Hai ricevuto un accertamento fiscale come ONG o organizzazione non governativa?
Negli ultimi anni, l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sulle organizzazioni no profit e sugli enti del Terzo Settore, comprese le ONG impegnate in progetti di cooperazione internazionale, assistenza umanitaria e sviluppo sostenibile.
Spesso gli accertamenti nascono da interpretazioni errate delle norme agevolative, da errori di rendicontazione dei fondi o da presunte attività commerciali ritenute imponibili.
Con una difesa tecnica e accurata, è possibile dimostrare la natura non lucrativa dell’organizzazione e ottenere la revoca o la riduzione dell’accertamento fiscale.
Quando l’Agenzia delle Entrate effettua un accertamento su una ONG
– Se ritiene che l’ente svolga attività economiche o commerciali anziché istituzionali
– Se contesta la corretta gestione e rendicontazione dei fondi pubblici o internazionali
– Se rileva disallineamenti tra contributi ricevuti, spese sostenute e bilanci dichiarati
– Se emergono entrate derivanti da progetti, corsi o servizi considerati dal Fisco come redditi d’impresa
– Se la ONG non ha aggiornato lo statuto o l’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS)
– Se vengono rilevate anomalie nella gestione IVA o nell’applicazione delle esenzioni
Conseguenze dell’accertamento fiscale
– Revoca delle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali e le ONG riconosciute
– Ricalcolo delle imposte dovute (IVA, IRES, IRAP)
– Sanzioni amministrative fino al 180% delle somme accertate
– Interessi di mora sulle imposte non versate
– Nei casi più gravi, contestazioni per indebita percezione di fondi pubblici o dichiarazioni infedeli
Come difendersi da un accertamento fiscale
– Dimostrare, con statuto, bilanci, relazioni e rendicontazioni, la natura non commerciale e solidaristica della ONG
– Presentare contratti di progetto, convenzioni e documenti dei finanziatori internazionali per giustificare le somme ricevute
– Contestare l’errata qualificazione di attività istituzionale come attività commerciale
– Dimostrare la trasparenza nella gestione dei fondi e la destinazione a finalità umanitarie o di cooperazione
– Evidenziare vizi di motivazione o errori procedurali nell’avviso di accertamento
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni, chiedendo anche la sospensione della riscossione
Il ruolo dell’avvocato nella difesa della ONG
– Analizzare la legittimità dell’accertamento e la corretta qualificazione fiscale dell’ente
– Verificare la congruenza tra attività istituzionale e normativa del Terzo Settore
– Coordinare la difesa tributaria, amministrativa e contabile, anche in presenza di contributi pubblici
– Redigere un ricorso dettagliato e documentato, fondato su prove contabili e giurisprudenza consolidata
– Difendere la ONG nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e nel giudizio tributario
– Tutelare la reputazione e la continuità operativa dell’organizzazione
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale dell’accertamento fiscale
– Il mantenimento delle agevolazioni fiscali e del regime non commerciale
– La riduzione o cancellazione di sanzioni e interessi
– La sospensione delle procedure di riscossione in corso
– La tutela della credibilità e della missione sociale della ONG
⚠️ Attenzione: gli accertamenti fiscali alle ONG sono spesso complessi e fondati su interpretazioni restrittive della normativa fiscale.
Molte organizzazioni vengono accusate di attività commerciale solo perché percepiscono fondi o gestiscono progetti finanziati, quando in realtà tali entrate sono destinate a scopi sociali o umanitari.
Agire subito con l’assistenza di un avvocato tributarista esperto nella fiscalità del Terzo Settore e delle ONG è fondamentale per evitare la perdita delle agevolazioni e la paralisi delle attività.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e fiscalità del non profit internazionale – spiega come difendersi in caso di accertamento fiscale a carico di ONG, quali errori dell’Agenzia contestare e come ottenere la cancellazione o la riduzione della pretesa.
👉 La tua ONG ha ricevuto un accertamento fiscale o una richiesta di chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo la legittimità dell’accertamento e costruiremo una strategia difensiva personalizzata per proteggere la tua organizzazione, i fondi gestiti e la tua missione umanitaria.
