Accertamento Fiscale A Traduttori Online: Come Difendersi

Hai ricevuto un accertamento fiscale come traduttore online? In questi casi, l’Agenzia delle Entrate presume che parte dei compensi percepiti tramite piattaforme digitali, collaborazioni con agenzie estere, clienti privati o aziende non sia stata dichiarata correttamente. I traduttori freelance che operano online sono sempre più sotto la lente del Fisco, soprattutto per i pagamenti ricevuti dall’estero e tramite portali digitali. Le conseguenze possono essere molto gravi: recupero delle imposte, applicazione di sanzioni e, nei casi più seri, contestazioni penali. Tuttavia, non sempre la contestazione è fondata: con una difesa ben documentata è possibile ridurre sensibilmente le pretese fiscali o dimostrare la regolarità della propria posizione.

Quando l’Agenzia delle Entrate contesta i redditi di un traduttore online
– Se i compensi dichiarati non coincidono con gli accrediti ricevuti da piattaforme (Upwork, Fiverr, Proz, ecc.)
– Se i pagamenti provenienti dall’estero non sono stati riportati in dichiarazione
– Se vi sono incongruenze tra fatture emesse e movimenti bancari o PayPal
– Se i compensi percepiti in contanti o con mezzi digitali non sono stati documentati
– Se l’Ufficio presume la presenza di prestazioni “in nero” non fatturate né dichiarate

Conseguenze dell’accertamento fiscale
– Recupero a tassazione dei compensi ritenuti non dichiarati
– Applicazione di sanzioni fino al 200% delle maggiori imposte accertate
– Interessi di mora sulle somme contestate
– Possibile riqualificazione dell’attività come imprenditoriale, con obbligo di partita IVA
– Nei casi più gravi, denuncia penale per dichiarazione infedele o omessa dichiarazione

Come difendersi dall’accertamento
– Dimostrare la corrispondenza tra incarichi svolti, compensi percepiti e redditi dichiarati
– Produrre fatture, estratti conto bancari, ricevute e report generati dalle piattaforme digitali
– Contestare ricostruzioni presuntive basate su parametri standardizzati non rappresentativi dell’attività reale
– Evidenziare errori di calcolo, difetti istruttori o vizi di motivazione nell’accertamento
– Richiedere la riqualificazione delle somme contestate per ridurre sanzioni e interessi
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per chiedere l’annullamento totale o parziale della pretesa

Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare i flussi economici provenienti dalle piattaforme e dai clienti esteri
– Verificare la legittimità della contestazione e la corretta imputazione dei redditi
– Predisporre un ricorso fondato su prove concrete e giurisprudenza favorevole
– Difendere il traduttore davanti ai giudici tributari e, se necessario, anche in sede penale
– Tutelare il patrimonio personale e professionale da richieste fiscali sproporzionate

Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale della contestazione
– La riduzione di sanzioni e interessi applicati
– La sospensione delle richieste di pagamento già notificate
– Il riconoscimento della correttezza delle dichiarazioni fiscali presentate
– La certezza di pagare solo quanto realmente previsto dalla legge

⚠️ Attenzione: i traduttori online, soprattutto quelli che lavorano con clienti esteri e piattaforme digitali, sono considerati dal Fisco una categoria a rischio. È fondamentale predisporre una difesa tempestiva e ben documentata.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e fiscalità digitale – spiega come difendersi in caso di accertamento fiscale a carico di traduttori online e quali strategie adottare per proteggere i tuoi interessi.

👉 Sei un traduttore online e hai ricevuto un accertamento fiscale? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo la fondatezza della contestazione e costruiremo la strategia difensiva più efficace per tutelare i tuoi interessi.

Introduzione

I traduttori freelance che operano online (anche tramite piattaforme internazionali come Upwork o Fiverr) svolgono un’attività di lavoro autonomo intellettuale. Devono aprire partita IVA e sono soggetti a imposte sui redditi (IRPEF) e contributi previdenziali (Gestione Separata INPS). È fondamentale comprendere la normativa fiscale applicabile, i possibili controlli dell’Amministrazione finanziaria e le strategie difensive, sia nella fase precontenziosa (verifiche e PVC) sia in quella contenziosa (ricorsi tributari). Questa guida avanzata, aggiornata a settembre 2025, fornisce un quadro completo dal punto di vista del contribuente/debitore, con linguaggio tecnico-giuridico ma divulgativo, arricchito da tabelle, esempi numerici, domande e risposte, norme e sentenze aggiornate .

