Accertamento Fiscale A Squadre Dilettanti: Come Difendersi

Hai ricevuto un accertamento fiscale come squadra sportiva dilettantistica o associazione affiliata a una federazione?
Negli ultimi anni, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno intensificato i controlli su ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) e SSD (Società Sportive Dilettantistiche), verificando la corretta applicazione dei regimi fiscali agevolati, la gestione delle quote associative, e la natura delle sponsorizzazioni e dei contributi percepiti.
Molte contestazioni si basano su presunzioni di attività commerciale, ricavi non dichiarati o irregolarità formali nei rapporti con atleti e collaboratori.
Con una difesa legale e contabile ben strutturata, è possibile dimostrare la natura dilettantistica e non lucrativa dell’attività sportiva, ottenendo la riduzione o l’annullamento dell’accertamento fiscale.


Quando l’Agenzia delle Entrate effettua un accertamento su squadre dilettantistiche (ASD o SSD)
– Se ritiene che l’associazione svolga attività commerciale prevalente (es. corsi a pagamento, sponsorizzazioni o eventi promozionali)
– Se rileva differenze tra incassi dichiarati e contributi effettivamente percepiti da sponsor o soci
– Se vengono contestati compensi agli istruttori o ai dirigenti ritenuti assimilabili a redditi da lavoro dipendente
– Se emergono irregolarità nei registri contabili o nella gestione IVA
– Se l’Agenzia presume che la squadra non rispetti i requisiti di democraticità e trasparenza gestionale
– Se mancano verbali assembleari, documentazione contabile o bilanci certificati


Conseguenze dell’accertamento fiscale
Revoca del regime agevolato previsto per ASD e SSD
Ricalcolo delle imposte dovute (IVA, IRES, IRAP, ritenute)
Sanzioni amministrative fino al 180% delle somme accertate
Interessi di mora sulle imposte non versate
– Nei casi più gravi, contestazioni per dichiarazione infedele, false fatturazioni o abuso del regime agevolato


Come difendersi da un accertamento fiscale
– Dimostrare, con statuto, verbali, bilanci e documenti contabili, la natura dilettantistica e associativa dell’ente
– Produrre contratti di sponsorizzazione, ricevute, contratti di collaborazione e relazioni federali per giustificare i ricavi e i costi
– Dimostrare che le somme ricevute non costituiscono reddito commerciale, ma sono contributi o quote associative
– Contestare ricostruzioni induttive o parametri standardizzati non applicabili all’attività sportiva dilettantistica
– Evidenziare vizi di motivazione, notifiche irregolari o mancanza di contraddittorio nell’avviso di accertamento
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica, chiedendo anche la sospensione della riscossione


Il ruolo dell’avvocato nella difesa delle squadre dilettantistiche
– Analizzare la legittimità e la motivazione dell’accertamento fiscale
– Verificare la corretta applicazione delle agevolazioni previste per ASD e SSD
– Coordinare la difesa con consulenti fiscali e tecnici sportivi per ricostruire l’attività gestionale e contabile
– Redigere un ricorso tecnico e dettagliato, fondato su norme fiscali, sportive e giurisprudenza aggiornata
– Difendere la squadra nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e nel giudizio tributario
– Tutelare la continuità dell’attività sportiva e la reputazione dell’associazione


Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale dell’accertamento fiscale
– Il mantenimento del regime fiscale agevolato previsto per ASD e SSD
– La riduzione delle sanzioni e degli interessi applicati
– La sospensione delle procedure di riscossione in corso
– La piena tutela del patrimonio e della missione sportiva dell’associazione


⚠️ Attenzione: gli accertamenti fiscali alle squadre dilettantistiche sono sempre più frequenti e spesso fondati su presunzioni di attività commerciale o su errori interpretativi del Fisco.
Molte associazioni vengono accusate di gestire un’attività lucrativa solo perché percepiscono sponsorizzazioni o quote di partecipazione, anche se tali entrate sono pienamente compatibili con la normativa sportiva e fiscale.
È fondamentale agire subito, con l’assistenza di un avvocato tributarista esperto nel diritto sportivo e nella fiscalità delle ASD/SSD, per difendere la propria associazione da richieste ingiustificate.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e fiscalità delle associazioni sportive dilettantistiche – spiega come difendersi in caso di accertamento fiscale a carico di squadre dilettantistiche, quali vizi contestare e come ottenere l’annullamento della pretesa.