Introduzione
Il quadro normativo delle ONG in Italia è complesso. Le organizzazioni non governative (ONG) internazionali vengono riconosciute dallo Stato (legge 26/2/1987, n.49) e, ai fini fiscali, concorrono alle agevolazioni proprie delle ONLUS . La L.125/2014 (cooperazione internazionale) include le ONG tra gli enti riconosciuti idonei ai finanziamenti pubblici, definendole “soggetti della società civile” (art.26, comma 2) . Con il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) tutte le ONG riconosciute sono parificate agli enti non profit: in particolare, il d.lgs.117/2017 introduce “obblighi di trasparenza e di informazione” per gli ETS, imponendo la pubblicazione sui siti web degli enti di bilanci e atti fondamentali . Ogni ONG deve quindi rispettare i requisiti civilistici e fiscali del non profit (statuto, finalità solidaristiche, divieto di distribuzione utili) ed adempiere agli obblighi dichiarativi (tassazione separata o esenzioni IRES/IRAP secondo leggi vigenti, indicazioni di ONLUS/ETS, ecc.).
In sede di accertamento fiscale, l’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza) verifica innanzitutto il reale svolgimento delle attività istituzionali dell’ente non profit. L’obiettivo è accertare eventuali operazioni commerciali occultate dietro il velo del volontariato (vi è infatti il rischio di inquadramento come esercizio abusivo d’impresa). Le verifiche possono essere di vario tipo: da semplici controlli formali (richieste documentali, questionari, corrispondenza fra contribuenti) a veri e propri accessi ispettivi nei locali dell’ONG. Le norme (d.p.r. 633/1972 e richiamate dal d.p.r. 600/1973) consentono agli ispettori di accedere agli uffici degli enti commerciali con una semplice autorizzazione del dirigente finanziario . Per i locali “non commerciali” – ad esempio, sedi associative o a uso misto – l’accesso richiede invece la preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica, ma solo in presenza di gravi indizi di evasione . La Cassazione tributaria ha precisato che, in assenza di prova contraria, i locali di un ente non profit non si equiparano di per sé a un’abitazione privata: pertanto, se l’accesso è avvenuto in una sede associativa non abitativa, l’autorizzazione del PM non è necessaria . In altre parole, gli accertatori possono entrare con la sola delega dell’ufficio se i locali non sono adibiti a residenza personale dell’amministratore.
Durante l’ispezione fiscale, gli agenti possono acquisire libri sociali, scritture contabili, estratti bancari, verbali assembleari e ogni documento utile. Se emergono pagamenti sospetti o operazioni non dichiarate, può essere contestata la perdita del requisito di non commercialità. A seguito dell’accesso, l’ufficio procede spesso con la redazione di un avviso di accertamento (d.p.r. 600/1973 e smi). L’atto motivato illustra gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda l’aumento d’imposta (es. ricavi riqualificati come impresa, spese non dedotte, IVA dovuta) e include eventuali sanzioni amministrative. L’ONG ha il diritto di presentare osservazioni scritte (entro i termini fissati nell’avviso) e – se richiesto dall’ufficio – di partecipare al contraddittorio con l’accertamento prima della sua conclusione (art.12, d.p.r. 600/1973).
Autorità competenti e ambito di intervento
- Agenzia delle Entrate (AdE): accerta imposte dirette (IRES/IRPEF) e indirette (IVA) svolte dall’ente non profit. Emana avvisi di accertamento, contesta violazioni IVA, impone cartelle di pagamento.
- Guardia di Finanza: svolge verifiche fiscali sistematiche (anche tramite il cosiddetto “Progetto Ercole” di monitoraggio dei no profit) e indagini in materia penale tributaria. Può effettuare accessi, perquisizioni e sequestri preventivi per reati fiscali (d.lgs.74/2000) o alla normativa antiriciclaggio. È anche incaricata di controllare possibili irregolarità in finanziamenti UE o statali destinati alle ONG.
- Corte dei Conti: interviene in sede di responsabilità contabile se l’ente ha ricevuto contributi pubblici (nazionali o comunitari) e li ha utilizzati in modo illecito. Anche se le ONG sono soggetti privati, la Corte dei Conti può perseguire amministratori o collaboratori per danno erariale, fondato su leggi speciali (es. D.lgs. 33/2013, L. 124/2015 sulla trasparenza dei contributi).
- Autorità giudiziaria penale: quando da controlli fiscali emergono indizi di reato (ad es. appropriazioni indebite di fondi, false fatture o riciclaggio), il Pubblico Ministero può aprire un fascicolo penale. In questo caso gli atti fiscali possono acquisire rilevanza di prova nel processo, e sulla base degli stessi si può procedere con sequestri preventivi sui beni dell’ente o dei suoi amministratori.
