Accertamento Fiscale A Logopedisti Pediatrici: Come Difendersi

Hai ricevuto un accertamento fiscale come logopedista pediatrico o titolare di uno studio di terapia del linguaggio per bambini?
Negli ultimi anni, l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sulle professioni sanitarie e in particolare su logopedisti, fisioterapisti e psicologi, incrociando fatture elettroniche, dati del Sistema Tessera Sanitaria, conti correnti e dichiarazioni dei redditi.
Molti accertamenti derivano da incongruenze apparenti tra prestazioni sanitarie comunicate e redditi dichiarati, oppure da errori di registrazione, mancata tracciabilità di alcuni pagamenti o spese professionali non riconosciute.
Con una difesa mirata e accurata, è possibile dimostrare la correttezza della contabilità e la piena legittimità dell’attività professionale, ottenendo la riduzione o l’annullamento dell’accertamento fiscale.


Quando l’Agenzia delle Entrate effettua un accertamento sui logopedisti pediatrici
– Se riscontra differenze tra i compensi dichiarati e i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria
– Se dai movimenti bancari emergono versamenti non coerenti con le fatture emesse o i redditi dichiarati
– Se i ricavi risultano inferiori ai valori medi del settore sanitario (ISA o studi di settore)
– Se la contabilità presenta irregolarità formali (fatture mancanti, errori IVA o deduzioni non giustificate)
– Se l’Agenzia presume che parte delle prestazioni logopediche non sia stata fatturata
– Se vengono contestate collaborazioni con scuole, cliniche o centri sanitari non correttamente dichiarate


Conseguenze dell’accertamento fiscale
Recupero delle imposte non dichiarate (IRPEF, IVA, IRAP)
Sanzioni amministrative fino al 180% delle somme accertate
Interessi di mora sulle imposte dovute
Decadenza dai regimi fiscali agevolati (forfettario o minimi) se ritenuti non applicabili
– Nei casi più gravi, contestazioni per infedele dichiarazione o evasione parziale dei redditi


Come difendersi da un accertamento fiscale
– Dimostrare, con fatture, ricevute, estratti conto e cartelle cliniche anonime, la corrispondenza tra prestazioni e compensi dichiarati
– Produrre contratti e collaborazioni con centri, scuole o ASL, per chiarire la natura e la tracciabilità dei pagamenti
– Contestare ricostruzioni induttive basate su medie o presunzioni, che non considerano la specificità dei trattamenti pediatrici
– Dimostrare la legittimità delle spese professionali dedotte, come formazione, aggiornamento, strumenti e affitto studio
– Evidenziare vizi di motivazione, errori di notifica o violazioni del contraddittorio nell’avviso di accertamento
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica, chiedendo anche la sospensione della riscossione


Il ruolo dell’avvocato nella difesa del logopedista pediatrico
– Analizzare la legittimità e la motivazione dell’accertamento fiscale
– Verificare la correttezza dei dati trasmessi e delle presunzioni di reddito applicate
– Coordinare la difesa con consulenti fiscali e tecnici sanitari per ricostruire in modo dettagliato l’attività svolta
– Redigere un ricorso tecnico e documentato, fondato su prove contabili e giurisprudenza tributaria specifica per le professioni sanitarie
– Difendere il contribuente nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e nel processo tributario
– Tutelare la reputazione professionale e la continuità dell’attività terapeutica


Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale dell’accertamento fiscale
– La riduzione di imposte, sanzioni e interessi contestati
– Il riconoscimento della correttezza dei redditi dichiarati e delle spese professionali dedotte
– La sospensione delle procedure di riscossione
– La tutela del tuo studio e della tua reputazione nel settore sanitario


⚠️ Attenzione: gli accertamenti fiscali ai logopedisti pediatrici sono sempre più frequenti e spesso derivano da analisi automatizzate dei dati del Sistema Tessera Sanitaria che non tengono conto delle peculiarità dell’attività terapeutica (trattamenti pro bono, assenze dei pazienti, sedute non fatturate perché non effettuate).
Molte contestazioni si basano su presunzioni deboli o incongruenze formali, facilmente superabili con una difesa ben strutturata.
È fondamentale agire subito, con l’assistenza di un avvocato tributarista esperto nella fiscalità delle professioni sanitarie, per evitare sanzioni ingiuste e proteggere la propria attività terapeutica.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e difesa fiscale dei professionisti sanitari – spiega come difendersi in caso di accertamento fiscale a carico di logopedisti pediatrici, quali vizi dell’Agenzia contestare e come ottenere l’annullamento della pretesa.

