Contestazione Per Leasing Simulati: Come Difendersi

Hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate per leasing ritenuti simulati? In questi casi, l’Ufficio presume che i contratti di leasing siano stati utilizzati non per finalità produttive reali, ma per ottenere indebiti vantaggi fiscali, deduzioni o detrazioni. Il Fisco presta particolare attenzione a queste operazioni, specie quando coinvolgono beni di lusso o rapporti tra società collegate. Le conseguenze possono essere molto gravi: recupero delle imposte, indeducibilità dei costi, applicazione di sanzioni e, nei casi più complessi, contestazioni penali per dichiarazione fraudolenta. Tuttavia, non sempre la contestazione è fondata: con una difesa ben documentata è possibile dimostrare la genuinità del contratto o ridurre sensibilmente le pretese fiscali.

Quando l’Agenzia delle Entrate contesta i leasing simulati
– Se il contratto di leasing riguarda beni non strumentali all’attività d’impresa o professionale
– Se i canoni sono sproporzionati rispetto al valore reale del bene
– Se il bene oggetto di leasing rimane nella disponibilità di soggetti diversi dal locatario
– Se vi sono rapporti tra società collegate che fanno sospettare una costruzione artificiosa
– Se l’Ufficio presume che il leasing sia stato usato per dedurre costi fittizi o non inerenti

Conseguenze della contestazione
– Indeducibilità totale o parziale dei canoni di leasing contestati
– Recupero a tassazione delle somme ritenute non giustificate
– Applicazione di sanzioni fino al 200% delle maggiori imposte accertate
– Interessi di mora sulle somme dovute
– Nei casi più gravi, denuncia penale per dichiarazione fraudolenta o abuso del diritto

Come difendersi dalla contestazione
– Dimostrare la reale esistenza e operatività del contratto di leasing
– Produrre contratti, fatture, documentazione bancaria e prove dell’uso effettivo del bene nell’attività
– Contestare la presunta simulazione se il contratto risponde a logiche economiche reali
– Evidenziare errori di valutazione, difetti istruttori o vizi di motivazione dell’accertamento
– Richiedere la riqualificazione della contestazione per ridurre l’impatto sanzionatorio
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per ottenere l’annullamento totale o parziale della pretesa

Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare i contratti di leasing e la documentazione contabile oggetto di contestazione
– Verificare la legittimità della contestazione e la corretta applicazione del principio di inerenza
– Predisporre un ricorso fondato su prove concrete e giurisprudenza favorevole
– Difendere il contribuente davanti ai giudici tributari e, se necessario, anche in sede penale
– Tutelare il patrimonio aziendale e personale da conseguenze fiscali sproporzionate

Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale della contestazione
– Il riconoscimento della deducibilità dei canoni di leasing effettivamente inerenti
– La riduzione di sanzioni e interessi applicati
– La sospensione delle richieste di pagamento già notificate
– La certezza di pagare solo quanto realmente previsto dalla legge

⚠️ Attenzione: i leasing simulati sono uno degli strumenti più frequentemente contestati dal Fisco, soprattutto se riguardano beni di lusso o operazioni tra società collegate. È fondamentale predisporre una difesa tempestiva e documentata.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e contenzioso fiscale – spiega come difendersi in caso di contestazione per leasing simulati e quali strategie adottare per proteggere i tuoi interessi.

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Introduzione

La simulazione contrattuale è un istituto del diritto civile (artt. 1340 ss., 1414 e 1418 c.c.) con cui le parti pongono in essere un accordo apparente che nasconde un’altra realtà negoziale. Nel contesto delle locazioni finanziarie (leasing) e operative, la contestazione di leasing simulati si verifica quando l’Amministrazione finanziaria o altri soggetti (banca, terzi creditori) ritengono che il contratto di leasing sia in realtà una copertura fittizia di un diverso contratto, come ad esempio una vendita o un finanziamento, finalizzato ad ottenere indebiti vantaggi fiscali o eludere obblighi giuridici. Le conseguenze sono gravi: nullità del contratto (art. 1418 c.c.), disconoscimento della deducibilità dei canoni e del diritto alla detrazione IVA, recupero delle imposte e applicazione di sanzioni tributarie (D.Lgs. 471/1997).

In Italia non esiste una disciplina specifica del leasing nel Codice Civile, che delinea solo principi generali e rimanda spesso alla prassi contrattuale di settore. Tuttavia, il leasing finanziario (su beni mobili e immobili strumentali) è regolato dal TUIR (D.P.R. 917/1986, art. 102 e 108), che ne definisce i requisiti per deducibilità dei canoni, e da norme tributarie (IVA, IRES, IRAP). Per i beni immobili, rilevano altresì l’analogia con l’art. 1526 c.c. (vendita con riscatto) e le leggi di settore (L. 124/2017). A livello giurisprudenziale, la Cassazione Civile (Sezione Tributaria e Sezione III) si è più volte pronunciata sul tema, chiarendo i criteri di valutazione del leasing sospetto (in particolare, se e quando le operazioni di gruppo possono integrare abuso o simulazione).

Questa guida – aggiornata a settembre 2025 – delinea i quadri normativo e giurisprudenziale relativi alla simulazione del leasing. Si affronteranno le diverse fattispecie di leasing (finanziario vs operativo, mobili vs immobiliari), le tecniche difensive in ambito tributario e civile, le strategie processuali e gli strumenti pratici di prova. Verranno fornite risposte a domande frequenti (“FAQ”) sull’argomento e presentate tabelle riepilogative per facilitare la comprensione degli aspetti tecnici. In fondo alla guida saranno riportate le principali fonti normative italiane e le sentenze più autorevoli utilizzate, come richiesto.

1. Che cos’è il leasing simulato

Simulazione contrattuale: In generale, la simulazione di un contratto avviene quando le parti sottoscrivono formalmente un accordo diverso da quello voluto in realtà. Il Codice Civile distingue tra simulazione assoluta (il negozio apparente non ha realtà alcuna) e simulazione relativa (il negozio ufficiale copre un altro negozio sottostante). In entrambi i casi il contratto simulato è nullo, fatta salva l’efficacia del negozio occulto (art. 1418 c.c.). Ad esempio, se due società intestano un contratto di leasing per un bene mobiliare ma in realtà l’accordo negoziale sottostante è una cessione con pagamento immediato, il leasing è simulato.

Leasing simulato: Nel linguaggio tributario e civilistico, per leasing simulato si intende in genere un contratto di leasing (finanziario o operativo) che – secondo l’accusa – non riflette una reale operazione di locazione: ad esempio, sarebbe stipulato solo per mascherare una vendita o un finanziamento oppure solo per garantire un credito. L’accertamento di simulazione presuppone di dimostrare che gli obblighi e i rischi tipici del leasing (pagamento dei canoni, mantenimento e restituzione del bene o riscatto, interessi commerciali di mercato, ecc.) non sono realmente assunti dall’utilizzatore.

