Hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate per sopravvenienze attive non dichiarate? In questi casi, l’Ufficio presume che somme incassate a titolo di risarcimenti, indennizzi, storni di costi, sconti da fornitori o recuperi vari abbiano incrementato il reddito d’impresa, ma non siano state correttamente riportate in dichiarazione. Le conseguenze possono essere molto gravi: recupero delle imposte, applicazione di sanzioni e interessi, e nei casi più complessi contestazioni penali. Tuttavia, non sempre la contestazione è legittima: con una difesa ben documentata è possibile dimostrare la natura non imponibile delle somme o ridurre sensibilmente le pretese fiscali.
Quando l’Agenzia delle Entrate contesta sopravvenienze attive
– Se non sono state dichiarate somme derivanti da indennizzi o risarcimenti
– Se i recuperi di costi o gli sconti ottenuti dai fornitori non sono stati imputati a conto economico
– Se vi sono incongruenze tra scritture contabili e dichiarazioni dei redditi
– Se i movimenti bancari non trovano corrispondenza nelle registrazioni contabili
– Se l’Ufficio presume che le somme abbiano natura di ricavi non contabilizzati
Conseguenze della contestazione
– Recupero a tassazione delle sopravvenienze ritenute non dichiarate
– Applicazione di sanzioni fino al 200% delle maggiori imposte accertate
– Interessi di mora sulle somme contestate
– Possibile riqualificazione delle poste contabili come ricavi imponibili
– Nei casi più gravi, denuncia penale per dichiarazione infedele
Come difendersi dalla contestazione
– Dimostrare con documenti che le somme contestate non costituiscono reddito imponibile
– Produrre contratti, perizie, corrispondenza e scritture contabili a supporto
– Contestare la riqualificazione delle somme come sopravvenienze attive imponibili se si tratta di poste straordinarie non tassabili
– Evidenziare errori di calcolo, difetti istruttori o vizi di motivazione dell’avviso di accertamento
– Richiedere la riqualificazione delle poste per ridurre l’impatto sanzionatorio
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per ottenere l’annullamento totale o parziale della pretesa
Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare le scritture contabili e i movimenti bancari oggetto di contestazione
– Verificare la legittimità della qualificazione come sopravvenienze attive
– Predisporre un ricorso fondato su prove concrete e giurisprudenza favorevole
– Difendere l’impresa davanti ai giudici tributari e, se necessario, anche in sede penale
– Tutelare il patrimonio aziendale da conseguenze fiscali sproporzionate
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale della contestazione
– La riduzione di sanzioni e interessi applicati
– La sospensione delle richieste di pagamento già notificate
– Il riconoscimento della natura non imponibile delle somme contestate
– La certezza di pagare solo quanto realmente previsto dalla legge
⚠️ Attenzione: le sopravvenienze attive sono spesso oggetto di contestazioni fiscali perché difficili da distinguere da ricavi ordinari. È fondamentale predisporre una difesa tempestiva e ben documentata.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e contenzioso fiscale – spiega come difendersi in caso di contestazione per sopravvenienze attive non dichiarate e quali strategie adottare per proteggere i tuoi interessi.
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Introduzione
Le sopravvenienze attive sono componenti positivi di reddito derivanti dalla contabile cancellazione di oneri o passività non più esistenti nel tempo. In ambito fiscale, queste voci possono far scattare l’accertamento tributario quando, ad esempio, un debitore vede cessare un debito o un onere che era stato dedotto in precedenti esercizi. È fondamentale per il contribuente comprendere natura, disciplina normativa e criteri di tassazione delle sopravvenienze attive al fine di preparare una solida difesa in caso di contestazione.
Per orientarsi:
- Gli artt. 88 e 109 del TUIR (D.P.R. 917/1986) definiscono le sopravvenienze attive e stabiliscono il principio di competenza: i componenti positivi del reddito vanno tassati nell’esercizio in cui ne è certa l’esistenza e l’ammontare .
- La giurisprudenza tributaria (Corte di Cassazione e giudici tributari) ha precisato le modalità di imputazione temporale e i casi in cui non si configura sopravvenienza attiva.
- L’Agenzia delle Entrate, attraverso interpelli e risposte, fornisce orientamenti operativi sull’ambito applicativo delle agevolazioni e sull’imposizione delle sopravvenienze attive in diversi istituti di crisi d’impresa (concordato, piani di risanamento, ecc.) .
