Hai ricevuto un’intimazione di pagamento TARSU dal Comune o dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione?
Si tratta di un atto con cui l’Ente locale ti invita a pagare tasse sui rifiuti arretrate (TARSU, TARES o TARI) entro 5 giorni, prima di avviare procedure esecutive come pignoramenti, fermi o ipoteche.
Molti contribuenti pensano che, a questo punto, non sia più possibile difendersi. In realtà, l’intimazione di pagamento può essere impugnata o contestata, se presenta vizi di notifica, errori di calcolo o prescrizione del credito. Una verifica tempestiva, assistita da un avvocato tributarista, può portare all’annullamento totale o parziale dell’atto.
Cos’è l’intimazione di pagamento TARSU
L’intimazione di pagamento è un atto con cui il Comune o il concessionario della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione o società esterne) sollecita il pagamento di tributi locali non versati.
È valida solo se è preceduta da un avviso di accertamento o da una cartella di pagamento regolarmente notificati. Se tali atti mancano o sono stati notificati in modo irregolare, l’intimazione è illegittima e può essere annullata.
Quando l’intimazione di pagamento TARSU è illegittima
– Se non è mai stato notificato l’avviso di accertamento o la cartella presupposta
– Se l’intimazione non indica chiaramente gli anni e gli importi dovuti
– Se sono trascorsi più di 5 anni dall’anno d’imposta (prescrizione del credito)
– Se l’imposta è già stata pagata o rateizzata, ma non risulta registrata
– Se la notifica dell’intimazione è irregolare (indirizzo errato, PEC non valida, mancanza della relata)
– Se la tassa è stata calcolata su superfici errate o su immobili non occupati
– Se l’atto è stato emesso da un ente o concessionario non più competente
Come difendersi da un’intimazione di pagamento TARSU
– Verificare se esistono e sono stati regolarmente notificati gli atti presupposti (accertamento, cartella, sollecito)
– Controllare la prescrizione quinquennale del credito TARSU
– Presentare ricevute, F24 o quietanze che provino l’avvenuto pagamento
– Richiedere l’accesso agli atti al Comune o al concessionario per visionare la documentazione
– Presentare istanza di autotutela per correggere errori di calcolo, doppie imposizioni o vizi di notifica
– Se l’ente non risponde o rigetta l’istanza, proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni, chiedendo anche la sospensione della riscossione
Il ruolo dell’avvocato nella difesa contro l’intimazione TARSU
– Analizzare la legittimità dell’intimazione e degli atti precedenti
– Verificare la prescrizione e la competenza dell’ente emittente
– Controllare la correttezza dei calcoli e delle superfici imponibili
– Individuare vizi formali o sostanziali che rendono nullo l’atto
– Predisporre un ricorso fondato su prove documentali e giurisprudenza tributaria
– Difendere il contribuente davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, evitando pignoramenti e azioni coattive illegittime
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale dell’intimazione di pagamento
– La sospensione delle procedure esecutive in corso
– La riduzione o cancellazione delle sanzioni e degli interessi
– Il riconoscimento della prescrizione o del pagamento già effettuato
– La certezza di pagare solo quanto effettivamente dovuto secondo legge
⚠️ Attenzione: molte intimazioni di pagamento TARSU sono viziate da errori materiali, prescrizione o notifiche irregolari.
I Comuni e i concessionari spesso inviano atti “in blocco” senza verificare la reale esigibilità del credito.
È fondamentale non ignorare l’intimazione, ma farla analizzare subito da un avvocato tributarista esperto, per bloccare eventuali pignoramenti o ipoteche.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e contenzioso con i Comuni – spiega come difendersi da un’intimazione di pagamento TARSU, quali vizi controllare e quali strategie adottare per far valere i tuoi diritti.
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Introduzione
L’intimazione di pagamento è l’atto con cui il concessionario della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) invita il contribuente a pagare, entro 5 giorni, le somme dovute in cartelle fiscali restate inadempiute. Nel caso di tributi locali (come la TARSU e la sua evoluzione TARI), l’intimazione segue la cartella esattoriale e rappresenta l’ultimo avviso prima dell’azione esecutiva (pignoramenti di stipendi, conti, immobili, ecc.) . In questa guida aggiornata (settembre 2025), rivolta a debitori privati, imprenditori e avvocati, esamineremo la disciplina attuale (normativa e giurisprudenza) sulla TARSU/TARI, focalizzandoci su termini di prescrizione, decadenze, vizi di notifica e rimedi difensivi a disposizione. In particolare affronteremo: il quadro normativo (Leggi 2013-2025), le fasi procedurali (accertamento, cartella, intimazione, esecuzione), le differenze fra tributi locali e statali, e le strategie difensive avanzate (contestazione cartella o intimazione, ricorso alla Commissione/Corte tributaria, eccezioni di prescrizione). In calce troverete tabelle riepilogative e un’apposita sezione “Domande e Risposte” per chiarire i dubbi più frequenti.
