Gestisci un chiosco stagionale e ti trovi in difficoltà a causa di debiti fiscali, contributivi o bancari? In questi casi, l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, le banche o i fornitori possono avviare azioni di recupero nei tuoi confronti, mettendo a rischio la tua attività e il tuo patrimonio personale. Le conseguenze possono essere molto gravi: cartelle esattoriali, pignoramenti, ipoteche e, nei casi più complessi, procedure esecutive o la chiusura forzata del chiosco. Tuttavia, esistono strategie legali e strumenti di difesa efficaci per gestire e ridurre i debiti, garantendo la continuità dell’attività anche nelle stagioni successive.
Quando un chiosco stagionale rischia per i debiti
– Se non vengono pagate imposte, IVA o contributi previdenziali del personale
– Se gli accertamenti fiscali portano a richieste economiche non sostenibili
– Se mutui, leasing o finanziamenti non vengono regolarmente onorati
– Se fornitori o collaboratori avanzano crediti non saldati
– Se vengono avviate procedure esecutive come fermi amministrativi, ipoteche o pignoramenti
Conseguenze dei debiti non gestiti
– Pignoramento dei conti correnti aziendali e blocco della liquidità
– Iscrizione di ipoteche sui beni dell’impresa o personali del titolare
– Revoca di licenze stagionali o concessioni comunali
– Segnalazioni nelle banche dati creditizie e perdita di affidabilità finanziaria
– Danni alla reputazione commerciale e rischio di chiusura anticipata dell’attività
Come difendersi e gestire i debiti
– Verificare la legittimità delle cartelle esattoriali e degli atti notificati, spesso viziate da errori formali
– Richiedere piani di rateizzazione sostenibili con l’Agenzia delle Entrate Riscossione
– Valutare la possibilità di aderire a misure agevolative come rottamazioni o saldo e stralcio dei debiti fiscali
– Contestare in sede giudiziale le pretese fiscali sproporzionate o non fondate
– Negoziare con banche e fornitori piani di rientro o accordi transattivi flessibili
– Accedere agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento per salvaguardare patrimonio e attività
Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare la situazione debitoria complessiva e individuare i debiti contestabili
– Verificare la correttezza delle notifiche e delle procedure esecutive avviate
– Assistere nella predisposizione di rateizzazioni, rottamazioni o accordi di saldo e stralcio
– Predisporre ricorsi tributari per ridurre o annullare pretese fiscali illegittime
– Difendere il titolare del chiosco da azioni esecutive sproporzionate, tutelando beni e redditi
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale delle pretese fiscali illegittime
– La riduzione del debito complessivo tramite strumenti agevolativi o giudiziali
– La sospensione di pignoramenti, ipoteche e azioni esecutive in corso
– La possibilità di mantenere la concessione stagionale e continuare l’attività
– La certezza di pagare solo quanto realmente previsto dalla legge
⚠️ Attenzione: i chioschi stagionali, per la loro natura temporanea e la forte dipendenza da flussi turistici e climatici, sono particolarmente vulnerabili a crisi di liquidità e indebitamento. Agire tempestivamente è fondamentale per evitare la perdita della licenza e gravi conseguenze economiche.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e gestione della crisi da debiti – spiega cosa fare se gestisci un chiosco stagionale con debiti e come difenderti da azioni fiscali, bancarie o esecutive.
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Introduzione
I chioschi stagionali sono attività economiche diffuse lungo coste, spiagge, fiere e mercati. Il chiosco è una struttura spesso precaria o amovibile che consente di vendere alimenti, bevande o altri servizi durante periodi limitati dell’anno. La normativa italiana considera i chioschi come occupazioni di suolo pubblico o demanio marittimo; l’esercizio è subordinato a concessioni amministrative rilasciate da enti locali (Comuni) o dall’Autorità demaniale. Il concessionario deve versare canoni, imposte e contributi. L’evento tipico è la morosità: possono insorgere debiti tributari, previdenziali o commerciali; talvolta i titolari cessano l’attività e lasciano residui debiti. Questa guida ha l’obiettivo di fornire un quadro completo ed aggiornato a settembre 2025 sulle problematiche e sulle possibili difese per i titolari di chioschi stagionali indebitati, affrontando gli aspetti fiscali, previdenziali, contrattuali, amministrativi e giudiziari.
Dopo aver esaminato le fonti normative nazionali e locali e le sentenze più recenti, il documento analizza varie tipologie di debiti (tributari, previdenziali, verso fornitori, verso il Comune), i rischi di pignoramenti o revoche di concessione, i rimedi (rateizzazioni, rottamazioni, procedure di sovraindebitamento, composizione negoziata della crisi), le responsabilità personali dei titolari e i casi pratici. Ogni sezione include domande e risposte, tabelle riepilogative, e simulazioni che illustrano come agire.
La guida tiene conto delle riforme normative intervenute fino a settembre 2025, tra cui il Decreto legislativo n. 33/2025 (Testo Unico in materia di versamenti e riscossione), le Leggi 18/2024 e 15/2025 (convertite con modifiche dei decreti in materia di definizione agevolata), i decreti legislativi n. 108/2024 e 110/2024, e la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato e TAR). Le fonti e le sentenze citate sono indicate nella sezione finale.
