Hai ricevuto un avviso di accertamento, una cartella di pagamento o un atto dell’Agenzia delle Entrate e vuoi sapere come presentare ricorso in Commissione Tributaria Provinciale (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado)?
Il ricorso tributario è il principale strumento di difesa contro le pretese fiscali illegittime o infondate. Permette al contribuente di chiedere al giudice tributario l’annullamento, totale o parziale, dell’atto impugnato e la sospensione della riscossione.
Con una difesa ben strutturata e documentata, è possibile bloccare l’esecuzione del provvedimento e far valere i propri diritti in sede giudiziale.
Quando si può presentare ricorso in Commissione Tributaria Provinciale
– Quando si riceve un avviso di accertamento (IRPEF, IVA, IRES, IRAP)
– Quando si è destinatari di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito INPS
– In caso di fermo amministrativo, iscrizione ipotecaria o intimazione di pagamento
– Quando si vuole impugnare un diniego di rimborso o di definizione agevolata
– In presenza di atti illegittimi o vizi procedurali (mancata motivazione, errori di notifica, decadenza, prescrizione)
– Quando si vuole contestare l’applicazione di sanzioni fiscali o tributi locali (IMU, TARI, ecc.)
Tempi e modalità per presentare ricorso
– Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto contestato
– Va presentato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio (dove ha sede l’ufficio che ha emesso l’atto)
– Può essere depositato telematicamente tramite il portale SIGIT, oppure notificato via PEC all’ente impositore
– Il ricorso deve contenere:
• l’indicazione dell’atto impugnato;
• i motivi di illegittimità o infondatezza;
• le norme violate;
• le prove e i documenti allegati;
• la richiesta di annullamento o sospensione dell’atto.
– Entro 30 giorni dal deposito, l’ente impositore deve costituirsi in giudizio depositando le proprie controdeduzioni
Come difendersi in Commissione Tributaria Provinciale
– Verifica della notifica e dei termini: controllare se l’atto è stato notificato correttamente e nei tempi di legge
– Analisi dei vizi di legittimità: firma mancante, motivazione insufficiente, errata individuazione del tributo
– Controllo della documentazione contabile e bancaria: dimostrare la correttezza dei redditi dichiarati e dei versamenti effettuati
– Contestazione delle presunzioni e dei metodi induttivi usati dall’Agenzia delle Entrate
– Richiesta di sospensione cautelare per bloccare eventuali azioni di riscossione (pignoramenti, fermi, ipoteche)
– Produzione di prove e giustificativi a sostegno della propria tesi
Il ruolo dell’avvocato nel ricorso tributario
– Analizzare la legittimità e la fondatezza dell’atto impugnato
– Individuare i vizi formali e sostanziali più efficaci da far valere in giudizio
– Redigere un ricorso completo, chiaro e tecnicamente fondato
– Presentare istanze di sospensione immediate per evitare danni economici al contribuente
– Assistere il cliente durante tutto il procedimento e nelle eventuali fasi successive di appello
– Tutelare il contribuente da sanzioni, riscossioni e misure cautelari illegittime
Cosa puoi ottenere con un ricorso efficace
– L’annullamento totale o parziale dell’atto fiscale
– La riduzione di imposte, sanzioni e interessi contestati
– La sospensione delle procedure esecutive già avviate
– Il riconoscimento dei tuoi diritti di difesa e trasparenza
– La condanna dell’Amministrazione alle spese di giudizio
⚠️ Attenzione: il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.
Molti contribuenti perdono il diritto di difendersi per il semplice mancato rispetto dei termini o per errori formali nella redazione del ricorso.
È fondamentale agire subito con l’assistenza di un avvocato tributarista esperto, per evitare che l’atto diventi definitivo e non più impugnabile.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e contenzioso fiscale – spiega come difendersi e quando proporre ricorso in Commissione Tributaria Provinciale, quali vizi verificare e come ottenere la sospensione o l’annullamento della pretesa fiscale.
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Introduzione
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) è l’organo giurisdizionale tributario di primo grado a composizione collegiale, competente a decidere le controversie in materia fiscale. Quando il contribuente riceve un atto tributario sfavorevole – come un avviso di accertamento, un avviso di liquidazione o una cartella di pagamento – può impugnarlo dinanzi alla CTP. In questa guida approfondita esaminiamo tutte le fasi del contenzioso tributario di primo grado con riferimenti alle norme aggiornate a settembre 2025, alla giurisprudenza recente e con esempi pratici e fac-simile di atti.
Atti impugnabili e termini di decadenza
Sono impugnabili davanti alla Commissione Tributaria Provinciale molti tipi di atti dell’Amministrazione finanziaria o degli agenti della riscossione. In generale, fra gli atti principali annoveriamo:
- Avviso di accertamento dei tributi: atto con cui l’Agenzia delle Entrate (o altro ente impositore) contesta l’omessa o insufficiente dichiarazione del tributo.
- Avviso di liquidazione del tributo: atto che integra o modifica il pagamento delle imposte dovute, ad esempio dopo controlli sulle dichiarazioni.
