Accertamento Su Fondi Esteri Ereditati: Come Difendersi

Hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate per fondi o investimenti esteri ereditati? In questi casi, il Fisco presume che le somme detenute all’estero dal defunto — o trasferite successivamente agli eredi — non siano state dichiarate correttamente nella successione o nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. Gli accertamenti su eredità con patrimoni esteri sono sempre più frequenti, grazie allo scambio automatico di informazioni finanziarie tra Stati (CRS). Le conseguenze possono essere molto pesanti: imposta di successione, sanzioni elevate e presunzione di evasione. Tuttavia, con una difesa ben costruita e documentata è possibile dimostrare la provenienza lecita delle somme e ridurre o annullare le richieste dell’Agenzia.

Quando l’Agenzia delle Entrate contesta fondi esteri ereditati
– Se i conti o i fondi detenuti all’estero non sono stati inclusi nella dichiarazione di successione
– Se gli investimenti non sono stati dichiarati nel quadro RW per il monitoraggio fiscale
– Se gli importi trasferiti all’estero dagli eredi non trovano giustificazione documentale
– Se l’Ufficio presume che i fondi provengano da attività non dichiarate del de cuius
– Se emergono dati anomali dai flussi bancari o dallo scambio internazionale di informazioni finanziarie

Conseguenze della contestazione
– Applicazione dell’imposta di successione sui fondi non dichiarati
– Sanzioni dal 3% al 15% dell’importo (dal 6% al 30% se detenuti in Paesi black list)
– Tassazione dei redditi presunti generati dai fondi esteri
– Interessi di mora sulle somme accertate
– Nei casi più gravi, segnalazioni per riciclaggio o omessa dichiarazione di attività estere

Come difendersi dalla contestazione
– Dimostrare con documenti bancari, testamenti o atti notarili che i fondi provengono da una successione regolare
– Produrre certificazioni rilasciate da istituti bancari esteri o intermediari finanziari
– Dimostrare che i capitali erano già stati tassati o dichiarati dal defunto
– Contestare la presunzione di evasione se i fondi sono stati trasferiti con strumenti trasparenti e tracciabili
– Evidenziare errori di calcolo, vizi di motivazione o carenze istruttorie dell’accertamento
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per ottenere l’annullamento totale o parziale della pretesa

Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare la provenienza e la natura dei fondi contestati
– Verificare la correttezza formale della procedura di accertamento
– Assistere nella raccolta e traduzione della documentazione bancaria e testamentaria estera
– Predisporre un ricorso fondato su prove concrete e convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni
– Difendere gli eredi davanti ai giudici tributari e tutelare il patrimonio familiare da sanzioni sproporzionate

Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale dell’accertamento
– La riduzione delle sanzioni e degli interessi applicati
– Il riconoscimento della provenienza ereditaria e non reddituale dei fondi esteri
– La sospensione delle richieste di pagamento già notificate
– La certezza di pagare solo quanto realmente dovuto secondo la legge e le convenzioni internazionali

⚠️ Attenzione: i fondi esteri ereditati sono tra le principali fonti di contestazione da parte del Fisco, soprattutto quando non vengono dichiarati correttamente per mancanza di conoscenza delle norme sul monitoraggio fiscale. È essenziale agire subito, con una difesa documentata e una strategia legale mirata.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e successioni internazionali – spiega come difendersi in caso di accertamento su fondi esteri ereditati e quali strategie adottare per proteggere il patrimonio familiare.

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Introduzione

Nel panorama fiscale internazionale degli ultimi anni, lo scambio di informazioni automatico e le nuove regole sul monitoraggio fiscale hanno intensificato il controllo sui patrimoni detenuti all’estero. Il tema assume particolare rilevanza quando il contribuente italiano eredita fondi, partecipazioni o altri asset situati in Stati esteri. Chi riceve beni o denaro da un de cuius residente o con legami patrimoniali al di fuori dell’Italia deve confrontarsi con obblighi dichiarativi (quadro RW, imposta sulle attività finanziarie estere IVAFE, imposta sulle attività immobiliari estere IVIE) e con la presunzione che il patrimonio estero non dichiarato costituisca reddito sottratto a tassazione. A fronte di un accertamento dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, il contribuente (erede o legittimario) si trova quindi nella duplice posizione di debitore (rispetto al fisco italiano) e difensore dei propri diritti.

Questa guida, aggiornata a settembre 2025, offre un’analisi completa per avvocati, professionisti, imprenditori e privati sulla disciplina dell’accertamento relativo a fondi esteri ereditati. Sono esaminate le fonti normative, le pronunce giurisprudenziali più recenti, le modalità di difesa del contribuente e le simulazioni pratiche. Ogni sezione è arricchita da tabelle riepilogative, domande e risposte e casi pratici. L’approccio è volutamente approfondito e ricorre a un linguaggio giuridico, senza rinunciare alla chiarezza divulgativa. Il punto di vista adottato è quello del debitore–contribuente, con l’obiettivo di fornire strumenti utili per prevenire o contrastare gli accertamenti su attività estere ereditate.

1. Quadro normativo: monitoraggio fiscale e successori

1.1 Il monitoraggio fiscale (DL 167/1990)

La disciplina di riferimento per le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia è contenuta nel decreto‑legge 28 giugno 1990 n. 167 (convertito in L. 4 agosto 1990 n. 227). L’art. 4 del decreto impone agli investitori italiani di indicare, nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria o patrimoniale. La finalità del monitoraggio fiscale è contrastare l’allocazione di redditi non dichiarati in Stati o territori esteri. Dal 2014, a seguito dell’adozione dell’accordo multilaterale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie (Common Reporting Standard o CRS), l’obbligo di comunicazione riguarda non solo i conti correnti ma anche depositi, polizze, partecipazioni, fondi d’investimento, obbligazioni, immobili e, a partire dal 2023, crypto‑asset.

L’omessa o infedele compilazione del quadro RW comporta sanzioni amministrative particolarmente gravose (dal 3% al 15% del valore non dichiarato; dal 6% al 30% per attività detenute in “black list”). Inoltre, l’art. 12 del DL 78/2009 (convertito nella L. 102/2009) ha introdotto una presunzione legale: le attività finanziarie e patrimoniali estere non dichiarate sono considerate frutto di redditi sottratti a tassazione in Italia, salvo prova contraria del contribuente. Tale norma consente all’Agenzia delle Entrate di recuperare le imposte sui redditi che si presume siano stati sottratti.

La Corte di giustizia tributaria (CGT) in una sentenza del 2024 ha evidenziato che l’omessa indicazione nel quadro RW consente all’Ufficio di applicare la presunzione e di raddoppiare i termini di accertamento, poiché i capitali esteri non dichiarati sono considerati provenienza di redditi non dichiarati . Tuttavia, la giurisprudenza successiva ha precisato che la presunzione non è retroattiva e deve essere supportata da ulteriori elementi fattuali , come vedremo.

1.2 Normativa successoria: delazione, accettazione e chiamata

Quando la persona deceduta possiede beni all’estero, l’erede deve considerare la disciplina italiana dell’imposta sulle successioni (D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346) e le disposizioni sulla delazione. La delazione è l’offerta dell’eredità al chiamato; rappresenta il momento dal quale il soggetto, pur non avendo ancora accettato l’eredità, subisce gli effetti fiscali. La Corte di cassazione, con sentenza n. 18252/2025, ha chiarito che per l’imposta di successione il fatto generatore non è l’accettazione ma la delazione: il chiamato deve considerarsi obbligato al pagamento dell’imposta sin da subito, salvo che rinunci entro dodici mesi . Di conseguenza, i beni esteri entrano nel computo dell’imposta di successione anche prima dell’accettazione.

