: le misure protettive cessano e l’impresa può comunque ripresentare entro 60 giorni (art. 40 CCII ) un nuovo piano (magari attraverso un concordato preventivo). Di norma, terminata la CNC senza esito, si valuta il ricorso al concordato o, in ultima ratio, si procede con la liquidazione giudiziale.

Di seguito è riportato un modello sintetico di istanza di composizione negoziata, utile come traccia (i dati anagrafici sono fittizi):

TRIBUNALE DI [CITTA’] – SEZIONE IMPRESE

ISTANZA DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA ex art. 16 CCII

La società Rossi Cappotti S.r.l., con sede in [Comune], via X n. Y, C.F. e P.IVA 01234567890, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Mario Rossi, ivi residente,

PREMESSO CHE
– la società svolge attività di lavori edili (cod. ATECO […]) ed ha fatturato 1.200.000 € nel 2024;
– si trova in stato di crisi a causa dei ritardi nella liquidazione dei crediti fiscali legati al Superbonus e di imposte pregresse;
– sussistono consistenti posizioni debitorie verso Agenzia delle Entrate (circa 200.000 €), banca X (mutui residui 300.000 €), fornitori (complessivi 150.000 €), tutte in scadenza.

CHIEDE
la apertura della procedura di Composizione negoziata della crisi d’impresa, con le seguenti richieste:
1. nomina di un esperto indipendente ai sensi dell’art. 17 CCII;
2. immediata applicazione delle misure protettive ex art. 18-20 CCII *erga omnes* (divieto di azioni esecutive e rescissioni contrattuali fino alla conclusione delle trattative);
3. autorizzazione all’adozione di specifici provvedimenti cautelari in ordine alle posizioni debitorie suddette (es. blocco delle revoche d’affidamenti bancari e delle risoluzioni contrattuali di fornitura);
4. deposito del piano di risanamento e degli altri documenti allegati (relazione socio-patrimoniale, prospetti dei creditori, ecc.).

Si allegano: relazione sullo stato di crisi firmata dall’esperto di fiducia, piano di risanamento corredato da flussi di cassa, visura camerale, bilanci d’esercizio 2022-2023, dichiarazioni fiscali 2022-2023, prospetti clienti/fornitori.

[Data, firma dell’avvocato e del rappresentante legale]

(Questo schema è da intendersi come esempio orientativo, ogni istanza deve essere adattata al caso concreto).

6.2 Simulazione: domanda di concordato preventivo

Supponiamo che, dopo aver tentato inutilmente la composizione negoziata, la “Rossi Cappotti S.r.l.” decida di presentare domanda di concordato preventivo in continuità. Il modello di atto di ricorso potrebbe essere strutturato come segue:

TRIBUNALE DI [CITTA’] – SEZIONE IMPRESE

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO EX art. 160 CCII

La società Rossi Cappotti S.r.l., con sede in [Comune], via X n. Y, C.F. e P.IVA 01234567890, in persona del legale rappresentante sig. Mario Rossi, espone:

1) nello scorso esercizio 2024 la società ha registrato una perdita, a causa dei lavori di isolamento termico (Superbonus 110%);
2) in data [gg/mm/aa] è stata presentata un’istanza di Composizione negoziata (n. RGE 123/2025) presso questo Tribunale, tuttora pendente, con cui si è tentato invano il risanamento;
3) l’esposizione debitoria complessiva alla data odierna è di euro [somma totale] (di cui iva 22% pari a [importo], imposte IRPEF/IRES [importo], debiti verso fornitori [importo], mutui bancari [importo]);
4) l’attivo disponibile è costituito da crediti verso clienti per [importo], rimanenze magazzino per [importo], immobilizzazioni operative ecc., di seguito documentate.

Chiede
– l’ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, con contestuale sospensione delle esecuzioni (ai sensi dell’art. 167 CCII);
– omologa del seguente *piano di concordato*: il pagamento del 40% dei creditori entro 5 anni dalla omologazione, secondo classi di prelazione da determinarsi nella relazione dell’esperto;
– nomina di commissario giudiziale;
– ogni altra misura necessaria alla tutela della continuità aziendale.

Si allegano: relazione dell’esperto ai sensi dell’art. 169 CCII, bilanci 2022-2023, prospetto creditori, dimostrazione dell’autorizzazione assembleare (in caso di SRL), copie delle fideiussioni bancarie costituite, ecc.