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Introduzione

L’attività del logopedista pediatrico in regime di libero professionista comporta l’obbligo di dichiarare i compensi percepiti e di assolvere imposte e contributi secondo le regole del TUIR (DPR 917/1986), del DPR 600/1973 (artt. 32, 38-39, ecc.) e del DPR 633/1972 (IVA), nel rispetto del principio costituzionale di capacità contributiva (art. 53 Cost.) . L’accertamento fiscale è l’attività con cui l’Amministrazione finanziaria verifica la corrispondenza tra redditi dichiarati e capacità contributiva reale. Per il contribuente – il logopedista in questo caso – è cruciale conoscere le diverse tipologie di accertamento, i propri diritti (statuto del contribuente, L. 212/2000) e le strategie difensive. Questa guida, aggiornata a settembre 2025, tratta le procedure di accertamento dal punto di vista del debitore, con focus sulle ultime sentenze, normative, tabelle riepilogative ed esempi pratici.

Chi è il logopedista pediatrico e suoi adempimenti fiscali

Il logopedista pediatrico è un professionista sanitario (codice ATECO 86.90.29 – “attività professionali paramediche indipendenti, n.c.a.” ) che esercita la libera professione emettendo fatture per prestazioni specialistiche. Deve aprire Partita IVA, iscriversi all’Ordine, emettere fatture elettroniche (dal 2019 obbligatorie anche per i liberi professionisti), conservare regolare documentazione (spese, corrispettivi, Cassa/ENPAP) e separare idealmente i conti personali da quelli professionali. Dal 2022 è obbligatorio accettare pagamenti POS per ogni prestazione (sanzione di €30+4% in caso di rifiuto) . L’uso scorretto del contante o l’omessa fatturazione sono fattori di rischio. In generale, l’agenzia delle Entrate può attuare controlli su: tenuta della contabilità, giustificativi di spesa, movimenti bancari, tenore di vita (auto di lusso, casa, vacanze, conti correnti), prestazioni in nero, mancato POS, ecc. . Le verifiche possono avvenire con quesiti istruttori, accessi o ispezioni e condurre a un accertamento formale.

Tipi di accertamento tributario

La legge distingue varie tipologie di accertamento fiscale, in base ai presupposti e al metodo di calcolo:

  • Accertamento analitico (o analitico-contabile): si basa su controlli dei documenti contabili e delle dichiarazioni del contribuente. L’ufficio rettifica singole voci (ricavi, costi, deduzioni) riscontrando errori o omissioni. In questo caso l’onere di provare il reddito maggiore è dell’Agenzia . Il contribuente può controbattere producendo fatture integrative o documenti giustificativi.
  • Accertamento analitico-induttivo: l’ente parte dai dati contabili ma usa anche presunzioni e indizi per colmare lacune nella documentazione. Ad esempio, se emergono discrepanze nella contabilità del logopedista, si possono applicare percentuali di ricarico o indici basati sulla categoria professionale (ISA) o studi di settore. La norma di riferimento è l’art. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/1973: il Fisco può usare «presunzioni semplici» purché gravi, precise e concordanti. Il contribuente può superare questa presunzione fornendo prova contraria .
  • Accertamento induttivo (extracontabile): si applica quando il contribuente non presenta dichiarazione o la contabilità è del tutto inaffidabile. L’art. 39, comma 2, DPR 600/1973 consente all’Agenzia di determinare il reddito sulla base di elementi indiziari (es. acquisti di materiale, fatture passive, movimenti finanziari), anche privi dei requisiti di gravità e precisione. È una ricostruzione presuntiva “pura”: più discrezionale e difficile da contrastare in giudizio, ma anch’essa soggetta all’onere, in capo all’ente, di fornire elementi plausibili .
  • Accertamento sintetico (redditometro): applicabile alle persone fisiche, consiste nella determinazione del reddito complessivo in base alle spese sostenute e al tenore di vita (auto, casa, viaggi, ecc.), anche confrontando il reddito con quelli medi della categoria professionale. La norma è l’art. 38 DPR 600/1973: se il reddito calcolato “sinteticamente” supera di oltre il 20% quello dichiarato per almeno due anni, scatta l’accertamento. Per questa procedura è obbligatorio il contraddittorio preventivo: l’atto di accertamento deve essere preceduto da invito al contribuente a fornire chiarimenti sulle spese e i beni in contabilità (pena nullità) . In caso di contestazione, il logopedista può dimostrare che le spese sono coperte da redditi esenti, risparmi pregressi o legittime donazioni .
  • Accertamento da studi di settore / ISA: gli studi di settore (oggi sostituiti dagli Indici Sintetici di Affidabilità – ISA) non sono di per sé un atto impositivo, ma strumenti statistici che individuano anomalie. Gli ISA (introdotti dal 2018) assegnano un punteggio (1-10) all’attività sulla base di indicatori economici (ricavi, costi, addetti, ecc.). Un punteggio basso segnala “scostamenti” sospetti e può portare a controlli mirati . Prima di emettere l’avviso basato su uno scostamento ISA, il Fisco deve invitare il contribuente al contraddittorio per chiarire le anomalie riscontrate . Gli ISA sono considerati presunzioni semplici: in giudizio l’avviso fondato su di essi può essere annullato se manca motivazione degli scostamenti o non tiene conto delle spiegazioni del logopedista .

