Hai ricevuto un avviso di accertamento o una cartella di pagamento che presenta errori formali o irregolarità procedurali?
In molti casi, gli atti dell’Agenzia delle Entrate o degli enti locali contengono vizi di forma tali da renderli nulli o annullabili.
Un ricorso tributario per vizio di forma è lo strumento giuridico con cui il contribuente può far valere queste irregolarità e ottenere l’annullamento totale o parziale dell’atto. Anche un piccolo errore — se incide sul diritto di difesa o sulla validità della notifica — può rendere illegittima la pretesa fiscale.
Quando si può proporre ricorso per vizio di forma
– Se l’atto non è stato firmato dal funzionario competente o la firma è illeggibile o digitale non conforme
– Se manca la motivazione o non sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell’imposizione
– Se la notifica è irregolare o inesistente (indirizzo errato, PEC non valida, relata mancante)
– Se l’avviso o la cartella non indicano l’ente creditore, il periodo d’imposta o gli importi dettagliati
– Se l’atto non rispetta i termini di decadenza o prescrizione
– Se non è stato garantito il contraddittorio preventivo con il contribuente, quando previsto
– Se l’atto richiama altri provvedimenti (es. verbali o relazioni) senza allegarli o citarli correttamente
Cos’è un vizio di forma e perché è importante
Il vizio di forma è un’irregolarità che riguarda la struttura e la validità formale dell’atto amministrativo.
Può rendere l’atto nullo, annullabile o inefficace, in base alla gravità della violazione.
In ambito tributario, i principali riferimenti normativi sono:
– l’art. 7 della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), che impone la motivazione chiara e completa degli atti fiscali;
– l’art. 42 del D.P.R. 600/1973 per gli accertamenti delle imposte dirette;
– l’art. 56 del D.P.R. 633/1972 per gli accertamenti IVA.
La giurisprudenza (Cass. n. 2593/2020; Cass. n. 27308/2021) ha ribadito che ogni vizio che impedisce al contribuente di comprendere o contestare la pretesa fiscale comporta la nullità dell’atto.
Come e quando presentare ricorso tributario per vizio di forma
– Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto viziato (avviso, cartella, intimazione, ecc.)
– Va depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente
– Il ricorso deve contenere:
• la descrizione del vizio di forma (firma, notifica, motivazione, contraddittorio, decadenza);
• le norme violate;
• le prove o documenti che dimostrano l’irregolarità;
• la richiesta di annullamento o sospensione della pretesa fiscale.
– È possibile chiedere la sospensione cautelare dell’esecuzione per bloccare pignoramenti o fermi amministrativi
– L’assistenza di un avvocato tributarista è fortemente consigliata per individuare e valorizzare i vizi formali più rilevanti
Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare l’atto per individuare errori formali e vizi procedurali
– Verificare la legittimità della notifica, della firma e dei termini di emissione
– Valutare se il vizio incide sul diritto di difesa o sulla validità dell’imposizione
– Redigere un ricorso tecnico e motivato, richiamando normativa e giurisprudenza consolidata
– Gestire il contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e rappresentare il contribuente davanti al giudice tributario
– Ottenere la sospensione o l’annullamento dell’atto viziato
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale dell’atto fiscale per vizio di forma
– La sospensione delle procedure di riscossione in corso
– La riduzione o cancellazione di sanzioni e interessi
– Il riconoscimento del diritto di difesa e della nullità per difetto di motivazione o notifica
– La condanna dell’Amministrazione alle spese di giudizio
⚠️ Attenzione: molti accertamenti e cartelle esattoriali vengono annullati in giudizio per meri vizi formali.
La legge impone che ogni atto fiscale sia chiaro, motivato, firmato e correttamente notificato: se anche uno di questi elementi manca, la pretesa è illegittima.
Agire subito con un ricorso ben strutturato e documentato è fondamentale per far valere i propri diritti e bloccare la riscossione.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e contenzioso fiscale – spiega come e quando proporre ricorso tributario per vizio di forma, quali errori dell’Amministrazione rendono nullo l’atto e come ottenere la sua cancellazione.