- Ordinanza di ingiunzione (ex DL 472/97): l’atto con cui l’agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate–Riscossione) ingiunge il pagamento di tributi non versati.
- Cartella di pagamento: il provvedimento esecutivo con cui l’agente di riscossione intima il versamento delle somme iscritte a ruolo (tasse, tributi locali, multe, ecc.) .
- Avviso di mora: intimazione di pagamento delle sanzioni per ritardato versamento dei tributi.
- Provvedimenti di fermo amministrativo o ipoteca: atti di prelazione per il recupero delle somme imposte.
- Rifiuto espresso o tacito di rimborso di tributi già versati (ad esempio, richieste di rimborso IRPEF o IVA) nei casi previsti dalla legge .
- Altri atti equiparati: ad esempio, sospensione rimborsi IVA (art. 54-bis DPR 633/72), pretese portate in ruoli con legge speciale, recuperi forfettari, ecc.
Per ogni atto impugnato esiste un termine per proporre il ricorso. Il termine generale è di 60 giorni dalla data di notifica dell’atto stesso, decorrenti dal giorno successivo al ricevimento . Ad esempio, l’avviso di accertamento, l’atto di liquidazione e la cartella devono essere impugnati entro 60 giorni . Il termine si conteggia a partire dalla data in cui il contribuente ha materialmente ricevuto l’atto (normalmente la data sul frontespizio della notifica). Per gli atti di riscossione come la cartella, il termine di 60 giorni decorre dalla data di notificazione dell’intimazione di pagamento .
In casi particolari, per alcuni atti introdotti dall’Italia, si applicano termini diversi: ad esempio il ricorso per Cassazione (contro le sentenze delle Commissioni Regionali) si propone entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza . In generale però per il contribuente la regola è il termine di 60 giorni. Se il termine è omesso o fatto decorrere erroneamente, il ricorso è irrimediabilmente deferito (inammissibile). È quindi essenziale tenere d’occhio la scadenza e anticipare la notifica se necessario (vedi riposo successivo).
Vedasi tabella riepilogativa dei principali atti e termini:
Atto tributario impugnabile | Termine per proporre ricorso | Riferimento normativo |
---|---|---|
Avviso di accertamento (imposte) | 60 giorni dalla notifica | art. 19, lett. a) D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 |
Avviso di liquidazione (imposte) | 60 giorni dalla notifica | art. 19, lett. b) D.Lgs. 546/1992 |
Provvedimento dell’agente riscossore (ingiunzione, cartella) | 60 giorni dalla notifica | art. 19, lett. d) D.Lgs. 546/1992 |
Provvedimento fiscale (es. riscossione tributo provinciale) | 60 giorni dalla notifica | art. 19, lett. c) D.Lgs. 546/1992 |
Diniego espresso/tacito di rimborso | 60 giorni dalla notifica del diniego | art. 19, lett. g) D.Lgs. 546/1992 |
Accertamento con adesione (rifiuto) | 60 giorni dal rifiuto esplicito | art. 19, lett. f) D.Lgs. 546/1992 (ex art. 28, L. 212/2000) |
Reclamo-mediazione (fino al 3/1/2024, per <50k) | 90 giorni dalla notifica (solo pre-ricorso) | art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 (abrogato dal 4/1/2024) |
Nella tabella lett. fa riferimento alle lettere dell’art.19 D.Lgs. 546/1992 che elenca gli atti impugnabili. Si noti che la procedura di reclamo e mediazione (art. 17-bis) costituiva un passaggio obbligatorio prima del ricorso, ma è stata abolita con il D.Lgs. 220/2023. In particolare, il Ministero dell’Economia ha chiarito che per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 (di valore fino a €50.000) l’istituto del reclamo-mediazione non si applica più . Chi aveva notificato il ricorso entro il 3 gennaio 2024 continua invece a seguire le vecchie regole di mediazione .
Forma, contenuto e deposito del ricorso
Il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale deve essere redatto in forma scritta. Le norme chiave sono contenute nel Codice del processo tributario (D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, con modifiche), attualmente aggiornato e spesso indicato come “Codice del processo tributario” o “Codice di rito tributario”. Di seguito gli elementi essenziali che il ricorso deve contenere:
- Intestazione del giudice: va indicata la sede della Commissione tributaria provinciale competente (es. “Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione I”).
- Dati delle parti: nome e dati del ricorrente (contribuente o rappresentante), dell’ufficio impositore resistente (ad es. “Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di …”), con l’elezione di domicilio (PEC) presso lo studio del difensore. Se vi sono più contribuente o coobbligati, si indicano tutti in ricorso. In presenza di pluralità di difensori, l’atto è perfezionato se ricevuto da almeno uno .
- Oggetto del ricorso: occorre specificare chiaramente l’atto impugnato (es. “Avviso di Accertamento n. 1234/2025 notificato il 10/4/2025”) e il suo valore, e formulare in termini chiari le domande del ricorrente (in genere: l’annullamento parziale o totale dell’atto con distruzione degli oneri indicati).
