Accertamento Fiscale A Guide Turistiche: Come Difendersi

Hai ricevuto un accertamento fiscale come guida turistica? In questi casi, l’Agenzia delle Entrate presume che parte dei compensi percepiti per tour, visite guidate o collaborazioni con agenzie non sia stata dichiarata correttamente o che vi siano irregolarità nella contabilità. Le conseguenze possono essere molto gravi: recupero delle imposte, sanzioni elevate e, nei casi più gravi, perfino contestazioni penali per dichiarazione infedele. Tuttavia, non sempre l’accertamento è fondato: con una difesa ben strutturata è possibile dimostrare la correttezza della propria posizione o ridurre sensibilmente le sanzioni.

Quando l’Agenzia delle Entrate contesta i redditi di una guida turistica
– Se i compensi dichiarati non coincidono con i contratti stipulati con agenzie di viaggio o clienti privati
– Se i movimenti bancari risultano superiori ai ricavi registrati
– Se i pagamenti in contanti non sono stati accompagnati da fattura o ricevuta
– Se emergono incongruenze tra prenotazioni, biglietti e redditi dichiarati
– Se l’Ufficio presume la presenza di prestazioni “in nero” non documentate

Conseguenze dell’accertamento fiscale
– Recupero a tassazione dei compensi ritenuti non dichiarati
– Applicazione di sanzioni fino al 200% delle maggiori imposte accertate
– Interessi di mora sulle somme contestate
– Possibile riqualificazione dell’attività come impresa con obblighi IVA e contributivi più gravosi
– Nei casi più gravi, denuncia penale per dichiarazione infedele o omessa dichiarazione

Come difendersi dall’accertamento
– Dimostrare la corrispondenza tra le prestazioni svolte e i compensi dichiarati
– Produrre contratti, ricevute, estratti conto bancari e documentazione rilasciata dalle agenzie di viaggio
– Contestare ricostruzioni presuntive basate su parametri medi non rappresentativi dell’attività
– Evidenziare errori di calcolo, difetti istruttori o carenze di motivazione nell’accertamento
– Richiedere la riqualificazione delle contestazioni per ridurre sanzioni e interessi
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per ottenere l’annullamento totale o parziale della pretesa

Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare i contratti e la documentazione fiscale relativa alle attività contestate
– Verificare la legittimità della contestazione e la corretta imputazione dei redditi
– Predisporre un ricorso basato su prove concrete e vizi procedurali
– Difendere la guida turistica davanti ai giudici tributari e, se necessario, anche in sede penale
– Tutelare il patrimonio personale e professionale da richieste fiscali sproporzionate

Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale della contestazione
– La riduzione delle sanzioni e degli interessi applicati
– La sospensione delle richieste di pagamento già notificate
– Il riconoscimento della correttezza delle dichiarazioni presentate
– La certezza di pagare solo quanto realmente previsto dalla legge

⚠️ Attenzione: le guide turistiche sono considerate dal Fisco una categoria a rischio, per l’elevata frequenza di pagamenti diretti e compensi da clienti stranieri. È fondamentale predisporre una difesa tempestiva e ben documentata per evitare conseguenze fiscali e penali pesanti.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e nel settore turistico – spiega come difendersi in caso di accertamento fiscale a carico di guide turistiche e quali strategie adottare per proteggere i tuoi interessi.

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Introduzione

L’attività di guida turistica in Italia è soggetta a regole fiscali e contributive specifiche. Pur essendo principalmente un’attività libera professionale culturale (visite guidate ai beni artistici, archeologici, paesaggistici, ecc.), una guida turistica può operare come lavoratore autonomo con Partita IVA, oppure prestare servizio in modo occasionale o come collaboratore. In ogni caso, la normativa tributaria italiana richiede la corretta determinazione e dichiarazione dei redditi (IRPEF), l’eventuale applicazione dell’IVA o dell’esenzione (ex art.10 comma 1 n.22 DPR 633/1972), nonché il versamento dei contributi previdenziali. Di conseguenza, i controlli fiscali (“accertamenti”) possono riguardare sia l’Agenzia delle Entrate sia l’INPS/ISPETTORATO del Lavoro. La guida deve essere pronta a dimostrare la legittimità della propria posizione, avvalendosi dei rimedi previsti (ad esempio contraddittorio, ricorsi in commissione tributaria, adesione, mediazione) se contesta le pretese fiscali. La presente guida – di taglio tecnico-giuridico ma divulgativo – analizza in dettaglio gli aspetti fiscali e previdenziali dell’attività di guida turistica, le tipologie comuni di irregolarità, le strategie difensive in sede preventiva e contenziosa, con esempi pratici. In particolare, affronteremo: il regime IRPEF/IRAP e IVA della prestazione di guida; il regime forfettario e gli obblighi contributivi (Gestione Separata vs Commercianti INPS); il lavoro occasionale e il lavoro nero; gli adempimenti formali e fiscali; la procedura dell’accertamento fiscale (richiesta documentazione, verifica in loco, avviso di accertamento); e infine le possibili contromisure (ricorso tributario, mediazione, adesione).

