Opposizione Ad Ingiunzione Fiscale Di Pagamento: Come Si Fa

Hai ricevuto un’ingiunzione fiscale di pagamento dal Comune o da un ente locale e vuoi sapere come fare opposizione?
L’ingiunzione fiscale è un atto esecutivo con cui l’ente creditore richiede il pagamento di tributi, multe o tariffe locali, come IMU, TARI, TOSAP o sanzioni amministrative.
Se ritieni che la richiesta sia ingiusta, prescritta o calcolata in modo errato, hai il diritto di presentare opposizione nei termini di legge e ottenere la sospensione o l’annullamento dell’ingiunzione.


Cos’è l’ingiunzione fiscale di pagamento
L’ingiunzione fiscale è un titolo esecutivo emesso dall’ente locale o dal concessionario della riscossione (ai sensi del R.D. n. 639/1910) che intima al contribuente di pagare entro 30 giorni le somme dovute.
Dopo tale termine, l’ente può avviare azioni esecutive dirette: pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche o sequestri.
Ma l’ingiunzione è valida solo se l’ente ha rispettato i termini di prescrizione, la corretta notifica e la motivazione dell’atto.


Quando è possibile fare opposizione all’ingiunzione fiscale
– Se l’atto è stato notificato oltre i termini di prescrizione (di norma 5 anni per i tributi locali)
– Se il contribuente non ha mai ricevuto l’avviso di accertamento o la cartella presupposta
– Se l’importo è errato, duplicato o già pagato
– Se la notifica è irregolare (indirizzo errato, mancanza di relata, notifica PEC non valida)
– Se la pretesa deriva da atti annullati, prescritti o non motivati
– Se l’ente ha errato nella determinazione delle sanzioni o degli interessi
– Se la procedura è stata gestita da un concessionario non più competente


Come si fa opposizione a un’ingiunzione fiscale di pagamento
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria se l’ingiunzione riguarda tributi locali (IMU, TARI, ecc.), entro 60 giorni dalla notifica
– Proporre opposizione al Giudice di Pace o al Tribunale Ordinario, se l’ingiunzione riguarda sanzioni amministrative o multe stradali
– Depositare istanza di sospensione dell’esecuzione, per bloccare temporaneamente pignoramenti e fermi
– Allegare prove di pagamento, ricevute F24, delibere comunali e notifiche precedenti per dimostrare l’illegittimità della pretesa
– Contestare la mancanza di motivazione o di firma da parte del funzionario responsabile
– Presentare, se opportuno, istanza di autotutela al Comune o al concessionario, chiedendo l’annullamento amministrativo dell’atto


Il ruolo dell’avvocato nella difesa contro l’ingiunzione fiscale
– Analizzare la legittimità formale e sostanziale dell’ingiunzione
– Verificare la prescrizione e la correttezza dei calcoli effettuati dall’ente
– Individuare errori di notifica, vizi di motivazione o incompetenza dell’autorità
– Predisporre un ricorso solido e documentato davanti al giudice competente
– Assistere il contribuente nel contraddittorio con il Comune o il concessionario
– Ottenere la sospensione immediata delle procedure esecutive e la tutela del patrimonio


Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale dell’ingiunzione fiscale
– La sospensione delle azioni esecutive (pignoramenti, fermi, ipoteche)
– La riduzione delle somme dovute, eliminando sanzioni o interessi non dovuti
– Il riconoscimento della prescrizione o del pagamento già effettuato
– La restituzione delle somme indebitamente versate


⚠️ Attenzione: l’ingiunzione fiscale di pagamento ha la stessa forza esecutiva di una cartella esattoriale e, se non impugnata nei termini, diventa definitiva.
Molti contribuenti scoprono troppo tardi che avrebbero potuto contestare errori di calcolo, prescrizioni o notifiche irregolari.
Agire tempestivamente, con l’assistenza di un avvocato tributarista esperto in riscossione locale, è fondamentale per evitare conseguenze patrimoniali gravi.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e contenzioso con i Comuni – spiega come opporsi a un’ingiunzione fiscale di pagamento, quali vizi controllare e come costruire una difesa efficace per annullare l’atto.

