Accertamento Fiscale A Psicologi: Come Difendersi

Hai ricevuto un accertamento fiscale come psicologo? In questi casi, l’Agenzia delle Entrate presume che parte dei compensi percepiti per sedute, consulenze, valutazioni psicodiagnostiche o attività di psicoterapia non sia stata dichiarata correttamente. I professionisti sanitari come gli psicologi sono particolarmente monitorati dal Fisco, anche tramite i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria. Le conseguenze possono essere molto gravi: recupero delle imposte, applicazione di sanzioni elevate e, nei casi più seri, perfino contestazioni penali per dichiarazione infedele. Tuttavia, non sempre la contestazione è fondata: con una difesa ben documentata è possibile dimostrare la correttezza della propria posizione o ridurre sensibilmente le sanzioni.

Quando l’Agenzia delle Entrate contesta i redditi di uno psicologo
– Se i compensi dichiarati non coincidono con il numero di pazienti seguiti e le prestazioni registrate
– Se vi sono incongruenze tra fatture emesse, ricevute fiscali e i dati inviati al Sistema Tessera Sanitaria
– Se i movimenti bancari risultano superiori ai redditi dichiarati
– Se i pagamenti in contanti non sono stati supportati da ricevuta o fattura
– Se l’Ufficio presume prestazioni “in nero” non fatturate

Conseguenze dell’accertamento fiscale
– Recupero a tassazione dei compensi ritenuti non dichiarati
– Applicazione di sanzioni fino al 200% delle maggiori imposte accertate
– Interessi di mora sulle somme contestate
– Rettifica delle dichiarazioni fiscali e possibile apertura di controlli successivi
– Nei casi più gravi, denuncia penale per dichiarazione infedele o frode fiscale

Come difendersi dall’accertamento
– Dimostrare la corrispondenza tra pazienti trattati, prestazioni erogate e redditi dichiarati
– Produrre fatture, ricevute fiscali, estratti conto e documentazione sanitaria
– Contestare ricostruzioni presuntive basate su parametri medi non rappresentativi della realtà professionale
– Evidenziare errori di calcolo, difetti istruttori o vizi di motivazione dell’accertamento
– Richiedere la riqualificazione delle contestazioni per ridurre sanzioni e interessi
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per ottenere l’annullamento totale o parziale della pretesa

Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare la documentazione fiscale, bancaria e sanitaria oggetto di contestazione
– Verificare la legittimità della contestazione e l’inquadramento corretto dei redditi percepiti
– Predisporre un ricorso fondato su prove concrete e vizi procedurali dell’accertamento
– Difendere lo psicologo davanti ai giudici tributari e, se necessario, anche in sede penale
– Tutelare il patrimonio personale e professionale da richieste fiscali sproporzionate

Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale della contestazione
– La riduzione delle sanzioni e degli interessi applicati
– La sospensione delle richieste di pagamento già notificate
– Il riconoscimento della correttezza della contabilità e delle dichiarazioni rese
– La certezza di pagare solo quanto realmente previsto dalla legge

⚠️ Attenzione: gli psicologi, come altri professionisti sanitari, sono nel mirino del Fisco per l’incrocio automatico dei dati con il Sistema Tessera Sanitaria. È fondamentale predisporre una difesa tempestiva e ben documentata per evitare conseguenze economiche e legali pesanti.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e fiscale sanitario – spiega come difendersi in caso di accertamento fiscale a carico di psicologi e quali strategie adottare per proteggere i tuoi interessi.

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Introduzione

L’accertamento fiscale è l’attività con cui l’Agenzia delle Entrate verifica la correttezza delle dichiarazioni fiscali e della posizione reddituale/IVA del professionista. Per lo psicologo libero professionista – o per chi svolge attività in convenzione con il Servizio Sanitario – l’accertamento può derivare da controlli analitici sulle parcelle, da indagini finanziarie (ad es. estratto conto, visure catastali), o da strumenti presuntivi come gli ISA/accertamenti sintetici (ex studi di settore) e il redditometro. La guida qui di seguito illustra i diversi metodi d’accertamento (analitico, analitico-induttivo, “a tavolino” basato su parametri/ISA, accertamento sintetico redditometrico, ecc.) e le tutele del contribuente. Viene descritto anche il procedimento della verifica fiscale in studio, con i diritti del professionista (contraddittorio, segreto professionale, motivazione dell’accesso) e le strategie di difesa.