1. Quadro normativo della professione di guida turistica

La guida turistica è una professione regolamentata dal Codice del Turismo (d.lgs. 23/05/2011, n.79). La Legge 13 dicembre 2023, n.190 («Disciplina della professione di guida turistica») ha istituito un elenco nazionale delle guide con esame unitario di accesso . Tale normativa specifica che, fino a fine 2025, continueranno ad operare le guide già abilitate con le regole regionali previgenti . Dal punto di vista fiscale, le guide turistiche sono «lavoratori autonomi non organizzati in forma societaria», e pertanto sono soggette alle norme del TUIR (DPR 917/1986) per l’IRPEF e al d.P.R. 633/72 per l’IVA (ove applicabile), oltre alle regole generali del processo tributario (d.lgs. 546/1992) in caso di contenzioso. Per le prestazioni rivolte al turismo (visite guidate a musei, monumenti, siti culturali, parchi nazionali, ecc.) vige in genere l’esenzione IVA prevista dall’art.10, comma 1, n.22 del d.P.R. 633/1972, purché siano combinati al biglietto d’ingresso (ad es. guida museo) . Viceversa, quando l’accompagnamento avviene senza titolo d’ingresso (per esempio escursioni in montagna o visite a patrimonio archeologico all’aperto), l’esenzione non si applica . I compensi percepiti costituiscono reddito professionale soggetto a IRPEF; tuttavia l’IRAP non si applica se manca l’«autonoma organizzazione», cioè in assenza di dipendenti o collaboratori . In sostanza, per una guida solitaria l’attività rimane soggetta solo a IRPEF (e relative addizionali) .

Dal punto di vista previdenziale, le guide turistiche – non essendo iscritte ad alcun albo – devono comunque versare contributi INPS. La prassi (Cassazione 14069/2006, circ. INPS n.12/2008) ha stabilito che chi svolge l’attività di guida in forma autonoma (con P.IVA) può scegliere tra la Gestione Separata INPS (da libero professionista) o la Gestione Commercianti (attività d’impresa), mentre chi opera in modo occasionale (senza P.IVA e oltre €5.000 annui) è coperto dalla Gestione Separata . In pratica, il contribuente valuta la convenienza contributiva: fino a certi redditi la Gestione Separata (aliquota intorno al 25-26%, senza minimale fisso) è più conveniente, superata una certa soglia si può optare per la Gestione Commercianti (minimale contributivo fisso elevato) . Le agevolazioni contributive (riduzione del 35% prevista per i nuovi iscritti al regime forfettario) sono applicabili solo se la guida si iscrive al Registro delle Imprese e versa nella Gestione Commercianti .

Fonti normative principali: d.P.R. 29/9/1973 n.600 (accertamenti IRPEF) e d.P.R. 26/10/1972 n.633 (IVA); d.Lgs. 546/1992 (processo tributario); Legge 24/11/1981 n.689 (sanzioni amministrative); d.Lgs. 446/1997 (IRAP); Legge 160/1975 (iscrizione INPS commercianti per guide); Legge 13/12/2023 n.190 (abrogazione esame regionale, esame unitario guida) , DM 26/6/2024 n.88 (regolamento attuativo) . A queste si aggiungono circolari e risposte dell’Agenzia delle Entrate (ad es. Risposta n.125/2025 sulla disciplina IVA ) e circolari INPS (ad es. circ. n.12/2008 sulle contribuzioni).

2. Regime fiscale delle guide turistiche

2.1 Redditi e contributi previdenziali

Le guide turistiche, come professionisti autonomi, dichiarano redditi da lavoro autonomo. Tali redditi sono assoggettati a IRPEF secondo scaglioni progressivi, con deduzione dei costi effettivi o – se in regime forfettario – attraverso il coefficiente di redditività. Non si applica l’IRAP se l’attività è svolta senza struttura organizzativa (niente dipendenti/collaboratori) . Se invece la guida impiega personale o è formalmente impresa individuale, scatterebbe l’IRAP. Nel regime ordinario la guida può dedurre spese professionali (marketing, viaggi, assicurazioni, ecc.), mentre con il regime forfettario non si documentano costi ma si applica un coefficiente di redditività (per le guide è il 67%) . Il reddito imponibile forfettario si ottiene quindi moltiplicando i ricavi per il 67% (coefficient of profitability) e sottraendo i contributi previdenziali versati; sull’imponibile risultante si applica l’imposta sostitutiva (15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni se si rispettano i requisiti di nuova attività) . La base imponibile contributiva (per IRPEF e contributi INPS) è sempre pari al 67% dei ricavi annui .

Per quanto riguarda contributi previdenziali, il regime varia. Se la guida apre P.IVA e svolge attività professionale continua, può iscriversi alla Gestione Separata INPS (aliquota circa 25-26%, senza minimale) o – se intraprende attività d’impresa iscrivendosi al Registro delle Imprese – alla Gestione INPS Commercianti (aliquota 23,19% con contributo minimo annuo fisso, circa €3.600 nel 2016, riducibile del 35% se applica il forfettario) . La scelta è del contribuente in base al volume d’affari e alla convenienza economica. In ogni caso i contributi sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF. Se la guida lavora in modo occasionale (senza P.IVA) e supera €5.000 all’anno (massimo previsto per prestazioni occasionali), è obbligatorio iscriversi alla Gestione Separata per quei compensi .

