Contestazione Per Beni Concessi In Comodato Non Registrato: Come Difendersi

Hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate per beni concessi in comodato non registrato? In questi casi, l’Ufficio presume che la mancata registrazione del contratto comporti l’uso del bene a titolo oneroso e non gratuito, con conseguente tassazione di ricavi presunti o disconoscimento di deduzioni fiscali. I contratti di comodato, soprattutto se riguardano immobili, beni aziendali o strumenti professionali, sono spesso oggetto di controlli fiscali mirati. Le conseguenze possono essere molto pesanti: recupero delle imposte, applicazione di sanzioni e, in alcuni casi, contestazioni penali. Tuttavia, non sempre la contestazione è fondata: con una difesa adeguata è possibile dimostrare la reale gratuità del rapporto e ridurre sensibilmente le pretese del Fisco.

Quando l’Agenzia delle Entrate contesta beni in comodato non registrato
– Se l’immobile o il bene aziendale è concesso in uso senza contratto scritto e registrato
– Se vi sono incongruenze tra l’utilizzo del bene e i redditi dichiarati
– Se i costi legati al bene (utenze, manutenzioni, spese fiscali) sono stati dedotti dal concedente
– Se l’Ufficio presume che il comodato nasconda in realtà un contratto di locazione onerosa
– Se emergono segnalazioni incrociate da parte di altre amministrazioni o inquilini

Conseguenze della contestazione
– Riqualificazione del comodato come contratto a titolo oneroso
– Recupero a tassazione dei presunti canoni non dichiarati
– Indeducibilità dei costi sostenuti in assenza di contratto registrato
– Applicazione di sanzioni fino al 200% delle maggiori imposte accertate
– Nei casi più gravi, denuncia penale per dichiarazione infedele o simulazione contrattuale

Come difendersi dalla contestazione
– Dimostrare la reale gratuità del comodato attraverso prove documentali e testimoniali
– Produrre scritture private, corrispondenza, ricevute di spese sostenute dal proprietario
– Contestare la riqualificazione come contratto oneroso se mancano elementi concreti
– Evidenziare errori di calcolo, difetti istruttori o motivazione insufficiente nell’accertamento
– Richiedere la riqualificazione della violazione come irregolarità formale con sanzioni ridotte
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per ottenere l’annullamento totale o parziale della pretesa

Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare il rapporto di comodato e la documentazione relativa all’uso del bene
– Verificare la legittimità della contestazione e la corretta applicazione delle norme fiscali
– Predisporre un ricorso fondato su prove concrete e giurisprudenza favorevole
– Difendere il contribuente davanti ai giudici tributari e, se necessario, anche in sede penale
– Tutelare il patrimonio personale e aziendale da richieste fiscali sproporzionate

Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale della contestazione
– Il riconoscimento della gratuità del comodato e la non imponibilità dei presunti canoni
– La riduzione di sanzioni e interessi applicati
– La sospensione delle richieste di pagamento già notificate
– La certezza di pagare solo quanto realmente previsto dalla legge

⚠️ Attenzione: i beni concessi in comodato non registrato, specie se immobili, sono frequentemente oggetto di contestazione perché considerati dal Fisco potenziali strumenti di evasione. È fondamentale predisporre una difesa tempestiva e documentata.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e contenzioso fiscale – spiega come difendersi in caso di contestazione per beni concessi in comodato non registrato e quali strategie adottare per proteggere i tuoi interessi.

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Introduzione

Immaginiamo il caso di un debitore che detiene beni (ad es. mobili, macchinari o un immobile) ricevuti in comodato d’uso gratuito, senza che però vi sia un contratto registrato. Sopraggiunge un creditore che, munito di titolo esecutivo, intende soddisfarsi su quei beni. Sorgono allora contestazioni: il debitore (o il terzo proprietario dei beni) sostiene che quei beni non sono di sua proprietà ma sono stati solo concessi in comodato, mentre il creditore ne rivendica la pignorabilità perché il comodato non risulta formalizzato o registrato ufficialmente. In questa guida approfondita – aggiornata a settembre 2025 – esamineremo come difendersi di fronte a contestazioni relative a beni concessi in comodato non registrato.

Tratteremo gli aspetti normativi e pratici del comodato (normativa italiana avanzata, rivolta ad avvocati, privati e imprenditori) con un linguaggio giuridico ma accessibile. Saranno analizzati i casi tipici (comodato in ambito familiare, tra imprese o tra terzi in generale), con particolare riguardo a: pignorabilità dei beni in comodato da parte dei creditori, rivendicazioni del comodante (il proprietario che ha concesso il bene) e i profili di responsabilità civile e penale. Includeremo inoltre sentenze aggiornate (Corte di Cassazione e merito) e riferimenti normativi, tabelle riepilogative, una sezione di domande e risposte frequenti e alcuni modelli di atti pratici (fac-simili di contratto di comodato, atti di opposizione, diffide, ecc.).

L’obiettivo è fornire una guida completa su come il debitore e l’effettivo proprietario possano tutelarsi quando un creditore tenta di aggredire beni concessi in comodato non registrato.

Il comodato d’uso gratuito: nozioni generali

Definizione e caratteristiche. Il comodato d’uso è definito dall’art. 1803 del Codice Civile: “il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.” . Dunque, elementi essenziali sono: la consegna di un bene (mobile o immobile) dal comodante (proprietario o comunque detentore che lo mette a disposizione) al comodatario (utilizzatore) e la sua gratuità (assenza di canone o corrispettivo). Se fosse previsto un pagamento per l’uso, non si avrebbe comodato ma locazione (affitto) .

Il comodato è un contratto reale: si perfeziona con la consegna del bene. Può avere ad oggetto beni mobili (anche registrati, come veicoli) o beni immobili, ma anche universalità di mobili (es. una collezione, una biblioteca) e persino beni immateriali (compatibilmente con la natura dell’uso) . È ammesso anche il comodato di azienda o ramo d’azienda.

Forma del contratto. Il Codice Civile non prescrive forme particolari né ad substantiam (per la validità) né ad probationem (per la prova) per il comodato . Ciò significa che il comodato può validamente essere concluso anche verbalmente, basandosi sul semplice accordo tra le parti e sulla consegna del bene. Tuttavia, è consigliabile la forma scritta (scrittura privata) per definire i termini dell’accordo e soprattutto per una miglior tutela probatoria in caso di controversie . Una scrittura privata firmata dalle parti permette di evitare incertezze su aspetti come la durata, l’uso consentito, gli obblighi di custodia e restituzione, ecc. Inoltre, la presenza di un documento scritto può prevenire contestazioni sull’asserita gratuità dell’uso (evitando che venga riqualificato come affitto in nero, ad esempio).

Comodato vs altre figure. Il comodato si distingue da:

  • Locazione: nella locazione l’uso è concesso dietro corrispettivo (canone). Nel comodato l’uso è gratuito. Un comodato simulato che in realtà nasconde un rapporto locatizio oneroso può essere riqualificato come locazione (con tutte le conseguenze fiscali e civilistiche) .
  • Usufrutto o uso: l’usufrutto e il diritto d’uso sono diritti reali su cosa altrui, opponibili erga omnes e normalmente costituiti per atto pubblico e trascritti. Il comodato è un diritto di godimento di natura personale (contrattuale) e non si trascrive nei registri immobiliari. Il comodatario non ha un diritto reale sul bene, ma solo un diritto personale verso il comodante.
  • Prestito d’uso: è sinonimo di comodato (talvolta si usa questa espressione in ambito non giuridico).
  • Leasing: il leasing (locazione finanziaria) prevede un corrispettivo e spesso un’opzione di acquisto; il comodato è gratuito e non finalizzato al trasferimento di proprietà.

Durata del comodato. Le parti possono prevedere un termine finale o una durata specifica. In assenza di termine, si parla di comodato precario (o a tempo indeterminato): in tal caso, il comodante può esigerne la restituzione a sua richiesta, ai sensi dell’art. 1810 c.c. (dopo un congruo preavviso, se del caso). Se invece è fissato un termine o l’uso è legato a uno scopo determinato, il comodante non può chiedere la restituzione prima della scadenza, salvo urgente ed impreveduto bisogno (art. 1809 comma 2 c.c.). Approfondiremo più avanti le differenze di tutela tra comodato precario e comodato a termine, specie in contesti familiari.

Obblighi del comodatario. Il comodatario (chi riceve il bene) è tenuto a: usare il bene nei limiti dell’uso pattuito o natura (art. 1804 c.c.), custodirlo e conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia, non concederlo in uso a terzi senza consenso del comodante (pena responsabilità per eventuali danni e risoluzione del contratto) . Inoltre, il comodatario risponde della perdita del bene se essa è avvenuta per un uso diverso o per un tempo maggiore di quello consentito, anche se per causa non imputabile al comodatario (salvo provi che la cosa sarebbe comunque perita anche osservando i limiti) . Se invece la cosa perisce o si deteriora per caso fortuito durante l’uso consentito, il comodatario non ne risponde (artt. 1805-1806 c.c.) . In ogni caso, il comodatario non risponde del normale deterioramento d’uso. Deve restituire il bene allo scadere del termine convenuto o alla richiesta del comodante (se comodato senza termine).

Obblighi e diritti del comodante. Il comodante (proprietario/prestatore) rimane proprietario del bene. Egli, salvo diverso accordo, non può chiedere la restituzione anticipata se è stato convenuto un termine (tranne il caso di urgente bisogno ex art. 1809 c.c.). Egli è tenuto a consentire il godimento pacifico del bene al comodatario per la durata convenuta. Per quanto riguarda le spese, l’art. 1808 c.c. pone a carico del comodante le spese straordinarie necessarie per mantenere il bene in stato da servire all’uso (mentre le spese d’uso o ordinarie gravano sul comodatario) . Ad esempio, se Tizio concede in comodato un’automobile, le riparazioni straordinarie (es. rottura motore non dovuta a uso improprio) spettano al comodante, mentre carburante, manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione (salvo patto diverso) gravano sul comodatario.

Il comodante risponde dei vizi della cosa? A differenza della locazione (dove vi è una disciplina specifica per i vizi della cosa locata), nel comodato non c’è una norma analoga. Dottrina e giurisprudenza applicano i principi generali: trattandosi di contratto a titolo gratuito, la responsabilità del comodante per eventuali difetti del bene è tendenzialmente limitata ai casi di dolo o colpa grave (ad esempio, se il comodante conosceva i difetti pericolosi del bene e non ne ha avvisato il comodatario, può rispondere dei danni da questi subiti – analogia con art. 1821 c.c. per il mutuo). In ogni caso, se l’uso del bene causa danni a terzi, ne risponderà in genere chi aveva la custodia/utilizzazione (il comodatario, ex art. 2051 c.c., salvo prova del caso fortuito), a meno che il danno non derivi da vizio intrinseco noto al comodante non segnalato (in tal caso potrebbe configurarsi anche una responsabilità concorrente del comodante ex art. 2043 c.c.).

Riassunto in tabella – caratteristiche principali del comodato vs altri contratti:

CaratteristicaComodato d’usoLocazione (Affitto)Usufrutto
CorrispettivoNessuno (gratuito)Presente (canone periodico)Eventuale conferimento iniziale; non è contratto ma diritto reale, solitamente oneroso solo se frutto di contratto di vendita della nuda proprietà.
Natura del dirittoPersonale (obbligazione restituzione)Personale (diritto del conduttore a godimento in cambio di canone)Reale (diritto di godere e disporre nei limiti, opponibile a tutti, si costituisce con atto pubblico e si trascrive)
Forma richiestaNessuna particolare (anche orale)Locazione immobiliare > 9 anni: atto pubblico o scrittura privata autenticata (trascrivibile). Altrimenti forma libera, ma registrazione obbligatoria entro 30 giorni.Atto pubblico (es. contratto di costituzione di usufrutto, testamento, usucapione) e trascrizione nei registri immobiliari (per immobili).
DurataLibera. Se senza termine → comodante può chiedere restituzione in ogni momento (salvo equo preavviso); se a termine → comodatario tiene fino al termine, salvo urgente bisogno del comodante.Libera (nei limiti di legge: es. affitti residenziali tipici 4+4 anni, ecc.). Recesso anticipato solo per giusta causa (locatore) o per gravi motivi (conduttore) salvo patto diverso.Può essere temporaneo (max vita usufruttuario) o a vita. Si estingue alla scadenza o per consolidazione, perimento bene, abuso, ecc.
Opponibilità a terziNon si trascrive. Se immobile: contratto soggetto a registrazione fiscale obbligatoria (vedi oltre). Non opponibile a terzi acquirenti del bene (non tutelato come una locazione) . Se bene pignorato, comodatario di regola deve restituire (vedi infra).Contratto di locazione opponibile a terzi acquirenti dell’immobile se ha data certa anteriore all’alienazione o pignoramento (art. 2923 c.c.). Ha tutela specifica in fallimento (art. 80 L.F.) e in esecuzione (art. 2923 c.c. per vendite coattive).L’usufrutto essendo diritto reale è sempre opponibile erga omnes se costituito e trascritto anteriormente. In caso di pignoramento del bene altrui, l’usufruttuario mantiene il suo diritto (salvo esproprio separato dell’usufrutto stesso).
Restituzione del beneSì, obbligo di restituzione stessa cosa ricevuta (salvo perimento). Il mancato rispetto comporta responsabilità e possibili azioni legali (personali e reali).Il conduttore deve restituire a fine locazione. Inadempimenti comportano sfratto.L’usufrutto cessa automaticamente a scadenza, l’usufruttuario deve restituire il bene (frutti separati e miglioramenti/deterioramenti secondo legge).
Sanzioni in caso di inadempimentoCivili: risarcimento danni, eventuale responsabilità extracontrattuale (es. per danni a terzi), Penali: appropriazione indebita (se non restituisce con dolo di tenere la cosa come propria) , ecc.Civili: risoluzione contratto, sfratto, risarcimento; Penali: eventuale appropriazione indebita (se non restituisce dopo sfratto), reati contravvenzionali (es. occupazione abusiva se non lascia immobile pubblico).Civili: se usufruttuario abusa, possibili rimedi (diffida, risoluzione anticipata ex art. 1015 c.c. se grave abuso), risarcimento; Penali: in genere no, salvo ipotesi particolari (es. danneggiamento doloso del bene).

(Nota: approfondiremo in seguito la questione dell’opponibilità del comodato a terzi – come creditori pignoranti e acquirenti – e le differenze con la locazione, soprattutto relativamente alla data certa e alla registrazione).

Forma scritta e registrazione del comodato: è obbligatoria?

Una domanda cruciale è se il contratto di comodato debba essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate e quali effetti derivino dall’eventuale mancata registrazione. La risposta dipende dal tipo di bene concesso in comodato:

  • Comodato di beni mobili: in generale, non vi è obbligo di registrazione immediata. Se redatto in forma scritta, un contratto di comodato di beni mobili è soggetto a registrazione solo in caso d’uso (ossia se viene depositato presso un ufficio pubblico o prodotto in giudizio) ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n.131 (Testo Unico Imposta di Registro). In pratica, molti contratti di comodato mobili rimangono “privati” e non registrati, senza invalidità di per sé. Tuttavia, se si vuole attribuire “data certa” al documento (cfr. infra) può essere opportuno registrarlo comunque volontariamente pagando l’imposta fissa (attualmente €200). L’assenza di registrazione per un comodato di beni mobili non comporta nullità del contratto, ma potrà comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa (in caso di registrazione in caso d’uso non avvenuta entro i termini) . Si noti però che se il comodato è verbale (nessun documento), non c’è un atto da registrare; questo non incide sulla validità (il comodato verbale è valido), ma incide sulla prova e opponibilità verso terzi, come vedremo.
  • Comodato di beni immobili (case, terreni o porzioni di essi): qui la situazione è diversa, per effetto di norme tributarie introdotte dal 2005. La legge 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1 comma 346 ha stabilito (in chiave antievasione) che «i contratti di locazione, di affitto, nonché i contratti che costituiscono diritti personali di godimento di beni immobili, devono essere registrati; la mancata registrazione comporta la nullità del contratto». Il comodato rientra in questa previsione come contratto costitutivo di un diritto personale di godimento su immobile. Dunque, se il comodato ha ad oggetto un immobile (o parte di esso) ed è formalizzato in un contratto (anche solo scrittura privata), esso è soggetto a obbligo di registrazione entro 20 giorni dalla stipula (o 30 giorni, a seconda dei casi, secondo DPR 131/86 Tariffa). La mancata registrazione di un contratto di comodato immobiliare comporta – secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente – la nullità del contratto stesso, in quanto contrario a norma imperativa (nullità ex lege 311/2004) .

In particolare, la Corte di Cassazione (Sez. VI) con l’ordinanza 19 novembre 2019 n. 29942 ha chiarito che un comodato immobiliare non registrato è nullo, essendo «assoggettato all’obbligo di registrazione ex art. 5, comma 4 del DPR n. 131 del 1986, sanzionato da nullità ai sensi dell’articolo 1 comma 346 della legge n. 311 del 2004» . Nel caso concreto, si trattava di un comodato tra ex coniugi relativo alla casa familiare: l’ex marito (comodante, proprietario parziale) chiedeva la restituzione dell’immobile, ma la ex moglie eccepiva la nullità del comodato perché non registrato; la Cassazione le ha dato ragione, dichiarando nullo il contratto e rigettando la domanda di restituzione . In altre pronunce di merito, si è parimenti affermato che “è nullo, ai sensi dell’art. 1, comma 346, L. 311/2004, il contratto di comodato di unità immobiliari (o porzioni di esse) non registrato” .

