Accertamento Fiscale A Manutentori: Come Difendersi

Hai ricevuto un accertamento fiscale come manutentore? In questi casi, l’Agenzia delle Entrate presume che parte dei compensi percepiti per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria non sia stata dichiarata correttamente. Il settore dei servizi di manutenzione – impianti, ascensori, caldaie, climatizzatori, impianti elettrici e idraulici – è considerato dal Fisco ad alto rischio per l’elevata incidenza di pagamenti in contanti e per la difficoltà di tracciamento delle singole prestazioni. Le conseguenze possono essere molto gravi: recupero delle imposte, sanzioni elevate e, nei casi più seri, contestazioni penali. Tuttavia, non sempre la contestazione è fondata: con una difesa ben documentata è possibile ridurre sensibilmente le pretese fiscali o dimostrare la correttezza della propria posizione.

Quando l’Agenzia delle Entrate contesta i redditi di un manutentore
– Se i compensi dichiarati non coincidono con il numero di interventi registrati o i contratti stipulati
– Se vi sono incongruenze tra fatture emesse, ricevute e movimenti bancari
– Se i pagamenti in contanti non sono supportati da regolare documentazione fiscale
– Se emergono scostamenti rispetto agli indici ISA o ai parametri medi del settore manutenzione e impiantistica
– Se l’Ufficio presume la presenza di lavori “in nero” non fatturati né registrati

Conseguenze dell’accertamento fiscale
– Recupero a tassazione dei compensi ritenuti non dichiarati
– Applicazione di sanzioni fino al 200% delle maggiori imposte accertate
– Interessi di mora sulle somme contestate
– Rettifica delle dichiarazioni fiscali e possibili verifiche successive
– Nei casi più gravi, denuncia penale per dichiarazione infedele o frode fiscale

Come difendersi dall’accertamento
– Dimostrare la corrispondenza tra contratti di manutenzione, interventi effettuati e redditi dichiarati
– Produrre documentazione bancaria, fatture, ricevute, rapportini di lavoro e contratti di assistenza
– Contestare ricostruzioni presuntive dei ricavi basate su parametri standardizzati non rappresentativi dell’attività reale
– Evidenziare errori di calcolo, difetti istruttori o vizi di motivazione nell’avviso di accertamento
– Richiedere la riqualificazione della contestazione per ridurre sanzioni e interessi applicati
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per ottenere l’annullamento totale o parziale della pretesa

Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare la documentazione fiscale, bancaria e contrattuale oggetto di contestazione
– Verificare la legittimità della contestazione e la corretta imputazione dei redditi dichiarati
– Predisporre un ricorso fondato su prove concrete e vizi procedurali dell’accertamento
– Difendere il manutentore davanti ai giudici tributari e, se necessario, anche in sede penale
– Tutelare il patrimonio personale e professionale da richieste fiscali sproporzionate

Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale della contestazione
– La riduzione di sanzioni e interessi applicati
– La sospensione delle richieste di pagamento già notificate
– Il riconoscimento della correttezza della contabilità e delle dichiarazioni rese
– La certezza di pagare solo quanto realmente previsto dalla legge

⚠️ Attenzione: i manutentori sono frequentemente oggetto di controlli fiscali mirati, soprattutto per le attività a domicilio e per la gestione di contratti ricorrenti. È fondamentale predisporre una difesa tempestiva e ben documentata per evitare pesanti conseguenze fiscali e legali.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e fiscale per professionisti tecnici – spiega come difendersi in caso di accertamento fiscale a carico di manutentori e quali strategie adottare per tutelare i tuoi interessi.

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Introduzione

L’accertamento fiscale colpisce anche le categorie dei manutentori (idraulici, elettricisti, manutentori meccanici, ecc.), spesso imprese o professionisti che operano con partita IVA, o comunque cittadini con redditi da lavoro autonomo. Tale categoria è particolarmente attenzionata dall’Agenzia delle Entrate: da un lato perché “non formalmente strutturate” e spesso abituate all’uso di contanti o pagamenti irregolari, dall’altro perché svolgono mansioni in cui è facile sottostimare il fatturato o dedurre costi fittizi (materiali, carburante, contratti di manutenzione, etc.). In questo contesto le autorità fiscali applicano strumenti presuntivi e induttivi (studi di settore, Indici Sintetici di Affidabilità, redditometro, indagini bancarie) per ricostruire il reddito. Il contribuente può però avvalersi di vari mezzi di difesa – contraddittorio preventivo, accesso agli atti, atti di adesione, mediazione, ravvedimento – e contestare ogni presunzione con prove documentali concrete.

Questa guida, aggiornata a settembre 2025, illustra in modo sistematico i principi normativi e giurisprudenziali applicabili, con esempi pratici, tabelle riassuntive e domande‑risposte, dal punto di vista del contribuente/debitore. Si dà risalto alle sentenze più recenti (Cassazione, Commissioni tributarie), alla normativa italiana aggiornata (D.P.R. 600/73, D.Lgs. 218/97, L. 212/2000, legge di bilancio 2023, D.Lgs. 219/2023, ecc.) e agli strumenti di definizione bonaria del contenzioso (accertamento con adesione, mediazione tributaria, ravvedimento operoso, rateazione). Ciascun passo dell’accertamento (avvio, contraddittorio, avviso) è spiegato con specificità per manutentori, evidenziando i rischi e come affrontarli.

