Ostetriche Con Debiti: Cosa Fare E Come Difendersi

Sei un’ostetrica e ti trovi in difficoltà a causa di debiti fiscali, contributivi o personali? In questi casi, l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, le banche o i fornitori possono intraprendere azioni di recupero nei tuoi confronti, mettendo a rischio i tuoi guadagni, il tuo studio e il tuo patrimonio personale. Le conseguenze possono essere molto gravi: cartelle esattoriali, pignoramenti, ipoteche e, nei casi più complessi, procedure esecutive. Tuttavia, esistono strumenti legali e strategie di difesa che permettono di gestire e ridurre il peso dei debiti, tutelando la tua attività e la tua serenità professionale.

Quando un’ostetrica rischia per i debiti
– Se non vengono pagate imposte, IVA o contributi previdenziali
– Se da accertamenti fiscali emergono importi eccessivi o non dovuti
– Se mutui, leasing o finanziamenti professionali non vengono regolarmente saldati
– Se collaboratori o fornitori avanzano crediti insoluti
– Se vengono avviate procedure esecutive come pignoramenti, fermi amministrativi o ipoteche

Conseguenze dei debiti non gestiti
– Pignoramento dei compensi provenienti da pazienti o strutture sanitarie
– Iscrizione di ipoteche su immobili, beni strumentali o personali
– Blocco dei conti correnti e della liquidità necessaria all’attività
– Segnalazioni nelle banche dati creditizie con perdita di affidabilità finanziaria
– Danni alla reputazione professionale e riduzione delle collaborazioni o della clientela

Come difendersi e gestire i debiti
– Verificare la legittimità delle cartelle esattoriali e degli atti ricevuti: molti contengono errori formali o sostanziali
– Richiedere piani di rateizzazione o accordi di rientro con l’Agenzia delle Entrate Riscossione
– Valutare la possibilità di aderire a rottamazioni o saldo e stralcio dei debiti fiscali, quando previsti
– Contestare in sede giudiziale le pretese fiscali sproporzionate o illegittime
– Negoziare con banche e fornitori piani di rientro sostenibili
– Utilizzare gli strumenti previsti dalla legge per la composizione della crisi da sovraindebitamento

Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare la posizione debitoria e individuare i debiti effettivi e quelli contestabili
– Verificare la correttezza delle notifiche e delle procedure esecutive avviate
– Assisterti nella predisposizione di rateizzazioni, rottamazioni o saldo e stralcio
– Predisporre ricorsi tributari per ridurre o annullare pretese fiscali illegittime
– Difenderti da pignoramenti o ipoteche, tutelando il tuo patrimonio personale e professionale

Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale delle pretese fiscali illegittime
– La riduzione del debito complessivo tramite strumenti agevolativi o giudiziali
– La sospensione di pignoramenti, ipoteche e azioni esecutive in corso
– La possibilità di continuare l’attività professionale senza interruzioni
– La certezza di pagare solo quanto realmente previsto dalla legge

⚠️ Attenzione: le ostetriche, come altri professionisti sanitari, possono accumulare debiti importanti se non gestiscono tempestivamente la propria posizione fiscale e contributiva. È fondamentale intervenire subito per evitare conseguenze economiche e personali gravi.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e gestione della crisi da debiti – spiega cosa fare se sei un’ostetrica con debiti e come difenderti da azioni fiscali, bancarie o esecutive.

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Introduzione

Le ostetriche costituiscono un pilastro essenziale del sistema sanitario, accompagnando le donne dalla gravidanza al puerperio. L’esercizio della professione è disciplinato da normative specifiche e richiede competenze cliniche, empatia e rispetto delle linee guida. Tuttavia, come ogni lavoratore, anche le ostetriche possono trovarsi ad affrontare situazioni di indebitamento derivanti da cause diverse: tasse non pagate, contributi previdenziali arretrati, debiti bancari, sanzioni da cartelle esattoriali o risarcimenti per colpa professionale. La crisi economica degli ultimi anni, gli effetti della pandemia, l’aumento del costo della vita e la crescente complessità delle normative hanno reso più frequenti tali situazioni, con possibili ricadute sulla serenità personale e sulla continuità lavorativa.

Questa guida, redatta a settembre 2025 e aggiornata con le norme e le sentenze più recenti, si propone di fornire un quadro completo e autorevole per ostetriche, avvocati, consulenti, imprenditori e privati. Analizza i vari tipi di debiti, le forme di tutela disponibili, i procedimenti esecutivi, le modalità di rateizzazione, i meccanismi di esdebitazione e le procedure del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019, di seguito CCII) come modificato dai decreti del 2023 e 2024. Verranno esaminate anche la responsabilità professionale delle ostetriche – con riferimento al regime civilistico e penale, alle norme introdotte dalla legge Gelli‑Bianco (L. 24/2017) – e gli strumenti di prevenzione del contenzioso.

Per agevolare la lettura, la guida è strutturata in paragrafi tematici con tabelle riepilogative, esempi pratici e un’ampia sezione di domande e risposte. In coda sono riportati i riferimenti normativi e giurisprudenziali consultati.

1. Tipologie di debiti che possono interessare le ostetriche

Le ostetriche possono contrarre diverse tipologie di debiti nello svolgimento della propria attività o nella vita privata. Comprendere la natura del debito è il primo passo per individuare le possibili strategie difensive e gli strumenti legali disponibili. Di seguito sono elencate le categorie più comuni con esempi pratici.

1.1 Debiti fiscali e contributivi

  • Irpef e Iva: obblighi tributari derivanti dall’esercizio della professione (in forma autonoma o associata). L’omesso versamento può comportare l’emissione di cartelle esattoriali da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER), sanzioni, interessi e procedure esecutive.
  • Contributi previdenziali: per le ostetriche dipendenti la contribuzione è versata dal datore di lavoro; per le ostetriche libero professioniste esistono gestioni dedicate (casse professionali) o l’iscrizione alla Gestione Separata INPS. Il mancato versamento genera un debito contributivo che può essere rateizzato in fase amministrativa secondo quanto previsto dall’INPS .
  • Debiti Inail: qualora l’ostetrica sia titolare di uno studio o abbia dipendenti, l’omesso pagamento dei premi assicurativi può generare ulteriori somme da regolarizzare.