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Introduzione

L’associazione o società sportiva dilettantistica (ASD/SSD) è un ente non commerciale senza scopo di lucro che per legge svolge attività di promozione sportiva dilettantistica. Ai sensi dell’art. 148 del TUIR (DPR 917/1986) (richiamato anche dall’art. 148, c.3, lett. f) e g) TUIR) «non sono considerate commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali… da associazioni sportive dilettantistiche, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti» . Ciò significa che molte entrate (quote associative, gare interne, allenamenti, ecc.) restano esenti da imposte per l’ASD, a condizione di rispondere a requisiti statutari di cui all’art. 90 L. 289/2002 (natura dilettantistica, democraticità, divieto di lucro, devoluzione del patrimonio) . Le SSD (società di capitali) possono beneficiare analoghe agevolazioni se costituiscono una SSD dilettantistica (senza scopo di lucro), anche se fiscalmente il loro reddito è in generale imponibile a IRES secondo le regole ordinarie .

Quadro normativo e requisiti statutari

L’inquadramento fiscale delle ASD/SSD è regolato principalmente da:
– Il TUIR (DPR 917/1986), art. 148, che definisce le attività non commerciali esenti per gli enti associativi sportivi ;
– La Legge 398/1991, art. 1, che istituisce un regime forfetario agevolato per le ASD con ricavi commerciali fino ad un certo limite ;
– Il Decreto Legislativo 36/2021 (cd. Riordino sport), che ha ridefinito le regole del lavoro sportivo dilettantistico (introducendo nuove soglie e normative sui compensi) ;
– Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e il Codice dello sport (D.Lgs. 36/2021), che hanno trasfuso e integrato i requisiti associativi (anche art.90/02) nel più ampio quadro del no profit.

Dal 2017 molte ASD sono anche ETS (Enti del Terzo Settore) e devono rispettare gli obblighi di trasparenza e registro RUNTS, mentre dal 2021 il Registro Nazionale ASD/SSD del CONI non è più obbligatorio ai fini fiscali, anche se l’affiliazione a federazioni riconosciute rimane condizione tecnica per mantenere le agevolazioni . In sede di accertamento, tuttavia, la giurisprudenza insiste sul requisito sostanziale di non lucratività: la Cassazione ha ribadito che l’agevolazione “non spetta in base al solo dato formale dell’affiliazione al CONI, bensì per l’effettivo svolgimento dell’attività considerata” . In altre parole, spetta all’associazione dimostrare con documenti (bilanci, verbali, registri soci, ecc.) che i proventi commerciali sono reinvestiti nell’attività sportiva e non destinati a profitto personale . Ad esempio, la Cassazione (ordinanza 31924/2024) ha confermato che per godere del regime forfetario di favore ai sensi della L.398/91 è necessario oltre agli adempimenti formali anche l’“effettivo svolgimento di un’attività non lucrativa da parte dell’ente” .

Tabella 1 – Regime fiscale delle attività di ASD/SSD: sintetizza l’imposizione fiscale tipica delle diverse attività (adattata da ).

AttivitàRegime 398/91 (se optato)Tassazione ordinaria (se non 398)Imposta di riferimento
Attività istituzionali (allenamenti, gare interne, tesseramenti soci)Esenti (art.148 TUIR)Non rilevanti (non commerciali)
Attività commerciali connesse (corsi a pagamento, bar/social, sponsorizzazioni)IVA (aliquote agevolate) + reddito forfettario 3,5% dei ricavi (L.398/91)IVA ordinaria + reddito ordinario da impresa (IRES/IRPEF)IVA, IRES/IRPEF
Vendita merchandising (beni non strumentali)Non rientra in 398 – trattata come ordinariaIVA 22% + reddito d’impresa normaleIVA 22%, IRES/IRPEF
Rimborsi spese a soci (trasferte, spese viaggio ecc.)Esenti (se documentati e non eccedenti limiti)– (non concorrono al reddito)
Sponsorizzazioni e contributi volontariRientrano nel forfettario se “connessi” all’attività sportivaIVA (possibile) + deducibilità per il concedenteIVA, deducibilità sponsorizzazioni
Quote associative (tesseramenti)Non costituiscono reddito commerciale

In sintesi, il regime L.398/91 consente di tassare i ricavi “connessi” mediante coefficienti fissi (per l’ASD forfettario solo il 3,5% ai fini IRPEF) e applicare IVA agevolata e semplificazioni contabili. Restano invece imponibili come redditi d’impresa ordinari i proventi commerciali oltre i limiti di legge (alla data 2025 fino a €400.000 di fatturato annuo ) o quelli non rientranti nel forfettario (ad esempio merchandising). È fondamentale che l’ASD/SSD scelga opportunamente quali attività considerare «connesse agli scopi istituzionali»; tale scelta però è soggetta a controllo: l’Amministrazione finanziaria verifica in concreto se le entrate dichiarate istituzionali sono effettivamente finalizzate agli scopi sportivi dell’ente . In pratica, anche in presenza di regime 398 l’ASD deve emettere fatture/ricevute fiscali per tutte le vendite e i servizi svolti, versare IVA secondo aliquote agevolate e poter giustificare costi e ricavi con documentazione ordinata .