Nella prassi tributaria l’Agenzia delle Entrate può contestare un leasing simulato, sostenendo che le parti hanno stipulato il contratto solo per ottenere benefici fiscali (ad es. dedurre integralmente i canoni) o per eludere imposte (ad es. IRES/Irap più basse o ritardate). In questi casi l’operazione può essere riclassificata (ad esempio come “cessione del bene” o come finanziamento) e i benefici fiscali vengono decurtati, con possibile applicazione di sanzioni. Sul piano civile, la simulazione comporta la nullità del leasing per violazione delle regole della buona fede e della causa reale del contratto.

Leasing finanziario vs operativo vs immobiliare: È importante distinguere le diverse forme di leasing:

  • Leasing finanziario (o di godimento/traslativo): contratto tipicamente stipulato da operatori specializzati (società di leasing autorizzate) per fornire a un utilizzatore un bene strumentale dell’impresa (macchinari, automezzi, impianti). Il contratto prevede canoni periodici, deducibili ai sensi del TUIR (art. 102 e 109), e di solito un’opzione di riscatto finale. Se cade il presupposto (ad es. inadempimento), la disciplina segue in analogia l’art. 1526 c.c. (vendita con riserva di proprietà). Un leasing è finanziario se trasferisce il bene (o la sua proprietà) alla fine del contratto; in tal caso vale analogicamente l’art. 1526 c.c., come confermato da Cass. n. 3930/2024 e Cass. n. 28546/2024 .
  • Leasing operativo: generalmente è un contratto di locazione in cui il concedente assume in toto gli obblighi e i rischi tipici della proprietà (manutenzione, assicurazione, ecc.), e l’utilizzatore paga un canone corrispettivo; non vi è opzione di riscatto, o se c’è è residuale e non sostanziale. Spesso usato da aziende e professionisti per noleggio di auto, macchinari a breve termine. Poiché non trasferisce la proprietà, i canoni possono essere interamente deducibili (art. 102 TUIR prevede maggiori requisiti per i finanziari).
  • Leasing immobiliare: riguarda immobili strumentali o abitazioni (ne soffia da vendita agevolata su impresa). Anche in questo caso, se traslativo, si applica l’art. 1526 c.c. analogicamente (Cass. 13/2/2024 n. 3930) . Spesso richiama problematica IMU/ICI in caso di risoluzione.
  • Sale & lease-back: tecnica contrattuale in cui un’impresa vende un bene (ad es. uno stabilimento) a una finanziaria e contemporaneamente lo ri-acquista in leasing. In sé non è illegale, ma può essere contestata se realizzata unicamente per remunerare l’imprenditore od ottenere benefici fiscali indebiti (ad es. trasformare un costo di ammortamento in canone deducibile anticipatamente). La giurisprudenza valuta caso per caso la presenza di valide ragioni economiche (es. necessità di liquidità) e sanziona il patto commissorio occulto .

Di regola, il fisco non può criticare la scelta fra operazioni alternative lecite: la Cassazione ha affermato che la mera stipula di un leasing anziché di un acquisto diretto, anche fra società di un gruppo, non basta a configurare abuso o simulazione . Invece, deve essere dimostrato un uso distorto degli strumenti giuridici (contratti e negozi collegati) per conseguire vantaggi fiscali indebitamente .

2. Quadro normativo essenziale

  • Codice Civile: artt. 1340 ss. su negozio simulato; artt. 1372 e 1373 sulla libertà contrattuale; art. 1526 c.c. (vendita con riserva di proprietà) analogicamente applicata ai leasing traslativi risolti ; art. 2697 c.c. (onere della prova in generale); artt. 2727-2729 c.c. (prove presuntive) – con la precisa regola che le inferenze devono essere gravi, precise e concordanti .
  • Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, D.P.R. 917/1986): art. 102 (deducibilità dei canoni di leasing su beni strumentali d’impresa, immobili e mezzi di trasporto); artt. 108-109 (altri criteri per deduzione canoni, valore del riscatto, etc.); art. 110 (cedolare sugli immobili in leasing). Artt. 10-bis (l. 212/2000) e 2, co. 36, D.L. 50/2017, recano norme anti-abuso (il cosiddetto “divieto di abuso del diritto”, non depenalizzato sebbene depenalizzato penalmente). In particolare, art. 10-bis TUIR sancisce il principio antielusivo secondo il quale l’Amministrazione può disconoscere operazioni prive di sostanza economica dirette a vantaggi fiscali illeciti .
  • Codice Tributario (D.P.R. 600/1973 e 633/1972): regole generali su accertamento (art. 43-54 DPR 600/73), fatturazione (DPR 633/72 art. 21) e presunzioni (l. 212/2000 introdusse l’art. 37-bis DPR 600). L’art. 1 del D.Lgs. 472/97 disciplina le sanzioni tributarie, che scattano automaticamente per effetto dell’accertamento induttivo (anche in caso di elusione o simulazione) . La legge anticorruzione 124/2017 e i relativi commi introdotti nel TUIR hanno ampliato i casi in cui il leasing traslativo è assimilato a vendita per determinati effetti contabili (es. comma 138).
  • Procedura tributaria: Decreto Legislativo n. 546/1992 (giudizio in commissioni tributarie) con termini di impugnazione (60 gg per ricorsi a CTR; 180 gg per appello a Cassazione). Il nuovo art. 21-bis D.Lgs. 74/2000 (riforma fiscale 2023) regola l’efficacia di un’eventuale sentenza penale assolutoria sui processi tributari, ma non impedisce del tutto l’accertamento fiscale dei medesimi fatti .
  • Leggi speciali e regolamenti bancari: art. 1526 c.c. (richiamato dall’art. 33 TUB sul leasing immobiliare), art. 117 TUB (D.Lgs. 385/93) su trasparenza informativa del tasso di leasing . Norme fallimentari (art. 72-quinquies L.F.), obblighi di bilancio e contabilità (D. Lgs. 127/91), nonché regole antiusura (art. 644 c.p. e L. 108/96) trovano applicazione nei contratti di leasing inadempiuti.

Fonti normative principali: c.c. artt. 1340 ss., 1526; TUIR artt. 102, 108-109; D.Lgs. 546/1992; D.Lgs. 472/1997; D.Lgs. 74/2000, art. 21-bis; D.L. 50/2017 (art. 2, co.36); TUB art. 117, art. 33; oltre a direttive UE antielusive (Direttiva 2016/1164).