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Introduzione

L’ingiunzione fiscale di pagamento è un provvedimento amministrativo-intimatorio con cui l’ente creditore (Stato, Regione, Comune o altro ente pubblico) ordina al debitore di pagare una somma certa entro 30 giorni . Si tratta di un titolo esecutivo immediatamente efficace, introdotto dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (testo unico delle disposizioni sulla riscossione delle entrate patrimoniali) . Formalmente somiglia a un decreto ingiuntivo civile unito a un precetto: la notifica mette il debitore in mora e, trascorsi 30 giorni senza pagamento, l’ente può procedere con l’esproprio (pignoramento) dei beni del debitore .

Dal punto di vista del debitore, ricevere un’ingiunzione significa trovarsi nella condizione di debitore in mora di un credito pubblico (ad es. tributi locali, canoni, bolli, multe). Prima dell’insorgere della fase esecutiva coatta, il debitore può opporsi all’ingiunzione. L’opposizione all’ingiunzione fiscale è un’azione giurisdizionale – di rito ordinario – in cui il debitore contesta l’ingiunzione stessa. Si tratta in sostanza di sollevare vizi propri dell’atto (notifica, competenza, motivazione, ecc.) per evitare l’espropriazione.

1. Chi può emettere l’ingiunzione fiscale

Solo determinate pubbliche autorità possono emanare ingiunzioni fiscali. Tradizionalmente, gli enti pubblici (es. Stato, Regioni, Province, Comuni, Agenzia delle Entrate, ex Equitalia/Agenzia Riscossione, ecc.) possono emettere ingiunzioni relative alle entrate di loro competenza . Recenti orientamenti di legittimità hanno però esteso questo potere anche ad alcuni concessionari privati di servizi pubblici iscritti all’albo degli enti riscossori: ad esempio, la Cassazione ha riconosciuto che un concessionario idrico autorizzato può legittimamente emettere ingiunzioni fiscali per i canoni idrici . In sintesi, può emettere ingiunzione chi, per legge, esercita funzioni di riscossione coattiva (enti pubblici o concessionari muniti di idonea abilitazione) .

2. Contenuto formale dell’ingiunzione fiscale

L’ingiunzione fiscale, pur essendo atto amministrativo, deve rispettare le regole tipiche del decreto ingiuntivo e dello statuto del contribuente. In particolare, è soggetta all’obbligo di motivazione dell’art.7 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente): deve cioè indicare espressamente gli atti impositivi sottostanti (accertamenti, liquidazioni, ordinanze-ingiunzioni precedenti, ecc.) da cui deriva il debito . L’omessa o irregolare motivazione può essere motivo di nullità/parzialmente inammissibilità del titolo esecutivo . Ad esempio, se manca del tutto l’atto presupposto (come un verbale di constatazione non notificato), l’ingiunzione è nulla . Inoltre, la notifica deve avvenire in forma equipollente a quella della cartella esattoriale (di solito tramite Ufficiale Giudiziario o raccomandata A/R) .

3. Termini e competenza dell’opposizione

L’opposizione all’ingiunzione fiscale si propone per territorio presso il giudice competente: Giudice di Pace per le somme fino a €5.000,00 e Tribunale per importi superiori . Il termine per proporre opposizione è in linea generale 30 giorni dalla notifica dell’ingiunzione . La norma fondamentale è l’art.3 del R.D. n.639/1910 (aggiornato dal D.Lgs. n.150/2011), secondo cui “Entro trenta giorni dalla notificazione dell’ingiunzione, il debitore può … produrre opposizione avanti il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio emittente” . Nella comparsa di citazione devono essere indicati i motivi dell’opposizione e la fissazione dell’udienza (secondo i requisiti generali previsti dagli artt.163 e ss. c.p.c.).