1. Quadro normativo di riferimento
La TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) è stata istituita negli anni ’40 ed è stata via via sostituita: prima dalla TARES (2009-2013), poi dalla TARI dal 2014 (Legge 147/2013, art. 1) . Tuttavia i tributi non pagati in passato (TARSU) possono ancora essere recuperati se non prescritti. Ad oggi la TARI è disciplinata dal D.Lgs. 507/1993 e s.m.i. e dal D.Lgs. 446/1997 (IUC), mentre la TARSU serve da riferimento storico solo per vecchie cartelle.
Il procedimento di riscossione coattiva è regolato principalmente dal D.P.R. 602/1973 (artt. 48 e 50, oggi in parte abrogati o modificati dai decreti di riforma) e dal D.Lgs. 546/1992 (T.U. delle procedure tributarie). In particolare, l’art. 50 del DPR 602/73 dispone che, se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, l’espropriazione deve essere preceduta da una intimazione di pagamento (atto di mero sollecito con termine di 5 giorni) . La Legge di Bilancio 2014 (L. 147/2013, commi 618-623) ha inoltre sospeso la prescrizione di alcuni tributi locali dal 1° gennaio al 15 giugno 2014, prorogando di fatto i termini di riscossione .
Tabella 1. Fonti principali:
– D.P.R. 602/1973, art. 50 – Intimazione di pagamento (sostituisce avviso di mora). Entro 5 giorni dall’intimazione deve essere pagato il ruolo, altrimenti via agli atti esecutivi .
– L. 296/2006, art. 1 c.161-163 – Termini decadenza per notificare avvisi e cartelle (vedi Tabella 2 sotto) .
– L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), art. 1 commi 618-623 – sospensione della prescrizione tributi locali nella prima metà 2014 .
– D.Lgs. 546/1992, art. 19 – impugnazione di atti impositivi e di riscossione; definisce come atti autonomi i singoli atti della riscossione .
Altri riferimenti normativi (citiamo le disposizioni oggi vigenti):
- Art. 2948 c.c., n.4 – Prescrizione quinquennale dei servizi periodici (applicato ai tributi locali come TARSU/TARI) .
- Art. 2946 c.c. – Prescrizione decennale ordinaria (per tributi statali quali IRPEF, IVA) .
- Art. 2953 c.c. – Trasformazione del termine perentorio di impugnazione in termine di prescrizione (Cass. 23397/2016 vieta la conversione automatica a 10 anni se non c’è un giudicato) .
In pratica, i tributi comunali annuali (IMU, TARI/TARSU, TASI, ecc.) si prescrivono in 5 anni, mentre i tributi statali in 10 anni . Questo è un principio ormai consolidato dalla Cassazione e dalle Sezioni Unite . La Corte Costituzionale ha inoltre riconosciuto la legittimità di termini brevi in ambito tributario come bilanciamento con la certezza del contribuente, purché non irragionevoli .
2. Iter della riscossione coattiva TARSU/TARI
Quando il contribuente non versa la TARSU/TARI alle scadenze, l’ente locale adotta il seguente schema procedurale (sistema “accertamento + cartella”):
- Accertamento: il Comune, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno d’imposta, notifica l’avviso di accertamento (o invia la denuncia-tari diventata titolo esecutivo) . Ciò determina l’obbligo di pagamento, suscettibile di impugnazione entro 60 giorni davanti alla Commissione Tributaria (oggi Corte di Giustizia Tributaria) .
- Cartella di pagamento: se il contribuente non paga l’avviso definitivo, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla definitiva delibera di accertamento il Comune iscrive a ruolo e notifica la cartella (titolo esecutivo definitivo) . La cartella può essere impugnata nei 60 giorni successivi alla notifica (Corte Trib.) .
- Intimazione di pagamento: trascorso 1 anno dalla notifica della cartella senza che l’espropriazione sia iniziata, il concessionario della riscossione (ex Equitalia, oggi A.E.R.) deve inviare una intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/73) . Essa contiene un invito a pagare “entro cinque giorni” l’importo della cartella . Se entro 5 giorni non viene saldato il debito, l’Agente può procedere all’espropriazione forzata (ad es. pignoramento di conto corrente, stipendio, immobili) . In assenza di questa intimazione, ogni pignoramento successivo è nullo .
- Esecuzione forzata: decorso inutilmente il termine dell’intimazione, si attivano le espropriazioni cautelari o coattive (pignoramenti mobiliare, immobiliare, presso terzi) secondo le modalità previste per l’espropriazione fiscale .