1. Quadro normativo di riferimento

Il sistema fiscale italiano prevede diverse imposte e adempimenti a carico del professionista. In sintesi, le norme rilevanti sono:

  • IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche): il reddito professionale di uno psicologo è soggetto a tassazione IRPEF. I redditi dichiarati figurano nei mod. Redditi PF (ex Unico) e/o nel 730. Le norme chiave sono contenute nel D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, TUIR) . Le deduzioni e detrazioni spettanti (ad es. contributi previdenziali ENPAP, spese professionali) influiscono sul reddito imponibile.
  • IVA (Imposta sul Valore Aggiunto): la maggior parte delle prestazioni psicologiche di natura sanitaria sono esenti IVA (art.10 DPR 633/1972). Come ricordato dall’Ordine Psicologi del Lazio: «Prestazioni di natura clinico-sanitaria […] esenti da IVA ex art.10, comma 1, n.10 del DPR 633/72» . Al contrario, attività non cliniche (consulenze aziendali, corsi di formazione, CTU, ecc.) sono imponibili al 22%. In caso di regime ordinario IVA, lo psicologo deve emettere fattura elettronica o segnare l’operazione nel registro vendite. Norme principali: DPR 26/10/1972, n. 633 (art. 10 e ss.).
  • Statuto del contribuente (L. 27/07/2000, n. 212): garantisce principi quali il diritto al contraddittorio preventivo (art.7) e la tutela del segreto professionale (art.7, art. 7-ter) e vieta l’utilizzo di prove illecitamente acquisite (art.7-quater) . La recente L. 27/12/2023, n. 228 (Legge di Bilancio 2024) ha introdotto l’obbligo generalizzato del contraddittorio preventivo per gli atti tributari (art.6-bis inserito nello Statuto) .
  • DPR 29/09/1973, n. 600: dispone le regole per l’accertamento delle imposte sui redditi (IRPEF), con gli articoli 38 (accertamento analitico), 39 (accertamento induttivo/presuntivo), 40 (accertamento in mancanza di dichiarazione), 41 (accertamento induttivo per cause diverse), 32 (indagini finanziarie) e 33 (invito a comparire per indagini). In particolare:
  • Art. 38 prevede l’accertamento analitico su base documentale.
  • Art. 39 comma 1 consente l’analitico-induttivo (sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti).
  • Art. 39 comma 2 consente l’induttivo puro quando la contabilità è inaffidabile.
  • Art. 32 regola le indagini bancarie e i rapporti finanziari (soglie di verifica: no presunzione su prelievi fino a 1.000€ giornalieri o 5.000€ mensili per autonomi ).
  • Art. 33 prevede l’accesso ai locali (verifiche fiscali sul posto) previa autorizzazione del giudice tributario (per professionisti e imprese) .
  • DPR 26/10/1972, n. 633: (Testo Unico IVA) contiene l’elenco delle prestazioni sanitarie esenti (art.10, n. 10) e le disposizioni sul controllo e contabilità IVA. Ad esempio, il DPR 633/72 prevede che le prove di possesso o movimentazioni bancarie possono essere oggetto di verifica ai fini IVA (art. 51).
  • DL 22/10/2016, n. 193, art. 7-quater: ha riformato art. 32 del DPR 600/73 dopo la sentenza della Consulta 228/2014 , eliminando la presunzione generalizzata sui prelevamenti bancari dei professionisti e fissando le soglie di indagine (vedi sopra ).
  • Decreto MEF 7 maggio 2024 (GU 20/05/2024, n. 116): ha reintrodotto l’accertamento sintetico (redditometro) con nuovi indici di capacità contributiva . Questo decreto attua l’art.38 comma 5 del DPR 600/73 a decorrere dal 2016, considerando spese e risparmi effettivi (cfr. art. 4 DM 7/5/2024).

Tabelle riepilogative: Si riportano di seguito alcune tabelle di sintesi sui regimi e sugli strumenti d’accertamento:

Regime fiscaleAliquota IRPEFIVAContabilità/Sanzioni
Regime ordinarioScaglioni progressivi22% (presta. imponibili); esenti IVA se sanitarieContabilità ordinaria. Sanzioni per omissioni e infedeltà (90-180%)
Regime forfettario (<65k €)Fissa (15%, o 5% start-up)Esenzione IVA (dichiarare “operazione non imponibile” se sanitarie)Contabilità semplificata. Non applicabile redditometro/ISA. Benefici contributivi ENPAP.
Contribuente in convenzioneTassato come libero prof. (IRPEF)Prestazioni sanitarie spesso esenti IVAEmissione fattura esente, invio certificazione, contrib. ENPAP obbligatoria.
AccertamentoFondamentoQuando si applicaPresunzione
AnaliticoDPR 600/73, art.38Contabilità regolare ma integrata con elementi nuoviNessuna presunzione, verifica voce per voce
Analitico-induttivoDPR 600/73, art.39 c.1dContabilità formale ma emergono incongruenzePresunzioni qualificate (gravi, precise, concordanti)
Induttivo puroDPR 600/73, art.39 c.2Scritture totalmente inattendibili (omissioni/falsità)Presunzioni super-semplici
Standardizzato (ISA)DL 50/2017, art.9-bisContribuenti in ordinario (non in forfettario)Presunzione semplice basata su modelli (parametri/ISA)
Sintetico (Redditometro)DPR 600/73, art.38 c.5 (DM 2024)Spese e risparmi “indiziari” > soglia, o fruizione di beniPresunzione di reddito basata su spese accertate