- Esposizione dei fatti e motivi: deve contenere la motivi di fatto e di diritto in forma articolata e sintetica. Vanno indicate le ragioni (leggi, principi, giurisprudenza) per cui si contesta la legittimità dell’atto. Si dovrebbero esporre elementi come vizi di forma (errata notifica, termini scaduti, etc.) o vizi di merito (eccesso di potere, errata applicazione di legge, mancata riliquidazione del tributo, contestazioni di calcoli, ecc.). Bisogna allegare copia integrale dell’atto impugnato e documenti utili (contabili, fatture, dichiarazioni integrative, estratti di ruolo, sentenze favorevoli, ecc.).
- Istanza di sospensione (facoltativa): il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato (c.d. “sospensione cautelare”), indicando le ragioni di gravità, urgenza e fondatezza del ricorso. Se formulata, l’istanza va motivata e può comportare obbligo di deposito cauzionale (o fideiussione). Senza dati su casi concreti la si include di norma in coda al ricorso (o in una memoria separata), senza ulteriore procedura separata.
- Elenco degli allegati: infine deve esserci l’elenco numerato dei documenti depositati in copia (inclusi atto impugnato, quietanze di pagamento del contenzioso o ricevute di versamento, etc.).
In sintesi, il ricorso deve essere completo e formalmente corretto: un tipico schema suggerito è:
Fac-simile di ricorso (esempio semplificato)<br> All’ill.mo Sig. Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di [Città], Sezione __.
Ricorrente: Rossi Mario – C.F. RSSMRA80A01H501Y, nato il 1/1/1980 in [Comune] (PEC difensore: avv.to@pec.it).
Contro: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di [Provincia].
Riferimento atto impugnato: Avviso di Accertamento n. 2025/12345 del [data], notificato il [data notifica].
FATTI – Il sottoscritto esposto contestualmente il tributo dovuto nell’anno di imposta 2022 con dichiarazione presentata in data ____. Il [data], ha ricevuto l’avviso di accertamento in epigrafe indicato, con il quale l’Amministrazione contesta un maggior imponibile di €X, tributi e sanzioni pari a €Y, in totale €. Il contribuente ritiene l’atto illegittimo per i seguenti motivi: [esposizione dei motivi di fatto e di diritto brevemente descritti, es. calcoli errati, vizi di notifica, violazione di leggi e principi]. DIRITTO – L’accertamento impugnato è infondato perché [rielencazione e spiegazione di leggi, precedenti giurisprudenziali, articoli rilevanti].
NEGOZIO GIURIDICO – Con il presente ricorso si domanda: l’annullamento in via principale dell’atto indicato; in via istruttoria si chiede la produzione di tutti i documenti citati;
QUANTO ALLE SPESE – si riserva la liquidazione delle spese di lite;
ISTANZA DI SOSPENSIONE – Si richiede altresì la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto impugnato, conformemente all’art. 6 L. 212/2000, per le ragioni sopra illustrate.
ALLEGATI: 1) copia avviso di accertamento; 2) dichiarazione dei redditi 2022; 3) quietanza di versamento del tributo dichiarato; 4) documentazione contabile rilevante; 5) altro.
[Luogo], [data] – Firma del ricorrente o del difensore.
Questo è solo un esempio indicativo. In pratica il ricorso va redatto in carta libera, firmato digitalmente dal difensore telematicamente. Il contenuto deve essere però completo e plausibile. Come ricordato da fonti di prassi, il ricorso efficace “deve contenere motivi di diritto e di fatto dettagliati, con relativi allegati… e il contributo unificato da versare al momento del deposito” . A tal proposito la Corte di Cassazione ha ribadito che il contributo unificato (c.d. CUT) – di natura tributaria – deve essere versato contestualmente al deposito dell’atto introduttivo del giudizio, ed è calcolato sul valore della lite (cioè sul tributo contestato) .
Termine di presentazione e contributo: Il contribuente notifica il ricorso entro i 60 giorni di decadenza. Al momento del deposito telematico si versa il CUT tramite PagoPA (il versamento va fatto prima della conclusione del deposito on-line). Se non si paga il contributo unificato contestualmente, il ricorso è inammissibile .
Deposito telematico e Processo Tributario Telematico (PTT)
Dal 2024 è entrata in vigore la nuova disciplina del Processo Tributario Telematico (PTT). Ciò significa che tutti i ricorsi (e gli altri atti di parte) devono essere depositati esclusivamente in modalità telematica per le controversie instaurate dal 1° settembre 2024 in poi . In pratica, il difensore (avvocato o professionista abilitato) accede al portale SIGIT/PTT del Dipartimento Giustizia Tributaria (una piattaforma web sicura) e carica il ricorso digitale, i documenti e la ricevuta di versamento del CUT. Le notifiche di parte avvengono tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) e ogni variazione di domicilio PEC va comunicata alle parti contrapposte .