Le norme del codice civile (artt. 456 ss.) e del DPR 131/1986 (Testo Unico dell’imposta di registro) disciplinano la tassazione delle successioni. Gli eredi sono responsabili in solido per i tributi dovuti dal de cuius e rispondono con il proprio patrimonio per i debiti tributari (art. 752 c.c.). Nel contesto di fondi esteri, la responsabilità degli eredi si estende alla corretta compilazione del quadro RW e al pagamento di IVAFE/IVIE relative alle quote ereditarie.

1.3 IVAFE, IVIE e altre imposte sulle attività estere

IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero) è stata introdotta dall’art. 19 del DL 201/2011. Colpisce i depositi bancari, le partecipazioni, i conti di custodia, le polizze, i fondi d’investimento e, dal 2023, i crypto‑asset. La base imponibile coincide con il valore di mercato dell’attività al 31 dicembre o, se non quotata, con il valore nominale o di rimborso. In assenza di un valore nominale (come spesso avviene per quote di OICR esteri), l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 11/2025, ha precisato che la quota va indicata al costo di acquisto e che il codice dello Stato deve corrispondere al paese in cui l’OICR è istituito . Le stesse regole valgono per il quadro RW.

IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero) colpisce la proprietà o altri diritti reali su immobili al di fuori dell’Italia. Si calcola sul valore catastale o, in mancanza, sul valore di mercato. Anche gli immobili ereditati in Svizzera, Francia, Dubai o altri paesi sono soggetti a IVIE se l’erede è fiscalmente residente in Italia.

Per le polizze vita, la tassazione ricade sul momento del riscatto o della liquidazione; tuttavia, le somme maturate possono rilevare ai fini del quadro RW quando la polizza ha caratteristiche di investimento (polizze unit linked). Le partecipazioni societarie estere generano plusvalenze tassabili e richiedono indicazione in RW; le criptovalute sono equiparate a attività finanziarie e devono essere dichiarate, con IVAFE applicata alla giacenza media o al controvalore in euro. I trust esteri possono generare redditi imputati ai disponenti se il trust è considerato interposto o fittizio, come ribadito dalla Cassazione .

1.4 Residenza fiscale e criteri di collegamento

Per determinare l’assoggettamento all’imposta italiana, occorre stabilire se l’erede è residente fiscalmente in Italia. L’art. 2 del TUIR definisce residenti coloro che, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono iscritti all’Anagrafe dei residenti o hanno il domicilio o la residenza in Italia. Dal 2024, il D.Lgs. 209/2023 ha rivisitato la nozione di residenza, introducendo criteri più dettagliati (centro degli interessi vitali, sede principale degli affari) e potenziando il criterio del “domicilio”. La Cassazione ha ribadito che, per gli anni precedenti la riforma, la residenza si individua nel centro degli interessi economici, non necessariamente nei legami familiari . Ciò significa che un erede che vive a Monte Carlo ma mantiene in Italia la gestione dei propri affari può essere considerato residente fiscalmente in Italia .

Il tema della residenza si intreccia con la presunzione di redditi esteri: se l’erede si considera residente all’estero, dovrà fornire prova della perdita della residenza italiana e dell’effettiva collocazione del proprio centro vitale in un altro paese. In assenza di tale prova, l’Amministrazione potrà applicare le norme sul monitoraggio fiscale.

2. Presunzione di redditi non dichiarati e onere della prova

2.1 Articolo 12 DL 78/2009: presunzione legale relativa

L’art. 12 del DL 78/2009 ha introdotto una presunzione secondo cui gli investimenti e le attività detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata (black list), se non dichiarati in base all’art. 4 del DL 167/1990, sono considerati redditi sottratti a tassazione. La norma consente all’amministrazione di recuperare, con raddoppio dei termini di accertamento (da cinque a dieci anni), l’Irpef dovuta sui redditi presunti. L’onere di provare che i fondi derivino da redditi già tassati o esenti incombe sul contribuente.

Una sentenza della Corte di giustizia tributaria del 2024 ha confermato che la mancata compilazione del quadro RW consente all’Ufficio di applicare la presunzione e raddoppiare i termini . Ciò significa che, se l’erede eredita un conto in Svizzera non dichiarato e non lo segnala nel RW, potrà essere accertato entro dieci anni dall’anno in cui la violazione è stata commessa.

Tuttavia, la Cassazione, con ordinanza n. 2667/2025, ha precisato che l’art. 12 non può essere applicato retroattivamente a periodi d’imposta anteriori al 1° luglio 2009; inoltre ha affermato che la presunzione non è sufficiente da sola, ma richiede elementi fattuali ulteriori . La Corte ha evidenziato che l’art. 12 è norma sostanziale e non procedurale; di conseguenza, per i periodi antecedenti non è possibile raddoppiare i termini. Altri arresti giurisprudenziali (sent. 12910/2025) hanno puntualizzato che il raddoppio dei termini trova applicazione solo se la norma che lo prevede è entrata in vigore prima dello spirare del termine ordinario .

In alcune decisioni, la Cassazione ha chiarito che la presunzione riguarda solo le attività detenute in paesi black list e non si estende automaticamente a paesi white list; tuttavia, l’amministrazione può servirsi di presunzioni semplici, come flussi bancari anomali, per motivare un accertamento ordinario. La Cassazione ha affermato che se l’Ufficio prova la disponibilità di conti esteri e il contribuente non dimostra la provenienza lecita dei fondi, l’accertamento è legittimo . La stessa sentenza ha ribadito che spetta al contribuente fornire prove concrete (documenti bancari, contratti, dichiarazioni fiscali estere) per vincere la presunzione .

2.2 Onere della prova del contribuente

A fronte di un accertamento basato sulla presunzione, il contribuente deve dimostrare che:

  1. I fondi derivano da redditi già tassati (ad es. dividendi già sottoposti a ritenuta, redditi dichiarati all’estero e oggetto di credito d’imposta per le imposte pagate).
  2. I fondi sono frutto di donazioni o successioni legittime e sono stati assoggettati a imposta di successione nel paese estero; occorre documentare l’atto di successione, gli inventari, le dichiarazioni del paese estero e l’eventuale pagamento dell’imposta locale.
  3. I fondi sono esenti o esclusi (es. risarcimenti danni, premi assicurativi esenti, capitali rimborsati senza maturazione di interessi).
  4. La residenza fiscale non è in Italia, fornendo prova del trasferimento del domicilio e della cancellazione dall’Anagrafe.

Nel caso di investimenti in paesi black list, l’onere probatorio è particolarmente gravoso: la Cassazione ha ritenuto insufficienti dichiarazioni generiche e ha richiesto documentazione completa, come contratti di acquisto, estratti conto bancari esteri, comprovanti di redditi percepiti . In una pronuncia del 2025, la Corte ha respinto l’appello di un contribuente che aveva acquistato un appartamento a Dubai con bonifici provenienti da conti esteri, ritenendo che la documentazione prodotta fosse generica e non dimostrasse la provenienza lecita .