2.2 Obblighi IVA e regime forfettario

Le visite guidate rientrano nell’esenzione IVA (art.10,1,n.22 DPR 633/72) se combinate con biglietti d’ingresso a musei e monumenti . Ad esempio, una guida in un museo pubblico generalmente non applica IVA sulla prestazione, perché il servizio è inglobato nella visita culturale esente. Al contrario, se non vi è titolo di accesso a pagamento, la prestazione di guida è autonoma e non esente: l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, in mancanza di biglietto, l’attività di accompagnamento (ad es. in riserve naturali o gallerie private) è soggetta a IVA ordinaria . In sostanza, la guida deve valutare caso per caso se rilasciare fattura con IVA (22%) o fattura senza IVA.

Il regime forfettario è aperto alle guide con ricavi annui entro 65.000 euro (nel 2025) . In questo regime sono escluse IVA, ritenute, IRAP e addizionali: si versa solo l’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per i primi 5 anni) sul reddito forfettario. Per le guide il coefficiente di redditività è del 67%, che significa che il 33% dei ricavi si presume coprire i costi. Da questo reddito “forfettizzato” si deducono i contributi effettivamente versati, e sul risultato si calcola l’imposta sostitutiva . Ad esempio, una guida con ricavi di €30.000 in regime forfettario avrà reddito imponibile €30.000×0,67 = €20.100, da cui deduce i contributi INPS; sull’importo residuo applicherà il 15% (o 5% se nuova attività). L’introduzione del regime forfettario (Legge di Stabilità 2016 e successive modifiche) ha reso più semplice l’imposizione fiscale sulle attività di guida, estendendo al 2023 la soglia dei 65.000 euro e innalzando al 85.000 euro il limite per chi supera i 5 anni di attività. Si ricorda però che tale regime richiede comunque la tenuta di scritture contabili elementari, l’emissione di fatture elettroniche (dal 2020), e l’adesione ai principi di fatturazione corretta.

2.3 Prestazioni occasionali e lavoro nero

Le prestazioni occasionali (controllate) consentono di fatturare fino a €5.000 annui totali senza Partita IVA, ma soggette a ritenuta del 20% (per prestazioni di lavoro autonomo occasionale secondo il d.P.R. 600/1973) e senza contribuzione INPS se non viene raggiunto il limite. Il nuovo decreto-legge 48/2023 (convertito in L.85/2023) ha ampliato i settori che possono utilizzare i contratti di prestazione occasionale (ad es. congressi, eventi, stabilimenti termali, parchi divertimento) fino a 15.000 euro di compensi totali all’anno per tutte le società, a condizione di non avere più di 25 dipendenti . Questo significa che un’agenzia turistica o un ente congressuale può assumere una guida con contratto occasionale entro tali limiti, dotata di regolare P.IVA o meno. Se tali condizioni non sono rispettate, il compenso deve essere corrisposto da una vera struttura d’impresa (fattura con P.IVA).

Diverso è il lavoro nero, cioè prestazioni in nero senza alcun contratto o fattura. Se controllato, il lavoratore in nero e il committente rischiano sanzioni penali (L.192/1998, L.296/2006) e amministrative (sanzioni contributive). Ad esempio, l’INPS può richiedere contributi omessi con sanzioni del 30-40% se scopre collaboratori pagati al nero. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha evidenziato che nel settore turistico oltre il 76% delle imprese controllate è risultata irregolare, in molti casi per lavoro nero e omissione contributiva . Lavorare “al nero” è particolarmente rischioso: in caso di verifica, sia l’agenzia (committente) sia la guida rischiano accertamenti con imposte, sanzioni del 100% e recupero integrale dei contributi. Una prestazione “sospetta” di lavoro in nero può essere contestata sia dall’Agenzia delle Entrate (IRPEF+IVA evasa) sia dall’INPS (mancata contribuzione). Gli importi contestati (maggiorazioni, interessi e sanzioni) possono essere molto elevati e mettere in crisi l’attività.

3. Adempimenti contabili e fiscali

La guida turistica è tenuta a emettere fattura elettronica (obbligatoria per Partite IVA dal 2019) o ricevuta fiscale parlante per le prestazioni a privati. In assenza di scontrini fiscali (non previsti per libero professionista) si utilizza la fattura. Nel regime ordinario vanno annotati i corrispettivi su registro vendite e acquisti, mentre in forfettario è prevista la sola tenuta del registro IVA vendite (art.23 D.P.R. 600/73). È fondamentale conservare ogni documento (contratti, pagamenti bancari, parcelle, ricevute di biglietti, assicurazioni, fatture di acquisto materiali) perché l’Agenzia potrebbe chiedere prove delle attività svolte. Nel caso di P.IVA estera che opera in Italia, vige la regola del “luogo di prestazione”: se la guida straniera presta servizio a clienti italiani (B2C), il luogo è l’Italia ai sensi dell’art.7-ter D.P.R. 633/72 e la prestazione è soggetta a IVA italiana . Di fatto, ciò impone alla guida estera di registrarsi per l’IVA in Italia o nominare un rappresentante fiscale, pena sanzioni per omessa fatturazione e IVA.

