Hai ricevuto un accertamento fiscale come ceramista? In questi casi, l’Agenzia delle Entrate presume che parte dei ricavi derivanti dalla vendita di manufatti artistici, oggetti decorativi, ceramiche da tavola o articoli su commissione non sia stata dichiarata correttamente. Le attività artigianali e artistiche, come quelle dei ceramisti, sono considerate dal Fisco a rischio per l’elevato utilizzo di pagamenti in contanti e per la difficoltà di tracciare le vendite, soprattutto nei mercati, fiere ed eventi. Le conseguenze possono essere molto gravi: recupero delle imposte, sanzioni e, nei casi più seri, anche contestazioni penali. Tuttavia, non sempre la contestazione è fondata: con una difesa ben documentata è possibile ridurre sensibilmente le pretese fiscali o dimostrare la correttezza della propria posizione.
Quando l’Agenzia delle Entrate contesta i redditi di un ceramista
– Se i ricavi dichiarati non coincidono con gli acquisti di materie prime e le produzioni stimate
– Se vi sono incongruenze tra ricevute fiscali, fatture e movimenti bancari
– Se i pagamenti in contanti non risultano supportati da documentazione fiscale
– Se l’Ufficio presume vendite “in nero” effettuate in fiere o mercati
– Se emergono scostamenti dagli indici ISA o da parametri medi del settore artigianato
Conseguenze dell’accertamento fiscale
– Recupero a tassazione dei ricavi ritenuti non dichiarati
– Applicazione di sanzioni fino al 200% delle maggiori imposte accertate
– Interessi di mora sulle somme contestate
– Rettifica delle dichiarazioni fiscali e inserimento in liste di controllo
– Nei casi più gravi, denuncia penale per dichiarazione infedele o frode fiscale
Come difendersi dall’accertamento
– Dimostrare la corrispondenza tra produzioni realizzate, vendite registrate e ricavi dichiarati
– Produrre documentazione bancaria, fatture di vendita, registri di magazzino e contratti con clienti
– Contestare ricostruzioni presuntive basate su parametri standardizzati non rappresentativi della realtà aziendale
– Evidenziare errori di calcolo, difetti istruttori o motivazione insufficiente nell’accertamento
– Richiedere la riqualificazione della contestazione per ridurre l’impatto di sanzioni e interessi
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per ottenere l’annullamento totale o parziale della pretesa
Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare la documentazione contabile, bancaria e commerciale oggetto di contestazione
– Verificare la legittimità della contestazione e la corretta imputazione dei ricavi
– Predisporre un ricorso fondato su prove concrete e giurisprudenza favorevole
– Difendere il ceramista davanti ai giudici tributari e, se necessario, anche in sede penale
– Tutelare il patrimonio personale e aziendale da richieste fiscali sproporzionate
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale della contestazione
– La riduzione di sanzioni e interessi applicati
– La sospensione delle richieste di pagamento già notificate
– Il riconoscimento della correttezza delle dichiarazioni fiscali rese
– La certezza di pagare solo quanto realmente previsto dalla legge
⚠️ Attenzione: i ceramisti sono frequentemente oggetto di accertamenti fiscali, soprattutto per le vendite al dettaglio e per la difficoltà di documentare tutte le transazioni. È fondamentale predisporre una difesa tempestiva e ben documentata.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e per il settore artigianato e artistico – spiega come difendersi in caso di accertamento fiscale a carico di ceramisti e quali strategie adottare per proteggere i tuoi interessi.
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Introduzione
Il ceramista, come ogni imprenditore artigiano, è soggetto agli adempimenti fiscali e può subire verifiche e accertamenti fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate (per IRPEF, IVA, IRAP) e da parte degli enti previdenziali (INPS) o doganali. Gli strumenti d’accertamento sono molteplici: dall’accertamento analitico-induttivo (basato sulla contabilità e sugli elementi certi) all’accertamento sintetico (ex redditometro), fino all’utilizzo dei parametri di settore e degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA). In questa guida aggiornata a settembre 2025 analizziamo tali modalità – con particolare riguardo a redditometro, studi di settore/ISA e accertamenti contributivi – fornendo indicazioni operative su come il contribuente (punto di vista del debitore) può tutelarsi, rispondere alle contestazioni e utilizzare gli strumenti di autodifesa (contraddittorio, accertamento con adesione, mediazione/conciliazione fiscale, ricorsi).
La trattazione è in linguaggio tecnico-giuridico ma divulgativo, rivolta ad avvocati, liberi professionisti e imprenditori. In appendice sono riportate le fonti normative e giurisprudenziali più aggiornate (normativa italiana, sentenze delle Corti), oltre a tabelle di sintesi e domande e risposte utili. Le considerazioni che seguono valgono per l’Italia e coprono anche aspetti operativi (es. simulazioni di calcolo fiscale).