2.3 Accertamento integrativo e divieto di doppia imposizione

La Corte di cassazione ha affermato che non è consentito emettere un accertamento integrativo sulla base di elementi già conosciuti dall’amministrazione al momento della notifica del primo avviso. L’accertamento integrativo è legittimo solo se emergono fatti nuovi, sconosciuti all’Ufficio . Tale principio tutela il contribuente da una duplicazione degli accertamenti e riduce il rischio di vessazione; l’amministrazione deve gestire con prudenza le informazioni acquisite tramite CRS, FATCA e scambio bilaterale.

Oltre ai profili procedurali, va considerato il divieto di doppia imposizione. Se i redditi esteri sono stati tassati all’estero, il contribuente può usufruire del credito d’imposta (art. 165 TUIR) o delle regole previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni. Nel contesto successorio, le convenzioni bilaterali possono prevedere la ripartizione dell’imposta di successione tra i paesi interessati. L’erede dovrà fornire prova del tributo pagato all’estero per ottenere il credito d’imposta in Italia.

3. Soggetti obbligati e responsabilità degli eredi

3.1 Chi è tenuto a dichiarare

Sono obbligati a dichiarare le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero:

  1. Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia;
  2. Eredi e legatari che subentrano nei rapporti patrimoniali del de cuius;
  3. Società semplici e associazioni non riconosciute (anche se non commerciali) in quanto “trasparenti”;
  4. Trust con residenza fiscale italiana o considerati interposti.

Gli eredi sono responsabili di dichiarare anche le quote di beni esteri ereditati, compilando il quadro RW per l’anno in cui la delazione si verifica e per gli anni successivi sino alla definizione della successione. Devono inoltre versare IVAFE e IVIE proporzionalmente alla quota ereditata.

3.2 Responsabilità patrimoniale e solidale

L’art. 752 c.c. dispone che gli eredi rispondono in solido dei debiti del de cuius; ciò vale anche per i debiti tributari (imposte dirette, IVA, imposta di successione). L’erede che paga un tributo può agire in regresso verso gli altri coeredi in base alle quote. La responsabilità solidale si estende alle sanzioni per omissioni dichiarative del de cuius, salvo che l’erede dimostri di aver ignorato le attività estere e di aver adottato tutte le misure ragionevoli per regolarizzarle. Tuttavia, la giurisprudenza tende a ritenere inescusabile la mancata conoscenza di fondi esteri quando l’erede era co‐titolare o beneficiario economico.

3.3 Rinuncia, accettazione con beneficio d’inventario e trust testamentari

L’erede può rinunciare all’eredità entro tre mesi dalla morte (o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza) se non ha in precedenza compiuto atti di accettazione tacita. La rinuncia evita la responsabilità patrimoniale per i debiti fiscali del de cuius, compresi quelli derivanti da fondi esteri. L’accettazione con beneficio d’inventario permette di limitare la responsabilità debitoria al patrimonio ereditario, a condizione che sia redatto un inventario entro tre mesi (art. 484 c.c.).

I trust testamentari sono strumenti usati per segregare i beni e gestirli a favore degli eredi. Tuttavia, la Cassazione ha più volte considerato fittizi i trust esteri in cui il disponente conserva il controllo di fatto; in tali casi, i redditi del trust sono imputati al disponente e, dopo la sua morte, agli eredi . Gli eredi devono verificare se il trust sia riconosciuto e se abbia effettiva autonomia: in caso contrario, i beni del trust rientrano nel patrimonio ereditario e vanno dichiarati.

4. Tipologie di fondi e attività estere ereditate

4.1 Conti correnti e depositi bancari

I conti esteri sono la forma più comune di patrimonio ereditato. Possono essere conti personali o cointestati, conti in gestione fiduciaria o depositi in valute. In relazione ai conti correnti, l’obbligo di monitoraggio riguarda il valore massimo di giacenza nel corso dell’anno. Gli eredi devono indicare nel quadro RW:

  • Il saldo al 31 dicembre;
  • La giacenza media annua (rilevante per la soglia di 5.000 euro ai fini antiriciclaggio);
  • Il codice dello Stato estero;
  • L’eventuale intestazione (persona fisica, persona giuridica).

Al decesso del titolare, la banca estera può bloccare il conto in attesa di ricevere la documentazione testamentaria. È fondamentale richiedere gli estratti conto di almeno dieci anni, poiché l’amministrazione potrà estendere l’accertamento a dieci anni in caso di mancata dichiarazione (art. 12 DL 78/2009) . Se l’istituto opera in Svizzera o in altri paesi black list, la presunzione di evasione sarà più forte e l’erede dovrà produrre prove documentali (contratti, moduli KYC, scambi di corrispondenza con la banca). In alcuni casi, l’erede potrebbe aver ereditato conti cifrati o relazioni fiduciaria; occorrerà rivolgersi a professionisti per l’identificazione.

4.2 Polizze assicurative estere

Le polizze vita stipulate con compagnie estere (es. in Lussemburgo) sono strumenti utili alla pianificazione patrimoniale. Possono essere polizze di puro rischio (indennizzo in caso di morte) o polizze a componente finanziaria (unit linked, index linked). In successione, la polizza può:

  • Essere fuori asse ereditario se è designato un beneficiario diverso dall’erede legittimo; in tal caso, il capitale non rientra nella massa ereditaria, ma l’indennità può essere soggetta a imposta di successione se non rientra nel regime di esenzione (art. 12 T.U. imposta di successione).
  • Essere considerata attività finanziaria ai fini RW e IVAFE se il contraente (o l’erede, in caso di trasferimento) mantiene la disponibilità economica prima dell’evento. La risposta n. 11/2025 dell’Agenzia ha precisato che, per le quote di fondi esteri non aventi valore nominale, il costo di acquisto deve essere indicato ai fini RW e IVAFE . Ciò vale anche per le polizze linked con sottostante in OICR esteri: occorre segnalare il costo di sottoscrizione.

Le polizze a carattere previdenziale (es. piani pensionistici stranieri) sono generalmente escluse dal monitoraggio se non prevedono riscatti anticipati o se non sono riconducibili al contraente fino alla maturazione; tuttavia, la distinzione può essere sottile e deve essere verificata con un esperto.

4.3 Partecipazioni societarie e azioni

Se il de cuius possedeva partecipazioni in società estere, l’erede deve esaminare:

  • Tipologia della partecipazione: azioni quotate, titoli non quotati, quote di società di persone, quote di fondi di investimento.
  • Valore: se quotata, la media dei prezzi di mercato nel mese di dicembre; se non quotata, il patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato; se non disponibile, il costo di acquisto.
  • Regime di tassazione: se la società è residente in un paese a fiscalità privilegiata (black list), il reddito viene imputato per trasparenza in Italia (art. 47‑bis TUIR) e i dividendi sono tassati al 100% o al 50% a seconda della qualifica.

L’erede deve indicare la partecipazione in RW e assolvere IVAFE. In caso di successiva vendita, potrà sorgere una plusvalenza tassabile (art. 67 TUIR) e, se la quota è significativa, potranno applicarsi le regole CFC (Controlled Foreign Companies). Le partecipazioni detenute tramite fiduciarie o trust devono essere dichiarate: la Cassazione ha ritenuto che, in assenza di effettiva autonomia del trust, i redditi siano imputati al disponente .