1. Quadro normativo di riferimento

Gli accertamenti fiscali in Italia sono disciplinati principalmente dal D.P.R. 600/1973 (imposte dirette) e dal D.P.R. 633/1972 (IVA). In particolare:

  • Accertamento analitico-induttivo: l’art. 39 del D.P.R. 600/73 consente all’Agenzia di ricostruire il reddito imponibile tramite parametri e coefficienti (un tempo gli “studi di settore”, ora evoluti in parametri/ISA). In pratica, dall’analisi statistica del settore (spesa per materiali, incidenza del personale, ecc.) si ricava un reddito presunto che l’ufficio confronta con quello dichiarato . Se emerge una “anomalia” (ricavi dichiarati molto inferiori al parametro), scatta l’accertamento induttivo. Recenti pronunce chiariscono che questo tipo di accertamento è basato su presunzioni legali semplici, invertendo – in certi limiti – l’onere della prova: tocca al contribuente dimostrare con documenti validi che i parametri statistici non si applicano o si sbaglia .
  • Accertamento sintetico (redditometro): l’art. 38 del D.P.R. 600/73 disciplina il cosiddetto “redditometro”, ossia la ricostruzione forfettaria del reddito in base ai consumi del contribuente (spesa per abitazione, auto, investimenti, mutui, istruzione, ecc.). Si applica in via residuale alle persone fisiche non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, tipicamente lavoratori dipendenti o pensionati con elevata spesa . Le recenti modifiche normative (legge 178/2020, decreto legge 108/2024) hanno introdotto un meccanismo a doppia soglia: l’accertamento redditometrico scatta solo se il reddito presunto supera del 20% quello dichiarato e se eccede almeno 10 volte l’assegno sociale annuo (circa €70.000 nel 2024) . Quando ciò accade, il contribuente riceve un invito in contraddittorio e poi un avviso di accertamento unico IRPEF/IVA . Si noti comunque che, dal 2024, il legislatore ha previsto l’obbligo del contraddittorio preventivo generalizzato prima di emettere qualsiasi avviso di accertamento (cfr. legge di bilancio 2023 n.197/2022 e D.Lgs. 219/2023) .
  • Indagini finanziarie (bancarie): gli articoli 32 del D.P.R. 600/73 (comma 1, n.7) e 51 del D.P.R. 633/72 autorizzano l’Agenzia delle Entrate a ottenere dagli intermediari bancari «dati e notizie relative ai rapporti e alle operazioni finanziarie» del contribuente. Dal 2006 esiste anche l’Archivio dei Rapporti Finanziari (art.37 D.Lgs. 223/2006, conv. L. 248/06) che raccoglie estratti conto e movimentazioni bancarie. In combinato disposto con la legge antiriciclaggio (L. 197/1991) il segreto bancario per finalità fiscali è stato sostanzialmente abolito . In pratica, l’Agenzia può chiedere alle banche gli estratti conto di un idraulico o di un elettricista e, se trova versamenti ingiustificati rispetto al reddito dichiarato, presume che tali somme siano ricavi non dichiarati (salvo prova contraria del contribuente) .
  • Statuto del contribuente (L. 212/2000): impone alcuni obblighi e garanzie nell’accertamento (contraddittorio facoltativo ex art.6, motivazione degli avvisi ex art.7, termini di decadenza, ecc.). Recentemente le leggi di Bilancio (dal 2023) hanno rafforzato il contraddittorio, ma in alcune materie (come l’IVA) la giurisprudenza ha ritenuto il contraddittorio preventivo come facoltà discrezionale dell’ufficio . Restano comunque diritto del contribuente l’accesso agli atti e la possibilità di presentare memorie e documenti nel corso della verifica .
  • Accertamento con adesione e mediazione: il D.Lgs. 218/1997 (art.2-5) prevede che, dopo la notifica dell’avviso, il contribuente possa cercare un accordo bonario con l’Agenzia (adesione) ottenendo consistenti riduzioni di sanzioni e interessi . Dal 2020 inoltre è diventata obbligatoria la mediazione tributaria (art. 17‑ter D.Lgs. 546/92, introdotta dal DL 98/2011) per controversie fiscali inferiori a €50.000 di imposta, con possibilità di riduzione delle sanzioni (fino al 35%) in caso di accordo .
  • Ravvedimento operoso: secondo l’art.13 del D.Lgs. 472/1997, il contribuente può “ravvedersi” (cioè sanare spontaneamente) versando imposte dovute, interessi legali e una sanzione ridotta, purché lo faccia prima del termine di decadenza dell’accertamento o almeno entro il termine per impugnare. In pratica, se un manutentore scopre di avere commesso errori formali o ha omesso di dichiarare qualcosa, può correggersi spontaneamente e beneficiare di sanzioni moderate.

2. Strumenti di accertamento per i manutentori

2.1 Redditometro e accertamento sintetico

Pur rivolto teoricamente ai non-imprenditori, il redditometro spesso riguarda indirettamente anche i manutentori: ad esempio, un idraulico che paga in parte l’attività della moglie con contanti, oppure una persona in famiglia con alti consumi rispetto ai redditi dichiarati può finire sotto la lente dell’agenzia. Le spese familiari (mutuo, utenze, scuola, acquisto di beni di lusso, criptovalute, ecc.) sono elementi indicativi di capacità contributiva ai sensi del DM 24/12/2012 (che regola il redditometro). Se le spese complessive “restituiscono” un reddito presunto superiore di almeno il 20% a quello dichiarato e tale reddito presunto supera la soglia dell’assegno sociale moltiplicata per 10 (oggi circa €70.000 annui), l’amministrazione può procedere con l’accertamento sintetico . Il contribuente viene prima convocato al contraddittorio preventivo (incontro con l’ufficio per fornire chiarimenti sui suoi consumi, opportunità obbligatoria per legge) ; quindi l’ufficio calcola un nuovo reddito presunto sommando le spese sostenute (tenendo conto delle spese obbligatorie deducibili e detrazioni spettanti) e, se conferma lo scostamento, notifica un avviso di accertamento unico IRPEF/IVA (per tutti gli anni considerati).