Parte I – Inquadramento normativo dei chioschi stagionali
1.1 Natura giuridica del chiosco e rapporto concessorio
Il chiosco stagionale è un esercizio pubblico svolto su suolo pubblico. Da un punto di vista giuridico, l’autorizzazione si sostanzia in:
- Concessione demaniale o comunale: l’atto con cui lo Stato o il Comune autorizza l’occupazione di un’area. La concessione attribuisce un diritto personale di godimento e non un diritto reale. Il concessionario non acquisisce la proprietà del suolo, ma può utilizzarlo per un tempo determinato.
- Autorizzazione commerciale e sanitaria: disciplinata dal D.Lgs. n. 114/1998 (Riforma del commercio) e dalla legislazione regionale (ad esempio, leggi regionali sul commercio e normative demaniali). Per somministrare alimenti e bevande occorre la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e l’iscrizione al Registro Imprese.
- Durata: le concessioni per chioschi stagionali sono temporanee. In genere, durano da alcuni mesi a un massimo di 3-5 anni; le leggi più recenti collegano la durata alle direttive europee in materia di concessioni e alla tutela della concorrenza.
1.1.1 Mancanza di diritto al rinnovo
Una delle questioni principali riguarda l’aspettativa di rinnovo della concessione. Il TAR Lazio – sentenza n. 16414 del 16 settembre 2024 ha ribadito che il concessionario non ha un diritto alla proroga automatica; il Comune può legittimamente non rinnovare la concessione alla sua naturale scadenza. Secondo il TAR, la concessione è un’eccezione alla regola generale della evidenza pubblica e deve essere preceduta da un procedimento competitivo. Pertanto, la revoca o il mancato rinnovo non necessitano di particolari motivazioni se avviene alla scadenza naturale e nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza .
Questo principio incide sulla posizione dei titolari di chioschi in debito: se non possono saldare i debiti, potrebbero non ottenere il rinnovo. Inoltre, i debiti verso l’ente concedente (canoni arretrati, TOSAP, canone unico patrimoniale) possono comportare la decadenza della concessione.
1.1.2 La canone unico patrimoniale e il canone concessorio
Dal 1 gennaio 2021, il canone unico patrimoniale (CUP) ha sostituito diversi tributi locali (TOSAP, COSAP, imposta comunale sulla pubblicità) ex articolo 1 commi 816-847 della legge 160/2019. I chioschi stagionali devono pagare questo canone al Comune per l’occupazione di suolo pubblico. Alcuni quesiti (ad esempio, sulla riduzione per colonnine di ricarica) mostrano che il canone può essere ridotto o esentato quando l’occupazione è destinata a infrastrutture di ricarica elettrica alimentate da energie rinnovabili; in caso contrario, è dovuto il canone più una sanzione fino al 30% . Per alcune occupazioni (ad esempio mercati che si svolgono due volte al mese), la tariffa giornaliera non prevede ulteriori riduzioni . Un’altra risposta ricorda che l’abolizione della TOSAP ha comportato la confluenza nel canone unico; occorre quindi sempre verificare se l’occupazione rientra nel CUP .
1.2 Debiti fiscali e contributivi: obblighi e novità legislative
I titolari di chioschi stagionali devono adempiere a una serie di obblighi fiscali e previdenziali:
- Imposte sui redditi e IVA: come qualsiasi impresa individuale o società, i chioschi devono dichiarare i redditi d’impresa e versare l’IVA sulle vendite.
- Contributi previdenziali: i titolari artigiani o commercianti sono tenuti all’iscrizione all’INPS (gestione commercianti/artigiani) e al pagamento dei contributi. In caso di dipendenti, si applicano i contributi previdenziali e assicurativi (INPS, INAIL) da versare tramite modello F24.
- Ritenute fiscali: se il chiosco impiega lavoratori dipendenti o collaboratori, deve versare le ritenute IRPEF e gli oneri contributivi. Il D.Lgs. 33/2025, che entrerà in vigore dal 2026, riorganizza le regole su versamenti e riscossione; una disposizione prevede che se un appaltatore/subappaltatore non paga le ritenute, il committente deve sospendere i pagamenti finché il debitore non adempie. Il committente non potrà essere costretto a pagare fino a quando l’appaltatore non dimostra di essere in regola .
- Regime forfettario: i chioschi che rientrano nei limiti di ricavi possono accedere al regime forfettario con aliquota agevolata (15% o 5%), ma devono rispettare il limite di 85.000 euro di ricavi annui (a settembre 2025). Tuttavia, per la somministrazione di alimenti e bevande l’adesione al regime forfettario è possibile solo se l’attività è prevalentemente artigianale e non include la cessione di beni acquistati da terzi per oltre il 50%. Chi esce dal regime forfettario torna alla disciplina ordinaria.
1.3 Debiti nei confronti di fornitori e locatori
I chioschi spesso stipulano contratti con fornitori (bevande, alimenti, attrezzature) o locatori di attrezzature. In caso di morosità, si possono verificare:
- Solleciti di pagamento e messa in mora: i fornitori possono inviare diffide; il debitore deve rispondere e concordare un piano di rientro.
- Risoluzione del contratto: in caso di inadempimento grave, il fornitore può risolvere il contratto e chiedere il risarcimento del danno.
- Domande giudiziali per decreto ingiuntivo: il creditore può ottenere un decreto ingiuntivo che, una volta esecutivo, consente pignoramenti.
- Pignoramento presso terzi: se i ricavi del chiosco derivano, ad esempio, da contratti con stabilimenti balneari o eventi, il creditore può pignorare i crediti presso il committente. Il D.Lgs. 33/2025 prevede che nel pagamento di somme oggetto di pignoramento vige l’obbligo di trattenere il 20% a titolo di ritenuta fiscale quando il soggetto terzo è sostituto d’imposta .