La riforma ha inoltre introdotto che la violazione formale delle norme tecniche del PTT non inficia il deposito, ma comporta l’obbligo di regolarizzare l’atto nel termine fissato dal giudice . In altri termini, anche se si commettono errori nella procedura telematica (ad es. indice di allegato non corretto o firma mancante), il ricorso non decade immediatamente; il giudice può autorizzare una correzione entro un termine perentorio. Tuttavia, è fondamentale seguire con cura le istruzioni operative (dimensioni degli allegati, formato PDF/A, firma digitale, ecc.) fornite dal Dipartimento della Giustizia Tributaria e presenti sul sito istituzionale.
In sintesi: per presentare il ricorso alla CTP oggi è obbligatorio usare la procedura telematica. Il legislatore ha sancito l’obbligatorietà del PTT: “le parti… devono utilizzare esclusivamente le modalità telematiche vigenti per la notifica e il deposito di atti processuali” . Il contributo unificato si versa via PagoPA al momento del deposito, il ricorso viene protocollato dalla segreteria telematica e le parti ne ricevono comunicazione via PEC. Le sanzioni per chi ignora queste regole non estinguono il diritto di proporre il ricorso, ma possono causare aggravio di costi e ordini di regolarizzazione.
Effetti del ricorso e possibili esiti
La proposizione del ricorso in sede tributaria non sospende automaticamente gli effetti dell’atto impugnato (diverso dall’ordinanza di ingiunzione tributaria, che ha sospensione automatica fino al compimento del giudizio). Per ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’atto in contestazione (cioè congelare pignoramenti, fermo amministrativo, riscossione, ecc.), occorre chiedere espressamente la sospensione al giudice tributario (c.d. istanza di sospensione) e motivarla adeguatamente. In base all’art. 6, comma 2, dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) e all’art. 47 del D.Lgs. 546/1992, la Commissione può concedere la sospensione quando ricorrono gravi motivi di danno imminente e irreparabile. Come hanno osservato analisti giuridici, «il contribuente, per ottenere la sospensione giudiziale, deve dimostrare che l’esecuzione della cartella determinerebbe un danno grave ed irreparabile; il ricorso, inoltre, deve apparire fondato» . L’istanza di sospensione va di norma presentata insieme al ricorso o successivamente, ma sempre entro il termine decadenziale (ad oggi 60 giorni) . In pratica, occorre preparare documentazione che evidenzi il danno (per es. comparazioni economiche, impossibilità di sopravvivenza, pericolo di chiusura d’impresa). In caso di concessione della sospensione, si richiede spesso anche una cauzione (polizza fideiussoria) a copertura delle somme contestate, salvo che il giudice decida diversamente.
Se il ricorso viene accolto – totalmente o parzialmente – la Commissione tributarà provvede all’annullamento dell’atto o alla correzione dei vizi denunciati, con conseguente riduzione del debito del contribuente. In particolare, come confermato da Cassazione e CTR, in caso di accoglimento il contribuente vince non solo sulle imposte ma anche sulle sanzioni ed interessi calcolati illegittimamente . Se invece il ricorso è respinto, resta impregiudicato il diritto di fare impugnazione in sede di appello (Commissione Tributaria Regionale) entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado .
Di seguito, una tabella riepilogativa delle principali fasi procedurali di un ricorso in CTP dal punto di vista del contribuente-debitore:
Fase/Evento | Scadenza/Nota |
---|---|
Notifica dell’atto impositivo | Momento in cui scatta il termine per presentare il ricorso (ad es. notificazione di cartella o avviso). |
Termini del ricorso | 60 giorni per proporre ricorso (decorrono dal giorno successivo alla notifica). |
Mediazione obbligatoria (fino 3/1/24)* | (Solo per ricorsi notificati entro il 3/1/2024, valore ≤50k) prima di ricorrere era necessario un reclamo all’ufficio, con impugnabilità consentita solo se mediazione negativa entro 90 gg . * Abolita per i ricorsi dal 4/1/2024 . |
Preavviso (eventuale) | Taluni atti prevedono breve termine (es. 30 giorni per certi avvisi) ma in genere si applica l’ordinario 60 giorni . |
Pagamento contributo unificato | Versamento entro il deposito telematico del ricorso, calcolato sul tributo impugnato . |
Deposito telematico (PTT) | Obbligatorio per i ricorsi a partire dal 1/9/2024; avviene tramite il portale SIGIT con firma digitale, PEC, allegati elettronici . |
Istanza di sospensione (facoltativa) | Deve essere presentata con o successivamente al ricorso; deve dimostrare gravità e urgenza. Termine di norma 60 giorni . |
Controricorso dell’Amministrazione | L’ufficio resistente (es. Agenzia) deposita la memoria difensiva con le proprie eccezioni, sempre in modalità telematica. |
Udienza di discussione | La CTP fissa un’udienza pubblica (o decide in camera di consiglio) per ascoltare le parti e i testimoni. |
Sentenza di primo grado | Emessa dalla CTP entro i tempi ordinatori (salvo sospensioni). Notifica telematica alle parti. |
Impugnazione in appello | Termini di 60 giorni dalla notifica della sentenza (sia per la parte soccombente sia, in genere, per l’Amministrazione) . Sezione regionale. |
Novità normative e telematiche al 2025
Negli ultimi due anni la legislazione tributaria ha subito importanti riforme procedurali. Con la Legge n. 130/2022 (cd. legge delega sulla Giustizia tributaria) e il D.Lgs. n. 220/2023 sono state introdotte modifiche rilevanti al contenzioso tributario. Tra queste segnaliamo:
- Accentramento delle Corti tributari: le commissioni tributarie sono state trasformate in “Corti di Giustizia Tributaria” con giudici professionali a tempo pieno . Dal 2024 i giudici tributari non sono più giudici onorari, ma magistrati di carriera nominati su base meritocratica. Tuttavia, per gli utenti questo cambiamento è trasparente e non incide sulle regole procedurali sostanziali.
