Accertamento Fiscale A Chiropratici: Come Difendersi

Hai ricevuto un accertamento fiscale come chiropratico per compensi professionali o redditi da attività sanitaria?
Negli ultimi anni, l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sui professionisti del settore sanitario non convenzionato, come chiropratici, osteopati e fisioterapisti, concentrandosi soprattutto su dichiarazioni dei redditi, emissione di ricevute fiscali e regolarità IVA.
Spesso il Fisco presume che i redditi siano sottostimati o non dichiarati, oppure contesta l’esenzione IVA applicata ai trattamenti. Tuttavia, con una difesa documentata e tempestiva, è possibile dimostrare la correttezza della propria posizione fiscale e ottenere la riduzione o l’annullamento dell’accertamento.


Quando l’Agenzia delle Entrate effettua un accertamento su un chiropratico
– Se l’attività è stata ricostruita in base ai movimenti bancari o ai flussi POS, con presunzione di compensi non dichiarati
– Se l’Agenzia contesta la mancata iscrizione all’Albo delle professioni sanitarie o la qualifica ai fini dell’esenzione IVA
– Se vengono rilevate discrepanze tra i compensi dichiarati e le spese sostenute o i volumi d’affari
– Se sono stati emessi certificati o ricevute non conformi alle norme fiscali
– Se il professionista esercita in forma associata o presso centri medici senza una chiara ripartizione dei redditi
– Se il Fisco presume che parte dell’attività sia stata svolta “in nero” o senza tracciabilità dei pagamenti


Conseguenze dell’accertamento fiscale
Recupero delle imposte IRPEF, IVA e IRAP per gli anni accertati
Sanzioni amministrative fino al 180% delle imposte contestate
Interessi di mora sulle somme dovute
– Possibile segnalazione all’Agenzia delle Professioni Sanitarie per esercizio non conforme
Tassazione induttiva basata su presunzioni di reddito o indicatori di capacità contributiva


Come difendersi da un accertamento fiscale
– Dimostrare con documentazione contabile, fatture e registro dei pazienti la regolarità dei redditi dichiarati
– Presentare attestati di formazione, titoli professionali e riconoscimenti esteri per legittimare l’attività e le relative esenzioni IVA
– Contestare l’uso di presunzioni non fondate o di calcoli induttivi non supportati da prove reali
– Dimostrare la natura sanitaria e terapeutica dei trattamenti, ai fini dell’esenzione IVA prevista per le professioni mediche
– Evidenziare errori di motivazione, difetti di notifica o vizi formali nell’avviso di accertamento
– Presentare istanza di autotutela o ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, richiedendo la sospensione della riscossione


Il ruolo dell’avvocato nella difesa del chiropratico
– Analizzare l’accertamento fiscale e la ricostruzione dei redditi effettuata dall’Agenzia
– Verificare la corretta applicazione dell’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie
– Valutare la legittimità dell’attività professionale in base alla normativa italiana e alle direttive europee
– Redigere un ricorso fondato su prove tecniche, contabili e giurisprudenziali
– Assistere il professionista nel contraddittorio preventivo e nel successivo contenzioso
– Difendere il chiropratico davanti ai giudici tributari, tutelando la sua reputazione e il suo reddito professionale


Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale dell’accertamento
– La riduzione o cancellazione di sanzioni e interessi
– Il riconoscimento dell’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie
– La restituzione delle somme versate indebitamente
– La piena legittimazione dell’attività professionale, anche ai fini fiscali


⚠️ Attenzione: gli accertamenti fiscali ai chiropratici sono in aumento, soprattutto per questioni legate all’IVA e alla qualificazione giuridica della professione.
Molti avvisi si basano su presunzioni errate o interpretazioni rigide delle norme fiscali e sanitarie. Agire subito, con il supporto di un avvocato tributarista esperto nel settore sanitario, è fondamentale per evitare conseguenze economiche e reputazionali gravi.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e fiscalità delle professioni sanitarie – spiega come difendersi in caso di accertamento fiscale a chiropratici, quali sono i principali errori dell’Agenzia e le migliori strategie per tutelare la propria attività.

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1. Introduzione: Quadro normativo della professione chiropratica

La chiropratica è una disciplina sanitaria manuale riconosciuta in Italia dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, c. 355, che istituisce un registro dei «dottori in chiropratica» presso il Ministero della Salute. La norma definisce il chiropratico come «professionista sanitario di grado primario» nel campo del diritto alla salute. Successivamente, la L. 11 gennaio 2018, n. 3, art. 7 ha confermato l’inclusione della chiropratica tra le professioni sanitarie, demandando a un regolamento attuativo (sommariamente previsto per il 2022, poi spostato al 2023) la definizione del profilo e dell’albo professionale del chiropratico. Tuttavia, ad oggi il regolamento ministeriale non è stato emanato e il corso di laurea magistrale previsto non risulta ancora attivato.