Obblighi documentali e statutarî

Per difendersi in accertamento, l’ASD/SSD deve curare soprattutto il patrimonio documentale e organizzativo:
Statuto: deve contenere le clausole obbligatorie per Legge (art.90 L.289/2002, oggi richiamato nel D.Lgs. 36/2021). In particolare la denominazione deve indicare la natura dilettantistica, dev’essere dichiarato il divieto di lucro (eventuali avanzo reinvestito in attività sportive) , prevedere la devoluzione del patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento , stabilire assemblea periodica e cariche gratuite (democrazia interna) . La corretta compilazione statutaria è fondamentale: la CTP di Puglia (sent. 1797/2022) ha ricordato che lo statuto deve riflettere i requisiti dell’art.90/2002, certificando la natura dilettantistica dell’ente .
Registro soci e contabilità semplificata: pur non obbligatorio ai fini civili (per L.398/91 le ASD con ricavi <€200k non devono nemmeno inviare il modello EAS), è consigliabile tenere un registro soci aggiornato, verbali assembleari, libro cespiti o registro IVA (se applicabile) e anche un rendiconto semplificato (entrate/uscite). In caso di verifica, poter mostrare le ricevute di incasso delle quote associative, le fatture di acquisto di beni e servizi, le ricevute di vendita del bar, i contratti di collaborazione ecc. è fondamentale per provare la veridicità dei dati.

Tabella 2 – Requisiti statutari minimi (art. 90 L.289/2002)
Denominazione: deve contenere “sportiva dilettantistica” (o ASD/SSD) – chiarisce la natura dell’ente.
Divieto di lucro: statuto deve vietare la distribuzione degli utili (art. 90/2002) – eventuali surplus devono essere reinvestiti in attività sportive.
Democrazia interna: assemblea periodica e cariche sociali elette (art. 90/2002) – tutti i soci possono partecipare alle decisioni.
Gratuità degli incarichi: cariche sociali senza compenso (art. 90/2002) – se si pagano compensi a dirigenti o amministratori, ciò potrebbe essere considerato lavoro retribuito.
Devoluzione patrimoniale: in caso di scioglimento, beni e attivi vanno devoluti a fini sportivi o ad altri enti no-profit (D.P.R. 361/2000) – vietata la distribuzione tra soci.
Registro soci: tenere elenco aggiornato dei soci (non previsto dalla legge ma essenziale) – necessario per provare l’effettivo numero di partecipanti e il carattere spontaneo dell’attività.

L’osservanza di questi requisiti formali è un prerequisito per le agevolazioni. In giurisprudenza si evidenzia però che da sola la “veste associativa” non è sufficiente: spetta all’ASD provare con la contabilità l’effettiva natura dilettantistica dell’attività .

Accertamento fiscale: diritti e doveri dell’ASD

In caso di accesso ispettivo dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, l’ASD ha specifici diritti. Il verificatore deve esibire il mandato formale di accesso; l’ente può designare un responsabile interno o un consulente di fiducia a corredo del controllo. Si consegna solo quanto richiesto (statuto, libri sociali, fatture, ecc.) e si annota qualsiasi operazione sul verbale di constatazione. I soci possono essere invitati a rispondere solo su fatti personali e dietro consenso; in linea generale è vietato sequestrare beni estranei all’attività. Al termine dell’accesso l’Amministrazione consegna all’ASD una relazione finale (verbale di constatazione) con eventuali rilievi. La legge (art. 12 L. 212/2000, Statuto del contribuente) garantisce poi un contraddittorio formale: entro 60 giorni l’Agenzia invierà una memoria di contestazione scritta, a cui l’associazione può rispondere con osservazioni. Questo momento di scambio scritto consente di allegare documenti difensivi prima dell’emissione dell’avviso di accertamento .

Dal punto di vista procedurale, l’ASD può utilizzare diversi strumenti difensivi: – Interpello fiscale: in presenza di dubbi interpretativi (ad es. qualificazione di un’attività come commerciale/inistituzionale), l’ASD può presentare interpelli all’Agenzia (L. 212/2000, art. 11) per ottenere pareri vincolanti, sfruttando anche lo Sportello FiscoSport dedicato alla fiscalità sportiva.
Regolarizzazione e ravvedimento: se l’ASD individua autonomamente errori (es. mancato versamento di IVA o ritenute), può sanare la posizione pagando gli imponibili dovuti con interessi e sanzione ridotta (ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997).
Accertamento con adesione: ai sensi del D.Lgs. 218/1997, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso l’ente può proporre un accordo con l’Ufficio sulle imposte dovute, ottenendo sanzioni ridotte se raggiunge un compromesso.
Ricorso tributario: in caso di disaccordo sull’accertamento, si può ricorrere entro 60 giorni alla Commissione Tributaria Provinciale (oggi Corte Tributaria di primo grado) indicando i motivi di illegittimità o infondatezza. Il ricorso sospende la riscossione delle somme contestate fino alla decisione. È un iter complesso che richiede assistenza professionale, ma è l’unico modo per contestare impugnazioni che si ritengono infondate .