- Introduzione del Processo Tributario Telematico (PTT): come detto, l’uso degli strumenti informatici è ora obbligatorio per tutti i gradi di giudizio dal 2024 . Questa innovazione accelera lo svolgimento del contenzioso e rende necessario dotarsi di firme digitali, PEC e credenziali per l’accesso al portale telematico.
- Compensazione automatica e stragiudiziale: la riforma ha anche eliminato l’obbligatorietà del reclamo-mediazione per gran parte dei casi , snellendo l’iter e consentendo di accedere più rapidamente al giudice. Tuttavia, resta consigliabile verificare sempre se prima del ricorso non sia utile presentare istanze di autotutela o accordi bonari (accertamento con adesione, definizioni agevolate, rateizzazioni) che possono porre rimedio senza contenzioso.
- Chiarezza degli atti: è stata ribadita l’esigenza di chiarezza e sinteticità negli atti processuali e nel verbale di udienza (art. 17-ter D.Lgs. 546/1992 aggiornato), per favorire la speditezza del processo. Nel valutare le spese di lite, il giudice tiene ora conto anche del rispetto di principi di brevità e chiarezza degli scritti .
- Contributo unificato: il D.Lgs. 220/2023 ha confermato che il contributo unificato dovuto non si raddoppia per l’appello tributario (la sentenza di Cassazione ha chiarito che vale solo sul valore del primo grado) e che va sempre pagato al momento del deposito .
- Nuovi termini: la riforma ha anche modificato alcune scadenze processuali, come il termine di 60 giorni per presentare il ricorso in CTP (rinviato esplicitamente al giorno successivo alla notifica) . Eventuali proroghe feriali (come agosto) non si applicano più al contenzioso tributario, per cui il termine resta ferreo.
- Procedure semplificate: da gennaio 2024 sono in vigore procedure accelerate per il deposito di atti, in un quadro di digitalizzazione avanzata. Ad esempio, per i testimoni di giudizio è ammessa la deposizione scritta mediante modulo digitale trasmesso per PEC .
Tutte queste novità rafforzano l’importanza della preparazione informatica del professionista (avvocato o consulente) e la tempestività degli adempimenti. In particolare, l’entrata in vigore del PTT impone di conoscere il funzionamento del sistema telematico della Giustizia Tributaria e di assicurarsi di inviare correttamente tutti gli atti via internet.
Domande e Risposte (FAQ)
D1. Chi può proporre ricorso in commissione tributaria?
Possono proporre ricorso sia il contribuente (inteso come debitore d’imposta o persona fisica/giuridica a cui l’atto è diretto) sia, in certi casi, terzi interessati (es. per cartelle di terzi), ed anche l’agente della riscossione (in caso di atti emessi da altri enti). In ogni caso, chi agisce deve avere interesse diretto e attuale alla nullità o al ricalcolo dell’atto. In particolare, il contribuente/azienda che risulta obbligato al versamento ha diritto di impugnare l’atto che lo riguarda entro i termini di legge .
D2. È vero che il ricorso in commissione tributaria sospende l’esecutività dell’atto?
No, la proposizione del ricorso di per sé non sospende l’atto impugnato. Se l’atto è, ad esempio, una cartella di pagamento, l’iscrizione a ruolo può continuare e l’agente di riscossione può intraprendere le azioni esecutive (pignoramenti, fermo, ipoteca), a meno che il contribuente non abbia ottenuto una sospensione giudiziale. Per ottenere la sospensione bisogna chiederla al giudice tributario (indicando specifici motivi di danno grave e irreparabile) ed eventualmente prestare garanzie (fideiussione) . Talvolta, però, se il contribuente deposita istanza di sgravio o ricorso immediatamente con il ricorso, l’ente creditore può sospendere di propria iniziativa in attesa della decisione (sospensione “amministrativa”). In sintesi: il ricorso serve a far valere le proprie ragioni nel merito, ma per bloccare l’esecuzione coattiva occorre attivare espressamente la procedura di sospensione.
D3. Che ruolo ha l’avvocato/delegato nell’impugnazione?
Il ricorso tributario richiede sempre l’assistenza di un difensore abilitato (avvocato tributarista, commercialista abilitato, consulente legale tributarista) munito di procura alle liti. Solo il contribuente in proprio può costituirsi per atti di importo molto basso o situazioni particolari (ma in generale è opportuno farsi assistere). Il professionista deve sottoscrivere il ricorso con firma digitale e depositarlo telematicamente. Egli cura inoltre tutti i successivi atti di contradditorio, memoria, appello, ecc.