Una tabella riepiloga le differenze fra studi di settore e ISA:

CaratteristicaStudi di settoreISA (Ind. Affidabilità)
Normativa di riferimentoLegge 23/12/1990, n. 398 (art. 62-sexies del D.L. 331/93)D.L. 24/4/2017, n. 50 (art. 9-bis, conv. L. 96/17)
NaturaModelli statistici parametrici con coefficienti di redditivitàPunteggio sintetico (1-10) basato su indicatori di reddito/costi
SoggettiImprenditori e professionisti (inclusi semplificati)Imprenditori e professionisti (esclusi regimi sostitutivi)
Presunzione di redditoSì (presunzione semplice)Sì (presunzione semplice)
ContraddittorioFacoltativo (non obbligatorio)Obbligatorio prima dell’atto (pena nullità)
Benefici in caso di congruitàSì, riduzione di 1 anno dei termini di accertamento (se congruità)Sì, riduzione di termini di accertamento se punteggio ≥8

Altri controlli mirati. L’Agenzia può anche indagare altri elementi: tenuta documenti e fatture elettroniche (mancata conservazione implica diniego di deduzioni), spese personali incoerenti con i redditi (terreno, ristrutturazioni, vacanze) , spese sostenute con carte di credito o conti esteri non giustificati . In presenza di tali anomalie si scatenano gli accertamenti sintetico-analitici sopra descritti. In tutti i casi, le presunzioni di reddito sono semplici, e il contribuente può confutarle fornendo prove contrarie (ad es. documenti, estratti conto, contratti). È quindi fondamentale per il logopedista conservare accuratamente tutte le prove dei pagamenti ricevuti, delle spese professionali (affitto studio, iscrizione Ordine, materiali di terapia, corsi di aggiornamento) e dei versamenti previdenziali (ENPAPI/INPS).

Fasi dell’accertamento e doveri formali

Se l’Agenzia decide di verificare la posizione fiscale, può svolgere preliminarmente un accesso o controllo in azienda (es. indagini della Guardia di Finanza) o operare “da remoto” richiedendo documenti. Al termine dell’ispezione può redigere un Processo Verbale di Constatazione (PVC) . Il PVC contiene osservazioni su violazioni riscontrate (es. “omessa fatturazione”, “spese ingiustificate”, “società occultate”) e va notificato al contribuente, che ha 60 giorni per presentare memorie difensive .

Prima di emettere l’avviso di accertamento, la prassi (ora di fatto imposta dalla legge) richiede il contraddittorio preventivo con il contribuente. Questo significa che l’Ufficio convoca il professionista (anche con una semplice nota) e gli chiede chiarimenti sui rilievi più rilevanti. Per l’IVA e le imposte armonizzate il contraddittorio è obbligatorio (secondo giurisprudenza UE), mentre per l’IRPEF non sempre espressamente previsto, ma di fatto oggi l’Agenzia convoca i contribuenti in caso di controlli complessi . In questa sede il logopedista può fornire documenti o spiegazioni (es. nuovi scontrini, bonifici bonari, pagamenti dettagliati) per giustificare redditi e spese, limitando l’impatto della verifica. Se il contraddittorio manca, l’atto può essere impugnato per violazione procedimentale.

Dopo il contraddittorio, l’Ufficio emette l’Avviso di Accertamento, atto formale che quantifica maggiori imposte, sanzioni e interessi. Dal 2011 gli avvisi di accertamento sono esecutivi: hanno valore di titolo esecutivo, quindi passati 60 giorni dal pagamento (o ricorso) si possono iscrivere a ruolo anche somme accertate . Attualmente per sospendere l’esecuzione dell’avviso (es. iscrizione a ruolo), il contribuente deve versare una garanzia pari al 20% (prima era 33%) delle imposte contestate e il 100% degli interessi. Tale deposito sospende gli effetti esecutivi dell’atto (art. 47, DL 269/2003, modif. L.147/2013). Se non si versa, l’Agenzia può iniziare la riscossione coattiva anche durante l’appello, rischiando pignoramenti parziali.

All’interno dell’avviso vengono dettagliate le violazioni: ad esempio, “omessa fatturazione”, “spese non giustificate”, “redizioni in nero”, oppure, nel regime forfettario, “applicazione di regime agevolato non spettante” (art. 1 c.54-89 L. 190/2014). Spesso un avviso di accertamento a logopedista forfettario si concreta nell’accertamento di decadenza dal regime agevolato per causa ostativa (es. partecipazione in società, superamento del limite di ricavi, redditi da lavoro dip. e similari oltre 30k) . In tal caso il Fisco ricalcola il reddito “a regime ordinario”: sottrae i costi deducibili dalla fatturazione (o applica coefficienti di redditività se mancanti) e poi calcola IRPEF, addizionali e, se applicabile, IVA.