Durante l’accertamento l’ASD ha comunque l’onere di dimostrare la fondatezza delle proprie affermazioni. Ad esempio, spetta all’associazione produrre bilanci, fatture, contratti di collaborazione, estratti conto bancari e verbali che evidenzino l’uso degli utili a fini sportivi . In questo senso, lo statuto stesso diventa uno strumento di difesa: un iter difensivo efficace può sottolineare i divieti statutari di lucro, la destinazione del patrimonio a fini associativi e la cura nella tenuta della contabilità come prova dell’assenza di arricchimenti privati .

Principali contestazioni e passaggi critici

In sede di verifica, l’Agenzia e la GdF possono contestare diverse irregolarità tipiche delle ASD:

  • Inerenza delle attività svolte: si verifica se l’ente svolge realmente le attività istituzionali. Se gli ispettori ritengono che una voce (es. biglietti di manifestazioni, servizi mensa, corsi a pagamento) non sia «diretta attuazione» del fine sportivo, può essere riclassificata come attività commerciale pura e decadere l’esenzione IRPEF/IVA di cui all’art.148 TUIR . In tal caso l’ente perde le agevolazioni e dovrà pagare imposte ordinarie sui ricavi contestati.
  • Tracciabilità delle entrate: la legge 398/91 impone l’obbligo di versare su conto corrente o bollettino postale tutte le quote associative e sponsorizzazioni, per evitare contante non tracciato . L’uso di cassa non registrato può essere sanzionato come occultamento di proventi.
  • Redditi diversi vs lavoro: una fonte classica di contestazione è qualificare come lavoro subordinato quello che l’ASD tratta come collaborazione. Se un istruttore, allenatore o amministratore riceve compensi con indici tipici di subordinazione (orario fisso, direttive, retribuzione fissa anche in malattia, ecc.), l’Ispettorato può calcolare i contributi INPS (e le ritenute IRPEF) omessi . La Cassazione stessa (ordinanze nn. 25013/2025) ha sancito che «l’orario fisso imposto ai lavoratori sportivi è indice di subordinazione», confermando l’obbligo contributivo sui collaboratori precedentemente inquadrati come autonomi . Un’ASD che abbia pagato compensi irregolari rischia quindi di vedersi recuperare i contributi non versati e, se vi è dolo, può incorrere anche in sanzioni penali per lavoro nero.
  • Frode fiscale: violazioni formali più gravi possono configurare reati tributari. Ad esempio, l’omessa dichiarazione di proventi (art. 5 D.Lgs. 74/2000) o l’infedele dichiarazione (art. 4) possono applicarsi se l’ente ha falsificato documenti o occultato ricavi. L’emissione di fatture false o la presentazione di dichiarazioni mendaci possono dare luogo a procedimenti penali. Analogamente, la violazione delle norme sul lavoro nero (art.13 D.L.12/2002) è un illecito penale. Da qui l’importanza di sanare tempestivamente le violazioni minori (con ravvedimento) prima che diventino reato.

IRAP, IVA e IRES negli accertamenti

IRAP: l’imposta regionale sulle attività produttive, disciplinata dal D.Lgs. 446/1997, si applica a chi svolge attività commerciale e ha dipendenti/collaboratori. In pratica, un’ASD senza ricavi commerciali o con soli volontari paga IRAP solo sulla base retributiva dei dipendenti/collaboratori (art.10, comma 8-bis, D.Lgs. 446/97) . Un’associazione con soli soci volontari, quindi, non è tenuta a versare IRAP. Se invece impiega istruttori o collaboratori retribuiti, deve includere i relativi costi (adeguatamente coefficientati) nella base imponibile IRAP secondo il regime ordinario . In caso di accertamento, l’Agenzia verificherà che siano stati iscritti in bilancio i salari e i compensi effettivamente pagati e che i relativi contributi INPS siano stati regolarmente versati.

IVA: l’ASD è tenuta a applicare l’IVA su tutte le vendite e prestazioni commerciali effettuate (anche se fruisce di aliquote agevolate con L.398/91). Deve emettere fatture o ricevute fiscali ogni qual volta vende beni o servizi a pagamento (corsi, biglietti eventi, gadget, rimborsi da soci) e versare l’IVA dovuta secondo le aliquote ridotte previste per gli enti no-profit . Le quote associative generalmente non sono considerate corrispettivi commerciali e non vanno fatte concorrere ai ricavi imponibili (art.148, c.1 TUIR) . In sede di controllo, la mancata emissione di ricevute o fatture per operazioni imponibili costituisce illecito formale (omessa fatturazione) e può comportare sanzioni amministrative.

