Sei un osteopata e stai affrontando difficoltà a causa di debiti fiscali, contributivi o personali? In questi casi, l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, le banche o i fornitori possono intraprendere azioni di recupero nei tuoi confronti, mettendo a rischio i tuoi guadagni, il tuo studio e il tuo patrimonio personale. Le conseguenze possono essere molto gravi: cartelle esattoriali, pignoramenti, ipoteche e, nei casi più complessi, procedure esecutive. Tuttavia, esistono strumenti legali e strategie difensive che permettono di gestire i debiti, ridurne l’impatto e continuare a esercitare la professione in modo sereno e sicuro.
Quando un osteopata rischia per i debiti
– Se non vengono pagate imposte, IVA o contributi previdenziali
– Se da accertamenti fiscali derivano importi eccessivi o non dovuti
– Se mutui, leasing o finanziamenti per l’attività professionale non vengono regolarmente saldati
– Se collaboratori, fornitori o locatori avanzano crediti non pagati
– Se vengono avviate procedure esecutive come pignoramenti, fermi amministrativi o iscrizioni ipotecarie
Conseguenze dei debiti non gestiti
– Pignoramento dei compensi provenienti dai pazienti o da centri convenzionati
– Iscrizione di ipoteche su immobili, beni strumentali o personali
– Blocco dei conti correnti e delle risorse necessarie alla gestione dello studio
– Segnalazioni nelle banche dati creditizie e perdita di affidabilità finanziaria
– Danni alla reputazione professionale e riduzione della clientela
Come difendersi e gestire i debiti
– Verificare la legittimità delle cartelle esattoriali e degli atti notificati: molti contengono errori formali o sostanziali
– Richiedere rateizzazioni o accordi di rientro sostenibili con l’Agenzia delle Entrate Riscossione
– Valutare la possibilità di aderire a rottamazioni o saldo e stralcio dei debiti fiscali
– Contestare in sede giudiziale le pretese fiscali sproporzionate o non fondate
– Negoziare con banche e fornitori piani di rientro o accordi transattivi più vantaggiosi
– Accedere agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento per proteggere patrimonio e attività professionale
Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare la posizione debitoria complessiva e individuare i debiti contestabili
– Verificare la correttezza formale e sostanziale delle procedure esecutive
– Assisterti nella predisposizione di rateizzazioni, rottamazioni o saldo e stralcio
– Predisporre ricorsi tributari per ridurre o annullare pretese fiscali illegittime
– Difenderti da pignoramenti e azioni esecutive, salvaguardando beni e redditi professionali
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale delle pretese fiscali illegittime
– La riduzione del debito complessivo attraverso strumenti agevolativi o giudiziali
– La sospensione di pignoramenti, ipoteche e azioni esecutive già avviate
– La possibilità di proseguire l’attività professionale con maggiore serenità
– La certezza di pagare solo quanto realmente dovuto secondo la legge
⚠️ Attenzione: gli osteopati, come altri professionisti del benessere e della salute, possono accumulare debiti significativi se non gestiscono tempestivamente la propria posizione fiscale e finanziaria. Intervenire subito è essenziale per evitare gravi conseguenze economiche e personali.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e gestione della crisi da debiti – spiega cosa fare se sei un osteopata con debiti e come difenderti da azioni fiscali, bancarie o esecutive.
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Introduzione
Negli ultimi anni l’esercizio della professione di osteopata è entrato pienamente nel sistema sanitario italiano, ma la regolazione normativa rimane complessa e in continua evoluzione. La legge n. 3/2018 ha inserito l’osteopatia tra le professioni sanitarie ausiliarie, mentre l’attuazione concreta dei decreti ministeriali in materia di formazione e riconoscimento è avvenuta solo gradualmente. In questo quadro di transizione i professionisti dell’osteopatia, spesso organizzati come lavoratori autonomi o come micro-imprese, possono trovarsi a fare i conti con un carico debitorio crescente: imposte arretrate, contributi previdenziali, rate di mutui e finanziamenti per l’acquisto di attrezzature, pagamenti verso fornitori e debiti contratti con le pubbliche amministrazioni. Questa guida approfondita e aggiornata a settembre 2025 vuole fornire agli osteopati – sia persone fisiche sia società – gli strumenti necessari per affrontare situazioni di indebitamento con un taglio pratico e giuridico, mettendo al centro il punto di vista del debitore.
Negli ultimi due anni l’ordinamento ha visto importanti riforme: l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), le modifiche operate dal decreto legislativo n. 13/2025 con l’introduzione dell’esdebitazione immediata per i soggetti senza beni, la legge n. 27/2025 che ha ampliato le rateizzazioni fiscali e consentito transazioni agevolate fino a 144 mesi , nonché la legge n. 15/2025 che ha riaperto la possibilità di aderire alla definizione agevolata dei debiti con l’Agenzia Entrate-Riscossione . L’evoluzione normativa incide direttamente su come un professionista può gestire i debiti, difendersi dalle azioni esecutive e, se necessario, accedere alle procedure di sovraindebitamento per ottenere l’esdebitazione.
Nel corso della guida analizzeremo in dettaglio le diverse tipologie di debiti che un osteopata può accumulare (fiscali, previdenziali, bancari, verso fornitori, ecc.), le regole sulla responsabilità patrimoniale, le tutele previste dalla legge per i beni strumentali, le procedure esecutive poste in essere dall’Agenzia Entrate-Riscossione e dagli altri creditori, nonché le procedure di composizione della crisi previste dal Codice della crisi. Verranno presentate le sentenze più aggiornate della giurisprudenza, tabelle riepilogative, esempi pratici e domande frequenti. Al termine del documento vi sarà una sezione dedicata alle fonti normative e giurisprudenziali utilizzate, con particolare attenzione alle pronunce della Corte di Cassazione, dei Tribunali amministrativi regionali (TAR) e del Tribunale di Napoli.
1. Il contesto normativo dell’osteopatia e i profili fiscali
1.1 Riconoscimento della professione di osteopata
L’osteopatia è stata riconosciuta come professione sanitaria con la legge 11 gennaio 2018, n. 3, che ha modificato il decreto legislativo n. 502/1992 introducendo nuove professioni sanitarie. Tale legge prevede che l’esercizio della professione avvenga previa acquisizione di un titolo universitario di livello abilitante e l’iscrizione ad appositi albi professionali istituiti presso gli ordini delle professioni sanitarie. Tuttavia, fino all’emanazione dei decreti attuativi, la disciplina resta incompleta e gli osteopati continuano a esercitare come professionisti non organizzati in ordini. Diverse decisioni giurisprudenziali hanno ribadito che, in assenza di una normativa completa, l’osteopatia non rientra nel campo delle professioni mediche e non richiede il possesso di una laurea in medicina. Il TAR Catania, con una nota sentenza del 2021, ha affermato che l’osteopatia è protetta dagli articoli 35 e 41 della Costituzione in quanto attività libera e autonoma; l’autorità sanitaria non può pretendere il possesso di un titolo medico, citando anche la Cassazione penale n. 5838/1995 che esclude l’osteopatia dal novero delle professioni mediche . Questa pronuncia è stata confermata dal TAR Veneto e dal TAR Lombardia, rendendo chiaro che gli osteopati possono esercitare legittimamente senza incorrere in sanzioni disciplinari o penali.
