Hai ricevuto un accertamento fiscale come scuola di equitazione o maneggio? In questi casi, l’Agenzia delle Entrate presume che parte dei ricavi derivanti da lezioni, pensionamento cavalli, affitti di box, passeggiate o eventi non sia stata dichiarata correttamente. Le attività sportive e ricreative connesse al settore equestre sono considerate dal Fisco a rischio per l’uso frequente di pagamenti in contanti e la gestione complessa delle entrate. Le conseguenze possono essere molto gravi: recupero delle imposte, applicazione di sanzioni elevate e, nei casi più seri, contestazioni penali. Tuttavia, non sempre la contestazione è fondata: con una difesa ben documentata è possibile dimostrare la regolarità della gestione fiscale o ridurre sensibilmente le pretese dell’Agenzia.
Quando l’Agenzia delle Entrate contesta i redditi di scuole di equitazione e maneggi
– Se i ricavi dichiarati non coincidono con il numero di allievi iscritti o di cavalli ospitati
– Se vi sono incongruenze tra i corrispettivi registrati e i movimenti bancari
– Se i pagamenti in contanti non sono supportati da ricevute o fatture
– Se l’Ufficio presume la presenza di lezioni, pensionamenti o servizi “in nero”
– Se emergono scostamenti dagli indici ISA o da parametri medi del settore sportivo e ricreativo
Conseguenze dell’accertamento fiscale
– Recupero a tassazione dei compensi ritenuti non dichiarati
– Applicazione di sanzioni fino al 200% delle maggiori imposte accertate
– Interessi di mora sulle somme contestate
– Rettifica delle dichiarazioni fiscali e possibili controlli futuri più serrati
– Nei casi più gravi, denuncia penale per dichiarazione infedele o frode fiscale
Come difendersi dall’accertamento
– Dimostrare la corrispondenza tra servizi resi, iscrizioni, pensionamenti e ricavi dichiarati
– Produrre registri delle presenze, contratti, fatture, ricevute ed estratti conto bancari
– Contestare ricostruzioni presuntive basate su parametri non rappresentativi della specifica realtà
– Evidenziare errori di calcolo, difetti istruttori o vizi di motivazione nell’avviso di accertamento
– Richiedere la riqualificazione della contestazione per ridurre sanzioni e interessi
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per ottenere l’annullamento totale o parziale della pretesa
Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare la documentazione fiscale, contrattuale e gestionale oggetto di contestazione
– Verificare la legittimità della contestazione e la corretta imputazione dei redditi
– Predisporre un ricorso fondato su prove concrete e giurisprudenza favorevole
– Difendere la scuola o il maneggio davanti ai giudici tributari e, se necessario, anche in sede penale
– Tutelare il patrimonio aziendale e personale da richieste fiscali sproporzionate
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale della contestazione
– La riduzione delle sanzioni e degli interessi applicati
– La sospensione delle richieste di pagamento già notificate
– Il riconoscimento della correttezza delle dichiarazioni rese
– La certezza di pagare solo quanto realmente previsto dalla legge
⚠️ Attenzione: scuole di equitazione e maneggi sono attività spesso soggette a controlli fiscali, anche per la loro natura mista (sportiva, agricola, ricreativa). È fondamentale predisporre una difesa tempestiva e ben documentata per evitare pesanti conseguenze economiche e legali.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e settore sportivo-ricreativo – spiega come difendersi in caso di accertamento fiscale a carico di scuole di equitazione e maneggi e quali strategie adottare per tutelare i tuoi interessi.
👉 Gestisci una scuola di equitazione o un maneggio e hai ricevuto un accertamento fiscale? Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo la fondatezza della contestazione e costruiremo la strategia difensiva più efficace per tutelare i tuoi interessi.