3. Riconoscere un leasing simulato

3.1 Elementi tipici di simulazione

In pratica, un leasing finanziario o immobiliare può essere considerato simulato quando mancano i tipici indici di un’autentica locazione finanziaria. Alcuni elementi frequentemente richiamati dalla giurisprudenza e dalla prassi ispettiva sono:

  • Proprietario e utilizzatore coincidenti: il contratto è realizzato fra soggetti riconducibili agli stessi soci o controllanti. Ad esempio Cass. n. 3835/2023 descrive un caso in cui la società che cede il contratto era posseduta dagli stessi titolari dell’utilizzatore .
  • Pagamento immediato o inusuale del corrispettivo: nel leasing la parte rilevante del costo del bene deve essere coperta dai canoni futuri, non pagata per intero subito. Se l’“utilizzatore” versasse in contanti tutto il prezzo del bene (o importo equivalente) al momento della stipula, il leasing è praticamente una vendita simulata. Nel caso di Cass. 3835/2023, il corrispettivo di 700.000 euro fu versato subito in contanti .
  • Comportamento coattivo o commissorio: il leasing è stato utilizzato come garanzia camuffata di un finanziamento, con patto commissorio occulto (divieto di patto commissorio). Ad es. un “sale & lease back” finalizzato solo a garantire un prestito è censurato (Cass. 11/8/2000, n. 10866). La prassi considera nulla qualsiasi patto commissorio (cfr. L. 108/96 art. 13).
  • Inadempimento e occultamento: il concedente intendeva solo recuperare il bene; l’accordo è risolto per inadempimento senza contenzioso reale; il bene viene subito venduto (magari allo stesso utilizzatore) oppure l’utilizzatore fallisce. La sentenza Cass. 8/2/2023 n. 3835 parla di continuo utilizzo del bene nonostante un evento di fallimento immediato del concedente .
  • Mancata utilizzazione del bene: l’utilizzatore non assume effettiva disponibilità o non lo utilizza, o il bene resta nella disponibilità del concedente, segno che non si è realizzato il trasferimento di godimento previsto. Ad esempio un immobile si dice simulato se mai destinato all’attività dell’utilizzatore.
  • Divergenze nei documenti contabili: assenza nei registri di contabilità della parte effettiva (ad es. i dati del bene non coerenti, mancanza di ammortamenti, fatture inadeguate, ecc.). L’Agenzia verifica fatture, tassi usati, piani di ammortamento. Errori formali possono dare luogo a interpretazioni sfavorevoli (anche se, come visto, la Cassazione impone rigorose presunzioni prima di dichiarare simulazione).
  • Condizioni contrattuali anomale: canoni eccessivamente bassi (o troppo elevati) rispetto al mercato, durata contrattuale sospetta, mancanza di clausole obbligatorie (ad es. la fonte D.Lgs. 385/93 impone nel leasing bancario la specifica indicazione del “tasso leasing” o dei criteri di calcolo ). Tuttavia la Cassazione ha precisato che la mancanza del tasso leasing nel contratto non invalida automaticamente il contratto se il tasso è comunque determinabile .

È fondamentale distinguere tra elementi indiziari e prove dirette: la Corte Suprema ha sottolineato che la mera situazione di gruppo societario e il fatto di stipulare un leasing invece di un acquisto non bastano, di per sé, a provare l’abuso o la simulazione . Devono emergere fatti concreti che dimostrino l’alterazione della realtà economica dell’operazione. Ad esempio, come nella vicenda Cass. 27/10/2023 n. 29936, non è ammesso dedurre automaticamente che il leasing interno a un gruppo fosse simulato; serve un accertamento specifico sulla mancanza di valide ragioni economiche e sull’uso distorto del contratto .

3.2 Presunzioni e onere della prova

In caso di contestazione, il carico probatorio della simulazione spetta all’Amministrazione (o a chi la sostiene). In base all’art. 2697 c.c., chi afferma un fatto costitutivo del proprio diritto – ad es. l’Amministrazione che asserisce la simulazione – deve provare i fatti su cui si fonda. In ambito tributario, se il contribuente contesta vizi di un accertamento (per simulazione o abuso), dovrà comunque presentare memorie difensive e documenti per confutare le deduzioni fiscali (art. 42 d.lgs. 546/92). Tuttavia la Cassazione ha ricordato che, nelle prove presuntive, la ricostruzione logica deve essere “lineare e basata su fatti noti gravi, precisi e concordanti” . In pratica, al fisco non basta una supposizione generica: servono indici concreti collegati ai fatti (ad es. conti correnti, bilanci, contratti paralleli) che siano incompatibili con la normale struttura del leasing.

Qualora il contribuente sia soccombente in Tribunale, può tentare ulteriori prove nel processo d’appello (ad es. CTU, consulenze testimoniali). Ad esempio, presentare perizie tecniche su valore del bene e congruità dei canoni, o convocare testimoni (fornitori, tecnici) che attestino l’effettiva erogazione dei servizi o consegna dei beni. La stessa Cassazione precisa però che anche le presunzioni indirette (fatte di congetture sui fatti) devono rispettare i suddetti criteri; non è consentito dedurre che un leasing sia simulato solo dall’appartenenza a un gruppo, senza appigli seri .

4. Fattispecie ed effetti della simulazione

4.1 Simulazione assoluta vs relativa

Simulazione assolutaSimulazione relativa
Il contratto apparente è completamente fittizio: non esiste alcun contratto reale corrispondente. Esempio: le parti fingono un leasing per coprire una cessione mai avvenuta. Il leasing non ha alcuna causa reale, il suo effetto è inesistente.Il contratto apparente nasconde un diverso contratto effettivo: esiste infatti un negozio sottostante, ma le parti lo celano nominando un contratto diverso. Esempio: un azienda vende un bene con pagamento rateale ma dichiara leasing; in realtà alla fine non concede il bene o viceversa.
Effetto: l’atto simulato è nullo; in mancanza di contratto reale la simulazione assoluta può ingenerare responsabilità penali (frode fiscale, art. 2 D.Lgs. 74/2000).Effetto: il contratto apparente è nullo, ma sussiste il contratto reale “occulto”. Cioè il leasing è rideterminato come il negozio realmente voluto (ad esempio una vendita). Il contratto reale vale per quanto pattuito nella sua natura.
Caratteristiche: di solito usato per produrre fatture per operazioni inesistenti (Iva fraudolenta). Spesso coinvolge fattispecie di procacciamento illecito di finanziamenti.Caratteristiche: sottende un intento diverso da quello dichiarato; ad esempio si dicono fittizi alcuni termini (p. es. durata del leasing o prezzo finale) ma le parti intendono concretamente una transazione di altro tipo.