1.2 Codici ATECO e obblighi fiscali specifici
L’attività di osteopata può essere esercitata come libero professionista (persona fisica titolare di partita IVA) o come società (generalmente società semplice o società di persone). Dal 1º aprile 2025, a seguito dell’aggiornamento della classificazione ATECO, è entrato in vigore il nuovo codice 86.96.09 riguardante “altre prestazioni paramediche indipendenti”, che include l’osteopatia. Le associazioni di categoria raccomandano di comunicare il cambio del codice all’Agenzia delle Entrate mediante il modello AA9 per le persone fisiche o il modello AA7 per le società . Prima di tale data molti osteopati erano iscritti con il codice 86.90.29 (“altri servizi di supporto alle funzioni aziendali”), che resta valido in via transitoria per chi non effettua la variazione.
Sul fronte degli adempimenti fiscali, gli osteopati rientrano tra i soggetti tenuti a emettere fattura al momento della prestazione. Con l’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica dal 2024 per i titolari di partita IVA, sono state previste deroghe per i professionisti sanitari che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria (TS). La Registro degli Osteopati d’Italia (ROI) ha spiegato che, fino al 31 dicembre 2025, i professionisti sanitari obbligati a trasmettere i dati al TS non possono emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e devono invece continuare a utilizzare la fattura cartacea o digitale inviata direttamente al paziente e al TS . La deroga si applica anche agli osteopati che, pur non essendo inseriti in un albo sanitario, eseguono prestazioni sanitarie ai sensi della legge n. 3/2018. Viceversa, gli osteopati che non hanno titolo sanitario e non trasmettono i dati al TS sono tenuti a emettere fatture elettroniche attraverso lo SdI .
Un aspetto importante riguarda la deducibilità delle spese sostenute dal paziente per i trattamenti osteopatici. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tali spese sono detraibili dall’IRPEF solo se la prestazione è effettuata da un professionista sanitariamente abilitato (ossia in possesso di laurea e abilitazione sanitaria) e se il pagamento avviene con strumenti tracciabili (bonifico, carta di credito, POS) . Ciò implica che gli osteopati senza titolo sanitario potrebbero trovarsi in difficoltà a competere con i colleghi abilitati, poiché i pazienti non possono detrarre le spese, ma rimane una scelta professionale legittima.
1.3 Gestione contabile e regime fiscale
La scelta del regime fiscale dipende dal volume d’affari e dalla forma giuridica. I professionisti che non superano 85.000 € di ricavi annui possono optare per il regime forfettario (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014), che prevede un’imposta sostitutiva del 15 % (o del 5 % per i primi cinque anni) e la non applicazione dell’IVA. Tuttavia il regime forfettario non consente la detrazione dei costi, pertanto l’osteopata dovrà valutare se le spese (affitto, acquisto di apparecchiature, corsi di formazione, collaboratori) giustificano la scelta di un regime ordinario semplificato con deduzione analitica dei costi. Le società di persone (SNC, SAS) e le società a responsabilità limitata (SRL) dovranno adottare la contabilità ordinaria con tenuta dei libri obbligatori, bilancio e redazione delle dichiarazioni.
Per quanto riguarda la contribuzione previdenziale, gli osteopati iscritti alla gestione separata INPS sono tenuti a versare contributi con aliquota piena (fino al 25 %) sul reddito professionale. Se esercitano in forma societaria, i soci amministratori versano i contributi alla gestione commercianti. È importante monitorare la posizione contributiva per evitare accumuli di debiti con l’INPS, i quali rientrano tra le obbligazioni che possono condurre all’attivazione di procedure esecutive e di sovraindebitamento.
2. Tipologie di debiti e responsabilità patrimoniali dell’osteopata
2.1 Debiti fiscali e previdenziali
Gli osteopati possono accumulare debiti verso l’erario per imposte dirette (IRPEF/IRES) e indirette (IVA), nonché verso l’INPS per contributi previdenziali. I debiti possono derivare da omessi versamenti, dichiarazioni infedeli o rateizzazioni non onorate. È essenziale comprendere le differenze tra le diverse procedure di riscossione. L’Agenzia Entrate-Riscossione (AER) è l’ente deputato a riscuotere le imposte e i contributi iscritti a ruolo; dal 2017 ha incorporato Equitalia. Quando l’osteopata riceve una cartella di pagamento o un avviso di accertamento, dispone di determinati termini (generalmente 60 giorni) per pagare o impugnare l’atto davanti alla commissione tributaria. Decorso tale termine, l’AER può attivare procedure esecutive come il fermo amministrativo, l’ipoteca e il pignoramento.
La legge n. 15/2025 ha riaperto la possibilità di aderire alla definizione agevolata (c.d. “rottamazione quater”) per i contribuenti che non hanno versato o hanno versato in ritardo le rate scadute entro il 31 dicembre 2024. I contribuenti possono presentare domanda entro il 30 aprile 2025 e scegliere se pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in dieci rate con scadenze da luglio 2025 a novembre 2027, con interessi al 2 % . Questo strumento consente di ridurre o azzerare sanzioni e interessi di mora, offrendo una via di uscita per i professionisti che hanno accumulato cartelle esattoriali negli anni precedenti.
Anche la legge n. 27/2025 (Decreto “Crisi e Rilancio”) ha introdotto nuove misure per facilitare la regolarizzazione dei debiti fiscali e contributivi: per importi fino a 100.000 €, è possibile negoziare transazioni con riduzione delle sanzioni e degli interessi e rateizzare i debiti fino a 144 mesi . Queste misure sono particolarmente importanti per gli osteopati che operano come piccoli imprenditori e che non dispongono di grandi riserve di liquidità.
2.2 Debiti bancari e finanziari
Molti osteopati contraggono mutui o finanziamenti per l’acquisto di locali, attrezzature o per l’avvio dello studio. I contratti di credito possono prevedere garanzie ipotecarie o il rilascio di cambiali. In caso di insolvenza, le banche possono procedere al pignoramento dei beni mobili o immobili oppure escutere eventuali garanzie personali (fideiussioni). È importante negoziare con l’istituto di credito piani di rientro prima che la situazione degeneri. In tal senso la legge n. 27/2025 consente transazioni fiscali ma lascia libero il settore bancario; tuttavia, l’entrata in vigore del Codice della crisi consente di proporre piani di ristrutturazione anche ai creditori finanziari nell’ambito di un “concordato minore” o di una ristrutturazione dei debiti del consumatore.