4.4 Immobili situati all’estero

Gli immobili ereditati in Svizzera, Francia, Dubai o altri paesi devono essere indicati nel quadro RW per il loro valore catastale o, se non esiste, per il valore di mercato. L’imposta IVIE è pari allo 0,76% del valore, con eventuali detrazioni per l’abitazione principale. L’erede deve inoltre considerare le imposte locali (property tax, taxe foncière, ecc.) e applicare eventuali convenzioni per evitare la doppia imposizione. In caso di successiva locazione, i redditi fondiari esteri sono tassabili in Italia (art. 70 TUIR) con credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.

4.5 Trust esteri e fondi fiduciari

Il trasferimento di beni in un trust estero, specie se situato in paesi a fiscalità privilegiata, può essere oggetto di contestazione da parte del fisco. La Cassazione n. 9096/2025 ha dichiarato fittizio un trust inglese in cui il disponente italiano aveva mantenuto il controllo; i redditi prodotti dal trust sono stati imputati al disponente e, dopo il decesso, agli eredi . La Corte ha richiamato l’art. 73 TUIR e l’art. 37 DPR 600/1973: se il trust è interposto, i redditi sono tassati in Italia. Gli eredi devono perciò valutare se il trust testamentario abbia un trustee indipendente, un regolamento che vieti l’interferenza del disponente e un’effettiva segregazione patrimoniale.

In caso di trust legittimo, l’imposta di successione si applica al trasferimento dei beni al trustee e successivamente al beneficiario finale; tuttavia, la prassi dell’Agenzia delle Entrate è variabile e molte controversie sono pendenti.

4.6 Criptovalute e crypto‑asset

Le criptovalute e i crypto‑asset sono state equiparate alle attività finanziarie dal DL 73/2024. L’obbligo di monitoraggio scatta se il controvalore complessivo supera 5.000 euro. L’IVAFE è dovuta nella misura dello 0,2% sul valore di mercato al 31 dicembre; in mancanza di un exchange regolamentato, occorre assumere la media dei prezzi negli exchange principali. Per i crypto‑asset detenuti tramite wallet non custodial, l’erede deve conservare la chiave privata e dimostrare la disponibilità delle monete. Le plusvalenze realizzate cedendo crypto sono tassate come redditi diversi (art. 67 TUIR), con soglia di esenzione di 2.000 euro di plusvalenze annue.

Dal punto di vista successorio, i crypto‑asset sono ereditabili; tuttavia, la loro individuazione e la documentazione rappresentano una sfida. È consigliabile predisporre un testamento che indichi la gestione delle chiavi private; l’omissione in RW comporta presunzione di evasione e sanzioni elevate.

5. Strumenti di accertamento e cooperazione internazionale

5.1 Scambio automatico di informazioni (CRS, FATCA, DAC)

L’Italia partecipa al Common Reporting Standard (CRS), all’accordo FATCA con gli Stati Uniti e alla direttiva UE n. 2014/107/UE (DAC2), che prevedono lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra Stati. Gli istituti finanziari esteri inviano all’Agenzia delle Entrate dati su conti, saldi, rendimenti e titolari con residenza italiana. Le informazioni riguardano conti personali, depositi, polizze, trust. Inoltre, la direttiva DAC7 estende lo scambio ai fornitori di piattaforme digitali, mentre la DAC8 (in fase di approvazione) disciplinerà le criptovalute.

Lo scambio automatico consente all’Amministrazione di individuare conti esteri non dichiarati e di incrociare i dati con il modello 730/Redditi. I dati vengono utilizzati per inviare lettere di compliance o avviare accertamenti. Il contribuente che riceve una comunicazione di anomalia può utilizzare la procedura di ravvedimento operoso per regolarizzare.

5.2 Indagini bancarie e poteri dell’amministrazione

Oltre allo scambio internazionale, l’Agenzia delle Entrate può effettuare indagini bancarie (art. 32 DPR 600/1973) richiedendo alle banche e intermediari italiani informazioni sui movimenti finanziari del contribuente. Può anche attivare la cooperazione amministrativa con stati esteri (art. 26 OCSE) per ottenere estratti conto e documenti. In presenza di indizi di reato, può trasmettere gli atti alla Procura per violazioni penali (art. 331 c.p.p.).

La giurisprudenza ha stabilito che, per avviare un accertamento basato su dati acquisiti tramite indagini bancarie, l’Ufficio deve indicare le ragioni specifiche e permettere al contribuente di fornire giustificazioni. La mancanza di motivazione può invalidare l’avviso.

5.3 Controlli antiriciclaggio e autoriciclaggio

Il decreto legislativo 231/2007 (come modificato dal D.Lgs. 90/2017) disciplina la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Gli intermediari sono obbligati ad effettuare la customer due diligence e a segnalare le operazioni sospette all’UIF (Unità d’Informazione Finanziaria). In caso di fondi esteri ereditati, la banca italiana che riceve il bonifico potrebbe segnalare l’operazione se ritiene irregolare la provenienza.

Il reato di autoriciclaggio (art. 648‑ter.1 c.p.) punisce chi reimpiega i proventi di delitto non colposo per ostacolarne l’identificazione. La Cassazione penale n. 25348/2025 ha stabilito che il semplice deposito di denaro illecito su un conto bancario o il trasferimento tra conti integra l’autoriciclaggio perché rende i fondi fungibili e ne ostacola la tracciabilità . Pertanto, l’erede che riceve fondi da conti non dichiarati potrebbe essere indagato per autoriciclaggio se reimpiega i capitali in attività finanziarie. È importante dimostrare la provenienza lecita e dichiararli per tempo.

In parallelo, la Cassazione penale n. 20649/2025 ha escluso il sequestro preventivo per mero omesso adempimento del quadro RW, ritenendo che le sanzioni relative all’omissione non sono collegate a reati di evasione ma a violazioni amministrative . Tuttavia, se vi sono reati presupposto (dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, autoriciclaggio), le misure cautelari sono possibili.

5.4 Raddoppio dei termini e retroattività

Come accennato, l’art. 12 DL 78/2009 permette il raddoppio dei termini di accertamento per fondi esteri non dichiarati. La Cassazione ha chiarito che la norma non ha efficacia retroattiva e si applica soltanto ai periodi d’imposta successivi al 1° luglio 2009 . Inoltre, il raddoppio opera solo se la legge che lo prevede è entrata in vigore prima della scadenza del termine ordinario . In mancanza, l’Agenzia non può prolungare i termini; l’accertamento sarebbe impugnabile. Gli eredi devono quindi verificare l’anno a cui si riferisce l’attività ereditata e la data in cui scadevano i termini di accertamento.

6. Difesa del contribuente: strategie e strumenti

Dal punto di vista del debitore, difendersi da un accertamento su fondi esteri ereditati richiede preparazione documentale, conoscenza della normativa e scelta tempestiva degli strumenti di regolarizzazione o di contenzioso. Di seguito si illustrano i principali strumenti.

6.1 Ravvedimento operoso e voluntary disclosure

Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente di regolarizzare spontaneamente le violazioni con riduzione delle sanzioni. In caso di omessa o tardiva presentazione del quadro RW, la sanzione ordinaria (3%-15% del valore degli asset) è ridotta in base al ritardo. Lo stesso vale per IVAFE e IVIE. Se l’erede, dopo aver ricevuto una lettera di compliance, si ravvede e paga le imposte e sanzioni ridotte, evita l’avvio di un procedimento penale (per omessa dichiarazione) e riduce il rischio di autoriciclaggio.

