Accertamento Fiscale A Modelle E Modelli: Guida Alla Difesa

Hai ricevuto un accertamento fiscale come modella o modello? In questi casi, l’Agenzia delle Entrate presume che parte dei compensi percepiti per sfilate, servizi fotografici, campagne pubblicitarie o collaborazioni con agenzie non sia stata dichiarata correttamente. Il settore moda e spettacolo è considerato dal Fisco ad alto rischio per la frequente gestione di compensi variabili, anticipi e rimborsi spese difficili da documentare. Le conseguenze possono essere molto gravi: recupero delle imposte, applicazione di sanzioni e, nei casi più gravi, anche contestazioni penali. Tuttavia, non sempre la contestazione è fondata: con una difesa ben documentata è possibile dimostrare la correttezza delle dichiarazioni o ridurre sensibilmente le pretese fiscali.

Quando l’Agenzia delle Entrate contesta i redditi di modelle e modelli
– Se i compensi dichiarati non coincidono con i contratti stipulati con agenzie o committenti
– Se vi sono incongruenze tra fatture emesse, ricevute di pagamento e movimenti bancari
– Se i rimborsi spese vengono considerati compensi imponibili non dichiarati
– Se i pagamenti in contanti non sono stati documentati con ricevuta fiscale
– Se emergono scostamenti rispetto agli indici ISA o ai parametri medi del settore moda

Conseguenze dell’accertamento fiscale
– Recupero a tassazione dei compensi ritenuti non dichiarati
– Applicazione di sanzioni fino al 200% delle maggiori imposte accertate
– Interessi di mora sulle somme contestate
– Possibile riqualificazione di collaborazioni come rapporti di lavoro subordinato
– Nei casi più gravi, denuncia penale per dichiarazione infedele o frode fiscale

Come difendersi dall’accertamento
– Dimostrare la corrispondenza tra contratti, incarichi svolti e compensi dichiarati
– Produrre fatture, contratti con agenzie, ricevute, estratti conto bancari e documentazione dei lavori svolti
– Contestare ricostruzioni presuntive dei redditi basate su parametri generici non rappresentativi della realtà professionale
– Evidenziare errori di calcolo, difetti istruttori o carenze di motivazione nell’accertamento
– Richiedere la riqualificazione delle somme contestate per ridurre l’impatto delle sanzioni
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per ottenere l’annullamento totale o parziale della pretesa

Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare la documentazione fiscale, contrattuale e bancaria oggetto di contestazione
– Verificare la legittimità della contestazione e l’inquadramento fiscale corretto dei compensi
– Predisporre un ricorso fondato su prove concrete e giurisprudenza favorevole
– Difendere la modella o il modello davanti ai giudici tributari e, se necessario, anche in sede penale
– Tutelare il patrimonio personale e professionale da richieste fiscali sproporzionate

Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale della contestazione
– La riduzione di sanzioni e interessi applicati
– La sospensione delle richieste di pagamento già notificate
– Il riconoscimento della correttezza delle dichiarazioni rese
– La certezza di pagare solo quanto realmente previsto dalla legge

⚠️ Attenzione: modelle e modelli sono spesso soggetti a verifiche fiscali mirate, soprattutto per i redditi provenienti dall’estero o per i compensi gestiti tramite agenzie. È fondamentale predisporre una difesa tempestiva e ben documentata.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e fiscalità dello spettacolo – spiega come difendersi in caso di accertamento fiscale a carico di modelle e modelli e quali strategie adottare per proteggere i tuoi interessi.

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Introduzione

Accertamento fiscale significa la contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc.) di imposte non pagate su redditi, IVA o contributi, partendo da indizi come inesatte dichiarazioni, spese incongrue o segnalazioni. Questa guida fornisce un’analisi approfondita (aggiornata a settembre 2025) delle problematiche fiscali che coinvolgono modelle e modelli professionisti, con riferimenti normativi italiani e giurisprudenza recente. L’approccio è rivolto al contribuente/debitore (modellista o modella, privato o imprenditore del settore), con linguaggio giuridico ma accessibile, evidenziando strategie difensive sia in via stragiudiziale (mediazione/convinti, ravvedimento, accertamento con adesione, ecc.) che in contenzioso (ricorsi in Commissione Tributaria). Saranno inoltre presentate tabelle riassuntive e simulazioni pratiche (es. accertamento sintetico/redditometro) tipiche del settore moda. In fondo è riportato l’elenco delle principali fonti normative e giurisprudenziali utilizzate.

1. Quadro normativo di riferimento

Le attività di modelle e modelli ricadono principalmente nella sfera del reddito di lavoro autonomo o, in certi casi, di redditi diversi occasionali (art. 53, 54, 67 TUIR). Le imposte coinvolte sono l’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche), l’IVA e i contributi previdenziali (INPS). In particolare:

  • Redditi di lavoro autonomo (art. 53 TUIR): sono considerati tali i compensi derivanti dall’esercizio abituale di “arti e professioni in forma autonoma” . Modelle e modelli vengono in genere qualificati come lavoratori autonomi, in quanto offrono la propria immagine e il proprio corpo in maniera personale (lavoro “intuitu personae”). La Corte di Cassazione ha infatti ribadito che i compensi delle modelle per servizi fotografici o sfilate sono reddito da lavoro autonomo . Le differenze tra reddito di lavoro autonomo e reddito di impresa (artt. 55-89 TUIR) stanno nella continuità e organizzazione dell’attività. Se l’attività è svolta abitualmente e con un’organizzazione minimale, di norma rientra nell’autonomo (anche se è gestita come ditta individuale). Se invece c’è un’impresa (con dipendenti, capitale, rischi d’impresa), allora si applicano le regole del reddito d’impresa.
  • Redditi di lavoro autonomo occasionale (art. 67, lett. l) TUIR): se l’attività è veramente sporadica e saltuaria, sotto certi limiti di compenso, i proventi possono essere inquadrati come redditi diversi da lavoro autonomo occasionale. In pratica, un modella che fa qualche servizio in via saltuaria, con guadagni contenuti (ad esempio sotto € 5.000 annui) può dichiarare questi compensi come “redditi diversi” ex art. 67 TUIR . In tal caso non serve Partita IVA: si applica la ritenuta d’acconto del 20% se il committente è sostituto d’imposta, non si addebita IVA e il reddito si dichiara nel quadro RL del modello Redditi PF. Gli aspetti di limite di importo e di assenza di organizzazione (nessuna sede operativa, nessun dipendente, nessuna continuità) sono valutati sostanzialmente. Superati i limiti (oltre 5.000–6.000 €) e in presenza di abitualità, si dovrebbe aprire partita IVA. .
  • IVA (DPR 633/1972): i modelli che esercitano attività abituale devono aprire Partita IVA e fatturare. In regime ordinario, applicano l’aliquota Iva ordinaria (attualmente 22%) sulle prestazioni di servizi rese a privati in Italia. Se lavorano con soggetti passivi esteri, si applicano le regole generali di territorialità (ad es. reverse-charge per prestazioni a imprese UE, esenzione per esportazioni extra-UE). Negli ultimi anni sono stati introdotti codici ATECO dedicati alle professioni emergenti (nel 2025 è arrivato un ATECO per gli “influencer”), ma in mancanza di uno specifico per i modelli si usa l’ATECO 90.20.09 – Altre rappresentazioni artistiche, come confermato da fonti di prassi . Si noti però che, contrariamente a quanto suggerito da talune fonti online, i modelli non vengono iscritti automaticamente a casse professionali (in genere scontano i contributi INPS, vedi oltre), e l’IVA è dovuta a meno di rientrare nel regime forfettario agevolato o altre esenzioni (es. prestazioni svolte all’estero).
  • Regime forfettario (Legge di bilancio 2023/2024): per i professionisti col fatturato contenuto, c’è il regime forfettario agevolato. Dal 2023 il limite massimo è 85.000 € di ricavi annui, con imposta sostitutiva progressiva del 15% (o 5% per i primi 5 anni, se non si rientra nei “parametri residuali” del vecchio regime). Nell’ipotesi di modello forfettario, non si applica l’IVA, non si scaricano IVA o IRAP, e i contributi INPS sono calcolati sul reddito forfettario. L’aliquota e l’ammontare dell’imponibile variano a seconda dell’attività. È importante verificare il coefficiente di redditività previsto per “altre attività professionali” (solitamente 67%) e calcolare i contributi INPS di conseguenza (gestione separata al 26,07% o altra cassa di settore). .

Oltre a questi aspetti generali, alcuni aspetti normativi specifici incidono sulle modelle/modelli:

  • Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (Modelli OCSE): per compensi da prestazioni in Italia a soggetti stranieri (o viceversa), rileva il trattato bilaterale tra l’Italia e lo Stato di residenza del contribuente. Importante: la Cassazione nel 2022 ha stabilito che le remunerazioni delle modelle straniere per sfilate e shooting in Italia, pur essendo tassabili in Italia come reddito autonomo (artt. 53 e 23 TUIR) con ritenuta 30% , vanno in realtà ricondotte all’art.14 del Modello OCSE (redditi da professioni indipendenti), e non all’art.17 (intrattenimenti/performers) . In pratica, le convenzioni escludono spesso l’imposta italiana se la modella non ha stabile organizzazione, riconoscendo il diritto di tassazione solo al suo Paese di residenza (come già notava Cass. 2018). Questo conferma la qualifica di lavoro autonomo anche ai fini internazionali .
  • Contributi previdenziali: benché non direttamente fiscale, è cruciale. I modelli NON sono considerati lavoratori dello spettacolo ai sensi del DL 708/1947 (v. art.3 e seguenti): l’iscrizione alla ex cassa ENPALS (oggi INPS Gestione Spettacolo) non è automatica, salvo se l’attività è assimilabile a quelle categorie strettamente artistiche (come definito dall’art.3, D.L.C.P.S.708/47). Pertanto i modelli e influencer autonomi versano tipicamente i contributi alla Gestione Separata INPS (art.2, L.335/95), come attività residuale senza cassa specifica. La giurisprudenza (es. CTP Milano 2018 e 2022) ha confermato che l’ex ENPALS non si applica e che i contributi vanno nella Gestione Separata . Solo in casi particolari, con agenzia come ditta individuale, si può aprire dibattito contributivo (v. sent. Milano 2022). In ogni caso è importante controllare gli avvisi di addebito INPS e agire nel tribunale del lavoro (ordinario, non tributario) se si contesta l’obbligo contributivo.
  • Norme anti-evasione e contrasto di riciclaggio: le modelle sono particolarmente esposte a controlli patrimoniali e redditometrici, in quanto l’“ostentazione” di uno stile di vita lussuoso (auto, viaggi, abbigliamento firmato, criptovalute, conti esteri o PayPal) genera sospetti di redditi nascosti . L’art.38 del DPR 600/1973 (redditometro o “raffronto spese-redditi”) prevede che se le spese manifestano capacità contributiva maggiore dei redditi dichiarati, l’Agenzia può rettificare il reddito imponibile del contribuente (onere della prova in capo al fisco, in genere “semplice presunzione” barrabile dal contribuente). La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che, per resistere a un redditometro, il contribuente deve non solo dimostrare di avere i fondi (per es. conto corrente o patrimonio), ma anche che tali fondi fossero giustificati e utilizzati per la spesa contestata . Dato il forte ricorso dei modelli ai social, qualsiasi bene costoso mostrato online può essere considerato elemento a carico. È quindi cruciale raccogliere prove (fatture, scontrini, versamenti bancari, contratti di sponsorizzazione) che colleghino redditi dichiarati e spese sostenute.