1. Quadro fiscale del traduttore online

  • Qualificazione del reddito. Il reddito dei traduttori è di norma classificato come reddito di lavoro autonomo (art. 49, 54 TUIR). Se l’attività è svolta in forma imprenditoriale (es. strutture organizzate), potrebbe configurarsi reddito d’impresa; ma solitamente si tratta di professionisti senza albo, per cui si applica l’art. 54 TUIR.
  • Partita IVA e contribuzioni. Il traduttore deve aprire partita IVA se l’attività è abituale e continuativa. Dal punto di vista previdenziale, iscrive alla Gestione Separata INPS, versando attualmente il 26,07% del reddito imponibile (aliquota ridotta al 24% se coesiste attività dipendente o pensione) .
  • Regime forfettario. Molti traduttori scelgono il regime forfettario (flat tax) per semplicità: basta che il volume d’affari annuo non superi 85.000 € (limite introdotto dalla L. 197/2022) e altri requisiti (assenza di spese per dipendenti, ecc.). In questo regime il reddito imponibile si calcola applicando al fatturato un coefficiente di redditività. Per i traduttori (codice ATECO 74.30.00) tale coefficiente è del 78% . Ciò significa, per esempio, che con 30.000 € di ricavi il reddito imponibile sarà 23.400 € (30.000×78%), su cui si applica l’imposta sostitutiva, 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni se si hanno i requisiti) . In base forfettario il contribuente non addebita IVA in fattura né obblighi di registrazione IVA; paga solo l’imposta sostitutiva IRPEF e i contributi INPS calcolati sul reddito (senza detrarre costi reali) . Nella dichiarazione dei redditi (Redditi PF) si compilerà comunque il Quadro RG (autonomi) e RW (investimenti esteri, se presenti).
  • Regime ordinario. Se il reddito annuo supera la soglia di 85.000 € o si perdono i requisiti per il forfettario, si rientra nel regime ordinario. In tal caso l’imponibile IRPEF si determina per differenza tra ricavi e costi effettivamente documentati (principio di cassa – art.54 TUIR). Si verseranno IRPEF alle aliquote progressive e contributi INPS (sempre sulla gestione separata, anche qui sul reddito netto). Inoltre ci si registra IVA (tassazione 22%) emettendo fatture elettroniche o elettroniche semplificate, e versando IVA mensilmente/annualmente.
  • Obblighi di fatturazione e tracciabilità. Anche nel forfettario è scattato l’obbligo di fatturazione elettronica verso privati e operatori UE dal 2024 (si emette fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio) . In ogni caso, per ogni prestazione si dovrà emettere regolare fattura (o ricevuta fiscale), anche se il cliente è estero, annotando nella descrizione i codici CND traduzione. Se il cliente è un soggetto UE con partita IVA, va applicato il meccanismo del reverse charge interno (senza IVA) e operazione intracomunitaria; se cliente privato UE, si considera prestazione B2C e si applica normalmente l’IVA italiana. Per clienti extra-UE, le prestazioni di traduzione sono tassate nel luogo del committente (B2B) o in Italia (B2C), ma generalmente non richiedono IVA in fattura (sono servizi internazionali). In ogni caso, i compensi percepiti da clienti stranieri devono essere inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF dello Stato italiano (principio di tassazione mondiale del residente) .
  • Ritenute e acconti. I traduttori professionisti non sono soggetti a ritenute d’acconto sui compensi in regime ordinario, né altrimenti. Se occasionali inquadrati come autonomi occasionali (non assunto qui, perché prestazione continuativa richiede partita IVA), c’è ritenuta 20% (ma non rientra nel nostro profilo). Il traduttore versa gli acconti IRPEF secondo scadenze standard (due rate estate/inverno, 100% da ripartire, art. 2 D.Lgs. 476/97).

In sintesi, il traduttore deve prestare attenzione alle corrette regole fiscali: aprire P.IVA se necessario, scegliere il regime più conveniente, emettere fattura elettronica, versare imposte e contributi, e dichiarare i redditi esteri. La conformità preventiva minimizza i rischi di accertamento. Tuttavia, se l’Agenzia delle Entrate dovesse avviare un controllo (incroci, segnalazioni, ecc.), esistono strumenti di difesa.

2. Lavoro tramite piattaforme digitali e segnalazioni fiscali

Molti traduttori trovano committenti su piattaforme online. Dal 2023 l’Unione Europea ha introdotto la Direttiva DAC7 (UE 2021/514), recepita in Italia con il D.Lgs. 32/2023, che obbliga i gestori di piattaforme digitali (es. Upwork, Fiverr, Airbnb) a comunicare all’Agenzia Entrate i dati dei “venditori” (ovvero i professionisti) e dei corrispettivi pagati tramite la piattaforma . L’obiettivo è ricostruire le posizioni reddituali degli operatori digitali, specie quando i pagamenti transitano attraverso soggetti esteri .

Secondo l’Agenzia, il termine “piattaforma” comprende «qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi siti web o app, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un’attività pertinente» . In pratica, Upwork o Fiverr sono piattaforme anche se il contatto con il cliente non avviene direttamente tra utenti, perché la piattaforma consente comunque la prestazione. Il “venditore” è definito come «un utente della piattaforma, persona fisica o entità, che si è registrato sulla piattaforma durante il periodo oggetto di comunicazione e svolge un’attività pertinente» . Un’attività è “pertinente” se svolta per percepire un corrispettivo (es. traduzione professionale) . Rientrano qui «i servizi personali» (voce 2) , ovvero la prestazione professionale del traduttore.

In sostanza, se si usano piattaforme online, il traduttore viene segnalato automaticamente all’Agenzia Entrate qualora incassi oltre certe soglie (es. 2.000 € annui) . L’Agenzia potrà quindi incrociare queste informazioni con le dichiarazioni fiscali. È quindi importante dichiarare correttamente tutti i compensi percepiti tramite piattaforma, anche se il cliente straniero non ne richiede formalmente una fattura. In caso contrario, l’Agenzia potrebbe ritenere “omessa” la dichiarazione di tali importi.

Inoltre, la normativa italiana richiede sempre pagamenti tracciabili per importi superiori a 5.000 € (art. 49 DL n. 331/93) e l’utilizzo di banche/strumenti tracciati per erogazioni di denaro . Pertanto, è buona prassi emettere fattura elettronica (anche se non obbligatoria per privati esteri, ma consigliata per avere documentazione), usare bonifico o PayPal intestati al titolare P.IVA, conservare e-mail e contratti con clienti. Questi documenti saranno utili in caso di controlli per dimostrare l’attività effettivamente svolta.

Tavola riepilogativa – Obblighi principali:

AspettoRegime ForfettarioRegime Ordinario
Ricavi massimi≤ 85.000 € (per professionisti)No limite specifico
Determinazione redditoRicavi × coeff. reddit. (78%👩‍💻)Ricavi – costi documentati
Aliquota imposta15% (5% quinquennio se requisito)IRPEF progressiva (23–43%)
Contributi INPS26,07% sul reddito (24% se lavoro/pensione)26,07% sul reddito netto
IVA e fattureNon applica IVA (no fatturazione Iva) ; esonero dichiar. IVAApplica IVA 22%, vers. liquidazioni periodiche
Scritture contabiliSemplificato (no doppia scrittura)Tenuta libri giornale/iva, registri IVA
Adempimenti DW (Esterometro)Non dovuto (abolito dal 2022)Dal 2024 e-fattura estero sostituisce esterometro