Una difesa efficace parte dalla conoscenza di questi elementi: conoscere le regole e le recenti pronunce consente di confutare nel merito l’accertamento (es. sostenendo che la voce non è imponibile) e nel procedimento (presentando memorie difensive, ricorsi tributari ecc.) i rilievi dell’Amministrazione.
Definizione normativa di “sopravvenienza attiva”
Il D.P.R. 917/1986 (TUIR) all’art. 88, comma 1 elenca i casi in cui si realizzano sopravvenienze attive . In particolare, si considerano sopravvenienze attive: – i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese o passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e dedotte allora;
– i ricavi o proventi conseguiti per un importo superiore a quello che ha formato reddito negli esercizi precedenti;
– la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritti in bilancio in precedenti esercizi .
In sostanza, quando un costo o un debito precedentemente portati in deduzione si rivelano inesistenti o cessano, nasce per il debitore un utile di “riserva”, da considerare componente di reddito imponibile. Si parla di sopravvenienza attiva “propria” (quando ad esempio viene meno un onere già dedotto) o “impropria” (quando si supera l’importo dedotto).
Una tavola di sintesi:
Tipo di evento contabile | Sopravvenienza attiva | Riferimenti normativi/obblighi dichiarativi |
---|---|---|
Riduzione di un debito iscritto in bilancio | Sì – corrisponde all’insussistenza passività | Art. 88 TUIR, comma 1 (definizione) ; da dichiarare nell’esercizio di emergenza (principio di competenza). |
Accertamento di debito originariamente inesistente | No – non è sopravvenienza attiva | La Cassazione (es. sent. 19945/2023) ha chiarito che se la passività non è mai esistita (es. fatture false o mancanti), non scatta la sopravvenienza attiva, in quanto l’effetto fiscale si era già avuto all’origine . |
Proventi da credito di giudizio (sentenza) | Sì – contestuale all’acquisizione del credito | Principio generale: data del deposito della sentenza (se non sospeso l’esecuzione) . La Cassazione ha precisato che la data certa è quella del deposito, non del giudicato . |
Altre indennità, contributi o liberalità | Sì, in genere tassabili se concorrono al reddito | Art. 88, comma 3 (es. indennizzi diversi da alcune categorie esenti) . |
Imputazione temporale: principio di competenza e certezza del reddito
Le voci di reddito si dichiarano nell’esercizio di competenza, ma in base al principio di competenza “oggettiva” le voci il cui ammontare o esistenza non erano ancora certe si tassano nell’esercizio in cui si realizzano le condizioni di certezza . L’art. 109 TUIR stabilisce che «i componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia, se nel periodo di competenza non è ancora certa l’esistenza o determinabile l’ammontare, concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni» .
In pratica, ciò significa che una sopravvenienza attiva va dichiarata nel periodo di imposta in cui tale evento diventa certo e determinabile. Ad esempio: – Sentenze giudiziarie: la Corte di Cassazione ha chiarito che le sopravvenienze da riconoscimento di credito o disconoscimento di debito in sede giudiziaria si dichiarano nell’anno del deposito della sentenza, non nel momento in cui la sentenza diventa definitiva (giudicato) . Il deposito è il momento in cui il reddito diviene certo, purché non sia sospesa l’esecutività della sentenza . – Emissione di nota di credito: se nel corso di un esercizio viene emessa nota di credito che elimina un costo, quella nota dà luogo a una sopravvenienza attiva da stornamento di spesa. La data certa è quando la nota si perfeziona (incassata o contabilizzata) nel nuovo esercizio, a meno che non sia già certa in precedenza. – Riduzione di debito documentato: ad es. un fornitore accetta uno sconto sul debito residuo. La sopravvenienza attiva si concretizza alla data in cui la riduzione è giuridicamente certa (accordo formale, omologazione concordato, ecc.).