[Data, firma dell’avvocato e del legale rappresentante]

In questo scenario, il tribunale potrebbe fissare una udienza in cui sarà ascoltato il debitore ed esaminati i documenti. Se ritenuta credibile la continuazione dell’attività (anche solo parziale, come consentito dalla Cassazione n.348/2025 ), il collegio nominerà un commissario e disporrà le misure cautelari richieste (divieto di esecuzioni e pignoramenti) fino al voto dei creditori. Infine, se il piano viene approvato (min. 50% dei creditori in numero e 2/3 del credito), si giunge all’omologazione: Rossi Cappotti potrà così ristrutturare i suoi debiti e proseguire i lavori (o cederli all’affidatario del concordato) mantenendo l’impresa operativa.

7. Domande frequenti (FAQ)

D: L’apertura di una procedura concorsuale significa inevitabilmente la fine dell’azienda?
R: Non necessariamente. Sia la composizione negoziata sia il concordato sono strumenti finalizzati alla continuità aziendale (specialmente in continuità). L’obiettivo è salvare l’attività, non chiuderla. Ad esempio, nel concordato in continuità l’impresa può proseguire regolarmente o cedere l’attività a un partner che la rilanci. Nella composizione negoziata l’impresa cerca di ripartire in autonomia con un piano di risanamento.

D: Che vantaggi offre la composizione negoziata rispetto al concordato?
R: Il vantaggio principale è la minore formalità iniziale e la rapidità: non serve preparare subito un piano giudiziale complesso, ma solo l’istanza iniziale e una relazione dell’esperto. Le misure protettive scattano d’ufficio e, se il piano riesce, i creditori sono vincolati al nuovo accordo senza passare attraverso lunghe assemblee. Tuttavia, il tasso di successo (salvataggi) della CNC è attorno al 19% nazionale : ciò significa che in molti casi le trattative non si concludono positivamente, rendendo poi necessaria una procedura giudiziale.

D: Come tutela l’imprenditore i suoi interessi se un singolo creditore non collabora?
R: Nella composizione negoziata è previsto il principio della par condicio creditorum: nessun creditore può essere svantaggiato a favore di un altro senza motivazione. Se un creditore non collabora (es. un fornitore che richiede immediatamente pignoramenti), il giudice può applicare automatically il divieto di esecuzioni nei suoi confronti . Lo stesso vale per le banche: la giurisprudenza recente precisa che esse non possono revocare gli affidamenti solo per la mera istanza di composizione . Inoltre, se un creditore agisce in violazione delle misure protettive (art. 18 CCII), il tribunale può ottenere la sospensione d’ufficio di quelle azioni e sanzionare il comportamento.

D: Quali documenti fiscali devo preparare per la negoziazione con l’Agenzia delle Entrate?
R: Per un accordo transattivo (art. 23 CCII) serve una “relazione di un professionista indipendente” che dimostri la convenienza per il fisco e la completezza dei dati. In pratica occorre fornire agli uffici tributari la contabilità aggiornata, bilanci, dichiarazioni IVA, modelli 770, etc. L’accordo stesso, una volta raggiunto, deve essere depositato in tribunale per l’autorizzazione.

D: Quali rischi corre l’imprenditore che non deposita l’istanza e rimane insolvente?
R: Se scatta una procedura di liquidazione giudiziale, il debitore perde il controllo dell’impresa. Oltre alla liquidazione dei beni, i soci/amministratori rischiano sanzioni (se approfittano della situazione) o l’eventuale revoca delle elargizioni fatte a insaputa dei creditori. Con la composizione negoziata l’imprenditore mantiene più controllo e può magari evitare la dichiarazione formale di insolvenza. Inoltre, nel concordato e nella composizione, alcuni debiti possono essere ridotti o rateizzati, mentre con il fallimento si potrebbe dover tutto (con interessi e spese).

D: È possibile richiedere agevolazioni o aiuti pubblici per la ristrutturazione del debito?
R: Oggi non esistono più esenzioni generalizzate come quelle del passato (ad es. vecchi piani di rientro SACE, Sviluppo Italia sono finiti). Tuttavia lo Stato italiano ha introdotto meccanismi premiali: ad esempio, chi aderisce alla composizione negoziata gode della sospensione dei termini di riscossione fino a 18 mesi (art. 25-bis CCII) e di qualche attenuazione delle penalità; analogamente, la definizione agevolata di un debito fiscale negoziato può prevedere sconti sulle sanzioni (art. 20 DL 124/2019). È importante informarsi sul quadro normativo attuale e collaborare con consulenti fiscali specializzati.