D4. Cosa succede se il ricorso è tardivo o carente di requisiti formali?
Il termine di 60 giorni è perentorio. Se il ricorso viene notificato oltre i termini, il magistrato lo dichiara inammissibile per decadenza, senza nemmeno entrare nel merito . Allo stesso modo, se il ricorso non contiene gli elementi essenziali (manca l’elezione di domicilio PEC, non indica atto impugnato, non contiene motivi, non versa il contributo unificato, etc.) esso rischia di essere dichiarato inammissibile o estinto. È quindi fondamentale rispettare la forma prescritta: il versamento del CUT contestualmente al deposito, l’indicazione chiara degli allegati, la firma digitale del difensore. In ogni caso, il giudice può concedere un termine breve per regolarizzare eventuali carenze formali di perfezionamento del deposito . Tuttavia, errori sostanziali (come l’omissione di un motivo di fatto rilevante) possono portare al rigetto.
D5. Quali sono i costi del processo tributario?
Oltre al contributo unificato (CUT) che varia in base al valore della causa (per controversie fino a 51.645 € il contributo è fisso o iniziale, poi scala per scaglioni di valore), non esiste un vero “tributo” di giudizio. Vi sono spese di notifica, spese eventuali di precetto o pignoramento, e onorari del difensore. In caso di soccombenza, il giudice tributa può condannare a risarcire le spese (compenso avvocato, spese vive), ma la legge prevede spesso compensazione totale o parziale delle spese se il motivo della vittoria è un documento prodotto tardivamente .
D6. Il contribuente può rinunciare al ricorso?
Sì, in qualsiasi momento del giudizio il ricorrente può ritirare il ricorso, rinunciando alla causa. In tal caso non è tenuto a versare alcun contributo o sanzione. Se invece vuole definire bonariamente la controversia, può aderire all’accertamento (art. 6 L. 212/2000) pagando quanto dovuto; oppure può presentare un’istanza di accertamento con adesione (entro i termini) per ridurre le sanzioni; se il ricorso è ormai scaduto in via definitiva, può valutare il cosiddetto “ricorso tardivo in autotutela” all’amministrazione. In ogni caso, chi ritira il ricorso rinuncia ad ottenere un’eventuale pronuncia favorevole.
D7. Cosa conviene fare in concreto contro una cartella?
Il primo passo è sempre inviare immediatamente al concessionario della riscossione (oggi Agenzia Entrate–Riscossione) le proprie difese: si può presentare istanza di sospensione (come visto), allegando documenti che dimostrino un vizio (es. pagamento effettuato, prescrizione o sentenza favorevole di merito) . Se non si ottiene risposta o la sospensione viene negata, si procede col ricorso in CTP entro 60 giorni . Nel ricorso occorre riproporre ogni eccezione già difesa: ad esempio si può far valere l’avvenuto pagamento o il fatto che il contribuente non aveva addebitato correttamente detrazioni o crediti nella denuncia (quindi l’importo corretto è inferiore). In generale, nel ricorso si inseriranno tutti gli elementi di prova (ricevute di pagamento, dichiarazioni integrative, altro) a supporto delle proprie ragioni.
D8. Cosa succede dopo il deposito del ricorso?
Dopo il deposito telematico, il Portale PTT assegna un numero di ruolo alla causa. Viene quindi fissata un’udienza di discussione dinanzi alla CTP. Pochi giorni prima, il giudice istruttore comunica ai difensori delle parti se ammette prove o teste, e concorda data e modalità dell’udienza. Alla data fissata le parti – oggi quasi sempre in aula virtuale – espongono oralmente le argomentazioni. Terminata l’istruttoria, il collegio trattiene la causa per decisione. La sentenza viene depositata nei mesi successivi (normalmente entro 180 giorni). Se l’esito è favorevole al contribuente, l’atto impugnato è annullato e non si pagheranno né tributi, né sanzioni, né interessi per quegli importi. Se invece il ricorso è respinto, il contribuente subisce una condanna alle spese (di solito lievi) ma può fare appello.
D9. È possibile presentare documenti nuovi in appello?
Sì, ma con limitazioni. In generale, nel giudizio d’appello tributario (Commissione Regionale) si può produrre nuova documentazione solo se si fonda su fatti nuovi, sorti dopo la prima udienza o non conosciuti al momento del primo grado (ad es. una fattura emessa in ritardo). Se vengono introdotti fatti o documenti nuovi, deve essere allegata apposita nota di integrazione, e il tribunale di appello valuterà l’ammissibilità. La regola è evitare di allegare nel ricorso di primo grado ogni possibile prova utile, per non doverla poi ripetere in appello.
D10. Cosa succede se vinco in primo grado?
Se la Commissione Tributaria Provinciale accoglie il ricorso, l’Agenzia delle Entrate (o l’ente impositore) di norma non fa appello, ma ha 60 giorni per farlo comunque se non è soddisfatta (l’appello dell’amministrazione segue sempre il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza ). Se il contribuente vince, il debito contestato decade. In certi casi l’ufficio può trattare con il contribuente un nuovo accertamento “in perdita” (cioè ammettendo l’errore). In ogni caso, una pronuncia favorevole impedisce che l’ente possa chiedere indietro quei tributi: la cartella viene annullata.