1.2 Debiti bancari e finanziari

Le ostetriche, come qualsiasi cittadino, possono accedere a mutui, prestiti o fidi bancari per esigenze personali (acquisto casa, auto) o per la propria attività (apertura di uno studio, acquisto di attrezzature). L’inadempimento alle rate può comportare:

  • sollecito di pagamento e segnalazione nelle centrali rischi;
  • applicazione di interessi moratori e spese di recupero;
  • escussione di eventuali garanzie reali (ipoteche sui beni) o personali (fideiussioni);
  • avvio di procedure esecutive (pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi).

1.3 Debiti professionali (risarcimenti e responsabilità civile)

La specificità della professione ostetrica comporta un elevato rischio legato all’evento nascita. Errori o omissioni possono generare pretese risarcitorie da parte di pazienti o dei loro familiari. Le principali situazioni di responsabilità professionale sono:

  • Errori nella diagnosi prenatale (mancata individuazione di anomalie, errata interpretazione di ecografie o screening);
  • Gestione inappropriata del travaglio (ritardo nel ricorso al cesareo, uso scorretto di strumenti come ventosa o forcipe, mancato monitoraggio del battito fetale);
  • Complicanze post‑parto (emorragie, infezioni non diagnosticate);
  • Somministrazione di farmaci fuori indicazione o in quantità inadeguata;
  • Violazione del consenso informato.

Secondo la giurisprudenza recente, le ostetriche rispondono penalmente per omissioni solo quando vi sia la prova del nesso causale tra il loro mancato intervento e il danno. Un’importante sentenza della Cassazione del 2017 ha escluso la colpa delle ostetriche in un caso di interruzione di gravidanza, sostenendo che il loro dovere si limita a informare il medico e non possono assumere la decisione di procedere a un parto prematuro in assenza di istruzioni. Mancando la “umana razionale certezza” che l’intervento del medico avrebbe evitato l’aborto, la responsabilità penale è stata esclusa .

Dal lato civile, i danneggiati possono agire contro la struttura e contro il professionista. La legge Gelli‑Bianco (L. 24/2017) distingue la responsabilità contrattuale della struttura (10 anni di prescrizione) dalla responsabilità extracontrattuale del singolo professionista (5 anni), salva la prova di un rapporto contrattuale diretto .

1.4 Debiti da sanzioni disciplinari o amministrative

L’esercizio della professione prevede il rispetto di codici deontologici e norme regionali. In caso di violazioni (ad esempio pratica abusiva della professione, mancata copertura assicurativa obbligatoria, mancato rispetto dei protocolli di sterilizzazione), l’ostetrica può essere sanzionata dagli ordini professionali (con sanzioni pecuniarie o sospensione) o dagli enti sanitari. Le sanzioni pecuniarie non saldate diventano crediti esigibili e possono essere affidate alla riscossione coattiva.

1.5 Debiti personali e familiari

Oltre ai debiti connessi all’attività lavorativa, le ostetriche possono contrarre debiti privati: rate del condominio, spese condominiali arretrate, bollette, tasse automobilistiche, multe stradali. Anche tali debiti possono sfociare in cartelle esattoriali e azioni esecutive.

1.6 Debiti da garanzie prestate

Molte professioniste concedono fideiussioni per i debiti della famiglia o delle società a cui partecipano. In caso di insolvenza del garantito, la banca può rivalersi sul fideiussore. Anche partner di società personali (s.s., s.n.c.) rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti sociali, con effetti su tutto il patrimonio personale.

2. Agenzia Entrate‑Riscossione e procedure esecutive

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) è l’ente incaricato della riscossione dei tributi e delle altre entrate patrimoniali dello Stato. Comprendere i meccanismi della riscossione coattiva consente al debitore di adottare tempestivamente le misure idonee per evitare il pignoramento dei propri beni o la perdita dell’immobile.

2.1 La cartella di pagamento

Il processo di riscossione inizia con l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito per i contributi INPS. Tali atti indicano gli importi dovuti e contengono l’intimazione a pagare entro sessanta giorni. Decorso tale termine senza pagamento, l’ente creditore affida il titolo all’AER, la quale può attivare azioni esecutive.

In alcuni casi, come per debiti derivanti da omesso pagamento del bollo auto o di tributi locali, l’atto esecutivo può essere un avviso di accertamento esecutivo o un avviso di presa in carico. Per i contributi previdenziali, l’INPS notifica un avviso di addebito immediatamente esecutivo.

2.2 L’avviso di intimazione e il termine di 5 giorni

Prima di procedere al pignoramento, l’AER deve inviare al debitore un avviso di intimazione se è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella . Nel caso di debiti inferiori a 1.000 euro, l’ente deve inviare una comunicazione almeno 120 giorni prima dell’avvio dell’esecuzione . Dopo la ricezione dell’avviso di intimazione, il debitore ha cinque giorni per pagare il dovuto o chiedere un piano di rateizzazione; decorso tale termine l’AER può procedere con il pignoramento.

2.3 Esclusioni e limiti al pignoramento

La normativa italiana tutela alcuni beni considerati essenziali. L’art. 76 del DPR 602/1973, come modificato, prevede che la prima casa non possa essere pignorata se è l’unico immobile di proprietà del debitore, adibito ad abitazione principale, non di lusso e non accatastato come categoria A/8 (ville) o A/9 (castelli). Il pignoramento è ammesso solo quando il debito è superiore a 120.000 euro e il valore dell’immobile eccede 120.000 euro; inoltre, l’AER deve iscrivere ipoteca da almeno sei mesi e notificare un avviso di pagamento .

Per i crediti retributivi, il pignoramento presso terzi prevede soglie di impignorabilità: 1/10 dello stipendio netto se lo stipendio non supera 2.500 euro, 1/7 se tra 2.500 e 5.000 euro, 1/5 se superiore . La quota dell’ultima mensilità accreditata sul conto corrente è sempre impignorabile .

2.4 Pignoramento presso terzi

Quando il debitore vanta crediti verso terzi (es. datore di lavoro, clienti, banca), l’AER può procedere al pignoramento presso terzi. L’istituto di credito deve bloccare le somme eccedenti l’ultima retribuzione e trasferirle all’ente. Anche i crediti professionali verso le pazienti possono essere soggetti a pignoramento; in tale caso, l’ostetrica potrebbe ricevere la notifica di un atto di pignoramento verso terzi da esibire ai propri clienti, i quali dovranno versare la quota pignorata direttamente all’agente della riscossione.