IRES: le SSD (società di capitali dilettantistiche) applicano l’IRES come le imprese ordinarie sui redditi d’impresa ordinari. Tuttavia, anche le SSD non profit possono optare per il regime 398/91: in tal caso determinano il reddito imponibile forfettariamente (3,5% dei proventi commerciali) , pur restando generalmente soggette all’IRES sull’intero reddito aziendale se conseguiscono utili. Le ASD in forma associativa (non riconosciute) sono esenti IRES sui redditi istituzionali (art. 148 TUIR) e determinano come reddito d’impresa soltanto i proventi commerciali netti, applicando l’aliquota ridotta se in regime 398 .

In sintesi, durante un accertamento fiscale l’Agenzia potrà verificare i modelli IVA (da esibire su richiesta), i registri contabili (anche semplificati) e le dichiarazioni fiscali presentate. La prova scritta dei versamenti (es. quietanze bancarie per quote e sponsor) e la puntualità dei pagamenti (versamento ritenute IRPEF e contributi sui compensi) sono elementi chiave in difesa dell’ente .

Compensi sportivi dilettantistici e contributi

Un capitolo a parte merita il trattamento dei compensi agli sportivi dilettanti e ai collaboratori. Prima del 2023 tali compensi (allenatori, istruttori, arbitri dilettanti) erano inquadrati come “redditi diversi” esenti fino a €10.000 annui (art. 67, co.1, lett. m) e art.69, co.2, DPR 917/1986) . Oltre i 10.000 € annuali l’ente applicava una ritenuta a titolo d’imposta del 23% fino a ca. €30.658 complessivi . Dal 1° luglio 2023, con il D.Lgs. 36/2021, il regime fiscale è cambiato radicalmente: questi compensi non sono più redditi diversi, bensì redditi di lavoro (dipendente o assimilato), ma i primi €15.000 lordi annui restano esenti da IRPEF (cd. no tax area) . In pratica, se un istruttore dilettante percepisce €20.000 in un anno, solo €5.000 saranno tassati secondo le aliquote IRPEF ordinarie, mentre i primi €15.000 non verranno tassati . Il termine di esenzione si applica integralmente all’anno 2023 (grazie a un regime transitorio stabilito dall’art.51, co.1-bis, D.Lgs. 36/2021) .

Questa nuova soglia (15.000 €) è stata confermata dall’Agenzia in interpelli recenti e ribadita dalla legge di conversione del DL 71/2024. Di conseguenza, per tutti i compensi sportivi versati dal 2023 in poi l’ASD/SSD deve calcolare la ritenuta d’acconto sul superamento della franchigia (ad es. il 20% sui €5.000 eccedenti nell’esempio), mentre non esiste più la «tassa piatta» del 23% . Inoltre, il collaboratore dilettante deve rilasciare all’atto del pagamento un’autocertificazione attestante i compensi già ricevuti nell’anno, per consentire il corretto conteggio della franchigia . Sul fronte previdenziale, dal 2023 è stato istituito il Fondo Pensione Sport (gestito dall’INPS) per i dilettanti: sui primi €5.000 di compensi non si pagano contributi, mentre sull’eccedenza scatta la contribuzione alla Gestione Separata (aliquote agevolate) .

Di particolare rilievo è il tema dei contributi INPS per i collaboratori sportivi precedentemente trattati come “volontari” o co.co.co. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in presenza di indici di subordinazione, questi compensi sono assoggettati a contributi previdenziali come normali remunerazioni da lavoro . Ad esempio, la Suprema Corte (ordinanza 25013/2025) ha stabilito che l’imposizione di un orario fisso e direttive da parte dell’ASD ai lavoratori sportivi dilettanti è indice di subordinazione, il che legittima l’Ispettorato a recuperare i contributi INPS non versati . In sostanza, se in un accertamento l’INPS contesta all’ASD l’omesso versamento delle quote contributive (per anni di rapporti sportivi continuativi), l’ente dovrà fornire prove dell’assoluta precarietà dei rapporti (assenza di controlli rigidi, prestazioni intermittent, pagamenti a rimborso, ecc.) . In mancanza, l’ASD rischia il recupero coattivo dei contributi e l’applicazione di sanzioni previdenziali.