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Introduzione
Il ricorso tributario è lo strumento giuridico con cui il contribuente (debitore fiscale) contesta atti impositivi o esecutivi emessi dall’Amministrazione finanziaria . Un vizio di forma in un atto tributario riguarda la mancata osservanza delle formalità richieste dalla legge (firma, motivazione, notifica, indicazione del responsabile, ecc.), a differenza dei vizi di sostanza che incidono sul merito della pretesa fiscale. In generale, anche un mero difetto formale può determinare la nullità o l’annullabilità dell’atto se pregiudica il diritto di difesa del contribuente . Per il debitore è essenziale individuare subito questi vizi e contestarli entro i termini di legge, perché il ricorso tributario è disciplinato da termini perentori (normalmente 60 giorni) che vanno calcolati con attenzione . Nella giurisprudenza si sottolinea infatti che “forma e procedura sono sostanza”: un vizio formale non contestato può farsi valere la volta successiva o far perdere definitivamente la ragione .
La guida è aggiornata alle norme e alle sentenze più recenti (fino al settembre 2025) e utilizza un linguaggio giuridico chiaro, con tabelle riepilogative e domande/risposte frequenti. In fondo alla guida sono riportate le fonti normative e giurisprudenziali di riferimento.
Quadro normativo di riferimento
Il procedimento tributario in Italia è regolato principalmente dal D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (che istituisce le Commissioni tributarie provinciali e regionali) e, dal 2025, dal nuovo Testo Unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 14 novembre 2024 n. 175). L’art. 21 del D.Lgs. 546/1992 prevede in generale il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto per proporre il ricorso tributario (termine decadenziale) . Questo termine si applica a tutti gli atti impositivi e agli atti di riscossione (avvisi di accertamento, di liquidazione, estratti di ruolo, cartelle di pagamento, intimazioni) . Ad esempio, in caso di notifica della cartella esattoriale, il contribuente ha 60 giorni dalla consegna per impugnarla presso il giudice tributario . Decorso inutilmente tale termine perentorio, l’atto diventa definitivo (immissibile) e non più contestabile . Si ricorda che nel 2015 il D.Lgs. 156/2015 ha aggiornato parti del codice, ma i principi di base sui termini restano i medesimi.
La legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) sancisce alcuni principi fondamentali che introducono vizi di forma rilevanti. In particolare l’art. 7 richiede che gli atti tributari siano motivati, pena la nullità dell’atto se la motivazione è gravemente carente o assente. L’art. 9 e seguenti disciplinano le modalità di notifica (ricomprendendo ad esempio l’obbligo di avviso di ricevimento). Inoltre il codice civile (art. 156 c.p.c.) stabilisce che una notifica invalida si può sanare se l’atto consegue il suo scopo (il contribuente ne viene comunque a conoscenza), altrimenti comporta nullità dell’atto stesso. Anche il D.P.R. 602/1973 (Norme generali per la riscossione) impone elementi formali, come l’indicazione del responsabile del procedimento (D.L. 248/2007 art. 36 c.4-ter) e la chiarezza degli importi.
Infine, va ricordato l’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 (oggi sostituito dal nuovo cod. trib. nel 2024) che elenca gli atti impugnabili e introduce l’istituto dell’«opposizione agli atti esecutivi». Ad esempio, il comma 1, lett. d) consente di contestare in forma di opposizione l’atto di pignoramento quando vi siano vizi nell’atto presupposto (come la cartella di pagamento). Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che in tal caso il contribuente può impugnare il pignoramento davanti alla Commissione Tributaria, facendovi valere il vizio di mancata o nulla notifica della cartella . Tale rimedio (opposizione ai sensi dell’art. 19(1)(d)) è ammissibile «anche in materia tributaria» e tutela il contribuente purché l’atto esecutivo (pignoramento) sia idoneo a far sorgere interesse ad agire .
Cosa s’intende per vizio di forma negli atti tributari
I vizi di forma in un atto tributario riguardano l’inosservanza di requisiti formali prescritti dalla legge: ad esempio la mancanza di sottoscrizione, di timbri obbligatori, di motivazione, di un preciso contenuto richiesto dalla norma, o l’inesattezza nella notifica. Si oppongono ai vizi di sostanza, che colpiscono l’errore nell’accertamento dell’imponibile o altro profilo impositivo. In generale, un vizio di forma può rendere l’atto annullabile o addirittura nullo, ma la giurisprudenza distingue due tipi di invalidità: nullità assoluta e invalidità-annullabilità. Molti vizi formali tributari sono considerati dall’interpretazione giurisprudenziale degli atti solo invalidità-annullabilità, cioè devono essere contestati dal contribuente nel ricorso altrimenti non sono rilevabili d’ufficio . In sostanza: la mera irregolarità procedurale non comporta nullità automatica dell’atto impositivo se il contribuente non dimostra un reale pregiudizio al suo diritto di difesa .