2.5 Sospensione e cancellazione delle procedure esecutive

L’art. 19 del DPR 602/1973 stabilisce che, in presenza di una richiesta di rateizzazione, l’AER non può avviare nuove azioni esecutive mentre il piano è in corso e correttamente adempiuto . Il pagamento della prima rata, se effettuato prima della notifica della vendita all’asta, estingue la procedura esecutiva; tuttavia, il bene rimane vincolato fino al pagamento integrale. La rottamazione-ter e il saldo e stralcio (definizioni agevolate di cartelle) hanno consentito, con la Legge 25/2022, di far cessare l’esecuzione anche in caso di tardivo pagamento, purché avvenuto prima della conversione del decreto .

3. Rateizzazione dei debiti

La rateizzazione consente di ripartire il debito in più quote, rendendo sostenibile il pagamento. Esistono procedure diverse a seconda dell’ente creditore (Agenzia Entrate-Riscossione o INPS) e della natura del debito.

3.1 Rateizzazione presso l’Agenzia Entrate-Riscossione

L’AER gestisce i piani di rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo in base all’art. 19 del DPR 602/1973, così come modificato dal d.lgs. 110/2024 (entrata in vigore 1° gennaio 2025). Le principali caratteristiche sono:

  1. Richiesta semplice (senza documentazione): per debiti fino a 120.000 euro è possibile ottenere un piano di 84 rate mensili per gli anni 2025-2026, 96 rate per 2027-2028 e 108 rate a partire dal 2029; ogni rata deve essere almeno di 50 euro .
  2. Richiesta documentata: se il debitore ha debiti fino a 120.000 euro ma richiede un numero maggiore di rate, o se il debito supera 120.000 euro, deve presentare una documentazione attestante la temporanea difficoltà economica. In questo caso l’AER può concedere piani da 85 a 120 rate (2025-2026), da 97 a 120 (2027-2028) o da 109 a 120 (dal 2029) .
  3. Valutazione della situazione economica: per le persone fisiche la valutazione si basa sull’ISEE, mentre per le imprese si considerano specifici indici di liquidità e solvibilità; il decreto ministeriale 27 dicembre 2024 ha definito i parametri, consentendo certificazioni alternative qualora l’unica abitazione o il locale d’impresa siano inagibili per calamità .
  4. Decadenza e nuova rateizzazione: il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio e la ripresa delle azioni esecutive. Tuttavia, è possibile chiedere una nuova rateizzazione dopo aver saldato le rate scadute.

3.2 Rateazione dei contributi INPS

Per i debiti contributivi, l’INPS consente una rateazione in fase amministrativa. Si tratta di un piano di ammortamento definito prima dell’affidamento al concessionario della riscossione (AER) e soggetto a regole specifiche:

  • Destinatari: datori di lavoro, artigiani e commercianti, imprenditori agricoli, committenti che devono versare contributi alla Gestione Separata, liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata .
  • Durata: la rateazione ordinaria prevede al massimo 24 rate mensili. È prevista una estensione fino a 36 rate per eventi straordinari (calamità, procedure concorsuali, crisi temporanea) . In casi eccezionali con incertezza dell’obbligo o frode di un terzo, il Ministero può autorizzare piani fino a 60 rate .
  • Campo d’applicazione: l’istanza deve riguardare tutti i debiti contributivi dell’azienda o della professionista maturati fino al momento della domanda, compresi quelli da omissione o evasione, che non siano già stati iscritti a ruolo .
  • Obblighi del debitore: il piano prevede il pagamento di interessi al tasso vigente e la rinuncia a opposizioni; il richiedente deve mantenere la regolarità dei contributi correnti e rispettare il piano, pena la revoca della rateazione . È possibile richiedere una rateazione breve di sei rate (corrispondenti a tre mesi di contributi) per ristabilire la regolarità contributiva .
  • Presentazione della domanda: le richieste si inoltrano telematicamente con i moduli SC15 o SC18 (per eredi e responsabili solidali), allegando la documentazione finanziaria .

3.3 Tassi di interesse e obblighi fiscali

I piani di rateizzazione prevedono l’applicazione di interessi di dilazione. Per la rateizzazione AER, il tasso annuo è definito dal decreto ministeriale e corrisponde al tasso di interesse legale maggiorato di una percentuale; eventuali sgravi o misure emergenziali (es. decreto Sostegni) possono ridurre temporaneamente il tasso. È obbligatorio versare le rate nei termini; il ritardato pagamento comporta interessi di mora e la decadenza dal beneficio.

4. Strumenti di definizione agevolata (rottamazione, saldo e stralcio)

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto con misure straordinarie per facilitare il pagamento delle cartelle esattoriali. Tra le iniziative più rilevanti (alcune scadute, altre rinnovate) figurano:

  • Rottamazione-ter (DL 119/2018): permette di pagare imposte e sanzioni scontate, con l’azzeramento degli interessi di mora e delle sanzioni, ma richiede il versamento integrale dell’imposta e dell’aggio. Il termine per aderire era il 2019, ma la legge di bilancio 2021 ha riaperto i termini per alcune cartelle.
  • Saldo e stralcio (DL 119/2018): riservato ai contribuenti in difficoltà economica con ISEE inferiore a 20.000 euro, prevede l’abbattimento di parte dell’imposta oltre a sanzioni e interessi. Le percentuali variano dal 16% al 35% a seconda dell’ISEE.
  • Rottamazione-quater (DL 124/2023): apertura nel 2023-2024 con possibilità di versare in quattro anni, prima rata entro ottobre 2023; consente di beneficiare della cancellazione di sanzioni e interessi. La legge 25/2022 ha disposto che in caso di tardivo pagamento entro cinque giorni non si decade e ha previsto la sanatoria per i pagamenti tardivi riferiti a rottamazione-ter e saldo e stralcio .

A settembre 2025 non sono previste nuove definizioni agevolate, ma il Parlamento potrebbe approvare ulteriori sanatorie in caso di crisi economica. È consigliabile monitorare i siti istituzionali dell’Agenzia Entrate e della Gazzetta Ufficiale.

5. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) e sovraindebitamento

Il CCII (d.lgs. 14/2019) disciplina le procedure per la gestione della crisi e dell’insolvenza di imprenditori, professionisti e consumatori. Le ostetriche, in quanto professioniste e talvolta titolari di studi associati, possono accedere a diverse procedure per ristrutturare o estinguere i debiti. Nel 2023-2025 il CCII è stato oggetto di importanti correttivi (D.Lgs. 83/2023, D.Lgs. 136/2024), finalizzati a rendere più flessibili le procedure e ampliare la platea dei beneficiari.