Nota importante: il giudice competente e il termine possono variare in base alla natura del credito sottostante. In particolare, per i tributi locali (IMU, TARI, addizionali, canone unico patrimoniale comunale, ecc.) l’opposizione si propone normalmente in Commissione Tributaria Provinciale, con termine di 60 giorni dalla notifica . Ciò avviene perché le controversie su tributi locali seguono ordinariamente il rito tributario. Invece, per le altre entrate patrimoniali (ad es. sanzioni amministrative, multe locali, bolli speciali) vale il rito ordinario: l’opposizione si introduce in giudice ordinario entro 30 giorni . Riassumendo:

  • Tributi locali (IMU, TARI, ecc.) – opposizione in Commissione Tributaria, termine 60 giorni .
  • Sanzioni e altri crediti (multe, bolli, canoni ecc.) – opposizione in Giudice di Pace o Tribunale (a seconda dell’importo), termine 30 giorni .

Queste scelte di foro e termine riflettono il principio che ogni contenzioso tributario (ivi compresa l’ingiunzione su tributi locali) si svolge davanti alla Commissione . Per evitare confusioni, il debitore deve innanzitutto chiarire quale sia la natura del credito (tributo locale vs sanzione) per individuare correttamente il giudice e il termine applicabile .

4. Presentazione del ricorso di opposizione

L’opposizione all’ingiunzione fiscale si introduce con atto di citazione (comparsa di citazione) redatto secondo le forme ordinarie del processo civile. Deve essere notificata al creditore (ente emittente) entro il termine suddetto, nello stesso modo in cui si notifica la citazione in altre cause civili (in caso di CTR, secondo le norme sulla notifica nei giudizi tributari). La comparsa va depositata in Cancelleria (o Commissione tributaria) entro 10 giorni dalla notifica al convenuto, come previsto dall’art.163 c.p.c. e seguenti.

Nell’atto di citazione occorre: – indicare i dati del giudice adito (Giudice di Pace/Tribunale o Commissione Tributaria),
– riferire i dati dell’ingiunzione impugnata (numero, data, importo, ente emittente, data notifica),
– esporre i motivi di opposizione (vizi dell’atto),
– formulare petitum chiaro (ad es. accoglimento per l’invalidità dell’ingiunzione, o sua riduzione).

Dal punto di vista processuale, il giudizio d’opposizione segue il rito ordinario di cognizione piena : dopo la comparsa di citazione segue la comparsa di risposta dell’ente creditore (eventualmente con produzione documentale), la fase istruttoria (prove documentali o perizie se necessarie) e infine la decisione con sentenza. Il convenuto (ente) deve costituirsi entro 20 giorni dall’udienza fissata , ma spesso procede anche fuori udienza con memoria. In caso di inadempimento dell’obbligo di comparizione, il giudice può decidere la causa in contumacia.

5. Motivi di opposizione

In opposizione all’ingiunzione fiscale il debitore può far valere i vizi propri dell’atto inteso nella sua veste di titolo esecutivo, non già tutte le ragioni di merito del debito sottostante. In pratica i motivi rilevanti sono, ad esempio:

  • Difetti di notifica: notifica effettuata irregolarmente (in luogo sbagliato, senza avviso, a data successiva rispetto a quella riportata, ecc.) o a persona diversa.
  • Competenza territoriale o funzionale: ad es. l’ente emittente è incompetente o l’ingiunzione contiene erronee indicazioni sull’ufficio emittente.
  • Mancata motivazione o errori formali: violazione dell’art.7 L.212/2000 – ad esempio, non si menziona l’atto presupposto o si cita un atto inesistente. L’ingiunzione fiscale deve richiamare l’avviso di accertamento o altro titolo impositivo sottostante, pena la nullità/parziale inefficacia .
  • Nullità di accertamento presupposto: se ad esempio un avviso di accertamento IMU non è mai stato validamente notificato, l’ingiunzione basata su di esso è nulla (tecnicamente l’ingiunzione risulta viziata ex art.7 L.212/2000) . Tuttavia va ricordato che l’opposizione all’ingiunzione può censurare il difetto di notifica dell’atto presupposto ma non può svolgere un contradditorio sul merito dell’accertamento, se non nei casi di vizio di motivazione.
  • Carenze probatorie: in alcuni casi, nel giudizio possono acquisirsi documenti (es. avviso di accertamento, licenza edilizia, modulistica) o prendere acquisizione di prove testimoniali per dimostrare le proprie ragioni.