Per fare alcuni esempi concreti: mancanza di motivazione dell’atto (cartella o avviso) è un vizio di forma; firma da parte di funzionario non abilitato (o omissione di timbri) è un vizio di forma; errore nel luogo di notifica o atto non notificato è un vizio di forma; inesistenza del responsabile del procedimento nella cartella è un vizio di forma (art.36 DL 248/2007). Se tali vizi vengono eccepiti e dimostrati nell’atto impugnatorio, il giudice dovrà valutare se ne deriva la nullità dell’atto o meno. La giurisprudenza recente evidenzia che ogni volta va valutato l’effetto sul diritto di difesa: se il vizio formale ha reso impossibile l’esercizio della difesa, l’atto è nullo e si annulla; altrimenti, può bastare una rettifica o una motivazione integrativa. In ogni caso, il contribuente ha l’onere di sollevare specificamente il vizio formale nel proprio ricorso, secondo il principio del divieto dei “gi nuovi motivi” (ius novorum) . Detto altrimenti: non basta scoprire un vizio di forma tardi: se non lo si segnala subito in primo grado, non lo si potrà far valere in appello .
Vizi formali principali e loro effetti
Di seguito si riportano i vizi di forma più comuni con possibili conseguenze e rimedi per il contribuente:
- Mancanza di motivazione dell’atto: Gli atti tributari devono contenere le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato all’accertamento o all’iscrizione a ruolo. Se un’avviso di accertamento o cartella è privo di motivazione o essa è così generica da non consentire la verifica della pretesa, si configura un vizio di forma. In passato la Cassazione ha annullato cartelle prive di motivazione dettagliata ; tuttavia, recenti decisioni precisano che se la cartella si limita a un’importo derivante da atti precedenti definitivi, il richiamo a tali atti può bastare (motivation per relationem ). In ogni caso, la contestazione di questo vizio va sollevata tempestivamente: la Cassazione 2240/2020 ha affermato che chi contesta una cartella per mancanza di motivazione sta di fatto opponendosi a un vizio della procedura di riscossione, e dunque deve proporre l’opposizione entro 20 giorni dalla notifica della cartella (anziché impugnare semplicemente con ricorso nel merito).
- Vizi di sottoscrizione o firma: L’avviso di accertamento e altri atti devono essere sottoscritti da funzionario abilitato. Se una notifica o atto è firmato da persona non legittimata (es. funzionario privo della qualifica dirigenziale richiesta), è un vizio di forma. La Cassazione recente (ordinanza 23528/2025) ha precisato che tale nullità non è assoluta: va ritenuta invalidità-annullabilità . Ciò significa che il contribuente deve far presente subito nel ricorso di primo grado tale difetto o ne perde il diritto: non è possibile sollevarlo per la prima volta in appello (vietato il ius novorum) . Anche questo vizio quindi va contestato entro i 60 giorni dal momento della notifica dell’atto in cui è riscontrato.
- Vizi di notifica: È forse il caso più frequente nel contenzioso tributario. Un atto tributario è efficacemente notificato se consegnato secondo le regole di procedura (ad esempio, via raccomandata A/R all’indirizzo fiscale del contribuente). Se la notifica è nulla, inesistente o non regolare, ne deriva la nullità dell’atto stesso quando impedisce al contribuente di venire a conoscenza dell’atto. La Cassazione ha stabilito che «l’omissione della notifica di un atto presupposto (ad esempio un avviso di accertamento o un avviso di liquidazione) costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato (ad esempio la cartella)» . In pratica, se l’atto precedente non è stato validamente notificato, l’atto successivo si considera nullo. Il contribuente può allora scegliere di impugnare soltanto l’atto notificato (e far valere il difetto di notifica ai sensi dell’art.19(3) citato) oppure di cumulare l’impugnazione di entrambi gli atti, facendo valere anche i vizi dell’atto presupposto .
Ad esempio, se l’avviso di accertamento non viene notificato e però viene notificata la cartella (che presuppone quell’avviso), il contribuente ha due opzioni: impugnare la cartella entro 60 giorni facendo presente che l’avviso non è stato ricevuto (l’atto conseguente è nullo per vizi della notifica) oppure impugnare insieme cartella e avviso nelle forme ordinarie . In ogni caso, l’atto “di pagamento” valido a far valere il vizio diviene la cartella o il pignoramento stesso. Attenzione: la Cassazione ricorda che, se il contribuente viene a conoscenza della pretesa solo tramite un atto esecutivo (ad es. pignoramento) senza aver mai ricevuto cartella o intimazione, l’atto di pignoramento assume valore equipollente alla notifica della cartella e pertanto è quell’atto (notificato) che può essere impugnato .