Tipologie di accertamento fiscale
Gli accertamenti fiscali mirano a verificare che redditi, IVA e contributi siano stati regolarmente dichiarati. Si distinguono in vari metodi:
- Accertamento analitico: basato sul riscontro dei dati contabili (libri, fatture, registri). L’ufficio rettifica i redditi o l’IVA sulla base di riscontri concreti (calcoli effettuati dal contribuente). È il metodo ordinario (art. 38 DPR 600/1973, art. 54 DPR 633/1972). Ad es. se il ceramista tiene contabilità ordinaria, l’accertamento analitico corregge eventuali errori di compilazione, omissioni o falsità nei ricavi/detrattibili. Il contribuente può produrre prove certe (fatture, estratti conto, libri) e dedurre costi certi (materie prime, ammortamenti, salari), come prescritto dagli art. 109 e 2724 c.c. (onere di prova a carico del soggetto che agisce).
- Accertamento induttivo (c.d. “a tavolino”): quando la contabilità è assente o palesemente inattendibile, l’Amministrazione ricostruisce il reddito del ceramista con metodi induttivi (es. sulla base degli acquisti di beni strumentali, tenore di vita, scontrini e movimenti bancari). Anche qui il contribuente può opporre mezzi di prova indiziaria contraria (es. elenco delle spese coperte da finanziamenti esterni, attività di cessione, ecc.), come chiarisce la Cassazione: nel cosiddetto accertamento analitico-induttivo il contribuente può legittimamente chiedere di riconoscere costi forfettari presunti, da dedurre dai maggiori ricavi contestati . In altri termini, anche in mancanza di contabilità chiara, si può opporre un’ipotesi di spesa minima che riduca il presunto reddito.
- Accertamento sintetico (redditometro): previsto dall’art. 38 del DPR 600/1973, mira a ricostruire il reddito delle persone fisiche (anche titolari di partita IVA) sulla base delle spese sostenute (auto, immobili, turismo, consumi vari). Dal 2019 era giustappunto il c.d. redditometro (o analisi del profilo reddituale), basato su parametri statistici di spesa, e dal 2015 l’assetto normativo era stato rivisto (art. 38 comma 4-5, DPR 600/1973). Fatti salvi i successivi interventi legislativi (es. D.Lgs. 108/2024), tuttora vale il principio che la determinazione sintetica possa essere adottata solo se il reddito ricostruito eccede di almeno un quinto quello dichiarato e di almeno 10 volte l’assegno sociale annuo . In sostanza, per ogni spesa significativa (es. veicoli, immobili di lusso, vacanze costose, prestiti di entità rilevante) si calcola un “reddito presunto”.
- Accertamento con ISA (ex studi di settore): con la riforma fiscale, gli storici studi di settore (parametri comparativi di settore, ora in gran parte soppressi) sono stati sostituiti dagli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA). Il contribuente per controllare è diviso fra “regime premiale” e “regime monitoraggio”. In pratica, sulla base dei dati dichiarati nel modello Redditi, l’AE confronta l’attività del ceramista (categoria ATECO 23.41/23.42, produzione di ceramiche domestiche o artistiche) con i valori medi settoriali. Se il ceramista rientra in fasce di alta affidabilità, gode di garanzie (esoneri da alcune verifiche); in caso contrario, l’Agenzia può avviare accertamenti basati sulle coerenze con valori tipici (ma l’ISA non costituisce automatismo di accertamento: è più un benchmark interno). In ogni caso vale il principio che il contribuente deve indicare tutti i dati rilevanti e può essere invitato a contraddittorio (vedi dopo).
- Accertamento contributivo (INPS): l’INPS verifica la posizione contributiva dell’artigiano (in genere nella Gestione Artigiani/Commercianti). Normalmente, si basa sul reddito professionale dichiarato: esistono aliquote minime calcolate sul reddito minimale e aliquote percentuali sul reddito eccedente. Se il ceramista dichiara meno del minimo o omette il reddito, l’INPS può rettificare i contributi dovuti. La disciplina di riferimento include la L. 233/1990, gli artt. 53 e segg. del DPR 917/1986 (TUIR) e il regolamento INPS; tuttavia le prove contabili validano anche qui le variazioni.
- Accertamenti doganali: se un ceramista importa materie prime estere (argille, ossidi) o esporta all’estero, l’Agenzia delle Dogane può svolgere controlli sui documenti doganali (dazi, IVA all’importazione). Questi accertamenti sono separati dal contenzioso tributario interno, ma la documentazione doganale (bolle, fatture d’importazione) costituisce prova anche per le imposte dirette e l’IVA interna del contribuente.