Profili penali e ruolo della Guardia di Finanza

Qualora l’Amministrazione ravvisi elementi di evasione fiscale (per esempio, fatture false, doppia partita IVA inesistente, omessi versamenti IVA, oppure spostamento anomalo di fondi tra conti), la Guardia di Finanza può intervenire parallelamente per indagare reati tributari (art. 1 e seguenti del D.Lgs. 74/2000). Le fattispecie più comuni per i professionisti sono: omessa presentazione della dichiarazione (oltre soglia di €50.000 di imposta, triennio 3 anni), dichiarazione infedele (oltre €50k), infedele IVA (€10k), ed “autoriciclaggio” di redditi non dichiarati. Se l’accertamento emette un’amministrativa, questa può costituire prova nei successivi processi penali. In presenza di procedimenti penali il logopedista ha diritto ad assistenza legale anche in sede penale e può concordare riti alternativi (patteggiamento) con riduzione di pena in cambio del pagamento delle imposte.

Strumenti di composizione e difesa

Prima di arrivare al giudizio tributario, il contribuente dispone di strumenti amministrativi deflattivi del contenzioso:

  • Reclamo e mediazione tributaria: sino al 31/12/2023 la mediazione tributaria (art. 17-bis D.Lgs. 546/92) era obbligatoria per controversie fino a €20.000 legate ad atti Agenzia Entrate . Ciò significava che, per queste controversie, il contribuente doveva presentare reclamo all’ufficio entro 60 giorni dall’atto impugnato, indicando motivi di contestazione e proposta di somma. L’ufficio aveva 90 giorni (dall’inoltro) per rivedere l’atto. Tale procedura ha offerto al contribuente la possibilità di risolvere senza andare subito in giudizio, con riduzione delle sanzioni. Dal 2024 la mediazione obbligatoria è stata abrogata : oggi non è più requisito di procedibilità per le liti tributarie. Rimane invece la possibilità di usare l’accertamento con adesione (d.lgs. 218/1997) o la conciliazione giudiziale (introdotta dalla riforma del contenzioso 2022) per chiudere bonariamente la lite.
  • Ravvedimento operoso: se il contribuente si accorge di aver omesso o tardato un adempimento, può regolarizzare pagando tributi dovuti più una sanzione ridotta (r.v. art. 13 D.Lgs. 472/97). Nel contesto dell’accertamento, il logopedista può offrire di sanare (a posteriori) errori formali (es. omessa registrazione, mancato invio CU), mostrando disponibilità, magari chiedendo conteggio delle minori sanzioni possibili. Tuttavia, il ravvedimento non automatizza la contestazione di imponibile, ma può mitigare le sanzioni fiscali.
  • Istanza di autotutela: prima di ricorrere in Commissione, il contribuente può chiedere all’ufficio l’annullamento (totale o parziale) dell’atto per evidenti errori materiali o giuridici (art. 2 D.Lgs. 218/97). Ad esempio, se l’atto riporta dati palesemente sbagliati, o se vi sono errori di persona. L’autotutela è discrezionale per il Fisco e non sospende termini di ricorso, ma può essere tentata se ci sono elementi nuovi.
  • Accertamento con adesione: procedura straordinaria (D.Lgs. 218/97) con la quale contribuente e ufficio definiscono un accordo sulle maggiori imposte dovute, applicando riduzioni di sanzioni (sino al 40%) e interessi. Anche se storicamente più usato per imprese, può essere attivato da qualunque contribuente prima di impugnare l’atto. Richiede notificazione dell’atto in Commissione e volontà di concordare.
  • Conciliazione in Commissione: introdotta dalla Riforma del Processo Tributario (Legge 130/2022), consente al giudice tributario di proporre, in udienza, una conciliazione tra contribuente e Amministrazione. Offre vantaggi simili all’adesione (sconti di sanzioni) ed è un altro modo per chiudere il contenzioso senza sentenza. Non sostituisce il ricorso, ma può essere chiesta dall’una o dall’altra parte.

Se queste soluzioni falliscono o non sono praticabili, il contribuente può impugnare l’avviso in Commissione Tributaria Provinciale (giudice di primo grado). È importante rispettare i termini: il ricorso va notificato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto . In udienza il contribuente può spiegare i motivi di impugnazione (difetti di motivazione, errori di calcolo, violazioni di legge, fatti nuovi). L’onere della prova principale resta in capo all’Ufficio solo per i fatti costitutivi dell’accertamento (es. movimenti bancari), mentre il contribuente deve provare le proprie eccezioni (es. che somme versate erano già tassate o legittime).