4. L’accertamento fiscale: modalità e contenuto

L’accertamento fiscale è la procedura con cui l’Amministrazione finanziaria verifica la posizione del contribuente e rettifica le imposte dovute . Il D.P.R. n.600/1973 (artt. 32-37) prevede poteri di accesso, ispezione, verifica contabile da parte di Guardia di Finanza e Agenzia Entrate; analogamente il D.P.R. 633/1972 (art.54-55) disciplina i controlli IVA. In pratica, un audit può iniziare con un invito a fornire documenti (c.d. contraddittorio preventivo), l’ispezione in sede o presso terzi (es. agenzie di viaggio), o con un controllo sui dati contabili incrociati (ad es. anomalie tra fatturato dichiarato e settore, incrocio database esteri, registrazioni gestionali). Le guide turistiche vengono spesso esaminate nell’ambito di controlli sul turismo e sul lavoro sommerso. Un avviso di accertamento può essere notificato se l’Amministrazione ritiene che vi siano ricavi non dichiarati, IVA non versata, costi indeducibili o omissione di servizi. Tipiche contestazioni includono: omessa fatturazione di prestazioni in nero, errata qualificazione della prestazione (ad es. fatturata come “esente” quando non lo era), infedele attribuzione dei compensi (pagamenti in nero sottostimati), omissione registri e contrasti con indicatori di affidabilità (ISA). L’avviso di accertamento dettaglia i maggiori redditi o IVA ricalcolati dall’Ufficio, le sanzioni tributarie e gli interessi. Prima di ricevere l’atto formale, il contribuente ha diritto al contraddittorio con il funzionario, dove può presentare memorie e documenti giustificativi.

Tipologie di contestazioni comuni: mancate fatture per visite guidate in nero, aperture di scontrini carenti, differenze tra presenze clienti e ricavi dichiarati, utilizzo illegittimo di regime di esenzione (es. accompagnamenti senza biglietto). È importante verificare anche eventuali comunicazioni dell’Agenzia (e.g. segnalazioni di ritardi, richieste di chiarimenti) e rispondere nei termini (di solito 30 giorni) per fornire chiarimenti o documenti.

L’accertamento fiscale è disciplinato dal D.P.R. 600/1973 (imposte dirette) e dal D.P.R. 633/1972 (IVA). L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno poteri istruttori molto ampi, ma il contribuente ha diritto al contraddittorio e a fornire documenti difensivi prima dell’iscrizione a ruolo. (Circa come descritto nel contesto degli hotel )

5. Strategie difensive in sede preventiva

Prima della fase giudiziaria, esistono vari strumenti per limitare o evitare il contenzioso:

  • Contraddittorio amministrativo (art.5, D.Lgs. 218/1997): consente di incontrare i verificatori per fornire subito chiarimenti e documentazione. Va utilizzato in modo collaborativo per risolvere malintesi (ad es. dimostrare origine di incassi, onorabilità spese, ecc.).
  • Accertamento con adesione (art.6, D.Lgs. 218/1997): si tratta di un accordo tra contribuente e Ufficio dopo la notifica dell’atto, che permette di definire l’imposta dovuta con sanzioni ridotte (spesso -50%) e rateizzare. È uno strumento utile se la contestazione appare fondata o difficilmente annullabile del tutto. Ad esempio, in caso di omessa fatturazione non contestata a mala fede, aderire può abbreviare i tempi e scontare le sanzioni.
  • Ravvedimento operoso (art.13, D.Lgs. 472/1997): prima di una formale contestazione, il contribuente può regolarizzare spontaneamente errori formali (es. omessa fattura) pagando imposte integrative, interessi e sanzioni ridotte (di norma 0,2% al giorno). Questa opzione risparmia spese legali future.
  • Istanza di autotutela: se si riscontra un errore formale dell’Ufficio (es. calcolo errato o mancata considerazione di documento probatorio), si può chiedere la revisione volontaria dell’atto all’Agenzia, sperando nella revoca o modifica. Tuttavia, l’istituto dell’autotutela non è riconosciuto dalla giurisprudenza come un rimedio automatico in sede tributaria .
  • Mediazione fiscale: pur non essendo obbligatoria nel contenzioso tributario, dopo la riforma 2022 esiste la “conciliazione giudiziale agevolata” nelle cause pendenti, che può essere prospettata dal giudice (art. 1 commi 206-212 L.197/2022). In pratica, il giudice tributario può invitare le parti a un accordo transattivo (anche con sconto delle sanzioni) prima di una sentenza.
  • Composizione negoziata (ristrutturazione del debito tributario): per situazioni di crisi d’impresa, la legge 118/2021 prevede istituti di composizione della crisi anche tributaria, ma è raro che riguardino piccoli professionisti come guide turistiche.

L’obiettivo in sede preventiva è raccogliere tutta la documentazione utile (contratti con agenzie, ricevute di biglietti, estratti conto bancari, registri fatture) e, se possibile, ritrattare le posizioni con l’Ufficio (ad esempio chiarendo che si tratta di visite occasionali esenti anziché corse organizzate). In alcuni casi, è consigliabile presentare memorie difensive tecniche tramite un consulente per far presente vizi di forma nell’accertamento (es. difetti di notifica, conteggi errati, applicazione di studi di settore/ISA non pertinente). È importante non tardare oltre i termini per aderire o impugnare, ed eventualmente richiedere la sospensione della riscossione del debito se si presenta ricorso.