Tabella 2. Termine di decadenza delle fasi fiscali (TARSU/TARI). Dati dalla L. 296/2006 (comma 161 e 163) e DPR 602/73 (art.50):
Atto | Termine (decadenza) | Riferimento normativo |
---|---|---|
Avviso di accertamento comunale | Entro il 31 dicembre del 5° anno successivo al periodo d’imposta (pena decadenza) . | L. 296/2006, art.1, c.161 |
Cartella di pagamento (ruolo) | Entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello di definitiva dell’accertamento (pena decadenza) . | L. 296/2006, art.1, c.163 |
Intimazione di pagamento | Deve contenere invito a pagare entro 5 giorni. Decorsi 5 giorni, si attiva l’esecuzione . | D.P.R. 602/1973, art.50 |
Qualora il contribuente ritenga illegittimo l’atto impositivo sottostante (ad es. l’avviso di accertamento o la delibera tariffaria) deve proporre ricorso tributario entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (avviso o cartella) . Se non lo fa, l’obbligo tributario si consolida in via definitiva. A posteriori, in caso di intimazione, si può però eccepire il vizio formale o la prescrizione del debito.
3. Prescrizione e differenze tributi locali vs statali
L’aspetto più rilevante nella difesa del debitore TARSU/TARI è la prescrizione del credito. La legge civile distingue i termini perentori di prescrizione dei diritti patrimoniali: 10 anni (termine ordinario, art. 2946 c.c.) e 5 anni (art. 2948 c.c., n.4, per servizi periodici). La giurisprudenza recente stabilisce senza più dubbi che:
- Tributi locali periodici (TARSU/TARI, IMU, TASI, ecc.): prescrizione quinquennale. Il tributo rifiuti si considera periodico annuale, per cui deve valere il termine di 5 anni .
- Tributi erariali (IRPEF, IVA, IRAP, ecc.): prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) .
In particolare, la Corte di Cassazione nelle Sezioni Unite 15/02/2024 n. 11676 ha ribadito la distinzione definitiva tra tributi locali e statali . E l’ordinanza Cass. 26/06/2024 n. 17667 ha applicato concretamente questo principio al caso di un’intimazione TARSU: convalidando la tesi del contribuente, la Cassazione ha confermato che la riscossione coattiva della tassa rifiuti è soggetta a prescrizione quinquennale, e che questo termine non si converte in decennale in mancanza di sentenza passata in giudicato . Nel caso concreto, una cartella TARSU del 2005 è stata dichiarata estinta perché notificata dopo più di 5 anni dai fatti costitutivi (oltre i termini prescrizionali) .
In sintesi: il termine di prescrizione della TARSU/TARI è 5 anni dal giorno in cui il credito è esigibile (solitamente dal 1° gennaio successivo all’anno di imposta) . Eventuali atti interruttivi (notifica di avvisi, cartelle, intimazioni, pagamento parziale, riconoscimento) fanno decorrere di nuovo il termine . Ma, come chiarito dalle SS.UU. Cass. 23397/2016 e successivi (17667/2024 in particolare), la mancata impugnazione di un atto della riscossione non trasforma automaticamente il termine breve in 10 anni . Ciò significa che, anche se la cartella resta incontestata, il termine di 5 anni resta fermo e, se decorso, il credito si estingue irrevocabilmente .
Decorrenza della prescrizione
Il termine di 5 anni inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il tributo è esigibile . Per i tributi annuali, normalmente si fa riferimento al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di competenza. Ad esempio, per TARSU dovuta nel 2005, la prescrizione sarebbe iniziata il 1° gennaio 2006 . Un recente principio consolidato (Cass. 31260/2022) conferma il decorso dal 1° gennaio post-imposta . Tuttavia, interruzioni della prescrizione (notifiche, pagamenti, atti esecutivi) la sospendono e fanno ripartire il conteggio, come previsto dall’art. 2943 c.c. e confermato da Cass. 25080/2021 .
Va poi ricordato che la prescrizione può essere interrotta dall’intimazione stessa. Secondo la Corte di Cassazione, la notifica di un’intimazione di pagamento (atto di riscossione) interrompe la prescrizione e fa ripartire il termine dal giorno successivo . Tuttavia, ciò non prolunga la prescrizione oltre i 5 anni per le imposte locali: la Corte ha chiarito che anche dopo l’interruzione la durata complessiva resta quinquennale se tale era il termine originario . In pratica: un’intimazione non si può impugnare per estendere la prescrizione a 10 anni, perché per i tributi locali resta applicato l’art. 2948 n.4 c.c. e la disciplina SS.UU. sopra citata .