- Mancata indicazione del responsabile del procedimento: Per le cartelle di pagamento il legislatore richiede che sia indicato il “responsabile del procedimento” (art.36 DL 248/2007, integrato dall’art.4 DL 78/2010). L’assenza di tale indicazione costituisce vizio di forma del titolo esecutivo (la cartella) e di norma è causa di nullità del titolo ai sensi della legge stessa. Ciò implica che il contribuente può contestare la cartella entro il termine ordinario (60 giorni) esponendo questo vizio, e il giudice potrebbe dichiararne la nullità. In ogni caso, come per altri vizi, va sollevato subito.
- Errori materiali e incongruenze formali: A volte la cartella o l’intimazione possono contenere errori materiali (cifre sbagliate, tributo mal riportato, date confuse, ecc.). Di per sé questi difetti possono far parte di un vizio di forma se impediscono di capire la pretesa. Se l’errore è macroscopico (ad es. è indicato un tributo diverso, o un importo generico senza scomposizione), è possibile impugnare l’atto come atto viziato nella forma . Se invece l’errore è rilevabile facilmente, il giudice terrà conto dell’intento dell’Amministrazione e può riformulare l’atto correttamente, sempre che il contribuente sollevi il dubbio.
In sintesi, tutti i vizi formali e procedurali degli atti tributari devono essere contestati tempestivamente nel ricorso o nell’opposizione. Se il contribuente non solleva un vizio formale fin dal primo grado di giudizio, esso sarà precluso nei gradi successivi (cassazione inclusa) .
Quando fare ricorso per vizio di forma
Il contribuente deve valutare i modi e i tempi per agire in giudizio. In linea generale:
- Termine ordinario: come detto, il termine ordinario è di 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato . Questo vale sia per l’avviso di accertamento, l’avviso di liquidazione, la cartella di pagamento, l’intimazione di pagamento o l’avviso di mora. Decorso questo termine senza impugnare, l’atto diventa definitivo .
- Impugnazione tardiva per vizi di forma: In alcuni casi di vizio di forma grave (ad es. atto mai notificato, inesistenza o nullità di un elemento essenziale) la Cassazione ammette comunque un ricorso tardivo come opposizione straordinaria agli atti esecutivi. Ad esempio, se la cartella non è stata mai notificata, ma successivamente il contribuente viene a conoscenza solo del pignoramento, l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) può essere proposta anche oltre i 60 giorni dall’eventuale notifica dell’intimazione . In pratica in questi casi la finestra di 60 giorni non si applica rigidamente, ma il ricorso diventa un’opposizione “straordinaria” che va comunque proposta non appena il contribuente viene a sapere dell’esecuzione (ad es. alla notifica del pignoramento).
- Termini particolari: L’art. 37 del codice tributario (D.Lgs. 546/92) e altri prevedono termini più brevi (ad es. 30 giorni per alcuni atti catastali, 90 giorni per ricorsi in Cassazione). Inoltre, il periodo feriale (agosto) sospende i termini di 60 giorni .
- Notifica dell’atto e decorrenza: I termini di 60 giorni decorrono dal giorno successivo alla notifica legittima dell’atto . Non conta quando il contribuente legge la raccomandata, ma quando essa si considera perfezionata (es. data di ricezione al domicilio fiscale, data di deposito all’ufficio postale, ecc.). L’ufficiale dell’Agenzia delle Entrate ha l’onere di notificare correttamente; se fallisce due tentativi, la notifica può perfezionarsi con consegna al direttore dell’ufficio postale (cosiddetta timbro a/r). Se la notifica è viziata, il termine non inizia a decorrere fino a quando il contribuente non riceve l’atto valido, e può eccepire in giudizio la nullità .
- Ius novorum (art. 57 c.p.trib.): La legge (ora art. 57 del D.Lgs. 546/92, nei testi precedenti o nei codici aggiornati) vieta di introdurre in appello eccezioni non sollevate in primo grado . Quindi, se in primo grado il ricorso si concentra solo su un vizio sostanziale, il contribuente non potrà in appello inserire inediti vizi di forma che non aveva menzionato. Ad esempio, non si può contestare per la prima volta in appello la firma di un funzionario non abilitato se non lo si è fatto fin dall’inizio . Perciò la strategia difensiva deve essere completa fin dall’atto introduttivo.