Questa carenza normativa ha generato una “situazione paradossale”: la categoria dei chiropratici – pur riconosciuta di diritto tra le professioni sanitarie – resta sottoposta alle regole fiscali generali e inizialmente l’Agenzia delle Entrate negava l’IVA agevolata (3 o 10%) prevista per le prestazioni sanitarie . Le più recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno superato questi dubbi, affermando che l’effettiva regolamentazione (registro o corso di laurea) non può bloccare l’esenzione IVA se il chiropratico è formato adeguatamente e rende cure di qualità . In altri termini, i riconoscimenti europei (e la giurisprudenza UE) stabiliscono che vanno esenti di diritto le prestazioni sanitarie alla persona da parte di operatori qualificati, indipendentemente dall’esistenza di un albo nazionale .

Dal punto di vista penale, l’art. 348 c.p. sanziona l’esercizio abusivo di una professione per la quale è necessaria una speciale abilitazione dello Stato (tipicamente le professioni sanitarie). La Corte Costituzionale (ord. n.149/1988) aveva in passato precisato che, in assenza di una richiesta di abilitazione da parte dello Stato, il reato non può sussistere. Tuttavia la Cassazione ha chiarito che chi eserciti la chiropratica e compia atti tipici riservati ai medici (anamnesi, diagnosi, prescrizione di terapie) può configurare il reato di esercizio abusivo . In altre parole, se il chiropratico si limita a “aggiustamenti manuali” senza diagnosi mediche, potrebbe evitare l’abuso, ma è un’area giuridicamente delicata. Chi viene accusato di esercizio abusivo dovrà dimostrare di agire nei limiti consentiti e, se possibile, avvalersi delle garanzie costituzionali (art.41 e art.35 Cost.).

Sintesi normativa chiave:
L. 244/2007, art. 2(355): riconosce i chiropratici come professionisti sanitari primari (registro da creare) .
L. 3/2018, art. 7: inquadra la chiropratica tra le professioni sanitarie; regola da adottare in Conferenza Stato-Regioni entro il 2023 (non attuata).
DPR 633/1972, art. 10(1)(18): esenta dall’IVA «le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza» (c.d. IVA sanitaria) .
Cod. pen. art. 348: sanziona l’esercizio abusivo di professione sanitaria senza titolo abilitante.
Cass. 28/9/2023, n.27549: conferma l’esenzione IVA per chiropratica se il servizio è di qualità e il professionista è adeguatamente formato .
Cass. pen. 21/7/2003, n.30590 (Bennati): qualifica come abuso penale l’attività chiropratica che comprende diagnosi e prescrizioni mediche (atti riservati ai medici).
CTP Ancona 11/10/2019: ha sostenuto che anche il giudice tributario deve considerare il diritto UE, interpretando l’esenzione in senso conforme alla normativa comunitaria .

2. Regime fiscale dei chiropratici

In linea generale il chiropratico è un libero professionista (modello reddituale tassato come professione) e può scegliere il regime fiscale ordinario o agevolato (forfettario). Per il versante contributivo, si iscrive alla propria cassa previdenziale professionale (in attesa dell’albo, potrebbe applicarsi temporaneamente la gestione separata INPS o analogo). Dal lato tributario, i principali temi riguardano l’imposizione diretta e l’IVA.

  • IRPEF/IRAP: il reddito da libera professione è tassato come reddito d’impresa/professione (art.54 e ss. del TUIR). L’IRPEF si applica al reddito netto dopo deduzioni/detrazioni. Il chiropratico può adottare il regime forfettario (se rispetta i limiti di fatturato e non supera determinate soglie) oppure il regime ordinario con contabilità semplificata/ordinaria. Quanto all’IRAP, essendo la chiropratica un’attività professionale di servizi senza organizzazione imprenditoriale rilevante, normalmente non sussiste autonoma organizzazione (ai sensi della Cass. 17/7/2023, n.20859 e principi AN). Di conseguenza l’IRAP è di solito dovuta in misura minore rispetto alle imprese; e se non sussiste una struttura organizzata (studi di fisioterapisti dipendenti, apparecchiature complesse, ecc.), si può contestare l’applicazione dell’IRAP.
  • IVA sulle prestazioni chiropratiche: questo è il punto più delicato. In passato gli uffici tendevano a considerare l’attività non esente (aliquota ordinaria 22% fino al 2011, poi 21/22%). La chiave è l’art.10(1), n.18 del DPR 633/1972: esso prevede l’esenzione IVA per prestazioni sanitarie effettuate nell’ambito di professioni sanitarie vigilate, ossia medici, odontoiatri, fisioterapisti, infermieri, ecc. Il problema era che, in assenza dei decreti attuativi (registro/chiro e corso di laurea), l’Italia non riteneva i chiropratici “professione sanitaria soggetta a vigilanza”. Tuttavia la giurisprudenza più recente ha ribaltato l’orientamento pregresso:
  • La Cassazione n.27549/2023 ha affermato che, ai fini dell’esenzione IVA, non conta la presenza formale dell’albo o del DM, ma la natura effettiva della prestazione e la qualificazione del professionista . In pratica: basta che il chiropratico abbia un titolo abilitante (laurea in chiropratica o equivalente) e fornisca cure di carattere sanitario alla persona. La Corte ha concluso che «non è ragionevole far dipendere il beneficio dell’esenzione IVA […] dalla emanazione di un regolamento ministeriale» .
  • Analogamente, recenti ordinanze Cassazione nn. 13230 e 12199 del 2024 hanno ribadito che l’emanazione del DM formativo non è indispensabile per riconoscere l’esenzione IVA alle prestazioni chiropratiche .
  • Prima di queste pronunce, anche alcune commissioni tributarie avevano sposato l’interpretazione europea, imponendo all’Agenzia di tenere conto del diritto UE: ad esempio, la CTP di Ancona (11/10/2019) ha deciso che la normativa italiana deve essere interpretata conforme al diritto comunitario , dando dunque pieno respiro all’esenzione IVA.