Per chiarezza, un esempio temporale:
Evento | Data giuridica | Data contabile | Periodo di tassazione |
---|---|---|---|
Deposito sentenza di condanna di credito | 20/06/2024 | 25/06/2009 | Tassa nel 2024 (anno del deposito) |
Sentenza diventa definitiva (non impugnata) | 10/10/2009 | 10/10/2009 | Irrilevante (già tassato al deposito) |
Decreto di concordato che stralcia debiti | 15/03/2023 | 15/03/2023 | Tassa nel 2023 (anno dell’atto omologativo) eventualmente da valutare con art.88 |
Liquidazione di un fondo svalutazione crediti | 30/12/2022 | 30/12/2022 | Tassa nel 2022 (salvo incertezza, sarà certo nel 2023) |
Il contribuente deve verificare quando, secondo legge e giurisprudenza, l’elemento positivo diventa «esistente e determinabile» . In caso di contestazione, un’analisi puntuale della tempistica e del contenuto degli eventi (es. atti giudiziari, scritture contabili, accordi) è cruciale.
Casi particolari di insussistenza originaria o inesistenza della passività
La Cassazione ha ribadito che non tutte le riduzioni di debiti generano sopravvenienze attive imponibili. In particolare, se la passività dedotta in bilancio risulta inesistente ab origine – ad esempio perché documentata da fatture false, ideologicamente false o prive di requisiti – la sua “eliminazione” in esercizi successivi non costituisce automaticamente sopravvenienza attiva . Infatti, come ricordato dalla Corte, gli effetti fiscali di una perdita o di una passività inesistente si sono già prodotti nell’anno in cui la voce era stata indebitamente iscritta (riducendo il reddito) .
Sentenza Cass. n.19945/2023 : in un caso di contabilità con costi iscritti ma senza fatture, la Suprema Corte ha escluso la sopravvenienza attiva per il semplice fatto che l’azienda non avesse ricevuto le fatture. Dichiarare sopravvenienza attiva significherebbe contestare ex post l’esistenza stessa del costo, cosa che l’art.88 TUIR non consente; se un costo era illecito o inesistente, va ripristinato il reddito originario solo nell’esercizio in cui è emerso il problema contabile, non in anni successivi .
In sostanza, per difendersi si può argomentare che l’accertamento dell’Ufficio non entra nel merito di una sopravvenienza attiva vera, ma in un errore contabile storico. Se si dimostra che la passività iniziale era fittizia, si può sostenere che il debito non dovesse mai essere dedotto. In tal caso, la “rilettura” fiscale deve tornare all’anno di formazione del reddito, non imputare al contribuente nuovi redditi tramite sopravvenienze.
Sopravvenienze attive da riduzione dei debiti e crisi d’impresa
Negli ultimi anni è emersa particolare attenzione sulle sopravvenienze attive derivanti da procedure di insolvenza e ristrutturazione (concordato, piani di risanamento, etc.). L’art.88 TUIR prevedeva già una parziale detassazione per i principali istituti fallimentari (fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione ex art.182-bis L.F.) , ma la recente evoluzione normativa e giurisprudenziale amplia o modifica questi casi.
- Concordato preventivo e fallimentare: in genere, le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti sono escluse da tassazione (art.88, comma 4-ter TUIR), purché scaturiscano da piani attestati o accordi approvati dal tribunale . Ad esempio, l’interpello n.222/2024 dell’Agenzia Entrate ha esteso al Piano attestato di risanamento (art.56 CCII) – come se fosse un concordato preventivo – il regime di non imponibilità previsto per il concordato . In pratica, se un piano di risanamento certificato e pubblicato azzera (o riduce) i debiti, le sopravvenienze attive da tale riduzione possono beneficiare dell’agevolazione (non costituiscono reddito imponibile) .
- Concordato semplificato (liquidatorio): la posizione dell’Amministrazione finanziaria è invece restrittiva. Con l’interpello n.179/2025 l’Agenzia ha stabilito che le sopravvenienze attive da esdebitazione in un concordato semplificato liquidatorio (art.25-sexies CCII) restano tassabili . Il motivo è che tale procedura, pur omologata, non prevede un accordo con i creditori (è essenzialmente una procedura unilaterale dell’imprenditore) e quindi, secondo l’interpretazione dell’AdE, non rientra nelle fattispecie di esclusione attuali .
- Composizione negoziata (art.16-bis DL 118/2021): trattandosi di negoziazione stragiudiziale, l’AdE (interpello n.178/2025) ha escluso ogni agevolazione, imponendo tassazione ordinaria su plusvalenze/sopravvenienze derivanti da cessioni nell’ambito del negoziato (cfr. infra).