8. Tabelle riepilogative

Principali strumenti di composizione della crisi:

StrumentoAmbito soggettivoAttore principaleEsito tipicoCoinvolgimento del fisco
Composizione negoziata (CNC)Imprese commerciali/agr. (tutte)Imprenditore + espertoContratto con creditori; piano di risanamento; piano di concordato semplificato o preventivoPossibilità di accordo transattivo (art. 23 CCII)
Concordato preventivo in continuitàImprese commerciali/agr. (tutte)Tribunale, collegio creditoriProsecuzione (totale o parziale) dell’attività con piano di rimborsoDebiti fiscali possono essere falcidiati nell’omologazione
Concordato preventivo liquidatorioImprese commerciali/agr. (tutte)Tribunale, collegio creditoriCessazione dell’attività e liquidazione ordinata del patrimonioDebiti fiscali inclusi nella massa passiva da liquidare
Concordato semplificato (liquidatorio)Imprese minori sotto-sogliaOCC (Organismo composiz.)Liquidazione agevolata dell’impresa con piano sempliceDebiti fiscali trattati limitatamente, con rischi di contenzioso
Accordo di ristrutturazione (stragiud.)Imprese commerciali (tutte)Imprenditore + creditoriPiano di concordato con creditori pubblici (art. 182-bis L.F./CCII)Debiti fiscali trattati su base volontaria (misure agevolate)
Liquidazione giudiziale (fallimento)Imprese commerciali (tutte)Tribunale, curatore falliment.Liquidazione dei beni e pagamento rateale dei creditoriNessuna agevolazione: pagamento integrale senza sconti

Confronto percentuale risanamenti: secondo i dati Unioncamere al 30.6.2025, le istanze di composizione negoziata chiuse con esito positivo sono state il 19% sul totale nazionale . Il tasso di successo è rimasto simile dal 2022 ad oggi (tra 15 e 20%), evidenziando la difficoltà intrinseca nel risanare in extremis piccole imprese.

9. Conclusioni

Per l’impresa di cappotti termici in crisi finanziaria, l’orientamento proattivo è essenziale. Piuttosto che attendere lo stato di insolvenza conclamata, conviene valutare subito l’accesso a strumenti di composizione della crisi (prima la composizione negoziata, poi eventualmente il concordato). In questo modo l’imprenditore può sfruttare le tutele protettive previste dalla legge, negoziare i debiti (anche con il fisco) e mantenere il controllo della gestione aziendale. D’altra parte, deve preparare un piano credibile, adeguare l’assetto gestionale secondo gli obblighi CCII e coinvolgere consulenti esperti (commercialisti, avvocati fallimentaristi) per supportare il processo. Come ricordano i giudici, lo scopo delle misure protettive è garantire il pari trattamento dei creditori e la continuità dell’impresa .

Questa guida ha illustrato gli strumenti più aggiornati disponibili (CNC, concordati, transazioni fiscali) nel quadro normativo italiano. Pur ponendo l’accento sulla tutela del debitore, occorre tenere presente che ogni strada ha costi e complessità. L’esito dipende da fattori contingenti: la buona fede dell’imprenditore, la collaborazione dei creditori, la solidità del piano di risanamento. In ogni caso, intraprendere per tempo la procedura adeguata è sempre più conveniente che subire passivamente le azioni esecutive.

Infine, si allega una lista di norme e giurisprudenza citate (fonti istituzionali) per approfondimenti.

Hai un’impresa che si occupa di cappotti termici, isolamento o efficientamento energetico e stai affrontando debiti fiscali, contributivi o bancari? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai un’impresa che si occupa di cappotti termici, isolamento o efficientamento energetico e stai affrontando debiti fiscali, contributivi o bancari?
Hai ricevuto cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento, o temi pignoramenti e blocchi dei conti correnti da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o dei fornitori?

👉 Prima regola: non restare fermo.
Dopo il boom dei bonus edilizi e il successivo blocco dei crediti fiscali, molte imprese del settore si sono ritrovate con fatture non incassate, crediti in sospeso e debiti in crescita.
Con una strategia legale e fiscale mirata, puoi bloccare le azioni esecutive, ridurre i debiti e salvaguardare la continuità della tua azienda.


⚖️ Le cause più frequenti dell’indebitamento nelle imprese di isolamento

  • Cessione dei crediti fiscali (Superbonus, Ecobonus) non andata a buon fine.
  • Ritardi nei pagamenti da parte di general contractor o clienti privati.
  • Costi elevati per materiali, ponteggi e manodopera.
  • Tassazione eccessiva o mancato versamento di IVA e contributi.
  • Errori contabili o fiscali nella gestione dei bonus edilizi.
  • Mutui, leasing o finanziamenti contratti per sostenere la crescita aziendale.
  • Cartelle esattoriali e sanzioni accumulate nel tempo.