In tema di leasing, la simulazione assoluta si verifica quando il contratto di leasing viene stipulato senza alcuna reale consegna del bene o impegno dei pagamenti promessi. Nel caso Cass. 3835/2023, la Corte ha identificato un leasing assolutamente simulato perché il concedente era presto fallito, il bene non era stato realmente trasferito e l’unico scopo era creare un credito d’imposta illecito . La Cassazione ha confermato la nullità assoluta di tale operazione , rigettando il ricorso del contribuente.

La simulazione relativa (più rara nel leasing) si incontrerebbe, ad esempio, se il contratto di leasing fosse utilizzato per mascherare un patto commissorio o un’ipoteca legale su un bene, oppure se si nascondesse un accordo di finanziamento. In tali casi il tribunale potrebbe annullare il leasing “per simulazione” e applicare il contratto occultato (ad es. considerare l’operazione come vendita a rate). In ambito tributario, la CTR o la Cassazione potrebbero: (a) disconoscere la deducibilità dei canoni e il diritto alla detrazione IVA come indebiti; (b) ricalcolare le imposte come se avessero dovuto assoggettare a tassazione il corrispettivo reale occultato; (c) applicare sanzioni da evasione (art. 5, L. 472/97) o addirittura, nei casi più gravi, segnalare una frode fiscale (art. 2 D.Lgs. 74/2000).

4.2 Conseguenze giuridiche e tributarie

Se un contratto di leasing viene dichiarato simulato, ne conseguono diversi effetti negativi per l’utilizzatore/debitore:

  • Nullità del contratto di leasing (art. 1418 c.c.): il leasing considerato simulato non produce effetti nei confronti delle parti; il bene non viene trasferito e i canoni non costituiscono spesa ammessa in deduzione. Ogni obbligo rimane come se il negozio non fosse esistito, salvo diversa ricostruzione (per simulazione relativa) .
  • Riclassificazione fiscale: l’Amministrazione può qualificare l’operazione simulata come diversa (ad es. vendita con pagamento rateale, finanziamento, ecc.) e riaprire le imposte. Ciò comporta:
  • Redditi (IRES/IRPEF): i canoni dedotti vengono recuperati a tassazione; eventuali plusvalenze o oneri transitano dove dovrebbero (per es. supponendo una vendita, si calcola il risultato effettivo).
  • IVA: se la simulazione riguarda un acquisto, l’IVA “detratta” sui canoni è riaddebitata; come in Cass. 3835/2023, dove la fattura era ritenuta inesistente e l’Iva indebitamente detratta .
  • Tributi locali: per i leasing immobiliari risolti, l’IMU/ICI spetta al concedente fino alla restituzione (Cass. 1/3/2025, ord. 5447/2025) .
  • Sanzioni tributarie: in virtù dell’abuso del diritto o della frode, scatteranno sanzioni pecuniarie (art. 1 D.Lgs. 471/97) fino al 240% delle imposte dovute. La Cassazione recente ha ribadito che operazioni elusive generano comunque sanzioni automatiche .
  • Responsabilità penale: se la simulazione configura una frode (ad es. emissione di fatture per operazioni inesistenti), possono scattare reati tributari (art. 2 D.Lgs. 74/2000 su dichiarazione infedele o emissione di fatture false) oppure penali per truffa. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l’abuso del diritto come tale non è più punibile penalmente (Cass. pen. 40272/2015), mentre la frode IVA rimane perseguibile. In ogni caso, il debitore deve difendersi anche in sede penale se notificati avvisi di garanzia.
  • Creditori sociali: se il debitore è in crisi, un leasing simulato può essere considerato operazione anomala nel fallimento: gli organi fallimentari potrebbero contestare la vendita simulata e recuperare somme (Cass. 28/11/2003 n. 18229, citata in ). Inoltre, eventuali finanziamenti garantiti dal leasing potrebbero essere considerati privilegiati indebitamente.

5. Giurisprudenza di rilievo

Ecco alcune massime e principi estratti da sentenze recenti, utili per individuare orientamenti di merito:

  • Cassazione Civile, Sez. V – 27 ottobre 2023, n. 29936: “In tema di elusione fiscale, l’avvenuta stipulazione di un leasing traslativo in luogo dell’acquisto del bene, benché all’interno di un gruppo societario, non depone di per sé per una distorsione dello strumento giuridico utilizzato, dovendosi invece verificare e accertare se, alla base dell’operazione, vi sia stato un uso distorto del contratto e dei negozi ad esso collegati al fine di perseguire indebiti vantaggi fiscali” . In sostanza, la Cassazione ha ricordato che la semplice appartenenza a un gruppo o la scelta del leasing non costituiscono automaticamente indici di abuso: servono elementi concreti di alterazione dei negozi. Inoltre, è stata ribadita la stretta regola sulle presunzioni: non è lecito dedurre automaticamente che il leasing sia simulato solo perché è stato stipulato “all’interno di uno stesso gruppo” .
  • Cassazione Civile – 8 febbraio 2023, n. 3835: Caso di simulazione assoluta di cessione del contratto di leasing (cedente e cessionario società con stessi soci, pagamento in contanti, fallimento della cedente). La Cassazione ha respinto il ricorso della contribuente (utilizzatrice) e confermato la simulazione . In particolare, ha sottolineato che la commissione tributaria aveva correttamente valutato la continuità soggettiva e l’assenza di reale rischio nel leasing . Il P.Q.M. afferma: “Rigetta il ricorso” , confermando il recupero dell’Iva indebitamente detratta. È un chiaro esempio di conferma della simulazione quando l’operazione appare del tutto fittizia.
  • Cassazione Civile, Sez. III – 13 febbraio 2024, n. 3930: Nel contesto di un leasing immobiliare traslativo risolto per inadempimento, la Corte ha affermato analogicamente l’applicazione dell’art. 1526 c.c. (vendita) al leasing. Principio di diritto: “Ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente all’entrata in vigore della l. n. 124/2017, in assenza di una regolazione legislativa, si applica in via analogica la disciplina dell’art. 1526 c.c.; di conseguenza, la clausola che […] attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati […] non è, di per sé, affetta da nullità, atteso che l’utilizzatore, una volta pagato il dovuto e restituito il bene, ha diritto di vedersi restituiti i canoni versati corrispondendo l’equo compenso, fermo restando il potere del giudice di ridurre tale indennità secondo art. 1526”. Inoltre, la Corte ha precisato che la mancata indicazione del “tasso leasing” nel contratto non viola l’art. 117 TUB se il tasso è determinabile per relationem . Conseguenza: l’utilizzatore può chiedere la restituzione di parte dei canoni pagati dopo la risoluzione, riducendo l’ingiustificato arricchimento del concedente.
  • Cassazione Civile – 6 novembre 2024, n. 28546: Conferma il precedente ragionamento in tema di applicazione retroattiva della legge 124/2017 sul leasing: “Nei contratti di leasing finanziario risolti prima dell’entrata in vigore della L. n. 124/2017, non è applicabile la disciplina retroattiva […] si deve distinguere tra leasing di godimento e leasing traslativo, applicando, in via analogica, la disciplina dell’art. 1526 c.c. al leasing traslativo. La risoluzione del contratto di leasing non può comportare l’ingiustificato arricchimento del concedente, il quale deve restituire all’utilizzatore quanto eventualmente ricavato dalla vendita del bene, detratto un equo compenso e l’eventuale penale concordata” . Questo principio tutela l’utilizzatore da richieste sproporzionate e impone al giudice di riequilibrare i conti al momento della risoluzione.
  • Cassazione Civile, Sez. V – 31 dicembre 2019, n. 34750 (richiamata): Riguardo all’abuso del diritto in generale, la Corte ha spiegato che l’amministrazione finanziaria può disconoscere atti privi di sostanza economica finalizzati a vantaggi fiscali indebiti, e che le sanzioni tributarie scattano comunque se l’imposta dichiarata è inferiore a quella accertata . Sebbene questa sentenza non tratti specificamente il leasing, rinforza il principio che non esistono “atti elusivi” immuni da sanzioni, anche se non penali .
  • Commissioni Tributarie: Spesso le CTR (provinciali/regionali) accolgono ricorsi del contribuente se ritengono esistenti valide ragioni economiche per l’operazione. Ad esempio, una CT Rione ha annullato un accertamento su operazioni di sale&lease-back ritenute motivate da necessità di coprire perdite, riconoscendo la deducibilità dei canoni . In appello, l’AdE cercherà di ribaltare tali decisioni, ma la Corte di Cassazione di recente ha rilevato che gli elementi da un’operazione complessa di gruppo non possono essere presi di per sé come indizi certi di abuso .