Introduzione
Il settore ippico–equestri (scuole di equitazione, maneggi e circoli sportivi) è da sempre al centro di verifiche fiscali mirate. L’Agenzia delle Entrate negli ultimi anni ha focalizzato l’attenzione su questi soggetti, ritenendo che spesso svolgano attività commerciali non dichiarate o applichino in modo scorretto i regimi agevolati per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD/SSD). Fondamentale è il principio che il regime di favore per le ASD (ex L.398/1991, art.148 TUIR e art.90 L.289/2002) non si basa soltanto sulla forma giuridica o l’affiliazione al CONI, ma richiede l’effettivo svolgimento di attività senza scopo di lucro . In pratica, l’ASD deve dimostrare con documenti e rendiconti che la vita associativa (assemblee, democraticità, reinvestimento degli utili, ecc.) è reale: circostanza ribadita dalla Cassazione nelle recenti ordinanze 5132/2025 e 5883/2025 . Ciò significa che anche se lo statuto formale è corretto, il Fisco controllerà che i soci partecipino attivamente alle decisioni e che eventuali ricavi istituzionali non siano gestiti come fondi di fatto di un’impresa privata.
Dal punto di vista dell’imprenditore o dell’ASD sotto verifica, è essenziale predisporre subito tutta la documentazione che attesti la coerenza dell’attività con le finalità sportive dilettantistiche. Occorre conservare in modo ordinato statuto, verbali assembleari, registro soci, quaderni cassa o registri IVA (anche se opzionali) e ogni documento (contratti di istruttori, fatture di sponsorizzazioni, elenchi soci con quote versate) . In particolare, lo statuto dell’ASD deve indicare obbligatoriamente clausole come la democraticità interna, la gratuità delle cariche sociali, il divieto di distribuire utili e la devoluzione del patrimonio a fini sportivi . Se si adotta il regime forfetario 398/91, ricordiamo che l’ASD può essere esonerata da contabilità ordinaria o dal modello EAS (fino a 200.000€ di ricavi) , ma rimane comunque vincolata al principio del favor debitoris: in caso di contestazioni fiscali deve poter dimostrare in ogni momento il rispetto dei requisiti sostanziali richiesti .
Quadro normativo generale
Regime delle ASD/SSD (enti non commerciali): le associazioni sportive dilettantistiche sono regolate dalla L. 289/2002 (ex L.342/2000) e dal TUIR (D.P.R. 917/1986). L’art.148 TUIR esenta da IRES/IRPEF i proventi derivanti dall’“attività istituzionale” (insegnamento sportivo, manifestazioni sportive, ecc.), a condizione che l’ente rispetti i requisiti di non lucro e democraticità . Oltre al regime ordinario, le ASD possono optare facoltativamente per il regime agevolato di cui alla L.398/1991 (art.1): un sistema semplificato in cui l’imposta diretta è sostituita da una ritenuta del 3% sui corrispettivi commerciali e l’IVA è assolta in misura forfettaria (3% sulle vendite) invece che ordinaria. Questo regime, però, richiede il mantenimento dell’aspetto dilettantistico (attività sociale senza fini di lucro) . Recentissima giurisprudenza (Cass. 31924/2024, 5132/2025, 5883/2025) ha precisato che la mera affiliazione al CONI o l’iscrizione al Registro ASD non bastano per usufruire delle agevolazioni: l’ASD deve concretamente coinvolgere i soci nelle decisioni e reinvestire i proventi nello sport .
Norme fiscali principali: per gli aspetti fiscali rilevano il DPR 600/1973 (accertamento induttivo, redditometro), il DPR 633/1972 (IVA), il DPR 917/1986 (TUIR), la L.398/1991 citata, la L.289/2002 (art.90-96 ASD) e, più recentemente, la Legge 112/2023 (art.36-bis) che ha previsto l’esenzione IVA per le prestazioni didattiche offerte dagli enti sportivi dilettantistici . In pratica, da agosto 2023 tutte le attività didattiche/formative (lezioni di equitazione, addestramento ippico, ecc.) rese dagli ASD riconosciuti (e dal 2025 anche senza affiliazione obbligatoria) sono considerate esenti da IVA . Sul piano tributario, ricordiamo infine che i redditi commerciali (es. affitto maneggio a terzi, sponsorizzazioni, cessione di beni) scontano la normale tassazione (IRES o IRPEF + IRAP), mentre molte attività sportive di base rimangono esenti o agevolate: ad esempio pensione e custodia di animali (anche cavalli) rientrano fra le operazioni esenti IVA (art.10, c.1, n.9, DPR 633/1972). Il Fisco utilizza anche indici di capacità contributiva (redditometro) per valutare il tenore di vita: le spese per cavalli in competizioni o attività agonistiche possono far scattare un accertamento sintetico (art.38 DPR 600/73), mentre la Cassazione ha escluso automaticamente dall’indice le spese per “cavalli d’affezione o passeggiate” .