- Forme del ricorso/opposizione: L’atto di impugnazione deve essere depositato secondo le forme (oggi si usa il deposito telematico) e contenere tutti gli elementi richiesti (indicazione delle parti, atto impugnato, motivi del ricorso, richieste). I motivi basati su vizi di forma devono essere esposti come “ricorso principale” e non come “motivi aggiunti” salvo casi particolari (art. 24 c.p.trib.). In particolare, come visto, la contestazione del vizio formale (quale la nullità dell’atto per vizio di notifica) deve essere inserita nel ricorso introduttivo, altrimenti viene rigettata .
Tabella 1: Atti impugnabili e termini di ricorso
Atto tributario | Termine ordinario di impugnazione | Norma di riferimento |
---|---|---|
Avviso di accertamento (imposte IRPEF, IVA, ecc.) | 60 giorni dalla notifica | Art. 21 D.Lgs. 546/1992 |
Avviso di liquidazione o di rettifica | 60 giorni dalla notifica | Art. 21 D.Lgs. 546/1992 |
Cartella esattoriale tributaria | 60 giorni dalla notifica | Art. 21 D.Lgs. 546/1992 |
Estratto di ruolo/Intimazione di pagamento | 60 giorni dalla notifica | Art. 21 D.Lgs. 546/1992 |
Atto di pignoramento esattoriale | 30 giorni (opp. esecutiva) dalla notifica | Art. 617 c.p.c. / art. 19(1)(d) |
Rigetto istanza di autotutela o rimborso | 60 giorni dalla notifica | Art. 21 D.Lgs. 546/1992 |
Richiesta di rottamazione del debito | Termine variabile (vedi norme specifiche) | Legge 197/2022, Art. 1 |
Fonte: Elaborazione propria su base normativa (art.21 D.Lgs.546/1992 e ss.); il termine feriale in agosto è sospeso.
Domande e risposte frequenti
- D. Che cosa si intende per “vizio di forma” in un atto tributario?
R. È l’irregolarità formale dell’atto, ossia la violazione di norme procedurali o di contenuto prescritto (es. firma, motivazione, notifica). Tali vizi non incidono direttamente sul calcolo del tributo, ma possono renderlo non validamente notificato o impugnabile . Ad esempio, l’omessa motivazione di un avviso di accertamento o la notifica avvenuta in modo non conforme sono vizi di forma. La giurisprudenza precisa che senza un effettivo pregiudizio il vizio è solo una mera irregolarità , ma se impedisce la difesa del contribuente l’atto va dichiarato nullo . - D. Su quali atti tributari si può fare ricorso per vizio di forma?
R. In generale, tutti gli atti elencati nell’art.19 del D.Lgs.546/92 (ora sostituito nel nuovo codice) possono essere impugnati per i vizi intrinseci che li affliggono. Quindi l’avviso di accertamento, l’avviso di liquidazione, la cartella esattoriale, l’estratto di ruolo, l’intimazione di pagamento, ecc. sono ricorribili se affetti da vizi formali. Ad es. Cass. ord. 32671/2024 sottolinea che se si lamenta la nullità della notifica della cartella di pagamento, il contribuente può impugnare l’atto tramite opposizione al pignoramento (art.19(1)(d) D.Lgs.546/92) . Anche avvisi INPS o sanzioni (se affidate ad A.R.) possono essere contestati con le stesse modalità se difettano in forma. - D. Se un atto tributario è nullo per vizio di forma, devo comunque impugnarlo?
R. Sì, quasi sempre è necessario proporre ricorso per ottenere la pronuncia di nullità. Un atto nullo in astratto non annulla automaticamente il debito: servono una sentenza che dichiari la nullità per inammissibilità di qualsiasi pretesa da quell’atto. Ad es., se la cartella è nulla per vizi di forma, il contribuente dovrà comunque impugnare la cartella o l’intimazione entro i termini, altrimenti rischia di perdere ogni possibilità di contestazione. Solo nei casi in cui la nullità sia manifestissima e documentata, il giudice potrebbe rilevarla d’ufficio, ma di regola spetta all’interessato sollevare l’eccezione . - D. Cosa succede se scadono i 60 giorni senza impugnare?
R. Se il termine di 60 giorni (o quello specifico fissato dalla legge) è trascorso senza ricorrere, il contribuente decade dal diritto di impugnazione e l’atto diventa definitivo e obbligatorio. La Cassazione è chiara nel ribadire che contro questo termine non si può chiedere remissione in termini (art.184 c.p.c.): chi non agisce in tempo non potrà più contestare il tributo, neanche se palesemente errato . L’unica speranza rimane un ricorso straordinario o richiesta di autotutela, ma non un nuovo ricorso giudiziario ordinario. - D. In caso di mancata notifica della cartella, posso fare opposizione anche dopo 60 giorni?