In sintesi, il contribuente ceramista può essere sottoposto a più tipologie di verifica contemporaneamente. Spesso il trigger scatta con controlli incrociati (es. verifiche bancarie o segnalazioni di spesa) oppure con indagini settoriali. Ogni atto di accertamento (notifica di inviti, avvisi di rettifica, accertamenti definitivi) dev’essere ricevuto per conoscenza e contestato per tempo nei modi consentiti dalla legge.
Contraddittorio informato e notifiche obbligatorie
In base allo Statuto del contribuente (L. 27/7/2000, n. 212, art.6-bis), dal 2024 tutti gli atti di accertamento fiscalmente rilevanti devono essere preceduti da un contraddittorio informato. In pratica, l’Agenzia invia allo studio del ceramista (o per PEC) lo schema di avviso di accertamento (bozza di atto impositivo) con un termine non inferiore a 60 giorni per presentare memorie difensive e produrre documenti a propria discolpa . L’atto finale di accertamento non potrà essere notificato prima della scadenza di quel termine. Solo se si ricadono nelle eccezioni previste (accertamenti automatizzati o per motivi di urgenza di riscossione) il contraddittorio può non essere richiesto, ma di norma il mancato contraddittorio rende l’atto annullabile .
Durante il contraddittorio, il ceramista può fornire documenti e spiegazioni, ad es.: contratti di leasing per l’auto, fatture di materiale utilizzato, documenti di finanziamento esterni. L’ufficio potrà accogliere spontaneamente alcune contestazioni o rettificare i calcoli. In caso contrario, dopo il termine indicato l’Agenzia emetterà l’avviso di accertamento definitivo (o la dichiarazione rettificata).
Tabella 1 – Confronto tra principali metodi di accertamento
| Tipo di accertamento | Fondamento normativo | Parametro/criterio | Prova contraria del contribuente | Note principali | | ————————- | ————————- | ——————————————- | ————————————————————- | ——————————————————- | | Analitico-induttivo | DPR 600/73, art.38 (1°c.) | Confronto dati dichiarati vs. elementi certi| Fatture, estratti conto, giustificativi: costi certi o presunti | Onere del contribuente di provare costi effettivi (art.109 TUIR); es. Cass. 19574/2025 | | Redditometro (sintetico)| DPR 600/73, art.38 (4°c.) | Spese di consumo vs. spesa standard | Dimostrare fonti di reddito alternative o soggetti terzi (eredita’, regalo, ecc.) | Applicabile se reddito accertabile > 1,2×dichiarato e >10×assegno sociale | | Parametri/ISA | Art. 8-bis DPR 600/73 <br> D.Lgs. 147/2015 | Confronto con indici di settore (ISA) | Documentazione contabile normale; eventuali note esplicative | Indici: valutazione del “profilo di rischio”; non generano atto automatico | | Accertamento IVA | DPR 633/72, art.54 e segg.| Scostamenti tra IVA a debito e movimenti | Fatture non ricevute, registri corrispettivi, parti associate | Controllo formale su scritture contabili; verifica da parte dei controlli fiscali IVA | | Accertamento contributivo | L. 233/90 (artigiani) | Reddito professionale dichiarato vs. minimale INPS | Prove di reddito reale e contributi versati, eventuali riaddebiti a soci | L’INPS rettifica contributi in base al reddito imponibile dell’artigiano |
Redditometro e accertamento sintetico
L’accertamento sintetico (ex redditometro) ricostruisce il reddito del contribuente sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta. Dal 2024 è stato oggetto di discussione l’aggiornamento normativo, ma resta vigente: l’art.38 comma 4 del DPR 600/1973 – come modificato dalla L.122/2010 – stabilisce che esso è possibile solo se “il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato” e “di almeno dieci volte l’importo dell’assegno sociale annuo” . Ad esempio, se un ceramista dichiara 40.000€ di reddito, l’accertamento sintetico può essere applicato solo se il reddito calcolato dalle spese supera 48.000€ (20%) e supera il minimo INPS di quell’anno moltiplicato per 10.
Il DM attuativo (in G.U. 2015 era quello del 16/9/2015, poi abrogato, ma di recente il DM 7/5/2024 ha reintrodotto parametri analoghi ) definisce le tabelle di spesa ritenute significative (es. costo auto, valore di immobili di proprietà, vacanze all’estero, consumi elettrici, voli aerei, etc.). Se il calcolo redditometrico supera le soglie, scatta l’avviso di accertamento sintetico, con invito a contraddittorio ai sensi dell’art.38 .