Va invece esclusa la possibilità di far valere direttamente in opposizione questioni sostanziali del debito (ad es. mancata tassazione di un reddito, errori di calcolo di importi dovuti ecc.), a meno che non risultino connessi a vizi di notifica o motivazione. In sostanza, l’opposizione all’ingiunzione è finalizzata all’annullamento del titolo esecutivo (il provvedimento di ingiunzione), non a pronunciare una sentenza di merito sul tributo: quest’ultima sarebbe competenza normalmente della Commissione Tributaria (ex art.7, L.212/2000 e D.Lgs. 546/1992). Si può però dedurre in giudizio che l’ingiunzione non è fondata perché manca del tutto l’avviso di accertamento (come visto).

Nel complesso, il debitore in opposizione dovrebbe dare conto nella comparsa di citazione di tutti i motivi che ritiene idonei a far dichiarare invalido o inefficace il titolo (ing. fiscale), allegando eventualmente documenti comprovanti detti vizi (copia delle notifiche, quietanza di pagamento, perizie, ecc.). L’onere della prova spetta a chi afferma un fatto nuovo o eccezionale, ma molte volte l’ente adversario dovrà altresì produrre la documentazione dell’atto presupposto e delle notifiche eseguite.

6. Sospensione dell’esecuzione coattiva

Un aspetto cruciale riguarda l’effetto sospensivo dell’opposizione. A differenza di quanto avviene nel giudizio tributario o nell’opposizione a cartella esattoriale, l’opposizione all’ingiunzione fiscale non sospende di per sé l’esecuzione. In altre parole, la presentazione del ricorso non paralizza automaticamente le azioni di riscossione (pignoramenti, fermo amministrativo, ecc.). Lo prevede chiaramente la disciplina vigente: l’art.3 del R.D. 639/1910 stabilisce solo che «l’autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo» , il che significa che il giudice può concedere la sospensione solo su istanza motivata del debitore e con decreto motivato da iscriversi in calce alla citazione.

In pratica, il debitore deve chiedere espressamente la sospensione dell’esecuzione nel ricorso in opposizione, documentando circostanze di irreparabile pregiudizio o rilevanti esigenze di difesa. Se il giudice ritiene fondate le ragioni dell’opponente, emette un decreto di sospensione (temporanea) che congela le procedure esecutive fino alla decisione. In mancanza di tale provvedimento, l’ente può continuare l’espropriazione nonostante l’opposizione. Questa differenza rispetto alla cartella è confermata dalla prassi: “Con l’ingiunzione fiscale l’opposizione non sospende di diritto l’esecuzione: il giudice… può eventualmente concedere la sospensione tramite decreto, ma in mancanza di ciò la procedura esecutiva procede ”.

Pertanto, il debitore dovrebbe prestare particolare attenzione: se ottiene sospensione, il pignoramento resta bloccato fino alla sentenza; se il giudice non la concede, l’ente potrà proseguire. In ogni caso, il semplice deposito del ricorso non ferma automaticamente la riscossione.