1.4 Debiti nei confronti del Comune: revoca della concessione per morosità
Il Comune può revocare la concessione quando il titolare non paga il canone. La revoca è un atto amministrativo che deve rispettare il principio di proporzionalità e ragionevolezza. La sentenza del Consiglio di Stato n. 3252/2024 ha annullato una revoca per morosità ritenendola sproporzionata: la pubblica amministrazione aveva tollerato i ritardi, inviando richieste di pagamento con scadenze errate e creando un affidamento legittimo per il concessionario. Il giudice ha affermato che la revoca è illegittima se la PA non tiene conto del proprio comportamento contraddittorio e se non è l’ultima misura possibile . La sentenza evidenzia l’importanza di dimostrare la buona fede e la volontà di regolarizzare la posizione.
Al contrario, la TAR Catania 2023 ha ritenuto legittima la decadenza quando il concessionario occupava uno spazio maggiore rispetto a quello autorizzato, violando ripetutamente le condizioni, e la normativa prevedeva l’automatica decadenza .
1.5 Debiti previdenziali e sanzioni dell’INPS
Il mancato pagamento dei contributi comporta l’iscrizione a ruolo degli importi e l’emissione di avvisi di addebito. L’INPS può avvalersi della stessa Agenzia delle Entrate Riscossione. I debitori possono chiedere la rateizzazione (fino a un massimo di 72 rate, salvo estensioni in casi particolari) e la sospensione della riscossione in caso di provvedimenti normativi speciali (ad es. sospensioni a seguito di calamità). La recente normativa in materia di definizione agevolata ha riguardato anche i contributi, consentendo la rottamazione di cartelle relative ai contributi non versati senza sanzioni e interessi.
Parte II – Strumenti per gestire i debiti: rateizzazioni e definizione agevolata
2.1 La rateizzazione delle cartelle e i piani di rientro
Quando il chiosco ha debiti iscritti a ruolo (cartelle di pagamento), può chiedere la rateizzazione alla Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER). Le principali caratteristiche (aggiornate a settembre 2025) sono:
- Piani ordinari: fino a 72 rate mensili. Per importi fino a 120.000 euro il piano è concesso con semplice richiesta; per importi superiori occorre documentare la situazione economica.
- Piani straordinari: fino a 120 rate mensili (10 anni) concessi in caso di comprovata e grave difficoltà economica.
- Decadenza: se si saltano dieci rate anche non consecutive (cinque rate per le rateizzazioni concesse ex art. 19 del DPR 602/1973), si decade dal beneficio e l’intero importo diventa esigibile. Con la riforma (D.Lgs. 110/2024) il numero massimo di rate concesse è stato ampliato e sono previste forme di dilazione più flessibili .
- Rinegoziazione: se la situazione del debitore peggiora, può chiedere l’allungamento della rateizzazione presentando la dichiarazione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
2.2 La definizione agevolata (“rottamazione-quater” e successive estensioni)
La “rottamazione” consente di estinguere i debiti fiscali riducendo sanzioni e interessi. Nel 2023-2024 lo Stato ha introdotto la rottamazione-quater con la legge di Bilancio 2023. Le successive normative (Legge 18/2024, D.Lgs. 108/2024, Legge 15/2025) hanno prorogato le scadenze e introdotto la riedizione della sanatoria per chi è decaduto.
2.2.1 Legge 18/2024: proroga delle prime rate
La Legge n. 18/2024 ha prorogato i termini della rottamazione-quater stabilendo che le prime due rate (originariamente 31 ottobre e 30 novembre 2023) e la terza (28 febbraio 2024) possono essere pagate entro il 15 marzo 2024 con tolleranza di 5 giorni, altrimenti si decade dal beneficio . La norma ha anche esteso la sospensione delle sanzioni per l’obbligo vaccinale fino al 31 dicembre 2024 .
2.2.2 D.Lgs. 108/2024: proroga della quinta rata
Il D.Lgs. 108/2024 (art. 6) ha spostato al 15 settembre 2024 la scadenza della quinta rata della rottamazione-quater (originariamente 31 luglio 2024) con un periodo di tolleranza di 5 giorni; oltre tale termine si perde il beneficio .
2.2.3 D.Lgs. 110/2024 e la riforma della riscossione
Il D.Lgs. 110/2024 ha riformato il sistema di riscossione, stabilendo che l’Agenzia della Riscossione presenta annualmente un piano di obiettivi. La norma ha ampliato le possibilità di rateizzazione e introdotto un monitoraggio centralizzato. Ha anche esteso l’istituto dell’accertamento esecutivo e semplificato i rimborsi .
2.2.4 Legge 15/2025: riammissione alla rottamazione-quater
La Legge n. 15/2025, convertendo il decreto “Milleproroghe”, ha introdotto l’art. 3-bis che consente ai contribuenti decaduti dalla rottamazione-quater (per mancato pagamento entro il 31 dicembre 2024) di essere riammessi. Per ottenere la riammissione bisogna presentare domanda entro il 30 aprile 2025 e scegliere un piano tra versamento unico o massimo 10 rate. Le scadenze per le rate sono fissate il 31 luglio e il 30 novembre 2025, poi febbraio, maggio, luglio e novembre del 2026 e 2027. Sulle somme si applicano interessi al 2% dal 1 novembre 2023 . Questa norma è fondamentale per i titolari di chioschi che avevano aderito alla rottamazione ma non avevano versato regolarmente.