2. Qualificazione dell’attività di modello e rapporti con agenzie

Un punto spesso controverso è la qualifica giuridica dell’attività di “modella/modello”. Diversi organi giurisdizionali hanno delimitato il profilo:

  • Non artista dello spettacolo: la Cassazione (ordinanza 21865/2018, rif. ACBGroup 2023) e altre pronunce hanno precisato che le sfilate di moda e i servizi fotografici non sono arte in senso creativo e infungibile, ma operazioni di mera esposizione di abiti/prodotti . Di conseguenza l’attività è considerata lavoro autonomo intuitu personae (reddito art.53 TUIR) e non rientra nell’imposizione speciale degli artisti/istrionici (art. 17 OCSE, né ai fini previdenziali come “lavoratori dello spettacolo”). Ciò comporta che i compensi ricevuti da modelle (anche straniere) per sfilate in Italia sono qualificati come redditi di lavoro autonomo e tassabili ai sensi degli artt.53 e 23 Tuir , con ritenuta 30% se pagati da committenti esteri (salvo convenzioni internazionali). In sede convenzionale, è stato confermato che tali compensi si collegano all’art.14 OCSE (professione indipendente) e non all’art.17 (intrattenimento) .
  • Occasionale vs abituale: dall’interpretazione del Tuir e dalla prassi emerge che se l’attività di modella è occasionale, sporadica e a importi ridotti (es. occasionali ingaggi a tempo per campagne), i compensi possono rientrare nei redditi diversi occasionale (art.67). Ma se si tratta di attività abituale (per esempio una modella che lavora professionalmente per più ingaggi regolari, o una influencer con diversi sponsor annui), allora si configura un’attività professionale continuativa: deve aprire partita IVA, emettere fatture con IVA (o aderire al forfettario) e dichiarare tale reddito come lavoro autonomo . Tali soglie non sono codificate, ma una guida pratica suggerisce che superare € 5.000 annui e avere organizzazione minima (seconde persone, continuo marketing personale) è indizio di abitualità.
  • Rapporti con le agenzie: spesso i contratti di lavoro nel mondo della moda prevedono l’intermediazione di un’agenzia. La qualificazione fiscale (e contributiva) di tali rapporti dipende dai fatti concreti. Se la modella ha un’agenzia di riferimento con cui firma un mandato (anche senza rappresentanza) e l’agenzia richiede ingaggi e riceve i compensi dal committente, può succedere che l’agenzia eroghi i compensi alla modella. In questo caso l’agenzia potrebbe essere ritenuta committente/datore di lavoro a fini contributivi, mentre a fini fiscali la modella emette fattura all’agenzia e la maggior parte dei redditi resta di sua competenza. Viceversa, se la modella agisce in totale autonomia (riceve direttamente compensi esteri o da più società), allora si applica l’autonomo. In ogni caso, è importante che il contratto o il mandante definisca chiaramente la qualità della prestazione: un modello assunto alle dipendenze o con vincoli di esclusiva, orari, contabilità a carico di chi, etc., potrebbe trasformare il rapporto in “lavoro dipendente o parasubordinato”. Ad esempio, è nota la giurisprudenza (Cass. 2004/1585) che individua nell’agenzia il “datore di lavoro” quando la stessa detiene diritti di esclusiva e paga la prestazione del modello . Di norma però le modelle professioniste lavorano come autonome o libere professioniste, emettono fattura e versano autonomamente imposte e contributi.

3. Adempimenti fiscali e regime dei redditi

3.1 Dichiarazione dei redditi IRPEF

Il modello redditi PF (ex Unico) è lo strumento per dichiarare annualmente i redditi da lavoro autonomo, compresi quelli dei modelli. In base al principio del worldwide income, un modello residente in Italia deve dichiarare tutti i redditi percepiti ovunque. Le caselle principali interessate sono:

  • Quadro RE (Lavoro autonomo): qui si riportano i compensi da lavoro autonomo abituale. Se il modello ha P.IVA e fattura, si inserisce il totale dei compensi lordo (quadro RE). Se applica ritenute d’acconto (20%), queste vanno indicate nelle ritenute, come qualsiasi professionista.
  • Quadro RV (Opere artistiche occasionali) e Quadro RL (Redditi diversi): se l’attività è ritenuta occasionale, i compensi possono essere dichiarati in “Redditi diversi – attività occasionali di lavoro autonomo” (quadro RL), fino a 5.000 € lordi/anno senza obbligo di P.IVA . In tal caso vanno barrate le apposite caselle (REDDITI DIVERSI tipologia L).
  • Quadro RN (Ritenute): per i compensi su cui è stata applicata ritenuta d’acconto, si annotano le ritenute versate dal committente. Il modello calcolerà IRPEF dovuta per differenza.
  • Quadro FV (Crediti d’imposta per tassazione estera): se il modello ha pagato imposte all’estero (ad es. lavoro in USA, Svizzera, ecc.) può aver diritto a crediti di imposta.
  • Quadro VF/VG (Redditi esteri e crediti): per riportare i redditi dall’estero e i crediti d’imposta (se convenzione).
  • Quadro VP (Versamenti): per acconti IRPEF, ritenute e contributi INPS già versati.

È fondamentale che il contribuente fornisca documentazione completa: contratti, buste paga (se l’agenzia paga come sostituto), fatture emesse e ricevute, estratti conto, ecc. L’omessa o infedele compilazione può dare luogo a sanzioni gravi (10%-30% dell’imposta evasa più interessi, secondo DLgs. 472/97), e costituire reato se superati i limiti di legge (omessa dichiarazione oltre 50.000 € di imposta ).