2. Modalità di accertamento e strumenti presuntivi

2.1 Accertamento analitico e analitico-induttivo

L’accertamento analitico (art.38) è il metodo “voce per voce”: l’Agenzia rettifica gli elementi reddituali dedotti dal contribuente tramite il controllo della contabilità, imponendo eventuali maggiori redditi se mancanti . Presuppone che la contabilità sia affidabile (libri, fatture, ricevute): l’Ufficio integra il reddito partendo da dati concreti.

L’accertamento analitico-induttivo (art.39 co.1) si applica quando la contabilità formale è tenuta ma emergono evidenze di operazioni occultate: ad es. ricavi mancanti o costi inesistenti. In questo caso si utilizzano “presunzioni semplici ma qualificate” (gravi, precise e concordanti) per stimare l’imponibile nascosto . Recenti pronunce hanno confermato che il contribuente può dimostrare la fondatezza delle proprie deduzioni, anche in via presuntiva (Cass. ord. 19574/2025 ).

Accertamento induttivo puro: se gli errori contabili sono così gravi da invalidare del tutto i registri (es. mancata tenuta, cancellazioni, frodi diffuse), l’ufficio può ricostruire il reddito in modo induttivo puro (art.39 co.2), utilizzando dati indiretti (analisi di spese, proprietà immobiliari, prestiti) e persino presunzioni “super-semplici”. L’onere probatorio grava soprattutto sul contribuente: la Cassazione precisa che, per superare la presunzione, serve una prova analitica e specifica di ogni movimento contestato .

2.2 Accertamento standardizzato (ISA/studi di settore)

Dal 2019 gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) hanno sostituito in gran parte gli studi di settore. Si tratta di modelli statistici/parametrici che stimano il reddito “teorico” di uno psicologo in base a variabili come compensi, costi, struttura dello studio, zona geografica. Se il reddito dichiarato si discosta eccessivamente da tale standard, l’Agenzia invia un invito al contraddittorio secondo l’art. 5 DLgs 218/1997. In questa fase (preventiva) il contribuente può fornire spiegazioni sui dati comunicati. Se non risponde o le spiegazioni sono insufficienti, l’Ufficio formula un avviso di accertamento “standardizzato”: il reddito viene rideterminato secondo l’ISA e si applicano imposte e sanzioni sulle differenze .

Esempio: lo psicologo dichiara compensi totali di 30.000€ in un anno, ma l’ISA dell’area indica una media di 40.000€. Riceve invito al contraddittorio per giustificare la differenza. Se non risponde, l’Ufficio potrebbe rettificare IRPEF/IRAP/IVA calcolando un reddito di 40.000€ e applicare sanzioni sul maggior imponibile.

Contraddittorio obbligatorio: la Cassazione ribadisce che prima di un accertamento basato su studi/ISA è obbligatorio il contraddittorio preventivo con il contribuente, pena nullità del futuro atto . In particolare, Cass. civ. trib. n.9554/2024 ha dichiarato che un atto fondato solo su studi di settore richiede il contraddittorio e una motivazione che riporti le ragioni del rigetto delle osservazioni del professionista . Il contribuente deve pertanto partecipare attivamente, fornendo documentazione (libri contabili, estratti conto, fatture) e spiegazioni per elementi quali fasi di avvio/cessazione attività, oneri straordinari, esenzioni IVA, ecc. Va segnalato che gli ISA non si applicano a chi è in forfettario o regime minimi, come stabilito dalla norma ed evidenziato da prassi .

Tempi di accertamento con ISA: se il contribuente ha applicato correttamente l’ISA e comunicato dati completi, i termini per l’accertamento si riducono (da 5 a 4 anni) . Il beneficio decade se i dati non risultano affidabili (circolare 20/E/2019).

2.3 Accertamento sintetico (Redditometro)

Dal 2024 è operativo il redditometro: un metodo di accertamento sintetico del reddito basato su spese e risparmi del contribuente . Ai sensi dell’art. 38, comma 5, del DPR 600/73 (come aggiornato dal D.L. 87/2018), l’Agenzia può determinare il reddito complessivo presunto di una persona fisica sulla base di elementi indicativi della capacità contributiva. Il DM 7/5/2024 ha stabilito gli indici di capacità contributiva (cfr. elementi indicativi nella tabella A allegata): spese sostenute (ordinarie e familiari a carico), incremento patrimoniale, risparmio formatosi (non utilizzato per consumi/investimenti) e altri beni posseduti .