Il contribuente può opporsi fornendo la prova contraria. Ai sensi dello stesso art.38: “il contribuente può sempre dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi (…) ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente” oppure che “la quota di risparmio utilizzata si è formata negli anni precedenti” . In pratica, il ceramista dovrà dimostrare con documenti (estratti conto, contratti, conti correnti, atti notarili) che le spese contestate sono state pagate con denaro non tassabile (per es. da un’altra persona, redditi già tassati o esenti, risparmi maturati precedentemente). In concreto potrebbe evidenziare fatture non registrate intestate a terzi, donazioni ricevute, un investimento in famiglia che ha coperto l’acquisto di un’auto di lusso, ecc.
An’importante pronuncia della Cassazione conferma il principio: il redditometro introduce una presunzione legale relativa, quindi spetta al contribuente dimostrare che il reddito presunto “non esiste o esista in misura inferiore” . Ciò implica che non basta mostrare che parte della spesa è finanziata da redditi esenti; si deve dimostrare che il reddito complessivo accertato è infondato. In sostanza, secondo Cass. civ. ord. 15/11/2023 n.31844, il contribuente può portare “la prova che il reddito presunto non esiste o esista in misura inferiore” . Per il ceramista, significa conservare ogni documento utile (quali ricevute, note spese, contratti di lavoro straordinario, vendite di beni personali) che giustifichi le spese senza riflettersi su redditi imponibili.
Studi di settore e ISA
Fino al 2017 gli studi di settore consentivano all’Agenzia di stimare il reddito di particolari attività (tra cui alcuni settori artigianali) attraverso modelli statistici basati su fattori produttivi (superfici del laboratorio, numero dipendenti, fatturato, ecc.). In seguito la normativa fiscale ha introdotto gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA). Ogni anno un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilisce i parametri ISA per ciascun codice Ateco (per i ceramisti: 23.41.x, 23.42.x, ecc.) e le condizioni di accesso ai benefici (bonus ristorno). In sintesi, il contribuente presenta il modello ISA contestualmente al modello Redditi; se i dati rientrano in fasce di “piena affidabilità” (relazione affittato o costanza nel business), si ottengono esoneri da accertamenti su quegli aspetti.
Il mancato rispetto dei parametri ISA non costituisce di per sé un atto di accertamento, ma può indurre l’ufficio a eseguire verifiche. In tal caso l’Agenzia deve invitare il contribuente al contraddittorio e può usare elementi analitici: ad esempio, se il fatturato risulta molto basso rispetto alla media di settore, l’ufficio può ricostruire analiticamente il reddito. Tuttavia, similmente al redditometro, il contribuente può opporre prove contrarie e costi forfettari al rialzo o al ribasso. Va sottolineato che gli ISA sono parametri statistici pubblicati (art. 8‑bis del DPR 600/73); le regole di calcolo e i benefici si trovano nei Provvedimenti dell’Agenzia (es. Provv. Dirett. Entrate 28 febbraio 2025 per ISA 2024). In pratica, conoscere il proprio codice di ceramista (23.41.00 – prodotti ceramici domestici, o 23.42.00 – articoli sanitari ceramici) consente di consultare i modelli ISA e le relative istruzioni. Chi è in regola con l’ISA (es. già abbondantemente al di sopra del fatturato medio) gode di una “pagella fiscale” favorevole che scoraggia verifiche.
Regime | Studi di settore (fino al 2017) | ISA (dal 2018 in poi) |
---|---|---|
Ambito applicativo | Attività con fatturati medio-piccoli, non in regime forfettario | Ampio spettro di autonomi e ditte individuali (tranne forfettari, regime minimale) |
Parametri utilizzati | Valori medi relativi a consumi, redditività di settore (modelli semi-parametrici) | Indici sintetici annuali basati su dati dichiarati (fatturato, oneri, ammontare saldi attivi) |
Effetti pratici | Rettifica parziale del reddito con presunzioni semplici (annullabili se superi valide) | Bonus fiscali (defiscalizzazione IRAP, ritenute); esonero da verifiche analitiche ai requisiti |
Prova contraria | Il contribuente poteva fornire documenti aggiuntivi in contraddittorio | Si presentano chiarimenti e documenti durante compilazione ISA e contraddittorio preventivo |
Normativa di riferimento | D.Lgs. 242/1997 (con successive modifiche), art. 66 TUIR | Art. 8‑bis DPR 600/73 (introdotto da D.Lgs.147/2015), Provv. Agenzia Entrate annuali |
Procedura di contenzioso e autotutela
Inviti e avvisi di accertamento
L’invito al contraddittorio deve essere motivato (art. 7 e 12 D.Lgs. 218/1997) ed elencare i presupposti di fatto. Una volta terminato il contraddittorio, se non si perviene ad accordo l’ufficio notifica il vero e proprio avviso di accertamento, che riporta in dettaglio i motivi di diritto (art. 7, comma 1, D.Lgs. 546/92/2026). Dalla data di notifica di questo atto decorre il termine di impugnazione.