Tabella 3. Differenze tra tributi locali e statali (prescrizione)
Voce | Tributi locali (TARSU/TARI) | Tributi statali (es. IRPEF) |
---|---|---|
Termine prescrizione | 5 anni | 10 anni (art. 2946 c.c.) |
Decorrenza | Dal 1°/1 successivo all’anno di imposta | Dal 1°/1 successivo |
Atti interruttivi | Avvisi, cartelle, intimazioni, pagamenti parziali | Stessi atti |
Conversione termine | No conversione in 10 anni senza titolo giudiziale definitivo | Conversione possibile (ordinario) |
4. Vizi di notifica e nullità degli atti
Il contribuente può impugnare l’intimazione di pagamento o la cartella per vizio proprio, ma in alcuni casi può contestare indirettamente vizi dell’atto presupposto. Principio fondamentale (Cass. 23046/2016 e seguenti) è che l’impugnazione di un’intimazione non può in generale riaprire questioni già decise nell’atto impositivo sottostante, a meno che il contribuente non abbia avuto notizia del tributo solo con l’intimazione . In pratica, se il Comune ha correttamente notificato l’avviso di accertamento o la cartella (e questi sono divenuti definitivi), l’intimazione successiva non genera un nuovo debito e non può essere usata per contestare quei primi atti . Tuttavia, se il contribuente non è mai venuto a conoscenza del credito prima dell’intimazione, potrà sollevare vizi anche dell’accertamento o del ruolo, sostenendo di ignorare la pretesa fin lì.
Di seguito alcuni punti chiave sulla notifica:
- Notifica dell’avviso di accertamento: è atto prodromico essenziale. Diverse pronunce (anche di Commissioni tributarie) affermano che una cartella TARI/TARSU è nulla se non è stata preceduta da un regolare avviso di accertamento. Ad esempio, la C.T. Catanzaro n.1189/2023 ha annullato una cartella TARI perché non risultava notificato alcun avviso . In caso di dubbio sulla ricezione dell’avviso, il contribuente deve contestare la cartella e l’intimazione invocando questa nullità.
- Notifica della cartella: anche la cartella di pagamento deve essere notificata con le modalità di legge (DPR 602/73). Se manca una valida notifica della cartella, l’intimazione è anch’essa nulla poiché non esiste alcun titolo valido da eseguire . In sostanza, senza cartella non si può validamente intimare.
- Contenuto dell’intimazione: l’intimazione deve riportare i dati completi della cartella e il termine di 5 giorni, nonché l’avvertenza sugli atti esecutivi. La giurisprudenza esige che indichi precisamente la cartella a cui si riferisce. Qualsiasi omissione essenziale (es. dati mancanti) può rendere l’atto impugnabile.
- Termini per l’impugnazione: L’intimazione è un “atto autonomo” della riscossione. Per i tributi locali, va impugnata innanzi alla C.G.T. entro 60 giorni dalla notifica (analogamente alla cartella). Tuttavia, come ricorda la Cassazione (Cass. 9991/2024 e 13207/2024), in presenza di ricorsi già pendenti sugli atti impositivi sottostanti di regola non serve impugnare di nuovo la cartella o intimazione . Viceversa, se si è scoperto il tributo solo con l’intimazione, tale atto si considera il “primo atto utile” di cui notificazione (Cass. 23046/2016) per fare valere vizi anche dell’atto impositivo .
Infine, un tema dibattuto è la natura giuridica dell’intimazione. Recenti pronunce tributali (Cassazione Sez. Trib. 2022-2024) confermano che si tratta di un mero atto di precetto fiscale, non un nuovo accertamento . Ciò significa che l’intimazione è impugnabile solo per i propri vizi (notifica, calcoli, competenze), a meno che – come detto – il contribuente non abbia conosciuto la pretesa solo con essa .
5. Esecuzioni forzate e tutele del contribuente
Se entro i 5 giorni dall’intimazione il debito non è pagato o rateizzato, l’Agenzia Entrate-Riscossione può procedere all’espropriazione. Le forme principali sono: – Pignoramento mobiliare (beni mobili registrati, come veicoli), – Pignoramento immobiliare (acquisto d’immobili o vendita forzata), – Pignoramento presso terzi (su conto corrente, stipendio, pensione, canoni di locazione).
La casa di abitazione principale del debitore gode di alcune tutele (es.: è in generale inimpignorabile se rispettano certi limiti reddituali e ipotecari, cfr. Cass. 32759/2024 ), salvo diversa disciplina specifica. Il pignoramento del conto corrente permette di sottrarre somme direttamente dal saldo del debitore (con determinate soglie di impignorabilità). Il pignoramento dello stipendio può prelevare almeno un quinto della quota disponibile (al netto di eventuali precedenti pignoramenti) mensilmente.
I contribuenti possono opporsi agli atti esecutivi innanzi al giudice dell’esecuzione (Tribunale ordinario), ma – come recentemente chiarito da Cass. SU 2098/2025 – talune eccezioni si possono sollevare anche davanti alla Commissione Tributaria . In particolare, le Sezioni Unite del 2025 hanno stabilito che: se il contribuente contesta la esistenza stessa del debito tributario in forza di fatti sopravvenuti (come la prescrizione maturata anche dopo cartella), la competenza resta tributaria. Quindi il contribuente non deve rivolgersi al Giudice ordinario per far valere la prescrizione, ma dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria (anche impugnando l’intimazione stessa) . Solo i vizi strettamente formali degli atti esecutivi (ad es. modalità illegittime di pignoramento) restano di competenza del giudice ordinario.