Sintesi: La giurisprudenza più recente evidenzia che, per qualificare un leasing come simulato o abusivo, serve un esame puntuale degli elementi economici e negoziali del caso. Il mero fatto che il leasing sia interno a un gruppo o con una partita prezzi interna non prova di per sé nulla . Tuttavia, circostanze gravi (come nel caso Cass. 3835/2023) possono legittimare la ricostruzione della simulazione . Chi difende dovrebbe far emergere proprio le ragioni economiche e la genuinità dell’operazione, opponendo prove adeguate.

6. Strategie difensive e tecniche processuali

Dal punto di vista del debitore (utilizzatore del leasing), la difesa si sviluppa su più fronti:

6.1 Documentazione e prove

  1. Contratti e documenti originali: Conservare con cura la documentazione contrattuale del leasing (contratto principale, fatture, piani di ammortamento, polizze assicurative). Controllare che ogni passaggio sia coerente (ad es. date, firme, importi). Una contabilità ordinata, che evidenzi gli adempimenti effettivamente eseguiti (ad es. canoni pagati tramite bonifici tracciati), può dimostrare la normalità dell’operazione.
  2. Consulenze tecniche: Se la simulazione è contestata, chiedere al giudice di nomina di un CTU (perizia tecnico-contabile) e presentare relazioni di parte. L’esistenza di un piano di ammortamento reale e di un valore intrinseco del bene congruo rispetto ai canoni può essere provata con pareri di esperti.
  3. Testimonianze: Possono essere utili le dichiarazioni di soggetti esterni (fornitori, acquirenti del bene dopo la fine del leasing, tecnici di cantiere) che confermino l’effettiva installazione o consegna del bene. Il Tribunale di Brescia (2024) ha osservato che la simulazione di un leasing non può essere dimostrata con semplici testimoni se non ci sono elementi probatori chiari . Tuttavia, testimonianze concordi possono contribuire a ricostruire la volontà reale delle parti (vedi artt. 2727-2729 c.c.).
  4. Comunicazioni e relazioni interne: Email e memorie aziendali che documentino l’esigenza economica del leasing (piani industriali, analisi costi-benefici, deliberazioni del CdA) attestano lo scopo concreto dell’operazione, smontando l’asserzione che fosse priva di legittime ragioni. Anche note di revisori o consulenti esterni possono aiutare.

6.2 Rammentare il paradigma di diritto

  • Libertà di scelta contrattuale: Si deve richiamare il principio secondo cui l’Ente impositore non può sindacare la libera scelta di un tipo di operazione lecita anziché un’altra equivalente . In sede di difesa, si può quindi argomentare che il leasing è una modalità prevista dall’ordinamento e dal mercato, scelta da decenni dalle imprese.
  • Onere della prova: Sottolineare che l’Amministrazione deve provare gli elementi di disegno fraudolento. Come ricordato da Cass. 27/10/2023 n. 29936, non si può presumere abuso o simulazione “come conseguenza logica” della sola stipula del leasing nel gruppo . Il contribuente dovrà quindi chiedere al giudice di verificare la correttezza dell’onere della prova a carico dell’accertamento.
  • Presunzioni rigorose: Difendere che eventuali presunzioni del giudice (ad es. continuità economica tra concedente e utilizzatore) devono essere gravi, precise e concordanti . Proprio come Cassazione richiede un ragionamento logico a catena, anche il contribuente potrà mostrare che gli unici fatti noti (ad es. accordi di gruppo) non giustificano da soli l’accertamento della simulazione .

6.3 Contenzioso tributario

  1. Ricorso alla CTP: Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, bisogna presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, descrivendo dettagliatamente i fatti e allegando documentazione (ossia contratti, fatture, perizie). È fondamentale contestare punto per punto le deduzioni del Fisco, evidenziando ogni ragione economica lecita dell’operazione e richiedendo l’acquisizione di prove (istruttoria).
  2. Struttura del ricorso: Nel ricorso va sempre prospettata l’ipotesi sia di leasing regolare (con deduzione/le IVA spettante) sia quella alternativa – sgradita – di vendita simulata (senza deduzione). Bisogna argomentare l’assenza di danno erariale effettivo nel caso del leasing (ad es. canoni in linea con mercato) e segnalare ogni possibile vizio formale dell’atto accertativo (difetti di motivazione sulla simulazione, mancata acquisizione di documenti, vizi di notifica, ecc.).
  3. Controricorso della CTR: È comune che la Commissione Tributaria rigetti il ricorso simulando di escludere l’abuso. In questi casi, preparare l’impugnazione in appello contro la CTR provinciale (termine 60 giorni per presentarne copia). Anche in grado di appello si potrà chiedere prova testimoniale e consulenza tecnica d’ufficio.
  4. Cassazione: Se la causa giunge fino alla Suprema Corte, le Sezioni Tributarie della Cassazione valuteranno la corretta applicazione del diritto (non rivedendo i fatti già accertati a livello di merito). Verranno censurati motivazioni illogiche o violazioni di legge (come in Cass. 3835/2023, dove è stata censurata l’errata motivazione della Commissione ). In particolare, si potrà contestare la violazione del principio di presunzioni (es. Cass. 29936/2023) e dell’onere probatorio.
  5. Mezzi straordinari: Se l’interpretazione di Cassazione suscita dubbi (ad es. su efficacia assoluzione penale), si può valutare ricorso straordinario al Capo dello Stato (120 giorni), se sussistono questioni di legittimità costituzionale su norme tributarie o processuali coinvolte (art. 111 Cost., art. 2 Cost.).