7. Effetti della sentenza di opposizione

  • Se l’opposizione è accolta, l’ingiunzione fiscale viene annullata, in tutto o in parte, con sentenza definitiva. Ciò significa che il titolo esecutivo decade e l’ente non può procedere con ulteriori espropri per quella pretesa (salvo motivazione diversa). In sostanza il debitore vince il giudizio e non deve pagare quanto contestato.
  • Se l’opposizione è rigettata, la sentenza di rigetto ha effetti sostanziali: l’ingiunzione torna ad essere pienamente efficace come titolo esecutivo, e l’ente creditore può procedere a pignoramento sui beni del debitore. In particolare, l’art.4 del R.D. n.639/1910 dispone che, dopo il rigetto dell’opposizione (o sua rinuncia) e se era stata concessa sospensione, il procedimento coattivo riprende subito. Anzi, “il procedimento non potrà, per alcun motivo, essere sospeso se non in seguito a pagamento della somma dovuta” . Quindi, salvo motivi eccezionali, il rigetto in pratica spiana la strada alla riscossione forzata.
  • In ogni caso, decorso inutilmente il termine di 30 giorni dall’ingiunzione senza opposizione, l’ente dopo altri 30 giorni può agire forzatamente (pignorare) i beni mobili e, successivamente, immobili del debitore . Se invece il debitore ha impugnato e non si è più costituito, il giudice normalmente decide in contumacia e segue lo stesso iter.

Ciò implica che, sul piano pratico, l’unica “salvezza” di effettiva sospensione continua fino al giudizio è ottenere il suddetto decreto del giudice sospendendo l’esecuzione . In caso di appello avverso la sentenza, la sospensione può essere richieste anche in appello, ma in genere fino a quel momento (così come dopo sentenza definitiva) l’unica forma di difesa rimane il pagamento o le dilazioni straordinarie.

8. Simulazioni pratiche

Esempio pratico 1 (tributo locale): Mario Rossi, proprietario di un immobile a Roma, riceve un’ordinanza-ingiunzione del Comune per omesse maggiorazioni IMU. L’atto è del 15 gennaio 2025, notificato via Ufficiale Giudiziario il 30 gennaio 2025. L’importo richiesto è di €2.500,00. Mario ritiene che l’ingiunzione sia illegittima perché l’avviso di accertamento IMU non gli è mai pervenuto. Decide di opporsi. Dovrà: (i) verificare se la controversia rientra nei tributi locali (sì) e notare che il termine di opposizione è 60 giorni ; (ii) preparare ricorso in opposizione da depositare in Commissione Tributaria Provinciale di Roma; (iii) chiedere la sospensione dell’esecuzione motivando il danno d’interesse (ad es. rischio di pignoramento); (iv) spiegare che l’ingiunzione è nulla per mancanza di notifica dell’atto presupposto (avviso IMU). Il giudice tributario fisserà un’udienza e deciderà sulla fondatezza dei motivi. Se la motivazione è in regola e l’accertamento era invalido, l’opposizione potrebbe essere accolta, con annullamento dell’ingiunzione. In tal caso Mario non pagherà nulla. Se invece il giudice rigetta, l’ingiunzione diventerà esecutiva e il Comune potrà procedere al pignoramento dei suoi beni (anche se Mario potrà eventualmente proporre appello).

Esempio pratico 2 (sanzione amministrativa): Un’automobilista, dopo essere stata multata per eccesso di velocità, riceve a domicilio un’ordinanza-ingiunzione del Prefetto che le intima il pagamento della sanzione di €200 entro 30 giorni. Pensando che la multa sia illegittima (ad es. per mancata taratura dell’autovelox), il cittadino decide di opporsi. In questo caso: (i) si tratta di sanzione amministrativa, non di tributo locale, quindi il termine di opposizione è 30 giorni ; (ii) l’opposizione va proposta con atto di citazione in Tribunale (o Giudice di Pace se importo ≤5.000, qui Tribunale), dove era stato luogo dell’infrazione; (iii) nell’atto esporrà i motivi (ad es. vizio nella notifica del verbale di contravvenzione, mancata verifica tecnomeccanica dell’apparecchio, ecc.); (iv) potrà chiedere la sospensione dell’esecuzione (anche se spesso per sanzioni di entità modesta i giudici tendono a rigettare sospensioni generiche). Se il giudice accoglie l’opposizione, la multa-sanzione non dovrà essere pagata; altrimenti, se viene respinta, l’amministrazione (Prefetto) potrà recuperare la somma coattivamente (ad es. iscrivendo ipoteca sui suoi beni).