Sanabilità della nullità con registrazione tardiva. Fortunatamente, questa nullità non è definitiva: la giurisprudenza la qualifica come nullità “fiscale” o “funzionale”, sanabile mediante il successivo adempimento dell’obbligo tributario. In altre parole, se le parti provvedono a registrare tardivamente il contratto (pagando l’imposta dovuta e le sanzioni da ravvedimento), il contratto rivive con effetti retroattivi dal momento iniziale. La Cassazione, Sez. III, con sentenza 14 giugno 2021 n. 16742 ha infatti riconosciuto efficacia sanante retroattiva alla registrazione tardiva dei contratti di comodato di immobili, coerentemente con il fatto che la nullità prevista è una sanzione per inadempimento fiscale e non per difetto sostanziale . I supremi giudici hanno affermato: “Va riconosciuto effetto sanante alla registrazione tardiva del contratto […] e tale effetto sanante ha efficacia retroattiva, stabilizzando definitivamente gli effetti del contratto, atteso che il riconoscimento di una sanatoria per adempimento è coerente con l’introduzione nell’ordinamento di una nullità (funzionale) per inadempimento dell’obbligo di registrazione.” . Dunque, se vi accorgete di non aver registrato un comodato immobiliare, potete ancora farlo tardivamente: il contratto cesserà di essere nullo, con effetto retroattivo (ciò vale anche se la registrazione avviene dopo che il comodato è già cessato o dopo una controversia, come nel caso deciso nel 2021). Attenzione però: finché non è registrato, il contratto è nullo e non può essere fatto valere in giudizio (se prodotto, il giudice o la controparte potrebbero eccepire la nullità per difetto di registrazione). In pratica, chi vuole fondarsi su un comodato immobiliare in tribunale deve averlo registrato (eventualmente sanando ex post).

Sanzioni fiscali. La mancata registrazione di un contratto scritto di comodato, oltre alla (temporanea) invalidità, comporta sanzioni tributarie. Normalmente, la registrazione di un comodato d’uso gratuito sconta un’imposta di registro fissa di €200, oltre a marche da bollo €16 ogni 4 facciate/100 righe. Se non si registra entro il termine, e l’atto viene registrato tardivamente o “in caso d’uso”, si applica una sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta (cioè sulla fissa di €200) , riducibile con ravvedimento operoso. Nel comodato verbale di immobile, formalmente non c’è “atto” da registrare; tuttavia, attenzione: l’Agenzia delle Entrate considera obbligatoria la registrazione anche delle scritture private non autenticate contenenti contratti verbali (es. se si redige un memorandum scritto di comodato verbale). In ogni caso, se un comodato immobiliare permane solo verbale, la pretesa di nullità per mancata registrazione potrebbe non applicarsi letteralmente (non essendoci “contratto” documentale da registrare); tuttavia, il rapporto rischia di non essere riconosciuto senza prova documentale e soffrirà di scarsa tutela verso terzi (vedi oltre). Conviene quindi formalizzare per iscritto e registrare i comodati immobiliari, anche in ambito familiare. Oltre a regolarizzare fiscalmente la posizione, la registrazione conferisce “data certa” al contratto, elemento cruciale per l’opponibilità a terzi.

Riassumendo: per i beni immobili, il comodato non registrato è affetto da nullità ex lege (finché non si registra). Per i beni mobili, non c’è nullità, ma resta l’obbligo di registrazione in caso d’uso e, ai fini probatori, la mancanza di registrazione significa che il contratto è privo di data certa opponibile ai terzi. In entrambi i casi, registrare il contratto è utile: per gli immobili evita la nullità e sanzioni; per i mobili conferisce data certa al documento (se registrato presso l’Agenzia Entrate, la data della registrazione fa fede) e lo rende utilizzabile in giudizio (infatti un atto non registrato, se soggetto a registrazione, non può essere prodotto in giudizio se prima non viene registrato e pagata l’imposta, art. 19 DPR 131/86).

Data certa e opponibilità ai terzi

L’opponibilità ai terzi di un contratto di comodato (o di qualunque scrittura privata non autenticata) dipende dalla data certa del documento. L’art. 2704 c.c. dispone che la data di una scrittura privata (non autenticata da pubblico ufficiale) non è opponibile ai terzi se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata, o dal giorno della morte di uno dei firmatari, o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in altro atto pubblico, o altro evento che ne attesti l’anteriorità (ad esempio apposizione di marca temporale digitale, o pec tra le parti con allegato il contratto, ecc.). In pratica, se Tizio e Caio firmano un comodato in data 1 gennaio, ma non lo registrano né compiono atti tali da renderne certa la data, un terzo (come un creditore o un acquirente del bene) potrebbe contestare che quel documento sia stato in realtà formato successivamente e retrodatato per pregiudicare i suoi diritti.

Nel contesto delle procedure esecutive, la “data certa” riveste importanza per provare che il comodato esisteva prima del pignoramento (o prima del sorgere del credito). Ad esempio, se un bene viene pignorato a marzo 2025 e il debitore esibisce un contratto di comodato datato gennaio 2025, ma non registrato, il creditore potrebbe eccepire che quel foglio è stato magari scritto dopo il pignoramento o comunque non è attendibile senza data certa. Occorre dunque munirsi di elementi per comprovare l’effettiva anteriorità.

Un contratto di comodato con data certa anteriore all’esecuzione può essere utile, ma attenzione: esso dimostra solo che il bene era stato affidato in uso al debitore dal comodante, non prova automaticamente la proprietà del bene in capo al comodante . La giurisprudenza è ferma su questo punto: “la presunzione di cui all’art. 513 c.p.c. (presunzione di proprietà dei beni in possesso del debitore) può essere vinta da una scrittura privata di data certa anteriore al pignoramento (non occorre atto pubblico), ma la prova della proprietà non risiede nell’atto di comodato in sé, bensì nel titolo di provenienza” . In altre parole, il contratto di comodato (anche se con data certa) prova che c’era un accordo di consegna in uso, ma non è di per sé prova sufficiente che il comodante fosse effettivamente proprietario dei beni. Per dimostrare che i beni appartengono al terzo (comodante), occorre idealmente esibire i documenti di acquisto di quei beni, fatture o scontrini intestati al comodante, o altri elementi oggettivi. Un giudice dell’esecuzione potrebbe ritenere insufficiente un semplice contratto di comodato tra debitore e terzo come prova della proprietà del terzo . Ad esempio, Tribunale di Napoli, sent. 7682/2021 ha affermato: “il contratto di locazione o di comodato stipulato tra il terzo opponente e il debitore esecutato non costituisce, di per sé, prova idonea a dimostrare la proprietà dei beni in capo al terzo” (massima), dovendosi fornire ulteriori riscontri.

Mezzi per ottenere data certa ad un contratto di comodato:

  • Registrazione presso Agenzia Entrate: come visto, la registrazione fiscale attribuisce data certa (la data del timbro di registrazione è opponibile erga omnes).
  • Autenticazione notarile delle firme: se le firme del comodato sono autenticate da notaio (o se l’atto è redatto come atto pubblico notarile), la data dell’atto è certa. Questa però è un’opzione più costosa e rara per comodati, dato che il contratto può essere anche verbale.
  • Invio a sé medesimi tramite PEC o posta: ad esempio, le parti possono scambiarsi il contratto firmato via PEC (posta elettronica certificata) allegando il PDF firmato digitalmente o scansionato: la PEC (se tra caselle PEC con marca temporale) fa fede della data di invio e contiene il documento, fornendo un elemento per la data certa. Oppure, inviare una raccomandata AR contenente copia del contratto ad un terzo o a sé stessi (escamotage talvolta usato: il timbro postale può attestare l’esistenza del documento a quella data). Questi metodi non sono infallibili come la registrazione, ma possono aiutare a dimostrare l’anteriorità.
  • Scrittura privata registrata presso un pubblico registro: se l’oggetto è un bene registrato (es. un veicolo), si potrebbe annotare qualcosa al PRA, ma di solito non esiste un registro per i comodati di auto. Tuttavia, se il bene comodato è un’azienda, la scrittura di comodato d’azienda può essere iscritta al Registro delle Imprese (in pratica come deposito di scrittura, attribuendo data certa).
  • Intervento di un pubblico ufficiale: es. far menzionare l’esistenza del contratto in un atto pubblico successivo (non comune) oppure produrlo in un procedimento giudiziario (attenzione: se lo si produce in un giudizio senza averlo registrato, l’ufficio ne chiederà la registrazione tardiva con sanzioni ridotte, e solo dopo avrà efficacia probatoria).

Ricordiamo che per opporre il contratto ad un terzo acquirente di un immobile pignorato, l’art. 2923 c.c. tutela solo i conduttori (locazione onerosa) con contratto a data certa anteriore al pignoramento, non i comodatari. La legge infatti nulla prevede espressamente per i comodati in sede di esecuzione immobiliare . Questo significa che se Tizio ha concesso in comodato un immobile a Caio, e l’immobile di Tizio viene pignorato e venduto all’asta, il comodatario Caio non ha diritto legale di opporsi all’acquirente (a differenza di un inquilino con contratto registrato anteriore). Il comodatario dovrà rilasciare l’immobile al nuovo acquirente senza poter far valere la continuazione del comodato. Ciò perché la sua detenzione è “precaria” e non protetta come un contratto di locazione (considerato detenzione qualificata). La Cassazione ha chiarito che non è possibile applicare analogicamente al comodato la disciplina prevista per le locazioni ai fini dell’opponibilità al terzo acquirente o al fallimento .

In sintesi sulla opponibilità: un comodato, specie se non registrato, difficilmente potrà vincolare i terzi creditori o acquirenti. Serve la data certa anteriore e, nel caso di beni mobili pignorati, resta comunque necessario provare che il terzo era proprietario. Nel caso di immobili, la legge addirittura considera il comodato un atto a titolo gratuito e, in caso di fallimento del comodante, ne consente la rapida caducazione (come vedremo).

Nei prossimi paragrafi analizzeremo cosa accade quando un creditore tenta di pignorare beni in comodato, quali difese attivare e come gestire la prova della proprietà.

Pignorabilità dei beni concessi in comodato

La presunzione di proprietà ex art. 513 c.p.c. Quando un creditore procede a pignoramento mobiliare presso il debitore, l’ufficiale giudiziario è autorizzato a cercare e pignorare i beni nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti (art. 513 comma 1 c.p.c.). La norma implica una presunzione legale: tutto ciò che si trova nell’abitazione del debitore (o sue pertinenze) si presume di sua proprietà, fino a prova contraria . Tale presunzione agevola l’esecuzione forzata, evitando che l’ufficiale giudiziario debba accertare sul posto la titolarità di ogni singolo bene. La Cassazione ha sancito che l’ufficiale giudiziario, in sede di pignoramento, svolge attività meramente esecutiva e non può compiere valutazioni giuridiche sulla proprietà dei beni individuati . Egli deve pignorare tutto ciò che appare suscettibile di esecuzione, lasciando alle successive fasi giudiziarie l’accertamento di eventuali diritti di terzi . In una decisione chiave, la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto che: “in tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, l’art. 513 c.p.c. pone una presunzione di appartenenza al debitore dei beni che si trovano nella casa del debitore… Pertanto, poiché l’attività dell’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento è meramente esecutiva, è preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da pignorare, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento dell’opposizione di terzo all’esecuzione” .

Ciò significa che se il debitore dichiara all’ufficiale giudiziario: “Questo televisore non è mio, è in comodato da un amico”, l’ufficiale non è tenuto a credergli e astenersi dal pignorare. Anzi, secondo Cassazione, deve comunque pignorare il bene, perché non rientra nei suoi poteri decidere sul momento di chi sia la proprietà . Questo per evitare che dichiarazioni di comodo o documenti esibiti al volo blocchino l’esecuzione in modo arbitrario. Sarà poi il giudice, con le procedure appropriate, a valutare le prove della proprietà del terzo.

Esempio pratico: Mario è debitore; l’ufficiale giudiziario si presenta a casa sua per pignorare mobili e oggetti di valore. Mario esibisce un foglio di “comodato” firmato dall’anziana madre, datato qualche mese prima, in cui la madre gli ha prestato tutti i mobili di casa. Inoltre afferma che il televisore è in realtà del cognato che glielo ha solo prestato. L’ufficiale giudiziario, in base alla legge e alla giurisprudenza, dovrà comunque pignorare mobili e televisore, perché si trovano nella casa di Mario e valgono la presunzione di proprietà di Mario. Il documento di comodato, pur se con data antecedente, non è titolo di proprietà e non costituisce certezza assoluta: prova solo un rapporto di comodato . Sarà onere della madre di Mario (comodante) e del cognato agire successivamente per far valere i loro diritti. Se l’ufficiale non pignorasse, rischierebbe responsabilità verso il creditore procedente per omissione (come avvenne nel celebre caso “Ford Italia vs Ufficiale Giudiziario”, Cass. 23625/2012).

Beni formalmente intestati a terzi. Va detto che se un bene presente è di natura tale che la proprietà risulta da pubblici registri (es. un’automobile, un motociclo, un’imbarcazione), l’ufficiale solitamente verifica l’intestazione: se risulta intestato a un terzo non debitore, di regola non lo pignora (poiché in tal caso la presunzione di art. 513 sarebbe superata dalla prova contraria pubblicamente verificabile). Ad esempio, se nel garage del debitore c’è un’auto intestata ai genitori (verificabile dal Pubblico Registro Automobilistico), difficilmente verrà pignorata (salvo indizi di fittizietà). Invece, per i beni mobili non registrati (mobili arredi, elettronica, gioielli, attrezzature, ecc.), non esiste un registro pubblico di proprietà: la presunzione opera pienamente. Dunque, se un bene mobile è solo “prestato” da un amico, ma non c’è modo immediato di provarne la proprietà terza (se non attraverso fatture o scritture private), verrà pignorato.

Eccezioni – beni impignorabili: L’ufficiale giudiziario deve comunque rispettare le norme su beni assolutamente o relativamente impignorabili (artt. 514 e 515 c.p.c.). Ad esempio, oggetti di stretta necessità al debitore (vestiario, letti, elettrodomestici indispensabili, ecc.) non si pignorano, indipendentemente da chi ne sia proprietario, perché la legge li esenta. Oppure gli strumenti di lavoro del debitore sono pignorabili solo entro certi limiti (se il debitore è un professionista o artigiano). Queste limitazioni tutelano il debitore esecutato per ragioni di dignità o sussistenza, e prescindono da comodati o meno. Inoltre, i beni di proprietà di terzi estranei presenti occasionalmente nell’abitazione del debitore possono talvolta non essere pignorati se l’ufficiale giudiziario ne è certo (ad esempio, beni chiaramente personali di un coinquilino non debitore, riconoscibili come tali). Tuttavia, situazioni del genere sono a rischio: il coabitante non debitore dovrà eventualmente provare che quei beni gli appartengono (ad es. mostrando scontrini a suo nome). Il più delle volte, per evitare complicazioni, l’ufficiale pignora comunque e lascia al terzo l’incombenza di opporsi.

Strumenti di tutela: l’opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.). Una volta che i beni sono stati pignorati, il soggetto terzo che ne rivendica la proprietà ha a disposizione il rimedio dell’opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c. (da non confondere con l’opposizione del debitore ex art. 615). Si tratta di un giudizio contenzioso da promuovere davanti al giudice dell’esecuzione, in cui il terzo opponente chiede di accertare che quei beni pignorati non appartengono al debitore bensì a lui, e quindi di escluderli dall’esecuzione liberandoli dal vincolo. L’opposizione va proposta entro il termine perentorio di 20 giorni dall’avvenuta conoscenza legale del pignoramento da parte del terzo (ad es. da quando il pignoramento viene eseguito in sua presenza o gli viene notificato l’atto di pignoramento in qualità di terzo custode). Se il bene è già stato venduto all’asta o assegnato, l’opposizione di terzo non è più ammissibile (bisognerà eventualmente agire in via risarcitoria, ipotesi complicata). È dunque fondamentale che il terzo proprietario agisca tempestivamente, idealmente prima che il bene venga venduto.

Onere della prova. Nell’opposizione ex art. 619 c.p.c., l’onere della prova grava sul terzo opponente: spetta a lui dimostrare la sua proprietà sui beni pignorati . Come già detto, esibire il contratto di comodato non basta: quel contratto prova solo che c’era un rapporto di comodato, ma non prova il titolo di acquisto. Saranno decisivi elementi come: fatture di acquisto intestate al terzo; documentazione che attesti l’origine dei beni (ad es. un estratto conto che mostra il pagamento da parte del terzo per quei beni, magari incrociato con i numeri di serie); eventuali targhe, matricole o iscrizioni che riconducono al terzo; testimonianze chiare e precise. Se, ad esempio, il bene pignorato è un macchinario industriale, il terzo comodante potrebbe produrre il contratto di comodato con firma autenticata e registrata stipulato prima del pignoramento e la fattura di acquisto del macchinario a suo nome, oppure la bolla di consegna dal fornitore al suo magazzino. Quella documentazione combinata fornirà al giudice la prova sia della proprietà del terzo, sia che il bene era stato consegnato al debitore in comodato prima dell’esecuzione.