6.4 Difesa penale e dilazione

Se la contestazione fiscale sfocia in indagini penali (accuse di frode IVA o dichiarazione fraudolenta), il debitore/debitrice si troverà a dover difendersi anche in sede penale. Qui valgono i principi generali: presunzione di innocenza, diritto al contraddittorio, prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio (D.Lgs. 74/2000, art. 53). In caso di sentenza penale di assoluzione con formula piena (“il fatto non sussiste”), va valutato l’effetto di giudicato (ex art. 21-bis D.Lgs. 74/2000). Attenzione: la Cassazione di recente (Cass. 3800/2025) ha limitato l’effetto vincolante di tale sentenza penale sul processo tributario, sostenendo che l’assoluzione non vincola l’accertamento dell’imposta . Anche in sede amministrativa, l’utilizzatore potrà invocare un combinato disposto fra art. 45 TUIR e il principio della buona fede, cercando comunque di far valere che una sentenza di assoluzione piena inficia la base fattuale dell’accertamento.

Infine, nei procedimenti di riscossione (cartelle, ipoteche, pignoramenti), il contribuente può presentare memoria difensiva all’ufficio riscossore o opposizione all’esecuzione. In questa sede si confermano le stesse argomentazioni contenute nel ricorso tributario, evidenziando gli stessi elementi documentali.

6.5 Preventivo e consulenza

Vista la complessità e i rischi (contabilità, normative tributarie, spese processuali), chi teme contestazioni per leasing simulato dovrebbe agire preventivamente: verificare la correttezza dei contratti di leasing (ad esempio tramite un tax/contract review), rimuovere eventuali clausole ambigue, ed eventualmente ridersare il leasing con nuovi accordi più trasparenti. Una consulenza legale specializzata può aiutare a strutturare l’operazione nella piena legittimità.

7. Domande e risposte (FAQ)

D: Cos’è esattamente un leasing simulato e come riconoscerlo?
R: È un contratto di leasing che, pur formalmente valido, nasconde una realtà diversa (ad es. una vendita o un prestito). Si riconosce da circostanze oggettive (gruppo di controllo identico, pagamento in contanti, immediato fallimento del concedente, uso strumentale dell’operazione). Tuttavia, la Cassazione avverte che la semplice appartenenza al gruppo o la stipula di leasing anziché acquisto non bastano a provare nulla . Per riconoscere la simulazione servono prove concrete: contratti paralleli, bilanci, testimoni, ecc.

D: Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate contesta il leasing come simulato?
R: L’Agenzia emette un avviso di accertamento riprendendo la deduzione di canoni/IVA. Il contribuente deve proporre ricorso entro 60 giorni. Se la CTR conferma l’accertamento, l’utilizzatore può appellare. Se infine la Cassazione dovesse dare ragione al contribuente, vanno restituiti eventuali tributi pagati. Se però il leasing è stato effettivamente simulato, l’Agenzia recupera le imposte e applica sanzioni: il contratto è considerato nullo e spesso si assume che si tratti di operazione inesistente (art. 20 D.P.R. 600/73) .

D: Che ruolo ha il contratto di leasing operativo rispetto a quello finanziario?
R: Dal punto di vista della simulazione, il leasing operativo può essere simulato in modo diverso: ad es. un affitto (senza opzione di acquisto) fittizio per occultare un’altra transazione. Tuttavia, il maggior rischio di contestazione fiscale riguarda il leasing finanziario perché beneficia di deduzioni più generose (il contribuente ammortizza il bene attraverso canoni deducibili, anziché ammortizzare). In pratica, i criteri di simulazione validi per il leasing finanziario (pagamenti, rischio residuo) valgono analogamente. Per il leasing operativo si valuta l’effettiva locazione del bene (cfr. Cass. 1/3/2025 n. 5447 in tema di IMU) , ma l’accertamento di simulazione segue regole simili (assenza effettiva del servizio locato).

D: Come distinguere leasing traslativo e leasing di godimento, rilevante per la cessione del bene?
R: Il leasing traslativo trasferisce pienamente la proprietà dell’immobile al termine (con riscatto pressoché certo), mentre il leasing di godimento è una locazione con diritto di prelazione (senza obbligo finale di vendita). Ai fini delle imposte, la disciplina fiscale applica al traslativo analogamente la disciplina del contratto di vendita (come se fosse una cessione con patto di riservato dominio) . Ciò significa che, in caso di risoluzione anticipata, il concedente deve restituire quanto realizzato dalla vendita del bene al prenditore, trattenendo solo un compenso equo . L’utilizzatore può impugnare una clausola vessatoria che consentirebbe al concedente di trattenere senza restituzioni eccessive.

D: Il leasing simulato costituisce reato?
R: Se la simulazione comporta emissione di fatture per operazioni inesistenti (ad es. Cass. 3835/2023) o dichiara costi fittizi, è configurabile il reato di dichiarazione fraudolenta (art. 2 D.Lgs. 74/2000) o di indebita compensazione IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000). Inoltre, se vi è falsità formale, si rischia la frode IVA. Tuttavia, la mera operazione elusiva non è più punita penalmente dal 2015 (Cass. pen. 40272/2015). Perciò, la difesa penale andrà focalizzata su fatti concreti (ad es. dimostrare che le fatture non erano simulate, che c’è servizio reale, ecc.). In ogni caso, anche in presenza di accuse penali, l’eventuale assoluzione completa può essere portata come elemento nel giudizio tributario, benché di recente la Cassazione abbia limitato il valore vincolante di tali assoluzioni .

D: Quali sanzioni amministrative mi possono colpire se il leasing è simulato?
R: Tramite il meccanismo dell’abuso del diritto, l’Agenzia applicherà sanzioni fino al 240% della maggiore imposta accertata (D.Lgs. 472/97). Se la simulazione mira a ottenere rimborsi IVA, scatterà anche la confisca della maggiore IVA e delle sanzioni (art. 12 ter, D.L. 124/1993). Non c’è scriminante per il dolo: basta l’esito dell’accertamento per infliggere la sanzione fiscale . La difesa deve quindi lavorare sia sulla questione fiscale che su quella penale, per evitare entrambe le sanzioni.