2.3 Debiti verso fornitori e altri privati
Gli osteopati che gestiscono studi con collaboratori o strutture societarie accumulano debiti verso fornitori di materiali sanitari, apparecchiature, servizi di segreteria e locatori. I debiti commerciali seguono le regole generali del codice civile (artt. 1218 ss.), per cui il mancato pagamento legittima il creditore ad agire in giudizio per ottenere un decreto ingiuntivo e successivamente avviare il pignoramento. In presenza di più debiti, la gestione delle priorità è fondamentale: i debiti con lo Stato e con gli enti previdenziali godono di privilegi generali e speciali (artt. 2752 ss. c.c.), seguiti dalle banche con garanzie reali e infine i fornitori non privilegiati.
2.4 Responsabilità dell’osteopata come imprenditore e persona fisica
Un aspetto cruciale per chi esercita come professionista è la distinzione tra patrimonio personale e patrimonio della società. L’osteopata che opera come libero professionista risponde con tutti i propri beni presenti e futuri per i debiti contratti nell’esercizio dell’attività (art. 2740 c.c.), salvo eventuali beni dichiarati impignorabili. Se invece opera tramite società di persone (SNC o SAS), la società risponde con il proprio patrimonio; inoltre i soci illimitatamente responsabili (socio accomandatario) rispondono solidalmente con i propri beni personali. Nelle SRL e nelle società cooperative la responsabilità è limitata al capitale conferito, ma i soci amministratori potrebbero incorrere in responsabilità personali se compiono atti di mala gestio o non versano i contributi.
3. Azioni esecutive e difese del professionista
3.1 Fermo amministrativo e beni strumentali
Tra le misure utilizzate dall’Agenzia Entrate-Riscossione vi è il fermo amministrativo dei veicoli, che consiste nell’iscrizione di un vincolo presso il Pubblico Registro Automobilistico che impedisce la circolazione e l’uso del mezzo fino al pagamento del debito. L’articolo 86 del DPR 602/1973 disciplina questa misura, ma vi sono importanti limiti quando il veicolo è un bene strumentale essenziale per l’attività professionale del debitore. La giurisprudenza, sulla base della legge n. 98/2013 (che ha convertito il DL 69/2013), ha affermato che i beni strumentali iscritti nel libro dei cespiti ammortizzabili non possono essere sottoposti a fermo amministrativo o pignoramento . In una recente pronuncia, il Tribunale di Napoli (31 marzo 2025) ha ribadito che i veicoli utilizzati dal professionista per l’esercizio dell’attività, quando risultano tra i beni strumentali aziendali e sono iscritti nel registro degli ammortamenti, sono impignorabili e il fermo è illegittimo . La Corte di Cassazione ha confermato questo principio con la sentenza n. 3559/2015, sottolineando che la finalità del legislatore è garantire al professionista la continuità dell’attività e quindi la possibilità di produrre reddito.
L’onere della prova grava sul debitore: occorre dimostrare che il veicolo è strumentale, che è inserito nei registri contabili e che viene effettivamente utilizzato per l’attività professionale. In assenza di tali prove, l’Agenzia Entrate-Riscossione può procedere legittimamente. Negli esempi giurisprudenziali, i contribuenti hanno prodotto copia del libro dei cespiti ammortizzabili e fatture di manutenzione, dimostrando l’utilizzo esclusivo del mezzo per spostarsi tra studi o presso i pazienti .
3.2 Ipoteca legale e pignoramento immobiliare
L’Agenzia Entrate-Riscossione può iscrivere ipoteca legale sui beni immobili del debitore per debiti superiori a 20.000 €. L’iscrizione dell’ipoteca è una misura cautelare che precede il pignoramento; non comporta l’immediata vendita del bene, ma limita la possibilità di alienarlo. Per procedere al pignoramento dell’abitazione principale esistono però limiti stringenti: secondo l’AER, l’immobile non può essere pignorato se costituisce l’unica abitazione di proprietà del debitore, vi risiede anagraficamente ed è accatastato in una categoria non di lusso (escluse, quindi, le categorie A/8, A/9 e A/1) . Inoltre, in ogni caso, l’agenzia può procedere all’esecuzione immobiliare solo se il debito supera 120.000 €, il valore dell’immobile supera 120.000 € e sono trascorsi almeno sei mesi dalla notifica dell’ipoteca . Queste soglie sono state introdotte per tutelare i contribuenti e ridurre le espropriazioni della prima casa; tuttavia, se il professionista possiede altri immobili, questi possono essere aggrediti con maggiore facilità.
3.3 Pignoramento presso terzi: crediti, stipendi e conti correnti
Il pignoramento presso terzi consente al creditore di soddisfarsi sui crediti che il debitore vanta verso terzi, come conti correnti, depositi e somme dovute da clienti o datori di lavoro. Nel caso dei professionisti, è frequente il pignoramento delle somme depositate sul conto corrente o delle competenze professionali dovute dai pazienti o da società con cui collaborano. Le norme prevedono che il terzo pignorato debba dichiarare l’esistenza del credito e versare le somme al creditore nei limiti previsti dal giudice.
Per i lavoratori dipendenti, l’Agenzia Entrate-Riscossione può pignorare una quota del salario o della pensione secondo le percentuali stabilite dall’art. 72-ter del DPR 602/1973: 10 % per emolumenti fino a 2.500 €; un settimo per importi tra 2.500 € e 5.000 €; un quinto per importi superiori a 5.000 € . Sebbene l’osteopata libero professionista non percepisca uno stipendio fisso, questi parametri sono utili per comprendere le limitazioni generali. Nel pignoramento del conto corrente del professionista, l’AER può prelevare l’intera somma presente al momento della notifica, salvo le somme impignorabili (ad esempio, indennità di maternità o contributi pubblici specificamente dichiarati impignorabili).
3.4 Procedure concorsuali e crisi di sovraindebitamento
Quando la situazione debitoria diventa insostenibile e non è più possibile soddisfare regolarmente le obbligazioni, l’osteopata può ricorrere alle procedure di composizione della crisi previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Esistono tre strumenti principali: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata. Inoltre, il decreto legislativo n. 13/2025 ha introdotto l’esdebitazione immediata per i debitori incapienti (senza beni da liquidare). Le procedure sono gestite dagli Organismi di composizione della crisi (OCC) e prevedono la supervisione del tribunale.