5.1 Accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore

L’accordo di ristrutturazione (art. 67 CCII) consente al consumatore sovraindebitato di proporre un piano ai creditori, con la supervisione dell’Organismo di composizione della crisi (OCC). Le principali novità introdotte dal Correttivo-ter del 2024 comprendono:

  • Moratoria di due anni sui crediti privilegiati o con garanzia reale. Il debitore può sospendere il pagamento degli interessi e della quota capitale per 24 mesi .
  • Maggiore flessibilità nella modifica del piano durante l’esecuzione; è possibile adattare il piano a nuove circostanze economiche, sempre con l’approvazione dei creditori .
  • Abrogazione delle domande prenotative per i piani di ristrutturazione: ora il debitore deve presentare un piano completo, riducendo i tempi morti della procedura .

5.2 Piano del consumatore

Il piano del consumatore (art. 68 CCII) permette al debitore persona fisica non imprenditore di ottenere l’omologazione del tribunale nonostante l’opposizione dei creditori, se il piano appare idoneo a soddisfare almeno in parte le pretese. Le modifiche introdotte nel 2024 prevedono:

  • Inclusione dei coniugi o membri della famiglia nel piano unico, denominato “procedura familiare” (nuovo art. 66); ciò consente di presentare un unico piano per i debiti dei vari componenti .
  • Apertura ai soci di società di persone, considerati consumatori per i debiti personali, purché non siano derivanti da attività d’impresa.
  • Previsione di una moratoria fino a due anni per i crediti assistiti da privilegio.

5.3 Liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio)

Se il debito è eccessivo e non è possibile proporre un piano di rientro, il debitore può optare per la liquidazione controllata (artt. 268‑282 CCII). Con il correttivo 2024:

  • L’OCC deve valutare l’adeguatezza del patrimonio e la documentazione; la relazione ex art. 268 è più rigorosa e deve esaminare possibili azioni revocatorie o recuperi .
  • Il debitore può ottenere la esdebitazione automatica per i debiti non soddisfatti dopo la chiusura della procedura o comunque dopo tre anni dall’apertura, senza presentare ulteriore istanza .
  • I beni essenziali sono tutelati: la casa familiare può essere mantenuta se il valore eccede il debito ipotecario e i creditori non offrono acquisti superiori; inoltre, non sono aggredibili gli strumenti indispensabili all’attività professionale.

5.4 Esdebitazione e liberazione dai debiti residui

Il CCII prevede che il debitore persona fisica meritevole possa ottenere la esdebitazione e liberarsi dai debiti non integralmente pagati. Il 2024 ha introdotto l’esdebitazione automatica dopo tre anni dalla chiusura della procedura di liquidazione controllata senza necessità di ulteriore domanda . L’istituto della esdebitazione mira a favorire una seconda possibilità a soggetti onesti ma sfortunati, permettendo loro di reinserirsi nel circuito economico senza l’ombra dei debiti pregressi.

5.5 Impresa minore e procedure di composizione della crisi per professionisti

Le ostetriche che esercitano in forma organizzata (studi associati o società tra professionisti) possono rientrare nelle procedure di regolazione della crisi riservate alle imprese minori o alle società tra professionisti (STP). Queste procedure comprendono:

  • Concordato semplificato: procedura snella introdotta dal DL 118/2021 per PMI e professionisti sotto soglie di fatturato; consente di presentare un accordo di cessione dell’azienda o di ristrutturazione dei debiti con tempi ridotti e limitate opposizioni.
  • Concordato preventivo: tradizionale procedura di ristrutturazione, più complessa e costosa, adatta a debiti elevati e necessità di continuità aziendale.
  • Accordi di ristrutturazione (art. 57 CCII) con percentuale minima del 60% dei creditori aderenti (variabile in base alla tipologia di creditori) e effetti di protezione simili al concordato.

6. Responsabilità professionale delle ostetriche

La responsabilità professionale è una delle aree più delicate per le ostetriche. La normativa italiana è stata profondamente riformata dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24 (“Gelli-Bianco”), che ha introdotto nuovi principi di sicurezza delle cure, gestione del rischio clinico e responsabilità professionale.

6.1 Sicurezza delle cure e gestione del rischio

L’art. 1 della L. 24/2017 qualifica la sicurezza delle cure come parte integrante del diritto alla salute e obbliga le strutture sanitarie a predisporre programmi di gestione del rischio clinico . L’art. 2 istituisce centri regionali per la gestione del rischio e un Osservatorio nazionale; quest’ultimo raccoglie dati sugli eventi avversi e redige linee guida in collaborazione con società scientifiche e ordini professionali .

6.2 Linee guida e buone pratiche cliniche

L’art. 5 prevede che i professionisti sanitari debbano attenersi alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali elaborate da società scientifiche accreditate e pubblicate sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità . In mancanza di linee guida, occorre seguire le buone pratiche. L’aderenza alle linee guida è decisiva sia in ambito civilistico che penale.

6.3 Responsabilità penale e art. 590‑sexies c.p.

L’art. 6 della L. 24/2017 introduce nel codice penale l’art. 590‑sexies, che disciplina i reati di lesioni personali e omicidio colposo commessi in ambito sanitario. L’articolo prevede che se l’evento si verifica per imperizia, il sanitario non è punibile se ha rispettato le linee guida e le buone pratiche accreditate . La norma ha superato la precedente distinzione del “Decreto Balduzzi” del 2012, che attenuava la responsabilità in caso di colpa lieve; la Gelli-Bianco esclude la punibilità solo per imperizia, non per imprudenza o negligenza .

La giurisprudenza ha precisato che la non punibilità richiede la prova della conformità dell’operato alle linee guida e che l’esclusione della colpa lieve non si applica se vi è colpa per negligenza (es. mancato monitoraggio del battito fetale) o imprudenza (es. uso di strumenti senza adeguata esperienza). La Cassazione del 2017 ha ribadito che le ostetriche possono essere ritenute penalmente responsabili solo se la loro omissione (ad es. mancata segnalazione di anomalie) è causalmente collegata all’evento avverso .