Dal punto di vista della difesa, vale innanzitutto il principio che l’onere della prova grava inizialmente sull’Amministrazione: essa deve dimostrare le spese e i patrimoni indicati (beni immobili, auto, consumi, criptovalute, ecc.). Una volta provata la capacità di spesa (“indici redditometrici”), scattano le presunzioni di legge: il contribuente deve allora dimostrare analiticamente le fonti lecite di quei flussi finanziari, mostrando documenti quali fatture, ricevute, contratti di prestito, bonifici bancari, scritture private . Ad esempio, se un elettricista mostra ricevute di pagamenti in nero, può giustificare ogni versamento come “rimborsi”, “prestiti tra familiari” o vendite occasionali, allegando la relativa documentazione . Senza prova contraria valida, l’avviso di accertamento redditometrico presumerà ingiustificati i maggiori redditi ricostruiti.

2.2 Studi di settore, Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e parametri

Fino al 2016 l’Agenzia delle Entrate applicava agli autonomi e alle imprese piccoli studi di settore (trasformati poi in parametri di produttività) per categorie di attività. Per esempio, esistevano studi di settore del cluster G75U, W75U, VG75U, etc., dedicati a manutentori di impianti idraulici, elettrici, di riscaldamento e condizionamento . Dal 2017 tali studi sono stati sostituiti dagli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA). In estrema sintesi, ogni codice ATECO (p.es. 43.21 per impianti elettrici, 43.22 per impianti idraulici) ha un indice ISA basato su vari indicatori (fatturato, costi, addetti, beni strumentali). L’ISA fornisce un punteggio da 1 a 10 che sintetizza l’affidabilità fiscale di un contribuente . Un basso indice (vicino a 1) segnala un rischio fiscale elevato: in caso di scostamento tra fatturato dichiarato e indicatori attesi, l’Agenzia può attivare controlli più stringenti.

In pratica, per un manutentore l’applicazione degli ISA significa che l’ufficio può rettificare la dichiarazione se rileva anomalie statistiche nei ricavi o nelle spese. Tali rettifiche sono fondate su una presunzione legale: ad es., se risulta che, mediamente, nel territorio il fatturato di un idraulico con simili costi dovrebbe essere superiore a quello dichiarato, l’Agenzia propone un “reddito presunto” più alto. In sede contenziosa, come ribadito da Cassazione recente, anche gli ISA costituiscono presunzioni legali semplici: spetta al contribuente fornire prova contraria, inviando documentazione contabile coerente . Si consiglia perciò di conservare con cura fatture, ricevute fiscali, bollette, contratti di fornitura di materiali, libretti di manutenzione, libri contabili o registro carico/scarico (se previsti), in modo da poterli esibire in caso di verifica.

2.3 Indagini bancarie su conto corrente

Le indagini finanziarie sono uno strumento potente: l’Agenzia chiede ufficialmente alle banche gli estratti conto del contribuente (anche se cointestati con familiari o soci). Con questi dati, l’Amministrazione presume che ogni versamento bancario non giustificato sia reddito imponibile e che ogni prelievo senza causale fiscale sia spesa in nero . Ad esempio, se un manutentore versa €20.000 su un conto personale senza una causale documentata, l’Erario presume €20.000 di ricavi non dichiarati, salvo che il contribuente dimostri analiticamente l’origine lecita di quella somma (ad es. vendita di un macchinario, rimborso Iva, prestito ricevuto, ecc.). Ciò vale anche per i conti aziendali: in generale, tutti i versamenti su conto impresa vanno dichiarati come ricavi dell’impresa, e ogni prelievo superiore alle soglie (attualmente €1.000 al giorno o €5.000 al mese in contanti) è presunto reddito diverso o compenso non documentato.

La dottrina ricorda che l’avviso di accertamento basato su indagini bancarie supera di fatto il segreto bancario: l’ufficio utilizza gli estratti conto come prova principale . Tuttavia, come ogni presunzione, anche quella bancaria è superabile. In particolare il contribuente/debitore deve: – Richiedere tutti gli atti dell’indagine (richieste di accesso, estratti conto segnalati, ecc.) e verificare che siano completi e corretti . – Giustificare ogni movimentazione contestata con documentazione probatoria (contratti di prestito, delibere aziendali, estratti conto giustificativi, fatture di vendita, registrazioni contabili) . – Se il conto è cointestato o intestato a un familiare, dimostrare la reale titolarità delle spese (p.es. note di assemblea societaria per ripartire ricavi, dichiarazioni per cointestazione, accordi di prestito tra coniugi) . – Rivolgersi all’Agenzia all’esito dell’accesso (se richiesto), fornendo memorie difensive e documenti prima dell’avviso, oppure impugnare l’avviso successivo se infondato .

Da ultimo, la giurisprudenza offre qualche orientamento: ad esempio, la Cassazione (ordinanza n.23823-24/2020) ha precisato che nelle verifiche bancarie dell’IVA il contraddittorio preventivo non è obbligatorio (l’ufficio può comunque ascoltare il contribuente, ma in assenza di invito l’avviso non è automaticamente nullo) . In ogni caso, la mancata audizione preventiva può costituire solo un vizio formale secondario; il contribuente dovrà concentrare la difesa sulla prova analitica della natura delle operazioni contestate .

3. Strumenti di difesa e definizione bonaria

Contraddittorio preventivo e accesso

Prima della notifica dell’avviso di accertamento è possibile (e spesso vantaggioso) avviare un dialogo con l’ufficio. In base all’art. 6 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) e alle successive modifiche, il contribuente può richiedere un accesso (art. 12 Statuto) agli atti dell’indagine fiscale prima dell’atto formale, depositando istanza scritta. Questo sospende i termini dell’accertamento e dà tempo utile per produrre documenti . Spesso viene inviato anche un invito formale al contraddittorio (incontri fissati con l’ufficio) durante la fase di verifica o prima dell’atto di accertamento; negli accertamenti redditometrici tale contraddittorio è obbligatorio per legge . Partecipare con memorie difensive puntuali, depositando tutta la documentazione (scritture, fatture, estratti conto, ricevute), può portare già alla riduzione o all’annullamento delle rettifiche prima della decisione finale . In sostanza, il contraddittorio consente al manutentore di spiegare e documentare la propria posizione, mentre l’Agenzia deve motivare le sue presunzioni; ad es. un tecnico può mostrare il registro dei lavori svolti, i bonifici ricevuti, le parcelle emesse o anche giustificare con pagamenti di mutuo e previdenza le spese familiari.