In sintesi, oggi l’IVA sulle prestazioni chiropratiche è ampiamente considerata esente, come qualsiasi prestazione sanitaria, purché il servizio sia effettivamente sanitario e l’operatore qualificato. Eventuali discussioni giuridiche dovranno focalizzarsi su questi requisiti (ad esempio: se il chiropratico promuove la propria attività in un centro “olistico” e presenta il servizio come generico benessere fisico, l’Amministrazione potrebbe contestare l’elemento sanitario della prestazione). Ma in ogni caso si possono ribattere tali contestazioni riportando l’orientamento di merito e di legittimità richiamato sopra .

  • Schematizzazione fiscale: per chiarezza, si può sintetizzare così:
Aspetto fiscaleNormativa/Principio applicato
Esenzione IVA (art.10, c.1, n.18 DPR 633/72)Prestazioni sanitarie alla persona rese da professionisti sanitari abilitati . Cass. 2023 permette esenzione per chiropratici qualificati anche senza DM attuativo .
Regime IRPEFReddito da professione (art. 54 TUIR); possibilità di regime forfettario.
IRAPIn linea di principio indetraibile per i professionisti senza organizzazione autonoma . La Cassazione ha escluso IRAP per medici che utilizzano tecnici esterni (principio applicabile anche al chiropratico) .
Operazioni accessorie (es. ausili, corsi, ecc.)Se sono strettamente strumentali alla cura sanitaria, rientrano nell’esenzione; altrimenti vanno valutate caso per caso.

3. Accertamento fiscale: procedura e strumenti di difesa

Un controllo fiscale può partire da una semplice richiesta di documenti o da una visita ispettiva. Se l’Amministrazione riscontra incongruenze (es. di fatturato, di applicazione IVA, di dichiarazioni incomplete), invierà un avviso di accertamento. Il chiropratico-contribuente, in qualità di debitore fiscale, ha vari strumenti difensivi:

  1. Richiesta di documenti e contraddittorio – Durante la verifica, l’Agenzia deve permettere al contribuente di presentare memorie e giustificativi. È l’occasione per fornire subito elementi che dimostrino la correttezza dell’operato (es. diplomi di formazione, polizze assicurative professionali, convenzioni con medici che attestino l’ambito sanitario dell’attività).
  2. Accertamento con adesione (art. 6 D.Lgs. 218/1997) – Prima della notifica dell’avviso, si può cercare l’intesa con l’Agenzia sulle basi imponibili contestate. In questa fase il professionista propone la propria versione dei fatti, eventualmente rivedendo il reddito o l’IVA dovuta, e negozia sanzioni ridotte (spesso al 3-6% anziché 30%). Quando conviene: se l’Amministrazione solleva rilievi concreti (es. mancata fatturazione dell’IVA o contestazioni di IRPEF) e si vuole evitare il contenzioso, si può transigere riducendo le sanzioni. Tuttavia, non conviene accettare impropriamente di versare l’IVA che non si doveva pagare: in tal caso si preferirà contestare formalmente l’accertamento in sede giudiziale.
  3. Autotutela tributaria – Se l’avviso di accertamento presenta vizi evidenti (errori materiali, applicazione di norme non aggiornate, ecc.), si può chiedere all’Agenzia di annullarlo o rettificarlo in autotutela (previa presentazione di un’istanza motivata, art. 2, D.P.R. 600/1973). Ad esempio, se l’ufficio ha basato l’avviso su normativa ormai superata da Cassazione, l’autotutela può servire ad evitare il giudizio contenzioso.
  4. Ricorso alla Commissione Tributaria / Tribunale tributario – Se l’avviso viene notificato, entro 60 giorni (art. 14 D.Lgs. 546/92) si deve depositare il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (oggi “Tribunale tributario provinciale”) competente, con l’assistenza di un difensore abilitato. Nel ricorso si evidenziano i motivi di illegittimità (contestazione elementi di fatto o di diritto dell’avviso) e si illustrano le prove a favore del contribuente (ad es. diplomi, scontrini, contratti, testimonianze). Le argomentazioni giuridiche devono essere supportate da dottrina e giurisprudenza: in particolare, si citeranno le sentenze aggiornate (Cass. 2023, ecc.) e le direttive UE, spiegando perché l’avviso è errato. Il contribuente può altresì formulare eventuali richieste istruttorie (esame di testimoni, consulenza tecnica, ecc.).
  5. Contenzioso successivo (appello e Cassazione) – In caso di soccombenza in primo grado, si può impugnare la decisione presso la Commissione Tributaria Regionale (ora “Corte tributaria regionale”) entro 60 giorni, seguendo analoga procedura. In ultima istanza, è possibile ricorrere in Cassazione contro sentenze di secondo grado, ma solo per questioni di diritto (violazione di legge, vizio di motivazione grave), non per fatti; in Cassazione si citano soprattutto precedenti consolidati (Cass. 27549/23, Cass. 30590/03, ecc.).
  6. Strumenti deflattivi del contenzioso – Oltre all’accertamento con adesione, esistono altri metodi di “deflazione” della lite tributaria: la mediazione tributaria (solo per liti di lieve entità, introdotta nel 2021); la transazione fiscale (introdotta con la Legge di Bilancio 2020) che permette di definire controversie tributarie con uno sconto sulle somme dovute; e il ravvedimento operoso (per regolarizzare omissioni spontaneamente pagando sanzioni ridotte). Questi strumenti possono essere valutati caso per caso. Ad esempio, se il chiropratico ha omesso di applicare l’IVA esente, può applicare ora il ravvedimento per l’IVA non versata, pagare lo 0,5% al mese di sanzione (anziché 30%) e presentare dichiarazioni integrative.

In ogni fase, è fondamentale agire nei termini e con le forme prescritte dalla legge, depositando atti difensivi nei tempi tecnici. L’assistenza di un commercialista/avvocato tributarista è caldamente consigliata per predisporre istanze e ricorsi tecnicamente corretti.

4. Verifiche dell’Agenzia e fattispecie contestabili

Durante una verifica l’Agenzia delle Entrate può analizzare vari aspetti dell’attività chiropratica: contabilità, fatturazione, corrispettivi, presunzioni, ecc. In particolare:

  • Applicazione IVA: l’ufficio può valutare se il chiropratico ha correttamente applicato l’IVA. Se l’Agenzia ritiene (come faceva in passato) che l’attività non rientri nell’esenzione, emetterà un accertamento per IVA non versata più sanzioni. La strategia difensiva è allora di dimostrare che il servizio erogato era sistematicamente sanitario e il chiropratico adeguatamente qualificato. Si producono diplomi (laurea magistrale o straniera equipollente), certificazioni di enti formativi riconosciuti, log di accesso a corsi ECM, ecc. Si evidenzia l’abitudine a curare patologie concrete, non semplici massaggi da benessere. Si cita la Cass. 2023 (n.27549) e altri precedenti, insistendo sul fatto che non si può pretendere un DM formale per applicare l’esenzione . Anche i documenti della UE (es. causa C-597/17 Belgisch Syndicaat van Chiropraxie) possono essere richiamati nel ricorso, dimostrando che qualsiasi Stato UE deve garantire l’esenzione per cure mediche reali (Corte UE: prestazione esente se finalizzata a diagnosi, cura e svolta da professionista qualificato).
  • Venalità dei corrispettivi: a volte l’Agenzia può contestare la modalità di pagamento (ad es. pagamenti in nero). Bisogna fornire l’elenco dei bonifici, degli SDD o delle carte/conti usati, mostrando la corrispondenza tra prestazioni e incassi registrati.
  • Presunzioni di reddito: se il chiropratico adopera il forfettario o un regime fiscale agevolato, l’ufficio potrebbe basarsi su dati esterni (indagini di mercato) per stimare il reddito. In tal caso, occorre produrre tutte le voci di costo deducibili (affitto, macchinari, collaboratori, ecc.) per ridurre la base imponibile presunta.
  • Esercizio abusivo (art. 348 c.p.): non rientra strettamente nel giudizio tributario, ma una verifica fiscale può far emergere elementi di reato penale. Ad esempio, se nelle fatture o nel materiale promozionale il chiropratico documenta chiaramente diagnosi mediche o prescrizioni terapeutiche, l’Agenzia segnalerà il caso alla Procura. Ciò non incide direttamente sull’accertamento tributario, ma può complicare la situazione complessiva dell’interessato. È prudente, quindi, evitare di presentare nei documenti fiscali elementi diagnostici o prescrittivi. Nel contenzioso fiscale si può anzi sostenere che l’attività esercitata è conforme alle definizioni legali e che le prestazioni erano solo manipolative e ausiliarie.
  • Altre imposte: raramente l’Agenzia effettua accertamenti specifici su IVA e IRPEF per i chiropratici, piuttosto verifica più ampiamente l’adempimento complessivo (4A, 770, contributi INPS, certificazioni, ecc.). Un chiropratico dovrebbe avere tutti gli obblighi dichiarativi in ordine (Modello Unico, 770 se ha collaboratori, ecc.).