9. Domande e Risposte

  • D. Quali termini devo rispettare per proporre opposizione all’ingiunzione fiscale?
    R. In generale va depositato ricorso entro 30 giorni dalla notifica . Attenzione però: se la richiesta riguarda un tributo locale (es. IMU, TARI) si applica il rito tributario con termine 60 giorni e competenza della Commissione Tributaria. In caso contrario (multe, bolli, canoni non locali), il termine resta 30 giorni .
  • D. In quale giudice devo fare opposizione?
    R. Se si tratta di tributi e diritti comunali o provinciali, di regola l’opposizione si fa in Commissione Tributaria Provinciale . Per ingiunzioni su sanzioni amministrative o altre entrate patrimoniali, si agisce invece presso il Giudice ordinario (Giudice di Pace per importi ≤5.000; Tribunale oltre tale soglia) . La competenza territoriale è in genere il luogo dell’ufficio emittente (art.3 R.D.639/1910).
  • D. In opposizione posso denunciare ogni vizio dell’ingiunzione?
    R. Sì, l’opposizione mira a far valere i vizi propri dell’atto impugnato (notifica, competenza, motivazione, ecc.). Ad esempio si possono eccepire la mancata notifica dell’atto presupposto, la nullità formale, la prescrizione del credito. Non si possono però sollevare questioni di merito sull’ammontare del tributo, se non nella misura in cui attengano alle motivazioni (ad es. calcolo sbagliato indicato nel titolo). Lo Statuto del contribuente (art.7 L.212/2000) impone infatti che l’ingiunzione riporti specificamente l’atto impositivo di base ; la violazione di questo obbligo rende l’ingiunzione viziata .
  • D. L’opposizione blocca immediatamente il pignoramento?
    R. No. Diversamente dall’impugnazione di una cartella esattoriale (che sospende automaticamente l’esecuzione ex art.47-bis Statuto) , l’opposizione all’ingiunzione fiscale non ha effetto sospensivo di legge . Il debitore dovrà chiederlo esplicitamente e motivatamente al giudice nell’atto di opposizione. Solo con un decreto motivato il giudice può (facoltativamente) sospendere l’esecuzione . In assenza di provvedimento sospensivo, dopo 30 giorni dalla notifica l’ente può proseguire l’espropriazione (pignoramento), sebbene formalmente la legge consenta l’azione esecutiva dopo ulteriori 30 giorni inutili .
  • D. Cosa succede se vinco l’opposizione?
    R. Se il giudice accoglie l’opposizione, l’ingiunzione fiscale impugnata è annullata, in tutto o in parte, con sentenza definitiva. Il debitore quindi non deve pagare la somma contestata e l’ente non può più eseguire alcun pignoramento in forza di quell’ingiunzione. Ad esempio, se l’ingiunzione era viziata per mancanza di atto presupposto, la sentenza la considera nulla e la riscossione coattiva viene a cadere.
  • D. E se perdo l’opposizione?
    R. Se l’opposizione è respinta (senza possibilità di appello per le piccole somme o con appello ordinario), l’ingiunzione torna automaticamente pienamente efficace come titolo esecutivo. L’ente creditore può allora procedere al pignoramento dei beni del debitore . Il codice prescrive che dopo il rigetto (e dopo aver eventualmente disposto la sospensione) il procedimento coattivo riprende immediatamente . Inoltre, il giudice non potrà più sospendere ulteriormente l’esecuzione a meno che il debitore non paghi quanto dovuto .

10. Tabelle riepilogative

AspettoIngiunzione fiscale (tributi locali)Ingiunzione fiscale (multe/sanzioni)Cartella esattoriale (tributi)
Termine opposizione60 giorni dalla notifica30 giorni dalla notifica60 giorni dalla notifica (CTR)
Giudice competenteCommissione Tributaria ProvincialeGiudice di Pace o Tribunale (importo)Commissione Tributaria Provinciale
Effetto sospensivo dell’opposizioneNo, solo su decreto motivatoNo, solo su decreto motivatoSì, fino alla sentenza (art.47-bis L.212/00)
Validità del titolo (esecutivo)Efficace fino a 1 anno (rinnovo indeterminato)Efficace fino a 1 anno (rinnovo indeterminato)Valida 1 anno (art.25 D.P.R.602/73)
Atto presuppostoDi solito verbale di accertamento o altro atto (IMU, ecc.)Multa o titolo amministrativo (verbale)Accertamento tributario o sentenza, iscritto a ruolo

Nota: La tabella riassume le caratteristiche principali, sulla base di fonti normative e dottrina .