3.2 IVA e fatturazione

Chi esercita abitualmente l’attività di modello deve aprire partita IVA. In regime ordinario:

  • Fatturazione: ogni compenso percepito deve essere fatturato. La fattura comprende il corrispettivo pattuito più IVA 22% (salvo regimi speciali). Se il servizio è reso a una società straniera UE, si può emettere fattura senza IVA (reverse charge) con l’indicazione “inversione contabile” (art.7-ter DPR 633/72). Se extra-UE, si emette fattura con indicazione di esportazione del servizio (art.7-quater, 7-quinquies).
  • Regime forfettario: se si rientra nel regime agevolato (vedi sopra), non si addebita l’IVA in fattura. Il fatturato resta esente ai fini IVA, ma il contribuente applica un’imposta sostitutiva IRPEF sul reddito forfettario. Notare che finché si è forfettari non si detrae IVA sugli acquisti.
  • Certificazione delle prestazioni: ai sensi del DPR 600/1973, art.25, comma 2, le aziende italiane o straniere che corrispondono compensi a modelli non residenti devono operare una ritenuta d’acconto del 30% (o altro importo previsto dalla convenzione) sui compensi, a titolo definitivo, se i servizi sono svolti in Italia . Tale ritenuta è dovuta anche se il modello è iscritto alla Gestione Separata INPS (non esiste esenzione sismile a quelle previste per dipendenti).

3.3 Spese deducibili

Tra le spese deducibili per un modello vi sono in generale quelle strettamente inerenti all’attività (art. 54 TUIR), come abbigliamento professionale (non quello di uso comune, saldamente classificato come spesa personale), spese di viaggio per trasferte di lavoro, trucco/acconciature per shooting, attrezzature fotografiche o strumenti (smartphone, computer) per gestire i social media, etc. È fondamentale conservare fatture e documenti per giustificarle. La giurisprudenza sul criterio di “inerenza” è favorevole: basta la potenzialità di collegamento dell’outfit con l’attività (Cass., sul tema, più volte). Per i regimi forfettari vale la deduzione forfettaria del 22% e non si dettagliano le spese.

4. Accertamenti fiscali tipici e strategie difensive

4.1 Profilo del controllo fiscale

I contribuenti (modelli) possono essere oggetto di diversi controlli:

  • Indagini patrimoniali e redditometriche: la Guardia di Finanza e l’Agenzia possono monitorare attività sui social e segnalazioni. Come illustrato, ostentare beni lussuosi sui social può far scattare un redditometro (accertamento sintetico) . Se le spese sostenute superano i redditi dichiarati, l’ufficio presume redditi occulti. Anche flussi bancari sospetti (Bonifici PayPal, Carte prepagate, conti esteri, criptovalute) sono tracciati . Ad esempio, un’influencer che riceve pagamenti in criptovalute o regali costosi senza spiegazione fiscale finirà nel mirino. In tal caso, è importante dimostrare la legittima fonte dei fondi e far valere eventuali convenzioni estere.
  • Verifiche specifiche del settore: il Fisco può concentrarsi su alcune voci: ad es. il valore commerciale degli omaggi (campioni gratuiti) ricevuti in cambio di pubblicità deve essere dichiarato come reddito diverso ; le prestazioni occasionali, superate certe soglie, possono essere riqualificate come abituali; gli importi versati da agenzie straniere vs italiane; l’IVA su operazioni intracomunitarie. In generale, la cassa prevede controlli su fatturazione e registri contabili.

Quando scatta un controllo, la procedura è la seguente:

  1. Accessi e ispezioni (non impositivi): ispettori di Agenzia/INPS entrano presso un’azienda/agente per controlli. Redigono un verbale di constatazione (PVC) con rilievi su IRPEF, IVA, contributi.
  2. Inviti al contraddittorio: l’Amministrazione può invitare il contribuente a fornire dati e memorie (art.5-ter D.Lgs. 218/97) prima di emettere atto formale. È un momento cruciale: entro 15-30 giorni si risponde per scrittura. Un atteggiamento collaborativo ed esaustivo qui può far cadere contestazioni.
  3. Avviso di accertamento fiscale: dopo la fase informale, l’ufficio emette l’atto impositivo. Questo segnala formalmente le somme contestate a titolo di imposte e sanzioni. Da questo momento partono i termini per ricorso.
  4. Notifica di cartelle esattoriali: se non si paga o si resiste, si arriva all’iscrizione a ruolo e alla cartella esattoriale, con aggressione (pignoramenti) possibile. In parallelo, l’INPS può notificare avvisi di addebito contributivo.

4.2 Redditometro e accertamenti sintetici

L’accertamento sintetico (art.38 DPR 600/1973) consente al Fisco di determinare il reddito imponibile in base alla capacità contributiva: si calcola quanto sarebbe servito per sostenere le spese (beni di lusso, viaggi, mutui, auto, ecc.) sostenute dal contribuente. Per i modelli si aggiunge spesso l’attenzione su viaggi internazionali, auto di grossa cilindrata, immobili di pregio, conti esteri, criptovalute, orologi di lusso, outfit di alta moda, etc. Se a fronte di queste spese emerge un reddito accertabile maggiore di quello dichiarato, l’ufficio presume la differenza come reddito occulto.

Esempio di simulazione: Immaginiamo una modella che dichiara redditi per € 30.000 lordi in un anno, ma possiede e utilizza un’auto sportiva (€ 100.000), spende € 5.000 in vestiti firmati e compie viaggi di lusso per € 20.000. L’Agenzia potrebbe calcolare che la sua capacità di spesa (es. 125.000) supera di molto i redditi dichiarati (30.000) e ritenerla finanziata da redditi non dichiarati (95.000). Applicando i coefficienti fissati dall’Agenzia, potrebbe accertare un reddito presunto di, ad es., € 90.000. Su questa base aggiungerebbe IRPEF, ritenute, IVA (se dovuta) e sanzioni.