D: Cosa può fare l’utilizzatore se riceve una cartella esattoriale per tributi relativi al leasing?
R: In generale, dopo un accertamento tributario e l’eventuale ingiunzione, l’utilizzatore può presentare opposizione alla cartella (art. 23 D.P.R. 602/73). In tale fase confluiscono sempre gli stessi motivi di difesa: dimostrare che l’operazione era reale e lecita, fornire prove, chiede la domanda riconvenzionale (per simulazione), ecc. Si può anche chiedere la sospensione del pagamento in presenza di impugnazione pendente (silenzio-rigetto non vale come pagamento). Per ogni pendenza tributaria resta valida la possibilità di rateazione o mediazione (DL 23/2020), ma senza annullare i debiti potenziali.

D: Come comportarsi in caso di leasing immobiliare e IMU/ICI?
R: In caso di contratto di leasing immobiliare, l’IMU/ICI (imposta municipale) grava sull’utilizzatore fino alla risoluzione del contratto (Cass. 5447/2025) . Se il leasing viene risolto per mancato pagamento, il concedente deve continuare a pagare l’IMU sinché il bene non torna in suo possesso materiale (anche se ancora non fisicamente consegnato). Il debitore dovrà quindi verificare la corretta imputazione dell’IMU in bolletta e contestare eventuali richieste errate dell’ente locale.

D: Quali spese sostenere per difendersi?
R: I costi possono essere elevati: consulenze tecniche, legali e spese giudiziali (fino a € 1.000 in Cassazione). Se il ricorso è vinto, in Cassazione l’art. 13 D.P.R. 115/2002 consente di non pagare il secondo contributo unificato . In ogni caso, è fondamentale non rinunciare alla difesa per risparmiare spese, perché in caso di soccombenza lo Stato potrà agire per il recupero coattivo.

8. Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Elementi di Leasing simulato vs genuino

ElementoLeasing genuinoSegnale di simulazione
Proprietari societariConcedente e prenditore sono parti distinte, anche se appartenenti allo stesso gruppo.Stessi soci/controllati (continuità soggettiva) tra concedente e utilizzatore, come in Cass. 3835/23 .
Pagamento del corrispettivoCanoni rateizzati in base al piano di ammortamento; pagamento iniziale modesto (acconto).Versamento in contanti dell’intero prezzo o importo consistente (ad es. 700.000 € in Cass. 3835/23) .
Situazione dopo risoluzioneIl concedente riacquista l’immobile e l’utilizzatore ottiene restituzione canoni (art. 1526 c.c., Cass. 3930/24).L’utilizzatore non riottiene nulla nonostante abbia pagato tutto; il bene resta consegnato abusivamente al concedente.
Base economicaEsiste effettiva utilità: l’azienda usa il bene (es. macchinario, immobile) per l’attività.Il bene non viene mai utilizzato (resta nel concedente) oppure viene subito rivenduto senza coinvolgere l’UTILE reale.
Contrattazione del tassoTasso di interesse e tasso leasing trasparenti e definiti; anche se indicati con riferimenti (Cass. 3930/24) .Nessun riferimento a criteri di determinazione del tasso, creando incertezza ingiustificata (salvo Cass. n. 3930/24).

Tabella 2 – Confronto fra Leasing Finanziario, Leasing Operativo e Leasing Immobiliare

CaratteristicheLeasing FinanziarioLeasing OperativoLeasing Immobiliare
Beni oggettoBeni strumentali (mobili, veicoli, impianti).Beni d’uso (es. auto, macchine).Immobili strumentali o di abitazione.
Trasferimento finePrevisione di riscatto obbligatorio o facoltativo per acquisire la proprietà.No trasferimento proprietà (il bene torna al concedente o viene rinnovato).Traslativo (con riscatto), spesso applicazione analogica art. 1526 c.c. .
Deducibilità canoniSì, secondo art. 102 TUIR (dipende dalla durata e dal tasso di ammortamento).In genere 100% deducibili (sempre art. 102, ma senza vincolo di durate lunghe).Sì, ma con regole particolari (art. 102 e adempimenti per deduzione imposta di registro).
IMU/ICIIMU grava sull’utilizzatore fino alla risoluzione (Cass. 1/3/25 n. 5447).IMU di norma a carico del concedente (lo può pagare comunque l’utilizzatore nel negozio).IMU normalmente a carico dell’utilizzatore fino alla restituzione del bene (art. 33 TUB).
SimulazionePossibile simulazione (caso più delicato, spesso contestato per abuso fiscale).Possibile (ad es. auto-date booking), ma meno fruttifera fiscalmente; minor rischio di complessi contestativi trib.Spesso simulazione rilevante (Cass. 3930/24, Cass. 28546/24) con particolare tutela dell’utilizzatore.

Tabella 3 – Confronto tra Leasing Simulato e Abuso del Diritto

AspettiLeasing SimulatoAbuso del diritto (fiscale)
Natura giuridicaSimulazione contrattuale (artt. 1340, 1414 c.c.): accordo apparente diverso dal reale.Principio antielusivo (art. 10-bis TUIR, l. 212/2000): atto reale, ma privo di causa economica.
MeccanismoContratto formalmente di leasing, in realtà inesistente o travisato (es. una vendita).Contratto reale e valido, ma usato per ottenere vantaggi fiscali indebiti (es. leasing scelto solo per deduzione).
Prova richiestaDimostrare che il contratto è falsamente dichiarato: fatti diretti (pagamenti, fallimenti).Dimostrare (a carico del Fisco) che manca un valido motivo economico dell’operazione, oltre ad utile fiscale.
Effetti fiscaliNullità del contratto: l’operazione non produce effetti, l’IVA e i costi vengono recuperati per inopportunità.Disconoscimento degli effetti fiscali (e sanzioni) dell’operazione eseguita, come se il contratto fosse nullo.
SanzioniSanzioni tributarie e possibili reati (frode) come conseguenza della simulazione conclamata.Sanzioni tributarie automatiche per la discrepanza dichiarata (per esteso) e possibile contestazione penale (se frode).
DifesaDimostrare realtà economica del leasing (utilizzo del bene, consulenze, testimoni) e regolarità delle procedure.Dimostrare l’esistenza di valide ragioni economiche non fraudolente (progetto industriale, necessità aziendali, ecc.) e correttezza formale dell’atto.