Dal punto di vista pratico, quindi, l’intimazione di pagamento può essere impugnata in Commissione Tributaria per far emergere l’eventuale estinzione del credito (prescrizione) o nullità di precedenti atti. In alternativa, in alcuni casi si utilizza il ricorso in autodifesa (alla stessa A.E.R.) o si chiede al Giudice dell’esecuzione (solo se necessario) l’accertamento di eventuali vizi esecutivi.
6. Sentenze chiave e orientamenti giurisprudenziali
Negli ultimi anni la giurisprudenza (Cassazione e Commissioni Tributarie) ha fatto chiarezza su molti punti. Oltre alle già menzionate Cass. 23397/2016 (prescrizione) e Cass. SU 11676/2024, 17667/2024, possiamo citare:
- Cass. 17/11/2016 n. 23397 (SS.UU.) – Principio generale: la mancata impugnazione dell’atto di riscossione non comporta conversione del termine da 5 a 10 anni, a meno di un titolo giudiziale definitivo . Vale per tributi statali e locali.
- Cass. ord. 20956/2019 – Ribadisce in modo semplice: “il termine di prescrizione dei tributi locali è di 5 anni” (quindi dopo 5 anni IMU, TARI non si pagano più).
- Cass. 8/7/2020 n. 13683 – Conferma quinquennale per IMU, TASI e analoghi tributi comunali (ricorda natura periodica annuale).
- Cass. 17/6/2021 n. 17363 – Conferma prescrizione quinquennale per crediti TARSU/TARI; differenzia espressamente tributi locali (5 anni) da tributi erariali (10 anni).
- Cass. 11/11/2021 n. 25080 – Precisazione: la notifica della cartella interrompe la prescrizione, ma, trattandosi di tributo con termine di 5 anni, la cartella non impugnata non prolunga la prescrizione a 10 anni .
- Cass. SU 30/1/2025 n. 2098 (conforme a Cass. SU 26/3/2025 n. 8069) – Decisione fondamentale sulla competenza; in caso di eccezioni di prescrizione sopravvenuta dopo cartella, la competenza è tributaria . Stabilisce che se la controversia riguarda l’esistenza del debito (anche per fatti successivi alla cartella), il giudice è tributario e il contribuente può sollevare eccezioni (prescrizione, mancata notifica avviso, ecc.) impugnando l’intimazione o altro atto esecutivo .
- Cass. civ. n. 16641/2011, n. 8704/2013, n. 23046/2016 e n. 3005/2020 – Hanno delineato il principio che l’intimazione è assimilabile a un “precetto fiscale”: segue un avviso/accertamento definitivo e non costituisce nuova imposta; pertanto non si possono opporre con l’intimazione i vizi del titolo d’origine, a meno che il contribuente non li abbia conosciuti solo con l’intimazione .
- C.Trib. Parma 1294/2022; T.C. Bari 1118/2019 (sentenze di merito) – Hanno affermato che senza notifica della cartella non può procedersi all’esecuzione; un’intimazione o pignoramento successivi sarebbero nulli .
Questa giurisprudenza complessivamente crea una protezione per il contribuente-debitore: un invio tardivo della cartella o dell’intimazione oltre la prescrizione quinquennale può condurre all’annullamento dell’atto e alla liberazione dal debito . Le Commissioni Tributarie sono generalmente favorevoli a chi contesta vizi di notifica: molte pronunce hanno annullato intimazioni TARSU o cartelle TARI perché non precedute da valido avviso d’accertamento .
7. Difese pratiche del contribuente
Ecco alcuni profili difensivi concreti che il debitore può utilizzare dopo aver ricevuto un’intimazione TARSU:
- Verifica dei termini di notifica: controllo se avviso e cartella sono stati notificati regolarmente (termine, modalità, soggetto). Se manca l’avviso o la cartella, l’intimazione è nulla e va impugnata chiedendo l’annullamento .
- Prescrizione del debito: se sono trascorsi oltre 5 anni dalla competenza del tributo (tenendo conto degli atti interruttivi), si solleva eccezione di prescrizione. Grazie a Cass. 17667/2024 , tale eccezione dev’essere sollevata davanti al giudice tributario, impugnando l’intimazione . Il giudice verificherà gli atti eseguiti dal Comune (avviso e cartella) e stabilirà se il credito è prescritto. In pratica, se ad es. la cartella riguarda anni 2000-2004 notificata nel 2010, a fronte della prescrizione quinquennale risulterà estinta.
- Regolarità formale della cartella: anche se la prescrizione non matura, si può controllare che la cartella (e quindi l’intimazione) contenga tutti i requisiti richiesti (es. l’indicazione della delibera tariffaria, la motivazione, etc.). Vizi come calcolo errato di metri quadri, quote, gettito, possono essere impugnati.
- Interessi, sanzioni, aggio: verifichiamo che interessi di mora e aggio d’incasso siano calcolati correttamente secondo legge. La legge ha spesso cambiato aliquote e regole (es. cambio a tassi fissi/legge 27/2017). L’eccesso negli interessi può essere ridotto in giudizio.