Se invece il terzo si limita ad allegare un contratto non registrato e qualche fattura non chiaramente riferibile ai beni, rischia di vedere respinta l’opposizione. Ad esempio, Tribunale di Benevento, sent. 1937/2023 ha rigettato l’opposizione di un terzo che, in assenza di un contratto con data certa, aveva prodotto alcune fatture di acquisto: il giudice le ha ritenute irrilevanti, non essendo certa la riferibilità ai beni pignorati né l’anteriorità rispetto all’esecuzione (oltre al fatto che il comodato era solo asserito verbalmente). In altre parole, la presunzione di proprietà del debitore regge finché il terzo non la scalza con prove documentali forti.

Esito dell’opposizione di terzo. Se l’opposizione viene accolta, il giudice dell’esecuzione dichiarerà che il bene pignorato appartiene al terzo e ne ordinerà l’esclusione dal pignoramento. Il bene dovrà quindi essere restituito al legittimo proprietario comodante (se nel frattempo era in custodia giudiziaria, il custode glielo consegnerà; se era rimasto al debitore come custode, egli dovrà restituirlo). La procedura esecutiva proseguirà senza quel bene. Se invece l’opposizione viene respinta, l’esecuzione procederà: il bene potrà essere venduto e il ricavato andrà ai creditori. Il terzo soccombente, a quel punto, perde il bene, salvo rivalersi eventualmente sul debitore in separata sede per il valore (ma se il debitore è insolvente ciò serve a poco). È dunque cruciale non perdere l’opposizione: una volta che il bene è stato espropriato coattivamente, recuperarlo è estremamente difficile.

Va segnalato che, in alcuni casi, il terzo può presentare – insieme all’opposizione – un’istanza di sospensione dell’esecuzione limitatamente a quei beni, se fornisce sufficienti elementi di fumus (ad es. presenta subito il contratto registrato e le fatture, chiedendo al giudice di sospendere la vendita). Il giudice può concedere la sospensione cautelare della vendita dei beni contestati, in attesa della decisione nel merito (art. 624 c.p.c. per analogia). Se gli elementi sono convincenti, spesso la sospensione viene accordata, evitando la vendita prematura.

Esecuzione su beni immobili in comodato. Un immobile che il debitore occupa in comodato (es. casa di proprietà altrui dove il debitore vive gratuitamente) non può essere pignorato dai creditori del debitore, perché il debitore non ne è proprietario. I creditori possono pignorare solo i beni di proprietà del debitore. Pertanto, se Tizio vive in una casa intestata a suo padre in comodato d’uso, i creditori di Tizio non possono iscrivere ipoteca né pignorare quella casa (apparterrebbe al padre). Il vero rischio qui per il debitore comodatario è un altro: dover liberare l’immobile se il comodante (o il suo eventuale fallimento, o un acquirente) richiede la restituzione. Infatti, se i creditori di Tizio ottengono la sua insolvenza (fallimento) o comunque costringono il padre a revocare il comodato per bisogno, Tizio potrebbe trovarsi senza la disponibilità della casa. Approfondiremo oltre il caso dei comodati familiari di immobili.

Beni concessi in comodato e fallimento. Un capitolo particolare è l’interferenza con procedure concorsuali (fallimento/liquidazione giudiziale). Se a fallire è il comodante proprietario, il curatore fallimentare di solito chiederà la pronta restituzione di tutti i beni che il fallito aveva concesso in comodato, per poterli liquidare a beneficio dei creditori. Il fallimento, infatti, equivale ad un pignoramento generale del patrimonio del fallito . Poiché il comodato è un atto a titolo gratuito, il curatore può scioglierlo immediatamente: si applica l’art. 80 L.F. per analogia solo alla locazione, mentre nulla è previsto per il comodato (contratto gratuito), perciò in dottrina e giurisprudenza si ritiene che il curatore possa recedere ad nutum. È stato affermato che “il diritto del comodatario non è mai opponibile al fallimento, a prescindere dalla durata e anche se di data certa anteriore” . In una sentenza del Tribunale di Taranto (2015), un fallimento di una società comodante ottenne la condanna dei comodatari (familiari) a rilasciare immediatamente gli immobili concessi in comodato, perché considerati atti di liberalità e dunque non opponibili alla massa fallimentare . Anche i comodati stipulati oltre due anni prima del fallimento possono essere sciolti: se entro i due anni, addirittura sono privi di effetto ex art. 64 L.F. (atti gratuiti revocati di diritto) ; se più risalenti, comunque il giudice ha applicato la norma generale del codice (art. 1809 c.c. comma 2: recesso per bisogno, individuando il “bisogno” nel soddisfacimento dei creditori concorsuali) . Quindi, il comodatario non può opporsi in caso di fallimento del comodante: dovrà restituire i beni al curatore. Diversa è l’ipotesi inversa: se fallisce il comodatario (utilizzatore), i beni in comodato non entrano nella massa attiva (non essendo suoi). Il curatore però potrebbe valutare di continuare temporaneamente il comodato se utile alla procedura (ad es. se un macchinario in comodato serve per completare lavorazioni in esercizio provvisorio), oppure riconsegnarlo subito al proprietario. In genere, il comodante farà istanza al giudice delegato per riavere i propri beni e quasi sempre l’otterrà, poiché non trattandosi di beni del fallito, non c’è ragione di trattenerli (non c’è un contratto pendente oneroso da sciogliere ex art. 72 L.F., essendo gratuito). In definitiva, in caso di procedure concorsuali la posizione del comodatario è fragile: se fallisce il proprietario, perde il godimento; se fallisce lui stesso, comunque perde il bene perché non suo. Chi utilizza beni in comodato dovrebbe esserne consapevole.

Riepilogo tabella – pignorabilità e opponibilità:

Situazione bene in comodatoPignorabilità / espropriabilitàNote sulla tutela del comodatario/terzo
Bene mobile (non registrato) presso debitore comodatarioPignorabile (presunto del debitore ex art. 513 c.p.c.)Terzo proprietario deve proporre opposizione ex art. 619 c.p.c., provando proprietà (contratto con data certa + prove d’acquisto). Se non agisce o perde, bene venduto.
Bene mobile registrato (es. auto intestata al comodante) presso debitoreTendenzialmente non pignorabile se la titolarità emerge da pubblico registro (es. PRA). UG di norma evita il pignoramento se verifica intestazione a terzo.Il comodante proprietario è avvantaggiato da pubblica fede del registro. Se erroneamente pignorato, opposizione con prova facile (intestazione).
Bene immobile di terzo (comodante) occupato dal debitore (comodatario)Non pignorabile come bene del debitore (non è suo).Il creditore del comodatario non può aggredire direttamente l’immobile. Può però pignorare eventuali diritti del comodatario se qualificabili (ma qui ha solo detenzione precaria). L’immobile potrebbe essere liberato se il comodante revoca il comodato.
Immobili del comodante fallito concessi in comodato a terziEntrano nel fallimento -> espropriabili dal curatore (che li vende liberi). Comodatari devono rilasciare.Comodato opponibile? No, generalmente risolto. Comodatari: nessuna indennità salvo casi eccezionali. Comodato entro 2 anni pre-fallimento revocato ex lege (atto a titolo gratuito) .
Bene mobile in comodato, comodante fallitoBene rivendicato dal curatore (se in possesso del comodatario, il curatore ne chiede la restituzione).Comodatario non può trattenere il bene, opposizione di terzo non serve (comodante=fallito). Si applica art. 64 L.F. se recente (atto gratuito revocato).
Bene in comodato al comodatario fallitoNon incluso nell’attivo fallimentare (non proprietà del fallito).Comodante chiederà restituzione. Il giudice può autorizzare immediatamente la restituzione al legittimo proprietario.

Come difendersi dalle contestazioni: strumenti legali per il debitore e il terzo proprietario

Dopo aver delineato il quadro normativo, veniamo alle strategie difensive. Le contestazioni tipiche sono di due tipi:

  1. Il creditore pignora (o minaccia di pignorare) beni in comodato ritenendoli del debitore. In tal caso, chi vuol difendere quei beni (il debitore stesso, interessato a non perdere l’uso, e soprattutto il comodante proprietario, interessato a non perderne la proprietà) dovrà attivare gli strumenti processuali opportuni, o presentare opposizioni.
  2. Il comodante chiede la restituzione del bene (magari approfittando del fatto che il contratto non è registrato, o comunque perché ne ha diritto) e il comodatario/debitore intende resistere o guadagnare tempo. Qui la “controparte” del debitore non è il creditore ma il proprietario del bene, e le dinamiche sono diverse.

Analizziamo separatamente le due situazioni.

Difendersi dal pignoramento di beni in comodato

Prevenire è meglio che curare. Idealmente, chi si trova ad avere in casa beni altrui in comodato e sa di essere esposto ad azioni esecutive dovrebbe prendere misure preventive. Qualche consiglio pratico:

  • Documentare per tempo i comodati: redigere contratti scritti e dar loro data certa (registrazione, PEC, ecc.) prima che sorgano problemi. Un contratto formato dopo l’avvio di azioni esecutive o dopo che il credito è divenuto esigibile sarà visto con sospetto (come atto in frode ai creditori) e potenzialmente inefficace. Ad esempio, un comodato redatto dopo la notifica di un decreto ingiuntivo o di un precetto potrebbe essere tacciato di simulazione.
  • Tenere prove d’acquisto: se il comodante acquista beni che poi lascerà usare al debitore, è bene che conservi fatture a suo nome, scontrini con codice fiscale, ricevute bancarie, ecc., per poter dimostrare che la proprietà originaria è sua. Se i beni erano già del debitore e poi vengono formalmente “ceduti” al comodante per darli in comodato, attenzione: potrebbe configurarsi una simulazione o frode verso creditori (vedi oltre sul rischio di revocatoria e reati).
  • Evitare confusione patrimoniale: se possibile, non lasciare presso il debitore troppi beni di terzi, a meno di poterne provare chiaramente la provenienza. Ad esempio, se più familiari convivono, mantenere traccia di chi ha comprato cosa (es. elettrodomestici, mobili di proprietà dei genitori, etc.). In sede di pignoramento domestico, spesso i conviventi (non debitori) subiscono la sgradita sorpresa di vedersi pignorare oggetti personali perché non possono provarne seduta stante la proprietà.
  • Comunicare ai creditori (con prudenza): se esiste un contratto di comodato registrato, il comodante può valutare di notificare al creditore procedente (prima del pignoramento) una copia del contratto e una diffida a non toccare i beni, sostenendo che sono di sua proprietà. Ciò potrebbe scoraggiare il creditore dal insistere su quei beni, ma non è garantito. Spesso i creditori preferiscono comunque pignorare e lasciare al giudice la decisione. Tuttavia, inviare una comunicazione formale potrebbe eventualmente giovare al comodante in termini di spese (perché se il creditore prosegue pur sapendo, potrebbe dover rifondere spese di opposizione se perde).

Durante il pignoramento – comportamento del debitore/comodatario: Se l’ufficiale giudiziario bussa e inizia a pignorare beni che il debitore sa appartenere a terzi, il debitore deve dichiararlo subito. È opportuno fornire all’UG copia del contratto di comodato (se c’è) o indicare dettagli (es: “questo armadio è di mio padre, comprato presso tale negozio, ecco la fattura a nome suo”). L’UG probabilmente pignorerà comunque, ma menzionerà nel verbale le dichiarazioni fatte e gli eventuali documenti esibiti. Ciò è utile perché in sede di opposizione il terzo potrà fare riferimento al verbale in cui già emergeva la contestazione. Se il debitore tace e lascia pignorare come se niente fosse, sarà poi più difficile sostenere che i beni erano di altri. Dichiarare il vero è anche doveroso: fornire dichiarazioni false all’UG può configurare reato (false dichiarazioni a pubblico ufficiale). Quindi, evitare di dire bugie (es. non intestarsi beni altrui né viceversa).

L’opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) – come funziona in pratica: Come già accennato, è il comodante proprietario (il terzo) che deve proporla, con un atto di citazione davanti al tribunale dell’esecuzione, chiamando in giudizio sia il creditore procedente sia il debitore esecutato. Se, poniamo, la S.r.l. Alfa ha pignorato macchinari presso la Ditta Beta (debitore), ma quei macchinari risultano appartenere alla Gamma S.p.A. concessi a Beta in comodato, sarà Gamma S.p.A. a citare Alfa e Beta avanti al Tribunale, chiedendo di accertare che i macchinari X e Y pignorati in data tal dei tali sono di sua proprietà esclusiva e di conseguenza ordinare la loro esclusione dal pignoramento. Nel giudizio di opposizione, Gamma (opponente) dovrà provare le sue ragioni, come visto. Il creditore Alfa potrà costituirsi e sostenere che la proprietà non è dimostrata, magari insinuando che il comodato sia simulato o che i beni erano stati venduti a Gamma in frode (se c’è stato un passaggio di proprietà). Il debitore Beta di solito può anche aderire alla posizione dell’opponente (ha interesse a far liberar beni magari di un amico/parente e a non subire la vendita), ma la sua presenza è spesso formale.

Tempi: L’opposizione di terzo non sospende automaticamente l’esecuzione: bisogna chiedere la sospensione al giudice esecuzione come detto. Se concessa, la vendita dei beni contestati viene congelata. Se negata, si può fare reclamo ex art. 624 c.p.c., ma i tempi sono stretti. In assenza di sospensione, il creditore potrebbe sollecitare la vendita. Ecco perché conviene chiedere d’urgenza la sospensione, allegando più prove possibili già con l’atto di citazione (meglio se vi è una scrittura registrata con data certa anteriore) . Spesso i giudici sospendono in presenza di contratti registrati antecedenti; sono invece riluttanti se vedono solo autocertificazioni.

Esiti possibili: Se la prova del terzo è convincente, il creditore a volte desiste già prima del giudizio, rinunciando al pignoramento su quei beni (magari perché si convince che davvero non appartengono al debitore e non vuole sprecare tempo). Se lo fa, bene: i beni verranno liberati con ordinanza del G.E. su istanza delle parti, chiudendo l’opposizione come cessata materia del contendere. Se invece si va a sentenza e il giudice accoglie l’opposizione, condannerà il creditore alle spese legali e disporrà la restituzione. Se respinge, di regola condannerà il terzo opponente a spese (talvolta anche a risarcimento ex art. 96 c.p.c. se ritiene fosse pretestuosa l’opposizione). Il terzo può appellare la sentenza sfavorevole, ma attenzione: l’appello (essendo giudizio a parte) non sospende la vendita dei beni, salvo riottenere un provvedimento ad hoc. In genere, se si perde in primo grado, è difficile evitare la vendita, a meno che si ottenga una sospensiva in appello (non scontato).

Opposizione all’esecuzione del debitore (art. 615 c.p.c.). È interessante notare che il debitore stesso potrebbe essere tentato di fare opposizione sostenendo che l’esecuzione è illegittima poiché quei beni sono di altri. In linea di principio, però, la giurisprudenza nega al debitore la legittimazione a opporsi su tale base: la protezione dei diritti di proprietà altrui spetta al terzo proprietario (art. 619) . Il debitore potrebbe in teoria opporsi ex art. 615 sostenendo che nessun suo bene era pignorabile in quella sede – di fatto, che l’esecuzione è “infatti” inutile perché i beni non sono suoi. Tuttavia, si obietta che il debitore non ha interesse a far valere l’estraneità dei beni, perché se veramente non sono suoi, la sua obbligazione verso il creditore rimane inadempiuta e dunque il creditore potrà cercarne altri. In sostanza, l’eventuale accoglimento di un’opposizione ex 615 su tale base non estingue il debito né l’esecuzione in sé, ma solo rimuove quel singolo atto (pignoramento di bene altrui). Perciò, la strada maestra è l’opposizione ex 619 del terzo. Il debitore può coadiuvare il terzo fornendogli le prove in suo possesso, testimonianza, ecc., ma formalmente non è il protagonista. Esistono casi in cui debitore e terzo agiscono congiuntamente: ad esempio, moglie (debitrice) e marito (proprietario dei beni in casa) fanno un’opposizione unica, cumulando art. 615 e 619. Alcuni tribunali l’hanno accettato, ma è più sicuro che sia il terzo a prendere l’iniziativa.

Azione di rivendicazione (art. 948 c.c.). Al di fuori della procedura esecutiva, il proprietario comodante ha sempre il potere di agire in via ordinaria con l’azione di rivendicazione, chiedendo che venga riconosciuto il suo diritto di proprietà su un bene detenuto da altri. Tuttavia, durante l’esecuzione in corso, l’azione di rivendicazione ordinaria è preclusa: bisogna usare l’opposizione di terzo, che è la forma speciale e tempestiva di rivendica nel processo esecutivo. Solo se il bene fosse già stato venduto e il terzo avesse perso l’opposizione (quindi senza più potere recuperare il bene), potrebbe ipoteticamente agire per rivendicare il ricavato (surrogandosi sul prezzo ex art. 2917 c.c., se non distribuito). Ma situazione molto intricata: se perde l’opposizione, vuol dire che il giudice ha riconosciuto il bene come del debitore, quindi quel terzo a rigor di giudicato non può poi rivendicare il prezzo, salvo impugnazioni.