Autorità/Organo | Oggetto del controllo | Poteri principali |
---|---|---|
Agenzia delle Entrate | Verifica dichiarazioni dei redditi, IVA e altri tributi; definizione imposte dovute | Emette accertamenti, contesta violazioni, applica sanzioni |
Guardia di Finanza | Contrasto all’evasione fiscale nel no profit; controlli su fondi pubblici | Accesso nei locali, perquisizioni, sequestro preventivo, indagine penale |
Corte dei Conti (Sez. Controllo) | Vigilanza su uso di risorse pubbliche (finanziamenti, contributi UE, 5×1000) destinati alle ONG | Azione di responsabilità contabile verso amministratori, sanzioni amministrative |
Magistratura ordinaria (Proc.) | Reati fiscali e finanziari (peculato, dichiarazione fraudolenta, riciclaggio, ecc.) | Indagini penali, custodia cautelare, richieste di confisca e sequestro preventivo |
Diritti dell’ente sottoposto a verifica
Durante un accertamento, l’ONG ha il diritto di essere informata e di contestare ufficialmente le contestazioni. In particolare, l’ente può avvalersi di un consulente tecnico (commercialista) o di un difensore tributario per predisporre la propria memoria difensiva in risposta all’avviso di accertamento. Per garantire il diritto di difesa, la legge tributaria prevede l’obbligo di motivazione dell’avviso: devono essere indicate chiaramente le violazioni contestate e gli elementi fattuali a supporto (stralci di documenti, esiti di perizie fiscali). Se ritiene ingiuste le risultanze dell’accertamento, l’ONG può presentare opposizione alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (art. 19 D.lgs. 546/1992).
Durante la verifica l’ente può anche sollevare eccezioni di nullità: ad esempio, se l’accesso ispettivo è avvenuto senza la necessaria autorizzazione (quando richiesta) o se l’avviso non è congruamente motivato. Tuttavia, la giurisprudenza (Cass. 564/2023) ha già ridimensionato alcuni limiti: come visto, i controlli fiscali autorizzati dai funzionari dell’Ufficio non sono censurabili semplicemente perché l’ente non profit non ha personalità giuridica . Questo significa che i documenti acquisiti dagli accertatori, se legalmente raccolti in sede di accesso, rimangono ammessi come prova, a meno che non sussistano vizi procedurali gravi.
Le norme fiscali riconoscono specifici titoli all’ente non profit: ad esempio, gli immobili utilizzati per fini istituzionali possono godere di esenzioni IMU, o le somme raccolte come erogazioni liberali possono beneficiare di deduzioni/detraibilità per i donatori. Di conseguenza, un avviso di accertamento che riqualifichi tali entrate come tassabili deve tener conto delle agevolazioni spettanti. In casi dubbi, è consigliabile esercitare ricorso giurisdizionale per tutelare i benefici di legge non riconosciuti.
Profilo penale
Oltre al contenzioso tributario, un ONG sottoposta a verifica deve valutare il profilo penale. Qualora emerga che amministratori o dirigenti abbiano commesso fatti penalmente rilevanti, scattano le indagini del P.M. I reati più tipici correlati all’accertamento fiscale sono previsti dal D.Lgs. 74/2000 (reati tributari), quali la dichiarazione fraudolenta (art.3) o l’emissione di fatture inesistenti (art.2), puniti con reclusione e sanzioni pecuniarie. Inoltre, recenti pronunce chiariscono che nemmeno le ONLUS sfuggono alle fattispecie penali ordinarie: ad esempio, la Cassazione penale ha ribadito che la natura privata delle ONLUS non esclude il reato di peculato (art.314 c.p.) nei confronti del presidente che agisce «per fini pubblici e sulla base di finanziamenti pubblici» . Ciò significa che l’appropriazione indebita di risorse destinate all’ente può essere perseguita come peculato, con pesanti conseguenze penali (reclusione e danno patrimoniale).
Se emerge una condotta illecita, il magistrato può disporre sequestri preventivi sui beni dell’ente o dei suoi amministratori, a garanzia di possibili risarcimenti. Inoltre, nel 2019 è entrata in vigore la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001), che prevede sanzioni interdittive – fino allo scioglimento – nei confronti delle ONLUS condotte da reati come quelli citati. In caso di indagini penali è fondamentale farsi assistere anche da un penalista, per tutelare i diritti dell’ente (es. accesso agli atti penali, rilascio delle memorie difensive) e per distinguere gli aspetti tributari da quelli penali del procedimento.