In ogni caso di verifica, la regola è prepararsi con anticipo: predisporre un fascicolo con documentazione completa (contratto di affitto, buste paga, fatture, ecc.) e, se possibile, essere affiancati da un consulente già nelle fasi ispettive, in modo da non sorprendersi di fronte alle contestazioni.

5. Difesa in contenzioso tributario

Se l’avviso di accertamento è stato emesso e notificato, il chiropratico deve agire prontamente:

  • Ricorso in Commissione Tributaria Provinciale (TPP): entro 60 giorni dalla notifica, si deposita il ricorso illustrando i motivi (di fatto e di diritto) che invalidano l’avviso. Ad esempio, si può contestare che l’Agenzia non ha considerato i servizi sanitari esenti ex art.10 DPR 633/72, richiamando la giurisprudenza UE e nazionale . Se l’accertamento riguarda IRPEF/IRAP, si possono contestare le modalità di calcolo, chiedere il frazionamento di attività sanitario/altro (se presenti) e dimostrare la presenza o meno di elementi di imponibilità. Nel ricorso si inseriscono prove scritte (fatture, ricevute, curricula formativi) e, se necessario, si chiede l’ammissione di testimonianze o consulenze tecniche per dimostrare la natura sanitaria della prestazione (ad es. relazione medica che descrive i trattamenti fatti dal chiropratico).
  • Contro deduzioni: l’Agenzia può presentare controricorso difendendo la correttezza del suo operato. È opportuno replicare tempestivamente (entro 30 giorni dal controricorso) per difendere i propri argomenti.
  • Appello e Cassazione: in caso di soccombenza, si procede al secondo grado (CTR/CTR regionale), dove si possono confermare i motivi del primo grado e sollevare eventuali altri vizi di motivazione. In ultima istanza si porta la questione in Cassazione, ma qui si discute solo di diritto, non di fatti. In Cassazione possono rilevare soprattutto i principi giuridici (esenzione IVA, requisiti professionali, ecc.) e controlli di legittimità sulle sentenze di merito.

Strategie difensive specifiche:
– Nel ricorso tributario per IVA, è cruciale argomentare che la prestazione chiropratica soddisfa le condizioni dell’art.10(1)(18). Si spiegherà che il chiropratico opera nel campo sanitario (cura di problemi muscolo-scheletrici), e che ha titolo abilitativo (laurea), riferendosi alle sentenze Cass. 27549/2023 e successive . Se il CFU contesta la non applicazione di IVA, si ribatterà che tale esenzione deriva direttamente dalla normativa comunitaria e che la giurisprudenza italiana più recente ha chiarito che non occorre una disciplina regolamentare formale . Si possono anche citare i motivi della sentenza Ancona 2019 che riportano la necessità di considerare il diritto UE.
– Nel caso di contestazione di IRPEF/IRAP, la difesa si concentra sugli elementi tecnici (costi deducibili effettivi, assenza di struttura organizzata, oneri previdenziali, ecc.) e sul fatto che, come per i medici, potrebbe esistere diritto a deduzioni e detrazioni specifiche (es. deducibilità delle spese sanitarie in acquisto di beni strumentali, ecc.). Se l’IRAP viene applicata, potrebbe essere difeso con analogie con i medici (vedi Cass. 2023 n.20859 ).
– Quando si discute l’esercizio abusivo di professione, l’attenzione deve essere alla distinzione fra l’attività sanitaria e quella para-sanitaria. Se l’avviso fiscale lo ha segnalato, in contenzioso tributario non si può stralciare tale questione, ma come detto conviene minimizzarla. Ad es., il chiropratico può sottolineare che non ha fatto diagnosi mediche complesse né prescritto farmaci, limitandosi a manipolazioni (Corte Cost. 149/88) o ad agire su prescrizione medica di base. Si noti però che Cassazione 2003 (Bennati) ha chiarito che qualora la chiropratica comprenda anamnesi e prescrizioni, l’abuso penale scatta . Quindi come tecnica difensiva penale, in sede tributaria conviene argomentare che la prestazione era concentrata su mobilizzazioni meccaniche finalizzate al miglioramento funzionale, non su diagnosi. Se il contenzioso tributario porta all’esame di un giudice di merito che valuta le qualifiche del professionista, quel giudice – analogamente a quanto prescritto per l’esenzione IVA – dovrà appurare se il chiropratico aveva le “necessarie abilità e qualifiche” . Insomma, documentare sempre la formazione e l’ambito sanitario dell’intervento.