Strategie difensive e casi pratici

Strategie difensive: di fronte a un avviso di accertamento, l’ASD deve innanzitutto valutare la fondatezza delle contestazioni. Se i rilievi appaiono chiaramente infondati (p.e. l’attività in contestazione è chiaramente istituzionale e documentata), è consigliabile proporre immediatamente ricorso tributario, allegando prove dettagliate (bilanci, fatture, verbali, evidenze di spesa). Se invece parte delle contestazioni sono accettate solo parzialmente, si può valutare l’accertamento con adesione, proponendo all’Ufficio un accordo basato su dati certi dell’associazione, versando le imposte dovute sui punti di accordo e contestando i restanti. Se si riconosce completamente il debito ma si desidera ridurre il contenzioso, la tacitazione (acquiescenza) con pagamento del dovuto e delle sanzioni ridotte è un’altra via; il ravvedimento operoso in questa fase non è applicabile perché l’avviso è già notificato. Bisogna sempre rispettare rigorosamente le scadenze: il ricorso deve essere notificato in 60 giorni dall’avviso, così come la domanda di adesione.

Simulazione pratica: per illustrare i passaggi, consideriamo il caso dell’ASD “Calcio Amatori” con 200 soci, sottoposta a verifica GdF nel marzo 2024. Gli ispettori rilevano (1) uso eccessivo di contanti per quote e rimborsi, violando la tracciabilità imposta dalla L.398/91, e (2) un presunto utile nascosto dal bar sociale dell’associazione. Durante l’ispezione l’ASD consegna statuto e libro soci, verbali assembleari e rendiconto semplificato. Si scopre che alcune ricevute del bar non erano state versate in banca come previsto: il presidente annota queste spiegazioni internamente per il contraddittorio. Dopo il controllo, l’ASD riceve un processo verbale di constatazione con le irregolarità. Nei 60 giorni successivi il CDA redige una memoria difensiva: dimostra che gli incassi in contanti sono occasionali (tesseramenti cittadini senza preavviso), allega fatture di spesa del bar (che dimostrano costi complessivi superiori agli introiti) e giustifica ogni anomalia documentale. Nonostante gli sforzi, l’Agenzia invia un avviso di accertamento: viene chiesta l’IRAP non versata sul compenso mensile del custode (perché continuativo) e una rettifica IRES sull’utile presunto del bar (€5.000). L’importo richiesto è di €2.500 (tasse + sanzioni), con intimazione di versare 1/3 immediatamente. Il consiglio direttivo, assistito dal commercialista, decide di ricorrere in CTPC (ignorando l’adesione perché l’importo è limitato e confida di dimostrare di non avere realizzato utile imponibile). Entro 60 giorni versa il 33% (€825) per sospendere la riscossione e notifica ricorso a giugno 2024. In giudizio l’ASD ripropone le evidenze (registri e documenti del bar), sostenendo che le spese annullano i ricavi. Il giudice tributarista valuterà se l’ente ha effettivamente rispettato i requisiti di non profit e se il conto economico giustifica l’assenza di utile fiscale. Se i documenti sono in ordine, l’ente potrebbe ottenere parziale o totale accoglimento del ricorso. Questo esempio evidenzia come agire con prontezza (costituzione degli originali, verbali di riserva, redazione di memoria puntuale) e utilizzare gli strumenti (adesione, ricorso) con cognizione di causa possa ridurre tempi e costi e, soprattutto, preservare i benefici fiscali.

Domande frequenti (FAQ)