2.2.5 Decreto legislativo 33/2025: Testo unico in materia di versamenti e riscossione
Il D.Lgs. 33/2025 (entrerà in vigore il 1° gennaio 2026) riordina e razionalizza le norme su versamenti e riscossione. Oltre alla disciplina generale, alcune disposizioni riguardano direttamente i titolari di chioschi:
- Obblighi nei contratti di appalto: se l’appaltatore non versa le ritenute, il committente deve sospendere i pagamenti. La norma impedisce all’appaltatore di agire per riscuotere finché non adempie e prevede deroghe solo per chi dimostra la regolarità con il versamento di ritenute e contributi .
- Garnishment e ritenute: nei pignoramenti presso terzi, il terzo che è sostituto d’imposta deve trattenere il 20% dell’importo pignorato a titolo di ritenuta e versarlo . Questa disciplina interessa i chioschi qualora subiscano pignoramenti sui crediti verso soggetti che sono sostituti d’imposta (es. Comuni o società pubbliche).
Parte III – Giurisprudenza e responsabilità del titolare
3.1 Revoca e decadenza della concessione
Le vicende giudiziarie che hanno coinvolto i chioschi offrono indicazioni utili.
- Consiglio di Stato 2024 n. 3252 – Il caso riguardava la revoca della concessione di un chiosco per morosità. Il Consiglio ha annullato la revoca perché l’amministrazione aveva inviato avvisi con scadenze sbagliate, tollerando ritardi e facendo sorgere un legittimo affidamento del concessionario. La revoca è stata ritenuta sproporzionata e contraria al principio di buona fede . Effetti: i titolari possono far valere il comportamento dell’ente per dimostrare che la revoca è illegittima.
- TAR Lazio 2024 n. 16414 – Il TAR ha affermato che non esiste un diritto soggettivo al rinnovo; l’amministrazione può decidere di non rinnovare alla scadenza senza particolare motivazione . Effetti: i concessionari non possono pretendere il rinnovo e devono prevenire la decadenza pagando i debiti.
- TAR Catania 2023 – La corte ha confermato la decadenza di un chiosco che aveva occupato una superficie maggiore di quella autorizzata; tale violazione, ripetuta, giustificava l’applicazione di una clausola di decadenza . Effetti: il rispetto puntuale delle condizioni della concessione è imprescindibile.
3.2 Responsabilità personali del titolare e debiti dopo cessazione dell’attività
Molti chioschi stagionali operano come imprese individuali o società di persone (SNC, SAS). In questi casi, il titolare e i soci rispondono illimitatamente con il proprio patrimonio. Se il chiosco cessa l’attività ma rimangono debiti, i creditori possono agire sui beni personali. Invece, nelle società di capitali (SRL), vige la limitazione della responsabilità; tuttavia, i soci e gli amministratori possono essere chiamati a rispondere in caso di mala gestio (es. distrazione di beni sociali) o mancata tenuta delle scritture. L’Art. 2476 c.c. prevede la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali per la violazione dei doveri di conservazione dell’integrità del patrimonio.
Nel caso di cessione della concessione o subingresso, il cessionario deve verificare la situazione debitoria. La concessione può essere trasferita solo previa autorizzazione dell’ente; i debiti preesistenti restano a carico del cedente salvo diversa pattuizione.
3.3 Pignoramenti e misure cautelari
Quando il chiosco non paga i debiti, i creditori possono procedere a pignoramento. Le situazioni più frequenti sono:
- Pignoramento presso il concessionario: i beni mobili (attrezzature, incassi) possono essere pignorati dal creditore munito di titolo esecutivo (decreto ingiuntivo, sentenza). Se i beni sono amovibili e su suolo pubblico, occorre coordinare l’intervento con la Polizia municipale.
- Pignoramento presso terzi: i creditori possono pignorare i crediti che il titolare vanta verso terzi (es. organizzatori di eventi). In base al D.Lgs. 33/2025, il terzo sostituto d’imposta deve trattenere il 20% come ritenuta .
- Iscrizione ipotecaria: l’Agente della riscossione può iscrivere ipoteca sui beni del debitore per crediti tributari superiori a 20.000 euro.
3.4 Sanzioni penali
Le violazioni fiscali e contributive possono comportare responsabilità penale se superano determinate soglie. A titolo esemplificativo:
- Omesso versamento di ritenute: punito dall’art. 10-bis del D.Lgs. 74/2000 se supera 150.000 euro per periodo d’imposta.
- Omesso versamento IVA: art. 10-ter, soglia 250.000 euro.
- Emissione di fatture false: art. 8, punito con reclusione.
I titolari di chioschi devono monitorare i propri conti per non superare queste soglie e, in caso di difficoltà, attivare tempestivamente meccanismi di regolarizzazione (ravvedimento operoso, richiesta di rateizzazione).
Parte IV – Procedure di composizione della crisi e sovraindebitamento
4.1 Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII)
Il D.Lgs. 14/2019, modificato fino al 2023-2024, ha introdotto il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che disciplina gli strumenti per prevenire e gestire lo stato di crisi. I chioschi stagionali, anche se di piccole dimensioni, possono accedervi.
4.1.1 Composizione negoziata della crisi
È una procedura volontaria che consente all’imprenditore in crisi di individuare, con l’ausilio di un esperto indipendente, la soluzione più idonea (accordi con creditori, ristrutturazione del debito). L’imprenditore può chiedere misure protettive per evitare azioni esecutive. La procedura è telematica e gestita dalla Camera di Commercio.