In tutti i casi di difesa, la completezza della documentazione è fondamentale. Un chiropratico difensore-utente deve produrre diplomi di laurea, attestati di corsi di aggiornamento, autorizzazioni eventuali (es. requisiti igienico-sanitari del locale), fatture e parcelle dettagliate. Ad esempio, se il capo di imputazione fiscale è l’IVA, nelle fatture o nei contratti con i clienti è utile menzionare per iscritto che si tratta di “prestazioni sanitarie esenti IVA ai sensi dell’art.10, c.1, n.18 DPR 633/72”, come fatto per altre professioni sanitarie. Questo non è obbligatorio per legge, ma testimonia la volontà di porre l’attività nell’ambito sanitario.

Domande frequenti (FAQ):

  • 1. Il chiropratico deve essere iscritto a un albo medico per fruire dell’esenzione IVA?
    No. La normativa italiana originaria (L.244/2007) prevedeva la creazione di un albo, ma la giurisprudenza attuale afferma che tale iscrizione non è necessaria . L’essenziale è che il chiropratico abbia un titolo riconosciuto (laurea magistrale in chiropratica o equipollente) e compia una prestazione sanitaria effettiva.
  • 2. Cosa fare se ricevo un avviso di accertamento per IVA non versata?
    Si può impugnare l’avviso contestando il presupposto: argomentare che la prestazione era sanitaria e pertanto esente. È utile allearsi con la giurisprudenza aggiornata (Cass. 2023 e pronunce Corte UE) e allegare la documentazione sulla formazione. In alcuni casi conviene proporre un accertamento con adesione riducendo le sanzioni, ma rifiutando di pagare l’imposta che secondo noi non era dovuta.
  • 3. Posso rateizzare le somme chieste dall’Agenzia?
    Sì, dopo il provvedimento conclusivo (ingiunzione o sentenza passata in giudicato) si può chiedere dilazioni di pagamento fino a 72 rate (DL 119/2018). Nella fase transattiva o di adesione, si possono concordare rateizzazioni sul contenzioso definito.
  • 4. Esistono tabelle o parametri per la determinazione d’ufficio del reddito di un chiropratico?
    Non esistono tabelle specifiche (come per i redditi agrari o i minimi dei professionisti). Ogni chiropratico deve dimostrare i propri oneri e ricavi reali. Se l’ufficio usa parametri generici, è possibile opporsi indicando le circostanze personali e le spese documentate.
  • 5. Quali sanzioni rischio se l’Agenzia scopre un esercizio abusivo?
    Fiscalmente, l’esercizio abusivo di per sé non determina sanzioni tributarie (salvo le eventuali imposte evase). Penalmente, l’art.348 c.p. può prevedere fino a due anni di reclusione (più ammenda) per esercizio abusivo della professione medica. Va ricordato che nel contesto tributario l’attenzione è spesso sulla componente fiscale, ma chi assume il ruolo di chiropratico deve anche vigilare sull’aspetto penale. Se già contestato penalmente, conviene affidarsi a un avvocato penalista (oltre al commercialista).
  • 6. Posso chiedere l’intervento di un professionista (fisioterapista, osteopata) e scaricare l’IVA su di lui?
    Se il chiropratico utilizza prestazioni altrui (es. si fa coadiuvare da un fisio), ciò di per sé non lo libera dall’IVA: l’esenzione si basa sulla prestazione finale al paziente. Tuttavia, la Corte di Cassazione (sent. 18/07/2023, n.20859 ) ha stabilito che non configura autonoma organizzazione (IRAP) il ricorso a terzi. Dunque, per l’IVA spetterà considerare comunque la prestazione sanitaria generale al paziente. Se il chiropratico vende anche prodotti (creme, integratori), su questi scatta normalmente l’IVA ordinaria.
  • 7. È possibile conciliare il contenzioso con l’Agenzia delle Entrate?
    Sì. Oltre all’adesione (che è un negoziato pregiudiziale), esistono forme di conciliazione giudiziale (art. 48-bis L. 212/2000) a definire la lite tributaria in Corte di appello, semplificando la decisione. Il meccanismo è raro per i professionisti individuali, ma può essere valutato se ci sono elementi comuni (ad es. un’associazione di chiropratici potrebbe promuoverne uno centralizzato). Ad ogni modo, l’accordo più comune resta l’accertamento con adesione prima del giudizio.