11. Simulazione di atto (fac-simile semplificato)

Tribunale di [Luogo]

ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE FISCALE – Omesso versamento [tributo/sanzione].

Il/La sottoscritto/a [Nome Cognome], nato/a a […] e residente in […], codice fiscale […], nel suo proprio interesse o nella qualità di legale rappresentante di […], elettivamente domiciliato in […], espone quanto segue.

FATTO. In data [data], è stata notificata al ricorrente l’Ordinanza-Ingiunzione n. […] emessa da [Ente creditore], con la quale si intima il pagamento di € […], riferito a [tipo di tributo/sanzione] relativo agli anni […]. Detto atto, datato [data], riproduce come atto presupposto l’avviso di accertamento n. […] emesso in data […].

MOTIVI DELL’OPPOSIZIONE. Il/La ricorrente contesta la validità dell’ingiunzione per i seguenti motivi: innanzitutto, l’avviso di accertamento presupposto non è mai stato validamente notificato, come dimostra l’estratto dell’Archivio Tributi allegato (copia di documento; vedi allegati). Pertanto, l’ingiunzione è da considerarsi nulla per carenza dell’atto base, ai sensi dell’art.7 L.212/2000 . In subordine, anche la notifica dell’ingiunzione stessa presenta vizi (ad es. avvenuta in data successiva a quella indicata e presso domicilio non corretto) tali da annullarne gli effetti. Inoltre, il titolo impugnato non è corredato della motivazione prescritta (anche la copia in atti non riporta l’atto impositivo richiamato), in violazione dell’art.7 L.212/2000 .

DEMANDA. Il/La ricorrente chiede che l’Ill.mo Tribunale voglia: 1) accertare e dichiarare la nullità dell’Ordinanza-Ingiunzione n. […] del [data] per le ragioni esposte; 2) in via subordinata, dichiarare la decadenza dell’ingiunzione ed escluderne ogni efficacia esecutiva; 3) con sentenza definitiva, compensare le spese del giudizio. Si chiede inoltre che sia concesso il decreto di sospensione dell’esecuzione coattiva ai sensi dell’art.3 R.D. 639/1910 . Si producono i seguenti documenti: [elenco documenti].

Luogo e data, [Firma avvocato e timbro studio legale]

(Segue notifica nei termini di legge.)

12. Fonti normative e giurisprudenziali

  • R.D. 14 aprile 1910, n. 639, testo unico sulle disposizioni relative alla riscossione delle entrate patrimoniali . In particolare art.3 (opposizione entro 30 giorni, sospensione facoltativa), art.4-5 (effetti del rigetto, pignoramento) .
  • D.Lgs. 15 settembre 2011, n. 150, art.32 (modifica art.3 R.D.639/1910, stabilisce rito ordinario per le opposizioni) .
  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), art.7 (obbligo di motivazione degli atti tributari) .
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art.25 (durata della cartella esattoriale).
  • Codice Civile, art.2948 e ss. (prescrizioni tributarie); Codice di Procedura Civile, art.163-170 (atto di citazione) e art.645 c.p.c. (opposizione a decreto ingiuntivo).
  • Cass. civ., Sez.III, ord. 19 marzo 2024, n. 7365 – riconosce la legittimazione dei concessionari di servizi idrici iscritti all’albo a emettere ingiunzioni fiscali per i canoni .

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👉 Prima regola: l’ingiunzione fiscale non è un atto definitivo, ma può essere impugnata.
È possibile presentare opposizione se l’atto contiene vizi formali o sostanziali, oppure se il debito è prescritto o infondato.