3.4.1 Ristrutturazione dei debiti del consumatore
La ristrutturazione dei debiti del consumatore è destinata alle persone fisiche che non svolgono attività d’impresa, di lavoro autonomo o professionale continuativa. Tuttavia, l’osteopata che esercita come professionista potrebbe rientrare in questa categoria se dimostra che l’indebitamento è stato contratto per esigenze personali o familiari e non per la propria attività lavorativa. Secondo l’art. 67 del Codice della crisi, il piano deve prevedere il pagamento, anche parziale, dei creditori e può includere la cessione futura di una quota del reddito. La riforma del 2025 ha confermato che il consumatore deve dimostrare l’assenza di colpa grave o frode, non aver ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti e non aver fornito informazioni incomplete . Il piano può consentire la riduzione di alcuni debiti come quelli derivanti da cessioni del quinto dello stipendio e la conservazione dell’abitazione principale se i pagamenti del mutuo sono regolari . I creditori privilegiati possono essere pagati in misura inferiore ai loro diritti grazie al ricavato dei beni dati in garanzia . L’OCC assiste il debitore nella predisposizione della proposta e attesta la veridicità dei dati .
Il procedimento si apre con il deposito dell’istanza al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (COMI); se nella provincia non vi sono OCC disponibili, viene nominato un professionista indipendente . La fase istruttoria è semplificata: l’esame della completezza del piano, la comunicazione ai creditori tramite PEC o raccomandata e la raccolta delle eventuali opposizioni avvengono prima dell’udienza. Se non vi sono contestazioni, il giudice omologa il piano senza fissare ulteriori udienze . Una volta omologato, il piano è vincolante per tutti i creditori chirografari; i creditori privilegiati sono vincolati nei limiti dell’attivo a loro destinato.
3.4.2 Concordato minore
Il concordato minore si rivolge ai professionisti, alle piccole imprese (fatturato inferiore a 700.000 € o debiti inferiori a 500.000 €), alle imprese agricole e alle start-up innovative. L’osteopata che esercita come titolare di studio o in forma societaria può utilizzare questa procedura. Il piano deve essere accompagnato da una relazione dell’OCC che attesti la veridicità dei dati e la fattibilità economica. È necessario allegare la documentazione contabile (bilanci, dichiarazioni fiscali, elenco dei beni e dei creditori) degli ultimi tre esercizi . La riforma ha stabilito che la costituzione di classi di creditori è obbligatoria solo quando vi sono garanzie personali di terzi . Il Tribunale competente è quello del COMI; se non vi sono OCC, il presidente nomina un professionista indipendente . Può essere proposta la soddisfazione parziale dei creditori anche mediante il contributo di terzi o la cessione di beni, purché il piano offra loro un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale.
Un’importante novità introdotta nel 2025 riguarda la fase istruttoria semplificata: il giudice non fissa automaticamente un’udienza; i creditori hanno 30 giorni per votare sulla proposta e il silenzio equivale ad assenso . La maggioranza richiesta è pari al 50 % dei crediti ammessi; nel caso un unico creditore possieda la maggioranza, occorre anche la maggioranza per testa . L’omologazione del concordato minore può limitare l’azione dei creditori nei confronti dei coobbligati e dei garanti, offrendo una significativa protezione ai soci e ai familiari che hanno prestato fideiussioni per l’attività del professionista.
3.4.3 Liquidazione controllata
La liquidazione controllata, che ha sostituito la liquidazione dei beni ex Legge 3/2012, rappresenta una procedura concorsuale finalizzata alla vendita del patrimonio del debitore e alla distribuzione del ricavato ai creditori. Può essere richiesta dal debitore, da un creditore (se l’ammontare supera 50.000 €) o dalle autorità giudiziarie. La riforma del 2023 ha escluso il pubblico ministero dalla legittimazione ad agire. Il debitore può opporsi alla liquidazione se l’OCC attesta che non esiste alcun patrimonio da distribuire e se ritiene preferibile un’altra procedura . La competenza è del tribunale del COMI e l’assistenza dell’OCC è obbligatoria .
La relazione dell’OCC si limita a verificare la completezza della documentazione e la solvibilità, non dovendo più descrivere le cause della crisi . Una volta aperta la procedura, il tribunale nomina un giudice delegato e un liquidatore, ordina il deposito delle scritture contabili, stabilisce il termine per il deposito delle domande di ammissione al passivo, ordina la consegna dei beni al liquidatore e dispone la pubblicità . L’apertura produce effetti simili alla liquidazione giudiziale: sospensione delle azioni esecutive individuali e impossibilità di avviare nuovi pignoramenti; il debitore perde la disponibilità dei beni diversi da quelli impignorabili, ma può continuare l’attività lavorativa utilizzando i beni indispensabili . Il liquidatore predispone un inventario e un programma di liquidazione entro 90 giorni, forma lo stato passivo e distribuisce le somme ai creditori secondo i gradi di privilegio .
3.4.4 Chiusura della liquidazione ed esdebitazione
La procedura si conclude quando il patrimonio è stato completamente liquidato o quando non vi sono più beni da realizzare. Il giudice autorizza il pagamento del compenso al liquidatore e dispone la chiusura . L’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui) è automatica tre anni dopo l’apertura o all’atto della chiusura se i beni sono stati integralmente liquidati, salvo che il debitore sia stato gravemente colpevole o abbia occultato beni . Restano esclusi dall’esdebitazione i debiti per alimenti, risarcimenti da fatto illecito e obbligazioni di mantenimento derivanti da rapporti familiari. La nuova normativa ha introdotto una procedura speciale per i debitori incapienti (privi di beni), i quali possono ottenere un’esdebitazione immediata una tantum se sono persone fisiche, hanno agito con diligenza e non hanno commesso atti in frode; la procedura è revocata se, entro quattro anni, vengono scoperti beni non dichiarati .
3.5 Esdebitazione immediata (art. 283-bis CCII)
Il decreto legislativo n. 13/2025 ha introdotto l’art. 283-bis nel Codice della crisi, consentendo ai debitori senza beni da liquidare di ottenere l’esdebitazione immediata. Questa misura si rivolge ai soggetti “insolventi senza colpa”, cioè persone fisiche meritevoli che non dispongono di alcun patrimonio e non possono offrire utilità ai creditori . È un’innovazione rilevante per chi, come molti professionisti, non possiede immobili o beni di valore e si trova schiacciato da debiti di modesta entità. L’accesso è consentito una sola volta nella vita, previa valutazione dell’OCC e del giudice.
3.6 Transazioni fiscali e rateazioni agevolate
La legge n. 27/2025 ha esteso la durata massima delle rateazioni fiscali e contributive fino a 144 mesi (12 anni) per importi inferiori a 100.000 €, consentendo al contribuente di concordare con l’Agenzia Entrate-Riscossione un piano più sostenibile . Questa norma si affianca alle tradizionali rateizzazioni in 72 o 120 rate e alla possibilità di chiedere la dilazione dei contributi INPS tramite l’istituto della rateazione ordinaria o straordinaria. È opportuno presentare l’istanza tempestivamente e allegare la documentazione che dimostri la temporanea difficoltà economica; la concessione della rateazione sospende le azioni esecutive e il fermo amministrativo ma impone il rispetto dei pagamenti.