Strategia difensiva pratica (simulazioni)

Per rendere concreti i concetti, presentiamo alcuni esempi numerici di contesti tipici di accertamento per un logopedista pediatrico:

  • Caso redditometro (accertamento sintetico): Supponiamo che il logopedista dichiari per l’anno 2024 un reddito di €20.000. Nel 2023 possiede una macchina di lusso (valore €40.000), ha ristrutturato casa per €15.000 (con bonus 50%), e spende €800 al mese di affitto. L’Agenzia calcola un reddito sintetico sulla base di questi dati e ottiene €28.000. La differenza rispetto ai €20.000 dichiarati (>20% per due anni) fa scattare l’accertamento. Il Fisco obbliga prima al contraddittorio, chiedendo giustificativi (perché acquisto casa, affitto riverso). Se il contribuente mostra documenti che la ristrutturazione è coperta da bonus fiscali e l’affitto era già dedotto in dichiarazione, può far valere che il reddito sintetico va ridotto. In assenza di chiarimenti, l’avviso imputa un maggior reddito di €8.000. Su questa base si calcola IRPEF, addizionali e sanzioni (ad esempio 50% di €8.000 = €4.000 di sanzioni da infedele dichiarazione). Se il redditometro non ha previsto il contraddittorio o usato indici non attuali, la difesa può chiedere nullità dell’atto .
  • Caso induttivo su conti correnti: Il logopedista riscuote anche in nero alcune prestazioni (ad es. €10.000 pagati in contanti da famiglie). L’Agenzia esegue un controllo bancario e nota versamenti ingiustificati per €5.000 in un conto cointestato. L’Ufficio presume che quei €5.000 siano compensi professionali non dichiarati. Secondo Cass. n. 12455/2025 , tale versamento va imputato come reddito, spostando l’onere della prova al contribuente. Tuttavia la recente Cassazione n. 23741/2025 (richiamando Corte Cost. 10/2023) chiarisce che l’Amministrazione non può tassare i versamenti per intero: bisogna dedurre dal maggiore imponibile una quota forfettaria di costi effettivamente sostenuti (ad es. almeno il 20-30% forfettario di costi di produzione). Così, sui €5.000 contestati dovrà essere riconosciuto al meno €1.000-1.500 di costi, tassando al netto. Il contribuente può poi ulteriormente dimostrare analiticamente come quei €5.000 provenivano da prestiti, vendite di mobili o altri redditi già tassati. La sentenza Cass. 23741/2025 permette di mitigare notevolmente l’accertamento bancario . Senza tali motivi, il rimborso di 20% consentirebbe di pagare IRPEF solo su €4.000 anziché €5.000 più sanzioni ridotte.
  • Caso analitico-induttivo (isa) e contraddittorio: Il contribuente dichiara ricavi pari al 70% della media di categoria ISA. L’Agenzia invia una lettera di compliance segnalando anomalie (es. ricavi bassi rispetto a logopedisti simili). Il logopedista può rispondere spiegando circostanze straordinarie (ad es. una temporanea chiusura per maternità, spese straordinarie per formazione o strumentazione). Se ignorato, segue un avviso di accertamento da ISA. In ricorso dovrà dimostrare l’erroneità delle presunzioni statistiche: tipicamente si chiede almeno la motivazione dello scostamento. Inoltre, può richiamare il contenuto del contraddittorio (che per legge è obbligatorio nelle anomalie ISA) . Senza adeguata motivazione, la Commissione può annullare l’atto.
  • Caso regime forfettario: Se il logopedista era in regime forfettario, il controllo può riguardare i requisiti. Ad esempio: dichiara di non essere socio di società di persone e di avere ricavi €30.000. L’Agenzia scopre invece tramite indagini che è socio occulto di uno studio associato, violando una causa ostativa (art. 1, c.57 lett. d, L. 190/2014). Conprovocazione, l’avviso di accertamento comunica la decadenza dal regime forfettario per difetto di requisiti . Le conseguenze: l’Ufficio ridetermina il reddito applicando il regime ordinario (deducendo costi effettivi anziché percentuali forfettarie) e chiede IVA non versata sulle prestazioni (in forfettario l’IVA non si versa). Inoltre applica sanzioni elevate: dichiarazione infedele (art. 1 DLgs 471/97, dal 90% al 180%) con aumento del 10% (art. 1 comma 74 L. 190/2014) . Ad es.: se il reddito ricalcolato è €40.000 (anziché €30.000) la maggiore imposta può essere €5.000. La sanzione minima (90%) più 10% porta a €4.950 di multa aggiuntiva. In simili casi la difesa deve provare l’assenza o inesistenza dell’ostacolo: ad esempio, mostrare che l’attività della società era diversa oppure che la partecipazione non sussisteva al momento dell’apertura (come conferma Cass. ord. 9973/2023 ). Deve poi valutare la prescrizione: se l’atto riguarda anni ormai prescritti, il ricorso può sollevare tale vizio (es. 4 o 5 anni decorsi più eventuali interruzioni) . Inoltre, se l’attività cessata, ricordare che l’omessa dichiarazione fa decadere qualsiasi regime agevolato .

In tutti gli esempi, il contribuente onesto deve assicurarsi di esercitare prontamente il diritto di difesa: partecipare al contraddittorio, produrre memoria difensiva completa, e – se del caso – mettere in atto una strategia di mediazione o conciliazione per ridurre sanzioni. Conservare documentazione (fatture elettroniche, ricevute, libri contabili) è essenziale: senza documenti l’Agenzia non potrà più valutare le prove a favore.