6. Ricorso e contenzioso tributario

Se l’accertamento non si risolve amichevolmente, il contribuente può impugnare l’avviso di accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica . Il ricorso deve contenere esposti i motivi di opposizione e i documenti a sostegno. In appello e in Cassazione valgono procedure analoghe (d.lgs. 546/1992).

Punti chiave del contenzioso tributario: – Competenza: le controversie tributarie sono regolate dal D.Lgs. 546/1992. Spesso la CTP ha sede nel luogo di residenza del contribuente o di esercizio dell’attività.
Termini: come detto, 60 giorni dall’atto (art.21 d.lgs. 546/92) per presentare il ricorso. In caso di mancato ricorso, l’avviso diventa definitivo.
Spese di giudizio: generalmente a carico del perdente, con possibili sanzioni (fino a €3.000) se il ricorso è manifestamente infondato.
Conciliazione giudiziale: qualora il giudice o il contribuente lo chiedano, la controversia può essere chiusa con un accordo (artt. 17-bis e ss. d.lgs.546/92, novità 2022) che riduca fino al 75% le sanzioni. Ad esempio, se il contribuente ammette parzialmente l’errore, può beneficiare di una sanzione del 10% invece del 30% pieno.
Cassazione: è possibile impugnare eventuali sentenze avverse davanti alla Corte di Cassazione (sez. trib.), ma limitatamente ai motivi di diritto (esaurimento dei gradi precedenti, motivi specifici).

In ogni fase, la documentazione contabile acquisita è fondamentale. Spesso le decisioni delle Commissioni sono influenzate dal principio di certezza del reddito: se il contribuente dimostra una congrua documentazione del suo lavoro (contratti, parcelle, conti bancari dedicati), il giudice potrà accertare le imposte effettivamente dovute piuttosto che ricostruire il reddito ex art.38 TUIR (redeterminazione per presunzioni). Tuttavia, in mancanza di prove può essere adottato un metodo induttivo/sintetico (ad es. basato sugli studi di settore ISA del settore turistico).

Il ricorso tributario deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. In giudizio, sia in commissione che in Cassazione, sono possibili strumenti come la conciliazione giudiziale (nuovo istituto del processo tributario) e l’adesione con riduzione delle sanzioni. I limiti e le tempistiche del processo tributario sono fissati dal d.lgs. 546/1992.