6.4 Responsabilità civile: struttura vs professionista

L’art. 7 della Gelli-Bianco distingue la responsabilità della struttura sanitaria (ospedale pubblico o clinica privata) da quella del professionista. La struttura risponde in via contrattuale ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., con una prescrizione decennale; il professionista risponde in via extracontrattuale (art. 2043 c.c.) se non vi è un rapporto contrattuale diretto con il paziente . In pratica:

  • Il paziente può agire contro la struttura e il professionista. La struttura risponderà di eventuali errori commessi dal proprio personale in quanto gestore del servizio. Il professionista ne risponde personalmente solo per colpa grave o dolo.
  • Il professionista può essere condannato a rifondere la struttura in caso di dolo o colpa grave; l’azione di rivalsa deve essere esercitata entro un anno dal pagamento .

Questa distinzione incide sui termini di prescrizione (10 anni vs 5 anni), sull’onere della prova (la responsabilità contrattuale presuppone la presunzione di colpa in caso di inadempimento; quella extracontrattuale richiede la prova della colpa del professionista) e sui limiti del risarcimento.

6.5 Giurisprudenza recente (2023‑2025)

Nell’ultima decade si è consolidata una giurisprudenza severa ma equa nei confronti della categoria. Alcune decisioni recenti sono particolarmente significative:

  • Cassazione civile n. 15874/2023: ha condannato una struttura a pagare 850.000 euro a causa di un ritardo nel cesareo che aveva provocato una paralisi cerebrale al neonato . La decisione ribadisce che il monitoraggio del travaglio e il tempestivo ricorso al cesareo rientrano nell’obbligo di diligenza.
  • Tribunale di Roma, sentenza 2024: ha riconosciuto 600.000 euro di danni per emorragia post-parto non gestita. Il giudice ha rilevato l’insufficienza delle linee guida della struttura e la negligenza nel monitoraggio .
  • Corte d’Appello di Milano, sentenza 2025: ha condannato una struttura e un’ostetrica per uso improprio del forcipe, generando lesioni neurologiche (500.000 euro di danni) .

Anche la Cassazione penale ha confermato, con la sentenza 31 maggio‑31 agosto 2017 n. 39771, l’assoluzione di due ostetriche accusate di non aver avvertito tempestivamente il medico in un caso di aborto spontaneo; la Corte ha precisato che, in assenza di prova del nesso causale tra la loro omissione e l’evento, la colpa non sussiste .

6.6 Copertura assicurativa obbligatoria

La L. 24/2017 impone alle strutture sanitarie pubbliche e private di stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera. I professionisti devono essere muniti di assicurazione professionale adeguata ai rischi dell’attività. Le ostetriche che operano come libere professioniste devono verificare che la propria polizza copra anche i danni da colpa grave; molte compagnie escludono l’uso di determinati strumenti (forcipe, ventosa) o interventi particolarmente invasivi; è quindi consigliabile richiedere polizze specifiche.

La mancanza di copertura assicurativa può comportare sanzioni disciplinari e, in caso di danno, l’obbligo personale di risarcire integralmente la vittima.

6.7 Procedure conciliative e mediazione

Prima di intraprendere una causa per responsabilità sanitaria, la L. 24/2017 prevede il tentativo obbligatorio di consulenza tecnica preventiva (art. 696‑bis c.p.c.), finalizzato alla conciliazione . La domanda si propone al tribunale del luogo dove ha sede la struttura; il giudice nomina un consulente che stima il danno e tenta di conciliare le parti. Se la conciliazione fallisce, il verbale e la relazione possono essere utilizzati nella successiva causa. Tale fase è obbligatoria pena l’improcedibilità della domanda giudiziale.

7. Strategie difensive per ostetriche debitrici

Affrontare la situazione di indebitamento richiede un’analisi accurata della posizione debitoria, la ricerca di soluzioni legali e la pianificazione finanziaria. Di seguito si propongono strategie operative per diversi tipi di debiti.

7.1 Analisi della posizione debitoria e verifica degli atti

  1. Raccolta della documentazione: cartelle di pagamento, avvisi di addebito, contratti di mutuo, estratti conto, polizze assicurative, provvedimenti giudiziari.
  2. Verifica dei termini: controllare la data di notifica degli atti per valutare la possibilità di ricorsi per vizi di notifica o decadenza. Ad esempio, la cartella deve essere notificata entro un anno dall’iscrizione a ruolo; l’avviso di addebito INPS deve contenere la firma digitale.
  3. Contestazione dei vizi: presentare ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria (ora Corte di Giustizia Tributaria) o al giudice ordinario per le sanzioni amministrative. Vizi formali, prescrizione del credito, mancanza di prova dell’obbligazione possono portare all’annullamento del debito.

7.2 Ricorso a rateizzazione o definizione agevolata

Una volta verificata la legittimità del debito, il debitore può chiedere la rateizzazione a seconda dell’ente creditore (AER o INPS). Occorre prestare attenzione alla documentazione richiesta e rispettare le scadenze. La rateizzazione consente di interrompere le azioni esecutive e riprendere un pagamento sostenibile.

Le definizioni agevolate (rottamazione, saldo e stralcio) consentono di ridurre l’ammontare da pagare; occorre però valutare se la situazione economica consente il pagamento delle rate previste in tempi più brevi.

7.3 Accesso alle procedure di sovraindebitamento

Le ostetriche in gravi difficoltà economiche possono rivolgersi a un Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) per verificare la possibilità di accedere alle procedure di ristrutturazione. La scelta tra piano del consumatore, accordo di ristrutturazione o liquidazione controllata dipenderà dalla consistenza del patrimonio, dal reddito disponibile e dalla natura dei debiti (fiscali, privati, professionali). L’OCC fornirà assistenza nella predisposizione del piano e nel deposito dell’istanza.

È fondamentale dimostrare la propria meritevolezza, ossia la mancanza di dolo o colpa grave nell’indebitamento. Ad esempio, il ricorso a un mutuo per finanziare l’apertura dello studio è considerato legittimo; la contrazione di debiti di gioco potrebbe invece escludere la meritevolezza.

7.4 Difesa dalle azioni esecutive e dai pignoramenti

Nel caso in cui l’AER avvii il pignoramento, la tempestività è essenziale:

  • Pignoramento immobiliare: è possibile bloccare la procedura se si paga la prima rata del piano di rateizzazione prima dell’asta . Il debitore può inoltre proporre opposizione agli atti esecutivi per contestare vizi formali dell’atto di pignoramento.
  • Pignoramento presso terzi: il datore di lavoro o il cliente deve applicare le percentuali previste dalla legge; il debitore può richiedere al giudice dell’esecuzione la riduzione della quota pignorata se dimostra l’insufficienza dei mezzi di sostentamento.