Simulazione e revocatoria: Un creditore potrebbe reagire all’opposizione di terzo sostenendo che il comodato è in realtà un escamotage per sottrarre beni all’esecuzione. Ad esempio, se risultasse che il debitore, sapendo del debito, ha “finto” di vendere o donare i suoi beni a un amico il quale glieli ha immediatamente concessi in comodato, il creditore potrebbe avviare un’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. sull’atto di trasferimento (vendita/donazione) per far dichiarare inefficace quel trasferimento verso di lui, tornando a considerare i beni del debitore. Una volta revocato il trasferimento, cadrebbe anche il comodato (perché il comodante non sarebbe più proprietario effettivo, tornerebbe ad esserlo il debitore). In sede penale, se tale operazione è fatta con dolo di frodare i creditori, può integrarsi il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento dei creditori (art. 388 co.2 c.p.) oppure, se riferito a debiti fiscali, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000). Questo accade se, ad esempio, Caio, gravato da cartelle esattoriali, “vende” i suoi beni all’amico Sempronio e se li fa prestare in comodato per continuare a usarli, con l’intento di vanificare l’esecuzione del Fisco: in caso di scoperta, Caio e Sempronio rischiano incriminazione. Bisogna dunque usare il comodato lealmente, non come schermo fittizio. Qualora il creditore non abbia prove di frode ma sospetti forte, cercherà almeno di far rigettare l’opposizione per difetto di prova (facendo leva sull’assenza di documenti oggettivi). D’altro canto, se il comodato è genuino, il terzo non deve temere: presentando prove solide, il diritto prevale.

Difendersi dalle pretese di restituzione del comodante

Passiamo ora all’altro fronte: il comodante (proprietario) vuole indietro i suoi beni, ma il comodatario (debitore o suo familiare) vorrebbe continuare a usarli. Ci si chiede: il comodante può “sfrattare” il comodatario a suo piacimento? E come può il comodatario eventualmente opporsi o prendere tempo?

La risposta dipende dalla tipologia di comodato:

  • Comodato senza termine (precario): se non è stato pattuito un termine specifico né il comodato è legato a uno scopo destinato a durare, il comodante può richiedere la restituzione in qualsiasi momento (art. 1810 c.c.). È sufficiente una richiesta, meglio se formale (es. raccomandata o PEC di diffida a restituire entro una certa data). Il comodatario, in questo caso, non ha diritto di rifiutare; se non restituisce spontaneamente, il comodante potrà agir per vie legali (azione di restituzione) e ottenere un ordine del giudice. Non è previsto un preavviso minimo per legge, ma la giurisprudenza applica un criterio di buona fede: al comodatario deve essere dato il tempo ragionevole per organizzarsi a restituire il bene. Ad esempio, se vive in una casa in comodato precario, un preavviso di qualche mese può considerarsi corretto; se ha un attrezzatura in comodato, il preavviso potrebbe essere più breve. Tuttavia, in linea di principio la richiesta può anche essere immediata. Il comodatario potrà semmai chiedere al giudice una proroga per gravi motivi umanitari, ma non c’è una protezione forte come per gli inquilini (che hanno contratti e norme ad hoc).
  • Comodato con termine (determinato): se le parti hanno fissato una durata (es. “comodato valido fino al 31/12/2025”) oppure un uso specifico di durata definibile (es. “per la durata dei lavori X, stimata in 6 mesi”), allora il comodante non può chiedere la restituzione anticipata prima del termine, salvo che sopravvenga un bisogno urgente e non prevedibile di riavere il bene (art. 1809 co.2 c.c.). Questo “bisogno” va provato in giudizio se contestato (es. il comodante deve dimostrare di aver urgente necessità di quel bene per uso proprio, o di doverlo vendere per necessità economiche impellenti, ecc.). In mancanza di urgente bisogno, il comodante deve attendere la scadenza del termine pattuito. Se chiede la restituzione prima senza giusta causa, il comodatario può legittimamente rifiutare fino alla scadenza. Una volta raggiunto il termine, però, il comodatario deve restituire.
  • Comodato per uso determinato (esigenza specifica): figura elaborata dalla giurisprudenza, tipica il comodato “familiare”: il comodante concede il bene (spesso una casa) perché venga destinato a soddisfare certe esigenze (es. abitazione familiare del comodatario finché occorra, oppure uso per attività finché dura l’attività). In questi casi, il comodato dura per tutto il tempo necessario a realizzare quello scopo. Non c’è un termine certo in calendario, ma c’è un termine “per relationem”: finché perdura l’esigenza. Il comodante qui non può chiedere indietro il bene finché tale scopo perdura, salvo sempre l’eccezione del bisogno urgente suo. È in questa categoria che rientrano molti casi di comodato di case tra parenti (genitori che lasciano la casa al figlio perché vi cresca la famiglia). Approfondiamo questo caso a parte, vista la sua importanza.

Il comodato “familiare” di immobile (casa coniugale o abitazione di famiglia). Numerose sentenze della Cassazione si sono occupate di genitori che concedono una casa al figlio (magari in occasione del matrimonio) e poi, anni dopo, vorrebbero riaverla – spesso a seguito di separazione del figlio o per esigenze sopravvenute. La Cassazione a Sezioni Unite già nel 2004 stabilì un importante principio: se è provato che la concessione in comodato dell’immobile avvenne “in vista delle esigenze abitative della famiglia del comodatario”, allora il comodatario (e la sua famiglia) hanno diritto a continuare a usarla finché quelle esigenze familiari sussistano . In pratica, il comodante non può pretendere la restituzione sino a quando, ad esempio, i figli del comodatario non siano indipendenti o finché il comodatario (o il suo ex coniuge affidatario dei figli) necessiti di quell’abitazione. È come se il termine fosse “finché la casa serve per la famiglia del comodatario”. Questo tipo di comodato è a tempo indeterminato nella forma, ma vincolato allo scopo familiare. Si è anche detto che tale comodato rientra nel caso dell’art. 1809 co.2 c.c.: quindi il comodante potrebbe comunque richiedere la restituzione prima del venir meno dell’esigenza familiare solo se ha un bisogno urgente e imprevisto più importante (ad esempio, egli stesso rimane senza casa e deve andarci ad abitare, circostanza che i giudici talora hanno riconosciuto come valida).

Tuttavia, occorre provare che sin dall’origine le parti intendevano destinare l’immobile a casa familiare. La Cassazione ha avvertito che non si può presumere troppo facilmente tale destinazione: “il principio per cui il comodatario ha diritto alla prosecuzione del rapporto per tutto il tempo delle esigenze familiari (Cass. S.U. 13603/2004) si applica solo se è certo e inequivoco che il rapporto ebbe origine in vista di tale destinazione” . In caso di dubbio, vale la soluzione più favorevole al comodante, ovvero considerare il comodato precario e quindi revocabile . I giudici invitano a non presumere automaticamente un comodato come “uso familiare” se, ad esempio, quando fu concesso il figlio era celibe e senza prole (caso tipico: genitore concede al figlio 25enne la casa; poi il figlio si sposa e ci abita con la moglie; anni dopo i genitori rivogliono la casa; qui la Cassazione tende a dire: se all’origine non c’era una famiglia costituita né la destinazione fu pattuita espressamente per la futura famiglia, si tratta di comodato precario revocabile) . Il peso della prova può invertire gli esiti: se il comodatario (o chi per esso, es. nuora divorziata) riesce a dimostrare che il comodante diede la casa proprio pensando di stabilire lì la residenza coniugale del figlio e futuri nipoti, allora il comodante non la può riavere finché perdura l’esigenza abitativa (es. finché la nuora ha i figli minorenni in quella casa assegnata come casa coniugale in sede di separazione) . Viceversa, se tale prova manca, il giudice tenderà a qualificare il comodato come precario ordinario e potrà disporre la restituzione.

Un caso reale: Cass. ord. 6/10/2020 n. 21342 – genitori concedono casa al figlio convivente con compagna more uxorio e figlio nato dalla coppia; relazione finisce, madre col bambino rimane nella casa; i genitori (comodanti) chiedono restituzione. La difesa invoca comodato ad uso familiare. La Cassazione ha detto: sì, l’uso familiare c’era (abitazione di figlio e nipote) ma cessato perché la coppia si è sciolta e la casa non è più “casa coniugale” assegnata (non essendo sposati, la compagna non aveva ottenuto assegnazione, e il figlio minorenne stava con la madre altrove). Quindi ha dato ragione ai comodanti, ritenendo esaurito lo scopo. In altri termini, quando le esigenze familiari vengono meno, il comodante può esigere la restituzione .

Dunque, il debitore-comodatario in ambito familiare che volesse difendersi dalla pretesa di restituzione deve: a) dimostrare che il comodato fu finalizzato a farne la casa familiare; b) che tale esigenza perdura (es. ha ancora figli a carico lì, o comunque non ha altra casa). Se vi è di mezzo un provvedimento di separazione/divorzio che assegna la casa coniugale al coniuge comodatario, quel provvedimento non crea un diritto nuovo verso il comodante proprietario, ma finché sussistono i presupposti dell’assegnazione (figli minori ecc.) è un elemento che rafforza la posizione del comodatario in sede civile ordinaria. La Cassazione ha infatti stabilito che l’assegnazione della casa coniugale ex art. 337-sexies c.c. non vincola il comodante estraneo oltre i limiti del comodato: se era comodato precario, l’assegnazione non può estenderne la durata; se era comodato familiare legato ai figli, dura finché i figli lo richiedono . Ad esempio, Cass. 29/09/2011 n. 19858: genitori riottennero la casa nonostante fosse assegnata alla nuora con figli, perché dimostrarono che all’origine il comodato col figlio era precario e non espressamente destinato a nucleo familiare (concesso quando figlio era single) e inoltre invocarono un loro urgente bisogno. L’assegnataria dovette quindi rilasciare l’immobile.

Altri casi particolari di comodato d’uso:

  • Comodato tra conviventi o ex conviventi: se un partner proprietario concede all’altro l’uso gratuito di un bene (es. casa, auto) durante la convivenza, quel comodato è presumibilmente finalizzato alla convivenza stessa. In caso di rottura, se non ci sono figli equiparabili a nucleo familiare, di solito la giurisprudenza considera il comodato risolto con la cessazione della convivenza (in mancanza di accordo contrario). L’ex convivente comodatario non gode delle protezioni del coniuge assegnatario, quindi dovrà restituire l’immobile entro tempo ragionevole.
  • Comodato di beni strumentali d’impresa: a volte un imprenditore utilizza macchinari o veicoli intestati ad un parente in comodato per l’azienda. Se quell’azienda fallisce, come detto il parente può recuperare i suoi beni (non essendo del fallito). Tuttavia, se quell’intestazione era fittizia (macchinari in realtà comprati coi soldi dell’azienda ma messi a nome del parente solo per sottrarli a garanzie), il curatore potrebbe contestare la simulazione e includerli nel fallimento. Il comodante dovrà dimostrare di averli davvero acquistati lui e di averli concessi genuinamente.
  • Comodato “con obbligo di restituzione immediata a semplice richiesta”: è una clausola talvolta inserita nei contratti per ribadire la precarietà. Equivale al comodato precario ex lege. Il comodatario in tali casi non ha basi contrattuali per opporsi alla richiesta, se non contestare magari l’abuso di diritto in casi estremi (es. richiesta nel cuore della notte senza motivo). In giudizio, simili clausole vengono fatte rispettare.
  • Comodato con facoltà di sub-comodato o sublocazione: di default il comodatario non può cedere a terzi l’uso (art. 1804 c.c. lo vieta implicitamente salvo consenso). Se lo fa, il comodante può risolvere per inadempimento e chiedere restituzione immediata, oltre danni. Non c’è molta difesa: è un’inadempienza. Quindi, se un debitore ha ricevuto un bene in comodato, non deve prestarli a sua volta ad altri senza permesso scritto del proprietario. Ciò potrebbe anche complicare l’esecuzione: se i beni pignorati il debitore li aveva sub-concessi a terzi, l’ufficiale giudiziario li troverà altrove… una matassa confusa, sconsigliabile.

Azioni legali del comodante per riavere il bene. Se il comodatario non restituisce spontaneamente, il comodante può:

  • Inviare diffida scritta (raccomandata A/R o PEC) intimando la restituzione entro un termine (es. 15 giorni).
  • Se infruttuosa, proporre un ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere rilascio? – No, per consegna di beni mobili specifici o immobili serve un giudizio ordinario, non il decreto. Quindi
  • Agire in giudizio con atto di citazione per ottenere una sentenza di condanna alla restituzione (o al rilascio, se immobile). Questo è un ordinario giudizio di cognizione. L’onere probatorio qui è invertito rispetto all’opposizione: il comodante deve provare il suo diritto di proprietà (di solito incontestato se è intestatario per immobile, o se risulta acquistato da lui per mobile) e la scadenza o revocabilità del comodato. Se c’è contratto scritto con clausole, si produce quello; se era orale, si dimostrerà magari per testimoni che non c’era un termine oppure che lo scopo è finito. Il convenuto comodatario potrà eccepire per difendersi, ad esempio, che c’era accordo per farlo durare tot anni, o che la richiesta è anticipata senza urgente bisogno (se a termine), oppure che c’è un accordo implicito di uso familiare non ancora esaurito. Il giudice valuterà. Se dà ragione al comodante, emetterà sentenza che dichiara il comodato cessato e condanna il comodatario a restituire il bene (o rilasciare l’immobile) immediatamente. Questa sentenza, passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, è titolo per la esecuzione forzata: il comodante potrà attivare l’ufficiale giudiziario per recuperare il bene (es. sfratto esecutivo per immobile, esecuzione per consegna ex art. 605 c.p.c. per mobili). Se invece il giudice ritenesse fondato il diritto del comodatario a continuare (es. riconosce comodato familiare ancora in corso), rigetterà la domanda e dichiarerà il comodatario legittimato a proseguire nel godimento.

Possibili difese del comodatario in giudizio: Oltre a contestare nel merito la pretesa (come sopra: sostenere l’esistenza di un termine non ancora scaduto o un uso non concluso, o negare l’urgenza del bisogno addotto dal comodante), il comodatario può chiedere eventualmente una proroga per equità. Ad esempio, ex art. 92 disp. att. c.p.c. è possibile chiedere al giudice del rilascio di un immobile un termine di grazia fino a 6 mesi in situazioni gravi. Tale norma in verità si applica agli sfratti di locazione; la sua estensione ai comodati è incerta, ma talvolta i giudici, in via equitativa, concedono qualche mese per lasciare l’immobile anche nei comodati, specie se ci sono minorenni o persone malate. Non è un diritto codificato, ma un appello alla sensibilità del giudice. Similmente per beni mobili, il giudice può disporre una restituzione scaglionata se opportuno.

Responsabilità per mancata restituzione: Il comodatario che, scaduto il termine o ricevuta formale richiesta in un precario, non restituisce, diviene mora credendi e quindi tenuto a risarcire gli eventuali danni. Ad esempio dovrà gli interessi o compensi figurativi se trattiene l’uso di un macchinario che il comodante avrebbe potuto sfruttare o affittare. Oppure, se non libera una casa impedendo al proprietario di disporne, può dovere un indennizzo per occupazione sine titulo, di solito pari al valore locativo medio mensile per il tempo indebito di occupazione. Questo indennizzo può essere richiesto nel medesimo giudizio di restituzione (come fece il curatore nel caso di Taranto 2015 per gli immobili familiari, chiedendo equo indennizzo dal fallimento in poi ). Pertanto, il debitore-comodatario deve ponderare le conseguenze: tirare troppo la corda nel non restituire rischia di esporlo a ulteriori addebiti pecuniari.

Reati applicabili: La mancata restituzione intenzionale del bene ricevuto in comodato, se accompagnata dall’intenzione di tenere il bene come proprio, può configurare il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.). Secondo la Cassazione penale, “nel caso di comodato gratuito, la mancata restituzione del bene configura appropriazione indebita quando risulti pretestuosa l’unica ragione addotta per il mancato adempimento” , ossia quando il comodatario trattiene il bene senza un valido motivo contrattuale, manifestando la volontà di farlo proprio. Anche l’uso oltre i limiti consentiti dal titolo può integrare il reato: es. usare un bene per un tempo più lungo del dovuto o per finalità estranee contrattualmente, equivale a “inversione del possesso” rilevante penalmente . Un caso concreto: Tizio ha in comodato un’auto da usare fino a una certa data o solo per uso personale; se la tiene oltre la data non restituendola, oppure la presta a un terzo contro le clausole, la Cassazione ha ritenuto perfezionato il reato di appropriazione indebita (perché utilizzare il bene “trascendendo completamente i limiti del titolo” denota la volontà di disporne uti dominus e quindi appropriazione ). Nella vicenda dietro Cass. 24471/2019 citata, il comodatario che aveva consegnato a un terzo l’auto avuta in comodato fu condannato per appropriazione indebita . Va tuttavia chiarito che non ogni ritardo nella restituzione è reato: serve l’elemento soggettivo del dolo di appropriazione (volontà di tenerla come propria). Se uno semplicemente chiede qualche giorno in più per restituire e poi restituisce, non è un criminale. Ma se ignora gli intimazioni e continua ad usare il bene come fosse suo, allora sì. Dunque, il debitore farebbe bene a non ignorare le richieste del comodante: se davvero non può restituire subito, meglio rispondere, motivare, cercare un accordo, piuttosto che tacere e trattenere il bene unilateralmente, perché ciò aggraverebbe la sua posizione (anche in giudizio civile, sarà visto come in mala fede).