Attività e regime fiscale nei circoli ippici
Di seguito una tabella riepilogativa semplificata che confronta le principali operazioni svolte in un maneggio/scuola di equitazione, evidenziando l’applicabilità di IVA e imposte sui redditi:
Attività | IVA | Redditi (IRES/IRPEF-IRAP) | Note e fonti |
---|---|---|---|
Quota associativa annuale (soci) | Nessuna, non è prestazione di servizi | Nessuna (attività istituzionale art.148 TUIR) | La quota versata dai soci non costituisce ricavo commerciale. Rientra nelle attività esenti del TUIR. |
Corsi di equitazione per soci (didattici) | Esenti (art.10 c.1 n.20 DPR 633/72) | Non imponibile (attività istituzionale) | Da L.112/2023, corsi didattici ASD esenti IVA . Redditi non imponibili ai sensi di art.148 TUIR se nell’ambito degli scopi statutari. |
Affitto cavalli ai soci (pensione cavalli) | Esenti (art.10 c.1 n.9 DPR 633/72) | Non imponibile (istituzionale) | La pensione (stabulazione, custodia) di cavalli è esplicitamente esente IVA. I ricavi sono ricadenti nell’attività istituzionale ai sensi di art.148 TUIR. |
Prestazioni sportive a terzi (lezioni, allenamenti) | Esenti (art.10 c.1 n.20 DPR 633/72) | Imponibile (commerciale, IRES/IRPEF + IRAP) | Se aperte anche ai non-soci, comunque la L.112/2023 tutela l’esenzione dell’IVA per le prestazioni sportive didattiche . Tuttavia, il ricavo resta attività commerciale per imposte dirette, salvo opzione 398/91 (se posseduto) . |
Organizzazione manifestazioni/concorsi | Esenti (se attività istituzionale) | Non imponibile (institutional) | Entrate derivanti da sponsorizzazioni o biglietti per manifestazioni sportive rientrano tra i proventi istituzionali delle ASD (art.148 TUIR). Le sponsorizzazioni commerciali (art.44 TUIR) non concorrono a formare reddito dell’ASD se gestite come vincolate allo svolgimento dell’attività sportiva. |
Raccolta fondi e donazioni | N/D (non soggette a IVA) | Non imponibile fino a 2 eventi/anno (ex art.143 TUIR) | La Cassazione (ord. 26811/2024) ha stabilito che i proventi da raccolta pubblica di fondi per eventi non commerciali (max 2/anno) non concorrono al reddito . |
Vendita di cavalli (accasamento) | Soggetta (cessione di bene, IVA 4% o ordinaria a seconda del soggetto) | Imponibile (plusvalenza o minusvalenza art.67 TUIR) | Se l’ente acquista e vende cavalli come attività commerciale (breeding), la cessione è imponibile. Invece, se è un’ASD e avviene tra soci senza scopo di lucro, potrebbe non essere considerata attività commerciale. |
Servizi extra (ristorazione, alloggi) | Soggetti (IVA ordinaria) | Imponibile (commerciale) | I servizi accessori (bar, ristorazione, affitto strutture) fuori dagli scopi sportivi dell’ASD sono assimilati a normali attività d’impresa e assoggettati a IVA e imposte ordinarie. |
Questa tabella riassume i casi più comuni: in generale, le prestazioni strettamente sportive o didattiche erogate dall’ASD ai propri membri (corsi, pensione cavalli, manifestazioni sportive) sono considerate attività istituzionali e perciò esenti da IVA e da imposizione diretta (art.148 TUIR) . Viceversa, ogni prestazione offerta a terzi o attività non strettamente sportive (es. sponsorizzazioni commerciali, affitto box non a soci, vendita di beni, gestione di ristorante/piscina) rientra nell’ambito commerciale e pertanto è assoggettata a IVA e tassata con regole ordinarie. In particolare, è bene ricordare che le prestazioni didattiche offerte dalle ASD (es. corsi di equitazione aperti anche ai non soci) sono state espressamente dichiarate esenti da IVA dall’art.36-bis della L.112/2023 . Questo rende ancor più solido il regime di esenzione per l’istruzione sportiva, superando i precedenti dubbi dell’Agenzia delle Entrate su corsi bimbi e analoghe attività .