Accertamento con adesione

Se viene notificato un avviso di accertamento definitivo, il contribuente ha (di regola entro 60 giorni) il diritto di proporre il concordato fiscale ex art. 2‑5 del D.Lgs. 218/1997. L’accertamento con adesione è un negoziato tra contribuente e Agenzia: il contribuente “accetta” le imposte dovute (almeno in parte) ma ottiene la riduzione di interessi e sanzioni (tipicamente dal 25% al 35% dell’irregolarità) . Per i manutentori che riconoscono solo parzialmente le contestazioni (p.es. ammettono parte del maggior reddito), l’adesione può chiudere rapidamente la partita fiscale, evitando i costi di un contenzioso. Il vantaggio principale è la definizione agevolata dell’importo (si fissano insieme tributi e sanzioni ridotte) e la certezza del risultato, a fronte però della necessità di ammettere almeno in parte le irregolarità contestate . L’adesione va proposta entro 30 giorni dalla notifica e comporta la compilazione del modello ufficiale (AVV55) e di un verbale di conciliazione.

Mediazione tributaria (reclamo-mediazione)

Per gli atti impositivi emanati dal 2020 in poi e fino a €50.000 di tributo (al netto di sanzioni/interessi), è obbligatorio tentare una mediazione tributaria presso l’Ufficio territoriale (art. 17-ter DLgs 546/92, introdotto dal DL 98/2011 e reso obbligatorio dal 2020). Si presenta un’istanza di conciliazione che apre un confronto tra contribuente e Amministrazione (termine 90 giorni). Se si raggiunge un accordo, si firma un verbale e si versano tributi e sanzioni ridotte (sanzioni abbattute fino al 35% del minimo) ; se la mediazione fallisce, il contribuente conserva il diritto di impugnare l’atto nei 30 giorni successivi alla chiusura. La mediazione, oltre a offrire risparmio di sanzioni, assicura la sospensione dei termini di impugnazione e costituisce una sede riservata e informale per ottenere concessioni (riscosse di rateizzazione, riduzioni). È particolarmente consigliabile se l’importo è contestabile in buona fede e si vuole evitare la spesa del giudizio.

Autotutela dell’Agenzia

In alternativa, prima di rivolgersi al giudice il contribuente può invocare l’autotutela (art. 21-octies L. 241/1990 e art. 10 L. 212/2000) chiedendo all’Agenzia la revoca o rettifica dell’atto per vizi formali o meritevoli di correzione (es. calcolo doppio, persona fisica sbagliata, mancato riconoscimento di deduzioni). Se un conteggio appare manifestamente errato, si presenta istanza di annullamento d’ufficio entro 90 giorni dalla notifica; l’Agenzia può allora correggere anche di sua iniziativa (ad es. eliminare doppie contabilizzazioni) . Tuttavia l’autotutela non è ammessa se il contribuente ha già implicitamente accettato l’atto (ad es. pagando spontaneamente l’imposta o utilizzando il ravvedimento). In ogni caso, su istanza di parte, l’Ufficio deve rispondere motivatamente (art. 10 L. 212/2000) e può sospendere gli effetti dell’avviso in attesa di revisione.

Ricorso in Commissione Tributaria

Se gli strumenti bonari falliscono, va esperito il ricorso tributario (60 giorni dalla notifica dell’avviso, a pena di decadenza) . Il ricorso (modello o in forma libera) deve contenere i motivi di annullamento o riduzione dell’atto: ad es. contestare l’inesistenza della relazione tra movimenti bancari e redditi, il superamento dei termini di decadenza (4+1 anni in presenza di violazioni gravi), vizi di motivazione o autorizzazione, errata applicazione delle soglie redditometriche, omissione di prove giustificative prodotte dal contribuente, ecc. In Commissione il contribuente può chiedere prove testimoniali, consulenze tecniche (CTU) o integrare documenti. Se il ricorso è accolto, l’avviso viene annullato o rettificato.

Ricorso in Cassazione

In caso di esito negativo anche in secondo grado (CTR), l’ultimo rimedio è il ricorso alla Corte di Cassazione (motivi di diritto, termine 60 giorni) . In questa sede si possono sollevare questioni come la nullità formale dell’atto (ad es. motivazione carente), la mancata ammissione di prove contrarie, o violazioni delle norme tributarie. Di recente la Cassazione ha emesso varie pronunce sulla materia: ad es. la sent. n. 161/2025 ha ribadito che il contribuente deve sempre avere la possibilità di offrire prova analitica delle spese contestate, ed ha richiesto specifiche motivazioni a carico dell’Erario ; la sent. 16471/2025 ha trattato la questione dell’IVA dovuta sui presunti ricavi accertati; l’ord. 7583/2025 (Sez. U) ha esaminato la presunzione in capo ai soci per conto aziendali . Queste massime di legittimità sono utili per impostare un ricorso in Cassazione, ma è fondamentale focalizzarsi sui vizi di fatto e di diritto sollevabili nei primi due gradi (poiché in Cassazione si esamina solo il diritto).