7. Domande frequenti (Q&A)

  • D: Devo aprire la Partita IVA come guida turistica?
    R: In generale sì: l’attività di guida professionale continuativa richiede l’apertura della Partita IVA (codice ATECO 79.90.01 o 79.90.02). Solo le prestazioni occasionali entro €5.000/anno possono essere svolte senza P.IVA, ma superata tale soglia diventano “esercizio abusivo di professione”. L’apertura della P.IVA comporta iscrizione (o scelta) nella Gestione Separata INPS o come impresa artigiana/commerciante, a seconda del caso .
  • D: Quale contributo INPS devo pagare?
    R: Come guida con P.IVA, puoi iscriverti o alla Gestione Separata INPS (aliquota piena ~25%) o, se svolgi attività imprenditoriale (iscrizione CCIAA), alla Gestione INPS Commercianti (23,19% con un contributo minimo fisso, oppure 15,1% con sconto forfettario). Se sei libero professionista senza imprese, in genere scegli la Separata. Le prestazioni occasionali oltre €5.000 annui obbligano all’iscrizione alla Separata per i compensi eccedenti .
  • D: Se fatturo a un’agenzia estera, dove applico l’IVA?
    R: Dipende da B2B o B2C. Con cliente aziendale UE, vige il “reverse charge” UE (fattura senza IVA con propria P.IVA UE). Se cliente privato UE o extra-UE per servizio in Italia, si applica l’IVA italiana (art.7-ter DPR 633/72) e devi aprirti la P.IVA in Italia (o nominare rappresentante fiscale). L’agenzia estera di norma chiede la fattura con IVA italiana. Occhio alle fatture false estere: in mancanza di P.IVA italiana, il Fisco può pretendere l’IVA come se fosse dovuta (e sanzionare omessa fattura).
  • D: Cosa rischio se lavoro “in nero” per poche ore?
    R: Anche una singola giornata di guida non fatturata può generare gravi problemi. In caso di controllo, il Fisco richiede l’imposta evasa (IRPEF e IVA) e applica sanzioni dal 90% al 180% (per omessa fattura) . L’INPS reclamerà i contributi integrali (aliquota + mora 0,4% mensile) e applicherà sanzioni fino al 30-40%. Inoltre, è prevista la sospensione delle attività irregolari. In breve, è fortemente sconsigliato svolgere servizi di guida senza fattura. Meglio utilizzare correttamente gli strumenti (contratto occasionale, procacciamento di clienti, o iscrizione come libero professionista).
  • D: Ho ricevuto un avviso di accertamento. Come rispondo?
    R: Prima di tutto, controlla la notifica: deve indicare motivazioni e calcoli dell’Ufficio. Puoi chiedere copie di verbali o documenti integrativi. Entro 60 giorni dall’avviso, devi decidere: impugnare in Commissione Tributaria o valutare l’adesione. Se decidi di contestare, prepara una memoria difensiva: raggruppa tutta la documentazione che giustifica i ricavi dichiarati (contratti di incarico, estratti bancari, ricevute di eventuali rimborsi spese, ecc.). In commissione potrai discutere di persona con un legale. Se la controversia ha aspetti di fatto difficili, considera l’accertamento con adesione per ridurre sanzioni.
  • D: Posso rateizzare l’eventuale debito?
    R: Sì. Se l’avviso è divenuto definitivo (o l’adesione è stata sottoscritta), puoi chiedere la rateazione della cartella esattoriale all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La rateazione è in genere concessa fino a 72 rate mensili (fino a 72 mesi) per debiti tributari sotto una certa soglia, a condizioni di buon adempimento e garanzie. È un modo per dilazionare il pagamento di IVA, IRPEF e contributi post-accertamento e salvaguardare la liquidità.
  • D: Che succede se ho scelto per errore il regime ordinario invece del forfettario (o viceversa)?
    R: Nel primo caso (avresti potuto usufruire del forfettario), l’Agenzia potrebbe contestare la scelta errata di regime solo a valle di verifica documentale (in quanto ha l’interesse di incassare più imposte). Potrebbe pretendere la differenza d’imposta legata alle addizionali comunali/IRAP risparmiate, ma è un caso raro e rimesso spesso alla discrezionalità. Nel secondo caso (forfettario non previsto), se superi i limiti, rischi esclusione retroattiva dal regime: in pratica l’Ufficio potrebbe chiederti di applicare la tassazione ordinaria con IVA e IRPEF integrativa dal momento in cui hai superato i requisiti, più sanzioni per irregolarità formali. Meglio regolarizzare tempestivamente eventuali superamenti dei limiti.
  • D: Come si distinguono gli “accompagnatori” dalle “guide turistiche” ai fini fiscali?
    R: Sul piano fiscale la differenza non è fondamentale: sia l’accompagnatore turistico (che guida gite fuori da siti culturali) sia la guida che accompagna musei seguono regole analoghe (IRPEF/IVA/inps). Tecnicamente, ai fini IVA l’accompagnatore paga 22% (non rientra nell’“esenzione musei” se non vi è biglietto) mentre la guida turistica nei musei può essere esente . In ambito contributivo, la legge 160/1975 menziona esplicitamente “guide e interpreti turistici” per l’iscrizione commercianti, ma come chiarito dalla prassi ciò vale in generale per l’attività di guida/accompagnamento . Quindi le stesse regole fiscali e previdenziali si applicano, con la differenza che un accompagnatore in viaggio Ue extra-UE emetterebbe fattura con IVA 0% per servizi resi fuori dall’UE (fuori campo IVA) .

8. Tabelle riepilogative

AspettoRegime forfettarioRegime ordinarioNote
Limite fatturato annuo≤ 65.000 € (2025)Nessuno (obbligo P.IVA oltre 5.000 €/anno di prestazioni)
Aliquota imposta15% (5% primi 5 anni)IRPEF secondo aliquote progressive+ addizionali regionali/comunali
Base imponibile67% dei ricaviRicavi – costi reali (eventuali deduzioni/ammortamenti)Coefficiente per guide 67%
IVANon applicata (non fatturante IVA, in esenzione compresa)Si applica in base alla prestazione (esente o 22%)Art.10 n.22 DPR 633/72 per attività esenti
Contributi INPSGestione Separata (aliquota ~25% sul reddito forfettario)Gestione Separata o Commercianti (minimale comm. € min ≈3.600)Sconto 35% contributi per commercianti forfettari
IRAPNon dovuta (assenza autonomia organizzazione)Non dovuta salvo apporto di struttura organizzativaD.lgs. 446/97, art.2 (assenza attività organizzata)
Registri contabiliRegime semplificato: registro fattureRegistro vendite, acquisti, corrispettivi
SanzioniFino al 30% (solo omessa fattura); aliquota base 15%-30%100%-180% per evasione IRPEF/IVA; sanzioni quotidiane ravvedimento
Pagamento compensiFiscale IVAPrevidenziale INPS
Con cliente privato (B2C)Si applica IVA italiana (22% o esente se rientra nel campo esente)Contributi su imponibile IRPEF o Gestione Separata
Con agenzia UE (B2B)IVA non applicata (inversione contabile/reverse-charge)Secondo regole del Paese agenzia (es.: contributi esteri)
Con agenzia extra-UE (B2B)Fuori campo IVA (art.7-quater DPR 633/72)Contributi a seconda di trattati bilaterali (solitamente non dovuti in Italia)
Prestazione occasionaleSe supera 5.000€/anno: si considera lavoro autonomo IVA (ordinaria)Se superati 5.000€: iscrizione Gestione Separata obbligatoria per l’eccedenza
Lavoro in neroOmessa fatturazione = sanzioni fiscali (100-180%) per evasioneContributi integrali + sanzioni (30-40%)