La difesa consiste nel dimostrare l’effettiva origine dei fondi e la legittimità delle spese: conti correnti bancari (dichiarati in visto IRPEF), finanziamenti ricevuti (prestiti bancari già tassati), plusvalenze su vendita di asset, donazioni, regali da terzi, ecc. Se ha fondi altrove (es. portafoglio estero) deve dimostrare che erano risparmi pregenti. Non basta dire “ho i soldi”; il contribuente deve documentare i flussi di denaro utilizzati. La Cassazione ha sottolineato che provare solo di possedere mezzi non è sufficiente ; serve la prova dell’impiego dei fondi nelle spese contestate. Nel contenzioso tributario, l’onere probatorio è ribaltato: tocca al Fisco fornire idonei indici di spesa, mentre il contribuente fornisce controdeduzioni basate su documenti veritieri.

4.3 Controlli su esteri e criptovalute

Le autorità fiscali collaborano internazionalmente e con le piattaforme digitali (DAC7, DAC6, ecc.). I compensi pagati da aziende estere (case di moda internazionali) vengono segnalati automaticamente all’Italia, e viceversa. Per le criptovalute, nel 2025 è attivo l’obbligo di segnalare transazioni sospette; inoltre, l’Agenzia considera i guadagni in crypto come redditi da dichiarare. Come osservato in caso simile con influencer, “i compensi percepiti in criptovalute o altre forme alternative non sfuggono – anch’essi vanno dichiarati al loro controvalore” . La GdF dispone di reparti specializzati che indagano wallet virtuali. Pertanto, una modella che riceve lauti compensi in criptovalute o servizi virtuali deve convertirli a valore di mercato e includerli nel reddito. Occorre conservare estratti conto dei wallet, cambiali e ogni prova di acquisto/vendita.

4.4 Metodi di indagine induttivi (accertamento induttivo)

Oltre al redditometro, l’Agenzia può procedere ad altre forme di accertamento induttivo, come l’accertamento per studi di settore o parametri (anche se dal 2020 sostituiti dall’ISA o eliminati, potrebbero ancora spuntare residui metodologie) o il controllo incrociato: ad es. confrontare fatture riceventi di beni o servizi con quelle emesse. Può verificare inoltre se l’agenzia o i clienti citano i compensi in deduzione fiscale, ecc. Se trova errori formali (mancata registrazione di fatture, conti non tenuti regolarmente) può usare l’art.39 TUIR per un accertamento induttivo sulla base di dati e documenti esistenti. In ogni caso, l’inversione dell’onere della prova in accertamenti induttivi è in capo all’Amministrazione: il contribuente deve contestare con dati oggettivi le conclusioni dell’ufficio.

4.5 Questioni di IVA

Tipicamente i contenziosi IVA per modelli riguardano:

  • Omessa o errata fatturazione: es. prestazioni rese senza fattura, oppure reverse-charge non applicato in modo corretto.
  • IVA non dichiarata: se il modello era tenuto in regime ordinario ma non ha versato l’IVA delle fatture emesse.
  • IVA su omaggi e collaborazioni in natura: esempio, se una modella ottiene abiti o prodotti gratuitamente in cambio di sponsorizzazioni, in teoria questi vanno imputati come beni ricevuti (OMO – operazione non soggetta) o come prestazioni di servizi in natura, con possibili obblighi IVA. Questo può essere motivo di contenzioso (es. AGCM ha sanzionato casi di pubblicità occulta, ma l’Agenzia potrebbe considerare valenza reddituale di prodotti ricevuti).

In caso di contestazione IVA, si ha di solito un ulteriore quadro a parte dell’avviso di accertamento. Le strategie di difesa includono dimostrare la corretta applicazione della normativa comunitaria (artt.7-7ter DPR 633/72) su territorialità e inversione contabile, nonché produrre le registrazioni contabili o chiedere ravvedimento.

5. Strategie difensive e ricorsi

Una volta ricevuto un atto fiscale, il contribuente-modello deve agire prontamente. Di seguito le fasi e gli strumenti possibili:

  • Contraddittorio endoprocedimentale: prima di emettere l’avviso, l’Agenzia spesso invia un invito scritto o svolge un contraddittorio formale (art. 5-ter D.Lgs. 218/97). In questa sede preliminare, è consigliabile fornire tutti i chiarimenti possibili: spiegare la natura delle prestazioni, fornire documentazione (es. contratti esteri, estratti conto, listini prezzi, note spese, ecc.). Una risposta esauriente può evitare che l’ufficio proceda con accertamento o può far emergere contestazioni ridotte. Se si ritengono inesatte le richieste, si può controbattere in contraddittorio.
  • Regolarizzazione spontanea (ravvedimento operoso): se il controllo non è ancora formale, il modello può sanare la propria posizione con ravvedimento operoso (DLgs 472/1997). Ciò significa integrare o correggere la dichiarazione e pagare le imposte dovute più sanzioni ridotte (ad esempio 1/8 o 1/5 delle sanzioni ordinarie) . Il ravvedimento elimina ogni illecito amministrativo (e, se prima dell’atto formale, estingue eventuali reati tributari). Per esempio, se non si sono dichiarati compensi 2023 ancora non accertati, si può integrare la dichiarazione 2023 entro il termine di presentazione del 2024, pagando le imposte e la sanzione ridotta al 5% . In generale, conviene ravvedersi prima di ricevere avvisi formali, perché dopo l’avviso le sanzioni minime aumentano (fino a 3% al giorno).
  • Accertamento con adesione (DLgs 218/1997): questo strumento permette di chiudere la lite con l’Agenzia concordando l’imposta dovuta. Il contribuente propone un “piano” di pagamento (debitore professionale con mediazione), l’Agenzia propone un accordo con importi ridotti. Se l’accordo si firma, si beneficia di sanzioni ridotte a 1/3 del minimo di legge (anziché 30% tipico) e si evita il processo . Ad esempio, se il Fisco contesta € 50.000 di redditi, ma si concorda che ne rimangono € 20.000, si pagherà IRPEF solo su 20k più sanzioni minori. L’adesione è consigliabile quando parte delle contestazioni sono condivisibili o non è conveniente rischiare (es. presenza di dubbi probatori). Si esercita in caso di avviso di accertamento ricevimento, entro il termine di legge (60 gg) e previo pagamento di un acconto.
  • Opposizione ad avviso di accertamento: se il contribuente ritiene infondato l’avviso, può decidere di non pagare e impugnare l’atto. È possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) entro 60 giorni dalla notifica . Il ricorso deve contenere motivazioni e documenti a difesa (contratti, fatture, testimonianze). È spesso utile far seguire il ricorso da memorie integrative o documenti aggiuntivi entro i successivi 30 giorni. In questo ambito, il contribuente può sollevare vizi formali (es. violazione dell’obbligo di contraddittorio, errori nei calcoli, notifiche tardive) oppure sostanziali (nozione di lavoro dipendente vs autonomo, confutazione delle spese imputate, prove che gli omaggi hanno basso valore o erano pagamenti già tassati, ecc.) . Ad esempio, se il Fisco ha usato il redditometro su beni mostrati sui social, il contribuente può dimostrare con ricevute che tali beni erano prestati gratuitamente a fini promozionali (senza corrispettivo) o che i valori sono stati sovrastimati. Nelle cause tributarie valgono le regole ordinarie di prova (banco di prova dell’ufficio, deduzioni del contribuente).
  • Commissione Tributaria Regionale (CTR): in caso di soccombenza in primo grado, si può appellare entro 60 giorni dalla sentenza della CTP. La CTR è l’ultimo grado in materia tributaria (le Commissioni tributarie centrali sono state abolite). Le argomentazioni in appello devono essere rafforzate, e solitamente bastano motivi di diritto o rigetto di eccezioni processuali. Ove necessario, è possibile sottoporre questioni importanti alla Cassazione (per es. interpretazioni di convenzioni o principi costituzionali come il diritto di difesa), ma ciò richiede ricorso per Cassazione (costo ed onere).
  • Strumenti deflattivi alternativi: pur abrogata la “mediazione tributaria” (ex art. 17-bis DLgs.546/1992), con il DLgs 220/2023 le controversie inferiori a €50.000 in teoria non richiedono più il tentativo amministrativo obbligatorio . Tuttavia, l’Agenzia si orienta oggi verso la conciliazione giudiziale (ex art.48-bis) o interventi collaborativi. Il contribuente può proporre definizioni agevolate se previste (es. condono delle liti pendenti, adesione alle dichiarazioni incomplete fino a €4.000 ridotte con sanzione 1/18).
  • Difese speciali: in alcuni casi si può chiedere l’annullamento in autotutela (art.2 DPR 602/73) prima che l’atto diventi definitivo, soprattutto se emergono errori formali gravi (es. notifica irregolare, incompetenza territoriale del corpo accertatore). Un professionista fiscale esperto può individuare ogni vizio procedurale (mancata raccomandata all’indirizzo fiscale, violazione del termine di decadenza, etc.) da sollevare in sede contenziosa per ottenere l’inammissibilità totale o parziale dell’atto.

In ogni fase è determinante l’assistenza tecnica: avvocati tributaristi possono preparare memorie difensive, istanze di accertamento con adesione, controdeduzioni al PV, ricorsi ottimizzati con norme e giurisprudenza aggiornate. Rispettare i termini (15/30/60 giorni) è essenziale. Se il Fisco applica sanzioni automatiche, va sfruttata la possibilità di ridurne l’impatto (ravvedimento, adesione, acquiescenza). L’esperienza mostra che nei controlli di influencer/modelle la trattativa e la documentazione puntuale spesso consentono di chiudere accordi con riduzioni significative.

6. Tabelle riepilogative e simulazioni pratiche

Tabella 1: Qualificazione reddituale delle attività da modella/modello

SituazioneQualificazione redditualeRegimi/Adempimenti
Prestazioni occasionali di modella (*)Redditi diversi (ex art.67 TUIR)No P.IVA (<5k annui): ritenuta 20% da sostituto; dichiarazione nel quadro RL; esonero IRPEF se <4.800 annuali.
Attività abituale come modello autonomoReddito di lavoro autonomo (art.53)Partita IVA e/o forfettario; fatture con IVA al 22%; IRPEF progressiva; contributi INPS (gestione separata).
Attività di modello con struttura imprenditorialeReddito d’impresa (artt.55-89)Contabilità ordinaria; IVA; IRPEF/IRES societaria; INPS da azienda (gestione separata o altra cassa se impresa di moda).
Lavoro dipendente (raro)Reddito da lavoro dipendente (art.49-50)Iscrizione URSSAF/Ritenute mensili a cura del datore di lavoro; contribuzione classica.

* Vedi art.67 TUIR lett. l).

Tabella 2: Regime forfettario vs ordinario per modelle con P.IVA

CaratteristicaForfettarioOrdinario
Limite ricavi€ 85.000 (2025)Nessun limite
Aliquota sostitutiva5% (anni iniziali) o 15% (altri anni)IRPEF progressiva (23% fino a 15k, poi scaglioni) + addizionali
Deduzioni e detrazioniNon si detrae IVA; deduzione forfettaria del 22% (aziendali)IVA detraibile sugli acquisti aziendali; oneri deducibili; detrazioni varie
IVANon si applica in fatturaApplicazione IVA 22% (o reverse-charge / esenzione sui servizi esteri)
Contribuzione INPS (gest. sep.)Imponibile = compensi * coefficiente (67%); aliquota 26,07%Imponibile = compensi – costi effettivi; aliquota 26,07% (se senza cassa)
Adempimenti contabiliSolo fattura e conservazione documentiContabilità semplificata/ordinaria, registri IVA, etc.