  • Domanda: Quali documenti deve conservare l’ASD per affrontare un controllo fiscale?
    Risposta: Pur esonerata dalla contabilità formale in regime 398/91, l’associazione dovrebbe mantenere ordinatamente: statuto e verbali assembleari, registro soci aggiornato, eventuale libro dei verbali del CDA, fatture di acquisto, ricevute e quietanze emesse, registri IVA (se applicabile) e bilancio o rendiconto semplificato. È inoltre fondamentale intestare tutti i contributi e le sponsorizzazioni ad un conto bancario dell’ente (rispettando la tracciabilità di legge) . Così facendo si potrà dimostrare l’effettiva destinazione degli introiti alle attività sportive.
  • Domanda: Come ci si deve comportare se l’Agenzia entra per un controllo in sede?
    Risposta: Verificare il mandato degli ispettori e accompagnarli con un responsabile interno o professionista. Consegnare solo i documenti richiesti (statuto, libri sociali, fatture, ecc.) e annotare ogni elemento verbalizzato. Non ostacolare l’accesso ma non fornire informazioni non richieste. Al termine, rivedere il verbale e segnalare eventuali errori con riserva. L’ASD ha il diritto al contraddittorio scritto prima di ogni accertamento formale .
  • Domanda: Cosa prevede la legge sulle visite fiscali?
    Risposta: L’art. 33 del DPR 600/1973 consente i controlli fiscali in tutti i luoghi dell’attività. Tuttavia, secondo lo Statuto del contribuente (L. 212/2000, art. 12) gli accertamenti devono rispettare un contraddittorio preventivo: cioè, al termine delle operazioni ispettive l’Ufficio deve inviare all’ASD una proposta di accertamento scritta a cui l’ente può rispondere per iscritto, prima dell’emissione dell’avviso definitivo . Eventuali iniziative “fuori protocollo” (es. sequestri di beni estranei, richieste a persone non coinvolte) sono illegittime. È buona prassi nominare subito un consulente per contestare per iscritto le contestazioni all’Ufficio.
  • Domanda: L’ASD deve comunicare qualcosa al CONI o all’Agenzia per il regime 398/91?
    Risposta: Fino al 2022 era necessario l’affiliazione a CONI o EPS riconosciuto (o l’iscrizione al Registro CONI). Con la riforma 2021 l’iscrizione al registro CONI non è più obbligatoria, ma l’affiliazione rimane condizione tecnica. L’ASD deve comunque comunicare all’Agenzia il possesso dei requisiti di non profit (tramite il modello EAS o il nuovo sistema di trasparenza fiscale) . Se l’ente opta per la qualifica di ETS, deve iscriversi al RUNTS e rispettare il Codice del Terzo Settore.
  • Domanda: Ricevuto un avviso di accertamento, conviene ricorso o adesione?
    Risposta: Dipende. Se l’accertamento appare legittimo su questioni non sostanziali (es. errori contabili isolati), può essere più efficace un ravvedimento o adesione (pagando e chiedendo riduzione). Se, invece, ci sono contestazioni sulla natura dell’attività o dei compensi (es. qualificazione di proventi istituzionali), è giustificato impugnare l’avviso con ricorso. Tra i due estremi si può usare l’accertamento con adesione per «negoziare» una soluzione di compromesso con l’Ufficio. In ogni caso è fondamentale agire entro 60 giorni dalla notifica e confrontarsi subito con un professionista tributario .

Conclusioni

L’accertamento fiscale di un’ASD/SSD può riguardare imposte dirette (IRES/IRPEF, IVA, IRAP), contributi previdenziali e, in casi gravi, profili penali. La difesa del contribuente (associazione/debitore) deve concentrarsi sul dimostrare l’effettività della gestione dilettantistica: statuto conforme, contabilità trasparente, reinvestimento degli utili nelle attività, tenuta del registro soci, ecc. Gli strumenti giuridici (interpelli, ravvedimenti, accertamento con adesione, ricorso) devono essere usati con cognizione di causa. Le recenti riforme hanno introdotto nuovi elementi – ad esempio, la soglia di esenzione di 15.000 € sui compensi dilettantistici e un inasprimento dei controlli sul lavoro sportivo – che rendono ora cruciale aggiornarsi continuamente sulla normativa .

Fonti normative e giurisprudenziali aggiornate: DPR 917/1986 (TUIR, art.148) ; DPR 633/1972 (art.4 c.6 su enti non profit) ; Legge 398/1991 (disposizioni tributarie ASD/SSD) ; Legge 289/2002, art.90 (requisiti ASD) ; D.Lgs. 36/2021 (riordino sportivo, art.25-36) ; D.Lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore) ; Statuto del contribuente (L.212/2000, art.12) . Giurisprudenza recente: Cass. ord. 31924/2024 , 6361/2023, 30008/2021; CTR Puglia 1797/2022 ; CTP Vercelli 125/2019 ; Cass. 25013/2025 (lavoro sportivo) ; Cass. 642/2015 (SS.UU. su onere prova); Cass. 8182/2020, 4331/2021 (associazione non prova da sola no-profit) . Prassi e circolari: Agenzia Entrate, circolare 18/E/2018, Guide FiscoOggi su ASD; INPS circ. 127/2025 (contribuzione sportiva).

Hai ricevuto un avviso di accertamento fiscale o una verifica della Guardia di Finanza per la tua società o associazione sportiva dilettantistica (ASD o SSD)? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un avviso di accertamento fiscale o una verifica della Guardia di Finanza per la tua società o associazione sportiva dilettantistica (ASD o SSD)?
Ti contestano ricavi non dichiarati, agevolazioni fiscali non spettanti, rapporti di lavoro irregolari o attività ritenute commerciali?

👉 Prima regola: le società e associazioni sportive dilettantistiche godono di regimi fiscali agevolati, ma devono rispettare specifici requisiti statutari e gestionali.
Molti accertamenti nascono da errori formali, interpretazioni errate dell’attività sportiva dilettantistica o presunzioni infondate di attività commerciale.
Con una difesa tributaria e documentale ben preparata, puoi dimostrare la natura non lucrativa della tua ASD o SSD e proteggere il tuo progetto sportivo.