6. Tabelle riepilogative

Strumento di difesaFaseCaratteristiche principali
Accertamento con adesionePre-giudizioContrattazione tra contribuente e Agenzia per definire imposte contestate con sconto sanzioni.
AutotutelaPre-giudizioIstanza al Fisco per annullare/rettificare l’atto impositivo per vizi di legittimità (errori materiali, ecc.).
Ricorso tributarioGiudizio primo gradoFormale contraddittorio in Commissione Tributaria (prescrizione 60 gg.). Si allegano motivi e prove.
Appello tributarioGiudizio secondo gradoImpugnazione della sentenza di primo grado presso la Corte Regionale (60 gg). Si possono aggiungere nuovi motivi.
Cancellazione sanzioniIn tutte le fasiConcessione per ravvedimento (omissioni); riduzioni tramite adesione; applicazione minima in contenzioso.
Prestazione chiropraticaEsenzione IVARiferimenti giurisprudenziali
Trattamenti manuali su prescrizione medicaGeneralm. esentiCass. 27549/2023 , Cass. 13213/2016
Diagnosi posturali o terapeutiche senza laurea sanitariaAssoggettate a IVA ordinariaRis. AE 197/E/2009 (orientamento AE)
Trattamenti in regime “olistico” (non sanitario)Non esentiAE e alcune sentenze antecedenti (si contestano come prestazioni non sanitarie)

7. Simulazioni pratiche (solo Italia)

  • Caso A – Contestazione IVA: Il chiropratico M. riceve un avviso per 2019-2020: l’Agenzia contesta che le sue prestazioni non erano esenti e applica l’IVA 22%. L’accertamento riallunga il reddito IVA di 15.000€, più sanzioni (30%) e interessi. Difesa: in sede di contraddittorio e ricorso, M. presenta documentazione sul carattere sanitario delle prestazioni (referti medici dei pazienti, diplomi) e richiama Cass. 2023 . Il CTS lo assolve: l’attività è sanitaria e l’esenzione deve valere. L’Agenzia annulla l’IVA pret a riscossione.
  • Caso B – Contestazione di reddito e IRAP: Il chiropratico R. opta per il regime ordinario, ma l’Agenzia ravvisa reddito inferiore a quanto risulta dai flussi bancari. Viene emesso un avviso che aumenta l’IRPEF e l’IRAP per il 2018, 2019. Difesa: R. dimostra le spese sostenute (affitto studio, apparecchiature, contributi previdenziali, collaboratori) riducendo il reddito netto contestato. Contesta l’IRAP al giudice, facendo leva sul principio (Cass. 2023) per cui l’uso di ausili non genera autonoma organizzazione . Il TPT riconosce parzialmente ragione, riducendo la base imponibile e le somme da versare.
  • Caso C – Verifica su “olistica” e abuso: A seguito di un controllo a un centro benessere, la Guardia di Finanza segnala all’Agenzia che il chiropratico S. svolge anche pratiche non specificamente sanitarie. Si ipotizzano sia evasioni fiscali che esercizio abusivo di professione. Difesa: S. smentisce l’attività non-sanitaria, mostra contratti con clienti in cui fornisce prestazioni manuali (esami posturali, massaggi riabilitativi) e allega testimonianze di pazienti. In sede penale, il suo avvocato cita l’ordinanza 149/88 in secondo grado; tuttavia la Cassazione (2003) potrebbe non assolverlo se emergono prove di diagnosi. Per il contenzioso tributario, S. focalizza la propria difesa sugli aspetti fiscali (indebite fasi IVA) lasciando questioni penali ad altro giudizio.

Questi esempi illustrano come, in concreto, il chiropratico-debitore debba presentarsi preparato con documenti e argomenti solidi. In ogni simulazione, un’attenta articolazione delle censure e l’uso strategico dei meccanismi deflativi (adesione, autotutela, ravvedimento) consentono di ridurre i costi del contenzioso e di ottenere risultati più favorevoli.

8. Conclusioni

L’accertamento fiscale nei confronti dei chiropratici richiede una difesa mirata sia agli aspetti tributari sia a quelli professionali. Dal punto di vista fiscale, la battaglia più comune è sull’IVA: oggi la giurisprudenza è dalla parte dei contribuenti qualificati, ma bisogna saperlo spiegare in modo convincente nei ricorsi. Parallelamente, occorre prestare attenzione ai requisiti della professione: mantenere una documentazione sempre aggiornata sulla propria abilitazione e sull’ambito sanitario dell’attività è fondamentale anche per evitarne l’incrocio con il diritto penale. Strumenti di deflazione come l’accertamento con adesione e il ravvedimento operoso possono limitare gli oneri del contenzioso, soprattutto se si agisce tempestivamente. In caso di giudizio tributario, si deve fare leva sulle norme europee e sulla giurisprudenza recente (in particolare Cass. 2023) per difendere il diritto all’esenzione IVA. In conclusione, il chiropratico che affronta un controllo fiscale deve operare come un professionista in ogni senso: con trasparenza amministrativa, preparazione normativa e il supporto tecnico-legale di consulenti qualificati, al fine di tutelare efficacemente la propria posizione di debitore.