La voluntary disclosure (L. 186/2014) ha consentito ai contribuenti di autodenunciarsi entro il 30 novembre 2015, regolarizzando i fondi esteri con abbattimento delle sanzioni e dei reati connessi. Questa procedura non è più attiva, ma circolano periodicamente ipotesi di nuove sanatorie. In mancanza, il ravvedimento resta l’unica via. Va evidenziato che, secondo alcuni commentatori, non è possibile utilizzare il condono tombale per sanare capitali illecitamente esportati .

6.2 Prova della provenienza lecita e ricorso alla doppia imposizione

Per vincere la presunzione, l’erede deve fornire documentazione concreta: estratti conto, contratti di successione, attestati di imposte estere, certificazioni bancarie. È utile richiedere alle banche estere un attestato di origine dei fondi (es. se derivano da redditi da lavoro tassati all’estero). Nei paesi black list, l’accesso a tali documenti può essere difficile; in tal caso occorrerà avvalersi di professionisti locali.

Se i redditi sono stati tassati all’estero, l’erede può invocare le convenzioni contro le doppie imposizioni e l’art. 165 TUIR per ottenere un credito d’imposta. Ciò richiede la prova dell’imposta effettivamente pagata e della natura identica dell’imposta estera a quella italiana. In alcune convenzioni (es. Italia-Svizzera), la competenza impositiva è ripartita; l’erede può evitare la duplicazione.

6.3 Contestazione dell’avviso di accertamento

Se l’Agenzia emette un avviso di accertamento, l’erede può proporre ricorso entro 60 giorni alla Corte di giustizia tributaria (già Commissione tributaria). La difesa può articolarsi nei seguenti punti:

  • Nullità per difetto di motivazione: l’avviso deve contenere gli elementi essenziali, l’indicazione delle fonti probatorie, il calcolo dell’imposta e la valutazione delle prove. Un avviso generico, basato su presunzioni non supportate, è annullabile.
  • Eccezione di prescrizione: se i termini sono decorsi e non sussistono i presupposti per il raddoppio, l’accertamento è decaduto.
  • Contestazione del valore dell’asset: è possibile eccepire errori nel valore in euro, nella quotazione o nel cambio.
  • Produzione di nuove prove: il contribuente può presentare documenti non prodotti in sede istruttoria, giustificandone l’acquisizione successiva.
  • Richiesta di sospensione della riscossione: l’erede può chiedere la sospensione dell’esecuzione (art. 47 D.Lgs. 546/1992) se dimostra danno grave e irreparabile.

6.4 Impugnazione delle sanzioni penali

Nei casi più gravi, l’amministrazione può contestare reati tributari (omessa dichiarazione, dichiarazione infedele) o reati di autoriciclaggio. Il debitore può difendersi affermando l’assenza dell’elemento soggettivo (non volontà), dimostrando l’inesigibilità (es. mancata conoscenza dei beni) o evidenziando che le somme derivano da attività lecita già tassata. La Cassazione 20649/2025 ha escluso la possibilità di sequestro preventivo per l’omessa compilazione del RW, ritenendo che le sanzioni siano solo amministrative ; ciò costituisce un precedente utile per difendersi da misure cautelari sproporzionate.

7. Casi pratici e simulazioni

7.1 Eredità di conti correnti in Svizzera

Scenario: Tizio, residente in Italia, eredita dal padre un conto bancario di 2 milioni di euro presso una banca svizzera. Il conto era stato aperto nel 2012 e non è mai stato dichiarato. A seguito dello scambio CRS, l’Agenzia invia a Tizio una lettera di compliance.

Domande e risposte:

  1. Deve Tizio compilare il quadro RW per gli anni precedenti?

Sì. L’erede subentra nei rapporti e deve presentare dichiarazione integrativa per gli anni non prescritti, indicando il saldo a fine anno e la giacenza media. Può avvalersi del ravvedimento operoso.

  1. Può invocare il raddoppio dei termini?

L’Agenzia può raddoppiare i termini fino a dieci anni, poiché l’omessa indicazione nel RW rientra nell’art. 12 DL 78/2009 . Tuttavia, se il periodo d’imposta è precedente al 2009, il raddoppio non si applica .

  1. Come può difendersi?

Deve dimostrare che i 2 milioni derivano da redditi tassati (ad es. vendite di immobili in Svizzera con relativo pagamento dell’imposta locale) oppure da eredità del nonno. Dovrà fornire atti notarili, estratti conto e attestazioni fiscali svizzere.

  1. Esiste rischio di autoriciclaggio?

Se Tizio trasferisce i fondi sul suo conto italiano senza averli prima regolarizzati, potrebbe essere accusato di autoriciclaggio. È preferibile avvalersi del ravvedimento, pagare imposte e sanzioni e poi rimpatriare i capitali.

  1. Cosa accade se Tizio rinuncia all’eredità?

La rinuncia annulla la responsabilità; tuttavia, se Tizio ha già compiuto atti dispositivi (prelevamenti), la rinuncia non è valida. Inoltre, la banca svizzera potrebbe pretendere la prova della rinuncia.

7.2 Polizze estere in Lussemburgo

Scenario: Caio riceve in eredità dal fratello una polizza unit linked lussemburghese del valore attuale di 500 000 euro. Il fratello aveva designato Caio come beneficiario della polizza. Alla data del decesso la polizza non è scaduta e prevede la possibilità di riscatto.

Domande e risposte:

  1. È soggetta a imposta di successione?

Le polizze vita sono generalmente esenti da imposta di successione se prevedono un capitale caso morte; tuttavia, le polizze finanziarie (unit linked) che hanno funzione d’investimento possono essere attratte nella massa ereditaria. In assenza di norme specifiche, l’Agenzia ritiene che il beneficio sia imponibile.

  1. Va indicata in RW e ai fini IVAFE?

Sì. La risposta n. 11/2025 ha stabilito che per quote di OICR esteri senza valore nominale o di rimborso, il valore da indicare è il costo di acquisto . Caio deve quindi dichiarare il valore delle quote sottostanti alla polizza e pagare IVAFE.

  1. Come si difende Caio se l’Agenzia presume redditi non dichiarati?

Deve dimostrare che il premio versato dal fratello derivava da redditi tassati o da capitali leciti. Può produrre la dichiarazione dei redditi del de cuius, la documentazione dell’intermediario luxemburghese e l’attestato di versamento dei premi.

  1. Può Caio rifiutare la polizza per evitare responsabilità?

Essendo designato beneficiario, Caio ha diritto di rinunciare entro 30 giorni, ma se accetta o incassa la polizza, non può successivamente rinunciarvi. L’eventuale rinuncia è considerata fiscalmente irrilevante e l’Agenzia può comunque accertare sui redditi presunti.

7.3 Partecipazioni in società di Dubai

Scenario: Sempronio eredita dal padre il 50% di una società immobiliare con sede a Dubai. La società è proprietaria di un palazzo che genera canoni di locazione. La partecipazione non è stata dichiarata in RW e l’Agenzia contesta la presunzione di redditi non dichiarati.

Domande e risposte:

  1. Come va determinato il valore della partecipazione?

Se non quotata, occorre utilizzare il patrimonio netto contabile dell’ultima situazione patrimoniale approvata; in alternativa, il costo di acquisto. Sempronio dovrà calcolare la quota del 50% e convertire il valore in euro.

  1. È soggetto a CFC?