Tabella 3: Simulazione di accertamento sintetico (redditometro)

Scenario: Una modella dichiara redditi complessivi € 30.000 nel 2024 e versa circa € 4.500 di IRPEF/IVA. Tuttavia, spende € 20.000 in viaggi, ha in casa un orologio di valore € 40.000, e risulta un saldo medio annuo di conto corrente di € 25.000 con entrate consistenti. L’Ufficio applica il modello spese-reddito e verifica che il tenore di vita dichiarato (spese+immobili) esigeva almeno € 90.000 di reddito. Accerta perciò un reddito presunto di € 90.000 (cioè € 60k in più di quelli dichiarati).

VoceValore dichiaratoSpese/beni sostenuteReddito presunto
Reddito dichiarato IRPEF30.000 €
Spese/beni di lusso20.000 € (viaggi) + 40.000 € (orologio) + altri 10.000 € vari
Reddito aggiuntivo accertato60.000 €
Totale reddito accertato90.000 €
Imposta contestata (IRPEF+add.) su 90k27.000 € circa (plus IVA/CUN)
Sanzioni previste (~30%)8.100 €

Commento: In questo esempio ipotetico l’Agenzia ha ritenuto il reddito reale € 90.000 (spese elevate). Il contribuente dovrà dimostrare che i beni/spese sono coperti da redditi già dichiarati (es. cessione di attività, donazioni, risparmi precedenti) o comunque non soggetti a tassazione (ad es. auto aziendale ricevuta come benefit). In mancanza, dovrà pagare tasse e sanzioni sull’intera somma accertata. La simulazione evidenzia come basti un divario “accertato” di spese vs redditi per creare una contestazione significativa.

6.1 Domande e Risposte (FAQ)

  • D: Devo aprire partita IVA se faccio la modella?
    R: Se l’attività è abituale e professionale, sì: la Partita IVA è obbligatoria (non esiste una soglia minima di fatturato). Se invece lavori sporadicamente e guadagni poco (es. una sola sfilata/anno), puoi usare il collab. occasionale senza P.IVA, a patto di non superare i limiti di legge (tetto annuo di € 5.000 netti e niente organizzazione). Oltre quei limiti, l’Agenzia può riclassificare l’attività come abituale.
  • D: Se lavoro solo per un’agenzia estera, come mi comporto?
    R: L’Agenzia estera di moda agisce da sostituto d’imposta se ha stabile organizzazione in Italia. Dovrebbe applicare il 30% di ritenuta a titolo d’imposta sui compensi (art.25 DPR 600/73) . In pratica, al momento del pagamento ti trattiene il 30% e versa l’imposta. Tu dichiari nel tuo 730/Redditi il reddito lordo e riporti la ritenuta, che ti sarà scomputata. Se l’agenzia non ha sede italiana, può essere necessario autoliquidare l’IVA (reverse charge) e tu dovrai pagare Irpef su quei compensi come redditi italiani. Controlla il contratto: spesso le agenzie stabiliscono chi paga cosa.
  • D: Posso dedurre spese di abbigliamento da modella?
    R: In linea di principio no, perché si tratta di abiti di uso personale, non beni di consumo specifici. Tuttavia, se gli abiti sono destinati esclusivamente a riprese professionali (ad es. costumini realizzati apposta per lo shooting e ceduti dopo) potrebbe ricorrere l’idea di beni strumentali. In pratica, rientra nella discrezionalità dell’Ufficio: conservate fatture e contratti per giustificare spese particolari (es. trucco/vestiario provvisto dalla produzione). Generalmente, la deduzione più realistica è quella delle spese di viaggio, marketing (sito web, fotografie professionali) o attrezzature (photo camera, smartphone) inerenti all’attività.
  • D: Cosa succede se ricevo prodotti gratis da un marchio per promozione (influencer marketing)?
    R: I freebie ricevuti (vestiti, cosmetici, gadget) devono essere valutati al loro valore di mercato e considerati reddito in natura se superano soglie minime. Se un’azienda ti regala prodotti per promuoverti, dall’Erario questo viene considerato un compenso in natura. Si deve dichiarare il loro valore come reddito (generalmente come redditi diversi). Può tornare utile la distinzione tra campioni di modesto valore (potenzialmente non tassabili se inferiori a certe soglie) e regali con valore commerciale significativo. Verifica inoltre normative come la “tassa di solidarietà” del 25% sui redditi da materiale pornografico (se applicabile ad alcune nicchie di influencer) .
  • D: Come difendersi dall’accertamento redditometrico?
    R: Il consiglio chiave è documentare ogni spesa e fonte di reddito. Ad esempio, conserva fatture di acquisto (o comodati d’uso), ricevute bancarie, contratti di finanziamento. Se hai un prestito in banca che ha coperto l’acquisto di un’auto di lusso, presenta il piano di ammortamento. Se ricevi donazioni o aiuti finanziari (es. da familiare), cerca prova (contratto, bonifico). Se l’ufficio presume redditi non dichiarati, tu devi provare che le risorse provengono da fonti lecite già segnalate (risparmi, conti esteri dichiarati, ecc.). In tribunale, utilizza studi di consulenti (CTP, commercialisti) o consulenze per ricostruire una contabilità verosimile. Segnaliamo che la Cassazione non basta di per sé provare “ho i soldi in banca”; è necessario dimostrare come i soldi siano arrivati e spesi .
  • D: Quali termini per fare ricorso?
    R: Dall’avviso di accertamento hai 60 giorni per ricorrere in Commissione Tributaria Provinciale (90 prima del 2022). L’atto in genere viene notificato tramite raccomandata con AR, quindi fai subito scansionare e calcolare i termini. Se ricevi prima un invito o un PVC, i termini per rispondere sono più brevi (15 o 60 giorni). Per l’INPS (avviso di addebito contributi) i termini di opposizione sono 40 giorni presso il Tribunale del Lavoro. L’azione di autotutela (istanza di annullamento) può essere tentata entro 90 giorni dal contribuente senza oneri, se ritiene manifesto l’errore dell’ufficio.
  • D: Cosa comporta il contenzioso tributario?
    R: In Commissione Tributaria ci si confronta su fatti e diritto. Il contribuente può ottenere l’annullamento totale o parziale dell’avviso se dimostra errori o insufficienza di prove. Ad esempio, se il Fisco accerta €20k per omissioni, ma tu provi che solo €10k erano effettivamente (anche con documenti), il giudice può ridurre la pretesa. Anche oneri e spese legali sono a carico del vincitore (spesso il contribuente se vince). Se perdi in primo grado, puoi appellare (CTR) entro 60 giorni dalla sentenza. Passato questo, l’unica speranza è Cassazione, che però valuta solo questioni di diritto (non risente ricorsi di fatto). La Cassazione tributaria non esamina il merito, ma verifica errori di interpretazione legale o violazione di legge.