Il contributo può opporsi dimostrando, ad esempio, che le spese registrate non sono state sostenute dal suo reddito (rifinanziamenti, donazioni, utilizzo risparmi pregressi o redditi esenti/ritenute) o che ha un livello reddituale diverso. L’art.4 del DM 7/5/2024 prevede che il contribuente può provare che le spese sono state coperte con redditi non dichiarati o esenti .

Limiti di applicazione: La determinazione sintetica è ammessa a determinate condizioni (ad es. cessazione attività da almeno 3 anni, ecc.) e il reddito redditometro è applicabile solo oltre una certa soglia di reddito. La giurisprudenza ha precisato che l’onere di provare la fondatezza della presunzione spetta all’amministrazione, tenuto conto del contraddittorio preventivo obbligatorio in questa materia .

2.4 Indagini bancarie e uso degli estratti conto

La verifica può anche scaturire da indagini finanziarie (art.32 DPR 600/73), in particolare esami dei rapporti bancari dello psicologo. Fino al 2016 vigeva la presunzione che i prelevamenti dal conto bancario di un libero professionista costituissero redditi non contabilizzati, ma la Corte Costituzionale 228/2014 l’ha giudicata incostituzionale per gli autonomi (poiché essi hanno contabilità semplificata e mescolanza fra finanze personali e professionali) . In attuazione, il D.L. 193/2016 (art.7-quater) ha eliminato la presunzione sui prelievi per i professionisti e introdotto soglie di rilevanza: non costituiscono reddito i prelevamenti entro 1.000 € al giorno o 5.000 € al mese , mentre i versamenti bancari restano considerati redditi, salvo prova contraria del contribuente.

Dimostrazione contraria: Se il fisco contesta versamenti o prelievi, il contribuente può provare che tali somme non sono redditi soggetti a imposte – ad es. depositi già dichiarati, somme esenti (per eredità, redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta) o usate per pagare spese deducibili già computate . La Cassazione (Cass. 12021/2015) ha confermato la retroattività della Consulta 228/2014: i prelevamenti ingiustificati fino al 2014 non possono più essere considerati reddito . In sostanza, dopo il 2016 i prelievi non configurano di per sé utili non contabilizzati se rientrano nelle soglie o se sono giustificati da usi deducibili .

Analisi dei conti: In fase di verifica, l’ufficio può richiedere contraddittoriamente l’accesso ai rapporti finanziari del contribuente (art.32 co.1 n.7 DPR 600/73). Tuttavia, come vedremo, deve farlo con limiti precisi e motivazione dettagliata .

3. Accertamento fiscale e verifica in studio

3.1 Procedura della verifica fiscale

La verifica fiscale (talvolta detta anche “accertamento dinamico”) avviene generalmente tramite accesso ai locali dello psicologo ai sensi dell’art. 33 del DPR 600/73, o per i professionisti su autorizzazione del giudice tributario. I verificatori (ufficiali dell’Agenzia o finanzieri) possono acquisire documenti contabili, registri, e chiesto informazioni.

  • Autorizzazione e motivazione: Di recente, la normativa e la giurisprudenza hanno rafforzato i limiti all’accesso. Il D.L. fiscale/2025 (L. di conversione) ha introdotto l’art.13-bis che impone di motivare l’atto di autorizzazione all’accesso e il relativo verbale . Ciò significa che l’incarico di verifica deve esplicitare le ragioni che lo giustificano (es. indizi di evasione da segnalazioni ISA, attività non dichiarata, verifiche incrociate).
  • Segreto professionale: Uno psicologo gode del segreto professionale sui dati del cliente (Legge 242/2012) e, in generale, del segreto professionale come soggetto regolato dall’art. 200 del Codice Penale. Con l’ordinanza Cass. 26 giugno 2025 n. 17228 la Corte di Cassazione ha chiarito che un’autorizzazione generica rilasciata prima della verifica non è sufficiente per violare il segreto professionale . Se il professionista richiama il segreto (ad es. rifiuta di consegnare elenchi pazienti, terapie, note riservate), i finanzieri devono interrompere l’accesso immediatamente e ottenere un nuovo provvedimento giudiziario “ad hoc” relativo esclusivamente ai documenti specifici . L’art.7-quater dello Statuto (introdotto nel 2023) stabilisce che prove acquisite in violazione della legge non possono essere utilizzate in giudizio . In pratica, una volta richiamato il segreto, i controllori possono riprendere solo con un’ordinanza precisa del giudice che autorizzi la visione dei documenti contestati; altrimenti devono desistere.
  • Diritti del contribuente: In sede di accesso la difesa è garantita dall’art.63 del DPR 600/73: al contribuente è sempre riconosciuto il diritto di essere assistito da consulenti (commercialista, avvocato) sia in attività di verifica che nelle interazioni con gli uffici . Si redige un verbale di constatazione, che deve essere firmato dal cliente verificato; in mancanza di firma va indicato il motivo. Il contribuente ha diritto di ottenere copia del verbale . Ogni pretesa basata su documenti non consegnati in contraddittorio preliminare può essere impugnata.