7.5 Coperture assicurative e prevenzione della responsabilità professionale

Per prevenire i rischi legati alla responsabilità professionale, l’ostetrica deve:

  1. Attenersi alle linee guida pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità e alle best practices; mantenere aggiornate le competenze mediante formazione continua.
  2. Documentare scrupolosamente l’attività professionale (schede cliniche, monitoraggio cardiotocografico, consensi informati), poiché la documentazione costituisce prova in caso di contenzioso.
  3. Stipulare una polizza assicurativa adeguata, verificando massimale, franchigie e coperture per colpa grave.
  4. Partecipare a programmi di risk management e alle iniziative organizzate dai centri regionali previsti dalla L. 24/2017 .

7.6 Pianificazione finanziaria e consulenza professionale

Molte ostetriche lavorano come libere professioniste o in regime di lavoro autonomo; ciò richiede una gestione oculata delle finanze. Le seguenti azioni sono consigliate:

  • Tenere una contabilità aggiornata, separando le spese professionali da quelle personali;
  • Accantonare fondi per tasse e contributi, evitando di trovarsi impreparate a versamenti periodici;
  • Rinegoziare mutui e finanziamenti con la banca in caso di difficoltà temporanee; presentare bilanci e previsioni credibili può favorire la concessione di moratorie o riduzione del tasso;
  • Consultare un consulente fiscale e legale che possa monitorare le scadenze, suggerire regimi fiscali più vantaggiosi e rappresentare l’ostetrica nei contenziosi.

8. Simulazioni pratiche

Per comprendere meglio l’applicazione delle norme e delle strategie esaminate, proponiamo alcune simulazioni basate su situazioni tipiche che possono riguardare le ostetriche. Ogni scenario include l’analisi del problema, la normativa applicabile e le possibili soluzioni.

8.1 Ostetrica libero professionista con debiti fiscali e contributivi

Scenario: Maria, ostetrica libera professionista, non ha versato l’IVA e l’IRPEF per due anni a causa di una crisi di liquidità. Ha ricevuto cartelle esattoriali per 45.000 euro e un avviso di addebito INPS per 15.000 euro di contributi non pagati. L’AER le ha notificato un avviso di intimazione con scadenza di 5 giorni .

Soluzioni:

  • Presentare immediatamente domanda di rateizzazione all’AER; essendo il debito inferiore a 120.000 euro, può ottenere un piano fino a 84 rate (o 85-120 se documenta la crisi) . Pagando la prima rata prima del pignoramento, blocca l’azione esecutiva .
  • Contestare eventuali vizi nella cartella (omessa notifica, prescrizione). Se vi sono errori, proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria.
  • Per i debiti contributivi, presentare all’INPS domanda di rateazione amministrativa per 24 rate, estendibile a 36 se dimostra la crisi .
  • Verificare la possibilità di aderire a definizioni agevolate (rottamazione-quater) se ancora aperta.

8.2 Ostetrica dipendente con debiti bancari e rischio di pignoramento del quinto dello stipendio

Scenario: Carla, ostetrica dipendente di un ospedale pubblico, ha un mutuo e un prestito personale. Perdita di un familiare e spese mediche l’hanno costretta a sospendere le rate; la banca ha avviato un pignoramento del quinto dello stipendio.

Soluzioni:

  • Verificare che la banca rispetti le percentuali legali (non può pignorare oltre un quinto dello stipendio netto; se lo stipendio è inferiore a 2.500 euro, la quota pignorata non può superare un decimo) .
  • Presentare istanza al tribunale per la riduzione della quota pignorata dimostrando l’insufficienza dei mezzi di sostentamento (es. figli a carico, spese mediche).
  • Esplorare con la banca una ristrutturazione del debito; molte banche, dietro presentazione di un piano finanziario, accettano di modificare la durata del prestito o concedere periodi di sospensione.
  • Se l’indebitamento è generalizzato, considerare il ricorso a una procedura di piano del consumatore presso un OCC.

8.3 Ostetrica coinvolta in un contenzioso per responsabilità professionale

Scenario: Laura, ostetrica in una clinica privata, è stata citata per danni da una paziente che lamenta lesioni al neonato per un travaglio prolungato. La paziente chiede 400.000 euro. La clinica è assicurata, ma l’assicurazione sostiene che l’ostetrica non ha seguito le linee guida.

Soluzioni:

  • Attivare la procedura di mediazione/consulenza tecnica preventiva. La consulenza tecnica può valutare se l’ostetrica ha agito secondo le linee guida e determinare l’entità del danno .
  • Verificare la copertura assicurativa dell’ostetrica; se la polizza è adeguata, l’assicurazione dovrebbe tutelarla anche in caso di colpa grave. In caso contrario, la struttura potrebbe rivalersi sull’ostetrica.
  • Preparare una difesa fondata sulla conformità alle linee guida. Se il comportamento è stato conforme, la responsabilità penale è esclusa (art. 590-sexies) . In sede civile, occorre dimostrare l’assenza di colpa grave; la struttura risponde contrattualmente e potrà rivalersi solo entro un anno .

8.4 Ostetrica imprenditrice (studio associato) in crisi di liquidità

Scenario: Un gruppo di ostetriche ha costituito una società tra professionisti (STP) per aprire una clinica ostetrica. La struttura ha contratto un leasing per apparecchiature e un mutuo ipotecario. La pandemia ha ridotto l’afflusso di pazienti e la società non riesce a far fronte alle scadenze. I debiti complessivi superano 300.000 euro.

Soluzioni:

  • Valutare l’accesso al concordato semplificato introdotto dal DL 118/2021: la società può proporre la cessione del ramo d’azienda o un accordo con i creditori in tempi rapidi. L’adesione è subordinata alla nomina dell’esperto per la composizione negoziata.
  • Se le trattative falliscono, presentare domanda di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi del CCII, allegando un piano che preveda la continuità aziendale o la liquidazione degli asset.
  • Esaminare l’eventuale responsabilità personale delle socie; nelle STP di tipo società di persone (es. s.n.c.), le socie rispondono illimitatamente. Potrebbe essere necessario ricorrere a un piano del consumatore per i debiti personali derivanti dalle garanzie prestate.

9. Tabelle riepilogative

Per una consultazione rapida, si riportano alcune tabelle che sintetizzano le principali informazioni fornite nella guida.