4.1.2 Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
Per le microimprese in stato di insolvenza che non riescono a proporre un piano di concordato preventivo, il CCII prevede il concordato semplificato: l’imprenditore cede i beni e la procedura è gestita dal tribunale, con distribuzione ai creditori sulla base di una relazione dell’esperto. È una soluzione residuale quando non è possibile la continuità aziendale.
4.1.3 Sovraindebitamento e procedure famigliari
Le persone fisiche (imprese minori, ex consumatori) che non sono soggette alle procedure concorsuali ordinarie possono ricorrere agli strumenti della legge sul sovraindebitamento (ora incorporata nel CCII):
- Piano del consumatore: destinato a persone fisiche con debiti contratti per scopi extra imprenditoriali.
- Accordo di composizione della crisi: simile al concordato, comporta il raggiungimento di un accordo con i creditori e l’omologazione del tribunale.
- Liquidazione controllata del patrimonio: consente di liquidare i beni per estinguere i debiti e, dopo tre anni, ottenere l’esdebitazione.
I titolari di chioschi che operano come imprenditori individuali possono accedere a queste procedure se soddisfano i requisiti. Ad esempio, la liquidazione controllata permette di liberarsi dai debiti residui dopo aver soddisfatto i creditori nei limiti del proprio patrimonio.
4.2 Ruolo dei professionisti e documentazione necessaria
È consigliabile rivolgersi a un avvocato o a un commercialista specializzato. Occorre predisporre:
- Situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata (attività e passività, bilancio);
- Elenco dei creditori con importi e natura del debito;
- Stato delle procedure esecutive in corso;
- Proposta di ristrutturazione (eventuali offerte di terzi per l’acquisto del chiosco);
- Relazione sulla causa della crisi.
Parte V – Strategie difensive e consigli pratici
5.1 Prevenzione della crisi
- Gestione finanziaria: mantenere un monitoraggio costante dei flussi di cassa, soprattutto perché i ricavi dei chioschi sono stagionali. Accantonare parte degli incassi per imposte e contributi.
- Compliance fiscale: utilizzare strumenti digitali per la fatturazione e la conservazione; rispettare le scadenze (IVA trimestrale o mensile; dichiarazione dei redditi). Ricorrere al ravvedimento operoso per ridurre sanzioni in caso di ritardo.
- Verifica della concessione: leggere attentamente le clausole relative a canoni, eventuali penali, possibilità di revoca, obblighi di rimozione del chiosco, manutenzione.
- Assicurazioni: stipulare una polizza di responsabilità civile per danni a terzi e una polizza contro i rischi di interruzione dell’attività (incendi, eventi climatici).
- Documentazione dei pagamenti: conservare le ricevute di pagamento del canone unico; se il Comune commette errori, chiedere conferme scritte e protocollare ogni comunicazione; ciò è stato decisivo nella sentenza del Consiglio di Stato 2024 .
5.2 In caso di morosità: azioni immediate
Se insorge la morosità:
- Comunicare con i creditori: contattare subito il Comune e i fornitori, spiegare le difficoltà e proporre un piano di rientro. Spesso gli enti apprezzano la collaborazione e concedono rateizzazioni extra.
- Richiedere la rateizzazione delle cartelle alla ADER; presentare la domanda entro 60 giorni dalla notifica per evitare l’avvio delle procedure esecutive.
- Valutare la definizione agevolata: se rientra nelle situazioni previste, aderire alla rottamazione-quater o alle eventuali riaperture (verificare la propria posizione sul portale ADER). La Legge 15/2025 consente la riammissione .
- Evitare l’aggravio: se una rata non può essere pagata, chiedere la sospensione per moratoria straordinaria (es. calamità) o presentare richiesta di proroga entro i termini.
- Valutare la cessione dell’attività: se la situazione appare irreversibile, considerare la vendita del chiosco; consultare l’ente concedente per il subingresso e accertarsi che il compratore conosca i debiti. Eventualmente proporre una transazione con i creditori.
5.3 Difesa nei confronti delle revoche della concessione
In presenza di provvedimento di revoca per morosità o violazione di clausole:
- Verificare la motivazione: la revoca deve essere motivata e proporzionata. Se l’amministrazione ha tollerato ritardi o commesso errori (es. indicazione di scadenze erronee), è possibile impugnare la revoca per violazione dei principi di buona fede e affidamento .
- Presentare memorie difensive: nel procedimento amministrativo, depositare osservazioni con documenti che dimostrino i pagamenti effettuati o la richiesta di rateizzazione.
- Ricorrere al TAR: se la revoca viene confermata, proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (o al Capo dello Stato entro 120). Sarà necessario dimostrare che la revoca è illegittima perché sproporzionata, contraddittoria o violativa delle norme.
- Richiedere la sospensiva: chiedere al TAR la sospensione cautelare della revoca, evidenziando il danno grave e irreparabile che deriverebbe dalla chiusura.
5.4 Difesa nei confronti dei pignoramenti
Quando un creditore ottiene un titolo esecutivo, può pignorare i beni del chiosco. Le strategie difensive includono:
- Opposizione all’esecuzione: sollevare eccezioni in merito alla validità del titolo (prescrizione, decadenza, vizi della notifica). Ad esempio, se il decreto ingiuntivo non è stato notificato correttamente o il credito è prescritto.
- Conversione del pignoramento: il debitore può chiedere la conversione, offrendo il pagamento della somma pignorata aumentata di spese e interessi mediante deposito di un importo sostitutivo. Ciò consente di liberare i beni e dilazionare il pagamento.