Procedure di controllo e accertamenti
Le verifiche fiscali nei confronti di un maneggio o di una ASD possono avvenire in varie forme: ispezione (accesso) presso la sede, verifica a tavolino sui documenti contabili e fiscali, o metodologie induttive come accertamento sintetico (redditometro) e accertamento bancario (art. 32 DPR 600/73). Tipicamente, l’Agenzia o la Guardia di Finanza possono condurre un accesso ispettivo negli orari d’ufficio autorizzati, esaminando scritture contabili (libro soci, registro corrispettivi, fatture) o dati extracontabili (bonifici, pagamenti) . Al termine dell’ispezione, può essere redatto un Processo Verbale di Constatazione (PVC) che elenca le irregolarità individuate. Entro circa 60 giorni dal PVC, l’ufficio emette l’avviso di accertamento, con cui formalizza rettifiche di ricavi, imponibili e IVA non versata, oltre a sanzioni ed interessi . Importante: dal 2011 l’avviso di accertamento ha efficacia esecutiva immediata . Ciò significa che chi intende impugnarlo deve versare le somme richieste (o almeno 1/3 delle maggiori imposte) entro il termine utile per il ricorso, altrimenti l’atto diventa titolo per la riscossione delle imposte .
Tra le metodologie di accertamento più rilevanti per un circolo ippico figurano:
- Accertamento sintetico (redditometro): valutazione del reddito in base agli indici di capacità contributiva (art.38 DPR 600/73). Fino al 2025 si applicava il redditometro tradizionale (DM 10/9/1992), che considera, tra gli altri fattori, il possesso di cavalli di razza come indice di ricchezza. Tuttavia, la Cassazione del 2025 (ord. 2692/2025) ha precisato che la mera proprietà di cavalli non è indice sufficiente se non utilizzati in attività particolarmente costose. In particolare, solo i cavalli specificamente destinati alla corsa o all’equitazione agonistica possono legittimare un accertamento sintetico; invece cavalli da passeggio, fattrici, puledri o animali tenuti per semplice affetto non vanno considerati come “beni indice” . Ad esempio, il reddito presunto da imputare a un cavallo da equitazione era 20€ al giorno (circa 6.000€/anno), ma la Suprema Corte ha annullato il reddito aggiuntivo contestato perché gli animali in questione non erano mai stati realmente utilizzati in attività costose . Grazie a questo principio, chi possiede cavalli esclusivamente “da compagnia” può evitare di subire accertamenti induttivi sulla base del redditometro .
- Accertamento induttivo normale: analizza gli indici economici dell’attività (scontrini non emessi, incassi mancanti, acquisti esagerati, ecc.) con particolare riguardo a sovra/sotto dichiarazione di corrispettivi o costi. Può basarsi, ad esempio, su una percentuale di congruità dei ricavi rispetto ai dati di settore, o su un‘ispezione negli archivi informatici e nei registri IVA.
- Accertamento bancario (art.32 DPR 600/73): l’Agenzia può controllare i movimenti bancari del contribuente e, in assenza di giustificazioni, considerare le somme prelevate non documentate come reddito imponibile.
- Verifiche IRAP/IRES: l’Agenzia effettuerà controlli anche sulle imposte dirette e sull’IRAP, specialmente se l’ente è una società (IRES) o se ha dipendenti/collaboratori (IRAP). In particolare, l’IRAP calcola il valore della produzione netta e quindi grava su tutti i soggetti con reddito da lavoro o capitale (per le ASD senza dipendenti è ridotta ai soli proventi commerciali).