R. Sì: se la cartella non è stata regolarmente notificata (o mai notificata) e il contribuente ne viene a conoscenza solo in seguito (ad es. all’intimazione di pignoramento), il rimedio da utilizzare è l’opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c., introdotta nel giudice tributario dall’art.19(1)(d) del D.Lgs.546/92 . La Cassazione ha stabilito che in questi casi il pignoramento invalido è equipollente a una notifica di cartella e, pertanto, è il momento in cui il debitore ha conoscenza dell’atto che fa sorgere il diritto di ricorrere . L’opposizione va proposta entro 30 giorni dall’atto esecutivo notificato (termine civilistico), e permette di far valere i vizi formali della cartella originaria. Attenzione: secondo Cass. 32671/2024, se già era disponibile una cartella nulla, il contribuente non può limitarsi a impugnare l’intimazione di pagamento con art.19(1)(e), perché ciò impedirebbe di far valere le nullità della cartella stessa . Deve invece usare l’art.19(1)(d) sull’atto esecutivo. - D. Cosa significa “motivo nuovo” (ius novorum) in appello?
R. Il divieto di nuovi motivi (art. 57 D.Lgs.546/92) impedisce al contribuente di introdurre in appello eccezioni o vizi che non aveva dedotto in primo grado . Questo è particolarmente rilevante per i vizi formali: per esempio, la Corte ha confermato che la nullità di un avviso di accertamento dovuta alla firma da parte di un funzionario non dirigente deve essere sollevata nel ricorso di primo grado, pena l’inammissibilità . In altri termini, se si sospetta un vizio formale nell’atto, è opportuno esporlo subito nel primo ricorso, altrimenti viene considerato “tardivo” e la Cassazione potrà rigettare la questione. - D. Posso chiedere al giudice di rilevare d’ufficio un vizio di forma?
R. La giurisprudenza tributaria è rigida: i vizi formali che comportano invalidità dell’atto vanno eccepiti dal contribuente. La Corte di Cassazione ha affermato che i vizi di nullità-annullabilità dell’atto tributario non sono rilevabili d’ufficio dal giudice . Se il contribuente non li solleva, li perde. Ad esempio, se un contribuente nota in corso di causa un difetto di notifica dell’accertamento e non lo aveva già segnalato, la Cassazione dice che il giudice non può ammettere quell’eccezione di sua iniziativa . Dunque il diritto all’azione va esercitato attivamente e nei termini.
Tabelle riepilogative
Vizio di forma | Esempio concreto | Effetto giuridico | Rimedi per il contribuente |
---|---|---|---|
Mancanza di motivazione | Cartella che non dettaglia come sono calcolati interessi/sanzioni | L’atto è nullo o annullabile se impedisce di comprendere la pretesa ; a volte sufficiente motivazione per relationem . | Impugnare entro 20 giorni con opposizione (Cass. 2240/2020) o ricorso ordinario di 60gg, segnalando il difetto. |
Sottoscrizione irregolare | Avviso di accertamento firmato da funzionario senza qualifica | Vizio formale di firma: secondo Cass. 23528/2025 è invalidità-annullabilità ; l’atto non è automaticamente nullo. | Deve essere eccepito nel primo grado di giudizio pena decadenza . |
Notifica nulla o carente | Cartella mai recapitata al contribuente | Vizio procedurale che rende nullo l’atto conseguente . Il contribuente non era a conoscenza dell’atto. | Opposizione agli atti esecutivi sul pignoramento (art.19(1)d) . |
Mancata indicazione del responsabile | Cartella senza nominativo del responsabile procedimento (art.36 DL 248/07) | Nullità del titolo esecutivo (norma di legge); il credito rimane contestabile. | Impugnare la cartella entro 60 giorni segnalando la violazione normativa. |
Altri errori formali (es. ente indicato o tributo errato) | Cartella che indica tributo sbagliato o dati incongruenti | Vizio di forma, l’atto può essere annullato se il difetto è tale da rendere incerta l’efficacia; altrimenti può essere emendato. | Impugnare indicando l’errore; il giudice potrebbe correggere oppure annullare l’atto. |
Nota: Gli opposti agli atti esecutivi (pignoramento, fermo, ecc.) a volte sono l’unica via, perché recano con sé vizi formali degli atti precedenti. Ad esempio, contestando il pignoramento può rilevarsi l’invalidità della cartella o dell’avviso a esso sottesi .