- Accertamento dell’espropriazione forzata: se il creditore pignora beni di proprietà altrui (es. attrezzature affittate), il terzo proprietario può rivendicare i beni.
- Controllo della ritenuta: nel caso di pignoramento di crediti verso soggetti pubblici, assicurarsi che il terzo applichi la ritenuta del 20% come previsto dal D.Lgs. 33/2025 ; eventuali errori possono essere contestati.
Parte VI – Domande e risposte frequenti (FAQ)
Domande generali
D1. Cosa succede se non pago il canone unico entro la scadenza?
Il mancato pagamento del canone può comportare l’applicazione di sanzioni e interessi. Il Comune può inviare solleciti; se la morosità persiste, può avviare la procedura di decadenza della concessione. Tuttavia, la revoca deve essere proporzionata e motivata; se l’ente ha tollerato ritardi o fornito indicazioni errate, è possibile impugnare la revoca, come riconosciuto dal Consiglio di Stato 2024 .
D2. Ho aderito alla rottamazione-quater ma non ho pagato tutte le rate. Posso essere riammesso?
Sì. La Legge 15/2025 ha introdotto la riammissione per chi è decaduto dalla rottamazione-quater: basta presentare domanda entro il 30 aprile 2025 e scegliere un piano di pagamento unico o in massimo 10 rate con interessi al 2% .
D3. Il Comune può rifiutare il rinnovo della concessione senza motivazione?
Sì, se la concessione è giunta a scadenza. Il TAR Lazio 2024 ha affermato che il concessionario non ha diritto alla proroga automatica; l’ente deve avviare una procedura di evidenza pubblica e non è tenuto a motivare il mancato rinnovo oltre il richiamo ai principi di trasparenza .
D4. Posso vendere il chiosco con debiti?
È possibile cedere la concessione solo con l’autorizzazione dell’ente. Il cessionario subentra nella titolarità della concessione, ma i debiti rimangono in capo al cedente, salvo accordi. È consigliabile stipulare un contratto in cui il compratore si impegna a pagare i debiti o a scalare il prezzo. La vendita senza informare il Comune può essere nulla.
D5. Il Comune mi ha revocato la concessione per aver occupato più spazio di quello autorizzato: posso difendermi?
Se l’occupazione abusiva è dimostrata e ripetuta, la revoca è legittima, come dichiarato dal TAR Catania 2023 . Puoi tentare di dimostrare che l’aumento di spazio era minimo o autorizzato tacitamente; altrimenti, la difesa è difficile.
D6. Come funziona la rateizzazione dell’INPS per contributi arretrati?
Puoi chiedere la rateizzazione (fino a 72 rate mensili o più in casi eccezionali) presentando domanda all’INPS. In presenza di gravi difficoltà, puoi proporre un piano straordinario. È importante presentare la richiesta prima che l’INPS affidi il credito all’Agenzia Entrate Riscossione; diversamente, la rateizzazione seguirà le regole generali.
Domande sulla procedura di sovraindebitamento
D7. Sono un imprenditore individuale con debiti verso fornitori e Fisco e ho cessato l’attività del chiosco. Posso accedere alla liquidazione controllata?
Sì, se non sei soggetto al fallimento. Puoi depositare ricorso per liquidazione controllata presso il tribunale. Un liquidatore venderà i beni (inclusi quelli personali non impignorabili) e, al termine, potrai ottenere l’esdebitazione.
D8. Posso aprire un nuovo chiosco se ho debiti residui dopo la liquidazione?
Dopo l’esdebitazione puoi tornare a svolgere attività imprenditoriale. Tuttavia, alcune concessioni possono richiedere requisiti di onorabilità: se hai carichi pendenti gravi (soprattutto penali), potresti non ottenere l’autorizzazione. I debiti residui esdebitati non incidono sulla concessione.
D9. Che differenza c’è tra concordato preventivo e concordato semplificato?
Il concordato preventivo (ordinario) presuppone la continuità aziendale e richiede il voto dei creditori; il concordato semplificato è riservato alle microimprese che non possono presentare un piano fattibile e permette di liquidare i beni senza votazione. Entrambe richiedono l’intervento del tribunale.
Domande sull’interazione con l’Agente della Riscossione
D10. Se ricevo un pignoramento presso terzi, il terzo deve applicare una ritenuta?
Sì, dal 2026 il D.Lgs. 33/2025 stabilisce che il terzo sostituto d’imposta deve trattenere il 20% dell’importo versato al creditore a titolo di ritenuta .
D11. Cosa succede se non rispetto le rate della rateizzazione concessa da ADER?
Se non paghi dieci rate anche non consecutive, decadi dal beneficio e l’intero debito diventa esigibile. La riforma del 2024 ha ampliato il numero di rate e introdotto flessibilità, ma il rischio di decadenza resta .
D12. Posso chiedere la sospensione delle attività esecutive se sto negoziando un accordo?
Sì. Con la composizione negoziata della crisi puoi chiedere misure protettive. Anche nelle procedure di sovraindebitamento, il deposito del ricorso comporta la sospensione dei pignoramenti fino all’omologazione.