Strumenti deflattivi del contenzioso: Il debitore può beneficiare di procedimenti alternativi prima di agire in giudizio. Per esempio, entro il termine per proporre ricorso (60 giorni dall’avviso) l’associazione può richiedere un contraddittorio preventivo con l’ufficio o invocare l’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): con quest’ultimo istituto è possibile negoziare una riduzione delle imposte e delle sanzioni (solitamente 1/3 delle sanzioni) in cambio di un pagamento immediato di una somma concordata . Inoltre, fino a determinate soglie (20.000€ totali), è obbligatoria la mediazione tributaria, che consente di tentare una conciliazione. Infine, il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso per regolarizzare omissioni con sanzioni ridotte, o chiedere autotutela all’Agenzia (istanza di annullamento) prima di fare ricorso; tuttavia, quest’ultima non sospende i termini per ricorrere .
Come difendersi in caso di accertamento
Quando si riceve un avviso di accertamento fiscale, il contribuente/maneggio deve agire prontamente. Ecco i passi consigliati:
- Analizzare attentamente l’avviso: leggere con cura le ragioni dell’accertamento, il periodo d’imposta coinvolto e i tributi contestati. Comprendere se l’atto nasce da una verifica in loco, redditometro, segnalazione o controllo incrociato (es. Guardia di Finanza o Agenzia).
- Documentare l’attività svolta: ricostruire con precisione cronologica tutte le attività del periodo contestato. Separare entrate istituzionali (quote sociali, corsi per soci, contribuzioni sportive) da quelle commerciali (sponsorizzazioni, biglietti, vendita beni, ecc.). Preparare registri aggiornati: elenco soci con quote versate, libro cassa o contabilità semplificata, registro IVA e fatture, contratti di affiliazione o convenzioni, computi di spese e ammortamenti (in particolare spese veterinarie, alimentazione, maniscalco) che dimostrino la gestione economica. In caso di reddito induttivo, raccogliere prova dell’effettivo utilizzo o non utilizzo degli asset (ad esempio, che i cavalli contestati non hanno mai gareggiato). La redazione di un dossier organizzato fin dall’inizio del controllo è cruciale. Se possibile, produrre relazioni supplementari, foto di manifestazioni e ogni documento che attesti il carattere dilettantistico e partecipativo dell’ente.
- Predisporre la memoria difensiva: non appena avvenuto l’accesso o ricevuto il PVC, è utile preparare una prima memoria (anche da allegare eventuali documenti integrativi), così da contestare fin da subito gli addebiti più infondati. Nella memoria si argomenti punto per punto, citando norme e giurisprudenza come supporto (ad esempio le sentenze Cass. 5132/2025 e 5883/2025 sull’effettività dello scopo non lucro) . In sede di contraddittorio (art.12 D.Lgs. 218/1997), è possibile aprire un dialogo formale con gli ispettori: se emergono errori di calcolo o interpretazioni errate della natura delle prestazioni (commerciale vs istituzionale), si deve far presente immediatamente, allegando prove documentali.
- Piano di pagamento e credenziali: ricordare che il ricorso tributario va proposto alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Tuttavia, per poter depositare il ricorso, è obbligatorio versare tempestivamente le somme richieste dall’Agenzia (imposte + interessi, o almeno 1/3 delle maggior imposte contestate) . In caso di contestazione ingiustificata, si potrà chiedere successivamente il rimborso delle somme corrisposte alla Cassazione. Se si decide di impugnare, è fondamentale versare nei termini per non vedersi esecutare immediatamente l’atto.
- Valutare definizione agevolata: l’ente può prendere in considerazione la rottamazione delle cartelle (se nel frattempo emerse) o l’adesione per definire in via stragiudiziale quanto contestato a condizioni agevolate (riduzione sanzioni, interessi fissi, ecc.). Questo può alleggerire il contenzioso quando l’accertamento appare in parte fondato e si voglia evitare il giudizio.
- Assistenza tecnica: in vista di un contenzioso, l’ASD e i suoi responsabili potrebbero nominare un consulente tecnico d’ufficio (CTU) o il proprio commercialista per quantificare i dati contabili, confrontare indici di settore e preparare perizie, specialmente in tema di costi di mantenimento dei cavalli o valutazione patrimoniale. Una consulenza di parte può aiutare a confutare gli elementi presuntivi (ad es. calcolo redditometro) mediante perizie tecniche veterinare/agrarie che dimostrino il valore effettivo dei costi sostenuti.
Domande frequenti (Q&A)
- Domanda: Quali attività di un maneggio rientrano automaticamente nel regime agevolato delle ASD?