Strategie di difesa
Per difendersi efficacemente in caso di verifica fiscale, l’ONG/debitore deve agire tempestivamente e con consapevolezza. Le principali strategie comprendono:
- Organizzazione contabile e documentale: è essenziale tenere registri scrupolosi di entrate e uscite, progetti e risorse umane. In fase di revisione o accertamento, fornire la tracciabilità dei fondi e delle attività dimostra la correttezza dell’ente.
- Richiesta di contraddittorio: su invito, fissare il contraddittorio con l’Ufficio prima di una conclusione dell’istruttoria può consentire di correggere errori di fatto o interpretazioni errate, eventualmente accordando definizioni anticipate.
- Opposizione agli atti di contestazione: qualora giunga un avviso di accertamento o un invito al contraddittorio, redigere con un tributarista una memoria dettagliata che esponga le ragioni di diritto e di fatto a favore dell’ente. Non è raro che gli Uffici rettifichino autonomamente o tramite contraddittorio alcuni rilievi.
- Ricorso tributario: se l’avviso viene confermato, presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale nel termine di legge (generalmente 60 giorni). All’appello può seguire la Cassazione tributaria, ma è bene prepararsi con pareri tecnici e giurisprudenza aggiornata. Anche in sede giudiziale si può proporre conciliazione parziale o patteggiamento fiscale per ridurre sanzioni o rateizzare tributi.
- Impugnazione di provvedimenti penali/contabili: se la Corte dei Conti avvia un giudizio di responsabilità o se viene emessa una comunicazione di reato, si devono utilizzare i rimedi specifici (ricorso al TAR contro atti amministrativi, e istanze o ricorsi penali con difensore). La giurisprudenza recente (CC 86/2025) riconosce alle associazioni non riconosciute autonomia patrimoniale e capacità di difesa similmente alle imprese, garantendo ampio diritto di difesa dei soci e delle assemblee .
- Autotutela: in casi risolvibili (ad es. errori materiali), si può chiedere all’Ufficio l’annullamento o la correzione dell’avviso di accertamento. La giurisprudenza concede forme di autotutela (es. mediazione tributaria) che possono evitare il contenzioso completo.
- Prevenzione: infine, è cruciale che l’ONG curi la propria governance interna (controlli, comitati dei revisori, modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001) per ridurre al minimo il rischio di violazioni. Una buona organizzazione aiuta a dimostrare, in caso di verifica, che l’ente agisce in buona fede e nel rispetto della legge.
Fase dell’accertamento | Atto/Procedura | Termine per l’ente | Autorità competente |
---|---|---|---|
Comunicazione preventiva (art. 5 DPR 600) | Invito scritto a fornire documenti/clarimenti | 30 giorni dalla notifica | Ufficio dell’Agenzia |
Accesso ispettivo | Verbalizzazione sul posto | Contraddittorio facoltativo | Guardia di Finanza / AdE |
Avviso di accertamento (art. 42 DPR 600) | Atto motivato di rettifica imposte | 60 giorni per opposizione | Ufficio Tributi (AdE) |
Cartella di pagamento / ingiunzione (IUV) | Sollecita il pagamento delle imposte | 60 giorni per ricorso CTR | AdE / Agente della riscoss. |
Ricorso in Commissione Tributaria | Contenzioso tributario (prima istanza) | 60 giorni dall’atto impugnato | CTP provinciale |
Appello in CTR regionale | Riesame decisione CTP | 60 giorni dalla notifica | CTR regionale |
Ricorso in Cassazione (facoltativo) | Ultimo grado tributario | 6 mesi dall’ultima sentenza | Corte di Cassazione |
Giudizio di responsabilità contabile (CdC) | Sez. controllo Corte dei Conti | – | Corte dei Conti (CdC) |
Procedimento penale (eventuale) | Indagine/Proces: reati fiscali/contabili | – | Autorità giudiziaria penale |
Domande e risposte
- Domanda: L’ONG deve obbligatoriamente nominare un commercialista per la difesa durante il controllo?
Risposta: No, non è obbligatorio nominare un consulente fiscale. Tuttavia, avere un esperto (commercialista o tributarista) di fiducia è fortemente consigliato. Il professionista conosce le regole tecniche, può interloquire con gli ispettori e garantire il rispetto della procedura (termine per rispondere, contraddittorio, ecc.). La normativa (art.12 DPR 600/1973) riconosce all’ente il diritto di difendersi con la propria documentazione e memorie, e l’esperto facilita questa attività. - Domanda: Se la Guardia di Finanza trova prove di reato durante la verifica, l’ente viene immediatamente perseguito penalmente?