Le società di Dubai sono situate in giurisdizione a fiscalità privilegiata. Pertanto, i redditi realizzati (canoni di locazione) possono essere imputati per trasparenza a Sempronio (art. 167 TUIR), salvo che dimostri che la società svolga un’attività economica effettiva e che l’insediamento non abbia l’obiettivo principale di localizzare redditi . In caso contrario, i redditi sono tassati in Italia.

  1. Come difendersi dalla presunzione?

Sempronio deve provare che la società è attiva e ha pagato imposte a Dubai. Potrebbe esibire i bilanci, i contratti di locazione, le licenze e le attestazioni fiscali emesse dalle autorità emiratine.

  1. Cosa succede se la partecipazione è in un trust?

Se il padre aveva inserito la partecipazione in un trust estero, occorre verificare se il trust è reale o fittizio. Se fittizio, la Cassazione attribuisce i redditi al disponente e poi agli eredi . In tal caso, Sempronio dovrà dichiarare la partecipazione personalmente e pagare imposte sui redditi.

7.4 Immobili in Francia e tassazione IVIE

Scenario: Mevia eredita una villa in Costa Azzurra del valore di 1,5 milioni di euro. La villa era intestata al padre con residenza francese ma fiscalmente residente in Italia. L’immobile era locato tramite Airbnb.

Domande e risposte:

  1. Dove si paga l’imposta di successione?

La Francia applica l’imposta di successione sui beni immobili siti sul proprio territorio. Mevia deve quindi pagare l’imposta francese. In Italia, l’immobile rientra nell’asse ereditario ai fini dell’imposta di successione, ma la convenzione Italia-Francia prevede la deduzione dell’imposta pagata in Francia.

  1. È soggetta a IVIE?

Sì. Mevia deve dichiarare la villa nel quadro RW e versare IVIE pari allo 0,76% del valore catastale (se disponibile) o, in alternativa, del valore di mercato. Potrà dedurre l’imposta patrimoniale francese fino a concorrenza dell’IVIE.

  1. Come dichiarare i canoni?

I redditi da locazione sono tassati in Francia e in Italia. In Italia vanno dichiarati in quadro RL, con deduzione delle imposte francesi. Se Mevia utilizza Airbnb, dovrà rispettare anche la normativa francese sul turismo e pagare eventuali tasse locali.

  1. Come difendersi da una presunzione di evasione?

Mevia deve dimostrare che l’immobile era regolarmente dichiarato dal padre e che i canoni erano tassati in Francia. Se l’immobile non era stato dichiarato, dovrà regolarizzarlo e fornire documenti di provenienza lecita (atto di acquisto, mutuo, pagamenti). La presunzione ex art. 12 si applica solo ai paesi black list; la Francia è white list, ma l’amministrazione può ricorrere a presunzioni semplici.

7.5 Eredità di criptovalute su un wallet anonimo

Scenario: Tizia scopre, dopo la morte del marito, che questi deteneva 20 bitcoin (BTC) su un wallet con chiave privata sconosciuta. Il valore dei BTC è pari a circa 1 milione di euro. Tizia non trova indicazioni nel testamento e non sa come accedere al wallet.

Domande e risposte:

  1. Come identificare le criptovalute?

Occorre ricostruire la detenzione attraverso e‑mail, app di scambio, dispositivi hardware. In mancanza della chiave privata, è quasi impossibile recuperare le criptovalute. È consigliabile rivolgersi a un esperto informatico forense.

  1. Sono soggette a imposta di successione?

Sì. Le criptovalute fanno parte dell’asse ereditario. Tizia deve indicare nel quadro RW la quota di BTC e il valore al 31 dicembre, anche se non può accedervi. Qualora recuperi le chiavi, dovrà pagare IVAFE sul controvalore in euro.

  1. Cosa rischia se non dichiara?

L’omissione di RW comporta presunzione di redditi non dichiarati e sanzioni dal 3% al 15% del valore. Inoltre, se Tizia vende i BTC e trasferisce i fondi in conti italiani senza regolarizzare, potrebbe incorrere in autoriciclaggio.

  1. Come difendersi?

Può dimostrare che i BTC furono acquistati dal marito con redditi già tassati, producendo le fatture di acquisto su exchange e le dichiarazioni dei redditi del marito. In caso di impossibilità di accedere, può comunicare all’Agenzia la situazione, evitando contestazioni di occultamento.

8. Tabelle riepilogative

8.1 Sanzioni per omessa o infedele compilazione del quadro RW

Tipo di violazionePercentuale sanzione sul valore non dichiaratoRiduzione con ravvedimento (entro 90 giorni)Note
Omessa compilazione di RW per attività in paesi white list3%–15%1/9 della sanzione minima (0,33% al giorno)Minima elevata a 6%–30% per importi rilevanti
Omessa compilazione per attività in paesi black list6%–30%1/9 della sanzione minima (0,66% al giorno)Raddoppio dei termini di accertamento
Infedele dichiarazione (valori inferiori)3%–15%Riduzione 1/9–1/7 in base al ritardoÈ considerata omessa se non supera la metà del valore
Omissione di IVAFE/IVIE100% dell’imposta dovutaRiduzione 1/9Accessoria al RW

8.2 Termini di accertamento

Anno di impostaTermine ordinario (art. 43 DPR 600/1973)Applicazione art. 12 DL 78/2009Note
2010–201231 dicembre del 5° anno successivoRaddoppio a 10 anni per capitali esteri non dichiaratiPresunzione applicabile solo dal 1° luglio 2009
2013–201931 dicembre del 5° anno successivoRaddoppio se sussistono fondi in black listNecessità di ulteriori elementi
2020–202531 dicembre del 5° anno successivoRaddoppio se la norma è entrata in vigore prima della scadenza ordinariaDAC7 e DAC8 incrementano scambio dati

8.3 Aliquote IVAFE e IVIE

Tipo di attivitàAliquotaBase imponibile
Conti correnti e depositi0,2% su saldo al 31 dicembreEsenzione per giacenza media < 5.000 €; contributo minimo 34,20 €
Strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, fondi, crypto)0,2% su valore di mercato al 31 dicembreSe non quotati: valore nominale o costo di acquisto
Immobili all’estero0,76% su valore catastale o di mercatoDetrazione per abitazione principale; credito per imposte pagate all’estero

8.4 Paesi black list e white list (principali)

Black list (al 2025)White listNote
Svizzera (solo per conti cifrati non automatici), Dubai (UAE), Bahamas, Isole Cayman, JerseyUE, USA, Canada, Svizzera (parziale), Lussemburgo, SingaporeLe black list variano; la Svizzera è white list ma rimangono controlli sui conti cifrati. Dubai non ha imposta sul reddito e figura come territorio non cooperativo.