- Liquidazione giudiziale (sostitutiva del fallimento nel CCII): in base all’art.349 CCII, i riferimenti normativi al “fallimento” valgono per la liquidazione giudiziale , quindi si presume che l’art.88 c.4-ter valga anche per la liquidazione giudiziale e il concordato preventivo nuovo ordinamento. La legge delega 111/2023, art.9(1)(a)(3), esplicita che le disposizioni agevolative (art.88, co.4-ter) si devono estendere a tutti gli istituti del codice crisi (fallimento, concordato sempl., piani attestati, liquidazione giudiz.) .
Tabella riepilogativa dei principali istituti di crisi e tassazione delle sopravvenienze:
Procedura | Sopravvenienze attive da riduzione debiti | Tassazione | Riferimenti |
---|---|---|---|
Concordato preventivo / Fallimento | Sì, generano sopravvenienze attive | Non imponibili – esclusi ai sensi del nuovo art.88 c.4-ter TUIR se piani/accordi omologati | Art.88, comma 4-ter TUIR; Cass. e prassi (positivi) |
Concordato semplificato liquidatorio (art.25-sexies CCII) | Sì (in particolare da esdebitazione) | Imponibili – AE nega l’esenzione (restano reddito) | Int. AdE 179/2025; proposta legislativa correttiva |
Piano attestato di risanamento (art.56 CCII) | Sì, se comporta stralcio di debiti | Non imponibili – assimilato al concordato preventivo | Risposta AdE 222/2024; art.88 co.4-ter TUIR |
Cessione azienda nell’accordo di crisi | Sì (plusvalenze/ sopravv. da realizzo) | Tassate – No agevolazioni art.86 TUIR | Risposta AdE 178/2025 (no art.86,5) |
Q: Cosa succede se un creditore rimette il debito? In tal caso il debitore subisce una sopravvenienza attiva (ha un debito che sparisce). Secondo la normativa e prassi attuali, si verifica un utile tassabile nell’anno in cui la remissione diventa certa (es. data pubblicazione accordo). Tuttavia, se l’accordo è parte di un concordato/fallimento, potrà beneficiare delle esclusioni di cui sopra. In ogni caso conviene valutare il fattore giuridico alla luce dell’art.88 TUIR e della giurisprudenza (es. il creditore ha rinunciato formalmente, e non prima?).
Principali risorse interpretative (Cassazione, AdE, ecc.)
La difesa va supportata con fonti normative e giurisprudenziali aggiornate:
- Legge fiscale vigente: DPR 917/1986 (TUIR), artt. 88 e 109 ; Codice civile (remissione del debito, rinuncia credito, esdebitazione fallimentare); Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019) e successivi correttivi; legge delega 111/2023.
- Giurisprudenza di legittimità: Cass. civ., Sez. V, 12.7.2023 n.19945 (passività inesistente → no sopravvenienza); Cass. civ., Sez. V, ord. 6.5.2025 n.11917 e ord. 20.5.2025 n.13369 (criterio di competenza: conta il deposito della sentenza, non il giudicato); Cass. civ., Sez. V, ord. 20.5.2025 n.13361 (le sopravvenienze vanno dichiarate nell’anno di deposito del provvedimento che le afferma); Cass. civ., Sez. V, 26.1.2024 n.2517 (imponibilità delle sopravvenienze da insussistenza passività, conferma i principi già espressi).
- Commissioni Tributarie: esistono pronunce di merito (CTR/CTP) sui tempi di imputazione, la qualifica delle sopravvenienze da crediti anomali, ecc. (es. CTR Trento 4.10.2022 n.49 ).
- Prassi e risposte AdE: oltre alle citate interpello 222/2024, 179/2025, 178/2025, utili i Principi di diritto e circolari su gestione della crisi. In particolare, Interpello 222/2024 ha certificato l’estensione dell’agevolazione per piani attestati di risanamento; Interpello 179/2025 ha negato l’esenzione nel concordato semplificato; Interpello 178/2025 (composizione negoziata) ha negato regime favorevole ad asset.
Chi si trova contestato dovrebbe raccogliere copie degli atti richiamati (avviso, PVC), del bilancio, documenti integrativi (note a verbale, giustificativi, note integrative art.2427 c.c.), sentenze o piani di concordato, e verificare i tempi di notifica/decisione. In ogni fase vanno prodotti elementi di fatto e di diritto che dimostrino la legittimità dell’operato e/o l’applicabilità delle esenzioni. Ad esempio:
- Risposta a PVC o accertamento: predisporre memorie difensive puntuali, evidenziando (con documenti contabili o giuridici) quando si è verificata la certezza degli eventi sottostanti (es. data deposito sentenza o omologa concordato) e argomentando sulle norme applicabili.