Ravvedimento operoso e rateazione

Prima ancora della conclusione dell’accertamento, se il contribuente si accorge di un errore formale o omissione (“me ne ero dimenticato”), può regolarizzare la propria posizione con il ravvedimento operoso (art.13 D.Lgs.472/1997). Con il ravvedimento si versano le imposte e una sanzione minima (ritenuta entro certi limiti) entro i termini della dichiarazione successiva, in modo da evitare future rettifiche punitive. Tuttavia, il ravvedimento non annulla l’avviso già ricevuto (che dovrà comunque essere impugnato se affetto da vizi), ma è utile per chiudere la partita senza attendere l’accertamento (p.es. richiede un’autodichiarazione integrativa e paga subito con sanzione bassa). Oltre al ravvedimento, il contribuente può considerare anche la rateazione del debito (fino a 20 anni per gli atti impositivi) o le definizioni agevolate (rottamazione/definizioni introdotte periodicamente con legge finanziaria) per diluire il carico fiscale senza contestarne l’esistenza.

4. Esempi pratici

Per chiarire i concetti, si riportano due esempi di situazioni comuni per manutentori italiani, con la sequenza delle azioni difensive.

Esempio 1: Accertamento redditometrico nei confronti di un contribuente privato. Mario è un elettricista con partita IVA regime ordinario che vive con la moglie. Nel 2024 dichiara reddito IRPEF di €25.000. Tuttavia, analizzando le sue spese (mutuo casa, bollette, spesa famiglia, acquisto di nuovi arredi e di un’auto), l’Agenzia ricostruisce un reddito sintetico di circa €80.000. Superando sia la soglia del 20% che quella di 10× assegno sociale, riceve un invito a contraddittorio per giustificare le spese. Mario si presenta con la documentazione: dimostra che parte delle spese è coperta dal reddito della moglie (insegnante con 30.000 annui) e che ha ammortizzato un prestito contratto anni prima. L’ufficio esamina i documenti e, riconoscendo parte della spiegazione, decide di ridurre l’imponibile da €80.000 a €55.000. Successivamente, viene notificato un avviso di accertamento IRPEF per un maggiore reddito di €30.000 (e relative maggiori imposte). Mario, con l’aiuto del fiscalista, valuta se ricorrere alla mediazione e all’accertamento con adesione: decide di accettare parte delle contestazioni pagando i €30.000 di maggior reddito, ma negozia la riduzione delle sanzioni al 30% (anziché il 120%) e la rateazione del debito. In alternativa avrebbe potuto impugnare l’avviso in Commissione, sostenendo che l’Agenzia non aveva considerato correttamente le entrate della moglie.

Esempio 2: Indagini bancarie su un idraulico autonomo. Giovanni gestisce da solo un’attività di manutenzione di impianti idraulici (codice ATECO 43.22). Nel 2022 dichiara €35.000 di reddito imponibile. L’Agenzia nota nel suo conto corrente versamenti per €60.000 senza giustificativi apparenti. Avvia una verifica con indagini bancarie: richiede l’estratto conto integrale degli ultimi 5 anni. Il funzionario ricostruisce che ogni anno Giovanni versa regolarmente circa €12.000, che supera abbondantemente le entrate dichiarate. Viene notificato un processo verbale di constatazione con richiesta di chiarimenti sui versamenti. Giovanni chiede subito copia degli atti e prepara una difesa: dimostra con contabilità semplificata che parte dei versamenti (€20.000 all’anno) era già fatturato (ha bisogno di mostrare doppie contabilità e saldi di magazzino) e che il resto corrisponde a un finanziamento bancario erogato ogni anno per sostenere l’impresa (porta l’estratto conto del prestito). Inoltre, utilizza fatture e documenti fiscali per provare che i materiali acquistati giustificano spese certe. Durante l’incontro di contraddittorio, l’agenzia riconosce una buona parte delle spiegazioni, ma insiste sul residuo. Giovanni decide di opporsi al probabile avviso con un ricorso tributario: contesta le presunzioni bancarie (adduce anche la normativa, che impone motivazione rigorosa) e chiede l’annullamento totale per carenza di prove che quei versamenti fossero effettivi ricavi. In alternativa valuta anche di ricorrere all’accertamento con adesione (ammesso che qualche giustificazione, come sconto dei crediti Iva maturati, sia possibile far valere) per non uscire con sanzioni pesanti.

Questi esempi evidenziano alcuni punti chiave: è fondamentale documentare sempre le entrate e uscite (fatture, ricevute, documenti bancari); partecipare attivamente al contraddittorio iniziale; valutare le modalità alternative di definizione. Anche quando sembra che l’ufficio disponga di “prova schiacciante” (estratto conto o parametri), si tratta comunque di presunzioni che il contribuente può confutare con prove oggettive.