3.2 Psicologi dipendenti e convenzionati

  • Psicologi dipendenti: Se lo psicologo è assunto con busta paga (ospedali, scuole, enti pubblici), i suoi redditi da lavoro sono soggetti a ritenuta d’acconto e quota fiscale pagate dal sostituto. Una verifica IRPEF sui redditi dipendenti riguarda infatti il datore di lavoro. In linea generale un dipendente non viene autonomamente accertato, salvo retribuzioni irregolari. Tuttavia, se un dipendente esercita anche un’attività libera professionale (con P.IVA), quest’ultima potrà essere verificata come per gli altri autonomi. Attenzione quindi ad evitare fenomeni di “nero”: compensi per prestazioni occasionali o convenzionate non regolarmente fatturati possono far scattare un accertamento di redditi in nero.
  • Psicologi convenzionati: Gli psicologi convenzionati con il SSN operano come professionisti con pagamento tramite acconto spese del servizio sanitario. Solitamente questi compensi sono considerati “prestazioni sanitarie” ai sensi di DPR 633/72 ed esenti IVA (art.10, n.10) . Devono però emettere fattura elettronica esente (o ricevuta fiscale), inviare spesa e compensi all’ASL/Regione e versare i contributi ENPAP obbligatori. Nei controlli fiscali, gli importi ricevuti in convenzione confluiscono nel reddito professionale (IRPEF) dello psicologo. Anche in questo caso l’Agenzia può accertare questi compensi non dichiarati o deduzioni (ad es. analizzando detrazioni di spese sanitarie correlate). La procedura di verifica sarà identica a quella descritta per i liberi professionisti. Inoltre, per le convenzioni ex SSN vale la responsabilità del Committente (ASL) di ritenuta d’acconto e dei versamenti previdenziali (ad es. Enpam).

3.3 Verifica della documentazione e accertamento in loco

Durante la verifica, i funzionari esamineranno principalmente:

  • Libri e registri obbligatori: registro IVA (se obbligatorio), documenti contabili del professionista (fatture emesse e ricevute, corrispettivi).
  • Estratti conto bancari/postali: il Fisco può acquisire dati bancari (art. 7 comma 6 DPR 605/73) e, oltre a proporre valutazioni redditometriche, cerca discrepanze tra operazioni bancarie e redditi dichiarati .
  • Bollettari e voucher: eventuali quietanze di compensi e spese.
  • Documenti clinici parziali: dati sanitari sensibili non possono essere acquisiti senza diffida (secret professionale).
  • Teleconfronto tra tipologie di registrazioni: controlli incrociati su IVA se rilevante (ad es. verifica di correttezza in caso di prestazioni imponibili rese).

Il verificatore può infine richiedere chiarimenti verbali o scritti e raccogliere note del contribuente in contraddittorio. Se emergono dubbi, redige il verbale di constatazione e informa l’Ufficio accertatore. Se vi sono maggiori imponibili, si procede con l’avviso di accertamento. In ogni fase, il contribuente deve esercitare il proprio diritto di difesa (partecipare attivamente, indicare errori, fornire chiarimenti).

4. Strategie difensive e contraddittorio

4.1 Fase del contraddittorio endoprocedimentale

Il contraddittorio preventivo è il momento chiave per contestare i rilievi preliminari dell’ufficio. Può avvenire su iniziativa del contribuente (risposta ad un invito di chiarimenti) o obbligatoriamente su strumenti come ISA. È consigliabile:

  • Analisi dei dati dello studio/ISA: verificare che il profilo aziendale (codice attività, zona geografica, anni di attività) sia corretto e che non vi siano situazioni di esclusione (avvio/cessazione recente, modifiche strutturali, ecc.) . Se, per esempio, il codice Ateco in fattura non riflette il reale percorso sanitario (consultazione vs formazione aziendale), va corretto.
  • Segnalare errori di base dati: errori materiali nei parametri (totale ricavi, numero di collaboratori, pluriattività) possono falsare gli ISA. Occorre inviare un’istanza o spiegazioni con i dati reali.
  • Produrre documentazione sostanziale: portare elementi concreti che giustifichino scostamenti. Es. parcelle di attività in pensione, spese vive straordinarie, dichiarazioni di pazienti, note spese. Non basta argomentare a parole: servono evidenze cartacee o digitali. L’obiettivo è dimostrare che la propria situazione reale giustifica l’eventuale discostamento dagli standard .
  • Cause oggettive e soggettive: individuare fattori che giustificano i dati. Ad esempio, se l’ISA sovrastima i compensi da consulenze e lo psicologo ha parte dell’attività come socio di associazione, va evidenziato. Le “cause generali” (aliquote IVA più basse, cure gratuite, ecc.) e “cause particolari” (specificità dello studio, ad esempio psicoterapie brevi) devono essere illustrate con documenti (protocollo sanitario, attestazioni professionali, dichiarazioni di efficacia, ecc.).
  • Contraddire i parametri con alternative: se possibile, proporre una stima alternativa del reddito. Ad esempio, mostrare come il fatturato sia stato comunque congruo applicando coefficienti diversi (per es. semplificazioni basate su statistiche di settore) o calcolare la propria “percentuale di redditività” storica. Alcune Cass. hanno accettato ricostruzioni del contribuente se logicamente coerenti .
  • Rimostranze scritte: rispondere formalmente all’invito entro i termini, illustrando tutte le eccezioni e domandando un riscontro scritto. Le risposte dovrebbero chiedere esplicitamente una motivazione per eventuali ulteriori dubbi, così da prefigurare già argomenti per l’atto impositivo.