- Giurisdizione corretta: l’eccezione di competenza territoriale se l’intimazione è stata notificata al domicilio fiscale errato.
Infine, il contribuente deve decidere se impugnare subito l’intimazione (o la cartella) alla Commissione Tributaria oppure valutare soluzioni stragiudiziali: in alcuni casi può essere utile richiedere all’ente un annullamento in autotutela (soprattutto se vi è un evidente errore materiale). Tuttavia, data la complessità, la linea consigliata è sempre impugnare in Tribunale Tributario (primo grado) entro 60 giorni dalla notifica dell’intimazione (termine “perentorio”) .
8. Domande e risposte frequenti
- D: Che differenza c’è tra cartella e intimazione di pagamento?
R: La cartella di pagamento (o ruolo) è il titolo esecutivo che accerta il debito (concreto atto di riscossione) ed è preceduta dall’avviso di accertamento. L’intimazione di pagamento è un avviso successivo che vale come “sollecito finale” prima dell’esecuzione. Deve essere notificata se entro 1 anno dalla cartella non è iniziata l’espropriazione . L’intimazione non crea nuovo debito, ma apre il termine di 5 giorni per pagare o si procede ai pignoramenti . - D: Entro quanto tempo si prescrive la TARSU?
R: Dal 2016 il termine di prescrizione dei tributi locali annuali è di 5 anni (art. 2948 n.4 c.c.). Ciò è stato confermato dalla Cassazione (es. n.17667/2024) . In pratica il diritto del Comune di riscuotere si estingue se non agisce nell’arco di 5 anni dall’esigibilità del tributo (normalmente dal 1° gennaio post-imposta) .
Se nel frattempo sono stati compiuti atti interruttivi (notifiche, pagamento), il termine riparte da capo. Ad es.: avviso notificato 2010, cartella 2011, intimazione 2018 – qui il credito non è prescritto perché la cartella e l’intimazione (interruttivi) hanno avviato nuove decorrenze. - D: Devo impugnare anche l’intimazione se ho già contestato la cartella?
R: Se avete già aperto contenzioso sull’atto impositivo sottostante (es. l’avviso o la cartella) e il ricorso è accolto, in genere non serve impugnare anche l’intimazione . L’eventuale successo sul primo atto travolge tutti gli atti successivi. Tuttavia, se il ricorso sull’avviso è pendente o sospeso, e vi arriva l’intimazione, potete impugnarla (la Cassazione permette di sollevare eccezioni anche in ipotesi di azioni correnti, specie dopo SU 2025 ). - D: Cosa succede se passo oltre i 5 giorni senza pagare?
R: Al termine dei 5 giorni dall’intimazione, il concessionario può iniziare le esecuzioni forzate: pignoramenti mobiliari (es. auto), immobili (es. vendita della casa, con limiti di leggi), presso terzi (conto, stipendio, pensione) . È quindi fondamentale reagire entro i 5 giorni: anche chiedendo la rateizzazione del debito (piano Rottamazione-ter o definizione agevolata fino a 120 mesi) . In alternativa, bisogna impugnare l’intimazione per paralizzare l’esecuzione e portare la causa in tribunale tributario. - D: Posso negare l’ipoteca sulla mia abitazione?
R: L’immobile di abitazione principale gode di tutele: la prima casa è in generale impignorabile se non rientra in eccezioni di legge (ad es. ci sono recenti pronunce Cass. 2024 sul tema ). Ciò significa che, per esempio, se avete una sola casa di abitazione non di lusso e rientrate nei parametri reddituali, il creditore fiscale non può pignorarla per debiti tributari. Tuttavia l’immobile può comunque subire un’ipoteca legale per iscrivere l’importo del debito. Bisogna distinguere: l’ipoteca serve a garantire il credito, ma la casa non può essere venduta forzatamente se è prima casa (incompatibilità con altre ipoteche privilegiate, l. fallimentare, ecc.). Occorre comunque agire con cautela: se fate opposizione all’esecuzione, specificate anche l’impignorabilità dell’abitazione principale. - D: Se Equitalia ha notificato l’intimazione prima del 2017, chi la notifica ora?
R: Fino al 30 giugno 2017 le intimazioni erano inviate da Equitalia. Dal 1° luglio 2017 (L.193/2016) Equitalia è stata soppressa e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) ne ha raccolto funzioni e debiti . Pertanto oggi ogni intimazione per debiti TARSU è notificata dall’Agenzia Entrate-Riscossione. Se avete atti inviati da Equitalia prima del 2017, l’AER ha ereditato i ruoli e gli atti contrattuali . Nessuna differenza sostanziale nella difesa: la legge è la stessa, cambia solo il soggetto. - D: Cosa fare se la cartella è prescritta ma non l’ho mai impugnata?