Risposta: Le attività istituzionali svolte dall’ASD, cioè quelle indicate nello statuto come scopi sportivi dilettantistici (es. corsi di equitazione, manifestazioni sportive, pensione cavalli ai soci), sono tipicamente esenti da IRES/IRPEF ai sensi dell’art.148 TUIR. Se l’ASD ha optato per il regime 398/91, gli incassi commerciali sono tassati solo al 3% forfettario. Per l’IVA, grazie alla L.112/2023, tutte le prestazioni didattiche e formative di istruttori sportivi (corsi di equitazione, lezioni, allenamenti) sono esenti da imposta . Rimane invece commerciale (tassato) ogni servizio offerto a terzi non soci (ad es. pensione cavalli aperta anche non associati, vendita di gadget, sponsor pubblicitari). - Domanda: Il possesso di cavalli può far scattare automaticamente un accertamento sintetic o redditometro?
Risposta: No. In passato l’Agenzia usava il DM 10/9/1992 del Redditometro che attribuiva un indice di reddito a cavalli di razza, ma dal 2025 la Cassazione ha chiarito che conta l’effettivo utilizzo del cavallo . Solo i cavalli destinati a corse o equitazione agonistica costituiscono indice di capacità contributiva. Cavalli tenuti per passeggio, riproduzione (fattrici) o affezione domestica non fanno reddito per il Fisco. Questo significa che, se nel vostro caso i cavalli non erano mai stati impiegati in competizioni, il redditometro non è legittimo . - Domanda: L’ASD è obbligata a presentare la dichiarazione dei redditi se non ha avuto utili?
Risposta: Sì. Anche un’ASD in regime 398/91 deve presentare la dichiarazione annuale (ex art.1 DPR 600/1973), indipendentemente dal fatto di avere o meno debiti d’imposta . La Cassazione (ord. 28091/2024) ha confermato che l’obbligo di dichiarazione vale per tutti i soggetti passivi: la non presentazione può comportare accertamenti induttivi e decadenza dai benefici. Quindi, se l’ASD non ha dichiarato perché riteneva di non doverlo fare, dovrà regolarizzarsi e dimostrare la correttezza dei dati solo tramite il bilancio annuale e il modello unico (o IRES/IRAP). - Domanda: Quali sanzioni rischio se il Fisco contestasse ricavi o IVA non versata?
Risposta: Le sanzioni variano dal 30% al 240% delle imposte evase, a seconda del tipo di violazione (omissione, inadempimento, occultamento di documenti) . Tuttavia, queste sanzioni possono ridursi se l’errore è lieve, c’è ravvedimento operoso o accertamento con adesione. Una difesa efficace (e la ammissione di responsiblità entro termini riduce le sanzioni, in alcuni casi fino a 1/9) può far scendere la sanzione anche sotto il 50% delle imposte contestate. Inoltre, gli interessi legali verranno applicati sulle somme dovute, per cui è importante versare quanto richiesto subito o almeno rateizzare tramite ricorso o adesione. Durante il ricorso è possibile chiedere la riduzione delle sanzioni per colpa lieve o chiedere il ravvedimento se si è provveduto spontaneamente prima dell’accertamento. - Domanda: Se l’ASD riceve contributi, sponsorizzazioni o premi, come si giustificano?
Risposta: I contributi erogati da terzi (es. sponsor, istituzioni) sono considerati proventi commerciali, ma se sono vincolati allo svolgimento dell’attività istituzionale (es. contributo per un torneo) non concorrono al reddito tassabile dell’ASD (Cass. 5883/2025 ). Invece, i premi sportivi erogati dall’ASD per competizioni (in denaro o natura) seguono le regole dell’art. 67 TUIR: sono tassati solo se eccedono certi importi annui complessivi, altrimenti anch’essi esenti. È buona prassi giustificare ogni entrata (come “rimborso spese” o “contributo straordinario”) con delibera del CDA e renderla coerente con lo scopo sociale. Nel caso di raccolta fondi occasionale, fino a due eventi l’anno i proventi sono considerati occasionali (non imponibili) come confermato da Cass. 26811/2024 . - Domanda: Quali contratti posso usare per l’immobile sede del circolo (terreno agricolo con maneggio)?