- Impugnazione tributaria: nel ricorso alla CTP (e, se necessario, al CTR e Cassazione) si solleveranno questioni di diritto (erroneo inquadramento della fattispecie come sopravvenienza attiva, violazione della competenza temporale, ecc.) e di fatto (esistenza del presupposto, omissioni dell’Ufficio). È utile citare la normativa e la giurisprudenza rilevanti (Cass. 19945/2023; Cass. 13361/2025; interpello 222/2024, ecc.) a sostegno delle proprie tesi.
- Interpello tributario: in casi complessi di pianificazione o dubbi interpretativi può valutarsi la richiesta di interpello ordinario (art. 11 TUIR) o specifico (art. 12 DPR 600/1973) per ottenere parere vincolante sulla corretta qualificazione delle sopravvenienze.
Q: Quali difese procedurali posso usare? Se l’Agenzia notifica un accertamento per sopravvenienza attiva, il contribuente può innanzitutto presentare una memoria difensiva entro 60 giorni (risposta al PVC o documenti giustificativi). In seguito, si ricorre in CTP, impugnando nel merito (art. 19 D.Lgs. 546/92). È possibile proporre ricorso giurisdizionale avverso sentenze di merito (CTR e Cassazione). In ogni atto conviene evidenziare articolatamente i motivi di illegittimità (es.: violazione art.88/109 TUIR, decadenza dell’accertamento, incompetenza temporale dell’imposta, mancata affermazione di fatti nuovi rispetto al bilancio, ecc.).
Esempi pratici di contestazione e difesa
Esempio 1 – Rettifica di un costo (nessuna fattura): Società Alfa dichiara un costo di €100.000 nel 2020, ma poi annulla il pagamento perché non riceve fattura. L’Agenzia accerta €100.000 di sopravvenienza attiva nel 2021, sostenendo che Alfa avrebbe dovuto tassare quell’inutilizzo di costo. Difesa: si argomenta (con Cass. 19945/2023 ) che il costo nel 2020 era basato su un documento inesistente; l’insussistenza della passività è origine fittizia, non sopravvenuta in senso di art.88, quindi l’eventuale correzione (annullamento) non genera reddito addizionale. In ogni caso, l’imposizione del presunto reddito sarebbe applicabile semmai nel 2020 (anno dell’errore) e non nel 2021.
Esempio 2 – Credito giudiziale da restituzione: Società Beta ottiene sentenza di rimborso di un debito da banca. Il 30/09/2023 viene depositata la sentenza; Beta contabilizza l’importo nel 2023. In sede di controllo, l’Agenzia sostiene che Beta avrebbe dovuto mettere quel reddito in dichiarazione 2022 (perché il credito esisteva da prima). Difesa: secondo Cassazione, si deve imputare l’utile al 2023 (anno di deposito della sentenza, momento di certezza) . Se Beta aveva dichiarato il credito solo nel 2023, non è tenuta a ridichiarlo nel 2022. Se invece non l’aveva considerato nemmeno nel 2023, va dichiarato ora come reddito di 2023, non tassato come maxiaumento di reddito 2022.
Esempio 3 – Concordato semplificato: Ditta Gamma ottiene l’omologazione di un concordato semplificato che stralcia €500.000 di debiti. L’Agenzia contesta €500.000 di sopravvenienze attive nel 2024 (anno dell’omologa). Difesa: allo stato attuale (AE interpello 179/2025 ) non esiste esenzione; tuttavia, si può comunque eccepire che l’agevolazione prevista dall’art.88 co.4-ter andrebbe estesa a tutti gli istituti del codice crisi (come già prevede la delega fiscale ) e che il decreto correttivo in esame (DLgs approvato CdM 22/7/2025) ha proprio inserito il conc. semplificato tra le fattispecie escluse . In sede di giudizio si potrà sostenere l’insostenibilità di un doppio carico fiscale sul debitore in difficoltà, ma occorre prepararsi anche all’eventualità di contenzioso fino alla Cassazione.
Domande e risposte (FAQ)
- D: Cosa si intende esattamente per “sopravvenienza attiva”?