3.7 Tutele per il domicilio professionale e il luogo di cura
Il luogo dove l’osteopata svolge l’attività (studio, ambulatorio, clinica) rappresenta spesso anche il bene principale dell’impresa. In generale, l’immobile adibito a studio professionale non è protetto dall’impignorabilità prevista per l’abitazione principale, poiché la tutela dell’art. 72-bis DPR 602/1973 riguarda solo la casa di abitazione. Tuttavia, possono sussistere tutele indirette: l’ipoteca e il pignoramento devono essere notificati correttamente e il giudice deve valutare se l’espropriazione compromette l’esercizio della professione e la sopravvivenza del debitore. I tribunali talvolta riconoscono la possibilità di utilizzare l’istituto della conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), consentendo al debitore di sostituire il bene con una somma di denaro rateizzata.
3.8 Difesa nelle fasi esecutive e opposizioni
Il professionista debitore deve conoscere i rimedi per contestare gli atti esecutivi. Avverso l’iscrizione del fermo amministrativo o dell’ipoteca è possibile presentare opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) entro 20 giorni dalla notifica, contestando vizi formali o illiceità dell’atto (ad esempio, iscrizione del fermo su bene strumentale). Contro la cartella di pagamento o l’avviso di accertamento si propone ricorso al giudice tributario entro 60 giorni. In sede civile, contro il pignoramento si può chiedere la sospensione dell’esecuzione se il bene è impignorabile o se vi sono errori nella procedura. È consigliabile avvalersi di un avvocato specializzato in diritto tributario o fallimentare.
4. Procedure di sovraindebitamento: casistica e simulazioni per osteopati
4.1 Caso A – Osteopata libero professionista con debiti fiscali e previdenziali
Scenario: Mario, osteopata con studio individuale a Firenze, accumula debiti verso l’Agenzia delle Entrate per circa 60.000 € (IVA e IRPEF non versata), nonché verso l’INPS per 15.000 € di contributi arretrati. Ha anche un finanziamento bancario residuo di 20.000 € per l’acquisto di apparecchiature. Il suo fatturato annuo è di 70.000 €. Mario possiede un’automobile registrata tra i beni strumentali e non possiede immobili. A causa di un calo di clientela soffre una diminuzione di reddito e teme il fermo amministrativo e il pignoramento del suo unico mezzo di trasporto.
Soluzioni possibili:
- Verifica del fermo amministrativo: Mario può opporsi al fermo sul veicolo dimostrando che l’auto è inserita nel libro cespiti e utilizzata esclusivamente per l’attività. Secondo la giurisprudenza, il fermo di beni strumentali è illegittimo , e la sentenza del Tribunale di Napoli ha ribadito che l’auto del professionista, registrata tra i cespiti ammortizzabili, non può essere bloccata .
- Rateizzazione dei debiti: Mario può presentare un’istanza di rateazione all’AER sfruttando la possibilità di dilazionare i debiti fiscali fino a 144 mesi per importi sotto i 100.000 € . Parallelamente può richiedere la rateazione dei contributi INPS, dimostrando la temporanea difficoltà economica.
- Ricorso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore: Poiché Mario opera come libero professionista, potrebbe essere escluso dalla procedura riservata ai consumatori. Tuttavia, se dimostra che la maggior parte del debito deriva da esigenze personali (per esempio tributi non corrisposti su redditi familiari) e non dall’attività professionale, potrebbe accedere alla procedura. In alternativa, può valutare il concordato minore.
- Concordato minore: Questa procedura appare più adatta: Mario presenterà un piano di rientro, magari proponendo la cessione volontaria del 25 % del suo reddito per cinque anni ai creditori e ottenendo la cancellazione del debito residuo. Il voto positivo dei creditori sarà determinante .
- Esdebitazione immediata: Se, dopo aver saldato le rate, Mario non avesse alcun patrimonio, potrebbe richiedere l’esdebitazione immediata (art. 283-bis CCII) .
Risultato atteso: Attraverso la rateizzazione e il concordato minore, Mario può ristrutturare i suoi debiti evitando la perdita del veicolo. Al termine del piano e del pagamento programmato potrà ottenere l’esdebitazione del residuo.
4.2 Caso B – Osteopata con studio associato e indebitamento bancario
Scenario: Laura, Giulia e Roberto gestiscono insieme un centro di osteopatia in forma di società in nome collettivo (SNC). La società ha contratto un mutuo ipotecario di 200.000 € per l’acquisto dello studio e ha debiti verso fornitori per 30.000 €. A causa della crisi, non riescono a pagare le rate del mutuo e temono il pignoramento dell’immobile. Ogni socio ha inoltre rilasciato fideiussioni personali a garanzia del mutuo.
Soluzioni possibili:
- Negoziazione con la banca: È fondamentale avviare una trattativa con la banca per rinegoziare il mutuo. La riduzione del tasso di interesse o l’allungamento del piano di ammortamento può alleggerire la rata. La normativa sul sovraindebitamento non prevede specifiche per le banche, ma un accordo extragiudiziale può evitare l’avvio di azioni esecutive.
- Concordato minore: Essendo una società di persone che rientra nei parametri di piccola impresa, la SNC può proporre un concordato minore. Il piano potrà prevedere la vendita parziale dell’immobile o la ricerca di investitori; i soci potranno apportare nuove risorse. Grazie alle novità del 2025, i creditori votano a distanza e la maggioranza richiesta consente di approvare il piano .
- Liquidazione controllata: Se la situazione è irreversibile e i soci non vogliono continuare, possono chiedere la liquidazione controllata della società. In questo caso l’immobile verrà venduto per soddisfare i creditori, ma i soci potranno poi accedere all’esdebitazione personale se non avranno agito con colpa grave.
- Esdebitazione per soci fideiussori: Dopo la liquidazione, i soci che hanno rilasciato fideiussioni potrebbero trovarsi con debiti residui. Potranno accedere alla ristrutturazione del consumatore o alla procedura di esdebitazione immediata se rimangono senza beni, ottenendo la cancellazione dei debiti personali .
Risultato atteso: Attraverso il concordato minore la società può riorganizzare il debito, evitare la vendita forzata e continuare l’attività; se ciò non è possibile, la liquidazione controllata consente una distribuzione ordinata con successiva esdebitazione dei soci.
4.3 Caso C – Osteopata imprenditore con debiti tributari e immobili strumentali
Scenario: Paolo, osteopata, possiede una SRL che gestisce un centro polifunzionale comprendente fisioterapia, osteopatia e corsi di riabilitazione. La società ha acquistato un immobile commerciale, destinato a poliambulatorio, con un mutuo di 500.000 €. Ha inoltre 80.000 € di debiti IVA e 40.000 € di contributi INPS per i dipendenti. L’Agenzia Entrate-Riscossione ha iscritto ipoteca sull’immobile e minaccia il pignoramento.