Risposta: Se il maneggio è su terreno agricolo e gestito da un imprenditore agricolo, si potrà stipulare un contratto di locazione di immobile non abitativo (legge 392/78) con canone libero o calmierato. Tuttavia, come noto, il contratto agricolo si può stipulare solo se il conduttore è un vero imprenditore agricolo (art.1 L.203/1982). Poiché un’ASD non è imprenditore agricolo, spesso si ricorre al contratto ordinario non-agricolo (6+6 anni ex L.392/1978). In ogni caso, bisogna prestare attenzione a eventuali agevolazioni agrarie (IMU ridotta, certificazione catastale) solo se inquadrabili come attività agricola connessa. - Domanda: Che differenza c’è tra esenzione IVA e regime agevolato 398/91?
Risposta: L’esenzione IVA (art.10 DPR 633/1972) si applica “di diritto” ad alcune prestazioni sportive (condivise da tutte le ASD), come oggi le prestazioni didattiche (art.10 n.20) e le pensioni animali (art.10 n.9) . Invece, il regime 398/91 è una facoltà opzionale che sostituisce, in tutto o in parte, la liquidazione IVA ordinaria con un’imposta agevolata al 3% e semplifica la contabilità IVA/ Redditi. L’ASD sceglie 398/91 se conviene (solitamente se vende molti servizi a pagamento) . Notare che esistono casi di esenzione diretta (art.10) e casi coperti dal 398: ad esempio un corso di equitazione svolto dall’ASD rientra nell’esenzione art.10 (150. esente) e comunque l’ASD può applicare 398/91 e versare il 3% come sostitutivo.
Simulazioni pratiche
- Esempio – Redditometro su cavalli. Un contribuente dichiara redditi bassi, ma possiede un cavallo “puro sangue arabo” e una pony da passeggio. L’Agenzia applica il metodo sintetico: secondo il DM 10/9/1992, un cavallo da equitazione varrebbe 20€ al giorno. Se il contribuente avesse usato il cavallo in equitazione per 200 giorni/anno, la presunzione sarebbe di 4.000€/anno di reddito aggiuntivo. Tuttavia, nel caso in esame l’animale veniva tenuto per passeggiate occasionali e gli ultrasuoni dal veterinario confermano che non ha mai gareggiato. In base alla Cass. 2692/2025 , l’accertamento sintetico è illegittimo perché il cavallo non è stato impiegato in attività tipiche di equitazione agonistica. Il contribuente, documentando il calendario delle uscite e le attestazioni dell’istruttore che non ha mai gareggiato, ottiene l’annullamento dell’avviso.
- Esempio – Verifica per attività commerciale. Un circolo ippico ASD ottiene 50.000€ di quote sociali e 20.000€ da sponsorizzazioni (fatturate). Decide di non dichiarare al fisco 10.000€ di incassi da pensione cavalli a clienti esterni (non soci), convinto che sia “ricavo interno”. L’Agenzia, venuta a conoscenza delle fatture mancanti, rettifica il reddito imponibile: considera i 10.000€ come ricavi commerciali non dichiarati, li assoggetta a IRES e IRAP, oltre a sanzioni (30%). Per difendersi, l’ASD produce un registro dettagliato degli incassi ricevuti, dimostrando che i 10.000€ erano in realtà quote associative (“pensione soci”) frazionate mensilmente. Poiché sono state scambiate per “pensione cavalli” a soci, l’associazione argomenta che quell’entrata rientra nell’attività istituzionale esente (art.148 TUIR). Inoltre, l’ASD chiede di beneficiare del regime 398/91 dichiarando retroattivamente quei 10.000€ come corrispettivi commerciali soggetti al 3% d’imposta (300€) anziché 4.000€ di imposte ordinarie, ottenendo così una consistente riduzione dell’imposta sostitutiva.