8.5 Documenti utili per la difesa

Tipologia di beneDocumentazione necessaria
Conti correntiEstratti conto decennali, contratti di apertura, certificati di interessi maturati, lettere di compliance, documentazione di provenienza dei fondi (attestati di vendita di immobili, buste paga)
Polizze estereContratto di polizza, appendici, attestato di valore, indicazione dei premi versati, resoconti dei rendimenti, prova del pagamento delle imposte all’estero
PartecipazioniStatuti, bilanci, verbali assembleari, certificati di iscrizione, dichiarazioni fiscali della società, prove di pagamenti di imposte locali
ImmobiliAtto di acquisto, visure catastali, attestati di valore, ricevute di imposte locali, contratto di locazione
TrustAtto istitutivo, regolamento, lettere di desiderio, verbali del trustee, prova dell’indipendenza del trustee
CriptovaluteChiavi private, estratti di exchange, contratto di acquisto, wallet statements, prove di acquisti tramite bonifici bancari

9. Giurisprudenza recente (2024–2025)

La comprensione delle pronunce recenti è fondamentale per impostare la difesa. Ecco un riepilogo delle sentenze più significative:

9.1 CGT (Corte di giustizia tributaria) 20/12/2024 n. 1196 – Presunzione e raddoppio

La CGT ha confermato che la mancata indicazione delle attività estere nel quadro RW consente all’Ufficio di applicare il raddoppio dei termini e di presumere che i capitali derivino da redditi non dichiarati . La sentenza sottolinea che la presunzione è legale e non richiede la dimostrazione di un maggior reddito effettivo, ribaltando l’onere della prova sul contribuente.

9.2 Cassazione 04/02/2025 n. 2667 – Non retroattività del raddoppio

La Corte ha stabilito che l’art. 12 del DL 78/2009 non ha efficacia retroattiva; quindi non può essere applicato per periodi d’imposta anteriori al 1° luglio 2009 . Ha inoltre affermato che la presunzione deve essere supportata da elementi ulteriori e che il raddoppio dei termini opera solo se la norma è in vigore prima della scadenza ordinaria .

9.3 Cassazione 2025 n. 12910 – Raddoppio e condono

La sentenza ha ribadito che il raddoppio dei termini è legittimo solo se il legislatore ha previsto la proroga prima della scadenza originaria e ha precisato che il condono tombale non estende i suoi effetti alle violazioni relative all’esportazione di capitali all’estero . Inoltre, anche in assenza della presunzione legale, l’amministrazione può utilizzare presunzioni semplici e altri elementi probatori per emettere un accertamento.

9.4 Cassazione penale 2025 n. 20649 – Sequestro preventivo per omesso RW

La Corte penale ha escluso la possibilità di sequestrare somme corrispondenti alla sanzione per omessa compilazione del RW, ritenendo che non sussista un collegamento diretto con un reato tributario . La decisione distingue l’omissione del RW (illecito amministrativo) dalle ipotesi di dichiarazione infedele o di omessa dichiarazione, che possono integrare reati ex D.Lgs. 74/2000.

9.5 Cassazione penale 2025 n. 25348 – Autoriciclaggio

La sentenza ha ampliato la nozione di autoriciclaggio: il semplice trasferimento di denaro illecito su un conto bancario o l’acquisto di strumenti finanziari integra la condotta di riciclaggio . L’erede che reimpiega fondi esteri non regolarizzati può quindi essere accusato di autoriciclaggio se ha consapevolezza dell’illecita provenienza e agisce per ostacolarne la tracciabilità.

9.6 Cassazione 2025 n. 22825 – Divieto di accertamento integrativo

La Corte ha affermato che l’amministrazione non può emettere un secondo avviso di accertamento basato su fatti già conosciuti; l’accertamento integrativo è ammesso solo se emergono elementi nuovi . Ciò limita la prassi di emettere avvisi successivi sulla base degli stessi dati CRS.

9.7 Cassazione 2025 n. 18252 – Delazione e imposta di successione

Secondo la sentenza, l’imposta di successione è dovuta dal momento della delazione, non dell’accettazione . Pertanto, gli eredi rispondono dell’imposta anche se non hanno ancora accettato formalmente; per non essere considerati obbligati devono rinunciare entro 12 mesi. Questa interpretazione ha impatti significativi su fondi esteri, poiché l’obbligo di dichiarare può nascere immediatamente.

9.8 Cassazione 2025 n. 9096 – Trust fittizio

La Corte ha riconosciuto il carattere fittizio di un trust estero in cui il disponente italiano manteneva il controllo. Ha ritenuto che i redditi del trust fossero imputati al disponente e, in sua assenza, agli eredi, in base agli artt. 73 TUIR e 37 DPR 600/1973 . Gli eredi non possono quindi invocare l’autonomia del trust per sottrarsi alle imposte.

9.9 Cassazione 2024 n. 19843 e CGT 2025 n. 539 – Residenza e vitali interessi

Le sentenze hanno posto l’accento sulla centralità degli interessi economici nella determinazione della residenza fiscale . Il mero trasferimento all’estero del nucleo familiare non comporta perdita della residenza italiana se il contribuente mantiene il centro degli affari in Italia . Per gli eredi che risiedono all’estero, questa giurisprudenza rende più complesso opporsi alla tassazione italiana.

10. Question & Answer (FAQ)

Di seguito una selezione di domande frequenti con risposte basate sulla normativa e la giurisprudenza.

10.1 Quali sono i tempi per regolarizzare una violazione RW tramite ravvedimento?

Il ravvedimento può essere effettuato fino a quando non intervenga la notifica di un atto di contestazione. Le sanzioni si riducono proporzionalmente al ritardo: entro 14 giorni la sanzione è ridotta a 1/15, entro 90 giorni a 1/9, entro 1 anno a 1/8 e oltre l’anno a 1/7 (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Per le attività estere, la riduzione si applica sulla percentuale minima (3% o 6%).

10.2 Se eredito un conto cointestato, devo dichiarare tutto il saldo?

Se il conto era cointestato, occorre verificare la titolarità effettiva. L’Agenzia potrebbe presumere che il saldo sia posseduto pro quota. Tuttavia, se l’erede dimostra che il saldo appartiene in prevalenza all’altro contitolare, può evitare l’obbligo di dichiarare l’intero importo. Gli istituti applicano la “tassazione pro quota” salvo prova contraria.

10.3 Le donazioni estere sono soggette a imposta in Italia?

Le donazioni effettuate all’estero sono tassabili se il donante o il donatario è residente in Italia. L’imposta di donazione si applica sull’intero valore, anche se il bene è all’estero. L’esistenza di un trust non esclude la tassazione, a meno che il trust sia effettivo e il trasferimento sia considerato a tutti gli effetti una segregazione.

10.4 Che differenza c’è tra presunzione legale e presunzione semplice?

La presunzione legale (art. 12 DL 78/2009) impone al contribuente l’onere di provare che i fondi esteri sono leciti. La presunzione semplice si basa su fatti gravi, precisi e concordanti e consente al giudice di desumere il reddito non dichiarato da elementi indiziari. Nel contesto delle attività in paesi white list, l’amministrazione può utilizzare presunzioni semplici, ma deve dimostrare la coerenza degli indizi.

10.5 Cosa succede se l’eredità è rifiutata dopo che l’Agenzia ha notificato l’accertamento?

La rinuncia successiva alla notifica non produce effetti sul piano fiscale; l’erede è considerato tale e risponde dei debiti. La Cassazione ritiene inefficace la rinuncia tardiva quando l’erede ha già compiuto atti di gestione (es. prelievi dal conto). Occorre pertanto valutare tempestivamente la convenienza della rinuncia.

10.6 Le criptovalute devono essere dichiarate anche se detenute su exchange italiani?

Sì, perché la detenzione di crypto è assimilata ad attività finanziaria. L’unica differenza riguarda l’esenzione dall’IVAFE per giacenza complessiva inferiore a 2.000 euro di plusvalenze annue. L’obbligo di RW sussiste se il controvalore supera 5.000 euro o se si effettuano operazioni di scambio.