Un altro reato ipotizzabile è la violazione di domicilio: se il comodante riottiene un provvedimento di rilascio e il comodatario vi si oppone fisicamente, dopo l’esecuzione potrebbe essere considerato occupante abusivo. Ma di solito lo scenario non degenera così. Più comune è la mancata esecuzione di un provvedimento del giudice ex art. 388 c.p.: ad esempio, il giudice ordina la restituzione, il comodatario elude l’esecuzione nascondendo il bene o rendendolo indisponibile, ciò configura reato. O se vende/distrugge il bene pignorato in spregio all’ordine dell’autorità, altro reato (art. 334 c.p. per cose sottoposte a pignoramento, sequestro). Fortunatamente, con un po’ di buon senso queste situazioni possono evitarsi.

Il punto di vista del debitore comodatario. Riassumendo la prospettiva del debitore che usa beni non suoi in comodato:

  • Verso i creditori: deve capire che quei beni non sono al sicuro solo perché “non suoi”. Se li tiene in casa propria, verranno presumibilmente pignorati. Quindi, per difenderli dovrà coordinarsi col vero proprietario per predisporre documenti con data certa e poi procedere in opposizione. Il debitore in sé non può far molto da solo, se non consegnare al comodante la documentazione e le informazioni per intervenire.
  • Verso il comodante: se il debitore vuole continuare a godere del comodato, deve rispettarne i termini. Non deve abusare dell’eventuale gentilezza del comodante. Se quest’ultimo ha il diritto di riprendersi i beni (comodato precario), il debitore può solo fare appello alla sua pazienza o negoziare una proroga. In mancanza, dovrà restituire. Se si rifiuta, può incorrere in guai legali. In caso di contenzioso, il debitore può difendersi appellandosi a eventuali patti impliciti (es. “mi avevi detto che potevo tenerlo finché avessi voluto” – se dimostrabile) o a ragioni di equità (bisogno familiare). Ma se il comodante è risoluto e la legge dalla sua, le chance sono limitate.
  • Difficoltà pratiche per il debitore: Purtroppo, trovarsi in mezzo tra creditori e comodante può portare il debitore a subire pressioni da ambo i lati. Un esempio: Caio, indebitato, vive con mobili prestati dall’amico Sempronio. Arriva il pignoramento: Caio vuole tutelare l’amico, quindi collabora nell’opposizione. Ma questa dura mesi, e Caio nel frattempo continua ad usare i mobili vincolati. Sempronio vede i suoi mobili bloccati in casa di Caio senza poterli riprendere (sennò ammetterebbe che erano suoi e dovrebbe farne a meno Caio). Se l’opposizione fallisce, i mobili andranno venduti e Sempronio li perde; se vince, li avrà indietro ma dopo molto tempo e magari usurati. Questo genera tensioni: spesso i comodanti sono parenti stretti che agiscono più per aiutare il debitore che per interesse sui beni. Ma quando c’è distacco (es. comodato tra ex soci, o tra amici poi litigati), possono sorgere contrasti: il comodante potrebbe pentirsi e preferire vendere lui stesso quei beni per non farli finire al creditore, chiedendo al debitore di restituirli subito (talvolta addirittura durante la procedura esecutiva). Il debitore non può restituirli perché sono pignorati! Finché il giudice non scioglie la riserva, i beni restano sotto sequestro giudiziario. Dunque, in queste situazioni complesse la comunicazione e la buona fede reciproca tra comodante e comodatario sono fondamentali. Devono fare squadra contro il comune “nemico” (il creditore) e decidere il da farsi: se la causa appare persa, potrebbero anche valutare di transigere col creditore (es. pagando una somma in cambio della liberazione dei beni).

In ogni caso, dal punto di vista del debitore, la miglior difesa è la prevenzione: evitare di trovarsi con beni altrui pignorati è meglio che dover poi litigare. Se possibile, il debitore può rinunciare all’uso di beni pregiati in comodato quando vede arrivare tempesta (restituirli al proprietario prima che arrivi l’ufficiale, o farli portare altrove). Questo pragmaticamente può salvare il bene, anche se il creditore potrebbe lamentarsene se fatto dopo il precetto (si potrebbe ipotizzare atti in frode, ma se li restituisce al legittimo proprietario prima di pignoramento, in teoria sta solo terminando un comodato). Certo, il debitore poi resta senza quell’uso, ma almeno non mette nei guai il suo caro. Invece, se tiene tutto in casa sperando di farla franca, sarà battaglia legale.

Domande frequenti (FAQ) su comodato non registrato e tutela dei beni

D: Cos’è esattamente un comodato d’uso gratuito? Serve un contratto scritto per validità?
R: Il comodato è un contratto con cui un proprietario (comodante) consegna un bene a un’altra persona (comodatario) perché lo usi gratuitamente per un certo tempo o scopo, obbligandosi il comodatario a restituirlo. Non è richiesto dalla legge un contratto scritto: può essere concluso anche verbalmente e resta valido . Tuttavia, è consigliabile metterlo per iscritto per evitare dispute su termini e per poter eventualmente provarne l’esistenza e la data. In alcuni casi (comodato immobiliare) la scrittura e la registrazione fiscale diventano necessarie per non incorrere in nullità .

D: Il comodato d’uso gratuito va registrato obbligatoriamente?
R: Dipende dal bene: – Per beni immobili, , se formalizzato in una scrittura: la legge impone di registrare presso l’Agenzia Entrate i contratti che costituiscono diritti di godimento su immobili (il comodato rientra) entro 20 giorni. La mancata registrazione rende il contratto nullo finché non si regolarizza .
– Per beni mobili, non c’è obbligo di registrazione immediata; è obbligatoria solo se l’atto viene usato in sede pubblica/giudiziaria (registrazione in caso d’uso). Si può comunque registrare volontariamente per dare data certa. Un comodato verbale ovviamente non è registrabile (non c’è documento), ma è valido se accordato. In caso di controversie però un comodato non documentato sarà difficile da provare.

D: Un contratto di comodato non registrato è valido o nullo?
R: Se riguarda un immobile, è considerato nullo fino a registrazione (nullità per inosservanza di norma tributaria imperativa) . Può essere “sanato” registrandolo tardivamente, con effetto retroattivo . Se riguarda beni mobili, la mancata registrazione non comporta nullità civilistica di per sé, ma impedisce di poterlo opporre a terzi con data anteriore (manca data certa) e vi saranno sanzioni fiscali se presentato in giudizio senza previa registrazione . Inoltre, alcuni tribunali hanno esteso la nullità anche ai comodati verbali non registrati di immobili . Per prudenza, ogni comodato di casa o terreno dovrebbe essere registrato.

D: Si può registrare un contratto di comodato dopo la stipula?
R: Certamente. Se il termine dei 20 giorni è scaduto, si paga l’imposta dovuta (€200) più sanzione ridotta (ravvedimento) e lo si registra. La registrazione tardiva “guarisce” il contratto immobiliare dalla nullità con effetto retroattivo . Anche un comodato mobile scritto può essere registrato in qualsiasi momento (se non usato prima). Attenzione: la registrazione tardiva fatta dopo l’inizio di una causa richiede il pagamento integrale della sanzione (niente ravvedimento se già contestata la violazione). Comunque, è sempre possibile regolarizzare.

D: Quali sono le sanzioni se dimentico di registrare un comodato?
R: Sul piano fiscale, una sanzione dal 120% al 240% dell’imposta fissa (€200) , quindi da €240 a €480, riducibile col ravvedimento (ad esempio, se ci si ravvede con poco ritardo, 1/10 del minimo = 12% di €200 = €24). Sul piano civilistico: nullità (per immobili) o inutilizzabilità in giudizio finché non registrato.

D: I mobili di casa del debitore possono essere pignorati anche se non sono suoi ma in comodato?
R: , l’ufficiale giudiziario pignora tutto ciò che trova in casa del debitore (non impignorabile) presumendo sia suo . La legge non fa distinzione immediata per beni “in comodato”. Dovrà essere il vero proprietario a intervenire successivamente dimostrando che erano suoi (opposizione di terzo) . Dunque, in fase di pignoramento il comodato non impedisce l’azione esecutiva . Un contratto di comodato mostrato all’ufficiale può essere verbalizzato ma non evita il pignoramento. Lo ha confermato la Cassazione: “l’esistenza di un contratto di comodato non impedisce l’esecuzione mobiliare” .

D: Come posso evitare che beni non miei vengano pignorati per i miei debiti?
R: L’unico modo sicuro è che non siano nella tua disponibilità al momento dell’esecuzione. Se sai di avere un creditore aggressivo, considera di restituire al proprietario i beni in comodato prima che arrivi l’ufficiale giudiziario, oppure di non tenerli presso il tuo domicilio. Naturalmente, ciò deve avvenire lecitamente e non per simulazione: se i beni servono a te e li togli temporaneamente solo per nasconderli, potresti incorrere in violazione (ma se sono legittimamente del comodante, costui può riprenderseli). Altra precauzione: predisporre tutta la documentazione che attesti la proprietà altrui con data certa anteriore. Così, se pignoreranno comunque, avrai le carte in regola per un’opposizione vittoriosa . In sintesi, non esiste un modo di bloccare il pignoramento sul posto (non convincerai l’ufficiale a non farlo); puoi però mettere in piedi un “paracadute legale” per recuperare i beni in tribunale dopo, o meglio ancora prevenire che vengano individuati.

D: L’ufficiale giudiziario può pignorare anche beni di un familiare convivente che non c’entra col debitore?
R: Purtroppo può succedere. La legge presume che ciò che è in casa del debitore sia suo, e l’ufficiale non è tenuto a distinguere cosa appartenga, ad esempio, al coinquilino o al genitore se vivono insieme . Se il familiare prova seduta stante con fatture o testi che quell’oggetto è suo personale, l’UG potrebbe lasciarlo stare, ma non è garantito. In caso di pignoramento, il familiare dovrà fare opposizione come terzo. Perciò, in situazioni di convivenza con debitore, conviene tenere pronti documenti d’acquisto intestati al non debitore per ogni bene di valore, oppure stipulare preventivamente un inventario con atto notarile di attribuzione dei beni (cosa che darebbe data certa e farebbe da prova). Non è pratica comune, ma in casi estremi può salvare gli averi del convivente.

D: Dopo il pignoramento di beni in comodato, che può fare il proprietario per riaverli?
R: Deve agire con l’opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.) entro breve tempo . In questo giudizio dovrà provare che lui era proprietario e che il pignoramento su cose non del debitore è illegittimo. Se vince, i beni vengono liberati e restituiti . Se perde, i beni saranno venduti o assegnati al creditore e il proprietario rimarrà privo, potendo al più insinuarsi nel ricavato (ma di solito finisce tutto al creditore). Quindi è fondamentale fornire al giudice prove convincenti (contratto con data certa, fatture, etc.) . Inoltre, è opportuno chiedere subito la sospensione al giudice per congelare la vendita in attesa della decisione.

D: Quanto tempo c’è per fare opposizione di terzo?
R: La legge dice “prima che abbia avuto luogo la distribuzione del ricavato” (art. 619 c.p.c.), quindi in teoria fino a vendita avvenuta e soldi ripartiti. Ma aspettare è pericoloso: spesso i beni mobili vengono venduti presto, specialmente nelle esecuzioni mobiliari (si parla di settimane o pochi mesi). Inoltre, notificare l’opposizione tempestivamente può di fatto sospendere la liquidazione se il giudice lo ritiene opportuno. È prassi far partire l’opposizione entro 20 giorni dal pignoramento, analogamente ai termini delle opposizioni esecutive classiche, per evitare eccezioni di decadenza (qualche giudice ritiene applicabile l’art. 617 c.p.c. analogicamente: 20 gg da conoscenza). Quindi, meglio muoversi entro 20 giorni dal pignoramento (o dalla notifica se il terzo non era presente).

D: Il contratto di comodato con data certa prima del pignoramento basta da solo come prova?
R: No, da solo no. Serve come elemento iniziale (prova che il bene era stato consegnato dal comodante al comodatario) ma non prova la proprietà intrinseca del comodante . Ci vogliono anche i titoli di provenienza: ad esempio, se è un elettrodomestico, lo scontrino/fattura intestato al comodante; se un’opera d’arte, un certificato di provenienza a nome suo; se mobili, fatture d’acquisto sue, o foto che li mostrino già a casa sua prima, testimonianze, ecc. Il giudice valuta tutto. Un comodato registrato e con elenco dettagliato beni può convincere insieme ad altre prove. Un semplice foglio firmato senza riscontri potrebbe essere visto come simulazione . Anche Cassazione ha detto: il contratto di comodato non è di per sé prova della proprietà, che va provata aliunde .

D: Posso impedire al creditore di vendere un bene pignorato dicendo che appartiene a un terzo?
R: Puoi segnalarlo, ma formalmente solo il terzo può impedirlo, ottenendo dal giudice una sospensione. Se il debitore tenta direttamente di bloccare la vendita con un’istanza al G.E. sostenendo che il bene è di terzi, di regola non viene accolta (il debitore non è legittimato per diritti altrui). Deve essere il terzo a presentare l’istanza di sospensione insieme all’opposizione. In casi peculiari, se il debitore evidenzia una situazione macroscopica (tipo: “state vendendo un bene intestato al demanio” – assurdo ma per dire), il G.E. potrebbe fermarsi d’ufficio. Ma non conta sulle eccezioni.

D: Se il comodante fallisce, il comodatario può tenere il bene fino a scadenza?
R: No, in caso di fallimento del comodante, i beni dati in comodato rientrano nell’attivo fallimentare. Il curatore ha diritto di ottenerne la pronta restituzione . Il comodatario non può opporsi opponendo il contratto, perché l’atto di comodato (essendo gratuito) non è opponibile al fallimento oltre due anni prima (se entro 2 anni viene revocato ex art.64 L.F., se più di 2 anni comunque il curatore può recedere per soddisfare i creditori) . Quindi il comodatario dovrà restituire, salvo magari chiedere di tenere il bene per un brevissimo periodo se funzionale (ma è a discrezione del curatore). Esempio: azienda comodante fallisce, aveva dato un macchinario in comodato a un’altra azienda; il curatore può pretenderlo indietro subito per venderlo. L’altra azienda dovrà adeguarsi.

D: E se fallisce il comodatario (utilizzatore)?
R: I beni in comodato non essendo suoi non divengono proprietà fallimentare. Il curatore del comodatario di solito li esclude dall’inventario e ne dispone la restituzione al comodante. Il comodante deve però attivarsi, segnalando al curatore il suo diritto e chiedendo formale restituzione. Se il curatore temporeggia, può ricorrere al giudice delegato. Ma in genere, essendo beni estranei, vengono restituiti. Da notare: se però quei beni servivano all’esercizio provvisorio, il curatore potrebbe negoziare col comodante di continuare ad usarli per un po’ (pagando un’indennità eventualmente, anche se era gratuito, ma col consenso). Comunque, in linea di massima il comodante li recupera.

D: Il comodato può essere una alternativa al pignoramento? (Es: “pignora a me quei beni che poi te li restituisco in comodato”)
R: Questa è un’idea “creativa” ma illegale. Alcuni potrebbero pensare: il debitore prima che il creditore arrivi cede i beni al creditore stesso o a un terzo, e poi se li fa dare in comodato così il creditore non deve pignorarli… No, non funziona: se li cede al creditore, è praticamente una datio in solutum mascherata o comunque può essere vista come atto in frode agli altri creditori. Se li cede a un terzo compiacente, è frode. Il comodato non può essere utilizzato per aggirare le regole dell’esecuzione in accordo con un solo creditore, perché si danneggerebbero eventuali altri creditori. Inoltre, l’ufficiale giudiziario pignora ciò che trova, indipendentemente dalla buona volontà del debitore di darli spontaneamente in comodato al creditore. Se l’obiettivo è soddisfare un creditore con beni specifici, c’è lo strumento della cessione volontaria di beni ai creditori (artt. 1977 c.c. e segg.) o accordi transattivi, ma non passa dal comodato.

D: Se il comodante rivuole il bene e lo chiede indietro, come posso difendermi per tenerlo ancora?
R: Dipende dal tipo di comodato: – Se senza termine (precario), purtroppo non hai un diritto a continuare: dovresti appellarti alla cortesia del comodante chiedendo più tempo. Legalmente, può ottenerne la restituzione subito. Al massimo potrai chiedere al giudice, in caso di causa, qualche mese di proroga per gravi motivi, ma non c’è certezza. Quindi nel comodato precario il comodatario è debole. – Se a termine o per uso determinato, puoi resistere fino a scadenza o fine scopo. Se il comodante anticipa la richiesta senza motivi validi, puoi rifiutare ed eventualmente difenderti in giudizio provando che il termine non è giunto o lo scopo non è finito. Esempio: comodato fino a dicembre: se chiede a luglio senza ragione, puoi dire no, aspetto dicembre. Attenzione però: se addurrà “urgente bisogno”, il giudice valuterà; se ritiene vero l’urgenza (es: deve andare ad abitare lì perché sfrattato altrove), potrebbe autorizzare la restituzione anticipata (art. 1809 c.c.). – Se uso familiare (casa familiare): puoi opporre che quell’immobile serve tuttora come casa della tua famiglia (tua, di tuo coniuge/figli) e dunque il comodante deve attendere che non serva più – a meno che lui stesso provi un bisogno grave. In questi casi spesso finisce in tribunale per valutare comparativamente le necessità: es. madre con figli vs nonno proprietario che vuole vendere – bilanciamento non scontato, ma tendenzialmente finché i figli sono minorenni e non c’è altra soluzione abitativa, i giudici mantengono la destinazione familiare.