Accertamento con adesione
Il contribuente può evitare il contenzioso tramite l’accertamento con adesione (art. 5 D.Lgs. 218/1997) . Dopo l’invito a contraddittorio, l’ufficio può sottoporre al ceramista una proposta di saldo e stralcio dell’imposta (riduzione di imposte, interessi e sanzioni, specialmente fino al 50%). Il ceramista ha generalmente 30 giorni per valutare. Il vantaggio consiste nella definizione agevolata: le sanzioni amministrative passano dal 30-80% al 10-30% dell’imponibile, in base all’art.5 D.Lgs. 218/97. Il procedimento di adesione, se accolto, pone fine al contenzioso tributario: il contribuente rinuncia ad ogni ulteriore impugnazione e l’Agenzia rinuncia a elevare pretese ulteriori. Il meccanismo è disciplinato dal D.Lgs. 218/1997 (modificato di recente, art. 6 del D.Lgs. 156/2022 e DL 50/2022) e dalla L. 228/2012; per le novità normative si veda il nuovo Codice Tributario unificato (D.Lgs. 175/2024).
Reclamo-mediazione e conciliazione
Fino al 2023 (per controversie fino a €50.000) il contribuente doveva esperire la “mediazione tributaria” (reclamo al medesimo ente, art. 17‑bis D.Lgs. 546/92) prima di ricorrere al giudice; il reclamo doveva concludersi entro 90 giorni (altrimenti il ricorso era improcedibile) . Con l’entrata in vigore dal 4 gennaio 2024 del Codice della giustizia tributaria (D.Lgs. 220/2023, in via di attuazione) la mediazione è stata abrogata e sostituita dal potenziamento del contraddittorio interno e della conciliazione giudiziale. Oggi per controversie di modesto importo (tra €1.000 e €50.000) il contribuente può (facoltativamente) proporre davanti alla Commissione Tributaria Provinciale un reclamo-ricorso con istanza di conciliazione entro 30 giorni dalla notifica dell’atto (art. 17 D.Lgs. 546/92 e art. 3-bis D.Lgs. 156/2022). In alternativa è stata introdotta la “conciliazione giudiziale” (CDL 2022) nei tribunali tributari, che consente di definire la lite subito dopo il ricorso con uno sconto sulle sanzioni.
Ricorsi in commissione tributaria
Se non si raggiunge accordo, il ceramista può impugnare l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP), territorialmente competente, entro 60 giorni dalla notifica (art. 21 D.Lgs. 546/92). Il ricorso segue le regole del processo tributario: si deve indicare un curatore (normalmente l’avvocato abilitato al patrocinio tributario), versare il contributo unificato di 42 euro, e presentare memorie e prove. È possibile chiedere l’ammissibilità delle prove documentali e testimoniali. Anche qui rimane fermo il principio generale che è il contribuente a dover provare la fondatezza delle sue eccezioni (Cass. n.19574/2025 ha ribadito che in accertamenti analitici-induttivi al contribuente spetta l’onere di fornire elementi precisi e precostituiti per costi non imputati a bilancio , altrimenti vale la presunzione legale introdotta).
Se il ricorso in primo grado viene rigettato, si può appellare la sentenza della CTP entro 60 giorni dalla notifica, davanti alla Commissione Tributaria Regionale (CTR). Se anche la CTR rigetta (con conferma integrale o parziale), si può infine cassare (Cassazione) la sentenza di appello con atto notificato entro 60 giorni (previa pronuncia di legittimità; il ceramista deve affidarsi a un legale cassazionista). Ogni grado del contenzioso può essere concluso anche con decreto ingiuntivo se l’Amministrazione impugna o fa opposizione, come previsto dal Codice di Procedura Civile.
Altri strumenti deflattivi
Nel quadro attuale esistono ulteriori modalità di composizione:
- Accertamento con adesione agevolata (c.d. “definizione agevolata”). Ogni anno possono esserci “saldo e stralcio” o definizioni agevolate straordinarie (es. L. 178/2020, L. 238/2021, L. 234/2021) che consentono di chiudere gli accertamenti con aliquote ridotte. È bene verificare se campagne di definizione contenzioso sono operative.