Simulazioni pratiche
- Cartella IRPEF con difetto di motivazione: Mario riceve una cartella di pagamento relativa a IRPEF 2020. Essa non specifica come siano calcolati interessi e sanzioni, limitandosi a un importo globale. In ricorso al giudice tributario egli lamenta la mancanza di motivazione. Dovendo agire entro 20 giorni, presenta un’opposizione opponendosi all’intimazione di pagamento (poiché contestare la motivazione della cartella è considerato vizio di forma dell’atto esecutivo ). Se il vizio formale viene riconosciuto, la cartella può essere annullata. Recentemente però la Cassazione ha ricordato che, se la cartella segue un avviso definitivo, spesso basta un riferimento per relationem (rinvio all’atto precedente) senza dover dettagliatamente motivare .
- Avviso di accertamento firmato male: Un’impresa riceve un avviso di accertamento per IVA 2021 sottoscritto da un funzionario privo della qualifica dirigenziale. Gli legali propongono ricorso per questo vizio di forma. Tuttavia, come visto, la Cassazione n.23528/2025 ha stabilito che tale difetto deve essere sollevato fin da subito nel primo grado: l’avviso non è considerato “nullità assoluta” ma solo annullabile, quindi se il contribuente non lo contesta nel ricorso introduttivo non potrà farlo in appello . Mario quindi inserisce immediatamente nel primo ricorso questo motivo. L’Agenzia delle Entrate potrebbe chiedere Cassazione sostenendo l’inammissibilità tardiva (come avviene in sede civile col divieto di nuovi motivi).
- Pignoramento senza cartella notifica: Lucia è convinta di non aver mai ricevuto la cartella IMU di un comune, ma un giorno arriva una notifica di pignoramento presso terzi per lo stesso importo. In questo caso, deve utilizzare l’opposizione agli atti esecutivi presso il giudice tributario. Come ha confermato Cass. 32671/2024 , l’atto di pignoramento notificato vale come notifica della cartella: può quindi contestare la presunta nullità della cartella entro i 30 giorni dall’atto esecutivo. Deve esplicitamente chiedere che venga annullata la cartella per difetto di notifica; se ottiene tale pronuncia, l’opposizione mira a far estinguere il credito o a riaprire i termini per impugnare il vero atto di accertamento sottostante.
- Ricorso tardivo per inerzia: Paolo riceve un avviso di accertamento nel 2020 ma, distratto, non impugna entro 60 giorni. Solo nel 2022 nota che l’avviso era errato e vorrebbe fare ricorso. Purtroppo il termine è scaduto e l’atto è definitivo . Non esistono motivi di forma sopravvenuti: egli può solo tentare un’istanza di autotutela o l’adesione se ancora applicabile, ma non può più agire in giudizio per vizio formale.
Conclusioni
Il ricorso tributario per vizio di forma è un’arma potente nelle mani del contribuente/dolente fiscale, ma va usata con attenzione e nei tempi giusti. Ogni possibile vizio formale deve essere individuato e sollevato nel ricorso introduttivo (o nell’opposizione agli atti esecutivi) fin dal primo grado . Le sentenze recenti ribadiscono che il giudice non provvederà di ufficio: se il contribuente si dimentica di contestare un difetto di forma, non potrà rimediare nella fase successiva. È quindi fondamentale agire tempestivamente e non limitarsi a contestare solo il merito della pretesa fiscale. Ad esempio, vizi di motivazione o di notifica spesso richiedono di presentare l’impugnazione con un diverso termine (come l’opposizione entro 20 o 30 giorni) anziché il ricorso in 60 giorni .
In definitiva, il debitore deve conoscere bene i termini (ordinari e speciali) e le categorie di atti impugnabili, scegliere la forma di ricorso più adeguata (ordinario o opposizione) e illustrare chiaramente ogni vizio di forma riscontrato. Se fatto correttamente, il vizio formale può condurre all’annullamento dell’atto impositivo o esecutivo, liberando il contribuente dalle pretese illegittime. Le tabelle e i casi sopra illustrano i principali casi e scadenze: è consigliabile, in ogni situazione dubbia, consultare subito un professionista specializzato in diritto tributario per valutare l’azione più efficace.
Hai ricevuto un avviso di accertamento, una cartella di pagamento o un atto fiscale che presenta errori formali o procedurali? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso di accertamento, una cartella di pagamento o un atto fiscale che presenta errori formali o procedurali?