7. Conclusioni

L’accertamento fiscale su modelle e modelli è una materia complessa che incrocia il diritto tributario ordinario con profili specifici di lavoro autonomo, normative internazionali, regole dello spettacolo e del marketing contemporaneo. Per chi è sottoposto a verifica fiscale, la chiave difensiva consiste nel tempestivo avviso al professionista fiscale, nel conservare scrupolosamente documenti fiscali e contrattuali, e nel reagire con prontezza: ravvedimento o adesione prima di ricevere l’atto definitivo, difesa tecnica preparata in caso di accertamento. Le fonti giurisprudenziali più recenti, come Cass. 2022 n.7108 e varie sentenze dei tribunali, sono favorevoli al contribuente nel definire l’attività di moda come lavoro autonomo, estendendo convenzioni internazionali per evitare doppia tassazione . Ciò premesso, la prevenzione resta fondamentale: modello ben consigliato (scelta del regime fiscale corretto, delineazione dei rapporti con le agenzie, attenzione al reporting delle sponsorizzazioni sui social) riduce enormemente il rischio di contestazioni future.

Hai ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate perché, come modella o modello, ti vengono contestati compensi non dichiarati o spese non inerenti? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate perché, come modella o modello, ti vengono contestati compensi non dichiarati o spese non inerenti?
Vuoi sapere cosa rischi e come predisporre una difesa efficace?

👉 Prima regola: dimostra la trasparenza dei compensi percepiti da agenzie, brand e collaborazioni, la regolare emissione delle fatture e la tracciabilità dei pagamenti ricevuti.


⚖️ Quando scattano le contestazioni

  • Cachet per sfilate, shooting o eventi non fatturati;
  • Compensi percepiti tramite agenzie non interamente dichiarati;
  • Pagamenti ricevuti da brand esteri non registrati correttamente;
  • Spese dedotte (make-up, abbigliamento, viaggi, book fotografici) considerate non inerenti;
  • Scostamenti dai parametri ISA o dai redditi medi del settore moda.

📌 Conseguenze della contestazione

  • Recupero delle imposte sui compensi ritenuti occultati;
  • Indeducibilità delle spese giudicate non pertinenti;
  • Sanzioni fiscali per dichiarazione infedele o omessa fatturazione;
  • Interessi di mora sulle somme accertate;
  • Possibili contestazioni contributive INPS per attività continuativa.

🔍 Cosa verificare per difendersi

  • Ogni prestazione è stata fatturata e registrata correttamente?
  • Le agenzie hanno già certificato i compensi e sono stati dichiarati?
  • Le spese dedotte erano effettivamente necessarie e documentate?
  • I compensi contestati includono rimborsi o benefit non imponibili?
  • L’accertamento si basa su prove concrete o solo su presunzioni?

🧾 Documenti utili alla difesa

  • Contratti con agenzie di moda e brand;
  • Fatture elettroniche e ricevute fiscali;
  • Estratti conto bancari e accrediti da agenzie o clienti;
  • Documentazione delle spese (viaggi, shooting, make-up, book fotografici);
  • Dichiarazioni fiscali e CU ricevute.

🛠️ Strategie di difesa

  • Dimostrare la regolarità contabile e la tracciabilità dei compensi;
  • Contestare ricostruzioni presuntive basate su eventi pubblicizzati ma non retribuiti;
  • Evidenziare la natura professionale e l’inerenza delle spese sostenute;
  • Eccepire errori di calcolo o difetti di motivazione nell’accertamento;
  • Chiedere annullamento in autotutela se la documentazione era già disponibile;
  • Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro i termini previsti.

🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

📂 Analizza i compensi e le spese contestate a modelle e modelli;
📌 Verifica la fondatezza della contestazione e individua i margini difensivi;
✍️ Redige memorie difensive e ricorsi tributari;
⚖️ Ti rappresenta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria e, se necessario, anche in sede penale;
🔁 Suggerisce strategie preventive per una gestione fiscale sicura e trasparente nel settore moda.


🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in contenzioso tributario e fiscalità dei professionisti dello spettacolo;
✔️ Specializzato in difesa contro contestazioni fiscali a modelle, modelli e lavoratori dello show business;
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.


Conclusione

Gli accertamenti fiscali a modelle e modelli non sempre sono fondati: spesso derivano da presunzioni basate sulla visibilità mediatica o su errori nella ricostruzione dei compensi.
Con una difesa mirata puoi dimostrare la correttezza delle tue dichiarazioni, evitare recuperi indebiti e ridurre drasticamente sanzioni e interessi.

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  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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