3. Controlli fiscali e processo di accertamento

3.1 Come iniziano i controlli

L’Amministrazione finanziaria può avviare accertamenti in diversi modi: controlli a campione, verifiche documentali (incrocio tra dichiarazioni e dati degli intermediari bancari, comunicazioni dei sostituti, segnalazioni di abuso), accertamenti “anagrafici” o induttivi (parametri/redditometro, oggi sostituito da meccanismi similari). Per un traduttore online sono particolarmente rilevanti gli incroci di dati: ad esempio, le informazioni comunicate dalle piattaforme digitali (DAC7), le segnalazioni degli istituti di pagamento (art. 12 DLgs 74/2000, antiriciclaggio) e le informazioni bancarie (art. 12 DPR 600/1973). L’art. 32 del DPR 600/1973 prevede la presunzione di maggior reddito dai versamenti bancari non giustificati, applicabile anche ai lavoratori autonomi : ciò significa che, in caso di depositi significativi su conti correnti, il fisco può presumere che tali somme costituiscano reddito imponibile a meno che il contribuente non dimostri puntualmente che derivano da altri redditi già tassati o da fonti non imponibili (ad esempio, prestiti familiari, donazioni documentate, ecc.). Importante: la Corte Costituzionale ha escluso l’analoga presunzione sui prelevamenti di contanti per i professionisti (essi infatti non sono un indice di ricavo per autonomi) ; ma la presunzione sui versamenti bancari resta pienamente valida . Le ordinanze della Cassazione nn. 21214 e 21220 del 30/7/2024 confermano che anche i traduttori (lavoratori autonomi) devono dimostrare per iscritto che i versamenti non sono redditi imponibili, altrimenti l’Agenzia li considera nel reddito .

Esempio di presunzione: se nel 2023 un traduttore dichiara ricavi 10.000 € ma presenta sul conto bancario versamenti per complessivi 20.000 €, l’Agenzia può presumere che i 10.000 € mancanti di spiegazione costituiscano reddito non dichiarato. Sarà onere del contribuente fornire documentazione (contratti, bonifici esteri, ricevute spese) per “rompere” la presunzione .

Altri controlli tipici sono quelli sulle autocertificazioni: ad esempio, se dichiara di non avere dipendenti o costi elevati tipici di un’azienda, l’Agenzia può esaminare le annotazioni INPS o il regime di contributi versati. Se esistono incongruenze (passa da dipendente a freelance, rapporti con i clienti disallineati con le fatture emesse, ecc.), può scattare l’accertamento. In ogni caso, l’obiettivo dell’Amministrazione è accertare la corretta base imponibile IRPEF (e IVA, se dovuta) e le relative imposte/sanzioni.

3.2 Il PVC e il contraddittorio

Se il controllo rileva elementi di mancata dichiarazione o infedele dichiarazione, il funzionario redige un Processo Verbale di Constatazione (PVC). Il PVC è l’atto con cui si formalizzano i rilievi fiscali (mancati ricavi, costi indebiti, IVA non versata, ecc.), ma non è un atto impositivo. Contiene motivazioni, calcoli e riferimenti normativi. Entro 60 giorni dalla notifica del PVC, il contribuente può presentare memorie difensive scritte e produrre documenti giustificativi (contraddittorio scritto) per illustrare le sue ragioni. In passato il contraddittorio era “facoltativo” (art. 12-bis DPR 600/73, introdotto dallo Statuto del contribuente L.212/2000); dal 30 aprile 2024 è invece obbligatorio per legge (L.39/2024, art.6-bis L.212/2000) per tutti gli atti impugnabili (a pena di nullità) . Ciò significa che l’Agenzia deve offrire al contribuente un invito al contraddittorio prima di emettere l’avviso di accertamento (comunicazione di irregolarità) e deve tenere in considerazione le osservazioni ricevute .

Contraddittorio preventivo: strumento che consente al contribuente di esplicitare la propria difesa prima dell’atto impositivo finale. L’ufficio notifica (anche via PEC) uno “schema di avviso” con le contestazioni, dando almeno 60 giorni per rispondere con documenti. Il contribuente può chiedere accesso agli atti, consulenza tecnica, e presentare memorie e giustificazioni . L’avviso definitivo finale dovrà motivare l’accoglimento o meno delle difese, modificando eventualmente la pretesa iniziale. In pratica il contraddittorio effettivo e partecipato è oggi requisito di validità dell’avviso .

Se invece l’accertamento nasce da controlli “automatici” (ad es. Redditometro/parametri), il contraddittorio non è dovuto quando i dati su cui si basa l’accertamento sono certi e concordi: la Cassazione (ultime pronunce) ha ritenuto legittimo procedere senza preventiva comunicazione quando l’abbattimento dei crediti fiscali, operato dall’incrocio delle banche dati, evidenzia una violazione certa . In generale, però, per proteggersi è consigliabile trattare ogni comunicazione dell’Agenzia come invito al contraddittorio e rispondere (anche se non obbligatorio per casi specifici).

3.3 Il termine di decadenza

Dopo la chiusura del PVC e del contraddittorio (o se questi non vengono esperiti), l’Agenzia emette l’Avviso di Accertamento (atto impositivo). Questo atto deve essere firmato dal responsabile dell’ufficio (art. 42 DPR 600/73) e notificato al contribuente, indicando il tributo, le sanzioni e la motivazione . Il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per impugnare l’atto in Commissione Tributaria.

I termini di accertamento sono regolati dal DPR 600/1973 (art. 43). In linea di massima, il fisco ha 5 anni di tempo (decadenza) dall’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per notificare l’avviso . In caso di omessa o infedele dichiarazione, il termine si estende a 7 anni. Fino al 2016 esisteva un “raddoppio” (10 anni) in presenza di denuncia penale, ma la Legge di Stabilità 2016 (L.208/2015) ha soppresso il raddoppio automatico per gli accertamenti avviati dal 2017 in poi . La Cassazione ha chiarito che vale il criterio transitorio: se una denuncia penale fu inviata entro la scadenza ordinaria e all’epoca il fatto era penalmente rilevante, i termini lunghi restano applicabili; se la denuncia è tardiva o il fatto non era reato al tempo dei fatti, il termine rimane 5/7 anni . In pratica, oggi i termini sono sempre 5/7 anni (Cass. 30921/2022 confermata) salvo poche eccezioni.