Hai ricevuto un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate perché ti vengono contestati redditi non dichiarati, compensi non tracciati o violazioni IVA legate alla tua attività di chiropratico? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate perché ti vengono contestati redditi non dichiarati, compensi non tracciati o violazioni IVA legate alla tua attività di chiropratico?
Vuoi capire cosa rischi e come impostare una difesa efficace?

👉 Prima regola: verifica se la tua attività è stata correttamente qualificata dal punto di vista fiscale e sanitario.
Molti accertamenti contro i chiropratici nascono da errori di inquadramento professionale (sanitario o commerciale) e da presunzioni su incassi o prestazioni non documentate.


⚖️ Quando scatta l’accertamento fiscale

  • Omissione di compensi professionali rilevata tramite indagini bancarie o incrocio di dati con POS e conti correnti.
  • Mancata emissione di fatture per prestazioni sanitarie o di consulenza.
  • Errata applicazione dell’esenzione IVA su prestazioni non riconosciute come sanitarie.
  • Disallineamento tra redditi dichiarati e spese professionali sostenute.
  • Presunzione di lavoro autonomo non dichiarato o di attività abusiva.
  • Rettifica del volume d’affari in base a parametri medi di settore (studi di settore o ISA).

📌 Conseguenze della contestazione

  • Recupero delle imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP) e dell’IVA non versata.
  • Sanzioni dal 90% al 180% dell’imposta accertata.
  • Interessi di mora sulle somme dovute.
  • Possibile revoca dell’esenzione IVA per le prestazioni considerate non sanitarie.
  • Verifiche patrimoniali e accertamenti bancari estesi.
  • Nei casi più gravi, rischio penale per dichiarazione infedele o omessa dichiarazione.

🔍 Cosa verificare per difendersi

  • L’attività di chiropratico è stata riconosciuta come sanitaria ai fini fiscali?
  • Le prestazioni contestate erano effettivamente soggette a IVA o esenti ai sensi dell’art. 10, n. 18 del DPR 633/1972?
  • Sono state emesse e registrate tutte le fatture o ricevute fiscali?
  • L’Agenzia ha utilizzato presunzioni non supportate da prove concrete?
  • Gli accertamenti bancari rispettano i limiti di legge e l’onere della prova è stato correttamente ripartito?
  • Le spese deducibili sono state considerate integralmente (attrezzature, affitto, corsi di aggiornamento)?

🧾 Documenti utili alla difesa

  • Avviso di accertamento e allegati ricevuti.
  • Registri IVA, parcelle e fatture emesse.
  • Estratti conto bancari e movimenti POS.
  • Documentazione sanitaria e professionale (titoli, iscrizioni, abilitazioni, convenzioni).
  • Contratti di collaborazione o di locazione dello studio.
  • Dichiarazioni dei redditi e bilanci contabili degli anni contestati.

🛠️ Strategie di difesa

  • Dimostrare che le prestazioni rese rientrano a pieno titolo tra quelle sanitarie esenti da IVA.
  • Contestare presunzioni di ricavi non dichiarati prive di riscontri concreti.
  • Far valere errori formali nell’avviso di accertamento (mancata motivazione, errata notifica, calcoli imprecisi).
  • Evidenziare le spese deducibili e costi professionali non considerati.
  • Richiedere l’annullamento in autotutela o presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria.
  • In caso di importi elevati o contestazioni penali, predisporre una difesa penale-tributaria coordinata.

🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

  • 📂 Analizza la tua posizione fiscale e la natura delle prestazioni contestate.
  • 📌 Valuta la legittimità dell’accertamento e individua errori tecnici o procedurali.
  • ✍️ Redige memorie difensive e ricorsi tributari personalizzati.
  • ⚖️ Ti rappresenta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria e, se necessario, in sede penale.
  • 🔁 Ti assiste anche nella regolarizzazione preventiva dell’attività e nella corretta gestione fiscale delle prestazioni sanitarie.

🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

  • ✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e fiscalità delle professioni sanitarie.
  • ✔️ Consulente per la difesa di chiropratici, fisioterapisti e operatori sanitari in contenziosi fiscali.
  • ✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.

Conclusione

Gli accertamenti fiscali ai chiropratici spesso derivano da errori di qualificazione dell’attività sanitaria o da presunzioni infondate sui ricavi.
Con una difesa documentata e tecnica, puoi dimostrare la correttezza della tua posizione, mantenere le esenzioni fiscali spettanti e ridurre drasticamente imposte e sanzioni.


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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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