L’Agenzia delle Entrate ha emesso un provvedimento senza rispettare le regole di notifica, motivazione o contraddittorio?
👉 Prima regola: un vizio di forma può rendere nullo l’intero atto impositivo.
Il contribuente ha pieno diritto di proporre ricorso tributario quando l’Amministrazione non rispetta le garanzie procedurali previste dalla legge.
⚖️ Cos’è un vizio di forma negli atti tributari
Si parla di vizio di forma quando l’atto dell’Agenzia delle Entrate o del Comune non rispetta i requisiti di validità formale stabiliti dalla normativa fiscale e processuale.
I vizi di forma più frequenti sono:
- Mancanza o insufficienza di motivazione;
- Notifica irregolare o inesistente;
- Errore nel destinatario o nell’indirizzo;
- Assenza di firma del funzionario competente;
- Omissione del contraddittorio preventivo;
- Errori materiali nei dati identificativi o negli importi;
- Mancata allegazione di documenti richiamati nell’atto (es. verbali, relazioni, calcoli).
Un atto con uno di questi vizi è impugnabile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria e può essere annullato in tutto o in parte.
📌 Quando si può proporre ricorso per vizio di forma
Puoi fare ricorso per vizio di forma quando l’atto:
- È stato notificato fuori termine o con modalità non previste dalla legge;
- È privo di motivazione, o non spiega come è stato calcolato il debito;
- Contiene errori di intestazione, firma o competenza territoriale;
- È stato emesso senza contraddittorio in caso di accertamenti complessi;
- Non ti consente di comprendere le ragioni della pretesa fiscale;
- Si basa su atti presupposti mai notificati o nulli a loro volta.
In tutti questi casi, la giurisprudenza riconosce la nullità dell’atto per violazione del diritto di difesa del contribuente.
📅 Termini e modalità del ricorso
- Il ricorso tributario va presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.
- Deve essere depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio.
- È possibile chiedere anche la sospensione cautelare dell’atto, per evitare pagamenti o pignoramenti immediati.
- Il ricorso deve contenere l’indicazione del vizio di forma, la richiesta di annullamento e la documentazione a supporto.
🔍 Cosa verificare prima di fare ricorso
- L’atto riporta tutti gli elementi essenziali (data, firma, motivazione, riferimenti)?
- È stato notificato correttamente secondo le modalità previste (PEC, messo notificatore, posta)?
- L’Agenzia ha rispettato il contraddittorio obbligatorio prima dell’accertamento?
- Sono stati allegati gli atti richiamati nel testo (verbali, perizie, calcoli)?
- L’atto è stato emesso da un ufficio territorialmente competente?
- Esistono errori o omissioni che compromettono la tua possibilità di difesa?
🧾 Documenti utili alla difesa
- Avviso di accertamento, cartella o altro atto impugnato.
- Relata di notifica o ricevuta PEC.
- Verbali di verifica o processi verbali di constatazione.
- Eventuali comunicazioni e risposte inviate all’Agenzia.
- Prove dei vizi di forma o di procedura (es. atti non firmati, allegati mancanti).
- Dichiarazioni dei redditi o contabilità se rilevanti per dimostrare l’errore.
🛠️ Strategie di difesa
- Dimostrare la mancata o irregolare notifica dell’atto.
- Contestare la mancanza di motivazione o di allegati essenziali.
- Eccepire la violazione del contraddittorio in fase di accertamento.
- Far valere l’incompetenza dell’ufficio o la mancanza di firma del funzionario.
- Richiedere l’annullamento totale o parziale dell’atto per vizi formali.
- In alternativa, proporre istanza di autotutela per correggere errori evidenti senza necessità di processo.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
- 📂 Analizza l’atto impugnato e individua i vizi formali o procedurali.
- 📌 Predispone un ricorso tributario mirato fondato su norme e giurisprudenza consolidata.
- ✍️ Redige memorie difensive complete e documentate.
- ⚖️ Ti rappresenta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria per ottenere l’annullamento dell’atto.
- 🔁 Assiste anche nella fase preventiva, per evitare futuri errori e contestazioni.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e contenzioso fiscale.
- ✔️ Specializzato nella difesa contro avvisi e cartelle affetti da vizi di forma e notifica.
- ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Un vizio di forma può rendere nullo l’intero accertamento fiscale, anche se il contenuto economico è corretto.
Con una difesa tempestiva e ben strutturata, puoi ottenere l’annullamento dell’atto, evitare pagamenti indebiti e tutelare i tuoi diritti di contribuente.
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