Tabelle Riepilogative
- Tabella degli atti impugnabili e termini:
Atto Impugnato | Termine di impugnazione | Normativa di riferimento |
---|---|---|
Avviso di accertamento (Agenzia Entrate) | 60 giorni dalla notifica | Art. 19, lett. a) D.Lgs. 546/1992 |
Avviso di liquidazione | 60 giorni dalla notifica | Art. 19, lett. b) D.Lgs. 546/1992 |
Cartella di pagamento / ordinanza ingiunzione | 60 giorni dalla notifica | Art. 19, lett. d) D.Lgs. 546/1992 |
Provvedimenti di riscossione (pignoramenti, fermi, ecc.) | 60 giorni dalla notifica | Art. 19, lett. c) D.Lgs. 546/1992 |
Diniego di rimborso (espresso/tacito) | 60 giorni dalla notifica (esplicito) o dal silenzio alla istanza (per indeducibilità tacita) | Art. 19, lett. g) D.Lgs. 546/1992 |
Rifiuto di sgravio parziale (in sede amministrativa) | 60 giorni dal rifiuto scritto | Art. 19, lett. f) D.Lgs. 546/1992 (ex art. 28, L. 212/2000) |
Comunicazioni (inviti a regolarizzare) | Non impugnabile (generalmente) | – |
Nota: Le comunicazioni bonarie o inviti a regolarizzare non sono tipicamente atti impugnabili in se stessi ; in caso di omesso riscontro e successiva iscrizione a ruolo si impugna la cartella.
- Tabella dei termini procedurali principali:
Fase procedurale | Termini |
---|---|
Deposito telematico del ricorso | Entro 60 giorni dalla notifica (termine di decadenza) |
Istanza di sospensione (richiesta) | Entro 60 giorni dalla notifica (presentazione con il ricorso o immediatamente dopo) |
Controricorso dell’ufficio | Entro 60 giorni dal deposito del ricorso (normale di vista) |
Termine per produzione documenti | Generalmente entro l’udienza (salvo ordine diverso) |
Appello (Ricorso in CTR) | Entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado |
Ricorso per Cassazione | Entro 60 giorni (sempre telematico) dal deposito della sentenza di appello |
- Tabella dei principali documenti da allegare al ricorso:
Documento allegabile | Esempio di utilità |
---|---|
Copia dell’atto impugnato | Necessaria per dimostrare l’atto (mettiamola come allegato n.1). |
Dichiarazioni fiscali (mod. UNICO, IVA, 730) | Per giustificare il reddito o l’IVA dichiarati, ed evidenziare le difformità. |
Quietanze di pagamento delle imposte | Provano l’avvenuto versamento o rateizzazione già effettuata. |
Documentazione contabile (fatture, estratti conto) | Sostiene i fatti che contestiamo (es. cifre di spese o costi). |
Eventuali sentenze o pareri simili | Giurisprudenza favorevole analoga (magari per motivi di diritto analoghi). |
Documenti per sospensione (attestazioni bancarie, ecc.) | Dimostrano il danno grave, se si chiede la sospensione. |
- Tabella riassuntiva del contributo unificato (valori di riferimento 2025):
Valore della lite (base imponibile) | Contributo Unificato (per ricorso tributario) |
---|---|
Fino a € 516,46 | € 30,00 |
Da € 516,47 a € 1.032,91 | € 60,00 |
Da € 1.032,92 a € 2.065,82 | € 120,00 |
Da € 2.065,83 a € 5.164,57 | € 240,00 |
Da € 5.164,58 a € 10.329,14 | € 480,00 |
… | … (segue scala crescente fino a 20.000 € e oltre) |
Fonte: Tariffario ministeriale (DPR 115/2002 e ss.mm.ii.). Per controversie di valore indeterminabile, il contributo è di € 120,00 .
Conclusioni
Il ricorso tributario in Commissione Provinciale rappresenta lo strumento principale di difesa del contribuente contro pretese fiscali ritenute illegittime. La chiave di volta di un buon ricorso è la tempestività (rispettando i termini di legge) e la completezza del documento difensivo (motivazioni fondate e allegati probatori). Dal 2024, la digitalizzazione del processo tributario – con il PTT – impone di padroneggiare le nuove regole telematiche e di adeguarsi alla normativa più recente (D.Lgs. 220/2023, Legge delega 130/2022, ecc.). Tuttavia i principi fondamentali rimangono sempre: diritto di difesa, imparzialità del giudice tributario e ragionevole durata del processo.
Fonti normative aggiornate al 2025 (Normattiva, G.U., Codice tributario): D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 (Codice del Processo Tributario); D.Lgs. 2/8/2015 n. 128 (Riordino giustizia tributaria); L. 31/8/2022 n. 130 (riforma giustizia tributaria); D.Lgs. 30/12/2023 n. 220 (riforma contenzioso tributario); L. 212/2000 (Statuto del contribuente); DPR 642/1972, DPR 633/1972 (imposte dirette e IVA); DPR 602/1973 (riscossione tributi) e successive modifiche; DPR 115/2002 (contributo unificato).