In sintesi, partecipare al contraddittorio significa anticipare le mosse del fisco. Per gli ISA/Codici, la Cassazione ha ribadito che la mancata seduta in contraddittorio rende illegittimo l’atto futuro . Inoltre, secondo Cass. 17/7/2024 n.19669, l’avviso di accertamento deve motivare chiaramente le ragioni di rigetto delle osservazioni prodotte dal contribuente . Se il contraddittorio preventivo non è stato adeguatamente svolto, l’atto impositivo è impugnabile per nullità motivazionale.

4.2 Ricorso tributario e termini

Se la definizione bonaria non va a buon fine, lo psicologo può impugnare l’avviso di accertamento. I passaggi principali sono:

  • Rimborso/ricorso: Entro 60 giorni dalla notifica, si può proporre autotutela (reclamo in autotutela all’Agenzia) o presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente. Spesso si richiede prima la mediazione tributaria (obbligatoria per rendere specifici i motivi di impugnazione).
  • Termini di decadenza: In generale, l’accertamento deve essere notificato entro il 5° anno dalla dichiarazione (art. 43 DPR 600/73), ovvero 4 anni se si applicano correttamente studi/ISA . Per verifica analitica, valgono gli stessi termini. Le dichiarazioni omesse o fraudolente possono estendere i termini.
  • Costi e sanzioni: Le maggiori imposte (IRPEF, IVA) possono essere sanzionate dal 90% al 180% dell’imponibile omesso (art. 13 D.Lgs. 471/97). In caso di errori formali lievi (dichiarazione infedele, omesso versamento senza frode), sono previste sanzioni minori (ad es. 30-90%). Il contribuente può chiedere riduzioni tramite ravvedimento operoso (pagamento del debito + interessi + sanzione ridotta fino a 1/10 con sanzioni minori) prima dell’accertamento .
  • Separazione dei binari (Tributo vs previdenza): Attenzione che alcune contestazioni possono avere doppio rilievo (tributario e previdenziale). Ad es. la Cassazione ha chiarito in casi di partita IVA che vi può essere accertamento IRPEF e azione complementare della Cassa di previdenza (ENPAP), anche con ricorsi separati .

5. Domande e risposte comuni

D: Quali motivi scatenano un accertamento?
R: Tra i motivi più frequenti: scostamenti da parametri/ISA, segnalazioni di anomalie contabili, controlli incrociati con i dati bancari (movimenti incoerenti), omissioni di fatture obbligatorie (per es. prestazioni non fatturate), segnalazioni ANPR, cessioni di immobili o auto di lusso senza reddito congruo. Anche segnalazioni degli ordini professionali (INPS/ENPAP) o controlli a tappeto (soprattutto se l’attività genera detrazioni per i pazienti) possono attivare verifiche. Talvolta gli accertamenti sono a campione o mirati per particolari categorie (es. professionisti in regime minimo negli anni precedenti).

D: Come difendersi da un atto analitico-induttivo?
R: Occorre contestare le presunzioni legali messe in campo dall’ufficio. Innanzitutto, si deve verificare la correttezza formale delle scritture (registri, fatture, ecc.). Se si contesta l’esistenza di ricavi accertati in più, si devono produrre evidenze di averli già dichiarati (es. fatture, estratto conto, quietanze) o di non averli effettivamente ricevuti (contratti disdetti, annullamenti). I costi inesistenti possono essere confutati con fatture incomplete o mancanza di pagamento. Secondo Cass. 19574/2025, anche in analitico-induttivo il contribuente può dedurre costi in via presuntiva, purché dimostri l’effettivo sostenimento (ad es. produzione di giustificativi alternativi) . Bisogna inoltre esibire qualsiasi documento integrativo (ad es. contratti, perizie) che spieghi discrepanze.