9.1 Limiti di pignoramento degli stipendi e dei conti correnti

Tipo di creditoPercentuale pignorabileRiferimento normativo
Stipendi inferiori a 2.500 €1/10 dello stipendio nettoArt. 545 c.p.c., DPR 602/1973
Stipendi tra 2.500 e 5.000 €1/7 dello stipendio nettoArt. 545 c.p.c., DPR 602/1973
Stipendi superiori a 5.000 €1/5 dello stipendio nettoArt. 545 c.p.c., DPR 602/1973
Conto corrente (somme eccedenti l’ultimo stipendio)Pignorabili integralmente dopo il prelievo della quota impignorabileArt. 492-bis c.p.c., art. 72-bis DPR 602/1973
Prima casa (immobile unico, non di lusso)Non pignorabile, salvo debito > 120.000 € e ipoteca iscritta da almeno 6 mesiArt. 76 DPR 602/1973

9.2 Rateizzazione Agenzia Entrate-Riscossione (debiti iscritti a ruolo)

Importo del debitoTipo di richiestaNumero massimo di rateCondizioni
≤ 120.000 €Richiesta semplice84 rate (2025‑26), 96 (2027‑28), 108 (dal 2029)Nessuna documentazione, rata ≥ 50 €
≤ 120.000 € (richiesta documentata)Richiesta documentata85‑120 rate (2025‑26), 97‑120 (2027‑28), 109‑120 (dal 2029)Necessità di dimostrare temporanea difficoltà finanziaria
> 120.000 €Richiesta obbligatoria documentata85‑120 rateValutazione basata su ISEE (persone fisiche) o indici di liquidità (imprese)

9.3 Rateazione INPS

Categoria di debitoreDurata standardPossibili estensioniNote
Datori di lavoro, artigiani, commercianti, imprenditori agricoli, professionistiFino a 24 rate mensiliFino a 36 rate per calamità, procedure concorsuali, ritardi di pagamenti pubblici ; fino a 60 rate per motivi eccezionaliL’istanza deve riguardare tutti i debiti contributivi e prevede interessi di dilazione

9.4 Procedure di sovraindebitamento (CCII)

ProceduraBeneficiariCaratteristicheNovità 2024‑2025
Piano del consumatoreDebitori consumatori (anche soci di società di persone)Piano vincolante per i creditori, omologabile anche contro la loro volontàPossibilità di presentare un piano familiare per più componenti
Accordo di ristrutturazioneConsumatori e professionistiNecessario consenso della maggioranza dei creditori; moratoria di 2 anni per crediti privilegiatiEliminazione delle domande prenotative, maggiore flessibilità del piano
Liquidazione controllataDebitori incapaci di proporre un pianoVendita del patrimonio sotto controllo del tribunale; esdebitazione automatica dopo la chiusura o 3 anniValutazione rigorosa dell’OCC; maggiori tutele per beni essenziali
Concordato semplificatoPMI e professionisti in crisiProcedura rapida per cessione dell’azienda o ristrutturazione debitiIntrodotto dal DL 118/2021 per crisi da Covid-19

9.5 Responsabilità professionale: sintesi di norme e giurisprudenza

AspettoNormativa/giurisprudenzaImplicazioni
Sicurezza delle cureL. 24/2017, art. 1La sicurezza delle cure è parte del diritto alla salute; obbligo di programmi di risk management
Linee guidaL. 24/2017, art. 5I professionisti devono attenersi alle linee guida delle società scientifiche; in loro assenza, seguire buone pratiche
Responsabilità penaleArt. 590-sexies c.p. (L. 24/2017)Non punibilità per imperizia se si rispettano linee guida; punibilità per imprudenza o negligenza
Responsabilità civileArt. 7 L. 24/2017Struttura responsabile contrattualmente (10 anni), professionista responsabile extracontrattualmente (5 anni)
Giurisprudenza recenteCass. 2017 n. 39771 ; Cass. 2023 n. 15874; Trib. Roma 2024; App. Milano 2025Esclusione di responsabilità se non c’è nesso causale; condanne per ritardo nel cesareo, emorragia post-parto, uso improprio del forcipe

10. Domande e risposte

10.1 Cosa succede se non pago una cartella esattoriale?

Se entro 60 giorni dalla notifica della cartella non si effettua il pagamento, l’Agenzia Entrate-Riscossione può avviare azioni esecutive. Prima del pignoramento, deve notificare un avviso di intimazione (solo se è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella). Per i debiti fino a 1.000 euro l’esecuzione non può iniziare prima di 120 giorni dalla comunicazione .

10.2 Posso evitare il pignoramento dell’unica casa?

Sì, l’immobile adibito ad abitazione principale e unico immobile del debitore non può essere pignorato dall’Agenzia Entrate-Riscossione, a condizione che il debito non superi 120.000 euro e che l’immobile non appartenga a categorie di lusso. Se il debito supera tale soglia, l’ipoteca deve essere iscritta da almeno sei mesi prima del pignoramento .

10.3 Cosa devo fare se ricevo un avviso di addebito dell’INPS?

L’avviso di addebito è immediatamente esecutivo. Se ritieni che sia errato, puoi presentare ricorso al giudice del lavoro entro 30 giorni. In alternativa puoi chiedere la rateazione amministrativa all’INPS, che consente fino a 24 rate ordinarie o estensioni fino a 36 o 60 rate in casi eccezionali .

10.4 Quali sono i vantaggi di aderire a una procedura di sovraindebitamento?

Le procedure di sovraindebitamento consentono di:

  • bloccare azioni esecutive e sospendere interessi;
  • ottenere un piano di rientro sostenibile e proporzionato alle capacità di pagamento;
  • in caso di liquidazione controllata, essere esdebitati dai debiti residui dopo la chiusura della procedura ;
  • includere nel piano tutti i debiti (fiscali, bancari, contributivi, professionali) garantendo equità tra creditori.

10.5 Se commetto un errore professionale, sarò sempre responsabile penalmente?

No. L’art. 590-sexies c.p. esclude la punibilità per imperizia se il professionista si è attenuto a linee guida e buone pratiche . Tuttavia, la colpa per negligenza o imprudenza resta punibile. In ogni caso è necessario dimostrare il nesso causale tra l’errore e il danno; in mancanza, come nel caso affrontato dalla Cassazione nel 2017, la responsabilità penale non sussiste .