Risposta: Non automaticamente. Se gli ispettori raccolgono indizi di reato, essi redigono una relazione da trasmettere al Procuratore della Repubblica. Il PM valuterà se aprire un’indagine penale. Nel frattempo, la verifica tributaria prosegue. Tuttavia, l’ente e i suoi amministratori devono fare attenzione: in sede penale valgono regole diverse (difesa da avvocato penalista, custodia cautelare, ecc.). Se temete profili penali, comunicate precauzionalmente la situazione al legale penalista e non compromettete le prove contabili anche nel contesto tributario. - Domanda: Quali sanzioni rischia un’associazione non profit in caso di errore formale nell’avviso di accertamento?
Risposta: Se l’avviso è stato notificato entro i termini di legge (generalmente entro la fine del quinto anno successivo a quello di imposta) e motivato adeguatamente, anche formalità modeste non annullano l’atto. Potrebbero invece rientrare nelle contestazioni tecniche nella Commissione Tributaria. Sanzioni fiscali e interessi rimangono applicabili se l’ente non accetta le rettifiche. Solo errori procedurali gravi (ad es. notifica nulla, mancanza totale di motivazione) possono portare alla nullità dell’avviso, ma tale esito è raro. - Domanda: Come si differenzia l’accertamento dell’IRAP rispetto all’IRPEF/IRES per le ONG?
Risposta: In generale, se l’ente è ONLUS/ETS no profit e rispetta i requisiti (destinare almeno il 50% delle attività a fini istituzionali), è escluso dall’IRAP per le quote di utili non commerciali (art. 9-bis, D.Lgs. 446/1997). In pratica, l’ente deve specificare nella dichiarazione separata dei redditi quale componente di esso è considerato B (attività istituzionale). In accertamento, l’Amministrazione può rideterminare questa distinzione e tassare parti prima considerate esenti. Occorre quindi fornire giustificazione delle attività altruistiche rispetto a quelle commerciali. - Domanda: Se l’ente deve una somma maggiore di €50.000 per omissioni IRPEF, scatta subito il penale?
Risposta: Non immediatamente. Il D.Lgs. 74/2000 prevede il reato di omessa dichiarazione quando il tributo evaso supera il 175.000 euro (soglia al 2025) o quando la dichiarazione fraudolenta è connessa ad altri reati. Una somma di €50.000 può comportare al massimo sanzioni amministrative e contenzioso tributario, non il penale. Tuttavia, l’ente dovrà comunque pagare le imposte dovute maggiorate di sanzioni. - Domanda: Quali obblighi di trasparenza deve assolvere un’ONG per prevenire contestazioni?
Risposta: Oltre a tenere bilanci e libri sociali obbligatori (artt. 14 e 20 c.c.), l’ente deve osservare le regole del Codice Terzo Settore: iscrizione al RUNTS, adempimento tracciabilità (art. 35-43 D.Lgs. 117/2017), approvazione di un budget di previsione, e relazione illustrativa di bilancio annuale. Dal 2018 è obbligatorio pubblicare online l’atto costitutivo, lo statuto, il bilancio approvato con note integrative e la relazione dell’organo di controllo . L’inosservanza di questi obblighi può essere considerata indizio di mala gestio, utile in accertamento e, in caso di fondi pubblici, anche per la Corte dei Conti.
Hai ricevuto un avviso di accertamento fiscale per la tua ONG (Organizzazione Non Governativa) o per un’associazione impegnata in progetti umanitari o di cooperazione internazionale? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso di accertamento fiscale per la tua ONG (Organizzazione Non Governativa) o per un’associazione impegnata in progetti umanitari o di cooperazione internazionale?
L’Agenzia delle Entrate ti contesta agevolazioni non spettanti, irregolarità nella gestione dei fondi, o ricavi non dichiarati derivanti da attività considerate commerciali?
👉 Prima regola: le ONG godono di regimi fiscali specifici e di riconoscimenti internazionali, ma devono rispettare precisi obblighi contabili e statutari.
Molti accertamenti nascono da errori di interpretazione della normativa sul non profit, o da presunzioni di attività commerciale non effettive.
Con una difesa legale e contabile competente, è possibile dimostrare la legittimità dell’operato della ONG e preservare i benefici fiscali previsti dalla legge.