5. Domande frequenti (FAQ)

  • Quali documenti devo conservare per un controllo fiscale? È essenziale tenere tutte le ricevute e fatture di acquisto e vendita, estratti conto bancari, ricevute di pagamento e contratti (di finanziamento o prestito), i libri contabili o registri IVA se tenuti. In caso di conti cointestati, può servire anche l’atto societario o accordo interno che ripartisce l’uso del conto . Ogni volta che si muovono somme rilevanti (p.es. vendita di un vecchio impianto, accensione di un mutuo, incasso di un contratto) conviene avere la documentazione giustificativa a portata di mano .
  • Il conto corrente di mio marito (o coniuge) può incriminarmi? Se il conto è cointestato in regime di comunione dei beni, per la Cassazione «si presume la riferibilità delle operazioni sul conto alla coppia» . In altri termini, di norma il fisco assume che ogni entrata sul conto cointestato sia reddito complessivo della famiglia (da dividere tra i coniugi civilisticamente). Tuttavia, la coppia può superare tale presunzione dimostrando documenti che attribuiscano le somme a uno solo dei due (ad es. un contratto di prestito tra coniugi, ricevute di assegni di mantenimento, fatture emesse su uno solo) . Se il conto è intestato a un convivente non sposato o a un parente, non esiste per definizione la presunzione di reddito comune: in questo caso l’Ufficio deve mostrare elementi che leghi realmente il titolare del conto al contribuente (es. abuso di intestazione fittizia). In ogni scenario, non ignorate l’avviso: l’idea che “è il conto di mio marito” non giustifica di per sé l’omissione in dichiarazione. È necessario presentare memorie difensive e prove specifiche, possibilmente con assistenza di un commercialista o avvocato tributarista, per far valere la propria posizione .
  • È obbligatorio il contraddittorio preventivo nelle indagini bancarie? No. La giurisprudenza (Cass. ord. 23823-24/2020) ha stabilito che, nelle indagini bancarie relative alle imposte dirette, il contraddittorio preventivo (quello con audizione del contribuente prima dell’atto) non è un presupposto di validità dell’accertamento . Ciò significa che se l’ufficio non organizza un vero colloquio prima di emettere l’avviso, l’atto non è automaticamente nullo. Tuttavia, lo Statuto del contribuente (art. 7 L. 212/2000) impone all’ufficio di motivare chiaramente l’avviso e di rispettare i diritti del contribuente. Pertanto, nel ricorso si potrà lamentare la violazione del diritto di difesa e chiedere la nullità o l’annullamento dell’atto . In pratica, il mancato contraddittorio va usato come argomento di fatto (es. “non sono stato sentito preventivamente”), ma l’elemento decisivo resterà la prova documentale: dimostrare che le somme erano giustificate o che l’ufficio ha male interpretato i dati.
  • Cosa succede se non rispondo all’invito dell’Agenzia? La prassi prevede che, in caso di mancata risposta formale a un invito o richiesta di chiarimenti, l’Agenzia può procedere unilateralmente all’avviso di accertamento applicando sanzioni fino al 240%. Questo perché rifiutare l’incontro oppure non fornire memorie concede all’ufficio un margine maggiore di discrezionalità. Perciò è sempre consigliabile partecipare e consegnare per iscritto tutte le spiegazioni disponibili.
  • Quali vizi posso sollevare nel ricorso contro un accertamento bancario? In Commissione tributaria si può chiedere l’annullamento o la riduzione dell’avviso per vari motivi. Ad esempio:
  • Presunzione infondata: contestare la motivazione su come sono state individuate le somme sul conto e la loro imputazione al contribuente. Spesso si contesta che l’Agenzia ha utilizzato dati parziali o doppi flussi (p.es. stesso bonifico conteggiato due volte).
  • Mancata autorizzazione delle banche: un tempo si richiedeva all’amministrazione di motivare formalmente la richiesta agli istituti di credito, ma ora (Cass. n.1306/2023) basta che l’accesso sia «consentito dall’amministrazione» ai fini fiscali .
  • Violazione del diritto di accesso: se non è stato consentito al contribuente di vedere gli atti durante la verifica (violazione dell’art.10 dello Statuto), si può lamentare l’inosservanza del principio di buona fede e la violazione statutaria (ma spesso risolto con una errata motivazione da parte dell’ufficio).
  • Decadenza: controllare i termini di notifica dell’avviso (in linea generale 4 anni più 1 in caso di violazioni gravi). Se l’accertamento è stato notificato oltre i termini legali, può essere annullato.
  • Questioni di fatto: dimostrare che i movimenti erano in realtà prestiti, rimborsi, compensi già tassati altrove. Anche il contributo di memorie giustificative tardive può essere ammesso in Commissione per integrare la prova contraria. Se il ricorso di primo grado non sortisce esito favorevole e anche la CTR conferma l’atto, resta l’ultima spiaggia del ricorso in Cassazione (motivi di diritto), ma con attenzione alle spese (contributo unificato, procuratore cassazionista).
  • Come funziona l’accertamento con adesione? L’accertamento con adesione può essere proposto dopo la notifica dell’avviso, prima di iniziare il giudizio. Permette al contribuente di negoziare un accordo bonario: in pratica, si riconosce la parte delle imposte contestate e in cambio si ottiene uno sconto sulle sanzioni e sugli interessi . L’adesione si conclude con un verbale che specifica l’importo finale da versare. Vantaggi: tempi e costi ridotti rispetto al contenzioso, sanzioni ridotte fino al 25–35%. Svantaggi: occorre ammettere almeno in parte l’irrregolarità, il termine per aderire (30 giorni dall’avviso) è breve, e una volta siglato l’accordo non si può più impugnare. È quindi da valutare solo se si accettano i rilievi dell’ufficio o si preferisce evitare il rischio di peggior risultato in giudizio.
  • Cos’è il ravvedimento operoso? È un istituto che permette di sanare spontaneamente errori o omissioni (ad es. una dichiarazione omessa o un pagamento tardivo) entro termini stabiliti. Versando tributi, interessi e una sanzione ridotta entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, il contribuente “ravvede” la violazione. Il ravvedimento non elimina un avviso già notificato, ma impedisce l’accumulo di sanzioni maggiorate. Per esempio, se un manutentore si accorge di non aver dichiarato un piccolo importo, può correggersi in autonomia e limitare le sanzioni.