Negli anni 2020-2021 il termine di accertamento è stato prorogato per sospensione COVID: dal 8/3/2020 al 31/5/2020 tutti i termini tributari sono stati bloccati e prorogati di 85 giorni . La Cassazione (decr. 1630/2025) ha stabilito che tale sospensione vale per tutti i termini attivati in quel periodo, incluse imposte e contenziosi . Quindi, un termine (ad es. 5° anno con scadenza naturale 31/12/2020) è stato prorogato di 85 giorni (fino al 24/3/2021 circa) . Chi riceve oggi un avviso per anni dal 2017 in poi può verificare se è trascorso il termine 5/7 anni (eventuali proroghe andate) .

Tabella riepilogativa – Termini di accertamento (decadenza):

CircostanzaTermine di decadenza
Dichiarazione presentata/regolare5 anni dall’anno successivo (es.: imposte 2021 – termine 31/12/2026) .
Omessa o infedele dichiarazione7 anni dall’anno successivo.
Plusvalenze non dichiarate (regime redditi)?5 anni (salvo frode penale).
Bonus: Denuncia reato tributario entro termine ordinario (transitorio fino 2016)poteva estendere a 10 anni, ora decorre raddoppio solo se reato esistente e denuncia in tempo .
Emergenza COVID+85 giorni su ogni termine decadenziale nel 2020 .

3.4 Contenzioso tributario

Se il contribuente non aderisce spontaneamente o non trova accordo, l’avviso di accertamento può essere impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (C.T.P.) entro 60 giorni . Nel ricorso vanno indicate le motivazioni di fatto e di diritto (ad es. contestando i maggiori redditi presunti o l’inesistenza di reati). È necessario offrire prove documentali come contratti di traduzione, estratti conto, mail di conferma, ricevute di pagamento di servizi (dizionari, software) per confutare le presunzioni dell’Agenzia.

In contenzioso il contribuente può citare anche sentenze favorevoli o principi di diritto. Ad esempio, la Corte costituzionale ha affermato che per i liberi professionisti i prelevamenti bancari non costituiscono base per presunzione di reddito (solo i versamenti) . Inoltre, se il tributo contestato riguarda fattispecie estere, il contribuente può richiamare le convenzioni contro le doppie imposizioni e il diritto al credito di imposta per imposte pagate all’estero (art. 165 TUIR).

Recenti sentenze di merito e di legittimità forniscono importanti indirizzi: – Cass. n. 21214 e 21220/2024 (ord.): confermano che la presunzione legale sui versamenti bancari vale anche per i lavoratori autonomi, e che spetta a questi provare analiticamente l’estraneità di detti versamenti dai fatti imponibili . – Cass. n. 2286/2025 (13/01/2025): un contribuente italiano con uno “studio” negli USA (Trattato Italia-USA L.20/2009) ha diritto a dedurre i redditi esteri solo se prova di possedere stabile base estero autonoma . (Ciò implica che traduttori italiani che lavorano dall’Italia non subiscono tassazione estera in mancanza di stabile organizzazione). – Cass. ord. n. 10642/2025: chiarisce che il diritto al credito d’imposta per imposte estere (art.165 TUIR) non si perde se non esercitato nel periodo d’imposta di competenza; il contribuente può presentare dichiarazione integrativa entro 10 anni per ottenere il credito . Questa pronuncia è particolarmente favorevole: se, ad esempio, un traduttore subisce una ritenuta estera su compensi percepiti (o versa tasse all’estero), può ancora chiederne il rimborso in Italia anche se ha omesso di indicarlo nella dichiarazione originaria . – Cass. civ. sez. trib. n. 38691/2021 (richiamata da ) e Cass. n. 29572/2018 (citate ) : affermano che per i professionisti la presunzione legale sui versamenti è invariata nonostante la Consulta 228/2014 (che aveva escluso la presunzione sui prelevamenti) . – Cass. ord. n. 5131/2025: sui termini, ha stabilito che per i reati tributari segnalati entro il 31/12/2016 il raddoppio si applica se il reato sussisteva al tempo dei fatti . (Non direttamente sul traduttore ma utile nel computo termini).

Queste sentenze dimostrano che il contribuente-professionista può contare su presidî giurisprudenziali: la legge è interpretata a favore dell’onere della prova, e in casi di omissis fiscali in paesi esteri concede margini di regolarizzazione (Corte di Cassazione ordinanza 10642/2025) .

In caso di soccombenza in prima istanza, si può impugnare in appello e poi in Cassazione, ma va valutata la convenienza (costi, probabilità di successo). Spesso è preferibile definire bonariamente l’accertamento con adesione o ravvedimento anziché iniziare un lungo contenzioso.

4. Strumenti di difesa nella fase precontenziosa

Prima della notificazione dell’avviso d’accertamento è possibile agire in via amministrativa per sanare errori o mitigare il contenzioso. I principali strumenti sono:

  • Ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997): se il traduttore si accorge di aver commesso un’omissione o di aver versato tardivamente imposte, può correggere spontaneamente la dichiarazione presentando ravvedimento (integrativa) e versando imposte, interessi legali e sanzioni ridotte (sanzione minima, riduzione fino al 5% o 15% a seconda del ritardo). Il ravvedimento è consigliabile quando la contestazione è di modesta entità e non si rischia denunzia penale. Per esempio, se si sono dichiarati 20.000 € invece di 25.000 €, si può integrare dichiarazione e ravvedere.
  • Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997, art. 6): è una procedura di composizione bonaria. Dopo il PVC, il contribuente e l’Ufficio possono incontrarsi (di norma entro 30 giorni dalla conclusione del contraddittorio scritto) per negoziare un accordo. L’adesione consente di definire la pretesa su base concordata: si riducono o annullano alcune contestazioni e si applicano sanzioni agevolate (fino al 40% in luogo del 100–200%). Se il contribuente ritiene fondate alcune osservazioni dell’Ufficio, può accettare parzialmente l’accertamento risparmiando tempo e spese, evitando un contenzioso lungo. L’accordo di adesione si perfeziona con un verbale firmato, che il contribuente può impugnare solo se non firmato. La normativa e le istruzioni operative dell’Agenzia danno criteri per il calcolo agevolato. Questa procedura è conveniente quando le ragioni dell’Agenzia sono forti e l’economia dell’accordo (minor sanzioni) supera il rischio del contenzioso.
  • Accertamento con stipulazione di conciliazione (D.Lgs. 218/1997, art. 7) e conciliazione giudiziale: si applicano di solito a società, meno frequenti per autonomi.
  • Controdeduzioni e contraddittorio scritto: come già illustrato, alla ricezione del PVC (o comunicazione di irregolarità) il contribuente deve prendere subito posizione. Conviene produrre un fascicolo difensivo completo: estratti conto bancari, contratti di lavoro, e-mail di incarico, anche traduzioni già pubblicate, invii di bozze, fatture estere, fatturazione internazionale (SEPA) – tutto ciò che dimostri l’operatività effettiva. In particolare, se oggetto del controllo sono redditi esteri non dichiarati, si devono apportare prove (ad es. bonifici da clienti esteri, documenti di viaggio nel paese estero, eventuali certificazioni fiscali estere). Si può citare la normativa sul credito d’imposta all’estero (art.165 TUIR) e, se necessario, chiedere la sospensione della richiesta di pagamento (art. 47 DPR 602/73) fino alla definizione del contenzioso.
  • Accesso e richieste documentali. Il contribuente può chiedere all’Ufficio di accedere agli atti e ai dati raccolti (art. 10 Statuto del Contribuente). In sede di contraddittorio, ha diritto di ottenere copia dei dati usati dal fisco, del PVC integrale, ecc. L’Agenzia deve mettere a disposizione tali informazioni se richiesto. Mancanza di trasparenza o rifiuto può costituire vizio procedimentale (avviso impugnabile per carenze motivazionali).
  • Diritto al rimborso/spostamento di assegni. In caso di errori formali dell’atto (firma mancante, incongruità nell’applicazione della legge), si può far valere la nullità dell’atto ai sensi dell’art. 42 DPR 600/73 .

In questa fase è importante farsi assistere da un commercialista o avvocato tributarista. Essi possono calcolare oneri e sanzioni, suggerire se meglio regolarizzare ora o contestare, e predisporre le memorie con riferimenti giuridici e probatori solidi.

5. Difesa in sede contenziosa

Se l’Agenzia emette l’avviso di accertamento e il contribuente non ottiene un accordo, è tempo di ricorrere in Commissione Tributaria. Il ricorso tributario deve contenere i motivi di impugnazione: ad esempio errori di fatto (dati errati, somme non riconducibili a reddito), errori di diritto (interpretazione delle norme, ricorsi a convenzioni internazionali). È fondamentale citare le prove già versate e, se possibile, introdurne di ulteriori (esibendo documenti non considerati). Anche in giudizio è possibile chiedere l’ammissione di nuova prova documentale, se giustificato (art. 24 d.lgs. 546/92).

Dal punto di vista difensivo, conviene articolare le motivazioni come segue:

  • Negazione della presunzione: se l’accertamento si basa su presunzioni (versamenti bancari, parametri, ecc.), dimostrare l’estraneità dei fatti imposibili con prove specifiche . Ad esempio, se l’ufficio assume che ogni ingresso sul conto sia ricavo, il contribuente deve documentare che parte sono prestiti, risparmi pregressi, fatture già tassate, ecc.
  • Clausole del regime forfettario: se il controllo riguarda l’applicabilità del regime agevolato (ad es. dubbi se maturati i requisiti, superamento soglia), si può far valere il disallineamento temporale o la conformità alla normativa (come l’autocertificazione del regime forfettario). L’Agenzia, per contestare il regime, deve dimostrare la sussistenza di una delle cause di esclusione (spese per collaboratori, quote srl, ecc.), altrimenti deve considerare legittima la permanenza nel regime agevolato.
  • Rette di calcolo errate: controllare la correttezza dei conteggi. Talvolta l’avviso rettifica errori di calcolo o aliquote errate. Un commercialista può verificare rapidità le quote IRPEF, sanzioni, interessi, ravvedimento.
  • Doppia imposizione/doppia non imposizione: se si contestano redditi esteri, verificare la normativa convenzionale. Ad esempio, il caso Cass. 2286/2025 indica che, nei rapporti con gli USA, il professionista residente paga le imposte solo in Italia, a meno che abbia stabile base in USA. Ciò implica che un traduttore italiano che lavora dal suo studio in Italia per una casa editrice USA deve tassare tale reddito solo in Italia, richiedendo il credito per eventuali imposte già versate negli USA (ad es. ritenute). Se, viceversa, l’imponibile è stato completamente tassato in Italia, si può contestare la richiesta di imposta estera (se erronea) mostrando il pagamenti fiscali già effettuati.
  • Precedenti giurisprudenziali: citare sentenze favorevoli consente di rafforzare la difesa. Ad esempio, si può richiamare la già citata Cass. 10642/2025 per dimostrare che il contribuente non decade dal credito di imposta se dimentica di segnalarlo subito. Oppure argomentare – in analogia – che una omissione dichiarativa può essere sanata con integrativa, purché prima dei termini di decadenza.

Alla pronuncia di merito, se una delle parti è insoddisfatta, può presentare appello alla Commissione Tributaria Regionale; infine, in cassazione si impugnano le questioni di diritto (ad esempio violazione di norme procedurali o interpretazioni di leggi tributarie). Il ricorso in Cassazione è molto tecnico (art. 366 CPC) e richiede eccezioni di diritto precise. Tipicamente, un privato si ferma alle commissioni ordinarie, lasciando il contenzioso legale più spinto agli studi professionali.

6. Redditi esteri e committenti non italiani

Un aspetto cruciale per i traduttori online è la gestione dei redditi percepiti da clienti esteri. L’Italia tassa in base al principio di tassazione mondiale: i residenti devono dichiarare tutti i redditi prodotti ovunque . Tuttavia le convenzioni contro le doppie imposizioni (ad es. l’Italia ha accordi con USA, Regno Unito, ecc.) attribuiscono di regola la potestà impositiva allo Stato del committente e predispongono meccanismi di credito in Italia.