📌 I rischi per un’impresa di cappotti e isolamento indebitata

  • Cartelle esattoriali e pignoramenti su conti correnti e beni aziendali.
  • Fermi amministrativi su veicoli e mezzi operativi.
  • Iscrizioni ipotecarie su capannoni o depositi.
  • Blocco dei rimborsi fiscali o dei crediti IVA.
  • Revoca di linee di credito bancarie e leasing.
  • Rischio di liquidazione giudiziale (ex fallimento) in caso di insolvenza.

🔍 Cosa fare subito

  1. Analizza la situazione debitoria, distinguendo tra debiti fiscali, contributivi, bancari e verso fornitori.
  2. Verifica la legittimità delle cartelle e degli atti ricevuti, che spesso contengono vizi o debiti prescritti.
  3. Blocca le azioni esecutive (pignoramenti, fermi, ipoteche) presentando ricorso o istanza di sospensione.
  4. Richiedi una rateizzazione sostenibile o valuta la definizione agevolata (“rottamazione”) se attiva.
  5. Consulta un avvocato tributarista esperto in crisi d’impresa edilizia, per pianificare una difesa efficace.

🧾 Strumenti per difendersi e risanare i debiti

💠 Rateizzazione delle cartelle

È possibile ottenere una rateizzazione fino a 120 rate mensili, che sospende pignoramenti e procedure di riscossione.

💠 Definizione agevolata o “rottamazione”

Quando disponibile, consente di pagare solo l’imposta dovuta, eliminando sanzioni e interessi di mora.

💠 Istanza di autotutela o ricorso tributario

Permette di contestare cartelle prescritte, errate o non dovute e bloccare la riscossione.

💠 Composizione negoziata della crisi

Uno strumento moderno che consente di negoziare con Fisco, banche e fornitori, evitando la chiusura dell’attività.

💠 Piano di risanamento aziendale

Con l’assistenza legale puoi ristrutturare i debiti, ottenere riduzioni o sospensioni, e proteggere l’impresa e i dipendenti.


🛠️ Strategie di difesa per un’impresa di isolamento indebitata

  • Verificare vizi e prescrizioni nelle cartelle e negli atti notificati.
  • Contestare pignoramenti, ipoteche o fermi illegittimi.
  • Dimostrare la crisi di liquidità dovuta al blocco dei crediti fiscali.
  • Attivare rateizzazioni e accordi di rientro con l’Agenzia delle Entrate e i fornitori.
  • Proteggere mezzi, attrezzature e immobili aziendali da azioni esecutive.
  • Pianificare un piano di ristrutturazione del debito sostenibile e realistico.

⚖️ Perché agire subito è fondamentale

Nel settore edilizio e dell’efficientamento energetico, la continuità operativa è vitale.
Un blocco dei conti o un pignoramento può fermare i lavori e compromettere i contratti in corso.
Agire tempestivamente consente di:

  • Evitare la sospensione dei cantieri e la perdita dei clienti.
  • Difendere la reputazione e la credibilità dell’impresa.
  • Rinegoziare con banche e creditori.
  • Mantenere la forza lavoro e la continuità aziendale.

🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

  • 📂 Analizza la posizione debitoria e la documentazione ricevuta.
  • 📌 Valuta vizi formali o sostanziali nelle cartelle e nei provvedimenti fiscali.
  • ✍️ Predispone piani di risanamento, ricorsi tributari e strategie personalizzate di difesa.
  • ⚖️ Ti rappresenta davanti all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e alla Corte di Giustizia Tributaria.
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🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

  • ✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e gestione della crisi d’impresa.
  • ✔️ Specializzato nella difesa di imprese edili, aziende di isolamento e efficientamento energetico con debiti fiscali o bancari.
  • ✔️ Gestore della crisi d’impresa iscritto presso il Ministero della Giustizia.

Conclusione

Un’impresa di cappotti e isolamento con debiti può uscire dalla crisi, ma solo con un intervento rapido e una strategia coordinata.
Con una difesa fiscale e legale ben pianificata, puoi bloccare cartelle e pignoramenti, ridurre il carico fiscale e salvare la tua azienda e i tuoi cantieri.
Agire subito è la chiave per proteggere il tuo lavoro, i tuoi dipendenti e il futuro della tua impresa.


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