10.7 Posso essere accusato di autoriciclaggio se rimpatrio capitali senza regolarizzarli?

Sì. L’autoriciclaggio punisce la reimmissione nel circuito economico di denaro proveniente da reato. Se i fondi derivano da redditi non dichiarati e vengono trasferiti su conti italiani o reinvestiti, si integra la condotta. La Cassazione ha chiarito che il semplice deposito o trasferimento costituisce autoriciclaggio . Occorre regolarizzare i fondi prima di rimpatriarli.

10.8 Un trust estero può proteggere i beni dagli accertamenti?

Solo se è effettivamente indipendente. La Cassazione considera fittizi i trust in cui il disponente mantiene il controllo . Gli eredi non possono invocare il trust per evitare le imposte se il trustee opera secondo le istruzioni del disponente. È fondamentale creare trust con trustee indipendenti e regolamenti chiari.

10.9 Quando scatta la responsabilità del professionista?

Il professionista (commercialista, notaio) che aiuta l’erede nella gestione dei fondi esteri può essere coinvolto in caso di concorso nel reato di dichiarazione infedele o riciclaggio se partecipa consapevolmente alla condotta. È consigliabile richiedere l’assistenza di professionisti qualificati e documentare tutte le operazioni per evitare contestazioni di concorso.

10.10 Cosa succede se l’attività estera era stata dichiarata dal de cuius ma l’erede non la riporta nella sua dichiarazione?

L’omessa indicazione da parte dell’erede integra un nuovo illecito, anche se il de cuius aveva correttamente dichiarato. L’erede deve quindi continuare a dichiarare l’attività fino alla chiusura della successione, indicando la propria quota. In caso contrario, l’Agenzia può applicare la presunzione e le sanzioni.

11. Conclusioni e consigli operativi

L’accertamento su fondi esteri ereditati rappresenta un fronte caldo del contenzioso tributario italiano. L’evoluzione normativa e l’ampliamento dello scambio automatico di informazioni rendono difficile occultare capitali all’estero. Al contempo, la presunzione legale ex art. 12 DL 78/2009 pone un fardello probatorio gravoso sugli eredi, richiedendo documentazione dettagliata sulla provenienza dei fondi.

Dalla panoramica offerta emergono alcuni principi chiave:

  1. Prevenzione e trasparenza: chi eredita beni esteri deve informarsi tempestivamente sugli obblighi dichiarativi (quadro RW, IVAFE, IVIE) e reperire i documenti relativi a conti, polizze, partecipazioni, immobili, trust e criptovalute. La non conoscenza non esonera dalle sanzioni.
  2. Prova della provenienza: per vincere la presunzione di evasione occorre dimostrare che i fondi derivano da redditi già tassati, da donazioni o successioni legittime o da eventi esenti. La documentazione deve essere solida e completa .
  3. Attenzione ai trust e alle strutture estere: la giurisprudenza smaschera le strutture fittizie e imputa i redditi al disponente e ai suoi eredi . È consigliabile utilizzare trust solo se autentici e con governance indipendente.
  4. Regolarizzazione tempestiva: ravvedimento operoso e adesione spontanea consentono di ridurre le sanzioni ed evitare procedimenti penali. L’attesa di eventuali condoni è rischiosa e non sempre applicabile .
  5. Difesa tecnica: in caso di accertamento, rivolgersi a un avvocato o fiscalista esperto è fondamentale per contestare l’avviso, eccepire la prescrizione, produrre nuove prove, ottenere la sospensione della riscossione e, se necessario, ricorrere alle Corti di giustizia tributaria.
  6. Gestione del rischio penale: l’autoriciclaggio e i reati tributari sono pericoli concreti. Occorre evitare di trasferire o investire capitali di provenienza incerta e regolarizzarli prima di reinvestirli .

In conclusione, il soggetto che eredita fondi esteri deve agire con prudenza e celerità, adottando una strategia difensiva strutturata sin dal momento della delazione. Questa guida mira a fornire un quadro completo per affrontare gli accertamenti con competenza, coscienza dei rischi e degli strumenti di tutela a disposizione.

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👉 Prima regola: dimostra la provenienza ereditaria dei fondi e verifica se l’obbligo di dichiarazione o tassazione è effettivamente dovuto, soprattutto in presenza di conti già dichiarati dal defunto o di capitali esenti.


⚖️ Quando scattano le contestazioni

  • Fondi o conti esteri ereditati non indicati nella dichiarazione di successione;
  • Mancata compilazione del quadro RW nella dichiarazione dei redditi;
  • Investimenti o polizze estere trasferite senza adeguato monitoraggio fiscale;
  • Tassazione di rendimenti esteri già soggetti a imposta nel Paese di origine;
  • Presunzione di evasione o di capitali non dichiarati all’estero.

📌 Conseguenze della contestazione

  • Sanzioni elevate (dal 3% al 15% del valore del fondo, fino al 30% se in Paesi black list);
  • Recupero delle imposte su rendimenti e redditi finanziari esteri;
  • Interessi di mora sulle somme accertate;
  • Possibili verifiche patrimoniali estese su altri beni dell’eredità;
  • Rischio di procedimenti penali per evasione o riciclaggio in caso di importi rilevanti.

🔍 Cosa verificare per difendersi

  • I fondi erano già stati dichiarati o tassati dal defunto?
  • Sono stati rispettati gli obblighi di monitoraggio nel quadro RW?
  • Gli importi provengono da redditi già tassati o da risparmi pregressi?
  • L’Agenzia delle Entrate ha basato l’accertamento su dati certi o su presunzioni?
  • È applicabile una convenzione internazionale contro la doppia imposizione?

🧾 Documenti utili alla difesa

  • Dichiarazione di successione e atti notarili di accettazione dell’eredità;
  • Estratti conto esteri e certificazioni bancarie del defunto;
  • Documentazione sui versamenti e sugli investimenti detenuti all’estero;
  • Ricevute di imposte già pagate nel Paese di provenienza;
  • Dichiarazioni fiscali italiane e attestazioni di tassazione estera.

🛠️ Strategie di difesa

  • Dimostrare la provenienza ereditaria e lecita dei fondi;
  • Contestare la presunzione di evasione in assenza di prove concrete;
  • Far valere la tassazione già avvenuta all’estero per evitare doppie imposte;
  • Evidenziare errori formali o di calcolo nell’accertamento;
  • Richiedere l’annullamento in autotutela o presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria;
  • In caso di rischio penale, predisporre una difesa preventiva coordinata.

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📂 Analizza la posizione ereditaria e la documentazione estera;
📌 Valuta la fondatezza della contestazione e individua le migliori strategie difensive;
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⚖️ Ti rappresenta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria e, se necessario, anche in sede penale;
🔁 Suggerisce strategie preventive per una gestione corretta dei fondi e delle eredità estere.


🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e fiscalità internazionale;
✔️ Specializzato nella difesa contro contestazioni fiscali su patrimoni e fondi esteri ereditati;
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.


Conclusione

Gli accertamenti su fondi esteri ereditati non sempre sono fondati: spesso derivano da errori di comunicazione tra istituti esteri e Agenzia delle Entrate o da errate interpretazioni della normativa fiscale internazionale.
Con una difesa mirata puoi dimostrare la provenienza lecita dei capitali, evitare doppie tassazioni e ridurre drasticamente sanzioni e interessi.

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  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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