  • Contributi e IRPEF sul reddito estero. Se il traduttore è residente in Italia (anche se temporaneamente all’estero), deve includere in Italia i compensi percepiti da clienti esteri. Se a titolo di lavoro dipendente (non è il nostro caso, ma ad es. distacco all’estero per conto di un’azienda italiana), servono criteri differenti. Da autonomo, i compensi esteri (B2B) sono di norma tassabili solo in Italia – in base a molti trattati (es. art.14 Convenzione Italia-USA L.20/2009) – se il prestatore non ha una stabile organizzazione all’estero . Nel caso comune del traduttore che lavora da casa in Italia, la fattispecie contrattuale è in genere “servizio da remoto”: la tassazione resta in Italia.
  • Credito d’imposta. Se però nei paesi esteri vengono già applicate imposte (ad es. ritenute d’imposta, tasse del paese di origine del cliente), il contribuente italiano ha diritto a un credito di imposta in Italia (art.165 TUIR) . Nel caso USA, la trattenuta tipica sugli autonomi esteri è 30%, ma il trattato italo-USA può ridurla (solitamente 0% per prestazioni professionali se non si ha un “business connection” negli USA). Se però qualche imposta viene indebitamente prelevata (o se il cliente trattiene commissioni), va chiesta come credito nel modulo RW (credito estero) nella dichiarazione dei redditi. Cassazione 10642/2025 ha chiarito che tale credito non si perde se non dichiarato subito: basta integrativa entro 10 anni. In pratica, un traduttore può versare in ritardo il credito per evitare doppia tassazione (ottenendo rimborso o compensazione).
  • Vita all’estero e residenza. Se il traduttore italiano si trasferisce stabilmente all’estero (iscrizione AIRE), potrebbe non essere tassato in Italia sui redditi prodotti fuori Italia, ma attenzione ai “criteri di collegamento”: la Cassazione ha ribadito che la mera residenza anagrafica estera (AIRE) non basta a escludere la residenza fiscale italiana se rimangono in Italia interessi vitali, investimenti o famiglia . Un controllo fiscale può esaminare i requisiti di residenza, e in caso di “residenza fittizia” gli imponibili globali tornano in Italia.
  • Monitoraggio Fiscale (quadro RW). Se il traduttore detiene all’estero conti correnti, investimenti o monete virtuali, deve compilare il Quadro RW della dichiarazione. L’omessa compilazione del RW può essere sanzionata anche pesantemente (sanzioni del 3–15% sulle somme/valori in RW). In fase di controllo è quindi fondamentale aver dichiarato correttamente il RW e aver pagato l’IVAFE (imposta sul valore dei depositi all’estero). La “prassi cartacei” consiglia di mantenere estratti conto consolldabili alla data del 31/12 e documenti delle imposte estere già versate, per calcolare crediti.

Esempio numerico – Redditi esteri: un traduttore residente in Italia presta servizio a una casa editrice negli USA e fattura 10.000 $ (equiv. ~9.200 €). In base al trattato Italia-USA, deve dichiarare in Italia 9.200 € come reddito di lavoro autonomo. Se la casa editrice ha subito ritenuto (diciamo 0% se invoicata come prestazione professionale, o 30% senza esenzione), quell’imposta pagata all’estero va segnalata nel quadro RW e dedotta come credito in Italia. Se il contribuente dimentica di chiedere subito il credito, lo può fare più tardi entro 10 anni . Se, invece, il traduttore vive a Londra e fattura editori italiani, l’imposizione è nel Paese di residenza (Inghilterra), salvo eccezioni. Questo esempio mostra che ogni caso di reddito estero può attivare regole di tassazione diverse, e spesso servono consulenze internazionali.

7. Esempi pratici e simulazioni numeriche

Per comprendere concretamente, riportiamo simulazioni a titolo esemplificativo solo per l’Italia (in euro).

  • Simulazione 1 – Regime forfettario vs ordinario (ricavi 30.000€)
  • Forfettario: coefficienti e aliquote come : reddito imponibile = 30.000×78% = 23.400 €. Aliquota sostitutiva 5% (primi 5 anni, avendo i requisiti) => imposta sostitutiva = 1.170 € . Contributi INPS = 26,07% di 23.400 ≈ 6.100 € . Totale imposte+contributi = ~7.270 €.
  • Ordinario: supponiamo costi deducibili pari al 30% (9.000 €). Reddito netto = 21.000 €. IRPEF (scaglioni 2023: 23% fino 15k, 27% fino 28k) = 23% su 15.000 + 27% su 6.000 = 3.450 + 1.620 = 5.070 €. Contributi INPS 26,07% di 21.000 = ~5.475 €. Totale = 10.545 €. In questo scenario il regime forfettario è più conveniente (7.270 € vs 10.545 €) perché i costi effettivi del libero professionista spesso superano il coefficiente standard del 22% non tassato.

Tabella comparativa (30.000€):