9. Simulazioni pratiche

Caso 1 – Omessa fatturazione di una visita guidata museale: Marco, guida turistica, ha accompagnato un gruppo al museo X e incassato €2.000 in contanti senza emettere fattura (pensando, erroneamente, che fosse coperto dall’esenzione “musei”). L’Agenzia scopre l’omissione. L’imposta IRPEF sui €2.000 (aliquota ipotetica 25%) sarebbe €500; l’IVA (non dovuta se esente, ma ipotizziamo che l’Ufficio contesti che mancava biglietto) sarebbe €440. Le sanzioni fiscali per omessa fattura ammontano tipicamente al 100% del tributo (di norma 30% + 30% di incrementi con ravvedimento tardivo) , quindi circa €9401,30 = €1.222. Invece, se il giudice riconosce l’esenzione (ossia nessuna IVA su questa prestazione in base al biglietto), il recupero sarebbe solo IRPEF €500 + 30% sanzioni (€150) = €650 + interessi. Con adesione fiscale, la sanzione poteva essere ridotta: solo 15% anziché 30% (pagando ~€575 di sanzioni totali). Se Marco dimostrasse di aver comprato i biglietti e consegnato al gruppo, potrebbe ottenere l’IVA esente e ridurre le imposte. Conclusione difensiva:* conservare sempre le ricevute d’ingresso, emettere fattura anche se esente, valutare adesione per ridurre sanzioni.

Caso 2 – Errore regime forfettario: Laura, guida ambientale, fattura €40.000 annui e ha scelto il regime forfettario. Durante un controllo, l’Agenzia nota che il codice ATECO (79.90.02) in realtà non rientra tra quelli ammessi nel vecchio “regime dei minimi” 2016 (30k). Nel 2023 però il limite forfettario è 65.000€; pertanto Laura è legittimata a rimanere nel forfettario fino a €65.000. Se invece avesse superato 65k (ad esempio €70.000) in corso d’anno, l’Ufficio le contesterebbe l’uso improprio del forfettario: pretenderebbe IVA e IRPEF ordinari dal superamento, più sanzioni (ad esempio 100% di IVA non fatturata). La difesa di Laura sarebbe puntare sul fatto che nel 2020-2022 i limiti erano inferiori e potrebbe chiedere i benefici retroattivi (p.es. ravvedimento) o contestare il calcolo esatto dei limiti. In caso di ragione, comunque, accettare di regolarizzare l’eccedenza e aliquote aggiuntive può essere più conveniente che ricorrere.

Caso 3 – Prestazione occasionale in nero: Un’agenzia congressuale assume Gianni come guida per un evento. Gianni presta 10 giorni di servizio per un totale di €3.000, senza aprire Partita IVA né rilasciare alcun documento. L’INPS effettua un controllo e accerta il lavoro nero. Gianni dovrà pagare contributi (Gestione Separata, ~25% di €3.000 = €750) e l’INPS applicherà sanzioni del 30% su €750 (€225). L’Agenzia dovrà versare i contributi per dipendenti (non avendone dichiarati), oltre alle sanzioni per omessa contribuzione. Dal punto di vista fiscale, poiché Gianni è rimasto sotto €5.000, formalmente le prestazioni rientrano nel contratto occasionale e quindi non è dovuta la ritenuta del 20% (essendo vero lavoro occ). Comunque, l’Agenzia rischia sanzioni dell’80% per utilizzo illecito di lavoro occasionale oltre gli importi/limiti. Difesa: Gianni avrebbe dovuto stipulare per scritto il contratto occasionale (tramite il portale INPS) o emettere regolare fattura se oltre 5.000 euro.

Caso 4 – Guida estera con P.IVA estera: Anna, cittadina UE con P.IVA in Germania, accompagna turisti italiani in Trentino e fattura alla tour operator tedesca €10.000 con IVA tedesca (19%). L’Agenzia entrate italiana contesta che, trattandosi di servizio reso a clienti finali italiani in Italia, si sarebbe dovuta applicare l’IVA italiana (22%) secondo la normativa comunitaria (art. 7-ter DPR 633/72). Tecnicamente, Anna dovrebbe registrarsi per l’IVA in Italia o dichiarare e versare la differenza di IVA (22-19=3%) qui. Se contestata, Anna rischia di dover emettere fattura integrativa italiana con IVA 22% (€2.200 invece di €1.900) e pagare sanzioni per omessa dichiarazione IVA in Italia. In futuro, per evadere il problema, potrebbe nominare un rappresentante fiscale italiano o lavorare tramite una partita IVA italiana.