Soluzioni possibili:
- Verifica dei presupposti dell’esecuzione immobiliare: L’immobile non è abitazione principale ma bene strumentale dell’impresa. L’AER può procedere solo se il debito supera 120.000 € e se sono trascorsi sei mesi dalla notifica dell’ipoteca . Nel caso, essendo il debito di 120.000 €, la soglia è stata raggiunta. Tuttavia, essendo bene strumentale, la società può invocare la tutela dei beni strumentali per motivare una sospensione, analogamente a quanto previsto per i veicoli.
- Concordato minore per le società: La SRL può proporre un concordato preventivo o un concordato minore (se rientra nei limiti) per salvare l’impresa. La proposta può prevedere la ristrutturazione del mutuo e il pagamento parziale dell’IVA, mentre il residuo può essere stralciato con l’accordo dei creditori. Il piano deve essere attestato e votato dai creditori.
- Transazione fiscale: Grazie alla legge n. 27/2025, l’impresa può negoziare con l’AER la riduzione delle sanzioni e degli interessi e la rateizzazione fino a 144 mesi . Ciò potrebbe sbloccare una soluzione meno gravosa rispetto al pignoramento.
- Liquidazione controllata: Se l’impresa è insolvente e non è possibile ristrutturare, si può ricorrere alla liquidazione controllata. Dopo la vendita dei beni, i soci non hanno responsabilità illimitata essendo società di capitali. Tuttavia, gli amministratori potrebbero rispondere per malagestione se hanno aggravato la crisi con atti imprudenti.
Risultato atteso: Con un piano tempestivo la società può negoziare la transazione fiscale, evitare il pignoramento e preservare la struttura; in caso negativo la liquidazione controllata consente una chiusura ordinata.
4.4 Caso D – Debitore incapiente che richiede l’esdebitazione immediata
Scenario: Carla è un’osteopata che ha esercitato come libera professionista per dieci anni. A causa di una grave malattia, ha dovuto interrompere l’attività e si trova con debiti residui per 15.000 € verso il fisco e 5.000 € verso l’INPS. Ha venduto l’unico bene che possedeva per sostenersi e ora non ha alcun patrimonio. Desidera liberarsi del debito per ripartire.
Soluzioni possibili:
- Esdebitazione immediata ex art. 283-bis CCII: Carla, non avendo alcun bene, può rivolgersi a un OCC e chiedere l’esdebitazione immediata. Dovrà dimostrare di non aver commesso atti in frode e di non aver ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti . Il giudice, accertata la meritevolezza, cancella i debiti; se entro quattro anni emergono beni occultati, la procedura può essere revocata.
- Verifica di eventuali pensioni o contributi: Se Carla dovesse percepire in futuro redditi da lavoro o pensioni, questi non saranno pignorati per i debiti cancellati; tuttavia dovrà comunicare eventuali acquisizioni straordinarie. L’esdebitazione immediata le consente di ripartire senza l’ombra dei debiti.
Risultato atteso: Ottenuta l’esdebitazione immediata, Carla può concentrarsi sulla propria salute e, in futuro, tornare a lavorare senza il peso dei debiti pregressi.
5. Tabelle riepilogative e strumenti pratici
5.1 Tabella delle procedure e requisiti
Procedura | Destinatari | Requisiti principali | Effetti e vantaggi | Tempistiche |
---|---|---|---|---|
Ristrutturazione dei debiti del consumatore | Persone fisiche non esercenti attività imprenditoriale continuativa | Assenza di colpa grave o frode; non aver ottenuto esdebitazione negli ultimi 5 anni ; documentazione completa; COMI in Italia | Piano di pagamento parziale dei debiti, mantenimento della casa se in regola con il mutuo ; possibilità di ridurre le cessioni del quinto; accettazione tacita dei creditori | Deposito istanza tramite OCC; omologa in assenza di contestazioni; durata variabile (3-5 anni) |
Concordato minore | Professionisti, piccole imprese, agricoltori | Redazione piano attestato; documenti contabili ultimi 3 anni ; assenza di frode; COMI in Italia | Pagamento parziale dei creditori, protezione dei fideiussori, voto maggioranza semplice ; possibile coinvolgimento di terzi | Procedura semplificata; votazione creditori entro 30 giorni; esdebitazione al termine del piano |
Liquidazione controllata | Debitori insolventi (persone fisiche o giuridiche) | Domanda del debitore o creditore (debito > 50.000 €) ; relazione OCC; lista dei beni | Sospensione delle azioni esecutive, vendita dei beni, esdebitazione residua dopo 3 anni | Durata variabile (1-3 anni); inventario entro 90 giorni |
Esdebitazione immediata (art. 283-bis) | Persone fisiche senza beni | Assenza di patrimonio; meritevolezza; una sola volta nella vita | Cancellazione immediata dei debiti; ripartenza economica | Decisione del giudice su proposta OCC; revocabile entro 4 anni se emergono beni |
5.2 Tabella dei limiti esecutivi e tutele
Misura | Limite normativo | Applicazione agli osteopati |
---|---|---|
Fermo amministrativo | Non applicabile a beni strumentali registrati tra i cespiti e indispensabili ; onere della prova sul debitore | Un veicolo registrato come bene strumentale per lo studio osteopatico è impignorabile |
Ipoteca e pignoramento immobiliare | Vietato pignorare l’unica abitazione non di lusso del debitore ; esecuzione solo per debiti >120.000 € e immobili >120.000 € | L’immobile adibito a studio non è protetto come prima casa; tuttavia può godere di tutele se strumentale all’attività |
Pignoramento presso terzi | Salario: 10 % fino a 2.500 €, un settimo tra 2.500 € e 5.000 €, un quinto oltre 5.000 € | Applicazione indiretta per i professionisti; i crediti verso terzi (pazienti, assicurazioni) possono essere pignorati |
Rateizzazione fiscale | Fino a 144 mesi per debiti <100.000 € | Possibilità per i professionisti di concordare pagamenti sostenibili |
Definizione agevolata (rottamazione) | Riaperta con legge 15/2025 per rate scadute entro il 31/12/2024 | Opportunità di regolarizzare cartelle esattoriali a costi ridotti |
6. Domande e risposte frequenti (FAQ)
D1. Un osteopata senza laurea sanitaria può esercitare e rilasciare fattura?
Sì, secondo la giurisprudenza il possesso della laurea in medicina non è requisito per l’esercizio dell’osteopatia; il TAR Catania ha riconosciuto la libertà di esercizio e il diritto al lavoro degli osteopati, citando la Cassazione penale che esclude l’osteopatia dalle professioni mediche . Gli osteopati devono comunque aprire partita IVA, scegliere il codice ATECO corretto (86.96.09) e rispettare gli obblighi fiscali. Chi non trasmette dati al Sistema Tessera Sanitaria deve emettere fattura elettronica .