Domande e Risposte frequenti

D: Che cosa fare appena arriva la comunicazione di accertamento?
R: Innanzitutto, leggere attentamente i rilievi contestati e verificare termini e scadenze (in genere 60 giorni per ricorrere). Se è un invito al contraddittorio, cogliere subito l’occasione per presentare chiarimenti e documenti (ad es. fatture mancanti, cedolini di reddito di altri anni, giustificativi dei versamenti). Se invece è l’avviso formale, valutare tutte le opzioni: ricorso immediato in commissione (dopo 60 gg va notificato l’atto), oppure tentare conciliazione. Considerare la prescrizione o l’obbligo di deposito provvisorio (20% IRPEF). È consigliabile rivolgersi a un commercialista o avvocato tributarista esperto.

D: Che differenza c’è fra accertamento induttivo e redditometrico?
R: L’accertamento induttivo (art.39 DPR 600/1973) si basa su dati oggettivi (ad es. acquisti, conti, mancate ricevute) e presunzioni relative (semplici). Il redditometro (accertamento sintetico, art.38) invece presuppone il superamento della soglia di spesa in base a indici già tabulati. Entrambi prevedono contraddittorio, ma per il redditometro questo è sempre obbligatorio per legge . L’accertamento bancario (induttivo sul conto) fa presunzione di ricavi sui versamenti ingiustificati, mentre il redditometro presuppone un reddito in base a spese generali di un certo tenore di vita. In pratica, induttivo e redditometro sono entrambi analisi presuntiva, ma il secondo è per spese generali, il primo per dati contabili/finanziari specifici.

D: In regime forfettario posso ricevere un avviso come questo?
R: Sì. Anche in regime forfettario il contribuente è soggetto ad accertamenti, sebbene non compili modello ISA e abbia obblighi minori. Le contestazioni più comuni riguardano i requisiti del regime: ad es. false dichiarazioni sulle cause ostative (partecipazioni, lavoro dipendente >30k) o superamento di soglie di ricavi (ora €85.000, con decadenza scatto a €100.000). Se l’ufficio accerta che mancavano i requisiti, l’atto dichiara la decadenza dal regime e ricalcola il reddito con le regole ordinarie . Inoltre, il Fisco può accertare redditi non dichiarati allo stesso modo di un contribuente ordinario (bank scrutiny, redditometro, ecc.). Le sanzioni per chi perde il forfettario sono aumentate: multa base infedele del 90-180% viene maggiorata del 10% in più . In sintesi, anche il forfettario deve difendersi dimostrando l’effettiva veridicità di quanto dichiarato (es. che i requisiti sussistono) e può avvalersi degli stessi strumenti (contraddittorio, ricorso, ecc.).

D: Cosa comporta un accertamento della Guardia di Finanza?
R: La Guardia di Finanza può eseguire verifiche bancarie, controlli in azienda e, in casi estremi, accessi e perquisizioni (previa autorizzazione della Procura tributaria) se sospetta evasione penale. Se il Fisco ritiene che vi siano elementi per un reato tributario (per esempio, mancata presentazione della dichiarazione con grande imponibile oppure fatture false), può denunciare l’episodio alla Procura della Repubblica. In tal caso l’accertamento fiscale può essere acquisito come prova e può arrivare un processo penale. Tuttavia, anche durante l’accertamento amministrativo il contribuente ha garanzie (diritto a difendersi, a essere ascoltato, ecc.), salvo che le indagini penali possano procedere separatamente.

D: Quali termini di accertamento valgono per il mio caso?
R: In linea generale, l’Agenzia deve emettere l’avviso entro 5 anni dalla presentazione della dichiarazione (art. 43 DPR 600/1973, in vigore dall’anno 2018) . Ad esempio, per dichiarazioni 2019 (presentate nel 2020), il termine ordinario scade il 31/12/2024. Per periodi anteriori era di 4 anni (o 5 con estensioni) a seconda delle leggi. Se la dichiarazione è nulla o omessa, i termini si allungano di 2 anni (7 anni totali). Il contribuente dovrebbe quindi controllare che l’avviso sia nei termini di decadenza: un avviso notificato oltre tali termini è inesistente , salvo alcuni casi di allungamento (ad es. omessi versamenti contributivi). Nel forfettario non cambiano le regole di decadenza.

Sintesi normativa e giurisprudenziale

I principali riferimenti normativi sono: Costituzione, art.53; DPR 600/1973, artt. 32 (accertamenti bancari), 38 (accertamento sintetico), 39 (accertamenti contabili e induttivi); TUIR (DPR 917/1986) per i redditi professionali; DPR 633/1972 per IVA e adempimenti contabili; Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente – garantisce la preventiva comunicazione delle anomalie e il contraddittorio); D.Lgs. 546/1992 (ordinamento commissioni tributarie, prevede reclamo-mediazione e contenzioso); D.Lgs. 218/1997 (accertamento con adesione); D.Lgs. 74/2000 (reati tributari); L. 130/2022 e D.Lgs. 5/2023 (riforma contenzioso tributario, mediazione facoltativa, conciliazione giudiziale). Rilevanti anche norme su forfettario (L. 190/2014 e s.m.i.), sanzioni (D.Lgs. 472/1997 e 471/1997) e collaborazioni (D.Lgs. 231/2001 per responsabilità penale d’impresa, se applicabile).