D: Che succede se viene omessa una partita IVA in dichiarazione o si sbaglia il regime fiscale?
R: Se si scopre di non aver dichiarato correttamente i redditi di una partita IVA (ad esempio perché si era erroneamente inquadrati come lavoratore dipendente o non si è tenuto conto di un’attività occasionale), occorre agire prontamente con ravvedimento operoso: integrare la dichiarazione omessa (presentare Redditi integrativo entro i termini previsti), versare imposte, interessi e sanzioni ridotte (ex art.13 D.Lgs. 472/97). Il ravvedimento ammette diverse dilazioni temporali di pagamento. Se invece l’accertamento è notificato, il contribuente potrà solo proporre ricorso chiedendo di considerare il ravvedimento volontario e limitare le sanzioni. In ogni caso, non dichiarare tutto significa rischiare sanzioni maggiorate (fino al 180%), ragion per cui si consiglia di regolarizzare spontaneamente.

D: L’Ufficio ha proceduto per reddito forfettario (ISA) anche se sono in regime forfettario agevolato. È legittimo?
R: No. Il regime forfettario è incompatibile con ISA/studi di settore: l’art. 9-bis DL 50/2017 prevede esplicitamente l’esclusione. Se un contribuente in regime forfettario riceve un avviso basato su ISA o redditometro, si impugni l’atto segnalando la normativa (Legge 145/2018, art.1 comma 58, introduce il forfettario; art.9-bis DL 50/2017 esclude regimi minimi). L’avviso è illegittimo e dovrà essere annullato in via di autotutela o con ricorso .

D: Come funziona l’accertamento dei compensi esenti IVA (prestazioni sanitarie)?
R: Le parcelle emesse per prestazioni sanitarie (psicoterapia, consulenza clinica, etc.) sono esenti IVA se rientrano nell’art.10 n.10 DPR 633/72 . Ciò non significa che sono “non imponibili” ai fini IRPEF: i compensi esenti IVA restano reddito professionale IRPEF. In sede di verifica, l’Ufficio può controllare l’esistenza delle condizioni di esenzione (ad es. formazione sanitaria idonea, motivazione della cura). In assenza, potrebbe contestare erronea applicazione dell’esenzione. Quindi il contribuente deve conservare certificazioni (abilitazioni, lettere di incarico) che attestino il carattere sanitario delle prestazioni . Se è corretto applicare l’esenzione IVA, le fatture possono essere soggette solo a marca da bollo se >77,47€ (art. 15 DLgs 24/2016). In ogni caso, in sede di accertamento fiscale è importante evidenziare il regime IVA applicato (oppure l’agevolazione forfettaria) per evitare ricalcoli indebiti.

D: Cosa fare se l’accertamento esige il versamento di tasse ritenute dai pazienti/datore?
R: Se vi è un contenzioso sui compensi, può succedere che il fisco consideri erroneamente una somma (es. pagamento da convenzione ASL) come non dichiarata. Il professionista deve dimostrare che questi importi sono stati già tassati (ad es. perché fatturati in esenzione e dichiarati nel quadro IRPEF). Se si tratta di errata ritenuta da terzi (es. in parte), occorre collaborare chiarendo chi ha incassato cosa. In linea generale, vanno conservate le buste paga o comunicazioni del committente (ASL, scuola, ente) per provare l’elemento reddituale già assoggettato.

D: Come valutare le ripercussioni su contributi INPS/ENPAP?
R: Gli accertamenti IRPEF e le maggiorazioni di reddito fanno aumentare anche la base imponibile contributiva. Per i liberi professionisti iscritti ENPAP, l’Ente potrebbe recuperare contributi aggiuntivi sulle somme accertate, oltre a possibili sanzioni amministrative (C.M. ENPAP 37/2018). In caso di ravvedimento previdenziale è prevista una riduzione delle sanzioni, ma si calcolano interessi e contributi tardivi. È possibile (ma complesso) contestare alla Corte di Giustizia Tributaria anche le pretese previdenziali dell’Ente, come “azione accertativa” parallela. In ogni caso, anche sulla posizioni INPS (per lavoratori autonomi nel FPLD o gestione separata) il meccanismo è simile: i redditi accertati verranno considerati imponibili INPS e l’Ente riscossore ne chiederà eventualmente il versamento.