Parte VII – Tabelle riepilogative
7.1 Tipologie di debiti e strumenti di gestione
Tipologia di debito | Caratteristiche | Strumento di tutela/soluzione |
---|---|---|
Canone unico patrimoniale (CUP) | Canone dovuto per l’occupazione di suolo pubblico; calcolato dal Comune. | Richiedere riduzioni/esenzioni se previste (es. installazione di colonnine di ricarica) ; chiedere rateizzazione o sospensione; contestare errori nella quantificazione. |
Canone concessorio demaniale | Canone dovuto per occupazioni del demanio marittimo o di aree fluviali. | Chiedere riduzione se l’attività è stagionale; rateizzazione; contestare revoca per morosità dimostrando buona fede . |
Imposte (IRPEF, IRES, IVA) | Imposte dirette e indirette sui ricavi del chiosco. | Dichiarazioni accurate; accesso al regime forfettario (se possibile); ravvedimento operoso; rateizzazione; definizione agevolata. |
Contributi INPS | Contributi previdenziali dei titolari e dei dipendenti. | Rateizzazione fino a 72 rate; adesione a rottamazione di cartelle; opposizione a illegittimità. |
Fornitori e locatori | Debiti commerciali per merci, affitto attrezzature, leasing. | Piano di rientro; negoziazione e transazione; utilizzo di accordi di ristrutturazione; protezione del patrimonio personale tramite SRL; procedure concorsuali. |
Sanzioni penali fiscali | Responsabilità per omesso versamento di ritenute, IVA, emissione di fatture false. | Pagamento tempestivo; ravvedimento; riduzione del danno; assistenza legale. |
Pignoramenti | Azione esecutiva dei creditori sui beni e crediti del chiosco. | Opposizione all’esecuzione; conversione del pignoramento; misure protettive; ritenuta 20% sui crediti . |
7.2 Scadenze e rateizzazione della rottamazione-quater
Norma | Oggetto | Scadenze/Punti principali | Fonte |
---|---|---|---|
Legge 18/2024 | Proroga rate rottamazione | Prime due rate del 2023 e la terza del 2024 pagabili entro 15 marzo 2024 con 5 giorni di tolleranza ; sospensione delle sanzioni vaccinali fino al 31 dicembre 2024 . | |
D.Lgs. 108/2024 | Posticipo quinta rata | Quinto pagamento spostato al 15 settembre 2024 con 5 giorni di tolleranza . | |
D.Lgs. 110/2024 | Riforma riscossione | Piano annuale dell’Agenzia; estensione accertamento esecutivo; maggiore numero di rate . | |
Legge 15/2025 | Riammissione alla rottamazione | Domanda entro 30 aprile 2025; scelta di versamento unico o massimo 10 rate; interessi 2%; scadenze 31 luglio e 30 novembre 2025 e successivi febbraio, maggio, luglio, novembre 2026-2027 . | |
D.Lgs. 33/2025 | Testo unico su versamenti | Obbligo del committente di sospendere pagamenti se l’appaltatore non versa le ritenute ; ritenuta 20% sui crediti pignorati . |
Parte VIII – Simulazioni pratiche
8.1 Caso 1: morosità sul canone e revoca illegittima
Situazione: Mario gestisce un chiosco su suolo comunale. A causa di un’estate piovosa, incassa meno e salta il pagamento del canone unico per due mesi. Il Comune gli invia avvisi di pagamento ma indica scadenze errate. Mario chiede chiarimenti che non ottiene. Dopo tre mesi, il Comune revoca la concessione per morosità.
Analisi:
- Errata indicazione delle scadenze: come nel caso deciso dal Consiglio di Stato 2024, l’amministrazione ha fornito indicazioni contraddittorie creando affidamento .
- Buona fede del concessionario: Mario ha comunicato con il Comune e cercato di pagare.
- Proporzionalità: la revoca appare eccessiva rispetto all’ammontare del debito e alla condotta del concessionario.
Strategia difensiva:
- Presentare ricorso gerarchico e successivamente ricorso al TAR chiedendo la sospensione del provvedimento.
- Documentare le comunicazioni e l’errore dell’ente; allegare le ricevute di pagamento dei mesi successivi.
- Chiedere la riammissione alla concessione e la rateizzazione del debito.
Esito probabile: in base alla giurisprudenza, è probabile che il TAR accolga il ricorso e annulli la revoca. Il Comune dovrà ripristinare la concessione e definire un piano di rientro.
8.2 Caso 2: pignoramento di crediti verso il Comune
Situazione: Lucia gestisce un chiosco autorizzato a vendere bibite durante un evento comunale. Un fornitore ottiene decreto ingiuntivo e pignora i crediti che Lucia vanta verso il Comune per la vendita. L’evento paga a Lucia 10.000 euro; il Comune è sostituto d’imposta.
Analisi:
- Il pignoramento presso terzi è legittimo e la somma deve essere versata al creditore. Tuttavia, il D.Lgs. 33/2025 prevede che il terzo trattenga il 20% a titolo di ritenuta .
- Il Comune dovrà quindi versare 8.000 euro al creditore e 2.000 euro all’Erario.
Strategia difensiva:
- Lucia può opporsi se il decreto ingiuntivo è prescritto o se l’importo pignorato è superiore al dovuto.
- Può chiedere la conversione del pignoramento depositando una somma; ad esempio, offre 8.000 euro a rate per liberare il credito.
- Può avviare una negoziazione con il fornitore per un accordo transattivo.
Esito probabile: salvo vizi, il pignoramento prosegue. Lucia, versando la somma transata o chiedendo la conversione, limita i danni. Il 20% di ritenuta rimarrà obbligatorio.
8.3 Caso 3: sovraindebitamento e liquidazione controllata
Situazione: Giovanni, ex titolare di chiosco, ha accumulato debiti per 200.000 euro verso Fisco e fornitori. Ha chiuso il chiosco e non possiede beni significativi. Lavora come dipendente stagionale.