10.6 Cosa cambia se lavoro in una struttura privata rispetto al servizio pubblico?

La distinzione riguarda la responsabilità civile: nel pubblico la struttura risponde per i danni causati dai propri dipendenti (responsabilità contrattuale), mentre il professionista risponde in via extracontrattuale . Nelle strutture private, se l’ostetrica ha un rapporto contrattuale diretto con la paziente, può essere considerata contrattualmente responsabile. Le polizze assicurative devono quindi essere verificate con attenzione.

10.7 Posso essere considerata consumatore se sono socia di una società di persone?

Il correttivo-ter del CCII ha esteso la qualifica di consumatore anche ai soci di società di persone (s.n.c., s.a.s.) per i debiti personali non derivanti da attività professionale . Ciò consente di accedere al piano del consumatore pur essendo socio illimitatamente responsabile, purché i debiti per cui si richiede la procedura non abbiano natura imprenditoriale.

10.8 Cosa è l’esdebitazione e come ottenerla?

L’esdebitazione è la liberazione dai debiti non soddisfatti dopo la procedura. Nel CCII 2024, l’esdebitazione nella liquidazione controllata avviene automaticamente al termine della procedura o comunque dopo tre anni dall’apertura . Per ottenerla è necessario dimostrare la propria meritevolezza e collaborare con gli organi della procedura.

10.9 È obbligatoria la copertura assicurativa per le ostetriche?

Sì. La L. 24/2017 impone alle strutture sanitarie di dotarsi di polizze assicurative e richiede che i professionisti stipulino un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. La mancanza della polizza può comportare sanzioni disciplinari e l’obbligo di risarcire personalmente i danni.

10.10 Come funzionano le azioni di rivalsa della struttura sanitaria?

Se la struttura risarcisce un danno causato dal professionista, può esercitare azione di rivalsa nei confronti dell’ostetrica, ma solo in caso di dolo o colpa grave. La domanda deve essere proposta entro un anno dal pagamento. L’indennità non può superare tre volte il valore del reddito annuo del professionista .

11. Conclusioni

Le ostetriche, al pari di altri professionisti sanitari, possono trovarsi nella difficile condizione di gestire debiti di varia natura: fiscali, contributivi, bancari e anche derivanti da responsabilità professionale. Il quadro normativo italiano offre numerosi strumenti di tutela e opportunità di risanamento del debito, ma richiede competenze specifiche e tempestività nell’attivarli.

Conoscere i meccanismi di riscossione, i limiti al pignoramento, le procedure di rateizzazione e le opportunità offerte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza consente di evitare l’aggravarsi della situazione. Allo stesso modo, l’adesione alle linee guida e la gestione del rischio clinico rappresentano i pilastri per prevenire azioni risarcitorie e proteggere il proprio patrimonio e la propria reputazione.

La presente guida mira a fornire un supporto teorico e pratico, ma non può sostituire la consulenza individuale di un avvocato o di un commercialista. Ogni caso presenta peculiarità che richiedono una valutazione personalizzata. Tuttavia, con una preparazione adeguata, la consapevolezza dei propri diritti e doveri e l’aiuto di professionisti qualificati, le ostetriche possono affrontare il problema del debito in maniera efficace e riprendere il proprio percorso professionale con serenità.

12. Fonti normative e giurisprudenziali

Di seguito si elencano i principali riferimenti normativi e giurisprudenziali utilizzati nella redazione della guida (con rimando alle note interne):

  • D.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), come modificato dai d.lgs. 83/2023 e 136/2024.
  • DPR 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte).
  • L. 24/2017 (Gelli‑Bianco) e art. 590‑sexies c.p.
  • L. 189/2012 (Balduzzi) (superata dalla L. 24/2017).
  • Art. 1218 e 2043 c.c.
  • Art. 545 c.p.c. sui limiti di pignoramento.
  • Decisioni della Corte di Cassazione e di tribunali di merito: Cass. civ. 15874/2023; Cass. pen. n. 39771/2017 ; Trib. Roma 2024; App. Milano 2025 .
  • Circolari e pagine istituzionali di Agenzia Entrate-Riscossione e INPS.

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👉 Prima regola: affronta la situazione subito. È fondamentale analizzare la natura del debito, distinguendo tra imposte, contributi o esposizioni verso istituti di credito, per elaborare una strategia di difesa personalizzata.


⚖️ Quando scattano le contestazioni e le azioni esecutive

  • Cartelle esattoriali per IRPEF, IVA o addizionali regionali e comunali non versate;
  • Contributi INPS o casse professionali non pagati;
  • Pignoramento di conti correnti o compensi professionali;
  • Ipoteca su beni immobili o strumenti di lavoro;
  • Segnalazioni bancarie per rate di mutui o prestiti non saldate.

📌 Conseguenze del mancato pagamento

  • Aumento del debito per sanzioni e interessi di mora;
  • Azioni esecutive da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • Blocco dei conti correnti e difficoltà nell’ottenere credito;
  • Responsabilità patrimoniale diretta del professionista;
  • Rischio di danni alla reputazione e di interruzione dell’attività.

🔍 Cosa verificare per difendersi

  • Il debito è effettivamente dovuto o presenta errori di calcolo?
  • Alcune cartelle sono già prescritte o decadute?
  • È possibile chiedere una rateizzazione o definizione agevolata?
  • Le notifiche degli atti sono avvenute nei termini e in modo regolare?
  • L’esposizione riguarda solo te o anche una società o studio associato?

🧾 Documenti utili alla difesa

  • Cartelle esattoriali e avvisi di accertamento notificati;
  • Estratti di ruolo aggiornati dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • Estratti conto bancari e contratti di prestito o mutuo;
  • Dichiarazioni fiscali e contributive degli anni interessati;
  • Comunicazioni ufficiali su sospensioni, rateizzazioni o annullamenti.

🛠️ Strategie di difesa e soluzioni

  • Contestare la legittimità degli atti se presentano vizi o errori;
  • Richiedere rateizzazioni in base alle reali disponibilità economiche;
  • Accedere a procedure di saldo e stralcio o definizione agevolata;
  • Utilizzare strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;
  • Impugnare cartelle e avvisi illegittimi davanti alla Corte di Giustizia Tributaria;
  • Difendersi da pignoramenti e ipoteche su beni e strumenti professionali.

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Conclusione

Le ostetriche con debiti non sono prive di tutele: molte volte i debiti possono essere ridotti, rateizzati o annullati grazie a errori procedurali o prescrizioni.
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