VoceForfettarioRegime ordinario
Ricavi30.000 €30.000 €
Coeff. redditivo78% (reddito=23.400 €)– (ipotizziamo 70%)
Reddito imponibile23.400 €21.000 €
Aliquota IRPEF5% (agevolata)scaglioni 23%/27%/…
Imposte IRPEF1.170 €5.070 €
Contributi INPS6.100 €5.475 €
Tasse totali~7.270 €~10.545 €
  • Simulazione 2 – Superamento soglia forfettario. Se il traduttore in un anno realizza 90.000 € di ricavi (oltre la soglia di 85.000 €), decade dal regime forfettario e deve passare al regime ordinario. Ciò comporta: dover fatturare con IVA, tenere scritture, pagare IRPEF su ricavi netti, IRAP e addizionali. Un controllo fiscale potrebbe accertare il superamento e chiedere l’IVA non versata e l’IRPEF aggiuntiva. In questo caso la difesa in contraddittorio potrebbe consistere nel dimostrare che 90k erano soggetto a eccezioni (es. cessioni immobili, che esulano da forfettario), o nell’accettare un calcolo “misto” con transazione.
  • Simulazione 3 – Accertamento di ricavi esteri omessi. Un traduttore residente non ha dichiarato 20.000 € di ricavi ricevuti dall’estero (B2B, nessuna ritenuta trattenuta). Il coefficiente di redditività (forfettario) avrebbe dato reddito imponibile 15.600 €, imposta sostitutiva 3.120 € (20% dell’imponibile se aliquota 20%, es. ordinario). L’Agenzia scopre i 20.000€ non dichiarati (per es. incrociando dati di piattaforma). L’avviso rettificherebbe il reddito aumentandolo di 15.600 € e aggiungendo sanzioni del 30–120% (omessa dichiarazione: 100%) su tale maggior imposta. Ad esempio, imposta accertata 3.120 €, sanzione fino a 3.744 € (120% ridotto). La difesa dovrà dimostrare qualcosa: ad es. che quei 20.000 € corrispondevano a un rimborso di spese sostenute all’estero (documentato), oppure dichiarare tardivamente con ravvedimento (pagando 3.120+ sanzioni minori, es. 10% se ravvedimento di ritardata presentazione entro 90 giorni). Se invece si rifiuta di aderire, in giudizio si può eccepire la validità del controdedotto oppure proporre un ricorso per eccesso di potere.

8. Domande frequenti (FAQ)

  • D: Devo aprire partita IVA se faccio qualche traduzione saltuaria o tramite piattaforma?
    R: Se l’attività è saltuaria e di entità ridotta, in linea generale non serve partita IVA (reddito assimilabile occasionali). Tuttavia, se l’attività è abituale, continuativa o supera 5.000–8.000 €/anno, la legge richiede l’apertura di P.IVA e la fatturazione regolare. Anche lavorando su piattaforme, se si superano i limiti di occasionalità, bisogna risultare come professionista.
  • D: Non ho emesso fattura per un cliente straniero che mi ha pagato in valuta. Ho comunque rapporti con il fisco?
    R: Sì. In Italia ogni prestazione professionale deve avere documentazione contabile: fattura (anche se al cliente straniero è stata inviata come email scritta) o almeno ricevuta. L’assenza di fattura non significa esenzione: il reddito percepito rimane imponibile. Devi dichiararlo e, se non l’hai fatto, integrarlo ora. In caso di controllo, l’Agenzia potrà ricostruire l’incasso (es. da movimenti bancari) e sanzionarti per omessa fattura.
  • D: Come funziona l’IVA se il cliente è in UE o fuori UE?
    R: Se il cliente è un’impresa UE (ha P.IVA intracomunitaria), la prestazione di traduzione è tassata nel paese del cliente: si emette fattura con reverse charge interno (senza IVA) . Se cliente UE è privato, si applica IVA italiana (la prestazione è B2C con luogo imponibile in Italia), al 22%. Se il cliente è extra-UE e non residente, generalmente non si addebita IVA (“non imponibile” o “esente” a seconda del caso), ma l’importo va comunque dichiarato in IRPEF. Importante annotare in fattura il riferimento normativo (art. 7-bis DPR 633/72) o “art. 7-ter, comma 1, lett. a) DPR 633/72” per servizi internazionali, a seconda della tipologia di cliente.
  • D: Ho ricevuto un avviso di accertamento senza aver avuto alcun preavviso. Posso difendermi?
    R: Sì. Se il contro dell’Agenzia è avvenuto “a tavolino” (senza visita fiscale), il contraddittorio preventivo non era obbligatorio (salvo ordini recenti: per atti dal 30/4/2024 vale art.6-bis L.212/2000). In ogni caso, ricevendo l’avviso è possibile proporre memoria entro 60 giorni. È opportuno farlo con l’assistenza di un tributarista, che preparerà osservazioni difensive motivando ogni punto contestato e allegando documenti. Anche successivamente all’atto, si possono proporre accertamenti con adesione o ricorso.
  • D: Posso ottenere sanzioni ridotte?
    R: Sì. In sede di adesione o nell’ambito del ravvedimento operoso, le sanzioni sono molto attenuate. Ad esempio, per omessa dichiarazione, se si aderisce sanzione minima 3% (anziché 120–240%); se si ravvede prima di PVC la sanzione dal 3% al 30% a seconda del ritardo (art. 13 D.Lgs.472/97). Anche in giudizio i giudici possono ridurre ulteriormente se si dimostra buona fede, anomalia delle contestazioni o errori formali dell’amministrazione.
  • D: Che succede se non impugno l’avviso?
    R: L’avviso diventa definitivo, il debito tributario si iscrive a ruolo e scattano esecuzioni coattive (pignoramenti, fermo auto, etc.). Se si vuole opporsi, si deve impugnare entro i termini (60 giorni, con possible proroghe del COVID). Passato questo termine, si può solo tentare rimozione in autotutela (e difficilmente ottenere annullamento).
  • D: Posso usare il Redditometro o l’Anagrafe dei conti come strumenti di difesa?
    R: No. Redditometro (accertamento sintetico) e ricostruzioni basate su parametri sono strumenti a uso del fisco, non del contribuente. Il contribuente può semmai confutare gli elementi del redditometro (es. spese dichiarate, patrimonio) mostrando che la capacità di spesa è già giustificata da redditi dichiarati. In ogni caso, per i lavoratori autonomi questi strumenti si applicano con minore frequenza rispetto ai dipendenti; tuttavia, i risultati possono emergere nell’accertamento analitico.