9. Simulazioni pratiche

  • Caso pratico 1: Leasing di un macchinario fra parenti. La Ditta “B” prende in leasing un macchinario da “Leasing Srl”, entrambe controllate dagli stessi soci. L’Agenzia contesta: la vendita simulata, l’utilizzatrice “B” rimane l’effettivo titolare della macchina, e i canoni (oggi dedotti) sarebbero in realtà un acconto di vendita.
    Difesa: Fornire contratti di acquisto reali e prove del flusso finanziario (es. bonifici mensili relativi ai canoni, fatture con imputation di assicurazioni e manutenzioni) per dimostrare che la transazione rispetta i requisiti del leasing. Far redigere perizia indipendente sul valore del bene confrontato con i canoni complessivi. Sottolineare la funzione economica: “B” doveva disporre subito del bene evitando di immobilizzare capitali (legittima ragione industriale). Citare Cass. 29936/2023 per ricordare che la mera affinità societaria nel gruppo non prova abusività .
  • Caso pratico 2: Leasing immobiliare risolto anticipatamente. L’Impresa “X” stipula un leasing per l’acquisto di un capannone. Dopo alcuni anni l’utilizzatore non paga e il contratto si risolve. L’ente locale intima il versamento dell’IMU agli anni antecedenti la consegna materiale del bene al concedente.
    Soluzione: Citando Cass. 5447/2025 , si contesta che l’IMU fosse dovuta all’utilizzatore finché non è avvenuta la riconsegna. Inoltre, secondo Cass. 3930/2024 e 28546/2024 , l’utilizzatore può ottenere parziale restituzione dei canoni versati (art. 1526 c.c. analogico): in fase civile si richiede il ripristino del principio di giusto equilibrio tra le parti risolte.
  • Caso pratico 3: Sale and lease back per necessità finanziaria. Un gruppo società vende un capannone ad un’azienda di leasing e contemporaneamente lo ri-acquista in leasing per ottenere liquidità. L’Agenzia sostiene simulazione finalizzata ad ottenere il beneficio di deduzione dei canoni.
    Difesa: Dimostrare con i bilanci che il gruppo aveva reale bisogno di cassa (ad es. esposizione creditizia), che la cessione iniziale è avvenuta a un valore di mercato e i canoni risultano economicamente congrui (eventualmente con CTU). Sostenere l’assoluta liceità del metodo (il leasing è operazione legittima) e citare possibili sentenze che condividono la validità della tecnica se motivata. Se l’operazione è stata decisa dall’organo sociale, far valere la delibera ufficiale e l’opinione di consulenti finanziari a supporto.

Questi esempi illustrano l’importanza di predisporre una difesa articolata: sia dimostrando il valore economico effettivo del leasing, sia invocando i precedenti giurisprudenziali che privilegiano la necessaria giustificazione economica del contratto .

10. Conclusioni

La contestazione di leasing simulati è un fenomeno complesso che unisce diritto civile, diritto tributario e prassi aziendale. Il debitore deve essere consapevole che le migliori difese consistono nel prevenire l’insorgere di dubbi: contratti chiari, condizioni di mercato, struttura finanziaria coerente. In fase di contenzioso, la strategia difensiva va focalizzata sulla prova della genuinità dell’operazione e su attenuare gli elementi dubbi sollevati dall’accertamento, avvalendosi di ogni mezzo di prova consentito.

Il panorama normativo italiano non prevede formule magiche, ma prescrive criteri generali di correttezza e buona fede contrattuale, coerenza del negozio con la causa reale e contrapposizione dell’adozione dell’altrui diritto (rispetto alle alternative lecite). Grazie alla recente giurisprudenza di legittimità, si può sostenere con maggior forza che l’onere di provare l’abuso o la simulazione grava sull’Amministrazione e che questioni come l’appartenenza a un gruppo vanno analizzate all’interno del contesto economico complessivo del caso.

In ogni caso, il debitore deve reagire tempestivamente: impugnare gli atti con consulenza qualificata e ricorrere alle Commissioni tributarie prima di ogni scadenza. Una consulenza legale-tributaria esperta può aiutare a isolare fin dall’inizio gli elementi critici (e.g. clausole mancanti, sperequazioni) e a integrare la documentazione utile in giudizio. Con un’impostazione rigorosa della difesa (soprattutto su prove e contraddittorio), si può limitare l’impatto delle contestazioni fiscali e ridurre sanzioni e oneri aggiuntivi, o persino ottenere l’annullamento degli atti come avvenuto in vari casi di successo.

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👉 Prima regola: dimostra la reale esistenza del contratto di leasing, la sua effettiva esecuzione e l’utilizzo concreto del bene oggetto del contratto nell’attività aziendale.


⚖️ Quando scattano le contestazioni

  • Contratti di leasing stipulati ma mai eseguiti;
  • Beni formalmente in leasing ma non utilizzati nell’attività d’impresa;
  • Operazioni infragruppo ritenute fittizie per generare vantaggi fiscali;
  • Costi di leasing dedotti senza prove di pagamento dei canoni;
  • Contestazioni di abuso del diritto per simulazione del leasing rispetto a un acquisto diretto.

📌 Conseguenze della contestazione

  • Indeducibilità dei canoni di leasing;
  • Recupero delle imposte sui redditi maggiorati;
  • Sanzioni fiscali per dichiarazione infedele;
  • Interessi di mora sulle somme accertate;
  • Possibili contestazioni penali in caso di leasing simulati con emissione di fatture false.

🔍 Cosa verificare per difendersi

  • Il bene oggetto del leasing era effettivamente utilizzato nell’attività?
  • Sono disponibili prove dei pagamenti dei canoni?
  • La società di leasing è reale e operativa o solo di comodo?
  • Il contratto è conforme alle regole civilistiche e fiscali?
  • L’accertamento si basa su documenti certi o solo su presunzioni di simulazione?

🧾 Documenti utili alla difesa

  • Contratto di leasing sottoscritto dalle parti;
  • Estratti conto bancari che provino i pagamenti dei canoni;
  • Documentazione sull’utilizzo del bene (foto, registri, atti interni);
  • Fatture e quietanze rilasciate dalla società di leasing;
  • Bilanci e registri contabili.

🛠️ Strategie di difesa

  • Dimostrare la realtà del rapporto di leasing con prove di utilizzo del bene;
  • Contestare la presunzione di simulazione se il contratto era regolare e i canoni pagati;
  • Evidenziare la funzione economica dell’operazione rispetto all’attività;
  • Eccepire errori di valutazione o difetti di motivazione nell’accertamento;
  • Chiedere annullamento in autotutela se la documentazione era già agli atti;
  • Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro i termini di legge.

🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

📂 Analizza i contratti di leasing e la documentazione collegata;
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🔁 Suggerisce strategie preventive per una gestione fiscale sicura dei contratti di leasing.


🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in contenzioso tributario e diritto d’impresa;
✔️ Specializzato in difesa contro contestazioni fiscali su leasing e contratti simulati;
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.


Conclusione

Le contestazioni per leasing simulati non sempre sono fondate: spesso si basano su presunzioni che non considerano la reale operatività dei contratti.
Con una difesa mirata puoi dimostrare la validità del leasing, evitare il recupero indebito di imposte e ridurre drasticamente sanzioni e interessi.

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