Fonti giurisprudenziali ed istituzionali citate: Comunicato MEF 22/01/2024 n.13 sull’abrogazione del reclamo-mediazione ; pronunce Corte di Cassazione (es. ord. Cass. n. 26439/2024 sul contributo unificato ); Rassegne di giurisprudenza tributaria del Dip. Giustizia Tributaria;
Hai ricevuto un avviso di accertamento, una cartella di pagamento o un atto dell’Agenzia delle Entrate che ritieni ingiusto? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso di accertamento, una cartella di pagamento o un atto dell’Agenzia delle Entrate che ritieni ingiusto?
Vuoi sapere come presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (oggi Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado) per difenderti da una pretesa fiscale errata o illegittima?
👉 Prima regola: il ricorso in Commissione Tributaria è il primo passo per far valere i tuoi diritti contro il Fisco.
Con un’adeguata difesa legale, puoi bloccare l’esecuzione dell’atto, ottenere la sospensione del pagamento e persino l’annullamento totale dell’accertamento.
⚖️ Cos’è la Commissione Tributaria Provinciale
La Commissione Tributaria Provinciale (oggi denominata Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado) è l’organo giurisdizionale che decide sui ricorsi dei contribuenti contro gli atti fiscali emessi da:
- Agenzia delle Entrate,
- Agenzia delle Dogane,
- Comuni e altri enti locali,
- Agenti della riscossione (Ader).
Si tratta del primo grado del contenzioso tributario, a cui si può ricorrere contro qualunque atto che imponga un pagamento, una sanzione o un obbligo fiscale.
📌 Quando è possibile fare ricorso
Puoi proporre ricorso in Commissione Tributaria Provinciale nei seguenti casi:
- Avvisi di accertamento o di liquidazione ritenuti errati o immotivati;
- Cartelle di pagamento o intimazioni illegittime o prescritte;
- Diniego di rimborso o di agevolazioni fiscali;
- Iscrizioni ipotecarie o fermi amministrativi;
- Atti catastali, tributi comunali o contributi previdenziali.
L’importante è che l’atto sia impositivo, cioè produca effetti economici o sanzionatori a tuo carico.
📅 Termini e modalità del ricorso
- Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato.
- Va depositato telematicamente presso la Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio.
- Se l’importo contestato è inferiore a 3.000 euro, puoi difenderti anche senza avvocato (ma è sempre consigliata assistenza legale).
- Per importi superiori, la difesa deve essere affidata a un avvocato tributarista o a un professionista abilitato (commercialista o consulente fiscale).
🔍 Cosa verificare prima di proporre ricorso
- L’atto contiene una motivazione adeguata e i riferimenti di legge?
- È stato notificato correttamente e nei termini di decadenza previsti?
- L’Amministrazione ha rispettato il contraddittorio preventivo (se obbligatorio)?
- Sono state calcolate correttamente imposte, sanzioni e interessi?
- Hai prove documentali che dimostrano l’infondatezza della pretesa?
- L’atto è viziato nella forma o nella procedura (firma, allegati, competenza)?
🧾 Documenti utili alla difesa
- Atto impugnato (avviso, cartella, comunicazione, provvedimento).
- Documentazione fiscale (dichiarazioni, F24, ricevute, fatture).
- Verbali di verifica o accertamento.
- Comunicazioni con l’Agenzia o richieste di chiarimento.
- Estratti ruolo, documenti bancari o contabili.
- Eventuali risposte o istanze già presentate in autotutela.
🛠️ Strategie di difesa
- Evidenziare vizi formali o procedurali dell’atto (mancata motivazione, notifica irregolare, errore di calcolo).
- Dimostrare che la pretesa fiscale è inf fondata o prescritta.
- Far valere documenti e prove ignorati dall’Amministrazione.
- Richiedere la sospensione dell’atto per evitare il pagamento immediato.
- Chiedere l’annullamento totale o parziale della pretesa fiscale.
- In alternativa, valutare la mediazione tributaria (per importi fino a 50.000 euro) per evitare il processo.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
- 📂 Analizza l’atto e individua i motivi più forti per l’impugnazione.
- 📌 Predispone il ricorso e le memorie difensive nel rispetto dei termini e delle formalità.
- ✍️ Redige istanze di sospensione per bloccare immediatamente la riscossione.
- ⚖️ Ti rappresenta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado.
- 🔁 Segue l’intera procedura, anche in caso di successivo appello alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e contenzioso fiscale.
- ✔️ Specializzato nella redazione e gestione dei ricorsi tributari contro accertamenti e cartelle.
- ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale è lo strumento principale per impugnare gli atti fiscali illegittimi e far valere i tuoi diritti di contribuente.
Con una difesa tempestiva e documentata, puoi bloccare la riscossione, ridurre o annullare l’imposta contestata e ottenere giustizia fiscale davanti al giudice competente.
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