D2. Ho ricevuto un fermo amministrativo sul mio veicolo professionale: cosa devo fare?
È necessario verificare se il veicolo è un bene strumentale dell’attività. Se l’auto è inserita nel libro dei cespiti ammortizzabili e utilizzata per motivi professionali, è impignorabile: la legge e la giurisprudenza vietano il fermo amministrativo su beni strumentali . Presenta un’istanza di sgravio all’AER allegando i documenti contabili e, se necessario, agisci giudizialmente con un’opposizione agli atti esecutivi.
D3. Posso continuare a lavorare durante la liquidazione controllata?
Sì. Il Codice della crisi permette al debitore di continuare l’attività utilizzando i beni indispensabili, anche durante la liquidazione controllata . Ciò vale anche per l’osteopata che deve proseguire per produrre reddito. I ricavi saranno gestiti dal liquidatore per soddisfare i creditori e, eventualmente, per sostenere il debitore.
D4. La mia abitazione principale può essere pignorata per i debiti professionali?
La legge vieta il pignoramento dell’unica abitazione non di lusso se adibita a residenza del debitore . Tuttavia, se sei intestatario di altri immobili o se l’abitazione è di lusso, l’AER può procedere al pignoramento dopo aver iscritto l’ipoteca e trascorso il termine legale .
D5. Cosa succede alle fideiussioni prestate dai familiari per il mio studio?
Nel concordato minore la proposta può limitare l’azione dei creditori nei confronti dei garanti e dei coobbligati . Questo significa che, se la maggioranza dei creditori accetta il piano, anche i garanti godranno di una protezione; tuttavia, per i crediti bancari potrebbe essere necessaria una trattativa specifica. Se la procedura fallisce, i garanti rimangono obbligati e potranno cercare di accedere a loro volta a una procedura di esdebitazione.
D6. Quali documenti devo preparare per accedere a una procedura di sovraindebitamento?
Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore e per il concordato minore occorre presentare: documento di identità, codice fiscale, elenco dei creditori, indicazione dei beni e dei redditi, dichiarazioni fiscali degli ultimi anni, eventuali bilanci societari, estratti conto bancari, contratti di mutuo e finanziamenti, e documentazione attestante spese essenziali. L’OCC redigerà la relazione attestando la completezza dei dati .
D7. Le spese per i trattamenti osteopatici sono detraibili per i miei pazienti?
Le spese per trattamenti osteopatici sono detraibili solo se la prestazione è eseguita da un professionista abilitato come professione sanitaria e se il pagamento avviene con strumenti tracciabili . Se non sei in possesso di un titolo sanitario riconosciuto, i tuoi pazienti non possono dedurre fiscalmente la spesa.
D8. Posso chiedere il pignoramento di un paziente moroso?
Il creditore professionista può agire nei confronti dei clienti morosi richiedendo un decreto ingiuntivo e successivamente procedere al pignoramento presso terzi (ad esempio, dello stipendio del paziente), secondo le regole previste dal codice di procedura civile. Occorre valutare se convenga procedere giudizialmente o trovare un accordo.
D9. Cosa accade se il mio socio non paga la sua quota di debiti?
Nelle società di persone, i soci rispondono solidalmente e illimitatamente; se un socio non versa, gli altri soci devono far fronte all’intero debito e poi avranno diritto di regresso. Nelle società di capitali, la responsabilità è limitata, ma gli amministratori possono essere chiamati a rispondere personalmente in caso di cattiva gestione.
D10. Esiste una procedura online o sportello unico per gestire la crisi?
La legge n. 27/2025 ha istituito lo Sportello Crisi presso le Camere di Commercio, accessibile anche in via telematica, che assiste i professionisti e le micro-imprese nell’individuare la procedura più idonea, predisporre i documenti e avviare le pratiche . È un punto di riferimento utile per gli osteopati che devono affrontare il sovraindebitamento.
7. Riflessioni strategiche e consigli pratici
7.1 Gestione preventiva del debito
Per evitare di giungere a situazioni critiche, l’osteopata deve adottare un approccio proattivo. Mantenere una contabilità aggiornata, monitorare la posizione fiscale e contributiva, prevedere il budget per eventuali imprevisti e farsi assistere da un consulente fiscale riduce il rischio di accumulo di debiti. È consigliabile accantonare periodicamente una quota del fatturato per le imposte e i contributi, sfruttando eventuali agevolazioni (regime forfettario) e verificare la sostenibilità dei finanziamenti.
7.2 Dialogo con i creditori
In caso di difficoltà, è sempre preferibile instaurare un dialogo con i creditori. La banca può concedere una moratoria o un allungamento del piano di ammortamento; l’AER può concedere la rateizzazione e, in alcuni casi, la sospensione delle procedure. La trasparenza e la buona fede sono elementi determinanti per ottenere condizioni favorevoli.
7.3 Utilizzo delle procedure stragiudiziali e giudiziali
Le procedure di sovraindebitamento consentono di ricondurre la crisi in un ambito legale controllato, tutelando il professionista dagli attacchi disordinati dei creditori. È opportuno rivolgersi a un OCC qualificato e a un avvocato specializzato in crisi d’impresa. La scelta tra ristrutturazione, concordato minore o liquidazione dipende dalla situazione: la ristrutturazione conviene a chi prevede di poter pagare parte dei debiti; il concordato minore a chi può offrire una percentuale minima ai creditori; la liquidazione a chi non può salvare l’attività.
7.4 Attenzione alle frodi e alla mala gestio
La normativa esclude l’esdebitazione per chi ha commesso atti di frode, dissimulato beni o aggravato la crisi con dolo. Perciò è fondamentale agire con correttezza, evitare di sottrarre beni e non effettuare spese inutili quando la situazione è già compromessa. La giurisprudenza esamina attentamente la meritevolezza del debitore, soprattutto nei casi di esdebitazione immediata .
7.5 Impatto psicologico e reputazione professionale
Affrontare la crisi di debiti comporta anche un impatto psicologico significativo. Per un professionista che lavora a stretto contatto con i pazienti, la serenità è essenziale. Occorre evitare di nascondere la situazione; comunicare con i collaboratori e i familiari può portare sostegno. Allo stesso tempo, un uso responsabile dei social network e una gestione oculata dell’immagine professionale evitano danni alla reputazione. Le procedure di sovraindebitamento sono previste dalla legge e non devono essere percepite come un fallimento morale ma come un’opportunità di ripartenza.