Ricorda che “difenderti” in questo contesto significa presentare le tue ragioni in giudizio di opposizione a restituzione (se comodante cita) o attendere che sia lui a citarti e tu in giudizio contrastare. Non hai un potere unilaterale per rifiutarti oltre un certo limite, se lui ha diritto. Valuta sempre se la tua resistenza rischia di farti passare dalla parte del torto (es: insistere a occupare senza titolo potrebbe farti condannare a indennità per occupazione).

D: Il comodante può vendere a terzi il bene durante il comodato?
R: Può, perché resta proprietario. La vendita però non estingue automaticamente il comodato: il terzo acquirente subentra nelle posizioni, ma attenzione, non essendo un diritto reale quello del comodatario, l’acquirente non è tenuto a rispettare il comodato se era senza data certa opponibile. In caso di bene mobile, la vendita a terzo potrebbe far sorgere problemi (il terzo acquirente vorrà prendere possesso; se il comodatario si oppone, l’acquirente può agire per rivendicazione). In caso di immobile, l’art. 1599 c.c. sulle locazioni non si applica letteralmente al comodato, ma per analogia qualche giudice tutela il comodatario fino a scadenza prevista. In mancanza, l’acquirente può chiedere rilascio immediato (specialmente se era comodato precario). In sintesi, se il comodante vende, il comodatario rischia di dover riconsegnare al nuovo proprietario salvo accordi diversi. Come difesa, può far valere eventualmente un comodato con termine fisso opponibile se aveva data certa (anche se non c’è norma diretta, l’equità contrattuale porterebbe a far rispettare il termine al successore). Situazione non disciplinata chiaramente, dipenderà molto dalle circostanze.

D: Quali sono le principali sentenze su questi temi recenti?
R: Elenchiamone alcune citate in questa guida:

  • Cass. civ. Sez. III, 20/12/2012 n. 23625: principio di presunzione di proprietà ex art. 513 c.p.c. e dovere dell’Ufficiale Giudiziario di pignorare senza valutare i titoli, lasciando al terzo l’opposizione . Caso Ford vs U.G. di Milano (bailiff ritenuto colpevole per non aver pignorato beni in comodato).
  • Cass. civ. Sez. VI, 19/11/2019 n. 29942: comodato immobiliare non registrato tra ex coniugi dichiarato nullo, niente restituzione all’ex marito comodante perché contratto nullo (moglie rimane nella casa) . Conferma obbligo registrazione e nullità ex L.311/04.
  • Cass. civ. Sez. III, 14/06/2021 n. 16742: registrazione tardiva contratto di comodato ha effetto sanante retroattivo sulla nullità .
  • Cass. civ. Sez. Un. 21/07/2004 n. 13603: capostipite sul comodato “uso familiare”, afferma diritto del comodatario a mantenere l’immobile finché durano esigenze familiari. Seguita da molte altre (Cass. 24253/2015; Cass. 18440/2015; Cass. 7876/2017 etc.).
  • Cass. civ. Sez. VI, 06/10/2020 n. 21342: ribadisce che esigenze familiari vanno provate come destinazione originaria; caso di fine convivenza more uxorio, comodante riottiene casa.
  • Cass. pen. Sez. II, 31/05/2019 n. 24471: appropriazione indebita configurabile anche nell’uso di un bene oltre i limiti del comodato (caso dell’auto data a terzi) .
  • Tribunale Taranto 23/01/2015 n. 200: in ambito fallimentare, stabilisce non opponibilità del comodato al fallimento del comodante e applicazione art.64 L.F. (atti gratuiti revocati) .
  • Tribunale Padova 28/04/2023 n. 830: afferma nullità del comodato immobiliare non registrato, rifacendosi a Cass. 2019.
  • Tribunale Napoli 23/09/2021 n. 7682: ribadisce che contratto di comodato in sé non prova la proprietà dei beni pignorati .
  • Tribunale Benevento 02/10/2023 n. 1937: rigetta opposizione di terzo per mancanza di data certa e prove, evidenziando irrilevanza di fatture non univoche.

Troverai i riferimenti completi di queste pronunce nella sezione fonti in fondo.

D: Esistono modelli di contratto di comodato e atti di tutela?
R: Sì, ne forniamo alcuni di seguito (fac-simili da adattare al caso concreto):

Modelli di atti (fac-simili utili)

(Questi modelli sono forniti a scopo esemplificativo e andranno adeguati dal professionista al caso specifico. Le parti in [corsivo tra parentesi] indicano istruzioni o varianti da scegliere.)

Fac-simile Contratto di Comodato d’Uso Gratuito di Bene Mobile

Consegna in comodato di beni mobili (es. arredi, attrezzature). Si può usare anche per più beni elencandoli analiticamente.

Contratto di Comodato d’Uso Gratuito

Concesso ai sensi degli artt. 1803 e segg. c.c.

Tra:

  • Comodante: Sig. _, nato a il _//_, C.F. _, residente in _ (), via _____ n. [o: Società _ S.p.A., con sede in , via n., C.F./P.IVA _, in persona del legale rappresentante Sig. ___].
  • Comodatario: Sig. _, nato a il _//_, C.F. _, residente in _ (), via _____ n. [o: Ditta/Società _ di _, con sede in _, C.F./P.IVA , in persona di _____].

Premesso che: – Il Comodante è proprietario dei beni mobili di seguito descritti; – Il Comodatario ha interesse ad utilizzarli per [uso personale/domestico ovvero specificare l’uso aziendale/professionale]; – Il Comodante acconsente a consegnare detti beni in comodato d’uso gratuito al Comodatario, a tempo [determinato/indeterminato], alle condizioni appresso indicate;

si conviene e stipula quanto segue:

  1. Beni concessi in comodato: Il Comodante consegna al Comodatario, che ne prende in consegna, i seguenti beni di proprietà del Comodante:
  2. [Descrizione dettagliata dei beni: ad es. “un’autovettura marca ___ modello ___ targa ___ telaio , libretto intestato al Comodante” oppure “arredi consistenti in: 1) un divano in pelle marca , colore _, dimensioni ; 2) un tavolo da pranzo in legno massello 200×100 cm; 3) etc.”].
    (Eventualmente allegare una scheda descrittiva o fotografie firmate dalle parti per identificazione. Se i beni sono molti, allegare “Elenco A”).
  3. Dichiarazione di proprietà: Il Comodatario riconosce che i beni sopra indicati sono di esclusiva proprietà del Comodante e che la sua detenzione è esclusivamente fondata sul presente comodato. Egli non vanta e non maturerà alcun diritto di proprietà o altro diritto reale sui medesimi beni.
  4. Uso consentito: Il Comodatario potrà utilizzare i beni esclusivamente per [uso personale/familiare presso la propria abitazione sita in ___ / uso aziendale nei locali siti in ____ / specificare]. È fatto espresso divieto al Comodatario di utilizzare i beni per scopi diversi, illeciti o di concederne a sua volta l’uso a terzi senza preventivo consenso scritto del Comodante (art. 1804 c.c.).
  5. Durata del comodato: [Opzione A – Comodato precario (senza termine): Le parti convengono che il comodato è a tempo indeterminato, salvo revoca. Il Comodatario si obbliga a restituire i beni a semplice richiesta del Comodante (con preavviso di ___ giorni salvo diverso accordo) ai sensi dell’art. 1810 c.c..]
    [Opzione B – Comodato a termine: Il comodato ha durata determinata: esso avrà scadenza il //_, data entro la quale il Comodatario dovrà restituire i beni al Comodante, salvo proroga scritta consensuale. È facoltà del Comodante richiederne la restituzione anticipata solo in caso di bisogno urgente e imprevisto, ai sensi dell’art. 1809 comma 2 c.c., da comunicarsi per iscritto con preavviso di almeno ___ giorni, e salvo il diritto del Comodatario di verificare la sussistenza dei presupposti di legge.]
    [Opzione C – Comodato per uso determinato: Il comodato è concesso per l’uso determinato di _. Le parti concordano che la durata del comodato sarà correlata al permanere di tale specifica esigenza: il Comodante non potrà richiedere la restituzione finché il bene sarà necessario al Comodatario per detto uso, fatto salvo il recesso per urgente bisogno ex art. 1809 co.2 c.c.. Al venir meno dell’utilizzo per ____ (es: al completamento dei lavori ___ / al termine del progetto ___ / etc.), il Comodatario dovrà restituire i beni entro ___ giorni.]
  6. Obblighi del Comodatario: Il Comodatario si impegna a custodire e conservare i beni con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1804 c.c.), evitando qualunque danno, e a servirsene esclusivamente per l’uso convenuto. Egli sosterrà le spese d’uso e di ordinaria manutenzione dei beni. Non potrà apportare modifiche, migliorie o trasformazioni ai beni senza consenso del Comodante; quelle eventualmente autorizzate resteranno acquisite ai beni senza obbligo di rimborso (art. 1808 c.c.).
  7. Manutenzione e spese: Eventuali spese straordinarie necessarie per mantenere i beni idonei all’uso (es: riparazioni non dovute a colpa del Comodatario) saranno a carico del Comodante (art. 1808 c.c.), salvo diverso accordo scritto. Le spese di esercizio (es. carburante, consumabili, energia elettrica per far funzionare apparecchi, tasse di proprietà, assicurazione se trattasi di veicolo, etc.) sono a carico del Comodatario. [Eventuale: “Il Comodatario si impegna a stipulare a proprie spese idonea polizza assicurativa a copertura di danni causati dall’uso del bene…”, se pertinente.]
  8. Responsabilità: Dal momento della consegna, il Comodatario assume ogni responsabilità per perdita o deterioramento dei beni, salvo che provi che sono avvenuti per causa non imputabile né evitabile con la normale diligenza (artt. 1805-1806 c.c.). In caso di perdita o perimento del bene per fatto del Comodatario, egli dovrà risarcirne il valore al Comodante. In caso di furto o smarrimento, dovrà darne immediata comunicazione al Comodante e alle autorità competenti. Il Comodatario manleva il Comodante da qualsiasi danno a persone o cose che potesse derivare dall’uso dei beni da parte del Comodatario o suoi familiari/collaboratori.
  9. Restituzione: Alla scadenza del comodato (o in caso di richiesta di restituzione conforme alle condizioni di cui sopra), il Comodatario dovrà restituire al Comodante i beni nello stato in cui si trovavano al momento della consegna, salvo il normale deterioramento d’uso (art. 1807 c.c.). Ogni ritardo nella restituzione darà diritto al Comodante di esigere un indennizzo pari a € ___ [es: pari al valore di mercato del noleggio di beni simili per il periodo di ritardo], fatto salvo il maggior danno. Resta salva la facoltà del Comodante di ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere la restituzione e il risarcimento dei danni.
  10. Clausole ulteriori: [eventuali patti specifici, ad es. “Il Comodatario non potrà trasferire i beni dal luogo ____ senza autorizzazione”; oppure “Il Comodatario dichiara di aver esaminato i beni e di averli trovati in buono stato, adatto all’uso convenuto”; oppure “Il Comodatario terrà indenni i beni da pretese di terzi, non costituirà sugli stessi pegni o garanzie” etc.]
  11. Spese di registro: Il presente contratto, redatto in forma scritta, sarà registrato a spese del Comodatario (imposta fissa €200, oltre bolli). [Oppure: “sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi di legge” – ma per immobili va registrato subito!] Le eventuali spese di bollo sono a carico del Comodatario.

Consegna e firma: Letto, approvato e sottoscritto. Il Comodatario dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c., le clausole n. [eventualmente indicare quelle che contengono limitazioni importanti: es. 4 (facoltà di recesso immediato), 5 (divieto cessione a terzi), 7 (manleva responsabilità), 8 (indennità ritardo)…].

Luogo __, data //____

Firme:

Comodante: ____ (firma)

Comodatario: ____ (firma)

Fac-simile Contratto di Comodato d’Uso Gratuito di Immobile (uso abitativo)

Quando si concede in comodato un appartamento o casa. Questo modello prevede registrazione obbligatoria e contempla il possibile uso familiare.

Contratto di Comodato d’Uso Gratuito di Bene Immobile

Concesso ai sensi degli artt. 1803 e segg. c.c.

Tra:

  • Comodante: Sig. _, nato a _ il //_, C.F. _, residente in _, Via n. (di seguito “Comodante”), proprietario dell’immobile in oggetto;
  • Comodatario: Sig. _, nato a _ il //_, C.F. _, residente in _, Via n. (di seguito “Comodatario”). [eventualmente: e Sig.ra ____, nata , C.F. , residente ____ (se comodato concesso congiuntamente a una coppia ad es.)].

Premesso che: a) Il Comodante è proprietario dell’immobile sito in __, Via __ n., piano , interno , composto da _ locali [eventualmente catasto: censito al NCEU foglio _, particella , sub __, cat ___]; b) Il Comodatario è [figlio/parente/amico] del Comodante e necessita dell’immobile per destinarlo ad abitazione [propria e della propria famiglia / di altro uso specifico]; c) Il Comodante intende concedere in uso gratuito detto immobile al Comodatario a tale scopo, alle condizioni appresso specificate;

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano quanto segue:

  1. Consegna dell’immobile: Il Comodante concede in comodato al Comodatario, che accetta, l’immobile sito in __, Via _ n., composto da _ vani con servizi [oltre a eventuali pertinenze: es. “e con annessa cantina n._ e posto auto n.”], arredato con [eventuale descrizione sommaria arredi se presenti]. L’immobile viene consegnato in data //____ in buono stato manutentivo, pulito e privo di persone o cose (salvo arredi indicati). Il Comodatario lo dichiara idoneo all’uso concordato e si impegna a restituirlo nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d’uso.
  2. Destinazione d’uso: Il Comodatario utilizzerà l’immobile esclusivamente come abitazione ad uso civile [propria e della sua famiglia composta da ____]. È fatto divieto di mutarne la destinazione d’uso o di concederlo, anche parzialmente, in godimento a terzi (es. subcomodato, locazione, ospitalità prolungata) senza il preventivo consenso scritto del Comodante. Il Comodatario non vi svolgerà attività illecite né uso diverso (es. uso commerciale o professionale) salvo accordo ulteriore.
  3. Durata: [Opzione 1 – Comodato precario: Il comodato è a tempo indeterminato. Il Comodatario dovrà restituire l’immobile a semplice richiesta scritta del Comodante, ai sensi dell’art. 1810 c.c., entro e non oltre ___ giorni dalla ricezione della richiesta, salvo diverso termine concordato per iscritto tra le parti.]
    [Opzione 2 – Comodato vincolato a esigenze familiari: Le parti convengono che l’immobile è concesso in comodato per soddisfare le esigenze abitative familiari del Comodatario [e del suo nucleo familiare]. Pertanto, il Comodatario avrà diritto di continuare ad abitare l’immobile per tutto il tempo in cui perdureranno tali esigenze. In particolare, se l’immobile è destinato a casa coniugale/familiare del Comodatario, egli (o i suoi familiari aventi diritto di abitazione in caso di separazione) potrà permanere fino a che le condizioni familiari lo richiedano (es. finché i figli del Comodatario non siano economicamente indipendenti o l’autorità giudiziaria mantenga l’assegnazione della casa). Resta inteso che, qualora vengano meno le esigenze abitative familiari (es: il Comodatario e la sua famiglia non utilizzino più stabilmente l’immobile, ovvero i figli abbiano lasciato la casa, ecc.), o in caso di altro alloggio idoneo sopravvenuto, il Comodatario dovrà restituire l’immobile entro ___ mesi su richiesta del Comodante.]
    [Opzione 3 – Comodato a termine fisso: Il comodato ha durata determinata in anni __ () a decorrere dalla consegna. La scadenza è fissata al _//____. Alla scadenza il Comodatario dovrà rilasciare l’immobile libero da persone e cose. Un eventuale tacito mantenimento del possesso non costituirà rinnovo, e il Comodante potrà agire per la restituzione immediata. È comunque facoltà del Comodante, ai sensi dell’art. 1809 co.2 c.c., richiedere la restituzione anticipata in qualsiasi momento prima della scadenza in caso di urgente ed impreveduto bisogno dell’immobile da parte sua o dei suoi familiari. In tal caso, il Comodatario si impegna a rilasciare entro ___ mesi dalla richiesta.]
  4. Manutenzione e spese: Il Comodatario provvederà a proprie cure e spese alla gestione ordinaria dell’immobile. In particolare, farà fronte alle spese di ordinaria manutenzione dell’immobile e degli impianti (piccole riparazioni ex art. 1609 c.c., tinteggiatura periodica, ecc.), nonché alle utenze di luce, gas, acqua, Tari/tassa rifiuti e ogni altro onere relativo all’uso quotidiano. Le spese condominiali ordinarie sono a carico del Comodatario, che si impegna a versarle puntualmente; restano a carico del Comodante le spese straordinarie condominiali e strutturali di competenza proprietario. Eventuali importanti manutenzioni straordinarie sull’immobile (es. rifacimento tetto, sostituzione caldaia per vetustà, ecc.) saranno a carico del Comodante, salvo che siano rese necessarie da uso improprio o negligenza del Comodatario (nel qual caso ne risponderà quest’ultimo).
  5. Obblighi del Comodatario: Egli dovrà utilizzare l’immobile con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1804 c.c.), evitando danneggiamenti. Esonera espressamente il Comodante per vizi della cosa non conosciuti da quest’ultimo; eventuali vizi manifestatisi in corso di comodato dovranno essere segnalati tempestivamente al Comodante. Il Comodatario non potrà apportare modifiche, innovazioni o migliorie all’immobile senza consenso scritto del Comodante. Eventuali miglioramenti autorizzati resteranno a beneficio dell’immobile senza che il Comodatario possa pretendere indennizzi (art. 1808 c.c.). Il Comodatario permetterà al Comodante (previo ragionevole preavviso) di accedere all’immobile, di comune accordo sulle date, per verificarne lo stato o per necessità manutentive.
  6. Divieti: È fatto espresso divieto di sublocare o cedere il presente comodato a terzi, a pena di immediata risoluzione. Il Comodatario non potrà far abitare stabilmente altre persone oltre al proprio nucleo familiare senza consenso del Comodante. [Eventuale: “Il Comodatario non potrà trasferire la propria residenza fuori dall’immobile senza contestuale rilascio, salvo diverso accordo, pena presunzione di cessazione dell’esigenza abitativa.”].
  7. Restituzione dell’immobile: Alla cessazione del comodato, per qualunque causa, il Comodatario dovrà restituire l’immobile libero e sgombero, in buono stato locativo, salvo il normale deterioramento d’uso. Sarà redatto verbale di rilascio con constatazione dello stato dei luoghi. Il Comodatario si impegna a rifondere eventuali danni eccedenti l’uso normale. In caso di ritardo nel rilascio non autorizzato, il Comodatario sarà tenuto a corrispondere una somma a titolo di indennità di occupazione pari ad € ___ mensili [si può indicare un importo equivalente a un canone di mercato], fatta salva la facoltà del Comodante di agire per ottenerne legalmente la liberazione e il risarcimento di ulteriori danni.
  8. Accessori consegnati: [Se l’immobile è arredato:] Il Comodatario riceve in comodato anche gli arredi/elettrodomestici elencati nell’allegato inventario (Allegato A). Detti beni mobili sono anch’essi concessi a titolo gratuito con obbligo di diligente custodia e restituzione insieme all’immobile. Il Comodatario ne risponde in caso di ammanchi o danneggiamenti oltre la normale usura.
  9. Cause di risoluzione: Il presente contratto si risolverà automaticamente in caso di inadempimento grave del Comodatario alle obbligazioni pattuite (es: violazione di destinazione d’uso, sublocazione abusiva, mancata manutenzione con pericolo per l’immobile, ecc.), fatte salve le norme di legge. In caso di morte del Comodatario, il comodato si intenderà risolto (salvo che l’immobile fosse destinato a nucleo familiare con figli minorenni, nel qual caso gli eredi/comparenti potranno chiedere al Comodante di prorogare il comodato finché opportuno). In caso di trasferimento della proprietà dell’immobile da parte del Comodante a terzi, il Comodante si impegna a far presente all’acquirente l’esistenza del comodato; resta inteso che l’acquirente potrà recedere secondo legge (trattandosi di contratto gratuito, non garantito come le locazioni – il comodatario si attiverà per trovare soluzione).
  10. Varie: Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di legge in materia di comodato. Eventuali modifiche al presente contratto dovranno essere fatte per iscritto. Il presente contratto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell’art. 5, co.4, DPR 131/86: il Comodatario provvederà alla registrazione presso l’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data, sostenendone le spese (imposta fissa €200 e bolli). [Se immobiliare a uso abitativo, esente bollo e registro se parenti di primo grado e usato come abitazione principale, indicare eventuali agevolazioni].

Letto, approvato e sottoscritto in ___ esemplari. Luogo e data: ____

Firme:

Comodante: ___

Comodatario: ___

(Si approvano espressamente ai sensi degli artt. 1341-42 c.c. le clausole: [evidenziare quelle eventualmente vessatorie come n.3 (restituzione a richiesta), 6 (divieti), 7 (indennità occupazione), 9 (risoluzione automatica, limitazioni).])

Comodatario: __ Comodante: __

Fac-simile Opposizione di Terzo ex art. 619 c.p.c. a pignoramento mobiliare

Atto di citazione in opposizione di terzo (esecuzione mobiliare) da parte del comodante proprietario dei beni pignorati. Va proposto contro creditore procedente e debitore esecutato. Si fa davanti al Tribunale competente per l’esecuzione (lo stesso del pignoramento).

Tribunale di [__]

Atto di citazione in opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c.

Promosso da: [Nome Terzo Opponente], nato a ___ il //_, C.F. _, residente in (), via __ n., rappresentato e difeso dall’Avv. __ (C.F. __, fax _, PEC ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in , via _____ n., come da procura in calce/allegata,

– attore/opponente –

Contro:

  1. [Nome Creditore Procedente], [se persona fisica: nato a , il , C.F.; se società: denominazione, C.F./P.IVA e sede], rappresentato da ___ (se costituito nell’esecuzione, indicare avvocato se noto),

– convenuto –

  1. [Nome Debitore Esecutato], nato a ___ il , C.F. ___, residente in ___, via ___ n. (già esecutato nell’esecuzione mobiliare R.G.E. n./_ Tribunale di __),

– convenuto –

Oggetto: Opposizione ex art. 619 c.p.c. avverso pignoramento mobiliare eseguito il //_ presso _ (luogo pignoramento) nell’esecuzione promossa da [Creditore] contro [Debitore], R.G.E. n./____ Tribunale di .

Fatti e svolgimento dell’esecuzione:

  • Il Sig. __ [creditore] ha promosso procedimento di esecuzione forzata mobiliare nei confronti del Sig. __ [debitore], pendente avanti codesto Ill.mo Tribunale di __ al n. ___ R.G.E., in virtù di [titolo esecutivo: es. decreto ingiuntivo n./____] e precetto notificato in data .
  • In data //_ l’Ufficiale Giudiziario di ___ ha eseguito pignoramento mobiliare presso l’abitazione/sede del debitore in , via ___ n., come da verbale di pignoramento del //_ (allegato sub 1). Nel verbale risultano pignorati, tra gli altri, i seguenti beni: , _, ____ [elencare i beni di proprietà del terzo].
  • Tali beni sono stati pignorati in quanto rinvenuti nella disponibilità del debitore, ma in realtà appartengono in proprietà esclusiva dell’odierno opponente Sig. _, che li aveva concessi in comodato d’uso gratuito al Sig. _ (debitore). In particolare, [descrivere circostanze: es: “si tratta di mobili e arredi di proprietà del sottoscritto, che li ha collocati nell’appartamento di cui il Sig. __ è mero detentore; la Sig.ra __ (moglie del sottoscritto opponente) è comproprietaria dei medesimi beni” se rilevante].
  • Durante il pignoramento, il debitore ha dichiarato che detti beni erano di proprietà di terzo (cfr. verbale cit., ove infatti risulta la dichiarazione: “il debitore riferisce che i mobili X e Y sono di proprietà del padre Sig. ____ concessi in comodato” ). Nonostante ciò, l’U.G. ha proceduto al pignoramento in ossequio all’art. 513 c.p.c. (come da formula di rito inserita in verbale) .
  • L’esecuzione pertanto insiste su beni che non sono di proprietà del debitore, bensì dell’opponente. Quest’ultimo ha interesse ad evitare la vendita forzata dei propri beni e a conseguirne la liberazione dal pignoramento.

Diritti dell’opponente sulla cosa pignorata e relative prove:

  • L’attore è proprietario dei beni pignorati. Ciò è comprovato da: 1) Fattura n. del _//____ (Allegato 2) emessa da _ (fornitore) intestata al Sig. (opponente) per l’acquisto di [bene X] – dalla quale risulta che il bene X (descrizione) è stato acquistato dal sottoscritto in data __ per € ;
    2) Scontrino fiscale n.__/ ricevuta del //_ (All.3) relativa al bene Y (televisore marca , matricola ) acquistato dal sottoscritto opponente, come attestato dall’indicazione del codice fiscale su detta ricevuta;
    3) Contratto di comodato d’uso redatto in data _//_ tra opponente e debitore (All.4), registrato presso Agenzia Entrate di ___ in data _//_ n., nel quale sono elencati i beni mobili concessi in uso gratuito al Sig. , tra cui compaiono esattamente i beni pignorati (cfr. elenco allegato al contratto);
    4) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Sig. (All.5) [se utile, ad es. di un terzo testimone che attesti che i beni furono visti originariamente in casa del opponente prima di essere spostati];
    5) Eventuali fotografie (All.6) datate __ che ritraggono i beni in casa dell’opponente; ecc.
  • Dalla documentazione suindicata emerge chiaramente che la proprietà dei beni in oggetto è dell’opponente: i titoli di acquisto sono a suo nome (fatture, scontrini) e il debitore ne aveva solo la detenzione in forza di comodato.
  • Si sottolinea che il contratto di comodato (All.4) è stato redatto in data antecedente al pignoramento (esattamente __ mesi prima) ed è regolarmente registrato , conferendo data certa. Con esso il Sig. _ (opponente) consegnava in uso gratuito al Sig. __ (debitore) proprio i beni pignorati, a conferma che l’unico titolo per cui detti beni erano presso il debitore era la cortesia del comodante, senza trasferirne la proprietà.
  • Inoltre, quanto al bene ____ (es. autovettura), esso risulta intestato all’opponente presso il Pubblico Registro Automobilistico come da visura PRA (All.7). Tale bene, sebbene inserito nel verbale di pignoramento, non poteva essere pignorato essendo intestato a terzo estraneo; la sua inclusione è frutto probabilmente di errore dell’UG. Ciò ancor di più conferma la fondatezza della pretesa liberatoria.

Motivi di diritto dell’opposizione:

  • L’opponente, in qualità di proprietario non debitore, esercita il diritto di opposizione di terzo previsto dall’art. 619 c.p.c., volto a far dichiarare l’illegittimità del pignoramento su cose di sua proprietà. Ai sensi dell’art. 513 c.p.c., i beni rinvenuti nell’abitazione del debitore si presumono di quest’ultimo, ma trattasi di presunzione superabile con prova contraria . L’opponente ha fornito prova documentale piena che ribalta tale presunzione, dimostrando il proprio titolo dominicale anteriore al pignoramento.
  • Secondo consolidata giurisprudenza, “il contratto di comodato, pur se munito di data certa anteriore al pignoramento, è idoneo a dimostrare l’affidamento del bene al debitore da parte del comodante, ma non la proprietà, che va provata aliunde” . Nella specie, l’opponente ha fornito non solo il contratto di comodato registrato (data certa), ma anche i titoli di acquisto (fatture a suo nome) comprovanti che egli aveva acquistato i beni con proprio denaro ed era proprietario degli stessi prima e durante il comodato.
  • Inoltre, la controparte procedente non ha alcun titolo per aggredire beni di un soggetto estraneo all’obbligazione. L’art. 2910 c.c. consente al creditore di soddisfarsi sui beni del debitore. Nel caso di specie, i beni pignorati sono di proprietà di un terzo estraneo; mantenerne il pignoramento e procedere alla vendita configurerebbe un’ingiustificata lesione del diritto di proprietà di costui (costituzionalmente tutelato ex art. 42 Cost). La vendita forzata di beni altrui, se non adeguatamente contrastata, configurerebbe un fatto ingiusto che obbligherebbe poi il creditore a rispondere in restituzione o risarcimento. Pertanto, appare necessario e doveroso che il Tribunale, accertata la proprietà dell’opponente, dichiari improcedibile l’esecuzione su detti beni, espungendoli dal pignoramento.
  • Si rileva anche che l’eventuale persistenza del vincolo impedirebbe all’opponente di disporre dei suoi beni. Egli subirebbe un pregiudizio irreparabile. Sussistono dunque i presupposti per accordare la tutela di cui all’art. 619 c.p.c. La giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. 23625/2012) sottolinea come sia precluso all’ufficiale giudiziario valutare in sede di pignoramento l’appartenenza dei beni , demandando tale questione all’opposizione di terzo: questo giudizio è appunto la sede per riconoscere le ragioni di terzietà dell’opponente.
  • Non vi è in questo caso controversia circa eventuali simulazioni o frodi: il comodato era reale e genuino (tra l’altro trattasi di comodato familiare: il debitore è figlio dell’opponente, e i beni erano stati messi a disposizione per aiutarlo temporaneamente). Non risulta che il creditore abbia contestato formalmente la proprietà altrui prima d’ora; se lo facesse, non avrebbe elementi concreti: la sequenza temporale e la documentazione contraddicono qualunque ipotesi di atti fraudolenti.

Sospensione della procedura sui beni in controversia:

  • Considerato che i beni in oggetto potrebbero essere messi all’asta a breve, l’opponente, depositando la presente citazione in tempi stretti, chiede espressamente la sospensione della procedura esecutiva relativamente ai medesimi beni pignorati, ai sensi degli artt. 624-627 c.p.c., stante la consistente prova scritta allegata della proprietà di terzo e il grave pregiudizio che l’eventuale vendita arrecherebbe all’opponente (danno irreparabile consistente nella perdita definitiva dei propri beni) .
  • Si chiede quindi che l’Ill.mo Giudice dell’esecuzione, valutata prima facie la fondatezza dell’opposizione e i documenti prodotti (in particolare il contratto registrato e le fatture), voglia disporre con decreto immediato la sospensione della vendita per i beni: [elencare].

Tutto ciò premesso, il Sig. __, come sopra rappresentato, dichiara di opporsi al pignoramento mobiliare eseguito il //____ nell’esecuzione n.___/____ RGE Tribunale , e invita i convenuti a comparire innanzi al Tribunale di [_], all’udienza del giorno _//____ ore di rito, locali di rito, davanti al Giudice designando ex art. 618 c.p.c., con invito a costituirsi nei modi e termini di legge (almeno 20 giorni prima) e con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione tardiva comporterà le preclusioni e decadenze di cui agli artt. 167 e 171 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti

Conclusioni

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:

1) In via preliminare/cautelare: sospendere la procedura esecutiva n./_ R.G.E. Tribunale __ limitatamente ai beni pignorati oggetto della presente opposizione (beni descritti in narrativa), ai sensi dell’art. 624 c.p.c., sino alla definizione del presente giudizio di opposizione, stante la rilevante prova dei diritti dell’opponente e il pericolo di pregiudizio;

2) Nel merito: accertare e dichiarare che i beni mobili pignorati in data //_ nell’esecuzione promossa da ___ contro ___ (RGE _) ed elencati in atti sono di esclusiva proprietà dell’opponente Sig. ___ e, per l’effetto, dichiarare tale pignoramento inefficace e/o improcedibile nei confronti di essi, ordinando l’immediata esclusione/liberazione di detti beni dalla procedura esecutiva;

3) conseguentemente, autorizzare l’Opponente a rientrare nella piena disponibilità dei beni medesimi, con eventuale ordine di restituzione se i beni fossero in custodia a terzi;

4) condannare il convenuto creditore procedente Sig./Soc. ____ alla rifusione delle spese di lite in favore dell’opponente, liquidandole come per legge, distratte in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

In via istruttoria, si offrono in comunicazione e si depositano i seguenti documenti:

  1. Verbale di pignoramento mobiliare del //____ RG.E. ___ (Trib. __);
  2. Fattura n. del _//____ intestata a opponente (bene X);
  3. Ricevuta/fattura del //____ intestata a opponente (bene Y);
  4. Contratto di comodato d’uso gratuito in data //_ tra opponente e debitore, registrato a ___ il _//_ n.;
  5. Dichiarazione sostitutiva atto notorio di __ (testimone) del //____;
  6. [Eventuali foto con data];
  7. Visura PRA autoveicolo targa ___ intestato a opponente;
  8. Copia atto di precetto (se utile);
  9. [Altri documenti, eventuale stato di famiglia se vuole provare il rapporto di parentela, etc.].

Si indicano sin d’ora i seguenti mezzi di prova testimoniale, da assumersi ove occorra:

  • Escussione teste Sig. _, nato , residente _, sui seguenti capitoli: “Vero che il Sig. (opponente) era proprietario dei beni _ e li teneva presso la sua abitazione sino al _, quando li ha spostati presso casa del figlio (debitore) per consentirgli di arredare la casa; vero che i beni _ appartenevano al Sig. sin dal loro acquisto avvenuto nell’anno _; vero che il Sig. _ (debitore) riconosceva che tali beni erano del padre e glieli avrebbe restituiti quando non gli fossero più serviti”; etc. (circostanze su cui il testimone è a conoscenza diretta…).

Si riserva ogni ulteriore prova e documentazione.

Luogo, data

Avv. ____ [firma digitale]

Procura

Il sottoscritto Sig. _ delega l’Avv. _ a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio di opposizione ex art.619 cpc contro ___, conferendogli ogni facoltà di legge, ivi inclusa la transigere, rinunciare agli atti, farsi sostituire. Elegge domicilio presso il suo studio. Dichiara di aver ricevuto l’informativa privacy e acconsente al trattamento dei dati necessari.