6. Tabelle riepilogative

Conti correnti: presunzioni fiscali e prova contraria

Tipologia di conto/operazionePresunzioni FiscaliProva contraria necessaria
Conto personale intestato al contribuenteOgni versamento è presunto ricavo non dichiarato (art.32 DPR 600/73). Ogni prelievo in contanti >€1.000/gg o >€5.000/mese è presunto spesa “in nero” (Ricavo).Occorre dimostrare documentalmente la natura lecita di ogni versamento: p.es. vendita immobiliare (rogito), rimborsi spese, finanziamenti bancari, anticipi già fatturati, ecc. Fatture, bonifici di pagamento, scritture private, registrazioni contabili.
Conto cointestato a coniuge/coobbligatiPer i coniugi in comunione legale, vige la presunzione ex art.1854 c.c.: saldo e movimenti si presumono in parti uguali. Se un co-intestatario è soggetto “benestante”, l’altro deve provare la propria parte (Cass. 18125/2015) .Documentazione che attribuisca le spese a ciascun contitolare: verbali d’assemblea o dichiarazioni di riparto, atti societari, contratti di prestito tra i coniugi, estratti conto analitici che evidenzino l’uso individuale del denaro. In mancanza, si presume che l’intero importo sia reddito di chi dichiara.
Conto di terzi (coniuge, convivente, socio)Coniuge/convivente non legalmente uniti: nessuna presunzione fissa; serve provare legami economici o intestazioni fittizie. <br> – Conto di socio: in presenza di ristretta compagine sociale (società di persone), si presume che le entrate sul conto siano relative all’attività della società (Cass. 7583/2025, Sez. U) .Occorre dimostrare l’indipendenza del titolare effettivo: p.es. redditi propri congrui, contratti a titolo oneroso, prove di erogazioni preesistenti. Per un conto di socio, documentare con delibere societarie che i versamenti sono prestiti ai soci, o hanno altra fonte estranea all’attività.
Conto aziendale dell’impresaOgni versamento è presunto incasso d’impresa non registrato. Prelievi oltre i limiti costituiscono ricavo occulto.Libri contabili regolari, fatture di vendita e acquisto, registrazioni IVA. Dimostrare che gli importi sono stati già contabilizzati (es. note di variazione, accrediti su fatture emesse). Documentare prestiti soci, anticipi o altri movimenti non imponibili.

Strumenti di difesa

StrumentoQuando usarloVantaggiLimiti
Contraddittorio (art.6 Statuto)Prima dell’avviso, su iniziativa del contribuente o dell’ufficio.Permette di fornire spiegazioni e documenti prima della rettifica definitiva. Serve a far emergere errori procedurali.Non è obbligatorio; l’ufficio può rifiutare l’incontro (tranne che nel redditometro). In assenza l’atto resta impugnabile ugualmente.
Memorie difensive (art. 32 c.3, DPR 600/73)Durante accessi/accertamenti, su invito scritto (es. processo verbale di constatazione).Consegna di memorie al funzionario può ridurre o annullare contestazioni prima dell’atto.Bisogna documentare tutte le affermazioni; se le memorie non convincono, l’atto verrà notificato comunque.
Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/97)Dopo notifica dell’avviso di accertamento, entro 30 giorni da notifica (anche in pendenza di ricorso).Riduzione di sanzioni (25–35%) e interessi; fine veloce del contenzioso. Risparmio di tempo e costi legali.Occorre ammettere almeno parte delle contestazioni (segnala implicitamente responsabilità). Termine breve per decidere.
Mediazione tributaria (D.Lgs. 546/92)Per atti impositivi di debito <€50.000 (valore tributi), prima di ricorso in Commissione (termine 90 giorni).Sanzioni ridotte fino al 35% (se si accorda); sospende i termini di opposizione; gratuita e riservata.Applicabile solo a tributi <€50k e dopo il 2020. Se fallisce o scade, si ricorre comunque in Commissione, aggiungendo 30 gg.
Autotutela (L. 241/90, L.212/2000)Entro 90 giorni dalla notifica dell’atto, per vizi palesi (errori materiali, persona, doppia imposizione).Possibilità di rettifica amministrativa senza ricorso; può sospendere l’efficacia dell’atto.Istituto facoltativo e discrezionale; non utilizzabile se il contribuente ha già implicitamente confermato l’atto (p.es. mediante pagamento parziale). L’Agenzia può rifiutare la richiesta.
Ricorso in Commissione TributariaEntro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, in forma libera o con modello F24T.Si sollevano tutte le doglianze di diritto e di fatto (vizi di motivazione, eccesso di potere, presunzioni infondate). C’è possibilità di prova testimoniale o CTU e di produrre documenti aggiuntivi.Implica costi legali o spese di giudizio; tempi medi per una sentenza (anni in Tribunale). Il giudice può confermare l’avviso se ritiene le presunzioni fondate.
Ricorso in CassazioneDopo il secondo grado (CTR), contro le decisioni avverse, entro 60 giorni (motivi di diritto).Può cancellare l’avviso se emergono errori di diritto gravi o contraddizioni giurisprudenziali.Costoso (contributo unificato elevato), ammesso solo per questioni di diritto; non si rimettono in causa i fatti.
Ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/97)Prima della scadenza di presentazione della dichiarazione successiva (o entro un anno dall’errore).Sanzioni ridotte (aliquote fisse minime); evita l’accertamento. Può essere fatto anche dopo l’avviso (per il ruolo/esecuzione) ma l’atto resta impugnabile.Non cancella l’avviso già ricevuto; serve solo a regolarizzare l’irregolarità per il solo scopo di pagamento agevolato.
Rateazione/Definizione agevolataQualora l’atto diventi definitivo (definizione per adesione, mediazione o sentenza).Permette di dilazionare il pagamento; i piani rottamazione (se attivi) riducono sanzioni su ruoli.Solo riduzione di pena pecuniaria, non risolve le questioni sostanziali. Richiede accettazione della pretesa e spesso garanzie.

7. Conclusioni

L’accertamento fiscale nei confronti dei manutentori (termotecnici, elettricisti, idraulici, manutentori meccanici, ecc.) può sembrare complesso, ma seguendo una strategia attenta il contribuente può difendersi efficacemente. In sintesi: documentare sempre ogni movimento finanziario, partecipare attivamente al contraddittorio, valutare l’opzione di adesione o mediazione quando conveniente, e impugnare con precisione ogni provvedimento irrogato. L’acquisizione preventiva di assistenza professionale (commercialista o avvocato tributarista) è spesso decisiva per individuare subito le criticità (es. errori formali nell’atto, motivazioni carenti) e predisporre la difesa. Grazie all’aggiornamento continuo della giurisprudenza (Cassazione, CTR) e alla legislazione più recente, il contribuente ha oggi più tutele di prima: l’onere di motivare è più rigido e il suo diritto al contraddittorio è rafforzato . Ricevere un avviso di accertamento non è una condanna preventiva: come recita la giurisprudenza, le presunzioni del Fisco sono suppletive e comunque superabili con prove concrete a favore del debitore .