9. Tabelle riepilogative

  • Tabella 1 – Strumenti di difesa:
FaseStrumentoScopo
Verifica fiscaleRichiesta contraddittorio preventivoChiarire contestazioni prima dell’atto finale
Memorie e documenti in contraddittorioDimostrare reale situazione fiscale
PVCOsservazioni scrittoPuntualizzare errori del verbale, presentare prove
Post-PVCRavvedimento operosoRegolarizzare errori spontaneamente, pagare sanzioni minori
Accertamento con adesioneTransigere con l’Agenzia (riduzione sanzioni)
Avviso accertamentoRicorso CTRImpugnare atto contestando fondi di diritto e fatto
Giudizio CTRMediazione (facoltativa)Tentare conciliazione con sconto di sanzioni prima del giudizio
Sentenza CTRAppello CRTRaggiungere ridefinizione dell’atto in secondo grado
Cassazione (diritto)Ricorso per cassazioneContestare questioni interpretative di diritto
  • Tabella 2 – Confronto PVC vs Avviso di accertamento:
CaratteristicaPVC (Processo Verbale)Avviso di accertamento
NaturaAtto endoprocedimentale (non impositivo)Atto impositivo definitivo
ContenutoRilievi e risultati delle indaginiDovuto/dovuta imposta+sanzioni+interessi
ContraddittorioFacoltativo (obbligatorio per legge dal 2024)Non previsto (fase successiva)
Termine per impugnazione (ricorso)Non impugnabile direttamente60 giorni per ricorso innanzi alla CTP
EffettoPreparatorio all’avviso, eventuale adesioneDefinitivo (salvo impugnazione)

10. Conclusioni

L’accertamento fiscale a carico di un traduttore online richiede di presidiare sia gli aspetti normativi che le tecniche di difesa. La conoscenza delle regole (regime fiscale, obblighi IVA, tassazione del reddito) e delle novità (p.es. comunicazioni DAC7, obbligo contraddittorio preventivo dal 2024) consente di prepararsi. In caso di verifica, il lavoratore autonomo deve collaborare (fornendo documentazione), sfruttare il contraddittorio per ridurre i rilievi e, se necessario, ricorrere agli strumenti deflativi (ravvedimento, adesione). In giudizio, può contare su pronunce recenti favorevoli che rafforzano la posizione del contribuente (p.es. sulle presunzioni bancarie e sul trattamento dei redditi esteri) .

In ogni fase, è importante affidarsi a professionisti (commercialisti e avvocati tributaristi) esperti in diritto tributario. Essi guideranno il contribuente nell’analisi del PVC, nella predisposizione della difesa scritta, nella simulazione delle imposte e sanzioni dovute, e nella scelta della strategia (accordo oppure contenzioso). Ricordiamo che gli strumenti legali esistenti (contraddittorio, adesione, ricorso, ravvedimento) sono pensati per tutelare il contribuente. Con una pronta reazione all’avviso di accertamento e una difesa metodica, è possibile minimizzare i rischi e limitare gli oneri ulteriori.

Hai ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate perché, come traduttore online freelance, ti vengono contestati compensi non dichiarati o spese non inerenti? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate perché, come traduttore online freelance, ti vengono contestati compensi non dichiarati o spese non inerenti?
Vuoi sapere cosa rischi e come predisporre una difesa efficace?

👉 Prima regola: dimostra la trasparenza dei compensi percepiti da clienti e piattaforme digitali, la regolare emissione delle fatture e la tracciabilità dei pagamenti ricevuti.


⚖️ Quando scattano le contestazioni

  • Compensi da piattaforme di traduzione (Upwork, Fiverr, ecc.) non dichiarati;
  • Pagamenti ricevuti tramite PayPal, Stripe o bonifici non registrati;
  • Mancata emissione di fattura per clienti esteri;
  • Spese dedotte (software CAT tools, corsi di lingua, connessione internet) ritenute non inerenti;
  • Scostamenti dai parametri ISA o incongruenze rispetto ai redditi medi del settore.

📌 Conseguenze della contestazione

  • Recupero delle imposte sui compensi ritenuti occultati;
  • Indeducibilità delle spese giudicate non pertinenti;
  • Sanzioni fiscali per dichiarazione infedele o omessa fatturazione;
  • Interessi di mora sulle somme accertate;
  • Possibili contestazioni contributive INPS (Gestione separata) per attività continuativa.

🔍 Cosa verificare per difendersi

  • Tutti i compensi da clienti e piattaforme sono stati fatturati e registrati correttamente?
  • I pagamenti includono solo ricavi o anche rimborsi spese e trasferimenti non imponibili?
  • Le spese professionali erano effettivamente necessarie per l’attività di traduzione?
  • Le differenze derivano da lavori annullati o non pagati?
  • L’accertamento si fonda su dati concreti o solo su presunzioni basate sui flussi digitali?

🧾 Documenti utili alla difesa

  • Fatture elettroniche e ricevute fiscali emesse;
  • Estratti conto bancari, PayPal o Stripe con i movimenti;
  • Contratti o ordini di lavoro con clienti esteri e italiani;
  • Documentazione delle spese (software di traduzione, attrezzatura, corsi di formazione);
  • Dichiarazioni fiscali e registri IVA.

🛠️ Strategie di difesa

  • Dimostrare la regolarità della contabilità e la tracciabilità dei compensi;
  • Contestare ricostruzioni induttive basate su stime di mercato o presunzioni;
  • Evidenziare spese strettamente inerenti e indispensabili all’attività;
  • Eccepire errori di calcolo o difetti di motivazione nell’accertamento;
  • Chiedere annullamento in autotutela se la documentazione era già agli atti;
  • Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro i termini previsti.

🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

📂 Analizza i compensi percepiti e le spese contestate;
📌 Verifica la fondatezza delle contestazioni e i margini difensivi;
✍️ Redige memorie difensive e ricorsi tributari;
⚖️ Ti rappresenta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria e, se necessario, anche in sede penale;
🔁 Suggerisce strategie preventive per una gestione fiscale sicura e trasparente dell’attività di traduzione online.


🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in contenzioso tributario e fiscalità digitale;
✔️ Specializzato in difesa contro contestazioni fiscali a traduttori freelance e professionisti online;
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.


Conclusione

Gli accertamenti fiscali ai traduttori online non sempre sono fondati: spesso derivano da presunzioni sui flussi PayPal o da errori nell’interpretazione dei compensi percepiti all’estero.
Con una difesa mirata puoi dimostrare la correttezza della tua posizione fiscale, ridurre drasticamente sanzioni e interessi ed evitare conseguenze penali.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa contro gli accertamenti fiscali nella professione di traduttore online inizia qui.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!