- Esempio – IRAP e costo lavoro. Un maneggio in forma di società di capitali dichiara al TUIR 30.000€ di utili e paga IRES; paga inoltre IRAP su una base imponibile di 50.000€ (valore della produzione netta). L’Agenzia contesta l’IRAP, sostenendo che alcuni istruttori vengano pagati come rimborsi spese a collaboratori, violando le norme sportive. Il Fisco riclassifica questi compensi come lavoro parasubordinato imponibile per IRAP. Per verificare la legittimità, la società presenta contratti di prestazione sportiva (“co.co.co.” con ritenuta INPS”) e tesseramenti CONI degli istruttori. La Commissione Tributaria accoglie la tesi dell’azienda: i compensi non erano continuativi né obbligatori e rientrano nella disciplina del lavoro sportivo dilettantistico (quindi esclusi dall’IRPEF e dall’IRAP ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUIR). La società evita così il recupero dell’IRAP e viene giudicata corretta la gestione del personale.
Hai ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate perché, come gestore di una scuola di equitazione o maneggio, ti vengono contestati ricavi non dichiarati o spese non inerenti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate perché, come gestore di una scuola di equitazione o maneggio, ti vengono contestati ricavi non dichiarati o spese non inerenti?
Vuoi sapere cosa rischi e come predisporre una difesa efficace?
👉 Prima regola: dimostra la trasparenza delle iscrizioni e delle lezioni, la tracciabilità degli incassi e la corretta registrazione delle spese sostenute per animali, strutture e personale.
⚖️ Quando scattano le contestazioni
- Quote associative, lezioni di equitazione o pensione cavalli pagate senza ricevuta o fattura;
- Differenze tra numero di iscritti o cavalli ospitati e ricavi dichiarati;
- Movimenti di cassa in contanti non registrati;
- Spese dedotte (mangimi, veterinari, manutenzione stalle, personale) considerate non inerenti;
- Scostamenti dai parametri ISA o dai margini medi di settore.
📌 Conseguenze della contestazione
- Recupero delle imposte sui ricavi ritenuti non dichiarati;
- Indeducibilità dei costi non riconosciuti come pertinenti;
- Sanzioni fiscali per dichiarazione infedele o omessa fatturazione;
- Interessi di mora sulle somme accertate;
- Possibili contestazioni contributive INPS per collaboratori e istruttori.
🔍 Cosa verificare per difendersi
- Tutte le entrate (lezioni, pensione cavalli, iscrizioni) sono state fatturate e registrate?
- Le differenze derivano da attività promozionali gratuite o da servizi non incassati?
- I pagamenti erano tracciabili o solo in contanti?
- Le spese dedotte erano effettivamente legate alla gestione del maneggio?
- L’accertamento si basa su prove concrete o solo su presunzioni statistiche?
🧾 Documenti utili alla difesa
- Registri delle iscrizioni e delle presenze;
- Ricevute fiscali e fatture emesse;
- Estratti conto bancari e report POS;
- Fatture per mangimi, cure veterinarie, affitti e manutenzioni;
- Dichiarazioni fiscali e bilanci.
🛠️ Strategie di difesa
- Dimostrare la regolarità della contabilità e la tracciabilità degli incassi;
- Contestare ricostruzioni presuntive basate solo sul numero di cavalli o iscritti;
- Evidenziare attività gratuite, sconti o promozioni non imponibili;
- Eccepire errori di calcolo o difetti di motivazione negli atti di accertamento;
- Richiedere l’annullamento in autotutela se i documenti erano già depositati;
- Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro i termini.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza i registri contabili e i contratti della scuola di equitazione;
📌 Valuta la fondatezza delle contestazioni e i margini difensivi;
✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi tributari;
⚖️ Ti rappresenta nei procedimenti davanti alla Corte di Giustizia Tributaria e, se necessario, in sede penale;
🔁 Suggerisce strategie preventive per una gestione fiscale sicura e trasparente delle attività sportive ed equestri.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in contenzioso tributario e fiscalità delle associazioni e imprese sportive;
✔️ Specializzato in difesa contro contestazioni fiscali a maneggi e scuole di equitazione;
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Gli accertamenti fiscali alle scuole di equitazione e ai maneggi non sempre sono fondati: spesso si basano su presunzioni statistiche o stime generiche.
Con una difesa mirata puoi dimostrare la regolarità della tua gestione, evitare riqualificazioni indebite dei ricavi e ridurre drasticamente sanzioni e interessi.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la tua difesa contro gli accertamenti fiscali nella tua scuola di equitazione o maneggio inizia qui.