R: È un utile che il contribuente realizza quando viene meno un costo o un debito già dedotti in anni precedenti. Norma di riferimento: art.88 TUIR, comma 1 . Esempio comune: se un’azienda cancella dal bilancio una passività iscritta erroneamente, consegue una sopravvenienza attiva. - D: Quando deve essere tassata una sopravvenienza attiva?
R: Secondo il principio di competenza (art.109 TUIR ), nell’anno in cui l’utile diventa certo e determinabile. Ad esempio, le sopravvenienze da sentenze giudiziarie vanno dichiarate nell’anno di deposito della sentenza, se esecutiva . - D: Il legislatore ha previsto agevolazioni per certe sopravvenienze attive?
R: Sì. L’art.88, comma 4-ter TUIR esclude da tassazione le sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio dei debiti nei concordati fallimentari o piani di ristrutturazione omologati . Recentemente il governo ha approvato uno schema di decreto correttivo (luglio 2025) che estende tale esenzione anche al concordato semplificato e ai piani di risanamento con omologazione . Inoltre la legge delega 111/2023 prevede di applicare questo regime agevolato a tutti gli istituti del codice della crisi . - D: Cosa distingue una semplice rettifica contabile da una sopravvenienza attiva?
R: Se il costo/passività era già erroneamente dedotto, correggerlo in anni successivi non crea per sé una nuova base imponibile (Cass. 19945/2023 ). Invece, la rettifica contabile che riflette un fatto nuovo (es. perdita di un credito inscusabile, esdebitazione regolare) genera una vera sopravvenienza imponibile. Bisogna considerare se il presupposto originale esisteva o meno. - D: Cosa deve fare il debitore quando riceve un avviso di accertamento per sopravvenienze attive?
R: Conviene presentare subito controdeduzioni scritte (documentali e giuridiche) entro i termini di legge. Se la questione non si risolve, occorre ricorrere in giudizio tributario. In tale sede il debitore dovrà spiegare perché la sopravvenienza indicata non è dovuta (ad es. non rientra nei casi impositivi, o è già stata dichiarata, o è compensata da perdite pregresse) citando leggi e sentenze (ad es. Cass. n.19945/2023 , Cass. n.13361/2025 , risposte AdE 222/24 ecc.) a supporto.
Tabelle riepilogative
Aspetto/Scenario | Trattamento fiscale | Riferimenti |
---|---|---|
Sopravvenienza attiva imputabile | Unico esercizio in cui si realizza certezza (art.109 TUIR) | DPR 917/1986 art.109 ; Cass. 11917/2025 |
Sopravvenienza attiva inesistente | Non soggetta a tassazione (non sussiste) | Cass. 19945/2023 |
Sopravvenienza attiva da sentenza | Tassa anno deposito della sentenza (se esecutiva) | Cass. 11917/2025 ; Cass. 13361/2025 |
Riduzione debiti in concordato preventivo/fallimento | Esente (detassazione art.88 TUIR) | D.Lgs. 14/2019 + art.88 TUIR c.4-ter; AdE risp. 222/2024 |
Riduzione debiti in concordato sempl. | Imponibile (nessuna agevolazione) | AdE risp. 179/2025 ; progetto DLgs 7/2025 |
Interessi/judizialità non percepiti | Competenza secondo data certezza (art.109 TUIR) | Cass. 13361/2025 ; Cass. 11917/2025 |
Conclusioni
La contestazione di sopravvenienze attive non dichiarate richiede una difesa articolata: da un lato va analizzata la fondatezza giuridica della pretesa dell’Ufficio (secondo l’art.88 e la prassi, in quali casi sussiste veramente imposizione), dall’altro va gestita la procedura di contraddittorio e contenzioso (termine di impugnazione, contenuto delle memorie, prova documentale). Grazie alle recenti pronunce della Cassazione e agli interpelli AdE, oggi il contribuente può muoversi con argomenti più solidi: ad esempio sostenere che non è dovuta alcuna sopravvenienza perché la passività non c’era mai o perché l’evento tassabile si è realizzato in altro esercizio . È essenziale anche tener conto degli sviluppi normativi – in particolare, il rifacimento dell’art.88 TUIR che estende l’esenzione tributaria in ambito di crisi d’impresa – per ribaltare le posizioni più restrittive assunte dall’Amministrazione tributaria.