- Ravvedimento operoso: se si ritiene che l’errore sia minore (dichiarazioni omesse o errate ma non ancora contestate), si può procedere al pagamento spontaneo di tasse, interessi e sanzioni ridotte (art. 13 DLgs 472/97). Tuttavia, il ravvedimento riguarda fattispecie non ancora accertate; una volta ricevuto l’avviso, è troppo tardi.
- Autotutela: l’Agenzia stessa può annullare o rettificare d’ufficio un avviso viziato (art. 2 DPR 602/73 e art. 21 DPR 633/72), se emergono motivi di illegittimità o inesistenza. Ad esempio, se un errore materiale è evidente e il contribuente segnala tempestivamente il vizio, l’ufficio di solito corregge prima della scadenza dell’impugnazione. Peraltro l’atto di impugnazione assolve comunque l’onere della “istanza in autotutela”: un contribuente ricorrente implicitamente chiede anche l’annullamento in autotutela di eventuali vizi procedurali (Cassazione ha spesso riconosciuto che il ricorso tributario fa valere tutte le questioni).
Procedura riassuntiva del contenzioso
Per chiarezza, si riporta uno schema riassuntivo:
Fase | Scadenza/Termine | Riferimenti | Effetti |
---|---|---|---|
Notifica accertamento | Giorno 0 | Atti impositivi notificati | Prescrizione per l’A.E. di 5 anni (IRPEF) dall’anno successivo . Inizia il termine per impugnare. |
Contraddittorio preventivo | Almeno 60 giorni prima dell’atto | Statuto Contribuente (L.212/2000, art.6-bis) e art.38 DPR 600/73 | Presentazione memorie, documenti. Può portare ad un accertamento con adesione o all’atto finale. |
Accertamento con adesione | 30 giorni dall’invito di adesione | D.Lgs. 218/1997, art.5 | Definizione transattiva: pagamento imposte ridotte, fine del contenzioso. |
Ricorso in CTP | 60 giorni dalla notifica dell’atto | D.Lgs. 546/1992, art.21; ora Codice Giustizia Tributaria (D.Lgs.175/2024 art.28) | Avvia il giudizio tributario. Sospende l’esecuzione per imposte impugnate (previa cauzione). |
Controricorso A.E. | 60 giorni dal ricorso (o notificazione) | D.Lgs. 546/1992 art.24 | L’A.E. può costituirsi con controricorso per difendere l’accertamento. |
Ricorso in CTR (appello) | 60 giorni dalla notificazione sentenza CTP | D.Lgs. 546/1992 art.26; Codice tributario art. 37 | Sequestro conservativo dei crediti sospeso, giudizio di secondo grado. |
Ricorso in Cassazione | 60 giorni dalla notificazione sentenza CTR | D.Lgs. 156/2022 (nuovo art. 71 CPT) | Limitato a motivi di diritto (violazione di norme o vizio di procedura). |
Altre opzioni | – | – | Mediazione (fino 2023, ora sparita) e conciliazione in sede di giudizio; reclamo; accertamento esecutivo (Legge di bilancio 2019) ecc. |
Come prepararsi alla difesa
Per far valere efficacemente i propri diritti, il ceramista dovrebbe:
- Tenere documentazione ordinata: conservare fatture di acquisto delle materie prime, registri IVA completi, contratti di prestito o leasing (per evidenziare finanziamenti), estratti conto bancari dettagliati, ricevute di spese professionali (attrezzature, artigiani assunti, utenze) e ogni documento utile a dimostrare i costi dell’attività.
- Rilevare finanziamenti esterni: se le spese personali (auto, case, vacanze) sono state pagate con denaro di terzi (familiari, prestiti bancari, ecc.) farne traccia documentale: bonifici, estratti conto, atti notarili di donazione. Questo serve a confutare l’ipotesi che tali spese derivino da redditi tassabili del contribuente .
- Simulare i costi: in caso di accertamenti analitici-induttivi, quantificare realisticamente i costi aziendali medi e presunti. Ad esempio, come Cass. ord. 19574/2025 ha ribadito, anche in presenza di contabilità affidabile il contribuente ha diritto a dedurre costi forfetari (una percentuale standard di spese di produzione) se non dimostrate in altro modo .
- Chiedere consulenza legale e fiscale: un commercialista o un avvocato tributarista può assistere fin dall’inizio (anche prima del contraddittorio) valutando se proporre l’adesione, verificare vizi formali dell’atto (mancata motivazione), calcolare tempi e strategie di impugnazione, preparare ricorso e memorie.
- Utilizzare il contraddittorio: cogliere l’occasione dell’invito a contraddittorio per argomentare con chiarezza le incongruenze dell’accertamento: esporre per iscritto la dinamica aziendale, evidenziare le voci di spesa alternative o errori nei conteggi.