⚖️ Cos’è l’ingiunzione fiscale

L’ingiunzione fiscale è un atto di riscossione coattiva emesso direttamente dagli enti locali o dai loro concessionari (ai sensi del R.D. 639/1910).
Ha la stessa efficacia di una cartella esattoriale e può essere seguita da:

  • pignoramenti,
  • fermi amministrativi,
  • ipoteche sui beni del contribuente.

Viene utilizzata per riscuotere tributi comunali (IMU, TARI, TOSAP, multe, contributi, canoni, rette) e altri importi non versati.


📌 Quando è possibile fare opposizione

Puoi proporre opposizione se:

  • l’ingiunzione non è stata notificata correttamente;
  • il tributo richiesto è prescritto (in genere dopo 5 anni);
  • l’importo è già stato pagato, in tutto o in parte;
  • il Comune o il concessionario non è legittimato alla riscossione;
  • l’atto non contiene la motivazione o i riferimenti agli atti presupposti;
  • la pretesa deriva da errori catastali o di calcolo;
  • l’importo include sanzioni illegittime o duplicazioni di pagamento.

📅 Termini per presentare opposizione

  • 60 giorni dalla notifica, se l’ingiunzione riguarda tributi locali (TARI, IMU, ecc.) → ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria;
  • 30 giorni se riguarda sanzioni amministrative (es. multe stradali) → ricorso al Giudice di Pace;
  • 40 giorni se riguarda entrate patrimoniali o canoni → ricorso al Tribunale civile.

Superati i termini, l’ingiunzione diventa definitiva e può essere eseguita forzatamente.


🔍 Cosa verificare prima di agire

  • L’atto è stato notificato regolarmente (indirizzo, PEC, tempi)?
  • È indicato l’anno di riferimento del tributo e la motivazione della richiesta?
  • Esiste un atto presupposto (avviso di accertamento, verbale, delibera)?
  • Il debito è ancora esigibile o è già prescritto?
  • L’importo richiesto è corretto e coerente con i pagamenti effettuati?
  • Il concessionario è autorizzato alla riscossione del tributo?

🧾 Documenti utili alla difesa

  • Ingiunzione fiscale di pagamento ricevuta.
  • Prove di pagamento (ricevute F24, MAV, bonifici).
  • Precedenti comunicazioni o accertamenti relativi al tributo.
  • Estratto di ruolo o documentazione del Comune.
  • Relata di notifica o ricevuta PEC dell’ingiunzione.
  • Eventuali istanze di autotutela già presentate.

🛠️ Strategie di difesa

  • Eccepire la prescrizione o la decadenza del diritto alla riscossione.
  • Dimostrare che l’importo è già stato pagato o sgravato.
  • Contestare vizi di notifica o di motivazione dell’ingiunzione.
  • Richiedere l’annullamento in autotutela all’ente impositore.
  • Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (per tributi) o opposizione al Giudice di Pace / Tribunale (per altre entrate).
  • Chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’ingiunzione per evitare pignoramenti e fermi.

🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

  • 📂 Analizza l’ingiunzione e verifica la legittimità della notifica e della pretesa.
  • 📌 Individua i vizi formali e sostanziali più efficaci per l’opposizione.
  • ✍️ Predispone ricorsi e istanze di sospensione tempestive e complete.
  • ⚖️ Ti rappresenta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, al Giudice di Pace o al Tribunale civile, a seconda della natura del credito.
  • 🔁 Assiste anche nella trattativa con l’ente impositore per una definizione bonaria o rateizzata del debito.

🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

  • ✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e riscossione coattiva.
  • ✔️ Specializzato nella difesa contro ingiunzioni fiscali e cartelle esattoriali.
  • ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.

Conclusione

L’ingiunzione fiscale di pagamento può essere annullata o sospesa se presenta vizi di notifica, calcolo o prescrizione.
Con una difesa tempestiva e documentata, puoi bloccare l’esecuzione forzata, ridurre le sanzioni e far valere i tuoi diritti di contribuente.


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Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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