Riassumendo: il contribuente/debitore deve innanzitutto verificare se la voce contestata sia inquadrabile come vera sopravvenienza attiva imponibile (o rientri in un’esenzione); se sì, valutare il corretto periodo d’imposta di imputazione (art.109 TUIR) e difendersi con riferimenti normativi/giurisprudenziali aggiornati. In ogni caso, un’adeguata documentazione e l’assistenza di un professionista esperto sono fondamentali per evitare sanzioni ingiuste e per richiedere eventuali rimborsi o rettifiche (anche in via amministrativa, tramite interpello o ravvedimento) ove l’accertamento si basi su interpretazioni discutibili.
Fonti normative e giurisprudenziali: DPR 22/12/1986 n.917 (TUIR), in particolare artt. 88 e 109 ; D.Lgs. 12/1/2019 n.14 (Codice Crisi) e correttivi; Legge 9/8/2023 n.111 (delega fiscale) ; Corte di Cassazione – Sez. V Civ., sentenza 12/07/2023 n.19945 ; Cass. ord. 6/05/2025 n.11917 e ord. 20/05/2025 n.13369 ; Cass. ord. 20/05/2025 n.13361; Cass. civ. ord. 26/01/2024 n.2517 ; Agenzia Entrate – Risposte a interpello n.222/2024 , 179/2025 ; varie circolari e orientamenti ufficiali.
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👉 Prima regola: dimostra la natura effettiva delle somme contestate, distinguendo tra vere sopravvenienze attive imponibili e componenti straordinarie non tassabili.
⚖️ Quando scattano le contestazioni
- Rinunce a debiti da parte dei creditori non contabilizzate correttamente;
- Sopravvenute insussistenze di passività non dichiarate come reddito;
- Indennizzi, contributi o rimborsi incassati e non registrati;
- Errori di classificazione contabile che hanno escluso le sopravvenienze dalla tassazione;
- Omissione di ricavi derivanti da storni o rettifiche di costi.
📌 Conseguenze della contestazione
- Recupero delle imposte sulle somme riqualificate come sopravvenienze attive;
- Sanzioni fiscali per dichiarazione infedele;
- Interessi di mora sulle somme accertate;
- Possibili controlli su altre poste straordinarie di bilancio;
- Rischio di contestazioni penali in caso di importi rilevanti.
🔍 Cosa verificare per difendersi
- Le somme contestate rientrano davvero tra le sopravvenienze attive imponibili?
- Esiste documentazione che provi la natura straordinaria e non tassabile del provento?
- La registrazione contabile era conforme ai principi fiscali e civilistici?
- L’accertamento si basa su dati concreti o su semplici presunzioni?
- È stato rispettato il principio di competenza temporale?
🧾 Documenti utili alla difesa
- Scritture contabili e bilanci;
- Contratti, accordi di transazione e atti di rinuncia a crediti;
- Documentazione di rimborsi, indennizzi o contributi ricevuti;
- Estratti conto bancari con i movimenti contestati;
- Dichiarazioni fiscali degli anni interessati.
🛠️ Strategie di difesa
- Dimostrare che le somme contestate non costituiscono sopravvenienze imponibili;
- Evidenziare errori di qualificazione da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- Produrre documenti che provino la natura straordinaria e irrilevante ai fini fiscali;
- Eccepire difetti di motivazione o errori di calcolo nell’accertamento;
- Richiedere annullamento in autotutela se la documentazione era già disponibile;
- Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro i termini di legge.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza le scritture contabili e le somme contestate;
📌 Valuta la fondatezza della contestazione e individua i margini difensivi;
✍️ Redige memorie difensive e ricorsi tributari;
⚖️ Ti rappresenta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria e, se necessario, anche in sede penale;
🔁 Suggerisce strategie preventive per una corretta gestione delle poste straordinarie in bilancio.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in contenzioso tributario e fiscalità d’impresa;
✔️ Specializzato in difesa contro contestazioni su sopravvenienze attive e poste straordinarie;
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Le contestazioni per sopravvenienze attive non dichiarate non sempre sono fondate: spesso derivano da errori di qualificazione contabile o da interpretazioni restrittive della normativa fiscale.
Con una difesa mirata puoi dimostrare la corretta natura delle somme, evitare tassazioni indebite e ridurre drasticamente sanzioni e interessi.
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