8. Conclusioni
La professione di osteopata, pur essendo relativamente giovane nel panorama sanitario italiano, è in rapida crescita e deve confrontarsi con un quadro normativo complesso. L’assenza di un ordine professionale e la continua evoluzione delle regole fiscali e previdenziali impongono ai professionisti di tenersi costantemente informati. Questa guida ha analizzato le principali tipologie di debiti che un osteopata può contrarre, le tutele previste dalla legge e gli strumenti per gestire e risolvere l’indebitamento. Grazie alle recenti riforme del Codice della crisi e alla legislazione 2025, i professionisti dispongono di strumenti più flessibili, come la ristrutturazione dei debiti, il concordato minore, la liquidazione controllata e l’esdebitazione immediata. L’accesso alla definizione agevolata e alle rateizzazioni fiscali consente di diluire i debiti e ridurre le sanzioni .
Dal punto di vista operativo, è essenziale agire tempestivamente quando i primi segnali di crisi emergono. Le tabelle e i casi pratici illustrati mostrano come, attraverso una corretta pianificazione e l’uso consapevole delle procedure, sia possibile proteggere i beni strumentali, negoziare con i creditori e, se necessario, ottenere la cancellazione dei debiti. La figura dell’Organismo di composizione della crisi diventa centrale per accompagnare il professionista in questo percorso. Infine, la giurisprudenza recente conferma la tutela per i beni strumentali indispensabili (come i veicoli di lavoro) e sancisce il diritto all’esercizio dell’osteopatia senza obbligo di laurea medica .
L’invito finale è a considerare la gestione dei debiti non come un evento straordinario ma come parte integrante dell’attività professionale. Un’adeguata cultura finanziaria, l’assistenza di professionisti competenti e l’utilizzo degli strumenti giuridici disponibili rappresentano la chiave per superare le difficoltà e continuare a offrire ai pazienti un servizio di qualità.
9. Fonti normative, giurisprudenziali e dottrinali
- Registro Osteopati d’Italia (ROI), Notizie Fiscali 2025 – Aggiornamenti su fatturazione elettronica, proroga fino al 31/12/2025 per i professionisti sanitari obbligati a trasmettere dati al Sistema Tessera Sanitaria; obbligo di comunicare l’adozione del nuovo codice ATECO 86.96.09 e condizioni per la detraibilità delle spese .
- TAR Catania, sentenza 2021 – Ricorso di alcuni osteopati contro l’ASP di Catania; riconoscimento del diritto di esercitare l’osteopatia senza titolo medico; riferimento alla Cass. penale 5838/1995 .
- Cassazione Civile, sentenza 3559/2015 – Principio di impignorabilità dei beni strumentali, incluso il veicolo del professionista, in caso di fermo amministrativo .
- Tribunale di Napoli, ordinanza 31 marzo 2025 – Conferma dell’illegittimità del fermo amministrativo sul veicolo strumentale dell’osteopata; richiamo al DL 69/2013 e alla legge 98/2013 che stabiliscono l’impignorabilità .
- Agenzia Entrate-Riscossione, Procedura Esecutiva e Pignoramenti – Pignoramento della prima casa non di lusso vietato; soglia di 120.000 € per l’esecuzione immobiliare ; limiti al pignoramento dello stipendio .
- Legge n. 15/2025 – Riapertura della definizione agevolata (“rottamazione quater”) per i contribuenti con rate scadute entro il 31/12/2024; modalità di pagamento e interessi .
- Decreto legislativo n. 13/2025 – Introduzione dell’esdebitazione immediata per i debitori incapienti (art. 283-bis CCII) ; modifiche alle procedure di sovraindebitamento.
- Legge n. 27/2025 (Decreto “Crisi e Rilancio”) – Possibilità di rateizzare i debiti fiscali e contributivi fino a 144 mesi e di concludere transazioni per debiti inferiori a 100.000 € ; istituzione dello Sportello Crisi presso le Camere di Commercio .
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Vuoi sapere cosa rischi e come predisporre una difesa efficace?
👉 Prima regola: affronta la situazione subito. È essenziale verificare l’origine del debito — fiscale, previdenziale o finanziario — e valutare le opzioni legali e pratiche per tutelare il tuo patrimonio e la tua attività.
⚖️ Quando scattano le contestazioni e le azioni esecutive
- Cartelle esattoriali per IRPEF, IVA o addizionali non versate;
- Contributi INPS o casse professionali non pagati;
- Pignoramento del conto corrente o dei compensi professionali;
- Ipoteca su beni immobili o attrezzature dello studio;
- Segnalazioni bancarie per rate di mutui o prestiti non rimborsati.
📌 Conseguenze del mancato pagamento
- Aumento del debito per sanzioni e interessi di mora;
- Azioni esecutive da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- Blocco dei conti correnti e difficoltà di accesso al credito;
- Responsabilità patrimoniale diretta del professionista;
- Rischio di danni economici e reputazionali alla propria attività sanitaria.
🔍 Cosa verificare per difendersi
- Il debito è realmente dovuto o ci sono errori di calcolo o duplicazioni?
- Alcune cartelle sono prescritte o annullate?
- È possibile richiedere una rateizzazione o una definizione agevolata?
- Gli atti sono stati notificati correttamente e nei termini di legge?
- L’esposizione debitoria riguarda solo te o anche eventuali società o studi associati?
🧾 Documenti utili alla difesa
- Cartelle esattoriali e avvisi di accertamento ricevuti;
- Estratti di ruolo aggiornati dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- Estratti conto bancari e contratti di mutuo o leasing;
- Dichiarazioni fiscali e previdenziali degli anni interessati;
- Comunicazioni ufficiali di sospensione o annullamento dei debiti.
🛠️ Strategie di difesa e soluzioni
- Contestare la legittimità degli atti fiscali per vizi formali o sostanziali;
- Richiedere rateizzazioni sostenibili per evitare azioni esecutive;
- Accedere a procedure di saldo e stralcio o definizione agevolata;
- Attivare strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- Impugnare cartelle e atti illegittimi davanti alla Corte di Giustizia Tributaria;
- Difendersi da pignoramenti e ipoteche su beni professionali o personali.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza la tua posizione debitoria e la documentazione fiscale e bancaria;
📌 Valuta la fondatezza delle pretese e individua i margini difensivi;
✍️ Redige ricorsi e memorie difensive contro cartelle e atti di riscossione;
⚖️ Ti assiste nei giudizi tributari e nelle procedure esecutive;
🔁 Suggerisce soluzioni concrete per ridurre i debiti e proteggere la tua attività professionale.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e riscossione;
✔️ Specializzato nella difesa dei professionisti sanitari e delle discipline olistiche con esposizioni debitorie;
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Gli osteopati con debiti non sono privi di difese: spesso le richieste fiscali o bancarie possono essere ridotte, rateizzate o contestate per errori e prescrizioni.
Con una difesa mirata puoi salvaguardare la tua attività, proteggere il tuo patrimonio ed evitare azioni esecutive sproporzionate.
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