Luogo, data.

Firma _____

Fac-simile Lettera di Diffida per Restituzione bene in comodato

Da inviare a cura del comodante al comodatario per richiedere la restituzione. Serve come prova in caso di giudizio successivo e per costituire in mora.

<middle>Raccomandata A/R [o PEC se disponibile]</middle>

Mittente: [Nome Comodante], indirizzo […] – PEC: […] (se PEC)

Destinatario: [Nome Comodatario], indirizzo […] – [PEC …]

Oggetto: Richiesta di restituzione bene/i in comodato – [descrizione bene]

Gentile Sig. [Comodatario],

come da accordi intercorsi in data //_ Le ho concesso in comodato d’uso gratuito [descrizione bene: es. “l’autovettura Fiat Tipo targa XXX” / “l’immobile sito in ___ via ___ n._” / “i mobili elencati nel contratto di comodato del /__/____”].

Con la presente intendo comunicarLe formale richiesta di restituzione del suddetto bene, ai sensi degli artt. 1809-1810 c.c. e delle pattuizioni convenute.

La ragione di tale richiesta risiede in [scegliere la motivazione pertinente]:

  • (Se comodato precario): avendole consegnato il bene a titolo precario e non essendo più mia intenzione proseguire oltre nella concessione gratuita, esercito il mio diritto di riavere la cosa. Non vi è alcun termine di durata convenuto e quindi Le chiedo la restituzione immediata.
  • (Se comodato con esigenza del comodante): è sopravvenuto un urgente e impreveduto bisogno del bene da parte mia: in particolare [spiegare es. “ho necessità di abitare personalmente l’immobile entro breve, non disponendo più di altra casa” oppure “ho bisogno dell’auto per motivi di salute/lavoro improrogabili”]. Tale circostanza mi legittima a richiederLe anticipatamente la restituzione ai sensi dell’art. 1809 co.2 c.c..
  • (Se comodato a termine scaduto): il termine convenuto di durata del comodato è scaduto in data //____ senza che sia intervenuto rinnovo. Pertanto, dovendo il contratto intendersi cessato, Le ingiungo di restituirmi il bene.
  • (Se comodato con destinazione d’uso cessata): il bene Le era stato concesso per [uso determinato, es. abitazione familiare]. Poiché risulta che tale esigenza è venuta meno [es. “Lei e la Sua famiglia non risiedete più stabilmente nell’immobile” / “non svolge più l’attività per cui il macchinario era stato dato”], viene meno la causa giustificativa del comodato. Di conseguenza, Le chiedo di restituire senza ulteriore indugio quanto in oggetto.

In virtù di quanto sopra, La diffido a provvedere alla riconsegna del bene entro e non oltre __ giorni dal ricevimento della presente. La restituzione dovrà avvenire nel seguente modo: [es. “consegna delle chiavi e rilascio dell’immobile libero da persone e cose il //____” oppure “riconsegna dell’autoveicolo presso la mia residenza”].

In mancanza, mi vedrò costretto ad adire le vie legali per ottenere la restituzione coattiva, con aggravio di spese a Suo carico. Sarò inoltre costretto a richiedere un equo indennizzo per l’occupazione/utilizzo sine titulo del bene dal momento della scadenza o del recesso fino all’effettivo rilascio (che sin d’ora quantifico in € ___ mensili [se rilevante]).

Confidando in una soluzione bonaria e nel rispetto dei patti da parte Sua, resto in attesa di riscontro.

Distinti saluti.

Luogo, data

Firma ____ (Comodante)

(Allegare, se utile, copia del contratto di comodato o riferimenti)

Si raccomanda di conservare prova dell’invio (ricevuta raccomandata o ricevuta consegna PEC) e dell’eventuale ricezione. Questa lettera serve a mettere in mora il comodatario (art. 1219 c.c.) e fa decorrere da lì gli effetti (interessi, indennità). Se il comodatario non ottempera, la lettera costituirà allegato fondamentale in giudizio per mostrare che è stato sollecitato e che persiste nell’inadempimento.

Conclusione: I modelli sopra riportati coprono diverse situazioni: contratto di comodato (mobiliare/immobiliare), atto di opposizione di terzo per pignoramento, diffida per restituzione. Essi devono essere personalizzati nel caso concreto (ad es. aggiungendo le informazioni specifiche, eliminando opzioni non pertinenti). È sempre consigliabile farsi assistere da un legale nella stesura definitiva, soprattutto per l’atto di citazione e la gestione di un contenzioso.

Fonti normative e giurisprudenziali (aggiornate al 09/2025)

  • Codice Civile: artt. 1803–1812 (comodato) ; art. 1418 (nullità contratti contrari a norme imperative) ; art. 1325 (requisiti contratto); art. 1346 (oggetto contratto); art. 1341–42 (clausole vessatorie); art. 1571 e segg. (locazione, per raffronto); art. 1599 e 2923 (opponibilità locazioni al terzo acquirente/pignorante) ; art. 2043 (responsabilità extracontrattuale generica); art. 2051 (responsabilità per cose in custodia); art. 2923 c.c. (espropriazione immobiliare, opponibilità locazioni) ; art. 2910 c.c. (esecuzione sui beni del debitore); art. 2913 c.c. (inefficacia alienazioni successive a pignoramento); art. 2901 c.c. (azione revocatoria ordinaria).
  • Codice di Procedura Civile: artt. 513 (ricerca beni, presunzione di proprietà) ; 514–515 (beni mobili impignorabili e limiti); 519 (custodia beni pignorati); 615 (opposizione all’esecuzione del debitore); 619 (opposizione di terzo all’esecuzione) ; 620–622 (opposizione di terzo: casi particolari, pegno, ecc.); 624 (sospensione dell’esecuzione) ; 627 (estinzione sospensione); 628 (conversione pignoramento); 164 bis disp. att. cpc (termine opposizioni esecuzione – in vigore da 2024); 121 att. cpc (verbale pignoramento descrizione); 164 att. cpc (modo custodia beni).
  • Testo Unico Imposta di Registro (DPR 131/1986): art. 5, comma 4 e 4-ter (obbligo registrazione contratti che costituiscono diritti di godimento immobiliare) ; art. 19 (divieto di uso in giudizio di atti non registrati se soggetti a registrazione); Tariffa Parte I art. 2 (atti relativi a beni immobili, obbligo entro 30 gg) e art. 4 (comodati immobiliari in termine fisso) ; D.L. 47/2014 art. 7 c.2-bis (esenzione bollo e registro comodati a parenti stretti per I° casa, se ricorrono requisiti).
  • Legge 311/2004 (Finanziaria 2005): art. 1, comma 346 (obbligo registrazione contratti locazione e “atti che costituiscono diritti personali di godimento di unità immobiliari” e sanzione nullità per omissione) .
  • Legge Fallimentare (RD 267/1942, come mod.): art. 64 (atti a titolo gratuito compiuti 2 anni prima del fallimento, inefficaci di diritto) ; art. 80 (locazione di immobile nel fallimento del locatore, disciplina; comodato non incluso) ; art. 72 (contratti in corso di esecuzione – non applicabile al comodato gratuito per difetto sinallagma).
  • Codice Penale: art. 388, co.3 (sottrazione fraudolenta ai creditori: chi distrae beni propri per frodare creditori, punito su querela se non fallimento in corso); art. 388, co.6 (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, es. non ottempera a ordine rilascio); art. 334 (sottrazione/disposizione di cose sottoposte a pignoramento/sequestro); art. 646 (appropriazione indebita) ; art. 624-bis (furto in abitazione, se terzo preleva i suoi beni pignorati senza autorizzazione potrebbe configurarsi reato, ipotesi remota); D.Lgs. 74/2000 art. 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento imposte, se comodato fittizio per evitare espropri fiscali).
  • Corte Costituzionale: ord. n.420/2007 (ha confermato legittimità nullità per mancata registrazione contratti locazione – estesa ai comodati da Cassazione successiva).
  • Corte di Cassazione – Principali pronunce:
  • Cass. civ. Sez. Unite 21/07/2004 n. 13603: comodato di casa familiare, diritto del comodatario a permanere finché durano esigenze familiari (introduce distinzione comodato precario vs destinato a casa coniugale) .
  • Cass. civ. Sez. III 20/12/2012 n. 23625: esecuzione mobiliare – presunzione art.513 cpc, U.G. deve pignorare anche se presentato comodato; opposizione di terzo unico rimedio. Principio: “l’UG non può valutare la titolarità dei beni, rimedio opposizione terzo” . (Caso Ford Italia c/ Uff.Giud. – responsabilità civile UG). Massima: “L’esistenza di un contratto di comodato non impedisce l’esecuzione mobiliare… (UG privo di poteri valutativi)” .
  • Cass. civ. Sez. VI-3 Ord. 19/11/2019 n. 29942: contratto di comodato immobiliare tra ex coniugi non registrato = nullo ex art.1 c.346 L.311/04. Conferma nullità per mancata registrazione e improcedibilità azione di rilascio del comodante .
  • Cass. civ. Sez. III 09/06/2021 (dep. 14/06) n. 16742: validità comodato registrato tardivamente anche se dopo risoluzione richiesta – “registrazione tardiva ha effetto sanante ex tunc” .
  • Cass. civ. Sez. VI-2 Ord. 06/10/2020 n. 21342: comodato di casa destinata a convivenza more uxorio: se scopo familiare non risulta inequivoco all’origine o venuto meno, comodante può chiedere rilascio; conferma che assegnazione casa in separazione non impedisce comodante di riavere l’immobile se comodato precario. (Massima: “Il principio della prosecuzione per esigenze familiari vale solo se destinazione inequivoca all’origine; in dubbio, favor restituzione al comodante”) .
  • Cass. civ. Sez. II 18/03/2014 n. 6203: (cita in dottrina sul modus nel comodato – non direttamente sopra, ma attinente a comodato oneroso eventuale).
  • Cass. civ. Sez. III 16/05/2023 n. 11801: terzo proprietario può proporre opposizione prima della vendita – (massima: conferma legittimazione opposizione ex art.619 anche al “terzo proprietario o titolare di diritto reale sui beni pignorati” prima che sia disposta la vendita) – prosegue orientamento consolidato.
  • Cass. civ. Sez. III Ord. 30/03/2023 n. 8993: “Ai fini opponibilità ai terzi di una scrittura privata di comodato, è necessario che la data abbia data certa anteriore, non essendo sufficiente la semplice data apposta” (ribadisce art. 2704 c.c.) (non in testo, ma di supporto).
  • Cass. civ. Sez. III 04/11/2022 n. 33013 (ord.): afferma che comodato con data certa attesta consegna bene al debitore ma non proprietà, che va provata con titolo di acquisto . (Cita Cass. 23625/2012; in massima: “il contratto di comodato non autenticato, ancorché registrato prima del pignoramento, non costituisce prova della proprietà del comodante sui beni, occorrendo il titolo di provenienza”).
  • Cass. civ. Sez. III 18/01/2022 n. 1107: (in tema di leasing vs comodato? Non citata su, ma poss. irrilevante).
  • Cass. civ. Sez. II 15/10/2020 n. 22309: “Il termine del comodato può risultare dall’uso cui la cosa è destinata solo se tale destinazione fu prevista dalle parti con certezza”. Coerente con giurisprudenza su casa familiare.
  • Cass. civ. Sez. III 22/09/2022 n. 27813: (caso lavori su immobile in comodato, appalto non pagato – inerente opponibilità comodato in contesto diverso).
  • Cass. civ. Sez. I 05/12/2017 n. 29183: conferma nullità contratti di comodato non registrati, ma efficacia sanante registrazione tardiva come per locazioni (dopo SU 2017 su locazioni).
  • Cass. civ. Sez. Unite 09/10/2017 n. 23601: (sulle locazioni non registrate – stabilisce nullità relativa e sanatoria ex tunc con registrazione tardiva; orientamento esteso analogicamente ai comodati da Cass. 2019 e 2021) .
  • Cass. pen. Sez. II 31/05/2019 n. 24471: appropriazione indebita configurabile nell’uso indebito eccedente i limiti del comodato (caso auto prestata a terzi) .
  • Cass. pen. Sez. II 27/03/2009 n. 13701: appropriazione indebita nel mancato restituzione bene in comodato se giustificazione pretestuosa (massima: “nel comodato gratuito, la mancata restituzione configura appropriazione indebita quando il mancato adempimento è pretestuoso”) .
  • Cass. pen. Sez. II 04/03/2021 n. 9071: (sottrazione fraudolenta art.388 cp – persona che cede a terzo simulatamente e continua ad usare bene).
  • Giurisprudenza di merito significativa:
  • Tribunale di Padova, Sent. 830/2023 del 28/04/2023: comodato immobiliare non registrato stipulato tra ex coniugi dichiarato nullo ex L.311/04 .
  • Tribunale di Napoli, Sent. 7682/2021 del 23/09/2021: in opposizione di terzo: “il contratto di locazione o comodato tra terzo e debitore non è di per sé prova idonea della proprietà del terzo” – onere probatorio non assolto solo con esibizione contratto se privo data certa.
  • Tribunale di Benevento, Sent. 1937/2023 del 02/10/2023: rigetta opposizione di terzo: in assenza di data certa sul comodato, irrilevanti fatture presentate (non bastano) – conferma necessità data certa + prova titoli.
  • Tribunale di Taranto, Sent. 200/2015 del 23/01/2015: (giudice dr. Casarano) – comodato e fallimento: “il diritto del comodatario non è mai opponibile al fallimento, anche se di data certa anteriore”, comodante fallito può ottenere subito restituzione . Riferisce in motivazione art. 2923 c.c. non menziona comodato, art. 64 L.F. su atti gratuiti , applica 1809 co.2 c.c. (recesso per bisogno della massa) .
  • Tribunale di Marsala, Sent. 404/2025 del 15/07/2025: (ipotetica, citata in risultati: conferma nullità comodato non registrato, richiama art. 5 co.4-ter DPR 131/86 e L.311/04) .
  • Tribunale di Roma, Sent. 6161/2024 Appello (03/10/2024): ha confermato nullità comodato non registrato in contesto separazione (foroeuropeo) .

Hai ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate perché ti vengono contestati beni concessi in comodato senza registrazione del contratto? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate perché ti vengono contestati beni concessi in comodato senza registrazione del contratto?
Vuoi sapere cosa rischi e come predisporre una difesa efficace?

👉 Prima regola: dimostra la reale natura del comodato, la sua gratuità e l’assenza di vantaggi economici, producendo la documentazione che prova l’utilizzo del bene.


⚖️ Quando scattano le contestazioni

  • Contratti di comodato verbali o scritti ma non registrati;
  • Immobili concessi in uso gratuito a familiari o terzi senza adeguata formalizzazione;
  • Beni strumentali aziendali concessi a soggetti collegati senza contratto;
  • Riqualificazione del comodato come locazione non dichiarata;
  • Presunzione di redditi occulti derivanti dall’uso del bene.

📌 Conseguenze della contestazione

  • Riqualificazione del rapporto come contratto oneroso;
  • Recupero delle imposte su canoni figurativi non dichiarati;
  • Sanzioni fiscali per dichiarazione infedele o omessa registrazione;
  • Interessi di mora sulle somme accertate;
  • Possibili controlli ulteriori su redditi immobiliari e patrimoniali.

🔍 Cosa verificare per difendersi

  • Il bene è stato concesso effettivamente a titolo gratuito?
  • Esiste una scrittura privata o corrispondenza che provi l’intento di comodato?
  • L’utilizzo del bene era coerente con un rapporto gratuito e non oneroso?
  • I movimenti bancari confermano l’assenza di pagamenti?
  • L’accertamento si basa su prove concrete o solo su presunzioni?

🧾 Documenti utili alla difesa

  • Scrittura privata di comodato, anche non registrata;
  • Dichiarazioni sostitutive o accordi tra le parti;
  • Estratti conto bancari che provino l’assenza di canoni;
  • Documentazione sull’uso del bene (utenze, manutenzione, spese a carico del comodante);
  • Dichiarazioni fiscali del proprietario e dell’utilizzatore.

🛠️ Strategie di difesa

  • Dimostrare la natura gratuita del rapporto e l’assenza di ricavi imponibili;
  • Contestare la riqualificazione automatica come locazione;
  • Evidenziare la buona fede e la mancanza di obbligo di registrazione in alcuni casi (comodati verbali brevi);
  • Eccepire errori di valutazione o motivazioni insufficienti nell’accertamento;
  • Richiedere la registrazione tardiva del contratto e la riduzione delle sanzioni;
  • Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro i termini.

🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

📂 Analizza i rapporti di comodato e la documentazione contestata;
📌 Verifica la fondatezza della contestazione e i margini difensivi;
✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi tributari;
⚖️ Ti rappresenta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria e, se necessario, anche in sede civile;
🔁 Suggerisce strategie preventive per una corretta gestione dei beni concessi in comodato.


🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e locazioni;
✔️ Specializzato in difesa contro contestazioni su comodati e utilizzo di beni immobili o mobili;
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.


Conclusione

Le contestazioni per beni concessi in comodato non registrato non sempre sono fondate: spesso derivano da presunzioni eccessive o da errori interpretativi.
Con una difesa mirata puoi dimostrare la reale natura del comodato, evitare la riqualificazione come locazione e ridurre drasticamente sanzioni e interessi.

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  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
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