⚖️ Quando scatta l’accertamento fiscale

L’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza possono avviare controlli su ASD e SSD quando rilevano:

  • Perdita dei requisiti di non lucratività previsti dal D.Lgs. 460/1997 e dalla L. 398/1991;
  • Ricavi non dichiarati provenienti da bar, merchandising, sponsorizzazioni o tornei;
  • Utilizzo improprio delle agevolazioni fiscali o IVA forfettaria;
  • Mancata tracciabilità dei pagamenti e delle quote associative;
  • Compensi sportivi o rimborsi spese considerati veri rapporti di lavoro subordinato;
  • Gestione di attività commerciali continuative sotto forma di ASD o SSD;
  • Irregolarità nei registri contabili o nello statuto.

📌 Le conseguenze della contestazione

  • Revoca delle agevolazioni fiscali (regime 398/1991, esenzioni IVA, IRES e IRAP).
  • Recupero delle imposte su ricavi considerati imponibili.
  • Sanzioni fino al 180% delle imposte accertate.
  • Interessi di mora e iscrizione a ruolo coattivo.
  • Decadenza dal registro CONI e perdita della qualifica di ente sportivo dilettantistico.
  • Nei casi più gravi, procedimenti penali per dichiarazione infedele o false fatturazioni.

🔍 Cosa verificare per difendersi

  • L’attività contestata è effettivamente commerciale o rientra nella sfera istituzionale?
  • L’Agenzia ha rispettato il contraddittorio preventivo, previsto dallo Statuto del Contribuente?
  • Lo statuto e l’atto costitutivo rispettano i requisiti di legge per la natura non lucrativa?
  • Le quote associative e i contributi dei soci sono documentati e tracciabili?
  • Le sponsorizzazioni sono regolarmente contrattualizzate e coerenti con l’attività sportiva?
  • I compensi ai collaboratori rientrano nei limiti previsti per redditi sportivi dilettantistici (art. 67 TUIR)?

🧾 Documenti utili alla difesa

  • Avviso di accertamento e allegati.
  • Statuto e atto costitutivo aggiornati e registrati.
  • Verbali delle assemblee e documentazione CONI.
  • Bilanci, registri contabili e documenti IVA.
  • Contratti di sponsorizzazione, convenzioni e accordi sportivi.
  • Prove dei compensi e dei rimborsi ai collaboratori.
  • Estratti conto bancari e tracciabilità dei versamenti.
  • Verbali di verifica e corrispondenza con l’Agenzia o la Guardia di Finanza.

🛠️ Strategie di difesa

  • Dimostrare la natura dilettantistica e non lucrativa dell’attività svolta.
  • Contestare l’errata qualificazione come attività commerciale da parte dell’Agenzia.
  • Far valere vizi di motivazione o procedura (mancato contraddittorio, notifica irregolare, errori di calcolo).
  • Documentare la corretta gestione contabile e statutaria dell’associazione.
  • Richiedere l’annullamento in autotutela o proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni.
  • Valutare, in alternativa, l’accertamento con adesione per ridurre sanzioni e chiudere la controversia.

⚖️ Difesa tributaria per enti sportivi dilettantistici

Le squadre dilettantistiche operano in un contesto normativo complesso, dove è fondamentale distinguere tra attività sportiva istituzionale e commerciale.
Una difesa efficace deve evidenziare che l’associazione persegue finalità sportive e sociali, non di lucro, e che le eventuali entrate accessorie sono strumentali all’attività sportiva.
Con una ricostruzione contabile e giuridica accurata, è possibile evitare la revoca delle agevolazioni e tutelare la continuità della tua società sportiva.


🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

  • 📂 Analizza l’avviso di accertamento e le contestazioni fiscali in dettaglio.
  • 📌 Verifica la corretta applicazione dei regimi agevolati e la legittimità dei rilievi.
  • ✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi tributari completi.
  • ⚖️ Ti rappresenta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, anche in sede d’appello.
  • 🔁 Offre consulenza preventiva su statuti, bilanci e gestione contabile delle ASD e SSD per prevenire futuri controlli.

🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

  • ✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e fiscalità sportiva.
  • ✔️ Specializzato nella difesa di ASD, SSD e squadre dilettantistiche contro accertamenti fiscali.
  • ✔️ Gestore della crisi d’impresa iscritto presso il Ministero della Giustizia.

Conclusione

Gli accertamenti fiscali alle squadre dilettantistiche derivano spesso da interpretazioni errate della normativa sullo sport dilettantistico o da errori nella gestione formale.
Con una difesa giuridica e contabile accurata, puoi dimostrare la natura non commerciale dell’attività, evitare sanzioni sproporzionate e proteggere la continuità e la credibilità della tua società sportiva.


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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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