R: In passato si riteneva che fosse necessario impugnare la cartella entro i termini perché la prescrizione fosse rilevabile. Oggi, grazie alle SS.UU. 2025, è chiaro che se il debito si è estinto per prescrizione (o pagamento) dopo la cartella, il contribuente può far valere questa eccezione direttamente sull’atto finale (intimazione o pignoramento) . In sostanza, non bisogna rivolgersi al giudice ordinario: la questione di prescrizione va sollevata davanti alla Commissione Tributaria impugnando l’intimazione . Quindi, se notate che sono passati oltre 5 anni dall’ultima azione, presentate ricorso tributario, basandovi su Cass. 17667/2024 e altre pronunce favorevoli . - D: Quali spese e interessi posso contestare?
R: La cartella e l’intimazione devono dettagliare l’importo del tributo e il conteggio di interessi/maggiorazioni. Verificate: - Interessi di mora: tipicamente calcolati al tasso legale per l’anno di ritardo. Dal 2015 in poi il tasso legale era zero, e da 2017 cresce gradualmente (oggi intorno all’1-3%). Spesso gli interessi nelle cartelle sono calcolati con vecchie aliquote fisse (13,5%) che non si usano più. Se trovate discordanza, sollevate l’errore.
- Maggiorazione di riscossione: fino a 2012 la legge imponeva un aggio del 10% sui ruoli; questa è stata eliminata dal 2013 (DL 83/2012, art. 10). Contestate ogni aggio oltre il 5% o indebitamente applicato.
- Rottamazioni e sconti: se avete aderito alla “rottamazione cartelle” o altre definizioni agevolate, assicuratevi che eventuali benefici siano stati applicati.
- Spese legali: se l’atto vi fa pagare le spese di notifica, potete chiederne la riduzione al Giudice Tributario (il massimale è oggi 150 € per notifica).
9. Simulazioni pratiche
Per chiarire l’applicazione concreta delle regole, proponiamo due casi semplificati.
- Esempio 1: Cartella TARSU 2010-2011 non pagata
- Il Comune notifica avviso accertamento nel 2012 (tassi legalmente dovuti). Il contribuente non ricorre.
- Nel 2014 viene notificata cartella con ruolo (entro il 31/12/2015, conforme a L.296/06). Il contribuente non ricorre neanche ora.
- Nel 2017 (oltre 1 anno dopo cartella) arriva un’intimazione da Equitalia per il ruolo 2012. Il contribuente verifica date. Dal 2012 l’avviso era definitivo, quindi la prescrizione del tributo TARSU scatta al 31/12/2016 (5 anni). L’intimazione è del 2017, oltre il termine quinquennale, senza atti interruttivi validi nel frattempo (Cartella dal 2014 non interrompe la prescrizione se caduta dopo l’accertamento, che era 2012. Solo atti successivi ad 2016 avrebbero interrotto, ma l’intimazione stessa è già tardiva).
- Difesa: si impugna l’intimazione presso la Corte Tributaria entro 60 giorni, eccependo prescrizione del credito (Richiamando Cass.17667/2024 ). Il giudice annullerà l’intimazione, dichiarando il debito estinto.
- Esempio 2: Intimazione Equitalia per TARSU prescritta e cartella inesistente
- Il Comune non ha mai notificato alcun avviso d’accertamento. Nel 2010 però iscrive a ruolo e notifica direttamente una cartella (dovrebbe essere nulla per mancanza di avviso). Il contribuente ignora la cosa.
- Dopo molti anni, nel 2018, giunge un’intimazione per la cartella 2010.
- Difesa: innanzitutto, richiamare la CTU di Catanzaro n.1189/2023 : senza prova di notifica dell’avviso d’accertamento, la cartella (e conseguentemente l’intimazione) sono illegittime. In tribunale tributario si contesta la sequenza procedimentale: in mancanza di avviso, la cartella è priva di presupposto. Si ottiene l’annullamento e la cancellazione della pretesa, a prescindere dalla prescrizione. Anche la prescrizione quinquennale potrebbe essere rilevata come motivo aggiuntivo (nel caso fosse decorso), per un totale annullamento dell’intimazione.
In entrambi i casi il contribuite deve agire sollecitamente: raccogliere documenti (ricevute di notifica, delibere comunali, versamenti), preparare il ricorso tributario e citare le norme e le sentenze chiave (Cass. 17667/2024, 23397/2016, ecc.). L’assistenza di un avvocato tributarista può fare la differenza.