⚖️ Quando scatta l’accertamento fiscale
L’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza possono avviare un controllo nei confronti di una ONG quando rilevano:
- Perdita o mancanza dei requisiti per l’esenzione fiscale (D.Lgs. 460/1997 o disciplina ETS);
- Irregolarità nella rendicontazione di fondi pubblici o internazionali;
- Utilizzo improprio delle agevolazioni IVA o IRES;
- Attività ritenute di tipo commerciale (vendita di beni, corsi, eventi, sponsorizzazioni);
- Contributi o donazioni non rendicontati o confluiti in conti non tracciabili;
- Fatture o contratti contestati come non inerenti all’attività istituzionale;
- Disallineamento tra lo statuto e le pratiche operative della ONG.
📌 Le conseguenze della contestazione
- Revoca delle agevolazioni fiscali per enti non commerciali.
- Recupero delle imposte su attività considerate imponibili (IVA, IRES, IRAP).
- Sanzioni amministrative dal 90% al 180% delle imposte accertate.
- Interessi di mora e iscrizione a ruolo coattivo.
- Blocco o revoca dei contributi pubblici e internazionali.
- Nei casi più gravi, indagini penali per dichiarazione infedele o truffa ai danni dello Stato.
🔍 Cosa verificare per difendersi
- L’attività della ONG è istituzionale o commerciale ai fini fiscali?
- I fondi pubblici, le donazioni e i contributi sono stati correttamente rendicontati?
- L’Agenzia ha rispettato il contraddittorio preventivo, come previsto dallo Statuto del Contribuente?
- Le agevolazioni fiscali applicate derivano da requisiti statutari validi e riconosciuti?
- I rapporti con i partner o fornitori esteri sono regolarmente documentati?
- I flussi finanziari sono tracciabili e destinati a scopi umanitari o di cooperazione?
🧾 Documenti utili alla difesa
- Avviso di accertamento e allegati tecnici.
- Statuto e atto costitutivo della ONG o dell’ente associato.
- Bilanci e rendicontazioni dei fondi (pubblici, privati, internazionali).
- Documentazione delle donazioni e dei contributi ricevuti.
- Contratti di partenariato, convenzioni e progetti di cooperazione.
- Registri contabili, IVA e dichiarazioni fiscali.
- Verbali delle assemblee e dei consigli direttivi.
- Corrispondenza con l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza.
🛠️ Strategie di difesa
- Dimostrare la natura non commerciale e solidaristica delle attività svolte.
- Contestare l’errata qualificazione come attività d’impresa di iniziative a scopo umanitario.
- Far valere vizi di motivazione o procedura (mancanza di contraddittorio, calcoli errati, notifica irregolare).
- Documentare la tracciabilità dei fondi e la destinazione a scopi istituzionali.
- Richiedere l’annullamento in autotutela o presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni.
- In alternativa, valutare una mediazione tributaria o un accordo di adesione per ridurre sanzioni e interessi.
⚖️ Difesa tributaria per enti umanitari e del Terzo Settore
Le ONG operano in un ambito complesso, soggetto a controlli fiscali e internazionali, ma regolato da norme che tutelano la finalità umanitaria e non lucrativa.
Una difesa efficace deve chiarire la natura istituzionale delle attività, la corretta gestione dei fondi e la trasparenza dei flussi finanziari.
Solo una ricostruzione contabile e giuridica puntuale può evitare la revoca delle agevolazioni e preservare la credibilità dell’organizzazione.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
- 📂 Analizza l’accertamento e la documentazione contabile e statutaria della ONG.
- 📌 Verifica la legittimità dei rilievi fiscali e la corretta applicazione delle norme agevolative.
- ✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi tributari completi, fondati su prove contabili e giuridiche.
- ⚖️ Rappresenta la ONG davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, anche in sede d’appello.
- 🔁 Assiste nella revisione statutaria e nella regolarizzazione fiscale per evitare futuri controlli.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e fiscalità degli enti non profit e ONG.
- ✔️ Specializzato nella difesa di organizzazioni umanitarie, fondazioni e enti del Terzo Settore.
- ✔️ Gestore della crisi d’impresa iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Gli accertamenti fiscali alle ONG derivano spesso da errori di interpretazione delle norme o da presunzioni infondate di attività commerciale.
Con una difesa fondata su prove documentali e giuridiche solide, puoi dimostrare la correttezza della gestione, mantenere le agevolazioni fiscali e tutelare la reputazione e la continuità della tua organizzazione umanitaria.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la tua difesa contro gli accertamenti fiscali rivolti alle ONG e agli enti del Terzo Settore inizia qui.