6. Riferimenti normativi e sentenze di maggior rilievo

  • D.P.R. 29/09/1973, n. 600 (Testo Unico Imposte sui Redditi): artt. 32-33-38-39-40-41-43 (accertamento IRPEF, limiti temporali) .
  • D.P.R. 26/10/1972, n. 633 (Testo Unico IVA): art. 10, n. 10 (esenzione prestazioni sanitarie) ; art. 51 (accertamenti IVA speculari).
  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente): art. 7 (diritto al contraddittorio); art. 7-ter (segreto professionale del contribuente); art. 7-quater (nullità della prova illecita) .
  • L. 27 dicembre 2023, n. 228 (Legge di Bilancio 2024): art. 6-bis (inserito nello Statuto del contribuente) obbliga il contraddittorio preventivo per tutti gli atti tributari .
  • DL 22/10/2016, n. 193, art. 7-quater: modifica art. 32 DPR 600/73 eliminando presunzione sul prelevamento bancario e introducendo soglie di indagine .
  • D.L. 50/2017, art. 9-bis: istituisce ISA (sostituti degli studi di settore); prevede esclusioni (regimi forfettari, nuovi avvii, attività atipiche).
  • DM 7 maggio 2024 (GU 20/05/2024, n. 116): “Determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche” (redditometro 2024) .
  • Cassazione Civile, Sez. Trib., 24 aprile 2024, n. 9554: obbligatorietà del contraddittorio nei controlli basati su studi/ISA .
  • Cassazione Civile, Sez. Trib., 17 luglio 2024, n. 19669: obbligo di motivazione puntuale negli avvisi di accertamento ISS .
  • Cassazione, ordinanza 26 giugno 2025, n. 17228: tutela rafforzata del segreto professionale in verifiche fiscali .
  • Cassazione, ordinanza 10 giugno 2015, n. 12021: retroattività della Consulta 228/2014 sui lavoratori autonomi (prelevamenti bancari) .
  • Cassazione, ordinanza 08/08/2017, n. 19810: onere della prova specifico sui prelevamenti bancari ingiustificati .
  • Corte Costituzionale 13 novembre 2014, n. 228: incostituzionalità della presunzione di ricavi per i professionisti (segreto del contribuente) .
  • Altri riferimenti: circolare AE 20/E/2019 (benefici premiali ISA e riduzione termini) ; Cass. civ. Sez. Trib. 2018, n. 30370 (contraddittorio e motivazione), 2018 n. 30212 (accertamento parametrico e onere della prova) .

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Vuoi sapere cosa rischi e come predisporre una difesa efficace?

👉 Prima regola: dimostra la trasparenza della contabilità, la corretta emissione delle fatture e la conformità delle comunicazioni al Sistema Tessera Sanitaria (STS).


⚖️ Quando scattano le contestazioni

  • Sedute e prestazioni professionali pagate in contanti senza fattura;
  • Differenze tra dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria e redditi dichiarati;
  • Incassi da pazienti non registrati nei registri IVA;
  • Costi dedotti (affitto studio, materiale didattico, corsi di aggiornamento) ritenuti non inerenti;
  • Scostamenti dai parametri ISA o dai redditi medi di categoria.

📌 Conseguenze della contestazione

  • Recupero delle imposte su compensi ritenuti occultati;
  • Sanzioni fiscali per dichiarazione infedele;
  • Interessi di mora sulle somme accertate;
  • Rischio di contestazioni contributive INPS;
  • Possibili contestazioni penali in caso di evasione fiscale rilevante.

🔍 Cosa verificare per difendersi

  • Ogni prestazione è stata fatturata e registrata?
  • I dati STS coincidono con i redditi dichiarati o ci sono errori di trasmissione?
  • Le differenze derivano da sedute gratuite, annullate o coperte da convenzioni?
  • Le spese dedotte sono effettivamente documentate e inerenti?
  • L’accertamento si basa su prove oggettive o su presunzioni statistiche?

🧾 Documenti utili alla difesa

  • Fatture elettroniche e registri IVA;
  • Estratti conto bancari e report POS;
  • Comunicazioni inviate al Sistema Tessera Sanitaria;
  • Contratti di locazione, spese per formazione e materiale professionale;
  • Dichiarazioni fiscali degli anni contestati.

🛠️ Strategie di difesa

  • Dimostrare la regolarità delle scritture contabili e la tracciabilità dei compensi;
  • Contestare differenze dovute a errori tecnici del Sistema Tessera Sanitaria;
  • Evidenziare prestazioni gratuite, in convenzione o a titolo sociale non imponibili;
  • Eccepire errori di calcolo o vizi di motivazione nell’accertamento;
  • Richiedere annullamento in autotutela o presentare ricorso entro 60 giorni;
  • Attivare difesa penale mirata se contestati importi rilevanti.

🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

📂 Analizza la contabilità e i flussi finanziari dello studio;
📌 Valuta la fondatezza delle contestazioni e i margini difensivi;
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⚖️ Ti assiste nei procedimenti davanti alla Corte di Giustizia Tributaria e, se necessario, in sede penale;
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🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in contenzioso tributario e fiscalità delle professioni sanitarie;
✔️ Specializzato in difesa contro contestazioni fiscali a psicologi e psicoterapeuti;
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.


Conclusione

Gli accertamenti fiscali agli psicologi non sempre sono fondati: spesso derivano da errori nei dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria o da presunzioni statistiche.
Con una difesa mirata puoi dimostrare la regolarità della tua attività, ridurre drasticamente sanzioni e interessi ed evitare conseguenze penali.

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