Per il logopedista sono importanti anche gli ISA parametrati al codice attività (ISA AK19U, che include i professionisti paramedici e logopedisti) . Le ultime sentenze chiave della giurisprudenza tributaria includono:

  • Cass. n. 12455/2025 (ordinanza 21/9/2025): ha stabilito che la presunzione che i versamenti bancari ingiustificati costituiscono reddito è pienamente valida per i professionisti; spetta al contribuente provare analiticamente l’estraneità dei versamenti . La Corte ha distinto chiaramente i versamenti (presunti reddito) dai prelievi (per i quali la Consulta ha limitato la presunzione di cui all’art. 32 DPR 600/73 con CC 228/2014).
  • Cass. n. 23741/2025 (ordinanza 3/9/2025): ha ribadito (richiamando CC 10/2023) che in ogni accertamento induttivo (ivi inclusi quelli bancari) in cui emerge un maggior reddito, deve essere dedotta obbligatoriamente una quota forfettaria di costi necessari alla produzione di quel reddito . Questo principio costituzionale (capacità contributiva) è ora vincolante.
  • Cass. n. 7122/2023 e Cass. n. 31981/2024: decisioni analoghe relative alla necessità di dedurre costi nei confronti di professionisti sottoposti ad accertamenti bancari .
  • Cass. 9973/2023: ha confermato che l’omessa presentazione della dichiarazione impedisce la fruizione di qualsiasi regime agevolato (cassazione civile, importata anche nel contesto tributario) .
  • Corte Cost. 10/2023: ha dichiarato legittimo l’art. 32 DPR 600/73 (presunzione sui prelievi bancari) per gli imprenditori, ma non per i professionisti (ribadendo la distinzione con 228/2014). Ha anche confermato la parità fiscale degli operatori economici nel regime semplificato .
  • Cass. Sez. V ord. 5586/2023: ha ribadito che i versamenti ingiustificati da conti sono presunti redditi anche per contribuenti in regime semplificato/forfettario, ma che il Fisco deve comunque tener conto dei costi correlati (richiama CC 10/2023) .
  • Commissioni tributarie regionali (CTP/CTR) hanno più volte annullato atti per difetto di motivazione nello scostamento ISA o per mancata attivazione del contraddittorio (giurisprudenza di merito conferma l’importanza del dialogo preventivo). Ad es., CTR Sicilia n. 9965/2021 ha annullato un accertamento che disconosceva forfettario per cause ostative senza adeguate verifiche sulla distinta attività dell’associato.

Tutte le norme citate e le sentenze citate sono elencate nei riferimenti in fondo alla guida, per approfondimenti.

Conclusioni

L’accertamento fiscale, pur temuto, non è invincibile. Un logopedista pediatrico che affronti un controllo deve agire con prontezza, consapevolezza dei propri diritti e assistenza professionale qualificata. I punti chiave sono:

  • Organizzazione contabile: tenere scrupolosamente documenti, separare conti, registrare ogni incasso e spesa professionale. Questo costituisce la base della difesa.
  • Contraddittorio e ravvedimento: rispondere alle comunicazioni del Fisco con documentazione esaustiva; se si è consapevoli di errori formali, regolarizzare pagando subito in forma di ravvedimento.
  • Analisi critica degli atti: verificare sempre termini di decadenza, motivazioni dell’avviso, calcoli di imposta, e segnalare eventuali vizi formali con ricorso (mancanza di motivazione, incompletezza).
  • Uso degli strumenti collaborativi: quando possibili, mediazione o conciliazione possono ridurre tempi e sanzioni. Anche l’adesione è opzione da valutare.
  • Ricorso Tributario: preparare argomentazioni forti e documentate da presentare in Commissione, facendo leva anche sulle recenti pronunce di Cassazione (es. deduzione dei costi, limiti delle presunzioni) e sullo statuto del contribuente (art. 12 L. 212/2000).

In sintesi, il contribuente onesto ha diritto alla certezza del diritto fiscale e alla protezione della sua capacità contributiva: le recenti norme e sentenze italiane tendono a rafforzare tale tutela, imponendo alle Amministrazioni il dovere di motivare adeguatamente gli atti e di riconoscere ogni deduzione consentita dalla legge . Un buon legale tributarista saprà valorizzare questi principi a vantaggio del logopedista in sede di difesa, sia extra-giudiziale che in contenzioso.

Hai ricevuto un avviso di accertamento fiscale per la tua attività di logopedista pediatrico? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un avviso di accertamento fiscale per la tua attività di logopedista pediatrico?
Ti contestano redditi non dichiarati, errori IVA, scostamenti dagli indici di affidabilità (ISA) o incongruenze tra i pagamenti ricevuti e i redditi dichiarati?