- Fare simulazioni pratiche: rappresentare casi concreti può essere utile. Ad esempio, se l’avviso di redditometro menziona un’auto “fiammante” che lei avrebbe acquistato, prepari il contratto di leasing o la scrittura di donazione di quella vettura, per dimostrare che non era un acquisto personale del 2023. Oppure, se l’ufficio stima un reddito di 50.000€ in più rispetto al dichiarato, predisponiamo un conteggio che sottragga alla spesa le somme già tassate o finanziate altrove. In genere, con prove documentali chiare (come utilizza la Cassazione) il contribuente può far valere che “il reddito accertato non è effettivamente disponibile” .
Domande frequenti
- Domanda: Come distinguere accertamento analitico da redditometro?
Risposta: L’accertamento analitico riguarda la verifica delle scritture contabili del ceramista: se emergono redditi non dichiarati o costi indeducibili. Ad esempio, confrontando fatture, si scopre un maggior fatturato. Invece il redditometro è un accertamento sintetico basato sulle spese di beni e servizi; anche un contribuente in regola dal punto di vista contabile può subire un redditometro se compie spese che non giustificano il reddito dichiarato. In ogni caso, l’ufficio deve sempre invitare al contraddittorio in entrambi i casi. - Domanda: Quando mi serve il contraddittorio?
Risposta: Fin dal 2024 è obbligatorio un contraddittorio informato per tutti gli atti impugnabili (art. 6‑bis Statuto del contribuente) . Se riceve un invito a comparire o un “promemoria” dall’Agenzia, significa che inizierà il contraddittorio. Ha almeno 60 giorni per preparare risposte e allegare documenti. Il contraddittorio è il momento chiave per far valere la propria posizione prima che sia emesso l’atto finale, pena l’invalidità dell’avviso. - Domanda: Se l’ufficio contesta la scarsa coerenza tra spese e reddito, cosa posso fare?
Risposta: In sede di contraddittorio e successivamente anche nel ricorso, il contribuente deve dimostrare quali fonti di reddito alternative hanno sostenuto le spese. Ad esempio, può produrre un atto di compravendita immobiliare, una donazione ricevuta, la certificazione di reddito a tassazione separata (un premio premio, una provvigione, una vincita) o la dichiarazione di uno di famiglia che ha anticipato quella spesa. Come puntualizza la Cassazione, l’onere è provare che “il reddito presunto non esiste o esista in misura inferiore” . Se non c’è prova, le spese vengono considerate sostenute con redditi imponibili. - Domanda: Quali documenti raccogliere in vista di un accertamento?
Risposta: Conservi sempre: fatture d’acquisto di materie prime e strumentali, ricevute di utenze e affitto, contratti di locazione macchinari, estratti conto bancari con pagamenti, estratti patrimoniali, libro giornale/mastrini (se contabilità ordinaria), registri IVA; inoltre scritture di ammortamento immobili e cespiti, atti notarili di compravendita o donazione. Se ha lavoratori dipendenti o soci, le buste paga e libri paga. Questi servono sia per dimostrare costi deducibili certi sia per individuare eventuali risparmi precedenti investiti. Anche documenti relativi a erogazioni da terzi (grazioni, prestiti personali) possono essere determinanti. - Domanda: Come funziona l’accertamento con adesione?
Risposta: Entro 30 giorni dall’invito del contraddittorio, l’Agenzia può formulare una proposta di definizione agevolata basata su un conteggio condiviso dei maggiori imponibili (art.5, D.Lgs. 218/97) . Il contribuente può accettare, ottenendo riduzioni su imposte, sanzioni e interessi (sanzioni abbassate al 10-30% dell’imposta) oppure rifiutare e procedere a ricorso. È una procedura volontaria ma spesso conveniente per evitare il contenzioso. Bisogna valutare caso per caso con l’aiuto del commercialista se l’ammontare offerto è equo. - Domanda: La mediazione tributaria è ancora obbligatoria?
Risposta: La “mediazione tributaria” (reclamo preventivo alle Entrate) è stata abolita dal D.Lgs. 30/12/2023 n.220 con effetto dall’1.1.2024 . Pertanto dal 2024 non serve più presentare istanza di mediazione per potere ricorrere in giudizio. In precedenza (fino a fine 2023) per controversie fino a €50.000 il ricorso era inammissibile se non preceduto dal reclamo. Oggi il contribuente può invece procedere direttamente al ricorso tributario (sospendendo l’esecuzione solo mediante cauzione o richiesta di sospensione). - Domanda: Quali sono i termini per impugnare?