8. Fonti normative e giurisprudenziali

  • D.P.R. 29/9/1973 n.600, art.32, 38, 39, 40 – Norme fondamentali sui controlli fiscali e presunzioni di reddito .
  • D.P.R. 26/10/1972 n.633, art.51 – Disposizioni analoghe sulle indagini finanziarie per l’IVA .
  • L. 27 maggio 2020 n.27 (decreto imprese), art.38 comma 7 – Introduce il contraddittorio “rafforzato” (art.6 Statuto) .
  • L. 30 dicembre 2022 n.197 (Legge di bilancio 2023) – Prevede il contraddittorio preventivo generalizzato prima di ogni accertamento.
  • D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.472, art.13 – Introduce il ravvedimento operoso (definizione spontanea delle violazioni) (citato in [11†L393-L398]).
  • D.Lgs. 31 dicembre 1997 n.546 (art.17-ter) e D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546 – Mediazione tributaria (reclamo-conciliazione) obbligatoria per importi <€50k di tributo.
  • D.Lgs. 19 giugno 1997 n.218, artt.2-5 – Accertamento con adesione (verbale unico con riduzione sanzioni) .
  • Legge 27 luglio 2000 n.212 (Statuto del contribuente), artt. 6,7,10 – Diritti del contribuente (contraddittorio, motivazione atti, accesso agli atti) .
  • Cassazione Civile – Sez. trib., sentenze ordinarie e iniezioni: n. 20816/2024 (5/2024) – Presunzione su conto cointestato ; n. 23823-24/2020 – contraddittorio nelle indagini bancarie ; n. 161/2025 e n. 16471/2025 (1/2025) – onere della prova e IVA sui ricavi presunti ; n. 7583/2025 (Sez. U) – presunzioni nei conti di soci ; n. 13112/2020 – onere probatorio nelle presunzioni tributarie .
  • Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali – Giurisprudenza recente su indagini finanziarie e contraddittorio. Ad es. ordinanze che affermano come l’assenza di contraddittorio non invalida automaticamente l’atto (applicazione dell’art.10 Statuto) .
  • Guide e note tecniche (fonti istituzionali): Agenzia delle Entrate – Circolari e manuali operativi sugli ISA, redditometro e controlli bancari; Ministero dell’Economia e delle Finanze – Decreti attuativi (es. DM 24.12.2012 spese redditometro); Fonti specialistiche (riviste giuridiche e blog di esperti tributaristi) come aggiornamento pratico alla giurisprudenza .

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👉 Prima regola: dimostra la regolarità della contabilità, la corretta emissione di fatture e ricevute e la tracciabilità dei compensi per gli interventi di manutenzione.


⚖️ Quando scattano le contestazioni

  • Interventi di manutenzione pagati in contanti senza fattura o ricevuta;
  • Differenze tra ordini di lavoro eseguiti e ricavi dichiarati;
  • Movimenti bancari non coerenti con la contabilità;
  • Costi dedotti (attrezzature, ricambi, spostamenti, affitti locali) considerati non inerenti;
  • Scostamenti rispetto ai parametri ISA o ai redditi medi di settore.

📌 Conseguenze della contestazione

  • Recupero delle imposte sui compensi ritenuti occultati;
  • Sanzioni fiscali per dichiarazione infedele o omessa fatturazione;
  • Interessi di mora sulle somme accertate;
  • Possibili contestazioni contributive INPS se l’attività è abituale;
  • Contestazioni penali in caso di evasione fiscale significativa.

🔍 Cosa verificare per difendersi

  • Ogni intervento è stato fatturato e registrato regolarmente?
  • Le differenze derivano da lavori in garanzia, prestazioni gratuite o annullate?
  • I compensi erano redditi imponibili o rimborsi spese documentati?
  • Le spese dedotte erano effettivamente inerenti all’attività e documentate?
  • L’accertamento si basa su prove concrete (contratti, bonifici, ordini di lavoro) o su presunzioni?

🧾 Documenti utili alla difesa

  • Fatture elettroniche e ricevute emesse;
  • Ordini di lavoro, rapportini di intervento e contratti di manutenzione;
  • Estratti conto bancari e report POS;
  • Fatture di acquisto per ricambi, strumenti e materiali;
  • Dichiarazioni fiscali e bilanci.

🛠️ Strategie di difesa

  • Dimostrare la correttezza della contabilità e la tracciabilità dei pagamenti;
  • Contestare ricostruzioni presuntive basate su volumi di lavoro non realistici;
  • Evidenziare prestazioni gratuite, garanzie o rimborsi spese non imponibili;
  • Eccepire vizi di motivazione o errori nei calcoli dell’accertamento;
  • Richiedere annullamento in autotutela se la documentazione era già disponibile;
  • Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni;
  • Difesa penale mirata in caso di contestazioni rilevanti.

🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

📂 Analizza la contabilità e i flussi finanziari della tua attività;
📌 Verifica la fondatezza delle contestazioni e individua i punti di forza difensivi;
✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi tributari;
⚖️ Ti rappresenta nei procedimenti davanti alla Corte di Giustizia Tributaria e, se necessario, in sede penale;
🔁 Suggerisce strategie preventive per una gestione fiscale sicura e trasparente dei lavori di manutenzione.


🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in contenzioso tributario e fiscalità delle attività tecniche;
✔️ Specializzato in difesa contro contestazioni fiscali a manutentori e imprese artigiane;
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.


Conclusione

Gli accertamenti fiscali ai manutentori non sempre sono fondati: spesso derivano da presunzioni basate su ordini di lavoro o su errori di ricostruzione dei ricavi.
Con una difesa mirata puoi dimostrare la correttezza della tua contabilità, ridurre drasticamente sanzioni e interessi ed evitare conseguenze penali.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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