👉 Prima regola: l’attività sanitaria del logopedista pediatrico è esente da IVA e non commerciale, ma deve essere gestita con precisione contabile e fiscale.
Molti accertamenti derivano da presunzioni errate, errori nei flussi bancari o da controlli automatici sulle fatture sanitarie e sui compensi percepiti.
Con una difesa ben documentata e specifica per la tua professione, puoi dimostrare la correttezza della gestione e proteggere la tua reputazione professionale.


⚖️ Quando scatta l’accertamento fiscale

L’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza possono avviare un controllo su logopedisti pediatrici quando rilevano:

  • Scostamenti dagli indici di affidabilità fiscale (ISA) o dai precedenti studi di settore;
  • Differenze tra redditi dichiarati e importi accreditati sui conti bancari;
  • Compensi non fatturati o non trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria;
  • Ricevute sanitarie irregolari o mancata emissione delle fatture elettroniche;
  • Errori nell’applicazione dell’esenzione IVA (art. 10, n. 18, DPR 633/1972);
  • Movimentazioni bancarie non coerenti con i redditi professionali;
  • Deducibilità non corretta di spese professionali (affitto studio, formazione, strumenti terapeutici).

📌 Le conseguenze della contestazione

  • Recupero delle imposte (IRPEF, IRAP) sui redditi ritenuti non dichiarati.
  • Sanzioni amministrative fino al 180% delle imposte accertate.
  • Interessi di mora e iscrizione a ruolo.
  • Verifiche retroattive su più annualità.
  • Nei casi più gravi, procedimento penale tributario per dichiarazione infedele o omessa dichiarazione.

🔍 Cosa verificare per difendersi

  • Le prestazioni contestate rientrano tra quelle sanitarie esenti da IVA?
  • L’Agenzia ha rispettato il contraddittorio preventivo previsto dallo Statuto del Contribuente?
  • I compensi percepiti sono stati interamente dichiarati e tracciati (bonifici, assegni, contanti nei limiti di legge)?
  • Le fatture elettroniche e i dati del Sistema Tessera Sanitaria coincidono con i redditi dichiarati?
  • Sono stati conteggiati i periodi di inattività o sospensione dell’attività (es. ferie, maternità, malattia)?
  • I flussi bancari personali sono stati confusi con quelli professionali?

🧾 Documenti utili alla difesa

  • Avviso di accertamento e allegati.
  • Fatture elettroniche o ricevute sanitarie emesse.
  • Registro incassi e pagamenti e dichiarazioni fiscali.
  • Estratti conto bancari e documentazione dei movimenti.
  • Prove di pagamenti tracciati da parte dei pazienti o dei genitori.
  • Documentazione delle spese deducibili (affitto studio, materiali, corsi ECM, strumenti).
  • Comunicazioni e verbali di verifica con l’Agenzia o la Guardia di Finanza.

🛠️ Strategie di difesa

  • Dimostrare che i ricavi contestati sono già dichiarati o rientrano tra somme non imponibili.
  • Contestare ricostruzioni basate su presunzioni o dati bancari non pertinenti.
  • Far valere vizi procedurali (mancata motivazione, contraddittorio omesso, calcoli errati).
  • Documentare la natura sanitaria e non commerciale dell’attività di logopedia.
  • Richiedere l’annullamento in autotutela o presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni.
  • In alternativa, valutare l’accertamento con adesione per definire la vertenza con sanzioni ridotte.

⚖️ Difesa tributaria per professionisti sanitari e terapeutici

L’attività di logopedista pediatrico rientra tra le professioni sanitarie riconosciute e fiscalmente agevolate, ma è spesso oggetto di accertamenti automatizzati.
Una difesa efficace deve dimostrare la natura sanitaria e personale delle prestazioni, escludendo qualsiasi intento evasivo.
Con una ricostruzione contabile e giuridica coerente, è possibile neutralizzare l’accertamento e tutelare la continuità dello studio e la reputazione professionale.


🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

  • 📂 Analizza l’accertamento e i dati fiscali o bancari contestati.
  • 📌 Valuta la correttezza della qualificazione IVA e della gestione contabile.
  • ✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi tributari personalizzati per professionisti sanitari.
  • ⚖️ Ti rappresenta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, anche in sede d’appello.
  • 🔁 Offre consulenza preventiva sulla corretta gestione fiscale e sanitaria per evitare futuri controlli.

🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

  • ✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e fiscalità delle professioni sanitarie.
  • ✔️ Specializzato nella difesa di logopedisti, terapisti e professionisti dell’età evolutiva contro accertamenti fiscali.
  • ✔️ Gestore della crisi d’impresa iscritto presso il Ministero della Giustizia.

Conclusione

Gli accertamenti fiscali ai logopedisti pediatrici derivano spesso da errori di interpretazione delle regole IVA o da presunzioni di redditi non dichiarati.
Con una difesa documentata e personalizzata, puoi dimostrare la correttezza della tua attività sanitaria, ridurre sanzioni e imposte e difendere la tua reputazione professionale e deontologica.


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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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