Analisi:
- Giovanni non è più imprenditore ma i debiti risalgono all’attività; non può fallire perché è microimprenditore.
- Può accedere alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio (sovraindebitamento).
Strategia:
- Si rivolge a un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e presenta domanda di liquidazione.
- Elenca i beni (auto di modesto valore, piccoli risparmi) che saranno liquidati a favore dei creditori.
- Dopo tre anni dal decreto di apertura e dopo aver soddisfatto i creditori nei limiti del possibile, chiede l’esdebitazione.
Esito probabile: ottenuta l’esdebitazione, Giovanni sarà liberato dai debiti residui. Potrà eventualmente riaprire un nuovo chiosco, presentandosi come soggetto senza carichi pendenti.
Parte IX – Conclusione
I chioschi stagionali sono realtà dinamiche ma esposte a elevati rischi finanziari. Le cause principali dei debiti sono la stagionalità dei ricavi, l’elevata incidenza dei canoni di concessione e delle imposte, nonché le difficoltà nella gestione della liquidità. La normativa italiana offre diversi strumenti per prevenire e gestire i debiti, ma richiede una gestione consapevole. Tra gli strumenti chiave:
- Rateizzazioni e definizione agevolata: le recenti leggi (18/2024, 108/2024, 110/2024, 15/2025) hanno ampliato i termini e introdotto la riammissione per i decaduti . È fondamentale monitorare le scadenze e aderire tempestivamente.
- Tutela contro le revoche: la giurisprudenza ha ribadito che le revoche per morosità devono essere proporzionate e motivate; l’affidamento del concessionario può prevalere .
- Adempimento dei contributi e delle imposte: il prossimo Testo Unico sui versamenti (D.Lgs. 33/2025) ridisegna gli obblighi di appaltatori e l’applicazione delle ritenute .
- Procedure di crisi: il Codice della Crisi offre soluzioni, dalla composizione negoziata alla liquidazione controllata, per restituire all’imprenditore un futuro senza debiti.
La guida ricorda ai titolari la necessità di prevenire la crisi con una corretta pianificazione e di intervenire tempestivamente quando sorgono difficoltà, avvalendosi della consulenza di professionisti. L’aggiornamento continuo sulla normativa e sulle sentenze, come quelli riportati nella presente guida, costituisce un supporto indispensabile per chi opera nel settore.
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Vuoi sapere cosa rischi e come predisporre una difesa efficace per salvaguardare la tua attività?
👉 Prima regola: intervieni subito. È fondamentale capire la natura del debito, distinguendo tra imposte, contributi o esposizioni verso banche e fornitori, per costruire una strategia di difesa mirata e sostenibile.
⚖️ Quando scattano le contestazioni e le azioni esecutive
- Cartelle esattoriali per IVA, IRPEF o imposte comunali non versate;
- Contributi INPS o INAIL non pagati;
- Pignoramento dei conti correnti o degli incassi stagionali;
- Ipoteca o sequestro su beni mobili o immobili dell’attività;
- Azioni legali di fornitori o istituti bancari per fatture o rate insolute.
📌 Conseguenze del mancato pagamento
- Aumento del debito per sanzioni e interessi di mora;
- Azioni esecutive da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- Blocco dei conti correnti e delle linee di credito;
- Responsabilità patrimoniale diretta del titolare;
- Rischio di sospensione o revoca delle licenze commerciali.
🔍 Cosa verificare per difendersi
- I debiti sono effettivamente dovuti o contengono errori di calcolo o prescrizioni?
- È possibile chiedere una rateizzazione o una definizione agevolata?
- Gli atti di riscossione sono stati notificati correttamente e nei termini di legge?
- L’esposizione riguarda solo il chiosco o anche altri beni personali o aziendali?
- Esistono margini per accedere alla composizione della crisi d’impresa o da sovraindebitamento?
🧾 Documenti utili alla difesa
- Cartelle esattoriali e avvisi di accertamento;
- Estratti di ruolo aggiornati dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- Bilanci, contabilità e documenti di gestione stagionale;
- Contratti di leasing, mutui o forniture;
- Comunicazioni ufficiali relative a sospensioni o rateizzazioni già in corso.
🛠️ Strategie di difesa e soluzioni
- Contestare la legittimità degli atti fiscali e contributivi;
- Richiedere piani di rateizzazione calibrati sui flussi di cassa stagionali;
- Accedere a procedure di saldo e stralcio o definizione agevolata;
- Attivare percorsi di composizione negoziata o sovraindebitamento;
- Impugnare cartelle e avvisi illegittimi davanti alla Corte di Giustizia Tributaria;
- Difendersi da pignoramenti e ipoteche su beni aziendali e personali.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza la situazione debitoria e la documentazione ricevuta;
📌 Valuta la fondatezza delle pretese fiscali e finanziarie;
✍️ Redige ricorsi e memorie difensive contro atti di riscossione illegittimi;
⚖️ Ti assiste nei giudizi tributari ed esecutivi;
🔁 Suggerisce soluzioni pratiche per ridurre i debiti e garantire la continuità dell’attività stagionale.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e crisi d’impresa;
✔️ Specializzato nella difesa di piccole attività stagionali con esposizioni fiscali e bancarie;
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
I chioschi stagionali con debiti non sono privi di difese: spesso è possibile ottenere rateizzazioni, riduzioni o sospensioni dei pagamenti, anche in presenza di atti esecutivi.
Con una difesa mirata puoi evitare la chiusura del chiosco, proteggere i tuoi beni e mantenere attiva la tua attività turistica e commerciale.
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