10. Conclusioni
Chi riceve un’intimazione di pagamento TARSU/TARI non è senza difese. Il quadro normativo e giurisprudenziale italiano offre diversi strumenti di tutela al debitore, purché sappia individuarli e agire nei termini giusti. In sintesi: – Controllare le date: se la cartella o l’intimazione sopravviene dopo 5 anni dal presupposto, è probabile che il credito sia prescritto . In tal caso, impugnare tempestivamente l’intimazione invocando la prescrizione (norma art. 2948 n.4 c.c. e Cass. 17667/2024). – Verificare la procedura: accertare che ci sia stato l’avviso di accertamento, che la cartella sia stata notificata regolarmente e che l’intimazione riporti gli estremi corretti. In difetto, eccepire la nullità dell’intimazione per mancanza dell’atto presupposto . – Impugnare sempre davanti alla Commissione Tributaria (oggi Corte): in base alle nuove Sezioni Unite 2025, il giudice è tributario quando si discute l’esistenza del debito (anche per vizi sopravvenuti come prescrizione) . Ciò significa che non è necessario rivolgersi al Tribunale ordinario per far dichiarare prescritto il debito; la questione va gestita in sede tributaria.
– Citare le pronunce aggiornate: Cass. 17667/2024 (prescrizione 5 anni TARSU/TARI), Cass. 11676/2024 (differenze tributi locali/statali), Cass. 2098/2025 SU (competenza giudice tributario), ecc. Le fonti normative essenziali (DPR 602/73 art.50, L.296/2006 art.1 commi 161-163) dovrebbero essere riprese nel ricorso.
Hai ricevuto un’intimazione di pagamento TARSU dal Comune o dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un’intimazione di pagamento TARSU dal Comune o dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione?
Ti vengono contestati anni di tassa rifiuti non pagata, importi già prescritti o errori nei calcoli delle superfici imponibili?
👉 Prima regola: non considerare l’intimazione come definitiva.
La TARSU (Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani) è soggetta a termini di prescrizione e regole di calcolo specifiche, e molti atti comunali risultano viziati o notificati fuori tempo massimo.
⚖️ Quando scatta l’intimazione di pagamento TARSU
- Mancato o insufficiente pagamento della tassa rifiuti per uno o più anni.
- Superfici dichiarate inferiori rispetto a quelle accertate dal Comune.
- Omessa denuncia di variazione (es. ampliamento, cambio di uso, locazione).
- Cartelle di pagamento mai notificate o rimaste inevase.
- Errori di calcolo nella determinazione della tariffa applicata.
- Riscossione coattiva avviata dopo accertamento o iscrizione a ruolo.
📌 Le conseguenze della contestazione
- Richiesta immediata di pagamento della TARSU arretrata, con sanzioni e interessi.
- Iscrizione a ruolo e successiva intimazione di pagamento notificata da ADER.
- Fermo amministrativo o pignoramento in caso di mancato saldo.
- Sanzioni fino al 100% dell’imposta nei casi di omessa dichiarazione.
- Aggiornamento automatico degli importi con interessi legali crescenti.
🔍 Cosa verificare per difendersi
- L’intimazione fa riferimento a cartelle o avvisi mai notificati?
- L’importo richiesto si riferisce ad anni ormai prescritti (termine di 5 anni)?
- Le superfici imponibili sono corrette e corrispondono ai locali realmente occupati?
- Ti sono state applicate agevolazioni o riduzioni spettanti (immobile non utilizzato, seconda casa, locali vuoti)?
- L’atto riporta tutti gli estremi delle cartelle e la motivazione dettagliata della richiesta?
- Il Comune ha rispettato i termini di decadenza e notifica previsti dal D.Lgs. 507/1993?
🧾 Documenti utili alla difesa
- Intimazione di pagamento ricevuta.
- Avvisi di accertamento o cartelle relative agli anni contestati.
- Ricevute di pagamento TARSU/TIA/TARI per gli anni interessati.
- Planimetrie catastali e documenti urbanistici.
- Dichiarazioni TARSU presentate al Comune (se esistenti).
- Comunicazioni e verbali del Comune o dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
🛠️ Strategie di difesa
- Far valere la prescrizione quinquennale del credito TARSU.
- Eccepire la mancata o irregolare notifica delle cartelle presupposte.
- Contestare errori di calcolo o di superficie imponibile.
- Dimostrare che l’immobile è inutilizzato o privo di utenze, e quindi non soggetto a TARSU.
- Richiedere l’annullamento in autotutela o presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni.
- In caso di importi elevati, valutare una rateizzazione o definizione agevolata del debito.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
- 📂 Analizza l’intimazione e gli atti di accertamento precedenti.
- 📌 Verifica la legittimità della richiesta e i termini di prescrizione.
- ✍️ Predispone istanze di autotutela o ricorsi tributari personalizzati.
- ⚖️ Ti rappresenta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria per ottenere l’annullamento o la riduzione dell’importo.
- 🔁 Ti assiste nei rapporti con il Comune o con ADER per mediazioni e soluzioni concordate.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e fiscalità locale.
- ✔️ Specializzato nella difesa contro accertamenti e intimazioni TARSU, TIA e TARI.
- ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Le intimazioni di pagamento TARSU sono spesso viziate da errori di notifica, prescrizione o calcolo.
Con una difesa mirata e documentata, puoi far annullare gli importi illegittimi, evitare la doppia imposizione e proteggere il tuo patrimonio da riscossioni indebite.
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