Risposta: Di norma il ricorso in Commissione Tributaria si propone entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento (art. 21 D.Lgs. 546/92). Se l’Agenzia notifica un Diniego di rimborso (post-accertamento IVA) il termine è 60 giorni da quella notifica (art. 54 DPR 633/1972). Nel contraddittorio endoprocedimentale, il termine di 60 giorni si riferisce anche alla presentazione di controdeduzioni all’invito. È consigliabile inviare il ricorso con raccomandata A/R o PEC certificata, per avere prova della data effettiva. - Domanda: E se la controversia va in Cassazione?
Risposta: In Cassazione si arriva solo dopo aver esaurito CTP e CTR. Il ricorso in Cassazione deve essere notificato entro 60 giorni dalla sentenza di secondo grado. La Cassazione valuta solo questioni di diritto (ad esempio violazione di norme tributarie o difetto di motivazione nell’atto di accertamento), non rifà i calcoli di fatto. Per avere sentenze aggiornate su redditometro, si può citare l’Ordinanza Cass. n.31844/2023 che conferma il concetto di presunzione relativa, o l’Ordinanza 19574/2025 , che ribadisce il diritto di dedurre costi presunti nell’accertamento analitico-induttivo. Le massime di Cassazione aiutano a impostare le difese.
Hai ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate perché, come ceramista o titolare di laboratorio di ceramica, ti vengono contestati ricavi non dichiarati o spese non inerenti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
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Vuoi sapere cosa rischi e come predisporre una difesa efficace?
👉 Prima regola: dimostra la trasparenza delle vendite e delle commesse, la corretta emissione di fatture o scontrini e la tracciabilità dei pagamenti ricevuti dai clienti.
⚖️ Quando scattano le contestazioni
- Vendite di manufatti in ceramica non registrate o senza fattura;
- Differenze tra materiali acquistati e ricavi dichiarati;
- Movimenti di cassa e incassi in contanti non coerenti con la contabilità;
- Spese dedotte (forni, argilla, colori, attrezzature) considerate non inerenti;
- Scostamenti dai parametri ISA o dai redditi medi di categoria artigiana.
📌 Conseguenze della contestazione
- Recupero delle imposte sui ricavi ritenuti occultati;
- Indeducibilità dei costi giudicati non pertinenti;
- Sanzioni fiscali per dichiarazione infedele o omessa certificazione dei corrispettivi;
- Interessi di mora sulle somme accertate;
- Possibili accertamenti bancari sui conti personali e aziendali.
🔍 Cosa verificare per difendersi
- Tutte le vendite sono state fatturate o registrate correttamente?
- Le differenze derivano da prodotti invenduti, scarti o campionature gratuite?
- I pagamenti erano tracciabili o solo in contanti?
- Le spese dedotte erano effettivamente necessarie e documentate?
- L’accertamento si basa su dati certi o su semplici presunzioni statistiche?
🧾 Documenti utili alla difesa
- Fatture elettroniche e registri dei corrispettivi;
- Estratti conto bancari e report POS;
- Documentazione degli acquisti di materiali e attrezzature;
- Inventari di magazzino e schede di produzione;
- Dichiarazioni fiscali e bilanci degli anni contestati.
🛠️ Strategie di difesa
- Dimostrare la regolarità della contabilità e la tracciabilità degli incassi;
- Contestare ricostruzioni induttive basate solo sui consumi di materie prime;
- Evidenziare scarti produttivi, lavorazioni di prova o omaggi non imponibili;
- Eccepire errori di calcolo o difetti di motivazione negli atti di accertamento;
- Richiedere annullamento in autotutela se la documentazione era già disponibile;
- Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro i termini di legge.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza i ricavi e i costi contestati al ceramista;
📌 Verifica la fondatezza delle contestazioni e costruisce la linea difensiva;
✍️ Redige memorie difensive e ricorsi tributari;
⚖️ Ti rappresenta nei giudizi davanti alla Corte di Giustizia Tributaria e, se necessario, anche in sede penale;
🔁 Suggerisce strategie preventive per una gestione fiscale sicura e trasparente delle attività artigianali.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in contenzioso tributario e fiscalità artigiana;
✔️ Specializzato in difesa contro contestazioni fiscali a ceramisti e laboratori artistici;
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Gli accertamenti fiscali ai ceramisti non sempre sono fondati: spesso derivano da presunzioni basate sui materiali acquistati o da errori di ricostruzione dei ricavi.
Con una difesa mirata puoi dimostrare la correttezza della tua contabilità, ridurre drasticamente sanzioni e interessi ed evitare conseguenze penali.
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