10. Fonti normative e giurisprudenza

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n.600 – Norme sul controllo delle imposte dirette e nei procedimenti di accertamento tributario (artt.32-39).
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 – Testo unico IVA (art.10 co.1 n.22: esenzioni servizi culturali, artt.54-55: poteri di verifica IVA).
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n.644 – (aggiornamento TUIR) – Disposizioni relative a IRPEF.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 – TUIR (Trattamento dei redditi).
  • Legge 24 novembre 1981, n.689 – Principio di legalità delle sanzioni amministrative (c.d. legge Gozzini) .
  • Legge 3 agosto 1998, n.296, art.1 co.91-93 – Riforma dell’IRAP (definizione di “autonoma organizzazione”).
  • D.Lgs. 23 maggio 2011, n.79 – “Codice del Turismo” (disciplinante professione guida turistica).
  • Legge 13 dicembre 2023, n.190 – Disciplina della professione di guida turistica (istituisce albo nazionale, esame di abilitazione) .
  • D.M. 26 giugno 2024, n.88 – Regolamento attuativo della L.190/2023 (determinazione requisiti e procedure esame).
  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218 – Disposizioni sul contraddittorio preventivo e accertamento con adesione.
  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546 – Norme processuali tributario (art.21: termine 60 giorni per il ricorso ).
  • Circolare INPS n.12/2008 – Guida operativa su regime previdenziale dei professionisti turistici (gestione separata vs commercianti).
  • Cass. civ., Sez. Lavoro, 19 giugno 2006, n.14069 – Attività di guida turistica è professionale (imponibile IRPEF e previdenza) .
  • Risposta Agenzia Entrate n.125/2025 – Chiarimenti su IVA per guida ambientale (assenza di biglietto ⇒ no esenzione) .
  • Circolare INPS 3 agosto 2023, n.75 – Contratto di lavoro occasionale nel settore turistico (limiti euro 15.000 totali e 25 dipendenti) .
  • Ordinanza Cass. trib., 19 marzo 2025, n.7309 – (contenzioso tributario) Atto di diniego autotutela impugnabile innanzi al giudice tributario . (Riferimento sui rimedi in sede giurisdizionale).
  • Ispezione Ispettorato Nazionale del Lavoro, aprile 2023 – Verifiche settore turismo: 76% di imprese irregolari (note di cronaca ).

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Vuoi sapere cosa rischi e come predisporre una difesa efficace?

👉 Prima regola: dimostra la tracciabilità dei compensi e la corretta emissione di fatture o ricevute, distinguendo tra prestazioni occasionali e attività professionale continuativa.


⚖️ Quando scattano le contestazioni

  • Compensi percepiti in contanti da gruppi, tour operator o agenzie non dichiarati;
  • Differenze tra contratti con agenzie turistiche e redditi dichiarati;
  • Prestazioni dichiarate come occasionali ma riqualificate come attività abituale con partita IVA;
  • Ricavi da tour in lingua straniera svolti per clienti esteri non riportati in dichiarazione;
  • Incongruenze con i parametri ISA o con gli standard medi di settore.

📌 Conseguenze della contestazione

  • Recupero delle imposte su redditi ritenuti occultati;
  • Sanzioni fiscali per dichiarazione infedele;
  • Interessi di mora sulle somme accertate;
  • Contestazioni contributive INPS se l’attività viene considerata continuativa;
  • Possibili contestazioni penali in caso di evasione di importi rilevanti.

🔍 Cosa verificare per difendersi

  • Ogni prestazione è stata fatturata o ricevuta regolarmente?
  • I ricavi esteri erano imponibili in Italia o già tassati nel Paese di origine?
  • I pagamenti erano documentati e tracciabili?
  • Le differenze contestate derivano da tour annullati, gratuiti o retribuiti in natura?
  • L’accertamento si fonda su prove certe (contratti, bonifici, dichiarazioni) o solo su presunzioni?

🧾 Documenti utili alla difesa

  • Contratti e scritture con tour operator, agenzie o clienti diretti;
  • Fatture elettroniche, ricevute fiscali e quietanze;
  • Estratti conto bancari e transazioni elettroniche;
  • Certificazioni estere di redditi e imposte già pagate;
  • Dichiarazioni fiscali e comunicazioni agli enti previdenziali.

🛠️ Strategie di difesa

  • Dimostrare la correttezza della contabilità e la tracciabilità dei compensi;
  • Contestare la riqualificazione come attività abituale se si trattava di prestazioni sporadiche;
  • Fare valere le convenzioni contro le doppie imposizioni per i redditi esteri;
  • Eccepire errori di calcolo o motivazioni carenti nell’accertamento;
  • Richiedere annullamento in autotutela o presentare ricorso entro 60 giorni alla Corte di Giustizia Tributaria;
  • Difesa penale mirata in caso di contestazioni per evasione fiscale rilevante.

🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

📂 Analizza i contratti e i compensi percepiti dalla guida turistica;
📌 Valuta la fondatezza della contestazione e costruisce la strategia difensiva;
✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi tributari;
⚖️ Ti assiste nei giudizi fiscali e, se necessario, nei procedimenti penali;
🔁 Suggerisce strategie preventive per una gestione sicura e trasparente dei compensi turistici.


🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e fiscalità del turismo;
✔️ Specializzato in difesa contro contestazioni fiscali a guide turistiche e operatori del settore;
✔️ Gestore della crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia.


Conclusione

Gli accertamenti fiscali alle guide turistiche non sempre sono fondati: spesso derivano da presunzioni, errori documentali o interpretazioni errate dei redditi esteri.
Con una difesa mirata puoi dimostrare la correttezza della tua contabilità, ridurre drasticamente sanzioni e interessi ed evitare conseguenze penali.

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